DECRETO 28 aprile 2005, n. 129

Type Decreto
Publication 2005-04-28
Ultimo aggiornamento 2022-11-07
State In force
Source Normattiva
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6.Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta.

7.L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenere il colloquio stesso.

8.Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi.

9.Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che e' affisso nella sede degli esami.

10.La votazione complessiva e' data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.

11.Espletate le prove d'esame, la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.

Art. 29

Graduatorie del concorso

1.Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sono approvate tante graduatorie di merito quanti sono i profili professionali previsti nel bando di concorso e sono dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto delle riserve dei posti previste. Con lo stesso decreto i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.

2.I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti tecnici della Polizia di Stato.

3.Il decreto di approvazione delle graduatorie suddette e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Titolo II .od=3; CONCORSI INTERNI PER TITOLI ED ESAMI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEI RUOLI DEGLI ISPETTORI, DEI PERITI TECNICI E DEI REVISORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO. Capo I Disposizioni di carattere generale

Art. 30

Bando di concorso

Nota all'art. 30: - Il testo dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e' il seguente: «Art. 2. - Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'articolo 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4. I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al comma precedente vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia. Il detto personale non puo' essere trasferito se non abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio negli uffici di cui al comma precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri vigila sul rispetto delle norme di cui sopra.».

Art. 31

Domande di partecipazione ai concorsi

1.Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte su carta libera, oppure compilate su modello predisposto dall'Amministrazione e dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, sono presentate agli uffici o reparti di appartenenza, ovvero agli uffici o reparti presso i quali i candidati risultino aggregati o in missione, purche' il periodo di aggregazione o missione copra per intero il periodo utile per la presentazione delle domande.

2.Nelle domande i candidati devono dichiarare il possesso del titolo di studio richiesto, l'Istituto che lo ha rilasciato e la data di conseguimento, nonche' ed eventualmente la manifestazione della volonta' di sostenere, nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici, le prove facoltative di informatica e della lingua straniera indicandone una tra quelle previste dal bando.

3.I candidati che chiedono di avvalersi della riserva dei posti di cui all'articolo 4, comma 2, devono indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le previste prove d'esame.

4.I candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti sono convocati per gli accertamenti attitudinali previsti dall'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e, se giudicati idonei, vengono ammessi a sostenere le prove d'esame.

5.La convocazione puo' avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti di cui al comma 4 sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nella data fissata dal bando di concorso.

6.In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione puo' far precedere una o entrambe le prove d'esame agli accertamenti attitudinali.

7.Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei revisori e dei periti tecnici i candidati possono presentare domanda di partecipazione per uno solo dei profili professionali dichiarati, dal bando di concorso, omogenei a quello di appartenenza.

Nota all'art. 31: - Il testo dell'art. 24, della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e' il seguente: «Art. 24. - 1. L'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il passaggio o l'accesso ai ruoli superiori della Polizia di Stato non e' sottoposto alla ripetizione degli accertamenti psico-attitudinali per la parte gia' effettuata all'atto dell'ingresso in carriera, ne' agli accertamenti medici previsti dai regolamenti approvati con i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, numeri 903 e 904. 2. Devono in ogni caso essere effettuati gli accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli superiori, per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.».

Art. 32

Prove facoltative

1.I candidati ai concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato qualora ne abbiano fatto richiesta nella domanda, possono integrare il colloquio tanto con una prova facoltativa in una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso, quanto con una prova facoltativa in informatica.

2.La prova facoltativa nella lingua straniera prescelta e' volta ad accertare il possesso da parte del candidato di un buon livello di conoscenza degli strumenti linguistici. Le modalita' di accertamento sono quelle indicate al comma 4 dell'articolo 17.

3.La prova facoltativa in informatica consiste in una verifica del grado di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.

4.Ai candidati che superano le prove facoltative e' attribuito un punteggio sino al massimo di quattro cinquantesimi per ciascuna prova. La votazione complessiva della prova orale e' comprensiva del punteggio riportato dal candidato nelle prove facoltative.

Art. 33

Esclusione dai concorsi

1.Per difetto dei requisiti prescritti e' disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dal concorso con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

2.I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

3.E' inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.

Note all'art. 33: - Si riporta il testo degli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: «Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). - 1. L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 e' escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione. 2. Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio.». «Art. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari). - 1. L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura e' ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu' della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e' promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze gia' maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame. 2. L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed e' promosso con la medesima anzianita' degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato.».

Capo II Concorsi interni per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della polizia di stato.

Art. 34

Bando di concorso

1.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, il bando di concorso indica il numero dei posti riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio prescritto, corrispondenti al trenta per cento dei posti disponibili.

Art. 35

Possesso dei requisiti

1.E' ammesso al concorso il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni, del diploma di istruzione secondaria superiore che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario e che, nell'ultimo biennio precedente la data del bando, non abbia riportato la deplorazione o una sanzione disciplinare piu' grave ed abbia conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «buono».

Art. 36

Commissione esaminatrice

1.La commissione esaminatrice del concorso e' composta e nominata secondo quanto stabilito dall'articolo 16.

Art. 37

Prove d'esame

1.Le prove d'esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio, che vertono sulle materie indicate nell'articolo 17.

2.Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi.

3.La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovra' sostenere il colloquio stesso.

4.Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato la votazione di almeno trenta cinquantesimi.

Art. 38

T i t o l i

2.Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresi', in modo omogeneo i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.

3.Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia dello stato matricolare aggiornato, nonche' le domande di partecipazione corredate da una scheda informativa su apposito modello predisposto dall'Amministrazione, contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente dell'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.

4.Per ciascun candidato e' redatta una scheda su cui sono annotati i titoli valutati dalla commissione esaminatrice ed i relativi punteggi. Le schede sono sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

5.Le somme dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria dei titoli sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

6.La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d'esame. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 39

Formazione ed approvazione della graduatoria

1.La valutazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.

2.A parita' di punteggio, ha la precedenza il concorrente con qualifica piu' elevata ed, a parita' di qualifica, il concorrente che ha precedenza in ruolo.

3.Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

4.I posti rimasti scoperti nell'aliquota riservata sono assegnati agli altri candidati idonei.

5.Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Capo III Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici della polizia di stato

Art. 40

Bando di concorso

Art. 41

Possesso dei requisiti

1.Sono ammessi al concorso gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali dichiarati dal bando di concorso omogenei a quello per cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto al 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il concorso quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.

Art. 42

Commissione esaminatrice

1.La commissione esaminatrice del concorso e' composta e nominata secondo quanto previsto dall'articolo 23.

Art. 43

Prova pratica a carattere professionale

1.La prova pratica a carattere professionale consiste in un esperimento pratico diretto ad accertare la capacita' tecnica del candidato attraverso l'esecuzione di compiti attinenti alle mansioni del profilo professionale per il quale concorre, ovvero in un questionario, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi, articolato in domande a risposta a scelta multipla tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale.

2.La predisposizione del questionario puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate. La commissione estrae, di volta in volta, la serie di questionari da sottoporre ai candidati, fra quelle preventivamente predisposte. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e di attribuzione del relativo punteggio sono stabiliti preventivamente dalla commissione esaminatrice, in relazione al numero delle domande da somministrare. I candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o piu' sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario fissato dall'Amministrazione.

3.La votazione massima attribuibile alla prova e' di 100 punti. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore 60 punti.

Art. 44

T i t o l i

2.Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

3.Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia dello stato matricolare aggiornato, nonche' le domande di partecipazione corredate da una scheda informativa su modello predisposto dall'Amministrazione, contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente l'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.

4.Per ciascun candidato e' redatta una scheda su cui sono annotati i titoli valutati dalla commissione esaminatrice ed i relativi punteggi. Le schede sono sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

5.Le somme dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria dei titoli sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti sono sommati tra loro, il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

6.La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova pratica a carattere professionale.

Art. 45

Formazione ed approvazione delle graduatorie

1.La valutazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della votazione riportata nella prova pratica e del punteggio attribuito ai titoli.

2.Effettuata la valutazione dei titoli, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali per i quali e' stato bandito il concorso.

3.A parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica piu' elevata, la maggiore anzianita' nella qualifica, la maggiore anzianita' di servizio, la maggiore eta' anagrafica.

4.Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sono approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso per ciascun profilo professionale tenuto conto della riserva dei posti in favore del personale con qualifica di collaboratore tecnico capo. Con lo stesso decreto i vincitori del concorso sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato. A parita' di punteggio, si applicano i criteri previsti dal comma 3.

5.Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Capo IV Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici

Art. 46

Bando di concorso

1 . Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, il bando di concorso indica: a) la ripartizione del numero dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale; b) il numero dei posti riservato, per ciascun profilo professionale e nel limite del trenta per cento dei posti disponibili, agli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici; c) la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori e di quello dei revisori tecnici ed i profili relativi ai posti messi a concorso.

Art. 47

Possesso dei requisiti

1.E' ammesso al concorso il personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni e quello del ruolo dei revisori tecnici proveniente da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre, in possesso alla data del bando che indice il concorso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre, di un'anzianita' di servizio non inferiore a tre anni, dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a «buono».

Art. 48

Commissione esaminatrice

1.La commissione esaminatrice del concorso e' composta e nominata secondo quanto stabilito dall'articolo 27.

Art. 49

Prove d'esame

1.Le prove d'esame sono costituite da una prova scritta teorico-pratica e da un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazioni richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni degli appartenenti al ruolo dei periti tecnici.

2.Le materie oggetto delle prove d'esame sono stabilite nel bando di concorso.

3.Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi.

4.La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto conseguito nella prova scritta, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio.

5.Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato la votazione di almeno trenta cinquantesimi.

Art. 50

T i t o l i

2.Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresi', in modo omogeneo i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.

3.Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia dello stato matricolare aggiornato, nonche' le domande di partecipazione corredate da una scheda informativa su modello predisposto dall'Amministrazione, contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente l'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.

4.Per ciascun candidato e' redatta una scheda su cui sono annotati i titoli valutati dalla commissione esaminatrice ed i relativi punteggi. Le schede sono sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

5.Le somme dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria dei titoli sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

6.La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d'esame. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 51

Formazione ed approvazione delle graduatorie

1.La valutazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.

2.Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sono approvate tante graduatorie di merito quanti sono i profili professionali previsti nel bando di concorso e sono dichiarati i vincitori del concorso. Con lo stesso decreto i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.

3.Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

4.A parita' di punteggio, ha la precedenza il concorrente con qualifica piu' elevata ed, a parita' di qualifica, il concorrente che ha precedenza in ruolo.

5.I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti tecnici della Polizia di Stato.

6.I posti rimasti scoperti nell'aliquota riservata sono assegnati agli altri candidati idonei.

Titolo III DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E DI RINVIO Capo I Disposizioni comuni

Art. 52

Disposizioni sulla trasparenza amministrativa

1.Prima dell'inizio delle prove concorsuali il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono una dichiarazione dalla quale risulti che tra loro ed i candidati non sussistono le situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.

2.La commissione esaminatrice, in sede di prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di determinare i punteggi da attribuire alle singole prove.

3.Prima dell'inizio della prova orale, ove prevista, sono altresi' predeterminati i quesiti inerenti alle materie d'esame da proporre ai candidati secondo criteri predeterminati dalla commissione esaminatrice, che garantiscano l'imparzialita' delle prove. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

4.I candidati hanno facolta' di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415 e successive modificazioni.

Nota all'art. 52: - Il testo dell'art. 51 del codice di procedura civile e' il seguente: «Art. 51 (Astensione del giudice). - 1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se e' tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa. 2. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.».

Art. 53

Cessazione dall'incarico di componente della commissione esaminatrice, supplenze e costituzione di sottocommissioni e comitati di vigilanza

1.Il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

2.Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le mille unita', di un numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione.

3.In caso di eventuali temporanee assenze o impedimenti del presidente o di uno dei componenti della commissione esaminatrice o delle sottocommissioni, puo' essere disposta la nomina di uno o piu' componenti supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione dei suddetti consessi o con successivo provvedimento.

4.Quando la prova scritta abbia luogo in piu' sedi, si provvede alla costituzione, per ciascuna sede, di un comitato di vigilanza presieduto da un componente della commissione esaminatrice stessa, ovvero da un funzionario dei ruoli ordinari del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto e costituita da due funzionari direttivi e un segretario con qualifica, preferibilmente, inferiore a quella richiesta per i componenti. Il presidente, i componenti ed il segretario dei comitati di vigilanza sono individuati con ordinanza del Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 54

Adempimenti preliminari all'effettuazione della prova scritta

1.Prima dell'orario d'inizio della prova scritta, uguale per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza accerta l'identita' personale dei concorrenti e la loro idonea collocazione nell'aula, nonche' cura lo svolgimento di tutte le operazioni per assicurare il regolare svolgimento della prova stessa, adottando gli opportuni provvedimenti.

2.La commissione prepara tre tracce per la prova scritta, se gli esami si svolgono in una sede, ed una soltanto quando questi si svolgono in piu' sedi. Le tracce sono segrete e ne e' vietata la divulgazione.

3.Le tracce, appena formulate, sono chiuse in altrettante buste suggellate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai componenti della commissione e dal segretario. Le buste sono conservate dal presidente della commissione e dai presidenti dei comitati di vigilanza se la prova si svolge in piu' sedi.

4.Prima dell'ora stabilita per la prova scritta, uguale per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, invita uno dei candidati a verificare la regolare chiusura delle buste. Nel caso in cui e' prevista la preparazione di tre tracce, il medesimo candidato estrae a sorte la busta contenente quella che dovra' formare oggetto della prova.

Art. 55

Adempimenti durante lo svolgimento della prova scritta

1.Nel corso della prova scritta non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.

2.L'elaborato deve essere scritto, a pena di nullita', esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in localita' diverse, di un membro del comitato di vigilanza.

3.I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere, nonche' agende elettroniche, telefoni portatili e ricetrasmettitori. Possono consultare, durante lo svolgimento della prova scritta, i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza.

4.Nei concorsi per l'accesso ai ruoli tecnici la commissione esaminatrice puo' autorizzare, in relazione al tipo di prova, l'utilizzo di specifici strumenti.

5.Il concorrente che viola le disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, e' escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

6.La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. A tale scopo almeno due dei rispettivi componenti devono trovarsi costantemente nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione della prova medesima.

Art. 56

Adempimenti al termine della prova scritta

1.Al candidato sono consegnate il giorno dell'esame due buste di eguale colore e non trasparenti: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

2.Il candidato, ultimata la stesura dell'elaborato, senza apporvi a pena di nullita' sottoscrizione ne' altro contrassegno, mette il foglio od i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino, apponendovi la propria firma in calce, e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande, che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o a chi ne fa le veci. Questi appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.

3.I plichi, contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quella della commissione esaminatrice, nonche' i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi, al termine della prova scritta, al presidente della commissione.

4.Tutte le buste sono raccolte in plichi, che sono suggellati e firmati dal presidente, da almeno un componente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.

5.I plichi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando deve procedere all'esame dei lavori della prova di esame.

6.Il riconoscimento dell'autore di ogni elaborato deve essere fatto a conclusione della valutazione degli elaborati di tutti i concorrenti.

Art. 57

Prova d'esame consistente in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla

1.Alla prova d'esame prevista per i concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli operatori e collaboratori tecnici e dei revisori tecnici della Polizia di Stato, consistente in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite nel presente regolamento per lo svolgimento delle prove scritte.

Art. 58

Svolgimento delle prove

1.Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

2.Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

3.Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea a garantire la massima partecipazione.

4.Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice redige l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.

Art. 59

Processo verbale delle operazioni di esame

1.Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni della commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, giorno per giorno si redigono uno o piu' processi verbali sottoscritti dal presidente, da tutti i componenti della commissione e dal segretario.

2.I comitati di vigilanza redigono giornalmente uno o piu' verbali delle operazioni da essi compiute, che, sottoscritti dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, sono trasmessi alla commissione esaminatrice.

Art. 60

Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove

1.La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali e le prove d'esame comporta la sua esclusione dal concorso, disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

2.I candidati che per gravi e documentati motivi sono impossibilitati a sostenere la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerla in una seduta appositamente prevista dalla commissione esaminatrice, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.

3.Per i concorsi riservati al personale della Polizia di Stato qualora la mancata presentazione al colloquio sia determinata da infermita' o lesione dipendente da causa di servizio, la data per sostenere detta prova puo' essere differita anche oltre il giorno della convocazione e, comunque, prima dell'inizio del giorno fissato per la valutazione dei titoli.

Capo II Disposizioni finali e di rinvio

Art. 61

Disposizioni finali e di rinvio

1.Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici di cui al Titolo I, fino alla sospensione del servizio obbligatorio di leva prevista dalle disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 novembre 2000, n. 331, per i candidati soggetti alla leva nati entro il 1985, continua a costituire requisito di partecipazione al concorso l'essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.

2.I candidati di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso del requisito previsto dalla medesima disposizione.

3.Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Nota all'art. 61: - Il testo dell'art. 3, della legge 14 novembre 2000, n. 331 e' il seguente: «Art. 3 (Trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. Il decreto legislativo sara' informato ai seguenti principi e criteri direttivi: a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unita' dell'organico complessivo delle Forze armate, secondo un andamento della consistenza del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla tabella A allegata alla presente legge, ad esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, in modo da: 1) non pregiudicare l'assolvimento delle finalita' di cui all'art. 1; 2) prevedere un rapporto percentuale rispondente alle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata tra le seguenti categorie di personale: 2.1) ufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; 2.2) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196; 2.3) volontari di truppa, parte in servizio permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e parte in ferma prefissata, di cui garantire l'immissione anche in deroga all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle Forze annate, nel periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985, rispettando la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate ai sensi della lettera a); c) disciplinare il progressivo raggiungimento dell'entita' dell'organico delle singole categorie indicate alla lettera a), prevedendo anche il transito del personale in esubero rispetto all'organico delle Forze armate nei ruoli di' altre amministrazioni in relazione alle esigenze, ai profili di impiego e alla programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con meno di cinque anni dai limiti di eta' previsti per ciascuna categoria di personale; d) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione di incentivi di carattere giuridico per il reclutamento, anche decorso il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, di ufficiali ausiliari delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento in congedo; e) nell'ambito del progressivo incremento dell'entita' dell'organico dei volontari, assicurare per il triennio 2000-2002 un reclutamento di volontari in ferma prefissata nella misura massima di 30.506 unita' e l'immissione in servizio permanente di non piu' di 10.450 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; f) prevedere norme riguardanti i volontari in ferma prefissata delle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri. In particolare il decreto legislativo: 1) prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia sul territorio nazionale sia all'estero, modificando in funzione di tali previsioni le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonche' la possibilita' di differenziare le modalita' di reclutamento in relazione alla durata della ferma contratta, di alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari in ferma prefissata di cinque anni e di rimanere in servizio dopo la ferma di cinque anni per due successive rafferme biennali; 2) prevede modalita' per consentire, al termine di una ferma minima di cinque anni, l'immissione dei volontari in ferma prefissata nel ruolo dei volontari in servizio permanente, in relazione alle esigenze organiche da soddisfare annualmente; 3) prevede che per l'accesso alla ferma prefissata di cinque anni, per le rafferme biennali e per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente, costituiscano titoli da valutare l'espletamento, senza demerito, della ferma di un anno e le qualifiche e specializzazioni acquisite durante tale periodo; 4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di cinque anni prevedendo che le possibilita' di accesso dei volontari di truppa in servizio permanente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, previste dall'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, siano incrementate in relazione alla disponibilita' di personale con i requisiti fissati nel medesimo art. 11 ed in relazione alle carenze organiche; 5) disciplina le modalita' per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro del personale eccedente rispetto all'organico delle Forze armate ai sensi della lettera a), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli interventi indicati al presente numero: 5.1) prevedendo iniziative per il sostegno, la formazione professionale, il completamento di cicli di studio ed il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro privato, anche attraverso il ricorso a convenzioni tra il Ministero della difesa e le associazioni delle imprese private e l'attivazione di agevolazioni anche finanziarie che favoriscano le assunzioni da parte delle imprese; 5.2) determinando il numero di posti da riservare ai militari volontari che cessano dal servizio senza demerito nei ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del Ministero della difesa; 5.3) rideterminando la percentuale della riserva obbligatoria per l'assunzione presso le amministrazioni civili dello Stato, di cui all'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958; 5.4) prevedendo che, qualora la riserva per i volontari nei concorsi per l'assunzione agli impieghi civili di cui al numero 5.3) e per l'accesso ai ruoli iniziali di cui al numero 5.2) non possa operare, integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazione di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi dello stesso tipo banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei; 6) disciplina il trattamento giuridico ed economico dei volontari in ferma prefissata quinquennale ed in rafferma, armonizzandolo con quello dei volontari in servizio permanente ed adeguandolo ai diversi tempi di prestazione del servizio volontario; 7) prevede che a decorrere dalla data della sua entrata in vigore sia modificata la disciplina di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'art. 2 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle previsioni da esso recate; 8) dette norme transitorie e di raccordo volte anche a tutelare la posizione del personale in servizio o in corso di arruolamento alla data di entrata in vigore della presente legge e ad armonizzare le previsioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198; g) prevedere, al fine di salvaguardare prioritariamente l'impiego operativo dei volontari di truppa, il progressivo affidamento di incarichi amministrativi e logistici a personale civile del Ministero della difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, avvalendosi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche di imprese private per lo svolgimento di attivita' di natura logistica attualmente svolte da personale militare e non connesse al soddisfacimento di esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari; h) adeguare la normativa che regola il servizio militare obbligatorio, fermo restando quanto previsto per le modalita' di chiamata alla leva o alle armi, nonche' per le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da: 1) consentire una gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo quanto disposto sulla formazione dei contingenti e sulla disponibilita' dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504; 2) indicare espressamente le norme abrogate in materia di servizio militare obbligatorio, coordinando le restanti norme in vigore con quelle emanate in attuazione della presente legge; 3) prevedere che sia reclutato prioritariamente il personale da assegnare ad enti o reparti dislocati entro cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale che risponde per indice di idoneita' somatico-funzionale o titolo di studio o precedente occupazione ai profili di incarico delle Forze armate, prevedendo altresi' che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e sentite le regioni interessate, assuma iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi di trasporto per i militari di leva, con particolare riguardo per coloro che non possono essere impiegati entro i cento chilometri dal luogo di residenza, a causa della dislocazione delle unita' e delle strutture militari sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne il rientro periodico al luogo di residenza; i) coordinare le norme vigenti in materia di reclutamento del personale militare femminile; l) prevedere che, ferme restando le disposizioni vigenti, soddisfatte le esigenze delle Forze armate, ivi comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, il Ministro della difesa stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze, i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell'Arma dei carabinieri nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi. 2. Al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari di truppa in ferma prefissata e favorire l'iniziale sostituzione del personale di leva, il Ministero della difesa e' autorizzato per l'anno 2000 a immettere in servizio permanente, a valere sul contingente aggiuntivo di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo, 2.531 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. 3. Al fine di promuovere la formazione culturale e sociale e la qualita' della vita del personale di truppa delle Forze armate, con particolare riferimento al personale di leva, il Ministro della difesa emana direttive volte a: a) assicurare che siano fornite informazioni sulle principali norme di legge e regolamentari afferenti al servizio militare con specifica indicazione dei relativi diritti e doveri, nonche' sui contenuti fondamentali della Costituzione, ricorrendo a tale scopo a lezioni di educazione civica; b) assicurare il miglioramento degli standard di addestramento e di formazione tecnica e culturale del personale delle Forze armate per adeguarli alle esigenze inerenti alla partecipazione a missioni internazionali; c) verificare l'adeguamento delle infrastrutture a standard abitativi rispondenti alle normative sull'igiene, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni; d) garantire l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 30 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, promuovendo inoltre, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria interessate per agevolazioni nel settore dei servizi di ristorazione e alberghieri, compreso l'eventuale utilizzo di buoni pasto; e) prevedere che, ad integrazione di quanto gia' previsto dal comma 2 dell'art. 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, gli organi di base della rappresentanza, con particolare riferimento alla componente di truppa, coadiuvino i comandi responsabili anche nella elaborazione dei programmi per l'utilizzo delle infrastrutture per l'attivita' ricreativa, culturale e per il tempo libero. 4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1.».

Titolo IV ALTRE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO Capo I Reclutamento degli allievi agenti della Polizia di Stato

Art. 62

Possesso dei requisiti

1.Possono essere nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di servizi di soccorso pubblico o di missioni internazionali di pace.

2.I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'articolo 6 - comma 1 - del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche e non devono trovarsi nelle condizioni di cui al comma 2 della medesima norma.

Note all'art. 62: - Il testo dell'art. 82, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e' il seguente: «Art. 82 (Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata). - 1. Al personale di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonche' ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e' assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407. 2. Non sono ripetibili le somme gia' corrisposte dal Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato «Banda della Uno bianca». Il Ministero dell'interno e' autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale. 3. Il Ministero della difesa e' autorizzato, fino al limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio della nave «Kaider I Rades A451» avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997. 4. Gli importi gia' corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidita' permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione dell'attivita' lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento previsto dall'art. 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico. 5. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore elle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967. 6. Per la concessione di benefici alle vittime della criminalita' organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora piu' favorevoli. 7. All'art. 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1, dopo le parole: «l'eventuale involontario concorso» sono inserite le seguenti: «, anche di natura colposa,». 8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attivita' di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge medesima. 9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2, comma 1, dopo le parole: «nonche' ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche» sono inserite le seguenti: «e della criminalita' organizzata»; b) all'art. 4, comma 1, dopo le parole: «nonche' agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della criminalita' organizzata». - Per il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si veda in nota alla premessa.

Art. 63

Domande di assunzione

1.Le domande di assunzione, redatte su supporto cartaceo, ovvero su modello predisposto dall'Amministrazione, devono essere presentate alla Questura della provincia ove il candidato risiede.

3.Il possesso dei requisiti richiesti e' comprovato con dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445.

4.La domanda, corredata della necessaria documentazione, deve contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno inviate le comunicazioni relative all'assunzione e l'impegno a far conoscere le successive variazioni del recapito stesso.

5.La documentazione non e' richiesta nel caso in cui l'amministrazione ne sia gia' in possesso o la possa acquisire d'ufficio.

6.E' comunque riservata all'amministrazione la facolta' di provvedere all'accertamento dei requisiti nei modi di legge.

7.L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali. Provvede, altresi', all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali previsti per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato secondo le modalita' indicate all'articolo 5.

8.La mancanza di uno o piu' requisiti prescritti, risultante dalle dichiarazioni rese dall'aspirante nella domanda o dagli accertamenti esperiti dall'amministrazione e' causa ostativa alla nomina ad allievo agente di polizia e comporta l'esclusione dall'arruolamento disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

9.L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Note all'art. 63: - Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445: «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provve-dimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.». «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Art. 64

Nomina ad allievo agente

1.L'aspirante in possesso dei prescritti requisiti e' nominato allievo agente con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ed ammesso a frequentare il primo corso di formazione utile.

Capo II Reclutamento di allievi operatori tecnici della Polizia di Stato

Art. 65

Possesso dei requisiti

1.Possono essere nominati allievi operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di servizi di soccorso pubblico o di missioni internazionali di pace.

2.I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e successive modifiche.

Note all'art. 65: - Per il testo dell'art. 82, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si veda in note all'art. 62. - Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, si veda in note alla premessa.

Art. 66

Domande di assunzione

1.Le domande di assunzione redatte su supporto cartaceo, ovvero su modello predisposto dall'Amministrazione, devono essere presentate alla Questura della provincia ove il candidato risiede.

3.Il possesso dei requisiti richiesti e' comprovato con dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445.

4.La domanda, corredata della necessaria documentazione, deve contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno inviate le comunicazioni relative all'assunzione e l'impegno a far conoscere le successive variazioni del recapito stesso.

5.La documentazione non e' richiesta nel caso in cui l'Amministrazione ne sia gia' in possesso o la possa acquisire d'ufficio.

6.E' comunque riservata all'Amministrazione la facolta' di provvedere all'accertamento dei requisiti nei modi di legge.

7.L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali. Provvede, altresi', all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali previsti per l'accesso al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici secondo le modalita' indicate all'articolo 5.

8.La mancanza di uno o piu' requisiti prescritti, risultante dalle dichiarazioni rese dall'aspirante nella domanda o dagli accertamenti esperiti dall'Amministrazione e' causa ostativa alla nomina ad allievo operatore tecnico e comporta l'esclusione dall'arruolamento disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

9.L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Nota all'art. 66: - Per il testo degli articoli 46 e 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, si veda in note all'art. 63.

Art. 67

Nomina ad allievo operatore tecnico

1.L'aspirante in possesso dei prescritti requisiti e' nominato allievo operatore tecnico con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ed ammesso a frequentare il primo corso di formazione utile.

Il Ministro: Pisanu

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005

Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 157

Allegato 1

Allegato 1 (art. 8, comma 1 - Modalita' di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei relativi punteggi) Settore Polizia Scientifica. Vice perito tecnico chimico: chimica; chimica fisica; analisi chimica. Vice perito tecnico biologo: biologia; microbiologia; chimica biologica. Vice perito tecnico fonico: fisica; elettronica applicata ai sistemi audiovisivi; misurazioni elettroniche. Vice perito tecnico balistico: fisica; elementi di balistica. Settore Telematica. Vice perito tecnico in telecomunicazioni: comunicazioni elettroniche; tecnica telefonica; radiotecnica. Vice perito tecnico in informatica: elementi di matematica, probabilistica e statistica; architettura dei calcolatori elettronici, sistemi operativi, reti di calcolatori, protocolli di comunicazione; elementi di ingegneria del software, linguaggi di programmazione, basi di dati; concetti di sicurezza e protezione logica dei dati e dei programmi, crittografia dei dati e firma digitale. Settore Motorizzazione. Vice perito tecnico meccanico di veicoli terrestri: costruzioni meccaniche; tecnologia meccanica; meccanica applicata ai veicoli terrestri. Vice perito tecnico navale: costruzioni navali; tecnologia navalmeccanica; meccanica applicata ai mezzi navali. Vice perito tecnico meccanico aeromobili: costruzioni aeronautiche; tecnologie aeronautiche; meccanica applicata ai mezzi aerei. Settore Equipaggiamento. Vice perito tecnico di laboratorio merceologico: nozioni di chimica e di fisica generale con richiami particolari alla materia tessile conciaria; tecnologia tessile, conciaria e dei legno; metallurgia. Settore Accasermamento. Vice perito tecnico geometra: tecnologia delle costruzioni; estimo civile; costruzioni edili in generale o con particolare riferimento ai dissesti statici negli edifici vetusti. Settore Arruolamento e Psicologia. Vice perito tecnico assistente sociale: psicologia sociale; pedagogia; elementi di statistica sociale. Settore Sanitario. Vice perito tecnico caposala: igiene, prevenzione e norme di medicina del lavoro; tecniche di gestione e direzione dell'assistenza infermieristica; servizio socio-sanitario e legislazione sanitaria. Vice perito tecnico di radiologia medica: igiene, prevenzione e norme di medicina del lavoro; tecniche radiologiche e relative strumentazioni; radiologia e radioprotezione. Vice perito tecnico neurofisiopatologo: igiene, prevenzione e norme di medicina del lavoro; tecniche di diagnostica neurologica ed elettrofisiologia e relative strumentazioni. Vice perito tecnico della riabilitazione motoria: igiene, prevenzione e norme di medicina del lavoro; tecniche manuali e strumentali di terapia riabilitativa.

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