Art. 1
Il residuo credito al 31 dicembre 1907 della provincia di Pavia verso lo Stato a saldo del rimborso alla stessa dovuto per l'art. 8 della legge 7 luglio 1901, n. 321, verrà, agli effetti della presente legge, ripartito fra i Comuni di detta Provincia, pei quali l'imposta terreni in base alle risultanze del nuovo catasto è inferiore a quella precedentemente accertata in proporzione della differenza fra le due imposte per ognuno di detti Comuni.