LEGGE 7 aprile 2005, n. 57

Type Legge
Publication 2005-04-07
Ultimo aggiornamento 2005-04-21
State In force
Source Normattiva
articles 4
Reform history JSON API

Articolo 62 Nei casi di cui all'articolo III-358, paragrafi 2 e 3 della Costituzione, il primo avvocato generale, allorche' ritiene che esista un grave rischio per l'unita' o la coerenza del diritto dell'Unione, puo' proporre alla Corte di giustizia di riesaminare la decisione del Tribunale. La proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione del Tribunale. La Corte decide, entro un mese a decorrere dalla proposta presentatale dal primo avvocato generale, sull'opportunita' o meno di riesaminare la decisione.

Protocollo 3-art. 63

Articolo 63 I regolamenti di procedura della Corte di giustizia e del Tribunale contengono tutte le disposizioni necessarie per applicare e, per quanto necessario, completare il presente statuto.

Protocollo 3-art. 64

Articolo 64 Le norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono fissate da un regolamento europeo del Consiglio, che delibera all'unanimita'. Tale regolamento e' adottato su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo o su proposta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia e del Parlamento europeo. Fino all'adozione di tali norme, le disposizioni del regolamento di procedura della Corte di giustizia e del regolamento di procedura del Tribunale relative al regime linguistico sono applicabili. In deroga agli articoli III-355 e III-356 della Costituzione, ogni modifica o abrogazione di tali disposizioni richiede l'approvazione unanime del Consiglio.

Protocollo 3-art. 65

Articolo 65 1. In deroga all'articolo IV-437 della Costituzione, restano in vigore tutte le modifiche del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunita' europea e al trattato CEEA, che sono state adottate tra la firma e l'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. 2. Al fine di integrarle nell'articolato del presente statuto, le modifiche di cui al paragrafo 1 sono oggetto di codificazione ufficiale tramite una legge europea del Consiglio, adottata su richiesta della Corte di giustizia. All'entrata in vigore di tale legge europea di codificazione, il presente articolo e' abrogato.

Protocollo 4-art. 1

4.

PROTOCOLLO SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA. LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO definire lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea di cui agli articoli I-30 e III-187, paragrafo 2 della Costituzione, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo 1 Sistema europeo di banche centrali 1. Conformemente all'articolo I-30, paragrafo 1 della Costituzione, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta e' l'euro costituiscono l'Eurosistema. 2. Il Sistema europeo di banche centrali e la Banca centrale europea assolvono i loro compiti ed espletano le loro attivita' conformemente alla Costituzione e al presente statuto.

Protocollo 4-art. 2

Articolo 2 Obiettivi Conformemente all'articolo I-30, paragrafo 2 e all'articolo III-185, paragrafo 1 della Costituzione, l'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali e' il mantenimento della stabilita' dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, il Sistema sostiene le politiche economiche generali dell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima definiti nell'articolo I-3 della Costituzione. Il Sistema europeo di banche centrali agisce in conformita' del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, e rispettando i principi di cui all'articolo III-177 della Costituzione.

Protocollo 4-art. 3

Articolo 3 Compiti 1. Conformemente all'articolo III-185, paragrafo 2 della Costituzione, i compiti fondamentali assolti tramite il Sistema europeo di banche centrali sono: a) definire e attuare la politica monetaria dell'Unione; b) svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo III-326 della Costituzione; c) detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri; d) promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. 2. Conformemente all'articolo III-185, paragrafo 3 della Costituzione, il paragrafo 1, lettera c) del presente articolo non pregiudica la detenzione e la gestione, da parte dei governi degli Stati membri, dei saldi operativi in valuta estera. 3. Conformemente all'articolo III-185, paragrafo 5 della Costituzione, il Sistema europeo di banche centrali contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorita' per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilita' del sistema finanziario.

Protocollo 4-art. 4

Articolo 4 Funzioni consultive Conformemente all'articolo III-185, paragrafo 4 della Costituzione, la Banca centrale europea viene consultata: a) in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue attribuzioni; b) dalle autorita' nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue attribuzioni, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 41; La Banca centrale europea puo' formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione o alle autorita' nazionali su questioni che rientrano nelle sue attribuzioni.

Protocollo 4-art. 5

Articolo 5 Raccolta di informazioni statistiche 1. Al fine di assolvere i compiti del Sistema europeo di banche centrali, la Banca centrale europea, assistita dalle banche centrali nazionali, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorita' nazionali o direttamente dagli operatori economici. A questo fine essa coopera con le istituzioni, organi o organismi dell'Unione e con le competenti autorita' degli Stati membri o dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. 2. Le banche centrali nazionali svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui al paragrafo 1. 3. La Banca centrale europea contribuisce all'armonizzazione, ove necessario, delle norme e delle prassi relative alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni. 4. Il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 41, determina le persone fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di segnalazione, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni per assicurarne l'applicazione.

Protocollo 4-art. 6

Articolo 6 Cooperazione internazionale 1. Nel campo della cooperazione internazionale concernente i compiti affidati al Sistema europeo di banche centrali, la Banca centrale europea decide come il Sistema europeo di banche centrali debba essere rappresentato. 2. La Banca centrale europea e, con l'autorizzazione di questa, le banche centrali nazionali possono partecipare ad istituzioni monetarie internazionali. 3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'articolo III-196 della Costituzione.

Protocollo 4-art. 7

Articolo 7 Indipendenza Conformemente all'articolo III-188 della Costituzione, nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dalla Costituzione e dal presente statuto, ne' la Banca centrale europea, ne' una banca centrale nazionale, ne' un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri ne' da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, organi o organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

Protocollo 4-art. 8

Articolo 8 Principio generale Il Sistema europeo di banche centrali e' governato dagli organi decisionali della Banca centrale europea.

Protocollo 4-art. 9

Articolo 9 La Banca centrale europea 1. La Banca centrale europea che, conformemente all'articolo I-30, paragrafo 3, della Costituzione, ha personalita' giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti; essa puo' in particolare acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. 2. La Banca centrale europea assicura che i compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali ai sensi dell'articolo III-185, paragrafi 2, 3 e 5 della Costituzione siano assolti o mediante le attivita' proprie, secondo quanto disposto dal presente statuto, o attraverso le banche centrali nazionali ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 e dell'articolo 14. 3. Conformemente all'articolo III-187, paragrafo 3 della Costituzione gli organi decisionali della Banca centrale europea sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.

Protocollo 4-art. 10

Articolo 10 Il Consiglio direttivo 1. Conformemente all'articolo III-382, paragrafo 1 della Costituzione, il consiglio direttivo e' composto dai membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea e dai governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri senza deroga ai sensi dell'articolo III-197 della Costituzione. 2. Ogni membro del consiglio direttivo ha diritto a un voto. A decorrere dalla data in cui il numero dei membri del consiglio direttivo sia superiore a 21, ciascun membro del comitato esecutivo ha diritto a un voto e il numero dei governatori con diritto di voto e' pari a 15. Questi ultimi diritti di voto sono attribuiti ed esercitati a rotazione come di seguito indicato: a) a decorrere dalla data in cui il numero dei governatori sia superiore a 15 e fino a che non sia pari a 22, i governatori sono suddivisi in due gruppi, secondo una graduatoria stilata sulla base della quota detenuta dallo Stato membro della rispettiva banca centrale nazionale nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie degli Stati membri la cui moneta e' l'euro. Alle quote detenute nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie sono assegnati i coefficienti di ponderazione, rispettivamente, di 5/6 e 1/6. II primo gruppo e composto da cinque governatori e il secondo dai rimanenti. La frequenza del diritto di voto dei governatori del primo gruppo non puo' essere inferiore a quella dei governatori del secondo gruppo. Fatto salvo quanto disposto nella frase precedente, al primo gruppo sono attribuiti quattro diritti di voto e al secondo undici; b) a decorrere dalla data in cui i governatori siano in numero pari a 22, essi sono suddivisi in tre gruppi secondo una graduatoria stilata in base ai criteri di cui alla lettera a). Al primo gruppo, costituito da cinque governatori, spettano quattro diritti di voto. Al secondo, costituito dalla meta' del numero totale dei governatori, con un arrotondamento di eventuali numeri frazionari all'intero successivo, spettano otto diritti di voto. Al terzo gruppo, costituito dai rimanenti governatori, spettano tre diritti di voto; c) all'interno di ciascun gruppo, i governatori esercitano il diritto di voto per uguali periodi di tempo; d) al calcolo delle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato si applica l'articolo 29, paragrafo 2. Il bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie e' determinato in conformita' del quadro statistico applicabile nell'Unione al momento del calcolo; e) ogniqualvolta il prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato sia modificato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3 oppure il numero dei governatori aumenti, la dimensione e/o la composizione dei gruppi sono modificate sulla base dei principi di cui al presente comma; f) deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, con o senza diritto di voto, il consiglio direttivo adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente comma e puo' decidere di differire l'avvio del sistema di rotazione fino alla data in cui il numero dei governatori non sia superiore a 18. Il diritto di voto deve essere esercitato di persona. In deroga a tale norma, il regolamento interno di cui all'articolo 12, paragrafo 3 puo' prevedere che i membri del consiglio direttivo votino mediante teleconferenza. Tale regolamento prevede inoltre che un membro del consiglio direttivo impossibilitato a partecipare alle riunioni per un periodo prolungato possa designare un supplente quale membro del consiglio direttivo. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma non hanno effetto sul diritto di voto di ciascun membro del consiglio direttivo, con o senza diritto di voto, ai sensi del paragrafo 3 e dell'articolo 40, paragrafi 2 e 3. Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, il consiglio direttivo decide a maggioranza semplice dei membri aventi diritto di voto. In caso di parita', prevale il voto del presidente. Perche' il consiglio direttivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto. Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente puo' convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni senza tenere conto del quorum. 3. Per qualsiasi decisione da prendere ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 51, alle votazioni in sede di consiglio direttivo si applica una ponderazione in base alle quote del capitale sottoscritto della Banca centrale europea detenute dalle banche centrali nazionali. La ponderazione dei voti dei membri del comitato esecutivo e' pari a zero. Una decisione che richiede la maggioranza qualificata si considera adottata se i voti favorevoli rappresentano almeno i due terzi del capitale sottoscritto della Banca centrale europea e rappresentano almeno la meta' dei partecipanti al capitale. Se un governatore non puo' essere presente, puo' nominare un supplente che eserciti il suo voto ponderato. 4. Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il consiglio direttivo puo' decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni. 5. Il consiglio direttivo si riunisce almeno dieci volte l'anno.

Protocollo 4-art. 11

Articolo 11 Il comitato esecutivo 1. Conformemente all'articolo III-382, paragrafo 2, primo comma della Costituzione, il comitato esecutivo e' composto dal presidente, dal vicepresidente e da altri quattro membri. I membri assolvono i loro compiti a tempo pieno. Nessun membro puo' avere altre occupazioni, retribuite o meno, salvo il caso in cui il consiglio direttivo non conceda eccezionalmente una deroga. 2. Conformemente all'articolo III-382, paragrafo 2 della Costituzione, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea. Il loro mandato ha una durata di otto anni e non e' rinnovabile. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo. 3. Le condizioni e le modalita' di impiego dei membri del comitato esecutivo, in particolare il loro trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in essere con la Banca centrale europea e sono fissati dal consiglio direttivo su proposta di un comitato comprendente tre membri nominati dal consiglio direttivo e tre membri nominati dal Consiglio. I membri del comitato esecutivo non hanno diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo. 4. Qualora un membro del comitato esecutivo non risponda piu' alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, puo' essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del consiglio direttivo o del comitato esecutivo. 5. Ogni membro del comitato esecutivo presente ha diritto di voto e dispone a tal fine di un voto. Salvo diverse disposizioni, il comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. Le disposizioni per le votazioni sono specificate nel regolamento interno di cui all'articolo 12, paragrafo 3. 6. Il comitato esecutivo e' responsabile della gestione degli affari correnti della Banca centrale europea. 7. Qualsiasi vacanza in seno al comitato esecutivo sara' coperta con la nomina di un nuovo membro in conformita' del paragrafo 2.

Protocollo 4-art. 12

Articolo 12 Responsabilita' degli organi decisionali 1. Il consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l'assolvimento dei compiti affidati al Sistema europeo di banche centrali dalla Costituzione e dal presente statuto. Il consiglio direttivo formula la politica monetaria dell'Unione ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi, ai tassi di interesse di riferimento e all'approvvigionamento di riserve nel Sistema europeo di banche centrali e stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione. Il comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo gli indirizzi e le decisioni stabiliti dal consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle banche centrali nazionali. Al comitato esecutivo possono inoltre essere delegati taluni poteri quando il consiglio direttivo decide in tal senso. Nella misura ritenuta possibile ed opportuna, fatto salvo il disposto del presente articolo, la Banca centrale europea si avvale delle banche centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del Sistema europeo di banche centrali. 2. Il comitato esecutivo ha il compito di preparare le riunioni del consiglio direttivo. 3. II consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l'organizzazione interna della Banca centrale europea e dei suoi organi decisionali. 4. Le funzioni consultive di cui all'articolo 4 sono esercitate dal consiglio direttivo. 5. Il consiglio direttivo adotta le decisioni di cui all'articolo 6.

Protocollo 4-art. 13

Articolo 13 Il presidente 1. Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente presiede il consiglio direttivo e il comitato esecutivo della Banca centrale europea. 2. Fatto salvo l'articolo 38, il presidente, o un suo delegato, rappresenta la Banca centrale europea all'esterno.

Protocollo 4-art. 14

Articolo 14 Banche centrali nazionali 1. Conformemente all'articolo III-189 della Costituzione, ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sia compatibile con la Costituzione e con il presente statuto. 2. Gli statuti delle banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata del mandato del governatore della banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni. Un governatore puo' essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa piu' alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si e' reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo senso puo' essere deferita alla Corte di giustizia dal governatore interessato o dal consiglio direttivo per violazione della Costituzione o di qualsiasi regola di diritto relativa all'applicazione del medesimo. Tali ricorsi devono essere proposti entro un termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della decisione, dalla sua notificazione al ricorrente o, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne e' venuto a conoscenza. 3. Le banche centrali nazionali costituiscono parte integrante del Sistema europeo di banche centrali e agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea. Il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare l'osservanza degli indirizzi e delle istruzioni della Banca centrale europea, richiedendo che gli venga fornita ogni necessaria informazione. 4. Le banche centrali nazionali possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nel presente statuto, a meno che il consiglio direttivo non decida, a maggioranza dei due terzi dei votanti, che dette funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del Sistema europeo di banche centrali. Tali funzioni sono svolte sotto la piena responsabilita' delle banche centrali nazionali e non sono considerate come facenti parte delle funzioni del Sistema europeo di banche centrali.

Protocollo 4-art. 15

Articolo 15 Obblighi di rendiconto 1. La Banca centrale europea compila e pubblica rapporti sulle attivita' del Sistema europeo di banche centrali almeno ogni tre mesi. 2. Un rendiconto finanziario consolidato del Sistema europeo di banche centrali viene pubblicato ogni settimana. 3. Conformemente all'articolo III-383, paragrafo 3 della Costituzione, la Banca centrale europea trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione un rapporto annuale sulle attivita' del Sistema europeo di banche centrali e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. 4. Il rapporto e i rendiconti di cui al presente articolo sono messi gratuitamente a disposizione dei soggetti interessati.

Protocollo 4-art. 16

Articolo 16 Banconote Conformemente all'articolo III-186, paragrafo 1 della Costituzione, il consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione. La Banca centrale europea rispetta per quanto possibile la prassi esistente in materia di emissione e di progettazione di banconote.

Protocollo 4-art. 17

Articolo 17 Conti presso la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali Al fine di svolgere le loro operazioni, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettare attivita', compresi i titoli scritturali, a titolo di garanzia.

Protocollo 4-art. 18

Articolo 18 Operazioni di credito e di mercato aperto 1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Sistema europeo di banche centrali e di assolvere i propri compiti, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali hanno la facolta' di: a) operare sui mercati finanziari, sia comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine) sia con operazioni pronti contro termine, sia prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti negoziabili, in euro o in altre valute, nonche' metalli preziosi; b) effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie. 2. La Banca centrale europea stabilisce principi generali per le operazioni di credito e di mercato aperto effettuate da essa stessa o dalle banche centrali nazionali, compresi quelli per la comunicazione delle condizioni alle quali esse sono disponibili a partecipare a tali operazioni.

Protocollo 4-art. 19

Articolo 19 Riserve minime 1. Fatto salvo l'articolo 2, la Banca centrale europea, nel perseguimento degli obiettivi di politica monetaria, ha il potere di obbligare gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali. Regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime possono essere emanati dal consiglio direttivo. In caso di inosservanza, la Banca centrale europea ha la facolta' di imporre interessi a titolo di penalita' e altre sanzioni di analogo effetto. 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Consiglio, in conformita' della procedura stabilita nell'articolo 41, definisce la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra dette riserve e la relativa base, nonche' le sanzioni appropriate nei casi di inosservanza.

Protocollo 4-art. 20

Articolo 20 Altri strumenti di controllo monetario Il consiglio direttivo puo' decidere, a maggioranza di due terzi dei votanti, sull'utilizzo di altri metodi operativi di controllo monetario che esso ritenga appropriati, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2. Se tali metodi impongono obblighi a terzi il Consiglio ne definisce la portata secondo la procedura prevista all'articolo 41.

Protocollo 4-art. 21

Articolo 21 Operazioni con enti pubblici 1. Conformemente all'articolo III-181 della Costituzione, e' vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali nazionali, alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, alle autorita' regionali, locali o altre autorita' pubbliche, ad altri organismi di diritto pubblico o ad imprese pubbliche degli Stati membri. L'acquisto diretto presso di essi di strumenti di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali e' altresi' vietato. 2. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono operare in qualita' di agenti finanziari per gli organismi di cui al paragrafo 1. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti creditizi di proprieta' pubblica che, nel contesto dell'approvvigionamento di riserve da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

Protocollo 4-art. 22

Articolo 22 Sistemi di compensazione e di pagamento La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la Banca centrale europea puo' stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno dell'Unione e nei rapporti con i paesi terzi.

Protocollo 4-art. 23

Articolo 23 Operazioni esterne La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono: a) stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali; b) acquistare o vendere a pronti e a termine tutti i tipi di attivita' in valuta estera e metalli preziosi. Il termine attivita' in valuta estera include i titoli e ogni altra attivita' nella valuta di qualsiasi paese o in unita' di conto, in qualsiasi forma essi siano detenuti; c) detenere e gestire le attivita' di cui al presente articolo; d) effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie coni paesi terzi e le organizzazioni internazionali, incluse le operazioni di credito attive e passive.

Protocollo 4-art. 24

Articolo 24 Altre operazioni In aggiunta alle operazioni derivanti dall'assolvimento dei propri compiti, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono effettuare operazioni per i loro scopi amministrativi e per il proprio personale.

Protocollo 4-art. 25

Articolo 25 Vigilanza prudenziale 1. La Banca centrale europea puo' fornire pareri ed essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autorita' competenti degli Stati membri sul campo d'applicazione e sull'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione relativi alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e alla stabilita' del sistema finanziario. 2. Conformemente alle leggi europee adottate ai sensi dell'articolo III-185, paragrafo 6 della Costituzione, la Banca centrale europea puo' svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione.

Protocollo 4-art. 26

Articolo 26 Conti finanziari 1. L'esercizio finanziario della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali ha inizio il primo giorno del mese di gennaio e finisce l'ultimo giorno del mese di dicembre. 2. Il bilancio annuale della Banca centrale europea e' redatto dal comitato esecutivo secondo i principi stabiliti dal consiglio direttivo. Il bilancio annuale e' approvato dal consiglio direttivo ed e' in seguito pubblicato. 3. Per fini operativi e di analisi, il comitato esecutivo redige una situazione patrimoniale consolidata del Sistema europeo di banche centrali, in cui figurano le attivita' e le passivita' delle banche centrali nazionali facenti parte del Sistema europeo di banche centrali. 4. Per l'applicazione del presente articolo, il consiglio direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendicontazione riguardanti le operazioni effettuate dalle banche centrali nazionali.

Protocollo 4-art. 27

Articolo 27 Revisione dei conti 1. La contabilita' della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali viene verificata da revisori esterni indipendenti la cui nomina e' raccomandata dal consiglio direttivo ed approvata dal Consiglio. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali e per essere pienamente informati sulle loro operazioni. 2. Le disposizioni dell'articolo III-384 della Costituzione si applicano soltanto a un esame dell'efficienza della gestione della Banca centrale europea.

Protocollo 4-art. 28

Articolo 28 Capitale della Banca centrale europea 1. Il capitale della Banca centrale europea e' di 5 miliardi di euro. Il capitale puo' essere aumentato dal consiglio direttivo, con una decisione europea adottata alla maggioranza qualificata prevista nell'articolo 10, paragrafo 3, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41. 2. Le banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della Banca centrale europea. La sottoscrizione del capitale avviene secondo lo schema stabilito conformemente all'articolo 29. 3. Il consiglio direttivo, deliberando alla maggioranza qualificata prevista nell'articolo 10, paragrafo 3, determina la misura e la forma nelle quali il capitale e' versato. 4. Fatto salvo il paragrafo 5, le quote del capitale sottoscritto della Banca centrale europea detenute dalle banche centrali nazionali non possono essere trasferite, vincolate o poste sotto sequestro. 5. Qualora lo schema di cui all'articolo 29 venga modificato, le banche centrali nazionali trasferiscono fra di loro quote di capitale nella misura necessaria ad assicurare che la distribuzione delle quote corrisponda allo schema modificato. Il consiglio direttivo determina le modalita' e le condizioni di tali trasferimenti.

Protocollo 4-art. 29

Articolo 29 Schema di sottoscrizione di capitale 1. Lo schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea, fissato per la prima volta nel 1998 al momento dell'istituzione del Sistema europeo di banche centrali, e' determinato assegnando a ciascuna banca centrale nazionale, nell'ambito di questo schema, una ponderazione uguale alla somma del: -- 50% della quota della popolazione dello Stato membro di appartenenza sul totale della popolazione dell'Unione nel penultimo anno antecedente l'istituzione del Sistema europeo di banche centrali; -- 50% della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato dell'Unione, nei cinque anni antecedenti il penultimo anno prima dell'istituzione del Sistema europeo di banche centrali. Le percentuali sono arrotondate per difetto o per eccesso al piu' vicino multiplo di 0,0001%. 2. I dati statistici da utilizzare per l'applicazione del presente articolo sono forniti dalla Commissione in conformita' delle norme adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41. 3. Le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali saranno adattate ogni cinque anni dopo l'istituzione del Sistema europeo di banche centrali in modo analogo al paragrafo 1. Lo schema modificato si applica a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo. 4. II consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Protocollo 4-art. 30

Articolo 30 Trasferimento alla Banca centrale europea di attivita' di riserva in valuta 1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, alla Banca centrale europea vengono conferite da parte delle banche centrali nazionali attivita' di riserva in valute diverse da valute degli Stati membri, euro, posizioni di riserva sul Fondo monetario internazionale e diritti speciali di prelievo, fino ad un ammontare equivalente a 50 miliardi di euro. Il consiglio direttivo decide la quota che la Banca centrale europea chiede di versare. La Banca centrale europea ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nel presente statuto. 2. I contributi di ogni banca centrale nazionale sono fissati in proporzione alla quota del capitale della Banca centrale europea sottoscritto. 3. Ogni banca centrale nazionale ha nei confronti della Banca centrale europea un credito pari al proprio contributo. Il consiglio direttivo determina la denominazione e la remunerazione di tali crediti. 4. Ulteriori richieste di attivita' di riserva in valuta oltre il limite previsto dal paragrafo 1 possono essere effettuate dalla Banca centrale europea conformemente al paragrafo 2, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41. 5. La Banca centrale europea puo' detenere e gestire posizioni di riserva sul Fondo monetario internazionale e diritti speciali di prelievo e provvedere alla messa in comune di tali attivita'. 6. Il consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Protocollo 4-art. 31

Articolo 31 Attivita' di riserva in valuta estera detenute dalle banche centrali nazionali 1. Le banche centrali nazionali possono compiere operazioni in adempimento dei loro obblighi nei confronti delle organizzazioni internazionali, conformemente all'articolo 23. 2. Tutte le altre operazioni aventi per oggetto attivita' di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti di cui all'articolo 30, nonche' le operazioni degli Stati membri aventi per oggetto i loro saldi operativi in valuta estera, eccedenti un limite da stabilire nel quadro del paragrafo 3, sono soggette all'approvazione della Banca centrale europea al fine di assicurarne la coerenza con le politiche monetaria e di cambio dell'Unione. 3. Il consiglio direttivo definisce indirizzi al fine di facilitare tali operazioni.

Protocollo 4-art. 32

Articolo 32 Distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali 1. Il reddito maturato dalle banche centrali nazionali nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria del Sistema europeo di banche centrali (qui di seguito denominato reddito monetario) viene distribuito alla fine di ciascun esercizio finanziario in conformita' delle disposizioni del presente articolo. 2. L'importo del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale e' pari al reddito annuo che essa ottiene dalle attivita' detenute in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Queste attivita' sono accantonate dalle banche centrali nazionali in conformita' degli indirizzi determinati dal consiglio direttivo. 3. Se, dopo l'inizio della terza fase il consiglio direttivo ritiene che le strutture del bilancio delle banche centrali nazionali non consentano l'applicazione del paragrafo 2, il consiglio direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, puo' decidere che, in deroga al paragrafo 2, il reddito monetario sia calcolato secondo un metodo alternativo per un periodo che non superi i cinque anni. 4. L'ammontare del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi pagati da detta banca centrale sui depositi costituiti dagli enti creditizi in conformita' dell'articolo 19. Il consiglio direttivo puo' decidere di indennizzare le banche centrali nazionali per le spese sostenute in occasione dell'emissione di banconote o, in casi eccezionali, per perdite specifiche relative alle operazioni di politica monetaria effettuate per conto del Sistema europeo di banche centrali. L'indennizzo assume la forma che il Consiglio direttivo ritiene appropriata. Questi importi possono essere compensati con il reddito monetario delle banche centrali nazionali. 5. La somma dei redditi monetari delle banche centrali nazionali viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate di capitale della Banca centrale europea, fatta salva qualsiasi decisione presa dal consiglio direttivo in conformita' dell'articolo 33, paragrafo 2. 6. La compensazione e il regolamento dei saldi provenienti dalla ripartizione del reddito monetario sono effettuati dalla Banca centrale europea conformemente agli indirizzi fissati dal consiglio direttivo. 7. Il consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Protocollo 4-art. 33

Articolo 33 Ripartizione dei profitti e delle perdite netti della Banca centrale europea 1. Il profitto netto della Banca centrale europea e' trasferito nell'ordine seguente: a) un importo stabilito dal consiglio direttivo, che non puo' superare il 20% del profitto netto, viene trasferito al fondo di riserva generale entro un limite pari al 100% del capitale; b) il rimanente profitto netto viene distribuito ai partecipanti al capitale della Banca centrale europea in proporzione alle quote versate. 2. Qualora la Banca centrale europea subisca una perdita, essa puo' essere coperta dal fondo di riserva generale della Banca centrale europea e, se necessario, previa decisione del consiglio direttivo, dal reddito monetario dell'esercizio finanziario pertinente in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le banche centrali nazionali conformemente all'articolo 32, paragrafo 5.

Protocollo 4-art. 34

Articolo 34 Atti giuridici 1. Conformemente all'articolo III-190 della Costituzione, la Banca centrale europea adotta: a) i regolamenti europei nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nell'articolo 19, paragrafo 1, nell'articolo 22 o nell'articolo 25, paragrafo 2 del presente statuto e nei casi previsti nei regolamenti e decisioni europei di cui all'articolo 41; b) le decisioni europee necessarie per assolvere i compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali in virtu' della Costituzione e del presente statuto; c) raccomandazioni e pareri. 2. La Banca centrale europea puo' decidere di pubblicare le sue decisioni europee, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri. 3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41, la Banca centrale europea ha il potere di comminare alle imprese ammende e penalita' di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti europei e dalle decisioni europee da essa adottati.

Protocollo 4-art. 35

Articolo 35 Controllo giudiziario e materie connesse 1. Gli atti o le omissioni della Banca centrale europea sono soggetti ad esame o interpretazione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Costituzione. La Banca centrale europea puo' avviare un'azione giudiziaria nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Costituzione. 2. Controversie tra, da un lato, la Banca centrale europea e, dall'altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra persona sono decise dai tribunali nazionali competenti, salvo nei casi in cui la giurisdizione sia attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea. 3. La Banca centrale europea e' soggetta al regime di responsabilita' previsto dall'articolo III-431 della Costituzione. Le banche centrali nazionali sono responsabili conformemente alle rispettive legislazioni nazionali. 4. La Corte di giustizia dell'Unione europea e' competente a giudicare in virtu' di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Banca centrale europea o per suo conto. 5. La decisione della Banca centrale europea di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea e' presa dal consiglio direttivo. 6. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione nei casi di controversia relativi all'adempimento da parte di una banca centrale nazionale di obblighi derivanti dalla Costituzione e dal presente statuto. La Banca centrale europea, se ritiene che una banca centrale nazionale non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla Costituzione e dal presente statuto, puo' formulare un parere motivato sulla questione dopo aver dato alla banca centrale nazionale di cui trattasi l'opportunita' di presentare osservazioni. Se la banca centrale nazionale in questione non si conforma al parere entro il termine fissato dalla Banca centrale europea, quest'ultima puo' portare la questione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Protocollo 4-art. 36

Articolo 36 Personale 1. Il consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea. 2. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione su tutte le controversie fra la Banca centrale europea e i propri dipendenti, nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle condizioni di impiego.

Protocollo 4-art. 37

Articolo 37 Segreto professionale 1. I membri degli organi decisionali e il personale della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale. 2. Le persone che hanno accesso ai dati coperti da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione che imponga l'obbligo di riservatezza sono soggette al rispetto di tale obbligo.

Protocollo 4-art. 38

Articolo 38 Poteri di firma La Banca centrale europea e' giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o da due membri del comitato esecutivo oppure dalla firma di due membri del personale della Banca centrale europea che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto della Banca centrale europea.

Protocollo 4-art. 39

Articolo 39 Privilegi e immunita' La Banca centrale europea beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunita' necessari per l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunita' dell'Unione europea.

Protocollo 4-art. 40

Articolo 40 Procedura semplificata di modifica 1. Conformemente all'articolo III-187, paragrafo 3 della Costituzione, l'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli 17 e 18, l'articolo 19, paragrafo 1, gli articoli 22, 23, 24 e 26, l'articolo 32, paragrafi 2, 3, 4 e 6, l'articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 36 del presente statuto possono essere modificati con una legge europea: a) o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea; b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione. 2. L'articolo 10, paragrafo 2 puo' essere modificato da una decisione europea del Consiglio europeo, che delibera all'unanimita', su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, oppure su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea. Le modifiche entrano in vigore solo dopo essere state approvate dagli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. 3. Una raccomandazione presentata dalla Banca centrale europea ai sensi del presente articolo richiede una decisione unanime del consiglio direttivo.

Protocollo 4-art. 41

Articolo 41 Regolamentazione complementare Conformemente all'articolo III-187, paragrafo 4 della Costituzione, il Consiglio adotta i regolamenti europei e le decisioni europee che prevedono le misure di cui all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 4 e all'articolo 34, paragrafo 3 del presente statuto. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo: a) o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea; b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione.

Protocollo 4-art. 42

Articolo 42 Disposizioni generali 1. La deroga di cui all'articolo III-197, paragrafo 1 della Costituzione comporta che i seguenti articoli del presente statuto non conferiscono nessun diritto o non impongono alcun obbligo agli Stati membri interessati: articoli 3 e 6, articolo 9, paragrafo 2, articolo 12, paragrafo 1, articolo 14, paragrafo 3, articoli 16, 18, 19, 20, 22 e 23, articolo 26, paragrafo 2, articoli 27, 30, 31, 32, 33, 34 e 50. 2. Le banche centrali degli Stati membri con deroga, come specificato nell'articolo III-197, paragrafo 1 della Costituzione, mantengono i loro poteri nel settore della politica monetaria conformemente alla legislazione nazionale. 3. Conformemente all'articolo III-197, paragrafo 2, secondo comma della Costituzione, all'articolo 3, all'articolo 11, paragrafo 2 e all'articolo 19 del presente statuto, per "Stati membri" si intendono gli Stati membri la cui moneta e' l'euro. 4. All'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, all'articolo 12, paragrafo 1, agli articoli 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31 e 32, all'articolo 33, paragrafo 2 e all'articolo 50, per "banche centrali nazionali" si intendono le banche centrali degli Stati membri la cui moneta e' l'euro. 5. All'articolo 10, paragrafo 3 e all'articolo 33, paragrafo 1, per "partecipanti al capitale" si intendono le banche centrali degli Stati membri la cui moneta e' l'euro. 6. All'articolo 10, paragrafo 3 e all'articolo 30, paragrafo 2, per "capitale sottoscritto" si intende il capitale della Banca centrale europea sottoscritto dalle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta e' l'euro.

Protocollo 4-art. 43

Articolo 43 Compiti transitori della Banca centrale europea La Banca centrale europea assume i compiti svolti in precedenza dall'Istituto monetario europeo, di cui all'articolo III-199, paragrafo 2 della Costituzione, che, a causa delle deroghe di uno o piu' Stati membri, devono essere ancora adempiuti dopo l'introduzione dell'euro. La Banca centrale europea fornisce pareri nella fase di preparazione dell'abrogazione delle deroghe di cui all'articolo III-198 della Costituzione.

Protocollo 4-art. 44

Articolo 44 Consiglio generale della Banca centrale europea 1. Fatto salvo l'articolo III-187, paragrafo 1 della Costituzione, il consiglio generale e' costituito come terzo organo decisionale della Banca centrale europea. 2. Il consiglio generale e' composto dal presidente e dal vicepresidente della Banca centrale europea e dai governatori delle banche centrali nazionali. Gli altri membri del comitato esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale. 3. Le responsabilita' del Consiglio generale sono elencate per esteso nell'articolo 46.

Protocollo 4-art. 45

Articolo 45 Funzionamento del consiglio generale 1. Il consiglio generale e' presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente della Banca centrale europea. 2. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale. 3. Il presidente prepara le riunioni del consiglio generale. 4. In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, il consiglio generale adotta il suo regolamento interno. 5. Le funzioni del segretariato del consiglio generale sono svolte dalla Banca centrale europea.

Protocollo 4-art. 46

Articolo 46 Competenza del consiglio generale 1. Il consiglio generale: a) svolge i compiti previsti all'articolo 43; b) partecipa alle funzioni consultive di cui all'articolo 4 e all'articolo 25, paragrafo 1. 2. Il consiglio generale concorre: a) alla raccolta di informazioni statistiche come previsto all'articolo 5; b) alla compilazione dei rapporti e rendiconti della Banca centrale europea di cui all'articolo 15; c) alla fissazione delle norme necessarie per l'applicazione dell'articolo 26, come previsto all'articolo 26, paragrafo 4; d) all'adozione di tutte le ulteriori misure necessarie all'applicazione dell'articolo 29, come previsto all'articolo 29, paragrafo 4; e) alla fissazione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea di cui all'articolo 36. 3. Il consiglio generale contribuisce ai necessari preparativi per fissare irrevocabilmente i tassi di cambio delle monete degli Stati membri con deroga rispetto all'euro, come previsto dall'articolo III-198, paragrafo 3 della Costituzione. 4. Il consiglio generale e' informato dal presidente della Banca centrale europea in merito alle decisioni del consiglio direttivo.

Protocollo 4-art. 47

Articolo 47 Disposizioni transitorie per il capitale della Banca centrale europea Conformemente all'articolo 29, a ciascuna banca centrale nazionale viene assegnata una ponderazione nell'ambito dello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea. In deroga all'articolo 28, paragrafo 3, le banche centrali degli Stati membri con deroga non versano il capitale da loro sottoscritto a meno che il consiglio generale non decida, a una maggioranza che rappresenti almeno i due terzi del capitale sottoscritto della Banca centrale europea e almeno la meta' dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima deve essere versata come contributo ai costi operativi della Banca centrale europea.

Protocollo 4-art. 48

Articolo 48 Versamento differito del capitale, delle riserve e degli accantonamenti della Banca centrale europea 1. La banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata versa la quota del capitale della Banca centrale europea da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre banche centrali degli Stati membri la cui moneta e' l'euro e trasferisce alla Banca centrale europea attivita' di riserva in valuta estera conformemente all'articolo 30, paragrafo 1. La somma da trasferire e' determinata moltiplicando il valore in euro, ai tassi di cambio correnti delle attivita' di riserva in valuta estera gia' trasferite alla Banca centrale europea conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla Banca centrale nazionale in questione e il numero di quote gia' versate dalle altre banche centrali nazionali. 2. Oltre al versamento da effettuare conformemente al paragrafo 1, la banca centrale nazionale interessata contribuisce alle riserve della Banca centrale europea, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede l'abrogazione della deroga. La somma da versare come contributo viene fissata moltiplicando l'importo delle riserve, come sopra definito e dichiarato nel bilancio approvato della Banca centrale europea, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata e il numero di quote gia' versate dalle altre banche centrali. 3. Nel momento in cui uno o piu' paesi diventano Stati membri e le rispettive banche centrali entrano a far parte del Sistema europeo di banche centrali, il capitale sottoscritto della Banca centrale europea e l'ammontare massimo delle attivita' di riserva in valuta estera che possono essere trasferite alla Banca centrale europea sono aumentati automaticamente. L'aumento e' determinato moltiplicando i rispettivi importi vigenti in tale momento per il rapporto, nell'ambito dello schema esteso di sottoscrizione di capitale, tra la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali entranti interessate e quella attribuita alle banche centrali nazionali gia' facenti parte del Sistema europeo di banche centrali. La ponderazione assegnata a ciascuna banca centrale nazionale nello schema di sottoscrizione del capitale e' calcolata per analogia con quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 1 e conformemente alle disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 2. I periodi di riferimento da utilizzare per i dati statistici sono identici a quelli applicati per l'ultimo adeguamento quinquennale delle ponderazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3.

Protocollo 4-art. 49

Articolo 49 Deroga all'articolo 32 1. Se, dopo l'inizio della terza fase, il consiglio direttivo decide che l'applicazione dell'articolo 32 del presente statuto comporta modifiche significative nelle situazioni di reddito relative delle banche centrali nazionali, l'importo del reddito da assegnare conformemente all'articolo 32 viene ridotto di una percentuale uniforme che non supera il 60% nel primo esercizio finanziario dopo l'avvio della terza fase e che diminuisce di almeno 12 punti percentuali in ogni esercizio successivo. 2. Il paragrafo 1 si applica per non piu' di cinque interi esercizi finanziari dopo l'avvio della terza fase.

Protocollo 4-art. 50

Articolo 50 Scambio di banconote in valute degli Stati membri In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio conformemente all'articolo III-198, paragrafo 3, della Costituzione, il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare che le banconote denominate nelle valute degli Stati membri con tassi di cambio irrevocabilmente fissati vengano cambiate dalle banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parita'.

Protocollo 4-art. 51

Articolo 51 Applicabilita' delle disposizioni transitorie Gli articoli da 42 a 47 si applicano se degli Stati membri sono oggetto di una deroga e fintantoche' esistono Stati membri con tale deroga.

Protocollo 5-art. 1

5.

PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO stabilire lo statuto della Banca europea per gli investimenti, contemplato dall'articolo III-393 della Costituzione, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo 1 La Banca europea per gli investimenti di cui all'articolo III-393 della Costituzione, in seguito denominata la "Banca", e' costituita ed esercita le proprie funzioni e la sua attivita' conformemente alla Costituzione e al presente statuto.

Protocollo 5-art. 2

Articolo 2 I compiti della Banca sono definiti dall'articolo III-394 della Costituzione.

Protocollo 5-art. 3

Articolo 3 Conformemente all'articolo III-393 della Costituzione, i membri della Banca sono gli Stati membri.

Protocollo 5-art. 4

Articolo 4 1. Il capitale della Banca e' di 163.653.737.000 euro; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti: Germania ............................................. 26.649.532.500 Francia............................................... 26.649.532.500 Italia................................................ 26.649.532.500 Regno Unito........................................... 26.649.532.500 Spagna................................................ 15.989.719.500 Belgio................................................ 7.387.065.000 Paesi Bassi........................................... 7.387.065.000 Svezia................................................ 4.900.585.500 Danimarca............................................. 3.740.283.000 Austria............................................... 3.666.973.500 Polonia............................................... 3.411.263.500 Finlandia............................................. 2.106.816.000 Grecia................................................ 2.003.725.500 Portogallo............................................ 1.291.287.000 Repubblica ceca....................................... 1.258.785.500 Ungheria.............................................. 1.190.868.500 Irlanda...................................................935.070.000 Slovacchia................................................428.490.500 Slovenia..................................................397.815.000 Lituania..................................................249.617.500 Lussemburgo...............................................187.015.500 Cipro.....................................................183.382.000 Lettonia..................................................152.335.000 Estonia...................................................117.640.000 Malta..................................................... 69.804.000 Gli Stati membri sono responsabili soltanto fino a concorrenza dell'ammontare della loro quota di capitale sottoscritto e non versato. 1. L'ammissione di un nuovo membro determina un aumento del capitale sottoscritto pari al conferimento del nuovo membro. 2. Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimita', puo' decidere un aumento del capitale sottoscritto. 3. La quota di capitale sottoscritto non e' cedibile, non puo' essere costituita in garanzia ne' e' sequestrabile.

Protocollo 5-art. 5

Articolo 5 1. Il capitale sottoscritto e' versato dagli Stati membri nella misura del 5% in media degli importi fissati dall'articolo 4, paragrafo 1. 2. In caso di aumento del capitale sottoscritto il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimita', fissa la percentuale che deve essere versata e le modalita' del versamento. I versamenti in numerario sono fatti esclusivamente in euro. 3. Il consiglio di amministrazione puo' esigere il versamento del saldo del capitale sottoscritto, sempreche' tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca. Il versamento e' effettuato da ciascuno Stato membro proporzionalmente alla sua quota di capitale sottoscritto.

Protocollo 5-art. 6

Articolo 6 La Banca e' amministrata e gestita da un consiglio dei governatori, un consiglio di amministrazione e un comitato direttivo.

Protocollo 5-art. 7

Articolo 7 1. Il consiglio dei governatori e' composto dei ministri designati dagli Stati membri. 2. II consiglio dei governatori fissa le direttive generali relative alla politica creditizia della Banca conformemente agli obiettivi del mercato dell'Unione. Il consiglio dei governatori vigila sull'esecuzione di tali direttive. 3. Inoltre, il consiglio dei governatori: a) decide dell'aumento del capitale sottoscritto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2, b) ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, determina i principi applicabili alle operazioni di finanziamento nell'ambito dei compiti della Banca, c) esercita i poteri previsti dagli articoli 9 e 11 per la nomina e le dimissioni d'ufficio dei membri del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo, come pure quelli previsti dall'articolo 11, paragrafo 1. secondo comma, d) decide in merito alla concessione dei finanziamenti per operazioni di investimento da realizzare totalmente o parzialmente fuori dal territorio degli Stati membri, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, e) approva la relazione annuale redatta dal consiglio di amministrazione, f) approva il bilancio annuo nonche' il conto profitti e perdite, g) approva il regolamento interno della Banca, h) esercita gli altri poteri conferiti dal presente statuto. 4. Il consiglio dei governatori puo' adottare, deliberando all'unanimita', nell'ambito della Costituzione e del presente statuto tutte le decisioni relative alla sospensione dell'attivita' della Banca e alla sua eventuale liquidazione.

Protocollo 5-art. 8

Articolo 8 1. Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Tale maggioranza dovra' rappresentare almeno il 50% del capitale sottoscritto. La maggioranza qualificata richiede diciotto voti e il 68% del capitale sottoscritto. 2. Le astensioni di membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni che richiedono l'unanimita'.

Protocollo 5-art. 9

Articolo 9 1. Il consiglio di amministrazione decide in merito alla concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie, e alla conclusione di prestiti; fissa il saggio d'interesse per i prestiti nonche' le commissioni e gli altri oneri. Sulla base di una decisione adottata a maggioranza qualificata, puo' delegare alcune delle sue attribuzioni al comitato direttivo. Determina le condizioni e modalita' di tale delega e soprintende alla sua esecuzione. Il consiglio di amministrazione controlla la sana amministrazione della Banca; assicura la conformita' della gestione della Banca con la Costituzione ed il presente statuto e con le direttive generali stabilite dal consiglio dei governatori. Alla chiusura dell'esercizio, il consiglio di amministrazione sottopone al consiglio dei governatori una relazione e la pubblica dopo l'approvazione. 2. Il consiglio di amministrazione e' composto di ventisei amministratori e di sedici sostituti. Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori; un amministratore e' designato da ciascuno Stato membro e un amministratore e' designato dalla Commissione. I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di: -- due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania; -- due sostituti designati dalla Repubblica francese; -- due sostituti designati dalla Repubblica italiana; -- due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord; -- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica del Portogallo; -- un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato di Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi; -- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda; -- un sostituto designato di comune accordo dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia; -- tre sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca; -- un sostituto designato dalla Commissione. Il consiglio di amministrazione coopta sei esperti senza diritto di voto: tre in qualita' di membri e tre in qualita' di sostituti. Il mandato degli amministratori e dei sostituti e' rinnovabile. Il regolamento interno fissa le modalita' di partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione e le disposizioni applicabili ai sostituti e agli esperti cooptati. Il presidente, o in sua assenza uno dei vicepresidenti del comitato direttivo, presiede le sedute del consiglio di amministrazione senza partecipare alle votazioni. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra personalita' che offrano ogni garanzia di indipendenza e di competenza; essi sono responsabili soltanto nei confronti della Banca. 3. Soltanto nel caso che un amministratore non risponda piu' ai requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni, il consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, puo' dichiararlo dimissionario d'ufficio. La mancata approvazione della relazione annuale provoca le dimissioni del consiglio di amministrazione. 4. In caso di vacanza, a seguito di decesso oppure di dimissioni volontarie, d'ufficio o collettive, si provvede alla sostituzione secondo le norme di cui al paragrafo 2. Salvo nei casi di rinnovamento generale, i membri sono sostituiti per la restante durata del mandato. 5. Il consiglio dei governatori stabilisce la retribuzione dei membri del consiglio di amministrazione. Esso definisce le eventuali incompatibilita' con le funzioni di amministratore e di sostituto.

Protocollo 5-art. 10

Articolo 10 1. Ogni amministratore dispone di un voto nel consiglio di amministrazione. Egli puo' delegare il suo voto in tutti i casi, secondo modalita' che saranno stabilite dal regolamento interno della Banca. 2. Salvo disposizione contraria del presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese da almeno un terzo dei membri del consiglio aventi voto deliberativo, che rappresentino almeno il 50% del capitale sottoscritto. La maggioranza qualificata richiede diciotto voti e il 68% del capitale sottoscritto. Il regolamento interno della Banca fissa il numero legale necessario per la validita' delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Protocollo 5-art. 11

Articolo 11 1. Il comitato direttivo e' composto di un presidente e di otto vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal consiglio dei governatori su proposta del consiglio di amministrazione. Il loro mandato e' rinnovabile. Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimita', puo' modificare il numero dei membri del comitato direttivo. 2. Su proposta del consiglio di amministrazione, che abbia deliberato a maggioranza qualificata, il consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, puo' dichiarare dimissionari d'ufficio i membri del comitato direttivo. 3. Il comitato direttivo provvede alla gestione degli affari di ordinaria amministrazione della Banca, sotto l'autorita' del presidente e sotto il controllo del consiglio di amministrazione. Esso prepara le decisioni del consiglio di amministrazione, segnatamente per la conclusione di prestiti e la concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e garanzie. Assicura l'esecuzione di tali decisioni. 4. Il comitato direttivo, deliberando a maggioranza, adotta i suoi pareri sulle proposte di conclusione di prestiti e di concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e garanzie. 5. Il consiglio dei governatori fissa la retribuzione dei membri del comitato direttivo e definisce le incompatibilita' con le loro funzioni. 6. Il presidente o, in caso di impedimento, uno dei vicepresidenti, rappresenta la Banca in sede giudiziaria o extragiudiziaria. 7. I membri del personale della Banca sono posti sotto l'autorita' del presidente. Essi sono da lui assunti e licenziati. Nella scelta del personale, si tiene conto non solo delle attitudini personali e delle qualificazioni professionali, ma anche di una equa partecipazione dei cittadini degli Stati membri. Il regolamento interno determina l'organo competente per adottare le disposizioni applicabili al personale. 8. Il comitato direttivo e il personale della Banca sono responsabili soltanto nei confronti di quest'ultima ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.

Protocollo 5-art. 12

Articolo 12 1. Un comitato, composto di sei membri nominati dal consiglio dei governatori in ragione della loro competenza, verifica che le attivita' della Banca siano conformi alle migliori pratiche bancarie ed e' responsabile della revisione dei conti della Banca. 2. Il comitato di cui al paragrafo 1 esamina ogni anno la regolarita' delle operazioni e dei libri contabili della Banca. A tale scopo, esso verifica che le operazioni della Banca sono state effettuate nel rispetto delle formalita' e delle procedure previste dal presente statuto e dal regolamento interno. 3. Il comitato di cui al paragrafo 1 conferma che gli stati finanziari, cosi' come qualsiasi informazione finanziaria contenuta nei conti annuali elaborati dal consiglio di amministrazione, danno un'immagine fedele della situazione della Banca, all'attivo come al passivo, come pure dei risultati delle sue operazioni e dei flussi di tesoreria per l'esercizio finanziario considerato. 4. Il regolamento interno precisa le qualifiche che devono possedere i membri del comitato di cui al paragrafo 1 e determina le condizioni e le modalita' per l'esercizio delle attivita' del comitato stesso.

Protocollo 5-art. 13

Articolo 13 La Banca comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorita' da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca centrale nazionale dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.

Protocollo 5-art. 14

Articolo 14 1. La Banca coopera con tutte le organizzazioni internazionali, il cui campo di attivita' copra settori analoghi ai suoi. 2. La Banca ricerca ogni utile contatto per cooperare con gli istituti bancari e finanziari dei paesi ai quali estende le proprie operazioni.

Protocollo 5-art. 15

Articolo 15 A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, oppure d'ufficio, il consiglio dei governatori interpreta o perfeziona, alle condizioni nelle quali sono state stabilite, le direttive da esso fissate ai sensi dell'articolo 7.

Protocollo 5-art. 16

Articolo 16 1. Nell'ambito del mandato definito dall'articolo III-394 della Costituzione, la Banca concede finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie, ai suoi membri oppure a imprese private o pubbliche per investimenti da attuare nei territori degli Stati membri, sempre che non siano disponibili, a condizioni ragionevoli, mezzi provenienti da altre fonti. Tuttavia, con decisione a maggioranza qualificata del consiglio dei governatori, su proposta del consiglio di amministrazione, la Banca, puo' concedere finanziamenti per investimenti da attuarsi in tutto o in parte al di fuori dei territori degli Stati membri. 2. La concessione di crediti e' subordinata, per quanto possibile, al ricorso ad altri mezzi di finanziamento. 3. Quando un credito e' accordato a una impresa o ad una collettivita' che non sia uno Stato membro, la Banca subordina la concessione di tale credito ad una garanzia dello Stato membro sul territorio del quale sara' realizzato l'investimento, oppure a garanzie sufficienti o alla solidita' finanziaria del debitore. Inoltre, nell'ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b) e se la realizzazione delle operazioni previste nell'articolo III-394 della Costituzione lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza qualificata le condizioni e le modalita' di qualsiasi finanziamento che presenti un profilo di rischio specifico e che sia pertanto considerato un'attivita' speciale. 4. La Banca puo' garantire prestiti contratti da imprese pubbliche o private ovvero da collettivita' per l'attuazione di operazioni previste dall'articolo III-394 della Costituzione. 5. II totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banca non deve essere superiore al 250% del capitale sottoscritto, delle riserve degli accantonamenti non assegnati e dell'eccedenza del conto profitti e perdite. L'importo cumulativo delle voci in questione e' calcolato previa deduzione di una somma pari all'importo sottoscritto, versato o no, per qualsiasi partecipazione assunta dalla Banca. L'importo versato per partecipazioni assunte dalla Banca non deve mai essere superiore al totale della parte versata del capitale, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e dell'eccedenza del conto profitti e perdite. A titolo di eccezione, le attivita' speciali della Banca, decise dal consiglio dei governatori e dal consiglio di amministrazione conformemente al paragrafo 3, sono oggetto di una dotazione specifica in riserve. Il presente paragrafo si applica anche ai conti consolidati della Banca. 6. La Banca si cautela contro il rischio di cambio inserendo le clausole che riterra' idonee nei contratti relativi ai prestiti e alle garanzie.

Protocollo 5-art. 17

Articolo 17 1. I saggi d'interesse per i prestiti accordati dalla Banca, nonche' le commissioni e gli altri oneri, sono adattati alle condizioni che prevalgono sul mercato dei capitali e sono calcolati in modo che gli introiti che ne derivano consentano alla Banca di far fronte alle proprie obbligazioni, di coprire le proprie spese e i propri rischi e di costituire un fondo di riserva, conformemente all'articolo 22. 2. La Banca non accorda riduzioni sui saggi d'interesse. Qualora, avuto riguardo al carattere specifico dell'investimento da finanziare, risulti opportuna una riduzione del saggio d'interesse, lo Stato membro interessato ovvero un'autorita' terza puo' concedere bonifici d'interesse, nella misura in cui tale concessione sia compatibile con le norme fissate dall'articolo III-167 della Costituzione.

Protocollo 5-art. 18

Articolo 18 Nelle operazioni di finanziamento, la Banca osserva i principi seguenti; 1. Vigila che i suoi fondi siano impiegati nel modo piu' razionale nell'interesse dell'Unione. Puo' accordare o garantire prestiti soltanto: a) quando il servizio degli interessi e dell'ammortamento sia assicurato dagli utili di gestione, nel caso di investimenti attuati da imprese appartenenti ai settori produttivi, oppure da un impegno sottoscritto dallo Stato in cui si realizza l'investimento, o in qualsiasi altra maniera, nel caso di altri investimenti, e b) quando la realizzazione dell'investimento contribuisca all'incremento della produttivita' economica in generale e favorisca l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno. 2. Non acquisisce partecipazioni in imprese ne' assume responsabilita' nella loro gestione, salvo che non lo richieda la tutela dei propri diritti per garantire la riscossione dei propri crediti. Tuttavia, nell'ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), se la realizzazione delle operazioni previste nell'articolo III-394 della Costituzione lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza qualificata le condizioni e le modalita' per assumere una partecipazione al capitale di un'impresa commerciale, purche' cio' sia necessario per finanziare un investimento o un programma, in generale a complemento di un prestito o di una garanzia. 3. Puo' cedere i propri crediti sul mercato dei capitali ed esigere a tal fine dai suoi debitori l'emissione di obbligazioni o di altri titoli. 4. La Banca e gli Stati membri non impongono condizioni per le quali le somme prestate debbano essere spese all'interno di un determinato Stato membro. 5. La Banca puo' subordinare la concessione di crediti all'organizzazione di aggiudicazioni internazionali. 6. La Banca non finanzia, ne' interamente ne' in parte, alcun investimento al quale si opponga lo Stato membro sul cui territorio l'investimento stesso deve essere messo in esecuzione. 7. In via complementare alle sue attivita' di credito, la Banca puo' assicurare servizi di assistenza tecnica, alle condizioni e secondo le modalita' definite dal consiglio dei governatori, che delibera a maggioranza qualificata, e nel rispetto del presente statuto.

Protocollo 5-art. 19

Articolo 19 1. La Banca puo' ricevere una domanda di finanziamento direttamente da qualsiasi impresa o entita' pubblica o privata. Ad essa ci si puo' rivolgere anche per il tramite della Commissione o dello Stato membro sul territorio del quale sara' attuato l'investimento. 2. Quando le domande sono inoltrate per il tramite della Commissione, vengono sottoposte al parere dello Stato membro sul territorio del quale sara' attuato l'investimento. Quando sono inoltrate per il tramite dello Stato, sono sottoposte al parere della Commissione. Qualora siano presentate direttamente da un'impresa, sono sottoposte allo Stato membro interessato e alla Commissione. Gli Stati membri interessati e la Commissione esprimono il loro parere entro un termine di due mesi. In caso di mancata risposta entro tale termine, la Banca puo' ritenere che l'investimento di cui trattasi non sollevi obiezioni. 3. II consiglio di amministrazione delibera in merito alle operazioni di finanziamento sottopostegli dal comitato direttivo. 4. Il comitato direttivo esamina se le operazioni di finanziamento che gli sono presentate sono conformi alle disposizioni del presente statuto, in particolare a quelle degli articoli 16 e 18. Se il comitato direttivo si pronuncia a favore del finanziamento, sottopone la corrispondente proposta al consiglio di amministrazione; puo' subordinare il proprio parere favorevole alle condizioni che ritenga essenziali. Qualora il comitato direttivo si pronunci contro la concessione del finanziamento, sottopone al consiglio di amministrazione i documenti pertinenti, unitamente al proprio parere. 5. In caso di parere negativo del comitato direttivo, il consiglio di amministrazione puo' accordare il finanziamento o la garanzia in questione soltanto deliberando all'unanimita'. 6. In caso di parere negativo della Commissione, il consiglio di amministrazione puo' accordare il finanziamento in questione soltanto deliberando all'unanimita' e l'amministratore nominato su designazione della Commissione si astiene dal partecipare alla votazione. 7. In caso di parere negativo del comitato direttivo e della Commissione, il consiglio di amministrazione non puo' accordare il finanziamento in questione. 8. Qualora, ai fini della tutela dei diritti e degli interessi della Banca, sia giustificata una ristrutturazione di un'operazione di finanziamento attinente a investimenti approvati, il comitato direttivo adotta senza indugio le misure d'urgenza che ritiene necessarie, con riserva di renderne conto immediatamente al consiglio di amministrazione.

Protocollo 5-art. 20

Articolo 20 1. La Banca contrae sui mercati dei capitali i prestiti necessari per l'adempimento dei suoi compiti. 2. La Banca puo' contrarre prestiti sul mercato dei capitali degli Stati membri, nel quadro delle disposizioni legali applicabili a tali mercati. Gli organi competenti di uno Stato membro con deroga, ai sensi dell'articolo III-197, paragrafo 1 della Costituzione, possono opporvisi soltanto quando vi sia motivo di temere gravi perturbazioni sul mercato dei capitali di detto Stato.

Protocollo 5-art. 21

Articolo 21 1. La Banca puo' impiegare, alle seguenti condizioni, le disponibilita' di cui non abbia immediatamente necessita' per far fronte alle sue obbligazioni: a) puo' effettuare collocamenti sui mercati monetari; b) fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, puo' acquistare o vendere titoli; c) puo' effettuare qualsiasi altra operazione finanziaria in connessione con le sue finalita'. 2. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 23, la Banca non effettua, nella gestione dei suoi collocamenti, alcun arbitraggio di divise che non sia strettamente indispensabile per realizzare i suoi prestiti o per adempiere agli impegni assunti in seguito ai prestiti emessi o alle garanzie concesse dalla Banca stessa. 3. Nei settori contemplati dal presente articolo, la Banca agisce di concerto con le autorita' competenti degli Stati membri o con le banche centrali nazionali.

Protocollo 5-art. 22

Articolo 22 1. E' costituito progressivamente un fondo di riserva fino a concorrenza del 10% del capitale sottoscritto. Qualora la situazione degli impegni della Banca lo giustifichi, il consiglio di amministrazione puo' decidere la costituzione di riserve supplementari. Fino a che tale fondo di riserva non sia stato interamente costituito, esso va alimentato mediante: a) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti accordati dalla Banca sulle somme che gli Stati membri debbono versare ai sensi dell'articolo 5, b) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti accordati dalla Banca sulle somme costituite dal rimborso dei prestiti di cui alla lettera a), sempre che tali introiti per interessi maturati non siano necessari a soddisfare obbligazioni e a coprire le spese della Banca. 2. Le risorse del fondo di riserva sono collocate in modo da essere in grado ad ogni momento di rispondere alle finalita' del fondo.

Protocollo 5-art. 23

Articolo 23 1. La Banca e' sempre autorizzata a convertire in una delle monete degli Stati membri la cui moneta non sia l'euro, gli averi che essa detiene per effettuare operazioni finanziarie rispondenti ai suoi scopi, cosi' come definiti dall'articolo III-394 della Costituzione, e avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 21 del presente statuto. La Banca evita per quanto possibile di procedere a tali conversioni qualora detenga averi disponibili o realizzabili nella moneta di cui necessita. 2. La Banca non puo' convertire in valute di paesi terzi gli averi che detiene nella moneta di uno degli Stati membri la cui moneta non sia l'euro, senza il consenso dello Stato membro interessato. 3. La Banca puo' disporre liberamente della parte del suo capitale versato, nonche' delle valute ottenute mediante prestiti emessi su mercati terzi. 4. Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione dei debitori della Banca le valute necessarie al rimborso del capitale e interessi dei prestiti accordati o garantiti da questa per investimenti da attuare sul loro territorio.

Protocollo 5-art. 24

Articolo 24 Qualora uno Stato membro disconosca i suoi obblighi di membro derivanti dal presente statuto, e in particolare l'obbligo di versare la propria quota o di assicurare il servizio dei prestiti contratti, il consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, puo' decidere di sospendere la concessione di crediti e di garanzie a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tale decisione non libera lo Stato membro ne' i suoi cittadini dalle loro obbligazioni nei confronti della Banca.

Protocollo 5-art. 25

Articolo 25 1. Qualora il consiglio dei governatori decida di sospendere l'attivita' della Banca, tutte le attivita' sono sospese senza indugio, eccezion fatta per le operazioni necessarie a garantire debitamente l'utilizzazione, la tutela e la conservazione dei beni nonche' la liquidazione degli impegni. 2. In caso di liquidazione, il consiglio dei governatori nomina i liquidatori e impartisce loro istruzioni per effettuare la liquidazione. Esso vigila alla salvaguardia dei diritti dei membri del personale.

Protocollo 5-art. 26

Articolo 26 1. In ognuno degli Stati membri la Banca gode della piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche. Essa puo' in particolare acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio. 2. I beni della Banca sono esenti da tutte le forme di requisizione o esproprio.

Protocollo 5-art. 27

Articolo 27 1. Le controversie tra la Banca, da una parte, e i suoi creditori, i suoi debitori o terzi, dall'altra, sono decise dalle giurisdizioni nazionali competenti, fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Banca puo' prevedere, in un contratto, una procedura di arbitrato. 2. La Banca elegge domicilio in ognuno degli Stati membri. Tuttavia, essa puo', in un contratto, procedere ad una elezione speciale di domicilio. 3. I beni e gli averi della Banca possono essere sequestrati o sottoposti a esecuzione forzata soltanto con decisione giudiziaria.

Protocollo 5-art. 28

Articolo 28 1. Il consiglio dei governatori puo' decidere, deliberando all'unanimita', di istituire filiali o altre entita', dotate di personalita' giuridica e autonomia finanziaria. 2. Il consiglio dei governatori stabilisce, deliberando all'unanimita', lo statuto degli organismi di cui al paragrafo 1, definendone in particolare obiettivi, struttura, assetto patrimoniale, assetto societario, sede, risorse finanziarie, mezzi d'intervento e modalita' di controllo, nonche' la relazione con gli organi della Banca. 3. La Banca puo' partecipare alla gestione dei suddetti organismi e contribuire al loro capitale sottoscritto fino all'importo fissato dal consiglio dei governatori mediante delibera unanime. 4. Il protocollo sui privilegi e sulle immunita' dell'Unione europea si applica agli organismi citati al paragrafo 1 nella misura in cui sono soggetti al diritto dell'Unione, ai membri dei loro organi per quanto attiene all'esecuzione dei loro compiti, e al loro personale, secondo gli stessi termini e le stesse condizioni applicabili alla Banca. Tuttavia i dividendi, i redditi del capitale e altre forme di entrate provenienti dai suddetti organismi e dovuti ai membri che non siano l'Unione europea e la Banca restano assoggettati alle disposizioni della legislazione fiscale ad essi applicabile. 5. La Corte di giustizia dell'Unione europea dirime, entro i limiti stabiliti qui di seguito, le vertenze relative a misure adottate dagli organi di un organismo soggetto al diritto dell'Unione. I ricorsi avverso tali misure possono essere intentati da un membro dell'organismo in quanto tale o dagli Stati membri, alle condizioni previste all'articolo III-365 della Costituzione. 6. Il consiglio dei governatori puo' decidere, deliberando all'unanimita', di ammettere il personale degli organismi soggetti al diritto dell'Unione a regimi comuni con la Banca, secondo le rispettive procedure interne.

Protocollo 6-art. 1

6.

PROTOCOLLO CHE FISSA LE SEDI DELLE ISTITUZIONI E DI DETERMINATI ORGANI, ORGANISMI E SERVIZI DELL'UNIONE EUROPEA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, VISTO l'articolo III-432 della Costituzione, RICORDANDO E CONFERMANDO la decisione dell'8 aprile 1965 e fatte salve le decisioni concernenti la sede di future istituzioni, organi, organismi e servizi, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica: Articolo unico 1. Il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo, dove si tengono le 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio. Le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles. Le commissioni del Parlamento europeo si riuniscono a Bruxelles. Il segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi servizi restano a Lussemburgo. 2. II Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo. 3. La Commissione ha sede a Bruxelles. I servizi elencati negli articoli 7, 8 e 9 della decisione dell'8 aprile 1965 sono stabiliti a Lussemburgo. 4. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha sede a Lussemburgo. 5. La Banca centrale europea ha sede a Francoforte. 6. La Corte dei conti ha sede a Lussemburgo. 7. Il Comitato delle regioni ha sede a Bruxelles. 8. Il Comitato economico e sociale ha sede a Bruxelles. 9. La Banca europea per gli investimenti ha sede a Lussemburgo. 10. L'Europol ha sede all'Aia.

Protocollo 7-art. 1

7.

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA' DELL'UNIONE EUROPEA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo III-434 della Costituzione, l'Unione gode sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunita' necessari all'assolvimento della sua missione, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica: Articolo 1 I locali e gli edifici dell'Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell'Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Protocollo 7-art. 2

Articolo 2 Gli archivi dell'Unione sono inviolabili.

Protocollo 7-art. 3

Articolo 3 L'Unione e i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l'Unione effettui per suo uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno dell'Unione. Nessuna esenzione e' concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilita' generale.

Protocollo 7-art. 4

Articolo 4 L'Unione e' esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale. Gli oggetti cosi' importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio dello Stato nel quale sono stati importati, salvo che cio' non avvenga a condizioni accette al governo di tale Stato. Essa e' del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle sue pubblicazioni.

Protocollo 7-art. 5

Articolo 5 Le istituzioni dell'Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell'Unione non possono essere censurate.

Protocollo 7-art. 6

Articolo 6 I presidenti delle istituzioni dell'Unione possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma e' stabilita da un regolamento europeo del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorita' degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione. La Commissione puo' concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

Protocollo 7-art. 7

Articolo 7 Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere e' apportata alla liberta' di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano. Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi: a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concessi agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea; b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Protocollo 7-art. 8

Articolo 8 I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Protocollo 7-art. 9

Articolo 9 Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso: a) beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunita' riconosciute ai membri del Parlamento del loro Stato, b) non possono, sul territorio di ogni altro Stato membro, essere detenuti ne' essere oggetto di procedimenti giudiziari. L'immunita' li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano. L'immunita' non puo' essere invocata nel caso di flagrante delitto e non puo' inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunita' ad uno dei suoi membri.

Protocollo 7-art. 10

Articolo 10 I rappresentanti degli Stati membri che partecipano al lavoro delle istituzioni dell'Unione, nonche' i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunita' e delle agevolazioni d'uso. Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell'Unione.

Protocollo 7-art. 11

Articolo 11 Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell'Unione: a) godono dell'immunita' di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni della Costituzione relative, da un lato, alle regole delle responsabilita' dei funzionari ed agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l'Unione ed i suoi funzionari ed altri agenti. Continuano a beneficiare di questa immunita' dopo la cessazione delle loro funzioni; b) non sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione ne' alle formalita' di registrazione degli stranieri. Lo stesso vale per i loro coniugi e i familiari a loro carico, c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali; d) godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima entrata in funzione nello Stato interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto Stato, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo dello Stato in cui il diritto e' esercitato; e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nello Stato della loro ultima residenza o nello Stato di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale Stato, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo dello Stato interessato.

Protocollo 7-art. 12

Articolo 12 Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dalla legge europea, i funzionari e gli agenti dell'Unione sono soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati. Detta legge e' adottata previa consultazione delle istituzioni interessate. I funzionari e altri agenti dell'Unione sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione.

Protocollo 7-art. 13

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)