Art. 1
Gli ufficiali dello stato maggiora generale del grado di guardiamarina, compiuti trenta mesi di grado, saranno promossi sottotenenti di vascello, previo l'accertamento della idoneità.
Gli ufficiali dello stato maggiora generale del grado di guardiamarina, compiuti trenta mesi di grado, saranno promossi sottotenenti di vascello, previo l'accertamento della idoneità.