LEGGE 7 aprile 2005, n. 57

Type Legge
Publication 2005-04-07
Ultimo aggiornamento 2005-04-21
State In force
Source Normattiva
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Articolo 47 (2) Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale Ogni individuo i cui diritti e le cui liberta' garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facolta' di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti e' concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora cio' sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. Spiegazione Il primo comma si basa sull'articolo 13 della CEDU: "Ogni persona i cui diritti e le cui liberta' riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali". Tuttavia, nel diritto dell'Unione, la tutela e' piu' estesa in quanto essa garantisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. La Corte di giustizia ha sancito questo diritto, nella sentenza del 15 maggio 1986, quale principio generale del diritto dell'Unione (Johnston, causa 222/84, Racc. 1986, pag. 1651; cfr. inoltre le sentenze del 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens, Racc. 1987, pag. 4097 e del 3 dicembre 1992, causa C-97/91, Borelli, Racc. 1992, pag. I-6313). Secondo la Corte, tale principio generale del diritto dell'Unione si applica anche agli Stati membri quando essi applicano il diritto dell'Unione. L'inserimento di questa giurisprudenza nella Carta non era inteso a modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai trattati e, in particolare, le norme in materia di ricevibilita' per i ricorsi diretti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Convenzione europea ha esaminato il sistema di controllo giurisdizionale dell'Unione, comprese le norme in materia di ricevibilita' che ha confermato pur modificandole sotto taluni aspetti (cfr. articoli da III-353 a III-381 della Costituzione, in particolare articolo III-365, paragrafo 4). L'articolo 47 (2) si applica nei confronti delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri allorche' questi attuano il diritto dell'Unione e cio' vale per tutti i diritti garantiti dal diritto dell'Unione. Il secondo comma corrisponde all'articolo 6, paragrafo 7 della CEDU che recita: "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza puo' essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una societa' democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicita' possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.". Nel diritto dell'Unione il diritto a un giudice non si applica solo a controversie relative a diritti e obblighi di carattere civile. E' una delle conseguenze del fatto che l'Unione e' una comunita' di diritto come la Corte ha constatato nella causa 294/83, Parti ecologiste "Les Verts" contro Parlamento europeo (sentenza del 23 aprile 1986, Racc. 1986, pag. 1339). Tuttavia, fatta eccezione per l'ambito di applicazione, le garanzie offerte dalla CEDU si applicano in modo analogo nell'Unione. Riguardo al terzo comma va rilevato che, in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, deve essere accordata un'assistenza legale allorche' la mancanza di tale assistenza renderebbe inefficace la garanzia di ricorso effettivo (sentenza CDH del 9.10.1979, Airey, Serie A, Volume 32, 11). Esiste inoltre un sistema di assistenza legale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. ------------------------- (2) Articolo II-107 della Costituzione.

Spiegaz. Carta Diritti-art. 48

Articolo 48 (1) Presunzione di innocenza e diritti della difesa 1. Ogni imputato e' considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. 2. Il rispetto dei diritti della difesa e' garantito ad ogni imputato. Spiegazione L'articolo 48 (1) corrisponde all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 della CEDU che recita: "2. Ogni persona accusata di un reato e' presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: a) essere informato, nel piu' breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in nodo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico; b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; c)difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non hai mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza ". Conformemente all'articolo 52, paragrafo 3 (1), questo diritto ha significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU. ------------------------- (1) Articolo II-108 della Costituzione. (1) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.

Spiegaz. Carta Diritti-art. 49

Articolo 49 (2) Principi della legalita' e della proporzionalita' dei reati e delle pene 1. Nessuno puo' essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui e' stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non puo' essere inflitta una pena piu' grave di quella applicabile al momento in cui il reato e' stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena piu' lieve, occorre applicare quest'ultima. 2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui e' stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni. 3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. Spiegazione Questo articolo riprende la regola classica della irretroattivita' delle leggi e delle pene in materia penale. Vi e' stata aggiunta la regola della retroattivita' della legge penale piu' mite, esistente in vari Stati membri e che figura nell'articolo 15 del Patto relativo ai diritti civili e politici. L'articolo 7 della CEDU e' redatto come segue: "1. Nessuno puo' essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui e' stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non puo' essere inflitta una pena piu' grave di quella applicabile al momento in cui il reato e' stato commesso. 2. II presente articolo non ostacolera' il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui e' stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.". Si e' semplicemente soppresso al paragrafo 2 il termine scivili"; la soppressione non implica nessun cambiamento del senso del paragrafo, che contempla in particolare i crimini contro l'umanita'. Conformemente all'articolo 52, paragrafo 3 (1), questo diritto ha significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU. Il paragrafo 3 riprende il principio generale della proporzionalita' dei reati e delle pene sancito dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita'. ------------------------- (1) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione. (2) Articolo II-109 della Costituzione.

Spiegaz. Carta Diritti-art. 50

Articolo 50 (2) Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato Nessuno puo' essere perseguito o condannato per un reato per il quale e' gia' stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge. Spiegazione L'articolo 4 del protocollo n. 7 della CEDU recita: "1. Nessuno puo' essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale e' gia' stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta. 3. Non e' autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della convenzione.". La regola "ne bis in idem" si applica nel diritto dell'Unione (cfr., in una vasta giurisprudenza, la sentenza del 5 maggio 1966, Gutmann e/Commissione, cause 18/65 e 35/65, Racc. 1966, pag. 150 e, per una causa recente, la sentenza del Tribunale di primo grado del 20 aprile 1999, cause riunite T-305/94 e altre, Limburgse Vinyl Maatschappij NV c/ Commissione, Racc. 1999 II-931). Va precisato che la regola che vieta il cumulo si riferisce al cumulo di due sanzioni della stessa natura, nella fattispecie penali. Ai sensi dell'articolo 50 (2), la regola "bis in idem" non si applica solo all'interno della giurisdizione di uno stesso Stato, ma anche tra giurisdizioni di piu' Stati membri. Cio' corrisponde all'acquis del diritto dell'Unione; cfr. articoli da 54 a 58 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, sentenza della Corte di giustizia dell'11 febbraio 2003, causa C-187/01 GɆzɒtok (non ancora pubblicata), articolo 7 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee e articolo 10 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione. Le eccezioni, molto limitate, per le quali dette convenzioni consentono agli Stati membri di derogare alla regola "ne bis in idem, sono disciplinate dalla clausola orizzontale dell'articolo 52, paragrafo 1 (3), sulle limitazioni. Per quanto riguarda le situazioni contemplate dall'articolo 4 del protocollo 7, vale a dire l'applicazione del principio all'interno di uno Stato membro, il diritto garantito ha lo stesso significato e la stessa portata del corrispondente diritto sancito dalla CEDU. ------------------------- (2) Articolo II-110 della Costituzione. (3) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.

Spiegaz. Carta Diritti-art. 51

Articolo 51 (1) Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, agli organi e alle agenzie dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarieta' come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione in altre parti della Costituzione. 2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di la' delle competenze dell'Unione, ne' introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, ne' modifica le competenze e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione. Spiegazione L'articolo 51 (1) e' inteso a determinare il campo di applicazione della Carta. Esso mira a stabilire chiaramente che la Carta si applica innanzitutto alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarieta'. Questa disposizione e' stata formulata fedelmente all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, che impone all'Unione di rispettare i diritti fondamentali, nonche' al mandato impartito dal Consiglio europeo di Colonia. Il termine "istituzioni." e' consacrato nella parte I della Costituzione. L'espressione "organi e agenzie "e' abitualmente utilizzata per designare tutte le istanze istituite dalla stessa Costituzione o da atti di diritto derivato (cfr., ad es., l'articolo I-50 o 1-51 della Costituzione). Per quanto riguarda gli Stati membri, la giurisprudenza della Corte sancisce senza ambiguita' che l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali definiti nell'ambito dell'Unione vale per gli Stati membri soltanto quando agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione (sentenza del 13 luglio 1989, Wachauf, causa 5/88, Racc. 1989, pag. 2609; sentenza del 18 giugno 1991, ERT, Racc. 1991, pag. I-2925; sentenza del 18 dicembre 1997, Annibaldi, causa C-309/96, Racc. 1997, pag. 1-7493). La Corte di giustizia ha confermato questa giurisprudenza nei termini seguenti: "Per giunta, occorre ricordare che le esigenze inerenti alla tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento giuridico comunitario vincolano parimenti gli Stati membri quando essi danno esecuzione alle discipline comunitarie.." (sentenza del 13 aprile 2000, causa C-292/97, punto 37 della motivazione, Racc. 2000, pag. 2737). Ovviamente questa regola, quale sancita nella presente Carta, si applica sia alle autorita' centrali sia alle autorita' regionali e locali nonche' agli enti pubblici quando attuano il diritto dell'Unione. Il paragrafo 2, assieme alla seconda frase del paragrafo 1, ribadiscono che la Carta non puo' avere l'effetto di ampliare le competenze e i compiti assegnati all'Unione dalle altre parti della Costituzione. Lo scopo e' quello di citare in modo esplicito quanto deriva logicamente dal principio di sussidiarieta' e dal fatto che l'Unione dispone solo di competenze di attribuzione. I diritti fondamentali garantiti nell'Unione producono effetti solo nell'ambito delle competenze determinate dalle parti I e III della Costituzione. Di conseguenza, alle istituzioni dell'Unione puo' essere imposto l'obbligo, a norma della seconda frase del paragrafo 1, di promuovere i principi sanciti nella Carta soltanto nei limiti di queste stesse competenze. Anche il paragrafo 2 conferma che la Carta non puo' avere l'effetto di estendere l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di la' delle competenze dell'Unione stabilite nelle altre parti della Costituzione. Si tratta di un principio gia' affermato dalla Corte di giustizia relativamente ai diritti fondamentali riconosciuti come parte integrante del diritto dell'Unione (sentenza del 17 febbraio 1998, C-249/96 Grant, Racc. 1998, pag. I-621, punto 45 della motivazione). Secondo tale principio va da se' che l'incorporazione della Carta nella Costituzione non puo' essere intesa come un'estensione automatica della gamma degli interventi degli Stati membri che vanno considerati "attuazione del diritto dell'Unione" (ai sensi del paragrafo 1 e della giurisprudenza citata). ------------------------- (1) Articolo II-111 della Costituzione.

Spiegaz. Carta Diritti-art. 52

Articolo 52 (1) Portata e interpretazione dei diritti e dei principi 1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle liberta' riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e liberta'. Nel rispetto del principio di proporzionalita', possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalita' di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le liberta' altrui. 2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali altre parti della Costituzione prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti da tali parti pertinenti. 3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione piu' estesa. 4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni. 5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e agenzie dell'Unione e da atti di Stati membri allorche' essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo della legalita' di detti atti. 6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta. 7. Le spiegazioni elaborate per orientare l'interpretazione della Carta dei diritti fondamentali sono debitamente prese in considerazione dai giudici dell'Unione e degli Stati membri. Spiegazione L'articolo 52 (1) mira a fissare la portata dei diritti e dei principi della Carta e a definire norme per la loro interpretazione. Il paragrafo 1 tratta del sistema delle limitazioni. La formula usata si ispira alla giurisprudenza della Corte di giustizia: "... secondo una giurisprudenza costante, restrizioni all'esercizio dei diritti fondamentali possono essere operate, in particolare nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, purche' tali restrizioni rispondano effettivamente a finalita' di interesse generale perseguite dalla Comunita' e non si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento sproporzionato ed inammissibile che pregiudicherebbe la stessa sostanza di tali diritti" (sentenza del 13 aprile 2000, causa C-292/97. punto 45 della motivazione). Il riferimento agli interessi generali riconosciuti dall'Unione comprende sia gli obiettivi citati nell'articolo 1-2 della Costituzione sia altri interessi tutelati da disposizioni specifiche della Costituzione come l'articolo 1-5, paragrafo 1 e gli articoli III-133, paragrafo 3, III-154, III-436. Il paragrafo 2 fa riferimento a diritti che erano gia' espressamente garantiti nel trattato che istituisce la Comunita' europea e sono stati riconosciuti nella Carta, e che ora figurano in altre parti della Costituzione (segnatamente, i diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione). Esso chiarisce che tali diritti restano soggetti alle condizioni e ai limiti applicabili al diritto dell'Unione su cui si fondano e che sono ora fissati nelle parti I e 111 della Costituzione. La Carta non modifica il sistema dei diritti accordati dal trattato CE e ora ripresi nelle parti I e III della Costituzione. Il paragrafo 3 intende assicurare la necessaria coerenza tra la Carta e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo affermando la regola secondo cui, qualora i diritti della presente Carta corrispondano ai diritti garantiti anche dalla CEDU, il loro significato e la loro portata, comprese le limitazioni ammesse, sono identici a quelli della CEDU. Ne consegue in particolare che il legislatore, nel fissare le suddette limitazioni, deve rispettare gli standard stabiliti dal regime particolareggiato delle limitazioni previsto nella CEDU, che e' quindi applicabile anche ai diritti contemplati in questo paragrafo, senza che cio' pregiudichi l'autonomia del diritto dell'Unione e della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il riferimento alla CEDU riguarda sia la convenzione che i relativi protocolli. Il significato e la portata dei diritti garantiti sono determinati non solo dal testo di questi strumenti, ma anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'ultima frase del paragrafo e' intesa a consentire all'Unione di garantire una protezione piu' ampia. La protezione accordata dalla Carta non puo' comunque in nessun caso situarsi ad un livello inferiore a quello garantito dalla CEDU. La Carta lascia impregiudicata la possibilita' degli Stati membri di ricorrere all'articolo 15 della CEDU, che permette di derogare ai diritti sanciti dalla Convenzione in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, quando agiscono nell'ambito della difesa in caso di guerra o nell'ambito del mantenimento dell'ordine pubblico, conformemente alle responsabilita' loro riconosciute all'articolo 1-5, paragrafo I e agli articoli III-131 e III-262 della Costituzione. In appresso e' riportato l'elenco dei diritti che, in questa fase e senza che cio' escluda l'evoluzione del diritto, della legislazione e dei trattati, possono essere considerati corrispondenti a quelli della CEDU ai sensi del presente paragrafo. Non sono riportati i diritti che si aggiungono a quelli della CEDU. 1. Articoli della Carta che hanno significato e portata identici agli articoli corrispondenti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: - l'articolo 2 (2) corrisponde all'articolo 2 della CEDU - l'articolo 4 (1) corrisponde all'articolo 3 della CEDU -l'articolo 5 (2), paragrafi 1 e 2 corrisponde all'articolo 4 della CEDU - l'articolo 6 (3) corrisponde all'articolo 5 della CEDU -l'articolo 7 (4) corrisponde all'articolo 8 della CEDU - l'articolo 10 (5), paragrafo 1 corrisponde all'articolo 9 della CEDU l'articolo 11 (6) corrisponde all'articolo 10 della CEDU, fatte salve le restrizioni che il diritto dell'Unione puo' apportare alla facolta' degli Stati membri di instaurare i regimi di autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terza frase della CEDU - l'articolo 17 (7) corrisponde all'articolo 1 del protocollo addizionale alla CEDU - l'articolo 19 (8), paragrafo 1 corrisponde all'articolo 4 del protocollo n. 4 - l'articolo 19 (8), paragrafo 2 corrisponde all'articolo 3 della CEDU nell'interpretazione datagli dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - l'articolo 48 (9) corrisponde all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 della CEDU l'articolo 49 (10), paragrafo 1 (eccettuata l'ultima frase) e paragrafo 2 corrisponde all'articolo 7 della CEDU. 2. Articoli della Carta che hanno significato identico agli articoli corrispondenti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ma la cui portata e' piu' ampia: - l'articolo 9 (11) copre la sfera dell'articolo 12 della CEDU, ma il suo campo d'applicazione puo' essere esteso ad altre forme di matrimonio eventualmente istituite dalla legislazione nazionale - l'articolo 12 (1), paragrafo 1 corrisponde all'articolo 11 della CEDU, ma il suo campo d'applicazione e esteso al livello dell'Unione europea - l'articolo 14 (2), paragrafo 1 corrisponde all'articolo 2 del protocollo addizionale alla CEDU, ma il suo campo d'applicazione e' esteso all'accesso alla formazione professionale e continua - l'articolo 14 (2), paragrafo 3 corrisponde all'articolo 2 del protocollo addizionale alla CEDU relativamente ai diritti dei genitori - l'articolo 47 (3), paragrafi 2 e 3 corrisponde all'articolo 6, paragrafo 1 della CEDU, ma la limitazione alle controversie su diritti e obblighi di carattere civile o su accuse in materia penale non si applica al diritto dell'Unione e alla sua attuazione - l'articolo 50 (4) corrisponde all'articolo 4 del protocollo n. 7 della CEDU, ma la sua portata e' estesa al livello dell'Unione europea tra le giurisdizioni degli Stati membri - infine, nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, i cittadini dell'Unione europea non possono essere considerati stranieri in forza del divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita'. Pertanto, le limitazioni previste dall'articolo 16 della CEDU riguardo al diritto degli stranieri non sono loro applicabili in questo contesto. La regola d'interpretazione contenuta nel paragrafo 4 e' stata basata sulla formulazione dell'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea (cfr. la formulazione dell'articolo 1-9, paragrafo 3 della Costituzione) e tiene nel debito conto l'approccio alle tradizioni costituzionali comuni seguito dalla Corte di giustizia (ad es., sentenza del 13 dicembre 1979, causa C-44/79, Hauer, Racc. 1979, pag. 3727; sentenza del 18 maggio 1982, causa 155/79, AM & S, Racc. 1982, pag. 1575). Secondo tale regola, piuttosto che in un'impostazione rigida basata sul "minimo comun denominatore", i diritti in questione sanciti dalla Carta dovrebbero essere interpretati in modo da offrire un elevato livello di tutela che sia consono al diritto dell'Unione e in armonia con le tradizioni costituzionali comuni. Il paragrafo 5 chiarisce la distinzione fra "diritti" e "principi" sancita nella Carta. In base a tale distinzione, i diritti soggettivi sono rispettati, mentre i principi sono osservati (articolo 51, paragrafo 1 (5)). Ai principi puo' essere data attuazione tramite atti legislativi o esecutivi (adottati dall'Unione conformemente alle sue competenze e dagli Stati membri unicamente nell'ambito dell'attuazione del diritto dell'Unione); di conseguenza, essi assumono rilevanza per il giudice solo quando tali atti sono interpretati o sottoposti a controllo. Essi non danno tuttavia adito a pretese dirette per azioni positive da parte delle istituzioni dell'Unione o delle autorita' degli Stati membri. Cio' e' in linea sia con la giurisprudenza della Corte di giustizia [cfr. in particolare la giurisprudenza sul "principio di precauzione" di cui all'articolo 174, paragrafo 2 del trattato CE (sostituito dall'articolo III-233 della Costituzione): sentenza del TPC dell'11 settembre 2002, causa T-13/99 Pfizer c. Consiglio, con numerosi rinvii ai precedenti giurisprudenziali e una serie di sentenze sull'articolo 33 (ex 39) in merito ai principi della normativa agricola, ad es.: sentenza della Corte di giustizia, causa C-265/85 Van den Berg, Racc. 1987, pag. 1155: analisi del principio della stabilizzazione del mercato e delle aspettative ragionevoli], sia con l'approccio ai "principi" negli ordinamenti costituzionali degli Stati membri, specialmente nella normativa sociale. A titolo illustrativo si citano come esempi di principi riconosciuti nella Carta gli articoli 25, 26 e 37 (1). In alcuni casi e' possibile che un articolo della Carta contenga elementi sia di un diritto sia di un principio, ad es. gli articoli 23, 33 e 34(2). Il paragrafo 6 fa riferimento ai diversi articoli della Carta che, nell'ottica della sussidiarieta', rimandano alle legislazioni e prassi nazionali. ------------------------- (1) Articolo II-112 della Costituzione. (2) Articolo II-62 della Costituzione. (1) Articolo II-64 della Costituzione. (2) Articolo II-65 della Costituzione. (3) Articolo II-66 della Costituzione. (4) Articolo II-67 della Costituzione. (5) Articolo II-70 della Costituzione. (6) Articolo II-71 della Costituzione. (7) Articolo II-77 della Costituzione. (8) Articolo II-79 della Costituzione. (9) Articolo II-108 della Costituzione. (10) Articolo II-109 della Costituzione. (11) Articolo II-69 della Costituzione. (1) Articolo II-72 della Costituzione. (2) Articolo II-74 della Costituzione. (3) Articolo II-107 della Costituzione. (4) Articolo II-110 della Costituzione. (5) Articolo II-111 della Costituzione. (1) Articolo II-85, II-86 e II-87 della Costituzione. (2) Articolo II-83, II-93 e II-94 della Costituzione.

Spiegaz. Carta Diritti-art. 53

Articolo 53 (3) Livello di protezione Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri. Spiegazione Questa disposizione mira a salvaguardare il livello di protezione attualmente offerto, nei rispettivi campi d'applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto degli Stati membri e dal diritto internazionale. Data la sua importanza, viene citata la CEDU. ------------------------- (3) Articolo II-113 della Costituzione.

Spiegaz. Carta Diritti-art. 54

Articolo 54 (4) Divieto dell'abuso di diritto Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attivita' o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle liberta' riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e liberta' limitazioni piu' ampie di quelle previste dalla presente Carta. Spiegazione Questo articolo ricalca l'articolo 17 della CEDU, che recita: "Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attivita' o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle liberta' riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e liberta' limitazioni piu' ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.". ------------------------- (4) Articolo II-114 della Costituzione.

Dichiarazioni

13.

Dichiarazione relativa all'articolo III-116 La Conferenza conviene che, nell'ambito degli sforzi generali per eliminare le ineguaglianze tra donne e uomini, l'Unione mirera', nelle sue varie politiche, a lottare contro tutte le forme di violenza domestica. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire questi atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime. 14. Dichiarazione relativa agli articoli III-136 e III-267 La Conferenza considera che, qualora un progetto di legge o legge quadro europea fondata sull'articolo III-267, paragrafo 2 leda aspetti fondamentali del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro, in particolare per quanto riguarda il campo d'applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri l'equilibrio finanziario ai sensi dell'articolo III-136, paragrafo 2, gli interessi di tale Stato membro debbano essere tenuti nella debita considerazione. 15. Dichiarazione relativa agli articoli III-160 e III-322 La Conferenza ricorda che il rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali implica, in particolare, che sia prestata la dovuta attenzione alla protezione e al rispetto del diritto al giusto processo delle persone o entita' interessate. A tal fine, e per garantire una revisione giudiziaria esauriente delle decisioni europee che sottopongono una persona o entita' a misure restrittive, tali decisioni devono essere basate su criteri chiari e distinti. I criteri dovrebbero essere adeguati alle caratteristiche specifiche di ciascuna misura restrittiva. 16. Dichiarazione relativa all'articolo III-167, paragrafo 2, lettera c) La Conferenza constata che l'articolo III-167, paragrafo 2, lettera c) dev'essere interpretato conformemente alla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia delle Comunita' europee e del Tribunale di primo grado riguardo all'applicabilita' delle disposizioni agli aiuti concessi a talune regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della passata divisione della Germania. 17. Dichiarazione relativa all'articolo III-184 Riguardo all'articolo III-184, la Conferenza conferma che l'aumento del potenziale di crescita e la garanzia di posizioni di bilancio sane costituiscono i due pilastri della politica economica e di bilancio dell'Unione e degli Stati membri. Il patto di stabilita' e crescita e' uno strumento importante per realizzare tali obiettivi. La Conferenza ribadisce il suo impegno nei confronti delle disposizioni relative al patto di stabilita' e crescita, considerate il quadro entro cui si realizza il coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri. La Conferenza conferma che un sistema fondato sulle regole e' la migliore garanzia affinche' gli impegni siano rispettati e tutti gli Stati membri ricevano pari trattamento. In tale contesto, la Conferenza ribadisce inoltre il suo impegno nei confronti degli obiettivi della strategia di Lisbona: creazione di posti di lavoro, riforme strutturali e coesione sociale. L'Unione mira a raggiungere una crescita economica equilibrata e la stabilita' dei prezzi. Le politiche economiche e di bilancio devono pertanto stabilire le corrette priorita' in materia di riforme economiche, innovazione, competitivita' e rafforzamento degli investimenti privati e dei consumi nelle fasi di crescita economica debole. Cio' dovrebbe riflettersi negli orientamenti delle decisioni in materia di bilancio a livello nazionale e dell'Unione, in particolare mediante la ristrutturazione delle entrate e delle spese pubbliche, nel rispetto della disciplina di bilancio conformemente alla Costituzione e al patto di stabilita' e crescita. Le sfide economiche e finanziarie cui gli Stati membri sono confrontati sottolineano l'importanza di una politica di bilancio sana nell'arco dell'intero ciclo economico. La Conferenza conviene che gli Stati membri dovrebbero utilizzare i periodi di ripresa economica attivamente per consolidare le finanze pubbliche e migliorare le posizioni di bilancio. L'obiettivo e' raggiungere gradualmente un avanzo di bilancio nei periodi favorevoli, in modo da disporre del margine di manovra necessario per far fronte alle fasi di congiuntura negativa e contribuire cosi' alla sostenibilita' a lungo termine delle finanze pubbliche. Gli Stati membri attendono con interesse eventuali proposte della Commissione e ulteriori contributi degli Stati membri riguardo al rafforzamento e al chiarimento dell'attuazione del patto di stabilita' e crescita. Gli Stati membri adotteranno tutte le misure necessarie al fine di aumentare il potenziale di crescita delle loro economie. Un miglior coordinamento delle politiche economiche potrebbe contribuire alla realizzazione di tale obiettivo. La presente dichiarazione non pregiudica il futuro dibattito sul patto di stabilita' e crescita. 18.Dichiarazione relativa all'articolo III-213 La Conferenza conferma che le politiche descritte nell'articolo III-213 sono essenzialmente di competenza degli Stati membri. Le misure di incoraggiamento e di coordinamento da adottare a livello d'Unione conformemente alle disposizioni di tale articolo hanno carattere complementare. Esse mirano a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e non ad armonizzare sistemi nazionali. Non incidono sulle garanzie e gli usi esistenti in ciascuno Stato membro in materia di responsabilita' delle parti sociali. La presente dichiarazione lascia impregiudicate le disposizioni della Costituzione che attribuiscono competenze all'Unione, anche in materia sociale. 19.Dichiarazione relativa all'articolo III-220 La Conferenza ritiene che il riferimento alle regioni insulari contenuto nell'articolo III-220 possa includere gli Stati insulari nella loro interezza, a condizione che siano rispettati i criteri necessari. 20.Dichiarazione relativa all'articolo III-243 La Conferenza constata che le disposizioni dell'articolo III-243 si applicano conformemente all'attuale prassi. I termini misure "(...) necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione" sono interpretati conformemente alla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia delle Comunita' europee e del Tribunale di primo grado. 21.Dichiarazione relativa all'articolo III-248 La Conferenza conviene che l'azione dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico terra' debito conto degli orientamenti e delle scelte fondamentali delle politiche in materia di ricerca degli Stati membri. 22.Dichiarazione relativa all'articolo III-256 23. Dichiarazione relativa all'articolo III-273, paragrafo 1, secondo comma La Conferenza ritiene che la legge europea di cui all'articolo III-273, paragrafo 1, secondo comma debba tener conto delle norme e pratiche nazionali relative all'avvio di indagini penali. 24. Dichiarazione relativa all'articolo III-296 La Conferenza dichiara che, non appena sara' stato firmato il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero iniziare i lavori preparatori del servizio europeo per l'azione esterna. 25. Dichiarazione relativa all'articolo III-325 sulla negoziazione e conclusione da parte degli Stati membri di accordi internazionali relativi allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia La Conferenza conferma che gli Stati membri possono negoziare e concludere accordi con paesi terzi o organizzazioni internazionali nei settori contemplati dalla parte III, titolo III, capo IV, sezioni 3, 4 e 5, purche' detti accordi siano conformi al diritto dell'Unione. Le Alte Parti Contraenti convengono che il Consiglio europeo, in applicazione dell'articolo IV-440, paragrafo 7, adottera' una decisione europea riguardante la modifica dello status di Mayotte rispetto all'Unione, al fine di rendere tale territorio una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo IV-440, paragrafo 2 e dell'articolo III-424, quando le autorita' francesi notificheranno al Consiglio europeo e alla Commissione che l'evoluzione attualmente in corso dello status interno dell'isola lo consente. La Conferenza ritiene che l'articolo III-256 non pregiudichi il diritto degli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie per garantire il loro approvvigionamento energetico alle condizioni previste dall'articolo III-131. 26. Dichiarazione relativa all'articolo III-402, paragrafo 4 L'articolo III-402, paragrafo 4 prevede che, qualora la legge europea del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stata adottata alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto siano prorogati fino all'adozione di detta legge. La Conferenza dichiara che, qualora la legge europea del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stata adottata entro il 2006, laddove l'atto di adesione del 16 aprile 2003 prevede un periodo di assegnazione graduale degli stanziamenti ai nuovi Stati membri che si conclude nel 2006, a partire dal 2007 l'assegnazione dei fondi sara' stabilita in base ai medesimi criteri applicati a tutti gli Stati membri. 27. Dichiarazione relativa all'articolo III-419 La Conferenza dichiara che gli Stati membri, quando formulano una richiesta per instaurare una cooperazione rafforzata, possono indicare se gia' in quella fase intendono valersi dell'articolo III-422, che prevede l'estensione del voto a maggioranza qualificata, o della procedura legislativa ordinaria. 28. Dichiarazione relativa all'articolo IV-440, paragrafo 7 29. Dichiarazione relativa all'articolo IV-448, paragrafo 2 La Conferenza ritiene che la possibilita' di rendere disponibili traduzioni ufficiali del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa nelle lingue di cui all'articolo IV-448, paragrafo 2 contribuisca a realizzare l'obiettivo di rispettare la ricchezza della diversita' culturale e linguistica dell'Unione di cui all'articolo I-3, paragrafo 3, quarto comma. In questo contesto la Conferenza conferma l'importanza che l'Unione annette alla diversita' culturale dell'Europa e la particolare attenzione che essa continuera' a prestare a queste e alle altre lingue. La Conferenza raccomanda agli Stati membri che intendono valersi della possibilita' offerta dall'articolo IV-448, paragrafo 2 di comunicare al Consiglio, entro sei mesi dalla data della firma di detto trattato, la lingua o le lingue in cui esso sara' tradotto. 30. Dichiarazione relativa alla ratifica del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa La Conferenza prende atto che, se al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, i quattro quinti degli Stati membri hanno ratificato detto trattato e uno o piu' Stati membri hanno incontrato difficolta' nelle procedure di ratifica, la questione e' deferita al Consiglio europeo.

Dichiarazioni

B. DICHIARAZIONI RELATIVE AI PROTOCOLLI ALLEGATI ALLA COSTITUZIONE DICHIARAZIONI SUL PROTOCOLLO RELATIVO AI TRATTATI E ATTI DI ADESIONE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL'IRLANDA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, E DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA 31. Dichiarazione relativa alle isole Ɨland La Conferenza riconosce che il regime applicabile alle isole Ɨland, di cui all'articolo IV-440, paragrafo 5, e' stabilito tenuto conto dello statuto speciale di cui tali isole godono in base al diritto internazionale. A tale scopo, la Conferenza sottolinea che alcune disposizioni specifiche sono state riprese nel titolo V, sezione 5 del protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia. 32. Dichiarazione relativa alla popolazione Sami Visti gli articoli 60 e 61 del protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, la Conferenza riconosce gli obblighi e gli impegni della Svezia e della Finlandia nei confronti della popolazione Sami a norma del diritto nazionale e internazionale. La Conferenza prende atto che la Svezia e la Finlandia si sono prefisse di preservare e sviluppare i mezzi di sussistenza, la lingua, la cultura e lo stile di vita della popolazione Sami e considera che la cultura e le condizioni di vita tradizionali dei Sami dipendono da attivita' economiche primarie quali l'allevamento delle renne nelle zone tradizionali di insediamento dei Sami. A tale scopo, la Conferenza sottolinea che alcune disposizioni specifiche sono state riprese nel titolo V, sezione 6 del protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia. DICHIARAZIONI SUL PROTOCOLLO RELATIVO AL TRATTATO E ATTO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA CECA, DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA. DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DELLA REPUBBLICA DI MALTA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA 33. Dichiarazione relativa alle zone di sovranita' del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro LA CONFERENZA, Rammentando che la dichiarazione comune concernente le zone di sovranita' del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro allegata all'atto finale del trattato relativo all'adesione del Regno Unito alle Comunita' europee prevede che il regime applicabile alle relazioni tra la Comunita' economica europea e le zone di sovranita' sara' determinato nel contesto di un eventuale accordo tra la Comunita' e la Repubblica di Cipro; Tenendo conto delle disposizioni relative alle zone di sovranita' figuranti nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro (in appresso "il trattato istitutivo") e gli scambi di note connessi del 16 agosto 1960; Prendendo atto dello scambio di note tra il governo del Regno Unito e il governo della Repubblica di Cipro riguardante l'amministrazione delle zone di sovranita', in data 16 agosto 1960, e dell'allegata dichiarazione del governo del Regno Unito, secondo la quale uno dei principali obiettivi da conseguire e' la tutela degli interessi di coloro che risiedono o lavorano nelle zone di sovranita', e considerando in tale contesto che le suddette persone dovrebbero godere, per quanto possibile, di un trattamento identico a quello di cui godono le persone residenti o che lavorano nella Repubblica di Cipro; Prendendo atto inoltre delle disposizioni del trattato istitutivo relative al regime doganale tra le zone di sovranita' e la Repubblica di Cipro, in particolare quelle di cui all'allegato F del summenzionato trattato; Prendendo atto parimenti dell'impegno del Regno Unito a non creare posti di controllo doganale o altri sbarramenti di frontiera tra le zone di sovranita' e la Repubblica di Cipro, nonche' del regime instaurato in virtu' del trattato istitutivo, secondo il quale le autorita' della Repubblica di Cipro gestiscono un'ampia gamma di servizi pubblici nelle zone di sovranita', ivi compreso nei settori agricolo, doganale e fiscale; Confermando che l'adesione della Repubblica di Cipro all'Unione non dovrebbe pregiudicare i diritti e obblighi delle parti contraenti del trattato istitutivo; Riconoscendo pertanto la necessita' di applicare alle zone di sovranita' talune disposizioni della Costituzione e degli atti dell'Unione e di prevedere un regime specifico per quanto riguarda l'attuazione di tali disposizioni nelle zone di sovranita', Sottolinea che alcune disposizioni specifiche a tal fine sono state riprese nella parte seconda, titolo III del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca. 34. Dichiarazione della Commissione relativa alle zone di sovranita' del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro La Commissione conferma la sua posizione secondo cui le disposizioni del diritto dell'Unione applicabili alle zone di sovranita' a norma della parte seconda, titolo III del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca comprendono: a) il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli; b) il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, nella misura richiesta dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) allo scopo di finanziare misure di sviluppo rurale nelle zone di sovranita' nell'ambito della sezione Garanzia del FEAOG. 35. Dichiarazione relativa alla centrale nucleare di Ignalina in Lituania LA CONFERENZA, Dichiarando la volonta' dell'Unione di continuare a fornire ulteriore assistenza adeguata per l'opera di disattivazione da parte della Lituania anche dopo la sua adesione all'Unione fino al 2006 e oltre e rilevando che la Lituania, tenendo presente questo segno di solidarieta' dell'Unione, si e' impegnata a chiudere l'Unita' 1 della centrale nucleare di Ignalina prima del 2005 e l'Unita' 2 entro il 2009; Riconoscendo che la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina con due reattori RBMK da 1500 MW, risalenti ai tempi dell'ex Unione Sovietica, e' un'operazione senza precedenti e rappresenta per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica del paese e che detta disattivazione continuera' oltre le attuali prospettive finanziarie definite dall'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999; Rilevando l'esigenza di adottare misure di attuazione per l'ulteriore assistenza dell'Unione al fine di affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina; Rilevando che la Lituania prestera' la debita attenzione alle esigenze delle regioni che risentono maggiormente della chiusura della centrale nucleare di Ignalina nell'utilizzare l'assistenza dell'Unione; Dichiarando che sono considerate compatibili con il mercato interno talune misure che saranno sostenute attraverso aiuti pubblici, quali la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, il miglioramento ambientale in linea con l'acquis e l'ammodernamento della capacita' di produzione convenzionale di energia elettrica necessaria per sostituire i due reattori della centrale nucleare di Ignalina dopo la chiusura, Sottolinea che alcune disposizioni specifiche a tal fine sono state riprese nella parte seconda, titolo IV, del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca. 36. Dichiarazione relativa al transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa LA CONFERENZA, Considerando la particolare situazione della regione di Kaliningrad della Federazione russa nel contesto dell'allargamento dell'Unione; Riconoscendo gli obblighi e gli impegni della Lituania rispetto all'acquis relativo alla creazione di uno spazio di liberta', sicurezza e giustizia; Rilevando, in particolare, che la Lituania deve applicare e attuare pienamente l'acquis dell'Unione concernente l'elenco dei paesi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e dei paesi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, nonche' l'acquis dell'Unione relativo al modello uniforme per i visti, al piu' tardi a decorrere dall'adesione; Riconoscendo che il transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa attraverso il territorio dell'Unione e' una questione concernente l'intera Unione e dovrebbe essere trattata in quanto tale e non deve comportare conseguenze negative per la Lituania; Considerando la decisione che sara' adottata dal Consiglio per eliminare i controlli alle frontiere interne una volta verificato che sono state soddisfatte le condizioni necessarie a tal fine; Determinata ad assistere la Lituania nel soddisfare le condizioni per la piena partecipazione allo spazio Schengen senza frontiere interne quanto prima, Sottolinea che alcune disposizioni specifiche a tal fine sono state riprese nella parte seconda, titolo V del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca. 37. Dichiarazione relativa all'Unita' 1 e all'Unita' 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia LA CONFERENZA. Prendendo atto dell'impegno della Slovacchia di chiudere alla fine del 2006 e del 2008, rispettivamente, l'Unita' 1 e l'Unita' 2 della centrale nucleare di Bohunice VI e dichiarando la volonta' dell'Unione di continuare a fornire aiuti finanziari fino al 2006 in prosecuzione degli aiuti di preadesione di cui al programma Phare a sostegno dello sforzo di disattivazione intrapreso dalla Slovacchia; Rilevando l'esigenza di adottare misure di attuazione per l'assistenza continua dell'Unione, Sottolinea che alcune disposizioni specifiche a tal fine sono state riprese nella parte seconda, titolo IX del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca. 38. Dichiarazione relativa a Cipro LA CONFERENZA, Ribadendo il suo impegno a favore di una soluzione globale della questione di Cipro, coerente con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' il suo fermo sostegno agli sforzi compiuti a tal fine dal Segretario generale delle Nazioni Unite; Considerando che tale soluzione globale della questione di Cipro non e' stata ancora raggiunta; Considerando che e' pertanto necessario prevedere la sospensione dell'applicazione dell'acquis nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; Considerando che, qualora si pervenga ad una soluzione della questione di Cipro, tale sospensione sara' revocata; Considerando che l'Unione e' pronta a prendere in considerazione i termini di una siffatta soluzione conformemente ai principi che sono alla base dell'Unione; Considerando che e' necessario prevedere a quali condizioni le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione si applicheranno alla linea tra le summenzionate zone, da un lato, e le zone in cui il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo e la zona orientale di sovranita' del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altro; Desiderando che l'adesione di Cipro all'Unione sia proficua per tutti i cittadini ciprioti e promuova la pace e la riconciliazione civili; Considerando pertanto che nulla nella parte seconda, titolo X del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca osta all'adozione di misure finalizzate a tale scopo; Considerando che siffatte misure non pregiudicano l'applicazione dell'acquis, alle condizioni stabilite in detto protocollo, in nessun'altra parte della Repubblica di Cipro, Sottolinea che alcune disposizioni specifiche a tal fine sono state riprese nella parte seconda, titolo X del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca. 39. Dichiarazione relativa al protocollo sulla posizione della Danimarca La Conferenza constata che, per quanto riguarda gli atti giuridici che devono essere adottati dal Consiglio che agisce in quanto tale o congiuntamente con il Parlamento europeo e che contengono disposizioni applicabili alla Danimarca al pari di disposizioni non applicabili alla Danimarca in quanto aventi una base giuridica cui si applica la parte I del protocollo sulla posizione della Danimarca, la Danimarca dichiara che non si avvarra' del suo diritto di voto per impedire l'adozione delle disposizioni che non le sono applicabili. La Conferenza constata inoltre che, in base alla dichiarazione della Conferenza relativa agli articoli I-43 e III-329, la Danimarca dichiara che la partecipazione danese alle azioni o agli atti giuridici a norma degli articoli I-43 e III-329 avverra' conformemente alle parti I e II del protocollo sulla posizione della Danimarca. 40. Dichiarazione concernente il protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione La posizione comune che assumeranno gli Stati membri nelle Conferenze di adesione della Romania e/o della Bulgaria all'Unione per quanto riguarda la ripartizione dei seggi al Parlamento europeo e la ponderazione dei voti nel Consiglio europeo e nel Consiglio sara' la seguente. 1. Qualora l'adesione della Romania e/o della Bulgaria all'Unione avvenga prima dell'entrata in vigore della decisione del Consiglio europeo di cui all'articolo I-20, paragrafo 2, la ripartizione dei seggi al Parlamento europeo nella legislatura 2004-2009 sara' conforme alla tabella seguente per un'Unione a 27 Stati membri.

STATI MEMBRI SEGGI AL PARLAMENTO EUROPEO

Germania 99

Regno Unito 78

Francia 78

Italia 78

Spagna 54

Polonia 54

Romania 35

Paesi Bassi 27

Grecia 24

Repubblica ceca 24

Belgio 24

Ungheria 24

Portogallo 24

Svezia 19

Bulgaria 18

Austria 18

Slovacchia 14

Danimarca 14

Finlandia 14

Irlanda 13

Lituania 13

Lettonia 9

Slovenia 7

Estonia 6

Cipro 6

Lussemburgo 6

Malta 5

TOTALE 785

Pertanto il trattato di adesione all'Unione prevedera' che, in deroga all'articolo I-20, paragrafo 2 della Costituzione, il numero dei membri del Parlamento europeo possa temporaneamente essere superiore a 750 durante il resto della legislatura 2004-2009. 2. Nell'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, la ponderazione dei voti della Romania e della Bulgaria nel Consiglio europeo e nel Consiglio sara' fissata rispettivamente a 14 e 10. 3. In occasione di ciascuna adesione, la soglia di cui al protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione sara' calcolata conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 del protocollo medesimo. 41. Dichiarazione concernente l'Italia La Conferenza prende atto del fatto che il protocollo concernente l'Italia, allegato nel 1957 al trattato che istituisce la Comunita' economica europea, quale modificato in occasione dell'adozione del trattato sull'Unione europea, precisava quanto segue: "LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano l'Italia, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato: GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' PRENDONO ATTO del fatto che il governo italiano e' impegnato nell'esecuzione di un programma decennale di espansione economica che mira a sanare gli squilibri strutturali dell'economia italiana, in particolare grazie all'attrezzatura delle zone meno sviluppate nel Mezzogiorno e nelle isole e alla creazione di nuovi posti di lavoro per eliminare la disoccupazione; RICORDANO che tale programma del governo italiano e' stato preso in considerazione e approvato nei suoi principi e nei suoi obiettivi da organizzazioni di cooperazione internazionale di cui essi sono membri; RICONOSCONO che il raggiungimento degli obiettivi del programma italiano risponde al loro interesse comune; CONVENGONO, onde agevolare il governo italiano nell'adempimento di tale compito, di raccomandare alle istituzioni della Comunita' di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dal trattato, ricorrendo in particolare a un adeguato impiego delle risorse della Banca europea per gli investimenti e del Fondo sociale europeo; RITENGONO che le istituzioni della Comunita' debbano considerare, ai fini dell'applicazione del trattato, lo sforzo che l'economia italiana dovra' sostenere nei prossimi anni, e l'opportunita' di evitare che insorgano pericolose tensioni, in particolare per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti o il livello dell'occupazione, tensioni che potrebbero compromettere l'applicazione del trattato in Italia; RICONOSCONO in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 109 H e 109 I, si dovra' aver cura che le misure richieste al governo italiano salvaguardino il compimento del suo programma di espansione economica e di miglioramento del tenore di vita della popolazione". DICHIARAZIONI DEGLI STATI MEMBRI 42. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo I-55 Il Regno dei Paesi Bassi approvera' la decisione europea di cui all'articolo I-55, paragrafo 4 dopo che una revisione della legge europea di cui all'articolo I-54, paragrafo 3 avra' fornito ai Paesi Bassi una soluzione soddisfacente per la loro posizione di contribuente netto eccessivamente negativa nei confronti del bilancio dell'Unione. 43. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo IV-440 Il Regno dei Paesi Bassi dichiara che un'iniziativa per una decisione europea ai sensi dell'articolo IV-440, paragrafo 7,volta a modificare lo status delle Antille olandesi e/o di Aruba nei confronti dell'Unione, sara' presentata unicamente in virtu' di una decisione adottata in conformita' dello Statuto del Regno dei Paesi Bassi. 44. Dichiarazione della Repubblica federale di Germania, dell'Irlanda, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Austria e del Regno di Svezia La Germania, l'Irlanda, l'Ungheria, l'Austria e la Svezia prendono atto che le disposizioni essenziali del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica non hanno subito modifiche sostanziali dall'entrata in vigore di tale trattato e devono essere aggiornate. Appoggiano pertanto l'idea di una Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, che dovrebbe essere convocata al piu' presto. 45. Dichiarazione del Regno di Spagna e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord Il trattato che adotta la Costituzione si applica a Gibilterra come territorio europeo di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero. Cio' non implica modifiche delle posizioni degli Stati membri interessati. 46. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alla definizione del termine "cittadini" Con riguardo al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, e in qualsiasi atto derivante da questi trattati o da essi mantenuto in vigore, il Regno Unito reitera la dichiarazione, fatta il 31 dicembre 1982, relativa alla definizione del termine "cittadini", ad esclusione del riferimento ai cittadini dei territori britannici dipendenti, che deve intendersi fatto ai "cittadini dei territori britannici d'oltremare". 47. Dichiarazione del Regno di Spagna relativa alla definizione del termine "cittadini" La Spagna constata che, conformemente all'articolo della I-10 dcila Costituzione e' cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La Spagna prende parimenti atto del fatto che, nella situazione attuale dell'integrazione europea rispecchiata dalla Costituzione, soltanto i cittadini degli Stati membri godono dei diritti specifici della cittadinanza europea, salvo se diversamente previsto espressamente dal diritto dell'Unione. A questo proposito la Spegna settolinea, infine che, ai sensi degli articoli I-20 e 1-46 della Costituzione, il Parlamento europeo rappresenta attualmente cittadini deiUnione. 48. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa al diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo Il Regno Unito rileva che l'articolo I-20 e oltre deposizioni del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa non sono intesi a modificare i criteri per l'accesso al diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo. 49. Dichiarazione del Regno del Belgio relativa ai parlamenti nazionali Il Belgio precisa che. in virtu' del suo diritto costituzionale, sia la Camera dei rappresentanti e il Senato del Parlamento federale sia le assemblee parlamentari delle Comunita' e delle Regioni agiscono, relativamente alle competenze esercitate dall'Unione, come componenti del sistema parlamentare nazionale o camere del Parlamento nazionale. Parte di provvedimento in formato grafico

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