LEGGE 16 marzo 2006, n. 146

Type Legge
Publication 2006-03-16
Ultimo aggiornamento 2026-02-25
State In force
Source Normattiva
articles 16
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Articolo 18 Assistenza giudiziaria reciproca 1. Gli Stati Parti si concedono reciprocamente la piu' ampia assistenza giudiziaria in materia di indagini, azione penale e procedimenti giudiziari per i reati previsti dalla presente Convenzione cosi' come previsto all'articolo 3, ed estendono reciprocamente analoga assistenza nel caso in cui lo Stato Parte richiedente abbia fondati motivi di sospettare che il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1 (a) o (b) sia di natura transnazionale, comprese le ipotesi in cui le vittime, i testimoni, i proventi, gli strumenti o le prove relativi a tali reati si trovino nello Stato Parte richiesto e che nel reato sia coinvolto un gruppo criminale organizzato. 2. L'assistenza giudiziaria reciproca e' concessa nel modo piu' ampio possibile in base alle relative leggi, trattati, accordi e intese dello Stato Parte richiedente in relazione alle indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari per i reati di cui si possa ritenere responsabile una persona giuridica secondo quanto previsto dall'articolo 10 della presente Convenzione nello Stato Parte richiedente. 3. L'assistenza giudiziaria reciproca che deve essere concessa conformemente al presente articolo puo' essere richiesta per i seguenti motivi: (a) Acquisire prove o dichiarazioni di persone; (b) notificare documenti di natura giudiziaria; (c) eseguire perquisizioni e sequestri e sequestro conservativo; (d) esaminare oggetti e luoghi; (e) fornire informazioni, prove documentali e perizie tecniche; (f) fornire originali o copie conformi dei relativi documenti e verbali, compresi i verbali governativi,, bancari, finanziari, societari o aziendali; (g) identificare o rintracciare proventi di reato, proprieta', strumenti o altro, ai fini probatori; (h) facilitare la comparsa volontaria di persone nello Stato Parte richiedente; (i) ogni altro tipo di assistenza non prevista dalla legge dello Stato Parte richiesto. 4. Fatto salvo il proprio diritto interno le competenti autorita' dello Stato Parte possono, senza una precedente richiesta, trasmettere informazioni in materia penale ad una autorita' competente di un altro Stato Parte qualora ritengano che detto informazioni possano essere utili all'autorita' ad intraprendere o a concludere con successo inchieste o procedimenti penali o possano dar luogo ad una richiesta formulata da quest'ultimo Stato Parte ai sensi della presente Convenzione. 5. La trasmissione di informazioni in conformita' al paragrafo 4 del presente articolo deve essere effettuata senza recare pregiudizio alle indagini ed ai procedimenti penali nello Stato dell'Autorita' competente che fornisce le informazioni. L'Autorita' competente che riceve le informazioni si conforma alla richiesta che dette informazioni restino riservate, anche se temporaneamente, o con limitazioni al loro uso. Tuttavia, cio' non preclude allo Stato Parte ricevente di divulgare nel corso di un procedimento, le informazioni che possano discolpare un accusato. In tal caso, lo Stato Parte ricevente notifica lo Stato Parte trasmittente prima della loro divulgazione e, se richiesto, si consulta con lo Stato Parte trasmittente. Nel caso in cui non fosse possibile eccezionalmente, notificarlo in anticipo, lo Stato Parte ricevente comunica immediatamente allo Stato Parte trasmittente la divulgazione delle informazioni. 6. Le norme del presente articolo non pregiudicano gli obblighi previsti da altri trattati bilaterali o multilaterali che regolano o regoleranno, in tutto o in parte, l'assistenza giudiziaria reciproca. 7. I commi da 9 a 29 del presente articolo si applicano alle richieste effettuate ai sensi del presente articolo se gli Stati Parte in questione non sono vincolati da un trattato di reciproca assistenza giudiziaria. Se tali Stati Parte sono vincolati da un tale trattato, si applicano le disposizioni corrispondenti di tale trattato, a meno che gli Stati Parte non accettino di applicare i cammi da 9 a 29 del presente articolo. Gli Stati Parte sono fortemente incoraggiati ad applicare questi commi nel caso in cui facilitino la cooperazione. 8. Gli Stati Parti non possono rifiutarsi di fornire l'assistenza giudiziaria reciproca prevista dal presente articolo sulla base del segreto bancario. 9. Gli Stati Parti possono rifiutare di fornire l'assistenza giudiziaria reciproca prevista dal presente articolo in base all'assenza della doppia incriminazione. Tuttavia, Io Stato Parte richiesto puo', se lo ritiene opportuno, fornire assistenza nella misura che esso decide in via discrezionale, a prescindere dal fatto che la condotta costituisca un reato secondo la legge dello Stato Parte richiesto. 10. Una persona che si trovi in stato detentivo o che stia scontando una condanna nel territorio di uno Stato Parte, la cui presenza e' richiesta in un altro Stato Parte per motivi d'identificazione, testimonianza o per fornire assistenza nell'acquisizione di prove necessarie ad indagini, azioni penali o procedimenti penali per reati previsti dalla presente Convenzione, puo' essere trasferita qualora sussistano le seguenti condizioni: a) La persona concede liberamente il proprio consenso informato; b) Le Autorita' competenti di entrambi gli Stati Parte sono d'accordo, in base alle condizioni che gli Stati Parte ritengano appropriate. 11. Ai fini del paragrafo 10 del presente articolo: (a) Lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona ha l'autorita' e l'obbligo di tenere la persona trasferita in stato di custodia, salvo diversamente richiesto o autorizzato dallo Stato Parte dal quale la persona e' stata trasferita; (b) Lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona, deve attuare senza indugio l'obbligo di riconsegnare la persona alla custodia dello Stato Parte dal quale e' stata trasferita, cosi' come concordato precedentemente, o come altrimenti concordato dalle Autorita' competenti di entrambi gli Stati Parte. (c) Lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona, non deve esigere dallo Stato Parte dal quale e' stata trasferita la persona, di avviare la procedura di estradizione per la riconsegna della persona in questione; (d) la persona trasferita ha diritto al conteggio della parte di pena espiata nel Paese dal quale e' stata trasferita e per il tempo trascorso in stato di custodia nello Stato Parte nel quale e' stata trasferita. 12. A meno che lo Stato Parte dal quale una persona deve essere trasferita ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo acconsenta, detta persona, qualunque sia la sua nazionalita', non puo' essere incriminata, detenuta, punita o sottoposta a nessun'altra restrizione della liberta' personale nel territorio dello Stato nel quale la persona e' trasferita per atti, omissioni o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato dal quale detta persona e' stata trasferita. 13. Ciascuno Stato Parte designa un'autorita' centrale con il compito e la facolta' di ricevere richieste di assistenza giudiziaria ed eseguirle o trasmetterle alle autorita' competenti per esecuzione. Laddove in uno Stato Parte vi sia un territorio o una regione a statuto speciale con un sistema distinto per l'assistenza giudiziaria, puo' designare un'autorita' centrale distinta con le medesime funzioni per quella regione o territorio. Le autorita' centrali garantiscono l'esecuzione o la trasmissione rapida e corretta delle richieste ricevute. Allorche' l'autorita' centrale trasmette per esecuzione la richiesta all'autorita' competente, sollecita la rapida e corretta esecuzione della stessa da parte di detta Autorita' competente, Al Segretario Generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione dall'autorita' centrale designata a tal fine, nel momento in cui gli Stati Parte depositano il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione. Le richieste di assistenza giudiziaria reciproca e le comunicazioni ad esse relative vanno trasmesse alle autorita' centrali designate dagli Stati Parte. Questa condizione non pregiudica il diritto degli Stati Parte di chiedere che tali richieste e comunicazioni siano loro indirizzate per mezzo di canali diplomatici e, in casi urgenti e su accordo degli Stati Parte, se possibile, attraverso l'Organizzazione di Polizia Criminale Internazionale. 14. Le richieste vanno formulate per iscritto o, laddove possibile, con un mezzo atto a produrre una trascrizione scritta in una lingua accettata dallo Stato Parte richiesto, con modalita' tali da permettere a detto Stato Parte di accertarne l'autenticita'. Al Segretario Generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione della lingua o lingue accettate da ciascuno Stato Parte al momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione. In casi urgenti e su accordo degli Stati Parte le richieste possono essere formulate verbalmente ma debbono essere immediatamente confermate per iscritto. 15. La richiesta di reciproca assistenza giudiziaria deve contenere: (a) l'autorita' che formula la richiesta; (b) l'oggetto e la natura dell'indagine, dell'azione penale o del procedimento giudiziario cui la richiesta si riferisce e il nome e le funzioni dell'autorita' che conduce tali indagini, azione penale o procedimento giudiziario; (c) una breve esposizione dei fatti rilevanti, tranne che nelle richieste che hanno come scopo la notifica di atti giudiziari; (d) una descrizione del tipo di assistenza richiesta e specificazioni di eventuali particolari procedure che lo Stato Parte richiedente desidera siano seguite. (e) laddove possibile, l'identita' delle persone coinvolte, il luogo in cui trovano e la loro nazionalita'; (f) lo scopo per cui si richiedono le prove, le informazioni o le azioni. 16. Lo Stato Parte richiesto puo' chiedere informazioni supplementari quando cio' sembri necessario per l'esecuzione della richiesta conformemente al diritto interno o possa agevolare tale esecuzione. 17. La richiesta viene eseguita in conformita' al diritto interno dello Stato Parte richiesto e, nella misura in cui non e' contraria al diritto interno dello Stato Parte richiesto e, laddove possibile, in conformita' alle procedure specificate nella richiesta. 18. Ogni qualvolta cio' e' possibile e compatibile coi principi fondamentali del diritto interno, quando un individuo si trova nel territorio di uno Stato Parte e deve essere ascoltato in qualita' di testimone o esperto dalle autorita' giudiziarie di un altro Stato Parte, il primo Stato Parte puo', su richiesta del secondo, consentire che tale audizione avvenga per mezzo di una video-conferenza se non e' possibile o auspicabile per l'individuo in questione comparire di persona nel territorio dello Stato Parte richiedente. Gli Stati Parti possono accordarsi perche' l'audizione sia condotta da un'autorita' giudiziaria dello Stato Parte richiedente alla presenza di un'autorita' giudiziaria dello Stato Parte richiesto. 19. Lo Stato Parte richiedente non puo' trasmettere ne' utilizzare informazioni o prove fornite dallo Stato Parte richiesto, per indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari, diversi da quelli indicati nella richiesta senza il consenso preventivo dello Stato Parte richiesto. Questo paragrafo non vieta in alcun modo allo Stato Parte richiedente di rivelare in un proprio procedimento informazioni o prove che discolpano un accusato. In tal caso, lo Stato Parte richiedente, prima della rivelazione, informa lo Stato Parte richiesto e, su richiesta, si consulta con quest'ultimo. Se, in casi eccezionali, e' impossibile dare comunicazione anticipata, lo Stato Parte richiedente informa senza indugio lo Stato Parte richiesto della rivelazione. 20. Lo Stato Parte richiedente puo' chiedere allo Stato Parte richiesto di serbare la riservatezza sui fatti e sulla materia della richiesta, salvo quanto necessario all'esecuzione della medesima. Se lo Stato Parte richiesto non puo' ottemperare alla richiesta di riservatezza ne informa prontamente lo Stato Parte richiedente ne informa prontamente lo Stato Parte richiedente. 21. L'assistenza giudiziaria reciproca puo' essere rifiutata: (a) se la richiesta non e' formulata in conformita' alle disposizioni del presente articolo; (b) se lo Stato Parte valuta che l'esecuzione della richiesta puo' recare pregiudizio alla propria sovranita', sicurezza, ordine pubblico o altri interessi fondamentali; (c) se, in relazione a reati similari, il diritto interno vieta alle autorita' dello Stato Parte richiesto di eseguire le azioni richieste qualora tali reati siano oggetto d'indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari nell'ambito delle competenze di tali autorita'; (d) se la richiesta e' contraria all'ordinamento giuridico relativo all'assistenza giudiziaria reciproca dello Stato Parte richiesto. 22. Gli Stati Parte non possono respingere una richiesta di assistenza giudiziaria reciproca solo a motivo del fatto che si ritiene che il reato riguardi anche questioni fiscali. 23. Il rifiuto di prestare assistenza giudiziaria reciproca deve essere motivato. 24. Lo Stato Parte richiesto da' esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria reciproca non appena possibile e tiene nel massimo conto possibile le eventuali scadenze proposte dallo Stato Parte richiedente, delle quali da' ragione, preferibilmente nella richiesta. Lo Stato Parte richiesto risponde alle ragionevoli richieste di informazioni dello Stato Parte richiedente sui progressi della propria richiesta. Lo Stato Parte richiedente informa prontamente lo Stato Parte richiesto quando l'assistenza non e' piu' necessaria. 25. L'assistenza giudiziaria reciproca puo' essere differita dallo Stato Parte richiesto a motivo del fatto che interferirebbe con un'indagine, azione penale o procedimento giudiziario in corso. 26. Prima di respingere una richiesta in conformita' al paragrafo 21 del presente articolo o di differirne l'esecuzione ai sensi del paragrafo 25 del presente articolo, lo Stato Parte richiesto si consulta con lo Stato Parte richiedente per valutare se l'assistenza puo' essere concessa nei termini e alle condizioni dal primo ritenute necessarie. Se lo Stato Parte richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, e' tenuto ad ottemperarvi.. 27. Senza pregiudizio all'applicazione del paragrafo 12 del presente articolo, il testimone, l'esperto o altra persona i quali, su richiesta dello Stato Parte richiedente, acconsentono a fornire prove in un procedimento o a collaborare ad un'indagine, azione penale o procedimento giudiziario nel territorio dello Stato Parte richiedente, non possono essere perseguiti, detenuti, puniti, ne' sottoposti a qualsiasi altra restrizione della propria liberta' personale in quel territorio per fatti, omissioni o condanne antecedenti alla partenza dal territorio dello Stato Parte richiedente. Tale salvacondotto spira quando il testimone, l'esperto, o altra persona, avendo avuto la possibilita' di andarsene per un periodo di quindici giorni consecutivi o per un periodo concordato tra gli Stati Parti a decorrere dalla data in cui e' stato ufficialmente informato che la sua presenza non e' piu' richiesta dalle autorita' giudiziarie, malgrado cio' rimane volontariamente nel territorio dello Stato Parte richiedente o vi ritorna di sua libera volonta' dopo averlo lasciato. 28. Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta sono a carico dello Stato Parte richiesto salvo diverso accordo tra gli Stati Parti in questione. Se per soddisfare la richiesta, e' o sara' necessario sostenere spese considerevoli o straordinarie, gli Stati Parte si consultano per decidere i termini e le condizioni di esecuzione della richiesta, nonche' il modo in cui la spesa verra' sostenuta. 29, Lo Stato Parte richiesto: (a) fornisce allo Stato Parte richiedente copie di atti pubblici, documenti o informazioni in proprio possesso che secondo il diritto interno sono a disposizione del pubblico in generale; (b) puo', a discrezione, fornire allo Stato Parte richiedente in tutto, in parte o alle condizioni ritenute necessarie copie di atti, documenti o informazioni in proprio possesso che secondo il diritto interno non sono a disposizione del pubblico in generale; 30. Gli Stati Parte, laddove necessario, valutano l'eventualita' di' stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali atti a dare seguito pratico o maggiore efficacia alle disposizioni del presente articolo.

Convenzione - art. 19

Articolo 19 Indagini comuni Gli Stati Parti valutano l'opportunita' di stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali per mezzo dei quali, rispetto a questioni oggetto d'indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari in uno o piu' Stati, le autorita' competenti interessate possono istituire organi investigativi comuni. In mancanza di tali accordi o intese, si possono intraprendere indagini comuni sulla base di accordi caso per caso. Gli Stati Parti coinvolti assicurano il pieno rispetto della sovranita' dello Stato Parte nel cui territorio tale indagine ha luogo.

Convenzione - art. 20

Articolo 20 Tecniche speciali d'investigazione 1. Se consentito dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico interno, ciascuno Stato Parte, nella misura delle proprie possibilita' ed alle condizioni stabilite dal proprio diritto interno, adotta le misure necessarie a consentire l'appropriato impiego della consegna controllata, e, laddove ritenuto opportuno, l'impiego di altre tecniche speciali d'investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura da parte delle autorita' competenti sul suo territorio allo scopo di combattere efficacemente la criminalita' organizzata. 2. Allo scopo d'indagare i reati di cui alla presente Convenzione, si incoraggiano gli Stati Parti a stringere, laddove necessario, gli opportuni accordi o intese bilaterali o multilaterali per l'impiego di dette tecniche speciali di investigazione nel contesto della cooperazione internazionale. Tali accordi o intese vengono conclusi e attuati in piena ottemperanza osservanza del principio di sovrana uguaglianza degli Stati e vengono attuati in stretta conformita' ai termini di tali accordi o intese. 3. In mancanza degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le decisioni sull'impiego di tecniche speciali di investigazione a livello internazionale vengono prese caso per caso e, se necessario, possono tenere in considerazione le disposizioni e le intese di carattere economico riguardanti l'esercizio della giurisdizione da parte degli Stati Parte interessati. 4. La decisione d'impiegare la consegna controllata a livello internazionale, su consenso degli Stati Parte interessati, puo' includere metodi che permettono di intercettare la merce lasciandola proseguire integra oppure asportandola o sostituendola in tutto o in parte.

Convenzione - art. 21

Articolo 21 Trasferimento dei procedimenti penali Ciascuno Stato Parte valuta la possibilita' di trasferire ad un altro i procedimenti relativi al perseguimento di reati compresi nella presente Convenzione nei casi in cui tale trasferimento e' ritenuto nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia, in particolare nei casi in cui sono coinvolte piu' giurisdizioni, al fine di concentrare l'accusa.

Convenzione - art. 22

Articolo 22 Istituzione del casellario penale Ciascuno Stato Parte puo' adottare misure legislative o di altro tipo necessarie a prendere in considerazione, nei termini e per gli scopi che ritiene adeguati, ogni precedente condanna di un presunto colpevole, comminata in un altro Stato, al fine di utilizzare le relative informazioni in procedimenti penali avviati per un reato trattato dalla presente Convenzione.

Convenzione - art. 23

Articolo 23 Penalizzazione dell'intralcio alla giustizia Ciascuno Stato Parte adotta misure legislative o di altra natura che possono essere necessarie a conferire il carattere di reato, quando commesso intenzionalmente: (a) all'uso della forza fisica, minacce o intimidazioni o alla promessa, offerta o concessione di vantaggi considerevoli per indurre falsa testimonianza o per interferire in deposizioni testimoniali o nella produzione di prove nel corso di processi relativi alla commissione di reati di cui alla presente Convenzione; (b) all'uso della forza fisica, minacce o intimidazioni per interferire con l'esercizio di doveri d'ufficio da parte di un magistrato o di un appartenente alle forze di polizia in relazione alla commissione di reati di cui alla presente Convenzione. Nulla in questo sub-paragrafo pregiudica il diritto degli Stati Parte di avere una legislazione che protegga altre categorie di pubblici ufficiali.

Convenzione - art. 24

Articolo 24 Protezione dei testimoni 1. Ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate nell'ambito dei propri mezzi, per garantire efficaci forme di protezione da potenziali ritorsioni o intimidazioni dei testimoni che depongono in processi penali in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione e, qualora necessario, dei loro familiari e delle altre persone ad essi vicine. 2. Le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo possono includere, tra le altre, fatti salvi i diritti dell'imputato, compreso il diritto al giusto processo: (a) l'istituzione di procedure per la protezione fisica di tali persone quali, nella misura necessaria ed attuabile il trasferimento di domicilio e permettendo, laddove possibile, il divieto o la limitazione di accesso alle informazioni concernenti l'identita' e la dislocazione di tali persone; (b) l'adozione di norme relative alle prove onde permettere che le deposizioni siano rese in maniera tale da assicurare l'incolumita' del testimone anche attraverso l'uso di mezzi tecnologici di comunicazione, come collegamenti video ed altri strumenti adeguati. 3. Gli Stati Parte valutano la possibilita' di stipulare accordi o intese con altri Stati per il trasferimento del domicilio delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle vittime in quanto testimoni.

Convenzione - art. 25

Articolo 25. Assistenza alle vittime e loro protezione 1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure appropriate nell'ambito dei propri mezzi per fornire assistenza e protezione alle vittime dei reati previsti dalla presente Convenzione, in particolare nei casi di minaccia, ritorsione o intimidazione. 2. Ciascuno Stato Parte stabilisce procedure adeguate per consentire il diritto all'indennizzo ed al risarcimento delle vittime dei reati trattati nella presente Convenzione. 3. Ciascuno Stato Parte, nel rispetto delle proprie leggi nazionali, consente che siano esposti gli interessi e le opinioni delle vittime e siano considerati in una fase adeguata dei procedimenti penali contro gli imputati in modo tale da non pregiudicare i diritti della difesa.

Convenzione - art. 26

Articolo 26 Misure per rafforzare la cooperazione con le autorita' giudiziarie 1. Ciascuno Stato Parte prende adeguate misure per incoraggiare persone che partecipino o che abbiano partecipato a gruppi criminali organizzati: (a) a fornire alle autorita' competenti informazioni utili per scopi investigativi e probatori su questioni quali: (i) l'identita', natura, composizione, struttura, collocazione e attivita' di gruppi criminali organizzati; (ii) i collegamenti, compresi quelli internazionali, con altri gruppi criminali organizzati; (iii) i reati che i gruppi criminali organizzati abbiano commesso o intendano commettere; (b) a fornire alle autorita' competenti un aiuto concreto ed effettivo che possa contribuire a privare i gruppi criminali organizzati delle loro risorse o dei proventi di reato. 2. Ciascuno Stato Parte valuta a possibilita', in casi specifici, di attenuare la pena prevista per un imputato che fornisca una cooperazione sostanziale nelle indagini o nel perseguimento penale di un reato trattato dalla presente Convenzione. 3. Ciascuno Stato Parte valuta la possibilita', nel rispetto dei principi fondamentali delle proprie legislazioni nazionali, di garantire l'immunita' dall'azione penale a chiunque fornisca una collaborazione sostanziale nelle indagini o determini il perseguimento di un reato trattato dalla presente Convenzione. 4. La protezione di tali persone si attua secondo quanto previsto dall'articolo 24 della presente Convenzione. 5. Laddove una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo che si trova in uno Stato Parte possa fornire una collaborazione sostanziale alle autorita' competenti in un altro Stato Parte, gli Stati Parti interessati potranno prendere in considerazione la possibilita' di stipulare accordi o intese, nel rispetto delle proprie leggi nazionali, in relazione alla possibilita', per l'altro Stato Parte, di disporre il trattamento descritto nei commi 2 e 3 del presente articolo.

Convenzione - art. 27

Articolo 27 Cooperazione di polizia 1. Gli Stati Parte collaborano strettamente fra di loro, coerentemente con i rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi nazionali, per rafforzare l'efficacia dell'azione delle strutture preposte al contrasto dei reati di cui alla presente Convenzione. Ciascuno Stato Parte adotta, in particolare, misure effettive: (a) per rafforzare e, laddove necessario, istituire canali di comunicazione tra le rispettive autorita', istituzioni e servizi competenti al fine di rendere piu' semplice il sicuro e rapido scambio d'informazioni riguardanti tutti gli aspetti dei reati di cui alla presente Convenzione, compresi, se gli Stati Parte interessati lo ritengono opportuno, i collegamenti con altre attivita' criminali; (b) per cooperare con altri Stati Parte nella conduzione d'indagini relative ai reati trattati dalla presente Convenzione e riguardanti: (i) l'identita', collocazione e attivita' di persone sospette di partecipazione in detti reati o la localizzazione di altre persone coinvolte; (ii) i movimenti di proventi del reato o beni derivanti dalla commissione di tali reati; (iii) i movimenti di beni, attrezzature o altri mezzi utilizzati o che ci si propone di utilizzare per la commissione di tali reati; (e) per fornire, ove opportuno, i necessari strumenti o quantitativi di sostanze per fini investigativi o di analisi: (d) per facilitare l'effettivo coordinamento tra le proprie autorita', istituzioni e servizi competenti e per promuovere lo scambio del personale e degli esperti, compreso, nel rispetto delle intese e degli accordi bilaterali fra gli Stati Parte interessati, il dislocamento di ufficiali di collegamento; (e) per lo scambio di informazioni con altri Stati Parte sui mezzi specifici e i metodi usati dai gruppi criminali organizzati, compresi, ove possibile, itinerari e veicoli e l'utilizzo di false identita', documenti falsi o alterati o altri mezzi atti a nascondere la natura delle attivita' illecite; (f) per scambiare le informazioni e coordinare le misure amministrative e d'altro genere adottate opportunamente allo scopo di individuare precocemente i reati previsti dalla presente Convenzione. 2. Allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione, gli Stati Parte valutano l'opportunita' di concludere intese o accordi bilaterali o multilaterali per la diretta collaborazione tra le proprie istituzioni preposte alla lotta al crimine e, laddove tali intese o accordi siano gia' esistenti, l'opportunita' di emendarli: In mancanza di tali accordi o intese fra gli Stati Parte interessati, le Parti possono considerare la presente Convenzione come base per la reciproca cooperazione di polizia i relazione ai reati trattati dalla Convenzione stessa.. Qualora opportuno, le Parti utilizzano pienamente gli accordi e le intese, nonche' le organizzazioni regionali o internazionali per incrementare la cooperazione tra le proprie strutture di polizia. 3. Gli Stati Parti si sforzano di cooperare con i propri mezzi per fronteggiare il ine organizzato transnazionale perpetrato attraverso l'uso della moderna tecnologia.

Convenzione - art. 28

Articolo 28 Raccolta, scambio ed analisi delle di informazioni sulla natura della criminalita' organizzata 1. Ciascuno Stato Parte considera l'analisi, con la consulenza della comunita' accademica e scientifica, di tendenze della criminalita' organizzata nel proprio territorio, circostanze in cui essa opera, cosi' come i gruppi professionali e le tecnologie utilizzate. 2. Gli Stati Parte considerano la possibilita' di sviluppare e condividere tra di loro e attraverso organizzazioni regionali e internazionali, le conoscenze analitiche riguardanti le attivita' della criminalita' organizzata. A tal fine, si dovrebbero sviluppare ed applicare in modo adeguato definizioni, standard e metodologie comuni. 3. Ciascuno Stato Parte considera la possibilita' di monitorare le proprie politiche e misure attuate per combattere la criminalita' organizzata e di valutare la loro efficacia ed applicabilita'.

Convenzione - art. 29

Articolo 29 Formazione e assistenza tecnica. 1. Ciascuno Stato Parte avvia, sviluppa o migliora, nella maniera necessaria, specifici programmi di formazione del proprio personale investigativo e giudiziario, inclusi pubblici ministeri, magistrati impegnati nelle indagini e personale delle dogane, nonche' altri funzionari incaricati della prevenzione, identificazione e repressione dei reati di cui alla presente Convenzione. Tali programmi possono includere assegnazioni provvisorie e scambi di personale e riguardare, in particolare e nei limiti consentiti dalle leggi nazionali, quanto segue: (a) metodi usati nella prevenzione, identificazione e controllo dei reati di cui alla presente Convenzione; (b) itinerari e tecniche utilizzati da persone sospettate di essere implicate in reati di cui alla presente Convenzione, anche negli Stati di transito, ed adeguate contromisure; (c) monitoraggio dei movimenti del contrabbando; (d) individuazione e monitoraggio dei movimenti dei proventi di reato, beni, attrezzature ed altri strumenti e metodi utilizzati per il trasferimento, l'occultamento e la contraffazione di tali proventi, beni, attrezzature ed altri strumenti, nonche' dei metodi usati per combattere il riciclaggio di denaro ed altri reati finanziari; (e) raccolta delle prove; (f) tecniche di controllo delle zone di libero scambio e di porto franco; (g) aggiornate attrezzature e tecniche d'indagine, inclusa la sorveglianza elettronica, le consegne controllate e le operazioni sotto copertura; (h) metodi utilizzati nella lotta alla criminalita' transnazionale organizzata che richiedono l'uso di' computer, di reti di telecomunicazioni o altre forme di tecnologia moderna; (i) metodi utilizzati per la protezione delle vittime e dei testimoni. 2. Gli Stati Parte si assistono vicendevolmente nel progettare o attuare la ricerca ed i programmi di formazione finalizzati a condividere la competenza nelle aree a cui si fa riferimento al paragrafo 1 del presente articolo, ed a tal fine, se del caso, utilizzano congressi e seminari regionali ed internazionali per promuovere la cooperazione e stimolare la discussione su problemi di reciproco interesse, inclusi i problemi e le necessita' speciali degli Stati di transito. 3. Gli Stati Parti promuovono la formazione e l'assistenza tecnica che agevolano l'estradizione e l'assistenza giudiziaria reciproca. Tale formazione e assistenza tecnica possono includere la formazione linguistica, l'assegnazione provvisoria e lo scambio del personale presso le autorita' centrali o negli organismi responsabili. 4. Nel caso di esistenti accordi o intese bilaterali o multilaterali, gli Stati Parte intensificano, nella misura necessaria, gli sforzi per aumentare al massimo le attivita' operative e la formazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e regionali e di altri pertinenti accordi o intese bilaterali o multilaterali.

Convenzione - art. 30

Articolo 30 Altre misure: attuazione della Convenzione per mezzo dello sviluppo economico e dell'assistenza tecnica 1. Gli Stati Parti adottano misure tendenti, per quanto possibile, all'attuazione ottimale della presente Convenzione per mezzo della cooperazione internazionale, prendendo in considerazione gli effetti negativi della criminalita' organizzata sulla societa' in generale ed in particolare sullo sviluppo sostenibile. 2. Gli Stati Parte compiono sforzi concreti, per quanto possibile, e in coordinamento fra loro, cosi' come insieme alle organizzazioni internazionali e regionali: (a) per accrescere la loro cooperazione a vari livelli con i Paesi in via di sviluppo, in modo da rafforzare la capacita' di questi ultimi di prevenire e di combattere la criminalita' organizzata transnazionale; (b) per accrescere l'assistenza finanziaria e materiale in modo da sostenere gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo nell'efficace lotta alla criminalita' organizzata transnazionale e per aiutarli a attuare con successo la presente Convenzione; (c) per fornire assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo ed ai paesi con economia in via di transizione in modo da aiutarli a far fronte alle loro necessita' per l'attuazione della presente Convenzione. A tal fine, gli Stati Parte si sforzano di versare dei contributi volontari adeguati e regolari su un conto specificatamente designato a tale scopo in uno strumento finanziario delle Nazioni Unite. Gli Stati Parte potranno anche prendere in particolare considerazione, in conformita' alla legislazione interna ed alle disposizioni della presente Convenzione, l'ipotesi di versare sul suddetto conto una percentuale del denaro o una percentuale del corrispondente valore dei proventi di reati o dei proventi di proprieta' confiscate ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione; (d) per incoraggiare e convincere altri Stati ed istituti finanziari, per quanto appropriato, ad unirsi a loro negli sforzi cui si fa riferimento in quest'articolo, in particolare fornendo piu' programmi di formazione professionale e moderne attrezzature ai Paesi in via di sviluppo al fine di assisterli nel raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione. 3. Queste misure sono, per quanto possibile, senza pregiudizio riguardo agli obblighi esistenti di assistenza verso l'estero o riguardo ad altre intese di cooperazione finanziaria a livello bilaterale, regionale o internazionale. 4. Gli Stati Parti possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali sull'assistenza materiale e logistica, prendendo in considerazione le intese finanziarie necessarie ad attuare la cooperazione internazionale prevista dalla presente Convenzione affinche' essa sia efficace nella prevenzione, identificazione e contrasto al crimine organizzato transnazionale.

Convenzione - art. 31

Articolo 31 Prevenzione 1. Gli Stati Parte si sforzano di sviluppare e valutare i progetti nazionali e di stabilire e promuovere le migliori prassi e politiche finalizzate alla prevenzione della criminalita' transnazionale organizzata, 2. Gli Stati Parte s'impegnano, con idonee misure legislative, amministrative o di altra natura e in conformita' ai principi fondamentali della propria legislazione interna, a ridurre le occasioni presenti o future che i gruppi criminali organizzati hanno di partecipare a mercati leciti con i proventi del reato. Tali misure dovrebbero riguardare in particolare: (a) il rafforzamento della cooperazione fra gli organi investigativi o i pubblici ministeri, ed i competenti enti privati, inclusa l'industria; (b) la promozione dello sviluppo dei criteri e dei procedimenti designati per salvaguardare l'integrita' del pubblico e dei competenti enti privati, come pure i codici di comportamento per le professioni interessate, e in particolare per gli avvocati, i pubblici notai, i consulenti fiscali ed i contabili; (c) la prevenzione dell'abuso da parte di gruppi criminali organizzati di gare di appalto pubbliche e la concessione di sovvenzioni e di autorizzazioni da parte di pubbliche autorita' per lo svolgimento dell'attivita' commerciale; (d) la prevenzione dell'abuso di persone giuridiche da parte di gruppi criminali organizzati; tali misure potrebbero includere: (i) l'istituzione di pubblici registri relativi alle persone giuridiche e fisiche coinvolte nella costituzione, nella gestione e nel finanziamento delle persone giuridiche; (ii) l'introduzione della possibilita', con provvedimento del Tribunale o con qualsiasi mezzo idoneo, di interdire alle persone dichiarate colpevoli dei reati previsti dalla presente Convenzione, l'esercizio, per un determinato periodo di tempo, della carica di responsabile di persone giuridiche rientranti nell'ambito della propria giurisdizione; (iii) l'istituzione di registri nazionali delle persone interdette dall'esercizio della funzione di responsabile di persone giuridiche; e (iv) lo scambio di informazioni contenute nei registri a cui si fa riferimento ai punti (d) (i) e (iii) del presente paragrafo con le competenti autorita' degli altri Stati Parte. 3. Gli Stati Parte si sforzano di promuovere la reintegrazione nella societa' delle persone dichiarate colpevoli di reati previsti dalla presente Convenzione. 4. Gli Stati Parte si sforzano di valutare periodicamente gli strumenti legali del caso e le prassi amministrative esistenti al fine di individuare la loro vulnerabilita' all'abuso da parte di gruppi criminali organizzati. 5. Gli Stati Parti s'impegnano a promuovere la consapevolezza da parte del pubblico dell'esistenza, cause e gravita' della minaccia rappresentata dalla criminalita' transnazionale organizzata. Se del caso si possono diffondere informazioni tramite i mass-media, incluse misure atte a promuovere la partecipazione pubblica alla prevenzione ed alla lotta contro tale criminalita'. 6. Ciascuno Stato Parte informa il Segretario Generale delle Nazioni Unite circa il nome e l'indirizzo dell'autorita' o delle autorita' che possono assistere altri Stati Parte nello sviluppare misure atte a prevenire la criminalita' transnazionale organizzata. 7 Gli Stati Parte, come opportuno, collaboreranno reciprocamente e con le rilevanti organizzazioni internazionali e organizzazioni regionali, nel promuovere e sviluppare le misure di cui nel presente articolo. Cio' include la partecipazione a progetti internazionali volti a prevenire il crimine transnazionale organizzato, ad esempio alleviando le circostanze che rendono gruppi socialmente emarginati vulnerabili all'azione della criminalita' transnazionale organizzata.

Convenzione - art. 32

Articolo 32 Conferenza delle Parti alla Convenzione 1. Con la presente viene istituita una Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione ne di migliorare la capacita' degli Stati Parte di combattere la criminalita' transnazionale organizzata e di promuovere e valutare l'attuazione della presente Convenzione. 2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca la Conferenza delle Parti non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione. La Conferenza delle Parti adotta le regole di procedura e le norme che regolano le attivita' descritte nei commi 3 e 4 del presente articolo (incluse le norme concernenti il pagamento delle spese sostenute nello svolgimento di tali attivita). 3. La Conferenza delle Parti stabilisce i meccanismi per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso: (a) agevolare le attivita' degli Stati Parte ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della presente Convenzione, incoraggiando inoltre la mobilizzazione di contributi volontari; (b) agevolare lo scambio d'informazioni fra gli Stati Parte riguardo ai modelli ed alle tendenze della criminalita' transnazionale organizzata ed alle prassi coronate da successo per combatterla; c) cooperare con le competenti organizzazioni internazionali e regionali e con le organizzazioni non governative; (c) rivedere periodicamente l'attuazione della presente Convenzione (d) avanzare raccomandazioni per migliorare la presente Convenzione e la sua attuazione. 4. Ai fini di quanto previsto dai commi 3(d) e (e) di questo articolo, la Conferenza delle Parti acquisisce la necessaria conoscenza delle misure adottate dagli Stati Parte nell'attuazione della presente Convenzione e delle difficolta' da essi incontrate, sia tramite le informazioni fornite dagli Stati stessi che tramite i meccanismi supplementari di revisione, secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Parti. 5. Ciascuno Stato Parte fornisce alla Conferenza delle Parti le informazioni sui propri programmi, piani e prassi, come pure le misure legislative e amministrative adottate per attuare la presente Convenzione, come richiesto dalla Conferenza delle Parti.

Convenzione - art. 33

Articolo 33 Segretariato 1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornisce i necessari servizi di segretariato alla Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione. 2. Il Segretariato: (a) assiste la Conferenza delle Parti nello svolgimento delle attivita' descritte all'articolo 32 della presente Convenzione, stringe le intese e fornisce i servizi necessari alle sedute della Conferenza delle Parti; (b) a richiesta, assiste gli Stati Parte nel fornire informazioni alla Conferenza delle Parti come previsto dall'articolo 32, paragrafo 5, della presente Convenzione; e (c) assicura il necessario coordinamento con i segretariati delle competenti organizzazioni regionali ed internazionali.

Convenzione - art. 34

Articolo 34 Attuazione della Convenzione 1. Ciascuno Stato. Parte adotta, conformemente ai principi fondamentali della propria legislazione interna, le misure necessarie, incluse quelle legislative ed amministrative, dirette a garantire l'attuazione dei propri obblighi secondo la presente Convenzione. 2. I reati previsti dagli articoli 5,6,8 e 23 della presente Convenzione vengono inseriti nella legislazione interna di ciascuno Stato Parte indipendentemente dalla natura transnazionale o del coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 3 della presente Convenzione, tranne che nella misura in cui l'articolo 5 della presente Convenzione richiede il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato. 3. Ciascuno Stato Parte puo' adottare misure piu' rigide o severe di quelle previste dalla presente Convenzione per prevenire e combattere la criminalita' organizzata transnazionale.

Convenzione - art. 35

Articolo 35 Soluzione delle controversie 1. Gli Stati Parte s'impegnano a comporre le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione tramite negoziato. 2. Qualsiasi controversia fra due o piu' Stati Parte riguardo all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non possa essere composta tramite negoziato entro un arco di tempo ragionevole, a richiesta di uno di quegli Stati, sara' demandata ad arbitrato. Se dopo sei mesi dalla data della richiesta d'arbitrato, quegli Stati Parte non sono in grado di accordarsi sull'organizzazione dell'arbitrato, ognuno di essi puo' rimettere la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia tramite richiesta, in conformita' allo Statuto della Corte. 3. Ciascuno Stato Parte, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione o adesione alla presente Convenzione, puo' dichiarare di non considerarsi vincolato dal paragrafo 2 di questo articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 di questo articolo nei confronti di ciascuno Stato Parte che abbia fatto tale riserva. 4. Ogni Stato Parte che abbia fatto una riserva conformemente al paragrafo 3 di questo articolo puo' in qualsiasi momento revocare la riserva mediante notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Convenzione - art. 36

Articolo 36 Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione l. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, ed in seguito presso la Sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002. 2. La presente Convenzione e' aperta anche alla firma delle organizzazioni regionali d'integrazione economica, a condizione che almeno uno Stato membro di tale organizzazione abbia firmato questa Convenzione in conformita' al paragrafo 1 di questo articolo. 3. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica puo' depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, se almeno uno dei suoi Stati membri lo ha fatto. In quello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, tale organizzazione deve dichiarare l'ambito della sua competenza con riferimento alle materie regolamentate dalla presente Convenzione. Tale organizzazione inoltre informera' il depositario di ogni rilevante modifica della portata della sua competenza. 4. La presente Convenzione e' aperta all'adesione di ogni Stato o, organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno Stato membro sia Parte di questa Convenzione. Gli strumenti di adesione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica al momento della sua adesione deve dichiarare l'ambito della. sua competenza con riferimento alle materie regolamentate da questa Convenzione. Tele organizzazione deve anche informare il depositario di qualsiasi modifica rilevante dell'ambito della sua competenza.

Convenzione - art. 37

Articolo 37 Relazione con i Protocolli 1. Alla presente Convenzione possono essere aggiunti uno o piu' protocolli. 2. Al fine di divenire Parte di un protocollo, uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica deve essere anche Parte della presente Convenzione. 3. Uno Stato Parte della presente Convenzione non e' vincolato da un protocollo, a meno che non diventi Parte del protocollo in conformita' con le relative disposizioni. 4. Ciascun protocollo aggiuntivo di questa Convenzione deve essere interpretato,unitamente a questa Convenzione, tenendo in considerazione gli scopi di quel protocollo.

Convenzione - art. 38

Articolo 38 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Ai fini del presente paragrafo, nessun strumento depositato da un'organizzazione regionale d'integrazione economica e' considerato supplementare agli strumenti depositati da Stati membri di tale organizzazione. 2. Nei confronti di ciascuno Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratifichi, accetti, approvi o aderisca alla presente Convenzione dopo il deposito del quarantesimo strumento di detto atto, tale Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dalla data di deposito, da parte di detto Stato o organizzazione, del rispettivo strumento.

Convenzione - art. 39

Articolo 39 Modifica 1. Trascorso il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte ha la facolta' di proporre una modifica e di presentarla presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, il quale comunichera' quindi agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione la modifica proposta, al fine del suo esame e della rispettiva decisione. La Conferenza delle Parti compira' ogni sforzo per raggiungere un accordo su ciascuna modifica. Nel caso in cui sia stato esaurito ogni tentativo in tal senso senza essere pervenuti ad un accordo, l'adozione della modifica, quale ultima risorsa, richiede un voto di maggioranza di due terzi degli Stati Parte presenti e votanti nella riunione della Conferenza delle Parti. 2. Nell'ambito delle questioni di loro competenza, le organizzazioni regionali d'integrazione economica esercitano il loro diritto di voto previsto dal presente articolo con un numero di voti pari a quello dei loro Stati Membri che sono Parte della presente Convenzione. Le predette organizzazioni non esercitano il diritto di voto, qualora ad esercitarlo siano i loro Stati Membri e viceversa. 3. Una modifica adottata in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati Parte. 4. Una modifica adottata in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo entrera' in vigore, in relazione ad uno Stato Parte, novanta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale modifica. 5. Nel momento della sua entrata in vigore, la modifica sara' vincolante per quegli Stati Parte che hanno manifestato il proprio consenso ad essere sottoposti al vincolo alla stessa. Gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e di ogni modifica anteriore ratificata, accettata o approvata dagli stessi.

Convenzione - art. 40

Articolo 40 Denuncia 1. Ciascun Stato Parte puo' denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia sara' operante un anno dopo la data di ricezione della sua notifica da parte del Segretario Generale. 2. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di essere Parte della presente Convenzione nel momento in cui tutti i suoi Stati membri l'hanno denunciata. 3. La denuncia della presente Convenzione in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo comporta inoltre la denuncia di ogni protocollo aggiuntivo.

Convenzione - art. 41

Articolo 41 Depositario e lingue 1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite e' nominato depositario della presente Convenzione. 2. L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, viene depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. 3. In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto la presente Convenzione.

Protocollo 1-art. 1

Traduzione non ufficiale PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITA TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA VOLTA A PREVENIRE, REPRIMERE E PUNIRE LA TRATTA DELLE PERSONE, IN PARTICOLARE DELLE DONNE E DEI FANCIULLI Preambolo Gli Stati Parte al presente Protocollo, Dichiarando che un'azione efficace volta a prevenire e combattere la tratta delle persone, in particolare di donne e di fanciulli, esige dai paesi di origine, di transito e di destinazione un approccio globale e internazionale comprendente le misure destinate a prevenire tale tratta, a punire i trafficanti ed a tutelare le vittime di questa tratta, in particolare facendo rispettare i loro diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti, In considerazione del fatto che, malgrado l'esistenza di vari strumenti internazionali contenenti regole e disposizioni pratiche per combattere lo sfruttamento delle persone, in particolare delle donne e dei fanciulli, non vi e' alcun strumento universale che concerne tutti gli aspetti della tratta delle persone, Preoccupati per il fatto che, in assenza di tale strumento, le persone vulnerabili ad una siffatta tratta non siano sufficientemente tutelate, Ricordando la risoluzione 53/111 del 9 dicembre 1998 dell'Assemblea Generale, con cui l'Assemblea ha deciso d'istituire un comitato intergovernativo speciale, aperto a tutte le iscrizioni, allo scopo di elaborare una convenzione internazionale globale contro la criminalita' transnazionale organizzata e di esaminare se sia il caso di elaborare in particolare uno strumento internazionale di lotta contro la tratta di donne e fanciulli; Convinti che il fatto di annettere alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata uno strumento internazionale volto a prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare delle donne e dei fanciulli, facilitera' la prevenzione e la lotta contro questo tipo di criminalita', Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Relazioni con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata 1. Il presente Protocollo completa la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata. Esso sara' interpretato congiuntamente alla Convenzione. 2. Le disposizioni della Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Protocollo, salvo disposizione contraria di detto Protocollo. 3. I reati determinati in conformita' all'articolo 5 del presente Protocollo sono considerati reati determinati in conformita' alla Convenzione.

Protocollo 1-art. 2

Articolo 2 Oggetto Gli scopi del presente Protocollo sono: a) prevenire e combattere la tratta delle persone, con particolare attenzione per le donne ed i fanciulli; b) proteggere ed assistere le vittime di tale tratta nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali; c) promuovere la cooperazione fra gli Stati Parte al fine di conseguire tali obiettivi.

Protocollo 1-art. 3

Articolo 3 Terminologia a) L'espressione "tratta di persone" significa il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggiamento o l'accoglienza di persone con la minaccia di ricorrere alla forza, o con l'uso effettivo della forza o di altre forme di coercizione, mediante il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorita' o una situazione di vulnerabilita', o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o di vantaggi al fine di ottenere il consenso di una persona avente autorita' su di un'altra ai fini dello sfruttamento. Lo sfruttamento include, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione di altre persone, o altre forme di sfruttamento sessuale, lavori o servizi forzati, schiavismo o prassi affini allo schiavismo, servitu' o prelievo di organi; b) Il consenso di una vittima della tratta di persone al probabile sfruttamento di cui al capoverso (a) del presente articolo, e' irrilevante qualora sia stato utilizzato uno qualsiasi dei mezzi di cui al capoverso a); c) il reclutamento, il trasporto, l'alloggiamento o l'accoglienza di un fanciullo al fine di sfruttarlo sara' considerato "tratta di persone" anche se non sono utilizzati i mezzi descritti al capoverso a) del presente articolo; (d) il termine "fanciullo" significa qualsiasi persona di eta' inferiore a diciotto anni.

Protocollo 1-art. 4

Articolo 4 Portata di applicazione Il presente Protocollo si applichera', salvo disposizione contraria, alla prevenzione, alle investigazioni ed ai procedimenti concernenti i reati stabiliti in conformita' all'articolo 5 del presente Protocollo, quando tali reati sono di natura transnazionali e vi e' implicato un gruppo criminale organizzato, nonche' alla protezione delle vittime di tali reati.

Protocollo 1-art. 5

Articolo 5 Incriminazione 1. Ciascuno Stato Parte adottera' tutte le misure legislative e di altra natura, necessarie per determinare in quanto reato gli atti di cui all'articolo 3 del presente Protocollo, qualora siano stati commessi intenzionalmente. 2. Ciascun Stato Parte adottera' inoltre le misure legislative e di altra natura che possono essere necessarie per determinare, in quanto reato: (a) fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, il tentativo di commettere un reato determinato in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo; (b) la partecipazione a titolo di complicita', ad un reato stabilito in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo; e (c) il fatto di organizzare la perpetrazione di un reato stabilito in conformita' al paragrafo I del presente articolo, o di fornire istruzioni ad altre persone affinche' lo commettano.

Protocollo 1-art. 6

Articolo 6 Assistenza e proiezione concesse alle vittime della tratta di persone 1. Se del caso, e nella misura del possibile in base alla sua legislazione interna, ciascun Stato Parte tutela la privacy e l'identita' delle vittime della tratta di persone, facendo in modo che i procedimenti giudiziali relativi a tale tratta non siano divulgati al pubblico. 2. Ciascuno Stato Parte si accerta che il suo ordinamento interno giuridico o amministrativo preveda misure atte a fornire alle vittime della tratta di persone, se del caso: a) informazioni sulle procedure giudiziarie ed amministrative applicabili; b) un'assistenza per fare in modo che i loro pareri e le loro preoccupazioni siano fatte valere e che se ne tenga conto nelle fasi appropriate della procedura penale intentata contro gli autori di reati, in maniera tale da non pregiudicare i diritti della difesa. 3. Ogni Stato Parte prevede di attuare misure al fine di garantire il ristabilimento fisico, psicologico e sociale delle vittime della tratta di persone, ivi compreso, se del caso, in cooperazione con le organizzazioni non governative, altre organizzazioni competenti ed altri elementi della societa' civile, ed in particolare di fornire loro: (a) Un alloggio adeguato; (b) Consulenza ed informazioni, in particolare per quanto riguarda i diritti che la legge riconosce loro, in una lingua per esse comprensibile; (c) Un'assistenza medica, psicologica e materiale; (d) Possibilita' di lavoro, d'istruzione e di formazione professionale. 4. Ciascun Stato Parte tiene conto, nell'applicare le disposizioni del presente articolo, dell'eta', del sesso e dei bisogni specifici delle vittime della tratta di persone, soprattutto i bisogni specifici dei fanciulli ed in particolare l'alloggio, l'istruzione e cure adeguate. 5. Ciascun Stato Parte fa in modo di garantire la sicurezza fisica delle vittime della tratta di persone quando queste ultime si trovano sul suo territorio. 6. Ciascun Stato Parte si accerta che il suo ordinamento giuridico interno preveda misure che offrono alle vittime della tratta di persone la possibilita' di ottenere un risarcimento del danno subito.

Protocollo 1-art. 7

Articolo 7 Status delle vittime della tratta di persone negli Stati di accoglienza 1. Oltre a prendere provvedimenti ai sensi dell'articolo 6 del presente Protocollo, ciascuno Stato Parte esaminera' se sia il caso di adottare misure legislative o altre misure adeguate che consentano alle vittime della tratta di persone di rimanere sul suo territorio, provvisoriamente o in modo stabile, nei casi appropriati. 2. Nell'applicare la disposizione del paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato Parte terra' debitamente conto dei fattori umanitari e personali.

Protocollo 1-art. 8

Articolo 8 Rimpatrio delle vittime della tratta di persone 1. Lo Stato Parte di cui e' concittadino una vittima della tratta di persone o in cui tale persona aveva diritto di risiedere a titolo permanente al momento del suo ingresso nel territorio dello Stato Parte di accoglienza, facilita ed accetta, tenendo debitamente conto della sicurezza di questa persona, il rientro di quest'ultima senza ritardi indebiti o irragionevoli. 2. Quando uno Stato Parte rimanda una vittima della tratta di persone in uno Stato Parte di cui detta persona e' concittadina o nel quale essa aveva diritto di risiedere a titolo permanente al momento della sua entrata nel territorio dello Stato Parte di accoglienza, questo rientro avviene tenendo debitamente conto della sicurezza della persona, nonche' della fase in cui si trova qualsiasi procedura giudiziaria connessa al fatto che detta persona e' vittima della tratta; questo rientro e' preferibilmente volontario. 3.Su richiesta di uno Stato Parte di accoglienza, uno Stato Parte richiesto verifica, senza ritardi indebiti o irragionevoli, se una vittima della tratta di persone e' un suo cittadino o se aveva diritto di risiedere a titolo permanente sul suo territorio al momento dell'entrata sul territorio dello Stato Parte d'accoglienza. 4. Al fine di facilitare il ritorno di una vittima della tratta di persone, sprovvista di adeguati documenti, lo Stato Parte - di cui questa persona e' cittadina o nel quale essa aveva diritto di risiedere a titolo permanente al momento della sua entrata sul territorio dello Stato Parte di accoglienza- accetta di rilasciare, a richiesta dello Stato Parte di accoglienza, i documenti di viaggio o ogni altra autorizzazione necessaria per permettere a questa persona di recarsi sul suo territorio e di esservi riammessa. 5. Il presente accordo non pregiudica qualsiasi diritto concesso alle vittime della tratta di persone da qualsiasi legge dello Stato Parte di accoglienza. 6. Il presente articolo non pregiudica qualsivoglia accordo o intesa bilaterale o multilaterale applicabile che disciplina, in tutto o in parte, il ritorno delle vittime della tratta di persone.

Protocollo 1-art. 9

Articolo 9 Prevenzione della tratta delle persone 1. Gli Stati Parte istituiscono politiche, programmi, nonche' altre misure per: a) prevenire e combattere la tratta delle persone; e b) proteggere le vittime della tratta di persone, in particolare le donne ed i fanciulli, da una nuova vittimizzazione. 2. Gli Stati Parti faranno ogni sforzo per prendere provvedimenti come ricerche, campagne d'informazione e campagne nei mezzi d'informazione, nonche' iniziative sociali ed economiche, al fine di prevenire e combattere la tratta delle persone. 3. Le politiche, i programmi e le altre misure stabilite in conformita' al presente articolo, includeranno, a seconda di come convenga, una cooperazione con le organizzazioni non-governative, altre organizzazioni competenti ed altri elementi della societa' civile. 4. Gli Stati Parti adotteranno o rafforzeranno misure, in particolare mediante la cooperazione bilaterale o multilaterale, per rimediare ai fattori che rendono le persone, in particolare le donne ed i fanciulli, vulnerabili alla tratta, come la poverta', il sotto-sviluppo e la mancanza di pari opportunita'. 5. Gli Stati Parti adotteranno o rafforzeranno misure legislative o altri provvedimenti come le misure in materia d'istruzione, di natura sociale o culturale, in particolare per mezzo di una cooperazione bilaterale e multilaterale, al fine di scoraggiare una domanda che favorisca le forme di sfruttamento delle persone, in particolare di donne e di bambini, e che sfoci nella tratta di persone.

Protocollo 1-art. 10

Articolo 10 Scambio d'informazioni e formazione 1. I servizi d'individuazione, di repressione, d'immigrazione o altri servizi competenti degli Stati Parti cooperano fra di loro a seconda di come convenga, scambiandosi, conformemente alla legislazione interna di questi Stati, informazioni che consentano loro di determinare: a) se degli individui che attraversano o tentano di attraversare una frontiera internazionale con documenti di viaggio appartenenti ad altre persone, o senza documenti di viaggio, sono autori o vittime della tratta delle persone; b) i tipi di documenti di viaggio che delle persone hanno utilizzato o tentato di utilizzare per attraversare una frontiera internazionale ai fini della tratta di persone; c) I mezzi ed i metodi utilizzati dai gruppi criminali organizzati per la tratta delle persone, compreso il reclutamento ed il trasporto delle vittime, i percorsi ed i collegamenti fra le persone ed i gruppi dediti a tale tratta, nonche' le misure che possono permettere di scoprirli. 2. Gli Stati Parti impartiscono o rafforzano la formazione degli agenti dei servizi d'individuazione, di repressione, d'immigrazione e di altri servizi competenti in materia per la prevenzione della tratta di persone. Questa formazione dovrebbe far risaltare i metodi utilizzati per prevenire questa tratta, incriminare i trafficanti e far rispettare i diritti delle vittime, anche proteggendo queste ultime dai trafficanti. La formazione dovrebbe altresi' inoltre tener conto dell'esigenza di prendere in considerazione i diritti umani e le questioni relative ai fanciulli ed alla diversita' dei sessi, e dovrebbe incoraggiare la cooperazione con organizzazioni non governative, altre organizzazioni rilevanti ed altri elementi della societa' civile. 3. Lo Stato Parte che riceve informazioni si attiene a qualsiasi condizione dello Stato Parte, il quale le ha trasmesse prevedendo delle restrizioni per il loro uso.

Protocollo 1-art. 11

Articolo 11 Misure di confine 1. Fatti salvi gli impegni internazionali relativi alla libera circolazione delle persone, gli Stati Parti rafforzano per quanto possibile i controlli alle frontiere necessari per prevenire ed individuare la tratta delle persone. 2. Ciascun Stato Parte adotta le misure legislative, o altre misure appropriate, per impedire, per quanto possibile, l'utilizzazione di mezzi di trasporto gestiti da trasportatori commerciali ai fini della perpetrazione dei reati determinati in conformita' all'articolo 5 del presente Protocollo. 3. Se del caso, e fatte salve le convenzioni internazionali applicabili, tali misure prevedono l'obbligo per i trasportatori commerciali, ivi compresa qualsiasi compagnia di' trasporti o proprietario o gestore di qualsiasi mezzo di trasporto, di accertare che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per entrare nello Stato d'accoglienza. 4. Ogni Stato Parte prende i provvedimenti richiesti, in conformita' alla sua legislazione interna, affinche' l'obbligo enunciato al paragrafo 3 del presente articolo sia accompagnato da sanzioni. 5. Ciascuno Stato Parte prevede di prendere provvedimenti i quali permettano, in conformita' alla sua legislazione interna, di negare l'ingresso alle persone implicate nella perpetrazione di reati determinati in conformita' al presente Protocollo o di annullare il loro visto. 6. Fatto salvo l'articolo 27 della Convenzione, gli Stati Parte prevedono di rafforzare la cooperazione fra i loro servizi di controllo alle frontiere, in particolare mediante l'istituzione ed il mantenimento di vie di comunicazione dirette.

Protocollo 1-art. 12

Articolo 12 Sicurezza e controllo dei documenti Ciascuno Stato Parte prende i provvedimenti necessari, secondo i mezzi disponibili: a) per fare in modo che i documenti di viaggio o d'identita' che rilascia siano di qualita' tale da non poter farne agevolmente un uso improprio, ne' falsificarli o modificarli, riprodurli o rilasciarli illecitamente b) per garantire l'integrita' e la sicurezza dei documenti di viaggio o d'identita' da esso rilasciati o a suo nome, e per impedire che siano creati, rilasciati e utilizzati indebitamente.

Protocollo 1-art. 13

Articolo 13 Legittimita' e validita' dei documenti Su richiesta di un altro Stato Parte, uno Stato Parte verifica, conformemente alla sua legislazione interna ed in tempi ragionevoli, la legittimita' e la validita' dei documenti di viaggio o d'identita' rilasciati, o ritenuti essere stati rilasciati a suo nome e che si sospetta siano utilizzati per la tratta di persone.

Protocollo 1-art. 14

Articolo 14 Clausola di salvaguardia 1. Nessuna disposizione del presente Protocollo ha incidenza sui diritti, obblighi e responsabilita' degli Stati e dei privati in forza del diritto internazionale, ivi compreso del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale relativo ai diritti umani, ed in particolare, ove applicabili, della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo statuto dei rifugiati ed al principio di non- allontanamento che vi e' enunciato. 2. Le misure enunciate nel presente Protocollo sono interpretate e applicate in modo tale che le persone non siano oggetto di discriminazione per via del fatto che sono vittime di una tratta. L'interpretazione e l'applicazione di queste misure sono conformi ai principi di non-discriminazione internazionalmente riconosciuti.

Protocollo 1-art. 15

Articolo 15 Soluzione delle controversie 1. Gli Stati Parte fanno ogni sforzo per risolvere le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo per mezzo di negoziazione. 2. Qualsiasi controversia fra due o piu' Stati Parte relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, che non puo' essere risolta per via negoziale entro un ragionevole periodo di tempo, sara' sottoposta ad arbitrato su richiesta di uno degli Stati Parte. Se, trascorsi sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato, tali Stati Parte non sono in grado di intendersi sulle modalita' dell'arbitrato, uno qualunque fra di loro puo' deferire la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, presentando un ricorso in conformita' con lo Statuto della Corte. 3. Ciascuno Stato Parte puo', al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione del presente Protocollo o dell'adesione a quest'ultimo, dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non saranno vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che ha formulato tale riserva. 4. Qualsiasi Stato Parte che ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo puo' ritirarla in qualsiasi momento, indirizzando una notifica al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Protocollo 1-art. 16

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