LEGGE 7 aprile 2005, n. 57
Articolo 21 1. Salvo se diversamente previsto nel presente protocollo, dopo il 31 dicembre 2003 non sono assunti impegni finanziari a favore dei nuovi Stati membri nell'ambito del programma Phare (2), del programma Phare di cooperazione transfrontaliera (3), dei fondi di preadesione a favore di Cipro e Malta (4), del programma ISPA (5) e del programma Sapard (6). I nuovi Stati membri ricevono lo stesso trattamento degli Stati membri attuali per quanto riguarda le spese nell'ambito delle prime tre rubriche delle prospettive finanziarie, come definito nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 (1) a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le singole precisazioni ed eccezioni indicate in prosieguo o altrimenti previste nel presente protocollo. Gli stanziamenti supplementari massimi per le rubriche 1, 2, 3 e 5 delle prospettive finanziarie, concernenti l'allargamento, sono fissati nell'allegato XV dell'atto di adesione del 16 aprile 2003. Tuttavia, non puo' essere assunto alcun impegno finanziario in base al bilancio 2004 per qualsiasi programma o agenzia prima dell'effettiva adesione del nuovo Stato membro interessato. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle spese nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia, a norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), che diventeranno ammissibili al finanziamento comunitario solo a decorrere dal 1° maggio 2004, conformemente all'articolo 2 del presente protocollo. Tuttavia, il paragrafo 1 si applica alle spese destinate allo sviluppo rurale finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia, a norma dell'articolo 47 bis del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (3), fatte salve le condizioni stabilite nella modifica di tale regolamento di cui all'allegato II dell'atto di adesione del 16 aprile 2003. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, ultima frase, a decorrere dal 1° gennaio 2004, i nuovi Stati membri partecipano ai programmi e alle agenzie dell'Unione negli stessi termini e alle stesse condizioni validi per gli Stati membri attuali, con finanziamento dal bilancio generale dell'Unione. 4. Qualora si rendano necessarie misure per agevolare la transizione dal regime precedente l'adesione a quello risultante dall'applicazione del presente articolo, la Commissione adotta le misure del caso. ------------------------------ (2) Regolamento (CEE) n. 3906/89 (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11). (3) Regolamento(CE) n.2760/98 (GU L 345 dal 19.12.1998, pag. 49). (4) Regolamento (CE) n. 555/2000 (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3). (5) Regolamento (CE n. 1267/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73). (6) Regolamento (CE) n. 1268/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87). (1) Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1). (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. (3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
Protocollo 9-art. 22
Articolo 22 1. A decorrere dal 1° maggio 2004, le gare d'appalto, le aggiudicazioni, l'esecuzione dei contratti e i pagamenti a titolo di assistenza di preadesione nell'ambito del programma Phare, del programma Phare di cooperazione transfrontaliera e dei fondi di preadesione a favore di Cipro e Malta sono gestiti dalle agenzie esecutive nei nuovi Stati membri. La Commissione adotta decisioni europee per derogare al controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni, in base ad una valutazione positiva del sistema di attuazione decentrato esteso (EDIS) in conformita' dei criteri e delle condizioni stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 (1). Se tali decisioni sulla deroga al controllo ex ante non sono state prese anteriormente al 1° maggio 2004, qualsiasi contratto firmato nel periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e la data in cui la Commissione prende le decisioni e' inammissibile all'assistenza di preadesione. Tuttavia, se le decisioni della Commissione di derogare al controllo ex ante sono state ritardate oltre il 1° maggio 2004 per motivi non riconducibili alle autorita' di un nuovo Stato membro, la Commissione puo' accettare, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati, che i contratti firmati nel periodo compreso fra il 1° maggio 2004 e la data di adozione di tali decisioni siano ammissibili all'assistenza di preadesione e che l'applicazione di quest'ultima prosegua per un periodo limitato, fatto salvo il controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni. 2. Gli impegni di bilancio globali stabiliti anteriormente al 1° maggio 2004 in base agli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1, compresi la conclusione e la registrazione di singoli impegni giuridici successivi e i pagamenti effettuati dopo il 1° maggio 2004, continuano ad essere disciplinati dalle norme e dalle regole degli strumenti finanziari di preadesione e ad essere imputati ai capitoli di bilancio corrispondenti fino alla chiusura dei programmi e progetti in questione. In deroga a quanto precede, le procedure relative ad appalti pubblici avviate dopo il 1° maggio 2004 sono espletate in conformita' degli atti pertinenti dell'Unione. 3. L'ultima programmazione per l'assistenza di preadesione di cui al paragrafo 1 e' effettuata nell'ultimo anno civile completo precedente il 1° maggio 2004. I contratti relativi alle azioni a titolo di tali programmi dovranno essere assegnati entro i due anni successivi e gli esborsi dovranno essere effettuati come previsto nel protocollo finanziario (2), di norma entro la fine del terzo anno successivo all'impegno. Non e' concessa alcuna proroga del periodo per l'assegnazione dei contratti. Proroghe limitate della durata possono essere concesse per gli esborsi, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati. 4. Ai fini della necessaria soppressione graduale degli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1 nonche' del programma ISPA e ai fini di una transizione fluida dalle norme applicabili anteriormente al 1° maggio 2004 al regime successivo a tale data, la Commissione puo' prendere tutte le misure idonee ad assicurare che nei nuovi Stati membri resti il personale statutario necessario per un periodo massimo di quindici mesi dopo il 1° maggio 2004. Per la durata di tale periodo i funzionari che anteriormente al 1° maggio 2004 coprivano posti nei nuovi Stati membri e devono restarvi anche dopo tale data beneficiano in via eccezionale delle stesse condizioni finanziarie e materiali applicate dalla Commissione anteriormente al 1° maggio 2004 in conformita' dell'allegato X dello statuto dei funzionari delle Comunita' europee e del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunita', di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1). Per tutto il 2004 e sino a fine luglio 2005, le spese amministrative, compresa la retribuzione di altri membri del personale, indotte dalla gestione dell'assistenza di preadesione sono coperte dalla linea relativa alle spese di complemento per azioni (ex parte B del bilancio) o da linee equivalenti per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1 e il programma ISPA, dei rispettivi bilanci di preadesione. 5. Nel caso in cui un progetto approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/1999 non possa piu' essere finanziato a titolo di detto strumento, esso puo' essere integrato nella pianificazione dello sviluppo rurale ed essere finanziato nel quadro del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Se a tal fine risultano necessarie specifiche misure transitorie, esse sono adottate dalla Commissione secondo le procedure stabilite all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (2). ------------------------------ (1) GU L 232 del 2.9.1999, pag. 34. (2) Come previsto negli orientamenti per l'attuazione del programma PHARE [SEC (1999) 1596, aggiornato il 6.9.2002 con C 3303/2]. (1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. (2) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.
Protocollo 9-art. 23
Articolo 23 1. Fra il 1° maggio 2004 e la fine del 2006, l'Unione fornisce ai nuovi Stati membri un'assistenza finanziaria temporanea, in appresso "strumento di transizione", per sviluppare e rafforzare la loro capacita' amministrativa di attuare e applicare il diritto dell'Unione e della Comunita' europea dell'energia atomica e per promuovere lo scambio di migliori prassi inter pares. 2. L'assistenza e' volta a rispondere all'esigenza persistente di rafforzare la capacita' istituzionale in taluni settori attraverso azioni che non possono essere finanziate dai fondi a finalita' strutturale, segnatamente nei seguenti settori: a) giustizia e affari interni (rafforzamento del sistema giudiziario, controlli alle frontiere esterne, strategia anticorruzione, rafforzamento delle capacita' in materia di applicazione della legge); b) controllo finanziario; c) tutela degli interessi finanziari dell'Unione e della Comunita' europea dell'energia atomica e lotta contro la frode; d) mercato interno, compresa l'unione doganale; e) ambiente; f) servizi veterinari e sviluppo della capacita' amministrativa in relazione alla sicurezza alimentare; g) strutture amministrative e di controllo per lo sviluppo rurale e l'agricoltura, compreso il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC); h) sicurezza nucleare (rafforzamento dell'efficacia e della competenza delle autorita' per la sicurezza nucleare e dei relativi organismi di supporto tecnico, nonche' degli organismi addetti alla gestione dei rifiuti radioattivi); i) statistiche; j) rafforzamento della pubblica amministrazione in base alle esigenze individuate nella relazione globale di controllo della Commissione non coperte dai fondi a finalita' strutturale. 3. L'assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione e' decisa secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale (1). 4. Il programma e' attuato in conformita' dell'articolo 53, paragrafo 1 lettere a) e b), del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunita' europee (2) o alla legge europea che lo sostituisce. Per i progetti di gemellaggio fra pubbliche amministrazioni volti allo sviluppo istituzionale, continua ad applicarsi la procedura di invito a presentare proposte attraverso la rete di punti di contatto negli Stati membri attuali, come stabilito dagli accordi quadro conclusi con detti Stati ai fini dell'assistenza preadesione. Gli stanziamenti di impegno per lo strumento di transizione, ai prezzi del 1999, ammontano a 200 milioni di euro nel 2004, a 120 milioni di euro nel 2005 e a 60 milioni di euro nel 2006. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorita' di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie definite dall'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999. ------------------------------ (1) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. (2) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
Protocollo 9-art. 24
Articolo 24 1. E' istituito uno strumento Schengen a carattere temporaneo allo scopo di aiutare gli Stati membri beneficiari a finanziare, fra il 1° maggio 2004 e la fine del 2006, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere. Per rimediare alle carenze individuate nei preparativi della partecipazione a Schengen, in virtu' dello strumento Schengen sono ammissibili al finanziamento i seguenti tipi di azione: a) investimenti per la costruzione, la ristrutturazione o il miglioramento delle infrastrutture per l'attraversamento delle frontiere e degli edifici connessi; b) investimenti per qualsiasi tipo di attrezzatura operativa (p. es. apparecchi di laboratorio, strumenti di rilevazione, hardware e software per il Sistema d'informazione Schengen-SIS II mezzi di trasporto); c) formazione delle guardie di frontiera; d) sostegno per i costi logistici e operativi. 2. In virtu' dello strumento Schengen, agli Stati membri beneficiari elencati in appresso sono messi a disposizione, sotto forma di pagamento forfettario non rimborsabile, gli importi seguenti:
2004 2005 2006
Estonia 22,90 22,90 22,90
Lettonia 23,70 23,70 23,70
Lituania 44,78 61,07 29,85
Ungheria 49,30 49,30 49,30
Polonia 93,34 93,33 93,33
Slovenia 35,64 35,63 35,63
Slovacchia 15,94 15,93 15,93
Gli Stati membri beneficiari sono responsabili della scelta e dell'attuazione delle singole operazioni in conformita' del presente articolo. E' inoltre loro responsabilita' coordinare l'impiego dello strumento con l'assistenza fornita da altri strumenti dell'Unione e garantire che l'impiego sia compatibile con le politiche e le misure dell'Unione nonche' con il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunita' europee o la legge europea che lo sostituisce. I pagamenti forfettari non rimborsabili sono utilizzati entro tre anni dal primo pagamento e tutti i fondi inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione. Entro sei mesi dalla scadenza di tale periodo di tre anni, gli Stati membri beneficiari presentano una relazione esauriente sull'esecuzione finanziaria dei pagamenti forfettari non rimborsabili, corredata di una dichiarazione giustificativa della spesa. Lo Stato membro beneficiario esercita tale responsabilita' fatta salva la responsabilita' della Commissione in materia di esecuzione del bilancio dell'Unione e conformemente alle disposizioni di detto regolamento finanziario o della legge europea che lo sostituisce applicabili alle modalita' di gestione decentrate. 4. La Commissione conserva il diritto di verifica, attraverso l'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). La Commissione e la Corte dei conti possono anche svolgere controlli sul posto secondo le procedure del caso. 5. La Commissione puo' adottare qualsiasi provvedimento tecnico necessario al funzionamento dello strumento di Schengen.
Protocollo 9-art. 25
Articolo 25 Gli importi di cui agli articoli 18, 19, 23 e 24 sono adeguati ogni anno nel quadro dell'adeguamento tecnico di cui al punto 15 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.
Protocollo 9-art. 26
Articolo 26 1. Entro un periodo massimo di tre anni a decorrere dal 1° maggio 2004, in caso di difficolta' gravi di un settore di attivita' economica suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficolta' che possano arrecare grave perturbazione alla situazione economica di una data regione, un nuovo Stato membro puo' chiedere di essere autorizzato a adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato interno. Nelle stesse circostanze, qualsiasi Stato membro attuale puo' chiedere di essere autorizzato a adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno o piu' nuovi Stati membri. 2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee che stabiliscono le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' d'applicazione. In caso di difficolta' economiche gravi e su richiesta esplicita dello Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, corredata dei pertinenti elementi di informazione. Le misure cosi' decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti coinvolte e non comportano controlli alle frontiere. 3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme della Costituzione, e in particolare al presente protocollo, nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure si dovra' accordare la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno.
Protocollo 9-art. 27
Articolo 27 Qualora un nuovo Stato membro non abbia osservato gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione, inclusi gli impegni in tutte le politiche settoriali inerenti alle attivita' economiche con effetti transfrontalieri, recando o rischiando di arrecare cosi' un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno, la Commissione puo', entro un periodo massimo di tre anni a decorrere dal l° maggio 2004, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, adottare regolamenti europei o decisioni europee che stabiliscono le misure appropriate. Tali misure sono proporzionate e la precedenza e' accordata a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno e, se del caso, all'applicazione dei meccanismi di salvaguardia settoriali esistenti. Tali misure di salvaguardia non possono essere invocate come mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata agli scambi tra Stati membri. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta attuato l'impegno pertinente. Possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma fino a che non siano adempiuti i pertinenti impegni. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nell'adempimento dei propri impegni, la Commissione puo' adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di abrogare i regolamenti europei o le decisioni europee che stabiliscono le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
Protocollo 9-art. 28
Articolo 28 In caso di carenze gravi o di rischio imminente di carenze gravi da parte di un nuovo Stato membro nel recepimento, nell'attuazione o nell'applicazione delle decisioni quadro o di altri pertinenti impegni, strumenti di cooperazione e decisioni in materia di riconoscimento reciproco in materia penale ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea nonche' delle direttive e dei regolamenti in materia di riconoscimento reciproco in materia civile ai sensi del titolo IV del trattato CE, e delle leggi e leggi quadro europee adottate in base alle sezioni 3 e 4 del capo IV, titolo III, parte III della Costituzione, la Commissione puo', per un periodo massimo di tre anni a decorrere dal 1° maggio 2004, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, e dopo aver consultato gli Stati membri, adottare i regolamenti europei o le decisioni europee che stabiliscono le misure appropriate, definendone le condizioni e le modalita' di applicazione. Tali misure possono assumere la forma di una sospensione temporanea dell'applicazione delle pertinenti disposizioni e decisioni nelle relazioni tra un nuovo Stato membro e uno o piu' altri Stati membri, senza pregiudicare il proseguimento di una stretta cooperazione giudiziaria. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta posto rimedio alle carenze. Possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma finche' tali carenze persistono. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nel porre rimedio alle carenze individuate, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, puo' adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
Protocollo 9-art. 29
Articolo 29 Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali dei nuovi Stati membri durante i periodi transitori di cui agli allegati da V a XIV dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 non deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.
Protocollo 9-art. 30
Articolo 30 Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall'applicazione della politica agricola comune alle condizioni stabilite dal presente protocollo, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1) o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli o delle leggi europee che li sostituiscono, ovvero secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Le misure transitorie di cui al presente articolo possono essere adottate in un periodo di tre anni a decorrere dal 1° maggio 2004 e la loro applicazione e' limitata a tale periodo. Una legge europea del Consiglio puo' prorogare detto periodo. Il Consiglio delibera all'unanimita', previa consultazione del Parlamento europeo. ------------------------------ (1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
Protocollo 9-art. 31
Articolo 31 Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall'applicazione della normativa dell'Unione nel settore veterinario e fitosanitario, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Dette misure sono adottate in un periodo di tre anni a decorrere dal 1° maggio 2004 e la loro applicazione e' limitata a tale periodo.
Protocollo 9-art. 32
Articolo 32 1. Per i Comitati, i gruppi e gli altri enti elencati nell'allegato XVI dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al 1° maggio 2004. 2. Il mandato dei nuovi membri dei Comitati e dei gruppi istituiti dalla Commissione, elencati nell'allegato XVII dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al 1° maggio 2004.
Protocollo 9-art. 33
Articolo 33 A decorrere dal 1° maggio 2004 i nuovi Stati membri sono considerati come destinatari delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, purche' tali direttive e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che entrano in vigore ai sensi dell'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato CE, i nuovi Stati membri sono considerati come aventi ricevuto notifica di tali direttive e decisioni al 1° maggio 2004.
Protocollo 9-art. 34
Articolo 34 I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, a decorrere dal 1° maggio 2004, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, a meno che un altro termine sia previsto negli allegati di cui all'articolo 15 o in altre disposizioni del presente protocollo.
Protocollo 9-art. 35
Articolo 35 Salvo disposizioni contrarie, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee necessari per l'applicazione delle disposizioni contenute negli allegati III e IV dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e citate negli articoli 12 e 13 del presente protocollo.
Protocollo 9-art. 36
Articolo 36 1. Quando gli atti delle istituzioni anteriormente al 1° maggio 2004 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati dal presente protocollo, detti adattamenti sono effettuati secondo la procedura di cui al paragrafo 2. Essi entrano in vigore dal 1° maggio 2004. 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati adottati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni, adottano gli atti a tal fine necessari.
Protocollo 9-art. 37
Articolo 37 Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio dei nuovi Stati membri, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi a decorrere dal 1° maggio 2004.
Protocollo 9-art. 38
Articolo 38 Il Regno di Spagna versa l'importo di 309 686 775 euro quale quota di capitale versato per l'aumento del capitale da esso sottoscritto. Tale contributo e' versato in otto rate uguali, esigibili il 30 settembre 2004, il 30 settembre 2005, il 30 settembre 2006, il 31 marzo 2007, il 30 settembre 2007, il 31 marzo 2008, il 30 settembre 2008 e il 31 marzo 2009. Il Regno di Spagna contribuisce in otto rate uguali, esigibili a tali date, alle riserve e alle provviste equivalenti a riserve, nonche' all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite alla fine di aprile 2004, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono al 4,1292% delle riserve e provviste.
Protocollo 9-art. 39
Articolo 39 A decorrere dal 1° maggio 2004, i nuovi Stati membri versano i seguenti importi, corrispondenti alla loro quota del capitale versato a fronte del capitale sottoscritto, quale definito all'articolo 4 dello statuto della Banca europea per gli investimenti: Polonia............................................. 170.563.175 euro Repubblica ceca..................................... 62.939.275 euro Ungheria............................................ 59.543.425 euro Slovacchia.......................................... 21.424.525 euro Slovenia............................................ 19.890.750 euro Lituania............................................ 12.480.875 euro Cipro............................................... 9.169.100 euro Lettonia............................................ 7.616.750 euro Estonia............................................. 5.882.000 euro Malta............................................... 3.490.200 euro Tali contributi sono versati in otto rate uguali, esigibili il 30 settembre 2004, il 30 settembre 2005, il 30 settembre 2006, il 31 marzo 2007, il 30 settembre 2007, il 31 marzo 2008, il 30 settembre 2008 e il 31 marzo 2009.
Protocollo 9-art. 40
Articolo 40 I nuovi Stati membri contribuiscono in otto rate uguali, esigibili alle date di cui all'articolo 39, alle riserve e alle provviste equivalenti a riserve, nonche' all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite alla fine di aprile 2004, quali figurano nel bilancio della Banca europea per gli investimenti, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste: Polonia...................................................... 2,2742% Repubblica ceca.............................................. 0,8392% Ungheria..................................................... 0,7939% Slovacchia................................................... 0,2857% Slovenia..................................................... 0,2652% Lituania..................................................... 0,1664% Cipro........................................................ 0,1223% Lettonia..................................................... 0,1016% Estonia...................................................... 0,0784% Malta........................................................ 0,0465%
Protocollo 9-art. 41
Articolo 41 Il capitale e i versamenti di cui agli articoli 38, 39 e 40 del presente titolo sono versati dal Regno di Spagna e dai nuovi Stati membri in contanti in euro, salvo deroga decisa all'unanimita' dal consiglio dei governatori.
Protocollo 9-art. 42
Articolo 42 1. Fatti salvi gli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, gli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica ceca ai fini della ristrutturazione di parti specifiche dell'industria siderurgica ceca dal 1997 al 2003 sono ritenuti compatibili con il mercato interno a condizione che: a) il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n. 2, sui prodotti contemplati dal trattato CECA, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (1), sia prorogato fino al 1° maggio 2004; b) si rispetti, per tutto il periodo 2002-2006, quanto stabilito sul piano di ristrutturazione in base al quale il protocollo di cui sopra e' stato ampliato; c) siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente titolo, e d) non venga concesso alcun aiuto di Stato all'industria siderurgica ceca dopo il 1° maggio 2004. 2. La ristrutturazione del settore siderurgico ceco, come illustrato nei piani d'impresa specifici delle societa' di cui all'allegato 1 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 (in appresso denominate "societa' beneficiarie") e in conformita' delle condizioni definite nel presente titolo, deve essere completata entro il 31 dicembre 2006 (in appresso denominata "da fine del periodo di ristrutturazione"). 3. Solo le societa' beneficiarie hanno diritto agli aiuti di Stato nel contesto del programma di ristrutturazione della siderurgia ceca. 4. La societa' beneficiaria non puo': a) in caso di fusione con una societa' non compresa nell'allegato 1 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 trasmettere il beneficio dell'aiuto concesso alla societa' beneficiaria stessa; b) rilevare una qualsiasi societa' non compresa nell'allegato 1 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 che sia dichiarata fallita nel periodo fino al 31 dicembre 2006. 5. Ogni privatizzazione successiva di una delle societa' beneficiarie rispetta le condizioni e i principi concernenti la vitalita' economica, gli aiuti di Stato e la riduzione di capacita' definiti nel presente titolo. 6. Gli aiuti totali alla ristrutturazione da concedere alle societa' beneficiarie sono determinati in ragione degli elementi giustificativi contenuti nel piano approvato di ristrutturazione della siderurgia ceca e nei piani individuali di impresa approvati dal Consiglio. Tuttavia l'aiuto pagato nel periodo 1997-2003 e' limitato in ogni caso a un importo massimo di 14 147 425 201 CZK. Di questo importo Nova' Hui' riceve un massimo di 5 700 075 201 CZK, Vitkovice Steel riceve un massimo di 8 155 350 000 CZK e Valcovny Plechu Frýdek Mistek riceve un massimo di 292 000 000 CZK a seconda dei requisiti fissati nel piano di ristrutturazione approvato. L'aiuto e' concesso una sola volta. Non vengono concessi ulteriori aiuti di Stato da parte della Repubblica ceca per ristrutturare l'industria siderurgica ceca. 7. La riduzione netta di capacita' che la Repubblica ceca deve conseguire per i prodotti finiti durante il periodo 1997-2006 e' di 590 000 tonnellate. La riduzione di capacita' e' misurata solo sulla base della chiusura permanente degli impianti di produzione, mediante distruzione fisica in modo che essi non possano essere rimessi in servizio. La dichiarazione di fallimento di una societa' siderurgica non da' diritto alla riduzione di capacita'. Il succitato livello di riduzione netta di capacita', insieme ad altre riduzioni di capacita' ritenute necessarie nei programmi di ristrutturazione, e' completato in conformita' del calendario dell'allegato 2 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003. 8. La Repubblica ceca rimuove le barriere commerciali nel mercato del carbone conformemente all'acquis al momento dell'adesione, consentendo alle societa' siderurgiche ceche di ottenere l'accesso al carbone a prezzi di mercato internazionali. 9. E' attuato il piano di impresa a favore della societa' Nova' Hut'. In particolare: a) lo stabilimento Vysoke' Pece Ostrava entra a far parte del quadro organizzativo della Nova' Huf mediante acquisizione dell'intera proprieta'. Per questa fusione occorre fissare un termine, insieme all'attribuzione delle responsabilita' per l'attuazione; b) le misure di ristrutturazione si focalizzano sui seguenti elementi: i) la Nova' Hut' deve passare da un orientamento alla produzione ad un orientamento al mercato e migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione, compresa una maggiore trasparenza dei costi; ii) la societa' deve riesaminare la sua gamma di prodotti e inserirsi in mercati aventi un valore aggiunto piu' elevato; iii) la Nova' Hut' deve effettuare, a breve scadenza dopo la firma del trattato di adesione, gli investimenti necessari per giungere a una migliore qualita' dei prodotti finiti; c) e' attuata una ristrutturazione dell'occupazione; entro il 31 dicembre 2006 sono raggiunti livelli di produttivita', in base ai dati consolidati delle societa' beneficiarie interessate, paragonabili a quelli dei gruppi siderurgici dell'unione; d) la conformita' al pertinente acquis comunitario nel settore della protezione dell'ambiente e' raggiunta al 1° maggio 2004, compresi i necessari investimenti contemplati nel piano di impresa. Conformemente al piano di impresa sono altresi' effettuati gli investimenti connessi all'IPPC ritenuti necessari, affinche' sia assicurato il rispetto, entro il 1° novembre 2007, della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (1). 10. E' attuato il piano di impresa a favore della societa' Vitkovice Steel. In particolare: a) il laminatoio duo e' definitivamente chiuso entro il 31 dicembre 2006. Se la societa' e' acquistata da un investitore strategico, la conclusione del contratto d'acquisto e' subordinata alla chiusura entro tale data; b) le misure di ristrutturazione si focalizzano sui seguenti elementi: i) un aumento delle vendite dirette e una maggiore attenzione alla riduzione dei costi, presupposti essenziali di una gestione piu' efficace, ii) un adeguamento alla richiesta del mercato e il passaggio a prodotti con un valore aggiunto piu' elevato, iii) gli investimenti proposti nel processo secondario di produzione siderurgica devono essere anticipati dal 2004 al 2003, in modo da consentire alla societa' di competere in termini di qualita' piuttosto che di prezzo; c) la conformita' al pertinente acquis comunitario nel settore della protezione dell'ambiente e' raggiunta fin dal 1° maggio 2004, compresi i necessari investimenti contemplati nel piano di impresa, che includono i futuri investimenti connessi all'IPPC ritenuti necessari. 11. E' attuato il piano di impresa a favore della societa' Valcovny Plechu Frɓdek Mistek (VPFM). In particolare: a) i laminatoi a caldo n. 1 e 2 sono definitivamente chiusi entro la fine del 2004; b) le misure di ristrutturazione devono focalizzarsi sui seguenti elementi: i) effettuare, a breve scadenza dopo la firma del trattato di adesione, gli investimenti necessari per giungere a una migliore qualita' dei prodotti finiti; ii) considerare prioritaria la realizzazione delle principali opportunita' individuate per accrescere la redditivita' (compresa la ristrutturazione dell'occupazione, le riduzioni dei costi, i miglioramenti del rendimento e un nuovo orientamento della distribuzione). 12. Eventuali successive modifiche del piano di ristrutturazione globale e dei singoli piani devono essere approvate dalla Commissione e, se del caso, dal Consiglio. 13. La realizzazione della ristrutturazione finanziaria avviene in piena trasparenza e sulla base di corretti principi dell'economia di mercato. 14. La Commissione e il Consiglio seguono attentamente la realizzazione della ristrutturazione e il soddisfacimento delle condizioni stabilite nel presente titolo in materia di vitalita' economica, aiuti di Stato e riduzioni di capacita' anteriormente e successivamente al 1° maggio 2004, fino alla fine del periodo di ristrutturazione, conformemente ai paragrafi da 15 a 18. A tal proposito la Commissione riferisce al Consiglio. 15. La Commissione e il Consiglio effettuano il monitoraggio dei parametri della ristrutturazione di cui all'allegato 3 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003. In tale allegato, i rimandi al punto 16 del protocollo sono intesi come rimandi al paragrafo 16 del presente articolo. 16. Il monitoraggio comprende una valutazione indipendente, da eseguire nel 2003, 2004, 2005 e 2006. La verifica della vitalita' economica effettuata dalla Commissione costituisce un elemento importante per il raggiungimento della medesima. 17. La Repubblica ceca coopera pienamente riguardo a tutte le modalita' di monitoraggio e in particolare: a) fornisce alla Commissione relazioni semestrali sulla ristrutturazione delle societa' beneficiarie, rispettivamente entro il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno, sino al termine del periodo di ristrutturazione, b) la prima relazione dovra' pervenire alla Commissione entro il 15 marzo 2003 e l'ultima entro il 15 marzo 2007, salvo decisione contraria della Commissione, c) le relazioni contengono tutte le informazioni necessarie per monitorare il processo di ristrutturazione e la riduzione e l'utilizzazione di capacita' e forniscono dati finanziari sufficienti per permettere di valutare se le condizioni e i requisiti contenuti nel presente titolo sono stati soddisfatti. Le relazioni contengono almeno le informazioni di cui all'allegato 4 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, che la Commissione si riserva il diritto di modificare alla luce dell'esperienza acquisita nel corso del processo di monitoraggio. Oltre alle singole relazioni aziendali delle societa' beneficiarie, e' redatta una relazione sulla situazione globale del settore siderurgico ceco, comprensiva dei recenti sviluppi macroeconomici, d) la Repubblica ceca impone alle societa' beneficiarie l'obbligo di divulgare tutti i pertinenti dati che, in altre circostanze, potrebbero essere considerati riservati. Nel riferire al Consiglio, la Commissione provvede a che le informazioni riservate relative alle societa' non siano divulgate. 18. La Commissione puo' in qualunque momento decidere di incaricare un consulente indipendente per valutare i risultati del monitoraggio, intraprendere le ricerche eventualmente necessarie e riferire alla Commissione e al Consiglio. 19. Se la Commissione riscontra, sulla scorta delle relazioni di cui al paragrafo 17, che si sono verificate deviazioni sostanziali rispetto ai dati finanziari sulla base dei quali e' stata effettuata la valutazione di vitalita' economica, puo' chiedere alla Repubblica ceca di adottare provvedimenti atti a rafforzare le misure di ristrutturazione delle societa' beneficiarie in questione. 20. Qualora dal monitoraggio emerga che: a) le condizioni per le disposizioni transitorie contenute nel presente titolo non sono state soddisfatte, oppure b) gli impegni assunti nel quadro della proroga del periodo durante il quale la Repubblica ceca puo' eccezionalmente concedere aiuti di Stato destinati alla ristrutturazione dell'industria siderurgica a titolo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (1) non sono stati soddisfatti, oppure c) durante il periodo di ristrutturazione, la Repubblica ceca ha concesso all'industria siderurgica e, in particolare, alle societa' beneficiarie, ulteriori aiuti di Stato incompatibili, le disposizioni transitorie contenute nel presente titolo non si applicano. La Commissione adotta gli opportuni provvedimenti, chiedendo alle societa' in questione di rimborsare gli eventuali aiuti concessi in violazione delle condizioni stabilite nel presente titolo. ------------------------------ (1) GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2. (1) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. (1) GU L 257 del 10.10.1995, pag. 26.
Protocollo 9-art. 43
Articolo 43 1. Le zone di sovranita' sono incluse nel territorio doganale dell'Unione e a tal fine gli atti dell'Unione in materia di politica doganale e di politica commerciale comune di cui alla sezione I dell'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 si applicano alle zone di sovranita', con le modifiche riportate in detto allegato. In quest'ultimo, il rimando al "presente protocollo", e' inteso come rimandato al presente titolo. 2. Alle zone di sovranita' si applicano gli atti dell'Unione relativi alle imposte sulla cifra d'affari, alle accise e ad altre forme di imposizione indiretta elencati nella sezione II dell'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, con le modifiche riportate in detto allegato e le pertinenti disposizioni applicabili a Cipro riportate nel presente protocollo. 3. Gli atti dell'Unione elencati nella sezione III dell'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 sono modificati come indicato in detto allegato, in modo da consentire al Regno Unito di mantenere le franchigie e le esenzioni da diritti e tasse per le forniture destinate alle sue forze armate e al personale connesso accordate dal trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro (in appresso denominato "il trattato istitutivo").
Protocollo 9-art. 44
Articolo 44 Alle zone di sovranita' si applicano gli articoli da III-225 a III-232 della Costituzione e le disposizioni adottate su tale base, nonche' le disposizioni adottate a norma dell'articolo III-278, paragrafo 4, lettera b) della Costituzione.
Protocollo 9-art. 45
Articolo 45 Le persone che risiedono o lavorano nel territorio delle zone di sovranita' le quali, nell'ambito del regime istituito in virtu' del trattato istitutivo e dello scambio di note connesso del 16 agosto 1960, sono soggette alla normativa della Repubblica di Cipro in materia di sicurezza sociale, sono considerate, ai fini del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' (1), come persone che risiedono o lavorano nel territorio della Repubblica di Cipro. ------------------------------ (1) GU L 149 del 3.7.1971, pag. 2.
Protocollo 9-art. 46
Articolo 46 1. La Repubblica di Cipro non e' tenuta ad effettuare controlli sulle persone che attraversano le sue frontiere terrestri e marittime con le zone di sovranita' e a siffatte persone non si applicano restrizioni dell'Unione in materia di attraversamento delle frontiere esterne. 2. Il Regno Unito effettua controlli sulle persone che attraversano le frontiere esterne delle zone di sovranita' in conformita' degli impegni stabiliti nella sezione IV dell'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
Protocollo 9-art. 47
Articolo 47 Il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare, per garantire un'efficace attuazione degli obiettivi del presente titolo, una decisione europea che modifica gli articoli da 43 a 46 come pure l'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, ovvero che applica altre disposizioni della Costituzione e degli atti dell'Unione alle zone di sovranita' del Regno Unito secondo modalita' e condizioni che esso determina. Il Consiglio delibera all'unanimita'. Prima di presentare una proposta la Commissione consulta il Regno Unito e la Repubblica di Cipro.
Protocollo 9-art. 48
Articolo 48 1. Fatto salvo il paragrafo 2, il Regno Unito e' competente ad attuare il presente titolo nelle zone di sovranita'. In particolare: a) il Regno Unito e' competente per l'applicazione delle misure dell'Unione specificate nel presente titolo nei settori doganale, dell'imposizione indiretta e della politica commerciale comune per quanto riguarda le merci che entrano nell'isola di Cipro o la lasciano attraverso un porto o aeroporto situato all'interno delle zone di sovranita'; b) all'interno delle zone di sovranita' possono essere effettuati controlli doganali su merci importate nell'isola di Cipro o da essa esportate dalle forze armate del Regno Unito attraverso un porto o aeroporto situato nella Repubblica di Cipro; c) il Regno Unito e' competente per il rilascio di licenze, autorizzazioni o certificati prescritti in conformita' di qualsiasi misura dell'Unione applicabile alle merci importate nell'isola di Cipro o da essa esportate dalle forze armate del Regno Unito. 2. La Repubblica di Cipro e' competente per la gestione e l'erogazione di eventuali fondi dell'Unione spettanti a persone che appartengono alle zone di sovranita', in virtu' dell'applicazione della politica agricola comune nelle zone di sovranita' a norma dell'articolo 44 e rende conto alla Commissione di siffatte spese. 3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il Regno Unito puo' delegare alle competenti autorita' della Repubblica di Cipro, in conformita' del regime instaurato in virtu' del trattato istitutivo, l'espletamento delle funzioni che incombono a uno Stato membro a norma o in virtu' delle disposizioni di cui agli articoli da 43 a 46. 4. Il Regno Unito e la Repubblica di Cipro cooperano per garantire l'effettiva attuazione del presente titolo nelle zone di sovranita' e, se del caso, concludono ulteriori intese per quanto riguarda la delega dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 43 a 46. Una copia di tali intese e' trasmessa alla Commissione.
Protocollo 9-art. 49
Articolo 49 Il regime definito nel presente titolo e' inteso unicamente a regolamentare la situazione particolare delle zone di sovranita' del Regno Unito a Cipro e non puo' essere applicato a nessun altro territorio dell'Unione ne' servire, totalmente o parzialmente, come precedente per qualsiasi altro regime speciale che gia' esiste o che potrebbe essere istituito in un altro territorio europeo di cui all'articolo IV-4 della Costituzione.
Protocollo 9-art. 50
Articolo 50 La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio con frequenza quinquennale a decorrere dal 1° maggio 2004 in merito all'attuazione delle disposizioni del presente titolo.
Protocollo 9-art. 51
Articolo 51 Le disposizioni del presente titolo si applicano alla luce della dichiarazione relativa alle zone di sovranita' del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord a Cipro che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
Protocollo 9-art. 52
Articolo 52 Riconoscendo la disponibilita' dell'Unione a fornire ulteriore assistenza adeguata all'opera di disattivazione della centrale nucleare di Ignalina da parte della Lituania e rilevando questo segno di solidarieta', la Lituania si e' impegnata a chiudere l'Unita' 1 della Centrale nucleare di Ignalina prima del 2005 e l'Unita' 2 di detta centrale entro il 31 dicembre 2009 al piu' tardi e a disattivare successivamente dette unita'.
Protocollo 9-art. 53
Articolo 53 1. Nel periodo 2004-2006, l'Unione fornisce alla Lituania ulteriore assistenza finanziaria a sostegno dei suoi sforzi volti a disattivare e ad affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina (in appresso "il programma Ignalina"). 2. Le misure nel quadro del programma Ignalina sono decise e attuate conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale (1). 3. Il programma Ignalina contempla, tra l'altro: misure a sostegno della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina; misure per il miglioramento ambientale in linea con l'acquis e misure di ammodernamento della capacita' di produzione convenzionale per sostituire la capacita' di produzione dei due reattori della centrale nucleare di Ignalina; altre misure conseguenti alla decisione di chiudere e disattivare detta centrale e che contribuiscono alla necessaria ristrutturazione, al miglioramento ambientale e all'ammodernamento dei settori della produzione, trasmissione, distribuzione dell'energia in Lituania nonche' all'accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e al miglioramento dell'efficienza energetica in Lituania. 4. Il programma Ignalina include misure di sostegno al personale della centrale per il mantenimento di un elevato livello di sicurezza operativa nella centrale nucleare di Ignalina nel periodo precedente la chiusura e durante la disattivazione dei reattori. 5. Per il periodo 2004-2006 il programma Ignalina dispone di 285 milioni di euro in stanziamenti di impegno, da ripartire in quote annuali uguali. 6. Il contributo nel quadro del programma Ignalina puo', per talune misure, coprire fino al 100% della spesa totale. Occorre adoperarsi al massimo al fine di continuare la pratica del cofinanziamento stabilita nel quadro dell'assistenza preadesione per l'opera di disattivazione da parte della Lituania e ottenere cofinanziamenti da altre fonti, se del caso. 7. L'assistenza nel quadro del programma Ignalina, o parte della stessa, puo' essere messa a disposizione come contributo dell'Unione al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Ignalina, gestito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. 8. Gli aiuti pubblici provenienti da fonti nazionali, dell'Unione e internazionali: a) per il miglioramento ambientale in linea con l'acquis e le misure di ammodernamento della centrale a energia termica lituana di Elektrenai quale fonte sostitutiva principale della capacita' di produzione dei due reattori della centrale nucleare di Ignalina e b) per la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina sono compatibili con il mercato interno quale definito nella Costituzione. 9. Gli aiuti pubblici provenienti da fonti nazionali, dell'Unione e internazionali a sostegno degli sforzi della Lituania volti ad affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina possono, caso per caso, essere considerati compatibili, ai sensi della Costituzione, con il mercato interno, in particolare gli aiuti pubblici destinati all'accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico. ------------------------------ (1) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.
Protocollo 9-art. 54
Articolo 54 1. Riconoscendo che la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina e' un processo a lungo termine e rappresenta per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica di tale paese, l'Unione, in solidarieta' con la Lituania, fornisce ulteriore assistenza adeguata per l'opera di disattivazione oltre il 2006. 2. Il programma Ignalina e', a tal fine, proseguito senza soluzione di continuita' e prorogato oltre il 2006. Le misure di attuazione per la proroga del programma Ignalina sono decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 35 e entrano in vigore, al piu' tardi, entro la data di scadenza delle prospettive finanziarie, come definito nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999. 3. Il programma Ignalina, quale prorogato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, si basa sugli stessi elementi e principi di cui all'articolo 53. 4. Per il periodo coperto dalle successive prospettive finanziarie, gli stanziamenti globali medi ai sensi del programma Ignalina prorogato sono congrui. La programmazione di tali risorse si basera' sul fabbisogno di pagamenti e sulla capacita' di assorbimento effettivi.
Protocollo 9-art. 55
Articolo 55 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 52, la clausola generale di salvaguardia di cui all'articolo 26 si applica fino al 31 dicembre 2012 in caso di perturbazione dell'approvvigionamento energetico in Lituania.
Protocollo 9-art. 56
Articolo 56 Il presente titolo si applica alla luce della dichiarazione relativa alla centrale nucleare di Ignalina in Lituania, che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 4 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
Protocollo 9-art. 57
Articolo 57 Le norme e gli accordi dell'Unione sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa, e in particolare il regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003 che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (1), in se' non ritardano ne' impediscono la piena partecipazione della Lituania all'acquis Schengen, inclusa l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne. ------------------------------ (1) GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8.
Protocollo 9-art. 58
Articolo 58 L'Unione assiste la Lituania nell'attuazione delle norme e degli accordi sul transito di persone tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa ai fini della piena partecipazione della Lituania allo spazio Schengen quanto prima. L'Unione assiste la Lituania nella gestione del transito di persone tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa e, segnatamente, sostiene i costi supplementari connessi all'attuazione delle disposizioni specifiche dell'acquis concernenti detto transito.
Protocollo 9-art. 59
Articolo 59 Fatti salvi i diritti sovrani della Lituania, eventuali altri atti concernenti il transito di persone tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa sono adottati dal Consiglio, su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera all'unanimita'.
Protocollo 9-art. 60
Articolo 60 Il presente titolo si applica alla luce della dichiarazione relativa al transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 5 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
Protocollo 9-art. 61
Articolo 61 Tenendo presente il numero molto esiguo di abitazioni a Malta e la scarsita' di terreni edificabili disponibili, che possono appena coprire le esigenze di base derivanti dall'evoluzione demografica degli attuali residenti, Malta puo' in maniera non discriminatoria mantenere in vigore le norme sull'acquisto e il possesso di beni immobili destinati a residenza secondaria da parte di cittadini di uno Stato membro che non risiedono legalmente a Malta da almeno cinque anni, previste nella legge sui beni immobili (acquisto da parte di non residenti) (capitolo 246). Malta applica, per l'acquisto di beni immobili destinati a residenza secondaria sul suo territorio, procedure di autorizzazione basate su criteri pubblici, obiettivi, costanti e trasparenti. Detti criteri sono applicati in maniera non discriminatoria e non creano distinzioni tra cittadini maltesi e cittadini degli altri Stati membri. Malta garantisce che in nessun caso un cittadino di uno Stato membro possa avere un trattamento piu' restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo. Qualora il valore del bene acquistato da un cittadino di uno Stato membro superi le soglie previste dalla legislazione maltese, segnatamente 30.000 lire maltesi per gli appartamenti e 50.000 lire maltesi per qualsiasi tipo di bene diverso dagli appartamenti e dai beni di importanza storica, e' concessa un'autorizzazione. Malta puo' rivedere tali soglie per riflettere le fluttuazioni di prezzi del mercato immobiliare maltese.
Protocollo 9-art. 62
Articolo 62 Nessuna disposizione del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa o dei trattati e degli atti che lo modificano o integrano incide sull'applicazione nel territorio di Malta della legislazione nazionale in materia di aborto.
Protocollo 9-art. 63
Articolo 63 1. In deroga agli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, gli aiuti di Stato concessi dalla Polonia ai fini della ristrutturazione di parti specifiche dell'industria siderurgica polacca sono ritenuti compatibili con il mercato interno a condizione che: a) il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n. 2, sui prodotti della CECA, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri da una parte, e la Polonia, dall'altra (1), sia stato prorogato fino al 1° maggio 2004, b) si rispetti, per tutto il periodo 2002-2006, quanto stabilito nel piano di ristrutturazione in base al quale il protocollo di cui sopra e' stato ampliato, c) siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente titolo, e d) non venga concesso alcun aiuto di Stato all'industria siderurgica polacca dopo il 1° maggio 2004. 2. La ristrutturazione del settore siderurgico polacco, come illustrato nei piani d'impresa specifici delle societa' di cui all'allegato 1 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 (in appresso denominate "societa' beneficiarie") e in linea con le condizioni definite nel presente titolo, e' completata entro il 31 dicembre 2006 (data in appresso denominata "la fine del periodo di ristrutturazione"). 3. Solo le societa' beneficiarie hanno diritto agli aiuti di Stato nel contesto del programma di ristrutturazione della siderurgia polacca. 4. La societa' beneficiaria non puo': a) in caso di fusione con una societa' non compresa nell'allegato 1 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 trasmettere il beneficio dell'aiuto concesso alla societa' beneficiaria stessa; b) rilevare una qualsiasi societa' non compresa nell'allegato 1 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 che sia dichiarata fallita nel periodo fino al 31 dicembre 2006. 5. Qualsiasi successiva privatizzazione di una delle societa' beneficiarie deve fondarsi su una base che rispetti l'esigenza di trasparenza e rispettare le condizioni e i principi concernenti la vitalita' economica, gli aiuti di Stato e la riduzione di capacita', definiti nel presente titolo. Non deve essere concesso alcun aiuto di Stato ulteriore nel quadro della vendita di una societa' o di singole attivita'. 6. L'aiuto alla ristrutturazione concesso alle societa' beneficiarie e' determinato in ragione dei giustificativi contenuti nel piano approvato di ristrutturazione della siderurgia polacca e nei piani individuali di impresa approvati dal Consiglio. In ogni caso tuttavia l'aiuto pagato nel periodo 1997-2003 e nel suo importo totale non deve superare 3 387 070 000 PLN. Di questo importo totale: a) per quanto riguarda Polskie Huty Stali (in seguito denominata "la PHS"), l'aiuto alla ristrutturazione gia' concesso o da concedere dal 1997 fino alla fine del 2003 non deve essere superiore a 3 140 360 000 PLN. La PHS ha gia' ricevuto 62 360 000 PLN di aiuti alla ristrutturazione nel periodo 1997-2001; deve ricevere un ulteriore importo non superiore a 3 078 000 000 PLN di aiuti alla ristrutturazione nel 2002 e nel 2003 a seconda dei requisiti fissati nel piano di ristrutturazione approvato (da erogare integralmente nel 2002 se la proroga del periodo di grazia prevista dal protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra, e' accordata entro la fine del 2002, o altrimenti nel 2003); b) per quanto riguarda le societa' Huta Andrzej S.A., Huta Bankowa Sp. z o.o., Huta Batory S.A., Huta Buczek S.A., Huta L.W. Sp. z o.o., Huta Labgdy S.A., e Huta Pokoj S.A. (in seguito denominate "altre societa' beneficiarie"), l'aiuto alla ristrutturazione gia' concesso o da concedere dal 1997 fino alla fine del 2003 non deve essere superiore a 246 710 000 PLN. Queste imprese hanno gia' ricevuto 37 160 000 PLN di aiuti alla ristrutturazione nel periodo 1997-2001; ricevono un ulteriore importo non superiore a 210 210 000 PLN di aiuti alla ristrutturazione a seconda dei requisiti fissati nel piano di ristrutturazione approvato (di cui 182 170 000 PLN nel 2002 e 27 380 000 PLN nel 2003, se la proroga del periodo di grazia prevista dal protocollo n. 2 dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri da una parte, e la Polonia, dall'altra, e' accordata entro la fine del 2002, o altrimenti 210 210 000 PLN nel 2003). La Polonia non concede alcun aiuto ulteriore a scopo di ristrutturazione alla sua industria siderurgica. 7. La riduzione di capacita' netta che la Polonia deve conseguire per i prodotti finiti durante il periodo 1997-2006 e' di almeno 1 231 000 tonnellate. Tale quantitativo globale comprende riduzioni nette di capacita' di almeno 715 000 tonnellate annue di laminati a caldo e 716 000 tonnellate annue di laminati a freddo, nonche' un aumento massimo di 200 000 tonnellate annue per altri prodotti finiti. La riduzione della capacita' e' misurata solo sulla base della chiusura permanente degli impianti di produzione, mediante distruzione fisica in modo che essi non possano essere rimessi in servizio. Una dichiarazione di fallimento di una societa' siderurgica non puo' essere considerata come una riduzione della capacita'. Le riduzioni nette di capacita' riportate nell'allegato 2 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 sono minime e le riduzioni nette effettive di capacita' da raggiungere e il relativo calendario sono stabiliti sulla base del programma di ristrutturazione finale della Polonia e dei piani d'impresa specifici nel quadro dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri da una parte, e la Polonia, dall'altra, tenendo conto dell'obiettivo di garantire la vitalita' economica delle imprese beneficiarie al 31 dicembre 2006. 8. Il piano d'impresa per la societa' beneficiaria PHS e' realizzato. In particolare: a) gli sforzi di ristrutturazione si concentrano sui seguenti fattori: i) riorganizzazione delle strutture di produzione della PHS in base ai prodotti, garantendo un'organizzazione orizzontale per funzione (acquisti, produzione, vendite); ii) creazione di una struttura di gestione unificata della PHS, che consenta la completa realizzazione di sinergie nella fase di consolidamento; iii) evoluzione dell'obiettivo strategico della PHS, passando dall'orientamento alla produzione all'orientamento al mercato; iv) miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della gestione della PHS, garantendo inoltre un miglior controllo sulle vendite dirette; v) riesame da parte della PHS, sulla base di valide considerazioni economiche, della strategia delle societa' figlie e reintegrazione, se opportuno, di alcuni servizi nella societa' madre; vi) riesame da parte della PHS della combinazione dei prodotti, riducendo la sovraccapacita' per i prodotti semilavorati lunghi e spostandosi in generale verso il mercato di prodotti con piu' elevato valore aggiunto; vii) investimenti della PHS al fine di migliorare la qualita' dei prodotti finiti; occorre prestare particolare attenzione al conseguimento, entro una data da stabilirsi nel calendario per l'attuazione del programma di ristrutturazione della PHS e non oltre la fine del 2006, della produzione di qualita' Sigma 3 nell'impianto della PHS di Cracovia; b) la PHS deve massimizzare le economie durante il periodo di ristrutturazione, aumentando l'efficienza energetica, migliorando gli acquisti e garantendo rendimenti di produttivita' paragonabili ai livelli dell'Unione; c) occorre attuare una ristrutturazione dell'occupazione; devono essere raggiunti al 31 dicembre 2006 livelli di produttivita' comparabili a quelli ottenuti dai gruppi di produzione dell'industria siderurgica nell'Unione, sulla base di cifre consolidate, inclusa l'occupazione indiretta nelle societa' di servizi interamente possedute; d) qualsiasi privatizzazione deve fondarsi su una base che rispetti l'esigenza di trasparenza e rifletta integralmente il valore commerciale della PHS. Non devono essere concessi ulteriori aiuti di Stato nell'ambito della vendita. 9. Il piano d'impresa per le altre societa' beneficiarie e' realizzato. In particolare: a) per tutte le altre societa' beneficiarie gli sforzi di ristrutturazione si concentrano sui seguenti fattori: i) evoluzione dell'obiettivo strategico, passando dall'orientamento alla produzione all'orientamento al mercato; ii) miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della gestione di tali societa', garantendo inoltre un miglior controllo sulle vendite dirette; iii) riesame, sulla base di valide considerazioni economiche, della strategia delle societa' figlie e reintegrazione, se opportuno, di alcuni servizi nelle societa' madri; b) per la Huta Bankowa, attuazione del programma di economie; c) per la Huta Buczek, concessione del supporto finanziario necessario da parte di creditori e istituzioni finanziarie locali e attuazione del programma di economie, fra cui una riduzione del costo degli investimenti adattando le strutture di produzione esistenti; d) per la Huta Labedy, attuazione del programma di economie e riduzione del ricorso all'industria estrattiva e mineraria; e) per la Huta Pokoj, raggiungimento di standard di produttivita' internazionali nelle societa' figlie, attuazione del risparmio del consumo energetico e cancellazione degli investimenti proposti nel reparto trasformazione e costruzione; f) per la Huta Batory, raggiungimento di un accordo con creditori e istituzioni finanziarie sul consolidamento del debito e su prestiti destinati all'investimento. La societa' deve inoltre assicurare ulteriori economie sostanziali, connesse con la ristrutturazione dell'occupazione e con maggiori rendimenti; g) per la Huta Andrzej, garantire una base finanziaria solida al suo sviluppo negoziando un accordo tra gli attuali prestatori della societa', i creditori a lungo termine, i creditori commerciali e le istituzioni finanziarie. E' inoltre necessario effettuare ulteriori investimenti nel laminatoio per tubi a caldo ed attuare il programma di riduzione di organico; h) per la Huta L.W., sono necessari ulteriori investimenti in relazione ai progetti della societa' per laminatoi a caldo, impianti di sollevamento e miglioramenti ambientali. Questa societa' deve inoltre raggiungere livelli piu' elevati di produttivita', mediante una ristrutturazione dell'organico e una riduzione dei costi per i servizi esterni. 10. Eventuali modifiche successive del piano di ristrutturazione globale e dei piani individuali devono essere approvate dalla Commissione e, se del caso, dal Consiglio. 11. La ristrutturazione deve avvenire in condizioni di piena trasparenza e sulla base di corretti principi dell'economia di mercato. 12. La Commissione e il Consiglio seguono da vicino la realizzazione della ristrutturazione e il soddisfacimento delle condizioni di cui al presente titolo in materia di vitalita' economica, aiuti di Stato e riduzioni delle capacita' prima dell'adesione e dopo, fino alla fine del periodo di ristrutturazione, conformemente ai paragrafi da 13 a 18. A tal fine la Commissione riferisce al Consiglio. 13. Oltre agli aiuti di Stato, la Commissione ed il Consiglio controllano i parametri di ristrutturazione di cui all'allegato 3 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003. I rimandi fatti in tale allegato al punto 14 del protocollo sono intesi come rimandi al paragrafo 14 del presente articolo. 14. Il controllo include una valutazione indipendente che viene effettuata nel 2003, 2004, 2005 e 2006. Si applica il test di vitalita' economica messo a punto dalla Commissione e si misura la produttivita' nel contesto della valutazione. 15. La Polonia collabora pienamente all'attuazione dell'intero sistema di controllo. In particolare: a) la Polonia trasmette alla Commissione relazioni semestrali relative alla ristrutturazione delle societa' beneficiarie, entro il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno fino alla fine del periodo di ristrutturazione, b) la prima relazione e' trasmessa alla Commissione entro il 15 marzo 2003 e l'ultima entro il 15 marzo 2007, salvo decisione contraria della Commissione, c) le relazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie per il controllo del processo di ristrutturazione, degli aiuti di Stato e della riduzione e utilizzo di capacita' e devono fornire dati finanziari sufficienti a consentire l'elaborazione di una valutazione che stabilisca se le condizioni e requisiti contenuti nel presente titolo sono stati soddisfatti. Le relazioni devono contenere per lo meno le informazioni di cui all'allegato 4 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, che la Commissione si riserva di modificare sulla base delle esperienze raccolte nel corso del processo di monitoraggio. Nell'allegato 4 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 il rimando fatto al punto 14 del protocollo e' inteso come rimando al paragrafo 14 del presente articolo. Oltre alle singole relazioni riguardanti le societa' beneficiarie deve essere inoltre elaborata una relazione sulla situazione generale del settore siderurgico polacco, compresi recenti sviluppi macroeconomici, d) la Polonia deve inoltre fornire tutte le informazioni supplementari necessarie per la valutazione indipendente di cui al paragrafo 14, e) la Polonia deve chiedere alle societa' beneficiarie di comunicare obbligatoriamente tutti i dati che in altre circostanze potrebbero essere considerati riservati. Allorche' riferisce al Consiglio la Commissione deve garantire che informazioni riservate relative alle singole societa' non siano rivelate. 16. La Commissione puo' decidere in qualsiasi momento di nominare un consulente indipendente con il compito di valutare i risultati dei controlli, effettuare qualsiasi ricerca necessaria e riferire alla Commissione e al Consiglio. 17. Se, sulla base dei controlli effettuati, la Commissione riscontra discordanze sostanziali dai dati finanziari sulla base dei quali e' stata effettuata la valutazione della vitalita' economica, essa puo' chiedere alla Polonia di adottare misure appropriate per rafforzare o modificare le misure di ristrutturazione per le societa' beneficiarie interessate. 18. Qualora i controlli rivelino che: a) le condizioni per le disposizioni transitorie contenute nel presente titolo non sono state soddisfatte, o che b) gli impegni assunti nel quadro della proroga del periodo nel corso del quale la Polonia puo' concedere a titolo eccezionale un sostegno di Stato per la ristrutturazione della sua industria siderurgica ai sensi dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri da una parte, e la Polonia, dall'altra, non sono stati soddisfatti, o che c) nel corso del periodo di ristrutturazione la Polonia ha concesso all'industria siderurgica ed in particolare alle societa' beneficiarie aiuti di Stato supplementari incompatibili, le disposizioni transitorie contenute nel presente titolo sono prive d'effetto. La Commissione adotta le misure necessarie intese ad esigere dalle societa' interessate il rimborso di qualsiasi aiuto concesso in violazione delle condizioni di cui al presente titolo. ------------------------------ (1) GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2.
Protocollo 9-art. 64
Articolo 64 La Slovacchia si e' impegnata a chiudere l'unita' 1 della centrale nucleare di Bohunice V1 entro il 31 dicembre 2006 e l'unita' 2 della stessa centrale entro il 31 dicembre 2008 al piu' tardi e a disattivare successivamente dette unita'.
Protocollo 9-art. 65
Articolo 65 1. Nel periodo 2004-2006, l'Unione fornisce alla Slovacchia assistenza finanziaria a sostegno dei suoi sforzi di disattivare e affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione dell'unita' 1 e dell'unita' 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 (di seguito "l'assistenza"). 2. L'assistenza e' decisa e attuata conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale (1). 3. Per il periodo 2004-2006 l'assistenza ammonta a 90 milioni di euro in stanziamenti di impegno, da ripartire in quote annuali uguali. 4. L'assistenza, o parti di essa, puo' essere messa a disposizione come contributo dell'Unione al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Bohunice, gestito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. ------------------------------ (1) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.
Protocollo 9-art. 66
Articolo 66 L'Unione riconosce che la disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 deve continuare oltre le prospettive finanziarie, come definito nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, e che tale sforzo rappresenta per la Slovacchia un consistente onere finanziario. Dopo il 2006 si tiene conto di tale situazione nelle decisioni riguardanti la continuazione dell'assistenza dell'Unione in questo settore.
Protocollo 9-art. 67
Articolo 67 Le disposizioni del presente titolo si applicano alla luce della dichiarazione relativa all'unita' 1 e all'unita' 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia, che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 9 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
Protocollo 9-art. 68
Articolo 68 1. L'applicazione dell'acquis comunitario e dell'Unione e' sospesa nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, decide in merito alla revoca della sospensione di cui al paragrafo 1. Il Consiglio delibera all'unanimita'.
Protocollo 9-art. 69
Articolo 69 1. Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce le condizioni alle quali le disposizioni del diritto dell'Unione si applicano alla linea che separa le zone di cui all'articolo 68 e le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo. Il Consiglio delibera all'unanimita'. 2. I confini tra la zona orientale di sovranita' del Regno Unito e le zone di cui all'articolo 68 sono considerati parte delle frontiere esterne delle zone di sovranita' del Regno Unito ai fini della parte IV dell'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 sulle zone di sovranita' del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord a Cipro per tutta la durata della sospensione dell'applicazione dell'acquis comunitario e dell'Unione ai sensi dell'articolo 68.
Protocollo 9-art. 70
Articolo 70 1. Nulla nel presente titolo osta all'adozione di misure intese a promuovere lo sviluppo economico delle zone di cui all'articolo 68. 2. Siffatte misure non pregiudicano l'applicazione dell'acquis comunitario e dell'Unione alle condizioni stabilite nel presente protocollo in qualsiasi altra parte della Repubblica di Cipro.
Protocollo 9-art. 71
Articolo 71 Qualora sia trovata una soluzione della questione di Cipro, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide in merito agli adeguamenti dei termini relativi all'adesione di Cipro all'Unione riguardo la comunita' turco-cipriota. Il Consiglio delibera all'unanimita'.
Protocollo 9-art. 72
Articolo 72 Le disposizioni del presente titolo si applicano alla luce della dichiarazione relativa a Cipro che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 10 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
Protocollo 9-art. 73
Articolo 73 Gli allegati I e da III a XVII dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, le relative appendici e gli allegati dei protocolli 2, 3 e 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 (1) costituiscono parte integrante del presente protocollo. ------------------------------ (1) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.
Protocollo 9-art. 74
Articolo 74 1. I riferimenti al "trattato di adesione" contenuti negli allegati di cui all'articolo 73 del presente protocollo sono intesi come riferimenti al trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera e) della Costituzione, quelli alla data o al momento della firma di tale trattato sono intesi come riferimenti al 16 aprile 2003 e quelli alla data d'adesione sono intesi come riferimenti al 1° maggio 2004. 2. Fatto salvo il secondo comma, i riferimenti al "presente atto" negli allegati di cui all'articolo 73 del presente protocollo sono intesi come riferimenti all'atto di adesione del 16 aprile 2003. I riferimenti a disposizioni dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 negli allegati di cui all'articolo 73 del presente protocollo sono intesi come riferimenti al presente protocollo, secondo la seguente tabella di corrispondenza:
Atto di adesione del 16 aprile 2003 Protocollo
Articolo 21 Articolo 12
Articolo 22 Articolo 13
Articolo 24 Articolo 15
Articolo 32 Articolo 21
Articolo 37 Articolo 26
Articolo 52 Articolo 32
Le espressioni di seguito riportate, figuranti negli allegati di cui all'articolo 73, devono essere intese in base al significato indicato nella seguente tabella di corrispondenza, solo quando si riferiscono esclusivamente a situazioni giuridiche precedenti l'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.
Espressioni figuranti negli allegati di cui all'articolo 73 Significato
Trattato che istituisce la Comunita' europea Costituzione
Trattato sull'Unione europea Costituzione
Trattati sui quali e' fondata l'Unione europea Costituzione
Comunita' (europea) Unione
Comunita' allargata Unione
Comunitari(o) dell'Unione
UE Unione
Unione allargata o UE allargata Unione
In deroga al primo comma, il significato del termine "comunitario", quando e' riferito ai termini "preferenza" e "pesca", rimane invariato. 4. I riferimenti a parti o disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea negli allegati di cui all'articolo 73 del presente protocollo sono intesi come riferimenti a parti o disposizioni della Costituzione, secondo la seguente tabella di corrispondenza:
Trattato CE Costituzione
Parte terza, titolo I Parte III, titolo III, capo 1, sezione 3
Parte terza, titolo I, capo 1 Parte III, titolo III, capo I, sezione 3, sottosezione 1
Parte terza, titolo II Parte III, titolo III, capo III, sezione 4
Parte terza, titolo III Parte III, titolo III, capo I, sezioni 2 e 4
Parte terza, titolo VI, capo 1 Parte III, titolo III, capo I, sezione 5
Articolo 31 Articolo III-155
Articolo 39 Articolo III-133
Articolo 49 Articolo III-144
Articolo 58 Articolo III-158
Articolo 87 Articolo III-167
Articolo 88 Articolo III-168
Articolo 226 Allegato III-360
Allegato I Allegato I
Qualora negli allegati di cui all'articolo 73 del presente protocollo sia previsto che il Consiglio o la Commissione adottino atti giuridici, detti atti assumono la forma di regolamenti europei o di decisioni europee.
Protocollo 10-art. 1
PROTOCOLLO SULLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO precisare le modalita' della procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo III-184 della Costituzione, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo 1 I valori di riferimento di cui all'articolo III-184, paragrafo 2 della Costituzione sono: a) il 3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato; b) il 60% per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.
Protocollo 10-art. 2
Articolo 2 Ai fini dell'articolo III-184 della Costituzione e del presente protocollo si intende per: a) "pubblico", la pubblica amministrazione, vale a dire l'amministrazione statale, regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali, quali definiti nel Sistema europeo di conti economici integrati; b) "disavanzo", l'indebitamento netto quale definito nel Sistema europeo di conti economici integrati; c) "investimento", la formazione lorda di capitale fisso, quale definita nel Sistema europeo di conti economici integrati; d) "debito", il debito lordo al valore nominale in essere alla fine dell'esercizio e consolidato tra e nei settori della pubblica amministrazione quale definita alla lettera a).
Protocollo 10-art. 3
Articolo 3 Al fine di garantire l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi, i governi degli Stati membri, ai sensi della procedura stessa, sono responsabili dei disavanzi della pubblica amministrazione quale definita all'articolo 2, lettera a). Gli Stati membri assicurano che le procedure nazionali in materia di bilancio consentano loro di rispettare gli obblighi derivanti dalla Costituzione in questo settore. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, tempestivamente e regolarmente, in merito al loro disavanzo, previsto ed effettivo, nonche' al livello del loro debito.
Protocollo 10-art. 4
Articolo 4 I dati statistici da utilizzare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.
Protocollo 11-art. 1
PROTOCOLLO SUI CRITERI DI CONVERGENZA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO precisare i dettagli dei criteri di convergenza che devono ispirare l'Unione nel processo decisionale volto a porre termine alle deroghe degli Stati membri con deroga, di cui all'articolo III-198 della Costituzione, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo 1 Il criterio relativo alla stabilita' dei prezzi di cui all'articolo III-198, paragrafo 1, lettera a) della Costituzione significa che lo Stato membro interessato ha un andamento dei prezzi che e' sostenibile ed un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilita' dei prezzi. L'inflazione si misura mediante l'indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali.
Protocollo 11-art. 2
Articolo 2 Il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo III-198, paragrafo 1, lettera b) della Costituzione significa che, al momento dell'esame, lo Stato membro interessato non e' oggetto di una decisione europea del Consiglio, di cui all'articolo III-184, paragrafo 6 della Costituzione, circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo.
Protocollo 11-art. 3
Articolo 3 Il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo di cui all'articolo III-198, paragrafo 1, lettera c) della Costituzione significa che lo Stato membro interessato ha rispettato i margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame. In particolare, e per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti dell'euro.
Protocollo 11-art. 4
Articolo 4 Il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo III-198, paragrafo 1, lettera d) della Costituzione significa che il tasso d'interesse nominale a lungo termine dello Stato membro interessato, osservato in media nell'arco di un anno prima dell'esame, non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilita' dei prezzi. I tassi di interesse si misurano sulla base delle obbligazioni a lungo termine emesse dallo Stato o sulla base di titoli analoghi, tenendo conto delle differenze nelle definizioni nazionali.
Protocollo 11-art. 5
Articolo 5 I dati statistici da usare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.
Protocollo 11-art. 6
Articolo 6 Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, della BCE e del comitato economico e finanziario di cui all'articolo III-192 della Costituzione, adotta le disposizioni atte a precisare i dettagli dei criteri di convergenza di cui all'articolo III-198 della Costituzione, che pertanto sono destinate a sostituire il presente protocollo.
Protocollo 12-art. 1
PROTOCOLLO SULL'EUROGRUPPO LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDEROSE di favorire le condizioni di una maggiore crescita economica nell'Unione europea e, a tale scopo, di sviluppare un coordinamento sempre piu' stretto delle politiche economiche della zona euro, CONSAPEVOLI della necessita' di prevedere disposizioni particolari per un dialogo rafforzato tra gli Stati membri la cui moneta e' l'euro, in attesa che l'euro diventi la moneta di tutti gli Stati membri dell'Unione, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo 1 I ministri degli Stati membri la cui moneta e' l'euro si riuniscono a titolo informale. Tali riunioni hanno luogo, a seconda delle necessita', per discutere questioni attinenti alle responsabilita' specifiche da essi condivise in materia di moneta unica. La Commissione partecipa alle riunioni. La Banca centrale europea e' invitata a prendere parte a tali riunioni, preparate dai rappresentanti dei ministri responsabili delle finanze degli Stati membri la cui moneta e' l'euro e dai rappresentanti della Commissione.
Protocollo 12-art. 2
Articolo 2 I ministri degli Stati membri la cui moneta e' l'euro eleggono un presidente per un periodo di due anni e mezzo, a maggioranza di tali Stati membri.
Protocollo 13-art. 1
PROTOCOLLO SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE AL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD IN RELAZIONE ALL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RICONOSCENDO che il Regno Unito non deve essere obbligato ne' deve impegnarsi ad adottare l'euro senza che il suo governo e il suo parlamento abbiano preso una decisione autonoma in questo senso, TENENDO CONTO che il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997 il governo del Regno Unito ha notificato al Consiglio la sua intenzione di non partecipare alla terza fase dell'unione economica e monetaria, ai sensi del punto 1 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, allegato al trattato che istituisce la Comunita' europea, PRENDENDO ATTO della prassi del governo del Regno Unito di finanziare il suo fabbisogno di prestiti mediante la vendita del debito al settore privato, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo 1 A meno che il Regno Unito notifichi al Consiglio che intende adottare l'euro, esso non ha nessun obbligo di farlo.
Protocollo 13-art. 2
Articolo 2 Gli articoli da 3 a 8 e l'articolo 10 si applicano al Regno Unito, tenuto conto della notifica trasmessa al Consiglio dal governo del Regno Unito il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997.
Protocollo 13-art. 3
Articolo 3 Il Regno Unito mantiene i suoi poteri nel settore della politica monetaria conformemente alla sua legislazione nazionale.
Protocollo 13-art. 4
Articolo 4 L'articolo I-30, paragrafo 2, tranne la prima e l'ultima frase, l'articolo I-30, paragrafo 5, l'articolo III-177, secondo comma, l'articolo III-184, paragrafi 1, 9 e 10, l'articolo III-185, paragrafi da 1 a 5, l'articolo III-186, gli articoli III-188, III-189, III-190 e III-191, l'articolo III-196, l'articolo III-198, paragrafo 3, gli articoli III-326 e III-382 della Costituzione non si applicano al Regno Unito. Lo stesso vale per l'articolo III-179, paragrafo 2 della Costituzione per quanto riguarda l'adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale. Nelle disposizioni di cui al primo comma i riferimenti all'Unione o agli Stati membri non riguardano il Regno Unito e i riferimenti alle banche centrali nazionali non riguardano la Banca d'Inghilterra.
Protocollo 13-art. 5
Articolo 5 Il Regno Unito si sforza di evitare un disavanzo pubblico eccessivo. Gli articoli III-192, paragrafo 4 e III-200 della Costituzione si applicano al Regno Unito come se quest'ultimo usufruisse di una deroga. Gli articoli III-201 e III-202 della Costituzione continuano ad applicarsi al Regno Unito.
Protocollo 13-art. 6
Articolo 6 Il diritto di voto del Regno Unito e' sospeso all'atto dell'adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli elencati all'articolo 4 e nei casi menzionati all'articolo III-197, paragrafo 4, primo comma della Costituzione. A tal fine si applica l'articolo III-197, paragrafo 4, secondo e terzo comma della Costituzione. Il Regno Unito non ha inoltre il diritto di partecipare alla nomina del presidente, del vicepresidente e degli altri membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea conformemente all'articolo III-382, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione.
Protocollo 13-art. 7
Articolo 7 Gli articoli 3, 4, 6, 7, l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafo 1, gli articoli 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 e 50 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ("statuto") non si applicano al Regno Unito. In tali articoli i riferimenti all'Unione o agli Stati membri non riguardano il Regno Unito e i riferimenti alle banche centrali nazionali o ai partecipanti al capitale non riguardano la Banca d'Inghilterra. I riferimenti nell'articolo 10, paragrafo 3 e nell'articolo 30, paragrafo 2 dello statuto al "capitale sottoscritto della Banca centrale europea" non includono il capitale sottoscritto dalla Banca d'Inghilterra.
Protocollo 13-art. 8
Articolo 8 L'articolo III-199 della Costituzione e gli articoli da 43 a 47 dello statuto si applicano, indipendentemente dal fatto che uno Stato membro usufruisca o no di una deroga, con i seguenti emendamenti: a) all'articolo 43 dello statuto, i riferimenti ai compiti della Banca centrale europea e dell'Istituto monetario europeo includono i compiti che devono ancora essere assolti dopo l'introduzione dell'euro a motivo della decisione del Regno Unito di non adottare l'euro; b) oltre ai compiti previsti dall'articolo 46 dello statuto, la Banca centrale europea svolge anche funzioni di consulenza in merito ai regolamenti europei o alle decisioni europee del Consiglio concernenti il Regno Unito, adottate ai sensi dell'articolo 9, lettere a) e c) del presente protocollo e contribuisce alla preparazione delle medesime; c) la Banca d'Inghilterra versa la propria sottoscrizione al capitale della Banca centrale europea per coprire i costi operativi sulla stessa base delle banche centrali nazionali degli Stati membri con deroga.
Protocollo 13-art. 9
Articolo 9 Il Regno Unito puo' notificare al Consiglio in qualsiasi momento la sua intenzione di adottare l'euro. In tal caso: a) il Regno Unito ha il diritto di adottare l'euro, purche' soddisfi le necessarie condizioni. Il Consiglio, su richiesta del Regno Unito, decide, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo III-198, paragrafi 1 e 2 della Costituzione, se tale paese soddisfa le condizioni necessarie; b) la Banca d'Inghilterra versa il capitale sottoscritto, trasferisce alla Banca centrale europea attivita' di riserva in valuta e contribuisce alle sue riserve sulla stessa base della banca centrale nazionale dello Stato membro la cui deroga sia stata abolita; c) il Consiglio, alle condizioni e in conformita' della procedura di cui all'articolo III-198, paragrafo 3 della Costituzione, adotta ogni altra decisione necessaria per permettere al Regno Unito di adottare l'euro. Se il Regno Unito adotta l'euro conformemente alle disposizioni del presente articolo, gli articoli da 3 a 8 cessano di produrre effetto.
Protocollo 13-art. 10
Articolo 10 In deroga all'articolo III-181 della Costituzione e all'articolo 21, paragrafo 1 dello statuto, il governo del Regno Unito puo' mantenere la linea di credito ("Ways and Means") presso la Banca d'Inghilterra fintantoche' il Regno Unito non adotti l'euro.
Protocollo 14-art. 1
PROTOCOLLO SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DANIMARCA IN RELAZIONE ALL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, TENENDO CONTO che la Costituzione danese prevede disposizioni che possono implicare il ricorso al referendum in Danimarca preliminarmente alla rinuncia danese alla deroga, TENENDO CONTO che il 3 novembre 1993 il governo danese ha notificato al Consiglio la sua intenzione di non partecipare alla terza fase dell'Unione economica e monetaria ai sensi del punto 1 del protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca, allegato al trattato che istituisce la Comunita' europea, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo 1 La Danimarca usufruisce di una deroga, tenuto conto della notifica trasmessa al Consiglio dal governo danese il 3 novembre 1993. La deroga comporta l'applicabilita' alla Danimarca di tutte le disposizioni della Costituzione e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea relativi a una deroga.
Protocollo 14-art. 2
Articolo 2 Quanto all'abrogazione della deroga, la procedura di cui all'articolo III-198 della Costituzione e' avviata soltanto a richiesta della Danimarca.
Protocollo 14-art. 3
Articolo 3 In caso di abrogazione della deroga non si applicano piu' le disposizioni del presente protocollo.
Protocollo 15-art. 1
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