LEGGE 16 marzo 2006, n. 146
Articolo 16 Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione 1. Il presente Protocollo sara' aperto a tutti gli Stati per la firma, dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo (Italia) e successivamente presso la Sede delle Nazioni Unite a New York, fino al 12 dicembre 2002. 2. Il presente Protocollo e' altresi' aperto alla firma delle organizzazioni regionali d'integrazione economica, a patto che almeno uno Stato membro di una tale organizzazione abbia firmato il presente Protocollo in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo. 3. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica puo' depositare i propri strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri lo ha fatto. In questo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, tale organizzazione dichiara la portata della sua competenza per quanto riguarda le materie regolamentate dal presente Protocollo. Tale organizzazione inoltre informa il depositario di ogni rilevante modifica della portata della sua competenza. 4. Il presente Protocollo e' aperto all'adesione di ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno Stato membro e' Parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Al momento della sua adesione, l'organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara la portata della sua competenza per quanto concerne le questioni regolamentate dal presente Protocollo. Essa inoltre informa il depositario di ogni rilevante modifica della portata della sua competenza.
Protocollo 1-art. 17
Articolo 17 Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, rimanendo inteso che non entrera' in vigore prima che la Convenzione stessa sia entrata in vigore. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica sara' considerato come strumento aggiuntivo a quelli gia' depositati dagli Stati membri di questa organizzazione. 2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratifica, accetta, approva o aderisce al presente Protocollo dopo il deposito del quarantesimo strumento pertinente, il presente Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito da parte di tale Stato o organizzazione dello strumento rilevante, oppure alla data in cui quest'ultimo entra in vigore in applicazione del presente articolo, se questa data e' posteriore.
Protocollo 1-art. 18
Articolo 18 Emendamento 1. Alla scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, uno Stato Parte del Protocollo puo' proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunichera' la proposta di emendamento agli Stati Parte ed alla Conferenza delle Parti alla Convenzione, al fine di esaminare la proposta e adottare una decisione. Gli Stati Parte del presente Protocollo riuniti nella Conferenza delle Parti non lesinano alcun sforzo per addivenire ad un consenso su ciascun emendamento. Una volta esauriti tutti gli sforzi in vista di un consenso, senza che un accordo sia stato raggiunto, l'emendamento esigera' come estrema risorsa per essere adottato, un voto a maggioranza di due terzi degli Stati Parti del presente Protocollo, presenti e votanti alla Conferenza delle Parti. 2. Le organizzazioni regionali d'integrazione economica, per esercitare in forza del presente articolo il loro diritto di voto nei settori di loro competenza, dispongono di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati Membri che sono Parti del presente Protocollo. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati Membri esercitano il proprio e viceversa. 3. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e' soggetto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati Parte. 4. Un emendamento adottato in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo entrera' in vigore nei confronti di uno Stato Parte novanta giorni dopo la data del deposito, ad opera di detto Stato Parte, presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione di tale emendamento. 5. Un emendamento entrato in vigore e' vincolante riguardo agli Stati Parte che hanno espresso il loro consenso a farne parte. Gli altri Stati Parte rimangono vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da tutti i precedenti emendamenti che essi hanno ratificato, accettato o approvato.
Protocollo 1-art. 19
Articolo 19 Denuncia 1. Uno Stato Parte puo' denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Una siffatta denuncia entra in vigore un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale. 2. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di essere Parte del presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri lo hanno denunciato.
Protocollo 1-art. 20
Articolo 20 Depositario e lingue 1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' il depositario del presente Protocollo. 2 L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono parimenti autentici sara' depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato il presente Protocollo.
Protocollo 2-art. 1
Traduzione non ufficiale PROTOCOLLO CONTRO LA FABBRICAZIONE ED IL TRAFFICO ILLECITO DI ARMI DA FUOCO E DI LORO PARTI, ELEMENTI E MUNIZIONI, ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITA TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA Preambolo Gli Stati Parti del presente Protocollo, Consapevoli dell'urgenza di prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, essendo queste attivita' pregiudizievoli per la sicurezza di ciascun Stato, di ciascuna regione e del mondo nell'insieme, e che costituiscono una minaccia per il benessere dei' popoli, per la loro promozione sociale ed economica e per il loro diritto a vivere in pace, Convinti dunque della necessita' che tutti gli Stati prendano tutti i provvedimenti appropriati a tal fine, ivi comprese le attivita' di cooperazione internazionale ed altre misure a livello regionale e mondiale, Ricordando la Risoluzione 53/111 dell'Assemblea generale del 9 dicembre 1998 in cui l'Assemblea ha deciso di creare un comitato intergovernativo speciale, a composizione non limitata, incaricato di elaborare una convenzione internazionale generale contro la criminalita' transnazionale organizzata e di esaminare se sia il caso di elaborare, in modo particolare, uno strumento internazionale volto a lottare contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni. Tenendo presente il principio della parita' dei diritti dei popoli e del diritto di questi ultimi di disporre di loro stessi, come sancito nello Statuto delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale inerenti alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione fra gli Stati in conformita' allo Statuto delle Nazioni Unite. Convinti che il fatto di allegare alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata uno strumento internazionale contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco e di loro parti, elementi e munizioni, aiutera' a prevenire e combattere questo tipo di criminalita': Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata 1. Il presente Protocollo completa la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata. Esso e' interpretato congiuntamente alla Convenzione. 2. Le disposizioni della Convenzione si applicano mutatis mutandis al presente Protocollo, salvo disposizione contraria del presente Protocollo. 3. I reati determinati in conformita' all'articolo 5 del presente Protocollo sono considerati reati stabiliti in conformita' alla Convenzione.
Protocollo 2-art. 2
Articolo 2 Oggetto Il presente Protocollo ha come oggetto quello di promuovere, agevolare e rafforzare la cooperazione fra gli Stati Parti, al fine di prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed il traffico illecito delle armi da fuoco, delle loro parti, dei loro elementi e delle loro munizioni.
Protocollo 2-art. 3
Articolo 3 Terminologia Ai fini del presente Protocollo: a) l'espressione "arma da fuoco" significa ogni arma a canna portatile destinata allo sparo di piombini, di una pallottola o di un proiettile per mezzo di un esplosivo, o che e' progettata a tal fine o che puo' agevolmente essere trasformata a tal fine, escluse le armi da fuoco antiche o le loro riproduzioni. Le armi da fuoco antiche e le loro riproduzioni sono definite in conformita' alla legislazione interna. Cio' nonostante, le armi da fuoco antiche non includono in alcun caso le armi da fuoco fabbricate dopo il 1899; b) l'espressione "parti ed elementi" significa ogni elemento, o elemento di sostituzione specificatamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, la carcassa o il coperchio di culatta, la guida o il tamburo, la culatta mobile o il blocco di culatta, nonche' ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da un tiro di arma da fuoco; c) il termine "munizioni" significa l'insieme della cartuccia o dei suoi elementi, compresi i bossoli, i detonatori, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili utilizzati in un'arma da fuoco, fermo restando che tali elementi sono anch'essi sottoposti ad autorizzazione nello Stato Parte considerato; d) l'espressione "fabbricazione illecita" significa la fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco, di loro parti ed elementi, o di munizioni: i) effettuato con parti ed elementi che sono stati oggetto di un traffico illecito; ii) senza licenza ne' autorizzazione di un'autorita' competente dello Stato Parte in cui la fabbricazione o l'assemblaggio ha luogo; oppure iii) senza aver contrassegnato le armi da fuoco al momento della loro fabbricazione in conformita' all'articolo 8 del presente Protocollo; Sono rilasciate licenze o autorizzazioni per la fabbricazione di parti e di elementi, in conformita' alla legislazione interna; e) l'espressione " traffico illecito" significa l'importazione, l'esportazione, l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni dal territorio di uno Stato Parte o attraverso quest'ultimo verso iiterritorio di un altro Stato Parte se uno degli Stati Parti autorizzati non lo autorizza conformemente alle disposizioni del presente Protocollo o se le armi da fuoco non sono marcate conformemente all'articolo 8 del presente Protocollo; f) il termine "pedinamento" significa il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, se possibile, delle loro parti, elementi e munizioni dal fabbricante all'acquirente, al fine di aiutare le autorita' competenti degli Stati parti ad individuare ed analizzare la fabbricazione ed il traffico illecito e ad effettuare investigazioni
Protocollo 2-art. 4
Articolo 4 Portata d'applicazione 1. Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione della fabbricazione e del traffico illecito delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni ed alle inchieste e azioni giudiziarie relative ai reati determinati in conformita' all'articolo 5 di detto Protocollo, quando questi reati sono di natura transnazionale ed un gruppo criminale organizzato vi e' implicato. 2. Il presente Protocollo non si applica alle transazioni fra Stati o ai trasferimenti di uno Stato qualora la sua applicazione dovesse pregiudicare il diritto di uno Stato Parte di adottare nell'interesse della sicurezza nazionale, misure compatibili con lo Statuto delle Nazioni Unite.
Protocollo 2-art. 5
Articolo 5 Incriminazione 1. Ciascuno Stato Parte adotta i provvedimenti legislativi e gli altri provvedimenti necessari per conferire il carattere di reato, quando gli atti siano stati commessi intenzionalmente: a) alla fabbricazione illecita di armi da fuoco, di loro elementi e munizioni; b) al traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni; c) alla contraffazione o illecita obliterazione, rimozione o alterazione in modo illegale del marchio ( o dei marchi) che devono comparire su un'arma da fuoco in forza dell'articolo 8 del presente Protocollo). 2. Ciascuno Stato Parte puo' altresi' adottare le misure legislative ed altre necessarie per determinare in quanto reati i seguenti comportamenti: a) fatti salvi i concetti basilari del suo ordinamento giuridico, il tentativo di commettere un reato determinato in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo o di rendersene complice; e b) il fatto di organizzare, dirigere, aiutare, facilitare, incoraggiare, favoreggiare per mezzo di un aiuto o di consigli, la perpetrazione di un reato stabilito conformemente al paragrafo I del presente articolo.
Protocollo 2-art. 6
Articolo 6 Confisca, sequestro e uso 1. Fatto salvo l'articolo 12 della Convenzione le Parti, per quanto possibile nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici nazionali, adottano le misure necessarie per la confisca di armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni, che sono stati oggetto di una fabbricazione o di un traffico illecito. 2. Gli Stati Parte adottano, nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici nazionali, le misure necessarie ad impedire che armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni che sono stati oggetto di una fabbricazione e di traffici illeciti cadano in mano a persone non autorizzate, confiscando e distruggendo tali armi, le loro parti, elementi e munizioni salvo se un'altra misura per disporne e' stata ufficialmente autorizzata, ed a condizione che tali armi siano state contrassegnate e che le metodologie per disporre di tali armi e munizioni siano state registrate.
Protocollo 2-art. 7
Articolo 7 Conservazione delle informazioni Ciascun Stato Parte garantisce la conservazione per almeno dieci anni delle informazioni relative alle armi da fuoco e, se del caso e ove possibile, alle loro parti, elementi e munizioni necessarie per seguire le tracce e individuare tali armi nonche' ove opportuno e possibile, le loro parti, elementi e munizioni che sono oggetto di una fabbricazione o di un traffico illecito, nonche' per prevenire e individuare tali attivita'. Le informazioni in oggetto sono le seguenti: a) i marchi appropriati richiesti in forza dell'articolo 8 del presente Protocollo; b) nel caso di transazioni internazionali relative ad armi da fuoco, le parti, gli elementi e le munizioni di queste ultime, le date di rilascio e di scadenza delle licenze o autorizzazioni richieste, il paese di esportazione, il paese d'importazione, i paesi di transito, se del caso, ed il destinatario finale nonche' la descrizione e la quantita' degli articoli.
Protocollo 2-art. 8
Articolo 8 Marcatura delle armi da fuoco 1. In vista dell'identificazione e per seguire le tracce di ciascuna arma da fuoco, gli Stati parte: a) al momento della fabbricazione di ciascuna arma da fuoco, sia esigono un'unica marcatura indicante il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione ed il numero di serie, sia conservano ogni altra marcatura, unica e di facile uso che comporta simboli geometrici semplici abbinati ad un codice numerico e/o alfa-numerico, il quale consente a tutti gli Stati d'identificare facilmente il paese di fabbricazione; b) esigono una marcatura appropriata semplice su ciascuna arma da fuoco importata, che consenta d'identificare il paese importatore e, se possibile, l'anno d'importazione rendendo possibile il pedinamento dell'arma da fuoco ad opera delle autorita' competenti di questo paese, nonche' un marchio unico, se detto marchio non figura sull'arma da fuoco. Non occorre applicare alle importazioni temporanee di armi da fuoco per fini leciti e verificabili, le condizioni enunciate nel presente capoverso. c) garantiscono, all'atto del trasferimento di un'arma da fuoco proveniente dalle scorte dello Stato, in vista di un uso civile permanente, ad effettuare un'unica marcatura adeguata che consenta a tutti gli Stati Parte di identificare il paese che effettua il trasferimento. 3. Gli Stati Parti incoraggiano l'industria delle armi da fuoco ad elaborare misure per impedire che i marchi siano rimossi o alterati.
Protocollo 2-art. 9
Articolo 9 Neutralizzazione delle armi da fuoco Uno Stato Parte il quale, secondo la sua legislazione interna, non considera un'arma da fuoco neutralizzata come arma da fuoco, prende i provvedimenti necessari, ivi compresa la determinazione di reati specifici, se del caso, per impedire l'illecita riattivazione delle armi da fuoco neutralizzate, in conformita' ai principi generali di neutralizzazione in appresso: a) rendere definitivamente inutilizzabili ed impossibili da rimuovere, sostituire o modificare in vista di qualsiasi riattivazione, tutte le parti essenziali di un'arma da fuoco neutralizzata; b) prendere provvedimenti per, se del caso far verificare le misure di neutralizzazione da un'autorita' competente, al fine di garantire che le modifiche apportate ad un'arma da fuoco la rendano definitivamente inutilizzabile; c) prevedere, nell'ambito della verifica da parte dell'autorita' competente, il rilascio di un certificato o di un documento attestante la neutralizzazione dell'arma da fuoco o l'applicazione a tal fine di un marchio chiaramente visibile sull'arma da fuoco.
Protocollo 2-art. 10
Articolo 10 Obblighi generali concernenti i sistemi di licenze o di autorizzazioni per l'esportazione, l'importazione ed il transito. 1. Ciascuno Stato Parte stabilisce o mantiene un sistema efficace di licenze o di autorizzazioni per l'esportazione e l'importazione nonche' di misure sul transito internazionale, per il trasferimento di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni. 2. Prima di rilasciare licenze o autorizzazioni d'esportazione per invii di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ciascuno Stato parte si accerta che: a) Gli Stati importatori abbiano rilasciato licenze o autorizzazioni d'importazione; b) Gli Stati di transito abbiano almeno notificato per iscritto, prima dell'invio, che essi non si oppongono al transito, e cio' senza pregiudizio di accordi o di intese bilaterali e multilaterali a favore degli Stati senza litorale. 3. La licenza o l'autorizzazione di esportazione e d'importazione e la relativa documentazione di accompagnamento contengano informazioni le quali, come minimo, includono il luogo e la data del rilascio, la data di scadenza, il paese di esportazione, il paese d'importazione, il destinatario finale, la designazione delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni e la loro quantita', nonche', in caso di transito, i paesi di transito. Le informazioni riportate nella licenza d'importazione devono essere fornite in anticipo agli Stati di transito. 4. Lo Stato Parte importatore informa lo Stato Parte esportatore, a sua richiesta, della ricezione degli invii di armi da fuoco, di loro parti ed elementi o di munizioni. 5. Ciascuno Stato Parte prende, nell'ambito dei propri mezzi, misure affidabili per fare in modo che le procedure di concessione di licenze o di autorizzazioni siano sicure e che l'autenticita' delle licenze o delle autorizzazioni possa essere verificata o convalidata. 6. Gli Stati Parte possono adottare procedure semplificate per l'importazione e l'esportazione temporanea e per il transito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, per tini legali verificabili come la caccia, il tiro sportivo, la perizia, l'esposizione o la riparazione.
Protocollo 2-art. 11
Articolo 11 Misure di sicurezza e di prevenzione Al fine di individuare, prevenire ed eliminare furti, perdite o dirottamenti, nonche' la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ciascuno Stato Parte prende adeguati provvedimenti: a) per esigere la sicurezza delle armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni al momento della fabbricazione, dell'importazione dell'esportazione e del transito attraverso il suo territorio; b) per accrescere l'efficacia dei controlli delle importazioni, delle esportazioni e del transito, ivi compresi, se del caso, dei controlli alle frontiere, nonche' l'efficacia della cooperazione transfrontaliera fra la polizia ed i servizi doganali.
Protocollo 2-art. 12
Articolo 12 Informazioni 1. Fatti salvi gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati Parte si scambiano, conformemente ai loro rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi, informazioni pertinenti in ogni caso di specie, concernenti in particolare i fabbricanti, i negozianti, gli importatori, gli esportatori e, ogni qualvolta cio' e' possibile, i trasportatori autorizzati di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni. 2. Fatti salvi gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati Parte si scambiano, conformemente ai loro rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi, informazioni pertinenti, concernenti in modo particolare: a) i gruppi criminali organizzati i quali notoriamente partecipano o sono sospettati di partecipare alla fabbricazione o al traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni; b) i mezzi di dissimulazione utilizzati nella fabbricazione o nel traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni ed i mezzi per rilevarli; c) le metodologie ed i mezzi, i punti di spedizione e di destinazione e gli itinerari solitamente utilizzati dai gruppi criminali organizzati che si dedicano al traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni; d) i dati di esperienza a carattere legislativo, nonche' le prassi e le misure volte a prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni. 3. Gli Stati Parte si comunicano o si scambiano, a seconda di come convenga, informazioni scientifiche e tecnologiche pertinenti, utili ai servizi di individuazione e di repressione, al fine di rafforzare reciprocamente la loro capacita' di prevenire e scoprire la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, di svolgere indagini e d'intraprendere azioni giudiziarie contro le persone coinvolte in queste attivita' illecite. 4. Gli Stati Parte cooperano fra di loro per seguire le tracce delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni che siano state eventualmente oggetto di una fabbricazione o di traffici illeciti, e rispondono con sollecitudine, nel limite dei loro mezzi, alle richieste di assistenza in questo settore. 5. Fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico o di altri accordi internazionali, ogni Stato Parte che riceve informazioni da un altro Stato Paste in applicazione del presente articolo, ivi comprese informazioni esclusive concernenti transazioni commerciali, garantisce la loro riservatezza e rispetta tutte le loro limitazioni d'uso se e' richiesto in tal senso dallo Stato Parte che le fornisce. Se tale riservatezza non puo' essere garantita, lo Stato Parte che ha fornito le informazioni ne e' avvisato prima che queste ultime siano divulgate.
Protocollo 2-art. 13
Articolo 13 Cooperazione 1. Gli Stati Parte cooperano a livello bilaterale, regionale ed internazionale per prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed i traffici illeciti di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni. 2. Fatto salvo il paragrafo 13 dell'articolo 18 della Convenzione, ciascun Stato Parte designa un organismo nazionale o un unico punto di contatto incaricato di provvedere al collegamento con altri Stati Parte per le questioni relative al presente Protocollo. 3. Gli Stati Parte si adoperano per ottenere l'appoggio e la cooperazione di fabbricanti, negozianti, importatori, esportatori, agenti venditori e trasportatori commerciali di armi da fuoco, nonche' di loro parti, elementi e munizioni, al fine di prevenire e individuare le attivita' illecite di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Protocollo 2-art. 14
Articolo 14 Formazione professionale ed assistenza tecnica 1. Gli Stati Parte cooperano fra di loro e con le organizzazioni internazionali competenti, a seconda di come convenga, in modo da poter ottenere, su richiesta, la formazione e l'assistenza tecnica necessarie per migliorare la loro capacita' di prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed i traffici illeciti di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ivi compresa un'assistenza tecnica, finanziaria e materiale per le questioni di cui agli articoli 29 e 30 della Convenzione.
Protocollo 2-art. 15
Articolo 15 Agenti venditori e intermediazione 1. Al fine di prevenire e di combattere la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, gli Stati Parte che non lo hanno ancora fatto, prevedono d'istituire un sistema di regolamentazione delle attivita' di coloro che praticano l'intermediazione. Questo sistema potrebbe includere una o piu' misure, come: a) l'esigenza di una registrazione per gli agenti venditori che operano sul loro territorio; b) l'esigenza di una licenza o di un'autorizzazione d'intermediazione; oppure c) l'esigenza d'indicare, sulle licenze o autorizzazioni d'importazione e di esportazione, o sui documenti di accompagnamento, il nome e la localizzazione degli agenti venditori che partecipano alla transazione. 2. Gli Stati Parte che hanno istituito un sistema di autorizzazioni per quanto riguarda l'nter-mediazione, come enunciato al paragrafo I del presente articolo, sono incoraggiati a fornire informazioni sugli agenti venditori e sulla mediazione quando scambiano informazioni ai sensi dell'articolo 12 del presente Protocollo, ed a conservare le informazioni relative agli agenti venditori ed all'inter-mediazione conformemente all'articolo 7 del presente Protocollo.
Protocollo 2-art. 16
Articolo 16 Soluzione delle controversie 1. Gli Stati Parte fanno ogni forzo per risolvere per via negoziale le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo. 2. Ogni controversia fra due o piu' Stati Parte, concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo, che non puo' essere risolta per via negoziale in tempi ragionevoli e', su richiesta di uno di questi Stati Parte, sottoposta ad arbitrato. Se entro sei mesi a decorrere dalla data della richiesta di arbitrato, gli Stati Parte non addivengono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, uno qualsiasi fra di loro puo' sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia presentando un ricorso conformemente allo Statuto della Corte. 3. Al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione del presente Protocollo o dell'adesione a quest'ultimo, ogni Stato Parte puo' dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che ha emanato siffatta riserva. 4. Ogni Stato Parte che ha formulato una riserva in forza del paragrafo 3 del presente articolo puo' ritirarla in qualsiasi momento, indirizzando una notifica al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Protocollo 2-art. 17
Articolo 17 Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione 1. Il presente Protocollo sara' aperto alla firma di tutti gli Stati presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua adozione da parte dell'Assemblea Generale e fino al 12 dicembre 2002. 2. Il presente Protocollo e' altresi' aperto alla firma delle organizzazioni regionali d'integrazione economica, purche' almeno uno Stato membro di una siffatta organizzazione abbia firmato il presente Protocollo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica puo' depositare i suoi strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri lo ha fatto. In questo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, la suddetta organizzazione dichiara la portata della sua competenza relativamente alle questioni regolamentate dal presente Protocollo. Essa informa altresi' il depositario di ogni modifica rilevante della portata della sua competenza. 4. Il presente Protocollo e' aperto all'adesione di ogni Stato o di ogni organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno Stato membro fa parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Al momento della sua adesione, un'organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara la portata della sua competenza relativamente alle questioni regolamentate dal presente Protocollo. Essa informa altresi' il depositario di ogni modifica rilevante della portata della sua competenza.
Protocollo 2-art. 18
Articolo 18 Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, rimanendo inteso che non entrera' in vigore prima che la Convenzione stessa sia entrata in vigore. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica e' considerato come essendo uno strumento aggiuntivo a quelli gia' depositati dagli Stati membri di questa organizzazione. 2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratifichera', accettera' o approvera' il presente Protocollo o che vi aderira' dopo il deposito del quarantesimo strumento pertinente, il presente Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento rilevante da parte di detto Stato o di detta organizzazione, o alla data in cui esso entra in vigore in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, se quest'ultima data e' posteriore.
Protocollo 2-art. 19
Articolo 19 Emendamento 1. Alla scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, uno Stato Parte del Protocollo puo' presentare una proposta di emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica in tal caso la proposta di emendamento agli Stati Parte ed alla Conferenza delle Parti alla Convenzione, in vista dell'esame della proposta e dell'adozione di una decisione. Gli Stati Parte del presente Protocollo, riuniti nella Conferenza delle Parti non lesinano alcun sforzo per raggiungere un consenso su qualsiasi emendamento. Se tutti gli sforzi in tal senso si sono esauriti senza sia intervenuto un accordo occorrera', come estrema risorsa, affinche' l'emendamento possa essere adottato, un voto a maggioranza di due terzi degli Stati Parte del presente Protocollo, presenti e votanti alla Conferenza delle Parti. 2. Le organizzazioni regionali d'integrazione economica dispongono, per esercitare in forza del presente articolo il loro diritto di voto nei settori di loro competenza, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri Parti del presente Protocollo. Esse non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il proprio, e viceversa. 3. Un emendamento adottato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e' soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati Parte. 4. Un emendamento adottato in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo entrera' in vigore per uno Stato Parte novanta giorni dopo la data di deposito ad opera di detto Stato Parte presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione di detto emendamento. 5. Un emendamento entrato in vigore ha valenza obbligatoria nei confronti degli Stati Parte che hanno espresso il loro consenso ad esserne vincolati. Gli altri Stati Parte rimangono vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da tutti gli emendamenti precedenti da essi ratificati, accettati o approvati.
Protocollo 2-art. 20
Articolo 20 Denuncia 1. Uno Stato Parte puo' denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Questa denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica. 2. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di essere Parte del presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri hanno denunciato quest'ultimo.
Protocollo 2-art. 21
Articolo 21 Depositario e lingue Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' depositario del presente Protocollo. 2. L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sara' depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Protocollo.
Protocollo 3-art. 1
Traduzione non ufficiale PROTOCOLLO ADDIZIONALE DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITA' TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA PER COMBATTERE IL TRAFFICO ILLECITO DI MIGRANTI VIA TERRA, VIA MARE E VIA ARIA Preambolo Gli Stati - Parte del presente Protocollo, Dichiarando che una azione efficace per prevenire e combattere il traffico di migranti via terra, mare e aria richiede un approccio internazionale globale che includa la cooperazione, lo scambio di informazioni ed altre misure adeguate, comprese misure di carattere socio-economico, al livello nazionale, regionale ed internazionale, Ricordando la risoluzione dell'Assemblea Generale 53/212 datata 22 dicembre 1999, con la quale l'Assemblea ha esortato gli Stati membri ed il sistema delle Nazioni Unite a rafforzare la cooperazione internazionale nel settore dello sviluppo e migrazione internazionali al fine di affrontare le cause che sono alla base della migrazione, specialmente quelle connesse alla poverta', e a massimizzare i vantaggi della migrazione internazionale per gli interessati, e ha incoraggiato, laddove necessario, i meccanismi subregionali, regionali ed interregionali a continuare ad affrontare la questione della migrazione e dello sviluppo, Convinti della necessita' di fornire ai migranti un trattamento umano ed una piena tutela dei loro diritti, Tenendo conto del fatto che, nonostante il lavoro intrapreso in altre tribune internazionali, non vi e' nessun strumento universale che affronti tutti gli aspetti del traffico di migranti e altre questioni connesse. Preoccupati per il significativo aumento delle attivita' dei gruppi criminali organizzati nel settore di traffico di migranti e altre attivita' criminali connesse enunciate nel presente Protocollo che nuocciono gravemente agli Stati interessati, Preoccupati anche per il fatto che il traffico di migranti puo' mettere in pericolo le vite o l'incolumita' dei migranti coinvolti, Ricordando la risoluzione 53/111 dell'Assemblea Generale del 9 dicembre 1998, con la quale l'Assemblea ha deciso di istituire un comitato intergovernativo ad hoc a composizione non limitata al fine di elaborare una convenzione internazionale generale contro la criminalita' transnazionale organizzata e di esaminare l'elaborazione, tra gli altri, di uno strumento internazionale in materia di traffico clandestino e trasporto di migranti, anche via mare. Convinti del fatto che l'integrazione della Convenzione contro la criminalita' transnazionale organizzata con uno strumento internazionale contro il traffico di migranti via mare, terra e aria, sara' utile nel prevenire e combattere tale tipo di reato. Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalita' Transnazionale Organizzata 1. Il presente Protocollo integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata. Esso e' interpretato unitamente alla Convenzione. 2. Le disposizioni della Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Protocollo, salvo diversa disposizione. 3. I reati previsti conformemente all'articolo 6 del presente Protocollo sono considerati come reati previsti ai sensi della Convenzione.
Protocollo 3-art. 2
Articolo 2 Scopo Lo scopo del presente Protocollo e' di prevenire e combattere il traffico di migranti, nonche' quello di promuovere la cooperazione fra gli Stati Parte a tal fine, tutelando al contempo i diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino.
Protocollo 3-art. 3
Articolo 3 Terminologia Ai fini del presente Protocollo: (a) "Traffico di migranti" indica il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non e' cittadina o residente permanente. (b) "Ingresso illegale" indica il varcare i confini senza soddisfare i requisiti necessari per l'ingresso legale nello Stato d'accoglienza; (c) "Documento di viaggio o d'identita' fraudolento" indica qualsiasi documento di viaggio o di identita': i) che e' stato contraffatto o modificato materialmente da qualunque persona diversa dalla persona o autorita' legalmente autorizzata a produrre o rilasciare il documento di viaggio o di identita' per conto dello Stato; o ii) che e' stato rilasciato o ottenuto in modo irregolare, tramite falsa dichiarazione, corruzione o costrizione, o in qualsiasi altro modo illegale; o iii) che e' utilizzato da una persona diversa dal legittimo titolare; (d) "Nave" indica qualsiasi tipo di veicolo acquatico, compresi i veicoli senza pescaggio e gli idrovolanti, utilizzati o suscettibili di essere utilizzati come mezzo di trasporto sull'acqua, eccetto navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti o gestite da un Governo fintantoche' utilizzate per un servizio pubblico non commerciale.
Protocollo 3-art. 4
Articolo 4 Portata di applicazione Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, alle attivita' d'indagine ed al perseguimento dei reati previsti ai sensi dell'art. 6 del presente Protocollo, nei casi in cui tali reati sono di natura transnazionale e coinvolgono un gruppo criminale organizzato, nonche' alla protezione dei diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino.
Protocollo 3-art. 5
Articolo 5 Responsabilita' penale dei migranti I migranti non diventano assoggettati all'azione penale fondata sul presente Protocollo per il fatto di essere stati oggetto delle condotte di cui all'articolo 6.
Protocollo 3-art. 6
Articolo 6 Penalizzazione 1. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato ai sensi del suo diritto interno, quando l'atto e' commesso intenzionalmente e al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale: a) al traffico di migranti; b) quando l'atto e' commesso al fine di permettere il traffico di migranti; (i) alla fabbricazione di un documento di viaggio o di identita' fraudolento; (ii) al fatto di procurarsi, fornire o possedere detto documento; c) al fatto di permettere ad una persona che non e' cittadina o residente permanente di rimanere nello Stato interessato senza soddisfare i requisiti necessari per permanere legalmente nello Stato tramite i mezzi di cui alla lettera b) del presente paragrafo o tramite qualsiasi altro mezzo illegale. 1. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato: (a) fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, al tentativo di commettere un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; (b) alla partecipazione, in qualita' di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1(a),(b)(i) o (c) del presente articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, alla partecipazione, in qualita' di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 (b) (ii) del presente articolo. c) all'organizzare o dirigere altre persone nella commissione di un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 3. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo, necessarie per conferire il carattere di circostanza aggravante dei reati di cui al paragrafo 1 (a),(b)(i) e (c) del presente articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, dei reati di cui al paragrafo 2(b) e (c) del presente articolo: (a) al fatto di mettere in pericolo, o di rischiare di mettere in pericolo, la vita o l'incolumita' dei migranti coinvolti; o (b) ai trattamenti inumani o degradanti, incluso lo sfruttamento, di tali migranti. 4. Nessuna disposizione del presente Protocollo impedisce ad uno Stato Parte di prendere misure nei confronti di una persona la cui condotta costituisce reato ai sensi del suo diritto interno.
Protocollo 3-art. 7
Articolo 7 Cooperazione Gli Stati Parti cooperano nella maniera piu' ampia per prevenire e reprimere il traffico di migranti via mare, ai sensi del diritto internazionale del mare.
Protocollo 3-art. 8
Articolo 8 Misure contro il traffico di migranti via mare. 1. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave che batte la sua bandiera o che vanta l'iscrizione sul suo registro, senza nazionalita', o avendo in realta' la nazionalita' dello Stato Parte in questione, sebbene batta bandiera straniera o rifiuti di esibire bandiera, sia coinvolta nel traffico di migranti via mare, puo' richiedere ad altri Stati Parte assistenza per porre fine all'utilizzo della nave utilizzata a tal fine. Gli Stati Parte che hanno ricevuto tale richiesta forniscono detta assistenza nei limiti dei mezzi di cui dispongono. 2. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave che esercita la liberta' di navigazione in conformita' al diritto internazionale e che batte bandiera o che esibisce i segni di iscrizione al registro di un altro Stato Parte, sia coinvolta nel traffico di migranti via mare, puo' informare di cio' lo Stato di bandiera, chiedere conferma dell'iscrizione sul registro e, se confermata, chiedere l'autorizzazione a detto Stato a prendere misure opportune in relazione a tale nave. Lo Stato di bandiera puo' autorizzare lo Stato richiedente, tra le altre misure a: (a) fermare la nave; (b) ispezionare la nave e (c) se vengono rinvenute prove che la nave e' coinvolta nel traffico di migranti via mare, prendere le misure in relazione alla nave, alle persone e al carico a bordo, come da autorizzazione da parte dello Stato di bandiera. 3. Uno Stato Parte che ha preso una delle misure ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo informa immediatamente lo Stato di bandiera interessato dei risultati della misura. 4. Uno Stato Parte risponde senza ritardo alla richiesta di un altro Stato Parte per stabilire se una nave che vanta l'iscrizione al suo registro o che batte la sua bandiera e' legittimata a fare cio', nonche' ad una richiesta di autorizzazione in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo. 5. Uno Stato di bandiera puo', compatibilmente con l'articolo 7 del presente Protocollo, subordinare la sua autorizzazione alle condizioni da stabilire di comune accordo tra detto Stato e lo Stato richiedente, incluse le condizioni concernenti la responsabilita' e la portata delle misure efficaci da prendere. Uno Stato Parte non prende nessuna misura aggiuntiva senza l'espressa autorizzazione dello Stato di bandiera, ad eccezione delle misure necessarie per allontanare un pericolo imminente per la vita delle persone o di quelle che derivano da relativi accordi bilaterali o multilaterali. 6. Ogni Stato Parte designa una autorita' o, laddove necessario, piu' autorita' per ricevere e rispondere a richieste di assistenza, di conferma di iscrizione sul registro o del abilitate a ricevere domande di assistenza, di conferma dell'immatricolazione sul suo registro o del diritto, per una nave di battere la sua bandiera, nonche' richieste di autorizzazione per prendere misure opportune. Tale designazione deve essere notificata tramite il Segretario Generale, a tutti gli Stati Parte entro un mese dalla designazione. 7. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave e' coinvolta nel traffico di migranti via mare, e che questa e' senza nazionalita', o puo' essere assimilata ad una nave senza nazionalita', puo' fermare ed ispezionare la nave. Se il sospetto e' confermato da prove, detto Stato parte prende misure opportune, conformemente al relativo diritto interno ed internazionale.
Protocollo 3-art. 9
Articolo 9 Clausole di salvaguardia 1. Quando uno Stato prende misure nei confronti di una nave ai sensi dell'articolo 8 del presente Protocollo, esso: a) assicura l'incolumita' e il trattamento umano delle persone a bordo; b) tiene debitamente conto della necessita' di non mettere in pericolo la sicurezza della nave o del suo carico; c) tiene debitamente conto della necessita' di non arrecare pregiudizio agli interessi commerciali o giuridici dello Stato di bandiera o di qualsiasi altro Stato interessato; d) assicura, in base a propri mezzi, che qualsiasi misura presa in relazione alla nave sia valida dal punto di vista ambientale, 2. Laddove le misure prese ai sensi dell'art, 8 del presente Protocollo si rivelino infondate, la nave sara' risarcita di qualsiasi perdita o danno che puo' aver subito, a condizione che non abbia commesso alcun atto che giustifichi le misure adottate. 3. Qualsiasi misura presa, adottata o applicata in conformita' al presente capitolo, tiene debitamente contro della necessita' di non ostacolare o modificare: a) i diritti e gli obblighi degli Stati costieri e l'esercizio della loro giurisdizione, ai sensi del diritto internazionale del mare, o b) l'autorita' dello Stato di bandiera ad esercitare la giurisdizione ed il controllo in relazione a questioni amministrative, tecniche e sociali riguardanti la nave. 4. Qualsiasi misura presa in mare ai sensi del presente capitolo e' eseguita unicamente da navi da guerra o da aeromobili militari, o da altre navi o aeromobili chiaramente contrassegnati e identificabili in quanto al servizio dello Stato e autorizzati a tal fine.
Protocollo 3-art. 10
Articolo 10 Informazione 1. Senza pregiudizio per gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati Parte, in particolare quelli con confini comuni o situati in corrispondenza di itinerari lungo i quali avviene il traffico di migranti, si scambiano, al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo e in conformita' con il loro ordinamento interno giuridico e amministrativo, informazioni pertinenti riguardanti: a) punti d'imbarco e di destinazione, nonche' itinerari, trasportatori e mezzi di trasporto che si sa essere utilizzati o sospettati di essere utilizzati da gruppi criminali organizzati dediti alle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo; b) l'identita' e i metodi di organizzazioni o gruppi criminali organizzati noti per essere dediti o sospettati di essere dediti alle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo; c) l'autenticita' e le esatte caratteristiche dei documenti di viaggio rilasciati da uno Stato Parte, nonche' il furto o il connesso uso improprio di documenti di viaggio o d'identita' in bianco; d) i mezzi e i metodi di occultamento e di trasporto di persone, la modifica, riproduzione o acquisizione illecite o qualsiasi altro uso improprio dei documenti di viaggio o di identita' utilizzati nelle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo ed i mezzi per individuarli; e) le esperienze, le prassi e le misure di carattere legislativo per prevenire e contrastare le condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo; f) le informazioni di carattere tecnologico e scientifico utili alle autorita' di contrasto, in modo tale da rafforzare la reciproca capacita' di prevenire e individuare le condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, nonche' di condurre indagini e perseguire coloro che vi sono implicati. 2. Uno Stato Parte che riceve informazioni assente ad ogni richiesta da parte dello Stato Parte che ha trasmesso le informazioni che pone restrizioni sul loro utilizzo.
Protocollo 3-art. 11
Articolo 11 Misure di frontiera 1. Senza pregiudizio per gli impegni internazionali in relazione alla libera circolazione delle persone, gli Stati Parte rafforzano, nella misura del possibile, i controlli alle frontiere necessari per prevenire ed individuare il traffico di migranti. 2. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative o altre misure opportune per impedire, per quanto possibile, ai mezzi di trasporto gestiti da trasportatori commerciali di essere utilizzati nella commissione del reato di cui all'articolo 6, paragrafo 1 (a) del presente Protocollo. 3. Laddove opportuno, e senza pregiudizio per le convenzioni internazionali applicabili, tali misure comprendono l'obbligo per i trasportatori commerciali, compreso qualsiasi compagnia di trasporto o proprietario o gestore di qualsiasi mezzo di trasporto, di verificare che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l'ingresso nello Stato di accoglienza. 4. Ciascuno Stato Parte prende i provvedimenti richiesti, in conformita' al suo diritto interno, per prevedere sanzioni in caso di violazione degli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 5. Ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di misure che consentono, in conformita' al suo diritto interno, il rifiuto di ingresso o il ritiro di visti per le persone coinvolte nella commissione dei reati di cui presente Protocollo. 6. Fatto salvo l'articolo 27 della Convenzione, gli Stati Parte prendono in considerazione il rafforzamento della cooperazione tra gli organismi di controllo delle frontiere tramite, tra le altre misure, la costituzione ed il mantenimento di canali diretti di comunicazione.
Protocollo 3-art. 12
Articolo 12 Sicurezza e controllo dei documenti Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie, in base ai mezzi disponibili, per: (a) assicurare che i documenti di viaggio o di identita' da esso rilasciati siano di una qualita' tale da non poter essere facilmente utilizzati in maniera impropria e da non poter essere facilmente falsificati o illegalmente modificati, duplicati o rilasciati; e (b) assicurare l'integrita' e la sicurezza dei documenti di viaggio o di identita' rilasciati da o per conto dello Stato Parte e per impedire che siano creati, rilasciati ed utilizzati illegalmente.
Protocollo 3-art. 13
Articolo 13 Legittimita' e validita' dei documenti Su richiesta di un altro Stato Parte, uno Stato Parte, in conformita' con il proprio diritto interno, verifica entro un lasso di tempo ragionevole, la legittimita' e la validita' dei documenti di viaggio o di identita' rilasciati o che si presume siano stati rilasciati in suo nome e sospettati di essere utilizzati per la condotta di cui all'art. 6 del presente Protocollo.
Protocollo 3-art. 14
Articolo 14 Formazione e cooperazione tecnica 1. Gli Stati Parte assicurano o rafforzano la formazione specializzata per i funzionari dei servizi di immigrazione e altri funzionari competenti nel settore della prevenzione delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo e del trattamento umano di migranti che sono stati oggetto di tali condotte, nel rispetto dei loro diritti, come dal presente Protocollo. 2. Gli Stati Parte cooperano tra di loro e con le competenti organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, altre organizzazioni competenti e soggetti della societa' civile, a seconda dei casi, per fare in modo che sia fornita un'adeguata formazione del personale sul loro territorio per prevenire, combattere ed estirpare le condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo e tutelare i diritti dei migranti che sono stati oggetto di tale condotta. Questa formazione comprende: a) il miglioramento della sicurezza e della qualita' dei documenti di viaggio; b) il riconoscimento e l'individuazione di documenti di viaggio o d'identita' fraudolenti; c) la raccolta di informazioni nel settore della criminalita', relative in particolare all'identificazione di gruppi criminali organizzati noti per essere dediti o sospettati di essere dediti al traffico di migranti, i metodi utilizzati per il trasporto dei migranti, l'uso improprio dei documenti di viaggio o di identita' per il traffico di migranti ed i mezzi di occultamento utilizzati nel traffico di migranti; d) il miglioramento delle procedure per individuare le persone oggetto di traffico ai luoghi d'ingresso e di uscita convenzionali e non convenzionali; e) il trattamento umano dei migranti e la tutela dei loro diritti, come stabilito dal presente Protocollo. 3. Gli Stati Parte con esperienza nel settore prendono in considerazione di fornire assistenza tecnica agli Stati che sono frequentemente utilizzati come paesi di origine o di transito per il traffico di migranti. Gli Stati Parte fanno il possibile per fornire le risorse necessarie, come ad esempio mezzi, sistemi informatizzati e lettori di documenti, per combattere il traffico di migranti.
Protocollo 3-art. 15
Articolo 15 Altre misure di prevenzione 1. Ciascuno Stato Parte prende le misure per assicurare di fornire o rafforzare i programmi d'informazione per incrementare la sensibilita' dell'opinione pubblica sul fatto che le condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo sono un'attivita' criminale sovente perpetrata da gruppi criminali organizzati per trarne profitto e che pone seri rischi per i migranti interessati. 2. In conformita' all'articolo 31 della Convenzione, gli Stati Parte cooperano nel settore della pubblica informazione al fine di evitare che potenziali migranti diventino vittime di gruppi criminali organizzati. 3. Ciascuno Stato parte promuove o rafforza, a seconda dei casi, programmi di sviluppo ed la cooperazione a livello nazionale, regionale ed internazionale, prendendo in considerazione le realta' socio-economiche della migrazione e prestando particolare attenzione alle zone socialmente ed economicamente depresse, al fine di combattere le cause di carattere socio-economiche che sono alla base del traffico di migranti, come la poverta' ed il sottosviluppo.
Protocollo 3-art. 16
Articolo 16 Misure di tutela e di assistenza 1. Nell'applicazione del presente Protocollo, ogni Stato Parte prende, compatibilmente con i suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale, misure adeguate, comprese quelle di carattere legislativo se necessario, per preservare e tutelare i diritti delle persone che sono state oggetto degli atti enunciati all'articolo 6 del presente Protocollo come riconosciuti ai sensi del diritto internazionale applicabile, in particolare il diritto alla vita e il diritto a non essere sottoposti a tortura o altri trattamenti o pene inumani o degradanti. 2. Ciascuno Stato Parte prende le misure opportune per fornire ai migranti un'adeguata tutela contro la violenza che puo' essere loro inflitta, sia da singoli individui che da gruppi, in quanto oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo. 3. Ciascuno Stato Parte fornisce un'assistenza adeguata ai migranti la cui vita, o incolumita', e' in pericolo dal fatto di essere stati oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo. 4. Nell'applicare le disposizioni del presente articolo, gli Stati Parte prendono in considerazione le particolari esigenze delle donne e dei bambini. 5. Nel caso di detenzione di una persona che e' stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, ogni Stato Parte adempie ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari(1), laddove applicabile, compreso l'obbligo di informare senza ritardo la persona interessata in relazione alle disposizioni riguardanti la notifica ai funzionari consolari ed la comunicazione con essi. -------------------------------------- (1) Nazioni Unite, Serie dei Trattati, vol. 596, nn. 8638-8640 all'art. 6 del presente Protocollo e che e' un suo cittadino o che ha il diritto di residenza permanente sul suo territorio al momento del ritorno.
Protocollo 3-art. 17
Articolo 17 Intese e Accordi Gli Stati Parti prendono in considerazione di accordi bilaterali o regionali, o accordi o intese operativi al fine di: a) Istituire le misure piu' adeguate ed efficaci per prevenire e combattere gli atti enunciati all'articolo 6 del presente Protocollo; oppure b) Rafforzare tra loro le disposizioni del presente Protocollo
Protocollo 3-art. 18
Articolo 18 Ritorno dei migranti oggetto di traffico 1. Ciascuno Stato Parte acconsente a facilitare e ad accettare, senza indebito o irragionevole ritardo, il ritorno di una persona che e' stata oggetto della condotte di cui 2. Ciascuno Stato Parte prende in considerazione la possibilita' di facilitare e accettare il ritorno di una persona che e' stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo e che aveva il diritto di residenza permanente sul suo territorio al momento del suo ingresso nello Stato d'accoglienza, in conformita' con il suo diritto interno. 3. Su richiesta dello Stato Parte d'accoglienza, lo Stato Parte richiesto verifica senza indebito o irragionevole ritardo, se la persona che e' stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo e' suo cittadino o ha il diritto di residenza permanente sul suo territorio. 4. Al fine di facilitare il ritorno di una persona che e' stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo e che non e' in possesso dell'adeguata documentazione, lo Stato Parte di cui quella persona e' cittadina o in cui ha il diritto di residenza permanente acconsente a rilasciare su richiesta dello Stato Parte di accoglienza, i documenti di viaggio adeguati o qualsiasi altra autorizzazione necessaria per permettere alla persona di viaggiare e ritornare nel suo territorio. 5. Ciascun Stato Parte coinvolto nel ritorno di una persona che e' stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, prende le misure appropriate per eseguire il ritorno in modo organizzato e tenendo conto della incolumita' e dignita' della persona. 6. Gli Stati Parti possono cooperare con le competenti organizzazioni internazionali nell'applicazione del presente articolo. 7. Il presente Articolo non reca pregiudizio a nessuno dei diritti riconosciuti alle persone che sono state oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo dal diritto interno dello Stato Parte d'accoglienza. 8. IL presente articolo non pregiudica gli obblighi assunti ai sensi di qualsiasi altro trattato applicabile, bilaterale o multilaterale, o qualsiasi altro accordo o intesa di carattere operativo applicabile che disciplina, in tutto o in parte, il ritorno delle persone che sono state oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo.
Protocollo 3-art. 19
Articolo 19 Clausola di salvaguardia 1. Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica diritti, obblighi e responsabilita' degli Stati ed individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti dell'uomo e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951(2) ed il Protocollo del 1967(3), relativi allo Status di rifugiati e il principio del non allontanamento. 2. Le misure di cui al presente Protocollo sono interpretate ed applicate in modo non discriminatorio alle persone sulla base del fatto che sono oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo. L'interpretazione e l'applicazione di tali misure e' coerente con i principi internazionalmente riconosciuti della non discriminazione. ---------------------------------------- (2) Nazioni Unite, Serie dei Trattati, vol. 189, 2545 (3) Ibid., vol. 606, n° 8791
Protocollo 3-art. 20
Articolo 20 Composizione delle controversie 1. Gli Stati Parte cercano di comporre le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo tramite le vie negoziali. 2. Qualsiasi controversia tra due o piu' Stati Parte in relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo che non puo' essere risolta tramite la via negoziale in un lasso di tempo ragionevole, e' oggetto su richiesta di uno di questi Stati Parte, di arbitrato. Se, sei mesi dopo la data della richiesta di arbitrato, gli Stati Parte non riescono ad accordarsi sull'organizzazione dell'arbitrato, uno qualunque di detti Stati Parte puo' sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia Internazionale tramite richiesta, conformemente allo Statuto della Corte. 3. Ogni Stato Parte puo', al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo o dell'adesione ad esso, dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che abbia espresso tale riserva. 4. Qualsiasi Stato Parte che abbia espresso una riserva ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo puo', in qualunque momento, ritirare detta riserva tramite notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Protocollo 3-art. 21
Articolo 21 Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma di tutti gli Stati dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, e in seguito, presso la Sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002. 2. Il presente Protocollo e' aperto alla firma anche delle organizzazioni regionali d'integrazione economica a condizione che almeno uno Stato membro di una tale organizzazione abbia firmato il presente Protocollo, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 3. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Una organizzazione regionale d'integrazione economica puo' depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri ha fatto altrettanto. In questo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, detta organizzazione dichiara la portata della propria competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Detta organizzazione informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente della portata della sua competenza. 4. Il presente Protocollo e' aperto per l'adesione da parte di qualsiasi Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno Stato membro e' Parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione vengono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Al momento della sua adesione, una organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara la portata della sua competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Essa informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente della portata della sua competenza.
Protocollo 3-art. 22
Articolo 22 Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, eccetto che non entrera' in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti depositati da una organizzazione regionale d'integrazione economica e' considerato come strumento integrativo degli strumenti gia' depositati dagli Stati membri di tale organizzazione. 2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratifichera', accettera' o approvera' il presente Protocollo o che vi aderira' dopo il deposito del quarantesimo strumento relativo, il presente Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di detto Stato o organizzazione dello strumento pertinente o alla data in cui il presente Protocollo entra in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, a seconda della data successiva.
Protocollo 3-art. 23
Articolo 23 Emendamento 1. Alla scadenza di cinque anni a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, uno Stato Parte del Protocollo puo' proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti della Convenzione al fine di esaminare la proposta e prendere una decisione in merito. Gli Stati Parte del presente Protocollo riuniti nella Conferenza delle Parti tentano di raggiungere il consenso su ogni emendamento. Se sono stati fatti tutti gli sforzi per raggiungere il consenso ma senza risultato, in ultima istanza, affinche' sia adottato l'emendamento, e' necessario un voto della maggioranza di due terzi degli Stati Parte al Protocollo, presenti alla Conferenza delle Parti ed esprimenti il loro voto. 2. Le organizzazioni regionali d'integrazione economica, in relazioni a questioni di loro competenza, esercitano il proprio diritto di voto ai sensi del presente articolo con un numero di voti pari al numero dei loro Stati Membri che sono Parte del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati Membri esercitano il proprio e viceversa. 3. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e' sottoposto a ratifica, accettazione o ad approvazione degli Stati Parte. 4. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore in relazione ad uno Stato Parte novanta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale emendamento. 5. Quando un emendamento entra in vigore, e' vincolante per gli Stati Parte che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati da esso. Gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e degli emendamenti precedenti che hanno ratificato, accettato o approvato.
Protocollo 3-art. 24
Articolo 24 Denuncia 1. Uno Stato Parte puo' denunciare il presente Protocollo tramite notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia ha efficacia un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. 2. Una organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di essere Parte al presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri lo hanno denunciata.
Protocollo 3-art. 25
Articolo 25 Depositario e lingue 1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite e' il depositario del presente Protocollo. 2. L'originale del presente Protocollo, i testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo facenti tutti ugualmente fede, e' depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In fede di cio', i sottoscritti plenipotenziari, all'uopo debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Protocollo.
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