DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 89
Entrata in vigore del provvedimento: 25/7/2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visti gli articoli da 190 a 195 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
Visto l'articolo 1, commi da 59 a 70, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Visto l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 2 e 3;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, e successive modificazioni;
Visti gli articoli da 52 a 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visti gli articoli 8, 13 e 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, recante disposizioni per la riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in data 27 settembre 2004, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 2004, recante, tra l'altro, disposizioni per la composizione e le modalita' di organizzazione e di funzionamento della commissione per la cinematografia e relative sottocommissioni e sezioni e della giuria per i premi di qualita';
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, in via interlocutoria, nell'adunanza del 5 febbraio 2007 ed in via definitiva nell'adunanza del 16 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Consulta per lo spettacolo
1.Il Comitato per i problemi dello spettacolo gia' istituito dall'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni, acquisisce la denominazione di Consulta per lo spettacolo. La Consulta svolge funzioni di consulenza e verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore ed in particolare con riferimento alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse statali per il sostegno alle attivita' dello spettacolo.
2.La Consulta e' divisa in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante.
3.La Consulta e' nominata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, che la presiede, ed e' composta da non piu' di sette componenti per ciascuna sezione. Il Ministro puo' delegare alla presidenza un Sottosegretario di Stato.
4.Ai lavori della Consulta partecipano i titolari degli uffici dirigenziali di prima fascia del Ministero competenti nel settore dello spettacolo. Possono partecipare ai lavori il Capo di gabinetto ed il Capo dell'ufficio legislativo del Ministero medesimo. La partecipazione ai lavori di tutti i predetti soggetti avviene alla sola attivita' istruttoria, a titolo di supporto tecnico, senza diritto di voto e senza diritto a compenso ne' a trattamenti di missione o gettoni di presenza.
5.Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono stabiliti il numero dei componenti di ciascuna sezione, le modalita' di convocazione e funzionamento, nonche' le modalita' di designazione dei componenti da parte dei sindacati, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e da parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. ((2))
Art. 2
Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo
1.Sono confermate le commissioni consultive per la musica, per il teatro, per la danza, e per i circhi e lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni. Tali commissioni hanno funzione consultiva in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti alle richieste di contributo nei settori di rispettiva competenza. La commissione consultiva per la musica ha funzioni consultive altresi' in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei programmi di attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche.
2.Ogni commissione e' composta da sette componenti, incluso il direttore generale competente, con funzioni di presidente, che partecipa ai lavori a titolo gratuito, ad eccezione della commissione consultiva per la musica, che si compone di nove componenti, incluso il direttore generale competente. I componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e sono scelti fra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Due componenti della commissione consultiva per la musica sono scelti fra persone particolarmente qualificate nel settore della musica lirica. Uno dei componenti di ogni commissione e' designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed un altro e' designato dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. I componenti, all'atto del loro insediamento, sono tenuti a dichiarare di non versare in situazioni di incompatibilita' con la carica ricoperta, derivante dall'esercizio attuale e personale di attivita' oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni. Il direttore generale competente puo' delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere singole sedute delle commissioni. Ciascuna commissione si avvale di un segretario, nominato dal presidente fra i dipendenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3.Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono definite le modalita' di organizzazione e di funzionamento delle commissioni.
Nota all'art. 2: - Per il testo dei commi 59 e 60 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, si vedano le note alle premesse.
Art. 3
Commissione per la cinematografia, Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche, Giuria per i premi di qualita', Commissioni per la revisione dei film, Comitato Consultivo permanente per il diritto d'autore.
1.Sono confermate: la Commissione per la cinematografia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni; la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; la Giuria per i premi di qualita' di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; le Commissioni di primo e secondo grado per la revisione dei film, rispettivamente previste dagli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161; il Comitato permanente per il diritto d'autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Note all'art. 3: - Per il testo degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e' il seguente: «Art. 4 (Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche). 1. Presso il Ministero, e' istituita la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche, d'ora in avanti indicata "Consulta". 2. La Consulta e' presieduta dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o dal direttore generale competente appositamente delegato, ed e' composta dal presidente del Centro sperimentale di cinematografia, dal presidente di Cinecitta' holding S.p.a., da quattro membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore cinematografico, dei quali due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore dell'esercizio, da tre rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza Stato-regioni, e da tre rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-citta'. 3. La Consulta provvede alla predisposizione di un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministro", contenente: a) l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione delle opere di cui all'art. 15, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto; b) l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento di cui all'art. 16, comma 3; c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attivita' cinematografiche di cui all'art. 19, comma 3. 4. La Consulta, su richiesta del Ministro, presta attivita' di consulenza ed elabora indicazioni utili al raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1. 5. La Consulta esprime parere sulle richieste di autorizzazione all'apertura delle multisale di cui all'art. 22, comma 5. 6. Con successivo decreto ministeriale e' definita l'organizzazione della Consulta, alle cui spese si provvede nell'ambito degli stanziamenti ordinari nello stato di previsione del Ministero. La partecipazione alle sedute e' a titolo gratuito.». - Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, recante «Revisione dei film e dei lavori teatrali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1962, n. 109, e' il seguente: «Art. 2 (Composizione della commissione di primo grado). - La commissione di primo grado, alla quale e' demandato il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze del lavoro. L'organizzazione del lavoro e' demandata al capo del Dipartimento dello spettacolo. Ciascuna sezione e' composta da un docente di diritto, in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'eta' evolutiva o da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi ed autori, da due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, da due rappresentanti designati dalle categorie di settore maggiormente rappresentative, nonche', per il solo esame delle produzioni che utilizzano in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione.». «Art. 3 (Composizione della commissione di secondo grado). - La Commissione di secondo grado e' composta di due sezioni unite della Commissione di primo grado, diverse da quella che ha emesso il primo parere e designate ad inizio di ogni anno dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo. Esplica le funzioni di segretario il segretario avente qualifica piu' elevata od, a parita' di qualifica, il piu' anziano delle due sezioni.». - Per il testo dell'art. 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, si vedano le note alle premesse.
Art. 4
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
1.E' confermato il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, e' il seguente: «Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per: a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita' degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica degli investimenti pubblici; b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni; c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica. 3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e della necessita' di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei. 4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3. 5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento. 7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e' istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. 8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.».
Art. 5
Disposizioni finanziarie
1.Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i trattamenti economici relativi agli organi collegiali di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, ferma restando l'esclusione di compensi o trattamenti di missione o gettoni di presenza, ove non siano gia' previsti dalle norme vigenti.
2.La spesa complessiva per i compensi di cui al comma 1, ivi compresa quella per i trattamenti economici relativi al periodo intercorrente dal 4 luglio 2006 al 31 dicembre 2006, e' contenuta ad un livello non superiore al sessanta per cento rispetto alla spesa complessiva sostenuta nel 2005.
3.Ai fini della determinazione dei compensi dei componenti il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 si tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 1999 recante Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999, adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
4.Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa indicati nel precedente comma 2, nel decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali di cui al comma 1 sono stabiliti, per ciascun organo collegiale, il limite massimo di spesa per gettoni di presenza e per trattamento economico di missione erogabili per ciascun esercizio finanziario. Nell'ambito di ciascun esercizio finanziario e della medesima Direzione generale cui fanno riferimento gli organi collegiali di cui al presente articolo, e' possibile utilizzare il limite di spesa relativo ad un organo collegiale per le esigenze di un diverso organo collegiale della medesima Direzione generale, fermo restando il limite complessivo di spesa relativo agli organi collegiali di pertinenza di ciascuna Direzione generale.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 si veda la nota all'art. 4.
Art. 6
Altri organismi confermati
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1963, n. 285 e' il seguente: «Art. 11 (Comitato per le pubblicazioni). - In seno al Consiglio e' costituito un Comitato per le pubblicazioni composto da: a) i due vice presidenti, il piu' anziano dei quali presiede; b) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell'art. 5; c) tre consiglieri designati dal Consiglio. Del Comitato fa altresi' parte il capo dell'Ufficio studi e pubblicazioni della Direzione generale degli archivi di Stato, che esercita anche le funzioni di segretario. E' compito del Comitato dare parere sulle pubblicazioni che sono edite a cura dell'Amministrazione degli Archivi di Stato. Possono essere chiamate di volta in volta a partecipare alle sedute del Comitato, con voto consultivo, persone particolarmente esperte nelle materie da trattare, anche estranee al Consiglio. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.». - Il testo dell'art. 1 della legge 1° dicembre 1997, n. 420, recante «Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1997, n. 284, e' il seguente: «Art. 1 (Istituzione e composizione della Consulta). - 1. E' istituita presso il Ministero per i beni culturali e ambientali la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, di seguito denominata "Consulta", avente la finalita' di individuare le celebrazioni o le manifestazioni culturali di particolare rilevanza nonche' le edizioni nazionali da realizzare. 2. La Consulta e' composta da: a) tre esponenti di chiara fama del mondo della cultura, dei quali uno con funzioni di presidente; b) il direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, con funzioni di vice presidente; c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ciascuno dei Ministeri della pubblica istruzione, del tesoro, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; d) il presidente del coordinamento degli assessori regionali alla cultura. 3. Il presidente della Consulta, in relazione ai singoli argomenti da trattare, chiama a partecipare ai lavori qualificati esponenti del mondo della cultura, i responsabili dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nonche' rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle amministrazioni interessate. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e durano in carica tre anni. Ai componenti della Consulta esterni alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico di missione in base alla normativa generale vigente per i dirigenti generali di livello C dello Stato.». - Il testo dell'art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, recante «Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, e' il seguente: «Art. 42-bis (Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali). - Gli eredi e i legatari possono cedere allo Stato a scomputo totale o parziale dell'imposta di successione, delle relative imposte ipotecarie e catastali, degli interessi, soprattasse e pene pecuniarie, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonche' le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullita' da tutti gli eredi o dal legatario, e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed al competente ufficio del registro, nei termini previsti dai precedenti articoli 41 e 42 per il pagamento delle imposte di successione. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisire il bene. Per le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio l'interesse dello Stato alla loro acquisizione e' dichiarato dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita una apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato puo' chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato. La proposta di cessione interrompe i termini per il pagamento della imposta. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, e' tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto comma e' integrata da un rappresentante, con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti. Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire il bene offerto in cessione il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con proprio decreto ai sensi del precedente quarto comma. L'interessato puo' revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali. Il decreto di cui al quarto comma e' emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed e' notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto, il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione. Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprieta' dei beni allo Stato. Nel caso di cessione di beni immobili il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento sui registri immobiliari. Ai fini dell'estinzione del debito tributario, gli eredi devono produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della accettazione stessa e del decreto recante la indicazione del valore dei beni ceduti. Qualora il valore dei beni ceduti superi l'importo dell'imposta e degli accessori, al cedente non compete alcun rimborso per la differenza; ove il valore dei beni ceduti sia inferiore all'importo della imposta e degli accessori, il cedente e' tenuto al pagamento della differenza. Qualora la cessione non abbia luogo, l'erede e' tenuto al pagamento dell'imposta e degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, senza applicazione di penalita'. Il Ministero per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione all'ufficio del registro della mancata cessione; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento della imposta e dei relativi accessori.». - Il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante «Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2001, n. 75, e' il seguente: «2. E' istituito, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale.». - Il testo dell'art. 132, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, e' il seguente: «4. Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualita' del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonche' dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalita'.». - Il testo dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, recante «Modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311 e 2 giugno 1961, n. 477, concernenti provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1970, n. 4, e' il seguente: «Art. 4. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato per l'erogazione dei premi, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato e' presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal direttore generale dei Servizi informazioni e proprieta' letteraria artistica e scientifica, da lui delegato, ed e' composto da: 1) il direttore generale dei Servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2) un funzionario di qualifica non inferiore a direttore di divisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 3) un funzionario designato dal Ministero degli affari esteri; 4) un funzionario designato dal Ministero del tesoro; 5) un funzionario, esperto di bibliografia, designato dal Ministero della pubblica istruzione; 6) un funzionario designato dal Ministero del commercio con l'estero; 7) cinque esperti bibliografici designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e scelti, rispettivamente, su terne presentate dalle associazioni degli editori, dei librai, degli editori di musica, degli scrittori e dei grafici. Qualora se ne presenti la necessita', il Presidente ha facolta' di far partecipare alle riunioni del comitato, a titolo consultivo, specialisti di particolari materie letterarie, artistiche e scientifiche. Il comitato puo' eleggere nel proprio seno dei sottocomitati per agevolare l'espletamento dei compiti ad esso demandati. Le mansioni di segreteria del comitato sono affidate a un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di qualifica non inferiore a direttore di sezione. Ai componenti del comitato ed al suo segretario sono corrisposti, per ogni giornata di adunanza, gettoni di presenza da determinarsi nei modi previsti dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.». - Il testo dell'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1981, n. 215, e' il seguente: «Art. 25 (Pubblicazioni di elevato valore culturale). - A decorrere dal 1° gennaio 1986 alle pubblicazioni periodiche, le cui pagine pubblicitarie siano state nell'anno precedente inferiori al 50 per cento delle pagine complessivamente pubblicate e che vengano riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi contributi dell'ammontare complessivo di lire quattro miliardi in ragione d'anno. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere, espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed e' istituita una commissione incaricata di accertare i requisiti per l'ammissione ai contributi stessi e di predisporre i relativi piani di ripartizione.».
Art. 7
Disposizioni finanziarie per gli altri organismi confermati
1.Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la spesa complessiva sostenuta nel 2005 per il funzionamento degli organi collegiali di cui all'articolo 6 del presente decreto e' ridotta, per l'anno 2007, del trenta per cento. Per l'anno 2006 la riduzione e' operata in misura proporzionale rispetto al periodo di tempo intercorrente fra il 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore di detto decreto. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 29 ed i riferimenti al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e per il testo del comma 58 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si vedano le note alle premesse.
Art. 8
Pari opportunita' tra donne e uomini
1.I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
Art. 9
Durata degli organismi e relazione di fine mandato
1.Gli organismi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 durano in carica due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione delle Commissioni indicate, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 6, che durano in carica tre anni a decorrere dalla medesima data. ((1))
2.Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro per i beni e le attivita' culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilita' degli organismi medesimi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, per un periodo di tempo corrispondente a quello per essi indicato al comma 1, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
3.I componenti degli organismi restano in carica fino alla scadenza del termine di durata degli organismi medesimi.
Art. 10
Disposizioni finali e abrogazioni
1.Sono abrogati i commi da 59 a 70 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni.
2.E' abrogato il quarto periodo del comma 3, dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni. Il quinto periodo del medesimo comma 3 e' sostituito dal seguente: «Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni grava sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.».
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Rutelli, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Santagata, Ministro per l'attuazione del programma di Governo
Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 112
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 e dell'art. 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, si vedano le note alle premesse.