DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2008, n. 105

Type DPR
Publication 2008-04-04
Ultimo aggiornamento 2017-01-26
State In force
Source Normattiva
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Nota all'art. 25: - Si riporta l'art. 2122 del codice civile: «Art. 2122 (Indennita' in caso di morte). - In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennita' indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e se vivevano a carico del prestatore di lavoro ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennita'.

Art. 26

Proroga di efficacia di norme

1.Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.

Art. 27

Copertura finanziaria

1.All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 663.500 per l'anno 2006, in euro 7.222.000 per l'anno 2007 e in euro 7.853.500 a decorrere dall'anno 2008, si provvede: per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; per l'anno 2007, quanto a euro 980.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a euro 2.259.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e quanto a euro 3.983.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; a decorrere dall'anno 2008, quanto a euro 980.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a euro 6.242.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e quanto a euro 631.500 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Dato a Roma, addi' 4 aprile 2008 NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Amato, Ministro dell'interno

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2008

Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 62

Nota all'art. 27: - L'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'art. 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono riportati nelle note alle premesse.

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