LEGGE 7 aprile 2005, n. 57

Type Legge
Publication 2005-04-07
Ultimo aggiornamento 2005-04-21
State In force
Source Normattiva
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Articolo III-402 1. Il quadro finanziario pluriennale e' stabilito per un periodo di almeno cinque anni conformemente all'articolo I-55. 2. II quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti. Le categorie di spesa, in numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attivita' dell'Unione. 3. Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio. 4. Qualora la legge europea del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stata adottata alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto sono prorogati fino all'adozione di detta legge. 5. Nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l'esito favorevole della procedura stessa.

Trattato-art. 403

Articolo III-403 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Trattato-art. 404

Articolo III-404 La legge europea stabilisce il bilancio annuale dell'Unione in conformita' delle disposizioni in appresso. 1. Ciascuna istituzione elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario successivo. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto di bilancio, che puo' comportare previsioni divergenti. Tale progetto comprende una previsione delle entrate e una previsione delle spese. 2. La Commissione sottopone una proposta contenente il progetto di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio non oltre il 1 settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio. La Commissione puo' modificare il progetto di bilancio nel corso della procedura, fino alla convocazione del comitato di conciliazione di cui al paragrafo 5. 3. Il Consiglio adotta la sua posizione sul progetto di bilancio e la comunica al Parlamento europeo non oltre il 1° ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio. Esso informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto a adottare tale posizione. 4. Se, entro un termine di quarantadue giorni dalla comunicazione, il Parlamento europeo: a) approva la posizione del Consiglio, la legge europea che stabilisce il bilancio e' adottata; b) non ha deliberato, la legge europea che stabilisce il bilancio si considera adottata; c) adotta, alla maggioranza dei membri che lo compongono, degli emendamenti, il progetto emendato e' trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Il presidente del Parlamento europeo, d'intesa con il presidente del Consiglio, convoca senza indugio il comitato di conciliazione. Tuttavia, il comitato di conciliazione non si riunisce se, entro un termine di dieci giorni da detta trasmissione, il Consiglio comunica al Parlamento europeo che approva tutti gli emendamenti. 5. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, a un accordo su un progetto comune, a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo, entro un termine di ventuno giorni dalla convocazione. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio. 6. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione giunge a un accordo su un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data di tale accordo per approvare il progetto comune. 7. Se, entro il termine di quattordici giorni di cui al paragrafo 6: a) sia il Parlamento europeo sia il Consiglio approvano il progetto comune o non riescono a deliberare, o se una delle due istituzioni approva il progetto comune mentre l'altra non riesce a deliberare, la legge europea che stabilisce il bilancio si considera definitivamente adottata in conformita' del progetto comune, o b) sia il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, sia il Consiglio respingono il progetto comune, o se una delle due istituzioni respinge il progetto comune mentre l'altra non riesce a deliberare, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o c) il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, respinge il progetto comune mentre il Consiglio lo approva, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o d) il Parlamento europeo approva il progetto comune, mentre il Consiglio lo respinge, il Parlamento europeo puo', entro un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data del respingimento da parte del Consiglio e deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei voti espressi, decidere di confermare tutti gli emendamenti di cui al paragrafo 4, lettera c) o parte di essi. Se un emendamento del Parlamento europeo non e' confermato, e' mantenuta la posizione concordata in seno al comitato di conciliazione sulla linea di bilancio oggetto di tale emendamento. La legge europea che stabilisce il bilancio si considera definitivamente adottata su questa base. 8. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione non giunge a un accordo su un progetto comune, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio. 9. Quando la procedura di cui al presente articolo e' espletata, il presidente del Parlamento europeo constata che la legge europea che stabilisce il bilancio e' definitivamente adottata. 10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto della Costituzione e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie dell'Unione e di equilibrio delle entrate e delle spese.

Trattato-art. 405

Articolo III-405 1. Se all'inizio dell'esercizio finanziario la legge europea che stabilisce il bilancio non e' stata definitivamente adottata, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo conformemente alla legge europea di cui all'articolo III-412, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nel capitolo in questione del bilancio dell'esercizio precedente, senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio. 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione e nel rispetto delle condizioni fissate al paragrafo 1, puo' adottare una decisione europea che autorizza spese superiori al limite del dodicesimo in conformita' della legge europea di cui all'articolo III-412. Esso la trasmette immediatamente al Parlamento europeo. Tale decisione europea prevede le misure necessarie in materia di risorse ai fini dell'applicazione del presente articolo, conformemente alle leggi europee di cui all'articolo I-54, paragrafi 3 e 4. Essa entra in vigore trenta giorni dopo l'adozione se, entro tale termine, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, non decide di ridurre dette spese.

Trattato-art. 406

Articolo III-406 Alle condizioni determinate dalla legge europea di cui all'articolo III-412, gli stanziamenti diversi da quelli relativi alle spese di personale e rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio finanziario possono essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo. Gli stanziamenti sono specificamente registrati in capitoli, che raggruppano le spese a seconda della natura o della destinazione e sono ripartiti in conformita' della legge europea di cui all'articolo III-412. Le spese -- del Parlamento europeo, -- del Consiglio europeo e del Consiglio, -- della Commissione, -- della Corte di giustizia dell'Unione europea sono iscritte in sezioni distinte del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.

Trattato-art. 407

Articolo III-407 La Commissione da' esecuzione al bilancio, in cooperazione con gli Stati membri, in base alla legge europea di cui all'articolo III-412, sotto la sua responsabilita' e nei limiti degli stanziamenti assegnati, in conformita' del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati in conformita' di detto principio. La legge europea di cui all'articolo III-412 stabilisce gli obblighi di controllo e di revisione contabile degli Stati membri nell'esecuzione del bilancio e le responsabilita' che ne derivano. Essa fissa le responsabilita' e le modalita' particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese. All'interno del bilancio, la Commissione puo' procedere, nei limiti e alle condizioni fissati dalla legge europea di cui all'articolo III-412, a storni di stanziamenti da capitolo a capitolo o da suddivisione a suddivisione.

Trattato-art. 408

Articolo III-408 Ogni anno la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni di bilancio. Inoltre, comunica loro un bilancio finanziario che riporta l'attivo e il passivo dell'Unione. La Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, in particolare rispetto alle indicazioni impartite dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo III-409.

Trattato-art. 409

Articolo III-409 1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, da' atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, il bilancio finanziario e la relazione di valutazione di cui all'articolo III-408, la relazione annuale della Corte dei conti, corredata delle risposte fornite dalle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilita' di cui all'articolo III-384, paragrafo 1, secondo comma e le pertinenti relazioni speciali della Corte dei conti. 2. Prima di dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell'esercizio delle attribuzioni di questa in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo puo' chiedere di ascoltare la Commissione sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie. 3. La Commissione prende tutte le misure necessarie per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese, nonche' ai commenti allegati alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio. 4. La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, presenta relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e commenti e, in particolare, alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Dette relazioni sono trasmesse altresi' alla Corte dei conti.

Trattato-art. 410

Articolo III-410 Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio annuale sono stabiliti in euro.

Trattato-art. 411

Articolo III-411 La Commissione puo', con debita informazione alle autorita' competenti degli Stati membri interessati, trasferire nella moneta di uno degli Stati membri gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi previsti dalla Costituzione. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno. La Commissione comunica con i singoli Stati membri interessati per il tramite dell'autorita' da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie, ricorre alla banca di emissione dello Stato membro interessato oppure ad altro istituto finanziario da questo autorizzato.

Trattato-art. 412

Articolo III-412 1. La legge europea stabilisce: a) le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalita' relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti; b) le regole che organizzano il controllo della responsabilita' degli agenti finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili. La legge europea e' adottata previa consultazione della Corte dei conti. 2. Il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, un regolamento europeo che fissa le modalita' e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie dell'Unione sono messe a disposizione della Commissione e stabilisce le misure da applicare per far fronte alle eventuali esigenze di tesoreria. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti. 3. Il Consiglio delibera all'unanimita' fino al 31 dicembre 2006 in tutti i casi contemplati dal presente articolo.

Trattato-art. 413

Articolo III-413 Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilita' dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi.

Trattato-art. 414

Articolo III-414 Sono convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nell'ambito delle procedure di bilancio di cui al presente capo. I presidenti prendono tutte le misure necessarie per favorire la concertazione e il ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni che presiedono, al fine di agevolare l'attuazione del presente capo.

Trattato-art. 415

Articolo III-415 1. L'Unione e gli Stati membri combattono la frode e le altre attivita' illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante misure prese a norma del presente articolo. Tali misure sono dissuasive e offrono una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. 2. Per combattere la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, gli Stati membri prendono le stesse misure che prendono per combattere la frode che lede i loro interessi finanziari. 3. Fatte salve altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode. A tal fine organizzano, con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorita' competenti. 4. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di offrire una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. E adottata previa consultazione della Corte dei conti. 5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure prese ai fini dell'attuazione del presente articolo.

Trattato-art. 416

Articolo III-416 Le cooperazioni rafforzate rispettano la Costituzione e il diritto dell'Unione. Esse non possono recare pregiudizio ne' al mercato interno ne' alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo ne' una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, ne' possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.

Trattato-art. 417

Articolo III-417 Le cooperazioni rafforzate rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano. Questi non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.

Trattato-art. 418

Articolo III-418 1. Al momento dell'instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione europea di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle eventuali condizioni summenzionate, degli atti gia' adottati in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri. 2. La Commissione e, all'occorrenza, il ministro degli affari esteri dell'Unione, informano periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito allo sviluppo delle cooperazioni rafforzate.

Trattato-art. 419

Articolo III-419 1. Gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui alla Costituzione, eccetto i settori di competenza esclusiva e la politica estera e di sicurezza comune, trasmettono una richiesta alla Commissione precisando il campo d'applicazione e gli obiettivi perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista. La Commissione puo' presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione. L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata e' concessa con una decisione europea del Consiglio che delibera su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo. 2. La richiesta degli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro della politica estera e di sicurezza comune e' presentata al Consiglio. Essa e' trasmessa al ministro degli affari esteri dell'Unione, che esprime un parere sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, e alla Commissione, che esprime un parere in particolare sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le altre politiche dell'Unione. Essa e' inoltre trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo. L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata e' concessa con una decisione europea del Consiglio, che delibera all'unanimita'.

Trattato-art. 420

Articolo III-420 1. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso in uno dei settori di cui all'articolo III-419, paragrafo 1, notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione. La Commissione, entro un termine di quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, conferma la partecipazione dello Stato membro in questione. Essa constata, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte e adotta le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti gia' adottati nel quadro della cooperazione rafforzata. Tuttavia, se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta. Alla scadenza di tale termine, essa riesamina la richiesta in conformita' della procedura di cui al secondo comma. Se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione continuino a non essere soddisfatte, lo Stato membro in questione puo' sottoporre la questione al Consiglio, che si pronuncia sulla richiesta. Il Consiglio delibera conformemente all'articolo I-44, paragrafo 3. Puo' inoltre adottare, su proposta della Commissione, le misure transitorie di cui al secondo comma. 2. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso nel quadro della politica estera e di sicurezza comune notifica tale intenzione al Consiglio, al ministro degli affari esteri dell'Unione e alla Commissione. Il Consiglio conferma la partecipazione dello Stato membro in causa previa consultazione del ministro degli affari esteri dell'Unione e dopo aver constatato, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte. Il Consiglio, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, puo' inoltre adottare le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti gia' adottati nel quadro della cooperazione rafforzata. Tuttavia, se il Consiglio ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta di partecipazione. Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera all'unanimita' e conformemente all'articolo I-44, paragrafo 3.

Trattato-art. 421

Articolo III-421 Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimita' dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.

Trattato-art. 422

Articolo III-422 1. Qualora una disposizione della Costituzione che puo' essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio deliberi all'unanimita', il Consiglio, deliberando all'unanimita' conformemente alle modalita' di cui all'articolo I-44, paragrafo 3, puo' adottare una decisione europea che prevede che deliberera' a maggioranza qualificata. 2. Qualora una disposizione della Costituzione che puo' essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio adotti leggi o leggi quadro europee conformemente a una procedura legislativa speciale, il Consiglio, deliberando all'unanimita' conformemente alle modalita' di cui all'articolo I-44, paragrafo 3, puo' adottare una decisione europea che prevede che deliberera' a norma della procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

Trattato-art. 423

Articolo III-423 Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese nel quadro di una cooperazione rafforzata e la coerenza di dette azioni con le politiche dell'Unione, e cooperano a tale scopo.

Trattato-art. 424

Articolo III-424 Tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, della Riunione, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla grande distanza, dall'insularita', dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta leggi, leggi quadro, regolamenti e decisioni europei volti, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione della Costituzione a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo. Gli atti di cui al primo comma riguardano in particolare le politiche doganali e commerciali, la politica fiscale, le zone franche, le politiche in materia di agricoltura e di pesca, le condizioni di rifornimento di materie prime e di beni di consumo primari, gli aiuti di Stato e le condizioni di accesso ai fondi a finalita' strutturale e ai programmi orizzontali dell'Unione. Il Consiglio adotta gli atti di cui al primo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrita' e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, compresi il mercato interno e le politiche comuni.

Trattato-art. 425

Articolo III-425 La Costituzione lascia del tutto impregiudicato il regime di proprieta' esistente negli Stati membri.

Trattato-art. 426

Articolo III-426 In ciascuno degli Stati membri l'Unione ha la piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Puo' in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine e' rappresentata dalla Commissione. Tuttavia, l'Unione e' rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento dell'istituzione stessa.

Trattato-art. 427

Articolo III-427 La legge europea stabilisce lo statuto dei funzionari dell'Unione e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione. Essa e' adottata previa consultazione delle istituzioni interessate.

Trattato-art. 428

Articolo III-428 Per l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione puo' raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissati da un regolamento o una decisione europei adottati dal Consiglio a maggioranza semplice.

Trattato-art. 429

Articolo III-429 1. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la legge o legge quadro europea fissa le misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attivita' dell'Unione. 2. L'elaborazione delle statistiche presenta i caratteri dell'imparzialita', dell'affidabilita', dell'obiettivita', dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica. Essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.

Trattato-art. 430

Articolo III-430 I membri delle istituzioni dell'Unione, i membri dei comitati e i funzionari e agenti dell'Unione sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i rapporti commerciali ovvero gli elementi dei costi.

Trattato-art. 431

Articolo III-431 La responsabilita' contrattuale dell'Unione e' regolata dal diritto applicabile al contratto in causa. In materia di responsabilita' extracontrattuale, l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. In deroga al secondo comma, la Banca centrale europea deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La responsabilita' personale degli agenti nei confronti dell'Unione e' regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.

Trattato-art. 432

Articolo III-432 La sede delle istituzioni dell'Unione e' fissata d'intesa comune dai governi degli Stati membri.

Trattato-art. 433

Articolo III-433 Il Consiglio adotta all'unanimita' un regolamento europeo che fissa il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione, fatto salvo lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Trattato-art. 434

Articolo III-434 L'Unione gode, sul territorio degli Stati membri, dei privilegi e delle immunita' necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo sui privilegi e sulle immunita' dell'Unione europea.

Trattato-art. 435

Articolo III-435 La Costituzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data dell'adesione, tra uno o piu' Stati membri, da una parte, e uno o piu' Stati terzi, dall'altra. Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili con la Costituzione, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilita' constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniscono reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta. Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nella Costituzione da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'Unione e sono, per cio' stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni dotate di attribuzioni dalla Costituzione e alla concessione di vantaggi identici da parte di tutti gli altri Stati membri.

Trattato-art. 436

Articolo III-436 1. La Costituzione non osta alle norme seguenti: a) nessuno Stato membro e' tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza, b) ogni Stato membro puo' prendere le misure che ritiene necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari. 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare all'unanimita' una decisione europea che modifica l'elenco del 15 aprile 1958, relativo ai prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).

Trattato-art. 437

Articolo IV-437 Abrogazione dei precedenti trattati 1. Il presente trattato che adotta una Costituzione per l'Europa abroga il trattato che istituisce la Comunita' europea e il trattato sull'Unione europea e, alle condizioni stabilite nel protocollo relativo agli atti e trattati che hanno completato o modificato il trattato che istituisce la Comunita' europea e il trattato sull'Unione europea, gli atti e trattati che li hanno completati o modificati, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo. 2. I trattati relativi all'adesione: a) del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, b) della Repubblica ellenica, c) del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, d) della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, e) della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca sono abrogati. Tuttavia: -- le disposizioni dei trattati di cui alle lettere da a) a d) che sono riportate o cui e' fatto riferimento nel protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia restano in vigore e i loro effetti giuridici sono mantenuti conformemente a detto protocollo; -- le disposizioni del trattato di cui alla lettera e) che sono riportate o cui e' fatto riferimento nel protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca restano in vigore e i loro effetti giuridici sono mantenuti conformemente a detto protocollo.

Trattato-art. 438

Articolo IV-438 Successione e continuita' giuridica 1. L'Unione europea istituita dal presente trattato succede all'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea e alla Comunita' europea. 2. Fatto salvo l'articolo IV-439, le istituzioni, organi e organismi esistenti alla data di entrata in vigore del presente trattato esercitano, nella loro composizione a tale data, le attribuzioni conferite loro ai sensi del presente trattato finche' non saranno state adottate nuove disposizioni in applicazione dello stesso o fino al termine del loro mandato. 3. Gli atti delle istituzioni, organi e organismi adottati sulla base dei trattati e atti abrogati dall'articolo IV-437 restano in vigore. I loro effetti giuridici sono mantenuti finche' tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione del presente trattato. Cio' vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri sulla base dei trattati e atti abrogati dall'articolo IV-437. Gli altri elementi dell'acquis comunitario e dell'Unione esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, in particolare gli accordi interistituzionali, le decisioni e gli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, gli accordi conclusi dagli Stati membri relativi al funzionamento dell'Unione o della Comunita' o connessi alla sfera di attivita' delle stesse, le dichiarazioni, comprese quelle effettuate nel quadro di conferenze intergovernative, le risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonche' quelle relative all'Unione o alla Comunita' adottate di comune accordo dagli Stati membri, sono anch'essi mantenuti finche' non saranno stati soppressi o modificati. 4. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee e del Tribunale di primo grado relativa all'interpretazione e all'applicazione dei trattati e atti abrogati dall'articolo IV-437, cosi' come degli atti e convenzioni adottati per la loro applicazione, resta, mutatis mutandis, la fonte d'interpretazione del diritto dell'Unione e in particolare delle disposizioni analoghe della Costituzione. 5. La continuita' delle procedure amministrative e giurisdizionali avviate prima della data di entrata in vigore del presente trattato e' assicurata nel rispetto della Costituzione. A tal fine, le istituzioni, organi e organismi responsabili di tali procedure prendono le misure appropriate.

Trattato-art. 439

Articolo IV-439 Disposizioni transitorie relative a talune istituzioni Le disposizioni transitorie relative alla composizione del Parlamento europeo, alla definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio, inclusi i casi in cui non tutti i membri del Consiglio europeo o del Consiglio partecipano alla votazione, e alla composizione della Commissione, incluso il ministro degli affari esteri dell'Unione, figurano nel protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e organi dell'Unione.

Trattato-art. 440

Articolo IV-440 Campo di applicazione territoriale 1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato di Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord. 2. Il presente trattato si applica alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla Martinica, alla Riunione, alle Azzorre, a Madera' e alle isole Canarie conformemente all'articolo III-424. 3. I paesi e territori d'oltremare, il cui elenco figura nell'allegato II, costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella parte III, titolo IV. Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nel suddetto elenco. 4. Il presente trattato si applica ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero. 5. Il presente trattato si applica alle isole Aland con le deroghe contenute originariamente nel trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera d) e riprese nel titolo V, sezione 5 del protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia. 6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5: a) il presente trattato non si applica alle Færøer; b) il presente trattato si applica a Akrotiri e Dhekelia, zone di sovranita' del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, solo per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime originariamente definito nel protocollo relativo alle zone di sovranita' del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegato all'atto di adesione, che costituisce parte integrante del trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera e) e ripreso nella parte II, titolo III del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca; c) il presente trattato si applica alle isole Normanne e all'isola di Man solo per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime per tali isole definito originariamente dal trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera a), ripreso nel titolo II, sezione 3 del protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia. 7. Il Consiglio europeo, su iniziativa dello Stato membro interessato, puo' adottare una decisione europea che modifica lo status, nei confronti dell'Unione, di un paese o territorio danese, francese o olandese di cui ai paragrafi 2 e 3. Il Consiglio europeo delibera all'unanimita' previa consultazione della Commissione.

Trattato-art. 441

Articolo IV-441 Unioni regionali Il presente trattato non osta all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del trattato stesso.

Trattato-art. 442

Articolo IV-442 Protocolli e allegati I protocolli e gli allegati al presente trattato ne costituiscono parte integrante.

Trattato-art. 443

Articolo IV-443 Procedura di revisione ordinaria 1. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione puo' sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare il presente trattato. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali. 2. Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte, il presidente del Consiglio europeo convoca una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, e' consultata anche la Banca centrale europea. La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri quale prevista al paragrafo 3. Il Consiglio europeo puo' decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una convenzione qualora l'entita' delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri. 3. Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e' convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare al presente trattato. Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. 4. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma del trattato che modifica il presente trattato, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o piu' Stati membri abbiano incontrato difficolta' nelle procedure di ratifica, la questione e' deferita al Consiglio europeo.

Trattato-art. 444

Articolo IV-444 Procedura di revisione semplificata 1. Quando la parte III prevede che il Consiglio deliberi all'unanimita' in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo puo' adottare una decisione europea che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso. Il presente paragrafo non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa. 2. Quando la parte III prevede che il Consiglio adotti leggi o leggi quadro europee secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo puo' adottare una decisione europea che consenta l'adozione di tali leggi o leggi quadro secondo la procedura legislativa ordinaria. 3. Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base ai paragrafi 1 o 2 e' trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione europea di cui ai paragrafi 1 o 2 non e' adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo puo' adottare detta decisione. Per l'adozione delle decisioni europee di cui ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio europeo delibera all'unanimita' previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

Trattato-art. 445

Articolo IV-445 Procedura di revisione semplificata riguardante le politiche e azioni interne dell'Unione 1. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione puo' sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte III, titolo III relative alle politiche e azioni interne dell'Unione. 2. Il Consiglio europeo puo' adottare una decisione europea che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte III, titolo III. Il Consiglio europeo delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea. Tale decisione europea entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. 3. La decisione europea di cui al paragrafo 2 non puo' estendere le competenze attribuite all'Unione nel presente trattato.

Trattato-art. 446

Articolo IV-446 Durata Il presente trattato e' concluso per una durata illimitata.

Trattato-art. 447

Articolo IV-447 Ratifica e entrata in vigore 1. Il presente trattato e' ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana. 2. Il presente trattato entra in vigore il 1° novembre 2006, se tutti gli strumenti di ratifica sono stati depositati; altrimenti, il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalita'.

Trattato-art. 448

Articolo IV-448 Testi autentici e traduzioni 1. Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvedera' a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari. 2. Il presente trattato puo' essere parimenti tradotto in qualsiasi altra lingua determinata da uno Stato membro che, in base all'ordinamento costituzionale dello Stato in questione, sia lingua ufficiale in tutto il suo territorio o in parte di esso. Lo Stato membro interessato fornisce copia certificata conforme di tale traduzione affinche' sia depositata negli archivi del Consiglio. Parte di provvedimento in formato grafico

Protocolli e Allegati-Sommario

PROTOCOLLI E ALLEGATI I E II SOMMARIO A. Protocolli allegati al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 1. Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea 2. Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarieta' e di proporzionalita' 3. Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea 4. Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea 5. Protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti 6. Protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e sevizi dell'Unione europea 7. Protocollo sui privilegi e sulle immunita' dell'Unione europea 8. Protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia 9. Protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca 10. Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi 11. Protocollo sul criteri di convergenza 12. Protocollo sull'Eurogruppo 13. Protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in relazione all'unione economica e monetaria 14. Protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca in relazione all'unione economica e monetaria 15. Protocollo su talune attivita' della Banca nazionale di Danimarca 16. Protocollo sul regime del franco Comunita' finanziaria del Pacifico 17. Protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea 18. Protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo III-130 della Costituzione al Regno Unito e all'Irlanda 19. Protocollo sulla posizione dei Regno Unito e dell'Irlanda rispetto alle politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione e rispetto alla cooperazione giudiziaria in materia civile e alla cooperazione di polizia 20. Protocollo sulla posizione della Danimarca 21. Protocollo sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne 22. Protocollo sul diritto d'asilo per i cittadini degli Stati membri 23. Protocollo sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall'articolo 1-41, paragrafo 6, e dall'articolo III-312 della Costituzione 24. Protocollo sull'articolo 1-41, paragrafo 2 della Costituzione 25. Protocollo sulle importazioni nell'Unione europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi 26. Protocollo sull'acquisto di beni immobili in Danimarca 27. Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri 28. Protocollo sull'articolo III-214 della Costituzione 29. Protocollo sulla coesione economica, sociale e territoriale 30. Protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia 31. Protocollo sull'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese 32. Protocollo relativo all'articolo I-9. paragrafo 2 della Costituzione sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali 33. Protocollo relativo agli atti e trattati che hanno completato o modificato il trattato che istituisce la Comunita' europea e il trattato sull'Unione europea 34. Protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione 35. Protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e al Fondo di ricerca carbone e acciaio 36. Protocollo che modifica il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica B. Allegati al trattato che adotta una costituzione per l'Europa 1. Allegato I - Elenco previsto dall'articolo III-226 della Costituzione 2. Allegato II - Paesi e territori d'oltremare cui si applica la parte III, titolo IV della Costituzione

Protocollo 1-art. 1

ALLEGATI AL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA PROTOCOLLI E ALLEGATI A. PROTOCOLLI ALLEGATI AL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA 1. PROTOCOLLO SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE EUROPEA LE ALTE PARTI CONTRAENTI. RICORDANDO che il modo in cui i parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attivita' dell'Unione e' una questione disciplinata dall'ordinamento costituzionale e dalla prassi costituzionale propri di ciascuno Stato membro, DESIDEROSE di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attivita' dell'Unione europea e di potenziarne la capacita' di esprimere i loro pareri su progetti di atti legislativi europei e su altri problemi che rivestano per loro un particolare interesse, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica: Articolo 1 I documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) sono inviati direttamente dalla Commissione ai parlamenti nazionali all'atto della pubblicazione. La Commissione trasmette inoltre ai parlamenti nazionali il programma legislativo annuale e gli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica nello stesso momento in cui li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Protocollo 1-art. 2

Articolo 2 I progetti di atti legislativi europei indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio sono trasmessi ai parlamenti nazionali. Ai fini del presente protocollo, per "progetto di atto legislativo europeo", si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo europeo. I progetti di atti legislativi europei presentati dalla Commissione sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dalla Commissione, nello stesso momento in cui sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio. I progetti di atti legislativi europei presentati dal Parlamento europeo sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dal Parlamento europeo. I progetti di atti legislativi europei presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti sono trasmessi ai parlamenti nazionali dal Consiglio.

Protocollo 1-art. 3

Articolo 3 I parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformita' di un progetto di atto legislativo europeo al principio di sussidiarieta', secondo la procedura prevista dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarieta' e di proporzionalita'. Se il progetto di atto legislativo europeo e' stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati ai governi di tali Stati membri. Se il progetto di atto legislativo europeo e' stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati all'istituzione o organo interessato.

Protocollo 1-art. 4

Articolo 4 Un periodo di sei settimane intercorre tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali, nelle lingue ufficiali dell'Unione, un progetto di atto legislativo europeo e la data in cui questo e' iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa. In caso di urgenza sono ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione del Consiglio. Salvo in casi urgenti debitamente motivati, nel corso di queste sei settimane non puo' essere constatato alcun accordo riguardante il progetto di atto legislativo europeo. Salvo nei casi urgenti debitamente motivati, tra l'iscrizione di un progetto di atto legislativo europeo all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l'adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni.

Protocollo 1-art. 5

Articolo 5 Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, compresi i processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio delibera su progetti di atti legislativi europei, sono trasmessi direttamente ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri.

Protocollo 1-art. 6

Articolo 6 Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere all'articolo IV-444, paragrafo 1 o 2 della Costituzione, i parlamenti nazionali sono informati dell'iniziativa del Consiglio europeo almeno sei mesi prima che sia adottata una decisione europea.

Protocollo 1-art. 7

Articolo 7 La Corte dei conti trasmette a titolo informativo la relazione annua ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Protocollo 1-art. 8

Articolo 8 Quando il sistema parlamentare nazionale non e' unicamerale, gli articoli da 1 a 7 si applicano alle camere che lo compongono.

Protocollo 1-art. 9

Articolo 9 Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione.

Protocollo 1-art. 10

Articolo 10 Una conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione puo' sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che ritiene utili. La conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, e tra le loro commissioni specializzate. Puo' altresi' organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici in particolare per discutere su argomenti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune. I contributi della conferenza non vincolano i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.

Protocollo 2-art. 1

2.

PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E DI PROPORZIONALITA'. LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il piu' possibile vicino ai cittadini dell'Unione; DETERMINATE a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarieta' e proporzionalita' sanciti nell'articolo I-11 della Costituzione e ad istituire un sistema di controllo dell'applicazione di detti principi; HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo 1 Ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi di sussidiarieta' e di proporzionalita' definiti nell'articolo I-11 della Costituzione.

Protocollo 2-art. 2

Articolo 2 Prima di proporre un atto legislativo europeo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella proposta.

Protocollo 2-art. 3

Articolo 3 Ai fini del presente protocollo, per "progetto di atto legislativo europeo" si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, dirette all'adozione di un atto legislativo europeo.

Protocollo 2-art. 4

Articolo 4 La Commissione trasmette i progetti di atti legislativi europei e i progetti modificati ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui li trasmette al legislatore dell'Unione. Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti di atti legislativi europei e i progetti modificati ai parlamenti nazionali. Il Consiglio trasmette i progetti di atti legislativi europei presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti modificati, ai parlamenti nazionali. Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio sono da loro trasmesse ai parlamenti nazionali.

Protocollo 2-art. 5

Articolo 5 I progetti di atti legislativi europei sono motivati con riguardo al principio di sussidiarieta' e di proporzionalita'. Ogni progetto di atto legislativo europeo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarieta' e di proporzionalita'. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una legge quadro europea, sulla regolamentazione che sara' attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione puo' essere conseguito meglio a livello di quest'ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi europei tengono conto della necessita' che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici, sui cittadini, siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.

Protocollo 2-art. 6

Articolo 6 Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti puo', entro un termine di sei settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo europeo, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarieta'. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi. Se il progetto di atto legislativo e' stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere ai governi di tali Stati membri. Se il progetto di atto legislativo e' stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere all'istituzione o organo interessato.

Protocollo 2-art. 7

Articolo 7 Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, ove il progetto di atto legislativo sia stato presentato da essi, tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali o da ciascuna camera di uno di questi parlamenti. Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarieta' da parte di un progetto di atto legislativo europeo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al secondo comma, il progetto deve essere riesaminato. Tale soglia e' pari a un quarto qualora si tratti di un progetto di atto legislativo europeo presentato sulla base dell'articolo III-264 della Costituzione riguardante lo spazio di liberta', sicurezza e giustizia. Al termine di tale riesame, la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il progetto di atto legislativo europeo e' stato presentato da essi, puo' decidere di mantenere il progetto, di modificarlo o di ritirarlo. Tale decisione deve essere motivata.

Protocollo 2-art. 8

Articolo 8 La Corte di giustizia dell'Unione europea e' competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo europeo, del principio di sussidiarieta' proposti secondo le modalita' previste all'articolo III-365 della Costituzione da uno Stato membro, o trasmessi da quest'ultimo in conformita' con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento nazionale. In conformita' alle modalita' previste dallo stesso articolo, tali ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni avverso atti legislativi europei per l'adozione dei quali la Costituzione richiede la sua consultazione.

Protocollo 2-art. 9

Articolo 9 La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali una relazione annuale circa l'applicazione dell'articolo 11 della Costituzione. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale.

Protocollo 3-art. 1

3.

PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA. LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO definire lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea previsto all'articolo III-381 della Costituzione, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica: Articolo 1 La Corte di giustizia dell'Unione europea e' costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alla Costituzione, al trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica (trattato CEEA) e al presente statuto.

Protocollo 3-art. 2

Articolo 2 Prima di assumere le proprie funzioni, ogni giudice deve, davanti alla Corte di giustizia riunita in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialita' e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Protocollo 3-art. 3

Articolo 3 I giudici godono dell'immunita' di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunita' dopo la cessazione dalle funzioni. La Corte di giustizia, riunita in seduta plenaria, puo' togliere l'immunita'. Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale interessato. Qualora, tolta l'immunita', venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi puo' essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla piu' alta giurisdizione nazionale. Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunita' dell'Unione sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunita' di giurisdizione dei giudici che figurano nel primo, secondo e terzo comma del presente articolo.

Protocollo 3-art. 4

Articolo 4 I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa. Essi non possono esercitare alcuna attivita' professionale remunerata o no, salvo deroga concessa a titolo eccezionale mediante una decisione europea del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice. Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione da queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onesta' e di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di dubbio, la Corte di giustizia decide. Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale interessato.

Protocollo 3-art. 5

Articolo 5 A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni. In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni e' indirizzata al presidente della Corte di giustizia per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio. Salvo i casi in cui si applica l'articolo 6, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.

Protocollo 3-art. 6

Articolo 6 I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia, non siano piu' in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfino piu' agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni. Quando l'interessato e' un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi. II cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti del Parlamento europeo e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.

Protocollo 3-art. 7

Articolo 7 I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.

Protocollo 3-art. 8

Articolo 8 Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 sono applicabili agli avvocati generali.

Protocollo 3-art. 9

Articolo 9 Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternamente tredici e dodici giudici. Il rinnovo parziale degli avvocati generali, che ha luogo ogni tre anni, riguarda ogni volta quattro avvocati generali.

Protocollo 3-art. 10

Articolo 10 Il cancelliere presta giuramento davanti alla Corte di giustizia di esercitare le proprie funzioni in piena imparzialita' e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Protocollo 3-art. 11

Articolo 11 La Corte di giustizia predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di questo.

Protocollo 3-art. 12

Articolo 12 Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte di giustizia allo scopo di assicurarne il funzionamento. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorita' del presidente.

Protocollo 3-art. 13

Articolo 13 La legge europea puo' prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. Essa e' adottata su richiesta della Corte di giustizia. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, a partecipare all'istruzione delle cause sottoposte all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore. I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualificazioni giuridiche necessarie, sono nominati mediante una decisione europea del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice. Essi prestano giuramento davanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialita' e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Protocollo 3-art. 14

Articolo 14 I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte di giustizia ha la propria sede.

Protocollo 3-art. 15

Articolo 15 La Corte di giustizia funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie e' fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessita' del servizio.

Protocollo 3-art. 16

Articolo 16 La Corte di giustizia istituisce nel proprio ambito sezioni composte di tre e di cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato e' rinnovabile una volta. La grande sezione comprende tredici giudici. Essa e' presieduta dal presidente della Corte. Fanno parte della grande sezione anche i presidenti delle sezioni di cinque giudici e altri giudici designati alle condizioni definite dal regolamento di procedura. La Corte si riunisce in grande sezione quando lo richieda uno Stato membro o un'istituzione dell'Unione che e' parte in causa. La Corte si riunisce in seduta plenaria quando e' adita ai sensi dell'articolo III-335, paragrafo 2, dell'articolo III-347, secondo comma, dell'articolo III-349 o dell'articolo III-385, paragrafo 6 della Costituzione. Inoltre, ove reputi che un giudizio pendente dinanzi ad essa rivesta un'importanza eccezionale, la Corte puo' decidere, sentito l'avvocato generale, di rinviare la causa alla seduta plenaria.

Protocollo 3-art. 17

Articolo 17 La Corte di giustizia puo' deliberare validamente soltanto in numero dispari. Le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide soltanto se prese da tre giudici. Le deliberazioni della grande sezione sono valide soltanto se sono presenti nove giudici. Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide soltanto se sono presenti quindici giudici. In caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si puo' ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura.

Protocollo 3-art. 18

Articolo 18 I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcuna causa nella quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, o sulla quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo. Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di una causa determinata, ne informa il presidente. Qualora il presidente reputi che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere in una causa determinata, ne avverte l'interessato. In caso di difficolta' nell'applicazione del presente articolo, la Corte di giustizia decide. Una parte non puo' invocare la nazionalita' di un giudice, ne' l'assenza in seno alla Corte o ad una sua sezione di un giudice della propria nazionalita', per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni.

Protocollo 3-art. 19

Articolo 19 Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni dell'Unione sono rappresentati davanti alla Corte di giustizia da un agente nominato per ciascuna causa. L'agente puo' essere assistito da un consulente o da un avvocato. Allo stesso modo sono rappresentati gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri e l'Autorita' di vigilanza dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) prevista da detto accordo. Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato. Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo puo' rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte. Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano davanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura. La Corte gode, nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano davanti ad essa, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura. I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare godono davanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.

Protocollo 3-art. 20

Articolo 20 La procedura davanti alla Corte di giustizia comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale. La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti, nonche' alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione i cui atti sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche, nonche' di ogni atto e documento a sostegno, o delle loro copie certificate conformi. Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura. La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l'audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell'avvocato generale e, ove occorra, l'audizione dei testimoni e dei periti. Ove ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, la Corte puo' decidere, sentito l'avvocato generale, che la causa sia giudicata senza conclusioni dell'avvocato generale.

Protocollo 3-art. 21

Articolo 21 La Corte di giustizia e' adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualita' del firmatario, l'indicazione della parte o delle parti avverso le quali e' proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed un'esposizione sommaria dei motivi invocati. All'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui e' richiesto l'annullamento oppure, nell'ipotesi contemplata dall'articolo III-367 della Costituzione, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi documenti non sono stati allegati all'istanza, il cancelliere invita l'interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.

Protocollo 3-art. 22

Articolo 22 Nei casi contemplati dall'articolo 18 del trattato CEEA, la Corte di giustizia e' adita mediante ricorso trasmesso al cancelliere. Il ricorso deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio del ricorrente e della qualita' del firmatario, l'indicazione della decisione avverso la quale e' proposto ricorso, l'indicazione delle parti avverse, l'oggetto della causa, le conclusioni e un'esposizione sommaria dei motivi invocati. Al ricorso deve essere allegata una copia conforme della decisione del Collegio arbitrale che viene impugnata. Se la Corte rigetta il ricorso, la decisione del Collegio arbitrale diventa definitiva. Se la Corte annulla la decisione del Collegio arbitrale il procedimento puo' essere ripreso, eventualmente, a cura di una delle parti in causa, dinanzi al Collegio arbitrale. Quest'ultimo deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte.

Protocollo 3-art. 23

Articolo 23 Nei casi contemplati dall'articolo III-369 della Costituzione, la decisione del giudice nazionale che sospende il procedimento e si rivolge alla Corte di giustizia e' notificata a quest'ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione e' quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonche' all'istituzione, all'organo o all'organismo dell'Unione che ha emanato l'atto di cui si contesta la validita' o l'interpretazione. Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione che ha emanato l'atto di cui si contesta la validita' o l'interpretazione hanno il diritto di presentare alla Corte memorie o osservazioni scritte. La decisione del giudice nazionale e' inoltre notificata, a cura del cancelliere della Corte, agli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonche' all'Autorita' di vigilanza EFTA prevista da detto accordo, i quali, entro due mesi dalla notifica, laddove si tratti di uno dei settori di applicazione dell'accordo, possono presentare alla Corte memorie o osservazioni scritte. Il presente comma non si applica alle questioni che rientrano nel campo d'applicazione del trattato CEEA. Quando un accordo relativo a un determinato settore, concluso dal Consiglio e da uno o piu' paesi terzi, prevede che questi ultimi hanno la facolta' di presentare memorie o osservazioni scritte nel caso in cui la Corte di giustizia sia stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perche' si pronunci in via pregiudiziale su una questione rientrante nell'ambito di applicazione dell'accordo, anche la decisione del giudice nazionale contenente tale questione e' notificata ai paesi terzi interessati che, entro due mesi dalla notifica, possono presentare alla Corte memorie o osservazioni scritte.

Protocollo 3-art. 24

Articolo 24 La Corte di giustizia puo' richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto. La Corte puo' parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.

Protocollo 3-art. 25

Articolo 25 In ogni momento, la Corte di giustizia puo' affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta.

Protocollo 3-art. 26

Articolo 26 Alle condizioni determinate dal regolamento di procedura si puo' procedere all'audizione di testimoni.

Protocollo 3-art. 27

Articolo 27 La Corte di giustizia gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e puo' infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

Protocollo 3-art. 28

Articolo 28 I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalita' previste dalla legislazione nazionale del testimone o del perito.

Protocollo 3-art. 29

Articolo 29 La Corte di giustizia puo' ordinare che un testimone o un perito sia udito dall'autorita' giudiziaria del suo domicilio. Tale ordinanza e' diretta, per la sua esecuzione, all'autorita' giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni. La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.

Protocollo 3-art. 30

Articolo 30 Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso davanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte di giustizia esso procede contro gli autori di tale reato davanti al giudice nazionale competente.

Protocollo 3-art. 31

Articolo 31 L'udienza e' pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte di giustizia, d'ufficio o su richiesta delle parti, per motivi gravi.

Protocollo 3-art. 32

Articolo 32 Nel corso del dibattimento la Corte di giustizia puo' interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.

Protocollo 3-art. 33

Articolo 33 Di ogni udienza e' redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.

Protocollo 3-art. 34

Articolo 34 Il ruolo delle udienze e' fissato dal presidente.

Protocollo 3-art. 35

Articolo 35 Le deliberazioni della Corte di giustizia sono e restano segrete.

Protocollo 3-art. 36

Articolo 36 Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.

Protocollo 3-art. 37

Articolo 37 Le sentenze sono firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.

Protocollo 3-art. 38

Articolo 38 La Corte di giustizia delibera sulle spese.

Protocollo 3-art. 39

Articolo 39 Il presidente della Corte di giustizia puo' decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente statuto e che sara' fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista dall'articolo III-379, paragrafo 1 della Costituzione e dall'articolo 157 del trattato CEEA, sia all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'articolo III-379, paragrafo 2 della Costituzione, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'articolo III-401, quarto comma della Costituzione o all'articolo 164, terzo comma del trattato CEEA. Il presidente, in caso d'impedimento, e' sostituito da un altro giudice alle condizioni fissate dal regolamento di procedura. L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.

Protocollo 3-art. 40

Articolo 40 Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte di giustizia. Uguale diritto spetta agli organi e agli organismi dell'Unione e ad ogni altra persona, se possono dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia proposta alla Corte. Le persone fisiche o giuridiche non possono intervenire nelle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell'Unione, o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell'Unione dall'altra. Salvo quanto dispone il secondo comma, gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonche' l'Autorita' di vigilanza EFTA prevista da detto accordo possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte quando queste riguardano uno dei settori di applicazione dello stesso accordo. Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.

Protocollo 3-art. 41

Articolo 41 Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunciata in sua contumacia. La sentenza puo' essere impugnata entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione. Salvo decisione contraria della Corte di giustizia, l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza pronunciata in contumacia.

Protocollo 3-art. 42

Articolo 42 Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e ogni altra persona fisica o giuridica possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinati dal regolamento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunciate senza che essi siano stati chiamati in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.

Protocollo 3-art. 43

Articolo 43 In caso di difficolta' sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte di giustizia interpretarla, a richiesta di una parte o di una istituzione dell'Unione che dimostri di avere a cio' interesse.

Protocollo 3-art. 44

Articolo 44 La revocazione delle sentenze puo' essere richiesta alla Corte di giustizia solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronuncia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione. Il procedimento di revocazione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente l'esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l'adito alla revocazione e dichiara per questo motivo ricevibile l'istanza. Nessuna istanza di revocazione puo' essere proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni dalla data della sentenza.

Protocollo 3-art. 45

Articolo 45 Il regolamento di procedura stabilisce termini in ragione della distanza. Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini puo' essere eccepita quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

Protocollo 3-art. 46

Articolo 46 Le azioni contro l'Unione in materia di responsabilita' extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che da' loro origine. La prescrizione e' interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte di giustizia, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato puo' rivolgere all'istituzione competente dell'Unione. In quest'ultimo caso, l'istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'articolo III-365 della Costituzione. Si applica l'articolo III-367, secondo comma della Costituzione. Il presente articolo si applica anche alle azioni contro la Banca centrale europea in materia di responsabilita' extracontrattuale.

Protocollo 3-art. 47

Articolo 47 L'articolo 9, primo comma, gli articoli 14 e 15, l'articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma, e l'articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri. Gli articoli 10, 11 e 14 si applicano, coi necessari adattamenti, al cancelliere del Tribunale.

Protocollo 3-art. 48

Articolo 48 Il Tribunale e' composto di venticinque giudici.

Protocollo 3-art. 49

Articolo 49 I membri del Tribunale possono essere chiamati ad esercitare le funzioni di avvocato generale. L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialita' e piena indipendenza, conclusioni motivate su determinate cause sottoposte al Tribunale, per assistere quest'ultimo nell'adempimento della sua missione. I criteri per la determinazione di dette cause, nonche' le modalita' di designazione degli avvocati generali sono stabiliti dal regolamento di procedura del Tribunale. Un membro del Tribunale chiamato ad esercitare le funzioni di avvocato generale in una causa non puo' prendere parte alla decisione di detta causa.

Protocollo 3-art. 50

Articolo 50 Il Tribunale si riunisce in sezioni, composte di tre o cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato e' rinnovabile una volta. La composizione delle sezioni e l'assegnazione ad esse delle cause sono disciplinate dal regolamento di procedura. In determinati casi disciplinati dal regolamento di procedura il Tribunale puo' riunirsi in seduta plenaria o statuire nella persona di un giudice unico. Il regolamento di procedura puo' inoltre prevedere che il Tribunale si riunisca in grande sezione nei casi e alle condizioni da esso definite.

Protocollo 3-art. 51

Articolo 51 In deroga alla norma di cui all'articolo III-358, paragrafo I della Costituzione, sono di competenza della Corte di giustizia i ricorsi previsti agli articoli III-365 e III-367 della Costituzione proposti da uno Stato membro: a) contro un atto o una astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo o del Consiglio o di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, salvo che si tratti: -- di decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo III-168, paragrafo 2, terzo comma della Costituzione; -- di atti del Consiglio in forza di un suo regolamento concernente misure di difesa commerciale ai sensi dell'articolo III-315 della Costituzione; -- di atti del Consiglio con cui quest'ultimo esercita competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo I-37, paragrafo 2 della Costituzione; b) contro un atto o una astensione dal pronunciarsi della Commissione ai sensi dell'articolo III-420, paragrafo 1 della Costituzione. Sono altresi' di competenza della Corte i ricorsi, previsti nei medesimi articoli, proposti da un'istituzione dell'Unione contro un atto o una astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo, del Consiglio, di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, o della Commissione, e da un'istituzione contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Banca centrale europea.

Protocollo 3-art. 52

Articolo 52 Il presidente della Corte di giustizia e il presidente del Tribunale stabiliscono di comune accordo le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari o altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale sotto l'autorita' del presidente del Tribunale.

Protocollo 3-art. 53

Articolo 53 La procedura dinanzi al Tribunale e' disciplinata dal titolo III. La procedura dinanzi al Tribunale e' precisata e completata, per quanto necessario, dal suo regolamento di procedura. Il regolamento di procedura puo' derogare all'articolo 40, quarto comma e all'articolo 41 per tener conto delle peculiarita' del contenzioso nel settore della proprieta' intellettuale. In deroga all'articolo 20, quarto comma, l'avvocato generale puo' presentare per iscritto le sue conclusioni motivate.

Protocollo 3-art. 54

Articolo 54 Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte di giustizia, questi li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale. Allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte. Quando il Tribunale constata di essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte, rinvia la causa alla Corte. Allo stesso modo, la Corte, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest'ultimo, che non puo' in tal caso declinare la propria competenza. Quando la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validita' dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, puo' sospendere il procedimento sino alla pronuncia della sentenza della Corte o, laddove si tratti di ricorsi proposti a norma dell'articolo III-365 della Costituzione o dell'articolo 146 del trattato CEEA, declinare la propria competenza affinche' la Corte possa statuire su tali ricorsi. In presenza degli stessi presupposti, la Corte puo' parimenti decidere di sospendere il procedimento dinanzi ad essa proposto. In tal caso prosegue il procedimento dinanzi al Tribunale. Quando uno Stato membro e un'istituzione impugnano lo stesso atto, il Tribunale declina la propria competenza affinche' la Corte di giustizia possa statuire su tali ricorsi.

Protocollo 3-art. 55

Articolo 55 Le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, le pronunce che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine a un incidente di procedura relativo a un'eccezione di incompetenza o di irricevibilita' vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le parti, come pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione, anche qualora non siano parti intervenienti nella controversia dinanzi al Tribunale.

Protocollo 3-art. 56

Articolo 56 Puo' essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonche' contro le pronunce che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilita'. L'impugnazione puo' essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente. Ad eccezione delle cause relative a controversie tra l'Unione e i suoi agenti, l'impugnazione puo' essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni si trovano in una posizione identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado.

Protocollo 3-art. 57

Articolo 57 Puo' essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia contro le decisioni del Tribunale che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta. Contro le decisioni adottate dal Tribunale ai sensi degli articoli III-379, paragrafo 1 o 2 o dell'articolo III-401, quarto comma della Costituzione oppure ai sensi dell'articolo 157 o dell'articolo 164, terzo comma del trattato CEEA, puo' essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni. La Corte provvede conformemente alla procedura di cui all'articolo 39 sull'impugnazione proposta ai sensi del primo e secondo comma.

Protocollo 3-art. 58

Articolo 58 L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte di giustizia deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa puo' essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonche' alla violazione del diritto dell'Unione da parte del Tribunale. L'impugnazione non puo' avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.

Protocollo 3-art. 59

Articolo 59 In caso d'impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale, il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia consta di una fase scritta e di una fase orale. La Corte puo', sentiti l'avvocato generale e le parti, statuire senza trattazione orale, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura.

Protocollo 3-art. 60

Articolo 60 L'impugnazione non ha effetto sospensivo, fatto salvo l'articolo III-379, paragrafi 1 e 2 della Costituzione o l'articolo 157 del trattato CEEA. In deroga all'articolo III-380 della Costituzione, le decisioni del Tribunale che annullano una legge europea o un regolamento europeo obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato nell'articolo 56, primo comma del presente statuto, oppure, se entro tale termine e' stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facolta' delle parti di presentare alla Corte di giustizia, in forza degli articoli III-379, paragrafi 1 e 2 della Costituzione o dell'articolo 157 del trattato CEEA, un'istanza volta alla sospensione dell'efficacia della legge europea o del regolamento europeo annullati o all'adozione di un qualsiasi altro provvedimento provvisorio.

Protocollo 3-art. 61

Articolo 61 Quando l'impugnazione e' accolta, la Corte di giustizia annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa puo' statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinche' sia decisa da quest'ultimo. In caso di rinvio, il Tribunale e' vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto. Quando un'impugnazione proposta da uno Stato membro o da una istituzione dell'Unione che non sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale e' accolta, la Corte puo', ove lo reputi necessario, precisare gli effetti della decisione annullata del Tribunale che debbono essere considerati definitivi nei confronti delle parti della controversia.

Protocollo 3-art. 62

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