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LEGGE 8 luglio 1906, n. 304

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

Al ruolo organico dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato, in virtù dell'art. 2 della legge 25 giugno 1905, n. 270, con regio decreto 22 ottobre 1905, n. 532, sono aggiunti, dal 1 luglio 1906, i posti indicati nella tabella A annessa alla presente legge. Con la stessa decorrenza il ruolo organico del personale del corpo Reale del genio civile è stabilito in conformità alla tabella B, pure annessa alla presente legge. L'aumento di un decimo dello stipendio ai funzionari del ruolo transitorio di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 marzo 1904, n. 66, sarà fatto per tutti ad ogni quadriennio.