DECRETO 29 luglio 2008, n. 146
(( ALLEGATO II (articoli 29 e 47) )) ((A. DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI 1. I candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2, presentano la domanda di ammissione agli esami all'autorita' marittima o agli uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti per territorio ai sensi del comma 2, in duplice copia, di cui una in bollo, corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del regolamento, da due foto formato ICAO, e dall'attestazione di pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice e dei diritti di ammissione agli esami di cui all'articolo 64 del codice. Per i soggetti di cui all'articolo 30 del regolamento, la domanda e' inoltre corredata da copia della patente nautica posseduta. 2. I candidati che presentano la domanda di cui al comma 1 presso un ufficio avente giurisdizione su una provincia diversa da quella di residenza allegano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il domicilio in detta provincia per motivi di studio o di lavoro. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cittadini stranieri e ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE presso il consolato italiano del Paese di residenza. B. CALENDARIO DEGLI ESAMI 1. I candidati in possesso dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 31 del regolamento in corso di validita' dichiarano la propria disponibilita' a sostenere l'esame presso l'ufficio ove hanno presentato la domanda di ammissione, consegnando contestualmente l'attestazione comprovante il pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto, una marca da bollo e, in caso di candidati privatisti, l'attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche di cui al decreto previsto dall'articolo 29, comma 11 o di cui al decreto previsto dall'articolo 29-bis, comma 6, lettera d), nel caso di patenti nautiche di categoria D, tipo D1. 2. Gli uffici competenti, sulla base delle dichiarazioni di disponibilita' ricevute, dispongono un calendario periodico delle sessioni di esame, nominando uno o piu' esaminatori o commissioni per lo svolgimento delle prove teoriche e pratiche, da tenersi entro quarantacinque giorni dalla data della dichiarazione di disponibilita'. Alla dichiarazione di disponibilita', che puo' essere presentata contestualmente alla domanda di ammissione, fa seguito la convocazione del candidato per sostenere l'esame. 3. La domanda di ammissione agli esami e' archiviata nei seguenti casi: a) quando il candidato non presenta la dichiarazione di disponibilita' a svolgere l'esame entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione; b) quando il candidato, regolarmente convocato, non si presenti all'esame per due volte, indipendentemente dai motivi addotti; c) quando il candidato non abbia superato per due volte la prova teorica o per due volte la prova pratica; d) quando l'ufficio competente abbia avuto comunicazione o notizia della perdita dei requisiti di idoneita' psicofisica o dei requisiti morali del candidato. 4. Il candidato che, avendo superato la prova teorica, non ha sostenuto o non ha superato per due volte la prova pratica, qualora presenti una nuova domanda di ammissione agli esami, con il pagamento delle tasse e dei diritti previsti, entro trenta giorni dall'archiviazione della precedente, puo' sostenere nuovamente per due volte la sola prova pratica. 5. I candidati al conseguimento delle patenti nautiche di categoria C e D, tipo D2, nonche' i candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) hanno facolta' di richiedere, contestualmente alla domanda di ammissione agli esami, misure personalizzate, compensative e/o dispensative, per lo svolgimento delle prove di esame. 6. Le misure compensative comprendono: a) la concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova d'esame, comunque non superiori del 30% rispetto a quelli stabiliti per la generalita' dei candidati; b) l'uso di ausili, adattamenti e strumenti compensativi necessari in relazione alla tipologia della prova di esame e allo specifico deficit attestato dal certificato medico di idoneita' al conseguimento della patente nautica; c) il supporto di assistenti o mediatori linguistici in rapporto alla tipologia della prova di esame e allo specifico deficit attestato dal certificato medico di idoneita' al conseguimento della patente nautica. 7. Compatibilmente con la tipologia e la finalita' della prova di esame, possono essere adottate, quali misure dispensative, la scelta della forma scritta oppure orale di svolgimento delle prove teoriche oppure lo svolgimento delle prove teoriche in modalita' alternative, tenendo conto anche del profilo individuale di abilita'. Nel caso della scelta della forma orale, le domande rivolte al candidato consistono in quelle della scheda d'esame a quiz a lui abbinata, che e' allegata al verbale d'esame con l'indicazione delle risposte espresse dal candidato. 8. Per i candidati di cui al comma 6, in relazione alla tipologia e alla finalita' della prova di esame, sono comunque adottate modalita' di svolgimento che, in rapporto alla situazione soggettiva attestata dal certificato medico di idoneita' al conseguimento della patente nautica, non arrecano affaticamento e disagio in operazioni che direttamente coinvolgono l'handicap o lo specifico DSA e consentono al candidato di dimostrare la padronanza delle competenze teoriche e pratiche richieste dai programmi di esame. 9. L'ammissione del candidato alle misure personalizzate di cui ai commi dal 6 al 9 o il loro diniego e' comunicato all'interessato dall'ufficio che ha ricevuto la richiesta entro sette giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione agli esami. Avverso il diniego o la concessione dal candidato ritenuta parziale e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni, oppure al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'ufficio. La presentazione del ricorso sospende i termini del procedimento amministrativo di rilascio della patente nautica.)) C. RILASCIO DELLE PATENTI NAUTICHE 1. La patente nautica, sottoscritta dal presidente della commissione o dall'esaminatore nonche' dal candidato, e' rilasciata al termine della prova pratica. 2. Per i soggetti gia' in possesso di un'abilitazione, il rilascio della nuova patente e' subordinato al ritiro della precedente che e' annullata ed acquisita al fascicolo di esame. Dell'avvenuto ritiro della patente e' data comunicazione all'autorita' che ha provveduto al rilascio. 3. I soggetti di cui all'articolo 32 del presente regolamento, oltre all'abilitazione posseduta, presentano apposita domanda corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del presente regolamento, una marca da bollo, due foto formato tessera e l'attestazione comprovante il pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto. D. CONVALIDA DELLE PATENTI 1. Per la convalida della patente il titolare presenta domanda all'ufficio che ha provveduto al rilascio, corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del presente regolamento. L'interessato dichiara, inoltre, di possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37 del presente regolamento, nonche' l'eventuale possesso di altra patente nautica. 2. Copia della domanda e' restituita all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di convalida. 3. Il competente ufficio provvede alla convalida della patente ovvero invia all'interessato, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, un talloncino adesivo da apporre sul medesimo documento e recante la seguente dicitura: "Patente nautica n. ......... validita' confermata fino al ................ " seguita dalla firma del funzionario incaricato. Gli estremi della convalida sono annotati nel registro delle patenti. 4. Le prescrizioni risultanti dal certificato medico sono annotate dall'ufficio sulla patente ovvero sul talloncino adesivo da inviare all'interessato e recante la seguente dicitura: "Patente nautica n ................ validita' confermata fino al ................ prescrizioni mediche ................ " seguita dalla firma del funzionario incaricato. Gli estremi della convalida con le prescrizioni sono annotati nel registro delle patenti. E. PATENTI NAUTICHE DETERIORATE O ILLEGGIBILI 1. Per ottenere il duplicato delle patenti deteriorate o illeggibili, l'interessato presenta all'ufficio che ha provveduto al rilascio, oltre ai documenti previsti per la convalida, due foto formato tessera, una marca da bollo e le attestazioni comprovanti il pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice e dello stampato a rigoroso rendiconto. La patente sostituita e' ritirata ed annullata. 2. Copia della domanda e' restituita all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di duplicazione. 3. Nel documento rilasciato ai sensi del comma 1, l'ufficio effettua la seguente annotazione: "Duplicato della patente n. ......... rilasciata in data ................ ", seguita dalla firma del funzionario incaricato. F. CAMBIO DI RESIDENZA 1. il titolare della patente nautica comunica il cambio di residenza all'ufficio che ha provveduto al rilascio, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. L'ufficio, previa annotazione della variazione nel registro delle patenti, aggiorna a vista il documento ovvero invia all'interessato un talloncino adesivo da applicare sul medesimo documento, recante la seguente dicitura: "Patente nautica n. .......... residente a ........................ in via ................ ", seguita dalla firma del funzionario incaricato. G. SMARRIMENTO O DISTRUZIONE DELLA PATENTE NAUTICA 1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente nautica, il titolare ne fa denuncia alle autorita' di pubblica sicurezza, che ne rilasciano attestazione. 2. Per il rilascio del duplicato, il titolare della patente presenta all'ufficio che l'ha rilasciata, oltre alla domanda in duplice copia, la denuncia di cui al comma 1, le attestazioni comprovanti il pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice e dello stampato a rigoroso rendiconto, nonche' due foto formato tessera. Il documento, a norma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e' esente dal bollo. 3. Copia della domanda e' restituita all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di duplicazione. 4. Nel duplicato di patente l'ufficio provvede a riportare la seguente annotazione: "Duplicato della patente n. ......... rilasciata in data ................ ", seguita dalla firma del funzionario incaricato. 5. Il duplicato della patente nautica ha la validita' del documento sostituito.
Allegato III
((ALLEGATO III (articolo 33) COMANDO DI UNITA' DA DIPORTO DA PARTE DI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DI CERTIFICATO DI COMPETENZA, DI ABILITAZIONE O DI TITOLO PROFESSIONALE A. EQUIVALENZE 1. Coloro che sono in possesso di una delle abilitazioni per il settore di coperta, di titolo professionale di coperta, sia per il traffico che per la pesca, o del diporto o della navigazione interna e sono muniti di libretto di navigazione in corso di validita', possono comandare, purche' a titolo gratuito, le unita' da diporto nei limiti di seguito indicati: a) navi da diporto: . primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 183 del 06/08/2016; . primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT di cui all'articolo 7 del medesimo decreto 25 luglio 2016; . comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT di cui all'articolo 8 del medesimo decreto 25 luglio 2016; . comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT di cui all'articolo 9 del medesimo decreto 25 luglio 2016; . ufficiale di navigazione del diporto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121; . capitano del diporto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto 10 maggio 2005, n. 121; . comandante del diporto di cui all'articolo 7 del medesimo decreto 10 maggio 2005, n. 121; . ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe, di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del codice; . titolo professionale di marinaio autorizzato al traffico e superiori. b) imbarcazioni da diporto a motore senza alcun limite di distanza dalla costa: . tutti coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali marittimi indicati alla lettera a); . ufficiale di coperta di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 183 del 06/08/2016; . ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri di cui all'articolo 23 del medesimo decreto 25 luglio 2016; . comandante su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri di cui all'articolo 24 del medesimo decreto 25 luglio 2016; . marittimo abilitato di coperta di cui all'articolo 11 del medesimo decreto 25 luglio 2016; . capo barca per il traffico nello Stato. c) natanti ed imbarcazioni da diporto a motore entro dodici miglia di distanza dalla costa: . tutti coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali marittimi indicati ai punti a) e b); . capo barca per il traffico locale o per la pesca costiera; . capitano della navigazione interna; . capo timoniere della navigazione interna; . capo barca della navigazione interna; . conduttore di motoscafi per le acque interne; . timoniere della navigazione interna; . pilota motorista della navigazione interna. d) natanti ed imbarcazioni da diporto a vela: . ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe con specializzazione "vela"; . ufficiale di navigazione del diporto con specializzazione "vela"; . capitano del diporto con specializzazione "vela"; . comandante del diporto con specializzazione "vela". 2. I soggetti di cui al comma 1, che assumono il comando di un'unita' da diporto, conservano a bordo il libretto di navigazione. B. CONSEGUIMENTO SENZA ESAMI DELLE PATENTI NAUTICHE 1. Possono conseguire, senza esami, le patenti nautiche di categoria A e B, previste rispettivamente dagli articoli 25 e 26 del regolamento, nei limiti indicati dalla medesima lettera A e con le modalita' stabilite dalla lettera C del presente allegato: a) coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali indicati alla lettera A, comma 1, muniti di libretto di navigazione in corso di validita'; b) coloro che sono iscritti nello speciale registro di cui all'articolo 90 del codice della navigazione (piloti provvisti di licenza rilasciata dal capo del compartimento marittimo). C. PROCEDURA DI RILASCIO 1. I soggetti di cui alle lettere A e B, articolo 1, lettera b), richiedono all'ufficio marittimo o a quello della navigazione interna di iscrizione il rilascio della patente nautica. 2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti: a) dichiarazioni sostitutive di certificazioni di nascita, residenza e cittadinanza di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) certificato medico, in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda, rilasciato ai sensi dell'articolo 36 del presente regolamento; c) due foto formato ICAO, di cui una autenticata; d) copia del libretto di navigazione ovvero della licenza per pilota autenticata; e) attestazione del pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto; f) una marca da bollo secondo il valore vigente.))
Allegato IV
(( Allegato IV (articolo 50) )) ((Parte di provvedimento in formato grafico))
Allegato V
(( ALLEGATO V (articolo 54) )) ((MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI E NATANTI DA DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA PER SPECIE DI NAVIGAZIONE E LORO EQUIVALENZE (la "x" indica l'obbligatorieta', il numero tra parentesi le quantita').)) ((Parte di provvedimento in formato grafico))
Allegato V bis
((ALLEGATO V-BIS (articolo 48, comma 1) DOTAZIONI DI BORDO RACCOMANDATE PER LE IMBARCAZIONI E I NATANTI DIPORTO)) ((Parte di provvedimento in formato grafico))
Allegato VI
ALLEGATO VI (articolo 81) DICHIARAZIONE DI IDONEITA' AL NOLEGGIO Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato VII
(( ALLEGATO VII (articolo 82) )) ((Parte di provvedimento in formato grafico))
Allegato VII bis
(( ALLEGATO VII-BIS (articolo 82) )) ((Parte di provvedimento in formato grafico))
Allegato VIII
((ALLEGATO VIII (articolo 88) MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA DA TENERE A BORDO DELLE UNITA' DA DIPORTO ADIBITE A NOLEGGIO E LORO EQUIVALENZE (la "x" indica l'obbligatorieta', il numero tra parentesi le quantita').)) ((Parte di provvedimento in formato grafico))
Allegato VIII bis
((ALLEGATO VIII-BIS (articolo 88, comma 1) DOTAZIONI DI BORDO RACCOMANDATE PER LE IMBARCAZIONI E I NATANTI DA DIPORTO ADIBITI A NOLEGGIO)) ((Parte di provvedimento in formato grafico))
Allegato IX
ALLEGATO IX (articolo 88, comma 1) ((ALLEGATO ABROGATO DAL DECRETO 17 SETTEMBRE 2024, N. 133))
Allegato X
ALLEGATO X (articolo 88, comma 2) ((ALLEGATO ABROGATO DAL DECRETO 17 SETTEMBRE 2024, N. 133))
Allegato XI
((ALLEGATO XI (articolo 88) ELENCO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA IMBARCATE A BORDO DELLE UNITA' DA DIPORTO ADIBITE A NOLEGGIO)) ((Parte di provvedimento in formato grafico))
Allegato XI bis
((Allegato XI-BIS (articolo 91-septies) )) ((Parte di provvedimento in formato grafico))
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