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LEGGE 19 luglio 1906, n. 405

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato a prelevare dai fondi accumulati presso la Cassa depositi e prestiti per effetto della legge 29 marzo 1900, n. 101, le somme che saranno necessarie per provvedere alle deficienze di bilancio della Cassa di soccorso per il personale della ex-rete sicula, relative al periodo posteriore al 30 giugno 1905. I prelevamenti saranno fatti per decreto Reale, in base a deliberazione del Comitato della Cassa di soccorso approvata dal Comitato di amministrazione delle ferrovie dello Stato.