DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2008, n. 105
4.In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2 per la concessione delle aspettative sindacali non retribuite, e' consentito, per motivi di urgenza segnalati dalle organizzazioni sindacali, l'utilizzo provvisorio in aspettativa dei dipendenti interessati a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.
5.I funzionari della carriera prefettizia, di cui all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, possono fruire, con le modalita' di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo 13, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale, nonche' alle riunioni degli organi collegiali statutari delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 4 del citato articolo 13.
6.Per i funzionari della carriera prefettizia, di cui al presente articolo, i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.
Note all'art. 14: - L'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica). «Art. 8 (Contributi figurativi). - Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e' determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale. Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente e' determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire e' determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione. Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare e' determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta e' integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi. I periodi di sospensione, per i quali e' ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali e' ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro e' tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalita' stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa e' pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata e' quella determinata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente. In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate della retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche. Restano ferme in materia le disposizioni dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge.».
Art. 15
Adempimenti dell'amministrazione in materia di distacchi, permessi e aspettative sindacali
1.Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 3, del presente decreto. Il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. A tal fine rileva il numero delle trattenute per il contributo sindacale effettivamente operate tramite delega di cui e' titolare il soggetto sindacale. Per le deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione, la lettura viene effettuata dalla busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia fornisce alle rispettive organizzazioni nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e li confronta con esse in vista della loro certificazione e della sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con il predetto Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.
2.Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma a una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe, delle quali risultino titolari, purche' il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarita' delle deleghe che a esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto.
3.Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e' tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.
4.Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 3, e' tenuto a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo della data in cui e' stato fruito il permesso e il numero delle ore utilizzate. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.
5.La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti del Ministero dell'interno, qualora non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 3 e 4 e puo' fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalla stessa Amministrazione ai sensi dell'articolo 12, comma 3, e dell'articolo 14, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dal Ministero dell'interno ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.
6.I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 3 e 4, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
7.I funzionari responsabili delle strutture che dispongono o consentono l'utilizzazione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione di quanto previsto negli articoli 12, 13 e 14 sono responsabili personalmente.
Note all'art. 15: - L'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' riportato nelle note alle premesse. - La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, reca «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.». - Si riporta l'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego): «Art. 16 (Relazione al Parlamento). - Nella relazione al Parlamento di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttivita', le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione. La relazione e' allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione.».
Art. 16
Tutela del dirigente sindacale
1.Il funzionario della carriera prefettizia, dirigente sindacale, che rientra in servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale conserva l'anzianita' maturata. In ragione della peculiarita' delle funzioni svolte e della particolarita' dell'ordinamento della carriera allo stesso funzionario e' conferito un posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco e dell'aspettativa, e lo stesso puo', a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altri richiedenti in una sede della propria amministrazione quando dimostri di avervi svolto attivita' sindacale e di avervi avuto il domicilio nell'ultimo anno, ove sussista un posto in organico e un equivalente posto di funzione.
2.Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, al dirigente sindacale che rientra in servizio al termine del distacco frazionato e' conferito il posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco nell'ambito della stessa sede di servizio.
3.Il trasferimento dei dirigenti sindacali indicati all'articolo 13, comma 1, in un ufficio ubicato nella stessa o in un'altra sede di servizio puo' essere disposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.
4.La disposizione del comma 3 si applica fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
5.Il dirigente di cui al comma 1 non puo' essere discriminato per l'attivita' svolta in tale qualita', ne' puo' essere assegnato ad attivita' che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
6.La valutazione annuale del funzionario in distacco ai sensi dell'articolo 12 e' effettuata direttamente dal Consiglio di amministrazione, previa proposta per i viceprefetti aggiunti della commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sulla base del servizio prestato e delle valutazioni operate in precedenza. In caso di fruizione del distacco in forma frazionata, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, si applicano gli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
7.Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle fattispecie previste dagli articoli 7, commi 1 e 5, e 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
8.I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
Nota all'art. 16: - Si riportano gli articoli 7, 9, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: «Art. 7 (Progressione in carriera). - 1. Il passaggio alla qualifica di viceprefetto avviene, con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera che, avendo svolto il tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'art. 5, hanno prestato servizio presso gli uffici territoriali del governo per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni. 2. I funzionari positivamente valutati ai sensi del comma 1 sono ammessi al corso di formazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a). Il corso di formazione si conclude con un esame finale a seguito del quale al funzionario e' attribuito un punteggio espresso in centesimi. La graduatoria, formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di valutazione comparativa per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale, determina la posizione di ruolo nella qualifica di viceprefetto. 3. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione sono stabilite dal comitato direttivo della scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. 4. Le promozioni alla qualifica di viceprefetto decorrono agli effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. 5. Con cadenza triennale il consiglio di amministrazione effettua, agli esclusivi fini dell'aggiornamento delle posizioni nei ruoli di anzianita' dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, una valutazione dei titoli di servizio di cui all'art. 8, comma 1. A tali fini vengono rispettivamente valutati i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti con almeno tre anni di servizio nella qualifica. Il consiglio di amministrazione, per i viceprefetti, provvede su proposta di una commissione nominata con decreto del Ministro dell'interno, composta da tre prefetti, di cui uno scelto tra quelli preposti alle attivita' di valutazione e di controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e due scelti tra prefetti che abbiano svolto incarichi di funzione in ambito sia centrale che periferico; per i viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la progressione in carriera prevista dall'art. 17.». «Art. 9 (Nomina a prefetto). - 1. La nomina a prefetto e' conferita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilita' di organico e nel rispetto della riserva per il personale della carriera prefettizia prevista dall'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro dell'interno costituisce, su designazione del Consiglio di amministrazione, una commissione consultiva composta da cinque membri di cui due, oltre al capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, scelti tra i capi di dipartimento e due tra i prefetti titolari di uno degli uffici territoriali del Governo nelle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane. Con il decreto di costituzione e' individuato il componente della commissione chiamato a svolgere le funzioni di presidente e sono indicati due componenti supplenti, uno titolare dell'incarico di capo di dipartimento e l'altro titolare di un ufficio territoriale del governo nelle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane. 3. La commissione consultiva individua, sulla base delle schede valutative annuali di cui all'art. 16, comma 4, delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera, i funzionari aventi la qualifica di viceprefetto ritenuti idonei alla nomina a prefetto, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili. I funzionari selezionati sono indicati, secondo l'ordine alfabetico, in un apposito elenco all'occorrenza suscettibile di aggiornamento. 4. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione. 5. Restano ferme le disposizioni dell'art. 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Ai fini dell'applicazione della riserva nella nomina a prefetto prevista dal primo comma del suddetto articolo, la commissione consultiva di cui al comma 2 e' costituita, su proposta del consiglio di amministrazione, oltre che dal capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, dal capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da altro titolare di incarico di capo di dipartimento e da due prefetti nominati tra i dirigenti dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Sono indicati come membri supplenti il vice direttore generale vicario della pubblica sicurezza e un prefetto nominato tra i dirigenti dell'amministrazione della pubblica sicurezza.». «Art. 16 (Valutazione annuale dei funzionari). - 1. Ai fini della valutazione annuale i funzionari della carriera prefettizia con la qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto presentano entro il 31 gennaio una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. I contenuti della relazione ed i criteri per la relativa compilazione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il consiglio di amministrazione, tenuto conto delle esigenze di valutazione dei funzionari ai fini sia della verifica dei risultati conseguiti secondo le disposizioni di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che, limitatamente ai viceprefetti aggiunti, della progressione in carriera. 2. La relazione e' presentata dai funzionari di cui al comma 1, in relazione alla struttura di rispettiva appartenenza, al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo, al capo del dipartimento o dell'ufficio di livello equivalente e al responsabile degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. 3. Per ciascuno dei funzionari aventi la qualifica di viceprefetto aggiunto, i responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una scheda di valutazione complessiva sulla base della relazione predisposta dall'interessato e degli elementi forniti dal titolare dell'ufficio presso cui il funzionario presta servizio. La scheda di valutazione, comunicata all'interessato e corredata della relazione dallo stesso presentata ai sensi del comma 1, e' inoltrata entro il 31 marzo alla commissione per la progressione in carriera, che formula al consiglio di amministrazione le proposte di attribuzione del punteggio complessivo entro il limite massimo di cento. Il consiglio di amministrazione attribuisce il punteggio complessivo, motivando le decisioni adottate in difformita' dalla proposta della commissione. Un punteggio superiore ad ottanta puo' essere attribuito nei limiti massimi di un terzo del personale con qualifica di viceprefetto aggiunto. 4. Per i funzionari con la qualifica di viceprefetto, i responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una scheda valutativa, sulla base della relazione presentata dall'interessato, da comunicare al medesimo entro il 31 marzo. 5. Con lo stesso decreto ministeriale di cui al comma 1 sono determinati specifici criteri per la formulazione delle schede valutative di cui ai commi 3 e 4. 6. Le schede di cui ai commi 3 e 4 sono inserite nel fascicolo personale e vengono prese in considerazione anche ai fini dell'affidamento di ulteriori incarichi e della attribuzione annuale della retribuzione di risultato.». «Art. 17 (Commissione per la progressione in carriera). - 1. Ai fini della valutazione di cui all'art. 16 e della progressione in carriera di cui all'art. 7, comma 1, con decreto del Ministro dell'interno e' istituita una commissione presieduta da un prefetto scelto tra quelli preposti alle attivita' di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e composta da tre viceprefetti, due in servizio presso gli uffici territoriali del Governo ed uno presso gli uffici centrali, scelti secondo il criterio della rotazione. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Per il biennio di operativita' della commissione, alla copertura dei posti di funzione dei viceprefetti che la compongono si provvede con le modalita' di cui all'art. 10, comma 1. Alla sostituzione del viceprefetto che al momento della nomina a componente della commissione esercita le funzioni vicarie presso un ufficio territoriale del Governo, si provvede mediante affidamento interinale dell'incarico ad altro viceprefetto. 2. Ai lavori della commissione partecipa, in qualita' di relatore senza facolta' di voto, il capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, o un suo delegato.». «Art. 18 (Consiglio di amministrazione). - 1. Per la trattazione degli affari relativi al personale della carriera prefettizia, il consiglio di amministrazione di cui all'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' integrato dai prefetti titolari pro tempore di tre uffici territoriali del Governo, rispettivamente dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale-insulare. Con decreto del Ministro dell'interno e' stabilito il criterio di rotazione biennale, nei predetti ambiti territoriali, degli uffici territoriali del Governo, i cui prefetti assumono le funzioni di componenti del consiglio di amministrazione, garantendo la presenza di due prefetti-commissari del Governo.».
Art. 17
Accordi decentrati
1.Gli accordi decentrati sono stipulati ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, a livello centrale e periferico.
4.L'individuazione dei titolari degli uffici centrali e periferici componenti la delegazione di parte pubblica e' effettuata dall'Amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Amministrazione dell'interno convoca le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.
Note all'art. 17: - L'art. 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316 (Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000-2001 per gli aspetti normativi e retributivi), come modificato dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252 (Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici per il personale della carriera prefettizia ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139): «Art. 20 (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). - 1. A decorrere dall'anno 2001 e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie: a) risorse relative alla erogazione dei compensi per lavoro straordinario nell'ammontare utilizzato nell'anno 2000 ad esclusione di quelle derivanti dall'assegnazione per consultazioni elettorali, referendarie ed eventi calamitosi; b) risparmi di gestione riferiti alla spesa del personale della carriera prefettizia, escluse le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo; c) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; d) somme derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che comportano incrementi retributivi per il personale della carriera prefettizia ad esclusione della speciale indennita' prevista dall'art. 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'indennita' di cui all'art. 43, comma 20, della stessa legge; e) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle somme assegnate in occasione delle consultazioni elettorali per fronteggiare le maggiori attivita' rese dal personale della carriera prefettizia; tale quota va determinata in occasione di ogni consultazione con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'interno; f) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle somme assegnate a seguito di eventi calamitosi e situazioni di emergenza per fronteggiare le maggiori attivita' rese dal personale della carriera prefettizia; tale quota dovra' essere determinata in sede di ordinanza adottata dalla competente autorita'; g) retribuzione individuale di anzianita' del personale della carriera prefettizia cessato dal servizio con le modalita' indicate nell'art. 19; h) i compensi derivanti dall'espletamento di tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio, attribuite al personale della carriera prefettizia in relazione alla qualifica di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i) un importo pari a L. 761.000 lorde mensili pro-capite per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la categoria dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Le risorse di cui alla lettera i) del comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera prefettizia in servizio alla data del 31 dicembre 1999. 3. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sono confermati gli importi di retribuzione accessoria corrisposti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. In tale periodo i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera a), possono essere corrisposti nel limite complessivo del 50 per cento della spesa agli stessi scopi destinata nell'anno 2000. Dal 1° luglio 2001 sono poste a carico del fondo le somme relative alla corresponsione delle pregresse componenti di salario accessorio spettanti durante il semestre precedente, inclusi anche i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera a). 4. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota, di regola, pari al venti per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato, ad eccezione delle somme di cui alle lettere e) ed f) che vanno ripartite, mediante decreto del Ministro dell'interno, tra il personale impegnato, rispettivamente, nelle operazioni elettorali e di protezione civile. 5. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.». - Si riporta l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252 (Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici per il personale della carriera prefettizia ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139): «Art. 15 (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). - 1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie: a) Euro 139,63 pro capite per tredici mensilita' per l'anno 2002; b) Euro 249,70 pro capite per tredici mensilita' per l'anno 2003. 2. All'art. 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, le parole: «una quota pari al venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota, di regola, pari al venti per cento». 3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.». - Si riporta l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, relativo al biennio economico 2004-2005, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139): «Art. 5 (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). - 1. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie: a) Euro 60,22 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 per tredici mensilita'; b) Euro 167,58 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2005 al 30 aprile 2005 per quattro mensilita'; c) Euro 177,22 lordi mensili pro capite dal 1° maggio 2005 al 31 dicembre 2005 per nove mensilita'. 2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.». - Si riporta l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 179 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia): «Art. 2 (Incremento del fondo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2005, con effetto dal 1° gennaio 2006, la quota parte delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinata al personale della carriera prefettizia, quantificata in euro 758.000 lordo/dipendente, confluisce nel fondo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate nella misura di due terzi ad incentivare ulteriormente la mobilita' di sede, disposta per le esigenze dell'amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. In sede di accordi decentrati a livello centrale, saranno fissati i criteri, le modalita' di determinazione dell'incentivo, nonche' le forme di pubblicita' delle procedure di mobilita'. La restante parte delle risorse disponibili sara' utilizzata anche per le finalita' di cui all'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293. 3. Le somme eventualmente non utilizzate rimangono nella disponibilita' del fondo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293.». - La legge 12 giugno 1990, n. 146, reca «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.». - L'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 18
Copertura assicurativa
Nota all'art. 18: - Si riporta l'art. 22 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: «Art. 22 (Copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile). - 1. L'amministrazione dell'interno garantisce, nei riguardi dei funzionari prefettizi, la copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera e all'espletamento dei diversi incarichi conferiti ai sensi delle vigenti disposizioni. 2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla applicazione del comma 1 si provvede destinando una aliquota percentuale dei compensi corrisposti al personale della carriera prefettizia per l'espletamento degli incarichi di commissario presso gli enti locali, di commissario straordinario del Governo ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di commissario straordinario ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, di componente del comitato regionale di controllo o della commissione statale di controllo sugli atti delle regioni, nonche' dei compensi attribuiti ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui il funzionario prefettizio presta servizio o su designazione della stessa e non direttamente inerenti ai compiti e ai doveri d'ufficio. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'amministrazione dell'interno determina, entro il 30 novembre di ogni anno, le risorse occorrenti, sulla base dei criteri di copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile definiti con il procedimento negoziale di cui al capo II, stabilendo l'aliquota percentuale dei compensi di cui al comma 2 soggetta a versamento. 4. I soggetti tenuti alla corresponsione del compenso detraggono dall'importo complessivamente dovuto la quota parte corrispondente all'aliquota percentuale di cui al comma 3 e provvedono a versarla direttamente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per la copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile. 5. Le somme che, alla fine di ciascun esercizio finanziario, risultano eccedenti il fabbisogno affluiscono nel fondo di cui all'art. 32. 6. Ai funzionari della carriera prefettizia incaricati della provvisoria amministrazione degli enti locali e' assicurata la difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».
Art. 19
Struttura del trattamento economico
2.Al personale nominato o inquadrato alla qualifica di prefetto proveniente dai ruoli dirigenziali della Polizia di Stato, al fine di assicurare omogeneita' di indirizzo, e' riconosciuta la retribuzione individuale di anzianita' con le modalita' di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, riferita alla progressione economica per classi e scatti biennali e relativi ratei maturati alla data del 16 giugno 2000.
Note all'art. 19: - Si riporta l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316: «Art. 19 (Retribuzione individuale di anzianita). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 17 giugno 2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. 2. La retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data di cui al comma 1 viene mantenuta al singolo funzionario per tutta la progressione di carriera sotto forma di assegno personale non riassorbibile ne' rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonche' della tredicesima mensilita'. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto. 3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione individuale di anzianita' dei funzionari cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, di cui all'art. 20, secondo le modalita' indicate dal comma 4. 4. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3 l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianita' dei funzionari prefettizi cessati, valutato in relazione al numero di mensilita' residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a tal fine oltre alla tredicesima mensilita' le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno successivo il predetto importo e' rapportato ad anno.». - Si riporta l'art. 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: «Art. 34 (Inquadramenti nelle qualifiche). - 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, il personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui al quadro A della tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato come segue: a) i prefetti di prima classe ed i prefetti sono inquadrati nella qualifica di prefetto; b) i viceprefetti ed i viceprefetti ispettori sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto; c) i viceprefetti ispettori aggiunti, i direttori di sezione, i consiglieri di prefettura nonche' i vice consiglieri di prefettura sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto aggiunto. 2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati, espletate le operazioni di scrutinio per il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1999, secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. 3. Il personale di cui al comma 1, lettera c), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' maturata. 4. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano anche al personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, permane in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, e dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 5. La rideterminazione del trattamento economico corrisposto al personale della carriera prefettizia alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle qualifiche di provenienza, e' rimessa alla prima applicazione del procedimento negoziale ai sensi dell'art. 39.».
Art. 20
Stipendio tabellare
1.A decorrere dal 1° gennaio 2006 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': prefetto: Euro 87.445,00; viceprefetto: Euro 57.446,00; viceprefetto aggiunto: Euro 41.340,00.
2.A decorrere dal 1° gennaio 2007 lo stipendio tabellare e' rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': prefetto: Euro 88.917,00; viceprefetto: Euro 58.589,00; viceprefetto aggiunto: Euro 42.163,00.
3.A decorrere dal 1° febbraio 2007 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': prefetto: Euro 91.094,00; viceprefetto: Euro 60.279,00; viceprefetto aggiunto: Euro 43.377,00.
4.A decorrere dal 31 dicembre 2007 lo stipendio tabellare e' rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': prefetto: Euro 91.247,00; viceprefetto: Euro 60.396,00; viceprefetto aggiunto: Euro 43.464,00.
5.Lo stipendio tabellare di cui ai commi precedenti contiene ed assorbe l'indennita' integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
Note all'art. 20: - Si riporta l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316 (Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi). «Art. 18 (Indennita' integrativa speciale). - 1. A decorrere dal 17 giugno 2000 l'indennita' integrativa speciale spettante per ciascuna qualifica della carriera prefettizia e' determinata nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita': Prefetto ................ L. 17.498.000 Viceprefetto ............ " 16.006.000 Viceprefetto aggiunto ... " 12.860.000». - Si riporta l'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare): «Art. 2 (Armonizzazione). - 10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.».
Art. 21
Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
2.Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.
Nota all'art. 21: - L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e' riportato nelle note all'art. 17.
Art. 22
Retribuzione di posizione
10.Ai funzionari della carriera prefettizia, per il periodo intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica superiore, e quella del conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso.
11.Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione nella misura corrispondente a quella di cui alle lettere b), e) e g) dei commi da 5 a 9, in relazione alle rispettive decorrenze e alla qualifica rivestita. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti in misura inferiore agli importi relativi alle predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il Ministero dell'interno eroga la differenza.
12.Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, all'atto del rientro e' comunque assicurata, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi, la retribuzione di posizione nella misura minima prevista per la qualifica posseduta, nelle more del conferimento dell'incarico e, comunque, per un periodo massimo di due mesi.
13.Nel caso di avvicendamento negli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 3 dicembre 2003, l'amministrazione provvede al conferimento di un nuovo incarico, ove possibile di fascia corrispondente a quella posseduta, assicurando, comunque, il mantenimento del trattamento accessorio in godimento per un periodo non superiore a tre mesi, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.
14.Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, la retribuzione di posizione e' rideterminata, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a decorrere dal 1° gennaio 2006: incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): Euro 38.561,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): Euro 32.765,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): Euro 24.922,00.
15.Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, la retribuzione di posizione e' rideterminata, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a decorrere dal 27 marzo 2006: incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): Euro 38.563,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): Euro 33.375,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): Euro 25.175,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): Euro 20.521,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): Euro 16.344,00; a decorrere dal 1° gennaio 2007: incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): Euro 39.031,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): Euro 33.780,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): Euro 25.476,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): Euro 20.772,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): Euro 16.544,00; a decorrere dal 1° febbraio 2007: incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): Euro 39.724,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): Euro 34.379,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): Euro 25.923,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): Euro 21.146,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): Euro 16.840,00; a decorrere dal 31 dicembre 2007: incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): Euro 39.772,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): Euro 34.421,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): Euro 25.968,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): Euro 21.172,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): Euro 16.860,00.
16.In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di contrattazione decentrata, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera e), del presente decreto.
17.Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dal decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre mesi, nonche' in quelli di conferimento temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la misura del trattamento accessorio e' definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.
Nota all'art. 22: - Si riportano gli articoli 10, 20 e 25 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: «Art. 10 (Individuazione dei posti di funzione). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del Governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e' assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia. 2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno.». «Art. 20 (Retribuzione di posizione). - 1. La componente del trattamento economico, correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle responsabilita' esercitati, e' attribuita a tutto il personale della carriera prefettizia. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, e' effettuata attraverso il procedimento negoziale. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di particolare rilevanza, nonche' le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio e' svolto. 3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con provvedimento del Ministro dell'interno possono essere individuate piu' posizioni graduate, secondo la diversa rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica rivestita.». «Art. 25 (Comando e collocamento fuori ruolo). - 1. Fermi restando i comandi ed i collocamenti fuori ruolo previsti da disposizioni speciali, i funzionari della carriera prefettizia possono essere collocati in posizione di fuori ruolo, nel limite massimo di trenta unita', presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le autorita' indipendenti, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali dell'amministrazione. Il procedimento resta regolato dagli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonche' dalle relative disposizioni di attuazione. 2. Al personale della carriera prefettizia possono essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato con le modalita' di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche', entro il limite massimo di dieci unita', incarichi di direttore generale negli enti locali ai sensi dell'art. 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la durata dell'incarico il funzionario e' collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 8, fermi restando i requisiti minimi di servizio previsti per il passaggio alla qualifica di viceprefetto, il servizio prestato a norma dei commi 1 e 2 e' equiparato a quello prestato in posizione funzionale analoga presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno. Ai medesimi fini, il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione con gli organi di direzione politica presso altre amministrazioni e' equiparato a quello prestato presso i corrispondenti uffici dell'amministrazione dell'interno, fermi restando i suddetti requisiti minimi di servizio.».
Art. 23
Retribuzione di risultato
2.La misura della retribuzione di risultato verra' definita in sede di accordi decentrati a livello centrale, tenuto conto del sistema di valutazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
Nota all'art. 23: - Si riporta l'art. 21 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: «Art. 21 (Retribuzione di risultato). - 1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, e' attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia, della tempestivita' e dell'efficienza del lavoro svolto. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari, al fine della determinazione della relativa retribuzione, e' effettuata annualmente con le modalita' definite con decreto del Ministro dell'interno: a) per i prefetti dal Ministro dell'interno; b) per i funzionari preposti agli uffici individuati ai sensi dell'art. 10, comma 1, rispettivamente, dal capo dell'ufficio di diretta collaborazione del Ministro, dal capo del dipartimento o dal prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo.».
Art. 24
Trattamento economico dei consiglieri
1.Il trattamento economico dei consiglieri di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, durante il periodo del corso di formazione e di tirocinio operativo e fino alla nomina alla qualifica di viceprefetto aggiunto e' determinato in misura pari all'ottanta per cento dello stipendio tabellare della predetta qualifica, per tredici mensilita'.
Nota all'art. 24: - Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: «Art. 4 (Accesso alla carriera). - 1. Alla carriera prefettizia si accede dalla qualifica iniziale mediante pubblico concorso con esclusione di ogni altra possibilita' di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto per la nomina a prefetto. 2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea specialistica. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico, economico e storico-sociologico per il conseguimento della laurea specialistica prescritta per l'ammissione al concorso, nonche' i diplomi di laurea, utili ai medesimi fini, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. Con lo stesso regolamento sono, altresi', stabilite le forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a quattro, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione giudicatrice e di formazione della graduatoria, e sono individuati i diplomi di specializzazione ed i titoli di dottorato di ricerca valutabili ai fini della formazione della graduatoria. 3. Per l'ammissione al concorso e' richiesta la cittadinanza italiana, un'eta' non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' il possesso delle qualita' morali e di condotta prescritte ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 4. Nel concorso il dieci per cento dei posti e' riservato ai dipendenti dell'amministrazione civile dell'interno inquadrati nell'area funzionale C in possesso di una delle lauree indicate agli specifici fini dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 e con almeno due anni di effettivo servizio in posizione funzionale per il cui accesso e' richiesto il possesso di uno dei medesimi titoli di studio. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti agli idonei. 5. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri ed ammessi al corso di formazione iniziale di cui all'art. 5.».
Art. 25
Effetti del nuovo trattamento economico
1.Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 20 e 22 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2.I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 20 e 22 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del biennio economico 2006-2007. Agli effetti dell'indennita' di fine rapporto, nonche' di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
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