Art. 1
La liquidazione della pensione per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, che si trovano regolarmente iscritti a ruolo o a matricola alla data di promulgazione della presente legge, sarà fatta in base alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico In nessun caso la pensione di riposo potrà essere inferiore a L. 300.