LEGGE 15 dicembre 2005, n. 277
Articolo 60 Esercizio di altre funzioni consolari I funzionari consolari hanno diritto di esercitare ogni altra funzione loro attribuita dallo Stato d'invio, a condizione che: a) tale funzione non sia in conflitto con la legislazione dello Stato di residenza; b) le Autorita' dello Stato di residenza ne siano informate e non si oppongano a tale esercizio.
Convenzione - art. 61
Articolo 61 Competenza territoriale I funzionari consolari possono esercitare le loro funzioni solo nella propria circoscrizione consolare. Tuttavia, previo consenso delle Autorita' dello Stato di .residenza, possono esercitarle al di fuori della propria circoscrizione.
Convenzione - art. 62
Articolo 62 Esercizio di funzioni consolari per conto di Stati terzi 1. Previa notifica allo Stato di residenza ed a meno che esso vi si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato d'invio puo' esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo. 2. In base alla presente Convenzione i funzionari consolari della Repubblica italiana possono esercitare nel territorio dell'Ucraina funzioni consolari a favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea che non abbiano uffici consolari nella circoscrizione consolare di competenza di detti funzionati.
Convenzione - art. 63
Articolo 63 Esercizio di funzioni consolari in Stati terzi Lo Stato d'invio puo', previa notifica allo Stato di residenza, incaricare un Uffici consolare istituito nello Stato di residenza di esercitare funzioni consolare in un altro Stato.
Convenzione - art. 64
Articolo 64 Principi generali su agevolazioni, privilegi e immunita' 1. Gli articoli 7, 13, 14, 15, 16, 17, 31, 38, 48, 49, 50, 51, 53, 54 e 59 della presente Convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da funzionari consolari onorari. Inoltre, le agevolazioni, i privilegi e le immunita' di tali Uffici consolari sono regolati dagli articoli 65, 66, 67 e 68 della presente Convenzione. 2. Gli articoli 20, 21, 22 comma 3, 23 e 30 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre, le agevolazioni, i privilegi e le immunita' di tali funzionari consolari vengono disciplinati dagli articoli 69, 70, 71, 72 e 73. 3. I privilegi e le immunita' previsti dalla presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario. 4. La trasmissione di valigie consolari tra due Uffici consolari situati in Paesi diversi e diretti da funzionari consolari onorari o' ammessa soltanto con il consenso di entrambi gli Stati di residenza interessati.
Convenzione - art. 65
Articolo 65 Protezione dei locali consolari Lo Stato di residenza adotta tutte le misure necessarie per proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario da intrusioni o danneggiamenti, e' per prevenire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia diminuita.
Convenzione - art. 66
Articolo 66 Esenzione fiscale dei locali consolari 1. I locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, dei quali lo Stato d'invio sia proprietario o affittuario nello Stato di residenza, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, ad eccezione delle tasse percepite a titolo di remunerazione di specifici servizi resi. 2. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 di questo articolo non si applica alle imposte e tasse che, in base alla legislazione dello Stato di residenza, sono pagabili dalle persone che hanno stipulato un contratto con lo Stato d'invio.
Convenzione - art. 67
Articolo 67 Inviolabilita' degli archivi e dei documenti consolari Gli archivi ed i documenti consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in qualsiasi momento ed ovunque si trovino, purche' siano tenuti separati da altre carte e documenti e, in particolare, dalla corrispondenza privata del capo dell'Ufficio consolare e di ogni persona che lavori con lui, nonche' dai materiali, libri o documenti relativi alla loro professione attivita'.
Convenzione - art. 68
Articolo 68 Esenzioni dai diritti doganali Lo Stato di residenza, in conformita' con la propria legislazione, autorizza l'importazione ed esenta da ogni tassa, imposta doganale e altri diritti connessi stemmi, bandiere, insegne, timbri e sigilli, libri, materiale stampato ufficiale, mobilio ed attrezzature da ufficio, ed altri articoli simili forniti dallo Stato d'invio e destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, tranne il pagamento per la custodia, il trasporto e servizi analoghi.
Convenzione - art. 69
Articolo 69 Procedimenti penali Se viene istruito un procedimento penale contro un funzionario consolare onorario, questi deve presentarsi davanti alle competenti Autorita'. Tuttavia, tale procedimento deve essere condotto con il rispetto dovutogli per la sua posizione ufficiale e, eccetto quando e' agli arresti o in detenzione, in modo da intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando si sia resa necessaria la detenzione di un funzionario consolare onorario, il procedimento contro di lui viene instaurato senza indugio.
Convenzione - art. 70
Articolo 70 Protezione dei funzionari consolari onorari Lo Stato di residenza e' tenuto a concedere ad un funzionario consolare onorario la protezione richiesta dalla sua posizione ufficiale.
Convenzione - art. 71
Articolo 71 Esenzione dalla registrazione degli stranieri e dal permesso di residenza I funzionari consolari onorari, ad eccezione di quelli che esercitano a carattere lucrativo un'attivita' professionale o commerciale nello Stato di residenza, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di residenza.
Convenzione - art. 72
Articolo 72 Esenzione fiscale Il funzionario consolare onorario e' esente da ogni tassa ed imposta sulle indennita' e sugli emolumenti che riceve dallo Stato d'invio in relazione all'esercizio delle funzioni consolari.
Convenzione - art. 73
Articolo 73 Esenzione dai servizi personali e pubblici Lo Stato di residenza esenta i funzionari consolari onorari dai servizi personali e pubblici di qualunque natura essi siano, e dagli obblighi militari quali duelli connessi con le requisizioni, contribuzioni militari ed acquartieramento.
Convenzione - art. 74
Articolo 74 Istituzione di una Commissione mista Una Commissione mista formata da funzionari nominati da ciascuno dei due Stati si riunira' su richiesta di ognuna delle Parti Contraenti per assicurare la carretta applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione - art. 75
Articolo 75 Soluzione delle controversie Le controversie tra i due Stati relative all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione saranno risolte per via diplomatica.
Convenzione - art. 76
Articolo 76 Ratifica, entrata in vigore, durata e denuncia della Convenzione 1. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica ed entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di scambio degli strumenti di ratifica. 2. La presente Convenzione viene stipulata per un periodo indeterminata. Ciascuna Parte contraente potra' denunciarla in qualsiasi momento. In tal caso la Convenzione cessera' di essere applicabile dal primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui la notifica per iscritto sia stata ricevuta dall'altra Parte Contraente. 3. Ciascuna Parte Contraente potra' proporre all'altra la modifica o il completamento di uno o piu' articoli della presente Convenzione. Nei caso di accordo delle Parti Contraenti su tale modifica o completamento questi saranno oggetto di un Protocollo che fara' parte integrante della presente Convenzione. In fede di che, i plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo. Fatto a Kiev il 23 dicembre 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed ucraina, ambedue i testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica Italiana Per l'Ucraina Parte di provvedimento in formato grafico
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