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LEGGE 27 dicembre 1906, n. 679

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Gli inscritti nelle liste della leva marittima sono chiamati al servizio nell'anno in cui compiono il ventesimo anno della loro età. Il 1° ottobre di ciascun anno i capitani di porto, ricevuti gli ordini del Ministero, fanno pubblicare in ogni Comune marittimo, compreso nella loro giurisdizione, l'ordine della leva e l'elenco degli inscritti che debbono concorrervi, indicando anche il giorno, l'ora e il luogo in cui si terrà la prima seduta per l'esame degli inscritti.