LEGGE 7 aprile 2005, n. 57
Articolo III-282 1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualita' incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendone e completandone l'azione. Rispetta pienamente la responsabilita' degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, come pure le diversita' culturali e linguistiche. L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificita', delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa. L'azione dell'Unione e' intesa: a) sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, in particolare mediante l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri; b) a favorire la mobilita' degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio; c) a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento; d) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri; e) a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attivita' socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa; f) a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza; g) a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialita' e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrita' fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi. 2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa. 3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo: a) la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. E' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale; b) il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.
Trattato-art. 283
Articolo III-283 1. L'Unione attua una politica di formazione professionale che sostiene e completa le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilita' di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale. L'azione dell'Unione e' intesa: a) a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale; b) a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro; c) a facilitare l'accesso alla formazione professionale e a favorire la mobilita' degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani; d) a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese; e) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri. 2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale. 3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo: a) la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. E' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale; b) il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.
Trattato-art. 284
Articolo III-284 1. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamita' naturali o provocate dall'uomo. L'azione dell'Unione e' intesa a: a) sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri e l'intervento in caso di calamita' naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione; b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di protezione civile nazionali; c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile. 2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Trattato-art. 285
Articolo III-285 1. L'attuazione effettiva del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri, essenziale per il buon funzionamento dell'Unione, e' considerata una questione di interesse comune. 2. L'Unione puo' sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacita' amministrativa di attuare il diritto dell'Unione. Tale azione puo' consistere in particolare nel facilitare lo scambio di informazioni e di funzionari pubblici e nel sostenere programmi di formazione. Nessuno Stato membro e' tenuto ad avvalersi di tale sostegno. La legge europea stabilisce le misure necessarie a tal fine, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 3. Il presente articolo non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di attuare il diritto dell'Unione ne' le prerogative e i doveri della Commissione. Esso non pregiudica le altre disposizioni della Costituzione che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e fra questi ultimi e l'Unione.
Trattato-art. 286
Articolo III-286 1. I paesi e territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari sono associati all'Unione. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati "paesi e territori", sono enumerati nell'allegato II. Il presente titolo si applica alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche del protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia. 2. Scopo dell'associazione e' promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione. L'associazione deve in via prioritaria permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperita', in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che attendono.
Trattato-art. 287
Articolo III-287 L'associazione persegue gli obiettivi seguenti: a) gli Stati membri applicano agli scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro in virtu' della Costituzione; b) ciascun paese o territorio applica agli scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari; c) gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo dei paesi e territori; d) per gli investimenti finanziati dall'Unione, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture e' aperta, a parita' di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori; e) nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle societa' e' regolato conformemente alle disposizioni del titolo III, capo I, sezione 2, sottosezione 2 relativa alla liberta' di stabilimento e in applicazione delle procedure previste in tale sottosezione, nonche' su una base non discriminatoria, fatti salvi gli atti adottati in virtu' dell'articolo III-291.
Trattato-art. 288
Articolo III-288 1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, all'entrata negli Stati membri, del divieto dei dazi doganali fra Stati membri previsto dalla Costituzione. 2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente all'articolo III-151, paragrafo 4. 3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessita' del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio. I dazi di cui al primo comma non possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari. 4. Il paragrafo 2 non e' applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano gia' una tariffa doganale non discriminatoria. 5. L'introduzione o la modifica di dazi doganali gravanti sulle merci importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.
Trattato-art. 289
Articolo III-289 Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo all'entrata in un paese o territorio, avuto riguardo all'articolo III-288, paragrafo 1, e' tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo puo' domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri di prendere le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.
Trattato-art. 290
Articolo III-290 Fatte salve le disposizioni che regolano la sanita' pubblica, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la liberta' di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori e' regolata da atti adottati conformemente all'articolo III-291.
Trattato-art. 291
Articolo III-291 Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta all'unanimita', muovendo dalle realizzazioni acquisite nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione, le leggi, leggi quadro, regolamenti e decisioni europei relativi alle modalita' e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione. Tali leggi e leggi quadro sono adottate previa consultazione del Parlamento europeo.
Trattato-art. 292
Articolo III-292 1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalita' e indivisibilita' dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, rispetto della dignita' umana, principi di uguaglianza e di solidarieta' e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite. 2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di: a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrita'; b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale; c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonche' ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne; d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la poverta'; e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali; f) contribuire alla messa a punto di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualita' dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile; g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamita' naturali o provocate dall'uomo; h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale. 3. Nell'elaborazione e attuazione dell'azione esterna nei vari settori compresi nel presente titolo e delle altre politiche nei loro aspetti esterni, l'Unione rispetta i principi e persegue gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2. L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dal ministro degli affari esteri dell'Unione, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine.
Trattato-art. 293
Articolo III-293 1. I1 Consiglio europeo individua gli interessi e obiettivi strategici dell'Unione sulla base dei principi e obiettivi enunciati all'articolo III-292. Le decisioni europee del Consiglio europeo sugli interessi e gli obiettivi strategici dell'Unione riguardano la politica estera e di sicurezza comune e altri settori dell'azione esterna dell'Unione. Possono riferirsi alle relazioni dell'Unione con un paese o una regione o essere improntate ad un approccio tematico. Esse fissano la rispettiva durata e i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione. Il Consiglio europeo delibera all'unanimita' su raccomandazione del Consiglio adottata da quest'ultimo secondo le modalita' previste per ciascun settore. Le decisioni europee del Consiglio europeo sono attuate secondo le procedure previste dalla Costituzione. 2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione, per il settore della politica estera e di sicurezza comune, e la Commissione, per gli altri settori dell'azione esterna, possono presentare proposte congiunte al Consiglio.
Trattato-art. 294
Articolo III-294 1. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna, l'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza. 2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune in uno spirito di lealta' e di solidarieta' reciproca. Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la reciproca solidarieta' politica. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da comprometterne l'efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali. Il Consiglio e il ministro degli affari esteri dell'Unione provvedono affinche' detti principi siano rispettati. 3. L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune: a) definendo gli orientamenti generali, b) adottando decisioni europee che definiscono: i) le azioni che l'Unione deve intraprendere, ii) le posizioni che l'Unione deve adottare, iii) le modalita' di attuazione delle decisioni europee di cui ai punti i) e ii), c) rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.
Trattato-art. 295
Articolo III-295 1. Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa. Qualora lo esigano sviluppi internazionali, il presidente del Consiglio europeo convoca una riunione straordinaria dello stesso per definire le linee strategiche della politica dell'Unione dinanzi a tali sviluppi. 2. Il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie per la definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo.
Trattato-art. 296
Articolo III-296 1. Il ministro degli affari esteri dell'Unione, che presiede il Consiglio " Affari esteri ", contribuisce con proposte all'elaborazione della politica estera e di sicurezza comune e assicura l'attuazione delle decisioni europee adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio. 2. Il ministro degli affari esteri rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali. 3. Nell'esecuzione delle sue funzioni, il ministro degli affari esteri dell'Unione si avvale di un servizio europeo per l'azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed e' composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono fissati da una decisione europea del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione.
Trattato-art. 297
Articolo III-297 1. Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo dell'Unione, il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie. Tali decisioni definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre e le condizioni di attuazione dell'azione e, se necessario, la durata. Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di tale decisione europea, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta decisione e adotta le decisioni europee necessarie. 2. Le decisioni europee di cui al paragrafo 1 vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione. 3. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di una decisione europea di cui al paragrafo 1 forma oggetto di informazione da parte dello Stato membro interessato entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione preliminare non e' applicabile per le misure di semplice recepimento di detta decisione sul piano nazionale. 4. In caso di assoluta necessita' connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una revisione della decisione europea di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali di detta decisione. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio. 5. In caso di difficolta' rilevanti nell'applicazione di una decisione europea di cui al presente articolo, uno Stato membro investe della questione il Consiglio, che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste non possono essere in contrasto con gli obiettivi dell'azione ne' nuocere alla sua efficacia.
Trattato-art. 298
Articolo III-298 Il Consiglio adotta decisioni europee che definiscono la posizione dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinche' le politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell'Unione.
Trattato-art. 299
Articolo III-299 1. Ogni Stato membro, il ministro degli affari esteri dell'Unione o quest'ultimo con l'appoggio della Commissione puo' sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e presentargli rispettivamente iniziative o proposte. 2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, il ministro degli affari esteri dell'Unione convoca, d'ufficio o a richiesta di uno Stato membro, una sessione straordinaria del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine piu' breve.
Trattato-art. 300
Articolo III-300 1. Le decisioni europee di cui al presente capo sono adottate dal Consiglio che delibera all'unanimita'. In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio puo' motivare la propria astensione con una dichiarazione formale. In tal caso non e' obbligato ad applicare la decisione europea, ma accetta che questa impegni l'Unione. In uno spirito di reciproca solidarieta', lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo l'astensione rappresentino almeno un terzo degli Stati membri che totalizzano almeno un terzo della popolazione dell'Unione, la decisione non e' adottata. 2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata: a) quando adotta una decisione europea che definisce un'azione o una posizione dell'Unione, sulla base di una decisione europea del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione di cui all'articolo III-293, paragrafo 1; b) quando adotta una decisione europea che definisce un'azione o una posizione dell'Unione in base a una proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione presentata in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su iniziativa del ministro; c) quando adotta una decisione europea che attua una decisione europea che definisce un'azione o una posizione dell'Unione; d) quando adotta una decisione europea relativa alla nomina di un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo III-302. Se un membro del Consiglio dichiara che, per vitali ed espliciti motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione europea che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione europea all'unanimita'. 3. Conformemente all'articolo I-40, paragrafo 7, il Consiglio europeo puo' adottare all'unanimita' una decisione europea che preveda che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 2 del presente articolo. 4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.
Trattato-art. 301
Articolo III-301 1. Quando il Consiglio europeo o il Consiglio ha definito un approccio comune dell'Unione ai sensi dell'articolo I-40, paragrafo 5, il ministro degli affari esteri dell'Unione e i ministri degli affari esteri degli Stati membri coordinano le attivita' nell'ambito del Consiglio. 2. Le missioni diplomatiche degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali cooperano tra di loro e contribuiscono alla formulazione e all'attuazione dell'approccio comune di cui al paragrafo 1.
Trattato-art. 302
Articolo III-302 Il Consiglio puo' nominare, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, un rappresentante speciale al quale conferisce un mandato per questioni politiche specifiche. Il rappresentante speciale esercita il mandato sotto l'autorita' del ministro.
Trattato-art. 303
Articolo III-303 L'Unione puo' concludere accordi con uno o piu' Stati o organizzazioni internazionali nei settori di pertinenza del presente capo.
Trattato-art. 304
Articolo III-304 1. Il ministro degli affari esteri dell'Unione consulta e informa il Parlamento europeo conformemente all'articolo I-40, paragrafo 8 e all'articolo I-41, paragrafo 8. Egli provvede affinche' le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali possono essere associati all'informazione del Parlamento europeo. 2. il Parlamento europeo puo' rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione. Esso procede due volte all'anno a un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune.
Trattato-art. 305
Articolo III-305 1. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni dell'Unione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione assicura l'organizzazione di tale coordinamento. Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni dell'Unione. 2. Conformemente all'articolo I-16, paragrafo 2, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano tengono informati questi ultimi e il ministro degli affari esteri dell'Unione in merito a ogni questione di interesse comune. Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concertano e tengono pienamente informati gli altri Stati membri e il ministro degli affari esteri dell'Unione. Gli Stati membri che sono membri del Consiglio di sicurezza difenderanno, nell'esercizio delle loro funzioni, le posizioni e gli interessi dell'Unione, fatte salve le responsabilita' che incombono loro in forza della Carta delle Nazioni Unite. Allorche' l'Unione ha definito una posizione su un tema all'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati membri che vi partecipano chiedono che il ministro degli affari esteri dell'Unione sia invitato a presentare la posizione dell'Unione.
Trattato-art. 306
Articolo III-306 Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali e le loro rappresentanze presso le organizzazioni internazionali cooperano al fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle decisioni europee che definiscono posizioni e azioni dell'Unione adottate in virtu' del presente capo. Esse intensificano la cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni. Esse contribuiscono all'attuazione del diritto di tutela dei cittadini europei nel territorio dei paesi terzi di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera c) e delle misure adottate in applicazione dell'articolo III-127.
Trattato-art. 307
Articolo III-307 1. Fatto salvo l'articolo III-344, un comitato politico e di sicurezza vigila sulla situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo, del ministro degli affari esteri dell'Unione o di propria iniziativa. Esso controlla altresi' l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze del ministro degli affari esteri dell'Unione. 2. Nel quadro del presente capo, il comitato politico e di sicurezza esercita, sotto la responsabilita' del Consiglio e del ministro degli affari esteri dell'Unione, il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi previste all'articolo III-309. Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo puo' autorizzare il comitato a prendere le misure appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione.
Trattato-art. 308
Articolo III-308 L'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dalla Costituzione per l'esercizio delle competenze dell'Unione di cui agli articoli da I-13 a I-15 e all'articolo I-17. L'attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dalla Costituzione per l'esercizio delle competenze dell'Unione a titolo del presente capo.
Trattato-art. 309
Articolo III-309 1. Le missioni di cui all'articolo I-41, paragrafo 1, nelle quali l'Unione puo' ricorrere a mezzi civili e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unita' di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio. 2. Il Consiglio adotta decisioni europee relative alle missioni di cui al paragrafo 1 stabilendone l'obiettivo, la portata e le modalita' generali di realizzazione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione, sotto l'autorita' del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni.
Trattato-art. 310
Articolo III-310 1. Nel quadro delle decisioni europee adottate in conformita' dell'articolo III-309, il Consiglio puo' affidare la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacita' necessarie per tale missione. Tali Stati membri, in associazione con il ministro degli affari esteri dell'Unione, si accordano sulla gestione della missione. 2. Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano periodicamente il Consiglio dell'andamento della missione, di propria iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro. Gli Stati membri partecipanti investono immediatamente il Consiglio della questione se la realizzazione di tale missione genera conseguenze di ampia portata o se impone una modifica dell'obiettivo, della portata o delle modalita' della missione stabiliti nelle decisioni europee di cui al paragrafo 1. In tal caso, il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie.
Trattato-art. 311
Articolo III-311 1. L'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacita' di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (Agenzia europea per la difesa) istituita dall'articolo I-41, paragrafo 3 e posta sotto l'autorita' del Consiglio, ha il compito di: a) contribuire a individuare gli obiettivi di capacita' militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacita' assunti dagli Stati membri; b) promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili; c) proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacita' militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici; d) sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attivita' di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future; e) contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari. 2. L'Agenzia europea per la difesa e' aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una decisione europea che fissa lo statuto, la sede e le modalita' di funzionamento dell'Agenzia. Detta decisione tiene conto del grado di partecipazione effettiva alle attivita' dell'Agenzia. Nell'ambito dell'Agenzia sono costituiti gruppi specifici che riuniscono gli Stati membri impegnati in progetti congiunti. L'Agenzia svolge le sue missioni in collegamento con la Commissione, se necessario.
Trattato-art. 312
Articolo III-312 1. Gli Stati membri che desiderano partecipare alla cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo I-41, paragrafo 6 e che rispondono ai criteri e sottoscrivono gli impegni in materia di capacita' militari specificati nel protocollo sulla cooperazione strutturata permanente notificano la loro intenzione al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione. 2. Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, il Consiglio adotta una decisione europea che istituisce la cooperazione strutturata permanente e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione del ministro degli affari esteri dell'Unione. 3. Ogni Stato membro che, in una fase successiva, desideri partecipare alla cooperazione strutturata permanente notifica la sua intenzione al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione. Il Consiglio adotta una decisione europea che conferma la partecipazione dello Stato membro interessato che risponde ai criteri e sottoscrive gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione del ministro degli affari esteri dell'Unione. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti prendono parte al voto. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, piu' un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. 4. Se uno Stato membro partecipante non soddisfa piu' i criteri o non puo' piu' assolvere gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente, il Consiglio puo' adottare una decisione europea che sospende la partecipazione di questo Stato. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti, ad eccezione dello Stato membro in questione, prendono parte al voto. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, piu' un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. 5. Se uno Stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione strutturata permanente notifica la sua decisione al Consiglio, che prende atto del fatto che la partecipazione dello Stato membro in questione termina. 6. Le decisioni europee e le raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della cooperazione strutturata permanente, diverse da quelle previste ai paragrafi da 2 a 5, sono adottate all'unanimita'. Ai fini del presente paragrafo l'unanimita' e' costituita dai voti dei soli rappresentanti degli Stati membri partecipanti.
Trattato-art. 313
Articolo III-313 1. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per l'attuazione del presente capo sono a carico del bilancio dell'Unione. 2. Le spese operative cui da' luogo l'attuazione del presente capo sono anch'esse a carico del bilancio dell'Unione, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio decida altrimenti. Se non sono a carico del bilancio dell'Unione, le spese sono imputate agli Stati membri, secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, salvo che il Consiglio decida altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti al Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo III-300, paragrafo 1, secondo comma non sono tenuti a contribuire al loro finanziamento. 3. Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce le procedure specifiche per garantire il rapido accesso agli stanziamenti del bilancio dell'Unione destinati al finanziamento urgente di iniziative nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, in particolare ai preparativi di una missione di cui all'articolo I-41, paragrafo 1 e all'articolo III-309. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo. I preparativi delle missioni di cui all'articolo I-41, paragrafo 1 e all'articolo III-309 che non sono a carico del bilancio dell'Unione sono finanziati mediante un fondo iniziale costituito da contributi degli Stati membri. Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, le decisioni europee che fissano: a) le modalita' di costituzione e finanziamento del fondo iniziale, in particolare le dotazioni finanziarie assegnategli; b) le modalita' di gestione del fondo iniziale; c) le modalita' di controllo finanziario. Quando la missione prevista conformemente all'articolo I-41, paragrafo 1 e all'articolo III-309 non puo' essere a carico del bilancio dell'Unione, il Consiglio autorizza il ministro degli affari esteri dell'Unione a ricorrere a detto fondo. Il ministro degli affari esteri dell'Unione riferisce al Consiglio sull'esecuzione di tale mandato.
Trattato-art. 314
Articolo III-314 L'Unione, tramite l'istituzione di un'unione doganale in conformita' dell'articolo III-151, contribuisce nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.
Trattato-art. 315
Articolo III-315 1. La politica commerciale comune e' fondata su principi uniformi, in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprieta' intellettuale, gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune e' condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. 2. La legge europea stabilisce le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune. 3. Qualora si debbano negoziare e concludere accordi con uno o piu' paesi terzi o organizzazioni internazionali, si applica l'articolo III-325, fatte salve le disposizioni particolari del presente articolo. La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad avviare i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinche' gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne dell'Unione. Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio puo' impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale e al Parlamento europeo sui progressi dei negoziati. 4. Per la negoziazione e la conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Per la negoziazione e la conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi, degli aspetti commerciali della proprieta' intellettuale e degli investimenti esteri diretti, il Consiglio delibera all'unanimita' qualora tali accordi contengano disposizioni per le quali e' richiesta l'unanimita' per l'adozione di norme interne. Il Consiglio delibera all'unanimita' anche per la negoziazione e la conclusione di accordi: a) nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di arrecare pregiudizio alla diversita' culturale e linguistica dell'Unione; b) nel settore degli scambi di servizi nell'ambito sociale, dell'istruzione e della sanita', qualora tali accordi rischino di perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali servizi e di arrecare pregiudizio alla responsabilita' degli Stati membri riguardo alla loro prestazione. 5. La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti sono soggette al titolo III, capo III, sezione 7 e all'articolo III-325. 6. L'esercizio delle competenze attribuite dal presente articolo nel settore della politica commerciale comune non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri e non comporta un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri, se la Costituzione esclude tale armonizzazione.
Trattato-art. 316
Articolo III-316 1. La politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo e' condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente. L'obiettivo principale della politica dell'Unione in questo settore e' la riduzione e, a termine, l'eliminazione della poverta'. L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo. 2. L'Unione e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi da essi concordati nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.
Trattato-art. 317
Articolo III-317 1. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, che possono riguardare programmi pluriennali di cooperazione con paesi in via di sviluppo o programmi tematici. 2. L'unione puo' concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli III-292 e III-316. Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi. 3. La Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.
Trattato-art. 318
Articolo III-318 1. Per favorire la complementarita' e l'efficacia delle azioni, l'Unione e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di aiuto dell'Unione. 2. La Commissione puo' prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1. 3. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali.
Trattato-art. 319
Articolo III-319 1. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, in particolare gli articoli da III-316 a III-318, l'Unione conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. Tali azioni sono coerenti con la politica di sviluppo dell'Unione e sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente. 2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'attuazione del paragrafo 1. 3. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalita' della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati. Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi.
Trattato-art. 320
Articolo III-320 Allorche' la situazione in un paese terzo esige un'assistenza finanziaria urgente da parte dell'Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le decisioni europee necessarie.
Trattato-art. 321
Articolo III-321 1. Le azioni dell'Unione nel settore dell'aiuto umanitario sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. Esse mirano a fornire, in modo puntuale, assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamita' naturali o provocate dall'uomo, per far fronte alle necessita' umanitarie risultanti dalle diverse situazioni. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente. 2. Le azioni di aiuto umanitario sono condotte conformemente ai principi del diritto internazionale e ai principi di imparzialita', neutralita' e non discriminazione. 3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure che definiscono il quadro di attuazione delle azioni di aiuto umanitario dell'Unione. 4. L'Unione puo' concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 e all'articolo III-292. Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi. 5. E' istituito un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni dei giovani europei alle azioni di aiuto umanitario dell'Unione. La legge europea ne fissa lo statuto e le modalita' di funzionamento. 6. La Commissione puo' prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento tra le azioni dell'Unione e quelle degli Stati membri, allo scopo di rafforzare l'efficacia e la complementarita' dei dispositivi dell'Unione e dei dispositivi nazionali di aiuto umanitario. 7. L'Unione provvede affinche' le sue azioni di aiuto umanitario siano coordinate e coerenti con quelle svolte da organizzazioni e organismi internazionali, specie nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.
Trattato-art. 322
Articolo III-322 1. Quando una decisione europea adottata conformemente al capo II prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o piu' paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta del ministro degli affari esteri dell'Unione e della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei necessari. Esso ne informa il Parlamento europeo. 2. Quando una decisione europea adottata conformemente al capo II lo prevede, il Consiglio puo' adottare; secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entita' non statali. 3. Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.
Trattato-art. 323
Articolo III-323 1. L'Unione puo' concludere un accordo con uno o piu' paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora la Costituzione lo preveda o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dalla Costituzione, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata. 2. Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.
Trattato-art. 324
Articolo III-324 L'Unione puo' concludere con uno o piu' paesi terzi o organizzazioni internazionali un accordo di associazione, volto ad istituire un'associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.
Trattato-art. 325
Articolo III-325 1. Fatte salve le disposizioni particolari dell'articolo III-315, gli accordi tra l'Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura seguente. 2. Il Consiglio autorizza l'avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma e conclude gli accordi. 3. La Commissione, o il ministro degli affari esteri dell'Unione quando l'accordo previsto riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione europea che autorizza l'avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell'accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell'Unione. 4. Il Consiglio puo' impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati. 5. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione europea che autorizza la firma dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore. 6. II Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione europea relativa alla conclusione dell'accordo. Tranne quando l'accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio adotta la decisione europea di conclusione dell'accordo: a) previa approvazione del Parlamento europeo nei casi seguenti: i) accordi di associazione; ii) adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali; iii) accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione; iv) accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l'Unione; v) accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria oppure la procedura legislativa speciale qualora sia necessaria l'approvazione del Parlamento europeo. In caso d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio possono concordare un termine per l'approvazione; b) previa consultazione del Parlamento europeo, negli altri casi. Il Parlamento europeo formula il parere nel termine che il Consiglio puo' fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio puo' deliberare. 7. All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga ai paragrafi 5, 6 e 9, puo' abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell'Unione gli adattamenti dell'accordo se quest'ultimo ne prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso. Il Consiglio correda eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche. 8. Nel corso dell'intera procedura, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Tuttavia esso delibera all'unanimita' quando l'accordo riguarda un settore per il quale e' richiesta l'unanimita' per l'adozione di un atto dell'Unione e per gli accordi di associazione e gli accordi di cui all'articolo III-319 con gli Stati candidati all'adesione. 9. Il Consiglio, su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, adotta una decisione europea sulla sospensione dell'applicazione di un accordo e che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo. 10. Il Parlamento europeo e' immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura. 11. Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilita' di un accordo previsto con la Costituzione. In caso di parere negativo della Corte di giustizia, l'accordo previsto non puo' entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione della Costituzione.
Trattato-art. 326
Articolo III-326 1. In deroga all'articolo III-325 il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell'intento di pervenire a un consenso compatibile con l'obiettivo della stabilita' dei prezzi, puo' concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'euro nei confronti delle valute di Stati terzi. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo e secondo la procedura di cui al paragrafo 3. Il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell'intento di pervenire ad un consenso compatibile con l'obiettivo della stabilita' dei prezzi, puo' adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali dell'euro all'interno del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo dell'adozione, dell'adeguamento o dell'abbandono dei tassi centrali dell'euro. 2. In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o piu' valute di Stati terzi come indicato al paragrafo 1, il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, puo' formulare gli orientamenti generali di politica dei cambi nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del Sistema europeo di banche centrali di mantenere la stabilita' dei prezzi. 3. In deroga all'articolo III-325, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano essere negoziati dall'Unione con uno o piu' Stati terzi o organizzazioni internazionali, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, decide le modalita' per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalita' devono assicurare che l'Unione esprima una posizione unica. La Commissione e' associata a pieno titolo ai negoziati. 4. Fatti salvi le competenze e gli accordi dell'Unione relativi all'unione economica e monetaria, membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi.
Trattato-art. 327
Articolo III-327 1. L'Unione attua ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici. L'Unione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni internazionali. 2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione e la Commissione sono incaricati dell'attuazione del presente articolo.
Trattato-art. 328
Articolo III-328 1. Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la rappresentanza dell'Unione. 2. Le delegazioni dell'Unione sono poste sotto l'autorita' del ministro degli affari esteri dell'Unione. Esse agiscono in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri.
Trattato-art. 329
Articolo III-329 1. Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o e' vittima di una calamita' naturale o provocata dall'uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorita' politiche, gli prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio. 2. Le modalita' di attuazione della clausola di solidarieta' di cui all'articolo I-43 da parte dell'Unione sono definite da una decisione europea adottata dal Consiglio, su proposta congiunta della Commissione e del ministro degli affari esteri dell'Unione. Quando tale decisione ha implicazioni nel settore della difesa, il Consiglio delibera conformemente all'articolo III-300, paragrafo 1. Il Parlamento europeo e' informato. Ai fini del presente paragrafo e fatto salvo l'articolo III-344, il Consiglio e' assistito dal comitato politico e di sicurezza, con il sostegno delle strutture sviluppate nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, e dal comitato di cui all'articolo III-261, i quali gli presentano, se del caso, pareri congiunti. 3. Per consentire all'Unione e agli Stati membri di agire in modo efficace, il Consiglio europeo valuta regolarmente le minacce cui e' confrontata l'Unione.
Trattato-art. 330
Articolo III-330 1. Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure necessarie per permettere l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri. Il Consiglio delibera all'unanimita' su iniziativa del Parlamento europeo, previa approvazione di quest'ultimo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono. Tale legge o legge quadro entra in vigore previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. 2. Una legge europea del Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa, previo parere della Commissione e previa approvazione del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimita' per le norme o condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri.
Trattato-art. 331
Articolo III-331 La legge europea fissa lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo I-46, paragrafo 4, in particolare le norme relative al loro finanziamento.
Trattato-art. 332
Articolo III-332 A maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento europeo puo' chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione della Costituzione. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo.
Trattato-art. 333
Articolo III-333 Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei membri che lo compongono, puo' costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatte salve le attribuzioni conferite dalla Costituzione ad altre istituzioni o organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi a una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria. La commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione. Una legge europea del Parlamento europeo fissa le modalita' per l'esercizio del diritto d'inchiesta. Il Parlamento europeo delibera di propria iniziativa previa approvazione del Consiglio e della Commissione.
Trattato-art. 334
Articolo III-334 In conformita' dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) qualsiasi cittadino dell'Unione, nonche' ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altre persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attivita' dell'Unione e che lo concerne direttamente.
Trattato-art. 335
Articolo III-335 1. II Parlamento europeo elegge il mediatore europeo. In conformita' dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) e dell'articolo I-49, questi e' abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, ad esclusione della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali. Conformemente alla sua missione, il mediatore, di sua iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, investe della questione l'istituzione, organo o organismo interessato, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione, organo o organismo interessato. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine. Ogni anno il mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle indagini. 2. Il mediatore e' eletto dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il mandato e' rinnovabile. Il mediatore puo' essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda piu' alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave. 3. Il mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri non sollecita ne' accetta istruzioni da alcuna istituzione, organo o organismo. Per tutta la durata del mandato, il mediatore non puo' esercitare alcuna altra attivita' professionale, remunerata o no. 4. Una legge europea del Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore.Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa, previo parere della Commissione e approvazione del Consiglio.
Trattato-art. 336
Articolo III-336 Il Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Si riunisce di diritto il secondo martedi' del mese di marzo. Il Parlamento europeo puo' riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei membri che lo compongono, del Consiglio o della Commissione.
Trattato-art. 337
Articolo III-337 1. Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo, secondo le modalita' previste dal regolamento interno del Consiglio europeo e da quello del Consiglio. 2. La Commissione puo' assistere a tutte le sedute del Parlamento europeo e essere ascoltata a sua richiesta. Essa risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questo. 3. Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che gli e' sottoposta dalla Commissione.
Trattato-art. 338
Articolo III-338 Salvo disposizioni contrarie della Costituzione, il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi. Il suo regolamento interno fissa il numero legale.
Trattato-art. 339
Articolo III-339 Il Parlamento europeo adotta il suo regolamento interno alla maggioranza dei membri che lo compongono. Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni previste dalla Costituzione e dal regolamento interno.
Trattato-art. 340
Articolo III-340 Il Parlamento europeo cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non puo' pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico. Se la mozione di censura e' approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e il ministro degli affari esteri dell'Unione si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione. Essi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente agli articoli I-26 e I-27. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni.
Trattato-art. 341
Articolo III-341 1. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio europeo puo' ricevere delega da uno solo degli altri membri. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali e' richiesta l'unanimita'. 2. Il presidente del Parlamento europeo puo' essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo. 3. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno. 4. Il Consiglio europeo e' assistito dal segretariato generale del Consiglio.
Trattato-art. 342
Articolo III-342 Il Consiglio si riunisce su convocazione del presidente, per iniziativa di questo, di uno dei membri o della Commissione.
Trattato-art. 343
Articolo III-343 1. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio puo' ricevere delega da uno solo degli altri membri. 2. Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono. 3. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali e' richiesta l'unanimita'.
Trattato-art. 344
Articolo III-344 1. Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri e' responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che quest'ultimo gli assegna. Il comitato puo' adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio. 2. II Consiglio e' assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilita' di un segretario generale nominato dal Consiglio. Il Consiglio decide a maggioranza semplice in merito all'organizzazione del segretariato generale. 3. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.
Trattato-art. 345
Articolo III-345 Il Consiglio, a maggioranza semplice, puo' chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso. Se la Commissione non presenta una proposta, ne comunica le motivazioni al Consiglio.
Trattato-art. 346
Articolo III-346 Il Consiglio adotta decisioni europee che fissano lo statuto dei comitati previsti dalla Costituzione. Delibera a maggioranza semplice, previa consultazione della Commissione.
Trattato-art. 347
Articolo III-347 I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni. Gli Stati membri rispettano la loro indipendenza e non cercano di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti. I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attivita' professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, e in particolare i doveri di onesta' e delicatezza per quanto riguarda l'accettazione, dopo tale cessazione, di determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio che delibera a maggioranza semplice o della Commissione, puo', a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste all'articolo III-349 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.
Trattato-art. 348
Articolo III-348 1. A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio. 2. Un posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso e' coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalita', nominato dal Consiglio di comune accordo col presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e in conformita' dei criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4. II Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta del presidente della Commissione, puo' decidere che tale posto divenuto vacante non deve essere coperto, in particolare se la restante durata del mandato e' breve. 3. In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il presidente e' sostituito per la restante durata del mandato, in conformita' dell'articolo I-27, paragrafo 1. 4. In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il ministro degli affari esteri dell'Unione e' sostituito per la restante durata del suo mandato, in conformita' dell'articolo I-28, paragrafo 1. 5. In caso di dimissioni volontarie di tutti i membri della Commissione, questi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione, per la restante durata del mandato, in conformita' degli articoli I-26 e I-27.
Trattato-art. 349
Articolo III-349 Qualsiasi membro della Commissione che non risponda piu' alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave puo' essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione.
Trattato-art. 350
Articolo III-350 Fatto salvo l'articolo I-28, paragrafo 4, le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente, in conformita' dell'articolo I-27, paragrafo 3. Il presidente puo' modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorita'.
Trattato-art. 351
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