LEGGE 7 aprile 2005, n. 57
Articolo III-163 Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei per l'applicazione dei principi fissati dagli articoli III-161 e III-162. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo. Tali regolamenti hanno, in particolare, lo scopo di: a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo III-161, paragrafo 1 e all'articolo III-162 comminando ammende e penalita' di mora, b) determinare le modalita' di applicazione dell'articolo III-161, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessita' di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo, c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione degli articoli III-161 e III-162, d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente comma, e) definire i rapporti fra le legislazioni degli Stati membri, da una parte, e la presente sottosezione e i regolamenti europei adottati in applicazione del presente articolo, dall'altra.
Trattato-art. 164
Articolo III-164 Fino all'entrata in vigore dei regolamenti europei adottati in applicazione dell'articolo III-163, le autorita' degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilita' di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato interno, in conformita' del loro diritto nazionale e dell'articolo III-161, in particolare il paragrafo 3, e dell'articolo III-162.
Trattato-art. 165
Articolo III-165 1. Fatto salvo l'articolo III-164, la Commissione vigila perche' siano applicati i principi fissati dagli articoli III-161 e III-162. Istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorita' competenti degli Stati membri che le prestano assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine. 2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni di cui al paragrafo, la Commissione adotta una decisione europea motivata in cui constata l'infrazione ai principi. Puo' pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalita', per rimediare alla situazione. 3. La Commissione puo' adottare regolamenti europei concernenti le categorie di accordi per le quali il Consiglio ha adottato un regolamento europeo conformemente all'articolo III-163, secondo comma, lettera b).
Trattato-art. 166
Articolo III-166 1. Gli Stati membri non emanano ne' mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alla Costituzione, in particolare all'articolo I-4, paragrafo 2 e agli articoli da III-161 a III-169. 2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle disposizioni della Costituzione, in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali disposizioni non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione. 3. La Commissione vigila sull'applicazione del presente articolo e adotta, ove occorra, gli opportuni regolamenti o decisioni europei.
Trattato-art. 167
Articolo III-167 1. Salvo deroghe previste dalla Costituzione, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati membri, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti, b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali, c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare una decisione europea che abroga la presente lettera. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonche' quello delle regioni di cui all'articolo III-424, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, quando non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti fissate da regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta della Commissione.
Trattato-art. 168
Articolo III-168 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Propone loro le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno. 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, non e' compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo III-167, oppure che tale aiuto e' attuato in modo abusivo, adotta una decisione europea affinche' lo Stato membro interessato lo sopprima o lo modifichi nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato membro in causa non si conformi a tale decisione europea entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato membro interessato puo' adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli III-360 e III-361. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio puo' adottare all'unanimita' una decisione europea in base alla quale un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga all'articolo III-167 o ai regolamenti europei di cui all'articolo III-169, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato membro interessato rivolta al Consiglio ha per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si e' pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in tempo utile perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo III-167, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista al paragrafo 2 del presente articolo. Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. 4. La Commissione puo' adottare regolamenti europei concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo III-169, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Trattato-art. 169
Articolo III-169 Il Consiglio, su proposta iella Commissione, puo' adottare regolamenti europei per l'applicazione degli articoli III-167 e III-168 e per fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo III-168, paragrafo 3 e le categorie di aiuti che sono dispensate dalla procedura prevista in tale paragrafo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Trattato-art. 170
Articolo III-170 1. Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari. Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni. 2. I prodotti esportati da uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente. 3. Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri, e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le disposizioni progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato mediante una decisione europea adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.
Trattato-art. 171
Articolo III-171 Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure riguardanti l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, sempre che detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.
Trattato-art. 172
Articolo III-172 1. Salvo che la Costituzione non disponga diversamente, si applica il presente articolo per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo III-130. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno. E' adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti. 3. La Commissione, nelle proposte presentate ai sensi del paragrafo 1 in materia di sanita', sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, si sforzano di conseguire tale obiettivo. 4. Allorche', dopo l'adozione di una misura di armonizzazione tramite una legge o legge quadro europea o tramite un regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo III-154 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse. 5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorche', dopo l'adozione di una misura di armonizzazione tramite una legge o legge quadro europea o tramite un regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisandone la motivazione. 6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, adotta una decisione europea con cui approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate. Se giustificato dalla complessita' della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione puo' notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo e' prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi. 7. Quando uno Stato membro e' autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunita' di proporre un adeguamento di detta misura. 8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di sanita' pubblica in un settore che e' stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunita' di proporre misure appropriate. 9. In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la Commissione o qualsiasi Stato membro puo' adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo. 10. Le misure di armonizzazione di cui al presente articolo comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o piu' dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo III-154, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.
Trattato-art. 173
Articolo III-173 Fatto salvo l'articolo III-172, una legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.
Trattato-art. 174
Articolo III-174 Qualora la Commissione constati che una disparita' tra le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno e provoca una distorsione che deve essere eliminata, consulta gli Stati membri interessati. Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo, la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per eliminare la distorsione in questione. Ogni altra opportuna misura prevista dalla Costituzione puo' essere adottata.
Trattato-art. 175
Articolo III-175 1. Quando vi sia motivo di temere che l'adozione o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro provochi una distorsione ai sensi dell'articolo III-174, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, rivolge agli Stati membri interessati una raccomandazione sulle misure idonee ad evitare la distorsione in questione. 2. Se lo Stato membro che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potra' richiedere agli altri Stati membri, in applicazione dell'articolo III-174, di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento, non e' applicabile l'articolo III-174.
Trattato-art. 176
Articolo III-176 Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprieta' intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione. Una legge europea del Consiglio stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. 11 Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo.
Trattato-art. 177
Articolo III-177 Ai fini dell'articolo I-3, l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende, alle condizioni previste dalla Costituzione, l'adozione di una politica economica che e' fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Parallelamente, alle condizioni e secondo le procedure previste dalla Costituzione, questa azione comprende una moneta unica, l'euro, e la definizione e conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilita' dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nell'Unione, conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Questa azione degli Stati membri e dell'Unione implica il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, bilancia dei pagamenti sostenibile.
Trattato-art. 178
Articolo III-178 Gli Stati membri attuano le rispettive politiche economiche per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti all'articolo 1-3 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo III-179, paragrafo 2. Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo III-177.
Trattato-art. 179
Articolo III-179 1. Gli Stati membri considerano le rispettive politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente all'articolo III-178. 2. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione e ne riferisce al Consiglio europeo. Il Consiglio europeo, sulla base della relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione. Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Esso ne informa il Parlamento europeo. 3. Al fine di garantire un piu' stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonche' la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2, e procede regolarmente a una valutazione globale. Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito delle rispettive politiche economiche e tutte le altre informazioni che ritengono necessarie. 4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrato 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di etti al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria, la Commissione puo' rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, puo' rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni. Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione. Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, piu' un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. 5. Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidente del Consiglio puo' essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo. 6. La legge europea puo' stabilire le modalita' della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.
Trattato-art. 180
Articolo III-180 1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dalla Costituzione, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare una decisione europea che stabilisca misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficolta' nell'approvvigionamento di determinati prodotti. 2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficolta' o sia seriamente minacciato da gravi difficolta' a causa di calamita' naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare una decisione europea che conceda, a determinate condizioni, un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio ne informa il Parlamento europeo.
Trattato-art. 181
Articolo III-I81 1. E' vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate "banche centrali nazionali"), a istituzioni, organi o organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri, enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri. E altresi' vietato l'acquisto diretto presso i medesimi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali. 2. Il paragrafo 1 non si applica agli enti creditizi di proprieta' pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidita' da parte delle banche centrali, ricevono dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.
Trattato-art. 182
Articolo III-182 Sono vietate le misure e le disposizioni, non basate su considerazioni prudenziali, che offrano alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.
Trattato-art. 183
Articolo III-183 1. L'Unione non risponde ne' si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico. Gli Stati membri non rispondono ne' si fanno carico degli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico. 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare i regolamenti o decisioni europei che precisano le definizioni necessarie per l'applicazione dei divieti previsti dagli articoli III-181 e III-182 e dal presente articolo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Trattato-art. 184
Articolo III-184 1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. 2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entita' del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare, esamina la conformita' alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti: a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che: i) il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento, o ii) il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento; b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato. I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi. 3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro. La Commissione puo' inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo. 4. II comitato economico e finanziario istituito conformemente all'articolo III-192 formula un parere in merito alla relazione della Commissione. 5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio. 6. Il Consiglio, su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. In caso affermativo adotta senza indebito ritardo, su raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche. Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione. Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, piu' un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. 7. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, adotta le decisioni europee e le raccomandazioni di cui ai paragrafi da 8 a 11. Esso delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione. Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti. Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, piu' un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. 8. Il Consiglio, qualora adotti una decisione europea con la quale constata che nel periodo prestabilito non e' stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, puo' rendere pubbliche dette raccomandazioni. 9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo puo' adottare una decisione europea che intimi allo Stato membro di intraprendere, entro un termine stabilito, misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione. In tal caso, il Consiglio puo' chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione. 10. Fintantoche' uno Stato membro non ottempera a una decisione europea adottata in conformita' del paragrafo 9, il Consiglio puo' decidere di applicare o, a seconda dei casi, di rafforzare una o piu' delle seguenti misure: a) esigere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli; b) invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione; c) esigere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso l'Unione fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto; d) infliggere ammende di entita' adeguata. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle misure adottate. 11. Il Consiglio abroga tutte o alcune delle misure di cui ai paragrafi 6, 8, 9 e 10 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione europea di cui al paragrafo 8, che non esiste piu' un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione. 12. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli III-360 e III-361 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 6, 8 e 9. 13. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura prevista nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi. Una legge europea del Consiglio stabilisce le opportune misure che sostituiscono detto protocollo. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea. Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che precisano le modalita' e le definizioni per l'applicazione di detto protocollo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Trattato-art. 185
Articolo III-185 1. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali e' il mantenimento della stabilita' dei prezzi. Fatto salvo questo obiettivo, il Sistema europeo di banche centrali sostiene le politiche economiche generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima, definiti nell'articolo I-3. Il Sistema europeo di banche centrali agisce in conformita' del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo III-177. 2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo di banche centrali sono i seguenti: a) definire e attuare la politica monetaria dell'Unione; b) svolgere le operazioni sui cambi in linea con l'articolo III-326; c) detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri; d) promuovere il buon funzionamento dei sistemi di pagamento. 3. Il paragrafo 2, lettera c) non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera. 4. La Banca centrale europea e' consultata: a) in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue attribuzioni; b) dalle autorita' nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue attribuzioni, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo III-187, paragrafo 4. La Banca centrale europea puo' formulare pareri, da sottoporre alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione o alle autorita' nazionali, su questioni che rientrano nelle sue attribuzioni. 5. Il Sistema europeo di banche centrali contribuisce a una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorita' per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilita' del sistema finanziario. 6. Una legge europea del Consiglio puo' affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.
Trattato-art. 186
Articolo III-186 1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro nell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere tali banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione. 2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare i regolamenti europei che stabiliscono misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche delle monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolarne la circolazione nell'Unione. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.
Trattato-art. 187
Articolo III-187 1. Il Sistema europeo di banche centrali e' retto dagli organi decisionali della Banca centrale europea, che sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo. 2. Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e' definito nel protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. 3. L'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli 17 e 18, l'articolo 19, paragrafo 1, gli articoli 22, 23, 24 e 26, l'articolo 32, paragrafi 2, 3, 4 e 6, l'articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 36 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea possono essere emendati con legge europea: a) o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea; b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione. 4. Il Consiglio adotta i regolamenti e decisioni europei che stabiliscono le misure di cui all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 4 e all'articolo 34, paragrafo 3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo: a) o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea; b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione.
Trattato-art. 188
Articolo III-188 Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dalla Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ne' la Banca centrale europea, ne' una banca centrale nazionale, ne' un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, organi o organismi dell'Unione, comte pure i governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.
Trattato-art. 189
Articolo III-189 Ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sia compatibile con la Costituzione e con lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
Trattato-art. 190
Articolo III-190 1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali, la Banca centrale europea, in conformita' della Costituzione e alle condizioni stabilite nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, adotta: a) regolamenti europei nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nell'articolo 19, paragrafo 1, nell'articolo 22 o nell'articolo 25, paragrafo 2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e nei casi previsti nei regolamenti e decisioni europei di cui all'articolo III-187, paragrafo 4; b) le decisioni europee necessarie per assolvere i compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali in virtu' della Costituzione e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea; c) raccomandazioni e pareri. 2. La Banca centrale europea puo' decidere di pubblicare decisioni europee, raccomandazioni e pareri da essa adottati. 3. I1 Consiglio adotta, secondo la procedura di cui all'articolo III-187, paragrafo 4, i regolamenti europei che fissano i limiti e le condizioni entro cui la Banca centrale europea ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalita' di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e decisioni europei da essa adottati.
Trattato-art. 191
Articolo III-191 Fatte salve le attribuzioni della Banca centrale europea, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Essa e' adottata previa consultazione della Banca centrale europea.
Trattato-art. 192
Articolo III-192 1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato interno, e' istituito un comitato economico e finanziario. 2. Il comitato svolge i seguenti compiti: a) formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni; b) seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e dell'Unione e riferire regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali; c) fatto salvo l'articolo III-344, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo III-159, all'articolo III-179, paragrafi 2, 3, 4 e 6, agli articoli III-180, III-183 e III-184, all'articolo III-185, paragrafo 6, all'articolo III-186, paragrafo 2, all'articolo III-187, paragrafi 3 e 4, agli articoli III-191 e III-196, all'articolo III-198, paragrafi 2 e 3, all'articolo III-201, all'articolo III-202, paragrafi 2 e 3 e agli articoli III-322 e III-326, e svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio; d) esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la liberta' dei pagamenti, quali risultano dall'applicazione della Costituzione e degli atti dell'Unione; l'esame concerne tutte le misure riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame. Gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno non piu' di due membri del comitato. 3. II Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che fissa le modalita' relative alla composizione del comitato economico e finanziario. Esso delibera previa consultazione della Banca centrale europea e di detto comitato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale decisione. 4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoche' sussistono Stati membri con deroga ai sensi dell'articolo III-197, il comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria ed il sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e alla Commissione.
Trattato-art. 193
Articolo III-193 Per questioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo III-179, paragrafo 4, dell'articolo III-184, eccettuato il paragrafo 13, degli articoli III-191 e III-196, dell'articolo III-198, paragrafo 3 e dell'articolo III-326, il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di presentare, secondo i casi, una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.
Trattato-art. 194
Articolo III-194 1. Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformita' delle pertinenti disposizioni della Costituzione, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle di cui agli articoli III-179 e III-184, con l'eccezione della procedura di cui all'articolo III-184, paragrafo 13, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta e' l'euro, al fine di: a) rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio; b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinche' siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza. 2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta e' l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1. Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% di tali membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, piu' un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
Trattato-art. 195
Articolo III-195 Le modalita' per le riunioni tra i ministri degli Stati membri la cui moneta e' l'euro sono stabilite dal protocollo sull'Eurogruppo.
Trattato-art. 196
Articolo III-196 1. Per garantire la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che definisce le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea. 2. Il Consiglio, su proposta della Commrissione, puo' adottare le misure opportune per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea. 3. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta e' l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% di tali membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, piu' un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
Trattato-art. 197
Articolo III-197 1. Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro sono in appresso denominati "Stati membri con deroga. 2. Le disposizioni seguenti della Costituzione non si applicano agli Stati membri con deroga: a) adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale (articolo III-179, paragrafo 2), b) mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (articolo III-184, paragrafi 9 e 10), c) obiettivi e compiti del Sistema europeo di banche centrali (articolo III-185, paragrafi 1, 2, 3 e 5), d) emissione dell'euro (articolo III-186), e) atti della Banca centrale europea (articolo III-190), f) misure relative all'utilizzo dell'euro (articolo III-191), g) accordi monetari e altre misure relative alla politica del cambio (articolo III-326), h) designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (articolo III-382, paragrafo 2), i) decisioni europee che definiscono le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo III-196, paragrafo 1), j) misure per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo III-196, paragrafo 2). Pertanto, negli articoli di cui alle lettere da a) a j), per "Stati membri" si intendono gli Stati membri la cui moneta e' l'euro. 3. Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionali sono esclusi dai diritti e dagli obblighi previsti nel quadro del Sistema europeo di banche centrali conformemente al capo IX dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. 4. I diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri con deroga sono sospesi al momento dell'adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli elencati al paragrafo 2, come pure nei casi seguenti: a) raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui moneta e' l'euro nel quadro della sorveglianza multilaterale, per quanto riguarda anche i programmi di stabilita' e gli avvertimenti (articolo III-179, paragrafo 4); b) misure relative ai disavanzi eccessivi riguardanti gli Stati membri la cui moneta e' l'euro (articolo III-184, paragrafi 6, 7, 8 e 11). Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, piu' un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
Trattato-art. 198
Articolo III-198 1. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell'unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilita' tra la legislazione nazionale di ciascuno di tali Stati membri, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, da un lato, e gli articoli III-188 e III-189 e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, dall'altro. Le relazioni esaminano inoltre la realizzazione di un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno di tali Stati membri: a) raggiungimento di un alto grado di stabilita' dei prezzi; questo risulta da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilita' dei prezzi; b) sostenibilita' della situazione della finanza pubblica; questa risulta dal conseguimento di una situazione di bilancio non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo III-184, paragrafo 6; c) rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti dell'euro; d) livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilita' della convergenza raggiunta dallo Stato membro con deroga e della sua partecipazione al meccanismo di cambio. I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente nel protocollo sui criteri di convergenza. Le relazioni della Commissione e della Banca centrale europea tengono inoltre conto dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo. 2. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che stabilisce quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione. Il Consiglio delibera sulla base di una raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata dei membri che, all'interno del Consiglio, rappresentano gli Stati membri la cui moneta e' l'euro. Questi membri deliberano entro sei mesi dal ricevimento della proposta della Commissione da parte del Consiglio. Per maggioranza qualificata di cui al secondo comma s'intende almeno il 55% di tali membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, piu' un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. 3. Se si decide, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei che fissano irrevocabilmente il tasso al quale l'enro subentra alla moneta dello Stato membro in questione e stabiliscono le altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro come moneta unica in detto Stato membro. Il Consiglio delibera all'unanimita' dei membri che rappresentano gli Stati membri la cui moneta e' l'euro e lo Stato membro in questione, previa consultazione della Banca centrale europea.
Trattato-art. 199
Articolo III-199 1. Se e fintantoche' vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo III-187. paragrafo 1, il consiglio generale della Banca centrale europea di cui all'articolo 45 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e' costituito in quanto terzo organo decisionale della Banca centrale europea. 2. Se e fintantoche' vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto concerne detti Stati membri: a) rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali; b) rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilita' dei prezzi; c) sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio; d) procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e incidono sulla stabilita' degli istituti e mercati finanziari; e) esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, precedentemente assunti dall'istituto monetario europeo.
Trattato-art. 200
Articolo III-200 Ogni Stato membro con deroga considera la propria politica del cambio un problema di interesse comune. A tal fine, tiene conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del meccanismo di cambio.
Trattato-art. 201
Articolo III-201 1. In caso di difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro con deroga, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato interno o l'attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o puo' intraprendere conformemente alla Costituzione, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato membro interessato. Se l'azione intrapresa da uno Stato membro con deroga e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficolta' o minacce di difficolta' incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del comitato economico e finanziario, il concorso reciproco e i metodi del caso. La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione. 2. Il Consiglio adotta i regolamenti o decisioni europei che accordano il concorso reciproco e ne fissano le condizioni e modalita'. Il concorso reciproco puo' assumere in particolare la forma di: a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri con deroga possono ricorrere; b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando lo Stato membro con deroga che si trova in difficolta' mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi; c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi. 3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio oppure il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato membro con deroga che si trova in difficolta' ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalita'. Tale autorizzazione puo' essere revocata e le condizioni e modalita' modificate dal Consiglio.
Trattato-art. 202
Articolo III-202 1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediatamente una decisione europea di cui all'articolo III-201, paragrafo 2, uno Stato membro con deroga puo' adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficolta' improvvise manifestatesi. 2. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati delle misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 al piu' tardi al momento dell'entrata in vigore. La Commissione puo' raccomandare al Consiglio il concorso reciproco conformemente all'articolo III-201. 3. 11 Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, puo' adottare una decisione europea che stabilisca che lo Stato membro interessato deve modificare, sospendere o abolire le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1.
Trattato-art. 203
Articolo III-203 L'Unione e gli Stati membri, in base alla presente sezione, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo I-3.
Trattato-art. 204
Articolo III-204 1. Gli Stati membri, attraverso le politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo III-203 in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a norma dell'articolo III-179, paragrafo 2. 2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilita' delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le azioni al riguardo, in base all'articolo III-206.
Trattato-art. 205
Articolo III-205 1. L'Unione contribuisce a un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri e sostenendone e, se necessario, completandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri. 2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.
Trattato-art. 206
Articolo III-206 1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nell'Unione e adotta le conclusioni del caso. 2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta annualmente gli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni, del Comitato economico e sociale e del comitato per l'occupazione. Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo III-179, paragrafo 2. 3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali disposizioni adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2. 4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, puo' adottare raccomandazioni che rivolge agli Stati membri. 5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione nell'Unione e all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.
Trattato-art. 207
Articolo III-207 La legge o legge quadro europea puo' stabilire azioni di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota. E' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. La legge o legge quadro europea non comporta l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Trattato-art. 208
Articolo III-208 Il Consiglio adotta a maggioranza semplice una decisione europea che istituisce un comitato per l'occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo. Il comitato e' incaricato di: a) seguire l'evoluzione della situazione dell'occupazione e delle politiche in materia di occupazione nell'Unione e negli Stati membri; b) fatto salvo l'articolo III-344, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo III-206. Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali. Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato. k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatta salva la lettera c). 2. Ai fini del paragrafo 1: a) la legge o legge quadro europea puo' stabilire misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; b) nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), la legge quadro europea puo' stabilire le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Essa evita di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. In tutti i casi, la legge o legge quadro europea e' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. 3. In deroga al paragrafo 2, nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g) la legge o legge quadro europea e' adottata dal Consiglio che delibera all'unanimita', previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. Il Consiglio puo' adottare, su proposta della Commissione, una decisione europea per rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria al paragrafo 1, lettere d), f) e g). Esso delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo. 4. Uno Stato membro puo' affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le leggi quadro europee adottate a norma dei paragrafi 2 e 3, o, se del caso, i regolamenti o decisioni europei adottati conformemente all'articolo III-212. In tal caso esso si assicura che, al piu' tardi alla data in cui la legge quadro europea deve essere recepita e alla data in cui il regolamento europeo o la decisione europea deve essere messo in atto, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le disposizioni necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta legge quadro, detto regolamento o detta decisione. 5. Le leggi e leggi quadro europee adottate a norma del presente articolo: a) non compromettono la facolta' riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del sistema di sicurezza sociale e non devono alterare sensibilmente l'equilibrio finanziario dello stesso, b) non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con la Costituzione, che prevedano una maggiore protezione. 6. Il presente articolo non si applica alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero, ne' al diritto di serrata.
Trattato-art. 209
Articolo III-209 L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione. A tal fine, l'Unione e gli Stati membri agiscono tenendo conto della diversita' delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessita' di mantenere la competitivita' dell'economia dell'Unione. Essi ritengono che una tale evoluzione risultera' sia dal funzionamento del mercato interno, che favorira' l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dalla Costituzione e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri.
Trattato-art. 210
Articolo III-210 1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-209, l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori: a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, b) condizioni di lavoro, c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori, d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, e) informazione e consultazione dei lavoratori, f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6, g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione, h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo III-283, i) parita' tra donne e uomini per quanto riguarda le opportunita' sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro, j) lotta contro l'esclusione sociale.
Trattato-art. 211
Articolo III-211 1. La Commissione promuove la consultazione delle parti sociali a livello di Unione e adotta ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti. 2. Ai fini del paragrafo 1 la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione. 3. Se, dopo la consultazione di cui al paragrafo 2, ritiene opportuna un'azione dell'Unione, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione. 4. In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le parti sociali possono informare la Commissione di voler avviare il processo previsto all'articolo III-212, paragrafo 1. La durata di questo processo non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.
Trattato-art. 212
Articolo III-212 1. Il dialogo fra le parti sociali a livello di Unione puo' condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, compresi accordi. 2. Gli accordi conclusi a livello di Unione sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri oppure, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo III-210, a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base a regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo e' informato. Allorche' l'accordo in questione contiene una o piu' disposizioni relative ad uno dei settori per i quali e' richiesta l'unanimita' ai sensi dell'articolo III-210, paragrafo 3, il Consiglio delibera all'unanimita'.
Trattato-art. 213
Articolo III-213 Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-209 e fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dalla presente sezione, in particolare per le materie riguardanti: a) l'occupazione; b) il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro; c) la formazione e il perfezionamento professionale; d) la sicurezza sociale; e) la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali; f) l'igiene del lavoro; g) il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori. A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali, in particolare mediante iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo e' pienamente informato. Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.
Trattato-art. 214
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