DECRETO 28 aprile 2005, n. 129
3.La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e di attribuzione del relativo punteggio, sono stabiliti preventivamente dalla commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle domande da somministrare.
4.I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati mediante procedura automatizzata tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficolta' della domanda tra le varie materie. A tal fine le domande facili costituiscono il 30% del totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%.
5.I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva di codici, di raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
6.La commissione esaminatrice estrae, di volta in volta, la serie di questionari da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti, ovvero dispone, dopo l'ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova, l'attivazione della procedura di assortimento dei quesiti, selezionati automaticamente tra quelli contenuti nell'archivio informatico, da assegnare a ciascun candidato nell'ipotesi di utilizzazione di videoterminali dedicati.
Art. 10
Formazione della graduatoria
1.La correzione e la valutazione degli elaborati stampati sui moduli vengono effettuati a mezzo di idonea strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica. Se per lo svolgimento delle prove sono stati utilizzati videoterminali dedicati, il punteggio conseguito da ciascun candidato e' memorizzato dal sistema informatico per la formazione della graduatoria.
2.Avvalendosi del sistema automatizzato, la commissione giudicatrice forma la graduatoria della prova sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3.Il punteggio riportato non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito.
4.La graduatoria e' approvata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 11
Presentazione dei documenti
1.I candidati che hanno superato le prove d'esame sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento dell'avviso in tal senso, i documenti attestanti i requisiti per beneficiare delle riserve dei posti e quelli necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza ovvero di preferenza nella nomina, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso.
2.La documentazione non e' richiesta nel caso in cui l'Amministrazione ne sia gia' in possesso o la possa acquisire d'ufficio.
Capo II Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato
Art. 12
Commissione esaminatrice
2.Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice puo' essere nominato anche un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.
3.Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
4.Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
Art. 13
Prova d'esame
1.La prova d'esame del concorso consiste in risposte ad un questionario, articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi. Il questionario, tendente ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati, verte su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo, nonche' sull'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
2.I candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o piu' sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario fissato dall'Amministrazione.
3.La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
4.La durata della prova e' stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.
5.La commissione estrae, di volta in volta, i questionari da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti.
6.La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
7.La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.
8.La predisposizione del questionario puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate.
9.Espletata la prova d'esame, la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.
Art. 14
Graduatoria del concorso
1.Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria sulla base della votazione riportata nella prova scritta.
2.Secondo l'ordine di detta graduatoria, fatte salve le riserve di posti previste dal bando, i candidati sono sottoposti agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. I concorrenti riconosciuti idonei, tenuto conto a parita' di merito di eventuali titoli di preferenza e sino alla copertura dei posti indicati nel bando, sono dichiarati vincitori del concorso.
3.I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti della Polizia di Stato con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
4.Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Capo III Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato
Art. 15
Bando di concorso
Art. 16
Commissione esaminatrice
2.Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da un esperto nella lingua straniera prescelta dal candidato e da un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato del Settore telematica.
3.Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei commissari in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
4.Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice puo' essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.
5.Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
Art. 17
Prove d'esame
1.Le prove d'esame del concorso sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.
2.La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato vertente su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale.
4.L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo senza ausilio del dizionario ed in una conversazione.
5.La prova di informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
6.Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta.
7.L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenere il colloquio stesso.
8.Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi.
9.Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che viene affisso nella sede degli esami.
10.La votazione complessiva e' data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
11.Espletate le prove d'esame, la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.
Art. 18
Graduatoria del concorso
1.Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
2.Il decreto di approvazione della graduatoria suddetta e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3.I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori della Polizia di Stato.
Capo IV Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della polizia di Stato.
Art. 19
Commissione esaminatrice
1.La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, si compone di un presidente scelto tra i funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore appartenente, di preferenza, ai ruoli dei dirigenti tecnici, da due funzionari direttivi dei ruoli della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparato e da due docenti di scuola secondaria superiore.
2.Per la prova relativa alla lingua straniera indicata nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice e' integrata da un esperto nelle lingue straniere e da un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici del Settore Telematica.
3.Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo dei ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
4.Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice puo' essere nominato anche un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.
5.Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
Art. 20
Prove d'esame
1.La prova d'esame del concorso consiste in risposte ad un questionario, articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi. Il questionario, tendente ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati, verte su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo, nonche' sull'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
2.I candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o piu' sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario d'esame fissato dall'Amministrazione.
3.La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
4.La durata della prova e' stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.
5.La commissione estrae, di volta in volta, il questionario da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti.
6.La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
7.La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.
8.La predisposizione del questionario puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate.
9.Espletata la prova d'esame, la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.
Art. 21
Graduatoria del concorso
1.Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito sulla base della votazione riportata nella prova scritta.
2.Secondo l'ordine di detta graduatoria, e fatte salve le riserve di posti previste dal bando, i candidati sono sottoposti agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. I concorrenti riconosciuti idonei, tenuto conto a parita' di merito di eventuali titoli di preferenza e sino alla copertura dei posti indicati nel bando, sono dichiarati vincitori del concorso.
3.I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
4.Il decreto di approvazione della graduatoria di merito finale e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Capo V Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato.
Art. 22
Bando di concorso
1.Salvo il disposto dell'articolo 2, il bando di concorso indica il numero dei posti riservati al personale del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre.
2.Il bando contiene la previsione di presentare domanda di partecipazione, da parte di ciascun candidato, con riferimento ai posti di un solo profilo professionale tra quelli messi a concorso.
Art. 23
Commissione esaminatrice
1.La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e' composta da un presidente scelto tra funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, appartenente, di preferenza, ai ruoli dei dirigenti tecnici, ed e' composta da due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o equiparata e da un docente di scuola secondaria superiore nelle materie relative a ciascuno dei profili professionali messi a concorso.
2.La commissione e' integrata da uno o piu' esperti per ciascuno dei settori tecnici indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e successive modificazioni scelto, di preferenza, tra il personale appartenente ai ruoli dirigenziali e direttivi della Polizia di Stato.
3.Per l'accertamento della conoscenza di una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso e dell'informatica, sono chiamati a far parte della commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle suddette prove, un esperto nelle lingue straniere ed un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici del settore Telematica.
4.Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5.Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice puo' essere nominato anche un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.
6.Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
Nota all'art. 23: - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' il seguente: «Art. 1 (Istituzione dei ruoli). - 1. Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonche', fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica, attinente ai settori di polizia scientifica, di telematica, di motorizzazione, di equipaggiamento, di accasermamento, di arruolamento e psicologia e del servizio sanitario: 1) ruolo degli operatori e collaboratori tecnici; 2) ruolo dei revisori tecnici; 3) ruolo dei periti tecnici; 4) ruolo dei direttori tecnici; 5) ruolo dei dirigenti tecnici. 2. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A. 3. I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.».
Art. 24
Prova scritta
1.La prova scritta del concorso consiste in risposte ad un questionario, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi, articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale dei candidati.
2.Il questionario puo' essere articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, vertenti per il trenta per cento su argomenti di cultura generale, per il cinquanta per cento sulle materie, stabilite dal bando di concorso, attinenti alle mansioni del profilo professionale per il quale si concorre, per il dieci per cento sulla lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso e per il restante dieci per cento sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei. Nei concorsi per l'accesso al settore della telematica tale ultima prova e' esclusa e la percentuale di domande ad essa riservata viene destinata all'accertamento della conoscenza delle materie relative alle mansioni del profilo professionale per il quale si concorre.
3.Le materie di cultura generale che possono formare oggetto del questionario sono: lingua italiana; storia d'Italia a partire dal 1815; geografia fisica, politica ed economica dell'Italia; educazione civica; nozioni di diritto e procedura penale; legislazione di pubblica sicurezza.
4.La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
5.La votazione massima attribuibile alla prova scritta e' di 100 punti. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore sessanta punti.
6.La predisposizione del questionario puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate.
7.I candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o piu' sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario d'esame fissato dall'Amministrazione.
8.La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
9.La durata della prova e' stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione della serie di domande da somministrare.
10.La commissione estrae, di volta in volta, fra quelle preventivamente predisposte, la serie di quesiti da sottoporre ai candidati.
11.Espletate le prove d'esame, la commissione redige la graduatoria, secondo l'indicazione della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
Art. 25
Graduatorie del concorso
1.Il punteggio finale per la formazione delle graduatorie di ciascun profilo professionale e' dato dalla votazione riportata nella prova scritta di cui all'articolo 24.
2.Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sono approvate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti nel bando di concorso; secondo l'ordine di dette graduatorie, e fatte salve le riserve di posti previste dal bando, i candidati sono sottoposti agli accertamenti psico-fisici e attitudinali. I concorrenti riconosciuti idonei, tenuto conto a parita' di merito di eventuali titoli di preferenza e sino alla copertura dei posti indicati nel bando, sono dichiarati vincitori del concorso. A parita' di merito costituisce titolo di preferenza l'appartenenza ai ruoli della Polizia di Stato.
3.Con il decreto di cui al comma 2 i vincitori del concorso sono inseriti in un'unica graduatoria finale tenendo conto del punteggio riportato e dei titoli di preferenza di cui all'articolo 4.
4.I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici della Polizia di Stato.
5.Il decreto di approvazione delle graduatorie suddette e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Capo VI Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici della polizia di stato
Art. 26
Bando di concorso
2.Il bando contiene la previsione di presentare domanda di partecipazione, da parte di ciascun candidato, con riferimento ai posti di un solo profilo professionale tra quelli messi a concorso.
Art. 27
Commissione esaminatrice
2.Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice puo' essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.
3.Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da un esperto nella lingua straniera prescelta dal candidato e da un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici del settore Telematica.
4.Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5.Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
Art. 28
Prove d'esame
1.Il concorso e' articolato in una prova scritta ed in un colloquio che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni proprie degli appartenenti al ruolo dei periti tecnici.
2.Le materie oggetto delle prove d'esame sono stabilite nel bando di concorso.
4.L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione senza ausilio del dizionario di un testo ed in una conversazione.
5.La prova di informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
6.Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta.
7.L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenere il colloquio stesso.
8.Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi.
9.Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che e' affisso nella sede degli esami.
10.La votazione complessiva e' data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
11.Espletate le prove d'esame, la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.
Art. 29
Graduatorie del concorso
1.Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sono approvate tante graduatorie di merito quanti sono i profili professionali previsti nel bando di concorso e sono dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto delle riserve dei posti previste. Con lo stesso decreto i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.
2.I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti tecnici della Polizia di Stato.
3.Il decreto di approvazione delle graduatorie suddette e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Titolo II .od=3; CONCORSI INTERNI PER TITOLI ED ESAMI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEI RUOLI DEGLI ISPETTORI, DEI PERITI TECNICI E DEI REVISORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO. Capo I Disposizioni di carattere generale
Art. 30
Bando di concorso
Nota all'art. 30: - Il testo dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e' il seguente: «Art. 2. - Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'articolo 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4. I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al comma precedente vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia. Il detto personale non puo' essere trasferito se non abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio negli uffici di cui al comma precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri vigila sul rispetto delle norme di cui sopra.».
Art. 31
Domande di partecipazione ai concorsi
1.Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte su carta libera, oppure compilate su modello predisposto dall'Amministrazione e dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, sono presentate agli uffici o reparti di appartenenza, ovvero agli uffici o reparti presso i quali i candidati risultino aggregati o in missione, purche' il periodo di aggregazione o missione copra per intero il periodo utile per la presentazione delle domande.
2.Nelle domande i candidati devono dichiarare il possesso del titolo di studio richiesto, l'Istituto che lo ha rilasciato e la data di conseguimento, nonche' ed eventualmente la manifestazione della volonta' di sostenere, nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici, le prove facoltative di informatica e della lingua straniera indicandone una tra quelle previste dal bando.
3.I candidati che chiedono di avvalersi della riserva dei posti di cui all'articolo 4, comma 2, devono indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le previste prove d'esame.
4.I candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti sono convocati per gli accertamenti attitudinali previsti dall'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e, se giudicati idonei, vengono ammessi a sostenere le prove d'esame.
5.La convocazione puo' avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti di cui al comma 4 sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nella data fissata dal bando di concorso.
6.In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione puo' far precedere una o entrambe le prove d'esame agli accertamenti attitudinali.
7.Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei revisori e dei periti tecnici i candidati possono presentare domanda di partecipazione per uno solo dei profili professionali dichiarati, dal bando di concorso, omogenei a quello di appartenenza.
Nota all'art. 31: - Il testo dell'art. 24, della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e' il seguente: «Art. 24. - 1. L'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il passaggio o l'accesso ai ruoli superiori della Polizia di Stato non e' sottoposto alla ripetizione degli accertamenti psico-attitudinali per la parte gia' effettuata all'atto dell'ingresso in carriera, ne' agli accertamenti medici previsti dai regolamenti approvati con i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, numeri 903 e 904. 2. Devono in ogni caso essere effettuati gli accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli superiori, per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.».
Art. 32
Prove facoltative
1.I candidati ai concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato qualora ne abbiano fatto richiesta nella domanda, possono integrare il colloquio tanto con una prova facoltativa in una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso, quanto con una prova facoltativa in informatica.
2.La prova facoltativa nella lingua straniera prescelta e' volta ad accertare il possesso da parte del candidato di un buon livello di conoscenza degli strumenti linguistici. Le modalita' di accertamento sono quelle indicate al comma 4 dell'articolo 17.
3.La prova facoltativa in informatica consiste in una verifica del grado di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
4.Ai candidati che superano le prove facoltative e' attribuito un punteggio sino al massimo di quattro cinquantesimi per ciascuna prova. La votazione complessiva della prova orale e' comprensiva del punteggio riportato dal candidato nelle prove facoltative.
Art. 33
Esclusione dai concorsi
1.Per difetto dei requisiti prescritti e' disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dal concorso con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2.I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3.E' inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.
Note all'art. 33: - Si riporta il testo degli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: «Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). - 1. L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 e' escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione. 2. Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio.». «Art. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari). - 1. L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura e' ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu' della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e' promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze gia' maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame. 2. L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed e' promosso con la medesima anzianita' degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato.».
Capo II Concorsi interni per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della polizia di stato.
Art. 34
Bando di concorso
1.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, il bando di concorso indica il numero dei posti riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio prescritto, corrispondenti al trenta per cento dei posti disponibili.
Art. 35
Possesso dei requisiti
1.E' ammesso al concorso il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni, del diploma di istruzione secondaria superiore che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario e che, nell'ultimo biennio precedente la data del bando, non abbia riportato la deplorazione o una sanzione disciplinare piu' grave ed abbia conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «buono».
Art. 36
Commissione esaminatrice
1.La commissione esaminatrice del concorso e' composta e nominata secondo quanto stabilito dall'articolo 16.
Art. 37
Prove d'esame
1.Le prove d'esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio, che vertono sulle materie indicate nell'articolo 17.
2.Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi.
3.La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovra' sostenere il colloquio stesso.
4.Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato la votazione di almeno trenta cinquantesimi.
Art. 38
T i t o l i
2.Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresi', in modo omogeneo i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.
3.Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia dello stato matricolare aggiornato, nonche' le domande di partecipazione corredate da una scheda informativa su apposito modello predisposto dall'Amministrazione, contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente dell'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.
4.Per ciascun candidato e' redatta una scheda su cui sono annotati i titoli valutati dalla commissione esaminatrice ed i relativi punteggi. Le schede sono sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
5.Le somme dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria dei titoli sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
6.La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d'esame. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Art. 39
Formazione ed approvazione della graduatoria
1.La valutazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.
2.A parita' di punteggio, ha la precedenza il concorrente con qualifica piu' elevata ed, a parita' di qualifica, il concorrente che ha precedenza in ruolo.
3.Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4.I posti rimasti scoperti nell'aliquota riservata sono assegnati agli altri candidati idonei.
5.Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
Capo III Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici della polizia di stato
Art. 40
Bando di concorso
Art. 41
Possesso dei requisiti
1.Sono ammessi al concorso gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali dichiarati dal bando di concorso omogenei a quello per cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto al 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il concorso quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
Art. 42
Commissione esaminatrice
1.La commissione esaminatrice del concorso e' composta e nominata secondo quanto previsto dall'articolo 23.
Art. 43
Prova pratica a carattere professionale
1.La prova pratica a carattere professionale consiste in un esperimento pratico diretto ad accertare la capacita' tecnica del candidato attraverso l'esecuzione di compiti attinenti alle mansioni del profilo professionale per il quale concorre, ovvero in un questionario, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi, articolato in domande a risposta a scelta multipla tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale.
2.La predisposizione del questionario puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate. La commissione estrae, di volta in volta, la serie di questionari da sottoporre ai candidati, fra quelle preventivamente predisposte. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e di attribuzione del relativo punteggio sono stabiliti preventivamente dalla commissione esaminatrice, in relazione al numero delle domande da somministrare. I candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o piu' sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario fissato dall'Amministrazione.
3.La votazione massima attribuibile alla prova e' di 100 punti. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore 60 punti.
Art. 44
T i t o l i
2.Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
3.Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia dello stato matricolare aggiornato, nonche' le domande di partecipazione corredate da una scheda informativa su modello predisposto dall'Amministrazione, contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente l'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.
4.Per ciascun candidato e' redatta una scheda su cui sono annotati i titoli valutati dalla commissione esaminatrice ed i relativi punteggi. Le schede sono sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
5.Le somme dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria dei titoli sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti sono sommati tra loro, il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
6.La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova pratica a carattere professionale.
Art. 45
Formazione ed approvazione delle graduatorie
1.La valutazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della votazione riportata nella prova pratica e del punteggio attribuito ai titoli.
2.Effettuata la valutazione dei titoli, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali per i quali e' stato bandito il concorso.
3.A parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica piu' elevata, la maggiore anzianita' nella qualifica, la maggiore anzianita' di servizio, la maggiore eta' anagrafica.
4.Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sono approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso per ciascun profilo professionale tenuto conto della riserva dei posti in favore del personale con qualifica di collaboratore tecnico capo. Con lo stesso decreto i vincitori del concorso sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato. A parita' di punteggio, si applicano i criteri previsti dal comma 3.
5.Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
Capo IV Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici
Art. 46
Bando di concorso
1 . Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, il bando di concorso indica: a) la ripartizione del numero dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale; b) il numero dei posti riservato, per ciascun profilo professionale e nel limite del trenta per cento dei posti disponibili, agli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici; c) la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori e di quello dei revisori tecnici ed i profili relativi ai posti messi a concorso.
Art. 47
Possesso dei requisiti
1.E' ammesso al concorso il personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni e quello del ruolo dei revisori tecnici proveniente da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre, in possesso alla data del bando che indice il concorso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre, di un'anzianita' di servizio non inferiore a tre anni, dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a «buono».
Art. 48
Commissione esaminatrice
1.La commissione esaminatrice del concorso e' composta e nominata secondo quanto stabilito dall'articolo 27.
Art. 49
Prove d'esame
1.Le prove d'esame sono costituite da una prova scritta teorico-pratica e da un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazioni richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni degli appartenenti al ruolo dei periti tecnici.
2.Le materie oggetto delle prove d'esame sono stabilite nel bando di concorso.
3.Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi.
4.La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto conseguito nella prova scritta, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio.
5.Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato la votazione di almeno trenta cinquantesimi.
Art. 50
T i t o l i
2.Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresi', in modo omogeneo i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.
3.Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia dello stato matricolare aggiornato, nonche' le domande di partecipazione corredate da una scheda informativa su modello predisposto dall'Amministrazione, contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente l'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.
4.Per ciascun candidato e' redatta una scheda su cui sono annotati i titoli valutati dalla commissione esaminatrice ed i relativi punteggi. Le schede sono sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
5.Le somme dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria dei titoli sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
6.La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d'esame. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Art. 51
Formazione ed approvazione delle graduatorie
1.La valutazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.
2.Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sono approvate tante graduatorie di merito quanti sono i profili professionali previsti nel bando di concorso e sono dichiarati i vincitori del concorso. Con lo stesso decreto i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.
3.Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
4.A parita' di punteggio, ha la precedenza il concorrente con qualifica piu' elevata ed, a parita' di qualifica, il concorrente che ha precedenza in ruolo.
5.I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti tecnici della Polizia di Stato.
6.I posti rimasti scoperti nell'aliquota riservata sono assegnati agli altri candidati idonei.
Titolo III DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E DI RINVIO Capo I Disposizioni comuni
Art. 52
Disposizioni sulla trasparenza amministrativa
1.Prima dell'inizio delle prove concorsuali il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono una dichiarazione dalla quale risulti che tra loro ed i candidati non sussistono le situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.
2.La commissione esaminatrice, in sede di prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di determinare i punteggi da attribuire alle singole prove.
3.Prima dell'inizio della prova orale, ove prevista, sono altresi' predeterminati i quesiti inerenti alle materie d'esame da proporre ai candidati secondo criteri predeterminati dalla commissione esaminatrice, che garantiscano l'imparzialita' delle prove. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
4.I candidati hanno facolta' di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415 e successive modificazioni.
Nota all'art. 52: - Il testo dell'art. 51 del codice di procedura civile e' il seguente: «Art. 51 (Astensione del giudice). - 1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se e' tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa. 2. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.».
Art. 53
Cessazione dall'incarico di componente della commissione esaminatrice, supplenze e costituzione di sottocommissioni e comitati di vigilanza
1.Il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2.Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le mille unita', di un numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione.
3.In caso di eventuali temporanee assenze o impedimenti del presidente o di uno dei componenti della commissione esaminatrice o delle sottocommissioni, puo' essere disposta la nomina di uno o piu' componenti supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione dei suddetti consessi o con successivo provvedimento.
4.Quando la prova scritta abbia luogo in piu' sedi, si provvede alla costituzione, per ciascuna sede, di un comitato di vigilanza presieduto da un componente della commissione esaminatrice stessa, ovvero da un funzionario dei ruoli ordinari del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto e costituita da due funzionari direttivi e un segretario con qualifica, preferibilmente, inferiore a quella richiesta per i componenti. Il presidente, i componenti ed il segretario dei comitati di vigilanza sono individuati con ordinanza del Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Art. 54
Adempimenti preliminari all'effettuazione della prova scritta
1.Prima dell'orario d'inizio della prova scritta, uguale per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza accerta l'identita' personale dei concorrenti e la loro idonea collocazione nell'aula, nonche' cura lo svolgimento di tutte le operazioni per assicurare il regolare svolgimento della prova stessa, adottando gli opportuni provvedimenti.
2.La commissione prepara tre tracce per la prova scritta, se gli esami si svolgono in una sede, ed una soltanto quando questi si svolgono in piu' sedi. Le tracce sono segrete e ne e' vietata la divulgazione.
3.Le tracce, appena formulate, sono chiuse in altrettante buste suggellate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai componenti della commissione e dal segretario. Le buste sono conservate dal presidente della commissione e dai presidenti dei comitati di vigilanza se la prova si svolge in piu' sedi.
4.Prima dell'ora stabilita per la prova scritta, uguale per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, invita uno dei candidati a verificare la regolare chiusura delle buste. Nel caso in cui e' prevista la preparazione di tre tracce, il medesimo candidato estrae a sorte la busta contenente quella che dovra' formare oggetto della prova.
Art. 55
Adempimenti durante lo svolgimento della prova scritta
1.Nel corso della prova scritta non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.
2.L'elaborato deve essere scritto, a pena di nullita', esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in localita' diverse, di un membro del comitato di vigilanza.
3.I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere, nonche' agende elettroniche, telefoni portatili e ricetrasmettitori. Possono consultare, durante lo svolgimento della prova scritta, i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza.
4.Nei concorsi per l'accesso ai ruoli tecnici la commissione esaminatrice puo' autorizzare, in relazione al tipo di prova, l'utilizzo di specifici strumenti.
5.Il concorrente che viola le disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, e' escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
6.La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. A tale scopo almeno due dei rispettivi componenti devono trovarsi costantemente nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione della prova medesima.
Art. 56
Adempimenti al termine della prova scritta
1.Al candidato sono consegnate il giorno dell'esame due buste di eguale colore e non trasparenti: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
2.Il candidato, ultimata la stesura dell'elaborato, senza apporvi a pena di nullita' sottoscrizione ne' altro contrassegno, mette il foglio od i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino, apponendovi la propria firma in calce, e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande, che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o a chi ne fa le veci. Questi appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.
3.I plichi, contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quella della commissione esaminatrice, nonche' i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi, al termine della prova scritta, al presidente della commissione.
4.Tutte le buste sono raccolte in plichi, che sono suggellati e firmati dal presidente, da almeno un componente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.
5.I plichi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando deve procedere all'esame dei lavori della prova di esame.
6.Il riconoscimento dell'autore di ogni elaborato deve essere fatto a conclusione della valutazione degli elaborati di tutti i concorrenti.
Art. 57
Prova d'esame consistente in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla
1.Alla prova d'esame prevista per i concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli operatori e collaboratori tecnici e dei revisori tecnici della Polizia di Stato, consistente in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite nel presente regolamento per lo svolgimento delle prove scritte.
Art. 58
Svolgimento delle prove
1.Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.
2.Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
3.Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea a garantire la massima partecipazione.
4.Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice redige l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.
Art. 59
Processo verbale delle operazioni di esame
1.Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni della commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, giorno per giorno si redigono uno o piu' processi verbali sottoscritti dal presidente, da tutti i componenti della commissione e dal segretario.
2.I comitati di vigilanza redigono giornalmente uno o piu' verbali delle operazioni da essi compiute, che, sottoscritti dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, sono trasmessi alla commissione esaminatrice.
Art. 60
Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove
1.La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali e le prove d'esame comporta la sua esclusione dal concorso, disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2.I candidati che per gravi e documentati motivi sono impossibilitati a sostenere la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerla in una seduta appositamente prevista dalla commissione esaminatrice, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.
3.Per i concorsi riservati al personale della Polizia di Stato qualora la mancata presentazione al colloquio sia determinata da infermita' o lesione dipendente da causa di servizio, la data per sostenere detta prova puo' essere differita anche oltre il giorno della convocazione e, comunque, prima dell'inizio del giorno fissato per la valutazione dei titoli.
Capo II Disposizioni finali e di rinvio
Art. 61
Disposizioni finali e di rinvio
1.Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici di cui al Titolo I, fino alla sospensione del servizio obbligatorio di leva prevista dalle disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 novembre 2000, n. 331, per i candidati soggetti alla leva nati entro il 1985, continua a costituire requisito di partecipazione al concorso l'essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.
2.I candidati di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso del requisito previsto dalla medesima disposizione.
3.Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
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