Art. 1
È autorizzata la spesa straordinaria di L. 70,000 sul bilancio di previsione 1906-907 del Ministero d'Agricoltura, industria e commercio per dare esecuzione alla convenzione approvata con legge 29 settembre n. 1904, n. 572.
È autorizzata la spesa straordinaria di L. 70,000 sul bilancio di previsione 1906-907 del Ministero d'Agricoltura, industria e commercio per dare esecuzione alla convenzione approvata con legge 29 settembre n. 1904, n. 572.