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LEGGE 8 luglio 1906, n. 317

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

Al ruolo organico del personale dell'Amministrazione provinciale dell'interno sono apportati, con effetto dal 1° luglio 1906, gli aumenti e le diminuzioni risultanti dall'unita tabella A; e nei limiti della spesa di L. 88,300 il Governo del Re, giusta la legge 11 luglio 1904, n. 372, è autorizzato ad emanare provvedimenti intesi a migliorare la carriera degli scrivani e degli uscieri delle Prefetture.