LEGGE 7 aprile 2005, n. 57
Articolo III-296 1. Il ministro degli affari esteri dell'Unione, che presiede il Consiglio " Affari esteri ", contribuisce con proposte all'elaborazione della politica estera e di sicurezza comune e assicura l'attuazione delle decisioni europee adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio. 2. Il ministro degli affari esteri rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali. 3. Nell'esecuzione delle sue funzioni, il ministro degli affari esteri dell'Unione si avvale di un servizio europeo per l'azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed e' composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono fissati da una decisione europea del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione.
Trattato-art. 297
Articolo III-297 1. Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo dell'Unione, il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie. Tali decisioni definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre e le condizioni di attuazione dell'azione e, se necessario, la durata. Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di tale decisione europea, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta decisione e adotta le decisioni europee necessarie. 2. Le decisioni europee di cui al paragrafo 1 vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione. 3. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di una decisione europea di cui al paragrafo 1 forma oggetto di informazione da parte dello Stato membro interessato entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione preliminare non e' applicabile per le misure di semplice recepimento di detta decisione sul piano nazionale. 4. In caso di assoluta necessita' connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una revisione della decisione europea di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali di detta decisione. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio. 5. In caso di difficolta' rilevanti nell'applicazione di una decisione europea di cui al presente articolo, uno Stato membro investe della questione il Consiglio, che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste non possono essere in contrasto con gli obiettivi dell'azione ne' nuocere alla sua efficacia.
Trattato-art. 298
Articolo III-298 Il Consiglio adotta decisioni europee che definiscono la posizione dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinche' le politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell'Unione.
Trattato-art. 299
Articolo III-299 1. Ogni Stato membro, il ministro degli affari esteri dell'Unione o quest'ultimo con l'appoggio della Commissione puo' sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e presentargli rispettivamente iniziative o proposte. 2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, il ministro degli affari esteri dell'Unione convoca, d'ufficio o a richiesta di uno Stato membro, una sessione straordinaria del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine piu' breve.
Trattato-art. 300
Articolo III-300 1. Le decisioni europee di cui al presente capo sono adottate dal Consiglio che delibera all'unanimita'. In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio puo' motivare la propria astensione con una dichiarazione formale. In tal caso non e' obbligato ad applicare la decisione europea, ma accetta che questa impegni l'Unione. In uno spirito di reciproca solidarieta', lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo l'astensione rappresentino almeno un terzo degli Stati membri che totalizzano almeno un terzo della popolazione dell'Unione, la decisione non e' adottata. 2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata: a) quando adotta una decisione europea che definisce un'azione o una posizione dell'Unione, sulla base di una decisione europea del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione di cui all'articolo III-293, paragrafo 1; b) quando adotta una decisione europea che definisce un'azione o una posizione dell'Unione in base a una proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione presentata in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su iniziativa del ministro; c) quando adotta una decisione europea che attua una decisione europea che definisce un'azione o una posizione dell'Unione; d) quando adotta una decisione europea relativa alla nomina di un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo III-302. Se un membro del Consiglio dichiara che, per vitali ed espliciti motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione europea che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione europea all'unanimita'. 3. Conformemente all'articolo I-40, paragrafo 7, il Consiglio europeo puo' adottare all'unanimita' una decisione europea che preveda che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 2 del presente articolo. 4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.
Trattato-art. 301
Articolo III-301 1. Quando il Consiglio europeo o il Consiglio ha definito un approccio comune dell'Unione ai sensi dell'articolo I-40, paragrafo 5, il ministro degli affari esteri dell'Unione e i ministri degli affari esteri degli Stati membri coordinano le attivita' nell'ambito del Consiglio. 2. Le missioni diplomatiche degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali cooperano tra di loro e contribuiscono alla formulazione e all'attuazione dell'approccio comune di cui al paragrafo 1.
Trattato-art. 302
Articolo III-302 Il Consiglio puo' nominare, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, un rappresentante speciale al quale conferisce un mandato per questioni politiche specifiche. Il rappresentante speciale esercita il mandato sotto l'autorita' del ministro.
Trattato-art. 303
Articolo III-303 L'Unione puo' concludere accordi con uno o piu' Stati o organizzazioni internazionali nei settori di pertinenza del presente capo.
Trattato-art. 304
Articolo III-304 1. Il ministro degli affari esteri dell'Unione consulta e informa il Parlamento europeo conformemente all'articolo I-40, paragrafo 8 e all'articolo I-41, paragrafo 8. Egli provvede affinche' le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali possono essere associati all'informazione del Parlamento europeo. 2. il Parlamento europeo puo' rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione. Esso procede due volte all'anno a un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune.
Trattato-art. 305
Articolo III-305 1. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni dell'Unione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione assicura l'organizzazione di tale coordinamento. Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni dell'Unione. 2. Conformemente all'articolo I-16, paragrafo 2, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano tengono informati questi ultimi e il ministro degli affari esteri dell'Unione in merito a ogni questione di interesse comune. Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concertano e tengono pienamente informati gli altri Stati membri e il ministro degli affari esteri dell'Unione. Gli Stati membri che sono membri del Consiglio di sicurezza difenderanno, nell'esercizio delle loro funzioni, le posizioni e gli interessi dell'Unione, fatte salve le responsabilita' che incombono loro in forza della Carta delle Nazioni Unite. Allorche' l'Unione ha definito una posizione su un tema all'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati membri che vi partecipano chiedono che il ministro degli affari esteri dell'Unione sia invitato a presentare la posizione dell'Unione.
Trattato-art. 306
Articolo III-306 Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali e le loro rappresentanze presso le organizzazioni internazionali cooperano al fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle decisioni europee che definiscono posizioni e azioni dell'Unione adottate in virtu' del presente capo. Esse intensificano la cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni. Esse contribuiscono all'attuazione del diritto di tutela dei cittadini europei nel territorio dei paesi terzi di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera c) e delle misure adottate in applicazione dell'articolo III-127.
Trattato-art. 307
Articolo III-307 1. Fatto salvo l'articolo III-344, un comitato politico e di sicurezza vigila sulla situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo, del ministro degli affari esteri dell'Unione o di propria iniziativa. Esso controlla altresi' l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze del ministro degli affari esteri dell'Unione. 2. Nel quadro del presente capo, il comitato politico e di sicurezza esercita, sotto la responsabilita' del Consiglio e del ministro degli affari esteri dell'Unione, il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi previste all'articolo III-309. Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo puo' autorizzare il comitato a prendere le misure appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione.
Trattato-art. 308
Articolo III-308 L'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dalla Costituzione per l'esercizio delle competenze dell'Unione di cui agli articoli da I-13 a I-15 e all'articolo I-17. L'attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dalla Costituzione per l'esercizio delle competenze dell'Unione a titolo del presente capo.
Trattato-art. 309
Articolo III-309 1. Le missioni di cui all'articolo I-41, paragrafo 1, nelle quali l'Unione puo' ricorrere a mezzi civili e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unita' di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio. 2. Il Consiglio adotta decisioni europee relative alle missioni di cui al paragrafo 1 stabilendone l'obiettivo, la portata e le modalita' generali di realizzazione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione, sotto l'autorita' del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni.
Trattato-art. 310
Articolo III-310 1. Nel quadro delle decisioni europee adottate in conformita' dell'articolo III-309, il Consiglio puo' affidare la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacita' necessarie per tale missione. Tali Stati membri, in associazione con il ministro degli affari esteri dell'Unione, si accordano sulla gestione della missione. 2. Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano periodicamente il Consiglio dell'andamento della missione, di propria iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro. Gli Stati membri partecipanti investono immediatamente il Consiglio della questione se la realizzazione di tale missione genera conseguenze di ampia portata o se impone una modifica dell'obiettivo, della portata o delle modalita' della missione stabiliti nelle decisioni europee di cui al paragrafo 1. In tal caso, il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie.
Trattato-art. 311
Articolo III-311 1. L'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacita' di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (Agenzia europea per la difesa) istituita dall'articolo I-41, paragrafo 3 e posta sotto l'autorita' del Consiglio, ha il compito di: a) contribuire a individuare gli obiettivi di capacita' militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacita' assunti dagli Stati membri; b) promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili; c) proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacita' militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici; d) sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attivita' di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future; e) contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari. 2. L'Agenzia europea per la difesa e' aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una decisione europea che fissa lo statuto, la sede e le modalita' di funzionamento dell'Agenzia. Detta decisione tiene conto del grado di partecipazione effettiva alle attivita' dell'Agenzia. Nell'ambito dell'Agenzia sono costituiti gruppi specifici che riuniscono gli Stati membri impegnati in progetti congiunti. L'Agenzia svolge le sue missioni in collegamento con la Commissione, se necessario.
Trattato-art. 312
Articolo III-312 1. Gli Stati membri che desiderano partecipare alla cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo I-41, paragrafo 6 e che rispondono ai criteri e sottoscrivono gli impegni in materia di capacita' militari specificati nel protocollo sulla cooperazione strutturata permanente notificano la loro intenzione al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione. 2. Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, il Consiglio adotta una decisione europea che istituisce la cooperazione strutturata permanente e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione del ministro degli affari esteri dell'Unione. 3. Ogni Stato membro che, in una fase successiva, desideri partecipare alla cooperazione strutturata permanente notifica la sua intenzione al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione. Il Consiglio adotta una decisione europea che conferma la partecipazione dello Stato membro interessato che risponde ai criteri e sottoscrive gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione del ministro degli affari esteri dell'Unione. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti prendono parte al voto. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, piu' un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. 4. Se uno Stato membro partecipante non soddisfa piu' i criteri o non puo' piu' assolvere gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente, il Consiglio puo' adottare una decisione europea che sospende la partecipazione di questo Stato. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti, ad eccezione dello Stato membro in questione, prendono parte al voto. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, piu' un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. 5. Se uno Stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione strutturata permanente notifica la sua decisione al Consiglio, che prende atto del fatto che la partecipazione dello Stato membro in questione termina. 6. Le decisioni europee e le raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della cooperazione strutturata permanente, diverse da quelle previste ai paragrafi da 2 a 5, sono adottate all'unanimita'. Ai fini del presente paragrafo l'unanimita' e' costituita dai voti dei soli rappresentanti degli Stati membri partecipanti.
Trattato-art. 313
Articolo III-313 1. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per l'attuazione del presente capo sono a carico del bilancio dell'Unione. 2. Le spese operative cui da' luogo l'attuazione del presente capo sono anch'esse a carico del bilancio dell'Unione, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio decida altrimenti. Se non sono a carico del bilancio dell'Unione, le spese sono imputate agli Stati membri, secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, salvo che il Consiglio decida altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti al Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo III-300, paragrafo 1, secondo comma non sono tenuti a contribuire al loro finanziamento. 3. Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce le procedure specifiche per garantire il rapido accesso agli stanziamenti del bilancio dell'Unione destinati al finanziamento urgente di iniziative nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, in particolare ai preparativi di una missione di cui all'articolo I-41, paragrafo 1 e all'articolo III-309. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo. I preparativi delle missioni di cui all'articolo I-41, paragrafo 1 e all'articolo III-309 che non sono a carico del bilancio dell'Unione sono finanziati mediante un fondo iniziale costituito da contributi degli Stati membri. Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, le decisioni europee che fissano: a) le modalita' di costituzione e finanziamento del fondo iniziale, in particolare le dotazioni finanziarie assegnategli; b) le modalita' di gestione del fondo iniziale; c) le modalita' di controllo finanziario. Quando la missione prevista conformemente all'articolo I-41, paragrafo 1 e all'articolo III-309 non puo' essere a carico del bilancio dell'Unione, il Consiglio autorizza il ministro degli affari esteri dell'Unione a ricorrere a detto fondo. Il ministro degli affari esteri dell'Unione riferisce al Consiglio sull'esecuzione di tale mandato.
Trattato-art. 314
Articolo III-314 L'Unione, tramite l'istituzione di un'unione doganale in conformita' dell'articolo III-151, contribuisce nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.
Trattato-art. 315
Articolo III-315 1. La politica commerciale comune e' fondata su principi uniformi, in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprieta' intellettuale, gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune e' condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. 2. La legge europea stabilisce le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune. 3. Qualora si debbano negoziare e concludere accordi con uno o piu' paesi terzi o organizzazioni internazionali, si applica l'articolo III-325, fatte salve le disposizioni particolari del presente articolo. La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad avviare i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinche' gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne dell'Unione. Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio puo' impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale e al Parlamento europeo sui progressi dei negoziati. 4. Per la negoziazione e la conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Per la negoziazione e la conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi, degli aspetti commerciali della proprieta' intellettuale e degli investimenti esteri diretti, il Consiglio delibera all'unanimita' qualora tali accordi contengano disposizioni per le quali e' richiesta l'unanimita' per l'adozione di norme interne. Il Consiglio delibera all'unanimita' anche per la negoziazione e la conclusione di accordi: a) nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di arrecare pregiudizio alla diversita' culturale e linguistica dell'Unione; b) nel settore degli scambi di servizi nell'ambito sociale, dell'istruzione e della sanita', qualora tali accordi rischino di perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali servizi e di arrecare pregiudizio alla responsabilita' degli Stati membri riguardo alla loro prestazione. 5. La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti sono soggette al titolo III, capo III, sezione 7 e all'articolo III-325. 6. L'esercizio delle competenze attribuite dal presente articolo nel settore della politica commerciale comune non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri e non comporta un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri, se la Costituzione esclude tale armonizzazione.
Trattato-art. 316
Articolo III-316 1. La politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo e' condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente. L'obiettivo principale della politica dell'Unione in questo settore e' la riduzione e, a termine, l'eliminazione della poverta'. L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo. 2. L'Unione e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi da essi concordati nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.
Trattato-art. 317
Articolo III-317 1. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, che possono riguardare programmi pluriennali di cooperazione con paesi in via di sviluppo o programmi tematici. 2. L'unione puo' concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli III-292 e III-316. Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi. 3. La Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.
Trattato-art. 318
Articolo III-318 1. Per favorire la complementarita' e l'efficacia delle azioni, l'Unione e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di aiuto dell'Unione. 2. La Commissione puo' prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1. 3. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali.
Trattato-art. 319
Articolo III-319 1. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, in particolare gli articoli da III-316 a III-318, l'Unione conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. Tali azioni sono coerenti con la politica di sviluppo dell'Unione e sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente. 2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'attuazione del paragrafo 1. 3. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalita' della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati. Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi.
Trattato-art. 320
Articolo III-320 Allorche' la situazione in un paese terzo esige un'assistenza finanziaria urgente da parte dell'Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le decisioni europee necessarie.
Trattato-art. 321
Articolo III-321 1. Le azioni dell'Unione nel settore dell'aiuto umanitario sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. Esse mirano a fornire, in modo puntuale, assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamita' naturali o provocate dall'uomo, per far fronte alle necessita' umanitarie risultanti dalle diverse situazioni. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente. 2. Le azioni di aiuto umanitario sono condotte conformemente ai principi del diritto internazionale e ai principi di imparzialita', neutralita' e non discriminazione. 3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure che definiscono il quadro di attuazione delle azioni di aiuto umanitario dell'Unione. 4. L'Unione puo' concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 e all'articolo III-292. Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi. 5. E' istituito un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni dei giovani europei alle azioni di aiuto umanitario dell'Unione. La legge europea ne fissa lo statuto e le modalita' di funzionamento. 6. La Commissione puo' prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento tra le azioni dell'Unione e quelle degli Stati membri, allo scopo di rafforzare l'efficacia e la complementarita' dei dispositivi dell'Unione e dei dispositivi nazionali di aiuto umanitario. 7. L'Unione provvede affinche' le sue azioni di aiuto umanitario siano coordinate e coerenti con quelle svolte da organizzazioni e organismi internazionali, specie nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.
Trattato-art. 322
Articolo III-322 1. Quando una decisione europea adottata conformemente al capo II prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o piu' paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta del ministro degli affari esteri dell'Unione e della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei necessari. Esso ne informa il Parlamento europeo. 2. Quando una decisione europea adottata conformemente al capo II lo prevede, il Consiglio puo' adottare; secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entita' non statali. 3. Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.
Trattato-art. 323
Articolo III-323 1. L'Unione puo' concludere un accordo con uno o piu' paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora la Costituzione lo preveda o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dalla Costituzione, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata. 2. Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.
Trattato-art. 324
Articolo III-324 L'Unione puo' concludere con uno o piu' paesi terzi o organizzazioni internazionali un accordo di associazione, volto ad istituire un'associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.
Trattato-art. 325
Articolo III-325 1. Fatte salve le disposizioni particolari dell'articolo III-315, gli accordi tra l'Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura seguente. 2. Il Consiglio autorizza l'avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma e conclude gli accordi. 3. La Commissione, o il ministro degli affari esteri dell'Unione quando l'accordo previsto riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione europea che autorizza l'avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell'accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell'Unione. 4. Il Consiglio puo' impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati. 5. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione europea che autorizza la firma dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore. 6. II Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione europea relativa alla conclusione dell'accordo. Tranne quando l'accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio adotta la decisione europea di conclusione dell'accordo: a) previa approvazione del Parlamento europeo nei casi seguenti: i) accordi di associazione; ii) adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali; iii) accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione; iv) accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l'Unione; v) accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria oppure la procedura legislativa speciale qualora sia necessaria l'approvazione del Parlamento europeo. In caso d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio possono concordare un termine per l'approvazione; b) previa consultazione del Parlamento europeo, negli altri casi. Il Parlamento europeo formula il parere nel termine che il Consiglio puo' fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio puo' deliberare. 7. All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga ai paragrafi 5, 6 e 9, puo' abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell'Unione gli adattamenti dell'accordo se quest'ultimo ne prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso. Il Consiglio correda eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche. 8. Nel corso dell'intera procedura, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Tuttavia esso delibera all'unanimita' quando l'accordo riguarda un settore per il quale e' richiesta l'unanimita' per l'adozione di un atto dell'Unione e per gli accordi di associazione e gli accordi di cui all'articolo III-319 con gli Stati candidati all'adesione. 9. Il Consiglio, su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, adotta una decisione europea sulla sospensione dell'applicazione di un accordo e che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo. 10. Il Parlamento europeo e' immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura. 11. Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilita' di un accordo previsto con la Costituzione. In caso di parere negativo della Corte di giustizia, l'accordo previsto non puo' entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione della Costituzione.
Trattato-art. 326
Articolo III-326 1. In deroga all'articolo III-325 il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell'intento di pervenire a un consenso compatibile con l'obiettivo della stabilita' dei prezzi, puo' concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'euro nei confronti delle valute di Stati terzi. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo e secondo la procedura di cui al paragrafo 3. Il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell'intento di pervenire ad un consenso compatibile con l'obiettivo della stabilita' dei prezzi, puo' adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali dell'euro all'interno del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo dell'adozione, dell'adeguamento o dell'abbandono dei tassi centrali dell'euro. 2. In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o piu' valute di Stati terzi come indicato al paragrafo 1, il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, puo' formulare gli orientamenti generali di politica dei cambi nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del Sistema europeo di banche centrali di mantenere la stabilita' dei prezzi. 3. In deroga all'articolo III-325, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano essere negoziati dall'Unione con uno o piu' Stati terzi o organizzazioni internazionali, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, decide le modalita' per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalita' devono assicurare che l'Unione esprima una posizione unica. La Commissione e' associata a pieno titolo ai negoziati. 4. Fatti salvi le competenze e gli accordi dell'Unione relativi all'unione economica e monetaria, membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi.
Trattato-art. 327
Articolo III-327 1. L'Unione attua ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici. L'Unione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni internazionali. 2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione e la Commissione sono incaricati dell'attuazione del presente articolo.
Trattato-art. 328
Articolo III-328 1. Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la rappresentanza dell'Unione. 2. Le delegazioni dell'Unione sono poste sotto l'autorita' del ministro degli affari esteri dell'Unione. Esse agiscono in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri.
Trattato-art. 329
Articolo III-329 1. Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o e' vittima di una calamita' naturale o provocata dall'uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorita' politiche, gli prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio. 2. Le modalita' di attuazione della clausola di solidarieta' di cui all'articolo I-43 da parte dell'Unione sono definite da una decisione europea adottata dal Consiglio, su proposta congiunta della Commissione e del ministro degli affari esteri dell'Unione. Quando tale decisione ha implicazioni nel settore della difesa, il Consiglio delibera conformemente all'articolo III-300, paragrafo 1. Il Parlamento europeo e' informato. Ai fini del presente paragrafo e fatto salvo l'articolo III-344, il Consiglio e' assistito dal comitato politico e di sicurezza, con il sostegno delle strutture sviluppate nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, e dal comitato di cui all'articolo III-261, i quali gli presentano, se del caso, pareri congiunti. 3. Per consentire all'Unione e agli Stati membri di agire in modo efficace, il Consiglio europeo valuta regolarmente le minacce cui e' confrontata l'Unione.
Trattato-art. 330
Articolo III-330 1. Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure necessarie per permettere l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri. Il Consiglio delibera all'unanimita' su iniziativa del Parlamento europeo, previa approvazione di quest'ultimo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono. Tale legge o legge quadro entra in vigore previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. 2. Una legge europea del Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa, previo parere della Commissione e previa approvazione del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimita' per le norme o condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri.
Trattato-art. 331
Articolo III-331 La legge europea fissa lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo I-46, paragrafo 4, in particolare le norme relative al loro finanziamento.
Trattato-art. 332
Articolo III-332 A maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento europeo puo' chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione della Costituzione. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo.
Trattato-art. 333
Articolo III-333 Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei membri che lo compongono, puo' costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatte salve le attribuzioni conferite dalla Costituzione ad altre istituzioni o organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi a una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria. La commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione. Una legge europea del Parlamento europeo fissa le modalita' per l'esercizio del diritto d'inchiesta. Il Parlamento europeo delibera di propria iniziativa previa approvazione del Consiglio e della Commissione.
Trattato-art. 334
Articolo III-334 In conformita' dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) qualsiasi cittadino dell'Unione, nonche' ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altre persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attivita' dell'Unione e che lo concerne direttamente.
Trattato-art. 335
Articolo III-335 1. II Parlamento europeo elegge il mediatore europeo. In conformita' dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) e dell'articolo I-49, questi e' abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, ad esclusione della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali. Conformemente alla sua missione, il mediatore, di sua iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, investe della questione l'istituzione, organo o organismo interessato, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione, organo o organismo interessato. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine. Ogni anno il mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle indagini. 2. Il mediatore e' eletto dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il mandato e' rinnovabile. Il mediatore puo' essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda piu' alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave. 3. Il mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri non sollecita ne' accetta istruzioni da alcuna istituzione, organo o organismo. Per tutta la durata del mandato, il mediatore non puo' esercitare alcuna altra attivita' professionale, remunerata o no. 4. Una legge europea del Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore.Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa, previo parere della Commissione e approvazione del Consiglio.
Trattato-art. 336
Articolo III-336 Il Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Si riunisce di diritto il secondo martedi' del mese di marzo. Il Parlamento europeo puo' riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei membri che lo compongono, del Consiglio o della Commissione.
Trattato-art. 337
Articolo III-337 1. Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo, secondo le modalita' previste dal regolamento interno del Consiglio europeo e da quello del Consiglio. 2. La Commissione puo' assistere a tutte le sedute del Parlamento europeo e essere ascoltata a sua richiesta. Essa risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questo. 3. Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che gli e' sottoposta dalla Commissione.
Trattato-art. 338
Articolo III-338 Salvo disposizioni contrarie della Costituzione, il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi. Il suo regolamento interno fissa il numero legale.
Trattato-art. 339
Articolo III-339 Il Parlamento europeo adotta il suo regolamento interno alla maggioranza dei membri che lo compongono. Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni previste dalla Costituzione e dal regolamento interno.
Trattato-art. 340
Articolo III-340 Il Parlamento europeo cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non puo' pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico. Se la mozione di censura e' approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e il ministro degli affari esteri dell'Unione si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione. Essi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente agli articoli I-26 e I-27. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni.
Trattato-art. 341
Articolo III-341 1. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio europeo puo' ricevere delega da uno solo degli altri membri. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali e' richiesta l'unanimita'. 2. Il presidente del Parlamento europeo puo' essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo. 3. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno. 4. Il Consiglio europeo e' assistito dal segretariato generale del Consiglio.
Trattato-art. 342
Articolo III-342 Il Consiglio si riunisce su convocazione del presidente, per iniziativa di questo, di uno dei membri o della Commissione.
Trattato-art. 343
Articolo III-343 1. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio puo' ricevere delega da uno solo degli altri membri. 2. Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono. 3. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali e' richiesta l'unanimita'.
Trattato-art. 344
Articolo III-344 1. Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri e' responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che quest'ultimo gli assegna. Il comitato puo' adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio. 2. II Consiglio e' assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilita' di un segretario generale nominato dal Consiglio. Il Consiglio decide a maggioranza semplice in merito all'organizzazione del segretariato generale. 3. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.
Trattato-art. 345
Articolo III-345 Il Consiglio, a maggioranza semplice, puo' chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso. Se la Commissione non presenta una proposta, ne comunica le motivazioni al Consiglio.
Trattato-art. 346
Articolo III-346 Il Consiglio adotta decisioni europee che fissano lo statuto dei comitati previsti dalla Costituzione. Delibera a maggioranza semplice, previa consultazione della Commissione.
Trattato-art. 347
Articolo III-347 I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni. Gli Stati membri rispettano la loro indipendenza e non cercano di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti. I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attivita' professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, e in particolare i doveri di onesta' e delicatezza per quanto riguarda l'accettazione, dopo tale cessazione, di determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio che delibera a maggioranza semplice o della Commissione, puo', a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste all'articolo III-349 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.
Trattato-art. 348
Articolo III-348 1. A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio. 2. Un posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso e' coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalita', nominato dal Consiglio di comune accordo col presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e in conformita' dei criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4. II Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta del presidente della Commissione, puo' decidere che tale posto divenuto vacante non deve essere coperto, in particolare se la restante durata del mandato e' breve. 3. In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il presidente e' sostituito per la restante durata del mandato, in conformita' dell'articolo I-27, paragrafo 1. 4. In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il ministro degli affari esteri dell'Unione e' sostituito per la restante durata del suo mandato, in conformita' dell'articolo I-28, paragrafo 1. 5. In caso di dimissioni volontarie di tutti i membri della Commissione, questi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione, per la restante durata del mandato, in conformita' degli articoli I-26 e I-27.
Trattato-art. 349
Articolo III-349 Qualsiasi membro della Commissione che non risponda piu' alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave puo' essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione.
Trattato-art. 350
Articolo III-350 Fatto salvo l'articolo I-28, paragrafo 4, le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente, in conformita' dell'articolo I-27, paragrafo 3. Il presidente puo' modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorita'.
Trattato-art. 351
Articolo III-351 La Commissione delibera a maggioranza dei suoi membri. Il regolamento interno fissa il numero legale.
Trattato-art. 352
Articolo III-352 1. La Commissione adotta il suo regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei suoi servizi. Provvede alla pubblicazione del regolamento. 2. La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione generale sull'attivita' dell'Unione.
Trattato-art. 353
Articolo III-353 La Corte di giustizia si riunisce in sezioni, in grande sezione o in seduta plenaria, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Trattato-art. 354
Articolo III-354 La Corte di giustizia e' assistita da otto avvocati generali. Ove cio' sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' adottare una decisione europea per aumentare il numero degli avvocati generali. L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialita' e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, richiedono il suo intervento.
Trattato-art. 355
Articolo III-355 I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalita' che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle piu' alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo III-357. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il mandato e' rinnovabile. La Corte di giustizia adotta il suo regolamento di procedura. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio.
Trattato-art. 356
Articolo III-356 Il numero dei giudici del Tribunale e' fissato dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Lo statuto puo' prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali. I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacita' per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo III-357. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale del Tribunale. I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale. Il mandato e' rinnovabile. Il Tribunale adotta il suo regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio. Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto, le disposizioni della costituzione relative alla Corte di giustizia si applicano al Tribunale.
Trattato-art. 357
Articolo III-357 E' istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine in conformita' degli articoli III-355 e III-356. Il comitato e' composto da sette personalita' scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali e' proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce le regole di funzionamento di detto comitato e una decisione europea che ne designa i membri. Esso delibera su iniziativa del presidente della Corte di giustizia.
Trattato-art. 358
Articolo III-358 1. Il Tribunale e' competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli III-365, III-367, III-370, III-372 e III-374, ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell'articolo III-359 e di quelli che lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto puo' prevedere che il Tribunale sia competente per altre categorie di ricorsi. Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto. 2. Il Tribunale e' competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni dei tribunali specializzati. Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, ove sussistano gravi rischi che l'unita' o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse. 3. Il Tribunale e' competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo III-369, in materie specifiche determinate dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unita' o la coerenza del diritto dell'Unione, puo' rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinche' si pronunci. Le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unita' o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.
Trattato-art. 359
Articolo III-359 1. La legge europea puo' istituire tribunali specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. E' adottata su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione. 2. La legge europea sull'istituzione di un tribunale specializzato fissa le regole relative alla composizione di tale tribunale e precisa la portata delle competenze ad esso conferite. 3. Le decisioni dei tribunali specializzati possono essere oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale per i soli motivi di diritto o, qualora la legge europea sull'istituzione del tribunale specializzato lo preveda, anche per motivi di fatto. 4. I membri dei tribunali specializzati sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacita' per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimita'. 5. I tribunali specializzati adottano il loro regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio. 6. Salvo ove diversamente disposto dalla legge europea sull'istituzione di un tribunale specializzato, le disposizioni della Costituzione relative alla Corte di giustizia dell'Unione europea e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea si applicano ai tribunali specializzati. Il titolo I dello statuto e l'articolo 64 del medesimo si applicano in ogni caso ai tribunali specializzati.
Trattato-art. 360
Articolo III-360 La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtu' della Costituzione, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa puo' adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.
Trattato-art. 361
Articolo III-361 Ciascuno degli Stati membri puo' adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando reputi che un altro Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtu' della Costituzione. Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtu' della Costituzione, deve rivolgersi alla Commissione. La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano stati posti in condizione di presentare in contraddittorio osservazioni scritte e orali. Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facolta' di ricorso alla Corte.
Trattato-art. 362
Articolo III-362 1. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtu' della Costituzione, tale Stato e' tenuto a prendere le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta. 2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza di cui al paragrafo 1 comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, puo' adire la Corte di giustizia dell'Unione europea. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalita' da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze. La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si e' conformato alla sentenza da essa pronunciata, puo' comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalita'. Questa procedura lascia impregiudicato l'articolo III-361. 3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in virtu' dell'articolo III-360 reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di recepimento di una legge quadro europea, puo', se lo ritiene opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalita' da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze. Se la Corte constata l'inadempimento, puo' comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalita' entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. Il pagamento e' esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.
Trattato-art. 363
Articolo III-363 Le leggi o regolamenti europei del Consiglio possono attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea una competenza giurisdizionale anche di merito per le sanzioni che prevedono.
Trattato-art. 364
Articolo III-364 Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la legge europea puo' attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella misura da essa stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base alla Costituzione che creano titoli europei di proprieta' intellettuale.
Trattato-art. 365
Articolo III-365 1. La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimita' sulle leggi e leggi quadro europee, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonche' sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimita' sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. 2. Ai fini del paragrafo 1, la Corte di giustizia dell'Unione europea e' competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione della Costituzione o di qualsiasi regola di diritto concernente la sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione. 3. La Corte di giustizia dell'Unione europea e' competente, alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea e il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative. 4. Qualsiasi persona fisica o giuridica puo' proporre, alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione. 5. Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono prevedere condizioni e modalita' specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti. 6. I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
Trattato-art. 366
Articolo III-366 Se il ricorso e' fondato, la Corte di giustizia dell'Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato. Tuttavia essa, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati definitivi.
Trattato-art. 367
Articolo III-367 Qualora, in violazione della Costituzione, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione possono adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per far constatare tale violazione. Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell'Unione che si astengano dal pronunciarsi. Il ricorso e' ricevibile soltanto quando l'istituzione, organo o organismo in causa sia stato preventivamente invitato ad agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale invito, l'istituzione, organo o organismo non ha preso posizione, il ricorso puo' essere proposto entro un nuovo termine di due mesi. Ogni persona fisica o giuridica puo' adire la Corte alle condizioni stabilite al primo e secondo comma per contestare ad una istituzione, organo o organismo dell'Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.
Trattato-art. 368
Articolo III-368 L'istituzione, organo o organismo da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria alla Costituzione e' tenuto a prendere le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta. Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo III-431, secondo comma.
Trattato-art. 369
Articolo III-369 La Corte di giustizia dell'Unione europea e' competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione della Costituzione, b) sulla validita' e l'interpretazione degli atti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. Quando una questione del genere e' sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione puo', qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere e' sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione e' tenuta a rivolgersi alla Corte. Quando una questione del genere e' sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il piu' rapidamente possibile.
Trattato-art. 370
Articolo III-370 La Corte di giustizia dell'Unione europea e' competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'articolo III-431, secondo e terzo comma.
Trattato-art. 371
Articolo III-371 La Corte di giustizia e' competente a pronunciarsi sulla legittimita' di un atto adottato dal Consiglio europeo o dal Consiglio a norma dell'articolo I-59 unicamente su domanda dello Stato membro oggetto di una constatazione del Consiglio europeo o del Consiglio e per quanto concerne il rispetto delle sole prescrizioni di carattere procedurale previste dal suddetto articolo. La domanda deve essere formulata entro il termine di un mese a decorrere da detta constatazione. La Corte statuisce entro il termine di un mese a decorrere dalla data della domanda.
Trattato-art. 372
Articolo III-372 La Corte di giustizia dell'Unione europea e' competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l'Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.
Trattato-art. 373
Articolo III-373 La Corte di giustizia dell'Unione europea e' competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di: a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca europea per gli investimenti. II consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo III-360; b) deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste all'articolo III-365; c) deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate all'articolo III-365, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione delle forme di cui all'articolo 19, paragrafi 2, 5, 6 e 7 dello statuto della Banca; d) esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dalla Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea dispone al riguardo, nei confronti delle banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo III-360 nei confronti degli Stati membri. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che una banca centrale nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtu' della Costituzione, tale banca e' tenuta a prendere le disposizioni che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.
Trattato-art. 374
Articolo III-374 La Corte di giustizia dell'Unione europea e' competente a giudicare in virtu' di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall'Unione o per conto di questa.
Trattato-art. 375
Articolo III-375 1. Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell'Unione europea dalla Costituzione, le controversie nelle quali l'Unione sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali. 2. Gli Stati membri s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della Costituzione a un modo di composizione diverso da quelli previsti dalla Costituzione stessa. 3. La Corte di giustizia e' competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto della Costituzione, quando tale controversia le venga sottoposta in virtu' di un compromesso.
Trattato-art. 376
Articolo III-376 La Corte di giustizia dell'Unione europea non e' competente riguardo agli articoli I-40 e I-41, alle disposizioni del titolo V, capo II relative alla politica estera e di sicurezza comune e all'articolo III-293 per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune. Tuttavia, la Corte e' competente a controllare il rispetto dell'articolo III-308 e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all'articolo III-365, paragrafo 4, riguardanti il controllo della legittimita' delle decisioni europee che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo II.
Trattato-art. 377
Articolo III-377 Nell'esercizio delle attribuzioni relative alle disposizioni delle sezioni 4 e 5 e del titolo III, capo IV concernenti lo spazio di liberta', sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia dell'Unione europea non e' competente a esaminare la validita' o la proporzionalita' di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilita' incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
Trattato-art. 378
Articolo III-378 Nell'eventualita' di una controversia che mette in causa un atto di portata generale adottato da un'istituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte puo', anche dopo lo spirare del termine previsto all'articolo III-365, paragrafo 6, valersi dei motivi previsti all'articolo III-365, paragrafo 2, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea l'inapplicabilita' dell'atto stesso.
Trattato-art. 379
Articolo III-379 1. I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte puo', quando reputi che le circostanze lo richiedono, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. 2. La Corte di giustizia dell'Unione europea, nelle cause che le sono proposte, puo' ordinare le misure provvisorie necessarie.
Trattato-art. 380
Articolo III-380 Le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea hanno forza esecutiva alle condizioni fissate all'articolo III-401.
Trattato-art. 381
Articolo III-381 Lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e' stabilito con un protocollo. La legge europea puo' modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e dell'articolo 64. Essa e' adottata su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.
Trattato-art. 382
Articolo III-382 1. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea e' composto dai membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea e dai governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri senza deroga ai sensi dell'articolo III-197. 2. Il comitato esecutivo e' composto dal presidente, dal vicepresidente e da altri quattro membri. Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea. Il loro mandato ha una durata di otto anni e non e' rinnovabile. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.
Trattato-art. 383
Articolo III-383 1. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo della Banca centrale europea. Il presidente del Consiglio puo' sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della Banca centrale europea. 2. Il presidente della Banca centrale europea e' invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del Sistema europeo di banche centrali. 3. La Banca centrale europea trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sull'attivita' del Sistema europeo di banche centrali e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il presidente della Banca centrale europea presenta tale relazione al Parlamento europeo, che puo' procedere su questa base a un dibattito generale, e al Consiglio. Il presidente della Banca centrale europea e gli altri membri del comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dagli organi competenti del Parlamento europeo.
Trattato-art. 384
Articolo III-384 1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organo o organismo creato dall'Unione, nella misura in cui l'atto che istituisce l'organo o organismo in questione non escluda tale esame. La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione, in cui attesta l'affidabilita' dei conti e la legittimita' e la regolarita' delle relative operazioni, che e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Detta dichiarazione puo' essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei principali settori di attivita' dell'Unione. 2. La Corte dei conti controlla la legittimita' e la regolarita' delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, riferisce in particolare su ogni caso di irregolarita'. Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate all'Unione. Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti. Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato. 3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessita', sul posto presso le altre istituzioni, nei locali di qualsiasi organo o organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell'Unione e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo. Le altre istituzioni, organi o organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto dell'Unione, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni. Per quanto riguarda l'attivita' della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese dell'Unione, il diritto della Corte dei conti di accedere alle informazioni in possesso della Banca e' disciplinato da un accordo tra la Corte dei conti, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte dei conti ha comunque accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese dell'Unione gestite dalla Banca. 4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annuale. Questa e' trasmessa alle altre istituzioni ed e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti. La Corte dei conti puo' inoltre presentare in ogni momento osservazioni su problemi specifici sotto forma, in particolare, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni. Essa adotta le relazioni annuali, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Essa ha tuttavia la possibilita' di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel regolamento interno. Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio. Essa adotta il suo regolamento interno. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio.
Trattato-art. 385
Articolo III-385 1. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalita' che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi Stati, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza. 2. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. II loro mandato e' rinnovabile. Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo. I membri della Corte dei conti designano tra loro, per tre anni, il presidente. Il suo mandato e' rinnovabile. 3. Nell'adempimento dei loro doveri, i membri della Corte dei conti non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun governo ne' da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni. 4. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attivita' professionale, retribuita o no. Fin dall'insediamento, assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, e in particolare i doveri di onesta' e delicatezza per quanto riguarda l'accettazione, dopo tale cessazione, di determinate funzioni o vantaggi. 5. A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di membro della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente al paragrafo 6. L'interessato e' sostituito per la restante durata del mandato. Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione. 6. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che non sono piu' in possesso dei requisiti necessari o non soddisfano piu' agli obblighi derivanti dalla loro carica.
Trattato-art. 386
Articolo III-386 Il numero dei membri del Comitato delle regioni non e' superiore a trecentocinquanta. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che determina la composizione del Comitato. I membri del Comitato e un numero uguale di supplenti sono nominati per cinque anni. Il loro mandato e' rinnovabile. Essi non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo. Il Consiglio adotta la decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri e dei supplenti, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Alla scadenza del mandato di cui all'articolo I-32, paragrafo 2 in virtu' del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura.
Trattato-art. 387
Articolo III-387 Il Comitato delle regioni designa tra i membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo. Esso e' convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso puo' altresi' riunirsi di sua iniziativa. Esso adotta il suo regolamento interno.
Trattato-art. 388
Articolo III-388 Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dalla Costituzione e in tutti gli altri casi in cui una di tali istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera. Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non puo' essere inferiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato si puo' non tener conto dell'assenza di parere. Quando il Comitato economico e sociale e' consultato, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda di parere. Il Comitato delle regioni, se ritiene che siano in causa interessi regionali specifici, puo' formulare un parere in materia. Esso puo' inoltre formulare un parere di sua iniziativa. Il parere del Comitato e' trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle sue deliberazioni.
Trattato-art. 389
Articolo III-389 Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non e' superiore a trecentocinquanta. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che determina la composizione del Comitato.
Trattato-art. 390
Articolo III-390 I membri del Comitato economico e sociale sono nominati per cinque anni. Il loro mandato e' rinnovabile. Il Consiglio adotta la decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il Consiglio delibera previa consultazione della Commissione. Esso puo' chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali e della societa' civile interessati dall'attivita' dell'Unione.
Trattato-art. 391
Articolo III-391 Il Comitato economico e sociale designa tra i membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo. Esso e' convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso puo' altresi' riunirsi di sua iniziativa. Esso adotta il suo regolamento interno.
Trattato-art. 392
Articolo III-392 Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato economico e sociale nei casi previsti dalla Costituzione. Tali istituzioni possono consultare detto Comitato in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato puo' anche formulare un parere di sua iniziativa. Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non puo' essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato si puo' non tener conto dell'assenza di parere. Il parere del Comitato e' trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle sue deliberazioni.
Trattato-art. 393
Articolo III-393 La Banca europea per gli investimenti ha personalita' giuridica. I suoi membri sono gli Stati membri. Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo. Una legge europea del Consiglio puo' modificare lo statuto della Banca europea per gli investimenti. Il Consiglio delibera all'unanimita', su richiesta della Banca europea per gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca europea per gli investimenti.
Trattato-art. 394
Articolo III-394 La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e fluido del mercato interno nell'interesse dell'Unione. A tal fine facilita, in particolare mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia: a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate; b) progetti volti all'ammodernamento o alla riconversione di imprese oppure alla creazione di nuove attivita' indotte dall'instaurazione o dal funzionamento del mercato interno che, per ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri; c) progetti di interesse comune per piu' Stati membri che, per ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri. Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca europea per gli investimenti facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi a finalita' strutturale e degli altri strumenti finanziari dell'Unione.
Trattato-art. 395
Articolo III-395 1. Quando, in virtu' della Costituzione, delibera su proposta della Commissione, il Consiglio puo' emendare tale proposta solo deliberando all'unanimita', salvo nei casi di cui agli articoli I-55 e I-56, all'articolo III-396, paragrafi 10 e 13, all'articolo III-404 e III-405, paragrafo 2. 2. Fintantoche' il Consiglio non ha deliberato, la Commissione puo' modificare la sua proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto dell'Unione.
Trattato-art. 396
Articolo III-396 1. Quando, in virtu' della Costituzione, le leggi o leggi quadro europee sono adottate secondo la procedura legislativa ordinaria, si applicano le disposizioni che seguono. 2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio. Prima lettura 3. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio. 4. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto in questione e' adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo. 5. Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Parlamento europeo. 6. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione. Seconda lettura 7. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo: a) approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si e' pronunciato, l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio; b) respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato; c) propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, il testo cosi' emendato e' comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti. 8. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata: a) approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato; b) non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione. 9. Il Consiglio delibera all'unanimita' sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo. Conciliazione 10. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il Parlamento europeo entro un termine di sei settimane dalla convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in seconda lettura. 11. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio. 12. Se, entro un termine di sei settimane dalla convocazione, il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto in questione si considera non adottato. Terza lettura 13. Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, l'atto in questione si considera non adottato. 14. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Disposizioni particolari 15. Quando, nei casi previsti dalla Costituzione, una legge o legge quadro europea e' soggetta alla procedura legislativa ordinaria su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia, il paragrafo 2, il paragrafo 6, seconda frase e il paragrafo 9 non sono applicabili. In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto di atto insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio puo' chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la Commissione puo' altresi' formulare di sua iniziativa. Se lo reputa necessario, essa puo' anche partecipare al comitato di conciliazione conformemente al paragrafo 11.
Trattato-art. 397
Articolo III-397 Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalita' della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto della Costituzione, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.
Trattato-art. 398
Articolo III-398 1. Nell'assolvere i loro compiti, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente. 2. La legge europea fissa disposizioni a tal fine, nel rispetto dello statuto e del regime adottati sulla base dell'articolo III-427.
Trattato-art. 399
Articolo III-399 1. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione garantiscono la trasparenza dei loro lavori e adottano nei rispettivi regolamenti interni, in applicazione dell'articolo I-50, le disposizioni particolari relative all'accesso del pubblico ai loro documenti. La Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette all'articolo I-50, paragrafo 3 e al presente articolo soltanto allorche' esercitano funzioni amministrative. 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio provvedono alla pubblicita' dei documenti relativi alle procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dalla legge europea di cui all'articolo I-50, paragrafo 3.
Trattato-art. 400
Articolo III-400 1. Il Consiglio adotta regolamenti e decisioni europei che fissano: a) gli stipendi, indennita' e pensioni del presidente del Consiglio europeo, del presidente della Commissione, del ministro degli affari esteri dell'Unione, dei membri della Commissione, dei presidenti, dei membri e dei cancellieri della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonche' del segretario generale del Consiglio; b) le condizioni di impiego, in particolare gli stipendi, indennita' e pensioni del presidente e dei membri della Corte dei conti; c) tutte le indennita' sostitutive di retribuzione delle persone di cui alle lettere a) e b). 2. Il Consiglio adotta regolamenti e decisioni europei che fissano le indennita' dei membri del Comitato economico e sociale.
Trattato-art. 401
Articolo III-401 Gli atti del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati membri, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo. L'esecuzione forzata e' regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro sul cui territorio viene effettuata. La formula esecutiva e' apposta, con la sola verificazione dell'autenticita' del titolo, dall'autorita' nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designa a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia dell'Unione europea. Assolte tali formalita' a richiesta dell'interessato, quest'ultimo puo' ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'autorita' competente, secondo la legislazione nazionale. L'esecuzione forzata puo' essere sospesa soltanto in virtu' di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarita' delle disposizioni esecutive e' di competenza delle giurisdizioni nazionali.
Trattato-art. 402
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