Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a prelevare dai fondi accumulati presso la Cassa depositi e prestiti per effetto della legge 29 marzo 1900, n. 101, le somme che saranno necessarie per provvedere alle deficienze di bilancio della Cassa di soccorso per il personale della ex-rete sicula, relative al periodo posteriore al 30 giugno 1905. I prelevamenti saranno fatti per decreto Reale, in base a deliberazione del Comitato della Cassa di soccorso approvata dal Comitato di amministrazione delle ferrovie dello Stato.