LEGGE 7 aprile 2005, n. 57
Articolo 13 Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonche' delle convenzioni concluse fra gli Stati membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di uno Stato membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati, sia nello Stato di' residenza che nello Stato del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo Stato qualora esso sia membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreche' non eserciti una propria attivita' professionale, nonche' ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia. I beni mobili appartenenti alle persone di cui al primo comma e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato. Ai fini dell'applicazione di tale imposta, essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.
Protocollo 7-art. 14
Articolo 14 La legge europea stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione. Detta legge e' adottata previa consultazione delle istituzioni interessate.
Protocollo 7-art. 15
Articolo 15 La legge europea determina le categorie di funzionari e altri agenti dell'Unione cui si applicano, in tutto o in parte, l'articolo 11, l'articolo 12, secondo comma e l'articolo 13. Essa e' adottata previa consultazione delle istituzioni interessate. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.
Protocollo 7-art. 16
Articolo 16 Lo Stato membro sul cui territorio e' situata la sede dell'Unione riconosce alle missioni degli Stati terzi accreditate presso l'Unione i privilegi e le immunita' diplomatici d'uso.
Protocollo 7-art. 17
Articolo 17 I privilegi, le immunita' e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione esclusivamente nell'interesse dell'Unione. Ciascuna istituzione dell'Unione ha l'obbligo di togliere l'immunita' concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che cio' non sia contrario agli interessi dell'Unione.
Protocollo 7-art. 18
Articolo 18 Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell'Unione agiranno d'intesa con le autorita' responsabili degli Stati membri interessati.
Protocollo 7-art. 19
Articolo 19 Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai membri della Commissione.
Protocollo 7-art. 20
Articolo 20 Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative all'immunita' di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali. Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili anche ai membri della Corte dei Conti.
Protocollo 7-art. 21
Articolo 21 Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. La Banca centrale europea e' inoltre esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonche' dalle varie formalita' che tali operazioni possono comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attivita' della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non da' luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.
Protocollo 7-art. 22
Articolo 22 Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca. La Banca europea per gli investimenti e' inoltre esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonche' dalle varie formalita' che tali operazioni possono comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comportano alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attivita' della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non da' luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.
Protocollo 8-art. 1
PROTOCOLLO RELATIVO AI TRATTATI E ATTI DI ADESIONE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL'IRLANDA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA DEL, PORTOGALLO E DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA. LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RAMMENTANDO che il Regno di Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord hanno aderito alle Comunita' europee il 1° gennaio 1973; che la Repubblica ellenica ha aderito alle Comunita' europee il 1° gennaio 1981; che il Regno di Spagna e la Repubblica del Portogallo hanno aderito alle Comunita' europee il 1° gennaio 1986; che la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia ed il Regno di Svezia hanno aderito alle Comunita' europee e all'Unione europea, istituita con il trattato sull'Unione europea, il 1° gennaio 1995; CONSIDERANDO che l'articolo IV-437, paragrafo 2 della Costituzione prevede l'abrogazione dei trattati relativi a dette adesioni; CONSIDERANDO che talune disposizioni figuranti in detti trattati di adesione e negli atti ad essi allegati restano pertinenti; che l'articolo IV-437, paragrafo 2 della Costituzione prevede un protocollo che riporti tali disposizioni o vi faccia riferimento affinche' esse restino in vigore e i loro effetti giuridici siano mantenuti; CONSIDERANDO che a tali disposizioni devono essere apportati gli adattamenti tecnici necessari per assicurarne la conformita' con la Costituzione senza alterarne la portata giuridica, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica: Articolo 1 I diritti e gli obblighi risultanti dai trattati di adesione di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettere da a) a d) della Costituzione sono divenuti effettivi, alle condizioni previste da detti trattati, alle seguenti date: a) 1° gennaio 1973 per quanto concerne il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord; b) 1° gennaio 1981 per quanto concerne il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica; c) l° gennaio 1986 per quanto concerne il trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo; d) 1° gennaio 1995 per quanto concerne il trattato relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
Protocollo 8-art. 2
Articolo 2 1. Gli Stati aderenti di cui all'articolo 1 devono aderire agli accordi o convenzioni, purche' siano ancora vigenti, che, prima della loro rispettiva adesione: a) sono stati conclusi tra gli altri Stati membri e sono fondati sul trattato che istituisce la Comunita' europea, sul trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica o sul trattato sull'Unione europea ovvero sono indissociabili dal conseguimento degli obiettivi di detti trattati, sono relativi al funzionamento delle Comunita' o dell'Unione o sono connessi alla loro sfera di attivita'; b) sono stati conclusi dagli altri Stati membri congiuntamente alle Comunita' europee con uno o piu' Stati terzi o con un'organizzazione internazionale, compresi gli accordi connessi a tali accordi o convenzioni. A tal fine, l'Unione e gli altri Stati membri prestano assistenza agli Stati aderenti di cui all'articolo 1. 2. Gli Stati aderenti di cui all'articolo 1 adottano le misure appropriate per adeguare, se occorre, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l'Unione o la Comunita' europea dell'energia atomica o altri Stati membri.
Protocollo 8-art. 3
Articolo 3 Le disposizioni degli atti di adesione che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare a titolo non transitorio atti adottati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi delle Comunita' europee o dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea, quali interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee e dal Tribunale di primo grado, restano in vigore fatta salva l'applicazione del secondo comma. Le disposizioni di cui al primo comma hanno la stessa natura giuridica degli atti che esse hanno abrogato o modificato e sono soggette alle stesse norme.
Protocollo 8-art. 4
Articolo 4 I testi degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi delle Comunita' europee o dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea, adottati anteriormente alle adesioni di cui all'articolo 1 e redatti successivamente in lingua inglese e danese, in lingua greca, in lingua spagnola e portoghese e in lingua finnica e svedese fanno fede, dalla data della rispettiva adesione degli Stati di cui all'articolo 1, alle stesse condizioni dei testi redatti e facenti fede nelle altre lingue.
Protocollo 8-art. 5
Articolo 5 Una legge europea del Consiglio puo' abrogare le disposizioni transitorie del presente protocollo quando esse non siano piu' applicabili. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo.
Protocollo 8-art. 6
Articolo 6 1. Gli atti delle istituzioni concernenti i prodotti elencati nell'allegato I della Costituzione ed i prodotti la cui importazione nell'Unione e' sottoposta ad una regolamentazione specifica in conseguenza dell'applicazione della politica agricola comune, nonche' gli atti in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulle cifre d'affari non s'applicano a Gibilterra, a meno che il Consiglio non adotti una decisione europea che disponga diversamente. Il Consiglio delibera all'unanimita' su proposta della Commissione. 2. E' mantenuta la situazione di Gibilterra definita al punto VI dell'allegato II (1) dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord. ------------------------------ (1) G.U. L. 73 del 27-3-1972, pag. 47.
Protocollo 8-art. 7
Articolo 7 I cittadini danesi residenti nelle Faeroer sono considerati cittadini di uno Stato membro ai sensi della Costituzione soltanto a decorrere dalla data alla quale quest'ultima diverrebbe applicabile alle Faerøer.
Protocollo 8-art. 8
Articolo 8 1. La regolamentazione dell'Unione in materia doganale ed in materia di restrizioni quantitative, segnatamente i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente e la tariffa doganale comune, si applica alle Isole Normanne e all'isola di Man alle stesse condizioni che per il Regno Unito. 2. Per i prodotti agricoli e per i relativi prodotti trasformati che sono oggetto di un regime di scambio speciale s'applicano nei confronti dei paesi terzi i prelievi e le altre misure all'importazione previste dalla regolamentazione dell'Unione applicabili da parte del Regno Unito. Sono pure applicabili le disposizioni della regolamentazione dell'Unione necessarie per permettere la libera circolazione e il rispetto di normali condizioni di concorrenza negli scambi di tali prodotti. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o decisioni europee che stabiliscono le condizioni d'applicazione a tali territori delle disposizioni di cui al primo e al secondo comma.
Protocollo 8-art. 9
Articolo 9 I diritti di cui beneficiano i cittadini dei territori di cui all'articolo 8 nel Regno Unito non sono pregiudicati dal diritto dell'Unione. Detti cittadini non beneficiano tuttavia delle disposizioni del diritto dell'Unione relative alla libera circolazione delle persone e dei servizi.
Protocollo 8-art. 10
Articolo 10 Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica applicabili alle persone o imprese a norma dell'articolo 196 del suddetto trattato s'applicano alle persone o imprese stabilite nei territori di cui all'articolo 8 del presente protocollo.
Protocollo 8-art. 11
Articolo 11 Le autorita' dei territori di cui all'articolo 8 applicano lo stesso regime a tutte le persone fisiche o giuridiche dell'Unione.
Protocollo 8-art. 12
Articolo 12 Qualora nell'applicazione del regime definito nella presente sezione sorgano, per una parte o per l'altra, difficolta' nelle relazioni tra l'Unione e i territori di cui all'articolo 8, la Commissione propone immediatamente al Consiglio le misure di salvaguardia che essa ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' di applicazione. Il Consiglio adotta i regolamenti europei appropriati e le decisioni europee appropriate entro il termine di un mese.
Protocollo 8-art. 13
Articolo 13 Ai sensi della presente sezione e' considerato cittadino delle Isole Normanne o dell'isola di Man, ogni cittadino britannico che possieda tale cittadinanza in virtu' del fatto che esso stesso, uno dei suoi genitori o uno dei nonni sia nato o sia stato adottato, naturalizzato o iscritto all'anagrafe nell'isola in questione. Tuttavia esso non e' considerato cittadino di questi territori se esso stesso, uno dei suoi genitori o uno dei nonni sia nato o sia stato adottato, naturalizzato o iscritto all'anagrafe nel Regno Unito. Inoltre non e' considerato cittadino di dette isole chi ad una qualsiasi epoca ha normalmente risieduto nel Regno Unito per un periodo di cinque anni. Le disposizioni amministrative necessarie per identificare le persone in questione saranno comunicate alla Commissione.
Protocollo 8-art. 14
Articolo 14 Gli Stati membri prendono atto del fatto che il governo irlandese e' impegnato nell'esecuzione di una politica d'industrializzazione e di sviluppo economico che mira a ravvicinare il livello di vita in Irlanda a quello degli altri Stati membri e ad eliminare la sottoccupazione, assorbendo progressivamente le differenze regionali di livello di sviluppo. Essi riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde al loro interesse comune e convengono di raccomandare a tale scopo alle istituzioni di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dalla Costituzione, ricorrendo in particolare a un adeguato impiego delle risorse dell'Unione destinate alla realizzazione dei suoi obiettivi. Gli Stati membri riconoscono in particolare che, in caso di applicazione degli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, si dovra' tener conto degli obiettivi di espansione economica e di aumento del livello di vita della popolazione.
Protocollo 8-art. 15
Articolo 15 1. Dal 1° gennaio 1973 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, sono messe a disposizione della Danimarca, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo. 2. Dal 1° gennaio 1973 la Danimarca mette a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica un volume equivalente di cognizioni nei settori elencati al paragrafo 3. L'esposizione dettagliata di dette cognizioni forma oggetto di un documento trasmesso alla Commissione. Quest'ultima comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunita', alle condizioni di cui all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica. 3. I settori nei quali la Danimarca mette delle informazioni a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica sono i seguenti: a) D.O.R. Reattore moderato ad acqua pesante e raffreddato a liquido organico; b) DT-350, DK-400 Reattori ad acqua pesante a contenitore pressurizzato; c) circuito a gas ad alta temperatura; d) strumentazione e apparecchiatura elettronica speciale; e) "reliability"; f) fisica dei reattori, dinamica dei reattori e trasferimento del calore; g) prove di materiali ed attrezzature in pila. 4. La Danimarca si impegna a fornire alla Comunita' europea dell'energia atomica ogni informazione complementare alle relazioni che trasmette, specialmente nel corso di visite di agenti della Comunita' europea dell'energia atomica o degli Stati membri al Centro di RisɆ, a condizioni da determinare di volta in volta di comune accordo.
Protocollo 8-art. 16
Articolo 16 1. Nei settori in cui la Danimarca mette delle cognizioni a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone e imprese della Comunita', qualora essi abbiano diritti di esclusivita' su brevetti depositati negli Stati membri e purche' non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti. 2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la Danimarca incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita' da parte dei detentori di tali licenze. Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.
Protocollo 8-art. 17
Articolo 17 1. Dal 1° gennaio 1973 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, sono messe a disposizione dell'Irlanda, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo. 2. Dal 1° gennaio 1973 l'Irlanda mette a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Irlanda nel settore nucleare, purche' non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunita', alle condizioni di cui all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica. 3. Le cognizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano principalmente gli studi per lo sviluppo di un reattore di potenza ed i lavori sui radioisotopi e sulle loro applicazioni in medicina, compresi i problemi della radioprotezione.
Protocollo 8-art. 18
Articolo 18 1. Nei settori in cui l'Irlanda mette delle cognizioni a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita', qualora essi abbiano diritti di esclusivita' su brevetti depositati negli Stati membri e purche' non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti. 2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva l'Irlanda incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita' da parte dei detentori di tali licenze. Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.
Protocollo 8-art. 19
Articolo 19 1. Dal 1° gennaio 1973 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, sono messe a disposizione del Regno Unito, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo. 2. Dal 1° gennaio 1973, il Regno Unito mette a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica un volume equivalente di cognizioni nei settori di cui all'elenco dell'allegato (1) del protocollo n. 28 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord. L'esposizione dettagliata di dette cognizioni forma oggetto di un documento trasmesso alla Commissione. Quest'ultima comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunita', alle condizioni di cui all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica. 3. Considerato l'interesse piu' accentuato della Comunita' europea dell'energia atomica per alcuni settori, il Regno Unito pone piu' particolarmente l'accento sulla trasmissione di cognizioni nei seguenti settori: a) ricerca e sviluppo in materia di reattori veloci (compresa la sicurezza); b) ricerca di base (applicabile alle filiere di reattori); c) sicurezza dei reattori diversi dai reattori veloci; d) metallurgia, acciai, leghe di zirconio e calcestruzzo; e) compatibilita' dei materiali strutturali; f) fabbricazione sperimentale del combustibile; g) termoidrodinamica; h) strumentazione. ------------------------------ (1) G.U. L. 73 del 27-3-1972, pag. 84.
Protocollo 8-art. 20
Articolo 20 1. Nei settori in cui il Regno Unito mette delle cognizioni a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita', qualora essi abbiano diritti di esclusivita' su brevetti depositati negli Stati membri della Comunita' e purche' non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti. 2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva il Regno Unito incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita', da parte dei detentori di tali licenze. Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.
Protocollo 8-art. 21
Articolo 21 L'articolo III-151 della Costituzione non osta al mantenimento, da parte della Repubblica ellenica, delle misure di franchigia concesse prima del 1° gennaio 1979 in applicazione: a) della legge n. 4171/61 (misure generali per assistere lo sviluppo dell'economia del paese), b) del decreto-legge n. 2687/53 (investimento e protezione dei capitali stranieri), c) della legge n. 289/76 (incentivi per promuovere lo sviluppo delle regioni di frontiera e concernenti tutte le questioni relative), fino allo scadere degli accordi conclusi dal governo ellenico con i beneficiari di tali misure.
Protocollo 8-art. 22
Articolo 22 Gli atti di cui al punto II.2 dell'allegato VIII (1) dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica si applicano nei confronti della Repubblica ellenica alle condizioni previste in tale allegato, ad eccezione dei riferimenti ai punti 9 e 18.b. ------------------------------ (1) GU L 291 del 19.11.1979, pag. 163.
Protocollo 8-art. 23
Articolo 23 1. La presente sezione concerne il cotone, non cardato ne' pettinato, della sottovoce 5201 00 della nomenclatura combinata. 2. E' instaurato nell'Unione un regime destinato in particolare: a) a sostenere la produzione di cotone nelle regioni dell'Unione in cui essa e' importante per l'economia agricola, b) a permettere un equo reddito per i produttori interessati, c) a stabilizzare il mercato mediante il miglioramento delle strutture al livello dell'offerta e della commercializzazione. 3. Il regime di cui al paragrafo 2 comprende la concessione di un aiuto alla produzione. 4. Per permettere ai produttori di cotone di concentrare l'offerta e di adattare la produzione alle esigenze del mercato, e' istaurato un regime di incoraggiamento della formazione di associazioni di produttori e di loro unioni. Questo regime prevede la concessione di aiuti allo scopo di stimolare la costituzione e facilitare il funzionamento di associazioni di produttori. Il beneficio di questo regime e' riservato alle associazioni: a) costituite ad iniziativa dei produttori stessi, b) che offrano una sufficiente garanzia quanto alla durata ed all'efficacia della loro azione e c) riconosciute dallo Stato membro in questione. 5. Il regime degli scambi dell'Unione con i paesi terzi non e' leso. A tale scopo non puo', in particolare, essere prevista nessuna misura restrittiva all'importazione. 6. Una legge europea del Consiglio stabilisce gli adattamenti necessari del regime previsto dalla presente sezione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei e le decisioni europee che stabiliscono le regole di base necessarie per l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente sezione. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Protocollo 8-art. 24
Articolo 24 Gli Stati membri prendono atto del fatto che il governo ellenico e' impegnato nell'attuazione di una politica d'industrializzazione e di sviluppo economico che mira a ravvicinare il livello di vita in Grecia a quello degli altri Stati membri e ad eliminare la sottoccupazione, assorbendo progressivamente le differenze regionali di livello di sviluppo. Essi riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde al loro interesse comune. A tale scopo le istituzioni attuano tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dalla Costituzione, ricorrendo in particolare ad un adeguato impiego delle risorse dell'Unione destinate alla realizzazione dei suoi obiettivi. In particolare, in caso di applicazione degli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, si deve tener conto degli obiettivi di espansione economica e di aumento del livello di vita della popolazione.
Protocollo 8-art. 25
Articolo 25 1. Dal l° gennaio 1981 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, sono messe a disposizione della Repubblica ellenica, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo. 2. Dal 1° gennaio 1981 la Repubblica ellenica mette a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Grecia nel settore nucleare, purche' non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunita', alle condizioni di cui all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica. 3. Le cognizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano principalmente: a) gli studi sull'applicazione dei radioisotopi nei settori: medicina, agricoltura, entomologia, protezione dell'ambiente, b) l'applicazione delle tecniche nucleari all'archeometria, c) lo sviluppo di apparecchiature d'elettronica medica, d) lo sviluppo dei metodi di prospezione dei minerali radioattivi.
Protocollo 8-art. 26
Articolo 26 1. Nei settori in cui la Repubblica ellenica mette delle cognizioni a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita', qualora essi abbiano diritti di esclusivita' su brevetti depositati negli Stati membri della Comunita' e purche' non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti. 2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la Repubblica ellenica incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita' europea dell'energia atomica da parte dei detentori di tali licenze. Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.
Protocollo 8-art. 27
Articolo 27 Le risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto sono calcolate e verificate come se le Isole Canarie e Ceuta e Melilla fossero incluse nel campo d'applicazione territoriale della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari-Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.
Protocollo 8-art. 28
Articolo 28 Le disposizioni della legislazione nazionale spagnola sull'onere della prova, adottate in conformita' del paragrafo 2 del protocollo n. 8 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo, non si applicano se l'azione per contraffazione e' diretta contro il titolare di un altro brevetto per la fabbricazione di un prodotto identico a quello che risulta dal processo brevettato dall'attore, se quest'altro brevetto e' stato rilasciato prima del 1° gennaio 1986. Nei casi in cui non si applichi l'inversione dell'onere della prova, il Regno di Spagna continua a imporre l'onere della prova della contraffazione al titolare del brevetto. In tutti i casi, il Regno di Spagna applica una procedura di "descrizione-sequestro". Per "descrizione-sequestro" si intende una procedura che si inserisce nel sistema di cui al primo e secondo comma secondo la quale ogni persona che abbia il diritto d'intentare un'azione per contraffazione puo', in virtu' di una decisione giudiziaria emessa su sua richiesta, ottenere che un ufficiale giudiziario assistito da esperti proceda nei locali del presunto contraffattore alla descrizione particolareggiata dei processi controversi, segnatamente facendo fotocopie di documenti tecnici, con o senza sequestro effettivo. Questa decisione giudiziaria puo' ordinare il versamento di una cauzione, destinata ad accordare risarcimenti al presunto contraffattore in caso di pregiudizi causati dalla "descrizione-sequestro".
Protocollo 8-art. 29
Articolo 29 Le disposizioni della legislazione nazionale portoghese sull'onere della prova, adottate in conformita' del paragrafo 2 del protocollo n. 19 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo, non si applicano se l'azione per contraffazione e' diretta contro il titolare d'un altro brevetto per la fabbricazione di un prodotto identico a quello che risulta dal processo brevettato dall'attore, se quest'altro brevetto e' stato rilasciato prima del 1° gennaio 1986. Nei casi in cui non si applichi l'inversione dell'onere della prova, la Repubblica del Portogallo continua a imporre l'onere della prova della contraffazione al titolare del brevetto. In tutti i casi la Repubblica del Portogallo applica una procedura di "descrizione-sequestro". Per "descrizione-sequestro" si intende una procedura che si inserisce nel sistema di cui al primo e secondo comma secondo la quale ogni persona che abbia il diritto d'intentare un'azione per contraffazione puo', in virtu' di una decisione giudiziaria emessa su sua richiesta, ottenere che un ufficiale giudiziario assistito da esperti proceda nei locali del presunto contraffattore alla descrizione particolareggiata dei processi controversi, segnatamente facendo fotocopie di documenti tecnici, con o senza sequestro effettivo. Questa decisione giudiziaria puo' ordinare il versamento di una cauzione, destinata ad accordare risarcimenti al presunto contraffattore in caso di pregiudizi causati dalla "descrizione-sequestro".
Protocollo 8-art. 30
Articolo 30 1. Viene istituito un regime specifico per l'esecuzione di operazioni effettuate a complemento di attivita' di pesca esercitate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione di un paese terzo, nel contesto di obblighi istituiti a norma di accordi di pesca conclusi dall'Unione con i paesi terzi interessati. 2. Le operazioni che si ritiene possano intervenire a complemento di attivita' di pesca alle condizioni e entro i limiti precisati nei paragrafi 3 e 4, riguardano: a) il trattamento, sul territorio del paese terzo interessato, dei prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro nelle acque di tale paese terzo, a titolo delle attivita' di pesca derivanti dall'esecuzione di un accordo di pesca, ai fini della loro immissione sul mercato dell'Unione come prodotti del capitolo 03 della tariffa doganale comune; b) l'imbarco, o il trasporto, a bordo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro impegnato nell'ambito delle attivita' previste da tale accordo di pesca, dei prodotti della pesca del capitolo 03 della tariffa doganale comune, ai fini del loro trasporto nonche' del loro eventuale trattamento per poterli immettere sul mercato dell'Unione. 3. L'introduzione nell'Unione dei prodotti oggetto delle operazioni di cui al paragrafo 2 si effettua in regime di sospensione parziale o totale dei dazi della tariffa doganale comune o in regime particolare di tassazione, alle condizioni ed entro i limiti di complementarita' fissati annualmente, in funzione del volume delle possibilita' di pesca derivanti dagli accordi interessati, nonche' delle modalita' di cui sono corredati. 4. Una legge o legge quadro europea stabilisce le norme generali di applicazione del presente regime e, in particolare, i criteri di fissazione e di ripartizione dei quantitativi interessati. Le modalita' di applicazione del presente regime, nonche' i quantitativi interessati, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 104/2000.
Protocollo 8-art. 31
Articolo 31 1. La Costituzione e gli atti delle istituzioni si applicano a Ceuta e a Melilla, con riserva delle deroghe previste nei paragrafi 2 e 3 e nelle altre disposizioni della presente sezione. 2. Le disposizioni della Costituzione relative alla libera circolazione delle merci, nonche' gli atti delle istituzioni in materia di legislazione doganale e di politica commerciale si applicano a Ceuta e a Melilla alle condizioni definite nella sottosezione 3 della presente sezione. 3. Fatte salve le disposizioni specifiche dell'articolo 32, gli atti delle istituzioni in materia di politica agricola comune e di politica comune della pesca non si applicano a Ceuta e a Melilla. 4. A richiesta del Regno di Spagna una legge o una legge quadro europea del Consiglio puo': a) includere Ceuta e Melilla nel territorio doganale dell'Unione; b) stabilire le misure appropriate per estendere le vigenti disposizioni del diritto dell'Unione a Ceuta e a Melilla. Su proposta della Commissione, che agisce di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, il Consiglio puo' adottare una legge o una legge quadro europea recante gli adattamenti eventualmente necessari del regime applicabile a Ceuta e a Melilla. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo.
Protocollo 8-art. 32
Articolo 32 1. Fatti salvi il paragrafo 2 e la sottosezione 3, la politica comune della pesca non si applica a Ceuta e a Melilla. 2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, adotta le leggi o leggi quadro europee, i regolamenti europei o le decisioni europee che: a) determinano le misure strutturali che potrebbero essere adottate a favore di Ceuta e Melilla; b) determinano le modalita' appropriate affinche' gli interessi di Ceuta e Melilla siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione degli atti che esso adotta, caso per caso, in vista dei negoziati che l'Unione svolge per riprendere o concludere accordi di pesca con i paesi terzi e affinche' siano presi in considerazione gli interessi specifici di Ceuta e Melilla nel quadro delle convenzioni internazionali relative alla pesca, di cui l'Unione e' parte contraente. 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le leggi o leggi quadro europee, i regolamenti europei o le decisioni europee che determinano, se del caso, le possibilita' e condizioni di reciproco accesso alle rispettive zone di pesca e alle loro risorse. Esso delibera all'unanimita'. 4. Le leggi e leggi quadro di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottate previa consultazione del Parlamento europeo.
Protocollo 8-art. 33
Articolo 33 1. I prodotti originari o di Ceuta e di Melilla nonche' i prodotti in provenienza da paesi terzi importati o a Ceuta e a Melilla nel quadro dei regimi che sono ivi applicabili nei loro confronti non sono considerati, all'atto della loro immissione in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione, merci che soddisfano le condizioni dell'articolo III-151, paragrafi 1, 2 e 3 della Costituzione. 2. Il territorio doganale dell'Unione non comprende Ceuta e Melilla. 3. Salvo disposizione contraria della presente sottosezione, gli atti delle istituzioni in materia di legislazione doganale per gli scambi esterni si applicano alle stesse condizioni agli scambi tra il territorio doganale dell'Unione, da un lato, e Ceuta e Melilla, dall'altro. 4. Salvo disposizione contraria della presente sottosezione, gli atti delle istituzioni in materia di politica commerciale comune, autonomi o convenzionali, direttamente connessi con l'importazione o l'esportazione delle merci, non si applicano a Ceuta e a Melilla. 5. Salvo disposizione contraria del presente titolo, l'Unione applica negli scambi con Ceuta e Melilla di prodotti che rientrano nell'allegato I della Costituzione il regime generale che essa applica nei suoi scambi esterni.
Protocollo 8-art. 34
Articolo 34 Fatto salvo l'articolo 35, i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari di Ceuta e di Melilla nel territorio doganale dell'Unione sono aboliti.
Protocollo 8-art. 35
Articolo 35 1. I prodotti della pesca delle voci 0301, 0302, 0303, 1604, 1605 e sottovoci 0511 91 e 2301 20 della tariffa doganale comune, originari di Ceuta e di Melilla, beneficiano, nei limiti di contingenti tariffari calcolati per prodotto sulla media dei quantitativi effettivamente smerciati durante gli anni 1982, 1983 e 1984, dell'esenzione dai dazi doganali in tutto il territorio doganale dell'Unione. L'immissione in libera pratica dei prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione, nel quadro di tali contingenti tariffari, e' subordinata al rispetto delle norme previste dall'organizzazione comune dei mercati, ed in particolare al rispetto del prezzo di riferimento. 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta annualmente i regolamenti europei o le decisioni europee recanti apertura e ripartizione dei contingenti secondo le modalita' previste al paragrafo 1.
Protocollo 8-art. 36
Articolo 36 1. Qualora l'applicazione dell'articolo 34 conduca ad un aumento sensibile delle importazioni di taluni prodotti originari di Ceuta e di Melilla, tale da causare un pregiudizio ai produttori dell'Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare i regolamenti europei o le decisioni europee volti ad assoggettare l'accesso di questi prodotti al territorio doganale dell'Unione a condizioni particolari. 2. Qualora a causa della mancata applicazione della politica commerciale comune e della tariffa doganale comune all'importazione di materie prime o di prodotti intermedi a Ceuta e a Melilla l'importazione di un prodotto originario o di Ceuta e di Melilla causi o rischi di causare un grave pregiudizio ad un'attivita' produttiva esercitata in uno o piu' Stati membri, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, puo' prendere le misure appropriate.
Protocollo 8-art. 37
Articolo 37 I dazi doganali all'importazione a Ceuta e a Melilla nei confronti dei prodotti originari del territorio doganale dell'Unione e le tasse di effetto equivalente a tali dazi sono aboliti.
Protocollo 8-art. 38
Articolo 38 I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi, nonche' il regime degli scambi, applicati all'importazione di merci da un paese terzo a Ceuta e a Melilla non possono essere meno favorevoli di quelli applicati dall'Unione conformemente ai suoi impegni internazionali o sotto regimi preferenziali nei confronti del paese terzo in questione, a condizione che questo paese terzo accordi alle importazioni provenienti da Ceuta e da Melilla lo stesso trattamento che esso accorda all'Unione. Tuttavia, il regime applicato all'importazione e a Ceuta e a Melilla nei confronti di merci in provenienza da questo paese terzo non puo' essere piu' favorevole di quello applicato nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del territorio doganale dell'Unione.
Protocollo 8-art. 39
Articolo 39 Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee che fissano le regole d'applicazione della presente sottosezione, in particolare le regole d'origine applicabili agli scambi di cui agli articoli 34, 35 e 37, comprese le disposizioni relative all'identificazione dei prodotti originari e al controllo dell'origine. Queste regole comprendono, in particolare, disposizioni sull'apposizione dei marchi e/o sull'etichettatura dei prodotti, sulle condizioni di immatricolazione delle navi, sull'applicazione delle regole del cumulo dell'origine per i prodotti della pesca, nonche' disposizioni che permettano di determinare l'origine dei prodotti.
Protocollo 8-art. 40
Articolo 40 Gli Stati membri prendono atto del fatto che il governo spagnolo e' impegnato nell'attuazione di una politica di sviluppo regionale che mira in particolare a favorire la crescita economica delle regioni e delle zone meno sviluppate della Spagna. Essi riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde al loro interesse comune. Essi convengono, per facilitare al governo spagnolo l'assolvimento di questo compito, di raccomandare alle istituzioni di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dalla Costituzione, ricorrendo in particolare ad un adeguato impiego delle risorse dell'Unione destinate alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima. Gli Stati membri riconoscono in particolare che, in caso di applicazione degli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, si dovra' tener conto degli obiettivi di espansione economica e di aumento del livello di vita della popolazione delle regioni e delle zone meno sviluppate della Spagna.
Protocollo 8-art. 41
Articolo 41 Gli Stati membri prendono atto del fatto che il governo portoghese e' impegnato nell'attuazione di una politica d'industrializzazione e di sviluppo economico che mira a ravvicinare il livello di vita in Portogallo a quello degli altri Stati membri e ad eliminare la sottoccupazione, assorbendo progressivamente le differenze regionali di livello di sviluppo. Essi riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde al loro interesse comune. Essi convengono di raccomandare a tale scopo alle istituzioni di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dalla Costituzione, ricorrendo in particolare ad un adeguato impiego delle risorse dell'Unione destinate alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima. Gli Stati membri riconoscono in particolare che, in caso di applicazione degli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, si dovra' tener conto degli obiettivi di espansione economica e di aumento del livello di vita della popolazione.
Protocollo 8-art. 42
Articolo 42 1. Dal 1° gennaio 1986 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, sono messe a disposizione del Regno di Spagna, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo. 2. Dal 1° gennaio 1986 il Regno di Spagna mette a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Spagna nel settore nucleare, purche' non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunita', alle condizioni previste all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica. 3. Le cognizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano principalmente: a) la fisica nucleare (basse ed alte energie), b) la protezione radiologica, c) l'applicazione degli isotopi, in particolare degli isotopi stabili, d) i reattori di ricerca ed i relativi combustibili, e) la ricerca nel campo del ciclo di combustibile (in particolare: estrazione e trattamento di minerali di uranio a basso tenore; ottimizzazione degli elementi di combustibili per reattori di potenza).
Protocollo 8-art. 43
Articolo 43 1. Nei settori in cui il Regno di Spagna mette delle cognizioni a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita', qualora essi abbiano diritti di esclusivita' su brevetti depositati negli Stati membri e purche' non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti. 2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva il Regno di Spagna incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita' da parte dei detentori di tali licenze. Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.
Protocollo 8-art. 44
Articolo 44 1. Dal 1° gennaio 1986 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, sono messe a disposizione della Repubblica del Portogallo che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo. 2. Dal 1° gennaio 1986 la Repubblica del Portogallo mette a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Portogallo nel settore nucleare, purche' non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunita', alle condizioni previste all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica. 3. Le cognizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano principalmente: a) la dinamica dei reattori, b) la protezione radiologica, c) l'applicazione di tecniche di misure nucleari (nei settori industriale, agricolo, archeologico e geologico), d) la fisica atomica (misure di sezioni d'urto, tecniche di canalizzazione), e) la metallurgia estrattiva dell'uranio.
Protocollo 8-art. 45
Articolo 45 1. Nei settori in cui il Regno di Spagna mette delle cognizioni a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze, a condizioni commerciali, agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita', qualora essi abbiano diritti di esclusivita' su brevetti depositati negli Stati membri e purche' non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti. 2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva il Regno di Spagna incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita' da parte dei detentori di tali licenze. Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.
Protocollo 8-art. 46
Articolo 46 Le risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto sono calcolate e controllate come se le isole Aland fossero ricomprese nell'ambito di applicazione territoriale della sesta direttiva 7/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari-Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.
Protocollo 8-art. 47
Articolo 47 Qualora sussistano serie difficolta' derivanti dall'adesione, che permangano dopo la piena applicazione dell'articolo 48 e delle altre misure derivanti dalla normativa esistente nell'Unione, la Commissione puo' adottare una decisione europea che autorizza la Finlandia a concedere aiuti nazionali ai produttori, per agevolarne la piena integrazione nella politica agricola comune.
Protocollo 8-art. 48
Articolo 48 1. La Commissione adotta decisioni europee che autorizzano la Finlandia e la Svezia a concedere aiuti nazionali a lungo termine allo scopo di garantire il mantenimento dell'attivita' agricola in regioni specifiche. Queste regioni dovrebbero comprendere le zone agricole situate a nord del 62° parallelo e alcune zone limitrofe a sud di questo parallelo, soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attivita' agricola particolarmente difficile. 2. Le regioni di cui al paragrafo 1 sono determinate dalla Commissione prendendo in considerazione in particolare: a) la scarsa densita' di popolazione; b) la parte delle terre agricole nella superficie globale; c) la parte delle terre agricole adibite a colture arabili destinate all'alimentazione umana nella superficie agricola autorizzata. 3. Gli aiuti nazionali previsti al paragrafo 1 possono essere connessi a fattori fisici di produzione, quali ettari di terreni agricoli o capi di bestiame entro i pertinenti limiti stabiliti nell'organizzazione comune dei mercati, come pure alle strutture storiche di produzione di ciascuna azienda, ma non devono: a) essere connessi alla produzione futura; b) condurre ad un aumento della produzione o del livello di sostegno globale accertato durante un periodo di riferimento precedente al 1° gennaio 1995, da determinarsi dalla Commissione. Tali aiuti possono essere differenziati per regione. Detti aiuti devono essere concessi in special modo per: a) mantenere produzioni e trasformazioni tradizionali primarie, naturalmente idonee alle condizioni climatiche delle regioni in questione; b) migliorare le strutture di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli; c) agevolare lo smercio dei suddetti prodotti; d) garantire la tutela dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale.
Protocollo 8-art. 49
Articolo 49 1. Gli aiuti di cui agli articoli 47 e 48, nonche' tutti gli altri aiuti nazionali soggetti, ai sensi del presente titolo, all'autorizzazione della Commissione, sono notificati a tale istituzione. La loro applicazione e' subordinata alla concessione di tale autorizzazione. 2. Per quanto attiene agli aiuti di cui all'articolo 48, la Commissione presenta al Consiglio, ogni cinque anni a partire dal 1° gennaio 1996, una relazione avente ad oggetto: a) le autorizzazioni concesse; b) i risultati degli aiuti concessi con tali autorizzazioni. Per la redazione di tale relazione, gli Stati membri cui sono concesse le autorizzazioni forniscono alla Commissione, in tempo utile, informazioni sugli effetti degli aiuti autorizzati, mettendo in luce l'evoluzione constatata nell'economia agricola delle regioni in questione.
Protocollo 8-art. 50
Articolo 50 Nel settore degli aiuti di cui agli articoli III-167 e III-168 della Costituzione: a) tra i regimi di aiuti in applicazione in Austria, in Finlandia e in Svezia prima del 1° gennaio 1995, unicamente quelli notificati alla Commissione anteriormente al 30 aprile 1995 verranno considerati come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo III-168, paragrafo 1 della Costituzione; b) gli aiuti esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli aiuti, notificati alla Commissione prima del 1° gennaio 1995, si ritengono notificati in tale data.
Protocollo 8-art. 51
Articolo 51 1. Salvo disposizioni contrarie in casi specifici, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee necessari per l'applicazione della presente sezione. 2. Una legge europea del Consiglio puo' fissare gli adattamenti delle disposizioni contenute nella presente sezione che possano risultare necessari a seguito di una modifica del diritto dell'Unione. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo.
Protocollo 8-art. 52
Articolo 52 1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Austria, in Finlandia ed in Svezia a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1997 e non possono applicarsi oltre questa data. 2. Una legge europea del Consiglio puo' prorogare il periodo di cui al paragrafo 1. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo.
Protocollo 8-art. 53
Articolo 53 Gli articoli 51 e 52 si applicano ai prodotti della pesca.
Protocollo 8-art. 54
Articolo 54 Gli atti di cui ai punti VILB.I, VILD.1, VII.D.2.c, IX.2.b, c, f, g, h, i, j, l, m, n, x, y, z e aa, X.a, b e c dell'allegato XV (1) dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia si applicano nei confronti dell'Austria, della Finlandia e della Svezia alle condizioni previste in tale allegato. Per quanto riguarda l'allegato XV, punto IX.2.x di cui al primo comma, i rimandi alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare agli articoli 90 e 91, sono intesi come rimandi alle disposizioni della Costituzione, in particolare all'articolo III-170, paragrafi 1 e 2. ------------------------------ (1) GU.C n 241 del 29.8.1994, pag. 322.
Protocollo 8-art. 55
Articolo 55 1. Le decisioni di esenzione individuale e decisioni di attestazione negativa adottate prima del 1° gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 53 dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE) o dell'articolo 1 del protocollo 25 di detto accordo dall'Autorita' di vigilanza dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) o dalla Commissione, ed aventi ad oggetto casi che, a seguito dell'adesione, ricadono sotto l'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunita' europea, mantengono la loro validita' ai fini dell'articolo III-161 della Costituzione fino al termine ivi indicato o fino a che la Commissione adotti una decisione europea debitamente motivata in contrario, conformemente al diritto dell'Unione. 2. Le decisioni adottate dall'Autorita' di vigilanza EFTA prima del 1° gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e che a seguito dell'adesione ricadono sotto l'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunita' europea mantengono la loro validita' in relazione all'articolo III-167 della Costituzione, salvo diversa decisione europea della Commissione ai sensi dell'articolo III-168 della Costituzione. Il presente paragrafo non si applica alle decisioni soggette alle procedure di cui all'articolo 64 dell'accordo SEE. 3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le decisioni prese dall'Autorita' di vigilanza EFTA rimangono valide dopo il 1° gennaio 1995, purche' la Commissione non prenda una decisione debitamente motivata in contrario, conformemente al diritto dell'Unione.
Protocollo 8-art. 56
Articolo 56 Le disposizioni della Costituzione non ostano all'applicazione alle isole Åland delle disposizioni vigenti al 1° gennaio 1994 per quanto concerne: a) le restrizioni, su base non discriminatoria, del diritto delle persone fisiche non in possesso della hembygdsrätt/kotiseutuoikeus (cittadinanza regionale) delle isole Åland, nonche' delle persone giuridiche, di acquistare e detenere beni immobili nelle isole Åland senza l'autorizzazione delle autorita' competenti di queste ultime; b) le restrizioni, su base non discriminatoria, del diritto di stabilimento e del diritto alla prestazione di servizi da parte delle persone fisiche non in possesso della hembygdsrȨtt/kotiseutuoikeus (cittadinanza regionale) delle isole Åland e da parte delle persone giuridiche, senza l'autorizzazione delle autorita' competenti di dette isole.
Protocollo 8-art. 57
Articolo 57 1. Il territorio delle isole Åland, considerato come territorio terzo, quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, e considerato come territorio nazionale escluso dal campo d'applicazione delle direttive relative all'armonizzazione delle accise, quale definito all'articolo 2 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, e' escluso dall'applicazione territoriale del diritto dell'Unione in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari e alle accise e altre forme di fiscalita' indiretta. Il presente paragrafo non si applica alle disposizioni della direttiva 69/335/CEE del Consiglio in materia di imposte sui conferimenti. 2. La deroga prevista al paragrafo 1 e' intesa a mantenere una economia locale vitale nelle isole Åland e non si ripercuotera' negativamente sugli interessi dell'Unione e sulle sue politiche comuni. La Commissione, qualora ritenesse che le disposizioni di cui al paragrafo 1 non siano piu' giustificate, segnatamente con riferimento alla concorrenza leale o alle risorse proprie, presentera' proposte adeguate al Consiglio, che adotta gli atti necessari conformemente ai pertinenti articoli della Costituzione.
Protocollo 8-art. 58
Articolo 58 La Repubblica di Finlandia assicura la parita' di trattamento per tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri nelle isole Åland.
Protocollo 8-art. 59
Articolo 59 Le disposizioni della presente sezione si applicano tenendo conto della dichiarazione relativa alle isole Åland che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
Protocollo 8-art. 60
Articolo 60 In deroga alle disposizioni della Costituzione, alla popolazione Sami possono essere concessi diritti esclusivi in materia di allevamento delle renne all'interno delle zone da essi tradizionalmente occupate.
Protocollo 8-art. 61
Articolo 61 La presente sezione potra' essere integrata per tener conto di eventuali estensioni dei diritti esclusivi dei Sami in relazione ai loro tradizionali mezzi di sussistenza. Una legge europea del Consiglio puo' apportare i necessari emendamenti alla presente sezione. Il Consiglio delibera all'unanimita', previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni.
Protocollo 8-art. 62
Articolo 62 Le disposizioni della presente sezione si applicano tenendo conto della dichiarazione sulla popolazione Sami che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 3 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
Protocollo 8-art. 63
Articolo 63 Le zone interessate dall'obiettivo inteso a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale di regioni a scarsissima densita' di popolazione corrispondono in linea di massima o appartengono a regioni di livello NUTS II con una densita' di popolazione pari o inferiore a 8 abitanti per chilometro quadrato. L'intervento dell'Unione puo' essere esteso, fatto salvo il principio della concentrazione, anche a zone di dimensioni minori, limitrofe e contigue, rispondenti allo stesso criterio di densita' di popolazione. Le regioni e zone cui si applica il presente articolo sono elencate nell'allegato 1 (1) del protocollo n. 6 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia. ------------------------------ (1) GU C 241 del 29.8.1994, pag. 355.
Protocollo 8-art. 64
Articolo 64 1. Ai sensi della presente sezione si intende per: a) "autocarro", un autoveicolo con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate immatricolato in uno Stato membro, adibito al trasporto di merci o alla trazione di rimorchi, inclusi semirimorchi, e rimorchi con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate e trainati da un autoveicolo immatricolato in uno Stato membro con peso massimo autorizzato pari o inferiore a 7,5 tonnellate; b) "trasporto combinato", il trasporto effettuato mediante autocarri o unita' di carico instradati su parte del percorso per ferrovia e, per il percorso iniziale o terminale, su strada, fermo restando che in nessun caso il territorio austriaco puo' essere attraversato nel percorso iniziale o nel percorso terminale esclusivamente su strada. 2. Gli articoli da 65 a 71 si applicano alle disposizioni concernenti il trasporto ferroviario e il trasporto combinato attraverso il territorio austriaco.
Protocollo 8-art. 65
Articolo 65 L'Unione e gli Stati membri interessati, nel quadro delle reciproche competenze, adottano e coordinano strettamente le misure necessarie allo sviluppo e alla promozione del trasporto ferroviario e del trasporto combinato per quanto riguarda il trasporto di merci attraverso le Alpi.
Protocollo 8-art. 66
Articolo 66 Nello stabilire gli orientamenti di cui all'articolo III-247 della Costituzione, l'Unione garantisce che gli assi definiti nell'allegato 1 (1) del protocollo n. 9 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia facciano parte delle reti transeuropee per il trasporto ferroviario e il trasporto combinato e siano inoltre individuati come progetti di interesse comune. ------------------------------ (1) GU C 241 del 29.8.1994, pag. 364.
Protocollo 8-art. 67
Articolo 67 L'Unione e gli Stati membri interessati, nel quadro delle reciproche competenze, attuano le misure elencate nell'allegato 2 (2) del protocollo n. 9 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia. ------------------------------ (2) GU C 241 del 29.8.1994, pag. 365.
Protocollo 8-art. 68
Articolo 68 L'Unione e gli Stati membri interessati si adoperano al massimo per sviluppare e utilizzare le capacita' supplementari su rotaia di cui all'allegato 3 (3) del protocollo n. 9 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia. ------------------------------ (3) GU C 241 del 29.8.1994, pag. 367.
Protocollo 8-art. 69
Articolo 69 L'Unione e gli Stati membri interessati adottano misure per il potenziamento del trasporto ferroviario e del trasporto combinato. Se del caso, e fatte salve le disposizioni della Costituzione, dette misure sono stabilite in stretta consultazione con compagnie ferroviarie e altri fornitori del servizio ferroviario. Le misure stabilite nell'ambito delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di trasporto ferroviario e combinato devono avere carattere prioritario. Nell'attuazione di dette misure, deve essere attribuita particolare attenzione alla competitivita', all'efficacia e alla trasparenza dei costi del trasporto ferroviario e combinato. Gli Stati membri interessati si adoperano, in particolare, affinche' siano adottate misure atte a garantire che i prezzi per il trasporto combinato siano competitivi rispetto ai prezzi di altre modalita' di trasporto. Gli aiuti concessi a tal fine sono conformi al diritto dell'Unione.
Protocollo 8-art. 70
Articolo 70 L'Unione e gli Stati membri interessati intraprendono, in caso di grave perturbazione del traffico ferroviario, quale un disastro naturale, tutte le possibili azioni concertate intese a garantire il flusso del traffico. Deve essere data priorita' ai carichi sensibili, quali le derrate deperibili.
Protocollo 8-art. 71
Articolo 71 La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 73, paragrafo 2, riesamina l'applicazione della presente sezione.
Protocollo 8-art. 72
Articolo 72 1. Il presente articolo si applica al trasporto di merci su strada per viaggi effettuati nel territorio della Comunita'. 2. Per i viaggi che comportano il transito di merci su strada attraverso l'Austria, il regime stabilito per viaggi per conto proprio e per viaggi per conto terzi e a titolo oneroso, a norma della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 e del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio si applica fatte salve le disposizioni del presente articolo. 3. Fino al 1° gennaio 1998 si applicano le seguenti disposizioni: a) l'emissione totale di NO degli autocarri che transitano attraverso l'Austria verra' ridotta del 60% nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 1992 e il 31 dicembre 2003, conformemente alla tabella riportata nell'allegato 4; b) la riduzione del valore di emissione complessiva NO di tali autocarri viene gestita mediante un sistema di ecopunti. All'interno di questo sistema ogni autocarro in transito attraverso l'Austria necessita di un determinato numero di ecopunti, corrispondente al valore delle emissioni di NO di ogni singolo autocarro (valore ammesso in base alla "conformity of production" (valore COP) o desunto dall'omologazione per tipo). I criteri di determinazione e di gestione di tali punti sono descritti nell'allegato 5; c) se il numero dei transiti supera, di oltre l'8% nel corso di un anno, il valore determinato per il 1991, la Commissione, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 16, adotta misure appropriate conformemente al paragrafo 3 dell'allegato 5; d) l'Austria rilascia e mette a disposizione, in tempo utile, il numero di carte ecopunti necessario all'utilizzazione del sistema di ecopunti, conformemente all'allegato 5, per gli autocarri che transitano attraverso l'Austria; e) gli ecopunti saranno ripartiti dalla Commissione fra gli Stati membri, conformemente alle disposizioni da stabilire ai sensi del paragrafo 7. 4. Prima del 1° gennaio 1998 il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, riesamina il funzionamento delle disposizioni concernenti il trasporto di merci su strada attraverso l'Austria. Detto riesame viene effettuato conformemente ai principi di base del diritto comunitario, quali il corretto funzionamento del mercato interno, segnatamente la libera circolazione delle merci e la libera prestazione di servizi, la tutela dell'ambiente nell'interesse della Comunita' nel suo insieme, e la sicurezza stradale. A meno che il Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti, il periodo transitorio viene prorogato per un ulteriore periodo fino al 1° gennaio 2001, durante il quale si applicano le disposizioni del paragrafo 3. 5. Prima del l° gennaio 2001 la Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, effettua uno studio scientifico del livello di conseguimento dell'obiettivo di riduzione dell'inquinamento illustrato nel paragrafo 3, lettera a). Qualora la Commissione constati che detto obiettivo e' stato conseguito in modo soddisfacente, le disposizioni di cui al paragrafo 3 cessano dall'essere applicabili alla data del 1° gennaio 2001. Qualora la Commissione constati che detto obiettivo non e' stato realizzato in modo soddisfacente, il Consiglio, ai sensi dell'articolo 75 del trattato CE, puo' adottare misure, in un quadro comunitario, atte ad assicurare una tutela equivalente dell'ambiente, in particolare una riduzione del 60% dell'inquinamento. Qualora il Consiglio non adotti siffatte misure, il periodo transitorio viene automaticamente prorogato di un ulteriore periodo definitivo di tre anni, durante il quale si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3. 6. Al termine del periodo transitorio l'acquis comunitario si applica integralmente. 7. La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 16, adotta misure particolareggiate concernenti le procedure relative al sistema di ecopunti, la distribuzione di ecopunti e le questioni tecniche inerenti all'applicazione di detto Articolo che entreranno in vigore alla data di adesione dell'Austria. Le misure di cui al primo comma assicurano che sia mantenuta la situazione di fatto per gli attuali Stati membri, quale risulta dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3637/92 del Consiglio e dell'accordo amministrativo, firmato il 23 dicembre 1992, che stabilisce la data di entrata in vigore e le procedure per l'introduzione del sistema degli ecopunti previsto nell'accordo di transito. Saranno compiuti tutti gli sforzi necessari per garantire che la quota di ecopunti attribuita alla Grecia tenga sufficientemente conto del fabbisogno della Grecia in questo contesto.
Protocollo 8-art.73
Articolo 73 1. La Commissione e' assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui e' fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Protocollo 8-art. 74
Articolo 74 1. Gli specifici termini austriaci della lingua tedesca contenuti nell'ordinamento giuridico austriaco ed elencati nell'allegato (1) del protocollo n. 10 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia hanno lo stesso status e possono essere usati con gli stessi effetti giuridici dei termini corrispondenti usati in Germania ed elencati nel suddetto allegato. 2. Nella versione linguistica tedesca dei nuovi atti aventi valore giuridico gli specifici termini austriaci menzionati nell'allegato del protocollo n. 10 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia sono aggiunti nel modo opportuno ai termini corrispondenti usati in Germania. ------------------------------ (1) GU C 241 del 29.8.1994, pag. 370.
Protocollo 9-art. 1
PROTOCOLLO RELATIVO AL TRATTATO E ATTO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA CECA, DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DELLA REPUBBLICA DI MALTA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RAMMENTANDO che la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca hanno aderito alle Comunita' europee e all'Unione europea, istituita con il trattato sull'Unione europea, il 1° maggio 2004; CONSIDERANDO che l'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera e) della Costituzione prevede l'abrogazione del trattato del 16 aprile 2003 relativo a dette adesioni; CONSIDERANDO che numerose disposizioni figuranti nell'atto allegato a detto trattato di adesione restano pertinenti; che l'articolo IV-437, paragrafo 2 della Costituzione prevede un protocollo che riporti tali disposizioni o vi faccia riferimento affinche' esse restino in vigore e i loro effetti giuridici siano mantenuti; CONSIDERANDO che a talune delle disposizioni in questione dovranno essere apportati gli adattamenti tecnici necessari per assicurarne la conformita' con il testo della Costituzione senza alterarne la portata giuridica, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica: Articolo 1 Ai fini del presente protocollo: a) per "atto di adesione del 16 aprile 2003" si intende l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea; b) per "trattato che istituisce la Comunita' europea" ("trattato CE") e "trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica" ("trattato CEEA"), si intendono detti trattati quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati in vigore anteriormente al 1° maggio 2004; c) per "trattato sull'Unione europea" ("trattato UE"), si intende detto trattato quale e' stato completato o modificato da trattati o altri atti entrati in vigore anteriormente al 1° maggio 2004; d) per "Comunita'" si intende una o entrambe le Comunita' di cui alla lettera b), a seconda dei casi; e) per "Stati membri attuali" si intendono gli Stati membri seguenti: il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord; f) per "nuovi Stati membri" si intendono gli Stati membri seguenti: la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca.
Protocollo 9-art. 2
Articolo 2 I diritti e gli obblighi risultanti dal trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera e) della Costituzione sono divenuti effettivi, alle condizioni previste da detti trattati, a decorrere dal 1° maggio 2004.
Protocollo 9-art. 3
Articolo 3 1. Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione dal protocollo allegato al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (in appresso denominato "protocollo di Schengen"), gli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, elencati nell'allegato I, dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, cosi' come gli altri atti di tale tipo adottati anteriormente al 1° maggio 2004 sono vincolanti e si applicano nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° maggio 2004. 2. Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi non rientranti nel paragrafo 1, pur essendo vincolanti per i nuovi Stati membri a decorrere dal 1° maggio 2004, si applicano in un nuovo Stato membro solo in virtu' di una decisione europea, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis in questione in tale nuovo Stato membro. Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, adotta la sua decisione deliberando all'unanimita' dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono gia' state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni. I membri del Consiglio che rappresentano i governi dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell'acquis di Schengen e ad atti basati su di esso, o ad esso altrimenti connessi, di cui detti Stati membri sono parti. 3. Gli accordi conclusi dal Consiglio ai sensi dell'articolo 6 del protocollo di Schengen sono vincolanti per i nuovi Stati membri a decorrere dal 1° maggio 2004. 4. I nuovi Stati membri devono, relativamente alle convenzioni o agli strumenti nei settori della giustizia e degli affari interni, che sono indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato sull'Unione europea: a) aderire a quelli che, al 1° maggio 2004, sono stati aperti alla firma degli Stati membri attuali, nonche' a quelli che sono stati elaborati dal Consiglio in conformita' del titolo VI del trattato UE e raccomandati agli Stati membri per l'adozione; b) adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle gia' adottate al 1° maggio 2004 dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri che operano nei settori della giustizia e degli affari interni.
Protocollo 9-art. 4
Articolo 4 Ciascun nuovo Stato membro partecipa all'Unione economica e monetaria a decorrere dal 1° maggio 2004 quale Stato membro con deroga ai sensi dell'articolo III-197 della Costituzione.
Protocollo 9-art. 5
Articolo 5 1. I nuovi Stati membri, che hanno aderito con l'atto di adesione del 16 aprile 2003 alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, devono aderire a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri attuali relativo al funzionamento dell'Unione o che sia connesso alla sua sfera di attivita'. 2. I nuovi Stati membri devono aderire, a condizione che siano ancora in vigore, alle convenzioni di cui all'articolo 293 del trattato CE e alle convenzioni indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato CE, nonche' ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee, firmati dagli Stati membri attuali e avviare a tal fine negoziati con questi ultimi per apportarvi i necessari adattamenti.
Protocollo 9-art. 6
Articolo 6 1. I nuovi Stati membri devono aderire, alle condizioni previste dal presente protocollo, agli accordi o alle convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dagli Stati membri attuali congiuntamente all'Unione o alla Comunita' europea dell'energia atomica, nonche' agli accordi conclusi da questi Stati che siano connessi a tali accordi o convenzioni. L'adesione dei nuovi Stati membri agli accordi o alle convenzioni di cui al successivo paragrafo 4, nonche' agli accordi con la Bielorussia, la Cina, il Cile, il Mercosur e la Svizzera conclusi o firmati dalla Comunita' congiuntamente ai propri Stati membri attuali e' approvata tramite un protocollo a tali accordi o convenzioni concluso tra il Consiglio che delibera all'unanimita' a nome degli Stati membri, e il paese o i paesi terzi o l'organizzazione internazionale interessati. Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie dell'Unione e della Comunita' europea dell'energia atomica e non incide sulla ripartizione dei poteri tra le stesse e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all'adesione. La Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio, che delibera all'unanimita', e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione. 2. Con l'adesione agli accordi e alle convenzioni di cui al paragrafo 1, i nuovi Stati membri acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali. 3. I nuovi Stati membri devono aderire, alle condizioni stabilite nel presente protocollo, all'accordo sullo Spazio economico europeo (1), conformemente all'articolo 128 dell'accordo stesso. 4. A decorrere dal 1° maggio 2004 e in attesa, se del caso, della conclusione dei necessari protocolli di cui al paragrafo 1, i nuovi Stati membri applicano le disposizioni degli accordi conclusi dagli Stati membri attuali, congiuntamente alla Comunita', con Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bulgaria, Corea del Sud, Croazia, Egitto, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Federazione russa, Georgia, Giordania, Israele, Kazakstan, Kirghizistan, Libano, Marocco, Messico, Moldova, Romania, San Marino, Siria, Sudafrica, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan e le disposizioni di altri accordi conclusi congiuntamente dagli attuali Stati membri e dalla Comunita' anteriormente al 1° maggio 2004. Qualsiasi adattamento dei suddetti accordi e' soggetto alla conclusione di protocolli con le controparti contraenti, conformemente al paragrafo 1, secondo comma. Qualora detti protocolli non siano stati conclusi entro il 1° maggio 2004, l'Unione, la Comunita' europea dell'energia atomica e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti necessari per far fronte alla situazione. 5. A decorrere dal 1° maggio 2004, i nuovi Stati membri applicano gli accordi tessili bilaterali conclusi dalla Comunita' con paesi terzi. Le restrizioni quantitative applicate dall'Unione alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri. Qualora le modifiche degli accordi tessili bilaterali non siano entrate in vigore entro il 1° maggio 2004, l'Unione adatta secondo necessita' le sue norme per l'importazione di prodotti tessili o di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri. 6. Le restrizioni quantitative applicate dall'Unione alle importazioni di acciaio e prodotti derivati sono adattate in base alle importazioni di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati, effettuate dai nuovi Stati membri negli anni immediatamente precedenti la firma del trattato di adesione. 7. Gli accordi di pesca conclusi anteriormente al maggio 2004 dai nuovi Stati membri con paesi terzi sono gestiti dall'Unione. I diritti ed obblighi che derivano per i nuovi Stati membri da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute. Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni europee opportune per il proseguimento delle attivita' di pesca che ne derivano, compresa la possibilita' di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno. 8. Con effetto dal 1° maggio 2004, i nuovi Stati membri si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi, compreso l'Accordo centroeuropeo di libero scambio. Nella misura in cui gli accordi tra uno o piu' nuovi Stati membri, da una parte, e uno o piu' paesi terzi, dall'altra, siano incompatibili con gli obblighi derivanti dalla Costituzione, e in particolare dal presente protocollo, il o i nuovi Stati membri adottano le misure appropriate per eliminare le incompatibilita' constatate. Qualora un nuovo Stato membro incontri difficolta' nell'adattare un accordo concluso con uno o piu' paesi terzi prima dell'adesione, a norma dell'accordo si ritira dallo stesso. 9. I nuovi Stati membri adottano le misure opportune per adeguare, se occorre, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l'Unione o la Comunita' europea dell'energia atomica o altri Stati membri. Questi si ritireranno in particolare, al 1° maggio 2004 o il piu' presto possibile dopo tale data, dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche l'Unione e' parte, a meno che la loro adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca. ------------------------------ (1) GU L I del 3.1.1994, pag. 3.
Protocollo 9-art. 7
Articolo 7 Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente protocollo conservano la loro natura giuridica; in particolare, rimangono applicabili le procedure per la loro modifica.
Protocollo 9-art. 8
Articolo 8 Le disposizioni dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi della Comunita' o dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea, quali interpreatati dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee e del Tribunale di primo grado, restano in vigore fatta salva l'applicazione del secondo comma. Tali disposizioni hanno la stessa natura giuridica degli atti che hanno abrogato o modificato e sono soggette alle stesse norme.
Protocollo 9-art. 9
Articolo 9 I testi degli atti delle istituzioni degli organi o degli organismi della Comunita' o dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea, nonche' i testi degli atti della Banca centrale europea, adottati anteriormente al 1° maggio 2004 e redatti in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese fanno fede, da tale data, alle stesse condizioni dei testi redatti e facenti fede nelle altre lingue.
Protocollo 9-art. 10
Articolo 10 Una legge europea del Consiglio puo' abrogare le disposizioni transitorie del presente protocollo quando esse non siano piu' applicabili. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo.
Protocollo 9-art. 11
Articolo 11 L'applicazione della Costituzione e degli atti adottati dalla istituzioni e' soggetta, a titolo transitorio, alle deroghe previste dal presente protocollo.
Protocollo 9-art. 12
Articolo 12 Gli adattamenti degli atti elencati nell'allegato III dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato e secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 36.
Protocollo 9-art. 13
Articolo 13 Le misure elencate nell'allegato IV dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 sono applicate alle condizioni previste in detto allegato.
Protocollo 9-art. 14
Articolo 14 Una legge europea del Consiglio puo' effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente protocollo, relative alla politica agricola comune, che possono risultare necessari in seguito a una modifica del diritto dell'Unione. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo.
Protocollo 9-art. 15
Articolo 15 Gli atti elencati negli allegati V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tali allegati.
Protocollo 9-art. 16
Articolo 16 1. Le entrate denominate "dazi della tariffa doganale comune e altri dazi", di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita' europee (1), o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che la sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dall'Unione negli scambi dei nuovi Stati membri con i paesi terzi. 2. Per l'anno 2004 l'imponibile IVA armonizzato e la base dell'RNL (reddito nazionale lordo), di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) della decisione 2000/597/CE, Euratom di ciascun nuovo Stato membro sono pari a due terzi della base annua. Anche la base dell'RNL di ciascun nuovo Stato membro da considerare per il calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito, di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della decisione 2000/597/CE, Euratom e' pari a due terzi della base annua. 3. Ai fini della determinazione dell'aliquota congelata per il 2004 di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b) della decisione 2000/597/CE, Euratom gli imponibili IVA ridotti dei nuovi Stati membri sono calcolati sulla base di due terzi dei loro imponibili IVA non ridotti e di due terzi del loro RNL. ------------------------------ (1) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.
Protocollo 9-art. 17
Articolo 17 1. Il bilancio dell'Unione per l'esercizio finanziario 2004 e' stato adattato, per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri, tramite un bilancio rettificativo con effetto al 1° maggio 2004. 2. I dodici dodicesimi mensili delle risorse basate sull'IVA e sull'RNL che i nuovi Stati membri devono corrispondere a titolo del bilancio rettificativo di cui al paragrafo 1, nonche' l'adeguamento retroattivo dei dodicesimi mensili per il periodo gennaio-aprile 2004 che si applicano solo agli attuali Stati membri, sono convertiti in ottavi da richiedere nel periodo maggio-dicembre 2004. Anche gli adeguamenti retroattivi derivanti da ogni successivo bilancio rettificativo adottato nel 2004 sono convertiti in parti uguali da richiedere nel restante periodo dell'anno.
Protocollo 9-art. 18
Articolo 18 Il primo giorno lavorativo di ogni mese l'Unione versa alla Repubblica ceca, a Cipro, a Malta e alla Slovenia, a titolo delle spese del bilancio dell'Unione, un ottavo nel 2004, a decorrere dal 1° maggio 2004, e un dodicesimo nel 2005 e nel 2006 dei seguenti importi di compensazione finanziaria temporanea: (milioni di euro, prezzi 1999)
2004
2005
2006
Repubblica ceca 125,4 178,0 85,1
Cipro 68,9 119,2 112,3
Malta
37,8
65,6
62,9
Slovenia 29,5 66,4 35,5
Protocollo 9-art. 19
Articolo 19 Il primo giorno lavorativo di ogni mese l'Unione versa alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia, a titolo delle spese del bilancio dell'Unione, un ottavo nel 2004, a decorrere dal 1° maggio 2004, e un dodicesimo nel 2005 e nel 2006 dei seguenti importi di uno strumento forfettario speciale per i flussi di tesoreria:
2004
2005
2006
Repubblica ceca 174,7 91,55 91,55
Estonia 15,8 2,90 2,90
Cipro 27,7 5,05 5,05
Lettonia 19,5 3,40 3,40
Lituania 34,8 6,30 6,30
Ungheria 155,3 27,95 27,95
Malta 12,2 27,15 27,15
Polonia 442,8 550,00 450,00
Slovenia 65,4 17,85 17,85
Slovacchia
63,2
11,35
11,35
Nel calcolare la ripartizione dei fondi a finalita' strutturale per gli anni 2004, 2005 e 2006 si e' tenuto conto degli importi di 1 miliardo di euro per la Polonia e di 100 milioni di euro per la Repubblica ceca compresi nello strumento forfettario speciale per i flussi di tesoreria.
Protocollo 9-art. 20
Articolo 20 1. I nuovi Stati membri sottoelencati versano i seguenti importi al Fondo di ricerca carbone e acciaio di cui alla decisione 2002/234/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio (1): (milioni di euro, prezzi attuali)
Repubblica ceca 39,88
Estonia 2,50
Lettonia 2,69
Ungheria 9,93
Polonia 92,46
Slovenia 2,36
Slovacchia 20,11
I contributi al Fondo di ricerca carbone e acciaio sono corrisposti, a partire dal 2006, in quattro rate da versare il primo giorno lavorativo del primo mese di ogni anno, nelle seguenti percentuali: 2006: 15% 2007: 20% 2008: 30% 2009: 35% ------------------------------ (1) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42.
Protocollo 9-art. 21
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