LEGGE 9 gennaio 2006, n. 16

Type Legge
Publication 2006-01-09
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 26/1/2006

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati dell'Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 del Trattato stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Trattato- art. 1

TRATTATO TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA) E LA REPUBBLICA DI BULGARIA E LA ROMANIA, RELATIVO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA ALL'UNIONE EUROPEA SUA MAESTA IL RE DEI BELGI, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA, SUA MAESTA LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTA IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, IL PRESIDENTE DI MALTA, SUA MAESTA LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA, SUA MAESTA LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, UNITI nella volonta di proseguire la realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea, DECISI a portare avanti il processo di costruzione di un'unione sempre piu' stretta tra i popoli dell'Europa, sulle fondamenta gia realizzate, CONSIDERANDO che l'articolo I-58 del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, come l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, offre agli Stati europei la possibilita' di diventare membri dell'Unione, CONSIDERANDO che la Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno chiesto di diventare membri dell'Unione, CONSIDERANDO che il Consiglio, sentiti il parere della Commissione e il parere conforme del Parlamento europeo, si e' pronunciato a favore dell'ammissione di detti Stati, CONSIDERANDO che, all'atto della firma del presente trattato, il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sara' stato firmato ma non ancora ratificato da tutti gli Stati membri dell'Unione e che la Repubblica di Bulgaria e la Romania aderiranno all'Unione europea quale strutturata al 1° gennaio 2007, HANNO CONVENUTO le condizioni e le modalita' di ammissione, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA IL RE DEI BELGI, Karel DE GUCHT Ministro degli affari esteri Didier DONFUT Sottosegretario di Stato agli affari europei, aggiunto al Ministro degli affari esteri LA REPUBBLICA DI BULGARIA, Georgi PARVANOV Presidente Simeon SAXE-COBURG Primo Ministro Solomon PASSY Ministro degli affari esteri Meglena KUNEVA Ministro degli affari europei IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA, Vladimir MÜLLER Vice Ministro responsabile degli affari europei Jan KOHOUT Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente della Repubblica ceca presso l'Unione europea SUA MAESTA LA REGINA DI DANIMARCA, Friis Arne PETERSEN Sottosegretario di Stato permanente Claus GRUBE Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente del Regno di Danimarca presso l'Unione europea IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, Hans Martin BURY Ministro aggiunto per l'Europa Wilhelm SCHÖNFELDER Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente della Repubblica Federale di Germania presso l'Unione europea IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, Urmas PAET Ministro degli affari esteri Väino REINART, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente della Repubblica di Estonia presso l'Unione europea IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, Yannis VALINAKIS Sottosegretario di Stato agli affari esteri Vassilis KASKARELIS Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente della Repubblica ellenica presso l'Unione europea SUA MAESTA IL RE DI SPAGNA, Miguel Angel MORATINOS CUYAUBE' Ministro degli affari esteri e della cooperazione Alberto NAVARRO GONZALEZ Segretario di Stato per l'Unione europea IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, Claudie HAIGNERE' Ministro delegato agli affari europei, presso il Ministro degli affari esteri Pierre SELLAL Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente della Repubblica francese presso l'Unione europea LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA, Dermot AHERN Ministro degli affari esteri Noel TREACY Ministro aggiunto incaricato degli affari europei IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, Roberto ANTONIONE Sottosegretario di Stato agli affari esteri Rocco Antonio CANGELOSI Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente della Repubblica italiana presso l'Unione europea IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, George IACOVOU Ministro degli affari esteri Nicholas EMILIOU Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente della Repubblica di Cipro presso l'Unione europea LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, Artis PABRIKS Ministro degli affari esteri Eduards STIPRAIS Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente della Repubblica di Lettonia presso l'Unione europea IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, Antanas VALIONIS Ministro degli affari esteri Albinas JANUSKA Sottosegretario di Stato aggiunto presso il Ministero degli affari esteri SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, Jean-Claude JUNCKER Primo Ministro, Mnistre d'Etat, Ministero delle finanze Jean ASSELBORN Vice Prmo Ministro. Ministro degli Affari esteri e dell'immigrazione IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA Ferenc SOMOGYI Ministero degli affari esteri Etele BARATH Ministro senza portafoglio per gli affari europei IL PRESIDENTE DI MALTA, Michael FRENDO Ministro degli affari esteri Richard CACHIA CARUANA Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente di Malta presso l'Unione europea SUA MAESTA LA REGINA DEI PAESI BASSI, Bernard Rudolf BOT Ministro degli affari esteri Atzo NICOLAÏ Ministro degli affari europei IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, Hubert GORBACH Vicecancelliere Ursula PLASSNIK Ministro federale degli affari esteri IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, Adam Daniel ROTFELD Ministro degli affari esteri Jaroslaw PIETRAS Segretario di Stato per gli affari europei IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, Diogo PINTO DE FREITAS DO AMARAL Ministro di Stato, Ministro degli affari esteri Fernando Manuel de MENDONÇA D'OLIVEIRA NEVES Sottosegretario di Stato agli affari europei IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA, Traian BASESCU Presidente Calin POPESCU - TARICEANU Primo Ministro Mihai - Razvan UNGUREANU Ministro degli affari esteri Leonard ORBAN Caponegoziatore con l'Unione europea IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, Božo CERAR Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, Eduard KUKAN Ministro degli affari esteri Jozsef BERENYI Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, Eikka KOSONEN Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente della Repubblica di Finlandia presso l'Unione europea IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA, Laila FREIVALDS Ministro degli affari esteri Sven-Olof PETERSSON Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente del Regno di Svezia presso l'Unione europea SUA MAESTA LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Sir John GRANT KCMG Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord presso l'Unione europea I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: ARTICOLO 1 1. La Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano membri dell'Unione europea. 2. La Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano Parti del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, cosi' come modificati o completati. 3. Le condizioni e le modalita' di ammissione sono contenute nel protocollo allegato al presente trattato. Le disposizioni di tale protocollo costituiscono parte integrante del presente trattato. 4. Il protocollo, compresi i relativi allegati e appendici, e' allegato al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, e le relative disposizioni costituiscono parte integrante di tali trattati.

Trattato- art. 2

ARTICOLO 2 1. Qualora il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa non sia in vigore alla data di adesione, la Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano Parti dei trattati sui quali e' fondata l'Unione, cosi' come modificati o completati. In tal caso l'articolo 1, paragrafi da 2 a 4, si applica dalla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. 2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti che ne derivano per i trattati sui quali e' fondata l'Unione, da applicarsi dalla data di adesione fino alla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, sono contenuti nell'atto allegato al presente trattato. Le disposizioni di tale atto costituiscono parte integrante del presente trattato. 3. Qualora il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa entri in vigore dopo l'adesione, il protocollo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 sostituisce l'atto di cui all'articolo 2, paragrafo 2 alla data di entrata in vigore di detto trattato. In tal caso, le disposizioni del summenzionato protocollo non producono un nuovo effetto giuridico ma mantengono, alle condizioni stabilite nel trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, nel trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e in tale protocollo, gli effetti giuridici gia prodotti dalle disposizioni dell'atto di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Gli atti adottati prima dell'entrata in vigore del protocollo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 ai sensi del presente trattato o dell'atto di cui al paragrafo 2 rimangono in vigore e i loro effetti giuridici sono preservati fino alla modifica o all'abrogazione di tali atti.

Trattato- art. 3

ARTICOLO 3 Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonche' i poteri e le competenze delle istituzioni dell'Unione, quali figurano nei trattati di cui la Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano Parti, si applicano ai fini del presente trattato.

Trattato- art. 4

ARTICOLO 4 1. Il presente trattato e' ratificato dalle Alte Parti contraenti secondo le rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana al piu' tardi il 31 dicembre 2006. 2. Il presente trattato entra in vigore il 1° gennaio 2007, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data. Qualora, tuttavia, uno Stato di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non abbia depositato a tempo debito i suoi strumenti di ratifica, il presente trattato entra in vigore per l'altro Stato che ha proceduto al deposito dei suoi strumenti. In tal caso il Consiglio, deliberando all'unanimita', decide immediatamente gli adattamenti indispensabili del presente trattato, degli articoli 10, 11, paragrafo 2, 12, 21, paragrafo 1, 22, 31, 34 e 46, allegato III, paragrafo 2, punto 1, lett. b), paragrafo 2, punti 2 e 3 ed allegato IV, sezione B, del protocollo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 e, se del caso, degli articoli da 9 a 11, 14, paragrafo 3, 15, 24, paragrafo 1, 31, 34, 46 e 47, allegato III, paragrafo 2, punto 1, lett. b, paragrafo 2, punti 2 e 3 ed allegato IV, sezione B, dell'atto di cui all'articolo 2, paragrafo 2; il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' anche dichiarare caduche o adattare le disposizioni del surriferito protocollo, ivi compresi i relativi allegati e appendici e, se del caso, del surriferito atto, compresi i relativi allegati e appendici, che si riferiscono nominalmente a uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di ratifica. A prescindere dal deposito di tutti i necessari strumenti di ratifica ai sensi del paragrafo 1, il presente trattato entra in vigore il l° gennaio 2008, se il Consiglio adotta una decisione relativa a entrambi gli Stati aderenti conformemente all'articolo 39 del protocollo di cui all'articolo 1 paragrafo 3 o all'articolo 39 dell'atto di cui all'articolo 2, paragrafo 2 anteriormente all'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Se tale decisione e' adottata nei confronti di uno solo degli Stati aderenti il presente trattato entra in vigore per tale Stato il l° gennaio 2008. 3. In deroga al paragrafo 2, le istituzioni dell'Unione possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 3, paragrafo 6, 6, paragrafo 2, secondo comma, 6, paragrafo 4, secondo comma, 6, paragrafo 7, secondo e terzo comma, 6, paragrafo 8, secondo comma, 6, paragrafo 9, terzo comma, 17, 19, 27, paragrafi 1 e 4, 28 paragrafi 4 e 5, 29, 30, paragrafo 3, 31, paragrafo 4, 32, paragrafo 5, 34, paragrafi 3 e 4, 37, 38, 39, paragrafo 4, 41, 42, 55, 56, 57 e allegati da IV a VIII del protocollo di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Tali misure sono adottate a norma delle disposizioni equivalenti di cui agli articoli 3, paragrafo 6, 6, paragrafo 2, secondo comma, 6, paragrafo 4, secondo comma, 6, paragrafo 7, secondo e terzo comma, 6, paragrafo 8, secondo comma, 6, paragrafo 9, terzo comma, 20, 22, 27, paragrafi 1 e 4, 28, paragrafi 4 e 5, 29, 30, paragrafo 3, 31, paragrafo 4, 32, paragrafo 5, 34, paragrafi 3 e 4, 37, 38, 39, paragrafo 4, 41, 42, 55, 56, 57 e allegati da IV a VIII dell'atto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, prima dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Queste misure prendono effetto con riserva dell'entrata in vigore del presente trattato e alla data di quest'ultima.

Trattato- art. 5

ARTICOLO 5 Il testo del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, redatto in lingua bulgara e rumena, e' accluso al presente trattato. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa redatti in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Il Governo della Repubblica italiana rimette ai governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania copia certificata conforme del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa in tutte le lingue di cui al primo comma.

Trattato- art. 6

ARTICOLO 6 Il presente trattato, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvedera a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari. Parte di provvedimento in formato grafico

Sommario

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