LEGGE 7 aprile 2005, n. 57

Type Legge
Publication 2005-04-07
Ultimo aggiornamento 2005-04-21
State In force
Source Normattiva
articles 4
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15.

PROTOCOLLO SU TALUNE ATTIVITA' DELLA BANCA NAZIONALE DI DANIMARCA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano la Danimarca, HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che e' allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo unico Le disposizioni dell'articolo 14 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea lasciano impregiudicato il diritto della Banca nazionale di Danimarca di svolgere le sue attuali attivita' nei territori della Danimarca che non fanno parte dell'Unione.

Protocollo 16-art. 1

16.

PROTOCOLLO SUL REGIME DEL FRANCO COMUNITA' FINANZIARIA DEL PACIFICO LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO tener conto di un aspetto specifico concernente la Francia, HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che e' allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo unico La Francia puo' mantenere il privilegio dell'emissione monetaria in Nuova Caledonia, nella Polinesia francese e a Wallis e Futuna alle condizioni fissate dalla sua legislazione nazionale e ha il diritto esclusivo di fissare la parita' del franco Comunita' finanziaria del Pacifico.

Protocollo 17-art. 1

17.

PROTOCOLLO SULL'ACQUIS DI SCHENGEN INTEGRATO NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RAMMENTANDO che le disposizioni dell'acquis di Schengen consistenti in accordi relativi all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmati da alcuni Stati membri dell'Unione europea a Schengen il 14 giugno 1985 e il 19 giugno 1990, nonche' in accordi connessi e norme adottate sulla base dei suddetti accordi sono state integrate nell'ambito dell'Unione europea mediante un protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che adotta la Comunita' europea; DESIDEROSE di preservare l'acquis di Schengen, sviluppato dall'entrata in vigore di detto protocollo, nell'ambito della Costituzione e di sviluppare tale acquis per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di offrire ai cittadini dell'Unione uno spazio di liberta', sicurezza e giustizia, senza frontiere interne; TENENDO CONTO della particolare posizione della Danimarca; TENENDO CONTO del fatto che l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord non partecipano a tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen; che dovrebbero tuttavia essere previste disposizioni per consentire a tali Stati membri di accettare, in tutto o in parte, altre disposizioni di detto acquis; RICONOSCENDO che, pertanto, e' necessario avvalersi delle disposizioni della Costituzione relative ad una cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri; TENENDO CONTO della necessita' di mantenere un rapporto speciale con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, Stati vincolati dall'Unione nordica dei passaporti, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo 1 Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, sono autorizzati ad attuare tra loro una cooperazione rafforzata nei settori riguardanti le disposizioni definite dal Consiglio che costituiscono l'acquis di Schengen. Tale cooperazione e' realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione e nel rispetto delle pertinenti disposizioni della Costituzione.

Protocollo 17-art. 2

Articolo 2 L'acquis di Schengen si applica agli Stati membri di cui all'articolo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca. Il Consiglio si sostituisce al comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen.

Protocollo 17-art. 3

Articolo 3 La partecipazione della Danimarca all'adozione delle misure che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen, come pure l'attuazione e l'applicazione di tali misure in Danimarca, sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni del protocollo sulla posizione della Danimarca.

Protocollo 17-art. 4

Articolo 4 L'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord possono in qualsiasi momento chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni dell'acquis di Schengen. Il Consiglio adotta una decisione europea in merito a tale richiesta. Delibera all'unanimita' dei membri di cui all'articolo 1 e del rappresentante del governo dello Stato interessato.

Protocollo 17-art. 5

Articolo 5 Le proposte e le iniziative che si baseranno sull'acquis di Schengen sono soggette alle pertinenti disposizioni della Costituzione. In tale contesto, laddove l'Irlanda o il Regno Unito, o entrambi, non abbiano notificato per iscritto al presidente del Consiglio, entro un congruo periodo di tempo, che desiderano partecipare, l'autorizzazione di cui all'articolo III-419, paragrafo 1 della Costituzione si considera concessa agli Stati membri di cui all'articolo 1 nonche' all'Irlanda e al Regno Unito, laddove uno di essi desideri partecipare ai settori di cooperazione in questione.

Protocollo 17-art. 6

Articolo 6 La Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sono associati all'attuazione dell'acquis di Schengen e al suo ulteriore sviluppo. A tal fine vengono concordate procedure appropriate in un accordo che sara' concluso con tali Stati dal Consiglio, che delibera all'unanimita' dei suoi membri di cui all'articolo 1. Tale accordo include disposizioni relative al contributo dell'Islanda e della Norvegia ad ogni conseguenza finanziaria derivante dall'attuazione del presente protocollo. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', conclude con l'Islanda e la Norvegia un accordo separato, al fine di stabilire i diritti e gli obblighi fra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, da un lato, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati.

Protocollo 17-art. 7

Articolo 7 Ai fini dei negoziati relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea, l'acquis di Schengen e le ulteriori misure adottate dalle istituzioni nell'ambito del suo campo d'applicazione sono considerati un acquis che deve essere accettato integralmente da tutti gli Stati candidati all'adesione.

Protocollo 18-art. 1

18.

PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DI ALCUNI ASPETTI DELL'ARTICOLO III-130 DELLA COSTITUZIONE AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda, CONSIDERANDO che da molti anni esistono tra il Regno Unito e l'Irlanda intese speciali in materia di libero spostamento, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo 1 Nonostante gli articoli III-130 e III-265 della Costituzione, qualsiasi altra disposizione di tale Costituzione, qualsiasi misura adottata a norma di detta Costituzione o qualsiasi accordo internazionale concluso dall'Unione o dall'Unione e dai suoi Stati membri con uno o piu' Stati terzi, il Regno Unito e' autorizzato a esercitare, alle sue frontiere con altri Stati membri, sulle persone che intendono entrare nel Regno Unito, quei controlli che ritenga necessari al fine di: a) verificare il diritto di accesso al Regno Unito per i cittadini di Stati membri o per le persone a loro carico, che esercitano diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione, nonche' per cittadini di altri Stati cui tali diritti sono stati conferiti mediante un accordo vincolante per il Regno Unito; e b) stabilire se concedere o no ad altre persone il permesso di entrare nel Regno Unito. Nessuna disposizione degli articoli III-130 e III-265 della Costituzione, ne' qualsiasi altra disposizione di tale Costituzione o qualsiasi misura adottata a norma della stessa pregiudica il diritto del Regno Unito di adottare o esercitare i suddetti controlli. I riferimenti al Regno Unito contenuti nel presente articolo includono i territori delle cui relazioni esterne e' responsabile il Regno Unito.

Protocollo 18-art. 2

Articolo 2 Il Regno Unito e l'Irlanda possono continuare a concludere intese reciproche in materia di circolazione di persone tra i loro territori "zona di libero spostamento", nel pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a). In questo contesto, finche' essi manterranno dette intese, le disposizioni dell'articolo 1 si applicano all'Irlanda negli stessi termini e condizioni con cui saranno applicate al Regno Unito. Nessuna disposizione degli articoli III-130 e III-265 della Costituzione, ne' qualsiasi altra disposizione di tale Costituzione o qualsiasi misura adottata a norma della stessa pregiudica tali intese.

Protocollo 18-art. 3

Articolo 3 Gli altri Stati membri hanno la facolta' di esercitare, alle loro frontiere o in ogni punto di entrata nel loro territorio, controlli analoghi sulle persone che intendono entrare nel loro territorio dal Regno Unito o da altri territori le cui relazioni esterne ricadono sotto la responsabilita' di quest'ultimo, per gli stessi scopi indicati all'articolo 1, oppure dall'Irlanda nella misura in cui l'articolo 1 si applica all'Irlanda. Nessuna disposizione degli articoli III-130 e III-265 della Costituzione, ne' qualsiasi altra disposizione di tale Costituzione o qualsiasi misura adottata a norma della stessa pregiudica il diritto degli altri Stati membri di adottare o esercitare i suddetti controlli.

Protocollo 18-art. 4

Articolo 4 Il presente protocollo si applica anche ad atti che restano in vigore a norma dell'articolo IV-438 della Costituzione.

Protocollo 19-art. 1

19.

PROTOCOLLO SULLA POSIZIONE DEL REGNO UNITO E DELL'IRLANDA RISPETTO ALLE POLITICHE RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ALL'ASILO E ALL'IMMIGRAZIONE E RISPETTO ALLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E ALLA COOPERAZIONE DI POLIZIA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda, CONSIDERANDO il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo III-130 della Costituzione al Regno Unito e all'Irlanda, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo 1 Fatto salvo l'articolo 3, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione o dell'articolo III-260 della Costituzione, nella misura in cui tale articolo riguarda i settori contemplati da dette sezioni, o dell'articolo III-263 o dell'articolo III-275, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione. Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimita' si richiede l'unanimita' dei membri del Consiglio, ad eccezione dei rappresentanti dei governi del Regno Unito e dell'Irlanda. Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, piu' un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. In deroga al secondo e terzo comma, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

Protocollo 19-art. 2

Articolo 2 In forza dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 6, nessuna disposizione della parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione o dell'articolo III-260 della Costituzione, nella misura in cui tale articolo riguarda i settori contemplati da dette sezioni, o dell'articolo III-263 o dell'articolo III-275, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione, nessuna misura adottata a norma di dette sezioni o articoli, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma di dette sezioni o articoli e nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione sull'interpretazione di tali disposizioni o misure e' vincolante o applicabile nel Regno Unito o in Irlanda; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi di tali Stati e nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione ne' costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili al Regno Unito o all'Irlanda.

Protocollo 19-art. 3

Articolo 3 1. Il Regno Unito o l'Irlanda possono notificare per iscritto al Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta al Consiglio, in applicazione della parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione o di una proposta o di una iniziativa in applicazione dell'articolo III-263 o dell'articolo III-275, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione, che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione di una delle misure proposte; una volta effettuata detta notifica, tali Stati membri sono abilitati a partecipare. Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimita' si richiede l'unanimita' dei membri del Consiglio, ad eccezione del membro che non ha proceduto a tale notifica. Una misura adottata a norma del presente paragrafo e' vincolante per tutti gli Stati membri che hanno preso parte alla sua adozione. I regolamenti o le decisioni europei adottati in applicazione dell'articolo III-260 della Costituzione prevedono le modalita' di partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda alle valutazioni concernenti i settori contemplati dalla parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione. Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, piu' un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. In deroga al secondo e terzo comma, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati. 2. Se una misura di cui al paragrafo 1 non puo' essere adottata entro un congruo periodo di tempo con la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda, essa puo' essere adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda. In tal caso si applica l'articolo 2.

Protocollo 19-art. 4

Articolo 4 Il Regno Unito o l'Irlanda, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura a norma della parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione o dell'articolo III-263 o dell'articolo III-275, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione, possono notificare al Consiglio e alla Commissione la loro intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti, la procedura di cui all'articolo III-420, paragrafo 1 della Costituzione.

Protocollo 19-art. 5

Articolo 5 Uno Stato membro che non sia vincolato da una misura adottata a norma della parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione o dell'articolo III-263 o dell'articolo III-275, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimita' dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.

Protocollo 19-art. 6

Articolo 6 Qualora, nei casi previsti nel presente protocollo, il Regno Unito o l'Irlanda siano vincolati da una misura adottata a norma della parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione o dell'articolo III-260 della Costituzione, nella misura in cui tale articolo riguarda i settori contemplati da dette sezioni o dell'articolo III-263 o dell'articolo III-275, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione, a tale Stato si applicano, in relazione a detta misura, le pertinenti disposizioni della Costituzione.

Protocollo 19-art. 7

Articolo 7 Gli articoli 3 e 4 non pregiudicano il protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea.

Protocollo 19-art. 8

Articolo 8 L'Irlanda puo' notificare per iscritto al Consiglio che non desidera piu' essere vincolata dai termini del presente protocollo. In tal caso tali disposizioni non si applicano piu' all'Irlanda.

Protocollo 20-art. 1

20.

PROTOCOLLO SULLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, NEL RAMMENTARE la decisione dei Capi di Stato e di Governo, riuniti in sede di Consiglio europeo a Edimburgo il 12 dicembre 1992, concernente taluni problemi sollevati dalla Danimarca in merito al trattato sull'Unione europea, PRESO ATTO della posizione della Danimarca per quanto concerne la cittadinanza, l'unione economica e monetaria, la politica di difesa e il settore della giustizia e degli affari interni, quale stabilita nella decisione di Edimburgo. CONSAPEVOLI del fatto che la continuazione ai sensi della Costituzione del regime giuridico derivante dalla decisione di Edimburgo limitera' in maniera significativa la partecipazione della Danimarca in importanti settori di cooperazione dell'Unione e che per quest'ultima sarebbe del massimo interesse garantire l'integrita' dell'acquis nel settore della liberta', sicurezza e giustizia, DESIDEROSE pertanto di stabilire un quadro giuridico che preveda l'opzione per la Danimarca di partecipare all'adozione delle misure proposte sulla base della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione e accogliendo favorevolmente l'intenzione della Danimarca di avvalersi di tale opzione qualora possibile secondo le proprie norme costituzionali, PRENDENDO ATTO che la Danimarca non impedira' agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione per quanto concerne misure non vincolanti per la Danimarca, TENENDO PRESENTE il protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate alla Costituzione: Articolo 1 La Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione. Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimita' si richiede l'unanimita' dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese. Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, piu' un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. In deroga al secondo e terzo comma, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

Protocollo 20-art. 2

Articolo 2 Nessuna disposizione della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, nessuna misura adottata a norma di detto capo, nessuna disposizione di alcun accordo internazionale concluso dall'Unione a norma di detto capo e nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure e' vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione ne' costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili alla Danimarca.

Protocollo 20-art. 3

Articolo 3 La Danimarca non sostiene le conseguenze finanziarie delle misure di cui all'articolo 1 diverse dalle spese amministrative connesse con le istituzioni.

Protocollo 20-art. 4

Articolo 4 1. La Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dall'adozione di una misura volta a sviluppare l'acquis di Schengen e prevista nella parte I, se intende recepire tale misura nel proprio diritto interno. Se decide in tal senso, questa misura creera' un obbligo a norma del diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri vincolati da detta misura. Se la Danimarca decidesse di non applicare una tale misura, gli Stati membri vincolati da quest'ultima e la Danimarca esamineranno le misure appropriate da prendere. 2. La Danimarca mantiene i diritti e gli obblighi esistenti prima dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa per quanto riguarda l'acquis di Schengen.

Protocollo 20-art. 5

Articolo 5 Per quanto attiene alle misure adottate dal Consiglio a norma dell'articolo I-41, dell'articolo III-295, paragrafo 1 e degli articoli da III-309 a III-313 della Costituzione, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni di difesa. Pertanto la Danimarca non prende parte alla loro adozione. La Danimarca non impedira' agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione in questo settore. La Danimarca non ha l'obbligo di contribuire al finanziamento di spese operative connesse con tali misure, ne' quello di mettere a disposizione dell'Unione capacita' militari. Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimita' si richiede l'unanimita' dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese. Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, piu' un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. In deroga al terzo e quarto comma, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

Protocollo 20-art. 6

Articolo 6 Il presente protocollo si applica altresi' alle misure ancora in vigore a norma dell'articolo IV-438 della Costituzione, che erano contemplate prima dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa dal protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea.

Protocollo 20-art. 7

Articolo 7 Gli articoli 1, 2 e 3 non si applicano alle misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, ne' a misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti.

Protocollo 20-art. 8

Articolo 8 La Danimarca puo' in qualunque momento, secondo le proprie norme costituzionali informare gli altri Stati membri che non intende piu' avvalersi, in tutto o in parte, del presente protocollo. In tal caso la Danimarca applichera' pienamente tutte le misure pertinenti in vigore a quel momento nell'ambito dell'Unione.

Protocollo 20-art. 9

Articolo 9 1. In qualsiasi momento e fatto salvo l'articolo 8, la Danimarca puo', secondo le proprie norme costituzionali, notificare agli altri Stati membri che, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla notifica, la parte I e' costituita dalle disposizioni di cui all'allegato. In tal caso gli articoli da 5 a 9 sono rinumerati di conseguenza. 2. Sei mesi dopo la data in cui prende effetto la notifica di cui al paragrafo 1, tutto l'acquis di Schengen e le misure adottate per sviluppare tale acquis, che erano fino ad allora vincolanti per la Danimarca quali obblighi di diritto internazionale, sono vincolanti per la Danimarca in quanto diritto dell'Unione.

Allegato-art. 1

ALLEGATO Articolo 1 Fatto salvo l'articolo 3, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione. Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimita' si richiede l'unanimita' dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese. Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, piu' un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. In deroga al secondo e terzo comma, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

Allegato-art. 2

Articolo 2 A norma dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 6, nessuna disposizione della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, nessuna misura adottata a norma di detto capo, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma di detto capo, nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure e' vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione ne' costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili alla Danimarca.

Allegato-art. 3

Articolo 3 1. La Danimarca puo' notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o di un'iniziativa al Consiglio, a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, che desidera partecipare all'adozione e applicazione di una delle misure proposte; una volta effettuata detta notifica la Danimarca e' abilitata a partecipare. 2. Se una misura di cui al paragrafo 1 non puo' essere adottata dopo un congruo periodo di tempo con la partecipazione della Danimarca, essa puo' essere adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione della Danimarca. In tal caso si applica l'articolo 2.

Allegato-art. 4

Articolo 4 La Danimarca, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, puo' notificare al Consiglio e alla Commissione la sua intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti, la procedura di cui all'articolo III-420, paragrafo 1 della Costituzione.

Allegato-art. 5

Articolo 5 1. La notifica di cui all'articolo 4 e' presentata entro sei mesi dall'adozione finale di una misura se tale misura si fonda sull'acquis di Schengen. Qualora la Danimarca non presenti una notifica conformemente all'articolo 3 o 4 in relazione a misure che si fondano sull'acquis di Schengen, gli Stati membri vincolati da tali misure e la Danimarca esamineranno le iniziative appropriate da intraprendere. 2. Una notifica a norma dell'articolo 3 relativa a misure che si fondano sull'acquis di Schengen e' irrevocabilmente considerata una notifica a norma dell'articolo 3 ai fini di qualsiasi altra proposta o iniziativa che intende fondarsi sulla misura in questione, purche' tale proposta o iniziativa si fondi sull'acquis di Schengen.

Allegato-art. 6

Articolo 6 Qualora, nei casi previsti nella presente parte, la Danimarca sia vincolata da una misura adottata dal Consiglio a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, si applicano alla Danimarca, in relazione a detta misura, le pertinenti disposizioni della Costituzione.

Allegato-art. 7

Articolo 7 Qualora la Danimarca non sia vincolata da una misura adottata a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, essa non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimita', previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti.

Protocollo 21-art. 1

21.

PROTOCOLLO SULLE RELAZIONI ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE LE ALTE PARTI CONTRAENTI, TENENDO CONTO dell'esigenza degli Stati membri di garantire controlli efficaci alle loro frontiere esterne, se opportuno in cooperazione con i paesi terzi, HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che e' allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo unico Le disposizioni sulle misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo III-265, paragrafo 2, lettera b) della Costituzione non pregiudicano la competenza degli Stati membri a negoziare o concludere accordi con i paesi terzi, a condizione che tali accordi rispettino il diritto dell'Unione e gli altri accordi internazionali pertinenti.

Protocollo 22-art. 1

22.

PROTOCOLLO SUL DIRITTO D'ASILO PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI LE ALTE PARTI CONTRAENTI, CONSIDERANDO che, in base all'articolo I-9, paragrafo 1 della Costituzione, l'Unione riconosce i diritti, le liberta' e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali; CONSIDERANDO che, in base all'articolo I-9, paragrafo 3 della Costituzione, i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali; CONSIDERANDO che la Corte di giustizia dell'Unione europea e' competente ad assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo I-9, paragrafi 1 e 3 della Costituzione da parte dell'Unione; CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo I-58 della Costituzione, per domandare di diventare membri dell'Unione tutti gli Stati europei devono rispettare i valori sanciti nell'articolo I-2 della Costituzione; TENENDO PRESENTE che l'articolo I-59 della Costituzione instaura un meccanismo per la sospensione di taluni diritti in caso di una violazione grave e persistente di tali valori da parte di uno Stato membro; RAMMENTANDO che ogni cittadino di uno Stato membro, quale cittadino dell'Unione, gode di uno status e di una tutela speciali che sono garantiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni della parte I, titolo II e della parte III, titolo II della Costituzione; TENENDO PRESENTE che la Costituzione istituisce uno spazio senza frontiere interne e conferisce a ogni cittadino dell'Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; INTENZIONATI ad evitare che l'istituto dell'asilo sia travisato per conseguire finalita' diverse da quelle cui tende; CONSIDERANDO che il presente protocollo rispetta la finalita' e gli obiettivi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che e' allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo unico Gli Stati membri dell'Unione europea, dato il livello di tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali da essi garantito, si considerano reciprocamente paesi d'origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti l'asilo. Pertanto, la domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro puo' essere presa in esame o dichiarata ammissibile all'esame in un altro Stato membro unicamente nei seguenti casi: a) se lo Stato membro di cui il richiedente e' cittadino procede, avvalendosi dell'articolo 15 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti da detta convenzione; b) se e' stata avviata la procedura di cui all'articolo I-59, paragrafo 1 o 2 della Costituzione e finche' il Consiglio o, se del caso, il Consiglio europeo non adotti una decisione europea in merito nei confronti dello Stato membro di cui il richiedente e' cittadino; c) se il Consiglio ha adottato una decisione europea conformemente all'articolo I-59, paragrafo 1 della Costituzione nei riguardi dello Stato membro di cui il richiedente e' cittadino ovvero se il Consiglio europeo ha adottato una decisione europea conformemente all'articolo I-59, paragrafo 2 della Costituzione riguardo allo Stato membro di cui il richiedente e' cittadino; d) se uno Stato membro cosi' decide unilateralmente per la domanda di un cittadino di un altro Stato membro; in tal caso il Consiglio ne e' immediatamente informato; la domanda e' esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata senza che cio' pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro.

Protocollo 23-art. 1

23.

PROTOCOLLO SULLA COOPERAZIONE STRUTTURATA PERMANENTE ISTITUITA DALL'ARTICOLO I-41, PARAGRAFO 6, E DALL'ARTICOLO III-312 DELLA COSTITUZIONE LE ALTE PARTI CONTRAENTI, VISTO l'articolo I-41, paragrafo 6 e l'articolo III-312 della Costituzione, RAMMENTANDO che l'Unione conduce una politica estera e di sicurezza comune fondata sulla realizzazione di un livello di convergenza delle azioni degli Stati membri in costante crescita; RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune; che essa assicura che l'Unione disponga di una capacita' operativa fondata su mezzi civili e militari; che l'Unione puo' avvalersi di tali mezzi per le missioni di cui all'articolo III-309 della Costituzione che si svolgono al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite; che l'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacita' militari fornite dagli Stati membri, conformemente al principio della "riserva unica di forze,; RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri; RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione rispetta gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per gli Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, che resta il fondamento della difesa collettiva dei suoi membri, ed e' compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto; CONVINTE che un ruolo piu' forte dell'Unione in materia di sicurezza e di difesa contribuira' alla vitalita' di un'Alleanza atlantica rinnovata, conformemente agli accordi "Berlin plus"; DETERMINATE ad assicurare che l'Unione sia in grado di assumere pienamente le responsabilita' che le incombono nella comunita' internazionale; RICONOSCENDO che l'Organizzazione delle Nazioni Unite puo' chiedere l'assistenza dell'Unione per attuare d'urgenza missioni avviate ai sensi dei capi VI e VII della Carta delle Nazioni Unite; RICONOSCENDO che il rafforzamento della politica di sicurezza e di difesa richiedera' sforzi da parte degli Stati membri nel settore delle capacita'; CONSAPEVOLI che il raggiungimento di una nuova fase nello sviluppo della politica europea di sicurezza e di difesa presuppone sforzi risoluti da parte degli Stati membri che ne hanno espresso la disponibilita'; RICORDANDO che e' importante che il ministro degli affari esteri dell'Unione sia pienamente associato ai lavori nel quadro della cooperazione strutturata permanente; HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa; Articolo 1 La cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo I-41, paragrafo 6 della Costituzione e' aperta a ogni Stato membro che s'impegni, dalla data dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: a) a procedere piu' intensamente allo sviluppo delle sue capacita' di difesa, attraverso lo sviluppo dei suoi contributi nazionali e la partecipazione, se del caso, a forze multinazionali, ai principali programmi europei di equipaggiamento e all'attivita' dell'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacita' di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (l'Agenzia europea per la difesa), e b) ad essere in grado di fornire, al piu' tardi nel 2007, a titolo nazionale o come componente di gruppi di forze multinazionali, unita' di combattimento mirate alle missioni previste, configurate sul piano tattico come gruppi tattici, con gli elementi di supporto, compresi trasporto e logistica, capaci di intraprendere missioni menzionate all'articolo III-309, entro un termine da 5 a 30 giorni, in particolare per rispondere a richieste dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e sostenibili per un periodo iniziale di 30 giorni prorogabili fino ad almeno 120 giorni.

Protocollo 23-art. 2

Articolo 2 Gli Stati membri partecipanti alla cooperazione strutturata permanente si impegnano, per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1: a) a cooperare, dall'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, al fine di conseguire obiettivi concordati riguardanti il livello delle spese per gli investimenti in materia di equipaggiamenti per la difesa, e a riesaminare regolarmente tali obiettivi, alla luce dell'ambiente di sicurezza e delle responsabilita' internazionali dell'Unione; b) a ravvicinare, per quanto possibile, i loro strumenti di difesa, in particolare armonizzando l'identificazione dei bisogni militari, mettendo in comune e, se del caso, specializzando i loro mezzi e capacita' di difesa, nonche' promuovendo la cooperazione nei settori della formazione e della logistica; c) a prendere misure concrete per rafforzare la disponibilita', l'interoperabilita', la flessibilita' e la schierabilita' delle loro forze, in particolare identificando obiettivi comuni in materia di proiezione delle forze, anche eventualmente riesaminando le loro procedure decisionali nazionali; d) a cooperare per assicurare che essi prendano le misure necessarie per colmare, anche attraverso approcci multinazionali e senza pregiudizio degli impegni che li riguardano in seno all'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, le lacune constatate nel quadro del "meccanismo di sviluppo delle capacita'"; e) a partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei di equipaggiamenti di vasta portata nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa.

Protocollo 23-art. 3

Articolo 3 L'Agenzia europea per la difesa contribuisce alla valutazione regolare dei contributi degli Stati membri partecipanti in materia di capacita', in particolare dei contributi forniti seguendo i criteri che saranno stabiliti tra l'altro sulla base dell'articolo 2, e riferisce in materia almeno una volta l'anno. La valutazione potra' servire di base alle raccomandazioni e alle decisioni europee del Consiglio adottate conformemente all'articolo III-312 della Costituzione.

Protocollo 24-art. 1

24.

PROTOCOLLO SULL'ARTICOLO I-41, PARAGRAFO 2 DELLA COSTITUZIONE LE ALTE PARTI CONTRAENTI, TENENDO PRESENTE la necessita' di una piena applicazione delle disposizioni dell'articolo I-41, paragrafo 2 della Costituzione, TENENDO PRESENTE che la politica dell'Unione a norma dell'articolo I-41, paragrafo 2 della Costituzione non deve pregiudicare il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e deve rispettare gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per taluni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto, HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che e' allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo unico L'Unione elabora, insieme con l'Unione dell'Europa occidentale, disposizioni per il miglioramento della cooperazione reciproca.

Protocollo 25-art. 1

25.

PROTOCOLLO SULLE IMPORTAZIONI NELL'UNIONE EUROPEA DI PRODOTTI DEL PETROLIO RAFFINATI NELLE ANTILLE OLANDESI LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO apportare precisazioni sul regime degli scambi applicabile alle importazioni nell'Unione di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo 1 Il presente protocollo e' applicabile ai prodotti del petrolio delle voci 27.10, 27.11, 27.12 (paraffina e cere di petrolio), ex 27.13 (residui paraffinosi) e 27.14 (scisti) della nomenclatura combinata importati per il consumo negli Stati membri.

Protocollo 25-art. 2

Articolo 2 Gli Stati membri si impegnano ad accordare ai prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi i vantaggi tariffari derivanti dall'associazione di queste ultime all'Unione, alle condizioni previste dal presente protocollo. Queste disposizioni sono valide, qualunque siano le norme d'origine applicate dagli Stati membri.

Protocollo 25-art. 3

Articolo 3 1. Qualora la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, constati che le importazioni nell'Unione di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, sotto il regime previsto all'articolo 2, provocano effettive difficolta' sul mercato di uno o piu' Stati membri, adotta una decisione europea in cui stabilisce che i dazi doganali applicabili a dette importazione sono introdotti, aumentati o reintrodotti dagli Stati membri interessati, nella misura e per il periodo necessari per far fronte a questa situazione. Le aliquote dei dazi doganali cosi' introdotti, aumentati o reintrodotti non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per gli stessi prodotti. 2. Le disposizioni previste nel paragrafo 1 possono in ogni caso essere applicate quando le importazione nell'Unione di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi raggiungono due milioni di tonnellate l'anno. 3. Le decisioni europee prese dalla Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2, ivi comprese quelle intese a respingere la richiesta di uno Stato membro, sono comunicate al Consiglio. Questo puo' occuparsene su richiesta di qualsiasi Stato membro e puo', in qualunque momento, adottare una decisione europea per modificarle o annullarle.

Protocollo 25-art. 4

Articolo 4 1. Se uno Stato membro ritiene che le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, effettuate direttamente o attraverso un altro Stato membro sotto il regime previsto all'articolo 2, provochino effettive difficolta' sul suo mercato e che sia necessaria un'azione immediata per farvi fronte, puo' decidere, di propria iniziativa, di applicare a queste importazioni dazi doganali le cui aliquote non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per gli stessi prodotti. Esso notifica questa decisione alla Commissione, che, entro un mese, adotta una decisione europea che stabilisce se le misure adottate dallo Stato possono essere mantenute o se devono essere modificate o soppresse. L'articolo 3, paragrafo 3 e' applicabile a questa decisione della Commissione. 2. Qualora le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, effettuate direttamente o attraverso un altro Stato membro sotto il regime previsto all'articolo 2, in uno o piu' Stati membri superino in un anno civile i quantitativi indicati nell'allegato del presente protocollo, le misure eventualmente adottate a norma del paragrafo 1 da questo o da questi Stati membri per l'anno in corso sono considerate legittime: la Commissione, dopo essersi assicurata che i quantitativi fissati sono stati raggiunti, prende atto delle misure adottate. In tal caso, gli altri Stati membri si astengono dal ricorrere al Consiglio.

Protocollo 25-art. 5

Articolo 5 Se l'Unione decide di applicare restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti del petrolio di qualsiasi provenienza, queste possono essere applicate anche alle importazioni di tali prodotti provenienti dalle Antille olandesi. In questo caso, e' assicurato alle Antille olandesi un trattamento preferenziale rispetto ai paesi terzi.

Protocollo 25-art. 6

Articolo 6 1. Gli articoli da 2 a 5 possono essere riveduti dal Consiglio, che delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, in occasione dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti del petrolio provenienti dai paesi terzi e dai paesi associati, o in occasione di decisioni prese nell'ambito di una politica commerciale comune per i prodotti in questione, o dell'instaurazione di una politica energetica comune. 2. Tuttavia, al momento della revisione, sono comunque mantenuti per le Antille olandesi vantaggi equivalenti in forma appropriata e per un quantitativo di almeno due milioni e mezzo di tonnellate di prodotti del petrolio. 3. Gli impegni dell'Unione relativi ai vantaggi equivalenti di cui al paragrafo 2 possono essere oggetto, in caso di bisogno, di una ripartizione per paese, tenendo conto dei quantitativi indicati nell'allegato del presente protocollo.

Protocollo 25-art. 7

Articolo 7 Per l'esecuzione del presente protocollo, la Commissione e' incaricata di seguire lo sviluppo delle importazioni negli Stati membri di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, che ne assicura la diffusione, tutte le informazioni utili a questo scopo, secondo le modalita' amministrative che essa raccomanda.

Allegato

ALLEGATO Per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, le Alte parti contraenti hanno deciso che i 2 milioni di tonnellate di prodotti del petrolio delle Antille sono ripartiti come segue tra gli Stati membri:

Germania 625.000 tonnellate

Unione economica belgo-lussemburghese 200.000 tonnellate

Francia 75.000 tonnellate

Italia 100.000 tonnellate

Paesi Bassi 1.000.000 tonnellate

Protocollo 26-art. 1

26.

PROTOCOLLO SULL'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI IN DANIMARCA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO risolvere taluni problemi specifici che rivestono interesse per la Danimarca, HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che e' allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo unico In deroga alle disposizioni della Costituzione, la Danimarca puo' mantenere la sua legislazione vigente in materia di acquisto di residenze secondarie.

Protocollo 27-art. 1

27.

PROTOCOLLO SUL SISTEMA DI RADIODIFFUSIONE PUBBLICA NEGLI STATI MEMBRI LE ALTE PARTI CONTRAENTI, CONSIDERANDO che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri e' direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni societa', nonche' all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione, HANNO CONVENUTO la disposizione interpretativa seguente, che e' allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo unico Le disposizioni della Costituzione non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico.

Protocollo 28-art. 1

28.

PROTOCOLLO SULL'ARTICOLO III-214 DELLA COSTITUZIONE LE ALTE PARTI CONTRAENTI, HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che e' allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo unico Ai fini dell'applicazione dell'articolo III-214 della Costituzione, le prestazioni in virtu' di un regime professionale di sicurezza sociale non saranno considerate come retribuzione se e nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile.

Protocollo 29-art. 1

29.

PROTOCOLLO SULLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RICORDANDO che l'articolo I-3 della Costituzione prevede tra gli altri obiettivi quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarieta' tra gli Stati membri e che tale coesione figura tra i settori di competenza concorrente dell'Unione enunciati all'articolo I-14, paragrafo 2, lettera c) della Costituzione; RICORDANDO che le disposizioni della parte III, titolo III, capo III, sezione 3 della Costituzione sulla coesione economica, sociale e territoriale forniscono, nel loro insieme, la base giuridica per il consolidamento e l'ulteriore sviluppo dell'azione dell'Unione nel settore della coesione economica, sociale e territoriale, compresa la possibilita' di creare un fondo; RICORDANDO che l'articolo III-223 della Costituzione prevede l'istituzione di un fondo di coesione; CONSTATANDO che la Banca europea per gli investimenti sta erogando prestiti considerevoli e sempre maggiori a favore delle regioni piu' povere; CONSIDERANDO il desiderio di una maggiore flessibilita' nelle modalita' di assegnazione delle risorse provenienti dai fondi a finalita' strutturale; PRENDENDO atto del desiderio di modulare i livelli della partecipazione dell'Unione ai programmi e ai progetti in alcuni Stati membri; PRENDENDO atto della proposta di prendere maggiormente in considerazione la prosperita' relativa degli Stati membri nel sistema delle risorse proprie, HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che e' allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo unico 1. Gli Stati membri ribadiscono che la promozione della coesione economica, sociale e territoriale e' di vitale importanza per il pieno sviluppo e il durevole successo dell'Unione. 2. Gli Stati membri ribadiscono la convinzione che i fondi a finalita' strutturale devono continuare a svolgere un ruolo considerevole nel conseguimento degli obiettivi dell'Unione nel settore della coesione. 3. Gli Stati membri ribadiscono la convinzione che la Banca europea per gli investimenti deve continuare a dedicare la maggior parte delle sue risorse alla promozione della coesione economica, sociale e territoriale e si dichiarano disposti a riesaminare le esigenze di capitale della Banca europea per gli investimenti non appena cio' sia a tal fine necessario. 4. Gli Stati membri convengono che il Fondo di coesione eroghi contributi finanziari dell'Unione a favore di progetti nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee negli Stati membri con un PNL pro capite inferiore al 90% della media dell'Unione i quali abbiano un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all'articolo III-184 della Costituzione. 5. Gli Stati membri dichiarano l'intenzione di permettere un maggior margine di flessibilita' nella concessione dei finanziamenti dei fondi a finalita' strutturale per tener conto delle necessita' specifiche che non siano contemplate dall'attuale regolamentazione dei fondi a finalita' strutturale. 6. Gli Stati membri dichiarano di essere disposti a modulare i livelli della partecipazione dell'Unione nel contesto di programmi e progetti dei fondi a finalita' strutturale, per evitare eccessivi aumenti delle spese di bilancio negli Stati membri meno prosperi. 7. Gli Stati membri riconoscono la necessita' di un regolare controllo dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e si dichiarano disposti ad esaminare tutte le misure all'uopo necessarie. 8. Gli Stati membri dichiarano l'intenzione di tener maggiormente conto della capacita' contributiva dei singoli Stati membri nel sistema delle risorse proprie e di esaminare, per gli Stati membri meno prosperi, i mezzi di correzione degli elementi di regressivita' esistenti nell'attuale sistema di risorse proprie.

Protocollo 30-art. 1

30.

PROTOCOLLO CONCERNENTE IL REGIME PARTICOLARE APPLICABILE ALLA GROENLANDIA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo unico 1. Il trattamento all'importazione nell'Unione dei prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati della pesca. originari della Groenlandia, si effettua, nell'osservanza dei meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati, in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative ne' misure di effetto equivalente se le possibilita' di accesso alle zone di pesca della Groenlandia accordate all'Unione sulla base di un accordo tra l'Unione e l'autorita' competente per la Groenlandia sono soddisfacenti per l'Unione. 2. Le misure relative al regime d'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo le procedure di cui all'articolo III-231 della Costituzione.

Protocollo 31-art. 1

31.

PROTOCOLLO SULL'ARTICOLO 40.3.3 DELLA COSTITUZIONE IRLANDESE LE ALTE PARTI CONTRAENTI, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica: Articolo unico Nessuna disposizione del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa o dei trattati e atti che lo modificano o completano pregiudica l'applicazione in Irlanda dell'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese.

Protocollo 32-art. 1

32.

PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ARTICOLO I-9, PARAGRAFO 2 DELLA COSTITUZIONE SULL'ADESIONE DELL'UNIONE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI LE ALTE PARTI CONTRAENTI, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo 1 L'accordo relativo all'adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (in appresso denominata "convenzione europea"), previsto dall'articolo I-79, paragrafo 2 della Costituzione deve garantire che siano preservate le caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione, segnatamente per quanto riguarda: a) le modalita' specifiche dell'eventuale partecipazione dell'Unione agli organi di controllo della convenzione europea, b) i meccanismi necessari per garantire che i procedimenti avviati da Stati terzi e le singole domande siano indirizzate correttamente, a seconda dei casi, agli Stati membri o/e all'Unione.

Protocollo 32-art. 2

Articolo 2 L'accordo di cui all'articolo 1 deve garantire che l'adesione non incida ne' sulle competenze dell'Unione ne' sulle attribuzioni delle sue istituzioni. Esso deve garantire che nessuna sua parte incida sulla situazione particolare degli Stati membri nei confronti della convenzione europea e, in particolare, riguardo ai suoi protocolli, alle misure prese dagli Stati membri in deroga alla convenzione europea ai sensi del suo articolo 15 e a riserve formulate dagli Stati membri nei confronti della convenzione europea ai sensi del suo articolo 57.

Protocollo 32-art. 3

Articolo 3 Nessun elemento dell'accordo di cui all'articolo 1 deve avere effetti sull'articolo III-375, paragrafo 2 della Costituzione.

Protocollo 33-art. 1

33.

PROTOCOLLO RELATIVO AGLI ATTI E TRATTATI CHE HANNO COMPLETATO O MODIFICATO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA E IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, CONSIDERANDO che l'articolo IV-437, paragrafo 1 della Costituzione abroga il trattato che istituisce la Comunita' europea e il trattato sull'Unione europea nonche' gli atti e i trattati che li hanno completati o modificati: CONSIDERANDO che e' necessario redigere l'elenco degli atti e dei trattati di cui all'articolo IV-437, paragrafo 1, CONSIDERANDO che occorre riprendere la sostanza delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 7, del trattato di Amsterdam, RICORDANDO che l'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto deve restare in vigore, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica: Articolo 1 1. Sono abrogati gli atti e i trattati seguenti, che hanno completato o modificato il trattato che istituisce la Comunita' europea: a) il protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, dell'8 aprile 1965, allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica (GU 152 del 13.7.1967, pag. 13); b) il trattato, del 22 aprile 1970, che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunita' europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee (GU L 2 del 2.1.1971, pag. 1); c) il trattato, del 22 luglio 1975, che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunita' europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee (GU L 359 del 31.12.1977, pag. 4); d) il trattato, del 10 luglio 1975, che modifica talune disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti (GU L 91 del 6.4.1978, pag. 1); e) il trattato, del 13 marzo 1984, che modifica i trattati che istituiscono le Comunita' europee per quanto riguarda la Groenlandia (GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 1); f) l'atto unico europeo del 17 febbraio 1986 e 28 febbraio 1986 (GU L 169 del 29.6.1987, pag. 1); g) l'atto, del 25 marzo 1993, che modifica il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti per conferire al consiglio dei governatori il potere d'istituire un Fondo europeo per gli investimenti (GU L 173 del 7.7.1994, pag. 14); h) la decisione 2003/223/CE del Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, del 21 marzo 2003, concernente una modifica dell'articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 66). 2. E' abrogato il trattato di Amsterdam, del 2 ottobre 1997, che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunita' europee e alcuni atti connessi (GU C 340 del 10.11.1997, pag. 1). 3. E' abrogato il trattato di Nizza, del 26 febbraio 2001, che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunita' europee e alcuni atti connessi (GU C 80 del 10.3.2001, pag. 1).

Protocollo 33-art. 2

Articolo 2 1. Senza pregiudizio dell'applicazione dell'articolo III-432 della Costituzione e dell'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, i rappresentanti dei governi degli Stati membri stabiliscono di comune accordo le disposizioni necessarie al fine di risolvere taluni problemi specifici del Granducato di Lussemburgo e che derivano dalla creazione di un Consiglio unico e di una Commissione unica delle Comunita' europee. 2. L'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787 CECA, CEE, Euratom del Consiglio (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1), e' mantenuto nella versione in vigore alla data dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Allo scopo di adattarlo alla Costituzione, tale atto e' modificato nel modo seguente: a) all'articolo 1 il paragrafo 3 e' soppresso; b) all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma: modifica che non riguarda il testo italiano; c) all'articolo 6, paragrafo 2, i termini "dell'8 aprile 1965" sono soppressi; i termini "delle Comunita' europee" sono sostituiti da "dell'Unione europea"; d) all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, i termini "Commissione delle Comunita' europee" sono sostituiti da "Commissione europea"; e) all'articolo 7, paragrafo 1, terzo trattino, i termini "Corte di giustizia delle Comunita' europee o del Tribunale di primo grado" sono sostituiti da "Corte di giustizia dell'Unione europea"; f) all'articolo 7, paragrafo 1, quinto trattino, i termini "Corte dei conti delle Comunita' europee" sono sostituiti da "Corte dei conti"; g) all'articolo 7, paragrafo 1, sesto trattino, i termini "mediatore delle Comunita' europee" sono sostituiti da "mediatore europeo"; h) all'articolo 7, paragrafo 1, settimo trattino, i termini "della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica" sono sostituiti da "dell'Unione europea"; i) all'articolo 7, paragrafo 1, nono trattino, i termini "in virtu' o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica" sono sostituiti da "in virtu' del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica"; il termine "comunitari" e' sostituito da "dell'Unione"; j) all'articolo 7, paragrafo 1, undicesimo trattino, i termini "delle istituzioni delle Comunita' europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea" sono sostituiti da "delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione europea"; k) i trattini dell'articolo 7, paragrafo 1 diventano rispettivamente le lettere da a) a k); l) all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma i termini "fatte salve le disposizioni del" sono soppressi; i trattini del secondo comma diventano rispettivamente le lettere a) e b); m) all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma i termini "la Comunita'" sono sostituiti da "l'Unione"; il termine "fissa" e' sostituito da "adotta una decisione europea che fissa"; i termini "di cui al comma precedente" sono sostituiti da "di cui al primo comma"; n) all'articolo 11, paragrafo 3, i termini "fatti salvi l'articolo 139 del trattato che istituisce la Comunita' europea" sono sostituiti da "fatto salvo l'articolo III-238 della Costituzione"; o) all'articolo 14, i termini "risultano necessarie" sono sostituiti da "risulti necessario adottare"; i termini "su proposta" sono sostituiti da "su iniziativa"; i termini "adotta tali misure" sono sostituiti da "adotta i regolamenti europei o le decisioni europee necessari".

Protocollo 34-art. 1

34.

PROTOCOLLO SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLE ISTITUZIONI E AGLI ORGANI DELL'UNIONE LE ALTE PARTI CONTRAENTI, CONSIDERANDO che, per organizzare la transizione dall'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea e dalla Comunita' europea all'Unione europea istituita dal trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, che succede a entrambe, e' necessario prevedere disposizioni transitorie applicabili prima che prendano effetto tutte le disposizioni della Costituzione e gli atti necessari per la loro applicazione, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica: Articolo 1 1. Con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni parlamentari europee del 2009, il Consiglio europeo adotta, conformemente all'articolo I-20, paragrafo 2, secondo comma della Costituzione, una decisione europea che stabilisce la composizione del Parlamento europeo. 2. Durante la legislatura 2004-2009, la composizione e il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro restano quelli esistenti alla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa; il numero dei rappresentanti e' fissato come segue: Belgio............................................................ 24 Repubblica ceca................................................... 24 Danimarca......................................................... 14 Germania.......................................................... 99 Estonia........................................................... 6 Grecia............................................................ 24 Spagna............................................................ 54 Francia........................................................... 78 Irlanda........................................................... 13 Italia............................................................ 78 Cipro............................................................. 6 Lettonia.......................................................... 9 Lituania.......................................................... 13 Lussemburgo....................................................... 6 Ungheria.......................................................... 24 Malta............................................................. 5 Paesi Bassi....................................................... 27 Austria........................................................... 18 Polonia........................................................... 54 Portogallo........................................................ 24 Slovenia.......................................................... 7 Slovacchia........................................................ 14 Finlandia......................................................... 14 Svezia............................................................ 19 Regno Unito....................................................... 78

Protocollo 33-art. 2

Articolo 2 1. Le disposizioni dell'articolo I-25, paragrafi 1, 2 e 3 della Costituzione, relative alla definizione della maggioranza qualificata in seno al Consiglio europeo e al Consiglio, prendono effetto il 1° novembre 2009, dopo lo svolgimento delle elezioni parlamentari del 2009, conformemente all'articolo I-20, paragrafo 2 della Costituzione. 2. Fino al 31 ottobre 2009, sono in vigore le disposizioni seguenti, fatto salvo l'articolo I-25, paragrafo 4 della Costituzione. Per le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la seguente ponderazione: Belgio............................................................ 12 Repubblica ceca................................................... 12 Danimarca......................................................... 7 Germania.......................................................... 29 Estonia........................................................... 4 Grecia............................................................ 12 Spagna............................................................ 27 Francia........................................................... 29 Irlanda........................................................... 7 Italia............................................................ 29 Cipro............................................................. 4 Lettonia.......................................................... 4 Lituania.......................................................... 7 Lussemburgo....................................................... 4 Ungheria.......................................................... 12 Malta............................................................. 3 Paesi Bassi....................................................... 13 Austria........................................................... 10 Polonia........................................................... 27 Portogallo........................................................ 12 Slovenia.......................................................... 4 Slovacchia........................................................ 7 Finlandia......................................................... 7 Svezia............................................................ 10 Regno Unito....................................................... 29 Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtu' della Costituzione, debbono essere prese su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio europeo o del Consiglio puo' chiedere che, allorche' il Consiglio europeo o il Consiglio adotta un atto a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l'atto non e' adottato. 3. Per le adesioni successive, la soglia di cui al paragrafo 2 e' calcolata in modo che la soglia della maggioranza qualificata espressa in voti non superi quella risultante dalla tabella che figura nella dichiarazione relativa all'allargamento dell'Unione europea, iscritta nell'atto finale della Conferenza che ha adottato il trattato di Nizza. 4. Le disposizioni seguenti relative alla definizione della maggioranza qualificata prendono effetto il l° novembre 2009: -- articolo I-44, paragrafo 3, terzo, quarto e quinto comma della Costituzione; -- articolo I-59, paragrafo 5, secondo e terzo comma della Costituzione; -- articolo I-60, paragrafo 4, secondo comma della Costituzione; -- articolo III-179, paragrafo 4, terzo e quarto comma della Costituzione; -- articolo III-184, paragrafo 6, terzo e quarto comma della Costituzione; -- articolo III-184, paragrafo 7, terzo e quarto comma della Costituzione; -- articolo III-194, paragrafo 2, secondo e terzo comma della Costituzione; -- articolo III-196, paragrafo 3, secondo e terzo comma della Costituzione; -- articolo III-197, paragrafo 4, secondo e terzo comma della Costituzione; -- articolo III-198, paragrafo 2, terzo comma della Costituzione; -- articolo III-312, paragrafo 3, terzo e quarto comma della Costituzione; -- articolo III-312, paragrafo 4, terzo e quarto comma della Costituzione; -- articolo 1, secondo, terzo e quarto comma, e articolo 3, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto alle politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione, e rispetto alla cooperazione giudiziaria in materia civile e alla cooperazione di polizia; -- articolo 1, secondo, terzo e quarto comma e articolo 5, terzo, quarto e quinto comma del protocollo sulla posizione della Danimarca. Fino al 31 ottobre 2009, qualora non tutti i membri del Consiglio prendano parte alle votazioni, ossia nei casi di cui agli articoli enumerati al primo comma, per maggioranza qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati, una proporzione del numero dei membri del Consiglio ed eventualmente una percentuale della popolazione degli Stati membri interessati pari a quelle previste al paragrafo 2.

Protocollo 34-art. 3

Articolo 3 Fino all'entrata in vigore della decisione europea di cui all'articolo I-24, paragrafo 4 della Costituzione, il Consiglio puo' riunirsi nelle formazioni previste all'articolo I-24, paragrafi 2 e 3, nonche' nelle altre formazioni il cui elenco e' stabilito con decisione europea del Consiglio "Affari generali", deliberante a maggioranza semplice.

Protocollo 34-art. 4

Articolo 4 I membri della Commissione in carica alla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato. Tuttavia, il giorno della nomina del ministro degli affari esteri dell'Unione, giunge a termine il mandato del membro avente la stessa nazionalita' di tale ministro.

Protocollo 34-art. 5

Articolo 5 Il mandato del segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, e del segretario generale aggiunto del Consiglio giunge a termine alla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Il Consiglio nomina il segretario generale in conformita' dell'articolo III-344, paragrafo 2 della Costituzione.

Protocollo 34-art. 6

Articolo 6 Fino all'entrata in vigore della decisione europea di cui all'articolo III-386 della Costituzione, la ripartizione dei membri del Comitato delle regioni e' la seguente: Belgio............................................................ 12 Repubblica ceca................................................... 12 Danimarca......................................................... 9 Germania.......................................................... 24 Estonia........................................................... 7 Grecia............................................................ 12 Spagna............................................................ 21 Francia........................................................... 24 Irlanda........................................................... 9 Italia............................................................ 24 Cipro............................................................. 6 Lettonia.......................................................... 7 Lituania.......................................................... 9 Lussemburgo....................................................... 6 Ungheria.......................................................... 12 Malta............................................................. 5 Paesi Bassi....................................................... 12 Austria........................................................... 12 Polonia........................................................... 21 Portogallo........................................................ 12 Slovenia.......................................................... 7 Slovacchia........................................................ 9 Finlandia......................................................... 9 Svezia............................................................ 12 Regno Unito....................................................... 24

Protocollo 34-art. 7

Articolo 7 Fino all'entrata in vigore della decisione europea di cui all'articolo III-389 della Costituzione, la ripartizione dei membri del Comitato economico e sociale e' la seguente: Belgio............................................................ 12 Repubblica ceca................................................... 12 Danimarca......................................................... 9 Germania.......................................................... 24 Estonia........................................................... 7 Grecia............................................................ 12 Spagna............................................................ 21 Francia........................................................... 24 Irlanda........................................................... 9 Italia............................................................ 24 Cipro............................................................. 6 Lettonia.......................................................... 7 Lituania.......................................................... 9 Lussemburgo....................................................... 6 Ungheria.......................................................... 12 Malta............................................................. 5 Paesi Bassi....................................................... 12 Austria........................................................... 12 Polonia........................................................... 21 Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa Portogallo........................................................ 12 Slovenia.......................................................... 7 Slovacchia........................................................ 9 Finlandia......................................................... 9 Svezia............................................................ 12 Regno Unito....................................................... 24

Protocollo 35-art. 1

35.

PROTOCOLLO RELATIVO ALLE CONSEGUENZE FINANZIARIE DELLA SCADENZA DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E AL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RAMMENTANDO che tutte le attivita' e passivita' della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, esistenti al 23 luglio 2002, sono state trasferite alla Comunita' europea a partire dal 24 luglio 2002; TENENDO CONTO del desiderio di utilizzare tali fondi a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e della conseguente necessita' di prevedere talune norme specifiche al riguardo, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo 1 1. Il valore netto delle attivita' e passivita' della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, quali iscritte nel bilancio della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio al 23 luglio 2002, corretto in base alle eventuali maggiorazioni o decurtamenti conseguenti alle operazioni di liquidazione, e' considerato patrimonio dell'Unione destinato alla ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e denominato "Comunita' europea del carbone e dell'acciaio in liquidazione". A liquidazione conclusa, tale patrimonio assume la denominazione di "Patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio". 2. Le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate "Fondo di ricerca carbone e acciaio"", sono utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio al di fuori del programma quadro di ricerca, conformemente alle disposizioni del presente protocollo e degli atti in virtu' di esso adottati.

Protocollo 35-art. 2

Articolo 2 1. Una legge europea del Consiglio stabilisce tutte le disposizioni necessarie all'attuazione del presente protocollo, ivi compresi i principi essenziali. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo. 2. II Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee che stabiliscono gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio e gli orientamenti tecnici per il programma di ricerca di detto Fondo. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Protocollo 35-art. 3

Articolo 3 Salvo se altrimenti previsto dal presente protocollo e dagli atti in virtu' di esso adottati, si applica la Costituzione.

Protocollo 36-art. 1

36.

PROTOCOLLO CHE MODIFICA IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RAMMENTANDO l'importanza del fatto che le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica continuino a produrre pienamente effetti giuridici, DESIDEROSE di adattare tale trattato alle nuove regole definite dal trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, in particolare nei settori istituzionale e finanziario. HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e che modificano il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica come segue: Articolo 1 Il presente protocollo modifica il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica (trattato CEEA) nella versione in vigore al momento dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo IV-437 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente protocollo, gli effetti giuridici delle modifiche apportate al trattato CEEA dai trattati e dagli atti abrogati in virtu' dell'articolo IV-437 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, nonche' gli effetti giuridici degli atti in vigore adottati sulla base del trattato CEEA rimangono impregiudicati.

Protocollo 36-art. 2

Articolo 2 La denominazione del titolo III del trattato CEEA "Disposizioni istituzionali" e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni istituzionali e finanziarie".

Protocollo 36-art. 3

Articolo 3 All'inizio del titolo III del trattato CEEA, e' inserito il nuovo capo seguente: "CAPO I APPLICAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA Articolo 106 bis 1. Gli articoli da I-19 a I-29, gli articoli da I-31 a I-39, gli articoli I-49 e I-50, gli articoli da I-53 a I-56, gli articoli da I-58 a I-60, gli articoli da III-330 a III-372, gli articoli III-374 e III-375, gli articoli da III-378 a III-381, gli articoli III-384 e III-385, gli articoli da III-389 a III-392, gli articoli da III-395 a III-410, gli articoli da III-412 a III-415, gli articoli III-427, III-433, IV-439 e IV-443 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa si applicano al presente trattato. 2. Nel quadro del presente trattato, i riferimenti all'Unione e alla Costituzione fatti nelle disposizioni di cui al paragrafo 1 e in quelle dei protocolli allegati al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al presente trattato si intendono, rispettivamente, come riferimenti alla Comunita' europea dell'energia atomica presente e al trattato. 3. Le disposizioni del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa non derogano a quanto stipulato dal presente trattato".

Protocollo 36-art. 4

Articolo 4 Al titolo III del trattato CEEA, i capi I, II e III diventano rispettivamente II, III, IV.

Protocollo 36-art. 5

Articolo 5 1. L'articolo 3, gli articoli da 107 a 132, gli articoli da 136 a 143, gli articoli da 146 a 156, gli articoli da 158 a 163, gli articoli da 165 a 170, gli articoli 173, 173 A e 175, gli articoli da 177 a 179 bis, gli articoli 180 ter e 181, gli articoli 183, 183 A, 190 e 204 del trattato CEEA sono abrogati. 2. I protocolli allegati precedentemente al trattato CEEA sono abrogati.

Protocollo 36-art. 6

Articolo 6 La denominazione del titolo IV del trattato CEEA "Disposizioni finanziarie" e' sostituita dalla denominazione "Disposizioni finanziarie particolari".

Protocollo 36-art. 7

Articolo 7 1. All'articolo 38, terzo comma e all'articolo 82, terzo comma del trattato CEEA, i riferimenti agli articoli 141 e 142 sono sostituiti rispettivamente dai riferimenti agli articoli III-360 e III-361 della Costituzione. 2. All'articolo 171, paragrafo 2 e all'articolo 176, paragrafo 3 del trattato CEEA, il riferimento all'articolo 183 e' sostituito dal riferimento all'articolo III-412 della Costituzione. 3. All'articolo 172, paragrafo 4 del trattato CEEA, il riferimento all'articolo 177, paragrafo 5 e' sostituito dal riferimento all'articolo III-404 della Costituzione. 4. Agli articoli 38, 82, 96 e 98 del trattato CEEA, il termine "direttiva" e' sostituito da "regolamento europeo". 5. Nel trattato CEEA il termine "decisione" e' sostituito da "decisione europea", fatta eccezione per gli articoli 18, 20, 23 e per l'articolo 53, primo comma, nonche' nei casi in cui la decisione e' adottata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. 6. Nel trattato CEEA l'espressione "Corte di giustizia" e' sostituita dall'espressione "Corte di giustizia dell'Unione europea."

Protocollo 36-art. 8

Articolo 8 L'articolo 191 del trattato CEEA e' sostituito dal seguente: "Articolo 191 La Comunita' gode, sul territorio degli Stati membri, dei privilegi e delle immunita' necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo sui privilegi e sulle immunita' dell'Unione europea.".

Protocollo 36-art. 9

Articolo 9 L'articolo 198 del trattato CEEA e' sostituito dal seguente: "Articolo 198 Salvo contrarie disposizioni, le disposizioni del presente trattato sono applicabili ai territori europei degli Stati membri e ai territori non europei sottoposti alla loro giurisdizione. Esse si applicano ugualmente ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nelle relazioni con l'estero. Le disposizioni del presente trattato si applicano alle isole Ɨland con le deroghe che figuravano in origine nel trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera d) del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e che sono state riportate nel protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia. In deroga al primo, secondo e terzo comma: a) il presente trattato non si applica alle Faerøer ne' alla Groenlandia; b) il presente trattato non si applica alle zone di sovranita' del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord a Cipro; c) il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco riportato nell'allegato II del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa; d) il presente trattato si applica alle Isole Normanne e all'isola di Man solo per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime per tali isole definito originariamente dal trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera a) del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ripreso nel protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia."

Protocollo 36-art. 10

Articolo 10 L'articolo 206 del trattato CEEA e' sostituito dal seguente: "Articolo 206 La Comunita' puo' concludere con uno o piu' Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscano un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari. Tali accordi sono conclusi dal Consiglio che delibera all'unanimita', previa consultazione del Parlamento europeo. Qualora tali accordi comportino emendamenti del presente trattato, questi ultimi devono essere precedentemente adottati secondo la procedura di cui all'articolo IV-443 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa."

Protocollo 36-art. 11

Articolo 11 All'articolo 225 del trattato CEEA, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Fanno egualmente fede le versioni del trattato in lingua ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese."

Protocollo 36-art. 12

Articolo 12 Le entrate e le spese della Comunita' europea dell'energia atomica, ad eccezione di quelle dell'agenzia di approvvigionamento e delle imprese comuni, sono iscritte nel bilancio dell'Unione.

Allegato I

B. ALLEGATI AL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA ALLEGATO I ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO III-226 DELLA COSTITUZIONE

-1- Numeri della Nomenclatura combinata -2- Denominazione dei prodotti

CAPITOLO 1 Animali vivi

CAPITOLO 2 Carni e frattaglie commestibili

CAPITOLO 3 Pesci, crostacei e molluschi

CAPITOLO 4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale

CAPITOLO 5

0504 Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci

0515 Prodotti di origine animale, non nominati ne' compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana

CAPITOLO 6 Piante vive e prodotti della floricoltura

CAPITOLO 7 Legumi,ortaggi,piante,radici e tuberi, mangerecci

CAPITOLO 8 Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni

CAPITOLO 9 Caffe', te' e spezie, escluso il mate' (voce n. 0903)

CAPITOLO 10 Cereali

CAPITOLO 11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina

CAPITOLO 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi

CAPITOLO 13

ex 1303 Pectina

CAPITOLO 15

1501 Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso

1501 Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"

1503 Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti preparati

1504 Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati

1507 Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati

1512 Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati

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