LEGGE 7 aprile 2005, n. 57
1513 Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
1517 Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
CAPITOLO 16 Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
CAPITOLO 17
1701 Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
1702 Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
1703 Melassi, anche decolorati
1705(1*) Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
CAPITOLO 18
1801 Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
1802 Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
CAPITOLO 20 Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
CAPITOLO 22
2204 Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
2205 Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
2207 Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
ex 2208() ex 2209() Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nel presente allegato 1, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
ex 2210(*) Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
CAPITOLO 23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
CAPITOLO 24
2401 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
CAPITOLO 45
4501 Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
CAPITOLO 54
5401 Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
CAPITOLO 57
(*) Posizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunita' economica europea del 13 dicembre 1959 (GU 7 del 30.1.1962, pag. 71/61).
Allegato II
ALLEGATO II PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE CUI SI APPLICA LA PARTE III, TITOLO IV DELLA COSTITUZIONE -- Groenlandia -- Nuova Caledonia e dipendenze -- Polinesia francese -- Terre australi ed antartiche francesi -- Isole Wallis e Futuna -- Mayotte -- Saint Pierre e Miquelon -- Aruba -- Antille olandesi: -- Bonaire -- Curaçao -- Saba -- Sint Eustatius -- Sint Maarten -- Anguilla -- Isole Cayman -- Isole Falkland -- Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud -- Montserrat -- Pitcairn -- Sant'Elena e dipendenze -- Territori dell'Antartico britannico -- Territori britannici dell'Oceano indiano -- Isole Turks e Caicos -- Isole Vergini britanniche -- Bermuda
Atto Finale
ATTO FINALE La CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, riunita a Bruxelles il 30 settembre 2003 per adottare di comune accordo il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ha adottato i seguenti testi: I. Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa II. Protocolli allegati al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 1. Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea 2. Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarieta' e di proporzionalita' 3. Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea 4. Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea 5. Protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti 6. Protocollo che fissa le sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea 7. Protocollo sui privilegi e sulle immunita' dell'Unione europea 8. Protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia 9. Protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca 10. Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi 11. Protocollo sui criteri di convergenza 12. Protocollo sull'Eurogruppo 13. Protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in relazione all'unione economica e monetaria 14. Protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca in relazione all'unione economica e monetaria 15. Protocollo su talune attivita' della Banca nazionale di Danimarca 16. Protocollo sul regime del franco Comunita' finanziaria del Pacifico 17. Protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea 18. Protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo III-130 della Costituzione al Regno Unito e all'Irlanda 19. Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto alle politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione e rispetto alla cooperazione giudiziaria in materia civile e alla cooperazione di polizia 20. Protocollo sulla posizione della Danimarca 21. Protocollo sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne 22. Protocollo sul diritto d'asilo per i cittadini degli Stati membri 23. Protocollo sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall'articolo I-41, paragrafo 6, e dall'articolo III-312 della Costituzione 24. Protocollo sull'articolo I-41, paragrafo 2, della Costituzione 25. Protocollo sulle importazioni nell'Unione europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi 26. Protocollo sull'acquisto di beni immobili in Danimarca 27. Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri 28. Protocollo sull'articolo III-214 della Costituzione 29. Protocollo sulla coesione economica, sociale e territoriale 30. Protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia 31. Protocollo sull'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese 32. Protocollo relativo all'articolo I-9, paragrafo 2 della Costituzione sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali 33. Protocollo relativo agli atti e trattati che hanno completato o modificato il trattato che istituisce la Comunita' europea e il trattato sull'Unione europea 34. Protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione 35. Protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e al Fondo di ricerca carbone e acciaio 36. Protocollo che modifica il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica III. Allegati al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 1. Allegato I - Elenco previsto dall'articolo III-226 della Costituzione 2. Allegato II - Paesi e territori d'oltremare cui si applica la parte III, titolo IV della Costituzione La Conferenza ha adottato le dichiarazioni qui di seguito elencate e allegate al presente arto finale. A. Dichiarazioni relative a disposizioni della Costituzione 1. Dichiarazione relativa all'articolo I-6 2. Dichiarazione relativa all'articolo I-9, paragrafo 2 3. Dichiarazione relativa agli articoli I-22, I-27 e I-28 4. Dichiarazione relativa all'articolo I-24, paragrafo 7, concernente la decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio 5. Dichiarazione relativa all'articolo I-25 6. Dichiarazione relativa all'articolo I-26 7. Dichiarazione relativa all'articolo I-27 8. Dichiarazione relativa all'articolo I-36 9. Dichiarazione relativa agli articoli I-43 e III-329 10. Dichiarazione relativa all'articolo I-51 11. Dichiarazione relativa all'articolo I-57 12. Dichiarazione sulle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali 13. Dichiarazione relativa all'articolo III-116 14. Dichiarazione relativa agli articoli III-136 e III-267 15. Dichiarazione relativa agli articoli III-160 e III-322 16. Dichiarazione relativa all'articolo III-167, paragrafo 2, lettera c) 17. Dichiarazione relativa all'articolo III-184 18. Dichiarazione relativa all'articolo III-213 19. Dichiarazione relativa all'articolo III-220 20. Dichiarazione relativa all'articolo III-243 21. Dichiarazione relativa all'articolo III-248 22. Dichiarazione relativa all'articolo III-256 23. Dichiarazione relativa all'articolo III-273, paragrafo 1, secondo comma 24. Dichiarazione relativa all'articolo III-296 25. Dichiarazione relativa all'articolo III-325 sulla negoziazione e conclusione da parte degli Stati membri di accordi internazionali relativi allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia 26. Dichiarazione relativa all'articolo III-402, paragrafo 4 27. Dichiarazione relativa all'articolo III-419 28. Dichiarazione relativa all'articolo IV-440, paragrafo 7 29. Dichiarazione relativa all'articolo IV-448, paragrafo 2 30. Dichiarazione relativa alla ratifica del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa B. Dichiarazioni relative ai protocolli allegati alla Costituzione Dichiarazioni sul protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia 31. Dichiarazione relativa alle isole Ɨland 32. Dichiarazione relativa alla popolazione Sami Dichiarazioni sul protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca 33. Dichiarazione relativa alle zone di sovranita' del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro 34. Dichiarazione della Commissione relativa alle zone di sovranita' del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro 35. Dichiarazione relativa alla centrale nucleare di Ignalina in Lituania 36. Dichiarazione relativa al transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa 37. Dichiarazione relativa all'Unita' 1 e all'Unita' 2 della centrale nucleare di Bohunice VI in Slovacchia 38. Dichiarazione relativa a Cipro 39. Dichiarazione relativa al protocollo sulla posizione della Danimarca 40. Dichiarazione concernente il protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione 41. Dichiarazione concernente l'Italia Inoltre, la Conferenza ha preso atto delle dichiarazioni in appresso elencate e allegate al presente atto finale: 42. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo I-55 43. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo IV-440 44. Dichiarazione della Repubblica federale di Germania, dell'Irlanda, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Austria e del Regno di Svezia 45. Dichiarazione del Regno di Spagna e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 46. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alla definizione del termine "cittadini" 47. Dichiarazione del Regno di Spagna relativa alla definizione del termine "cittadini" 48. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa al diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo 49. Dichiarazione del Regno del Belgio relativa ai parlamenti nazionali 50. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia e della Repubblica di Ungheria sull'ortografia della denominazione della moneta unica nel trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Parte di provvedimento in formato grafico
Dichiarazioni
A. DICHIARAZIONI RELATIVE A DISPOSIZIONI DELLA COSTITUZIONE 1. Dichiarazione relativa all'articolo I-6 La Conferenza constata che l'articolo I-6 rispecchia la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia delle Comunita' europee e del Tribunale di primo grado. 2. Dichiarazione relativa all'articolo I-9, paragrafo 2 La Conferenza conviene che l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali debba realizzarsi con modalita' atte a preservare le specificita' dell'ordinamento giuridico dell'Unione. A tale riguardo, la Conferenza prende atto dell'esistenza di un dialogo regolare fra la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo; tale dialogo potra' essere rafforzato non appena l'Unione europea avra' aderito a tale convenzione. 3. Dichiarazione relativa agli articoli I-22, I-27 e I-28 La scelta delle persone chiamate ad occupare la carica di presidente del Consiglio europeo, di presidente della Commissione e di ministro degli affari esteri dell'Unione dovra' tenere debitamente conto della necessita' di rispettare la diversita' geografica e demografica dell'Unione e dei suoi Stati membri. 4. Dichiarazione relativa all'articolo I-24, paragrafo 7, concernente la decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio La Conferenza dichiara che il Consiglio dovrebbe avviare la preparazione della decisione europea che stabilisce le modalita' di attuazione della decisione europea del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio a partire dalla firma del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e dare la sua approvazione politica entro sei mesi. Un progetto di decisione europea del Consiglio europeo che sara' adottata il giorno dell'entrata in vigore di tale trattato figura qui di seguito.
Progetto-art. 1
PROGETTO DI DECISIONE EUROPEA DEL CONSIGLIO EUROPEO SULL'ESERCIZIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Articolo 1 1. La presidenza del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", e' esercitata da gruppi predeterminati di tre Stati membri per un periodo di 18 mesi. Tali gruppi sono composti secondo un sistema di rotazione paritaria degli Stati membri, tenendo conto della loro diversita' e degli equilibri geografici nell'Unione. 2. Ciascun membro del gruppo esercita a turno la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", per un periodo di sei mesi. Gli altri membri del gruppo assistono la presidenza in tutti i suoi compiti sulla base di un programma comune. I membri del gruppo possono decidere tra loro modalita' alternative.
Progetto-art. 2
Articolo 2 La presidenza del comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri e' esercitata da un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio "Affari generali". La presidenza del comitato politico e di sicurezza e' esercitata da un rappresentante del ministro degli affari esteri dell'Unione. La presidenza degli organi preparatori delle varie formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", spetta al membro del gruppo che esercita la presidenza della relativa formazione, salvo decisione contraria conformemente all'articolo 4.
Progetto-art. 3
Articolo 3 Il Consiglio "Affari generali" assicura, in collaborazione con la Commissione, la coerenza e la continuita' dei lavori delle varie formazioni del Consiglio nell'ambito di una programmazione pluriennale. Gli Stati membri che esercitano la presidenza adottano, con l'assistenza del segretariato generale del Consiglio, tutte le disposizioni utili all'organizzazione e al buon andamento dei lavori del Consiglio.
Progetto-art. 4
Articolo 4 Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce le misure di applicazione della presente decisione.
Dichiarazione
Dichiarazione relativa all'articolo I-25 La Conferenza dichiara che la decisione europea relativa all'attuazione dell'articolo I-25 sara' adottata dal Consiglio il giorno dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Il progetto di decisione figura qui di seguito.
Progetto-art. 1
PROGETTO DI DECISIONE EUROPEA DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO I-25 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue: (1) E' opportuno adottare disposizioni tali da consentire una transizione fluida dal sistema decisionale del Consiglio a maggioranza qualificata - quale definito nel trattato di Nizza e illustrato all'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione allegato alla Costituzione, che continuera' ad applicarsi fino al 31 ottobre 2009 - al sistema di voto previsto all'articolo I-25 della Costituzione, che si applichera' a decorrere dal l° novembre 2009. (2) Si rammenta che e' pratica del Consiglio compiere ogni sforzo per rafforzare la legittimita' democratica delle deliberazioni prese a maggioranza qualificata. (3) Si reputa opportuno mantenere in vigore la presente decisione per il tempo necessario ad assicurare una transizione fluida al nuovo sistema di voto previsto dalla Costituzione, DECIDE: Articolo 1 Se un numero di membri del Consiglio che rappresenta a) almeno i tre quarti della popolazione, o b) almeno i tre quarti del numero degli Stati membri, necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall'applicazione dell'articolo I-25, paragrafo 1, primo comma o paragrafo 2, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.
Progetto-art. 2
Articolo 2 Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio di cui all'articolo 1.
Progetto-art. 3
Articolo 3 A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una piu' ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.
Progetto-art. 4
Articolo 4 La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1° novembre 2009. Resta in vigore almeno fino al 2014. Successivamente il Consiglio puo' adottare una decisione europea che la abroga.
Dichiarazioni
Dichiarazione relativa all'articolo I-26 La Conferenza considera che la Commissione, quando non includera' piu' cittadini di tutti gli Stati membri, dovrebbe dedicare particolare attenzione alla necessita' di assicurare piena trasparenza nelle relazioni con tutti gli Stati membri. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe mantenere stretti contatti con tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che essi abbiano un loro cittadino tra i membri della Commissione e, in questo contesto, dovrebbe dedicare particolare attenzione alla necessita' di scambiare informazioni e di consultarsi con tutti gli Stati membri. La Conferenza considera altresi' che la Commissione dovrebbe prendere tutte le misure necessarie per assicurare che le realta' politiche, sociali ed economiche di tutti gli Stati membri, inclusi quelli che non hanno loro cittadini tra i membri della Commissione, siano pienamente prese in considerazione. Tali misure dovrebbero assicurare anche che la posizione di tali Stati membri sia tenuta in considerazione mediante l'adozione delle appropriate disposizioni organizzative. 7. Dichiarazione relativa all'articolo I-27 La Conferenza ritiene che, conformemente alle disposizioni della Costituzione, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo siano congiuntamente responsabili del buono svolgimento del processo che porta all'elezione del presidente della Commissione europea. Pertanto, rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo procederanno, preliminarmente alla decisione del Consiglio europeo, alle consultazioni necessarie nel quadro ritenuto piu' appropriato. Conformemente all'articolo I-27 paragrafo 1, tali consultazioni riguarderanno il profilo dei candidati alla carica di presidente della Commissione, tenendo conto delle elezioni del Parlamento europeo. Le modalita' di tali consultazioni potranno essere precisate, a tempo debito, di comune accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio europeo. 8. Dichiarazione relativa all'articolo I-36 La Conferenza prende atto dell'intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di regolamenti europei delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la sua prassi costante. 9. Dichiarazione relativa agli articoli I-43 e III-329 Fatte salve le misure adottate dall'Unione per assolvere agli obblighi di solidarieta' nei confronti di uno Stato membro che sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamita' naturale o provocata dall'uomo, si intende che nessuna delle disposizioni degli articoli I-43 e III-329 pregiudica il diritto di un altro Stato membro di scegliere i mezzi piu' appropriati per assolvere ai suoi obblighi di solidarieta' nei confronti dello Stato membro in questione. 10. Dichiarazione relativa all'articolo I-51 La Conferenza dichiara che, ogniqualvolta le norme in materia di protezione dei dati personali da adottare in base all'articolo I-51 possano avere implicazioni dirette per la sicurezza nazionale, si dovra' tenere debito conto delle caratteristiche specifiche della questione. Rammenta che la legislazione attualmente applicabile (vedasi in particolare la direttiva 95/46/CE) prevede deroghe specifiche al riguardo. 11. Dichiarazione relativa all'articolo I-57 L'Unione terra' conto della situazione particolare dei paesi di piccole dimensioni territoriali che intrattengono con l'Unione specifiche relazioni di prossimita'. 12. Dichiarazione sulle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali La Conferenza prende atto delle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, elaborate sotto l'autorita' del Praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilita' del Praesidium della Convenzione europea, riportate qui di seguito.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 1
SPIEGAZIONI RELATIVE ALLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI Le presenti spiegazioni erano state elaborate, nella versione iniziale, sotto l'autorita' del Praesidium della Convenzione che aveva redatto la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sono ora state aggiornate sotto la responsabilita' del Praesidium della Convenzione europea sulla scorta degli adeguamenti redazionali che quest'ultima Convenzione ha apportato al testo della Carta [in particolare agli articoli 51 e 52 (1)] e dell'evoluzione del diritto dell'Unione. Benche' non abbiano di per se' status di legge, esse rappresentano un prezioso strumento d'interpretazione destinato a chiarire le disposizioni della Carta. PREAMBOLO I popoli dell'Europa nel creare tra loro un'unione sempre piu' stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignita' umana, della liberta', dell'uguaglianza e della solidarieta'; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di liberta', sicurezza e giustizia. L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversita' delle culture e delle tradizioni dei popoli dell'Europa, nonche' dell'identita' nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonche' la liberta' di stabilimento. A tal fine e' necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della societa', del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti piu' visibili in una Carta. La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarieta', i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonche' dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sara' interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri alla luce delle spiegazioni elaborate sotto l'autorita' del Praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilita' del Praesidium della Convenzione europea. Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilita' e doveri nei confronti degli altri come pure della comunita' umana e delle generazioni future. Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le liberta' e i principi enunciati in appresso. Articolo 1 (l) Dignita' umana La dignita' umana e' inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. Spiegazione La dignita' della persona umana non e' soltanto un diritto fondamentale in se', ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 consacra la dignita' umana nel preambolo: "Considerato che il riconoscimento della dignita' inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della liberta', della giustizia e della pace nel mondo";. Nella sentenza del 9 ottobre 2001 nella causa C-377/98, Regno dei Paesi Bassi contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (Racc. 2001, pag. 7079), ai punti 70-77 della motivazione la Corte di giustizia ha confermato che il diritto fondamentale alla dignita' umana e' parte integrante del diritto dell'Unione. Ne consegue, in particolare, che nessuno dei diritti sanciti nella presente Carta puo' essere usato per recare pregiudizio alla dignita' altrui e che la dignita' della persona umana fa parte della sostanza stessa dei diritti sanciti nella Carta. Non puo' pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di un diritto. ------------------------------ (1) Articoli II-111 e II-112 della Costituzione. (1) Articolo II-61 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 2
Articolo 2 (2) Diritto alla vita 1. Ogni individuo ha diritto alla vita. 2. Nessuno puo' essere condannato alla pena di morte, ne' giustiziato. Spiegazione 1. Il paragrafo 1 di questo articolo e' basato sulla prima frase dell'articolo 2, paragrafo 1, della CEDU, che recita: "1. Il diritto alla vita di ogni persona e' protetto dalla legge...." 2. La seconda frase di detta disposizione, che ha per oggetto la pena capitale, risulta superata in conseguenza dell'entrata in vigore del protocollo n. 6 della CEDU, il cui articolo 1 e' cosi' formulato: "La pena di morte e' abolita. Nessuno puo' essere condannato a tale pena ne' giustiziato". A tale disposizione si ispira l'articolo 2, paragrafo 2, della Carta (1). 3. Le disposizioni dell'articolo 2 della Carta (2) corrispondono a quelle degli articoli summenzionati della CEDU e del protocollo addizionale e, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta (3), hanno significato e portata identici. Pertanto le definizioni "negative" che figurano nella CEDU devono essere considerate come figuranti anche nella Carta: a) articolo 2, paragrafo 2 della CEDU: "La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale; b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta; c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione"; b) articolo 2 del protocollo n. 6 della CEDU: "Uno Stato puo' prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sara' applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni...". ------------------------------ (1) Articolo II-62, paragrafo 2 della Costituzione. (2) Articolo II-62 della Costituzione. (3) Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 3
Articolo 3 (4) Diritto all'integrita' della persona 1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrita' fisica e psichica. 2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalita' definite dalla legge b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani. Spiegazione 1. Nella [sentenza del 9 ottobre 2001 nella causa C-377/98, Regno dei Paesi Bassi](https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::) contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (Racc. 2001, pag. 7079), ai punti 70 e 78-80 della motivazione la Corte di giustizia ha confermato che il diritto fondamentale all'integrita' della persona e' parte integrante del diritto dell'Unione e comprende, nell'ambito della medicina e della biologia, il libero e consapevole consenso del donatore e del ricevente. 2. I principi enunciati nell'articolo 3 della Carta (1) figurano gia' nella convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa (serie dei trattati europei n. 164 e protocollo addizionale n. 168). La Carta non intende derogare a tali disposizioni e proibisce solo la clonazione riproduttiva. Non autorizza ne' proibisce le altre forme di clonazione e non impedisce quindi in alcun modo al legislatore di vietarle. 3. Il riferimento alle pratiche eugeniche, segnatamente quelle che hanno come scopo la selezione delle persone, riguarda le ipotesi in cui siano organizzati e attuati programmi di selezione che comportino, per esempio, campagne di sterilizzazione, gravidanze forzate, matrimoni etnici obbligatori, ecc., atti considerati tutti crimini internazionali dallo statuto del Tribunale penale internazionale adottato a Roma il 17 luglio 1998 (cfr. articolo 7, paragrafo 1, lettera g)). ------------------------------ (1) Articolo II-63 della Costituzione. (4) Articolo II-63 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 4
Articolo 4 (2) Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti Nessuno puo' essere sottoposto a tortura, ne' a pene o trattamenti inumani o degradanti. Spiegazione Il diritto di cui all'articolo 4 (3) corrisponde a quello garantito dall'articolo 3 della CEDU, la cui formulazione e' identica: Nessuno puo' essere sottoposto a tortura, ne' a pene o trattamenti inumani o degradanti. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta (3), ha significato e portata identici. -------------- (2) Articolo II-64 della Costituzione. (3) Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 5
Articolo 5 (4) Proibizione della schiavitu' e del lavoro forzato 1. Nessuno puo' essere tenuto in condizioni di schiavitu' o di servitu'. 2. Nessuno puo' essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3. E proibita la tratta degli esseri umani. Spiegazione 1.Il diritto di cui all'articolo 5 (1), paragrafi 1 e 2, corrisponde a quello dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, dello stesso tenore, della CEDU. Il significato e la portata di questo diritto sono identici a quelli conferiti da detto articolo, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta (2). Ne consegue che: -- nessuna restrizione puo' essere imposta legittimamente al diritto previsto dal paragrafo 1; -- nel paragrafo 2, le nozioni di "lavoro forzato o obbligatorio" devono essere interpretate alla luce delle definizioni "negative" contenute nell'articolo 4, paragrafo 3 della CEDU, che recita: "Non e' considerato "lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi del presente articolo: a) il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di liberta' condizionale; b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza e' considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio; c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamita' che minacciano la vita o il benessere della comunita'; d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.". 2. II paragrafo 3 trae direttamente origine dalla dignita' della persona umana e tiene conto degli ultimi sviluppi della criminalita' organizzata, quali le organizzazioni che favoriscono, a scopo di lucro, l'immigrazione clandestina o lo sfruttamento sessuale. L'allegato della convenzione Europol riporta la seguente definizione applicabile alla tratta a scopo di sfruttamento sessuale: "Tratta degli esseri umani: il fatto di sottoporre una persona al potere reale e illegale di altre persone ricorrendo a violenze o a minacce o abusando di un rapporto di autorita' o mediante manovre, in particolare per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione altrui, a forme di sfruttamento e di violenza sessuale nei confronti di minorenni o al commercio connesso con l'abbandono dei figli)". Il capitolo VI della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, che e' stato integrato nell'acquis dell'Unione e al quale il Regno Unito e l'Irlanda partecipano, contiene, nell'articolo 27, paragrafo 1, la seguente disposizione in materia di organizzazioni di immigrazione clandestina: "Le parti contraenti si impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una parte contraente in violazione della legislazione di detta parte contraente relativa all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri". Il 19 luglio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione quadro sulla lotta alla tratta degli esseri umani (GU L 203/2002, pag. 1) il cui articolo 1 definisce in dettaglio i reati relativi alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera o di sfruttamento sessuale che la decisione quadro impone agli Stati membri di punire. ------------------------------ (1) Articolo II-65 della Costituzione. (2) Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione. (4) Articolo II-65 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 6
Articolo 6 (1) Diritto alla liberta' e alla sicurezza Ogni individuo ha diritto alla liberta' e alla sicurezza. Spiegazione I diritti di cui all'articolo 6 (1) corrispondono a quelli garantiti dall'articolo 5 della CEDU, del quale, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta (2), hanno pari significato e portata. Ne consegue che le limitazioni che possono legittimamente essere apportate non possono andare oltre i limiti consentiti dalla CEDU nel quadro dell'articolo 5, che recita: "1. Ogni individuo ha diritto alla liberta' e alla sicurezza. Nessuno puo' essere privato della liberta', se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: a) se e' detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente; b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge; c) se e' stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorita' giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso; d) se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per il suo inserimento in una struttura rieducativa, o della sua detenzione regolare in attesa di comparire dinanzi all'autorita' competente; e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo; f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale e' in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione. 2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al piu' presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico. 3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1c) del presente articolo, deve essere tradotta al piu' presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in liberta' durante la procedura. La scarcerazione puo' essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza. 4. Ogni persona privata della liberta' mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinche' decida entro breve termine sulla legittimita' della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione e' illegittima. 5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto ad una riparazione." I diritti di cui all'articolo 6 (1) devono essere in particolare rispettati quando il Parlamento europeo e il Consiglio adottano leggi e leggi quadro nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale in base agli articoli [III-171, III-172 e III-174] della Costituzione, segnatamente per la definizione di disposizioni minime comuni in materia di qualificazione delle infrazioni e delle sanzioni e di taluni aspetti del diritto processuale. ------------------------------ (1) Articolo II-66 della Costituzione. (2) Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 7
Articolo 7 (2) Rispetto della vita privata e della vita familiare Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni. Spiegazione I diritti di cui all'articolo 7 (2) corrispondono a quelli garantiti dall'articolo 8 della CEDU. Per tener conto dell'evoluzione tecnica, il termine "comunicazioni" e' stato sostituito a "corrispondenza". Conformemente all'articolo 52, paragrafo 3 (3), il significato e la portata di questi diritti sono identici a quelli del corrispondente articolo della CEDU. Le limitazioni che vi possono legittimamente essere apportate sono pertanto quelle autorizzate ai sensi del suddetto articolo 8, che recita: "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non puo' esservi ingerenza di una autorita' pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una societa' democratica, e' necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle liberta' altrui." ------------------------------ (2) Articolo II-67 della Costituzione. (3) Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 8
Articolo 8 (1) Protezione dei dati di carattere personale 1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. 2. Tali dati devono essere trattari secondo il principio di lealta', per finalita' determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. II rispetto di tali regole e' soggetto al controllo di un'autorita' indipendente. Spiegazione Questo articolo e' stato fondato sull'articolo 286 del trattato che istituisce la Comunita' europea, sulla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonche' alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.95), nonche' sull'articolo 8 della CEDU e sulla convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 28 gennaio 1981, ratificata da tutti gli Stati membri. L'articolo 286 del trattato CE e' ora sostituito dall'articolo I-51 della Costituzione. Ci si riferisce inoltre al regolamento n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonche' la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001). La direttiva e il regolamento succitati definiscono le condizioni e i limiti applicabili all'esercizio del diritto alla protezione dei dati personali. ------------------ (1) Articolo II-68 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 9
Articolo 9 (2) Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Spiegazione Questo articolo si basa sull'articolo 12 della CEDU, che recita: "A partire dall'eta' minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto". La formulazione di questo diritto e' stata aggiornata al fine di disciplinare i casi in cui le legislazioni nazionali riconoscono nodi diversi dal matrimonio per costituire una famiglia. L'articolo non vieta ne' impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso. Questo diritto e' pertanto simile a quello previsto dalla CEDU, ma la sua portata puo' essere piu' estesa qualora la legislazione nazionale lo preveda. ----------------------------- (2) Articolo II-69 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 10
Articolo 10 (1) Liberta' di pensiero, di coscienza e di religione 1. Ogni individuo ha diritto alla liberta' di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la liberta' di cambiare religione o convinzione, cosi' come la liberta' di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. Il diritto all'obiezione di coscienza e' riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Spiegazione Il diritto garantito al paragrafo 1 corrisponde a quello garantito dall'articolo 9 della CEDU e, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta (2), ha significato e portata identici. Le limitazioni devono pertanto rispettare il paragrafo 2 dell'articolo 9, che recita: "La liberta' di professare la propria religione o il proprio credo non puo' essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che, stabilite dalla legge, costituiscono misure necessarie, in una societa' democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della liberta' altrui.". Il diritto garantito al paragrafo 2 corrisponde alle tradizioni costituzionali nazionali e all'evoluzione delle legislazioni nazionali a questo proposito. ----------------- (1) Articolo II-70 della Costituzione. (2) Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 11
Articolo 11 (3) Liberta' di espressione e d'informazione 1. Ogni individuo ha diritto alla liberta' di espressione. Tale diritto include la liberta' di opinione e la liberta' di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorita' pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La liberta' dei media e il loro pluralismo sono rispettati. Spiegazione 1. L'articolo 11 (3) corrisponde all'articolo 10 della CEDU, che recita: "1. Ogni individuo ha diritto alla liberta' di espressione. Tale diritto include la liberta' d'opinione e la liberta' di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorita' pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2. L'esercizio di queste liberta', poiche' comporta doveri e responsabilita', puo' essere sottoposto alle formalita', condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una societa' democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrita' territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorita' e l'imparzialita' del potere giudiziario.". In applicazione dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta (1), questo diritto ha lo stesso significato e la stessa portata di quello garantito dalla CEDU. Le limitazioni che possono essere apportate non possono pertanto andare oltre quelle previste al paragrafo 2 dell'articolo 10, salve restando le restrizioni che il diritto dell'Unione in materia di concorrenza puo' apportare alla facolta' degli Stati membri di instaurare i regimi di autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terza frase della CEDU. 2. Il paragrafo 2 di questo articolo esplicita le conseguenze del paragrafo 1 in relazione alla liberta' dei media. Si basa segnatamente sulla giurisprudenza della Corte in materia di televisione, in particolare nella causa C-288/89 (sentenza del 25 luglio 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda e.a., Racc. I-4007) e sul Protocollo sui sistemi di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato CE, ed ora alla Costituzione, nonche' sulla direttiva 89/552/CE del Consiglio (cfr. in particolare 17° considerando). ------------------- (1) Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione. (3) Articolo II-71 della Costituzione
Spiegaz. Carta Diritti-art. 12
Articolo 12 (2) Liberta' di riunione e di associazione 1. Ogni individuo ha diritto alla liberta' di riunione pacifica e alla liberta' di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. 2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volonta' politica dei cittadini dell'Unione. Spiegazione 1. Le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo corrispondono alle disposizioni dell'articolo 11 della CEDU, che recita: "l. Ogni persona ha diritto alla liberta' di riunione pacifica e alla liberta' d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi. 2. L'esercizio di questi diritti non puo' essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una societa' democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle liberta' altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.". Le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 12 (1) hanno lo stesso significato di quella della CEDU, ma la loro portata e' piu' estesa, dato che possono essere applicate a tutti i livelli, incluso quindi il livello europeo. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta (1), le limitazioni di questo diritto non possono pertanto andare oltre quelle considerate come legittime ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 11 della CEDU. 2. Tale diritto si fonda parimenti sul punto 11 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. 3. Il paragrafo 2 di quest'articolo corrisponde all'articolo I-46, paragrafo 4 della Costituzione. ------------------- (1) Articolo II-72 della Costituzione. (2) Articolo II-72 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 13
Articolo 13 (3) Liberta' delle arti e delle scienze Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La liberta' accademica e' rispettata. Spiegazione Questo diritto e' dedotto in primo luogo dalle liberta' di pensiero e di espressione. Si esercita nel rispetto dell'articolo 1 (4) e puo' essere soggetto alle limitazioni autorizzate dall'articolo 10 della CEDU. -------------------- (3) Articolo II-73 della Costituzione. (4) Articolo II-61 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 14
Articolo 14 (5) Diritto all'istruzione 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua. 2. Questo diritto comporta la facolta' di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria. 3. La liberta' di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, cosi' come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Spiegazione 1. Questo articolo si ispira sia alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri sia all'articolo 2 del protocollo addizionale alla CEDU, che recita: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.". E' stato giudicato utile estendere questo articolo all'accesso alla formazione professionale e continua (cfr. punto 15 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e articolo 10 della Carta sociale) e aggiungere il principio della gratuita' dell'istruzione obbligatoria. In base alla sua formulazione, quest'ultimo principio implica soltanto che per l'istruzione obbligatoria ogni bambino abbia la possibilita' di accedere a un istituto che pratica la gratuita'. Esso non impone che tutti gli istituti che dispensano tale istruzione, o una formazione professionale e continua, in particolare quelli privati, siano gratuiti. Non vieta nemmeno che alcune forme specifiche di istruzione possano essere a pagamento, a condizione che lo Stato prenda misure destinate a concedere una compensazione finanziaria. Poiche' la Carta si applica all'Unione, cio' significa che, nel quadro delle sue politiche in materia di formazione, l'Unione deve rispettare la gratuita' dell'istruzione obbligatoria, ma cio' non crea beninteso nuove competenze. Per quanto attiene al diritto dei genitori, lo si deve interpretare in relazione alle disposizioni dell'articolo 24 (1). 2. La liberta' di creare istituti di istruzione, pubblici o privati, e' garantita come uno degli aspetti della liberta' d'impresa, ma e' limitata dal rispetto dei principi democratici e si esercita secondo le modalita' definite dalle legislazioni nazionali. -------------------- (1) Articolo II-84 della Costituzione. (5) Articolo II-74 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 15
Articolo 15 (2) Liberta' professionale e diritto di lavorare 1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. 2. Ogni cittadino dell'Unione ha la liberta' di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. 3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione. Spiegazione La liberta' professionale, sancita nel paragrafo 1 di questo articolo 15 (2), e' riconosciuta nella giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr., tra l'altro, le sentenze del 14 maggio 1974, causa 4-73, Nold, Racc. 1974, pag. 491, punti 12, 13 e 14; del 13 dicembre 1979, causa 44/79, Hauer, Racc. 1979 pag. 3727; dell'8 ottobre 1986, causa 234/85, Keller, Racc. 1986, pag. 2897, punto 8). Questo paragrafo si ispira inoltre all'articolo 1, paragrafo 2 della Carta sociale europea firmata il 18 ottobre 1961 e ratificata da tutti gli Stati membri, e al punto 4 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 9 dicembre 1989. L'espressione "condizioni di lavoro" deve essere intesa nel senso dell'articolo III-213 della Costituzione. Il paragrafo 2 riprende le tre liberta' garantite dagli articoli I-4 e III-133, III-137 e III-144 della Costituzione, ossia libera circolazione dei lavoratori, liberta' di stabilimento e libera prestazione dei servizi. Il paragrafo 3 e' stato basato sull'articolo 137, paragrafo 3, quarto trattino del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-210, paragrafo 1, lettera g) della Costituzione, e sull'articolo 19, punto 4 della Carta sociale europea, firmata il 18 ottobre 1961 e ratificata da tutti gli Stati membri. Si applica pertanto l'articolo 52, paragrafo 2 della Carta (1). La questione dell'ingaggio di marittimi aventi la cittadinanza di Stati terzi negli equipaggi di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione e' disciplinata dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali. ------------------- (1) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione. (2) Articolo II-75 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 16
Articolo 16 (2) Liberta' d'impresa E' riconosciuta la liberta' d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. Spiegazione Questo articolo si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia che ha riconosciuto la liberta' di esercitare un'attivita' economica o commerciale (cfr. sentenze del 14 maggio 1974, causa 4-73, Nold, Racc. 1974, pag. 491, punto. 14, e del 27 settembre 1979, causa 230/78, SPA Eridania e a., Racc. 1979, pag. 2749, punti 20 e 31) e la liberta' contrattuale (cfr., tra l'altro, sentenze Sukkerfabriken Nykobing, causa 151/78, Racc. 1979, pag. 1, punto 19; del 5 ottobre 1999, Spagna c/Commissione, causa C-240/97, Racc. 1999, pag. I-6571, punto 99) e sull'articolo [3, paragrafo 2] della Costituzione che riconosce la libera concorrenza. Beninteso, questo diritto si esercita nel rispetto del diritto dell'Unione e delle legislazioni nazionali. Esso puo' essere sottoposto alle limitazioni previste all'articolo 52, paragrafo 1 della Carta (3). ----------------- (2) Articolo II-76 della Costituzione. (3) Articolo II-112, paragrafo 1 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 17
Art. 17 (4) Diritto di Proprieta' 1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprieta' dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredita'. Nessuno puo' essere privato della proprieta' se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennita' per la perdita della stessa. L'uso dei beni puo' essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale. 2. La proprieta' intellettuale e' protetta. Spiegazione Questo articolo corrisponde all'articolo 1 del protocollo addizionale alla CEDU, che recita: "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno puo' essere privato della sua proprieta' se non per causa di pubblica utilita' e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende." Si tratta di un diritto fondamentale comune a tutte le costituzioni nazionali. E' stato sancito a piu' riprese dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e in primo luogo nella [sentenza Hauer (13 dicembre 1979](https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::), Racc. 1979, pag. 3727). La stesura e' stata attualizzata ma, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 (1), questo diritto ha significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU e le limitazioni non possono andare oltre quelle previste da quest'ultima. La protezione della proprieta' intellettuale, che costituisce uno degli aspetti del diritto di proprieta', e' esplicitamente menzionata al paragrafo 2, in virtu' della sua crescente importanza e del diritto comunitario derivato. Oltre alla proprieta' letteraria e artistica la proprieta' intellettuale copre, tra l'altro, il diritto dei brevetti e dei marchi e i diritti analoghi. Le garanzie previste nel paragrafo 1 si applicano opportunamente alla proprieta' intellettuale. -------------------- (1) Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione. (4) Articolo II-77 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 18
Articolo 18 (2) Diritto di asilo Il diritto di asilo e' garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma della Costituzione. Spiegazione Il testo dell'articolo e' stato basato sull'articolo 63 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-266 della Costituzione, che impone all'Unione di rispettare la convenzione di Ginevra sui rifugiati. Occorre far riferimento alle disposizioni del protocollo relativo al Regno Unito e all'Irlanda nonche' di quello sulla Danimarca, allegati [al trattato di Amsterdam] alla Costituzione, per determinare in quale misura tali Stati membri applichino il diritto dell'Unione in materia e in quale misura il presente articolo sia loro applicabile. Tale articolo rispetta il protocollo sull'asilo allegato alla Costituzione. ---------------------- (2) Articolo II-78 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 19
Articolo 19 (3) Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione 1. Le espulsioni collettive sono vietate. 2. Nessuno puo' essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. Spiegazione Il paragrafo 1 di questo articolo ha significato e portata identici a quelli dell'articolo 4 del protocollo n. 4 della CEDU per quanto attiene alle espulsioni collettive. Esso e' volto a garantire che ogni decisione formi oggetto di un esame specifico e che non si possa decidere con un'unica misura l'espulsione di tutte le persone aventi la nazionalita' di un determinato Stato (cfr. anche articolo 13 del Patto relativo ai diritti civili e politici). Il paragrafo 2 incorpora la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'articolo 3 della CEDU (cfr. Ahmed/Austria, sentenza del 17 dicembre 1996, Racc. 1996 VI.2206, e Soering, sentenza del 7 luglio 1989). ---------------------- (3) Articolo II-79 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 20
Articolo 20 (1) Uguaglianza davanti alla legge Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. Spiegazione Questo articolo corrisponde al principio generale di diritto che figura in tutte le costituzioni europee ed e' stato sancito dalla Corte, in una sentenza, come uno dei principi fondamentali del diritto comunitario (sentenza del 13 novembre 1984, Racke, causa 283/83, Racc. 1984, pag. 3791, sentenza del 17 aprile 1997, causa C-15/95, EARL, Racc. 1997, pag. 1-1961 e sentenza del 13 aprile 2000, causa C-292/97, Karlsson, Racc. 2000, pag. 2737). ----------------------- (1) Articolo II-80 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 21
Articolo 21 (2) Non discriminazione 1. E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'eta' o le tendenze sessuali. 2. Nell'ambito d'applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa contenute, e' vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza. Spiegazione Il paragrafo 1 si ispira all'articolo 13 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-124 della Costituzione, e all'articolo 14 della CEDU, nonche' all'articolo 11 della convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina per quanto riguarda il patrimonio genetico. Nella misura in cui coincide con l'articolo 14 della CEDU, si applica in conformita' dello stesso. Non v'e' contraddizione ne' incompatibilita' fra il paragrafo 1 e l'articolo III-124 della Costituzione, che ha campo d'applicazione e finalita' diversi: detto articolo conferisce all'Unione la facolta' di adottare atti legislativi, compresa l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, per combattere alcune forme di discriminazione di cui l'articolo stesso riporta un elenco completo. La normativa in questione puo' regolamentare gli interventi delle autorita' degli Stati membri (come pure i rapporti fra i privati) in qualsiasi settore entro i limiti delle competenze dell'Unione. La disposizione del paragrafo 1 dell'articolo 21 (2), invece, non conferisce nessuna facolta' di emanare norme contro la discriminazione in questi settori d'intervento degli Stati membri o nei rapporti fra privati ne' sancisce nessun divieto assoluto di discriminazione in settori cosi' ampi. Essa infatti tratta soltanto delle discriminazioni ad opera delle istituzioni e degli organi dell'Unione stessi nell'esercizio delle competenze conferite ai sensi di altri articoli delle parti I e III della Costituzione e ad opera degli Stati membri soltanto quando danno attuazione al diritto dell'Unione. II paragrafo 1 non altera quindi l'ampiezza delle facolta' conferite a norma dell'articolo III-124 ne' l'interpretazione data a tale articolo. Il paragrafo 2 corrisponde all'articolo I-4, paragrafo 2 della Costituzione e va applicato in conformita' di tale articolo. ---------------------- (2) Articolo II-81 della Costituizione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 22
Articolo 22 (1) Diversita' culturale, religiosa e linguistica L'Unione rispetta la diversita' culturale, religiosa e linguistica. Spiegazione Questo articolo e' stato fondato sull'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e sull'articolo 151, paragrafi 1 e 4 del trattato CE, ora sostituiti dall'articolo III-280, paragrafi 1 e 4 della Costituzione, relativi alla cultura. Il rispetto della diversita' culturale e linguistica e' ora sancito anche all'articolo I-3, paragrafo 3 della Costituzione. L'articolo si ispira alla dichiarazione n. 11 allegata all'Atto finale del trattato di Amsterdam sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali, ripreso ora nell'articolo I-52 della Costituzione. ------------------- (1) Articolo II-82 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 23
Articolo 23 (2) Parita' tra donne e uomini La parita' tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parita' non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. Spiegazione Il primo comma di questo articolo e' stato basato sull'articolo 2 e sull'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, ora sostituiti dagli articoli 1-3 e III-116 della Costituzione che impongono all'Unione di mirare a promuovere la parita' tra uomini e donne, e sull'articolo 141, paragrafo 1 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-214, paragrafo 1 della Costituzione. Esso si ispira all'articolo 20 della Carta sociale europea riveduta del 3 maggio 1996 e al punto 16 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. Si basa anche sull'articolo 141, paragrafo 3 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-214, paragrafo 3 della Costituzione, e sull'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parita' di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. Il secondo comma riprende, in una formula piu' breve, l'articolo III-214, paragrafo 4 della Costituzione, secondo cui il principio della parita' di trattamento non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attivita' professionale da parte del sesso sottorappresentato o a prevenire o compensare determinati svantaggi nella carriera professionale. Conformemente all'articolo 52, paragrafo 2 (2), questo secondo comma non modifica l'articolo III-214, paragrafo 4 della Costituzione. --------------------------- (2) Articolo II-83 della Costituzione. (2) Articolo II-84 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 24
Articolo 24 (2) Diritti del bambino 1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro eta' e della loro maturita'. 2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorita' pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. 3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora cio' sia contrario al suo interesse. Spiegazione Questo articolo si basa sulla convenzione di New York sui diritti del fanciullo, firmata il 20 novembre 1989 e ratificata da tutti gli Stati membri, e in particolare, sugli articoli 3, 9, 12 e 13 di detta convenzione. Il paragrafo 3 tiene conto del fatto che, nell'ambito della creazione di uno spazio di liberta', sicurezza e giustizia, la normativa dell'Unione nelle materie civili che presentano implicazioni transnazionali, per cui la competenza e' conferita dall'articolo III-269 della Costituzione, puo' comprendere tra l'altro i diritti di visita che consentono ai figli di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori. -------------------- (2)Articolo II-84 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 25
Articolo 25 (3) Diritti degli anziani L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale. Spiegazione Questo articolo e' ispirato all'articolo 23 della Carta sociale europea riveduta e ai punti 24 e 25 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. La partecipazione alla vita sociale e culturale comprende ovviamente la partecipazione alla vita politica. ---------------------- (3) Articolo II-85 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 26
Articolo 26 (1) Inserimento dei disabili L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunita'. Spiegazione Il principio contenuto in questo articolo si basa sull'articolo 15 della Carta sociale europea e si ispira inoltre al punto 26 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. -------------------- (1) Articolo II-86 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 27
Articolo 27 (2) Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali. Spiegazione Questo articolo figura nella Carta sociale europea riveduta (articolo 21) e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (punti 17 e 18). Si applica alle condizioni previste dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni nazionali. Il riferimento ai livelli appropriati riguarda i livelli previsti dal diritto dell'Unione o dalle legislazioni e dalle prassi nazionali, il che puo' includere il livello europeo qualora la normativa dell'Unione lo preveda. L'acquis dell'Unione in questo campo e' consistente: articoli III-211 e III-212 della Costituzione e direttive 2002/14/CE (quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, nella Comunita' europea) 98/59/CE (licenziamenti collettivi), 2001/123/CEE (trasferimenti di imprese) e 941451CE (comitato aziendale europeo). ----------------------- (2) Articolo II-87 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 28
Articolo 28 (3) Diritto di negoziazione e di azioni collettive I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero. Spiegazione Questo articolo si basa sull'articolo 6 della Carta sociale europea nonche' sulla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (punti da 12 a 14). Il diritto di azione collettiva e' stato riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo come uno degli elementi del diritto sindacale sancito dall'articolo 11 della CEDU. Per quanto riguarda i livelli appropriati ai quali puo' essere effettuata la negoziazione collettiva, si vedano le spiegazioni fornite per l'articolo precedente. Le modalita' e i limiti per l'esercizio delle azioni collettive, ad esempio lo sciopero, sono disciplinate dalle legislazioni e dalle prassi nazionali, come pure il problema di stabilire se possano essere condotte parallelamente in vari Stati membri. -------------------------- (3)Articolo II-88 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 29
Articolo 29 (1) Diritto di accesso ai servizi di collocamento Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito. Spiegazione Questo articolo si basa sull'articolo 1, paragrafo 3 della Carta sociale europea e sul punto 13 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. ------------------------- (1)Articolo II-89 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 30
Articolo 30 (2) Tutela in caso di licenziamento ingiustificato Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. Spiegazione Questo articolo si ispira all'articolo 24 della Carta sociale riveduta. Cfr. anche la direttiva 2001/23/CE sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese e la direttiva 80/987 sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, modificata dalla direttiva 2002/74/CE. ---------------------------- (2)Articolo II-90 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 31
Articolo 31 (3) Condizioni di lavoro giuste ed eque 1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite. Spiegazione 1. Il paragrafo 1 di questo articolo si basa sulla direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Si ispira anche all'articolo 3 della Carta sociale e al punto 19 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, nonche', per quanto riguarda il diritto alla dignita' sul lavoro, all'articolo 26 della Carta sociale riveduta. L'espressione "condizioni di lavoro" deve essere intesa nel senso dell'articolo III-213 della Costituzione. 2. Il paragrafo 2 si basa sulla direttiva 93/,104/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonche' sull'articolo 2 della Carta sociale europea e sul punto 8 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. ------------------------- (3)Articolo II-91 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 32
Articolo 32 (1) Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro Il lavoro minorile e' vietato. L'eta' minima per l'ammissione al lavoro non puo' essere inferiore all'eta' in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme piu' favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro eta' ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione. Spiegazione Questo articolo si basa stilla direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, nonche' sull'articolo 7 della Carta sociale europea e sui punti da 20 a 23 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. ------------------------- (1)Articolo II-92 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 33
Articolo 33 (2) Vita familiare e vita professionale 1. E' garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale. 2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternita' e il diritto a un congedo di maternita' retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio. Spiegazione Il paragrafo 1 dell'articolo 33 (2) si basa sull'articolo 16 della Carta sociale europea. Articolo II-91 della Costituzione. Il paragrafo 2 e' ispirato alla direttiva 92/85!CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e alla direttiva 96/34/CE concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES. E' basato altresi' sull'articolo 8 (protezione della maternita') della Carta sociale europea ed e' ispirato all'articolo 27 (diritto dei lavoratori aventi responsabilita' familiari alla parita' di opportunita' e di trattamento) della Carta sociale riveduta. Il termine 'maternita'" copre il periodo che va dal concepimento all'allattamento. -------------------------- (2)Articolo II-93 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 34
Articolo 34 (1) Sicurezza sociale e assistenza sociale 1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternita', la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalita' stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali. 2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. 3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la poverta', l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalita' stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali. Spiegazione Il principio enunciato nel paragrafo 1 dell'articolo 34(1) e' basato sugli articoli 137 e 140 del trattato CE, ora sostituiti dagli artioli III-210 e III-213 della Costituzione, nonche' sull'articolo 12 della Carta sociale europea e sul punto 10 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. Esso deve essere rispettato dall'Unione quando questa si avvale dei poteri ad essa conferiti dagli articoli III-210 e III-213 della Costituzione. Il riferimaneto ai servizi sociali riguarda i casi in cui siffatti servizi sono stati istituiti per garantire determinate prestazioni, ma non implica in alcun modo che essi debbano essere creati laddove non esistono. Il termine "maternita'" deve essere inteso come nell'articolo precedente. Il paragrafo 2 e' basato sull'articolo 12, paragrafo 4 e sull'articolo 13, paragrafo 4 della Carta sociale europea nonche' sul punto 2 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e rispecchia le norme derivanti dal regolamento 1408/71 e dal regolamento 1612/68. Il paragrafo 3 e' ispirato all'articolo 13 della Carta sociale europea e agli articoli 30 e 31 della Carta sociale riveduta nonche' al punto 10 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. Esso deve essere rispettato dall'Unione nel quadro delle politiche fondate sull'articolo III-210 della Costituzione. ------------------------- (1) Articolo II-94 dellla Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 35
Articolo 35 (1) Protezione della salute Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attivita' dell'Unione e' garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Spiegazione I principi enunciati in questo articolo si basano sull'articolo 152 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-278 della Costituzione, nonche' sugli articoli 11 e 13 della Carta sociale europea. La seconda frase dell'articolo riproduce il paragrafo 1 dell'articolo III-278. --------------------------- (1) Articolo II-95 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 36
Articolo 36 (2) Accesso ai servizi d'interesse economico generale Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla Costituzione. Spiegazione Questo articolo e' perfettamente in linea con l'articolo III-122 della Costituzione e non crea nessun nuovo diritto. Esso si limita a sancire il principio del rispetto da parte dell'Unione dell'accesso ai servizi d'interesse economico generale previsto dalle disposizioni nazionali, a condizione che cio' sia compatibile con il diritto dell'Unione. --------------------------- (2) Articolo II-96 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 37
Articolo 37 (3) Tutela dell'ambiente Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualita' devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile. Spiegazione I principi contenuti in questo articolo sono stati basati sugli articoli 2, 6 e 174 del trattato CE, che sono stati ora sostituiti dagli articoli I-3, paragrafo 3, III-119 e III-233 della Costituzione. Esso si ispira inoltre alle disposizioni di alcune costituzioni nazionali. ------------------------- (3) Articolo II-97 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 38
Articolo 38 (1) Protezione dei consumatori Nelle politiche dell'Unione e' garantito un livello elevato di protezione dei consumatori. Spiegazione Il principio contenuto in questo articolo e' stato basato sull'articolo 153 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-235 della Costituzione. ------------------------- (1) Articolo II-98 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 39
Articolo 39 (2) Diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. 2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto. Spiegazione L'articolo 39(2) si applica alle condizioni previste nelle parti I e III della Costituzione, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 della Carta (3). In effetti, il paragrafo 1 dell'articolo 39 (2) corrisponde al diritto garantito all'articolo I-10, paragrafo 2 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-126 per l'adozione delle modalita' di esercizio di tale diritto) e il paragrafo 2 di questo articolo all'articolo I-20, paragrafo 2 della Costituzione. Il paragrafo 2 dell'articolo 39 (2) riprende i principi di base del sistema elettorale in uno Stato democratico. ------------------------- (2) Articolo II-99 della Costituzione. (3) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 40
Articolo 40 (4) Diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Spiegazione Questo articolo corrisponde al diritto garantito all'articolo I-10, paragrafo 2 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-126 per l'adozione delle modalita' di esercizio di tale diritto). Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 (1), esso si applica alle condizioni previste in detti articoli delle parti I e III della Costituzione. ------------------------- (1) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione. (4) Articolo II-100 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 41
Articolo 41 (2) Diritto ad una buona amministrazione 1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie dell'Unione. 2. Tale diritto comprende in particolare: a) il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio; b) il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale; c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni. 3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri. 4. Ogni individuo puo' rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e deve ricevere una risposta nella stessa lingua. Spiegazione L'articolo 41 (2) e' basato sull'esistenza dell'Unione in quanto comunita' di diritto, le cui caratteristiche sono state sviluppate dalla giurisprudenza che ha consacrato segnatamente la buona amministrazione come principio generale di diritto (cfr. tra l'altro, la sentenza della Corte del 31 marzo 1992, causa C-255/90 P, Burban, Racc. 1992, I-2253, e le sentenze del Tribunale di primo grado del 18 settembre 1995, T-167/94, NɆlle, Racc. 1995, pag. II-2589; del 9 luglio 1999, T-231/97, New Europe Consulting e altri, (Racc. II - 2403). Le espressioni di questo diritto enunciate nei primi due paragrafi derivano dalla giurisprudenza (cfr. le sentenze della Corte del 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens, Racc. 1987, pag. 4097, punto 15; del 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem, Racc. 1989, pag. 3283; del 21 novembre 1991, causa C-269/90, TU Mɒnchen, Racc. 1991, pag. I-5469, e le sentenze del Tribunale di primo grado del 6 dicembre 1994, causa T-450/93, Lisrestal, Racc. 1994, pag. II-1177; del 18 settembre 1995, causa T-167/94, NɆlle, Racc. 1995, pag. 11-258) e, per quanto attiene all'obbligo di motivare, dall'articolo 253 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo 1-38, paragrafo 2 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-398 della Costituzione per l'adozione di norme volte a garantire un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente). Il paragrafo 3 riprende il diritto ora garantito all'articolo III-431 della Costituzione. Il paragrafo 4 riprende il diritto ora garantito all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) e all'articolo III-129 della Costituzione. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 (1), questi diritti si applicano alle condizioni e nei limiti definiti dalla parte III della Costituzione. Il diritto a un ricorso effettivo, che costituisce un aspetto importante della questione, e' garantito all'articolo 47 della presente Carta (2). ------------------------- (2) Articolo II-101 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 42
Articolo 42 (1) Diritto d'accesso ai documenti Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione, indipendentemente dalla forma in cui essi sono prodotti. Spiegazione Il diritto sancito da questo articolo e' stato ripreso dall'articolo 255 del trattato CE, in applicazione del quale e' stato adottato il regolamento 1049/2001. La Convenzione europea ha esteso tale diritto ai documenti delle istituzioni, degli organi e delle agenzie in generale, indipendentemente dalla forma in cui sono prodotti (v. articolo I-50, paragrafo 3 della Costituzione). Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 della Carta (3), il diritto di accesso ai documenti si esercita alle condizioni e nei limiti definiti agli articoli I-50, paragrafo 3 e III-399 della Costituzione. ------------------------- (1) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione. (3) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 43
Articolo 43 (4) Mediatore Europeo Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o delle agenzie dell'Unione, salvo la Corte di giustizia europea e il Tribunale nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Spiegazione Il diritto sancito da questo articolo e' quello garantito agli articoli I-10 e III-335 della Costituzione. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 (1) della Carta, esso si esercita alle condizioni previste nei due articoli menzionati. ------------------------- (1) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione. (4) Articolo II-103 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 44
Articolo 44 (1) Diritto di petizione Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo. Spiegazione Il diritto sancito da questo articolo e' quello garantito agli articoli 1-10 e III-334 della Costituzione. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 (2), esso si esercita alle condizioni previste nei due articoli menzionati. ------------------------- (1) Articolo II-104 della Costituzione. (2) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 45
Articolo 45 (3) Liberta' di circolazione e di soggiorno 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 2. La liberta' di circolazione e di soggiorno puo' essere accordata, conformemente alla Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro. Spiegazione Il diritto sancito dal paragrafo 1 e' quello garantito all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-125 e la sentenza della Corte di giustizia, del 17 settembre 2002, causa C-413/99 Baumbast - Racc. 2002, pag. 709). Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 (2), esso si esercita alle condizioni e nei limiti definiti nella parte III della Costituzione. Il paragrafo 2 richiama la competenza attribuita all'Unione dagli articoli da III-265 a III-267 della Costituzione. Ne consegue che la concessione di questo diritto dipende dall'esercizio di detta competenza da parte delle istituzioni. ------------------------- (2) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione. (3) Articolo II-105 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 46
Articolo 46 (4) Tutela diplomatica e consolare Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non e' rappresentato, della tutela delle autorita' diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Spiegazione Il diritto sancito da questo articolo e' quello garantito dall'articolo I-10 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-127). Conformemente all'articolo 52, paragrafo 2 (2), esso si esercita alle condizioni previste in detti articoli. ------------------------- (2) Articolo II-107 della Costituzione. (4) Articolo II-106 della Costituzione.
Spiegaz. Carta Diritti-art. 47
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