LEGGE 7 aprile 2005, n. 57

Type Legge
Publication 2005-04-07
Ultimo aggiornamento 2005-04-21
State In force
Source Normattiva
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Articolo III-205 1. L'Unione contribuisce a un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri e sostenendone e, se necessario, completandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri. 2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.

Trattato-art. 206

Articolo III-206 1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nell'Unione e adotta le conclusioni del caso. 2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta annualmente gli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni, del Comitato economico e sociale e del comitato per l'occupazione. Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo III-179, paragrafo 2. 3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali disposizioni adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2. 4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, puo' adottare raccomandazioni che rivolge agli Stati membri. 5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione nell'Unione e all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.

Trattato-art. 207

Articolo III-207 La legge o legge quadro europea puo' stabilire azioni di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota. E' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. La legge o legge quadro europea non comporta l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Trattato-art. 208

Articolo III-208 Il Consiglio adotta a maggioranza semplice una decisione europea che istituisce un comitato per l'occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo. Il comitato e' incaricato di: a) seguire l'evoluzione della situazione dell'occupazione e delle politiche in materia di occupazione nell'Unione e negli Stati membri; b) fatto salvo l'articolo III-344, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo III-206. Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali. Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato. k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatta salva la lettera c). 2. Ai fini del paragrafo 1: a) la legge o legge quadro europea puo' stabilire misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; b) nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), la legge quadro europea puo' stabilire le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Essa evita di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. In tutti i casi, la legge o legge quadro europea e' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. 3. In deroga al paragrafo 2, nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g) la legge o legge quadro europea e' adottata dal Consiglio che delibera all'unanimita', previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. Il Consiglio puo' adottare, su proposta della Commissione, una decisione europea per rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria al paragrafo 1, lettere d), f) e g). Esso delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo. 4. Uno Stato membro puo' affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le leggi quadro europee adottate a norma dei paragrafi 2 e 3, o, se del caso, i regolamenti o decisioni europei adottati conformemente all'articolo III-212. In tal caso esso si assicura che, al piu' tardi alla data in cui la legge quadro europea deve essere recepita e alla data in cui il regolamento europeo o la decisione europea deve essere messo in atto, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le disposizioni necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta legge quadro, detto regolamento o detta decisione. 5. Le leggi e leggi quadro europee adottate a norma del presente articolo: a) non compromettono la facolta' riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del sistema di sicurezza sociale e non devono alterare sensibilmente l'equilibrio finanziario dello stesso, b) non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con la Costituzione, che prevedano una maggiore protezione. 6. Il presente articolo non si applica alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero, ne' al diritto di serrata.

Trattato-art. 209

Articolo III-209 L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione. A tal fine, l'Unione e gli Stati membri agiscono tenendo conto della diversita' delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessita' di mantenere la competitivita' dell'economia dell'Unione. Essi ritengono che una tale evoluzione risultera' sia dal funzionamento del mercato interno, che favorira' l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dalla Costituzione e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri.

Trattato-art. 210

Articolo III-210 1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-209, l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori: a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, b) condizioni di lavoro, c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori, d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, e) informazione e consultazione dei lavoratori, f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6, g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione, h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo III-283, i) parita' tra donne e uomini per quanto riguarda le opportunita' sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro, j) lotta contro l'esclusione sociale.

Trattato-art. 211

Articolo III-211 1. La Commissione promuove la consultazione delle parti sociali a livello di Unione e adotta ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti. 2. Ai fini del paragrafo 1 la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione. 3. Se, dopo la consultazione di cui al paragrafo 2, ritiene opportuna un'azione dell'Unione, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione. 4. In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le parti sociali possono informare la Commissione di voler avviare il processo previsto all'articolo III-212, paragrafo 1. La durata di questo processo non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.

Trattato-art. 212

Articolo III-212 1. Il dialogo fra le parti sociali a livello di Unione puo' condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, compresi accordi. 2. Gli accordi conclusi a livello di Unione sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri oppure, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo III-210, a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base a regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo e' informato. Allorche' l'accordo in questione contiene una o piu' disposizioni relative ad uno dei settori per i quali e' richiesta l'unanimita' ai sensi dell'articolo III-210, paragrafo 3, il Consiglio delibera all'unanimita'.

Trattato-art. 213

Articolo III-213 Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-209 e fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dalla presente sezione, in particolare per le materie riguardanti: a) l'occupazione; b) il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro; c) la formazione e il perfezionamento professionale; d) la sicurezza sociale; e) la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali; f) l'igiene del lavoro; g) il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori. A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali, in particolare mediante iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo e' pienamente informato. Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.

Trattato-art. 214

Articolo III-214 1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parita' di retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. 2. Ai fini del presente articolo, per "retribuzione" si intende il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo. La parita' di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica: a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unita' di misura, b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro. 3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, compreso il principio della parita' di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. E' adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parita' tra donne e uomini nella vita lavorativa, il principio della parita' di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attivita' professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

Trattato-art. 215

Articolo III-215 Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito.

Trattato-art. 216

Articolo III-216 La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo III-209, compresa la situazione demografica nell'Unione. Trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

Trattato-art. 217

Articolo III-217 Il Consiglio adotta, a maggioranza semplice, una decisione europea che istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo. Il comitato e' incaricato: a) di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nell'Unione; b) di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione; c) fatto salvo l'articolo III-344, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attivita' nei settori delle sue attribuzioni, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa. Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali. Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.

Trattato-art. 218

Articolo III-218 La Commissione dedica, nella relazione annuale al Parlamento europeo, un capitolo speciale all'evoluzione della situazione sociale nell'Unione. Il Parlamento europeo puo' invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.

Trattato-art. 219

Articolo III-219 1. Per migliorare le possibilita' di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire cosi' al miglioramento del tenore di vita, e' istituito un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione le possibilita' di occupazione e la mobilita' geografica e professionale dei lavoratori e di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale. 2. La Commissione amministra il Fondo. In tale compito e' assistita da un comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto da rappresentanti degli Stati membri e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. 3. La legge europea stabilisce le misure di applicazione relative al Fondo. E' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Trattato-art. 220

Articolo III-220 Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. In particolare, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare e' rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni piu' settentrionali con bassissima densita' demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

Trattato-art. 221

Articolo III-221 Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo III-220. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione e l'attuazione del mercato interno tengono conto di tali obiettivi e concorrono alla loro realizzazione. L'Unione sostiene questa realizzazione anche con l'azione che svolge attraverso fondi a finalita' strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti. La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione e' corredata, se del caso, di appropriate proposte. La legge o legge quadro europea puo' stabilire qualunque misura specifica al di fuori dei fondi, fatte salve le misure adottate nell'ambito delle altre politiche dell'Unione. E' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Trattato-art. 222

Articolo III-222 Il Fondo europeo di sviluppo regionale e' destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali in declino.

Trattato-art. 223

Articolo III-223 1. Fatto salvo l'articolo III-224, la legge europea definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalita' strutturale, il che puo' comportare il raggruppamento dei fondi, le norme generali applicabili ai fondi, le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti. Un Fondo di coesione e' istituito dalla legge europea per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti. In tutti i casi la legge europea e' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. 2. Le prime disposizioni relative ai fondi a finalita' strutturale e al Fondo di coesione da adottare successivamente a quelle in vigore alla data della firma del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sono stabilite da una legge europea del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa approvazione del Parlamento europeo.

Trattato-art. 224

Articolo III-224 La legge europea stabilisce le misure d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale. E' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", ed il Fondo sociale europeo sono applicabili rispettivamente l'articolo III-231 e l'articolo III-219, paragrafo 3.

Trattato-art. 225

Articolo III-225 L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione direttamente connessi con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine "agricolo" si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.

Trattato-art. 226

Articolo III-226 1. Il mercato interno comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. 2. Salvo disposizioni contrarie degli articoli da III-227 a III-232, le norme relative all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli. 3. Ai prodotti elencati nell'allegato I si applicano gli articoli da III-227 a III-232. 4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere accompagnati da una politica agricola comune.

Trattato-art. 227

Articolo III-227 1. Le finalita' della politica agricola comune sono: a) incrementare la produttivita' dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico e assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera, b) assicurare cosi' un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura, c) stabilizzare i mercati, d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. 2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa puo' implicare, si considera: a) il carattere particolare dell'attivita' agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparita' strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole, b) la necessita' di operare gradatamente gli opportuni adattamenti, c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.

Trattato-art. 228

Articolo III-228 1. Per raggiungere gli obiettivi previsti all'articolo III-227 e' creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli. A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate: a) regole comuni in materia di concorrenza, b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato, c) un'organizzazione europea del mercato. 2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 puo' comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto e meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione. Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-227 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori dell'Unione. Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi. 3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o piu' Fondi agricoli di orientamento e di garanzia.

Trattato-art. 229

Articolo III-229 Per consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227, puo' essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune: a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziati in comune, b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.

Trattato-art. 230

Articolo III-230 1. La sezione relativa alle regole di concorrenza e' applicabile alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legge o legge quadro europea conformemente all'articolo III-231, paragrafo 2, tenuto conto degli obiettivi previsti all'articolo III-227. 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare un regolamento europeo o una decisione europea che autorizzano la concessione di aiuti: a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali, b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.

Trattato-art. 231

Articolo III-231 1. La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste all'articolo III-228, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure di cui alla presente sezione. Tali proposte tengono conto dell'interdipendenza delle questioni agricole di cui alla presente sezione. 2. La legge o legge quadro europea stabilisce l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo III-228, paragrafo 1 e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca. Essa e' adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei relativi alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative e alla fissazione e ripartizione delle possibilita' di pesca. 4. L'organizzazione comune prevista all'articolo III-228, paragrafo 1 puo' essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste al paragrafo 2: a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie, e b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno dell'Unione condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale. 5. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno dell'Unione.

Trattato-art. 232

Articolo III-232 Quando in uno Stato membro un prodotto e' disciplinato da un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla posizione concorrenziale di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione. La Commissione adotta regolamenti o decisioni europei che fissano l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio. Essa puo' ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalita'.

Trattato-art. 233

Articolo III-233 1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: a) salvaguardia, tutela e miglioramento della qualita' dell'ambiente; b) protezione della salute umana; c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; d) promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale. 2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversita' delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa e' fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga". In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, disposizioni provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione. 3. Nel predisporre la politica in materia ambientale l'Unione tiene conto: a) dei dati scientifici e tecnici disponibili; b) delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione; c) dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione; d) dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle singole regioni. 4. Nel quadro delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalita' della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati. Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

Trattato-art. 234

Articolo III-234 1. La legge o legge quadro europea stabilisce le azioni che devono essere intraprese per realizzare gli obiettivi dell'articolo III-233. Essa e' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. 2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo III-172, il Consiglio adotta all'unanimita' leggi o leggi quadro europee che prevedono: a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale; b) misure aventi incidenza: i) sull'assetto territoriale; ii) sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilita' delle stesse; iii) sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui; c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo. II Consiglio su proposta della Commissione, puo' adottare all'unanimita' una decisione europea per rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo comma. In ogni caso il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. 3. La legge europea stabilisce programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere. E' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni previste al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi. 4. Fatte salve talune misure adottate dall'Unione, gli Stati membri provvedono al finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale. 5. Fatto salvo il principio "chi inquina paga", qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorita' di uno Stato membro, tale misura prevede in forma appropriata: a) deroghe temporanee e/o b) un sostegno finanziario del Fondo di coesione. 6. Le misure di protezione adottate in virtu' del presente articolo non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere misure per una protezione ancora maggiore. Tali misure devono essere compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.

Trattato-art. 235

Articolo III-235 1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici e a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. 2. L'Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante: a) misure adottate a norma dell'articolo III-172 nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, b) misure di sostegno, di complemento e di controllo della politica svolta dagli Stati membri. 3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure di cui al paragrafo 2, lettera b). E' adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 4. Gli atti adottati a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre disposizioni di protezione piu' rigorose. Tali disposizioni devono essere compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.

Trattato-art. 236

Articolo III-236 1. Gli obiettivi della Costituzione sono perseguiti, per quanto riguarda la materia disciplinata dalla presente sezione, nel quadro di una politica comune dei trasporti. 2. La legge o legge quadro europea applica il paragrafo 1 tenendo conto degli aspetti peculiari dei trasporti. E' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. La legge o legge quadro europea stabilisce: a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o piu' Stati membri; b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro; c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti; d) ogni altra misura utile. 3. All'atto dell'adozione della legge o legge quadro europea di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei casi in cui la sua applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti.

Trattato-art. 237

Articolo III-237 Fino a che non sia adottata la legge o legge quadro europea di cui all'articolo III-236, paragrafo 2 e salvo che il Consiglio adotti all'unanimita' una decisione europea che conceda una deroga, nessuno Stato membro puo' rendere meno favorevoli, negli effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data dell'adesione.

Trattato-art. 238

Articolo III-238 Sono compatibili con la Costituzione gli aiuti richiesti dalle necessita' del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitu' inerenti alla nozione di pubblico servizio.

Trattato-art. 239

Articolo III-239 Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito della Costituzione, deve tener conto della situazione economica dei vettori.

Trattato-art. 240

Articolo III-240 1. Nel traffico interno dell'Unione sono vietate le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate sullo Stato membro di origine o di destinazione dei prodotti trasportati. 2. Il paragrafo 1 non esclude che altre leggi o leggi quadro europee possano essere adottate in applicazione dell'articolo III-236, paragrafo 2. 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei intesi a garantire l'attuazione del paragrafo 1. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale. Esso puo' adottare in particolare i regolamenti e decisioni europei necessari a permettere alle istituzioni di controllare l'osservanza della norma di cui al paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli utenti. 4. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, adotta, nel quadro dei regolamenti e decisioni europei di cui al paragrafo 3, le necessarie decisioni europee.

Trattato-art. 241

Articolo III-241 1. E' fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno dell'Unione l'applicazione di prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o piu' imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata da una decisione europea della Commissione. 2. La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessita' delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e, d'altra parte, all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto. Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione adotta le necessarie decisioni europee. 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle tariffe concorrenziali.

Trattato-art. 242

Articolo III-242 Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso. Gli Stati membri procurano di ridurre le spese in questione. La Commissione puo' rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Trattato-art. 243

Articolo III-243 Le disposizioni della presente sezione non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare una decisione europea che abroga il presente articolo.

Trattato-art. 244

Articolo III-244 Presso la Commissione e' istituito un comitato a carattere consultivo, composto di esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogniqualvolta lo ritenga utile.

Trattato-art. 245

Articolo III-245 1. La presente sezione si applica ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili. 2. La legge o legge quadro europea puo' stabilire le opportune misure per la navigazione marittima e aerea. E' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Trattato-art. 246

Articolo III-246 1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli III-130 e III-220 e consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettivita' regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, l'Unione concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. 2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione dell'Unione mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti nazionali e l'accesso a tali reti. Tiene conto in particolare della necessita' di collegare alle regioni centrali dell'Unione le regioni insulari, intercluse e periferiche.

Trattato-art. 247

Articolo III-247 1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-246, l'Unione: a) stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorita' e le grandi linee delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune; b) intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilita' delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche; c) puo' appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati nell'ambito degli orientamenti di cui alla lettera a), in particolare mediante studi di fattibilita', garanzie di prestito o abbuoni di interesse; l'Unione puo' altresi' contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti. L'azione dell'Unione tiene conto della potenziale validita' economica dei progetti. 2. La legge o legge quadro europea stabilisce gli orientamenti e le altre misure di cui al paragrafo 1. Essa e' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. Gli orientamenti e i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'accordo dello Stato membro interessato. 3. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche svolte a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo III-246. La Commissione puo' prendere, in stretta collaborazione con gli Stati membri, qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento. 4. L'Unione puo' cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse comune e garantire l'interoperabilita' delle reti.

Trattato-art. 248

Articolo III-248 1. L'azione dell'Unione mira a rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, a favorire lo sviluppo della sua competitivita', inclusa quella della sua industria, e a promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi della Costituzione. 2. Ai fini di cui al paragrafo 1, essa incoraggia nell'insieme dell'Unione le imprese, comprese le piccole e medie imprese, i centri di ricerca e le universita' nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualita'. Essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di sfruttare le potenzialita' del mercato interno grazie, in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione. 3. Tutte le azioni dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, comprese le azioni dimostrative, sono decise e realizzate conformemente alla presente sezione.

Trattato-art. 249

Articolo III-249 Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-248, l'Unione svolge le azioni seguenti, che completano quelle intraprese dagli Stati membri: a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le universita', b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attivita' in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione. d) impulso alla formazione e alla mobilita' dei ricercatori dell'Unione.

Trattato-art. 250

Articolo III-250 1. L'Unione e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica dell'Unione. 2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, puo' prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e' indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo e' pienamente informato.

Trattato-art. 251

Articolo III-251 1. La legge europea stabilisce il programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni finanziate dall'Unione. E' adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. Il programma quadro: a) fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni di cui all'articolo III-249 e le relative priorita'; b) indica le grandi linee di dette azioni; c) stabilisce l'importo globale massimo e le modalita' della partecipazione finanziaria dell'Unione al programma quadro e le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste. 2. Il programma quadro pluriennale viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione. 3. Una legge europea del Consiglio stabilisce i programmi specifici che mettono in atto il programma quadro pluriennale nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalita' di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non puo' superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione. Detta legge e' adottata previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale. 4. A integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale, la legge europea stabilisce le misure necessarie all'attuazione dello spazio europeo della ricerca. Essa e' adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

Trattato-art. 252

Articolo III-252 1. Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge o legge quadro europea stabilisce: a) le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle universita'; b) le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca. La legge o legge quadro europea e' adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 2. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge europea puo' stabilire programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione dell'Unione. La legge europea stabilisce le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri. E' adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e con l'accordo degli Stati membri interessati. 3. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge europea puo' prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da piu' Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi. La legge europea e' adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 4. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, l'Unione puo' prevedere una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione con paesi terzi o organizzazioni internazionali. Le modalita' di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi tra l'Unione e i terzi interessati.

Trattato-art. 253

Articolo III-253 Il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare regolamenti o decisioni europei diretti a creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione. Essa delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

Trattato-art. 254

Articolo III-254 1. Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitivita' industriale e l'attuazione delle sue politiche, l'Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine puo' promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio. 2. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del paragrafo 1 la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie, che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo. 3. L'Unione instaura tutti i collegamenti utili con l'Agenzia spaziale europea.

Trattato-art. 255

Articolo III-255 All'inizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione verte in particolare sulle attivita' svolte in materia di ricerca, di sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati durante l'anno precedente e sul programma di lavoro dell'anno in corso.

Trattato-art. 256

Articolo III-256 1. Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia e' intesa a: a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia, b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili. 2. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Essa e' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. La legge o legge quadro europea non incide sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo III-234, paragrafo 2, lettera c). 3. In deroga al paragrafo 2, una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure ivi contemplate se sono principalmente di natura fiscale. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo.

Trattato-art. 257

Articolo III-257 1. L'Unione realizza uno spazio di liberta', sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonche' dei diversi ordinamenti e tradizioni giuridici degli Stati membri. 2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarieta' tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente capo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi. 3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di contrasto della criminalita', del razzismo e della xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorita' giudiziarie e altre autorita' competenti, nonche' attraverso il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali. 4. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.

Trattato-art. 258

Articolo III-258 Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di liberta', sicurezza e giustizia.

Trattato-art. 259

Articolo III-259 Per quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel quadro delle sezioni 4 e 5, i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarieta' conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarieta' e di proporzionalita'.

Trattato-art. 260

Articolo III-260 Fatti salvi gli articoli da III-360 a III-362, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare regolamenti o decisioni europei che definiscono le modalita' secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorita' degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente capo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.

Trattato-art. 261

Articolo III-261 E' istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Fatto salvo l'articolo III-344, esso favorisce il coordinamento dell'azione delle autorita' competenti degli Stati membri. I rappresentanti degli organi e organismi interessati dell'Unione possono essere associati ai lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono tenuti informati dei lavori.

Trattato-art. 262

Articolo III-262 Il presente capo non osta all'esercizio delle responsabilita' incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

Trattato-art. 263

Articolo III-263 Il Consiglio adotta regolamenti europei al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente capo e fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera su proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo III-264, e previa consultazione del Parlamento europeo.

Trattato-art. 264

Articolo III-264 Gli atti di cui alle sezioni 4 e 5 e i regolamenti europei di cui all'articolo III-263 che assicurano la cooperazione amministrativa nei settori di cui a tali sezioni sono adottati: a) su proposta della Commissione, oppure b) su iniziativa di un quarto degli Stati membri.

Trattato-art. 265

Articolo III-265 1. L'Unione sviluppa una politica volta a: a) garantire che non vi siano controlli sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne; b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne; c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne. 2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure riguardanti: a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata; b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne; c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo; d) qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne; e) l'assenza di controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne. 3. II presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla delimitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.

Trattato-art. 266

Articolo III-266 1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti. 2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa: a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione; b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale; c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio; d) procedure comuni per la concessione e la revoca dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria; e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria; f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria; g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea. 3. Qualora uno o piu' Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare regolamenti o decisioni europei che comportano misure temporanee a beneficio dello o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Trattato-art. 267

Articolo III-267 1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. 2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure nei seguenti settori: a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare; b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la liberta' di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri; c) immigrazione e soggiorno irregolari, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare; d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori. 3. L'Unione puo' concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano piu' le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri. 4. La legge o legge quadro europea puo' stabilire misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 5. Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro subordinato o autonomo.

Trattato-art. 268

Articolo III-268 Le politiche dell'Unione di cui alla presente sezione e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarieta' e di equa ripartizione della responsabilita' tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtu' della presente sezione contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.

Trattato-art. 269

Articolo III-269 1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e extragiudiziali. Tale cooperazione puo' includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire: a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione; b) la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali; c) la compatibilita' delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione; d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova; e) un accesso effettivo alla giustizia; f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilita' delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri; g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie; h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari. 3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite da una legge o legge quadro europea del Consiglio. Questo delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo. Il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare una decisione europea che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Esso delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo.

Trattato-art. 270

Articolo III-270 1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione e' fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo III-271. La legge o legge quadro europea 'stabilisce le misure intese a: a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di tutte le forme di sentenza e di decisione giudiziaria; b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri; c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari; d) facilitare la cooperazione tra le autorita' giudiziarie o autorita' omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni. 2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, la legge quadro europea puo' stabilire norme minime. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Esse riguardano: a) l'ammissibilita' reciproca delle prove tra gli Stati membri; b) i diritti della persona nella procedura penale; c) i diritti delle vittime della criminalita'; d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione europea; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimita' previa approvazione del Parlamento europeo. L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello piu' elevato di tutela delle persone. 3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro europea di cui al paragrafo 2 incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale, puo' chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, la procedura di cui all'articolo III-396 e' sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione il Consiglio europeo: a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura di cui all'articolo III-396 oppure b) chiede alla Commissione o al gruppo di Stati membri all'origine del progetto di presentare un nuovo progetto; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non adottato. 4. Se entro la fine del periodo di cui al paragrafo 3 il Consiglio europeo non ha agito o se, entro dodici mesi dalla presentazione di un nuovo progetto ai sensi del paragrafo 3, lettera b), la legge quadro europea non e' stata adottata ed almeno un terzo degli Stati membri desidera istituire una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di legge quadro in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo I-44, paragrafo 2 e all'articolo III-419, paragrafo 1 si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

Trattato-art. 271

Articolo III-271 1. La legge quadro europea puo' stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalita' particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessita' di combatterli su basi comuni. Dette sfere di criminalita' sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalita' informatica e criminalita' organizzata. In funzione dell'evoluzione della criminalita', il Consiglio puo' adottare una decisione europea che individua altre sfere di criminalita' che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimita' previa approvazione del Parlamento europeo. 2. Allorche' il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che e' stato oggetto di misure di armonizzazione, la legge quadro europea puo' stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione. Essa e' adottata secondo la stessa procedura utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo III-264. 3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro europea di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale, puo' chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, quando applicabile, la procedura di cui all'articolo III-396 e' sospesa. Previa discussione e entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo: a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura di cui all'articolo III-396, qualora applicabile, oppure b) chiede alla Commissione o al gruppo di Stati membri all'origine del progetto di presentare un nuovo progetto; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non adottato. 4. Se entro la fine del periodo di cui al paragrafo 3 il Consiglio europeo non ha agito o se, entro dodici mesi dalla presentazione di un nuovo progetto ai sensi del paragrafo 3, lettera b), la legge quadro europea non e' stata adottata ed almeno un terzo degli Stati membri desidera istituire una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di legge quadro in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo I-44, paragrafo 2 e all'articolo III-419, paragrafo 1 si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

Trattato-art. 272

Articolo III-272 La legge o legge quadro europea puo' stabilire misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalita', ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Trattato-art. 273

Articolo III-273 1. Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalita' grave che interessa due o piu' Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorita' degli Stati membri e da Europol. In questo contesto la legge europea determina la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust. Tali compiti possono comprendere: a) l'avvio di indagini penali, nonche' la proposta di avvio di azioni penali esercitate dalle autorita' nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; b) il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a); c) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea. La legge europea fissa inoltre le modalita' per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attivita' di Eurojust. 2. Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo III-274, gli atti ufficiali di procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti.

Trattato-art. 274

Articolo III-274 1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, una legge europea del Consiglio puo' istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimita', previa approvazione del Parlamento europeo. 2. La Procura europea e' competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dalla legge europea prevista nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri. 3. La legge europea di cui al paragrafo 1 stabilisce lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attivita' e all'ammissibilita' delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell'esercizio delle sue funzioni. 4. Il Consiglio europeo puo' adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione europea che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalita' grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in piu' Stati membri e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera all'unanimita' previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione.

Trattato-art. 275

Articolo III-275 1. L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorita' competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini. 2. Ai fini del paragrafo 1 la legge o legge quadro europea puo' stabilire misure riguardanti: a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni; b) un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico; c) le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalita' organizzata. 3. Una legge o legge quadro europea del Consiglio puo' stabilire misure riguardanti la cooperazione operativa tra le autorita' di cui al presente articolo. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo.

Trattato-art. 276

Articolo III-276 1. Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorita' di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e contrasto della criminalita' grave che interessa due o piu' Stati membri, del terrorismo e delle forme di criminalita' che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione. 2. La legge europea determina la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol. Tali compiti possono comprendere: a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorita' degli Stati membri o di paesi o organismi terzi; b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con le autorita' competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust. La legge europea fissa inoltre le modalita' di controllo delle attivita' di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali. 3. Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d'intesa con le autorita' dello o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di misure coercitive e' di competenza esclusiva delle pertinenti autorita' nazionali.

Trattato-art. 277

Articolo III-277 Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorita' competenti degli Stati membri di cui agli articoli III-270 e III-275 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorita' di quest'ultimo. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo.

Trattato-art. 278

Articolo III-278 1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e azioni dell'Unione e' garantito un livello elevato di protezione della salute umana. L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanita' pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni umane e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende inoltre: a) la lotta contro i grandi flagelli - favorendo la ricerca su cause, propagazione e prevenzione - l'informazione e l'educazione in materia sanitaria; b) la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. L'Unione completa l'azione degli Stati membri, comprese l'informazione e la prevenzione, volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti. 2. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, se necessario, ne appoggia l'azione. Essa incoraggia in particolare la cooperazione tra gli Stati membri per migliorare la complementarita' dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche e i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione puo' prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo e' pienamente informato. 3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanita' pubblica. 4. In deroga all'articolo I-12, paragrafo 5 e all'articolo I-17, lettera a) e in conformita' dell'articolo I-14, paragrafo 2, lettera k), la legge o legge quadro europea contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, stabilendo le seguenti misure per affrontare i problemi comuni di sicurezza: a) misure che fissino parametri elevati di qualita' e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive piu' rigorose; b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanita' pubblica; c) misure che fissino parametri elevati di qualita' e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico; d) misure concernenti la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. La legge o legge quadro europea e' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. 5. La legge o legge quadro europea puo' anche stabilire misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera, e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanita' pubblica in relazione al tabacco e all'abuso di alcol, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa e' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. 6. Ai fini del presente articolo, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' altresi' adottare raccomandazioni. 7. L'azione dell'Unione rispetta le responsabilita' degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. Le responsabilita' degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate. Le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.

Trattato-art. 279

Articolo III-279 1. L'Unione e gli Stati membri provvedono affinche' siano assicurate le condizioni necessarie alla competitivita' dell'industria dell'Unione. A tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione e' intesa: a) ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali; b) a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese di tutta l'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese; c) a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese; d) a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico. 2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per quanto e' necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione puo' prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo e' pienamente informato. 3. L'Unione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche e azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni della Costituzione. La legge o legge quadro europea puo' stabilire misure specifiche destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa e' adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. La presente sezione non costituisce una base per l'introduzione da parte dell'Unione di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti e interessi dei lavoratori dipendenti.

Trattato-art. 280

Articolo III-280 1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle diversita' nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il patrimonio culturale comune. 2. L'azione dell'Unione e' intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, a sostenere e a completare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: a) miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei; b) conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea; c) scambi culturali non commerciali; d) creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. 3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa. 4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni della Costituzione, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversita' delle culture. 5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo: a) la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa e' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni; b) il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

Trattato-art. 281

Articolo III-281 1. L'Unione completa l'azione degli Statimembri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitivita' delle imprese dell'Unione in tale settore. A tal fine l'azione dell'Unione intende: a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore; b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche. 2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Trattato-art. 282

Articolo III-282 1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualita' incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendone e completandone l'azione. Rispetta pienamente la responsabilita' degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, come pure le diversita' culturali e linguistiche. L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificita', delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa. L'azione dell'Unione e' intesa: a) sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, in particolare mediante l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri; b) a favorire la mobilita' degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio; c) a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento; d) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri; e) a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attivita' socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa; f) a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza; g) a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialita' e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrita' fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi. 2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa. 3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo: a) la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. E' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale; b) il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

Trattato-art. 283

Articolo III-283 1. L'Unione attua una politica di formazione professionale che sostiene e completa le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilita' di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale. L'azione dell'Unione e' intesa: a) a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale; b) a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro; c) a facilitare l'accesso alla formazione professionale e a favorire la mobilita' degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani; d) a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese; e) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri. 2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale. 3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo: a) la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. E' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale; b) il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

Trattato-art. 284

Articolo III-284 1. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamita' naturali o provocate dall'uomo. L'azione dell'Unione e' intesa a: a) sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri e l'intervento in caso di calamita' naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione; b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di protezione civile nazionali; c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile. 2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Trattato-art. 285

Articolo III-285 1. L'attuazione effettiva del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri, essenziale per il buon funzionamento dell'Unione, e' considerata una questione di interesse comune. 2. L'Unione puo' sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacita' amministrativa di attuare il diritto dell'Unione. Tale azione puo' consistere in particolare nel facilitare lo scambio di informazioni e di funzionari pubblici e nel sostenere programmi di formazione. Nessuno Stato membro e' tenuto ad avvalersi di tale sostegno. La legge europea stabilisce le misure necessarie a tal fine, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 3. Il presente articolo non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di attuare il diritto dell'Unione ne' le prerogative e i doveri della Commissione. Esso non pregiudica le altre disposizioni della Costituzione che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e fra questi ultimi e l'Unione.

Trattato-art. 286

Articolo III-286 1. I paesi e territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari sono associati all'Unione. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati "paesi e territori", sono enumerati nell'allegato II. Il presente titolo si applica alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche del protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia. 2. Scopo dell'associazione e' promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione. L'associazione deve in via prioritaria permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperita', in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che attendono.

Trattato-art. 287

Articolo III-287 L'associazione persegue gli obiettivi seguenti: a) gli Stati membri applicano agli scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro in virtu' della Costituzione; b) ciascun paese o territorio applica agli scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari; c) gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo dei paesi e territori; d) per gli investimenti finanziati dall'Unione, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture e' aperta, a parita' di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori; e) nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle societa' e' regolato conformemente alle disposizioni del titolo III, capo I, sezione 2, sottosezione 2 relativa alla liberta' di stabilimento e in applicazione delle procedure previste in tale sottosezione, nonche' su una base non discriminatoria, fatti salvi gli atti adottati in virtu' dell'articolo III-291.

Trattato-art. 288

Articolo III-288 1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, all'entrata negli Stati membri, del divieto dei dazi doganali fra Stati membri previsto dalla Costituzione. 2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente all'articolo III-151, paragrafo 4. 3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessita' del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio. I dazi di cui al primo comma non possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari. 4. Il paragrafo 2 non e' applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano gia' una tariffa doganale non discriminatoria. 5. L'introduzione o la modifica di dazi doganali gravanti sulle merci importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.

Trattato-art. 289

Articolo III-289 Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo all'entrata in un paese o territorio, avuto riguardo all'articolo III-288, paragrafo 1, e' tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo puo' domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri di prendere le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.

Trattato-art. 290

Articolo III-290 Fatte salve le disposizioni che regolano la sanita' pubblica, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la liberta' di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori e' regolata da atti adottati conformemente all'articolo III-291.

Trattato-art. 291

Articolo III-291 Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta all'unanimita', muovendo dalle realizzazioni acquisite nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione, le leggi, leggi quadro, regolamenti e decisioni europei relativi alle modalita' e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione. Tali leggi e leggi quadro sono adottate previa consultazione del Parlamento europeo.

Trattato-art. 292

Articolo III-292 1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalita' e indivisibilita' dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, rispetto della dignita' umana, principi di uguaglianza e di solidarieta' e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite. 2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di: a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrita'; b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale; c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonche' ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne; d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la poverta'; e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali; f) contribuire alla messa a punto di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualita' dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile; g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamita' naturali o provocate dall'uomo; h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale. 3. Nell'elaborazione e attuazione dell'azione esterna nei vari settori compresi nel presente titolo e delle altre politiche nei loro aspetti esterni, l'Unione rispetta i principi e persegue gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2. L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dal ministro degli affari esteri dell'Unione, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine.

Trattato-art. 293

Articolo III-293 1. I1 Consiglio europeo individua gli interessi e obiettivi strategici dell'Unione sulla base dei principi e obiettivi enunciati all'articolo III-292. Le decisioni europee del Consiglio europeo sugli interessi e gli obiettivi strategici dell'Unione riguardano la politica estera e di sicurezza comune e altri settori dell'azione esterna dell'Unione. Possono riferirsi alle relazioni dell'Unione con un paese o una regione o essere improntate ad un approccio tematico. Esse fissano la rispettiva durata e i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione. Il Consiglio europeo delibera all'unanimita' su raccomandazione del Consiglio adottata da quest'ultimo secondo le modalita' previste per ciascun settore. Le decisioni europee del Consiglio europeo sono attuate secondo le procedure previste dalla Costituzione. 2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione, per il settore della politica estera e di sicurezza comune, e la Commissione, per gli altri settori dell'azione esterna, possono presentare proposte congiunte al Consiglio.

Trattato-art. 294

Articolo III-294 1. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna, l'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza. 2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune in uno spirito di lealta' e di solidarieta' reciproca. Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la reciproca solidarieta' politica. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da comprometterne l'efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali. Il Consiglio e il ministro degli affari esteri dell'Unione provvedono affinche' detti principi siano rispettati. 3. L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune: a) definendo gli orientamenti generali, b) adottando decisioni europee che definiscono: i) le azioni che l'Unione deve intraprendere, ii) le posizioni che l'Unione deve adottare, iii) le modalita' di attuazione delle decisioni europee di cui ai punti i) e ii), c) rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.

Trattato-art. 295

Articolo III-295 1. Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa. Qualora lo esigano sviluppi internazionali, il presidente del Consiglio europeo convoca una riunione straordinaria dello stesso per definire le linee strategiche della politica dell'Unione dinanzi a tali sviluppi. 2. Il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie per la definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo.

Trattato-art. 296

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