LEGGE 9 gennaio 2006, n. 16

Type Legge
Publication 2006-01-09
Ultimo aggiornamento 2006-01-25
State In force
Source Normattiva
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ALLEGATO I Elenco delle convenzioni e dei protocolli ai quali la Bulgaria e la Romania aderiscono dalla data di adesione (di cui all'articolo 3(3) del Protocollo) 1. Convenzione del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 266 del 9.10.1980, pag. 1) - Convenzione del 10 aprile 1984 relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 146 del 31.5.1984, pag. 1) - Primo protocollo del 19 dicembre 1988 concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 48 del 20.2.1989, pag. 1) Secondo protocollo del 19 dicembre 1988 che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunita' europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 48 del 20.2.1989, pag. 17) Convenzione del 18 maggio 1992 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 333 del 18.11.1992, pag. 1) Convenzione del 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonche' al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU C 15 del 15.1.1997, pag. 10) 2. Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10) - Convenzione del 21 dicembre 1995 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 26 del 31.1.1996, pag. 1) - Protocollo del 25 maggio 1999 di modifica della convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 202 del 16.7.1999, pag. 1) 3. Convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49) Protocollo del 27 settembre 1996 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (GU C 313 del 23.10.1996, pag. 2) Protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee (GU C 151 del 20.5.1997, pag. 2) Secondo Protocollo del 19 giugno 1997 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 12) 4. Convenzione del 26 luglio 1995 basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2) - Protocollo del 24 luglio 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (GU C 299 del 9.10.1996, pag. 2) - Protocollo del 19 giugno 1997 che stabilisce sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3 della convenzione Europol, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunita' di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 2) Protocollo del 30 novembre 2000 stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione (GU C 358 del 13.12.2000, pag. 2) - Protocollo del 28 novembre 2002 recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunita' dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (GU C 312 del 16.12.2002, pag. 2) - Protocollo del 27 novembre 2003 elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) che modifica detta convenzione (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 3) 5. Convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 34) Protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee, della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale (GU C 151 del 20.5.1997, pag. 16) - Protocollo del 12 marzo 1999 stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, alla convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto (GU C 91 del 31.3.1999, pag. 2) Protocollo dell'8 maggio 2003 ai sensi dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU C 139 del 13.6.2003, pag. 2) 6. Convenzione del 26 maggio 1997 sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2) 7. Convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3, del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2) 8. Convenzione del 17 giugno 1998 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida (GU C 216 del 10.7.1998, pag. 2) 9. Convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3) Protocollo del 16 ottobre 2001 stabilito dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 2)

Protocollo-Allegato II

ALLEGATO II Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti collegati, che saranno applicabili nei nuovi Stati membri a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti per questi ultimi (articolo 4(1) del Protocollo) 1. L'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni del 14 giugno 1985 ------------------------------- (1) G.U. L. 239 del 22.9.2000, pag. 13 2. Le seguenti disposizioni della Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nonche' dei relativi atto finale e dichiarazioni comuni(1), modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 in appresso: Articolo 1 nella misura in cui riguarda le disposizioni del presente punto; articoli da 3 a 7, escluso l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d); articolo 13; articoli 26 e 27; articolo 39; articoli da 44 a 59; articoli 61, 62 e 63; articoli da 65 a 69; articoli 71, 72 e 73; articoli 75 e 76; articolo 82; articolo 91; articoli da 126 a 130 nella misura in cui riguardano le disposizioni del presente punto (i) articolo 136; dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale. -------------------------------- (1)GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29). 3. Le seguenti disposizioni degli accordi di adesione alla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nonche' degli atti finali e relative dichiarazioni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 in appresso: a) l'accordo, firmato il 27 novembre 1990, di adesione della Repubblica italiana: - articolo 4, - dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II; b) l'accordo, firmato il 25 giugno 1991, di adesione del Regno di Spagna: - articolo 4, - dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II, - dichiarazione 2 dell'atto finale, parte III; c) l'accordo, firmato il 25 giugno 1991, di adesione della Repubblica portoghese: - articoli 4, 5 e 6, - dichiarazione comune (1) dell'atto finale, parte II; d) l'accordo, firmato il 6 novembre 1992, di adesione della Repubblica ellenica: - articoli 3, 4 e 5, - dichiarazione comune (1) dell'atto finale, parte II, - dichiarazione 2 dell'atto finale, parte III; e) l'accordo, firmato il 28 aprile 1995, di adesione della Repubblica austriaca: - articolo 4, - dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II; f) l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione del Regno di Danimarca: - articolo 4, articolo 5, paragrafo 2 e articolo 6, - dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II; g) l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione della Repubblica di Finlandia: - articoli 4 e 5, - dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II, - dichiarazione del Governo della Repubblica di Finlandia relativa alle isole Aland dell'atto finale, parte III; h) l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione del Regno di Svezia: articoli 4 e 5, dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II 4. I seguenti accordi conclusi dal Consiglio a norma dell'articolo 6 del protocollo di Schengen: - l'accordo, del 18 maggio 1999, concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen, compresi gli allegati, l'atto finale, le dichiarazioni e gli scambi di lettere ad esso acclusi(1), approvato dalla decisione 1999/439/CE(2) del Consiglio --------------------------------- (1) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36. (2) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35. l'accordo, del 30 giugno 1999, concluso dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'instaurazione di diritti e obblighi tra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati(1), approvato dalla decisione 2000/29/CE(2) del Consiglio. - l'accordo firmato il 25 ottobre 2004 dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(3). ----------------------------------- (1) GU L 15 del 20.1.2000, pag. 2. (2) GU L 15 del 20.1.2000, pag. l. (3) Nella misura in cui l'accordo non sia ancora concluso e si applichi a titolo provvisorio. 5. Le disposizioni delle seguenti decisioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 in appresso: decisione SCH/Com-ex (93) 10 del Comitato esecutivo, del 14 dicembre 1993, riguardante le dichiarazioni dei Ministri e dei sottosegretari di Stato; decisione SCH/Com-ex (93) 14 del Comitato esecutivo, del 14 dicembre 1993, riguardante il miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti; decisione SCH/Com-ex (94) 16 riv. del Comitato esecutivo, del 21 novembre 1994, riguardante l'acquisto dei timbri comuni d'ingresso e di uscita; decisione SCH/Com-ex (94) 28 riv. del Comitato esecutivo, del 22 dicembre 1994, riguardante il certificato per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsto all'articolo 75; decisione SCH/Com-ex (94) 29, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 22 dicembre 1994, relativa alla messa in vigore della convenzione di applicazione di Schengen del 19 giugno 1990; decisione SCH/Com-ex (95) 21 del Comitato esecutivo, del 20 dicembre 1995, riguardante lo scambio in tempi brevi tra Stati Schengen di statistiche e di dati concreti che evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne; decisione SCH/Com-ex (98) 1 2a rev. del Comitato esecutivo, del 21 aprile 1998, riguardante la relazione sull'attivita' della Task Force, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2; decisione SCH/Com-ex (98) 26 def del Comitato esecutivo, del 16 settembre 1998, riguardante l'istituzione della Commissione permanente della Convenzione di Schengen; decisione SCH/Com-ex (98) 35, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 16 settembre 1998, riguardante la trasmissione del Manuale comune agli Stati candidati all'adesione all'UE; decisione SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 del Comitato esecutivo, del 27 ottobre 1998, riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2; decisione SCH/Com-ex (98) 51, 3a rev. del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante la cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili su richiesta; decisione SCH/Com-ex (98) 52 del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante il Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2; decisione SCH/Com-ex (98) 57 del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, relativa all'introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalita; decisione SCH/Com-ex (98) 59 riv. del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante un impiego coordinato di consulenti in materia di documenti; decisione SCH/Com-ex (99) 1, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, relativa allo standard degli Stati Schengen nel settore degli stupefacenti; decisione SCH/Com-ex (99) 6 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante l'acquis Schengen nel settore telecomunicazioni; decisione SCH/Com-ex (99) 7, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante i funzionari di collegamento; decisione SCH/Com-ex (99) 8, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti; decisione SCH/Com-ex (99) 10 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante il traffico illecito di armi; decisione SCH/Com-ex (99) 13 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante le versioni definitive del Manuale comune e dell'Istruzione consolare comune: - allegati 1, 2, 3, 7, 8 e 15 dell'Istruzione consolare comune - il Manuale comune, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2, inclusi gli allegati 1, 5, 5A, 6, 10 e 13; decisione SCH/Com-ex (99) 18 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante il miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili. 6. Le seguenti dichiarazioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella misura in cui riguardano le disposizioni del punto 2: dichiarazione SCH/Com-ex (96) decl 6, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 26 giugno 1996, relativa all'estradizione; dichiarazione SCH/Com-ex (97) decl 13, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 9 febbraio 1998, riguardante il rapimento di minori. 7. Le seguenti decisioni del Gruppo centrale istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella misura in cui riguardano le disposizioni del punto 2: decisione SCH/C (98) 117 del Gruppo centrale, del 27 ottobre 1998, riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale; decisione SCH/C (99) 25 del Gruppo centrale, del 22 marzo 1999, riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti. 8. I seguenti atti basati sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti collegati: regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1); decisione 1999/307/CE del Consiglio, del l ° maggio 1999, che stabilisce le modalita' d'integrazione del Segretariato di Schengen nel Segretariato generale del Consiglio (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 49); decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformita' del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1); decisione 1999/436/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che determina, in conformita' delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono 1'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17); decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalita' di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31); decisione 1999/848/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla piena applicazione dell'acquis di Schengen in Grecia (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 58); decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 del 1°.6.2000, pag. 43); decisione 2000/586/GAI del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce una procedura per la modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 248 del 3.10.2000, pag. 1); decisione 2000/751/CE del Consiglio, del 30 novembre 2000, relativa alla declassificazione di talune parti del manuale comune adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 29); decisione 2000/777/CE del Consiglio, del l ° dicembre 2000, relativa alla messa in applicazione dell'acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonche' in Islanda e Norvegia (GU L 309 del 9.10.2000, pag. 24); regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1); regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalita' pratiche relative all'esame delle domande di visto (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2); regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalita' pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5); decisione 2001/329/CE del Consiglio, del 24 aprile 2001, relativa all'aggiornamento della parte VI e degli allegati 3, 6 e 13 dell'istruzione consolare comune nonche' degli allegati 5a), 6a) e 8 del manuale comune (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 32), nella misura in cui riguarda l'allegato 3 dell'istruzione consolare comune e l'allegato 5a) del manuale comune; direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45); decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1); regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1); regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4); regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4); regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7); decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20); decisione 2002/352/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa alla revisione del Manuale comune (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 47); decisione 2002/353/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa alla declassificazione della parte II del manuale comune adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 49); regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1); decisione 2002/587/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla revisione del Manuale comune (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 50); decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1); direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17); decisione 2003/170/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorita' degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 27); regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1); decisione 2003/725/GAI del Consiglio, del 2 ottobre 2003, che modifica l'articolo 40, paragrafi 1 e 7, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 37); direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 26); regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1); decisione 2004/466/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il Manuale Comune per prevedere un controllo mirato anche dei minori accompagnati in frontiera (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 136); direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24); decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o piu' Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28); decisione 2004/574/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante modifica del manuale comune (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 36); decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.62004, pag. 5); regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.1.2004, pag. l); regolamento (CE) n. 2133/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che stabilisce l'obbligo, per le autorita' competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen e del manuale comune (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 5); regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (M L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

Protocollo-Allegato III

ALLEGATO III Elenco di cui all'articolo 16 del Protocollo: adattamenti agli atti adottati dalle istituzioni 1. DIRITTO DELLE SOCIETA' DIRITTI DI PROPRIETA INDUSTRIALE I. MARCHIO COMUNITARIO 31994 R 0040: Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio Comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1), modificato da: - 31994 R 3288: Regolamento (CE) n. 3288/94 del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83), - 32003 R 0807: Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36), - 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), - 32003 R 1653: Regolamento (CE) n. 1653/2003 del Consiglio, del 18.6.2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 36), - 32003 R 1992: Regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio, del 27.10.2003 (GU L 296 del 14.11.2003, pag. 1), - 32004 R 0422: Regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio, del 19.2.2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1). All'articolo 159 bis, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente: "1. A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo "i(1)nuovi(o) Stati(o) membri(o)"), un marchio Comunitario registrato o richiesto a norma del presente regolamento prima della data di adesione di tali Stati membri e' esteso al loro territorio affinche' esso produca gli stessi effetti in tutta la Comunita'.". II. CERTIFICATI PROTETTIVI COMPLEMENTARI 1. 31992 R 1768: Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182 del 2.7.1992, pag. 1), modificato da: - 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21), - 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). a) All'articolo 19 bis si aggiungono le seguenti lettere: "k) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1 ° gennaio 2000 puo' formare oggetto di un certificato in Bulgaria, purche' la domanda di certificato venga depositata entro sei mesi dalla data di adesione. 1) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1° gennaio 2000 puo' formare oggetto di un certificato in Romania. Qualora il termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 sia scaduto, e' possibile richiedere un certificato entro il termine di sei mesi a decorrere al piu' tardi dalla data di adesione." b) All'articolo 20, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il presente regolamento si applica ai certificati protettivi complementari rilasciati conformemente alla legislazione nazionale della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla rispettiva data di adesione.". 2. 31996 R 1610: Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30), modificato da: 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). a) All'articolo 19 bis si aggiungono le seguenti lettere: "k) Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1 ° gennaio 2000 puo' formare oggetto di un certificato in Bulgaria, purche' la domanda di certificato sia depositata entro il termine di sei mesi dalla data di adesione. 1) Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1 ° gennaio 2000 puo' formare oggetto di un certificato in Romania. Qualora il termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 sia scaduto, e' possibile richiedere un certificato entro il termine di sei mesi a decorrere al piu' tardi dalla data di adesione." b) All'articolo 20, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il presente regolamento si applica ai certificati protettivi complementari rilasciati conformemente alla legislazione nazionale della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla rispettiva data di adesione.", III. DISEGNI E MODELLI COMUNITARI 32002 R 0006: Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli Comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1), modificato da: 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). All'articolo 110 bis, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente: "1. A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo "i(1)nuovi(o) Stati(o) membri(o)"), i disegni e modelli Comunitari protetti o depositati a norma del presente regolamento prima della data di adesione di tali Stati membri si estendono al loro territorio al fine di produrre gli stessi effetti in tutta la Comunita'.". 2. AGRICOLTURA 1. 31989 R 1576: Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da: 31992 R 3280: Regolamento (CEE) n. 3280/92 del Consiglio, del 9.11.1992 (GU L 327 del 13.11.1992, pag. 3), - 31994 R 3378: Regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1), 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21), 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), - 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). a) Nell'articolo 1, paragrafo 4, lettera i) si aggiunge: "5) La denominazione "acquavite di frutta" puo' essere sostituita dalla denominazione " Palinca "unicamente per le bevande spiritose prodotte in Romania." b) Nell'allegato II sono aggiunte le seguenti denominazioni geografiche: al punto 4: "Vinars Tarnave" "Vinars. Vaslui", "Vinars Murfatlar" "Vinars Vrancea", "Vinars Segarcea" Parte di provvedimento in formato grafico 2. 31991 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da: - 31992 R 3279: Regolamento (CEE) n. 3279/92 del Consiglio, del 9.11.1992 (GU L 327 del 13.11.1992, pag. 1), - 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21), 31994 R 3378: Regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1), - 31996 R 2061: Regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8.10.1996 (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1), 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). Nell'articolo 2, paragrafo 3, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente lettera: "i) Pelin: la bevanda aromatizzata a base di vino prodotta da vino bianco o rosso, mosto di uve concentrato, succo d'uva (o zucchero di barbabietola) e specifiche tinture di erbe, con un titolo alcolometrico pari ad almeno 8,5% vol., un tenore di zuccheri, espresso in zucchero invertito, pari a 45-50 grammi per litro e un'acidita totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3 grammi per litro." e la lettera i) diventa lettera j). 3. 31992 R 2075: Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70), modificato da: - 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21), - 31994 R 3290: Regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105), - 31995 R 0711: Regolamento (CE) n. 711/95 del Consiglio, del 27.3.1995 (GU L 73 dell'1.4.1995, pag. 13), --31996 R 0415: Regolamento (CE) n. 415/96 del Consiglio, del 4.3.1996 (GU L 59 dell'8.3.1996, pag. 3), - 31996 R 2444: Regolamento (CE) n. 2444/96 del Consiglio, del 17.12.1996 (GU L 333 del 21.12.1996, pag. 4), - 31997 R 2595: Regolamento (CE) n. 2595/97 del Consiglio, del 18.12.1997 (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 11), - 31998 R 1636: Regolamento (CE) n. 1636/98 del Consiglio, del 20.7.1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 23), - 31999 R 0660: Regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio, del 22.3.1999 (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10), - 32000 R 1336: Regolamento (CE) n. 1336/2000 del Consiglio, del 19.6.2000 (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2), - 32002 R 0546: Regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25.3.2002 (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4), - 32003 R 0806: Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. l), - 32003 R 2319: Regolamento (CE) n. 2319/2003 del Consiglio, del 17.12.2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17), 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di' Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). a) Nell'allegato, punto V. "Sun eured", si aggiunge: "Molovata Ghimpati Baragan" b) Nell'allegato, punto VI. "Basmas", si aggiunge: "Djebel Nevrokop Dupnitsa Melnik Ustina Harmanli Krumnovgrad Iztochen Balkan Topolovgrad Svilengrad Srednogorska yaka" c) Nell'allegato, punto VIII. "Kaba Koulak Classico", si aggiunge: "Severna Bulgaria Tekne". 4. 31996 R 2201: Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29), modificato da: - 31997 R 2199: Regolamento (CE) n. 2199/97 del Consiglio, del 30.10.1997 (GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1), 31999 R 2701: Regolamento (CE) n. 2701/1999 del Consiglio, del 14.12.1999 (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 5), - 32000 R 2699: Regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio, del 4.12.2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9), - 32001 R 1239: Regolamento (CE) n. 1239/2001 del Consiglio, del 19.6.2001 (GU L 171 del 26.6.2001, pag. 1), - 32002 R 0453: Regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione, del 13.3,2002 (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9), - 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di' Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), - 32004 R 0386: Regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione, del 1.3.2004 (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25). L'allegato III e' sostituito dal seguente: Parte di provvedimento in formato grafico 5. 31998 R 2848: Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17), modificato da: 31999 R 0510: Regolamento (CE) n. 510/1999 della Commissione, dell'8.3.1999 (GU L 60 del 9.3.1999, pag. 54), - 31999 R 0731: Regolamento (CE) n. 731/1999 della Commissione, del 7.4.1999 (GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 20), - 31999 R 1373: Regolamento (CE) n. 1373/1999 della Commissione, del 25.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 47), - 31999 R 2162: Regolamento (CE) n. 2162/1999 della Commissione, del 12.10.1999 (GU L 265 del 13.10.1999, pag. 13), - 31999 R 2637: Regolamento (CE) n. 2637/1999 della Commissione, del 14.12.1999 (GU L 323 del 15.12.1999, pag. 8), - 32000 R 0531: Regolamento (CE) n. 531/2000 della Commissione, del 10.3.2000 (GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 13), - 32000 R 0909: Regolamento (CE) n. 909/2000 della Commissione, del 2.5.2000 (GU L 105 del 3.5.2000, pag. 18), - 32000 R 1249: Regolamento (CE) n. 1249/2000 della Commissione, del 15.6.2000 (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 3), - 32001 R 0385: Regolamento (CE) n. 385/2001 della Commissione, del 26.2.2001 (GU L 57 del 27.2.2001, pag. 18), - 32001 R 1441: Regolamento (CE) n. 1441/2001 della Commissione, del 16.7.2001 (GU L 193 del 17.7.2001, pag. 5), - 32002 R 0486: Regolamento (CE) n. 486/2002 della Commissione, del 18.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 9), - 32002 R 1005: Regolamento (CE) n. 1005/2002 della Commissione, del 12.6.2002 (GU L 153 del 13.6.2002, pag. 3), - 32002 R 1501: Regolamento (CE) n. 1501/2002 della Commissione, del 22.8.2002 (GU L 227 del 23.8.2002, pag. 16), - 32002 R 1983: Regolamento (CE) n. 1983/2002 della Commissione, del 7.11.2002 (GU L 306 dell' 8.11.2002, pag. 8), - 32004 R 1809: Regolamento (CE) n. 1809/2004 della Commissione, del 18.10.2004 (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 18). L'allegato I e' sostituito dal seguente: "ALLEGATO I PERCENTUALI DEL LIMITE DI GARANZIA PER STATO MEMBRO O REGIONE SPECIFICA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI

Stati membri o regioni specifiche di stabilimenti dell'associazione di produttori Percentuali

Germania, Spagna (tranne Castiglia-Leon, Navarra e la zona di Campezo nelle Province Basche), Francia (tranne Nord-Pas-de- Calais e Picardie), Italia, Portogallo (tranne la regione autonoma delle Azzorre), Belgio, Austria, Romania 2%

Grecia (tranne Epiro), regione autonoma delle Azzorre (Portogallo), Nord-Pas-de-Calais e Picardie (Francia),Bulgaria (tranne i comuni di Banite, Zlatograd, Madan e Dospat nella zona dello Djebel e i comuni di Veliki Preslav, Varbitsa, Shumen, Smiadovo, Varna, Dalgopol, General Toshevo, Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla e Antonovo nella zonadel North Bulgaria) 1%

Castiglia-Leon (Spagna), Navarra (Spagna), la zona di Campezo nelle Province Basche (Spagna), Epiro (Grecia), i comuni di Banite, Zlatograd, Madan e Dospat nella zona dello Djebel e i comuni di Veliki Preslav, Varbitsa, Shumen, Smiadovo, Varna, Dalgopol, General Toshevo, Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla e Antonovo nella zona del North Bulgaria (Bulgaria) 0,3%

```

6.

31999 R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da: - 32000 R 1622: Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24.7.2000 (GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1), - 32000 R 2826: Regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19.12.2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2), - 32001 R 2585: Regolamento (CE) n. 2585/2001 del Consiglio, del 19.12.2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10), - 32003 R 0806: Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1), - 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), - 32003 R 1795: Regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione, del 13.10.2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13). a) Nell'articolo 6 si aggiunge: "5. Alla Bulgaria e alla Romania sono concessi nuovi diritti d'impianto, pari all'1,5% della superficie totale vitata di 2302,5 ettari per la Bulgaria e di 2830,5 ettari per la Romania alla data di adesione, per la produzione di v.q.p.r.d. Tali diritti sono assegnati ad una riserva nazionale cui si applica l'articolo 5." b) Nell'allegato III (Zone viticole), punto 2, si aggiunge: "g) in Romania: la zona di Podisul Transilvaniei" c) Nell'allegato III (Zone viticole), l'ultima frase del punto 3 e' sostituita dalla seguente: "d) in Slovacchia, la regione del Tokay e) in Romania, le superfici vitate non incluse nel punto 2, lettera g) o nel punto 5, lettera f." d) Nell'allegato III (Zone viticole), punto 5, si aggiunge: "e) in Bulgaria, le superfici vitate nelle seguenti regioni: Dunavska Ravnina (AyHaBcxa paBHHHa), Chernomorski Rayon, Rozova Dolina f) in Romania, le superfici vitate nelle seguenti regioni: Dealurile Buzaului, Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drancei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunarii, regioni viticole meridionali compresi i terreni sabbiosi e altre regioni favorevoli." e) Nell'allegato III (Zone viticole), punto 6, si aggiunge: "In Bulgaria, la zona viticola C III a) comprende le superfici vitate non incluse nel punto 5, lettera e)" f) Nell'allegato V, parte D.3, si aggiunge: "e in Romania". 7. 32000 R 1673: Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16), modificato da: - 32002 R 0651: Regolamento (CE) n. 651/2002 della Commissione, del 16.4.2002 (GU L 101 del 17.4.2002, pag. 3), - 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), - 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1), - 32004 R 0393: Regolamento (CE) n. 393/2004 del Consiglio, del 24.2.2004 (GU L 65 del 3.3.2004, pag. 4). a) Nell'articolo 3, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente: "1. E' stabilito un quantitativo massimo garantito di 80 878 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre lunghe di lino, ripartito tra tutti gli Stati membri, sotto forma di quantitativi nazionali garantiti. Il quantitativo e' cosi' ripartito: - 13 800 tonnellate per il Belgio, - 13 tonnellate per la Bulgaria, - 1 923 tonnellate per la Repubblica ceca, - 300 tonnellate per la Germania, - 30 tonnellate per l'Estonia, - 50 tonnellate per la Spagna, - 55 800 tonnellate per la Francia, - 360 tonnellate per la Lettonia, - 2 263 tonnellate per la Lituania, - 4 800 tonnellate per i Paesi Bassi, - 150 tonnellate per l'Austria, - 924 tonnellate per la Polonia, - 50 tonnellate per il Portogallo, - 42 tonnellate per la Romania, - 73 tonnellate per la Slovacchia, - 200 tonnellate per la Finlandia, - 50 tonnellate per la Svezia, - 50 tonnellate per il Regno Unito." b) Nell'articolo 3, paragrafo 2, la frase di apertura e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti: "2. E' stabilito un quantitativo massimo garantito di 147 265 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa che possono beneficiare dell'aiuto. Tale quantitativo e' ripartito sotto forma di: a) quantitativi nazionali garantiti per i seguenti Stati membri: - 10 350 tonnellate per il Belgio, - 48 tonnellate per la Bulgaria, - 2 866 tonnellate per la Repubblica ceca, - 12 800 tonnellate per la Germania, - 42 tonnellate per l'Estonia, - 20 000 tonnellate per la Spagna, - 61 350 tonnellate per la Francia, - 1 313 tonnellate per la Lettonia, - 3 463 tonnellate per la Lituania, - 2 061 tonnellate per l'Ungheria, - 5 550 tonnellate per i Paesi Bassi, - 2 500 tonnellate per l'Austria, - 462 tonnellate per la Polonia, - 1 750 tonnellate per il Portogallo, - 921 tonnellate per la Romania, - 189 tonnellate per la Slovacchia, - 2 250 tonnellate per la Finlandia, - 2 250 tonnellate per la Svezia, - 12 100 tonnellate per il Regno Unito. Tuttavia, il quantitativo nazionale garantito stabilito per l'Ungheria concerne solo le fibre di canapa." 8. 32003 R 1782 Regolamento (CE) n. 178/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relativi ai regimi di sostegno nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/1994, (CE) n. n. 151/1991, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/1971 e (CE) n. 2029/2001, (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1), come modificato da: 32004 R 0021; Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8) 32004 R 0583: Regolamneto (CE) n. 583/2004 del Consiglio del 22 marzo 2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1) 32004 D 0281: Decisione 2004/281/CE del Consiglio del 22 marzo 2004 (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1) 32004 R 0864: Regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004 (GU L 161 del 30.4.2006, pag. 48 a) L'articolo 2, lettera g) e' sostituito dal seguente: g) "nuovi Stati membri": la Bulgaria, la Repubblica Ceca, l'Estonia, Cipro, la Lutonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovecchia" b) Nell'articolo 5, paragrafo 2, alla fine del primo comma si aggiunge: "Tuttavia, la Bulgaria e la Romania provvedono a che le terre investite a pascolo permanente al l ° gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente." c) Nell'articolo 54, paragrafo 2, alla fine del primo comma si aggiunge: "Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania il termine previsto per la presentazione delle domande di aiuto per superficie e' il 30 giugno 2005." d) Nell'articolo 71 octies si aggiunge: "9. Per la Bulgaria e la Romania: a) il triennio di riferimento di cui al paragrafo 2 e' il 2002-2004; b) l'anno di cui al paragrafo 3, lettera a) e' il 2004; c) nel paragrafo 4, primo comma, il riferimento al 2004 e/o 2005 diventa al 2005 e/o 2006 e il riferimento al 2004 diventa al 2005." e) Nell'articolo 71 nonies si aggiunge: "Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 30 giugno 2003 diventa al 30 giugno 2005." f) Nell'articolo 74, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'aiuto e' concesso per superfici di base nazionali nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X. Le superfici di base sono le seguenti:

```

Bulgaria 21.800 ha

Grecia 617.000 ha

Spagna 594.000 ha

Francia 208.000 ha

Italia 1.646.000 ha

Cipro 6.183 ha

Ungheria 2.500 ha

Austria 7.000 ha

Portogallo 118.000 ha

```

g)

Nell'articolo 78, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente: "1. E' fissata una superficie massima garantita, pari a 1 648 000 ettari, per la quale puo' essere concesso l'aiuto." h) Nell'articolo 80, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'aiuto e' fissato come segue in funzione delle rese negli Stati membri interessati:

```

Campagna di commercializzazione 2004/2005 e in caso di applicazione dell'articolo 71 (EUR/ha) Campagna di commercializzazione 2005/2006 e successive (EUR/ha)

Bulgaria - 345,225

Grecia 1323,96 561,00

Spagna 1123,95 476,25

Francia:

- territorio metropolitano 971,73 411,75

Italia 1069,08 453,00

Ungheria 548,70 232,50

Portogallo 1070,85 453,75

Romania 126,075

i)

L'articolo 81 e' sostituito dal seguente: Articolo 81 Superfici E' istituita una superficie di base nazionale per ciascuno Stato membro produttore. Tuttavia, per la Francia sono istituite due superfici di base. Le superfici di base sono fissate come segue:

Bulgaria 4.166 ha

Grecia 20.333 ha

Spagna 104.973 ha

Francia:

- Guyana francese 4.190 ha

Italia 219.588 ha

Ungheria 3.222 ha

Portogallo 24.667 ha

Romania 500 ha

Gli Stati membri possono suddividere la loro superficie o le loro superfici di base nazionali in sottosuperfici di base secondo criteri oggettivi." j) L'articolo 84 e' sostituito dal seguente: "Articolo 84 Superfici 1. Uno Stato membro concede l'aiuto Comunitario nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG stabilito nel paragrafo 3 per l'importo medio di 120,75 EUR. 2. E' fissata una superficie massima garantita, pari a 829 229 ettari. 3. La superficie massima garantita di cui al paragrafo 2 e' suddivisa nelle seguenti SNG: Superfici nazionali garantite (SNG)

Belgio 100 ha

Bulgaria 11.984 ha

Germania 1.500 ha

Grecia 41.100 ha

Spagna 568.200 ha

Francia 17.300 ha

Italia 130.100 ha

Cipro 5.100 ha

Lussemburgo 100 ha

Ungheria 2.900 ha

Paesi Bassi 100 ha

Austria 100 ha

Polonia 4.200 ha

Portogallo 41.300 ha

Romania 1.645 ha

Slovenia 300 ha

Slovacchia 3.100 ha

Regno Unito 100 ha

4.

Gli Stati membri possono suddividere la loro SNG in sottosuperfici secondo criteri oggettivi, in particolare a livello regionale o secondo la produzione." k) Nell'articolo 95, paragrafo 4 sono aggiunti i commi seguenti: "Per la Bulgaria e la Romania, i quantitativi globali di cui al primo comma sono riportati nella tabella f) dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio e riveduti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, sesto comma del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio. Per la Bulgaria e la Romania il periodo di dodici mesi di cui al primo comma e' il 2006/2007. 1) Nell'articolo 103, dopo il secondo comma si inserisce: "Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania la condizione per l'applicazione del presente comma e' che il regime di pagamento unico per superficie sia attuato nel 2007 e che si sia optato per l'applicazione dell'articolo 66." (m) All'articolo 105, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente: "1. Un supplemento del pagamento per superficie di: - 291 EUR/ha per la campagna di commercializzazione 2005/2006, - 285 EUR/ha a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007, viene corrisposto per la superficie investita a frumento duro nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X, entro i seguenti limiti: (ettari)

Bulgaria 21800

Grecia 617000

Spagna 594000

Francia 208000

Italia 1646000

Cipro 6183

Ungheria 2500

Austria 7000

Portogallo 118000

n)

All'articolo 108, dopo il secondo comma e' inserito: "Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania le domande di pagamento non possono essere presentate per terreni destinati, al 30 giugno 2005, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli." o) L'articolo 110 quater, paragrafo 1 e' sostituito dal seguente: "1. E' istituita una superficie di base nazionale per i seguenti paesi: - Bulgaria: 10.237 ha - Grecia: 370.000 ha - Spagna: 70.000 ha - Portogallo: 360 ha." p) L'articolo 110 quater, paragrafo 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'importo dell'aiuto per ettaro ammissibile e' il seguente: Bulgaria: 263 EUR - Grecia: 594 EUR per 300.000 ettari e 342,85 EUR per i rimanenti 70.000 ettari - Spagna: 1.039 EUR - Portogallo: 556 EUR." q) All'articolo 116, il paragrafo 4 e' sostituito dal seguente: "4. Si applicano i seguenti massimali:

Stato membro Diritti (x 1000)

Belgio 70

Bulgaria 2058,483

Repubblica ceca 66,733

Danimarca 104

Germania 2432

Estonia 48

Grecia 11023

Spagna 19580

Francia 7842

Irlanda 4956

Italia 9575

Cipro 472,401

Lettonia 18,437

Lituania 17,304

Lussemburgo 4

Ungheria 1146

Malta 8,485

Paesi Bassi 930

Austria 206

Polonia 335,88

Portogallo 2690

Romania 5880,620

Slovenia 84,909

Slovacchia 305,756

Finlandia 80

Svezia 180

Regno Unito 19492

Totale 89607,008

r)

All'articolo 123, il paragrafo 8 e' sostituito dal seguente: "8. Si applicano i seguenti massimali regionali:

Belgio 235149

Bulgaria 90343

Repubblica ceca 244349

Danimarca 277110

Germania 1782700

Estonia 18800

Grecia 143134

Spagna 713999*

Francia 1754732**

Irlanda 1077458

Italia 598746

Cipro 12000

Lettonia 7000

Lituania 150000

Lussemburgo 18962

Ungheria 94620

Malta 3201

Paesi Bassi 157932

Austria 373400

Polonia 926000

Portogallo 175075***

Romania 452000

Slovenia 92276

Slovacchia 78348

Finlandia 250000

Svezia 250000

Regno Unito 1419811****

Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1454/2001. Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1452/2001. Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1453/2001. **Questo massimale e' temporaneamente aumentato di 100.000 capi, sino al raggiungimento di un totale di 1.519.811 capi, fino a quando possano essere esportati animali vivi di eta inferiore a sei mesi. s) All'articolo 126, il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente: "5. Si applicano i seguenti massimali nazionali:

Belgio 394253

Bulgaria 16019

Repubblica ceca 90300

Danimarca 112932

Germania 639535

Estonia 13416

Grecia 138005

Spagna* 1441539

Francia** 3779866

Irlanda 1102620

Italia 621611

Cipro 500

Lettonia 19368

Lituania 47232

Lussemburgo 18537

Ungheria 117000

Malta 454

Paesi Bassi 63236

Austria 375000

Polonia 325581

Portogallo*** 416539

Romania 150000

Slovenia 86384

Slovacchia 28080

Finlandia 55000

Svezia 155000

Regno Unito 1699511

Tori, manzi, vacche e giovenche Vitelli di eta' compresa tra piu' di un mese e meno di 8 mesi e la cui carcassa abbia un peso inferiore o uguale a 185kg

Bulgaria 22.191 101.542

Repubblica ceca 483.382 27.380

Estonia 107.813 30.000

Cipro 21.000 -

Lettonia 124.320 53.280

Lituania 367.484 244.200

Ungheria 141.559 94.439

Malta 6.002 17

Polonia 1.815.430 839.518

Romania 1.148.000 85.000

Slovenia 161.137 35.852

Slovacchia 204.062 62.841

(u) All'articolo 143 bis e' aggiunto il paragrafo seguente: "Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania i pagamenti diretti sono introdotti conformemente al seguente schema di incrementi espressi in percentuale del livello applicabile, raggiunto il 30 aprile 2004, di tali pagamenti nella Comunita': - 25% nel 2007, - 30% nel 2008, - 35% nel 2009, - 40% nel 2010, - 50% nel 2011, - 60% nel 2012, - 70% nel 2013, - 80% nel 2014, - 90% nel 2015, - 100% a partire dal 2016." v) All'articolo 143 ter, paragrafo 4 si aggiunge il seguente comma: "Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania la superficie agricola soggetta al regime di pagamento unico per superficie e' quella parte della sua superficie agricola utilizzata che e' stata mantenuta in buone condizioni agronomiche, a prescindere dal fatto che sia in produzione o no, se del caso adeguata in conformita' di criteri oggettivi che saranno stabiliti dalla Bulgaria o dalla Romania previa approvazione della Commissione." w) L'articolo 143 ter, paragrafo 9 e' sostituito dal seguente: "9. Per i nuovi Stati membri il regime di pagamento unico per superficie e' disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2006 con la possibilita' di una duplice proroga di un anno su richiesta del nuovo Stato membro. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania il regime di pagamento unico per superficie e' disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2009 con la possibilita' di una duplice proroga di un anno su loro richiesta. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 11, un nuovo Stato membro puo' decidere di porre fine all'applicazione del regime al termine del primo o del secondo anno del periodo di applicazione, per passare al regime di pagamento unico per azienda. I nuovi Stati membri comunicano alla Commissione l'intenzione di porre fine al regime entro il 1° agosto dell'ultimo anno di applicazione." x) All'articolo 143 ter, paragrafo 11 si aggiunge il seguente comma: "Per la Bulgaria e la Romania, fino al termine dei cinque anni del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie (vale a dire il 2011), si applicano le percentuali fissate dall'articolo 143 bis, paragrafo 2. Se l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie e' prorogato oltre tale data in seguito a una decisione adottata in base alla lettera b), la percentuale di cui all'articolo 143 bis, paragrafo 2 per il 2011 si applica fino alla fine dell'ultimo anno di applicazione del regime di pagamento unico per superficie." y) L'articolo 143 quater, paragrafo 2 e' sostituito dal seguente: "2. Previa autorizzazione della Commissione, i nuovi Stati membri hanno la possibilita' di integrare i pagamenti diretti nella seguente misura: a) per tutti i pagamenti diretti, del 55% del livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunita' nella sua composizione al 30 aprile 2004 nel 2004, del 60% nel 2005, del 65% nel 2006 e, a partire dal 2007, fino a 30 punti percentuali sopra il livello applicabile di cui all'articolo 143 bis nell'anno in questione. Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, si applicano le seguenti disposizioni: del 55% del livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunita' nella sua composizione al 30 aprile 2004 nel 2007, del 60% nel 2008, del 65% nel 2009 e, a partire dal 2010, fino a 30 punti percentuali sopra il livello applicabile di cui all'articolo 143 bis, paragrafo 2, nell'anno in questione. Tuttavia, nel settore della fecola di patate la Repubblica ceca puo' concedere pagamenti diretti complementari fino al 100% del livello applicabile nella Comunita' nella sua composizione al 30 aprile 2004. Tuttavia, per quanto riguarda i pagamenti diretti di cui al Titolo IV, Capitolo 7 del presente regolamento, si applicano le seguenti percentuali massime: 85% nel 2004, 90% nel 2005, 95% nel 2006 e 100% a partire dal 2007. Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, si applicano le seguenti percentuali massime: 85% nel 2007, 90% nel 2008, 95% nel 2009 e 100% a partire dal 2010; oppure b) i) per i pagamenti diretti diversi dal regime di pagamento unico, del livello complessivo del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto in base ai singoli prodotti nel nuovo Stato membro, nell'anno civile 2003 in conformita' di un regime nazionale analogo alla PAC, aumentato di 10 punti percentuali. Tuttavia, per la Lituania l'anno di riferimento e' l'anno civile 2002. Per la Bulgaria e la Romania l'anno di riferimento e' l'anno civile 2006. Per la Slovenia l'aumento e' di 10 punti percentuali nel 2004, 15 punti percentuali nel 2005, 20 punti percentuali nel 2006 e 25 punti percentuali a partire dal 2007. ii) per quanto riguarda il regime di pagamento unico, l'importo totale degli aiuti diretti complementari nazionali che puo' essere concesso da un nuovo Stato membro in un dato anno e' limitato da una dotazione finanziaria specifica. Tale dotazione e' pari alla differenza tra: - l'importo complessivo del sostegno nazionale diretto analogo alla PAC che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro per l'anno civile 2003 oppure, nel caso della Lituania, per l'anno civile 2002, aumentato ogni volta di 10 punti percentuali. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania l'anno di riferimento e' l'anno civile 2006. Per la Slovenia l'aumento e' pari a 10 punti percentuali nel 2004, a 15 punti percentuali nel 2005, a 20 punti percentuali nel 2006 e a 25 punti percentuali a partire dal 2007, e il massimale nazionale del nuovo Stato membro specificato nell'allegato VIII bis, adattato, se del caso, in applicazione degli articoli 64, paragrafo 2 e 70, paragrafo 2. Ai fini del calcolo dell'importo complessivo di cui al primo trattino, occorre includere i pagamenti nazionali diretti e/o i loro elementi costitutivi corrispondenti ai pagamenti diretti Comunitari e/o ai loro elementi costitutivi, presi in considerazione ai fini del calcolo del massimale effettivo del nuovo Stato membro a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, dell'articolo 70, paragrafo 2 e 71 quater. Per ciascun pagamento diretto i nuovi Stati membri possono scegliere di applicare l'opzione di cui alla lettera a) oppure quella di cui alla lettera b) di cui sopra. Il sostegno diretto complessivo che puo' essere erogato ad un agricoltore nei nuovi Stati membri dopo l'adesione in base al rispettivo pagamento diretto, compresi tutti i pagamenti diretti complementari nazionali, non supera il livello del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto negli Stati membri della Comunita' nella sua composizione al 30 aprile 2004." z) L'articolo 154 bis, paragrafo 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate per un periodo che inizia il 1 ° maggio 2004 e scade il 30 giugno 2009 e la loro applicazione e' limitata a tale data. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania detto periodo inizia il 1 ° gennaio 2007 e scade il 31 dicembre 2011. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' prorogare detti periodi." a bis) All'allegato III, le seguenti note in calce sono aggiunte al titolo del punto A: Per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 2005 va inteso come riferimento al primo anno di applicazione del regime di pagamento unico."; al titolo del punto B: "Per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 2006 va inteso come riferimento al secondo anno di applicazione del regime di pagamento unico."; e al titolo del punto C: "Per la Bulgaria e la Romania il riferimento al 2007 va inteso come riferimento al terzo anno di applicazione del regime di pagamento unico."; a ter) L'allegato VIIIBIS e' sostituito dal seguente: "ALLEGATO VIII BIS Massimali nazionali di cui all'articolo 71-quater I massimali sono stati calcolati tenendo conto della tabella degli incrementi di cui all'articolo 143 bis e non devono pertanto essere ridotti. (milioni di EUR) Parte di provvedimento in formato grafico a quater) All'allegato X si aggiunge: "BULGARIA Starozagorski Haskovski Slivenski Yambolski Burgaski Dobrichki lovdivski" a quinquies) L'allegato XI TER e' sostituito dal seguente "ALLEGATO XI TER Superfici di base nazionali a seminativi e rese di riferimento nei nuovi Stati membri, di cui agli articoli 101 e 103

Superficie di base (ha) Rese di riferimento (t/ha)

Bulgaria 2.625.258 2,90

Repubblica ceca 2.253.598 4,20

Estonia 362.827 2,40

Cipro 79.004 2,30

Lettonia 443.580 2,50

Lituania 1.146.633 2,70

Ungheria 3.487.792 4,73

Malta 4.565 2,02

Polonia 9.454.671 3,00

Romania 7.012.666 2,65

Slovenia 125.171 5,27

Slovacchia 1.003.453 4,06

9.

32003 R 1788: Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123), modificato da: - 32004 D 0281: Decisione 2004/281/CE del Consiglio, del 22.3.2004 (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1). a) All'articolo 1, paragrafo 4, e' aggiunto il seguente comma: "Per la Bulgaria e la Romania e' istituita una riserva speciale per la ristrutturazione, come indicato nell'allegato I, tabella g). Tale riserva e' liberata dal 1° aprile 2009, a condizione che il consumo in azienda di latte e prodotti lattiero-caseari in ciascuno di tali paesi sia diminuito dal 2002. La decisione di liberare la riserva e distribuirla tra le quote per le consegne e per le vendite dirette e' presa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2 in base alla valutazione di una relazione che la Bulgaria e la Romania dovranno presentare alla Commissione entro il 31 dicembre 2008. Tale relazione esporra' in dettaglio i risultati e le tendenze dell'effettivo processo di ristrutturazione nel settore lattiero-caseario del paese e, in particolare, il passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione destinata al mercato." b) All'articolo 1, il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente: "5. "Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania e la Slovacchia, i quantitativi di riferimento nazionali includono tutto il vaccino o l'equivalente latte, consegnato a un acquirente o venduto direttamente, quale definito all'articolo 5 del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che sia prodotto o commercializzato sulla base di una misura transitoria applicabile in tali paesi"; c) All'articolo 1 e' aggiunto il paragrafo seguente: "6. Per la Bulgaria e la Romania il prelievo si applica dal 1° aprile 2007." d) All'articolo 6, paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, la base di calcolo dei quantitativi di riferimento individuali e' indicata nell'allegato I, tabella f). Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, il periodo di dodici mesi per l'istituzione di quantitativi di riferimento individuali ha inizio: il 1° aprile 2001 per l'Ungheria, il 1° aprile 2002 per Malta e la Lituania, il 1° aprile 2003 per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, la Lettonia e la Slovacchia, il 1° aprile 2004 per la Polonia e la Slovenia e il 1° aprile 2006 per la Bulgaria e la Romania." e) All'articolo 6, paragrafo 1, e' aggiunto il seguente comma: "Per la Bulgaria e la Romania la ripartizione del quantitativo globale tra consegne e vendite dirette di cui all'allegato I, tabella f) e' riveduta sulla base dei dati reali del 2006 per le consegne e le vendite dirette e, se necessario, essa e' adeguata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2," f) All'articolo 9, paragrafo 2, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, il tenore di materie grasse di riferimento di cui al paragrafo 1 e' uguale al tenore di materie grasse di riferimento dei quantitativi assegnati ai produttori alle date seguenti: il 31 marzo 2002 per l'Ungheria, il 31 marzo 2003 per la Lituania, il 31 marzo 2004 per la Repubblica ceca, Cipro, l'Estonia, la Lettonia e la Slovacchia, il 31 marzo 2005 per la Polonia e la Slovenia e il 31 marzo 2007 per la Bulgaria e la Romania." g) All'articolo 9, paragrafo 5, e' aggiunto il seguente comma: "Per la Romania il tenore di materie grasse di riferimento di cui all'allegato 11 e' riveduto sulla base dei dati dell'intero 2004 e, se necessario, adeguato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2." h) All'allegato I, le tabelle d), e), f) e g) sono sostituite dalle seguenti: "d) Periodo 2007/2008

Stato membro Quantitativi (tonnellate)

Belgio 3 343 535,000

Bulgaria 979 000,000

Repubblica ceca 2 682 143,000

Danimarca 4 499 900,000

Germania 28 143 464,000

Estonia 624 483,000

Grecia 820 513,000

Spagna 6 116 950,000

Francia 24 478 156,000

Irlanda 5 395 764,000

Italia 10 530 060,000

Cipro 145 200,000

Lettonia 695 395,000

Lituania 1 646 939,000

Lussemburgo 271 73 9,000

Ungheria 1 947 280,000

Malta 48 698,000

Paesi Bassi 11 185 440,000

Austria 2 776 895,000

Polonia 8 964 017,000

Portogallo 1 939 187,000

Romania 3 057 000,000

Slovenia 560 424,000

Slovacchia 1 013 316,000

Finlandia 2 431 047,324

Svezia 3 336 030,000

Regno Unito 14 755 647,000

e)

Periodo dal 2008/2009 al 2014/2015

Stato membro Quantitativi (tonnellate)

Belgio 3 360 087,000

Bulgaria 979 000,000

Repubblica ceca 2 682 143,000

Danimarca 4 522 176,000

Germania 28 282 788,000

Estonia 624 483,000

Grecia 820 513,000

Spagna 6 116 950,000

Francia 24 599 335,000

Irlanda 5 395 764,000

Italia 10 530 060,000

Cipro 145 200,000

Lettonia 695 395,000

Lituania 1 646 939,000

Lussemburgo 273 084,000

Ungheria 1 947 280,000

Malta 48 698,000

Paesi Bassi 11 240 814,000

Austria 2 790 642,000

Polonia 8 964 017,000

Portogallo 1 948 550,000

Romania 3 057 000,000

Slovenia 560 424,000

Slovacchia 1 013 316,000

Finlandia 2 443 069,324

Svezia 3 352 545,000

Regno Unito 14 828 597,000

```

f)

I quantitativi di riferimento per le consegne e le vendite dirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

```

Stato membro Quantitativi di riferimento per le consegne (tonnellate) Quantitativi di riferimento per le vendite dirette (tonnellate)

Bulgaria 722 000 257000

Repubblica ceca 2 613 239 68904

Estonia 537 188 87365

Cipro 141 337 3863

Lettonia 468 943 226452

Lituania 1 256 440 390499

Ungheria 1 782 650 164630

Malta 48 698 -

Polonia 8 500 000 464017

Romania 1 093 000 1964000

Slovenia 467 063 93361

Slovacchia 990 810 22506

g)

Quantitativi della riserva speciale per la ristrutturazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4

Stato membro Quantitativi della riserva speciale per la ristrutturazione (tonnellate)

Bulgaria 39180

Repubblica ceca 55788

Estonia 21885

Lettonia 33253

Lituania 57900

Ungheria 42780

Polonia 416126

Romania 188400

Slovenia 16214

Slovacchia 27472

i)

Nell'allegato II la tabella e' sostituita dalla seguente: "TENORE DI MATERIE GRASSE DI RIFERIMENTO

Stato membro Tenore di materie grasse di riferimento (g/kg)

Belgio 36,91

Bulgaria 39,10

Repubblica ceca 42,10

Danimarca 43,68

Germania 40,11

Estonia 43,10

Grecia 36,10

Spagna 36,37

Francia 39,48

Irlanda 35,81

Italia 36,88

Cipro 34,60

Lettonia 40,70

Lituania 39,90

Lussemburgo 39,17

Ungheria 38,50

Paesi Bassi 42,36

Austria 40,30

Polonia 39,00

Portogallo 37,30

Romania 35,93

Slovenia 41,30

Slovacchia 37,10

Finlandia 43,40

Svezia 43,40

Regno Unito 39,70

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