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LEGGE 12 luglio 1906, n. 341

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Il Governo provvederà alla costruzione diretta delle ferrovie complementari, a sezione ridotta, della Sicilia, autorizzate con l'articolo 1° della legge 4 dicembre 1902, n. 506, comprese le diramazioni Bivio Filaga-Prizzi-Palazzo Adriano e Belia-Aidone, autorizzate con l'articolo 6 della legge 9 luglio 1905, n. 413. Esso si varrà all'uopo degli studi e progetti preparati dalla Società per la rete Sicula, riveduti, in quanto occorra, anche al fine di assicurare che a maggiore economia nella spesa, il tracciato definitivo sia tale da utilizzare quanto più sia possibile le strade ordinarie, in conformità al disposto dell'art. 15 della citata legge 9 luglio 1905, n. 413.