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LEGGE 15 luglio 1906, n. 360

Current text a fecha 2008-12-22
Art. 1

La liquidazione della pensione per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, che si trovano regolarmente iscritti a ruolo o a matricola alla data di promulgazione della presente legge, sarà fatta in base alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico In nessun caso la pensione di riposo potrà essere inferiore a L. 300.