LEGGE 18 marzo 2008, n. 71

Type Legge
Publication 2008-03-18
Ultimo aggiornamento 2008-04-12
State In force
Source Normattiva
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PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ADESIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA "EUROCONTROL" DEL 13 DICEMBRE 1960, COME PIU' VOLTE EMENDATA E COORDINATA DAL PROTOCOLLO DEL 27 GIUGNO 1997 LA REPUBBLICA D'ALBANIA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, IL REGNO DI DANIMARCA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, LA REPUBBLICA FRANCESE, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, LA REPUBBLICA ELLENICA, LA REPUBBLICA D'UNGHERIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI MALTA, LA REPUBBLICA DI MOLDAVIA, IL PRINCIPATO DI MONACO, IL REGNO DI NORVEGIA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA SLOVENA, IL REGNO DI SVEZIA, LA CONFEDERAZIONE ELVETICA, LA REPUBBLICA CECA, LA REPUBBLICA DI TURCHIA, E LA COMUNITA' EUROPEA, vista la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" dei 13 dicembre 1960, modificata dal Protocollo addizionale del 6 luglio 1970, a sua volta modificato dal Protocollo del 21 novembre 1978, il tutto emendato dal Protocollo del 12 febbraio 1981, e riveduta e coordinata dal Protocollo del 27 giugno 1997, in appresso denominata "la Convenzione", ed in particolare l'articolo 40 della predetta Convenzione; viste le responsabilita' affidate dal Trattato europeo del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea, riveduto dal Trattato di Amsterdam dei 2 ottobre 1997, alla Comunita' europea in talune aree coperte dalla Convenzione; considerando che gli Stati membri della Comunita' europea che sono membri di EUROCONTROL, nell'adottare il Protocollo che coordina la Convenzione, aperto alla firma 27 giugno 1997, hanno dichiarato che la loro firma non pregiudica in alcun modo la competenza esclusiva della Comunita' in talune aree coperte da tale Convenzione e l'adesione della Comunita' ad EUROCONTROL ai fini dell'esercizio di tale competenza esclusiva; considerando che lo scopo dell'adesione della Comunita' europea alla Convenzione e' di aiutare l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, in appresso denominata 'EUROCONTROL", a raggiungere i suoi obiettivi, enunciati nella Convenzione, in particolare quello di costituire un organismo unico ed efficiente incaricato di definire le politiche di gestione del traffico aereo in Europa; considerando che l'adesione della Comunita' europea ad EUROCONTROL richiede che sia chiarito il modo in cui le disposizioni della Convenzione si applicano alla Comunita' europea ed ai suoi Stati membri; considerando che le condizioni dell'adesione della Comunita' europea alla Convenzione devono permettere alla Comunita' di esercitare, in seno ad EUROCONTROL, le competenze che le sono state conferite dai suoi Stati membri; considerando che il 2 dicembre 1987 il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto a Londra, in una dichiarazione comune dei Ministri degli esteri dei due paesi, un'intesa per una piu' stretta cooperazione nell'uso dell'aeroporto di Gibilterra; che tale intesa non e' stata ancora attuata, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 La Comunita' europea, nell'ambito delle sue competenze, aderisce alla Convenzione alle condizioni enunciate nel presente Protocollo, in conformita' alle norme dell'articolo 40 della Convenzione.

Protocollo - art. 2

Articolo 2 Per la Comunita' europea, nell'ambito delle sue competenze, la Convenzione si applica ai servizi di navigazione aerea di rotta e ai servizi connessi di avvicinamento e di aerodromo inerenti alla circolazione aerea nelle Regioni d'informazione di volo dei suoi Stati membri elencate nell'Allegato Il della Convenzione, che rientrano nei limiti di applicabilita' territoriale dei Trattato che istituisce la Comunita' europea. L'applicazione dei presente Protocollo all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranita' sul territorio in cui e' situato tale aeroporto. L'applicazione del presente Protocollo all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui sara' attuata l'intesa contenuta nella dichiarazione comune dei Ministri degli esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. 1 governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno le altre Parti contraenti del presente Protocollo in merito a tale data di messa in applicazione.

Protocollo - art. 3

Articolo 3 Fatto salvo guanto previsto dal presente Protocollo, s'intende che le disposizioni della Convenzione comprendono anche la Comunita' europea nell'ambito di sua competenza ed i vari termini utilizzati per designare le Parti contraenti della Convenzione ed i loro rappresentanti vanno intesi di conseguenza.

Protocollo - art. 4

Articolo 4 La Comunita' europea non contribuisce al bilancio di EUROCONTROL.

Protocollo - art. 5

Articolo 5 Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti di voto ai sensi dell'articolo 6, la Comunita' europea ha diritto ad essere rappresentata ed a partecipare ai lavori di tutti gli organi di EUROCONTROL in seno ai quali uno qualsiasi dei suoi Stati membri ha diritto di essere rappresentato in quanto Parte contraente ed in cui possono essere trattate materie di sua competenza, ad eccezione degli organi aventi funzioni di revisione contabile. In tutti gli organi di EUROCONTROL a cui puo' partecipare, la Comunita' europea fa valere il suo punto di vista, nell'ambito delle sue competenze, in conformita' alle sue norme istituzionali. La Comunita' europea non puo' presentare suoi candidati in qualita' di membri di organi eletti di EUROCONTROL, ne' puo' presentarne per svolgere funzioni negli organi cui ha diritto di partecipare.

Protocollo - art. 6

Articolo 6 1. Per quanto riguarda le decisioni concernenti materie per le quali la Comunita' europea ha competenza esclusiva ed ai ffini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 8 della Convenzione, la Comunita' europea esercitai diritti di voto dei suoi Stati membri ai sensi della Convenzione ed i voti, semplici e ponderati, espressi dalla Comunita' europea sono cumulati per la determinazione delle maggioranze previste ai suddetto articolo 8. Quando la Comunita' vota, i suoi Stati membri non votano. Ai fini della determinazione dei numero di Parti contraenti della Convenzione necessario per dare seguito ad una richiesta di decisione a maggioranza di tre quarti, come previsto alla fine del primo comma dell'articolo 8.2, si considera che la Comunita' rappresenta i suoi Stati membri che sono membri di EUROCONTROL. Una decisione proposta per un determinato punto su cui la Comunita' europea e' chiamata a votare e' differita se una Parte contraente della Convenzione che non e' membro della Comunita' europea lo richiede. Il rinvio e' utilizzato per consentire alle Parti contraenti della Convenzione, assistite dall'Agenzia EUROCONTROL, di procedere a consultazioni sulla decisione proposta. In caso di una tale richiesta, l'adozione della decisione puo', essere rinviata per un periodo massimo di sei mesi. 2. Per quanto riguarda le decisioni concernenti materie su cui la Comunita' europea non ha competenza esclusiva, gli Stati membri della Comunita' europea votano secondo quanto previsto all'articolo 8 della Convenzione e la Comunita' europea non vota. 3. La Comunita' europea informa di volta in volta le altre Parti contraenti della Convenzione dei casi in cui, per i vari punti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale, del Consiglio e degli altri organi deliberativi cui l'Assemblea generale ed il Consiglio hanno delegato poteri, essa esercitera' i diritti di voto di cui al precedente paragrafo 1. Questa disposizione si applica obbligatoriamente anche alle decisioni da prendere per corrispondenza.

Protocollo - art. 7

Articolo 7 La portata delle competenze trasferite alla Comunita' e' descritta in termini generali in una dichiarazione scritta fatta dalla Comunita' europea al momento della firma del presente Protocollo. Tale dichiarazione puo' essere modificata, se dei caso, mediante notifica da parte della Comunita' europea ad EUROCONTROL. Essa non sostituisce ne' limita alcun modo le materie che possono essere oggetto di notifiche di competenza comunitaria preliminari all'adozione di decisioni, in seno ad EUROCONTROL, tramite formale votazione o altra procedura.

Protocollo - art. 8

Articolo 8 L'articolo 34 della Convenzione si applica a qualsiasi controversia che insorga tra due o piu' Parti contraenti dei presente Protocollo o tra una o piu' Parti contraenti del presente Protocollo ed EUROCONTROL in relazione all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Protocollo, in particolare per quanto riguarda la sua esistenza, validita' o rescissione.

Protocollo - art. 9

Articolo 9 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma da parte di tutti gli Stati firmatari del Protocollo che coordina la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960 a seguito delle varie modifiche intervenute. aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominato il Protocollo che coordina la "Convenzione", e da parte della Comunita' europea. Esso e' inoltre aperto, prima della data della sua entrata in vigore, alla firma da parte di qualsiasi altro Stato debitamente autorizzato a firmare il Protocollo che coordina la Convenzione, in conformita' all'articolo II di tale Protocollo. 2. Il presente Protocollo e' sottoposto a ratifica, accettazione od approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione od approvazione sono depositati presso governo del Regno del Belgio. 3. Il presente Protocollo entrera' in vigore una volta ratificato, accettato od approvato, da un Iato, dall'insieme degli Stati firmatari che sono anche firmatari dei Protocollo che coordina la Convenzione e dai quali quest'ultimo Protocollo dovra' essere stato ratificato, accettato od approvato per entrare in vigore e, d'altro fato, dalla Comunita' europea, il primo giorno dei secondo mese successivo all'avvenuto deposito dell'ultimo strumento di raffica. Accettazione od approvazione, purche' a tale data il Protocollo che coordina la Convenzione sia entrato in vigore. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, esso entrera' in vigore alla stessa data del Protocollo che coordina la Convenzione. 4. Il presente Protocollo entrera' in vigore per i firmatari che avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione od approvazione dopo la sua entrata in vigore, il primo giorno dei secondo mese successivo al deposito del loro strumento di ratifica, accettazione od approvazione. 5. li governo del Regno del Belgio notifichera' ai governi degli altri Stati firmatari dei presente Protocollo ed alla Comunita' europea ciascuna firma, ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione od approvazione e ciascuna data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformita' ai precedenti paragrafi 3 e 4.

Protocollo - art. 10

Articolo 10 Ciascuna adesione alla Convenzione successiva alla sua entrata in vigore costituisce anche consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo. Le disposizioni degli articoli 39 e 40 della Convenzione si applicano anche al presente Protocollo.

Protocollo - art. 11

Articolo 11 1. li presente Protocollo resta in vigore per un periodo indeterminato. 2. Qualora tutti gli Stati membri di EUROCONTROL che sono membri della Comunita' europea recedano da EUROCONTROL, la notifica di recesso dalla Convenzione nonche' dai presente Protocollo si riterra' essere stata data dalla Comunita' europea contestualmente alla notifica di recesso di cui all'articolo 38.2 della Convenzione data dall'ultimo Stato membro della Comunita' europea che recede da EUROCONTROL.

Protocollo - art. 12

Articolo 12 Il governo dei Regno del Belgio fara' registrare il presente Protocollo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite e presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, conformemente all'articolo 83 della Convenzione internazionale per l'aviazione civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.

Atto finale

ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DIPLOMATICA SUL PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ADESIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA "EUROCONTROL"DEL 13 DICEMBRE 1960, COME PIU' VOLTE EMENDATA E COORDINATA DAL PROTOCOLLO DEL 27 GIUGNO 1997 (Bruxelles, 8 ottobre 2002) I PLENIPOTENZIARI: DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA, DEL REGNO DI DANIMARCA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA. DI FINLANDIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DELLA REPUBBLICA D'UNGHERIA, DELL'IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA, DEL GRANDUCATO Di LUSSEMBURGO, DELLA REPUBBLICA DI MALTA, DELLA REPUBBLICA DI MOLDAVIA, DEL PRINCIPATO DI MONACO, DEL REGNO DI NORVEGIA, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA ROMANIA, DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, DELLA REPUBBLICA SLOVENA, DEL REGNO DI SVEZIA, DELLA CONFEDERAZIONE ELVETICA, DELLA REPUBBLICA CECA, DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA, E DELLA COMUNITA' EUROPEA, Riuniti a Bruxelles, l'8 ottobre 2002; 1. Hanno adottata all'unanimita' il testo di un Protocollo riportato in allegato al presente Atto finale e in appresso denominato "il Protocollo di adesione", relativo all'adesione della Comunita' europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" dei 13 dicembre 1960, come piu' volte emendata e coordinata dal Protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominata "la Convenzione riveduta". Il suddetto Protocollo di adesione e' stato aperto alla firma a Bruxelles in data 8 ottobre 2002. 2. Hanno adottato le seguenti risoluzioni concernenti rispettivamente la ratifica, accettazione o approvazione nel piu' breve tempo possibile del Protocollo di adesione da parte delle Parti contraenti, e l'attuazione anticipata del Protocollo di Adesione: La Conferenza: Riunita a Bruxelles, l'8 ottobre 2002; Avendo adottato all'unanimita' il Protocollo, in appresso denominato "il Protocollo di adesione", relativo all'adesione della Comunita' europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, come piu' volte emendata e coordinata dal Protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominata la "Convenzione riveduta"; I. Risoluzione con cui si sollecitano le Parti contraenti a ratificare, accettare od approvare nel piu' breve tempo possibile 11 Protocollo di adesione Considerando che l'adesione della Comunita' europea contribuira' significativamente al raggiungimento degli obiettivi ed all'esecuzione dei compiti di EUROCONTROL alle condizioni indicate nel Protocollo di adesione: Ricordando la risoluzione relativa al Protocollo che coordina la Convenzione EUROCONTROL, con la quale la Conferenza diplomatica del 27 giugno 1997 ha sollecitato le Parti contraenti della Convenzione EUROCONTROL a ratificare quanto prima il suddetto Protocollo del 27 giugno 1997; Concordando che occorre che la Convenzione riveduta e il Protocollo di adesione entrino in vigore il piu' presto possibile; Sollecita i' firmatari del Protocollo di adesione a ratificare, accettare od approvare nel piu' breve tempo possibile tale Protocollo; Invita il Direttore generale di EUROCONTROL a adottare, in collaborazione con gli Stati firmatari e la Comunita' europea, tutte le misure pratiche necessarie per fornire assistenza, ove richiesto, nel quadro del processo di ratifica, accettazione od approvazione dei Protocollo di adesione. II. Risoluzione relativa all'attuazione anticipata del Protocollo di adesione Avendo preso atto della Risoluzione sull'attuazione anticipata del Protocollo che coordina la Convenzione, adottata dalla Conferenza diplomatica all'adozione di tale Protocollo il 27 giugno 1997; Considerando l'importanza di un'attuazione armonizzata ed efficace del Protocollo di adesione; Sollecita tutti gli Stati e la Comunita' europea a prendere tutte le misure possibili per l'attuazione anticipata di talune disposizioni del Protocollo di adesione. 3. Hanno adottato le seguenti dichiarazioni comuni relative, da un lato, alla non competenza della Comunita' in materia di sicurezza e difesa nazionali e, d'altro lato, ai coordinamento delle attivita' di ricerca, sviluppo tecnologico e valutazione (RSTV): Dichiarazione comune sulla non competenza della Comunita' in materia di sicurezza e difesa nazionali. I firmatari del Protocollo relativo all'adesione della Comunita' europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, come piu' volte emendata e coordinata dal Protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominata "la Convenzione riveduta", Avendo preso nota del fatto che attualmente la Comunita' europea non ha alcuna competenza per quanto concerne le politiche di difesa e di sicurezza; Prendendo atto del ruolo di EUROCONTROL definito nelle disposizioni della Convenzione riveduta concernenti le questioni militari; Convengono che: Ove la competenza della Comunita' europea sia estesa a interessare tali materie, sara' necessario valutare se cio' trasforma radicalmente la portata degli obblighi dei firmatari ai sensi della Convenzione riveduta e quindi se il Protocollo nella sua forma attuale possa applicarsi a tali materie. 11. Dichiarazione comune sul coordinamento RSTV I firmatari del Protocollo relativo all'adesione della Comunita' europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, come piu' volte emendata e coordinata dal Protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominata "la Convenzione riveduta", Avendo esaminato le disposizioni della Convenzione riveduta relative al coordinamento delle attivita' di ricerca, sviluppo tecnologico e valutazione (RSTV) nei settori coperti da detta Convenzione; Avendo preso nota del fatto che l'articolo 2.1 (h) della Convenzione riveduta si applica ai coordinamento delle attivita' di RSTV tra EUROCONTROL e le sue Parti contraenti; Avendo preso nota del fatto che il coordinamento organizzato dall'Agenzia EUROCONTROL ai sensi dell'articolo 1.5 (i) del suo Statuto riguarda le sue attivita' di RSTV e quelle delle organizzazioni ATM; Convengono che: - il 'coordinamento delle attivita' di RSTV" e' lo scambio di opinioni, informazioni ed esperienza circa i programmi e le attivita' di RSTV nel campo della gestione del traffico aereo allo scopo essenzialmente di promuovere la complementarita' e di evitare la duplicazione delle attivita'; - nel quadro del coordinamento delle loro attivita' di RSTV, tutte le parti interessate rispettano gli obiettivi generali, le competenze, le responsabilita' amministrative, di bilancio e di gestione e le procedure delle rispettive istituzioni od organismi incaricati dell'esecuzione dei programmi di RSTV, nonche' le loro regole in materia di partecipazione, di divulgazione e di diritti di proprieta' intellettuale; le Parti contraenti restano libere di decidere le rispettive strategie, programmi e progetti di RSTV secondo le proprie procedure interne. 4. Hanno preso atto della seguente dichiarazione comune degli Stati firmatari del Protocollo che coordina la Convenzione e dei presente Atto finale: III. Dichiarazione comune concernente l'entrata in vigore del Protocollo che coordina la Convenzione e dei Protocollo di adesione e concernente ulteriori firme del Protocollo di adesione Gli Stati firmatari dei Protocollo che coordina la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, a seguito delle varie modiche intervenute, aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominato "il Protocollo che coordina la Convenzione", e firmatari dell'Atto finale della Conferenza diplomatica sul Protocollo relativo all'adesione della Comunita' europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL", aperto alla firma in data 8 ottobre 2002, in appresso denominato Il Protocollo di adesione", Desiderosi di precisare le condizioni di entrata in vigore del Protocollo che coordina la Convenzione e del Protocollo di adesione; Confermano la loro interpretazione dell'articolo II, paragrafo 3, del Protocollo che coordina la Convenzione secondo cui detto Protocollo entrera' in vigore quando tutti gli Stati che sono parti contraenti della Convenzione EUROCONTROL in data 8 ottobre 2002 avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione od approvazione di tale Protocollo; Convengono che EUROCONTROL adottera' tutte le misure utili affinche' tutte le domande di adesione alla Convenzione EUROCONTROL e di autorizzazione a firmare il Protocollo che coordina la Convenzione, siano accompagnate da un adeguato impegno per quanto concerne la firma e la ratifica, l'accettazione o l'approvazione del Protocollo di adesione.

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