LEGGE 9 gennaio 2006, n. 16
Almeno il 50% dell'assegnazione per ciascun paese a titolo dello strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo e' utilizzato per sostenere la Bulgaria e la Romania nel loro obbligo di finanziare azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere. 4. Un dodicesimo di ciascun importo annuale e' pagabile alla Bulgaria e alla Romania il primo giorno lavorativo di ciascun mese dell'anno corrispondente. I pagamenti forfettari sono utilizzati entro tre anni dal primo pagamento. Entro sei mesi dalla scadenza di tale periodo di tre anni, la Bulgaria e la Romania presentano una relazione esauriente sull'esecuzione finale dei pagamenti forfettari a titolo della parte Schengen dello strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo, corredata di una dichiarazione giustificativa della spesa. Tutti i fondi inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione. 5. La Commissione puo' adottare qualsiasi provvedimento tecnico necessario al funzionamento dello strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo.
Protocollo- art. 33
ARTICOLO 33 1. Fatte salve le decisioni di carattere politico da prendere in futuro, il totale degli stanziamenti d'impegno per azioni strutturali da rendere disponibile per la Bulgaria e la Romania nel triennio 2007-2009 e' il seguente: (milioni di EUR, prezzi 2004)
2007 2008 2009
Bulgaria 539 759 1.002
Romania 1.399 1.972 2.603
Nel triennio 2007-2009, la portata e la natura degli interventi, nell'ambito di queste dotazioni fisse per paese, sono determinate sulla base delle disposizioni applicabili in quel momento alla spesa per gli interventi strutturali.
Protocollo- art. 34
ARTICOLO 34 1. Oltre ai regolamenti relativi allo sviluppo rurale in vigore alla data dell'adesione, le disposizioni di cui alle sezioni da I a III dell'allegato VIII si applicano alla Bulgaria e alla Romania per il periodo 2007-2009 e le specifiche disposizioni finanziarie di cui alla sezione IV dell'allegato VIII si applicano alla Bulgaria e alla Romania durante il periodo di programmazione 2007-2013. 2. Fatte salve le decisioni di carattere politico da prendere in futuro, gli stanziamenti d'impegno della sezione Garanzia del FEAOG destinati allo sviluppo rurale in Bulgaria e Romania nel triennio 2007-2009 ammontano a 3.041 milioni di EUR (prezzi 2004). 3. Le norme necessarie per l'attuazione delle disposizioni dell'allegato VIII sono adottate in conformita' della procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999. 4. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, effettua gli adattamenti delle disposizioni dell'allegato VIII, laddove necessario, per garantire la coerenza con i regolamenti relativi allo sviluppo rurale.
Protocollo- art. 35
ARTICOLO 35 Gli importi di cui agli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 sono adeguati annualmente dalla Commissione in linea con le variazioni dei prezzi come parte degli adeguamenti tecnici annuali delle prospettive finanziarie.
Protocollo- art. 36
ARTICOLO 36 1. Entro un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, in caso di difficolta' gravi di un settore di attivita' economica suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficolta' che possano arrecare grave perturbazione alla situazione economica di una data regione, la Bulgaria o la Romania possono chiedere di essere autorizzate ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato interno. Nelle stesse circostanze, qualsiasi Stato membro attuale puo' chiedere di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti della Bulgaria, della Romania o di entrambi gli Stati. 2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, adotta i regolamenti o le decisioni europei che istituiscono le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' d'applicazione. In caso di difficolta' economiche gravi e su richiesta espressa dello Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, corredata dei pertinenti elementi di informazione. Le misure cosi' decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere. 3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme della Costituzione e in particolare al presente protocollo, nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure si dovra' accordare la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno.
Protocollo- art. 37
ARTICOLO 37 Qualora la Bulgaria o la Romania non abbiano osservato gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione, recando cosi' un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno, inclusi impegni in tutte le politiche settoriali inerenti alle attivita' economiche con effetti transfrontalieri o qualora esista un rischio imminente di siffatto pregiudizio, la Commissione puo', entro un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione e su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, adottare regolamenti o decisioni europei che stabiliscano le misure appropriate. Tali misure sono proporzionate e la precedenza e' accordata a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno e, se del caso, all'applicazione dei meccanismi di salvaguardia settoriali esistenti. Tali misure di salvaguardia non possono essere invocate come mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata agli scambi tra Stati membri. La clausola di salvaguardia puo' essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del monitoraggio e le misure adottate entrano in vigore dalla data di adesione a meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta attuato l'impegno pertinente. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma fino a che non siano adempiuti i pertinenti impegni. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nell'adempimento dei propri impegni, la Commissione puo' adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di revocare i regolamenti e le decisioni europei che stabiliscono le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
Protocollo- art. 38
ARTICOLO 38 In caso di carenze gravi o di rischio imminente di carenze gravi in Bulgaria o in Romania nel recepimento, nell'attuazione o nell'applicazione delle decisioni quadro o di altri pertinenti impegni, strumenti di cooperazione e decisioni in materia di riconoscimento reciproco in campo penale ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea nonche' delle direttive e dei regolamenti in materia di riconoscimento reciproco in campo civile ai sensi del titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' europea, e delle leggi e leggi quadro europee adottate in base alla parte III, titolo III, capo IV, sezioni 3 e 4 della Costituzione, la Commissione puo', per un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, e dopo aver consultato gli Stati membri, adottare regolamenti o decisioni europei che stabiliscono le misure appropriate e precisarne le condizioni e le modalita' di applicazione. Tali misure possono assumere la forma di una sospensione temporanea dell'applicazione delle pertinenti disposizioni e decisioni nelle relazioni tra Bulgaria o Romania e uno o piu' altri Stati membri, senza pregiudicare il proseguimento di una stretta cooperazione giudiziaria. La clausola di salvaguardia puo' essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del monitoraggio e le misure adottate entrano in vigore dalla data di adesione a meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta posto rimedio alle carenze. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma finche' tali carenze persistono. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nel porre rimedio alle carenze individuate, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, puo' adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di revocare i regolamenti e le decisioni europei che stabiliscono le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
Protocollo- art. 39
ARTICOLO 39 1. Se il costante controllo da parte della Commissione degli impegni assunti dalla Bulgaria e dalla Romania nell'ambito dei negoziati di adesione e in particolare le relazioni di controllo della Commissione dimostrano chiaramente che lo stato dei preparativi per l'adozione e l'attuazione dell'acquis in Bulgaria o Romania e' tale da far sorgere il serio rischio che uno di questi Stati sia manifestamente impreparato a soddisfare i requisiti dell'adesione in alcuni importanti settori entro la data di adesione, ossia il 1° gennaio 2007, il Consiglio puo', deliberando all'unanimita' sulla base di una raccomandazione della Commissione, decidere di posporre di un anno, al 1° gennaio 2008, la data di adesione di tale Stato. 2. A prescindere dal paragrafo 1, il Consiglio puo', deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione, adottare la decisione di cui al paragrafo 1 nei confronti della Romania qualora siano state riscontrate gravi carenze per quanto riguarda il rispetto da parte della Romania di uno o piu' degli obblighi o requisiti di cui all'allegato IX, punto I. 3. A prescindere dal paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 37, il Consiglio puo', deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione e sulla scorta di una valutazione particolareggiata, effettuata nell'autunno 2005, sui progressi compiuti dalla Romania nel settore della politica della concorrenza, adottare la decisione di cui al paragrafo l nei confronti della Romania qualora siano state riscontrate gravi carenze per quanto riguarda il rispetto da parte della Romania degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo europeo(1) o di uno o piu' degli impegni o requisiti di cui all'allegato IX, punto Il. 4. Nel caso in cui sia adottata una decisione ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide immediatamente gli adeguamenti al presente protocollo, inclusi gli allegati e le appendici, resisi necessari a seguito della decisione di posticipare la data di adesione. ----------------------------------- (1)Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra (GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2).
Protocollo- art. 40
ARTICOLO 40 Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali della Bulgaria e della Romania durante i periodi transitori di cui agli allegati VI e VII non deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.
Protocollo- art. 41
ARTICOLO 41 Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Bulgaria e in Romania a quello risultante dall'applicazione della politica agricola comune alle condizioni stabilite dal presente protocollo, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1) o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, o dalle leggi europee che li sostituiscono, ovvero secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Le misure transitorie di cui al presente articolo possono essere adottate in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione e' limitata a tale periodo. Tale periodo puo' essere prorogato da una legge europea del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo. Le misure transitorie che si riferiscono all'attuazione degli strumenti riguardanti la politica agricola comune che non sono specificate nel presente protocollo e che si rendono necessarie in conseguenza dell'adesione sono stabilite prima della data di adesione mediante regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta della Commissione, oppure, qualora incidano su strumenti inizialmente adottati dalla Commissione, sono adottate da quest'ultima istituzione mediante regolamenti o decisioni europei secondo la procedura richiesta per l'adozione degli strumenti in questione. ---------------------------------- (1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
Protocollo- art. 42
ARTICOLO 42 Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Bulgaria e in Romania a quello risultante dall'applicazione della normativa dell'Unione nel settore veterinario, fitosanitario e della sicurezza alimentare, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Dette misure sono adottate in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione e' limitata a tale periodo.
Protocollo- art. 43
ARTICOLO 43 Il Parlamento europeo apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Protocollo- art.44
ARTICOLO 44 Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Protocollo- art. 45
ARTICOLO 45 Un cittadino di ogni nuovo Stato membro e' nominato membro della Commissione a partire dalla data dell'adesione. I nuovi membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, di comune accordo con il Presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e in conformita' dei criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4 della Costituzione. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Protocollo- art. 46
ARTICOLO 46 1. Due giudici sono nominati alla Corte di giustizia e due giudici sono nominati al Tribunale. 2. Il mandato di uno dei giudici della Corte di giustizia nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 2009. Questo giudice e' estratto a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 6 ottobre 2012. Il mandato di uno dei giudici del Tribunale nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 31 agosto 2007. Questo giudice e' estratto a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 31 agosto 2010. 3. La Corte di giustizia apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione. Il Tribunale, di concerto con la Corte di giustizia, apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione. I regolamenti di procedura cosi' adattati sono sottoposti all'approvazione del Consiglio. 4. Per la pronuncia sulle cause pendenti dinanzi ai suddetti organi alla data di adesione, per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte di giustizia e il Tribunale in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione e applicano il regolamento di procedura vigente il giorno precedente la data di adesione.
Protocollo- art. 47
ARTICOLO 47 Un cittadino di ogni nuovo Stato membro e' nominato alla Corte dei conti a partire dalla data di adesione per un periodo di sei anni.
Protocollo- art. 48
ARTICOLO 48 Il Comitato delle regioni e' completato con la nomina di 27 membri, in rappresentanza delle collettivita' regionali e locali della Bulgaria e della Romania, titolari di un mandato elettorale regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Protocollo- art. 49
ARTICOLO 49 Il Comitato economico e sociale e' completato con la nomina di 27 membri in rappresentanza delle varie componenti economiche e sociali della societa' civile organizzata della Bulgaria e della Romania. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Protocollo- art. 50
ARTICOLO 50 Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei Comitati istituiti dalla Costituzione, resi necessari dall'adesione, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.
Protocollo- art. 51
ARTICOLO 51 1. I nuovi membri dei comitati, dei gruppi e degli altri enti istituiti dalla Costituzione o da un atto delle istituzioni sono nominati alle condizioni e conformemente alle procedure previste per la nomina dei membri di detti comitati, gruppi o altri enti. Il mandato dei membri recentemente nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione. 2. I comitati o i gruppi istituiti dalla Costituzione o da un atto delle istituzioni con un numero di membri fisso a prescindere dal numero di Stati membri sono integralmente rinnovati all'adesione, a meno che il mandato dei membri in carica non scada entro l'anno successivo all'adesione.
Protocollo- art. 52
ARTICOLO 52 Dalla data di adesione la Bulgaria e la Romania sono considerate come destinatari delle leggi quadro europee, dei regolamenti europei e delle decisioni europee ai sensi dell'articolo I-33 della Costituzione e delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 249 del trattato che istituisce la Comunita' europea e dell'articolo 161 del trattato CEEA, purche' tali leggi quadro europee, regolamenti europei e decisioni europee e tali direttive e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le decisioni europee che entrano in vigore ai sensi dell'articolo I-39, paragrafo 2 della Costituzione e per le direttive e le decisioni entrate in vigore ai sensi dell'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea, la Bulgaria e la Romania sono considerate come aventi ricevuto notifica di tali decisioni europee e di tali direttive e decisioni al momento dell'adesione.
Protocollo- art. 53
ARTICOLO 53 1. La Bulgaria e la Romania mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle disposizioni delle leggi quadro europee e dei regolamenti europei vincolanti per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza delle autorita' nazionali in merito alla forma e ai mezzi, ai sensi dell'articolo I-33 della Costituzione, nonche' delle direttive e decisioni di cui all'articolo 249 del trattato che istituisce la Comunita' europea e all'articolo 161 del trattato CEEA, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente protocollo. Esse comunicano tali misure alla Commissione al piu' tardi entro la data di adesione o, se del caso, entro il termine previsto dal presente protocollo. 2. Nella misura in cui le modifiche delle direttive di cui all'articolo 249 del trattato che istituisce la Comunita' europea e all'articolo 161 del trattato CEEA introdotte dal presente protocollo richiedono modifiche delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli attuali Stati membri, questi ultimi adottano le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle direttive modificate, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente protocollo. Essi comunicano tali misure alla Commissione entro la data di adesione o entro il termine previsto dal presente protocollo, se successivo.
Protocollo- art. 54
ARTICOLO 54 Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio della Bulgaria e della Romania, la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.
Protocollo- art. 55
ARTICOLO 55 Dietro richiesta debitamente circostanziata presentata dalla Bulgaria o Romania alla Commissione entro la data di adesione, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, o la Commissione, se l'atto iniziale e' stato adottato da essa, possono adottare regolamenti o decisioni europei che stabiliscono deroghe temporanee ad atti delle istituzioni adottati tra il l° ottobre 2004 e la data dell'adesione. Le misure sono adottate in conformita' delle regole di voto che disciplinano l'adozione dell'atto rispetto al quale si chiede una deroga temporanea. Tali deroghe, se adottate dopo l'adesione, sono applicabili dalla data di adesione.
Protocollo- art. 56
ARTICOLO 56 Quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nel presente protocollo o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, o la Commissione, se l'atto iniziale e' stato adottato da essa, adottano gli atti a tal fine necessari. Tali adattamenti, se adottati dopo l'adesione, sono applicabili dalla data di adesione.
Protocollo- art. 57
ARTICOLO 57 Salvo disposizioni contrarie, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, i regolamenti o le decisioni europei che istituiscono le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo.
Protocollo- art. 58
ARTICOLO 58 I testi degli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione e redatti dal Consiglio, dalla Commissione e dalla Banca centrale europea in lingua bulgara e rumena fanno fede, dalla data dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle lingue ufficiali attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea qualora i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.
Protocollo- art. 59
ARTICOLO 59 Gli allegati I e IX e le relative appendici costituiscono parte integrante del presente protocollo.
Protocollo- art. 60
ARTICOLO 60 Il Governo della Repubblica italiana rimette ai governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e dei trattati che lo hanno modificato o completato nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Il testo del suddetto trattato, redatto in lingua bulgara e rumena, e' allegato al presente protocollo. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle lingue attuali.
Protocollo- art. 61
ARTICOLO 61 Il Segretario Generale rimette ai governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Protocollo-Allegato I
ALLEGATO I Elenco delle convenzioni e dei protocolli ai quali la Bulgaria e la Romania aderiscono dalla data di adesione (di cui all'articolo 3(3) del Protocollo) 1. Convenzione del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 266 del 9.10.1980, pag. 1) - Convenzione del 10 aprile 1984 relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 146 del 31.5.1984, pag. 1) - Primo protocollo del 19 dicembre 1988 concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 48 del 20.2.1989, pag. 1) Secondo protocollo del 19 dicembre 1988 che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunita' europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 48 del 20.2.1989, pag. 17) Convenzione del 18 maggio 1992 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 333 del 18.11.1992, pag. 1) Convenzione del 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonche' al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU C 15 del 15.1.1997, pag. 10) 2. Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10) - Convenzione del 21 dicembre 1995 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 26 del 31.1.1996, pag. 1) - Protocollo del 25 maggio 1999 di modifica della convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 202 del 16.7.1999, pag. 1) 3. Convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49) Protocollo del 27 settembre 1996 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (GU C 313 del 23.10.1996, pag. 2) Protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee (GU C 151 del 20.5.1997, pag. 2) Secondo Protocollo del 19 giugno 1997 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 12) 4. Convenzione del 26 luglio 1995 basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2) - Protocollo del 24 luglio 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (GU C 299 del 9.10.1996, pag. 2) - Protocollo del 19 giugno 1997 che stabilisce sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3 della convenzione Europol, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunita' di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 2) Protocollo del 30 novembre 2000 stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione (GU C 358 del 13.12.2000, pag. 2) - Protocollo del 28 novembre 2002 recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunita' dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (GU C 312 del 16.12.2002, pag. 2) - Protocollo del 27 novembre 2003 elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) che modifica detta convenzione (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 3) 5. Convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 34) Protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee, della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale (GU C 151 del 20.5.1997, pag. 16) - Protocollo del 12 marzo 1999 stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, alla convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto (GU C 91 del 31.3.1999, pag. 2) Protocollo dell'8 maggio 2003 ai sensi dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU C 139 del 13.6.2003, pag. 2) 6. Convenzione del 26 maggio 1997 sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2) 7. Convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3, del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2) 8. Convenzione del 17 giugno 1998 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida (GU C 216 del 10.7.1998, pag. 2) 9. Convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3) Protocollo del 16 ottobre 2001 stabilito dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 2)
Protocollo-Allegato II
ALLEGATO II Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti collegati, che saranno applicabili nei nuovi Stati membri a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti per questi ultimi (articolo 4(1) del Protocollo) 1. L'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni del 14 giugno 1985 ------------------------------- (1) G.U. L. 239 del 22.9.2000, pag. 13 2. Le seguenti disposizioni della Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nonche' dei relativi atto finale e dichiarazioni comuni(1), modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 in appresso: Articolo 1 nella misura in cui riguarda le disposizioni del presente punto; articoli da 3 a 7, escluso l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d); articolo 13; articoli 26 e 27; articolo 39; articoli da 44 a 59; articoli 61, 62 e 63; articoli da 65 a 69; articoli 71, 72 e 73; articoli 75 e 76; articolo 82; articolo 91; articoli da 126 a 130 nella misura in cui riguardano le disposizioni del presente punto (i) articolo 136; dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale. -------------------------------- (1)GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29). 3. Le seguenti disposizioni degli accordi di adesione alla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nonche' degli atti finali e relative dichiarazioni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 in appresso: a) l'accordo, firmato il 27 novembre 1990, di adesione della Repubblica italiana: - articolo 4, - dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II; b) l'accordo, firmato il 25 giugno 1991, di adesione del Regno di Spagna: - articolo 4, - dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II, - dichiarazione 2 dell'atto finale, parte III; c) l'accordo, firmato il 25 giugno 1991, di adesione della Repubblica portoghese: - articoli 4, 5 e 6, - dichiarazione comune (1) dell'atto finale, parte II; d) l'accordo, firmato il 6 novembre 1992, di adesione della Repubblica ellenica: - articoli 3, 4 e 5, - dichiarazione comune (1) dell'atto finale, parte II, - dichiarazione 2 dell'atto finale, parte III; e) l'accordo, firmato il 28 aprile 1995, di adesione della Repubblica austriaca: - articolo 4, - dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II; f) l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione del Regno di Danimarca: - articolo 4, articolo 5, paragrafo 2 e articolo 6, - dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II; g) l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione della Repubblica di Finlandia: - articoli 4 e 5, - dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II, - dichiarazione del Governo della Repubblica di Finlandia relativa alle isole Aland dell'atto finale, parte III; h) l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione del Regno di Svezia: articoli 4 e 5, dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II 4. I seguenti accordi conclusi dal Consiglio a norma dell'articolo 6 del protocollo di Schengen: - l'accordo, del 18 maggio 1999, concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen, compresi gli allegati, l'atto finale, le dichiarazioni e gli scambi di lettere ad esso acclusi(1), approvato dalla decisione 1999/439/CE(2) del Consiglio --------------------------------- (1) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36. (2) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35. l'accordo, del 30 giugno 1999, concluso dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'instaurazione di diritti e obblighi tra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati(1), approvato dalla decisione 2000/29/CE(2) del Consiglio. - l'accordo firmato il 25 ottobre 2004 dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(3). ----------------------------------- (1) GU L 15 del 20.1.2000, pag. 2. (2) GU L 15 del 20.1.2000, pag. l. (3) Nella misura in cui l'accordo non sia ancora concluso e si applichi a titolo provvisorio. 5. Le disposizioni delle seguenti decisioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 in appresso: decisione SCH/Com-ex (93) 10 del Comitato esecutivo, del 14 dicembre 1993, riguardante le dichiarazioni dei Ministri e dei sottosegretari di Stato; decisione SCH/Com-ex (93) 14 del Comitato esecutivo, del 14 dicembre 1993, riguardante il miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti; decisione SCH/Com-ex (94) 16 riv. del Comitato esecutivo, del 21 novembre 1994, riguardante l'acquisto dei timbri comuni d'ingresso e di uscita; decisione SCH/Com-ex (94) 28 riv. del Comitato esecutivo, del 22 dicembre 1994, riguardante il certificato per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsto all'articolo 75; decisione SCH/Com-ex (94) 29, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 22 dicembre 1994, relativa alla messa in vigore della convenzione di applicazione di Schengen del 19 giugno 1990; decisione SCH/Com-ex (95) 21 del Comitato esecutivo, del 20 dicembre 1995, riguardante lo scambio in tempi brevi tra Stati Schengen di statistiche e di dati concreti che evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne; decisione SCH/Com-ex (98) 1 2a rev. del Comitato esecutivo, del 21 aprile 1998, riguardante la relazione sull'attivita' della Task Force, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2; decisione SCH/Com-ex (98) 26 def del Comitato esecutivo, del 16 settembre 1998, riguardante l'istituzione della Commissione permanente della Convenzione di Schengen; decisione SCH/Com-ex (98) 35, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 16 settembre 1998, riguardante la trasmissione del Manuale comune agli Stati candidati all'adesione all'UE; decisione SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 del Comitato esecutivo, del 27 ottobre 1998, riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2; decisione SCH/Com-ex (98) 51, 3a rev. del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante la cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili su richiesta; decisione SCH/Com-ex (98) 52 del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante il Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2; decisione SCH/Com-ex (98) 57 del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, relativa all'introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalita; decisione SCH/Com-ex (98) 59 riv. del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante un impiego coordinato di consulenti in materia di documenti; decisione SCH/Com-ex (99) 1, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, relativa allo standard degli Stati Schengen nel settore degli stupefacenti; decisione SCH/Com-ex (99) 6 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante l'acquis Schengen nel settore telecomunicazioni; decisione SCH/Com-ex (99) 7, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante i funzionari di collegamento; decisione SCH/Com-ex (99) 8, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti; decisione SCH/Com-ex (99) 10 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante il traffico illecito di armi; decisione SCH/Com-ex (99) 13 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante le versioni definitive del Manuale comune e dell'Istruzione consolare comune: - allegati 1, 2, 3, 7, 8 e 15 dell'Istruzione consolare comune - il Manuale comune, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2, inclusi gli allegati 1, 5, 5A, 6, 10 e 13; decisione SCH/Com-ex (99) 18 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante il miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili. 6. Le seguenti dichiarazioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella misura in cui riguardano le disposizioni del punto 2: dichiarazione SCH/Com-ex (96) decl 6, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 26 giugno 1996, relativa all'estradizione; dichiarazione SCH/Com-ex (97) decl 13, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 9 febbraio 1998, riguardante il rapimento di minori. 7. Le seguenti decisioni del Gruppo centrale istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella misura in cui riguardano le disposizioni del punto 2: decisione SCH/C (98) 117 del Gruppo centrale, del 27 ottobre 1998, riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale; decisione SCH/C (99) 25 del Gruppo centrale, del 22 marzo 1999, riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti. 8. I seguenti atti basati sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti collegati: regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1); decisione 1999/307/CE del Consiglio, del l ° maggio 1999, che stabilisce le modalita' d'integrazione del Segretariato di Schengen nel Segretariato generale del Consiglio (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 49); decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformita' del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1); decisione 1999/436/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che determina, in conformita' delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono 1'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17); decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalita' di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31); decisione 1999/848/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla piena applicazione dell'acquis di Schengen in Grecia (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 58); decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 del 1°.6.2000, pag. 43); decisione 2000/586/GAI del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce una procedura per la modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 248 del 3.10.2000, pag. 1); decisione 2000/751/CE del Consiglio, del 30 novembre 2000, relativa alla declassificazione di talune parti del manuale comune adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 29); decisione 2000/777/CE del Consiglio, del l ° dicembre 2000, relativa alla messa in applicazione dell'acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonche' in Islanda e Norvegia (GU L 309 del 9.10.2000, pag. 24); regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1); regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalita' pratiche relative all'esame delle domande di visto (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2); regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalita' pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5); decisione 2001/329/CE del Consiglio, del 24 aprile 2001, relativa all'aggiornamento della parte VI e degli allegati 3, 6 e 13 dell'istruzione consolare comune nonche' degli allegati 5a), 6a) e 8 del manuale comune (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 32), nella misura in cui riguarda l'allegato 3 dell'istruzione consolare comune e l'allegato 5a) del manuale comune; direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45); decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1); regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1); regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4); regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4); regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7); decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20); decisione 2002/352/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa alla revisione del Manuale comune (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 47); decisione 2002/353/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa alla declassificazione della parte II del manuale comune adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 49); regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1); decisione 2002/587/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla revisione del Manuale comune (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 50); decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1); direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17); decisione 2003/170/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorita' degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 27); regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1); decisione 2003/725/GAI del Consiglio, del 2 ottobre 2003, che modifica l'articolo 40, paragrafi 1 e 7, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 37); direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 26); regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1); decisione 2004/466/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il Manuale Comune per prevedere un controllo mirato anche dei minori accompagnati in frontiera (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 136); direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24); decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o piu' Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28); decisione 2004/574/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante modifica del manuale comune (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 36); decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.62004, pag. 5); regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.1.2004, pag. l); regolamento (CE) n. 2133/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che stabilisce l'obbligo, per le autorita' competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen e del manuale comune (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 5); regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (M L 385 del 29.12.2004, pag. 1).
Protocollo-Allegato III
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