DECRETO 29 luglio 2008, n. 146
4.L'armatore o, in mancanza, il proprietario dell'unita' da diporto impiegata in attivita' di noleggio compila l'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate, conforme al modello indicato nell'allegato XI, che fa parte dei documenti di bordo.
Art. 89
Numero minimo dei componenti dell'equipaggio
1.L'equipaggio delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio che trasportano piu' di ((otto)) passeggeri ovvero di lunghezza superiore a diciotto metri e' composto da almeno due persone.
2.L'equipaggio delle navi da diporto adibite a noleggio e' composto da almeno tre persone.
Art. 89-bis
(( (Requisiti tecnici di sicurezza delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172).))
((
1.Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, e' modificato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95 per l'emanazione di norme tecniche di sicurezza delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, iscritte nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
2.Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, sulla base della dichiarazione di equivalenza ai fini della sicurezza rilasciata dall'organismo tecnico autorizzato, standard alternativi, deroghe o equivalenze adeguate allo standard di sicurezza complessivo stabilito dal regolamento di sicurezza di cui al comma 1. L'approvazione di tali standard alternativi, deroghe o equivalenze avviene soltanto in fase di primo rilascio e puo' essere richiesta durante la progettazione o in corso di costruzione della nave.
3.Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' di monitoraggio degli standard alternativi, delle deroghe o delle equivalenze di cui al comma 2.
))
Art. 89-ter
(( (Italian Passenger Yacht Code).))
((1. l'Italian Passenger Yacht Code prescrive criteri di progettazione, standard di costruzione e altre misure di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento per le navi da diporto impiegate in attivita' di noleggio e per le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che trasportano piu' di dodici ma non piu' di trentasei passeggeri in viaggi internazionali, non trasportano cargo e sono denominate "passenger yacht". 2. L'Italian Passenger Yacht Code assicura le equivalenze e le esenzioni rispetto ai criteri delle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 1, lettera aa), numero 1) del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, nonche' agli standard delle stesse per garantirne l'applicabilita' in relazione alle dimensioni e alla tipologia delle unita' di cui al comma 1. 3. I requisiti previsti dall'Italian Passenger Yacht Code fanno riferimento alla navigazione senza limiti dalla costa, ad eccezione delle regioni polari, per le quali sono espressamente indicati specifici standard. 4. Se le disposizioni delle convenzioni SOLAS 1974 e LL 1966 sono in parte applicate e in parte derogate dall'Italian Passenger Yacht Code, il testo della parte applicata e' incorporato nel suddetto codice. 5. Le proposte per l'applicazione di standard alternativi ritenuti almeno equivalenti ai requisiti dall'Italian Passenger Yacht Code sono sottoposte all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della dichiarazione di equivalenza rilasciata dall'organismo tecnico autorizzato. Le deroghe ai requisiti del citato codice sono ammesse solo a condizione che l'equivalenza: a) si fondi sui requisiti di base della convenzione derogata; b) incorpori requisiti piu' elevati per bilanciare le deroghe al fine di un complessivo livello di sicurezza equivalente; c) soddisfi le finalita' essenziali dei requisiti interessati dalla deroga; d) preveda eventuali requisiti specifici previsti dall'amministrazione competente nel decreto di cui al comma 13; e) ove necessario, sia sottoposta con successo a prove tecniche o a un'analisi ingegneristica. 6. Gli standard alternativi gia' approvati dall'amministrazione conformemente al comma 7 sono applicabili ad altri passenger yacht qualora l'organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, accerti le condizioni di sostanziale equivalenza tra le unita'. 7. Le esenzioni relative ad alcuni standard sono rilasciate dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della dichiarazione di equivalenza rilasciata dall'organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. La concessione delle esenzioni e' limitata nella misura consentita dalle convenzioni internazionali ed e' considerata eccezionale. 8. L'approvazione di standard alternativi, deroghe o equivalenze puo' essere richiesta durante la progettazione o in corso di costruzione della nave. 9. Le navi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono richiedere la certificazione in conformita' con l'Italian Passenger Yacht Code. Tutte le navi che subiscono riparazioni, trasformazioni e modifiche devono continuare a soddisfare almeno i requisiti precedentemente applicabili alle stesse. 10. Se alla nave sono effettuate riparazioni, trasformazioni e modifiche tali da variare sostanzialmente le dimensioni, gli spazi di alloggio per i passeggeri o aumentare significativamente la durata in servizio di una nave di cui al comma 10, la stessa e' considerata come nuovo passenger yacht la cui data di costruzione coincide con quella in cui sono iniziate le operazioni di conversione, riparazione, trasformazione o modifica. 11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, e' approvato l'Italian Passenger Yacht Code che riporta le definizioni, i criteri di progettazione, gli standard di costruzione, le misure di sicurezza, le misure di prevenzione dell'inquinamento, le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e le relative procedure, nonche' le modalita' di monitoraggio degli standard alternativi di cui al comma 5 e le esenzioni di cui al comma 7.))
Capo III Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo
Art. 90
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
2.Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
Art. 91
Segnalazione
((
1.Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza. Se l'immersione avviene oltre i trecento metri dalla costa, il subacqueo ha l'obbligo di essere assistito da un'unita' di appoggio con presenza a bordo di una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza.
))
2.In caso di immersione notturna, ((le segnalazioni di cui all'articolo 90, comma 1 e al comma 1 del presente articolo sono costituite)) da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri.
3.In caso di piu' subacquei in immersione, e' sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo e' dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile ((autoraddrizzante)), di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.
((4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale delle segnalazioni di cui ai commi 1 e 2))
5.Le unita' da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri ((dalle segnalazioni)) di posizionamento del subacqueo.
((Capo III-bis Limitazioni particolari))
Art. 91-bis
(( (Limiti di velocita' e di emissioni sonore).)) ((
1.Salve diverse disposizioni contenute nell'ordinanza dell'autorita' marittima competente per esigenze di carattere locale, nelle acque marittime entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa, da scogliere frangiflutto, dal limite esterno dell'imboccatura dei porti, di approdi e di punti di ormeggio, la navigazione a motore e' consentita alla velocita' massima di 8 nodi. Nelle acque interne detto limite e' ridotto a 200 metri, salvo diverso provvedimento dell'autorita' della navigazione interna competente.
2.Salve diverse disposizioni contenute nell'ordinanza dell'autorita' marittima competente per esigenze di carattere locale, all'interno dei porti, nonche' nelle rade e nelle baie ove si trovano unita' all'ancora e' fatto obbligo di manovrare con massima prudenza e a velocita', comunque, non superiore a 3 nodi.
3.Nelle acque marittime, e' fatto divieto alle unita' da diporto in transito, in sosta e all'ancora entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa di produrre rumori molesti. Nelle acque interne, tale limite e' determinato dall'autorita' della navigazione interna competente.
Art. 91-ter
(( (Limiti di navigazione e di distanza dalla costa).))
((
))
Art. 91-quater
(( (Caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocita' in mare e nelle acque interne).)) ((
1.Gli strumenti per il controllo dell'osservanza dei limiti di velocita' sono costruiti in modo da raggiungere lo scopo, fissando la velocita' dell'unita' da diporto in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.
2.Le singole apparecchiature sono omologate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In sede di omologazione e' disposto che per gli accertamenti della velocita', qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 15%, con un minimo di due nodi. Nella riduzione e' compresa anche la tolleranza strumentale.
3.Le apparecchiature di cui al comma 1 sono soggette a verifica e taratura annuale a cura dell'organo accertatore, che conserva la relativa documentazione.
4.Le apparecchiature di cui al comma 1 sono gestite direttamente dagli organi accertatori e sono nella loro disponibilita' per il posizionamento a terra o sui mezzi navali in dotazione.
((Capo III-ter Disciplina del servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare))
Art. 91-quinquies
(( (Regime amministrativo).))
((
2.La presentazione della comunicazione di cui al comma 1 consente l'immediato avvio dell'attivita'.
7.Il servizio e' esercitato da coloro che hanno i requisiti di cui al comma 5 in maniera diretta e non puo' essere affidato ad altre imprese.
8.Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, la Capitaneria di porto accerta il possesso dei requisiti previsti. In caso di carenza di uno o piu' requisiti, la Capitaneria di porto, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attivita', adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione del servizio.
9.La Capitaneria di porto vigila sull'esercizio dell'attivita' e sulla permanenza dei requisiti. In caso di perdita anche di uno solo dei requisiti previsti, si applica la procedura di cui al comma 8.
10.La Capitaneria di porto iscrive in un apposito registro le imprese che esercitano il servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare e annota la sigla e il numero di iscrizione o il numero di individuazione dell'ATCN delle unita' utilizzate per il servizio. Nel registro e' annotata ogni variazione relativa all'impresa, al titolare o alle unita' utilizzate.
))
Art. 91-sexies
(( (Requisiti dell'equipaggio).))
((
1.Possono condurre le unita' adibite al servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare coloro che hanno conseguito da almeno tre anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, anche se limitata alle sole unita' a motore, o la patente nautica di categoria B, oppure un titolo professionale marittimo o del diporto equivalente a tali patenti nautiche ai sensi dell'articolo 33 e dell'allegato III.
2.Possono svolgere le operazioni tecniche di traino coloro che hanno effettuato, sotto la diretta responsabilita' del titolare dell'impresa e per il tempo da questi ritenuto necessario, un periodo di addestramento a bordo dell'unita' adibita al servizio sull'uso delle attrezzature e sull'esecuzione delle corrette operazioni di aggancio e di traino in sicurezza e, se cittadini stranieri, che sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B1 (intermedio) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui all'articolo 91-quinquies, comma 5, lettera c), oppure e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ).
))
Art. 91-septies
(( (Requisiti dell'unita' da diporto).)) ((
2.Il certificato di idoneita' di cui al comma 1, lettera d) e' rilasciato dallo STED dopo l'effettuazione, con esito favorevole, di una visita a cura di un organismo tecnico notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, volta a verificare l'idoneita' al servizio dell'unita' da diporto, la corretta installazione a bordo e la funzionalita' delle attrezzature necessarie all'aggancio e al traino nonche' i limiti di trazione del sistema di traino. Al termine della visita, l'organismo tecnico rilascia apposita dichiarazione di idoneita'.
3.Il certificato di idoneita' e' conforme al modello di cui all'allegato XI-bis ed e' rinnovato ogni tre anni, previa visita periodica di un organismo notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
Art. 91-octies
(( (Numero minimo dei componenti dell'equipaggio).))
((
1.Salvo quanto previsto dall'articolo 91-undecies, l'equipaggio delle unita' adibite al servizio di assistenza e traino e' composto almeno dal comandante e da altra persona in qualita' di operatore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91-sexies.
))
Art. 91-nonies
(( (Limiti di operativita' del servizio).)) ((
1.Il servizio di assistenza e traino deve iniziare nella zona marittima di giurisdizione della Direzione marittima di appartenenza della Capitaneria di porto di iscrizione nel registro di cui all'articolo 91-quinquies, comma 10.
((Capo III-quater Unità da diporto a controllo remoto))
Art. 91-decies
(( (Navigazione delle unita' da diporto a controllo remoto).)) ((
1.Le unita' da diporto a controllo remoto sono iscritte nell'ATCN.
2.La navigazione delle unita' da diporto a controllo remoto e' consentita per l'assistenza all'ormeggio presso le strutture dedicate alla nautica da diporto e per l'assistenza e il traino dei natanti e delle imbarcazioni da diporto in mare, nonche' per la verifica di parti o attrezzature di unita' da diporto in fase di costruzione o riparazione.
4.L'autorita' competente di cui al comma 3 puo' esonerare la navigazione di categoria controllata di tipo A dall'obbligo di comunicazione o autorizzare quella di tipo B per un periodo di tempo non superiore a tre anni.
5.La navigazione delle unita' da diporto a controllo remoto in navigazione libera e controllata e' limitata al mare territoriale. La navigazione certificata e' consentita anche oltre il limite del mare territoriale. La navigazione con persone a bordo e' sempre di categoria certificata, salvo il caso previsto dall'articolo 27-bis, comma 2, del codice.
Art. 91-undecies
(( (Equipaggio remoto minimo per navigazione al di fuori delle acque territoriali).))
((
1.Per la navigazione di unita' da diporto a controllo remoto al di fuori delle acque territoriali e' richiesto un equipaggio remoto minimo composto dal comandante e da altro componente.
))
Art. 91-duodecies
(( (Disciplina delle unita' da diporto a controllo remoto).)) ((
1.Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i requisiti tecnici dei sistemi delle unita' da diporto a controllo remoto, nonche' le categorie di navigazione libera, controllata e certificata e i relativi documenti, la modalita' di navigazione autonoma, l'impiego standard e dell'equipaggio remoto. Sono altresi' disciplinate ulteriori attivita' consentite con unita' da diporto a controllo remoto, oltre quelle previste dall'articolo 91-decies.
((Capo III-quinquies Archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto))
Art. 91-terdecies
(( (Archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto).)) ((
1.L'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis, del codice, e' gestito dalla Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per la vigilanza sui prodotti per la nautica da diporto.
2.Le autorita' marittime, della navigazione interna o consolari comunicano alla Direzione generale di cui al comma 1, senza ritardo e con modalita' telematica, i dati risultanti dalle investigazioni sommarie di cui all'articolo 60, comma 3, del codice. La Direzione generale, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, valuta la rilevanza dei dati per le finalita' di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e provvede al popolamento e all'aggiornamento dell'archivio.
3.L'archivio, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) n. 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, costituisce una componente degli adeguati meccanismi di comunicazione e di coordinamento tra le autorita' di vigilanza del mercato dei prodotti per la nautica da diporto degli Stati membri dell'Unione europea.
4.Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' telematiche di comunicazione e di accesso all'archivio.
((TITOLO III-bis TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI))
Art. 91-quaterdecies
(( (Trattamento dei dati personali).))
((
1.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' titolare del trattamento dei dati personali contenuti negli atti e nei documenti amministrativi previsti dal presente regolamento e si avvale, per le finalita' e le operazioni eseguibili previste, del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, degli STED, del CED, delle Capitanerie di porto, degli uffici circondariali marittimi, degli UMC, delle Aziende sanitarie locali, dei medici accertatori e delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 36, degli organismi tecnici di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unita' da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 2018.
2.Il trattamento dei dati personali e' effettuato per finalita' di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di ottimizzazione dell'azione amministrativa e per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE).
3.Il titolare effettua il trattamento dei dati personali per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonche' a quelle nazionali vigenti, nel rispetto dei principi di protezione e conservazione dei dati in rapporto alle finalita' perseguite con i procedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, liceita', correttezza, trasparenza e limitazione delle finalita'.
))
Art. 91-quindecies
(( (Misure di garanzia, di sicurezza tecnica e modalita' di accesso).)) ((
1.L'infrastruttura di sicurezza a supporto del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) garantisce l'integrita' e la riservatezza dei dati, la sicurezza dei servizi e dell'accesso a essi, nonche' il tracciamento delle operazioni effettuate, con le modalita' definite dal piano di sicurezza per la conduzione dei servizi erogati dal sistema informativo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, prodotto dal CED.
2.L'accesso alle funzioni e ai dati del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) e' consentito ai soggetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, con le modalita' previste nel piano di sicurezza di cui al comma 1.
3.Il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) rende disponibili i dati in esso contenuti alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, nonche' agli altri soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 2018, mediante i servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 91-sedecies
(( (Monitoraggio e collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali).))
((
1.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge funzioni di monitoraggio allo scopo di valutare e garantire la riservatezza, la disponibilita' e l'integrita' dei dati personali contenuti nel Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE). Ai fini dell'attivita' di monitoraggio, il CED rende tempestivamente disponibili al Ministero gli incidenti di sicurezza che possano comportare profili di violazione dei dati personali.
2.Se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riscontra elementi che facciano ritenere che sia avvenuta una violazione dei dati personali, provvede alla notifica al Garante per la protezione dei dati personali con le modalita' e i contenuti di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/679, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 34 del medesimo regolamento.
))
TITOLO IV Disposizioni complementari e finali
Art. 92
(( (Compartimenti motori e motori alimentati con fonti energetiche alternative).))
((
1.Per il rilascio della certificazione di conformita' dei natanti e delle imbarcazioni da diporto di nuova costruzione alimentati con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osserva il regolamento tecnico dell'organismo tecnico notificato, in conformita' al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 per quanto attiene alla certificazione CE.
2.Per il rilascio della certificazione di conformita' dei sistemi di alimentazione e dei relativi motori dei natanti e delle imbarcazioni da diporto gia' immessi sul mercato, alimentati con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.
3.Per il rilascio della certificazione di conformita' delle navi da diporto alimentate con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osserva il regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
))
Art. 93
Disposizioni abrogative
1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: 1) decreto del Ministro della marina mercantile 8 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 30 agosto 1977, recante approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unita' da diporto; 2) decreto del Ministro della marina mercantile 19 novembre 1992, n. 566, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 16 febbraio 1993, recante regolamento sull'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto; 3) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1994, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto; 4) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 luglio 1994, n. 536, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 15 settembre 1994, recante regolamento sul comando e sulla condotta delle unita' da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo; 5) decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante il regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 293 del 17 dicembre 1997, ad eccezione dell'articolo 9, comma 5, degli articoli 15 e 16 e degli allegati D, E ed F, i quali sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 29, comma 5, del presente regolamento; 6) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 295 del 17 dicembre 1999, recante il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.
Note all'art. 93: - Il comma 5 dell'art. 9 del d.P.R. n. 431 del 1997 e' il seguente: «5. Il programma d'esame per il conseguimento della patente di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e' contenuto nell'allegato D; il programma d'esame per il conseguimento della patente di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), e' contenuto nell'allegato E; il programma d'esame per il conseguimento della patente di cui all'art. 4, e' contenuto nell'allegato F.». - L'art. 15 del d.P.R. n. 431 del 1997 e' il seguente: «Art. 15 (Svolgimento dell'esame). - 1. Le prove di esame sono pubbliche. Il candidato deve presentarsi all'esame munito di un documento di identificazione in corso di validita'. 2. L'esame consiste in una prova teorica ed una pratica. La prova teorica e' svolta in base ai programmi previsti per ciascuna patente con eventuale ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame o altri strumenti nautici e didattici ritenuti necessari per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche del candidato, per una uniforme formulazione del giudizio. 3. I candidati che hanno superato la prova teorica sono ammessi alla prova pratica. 4. La prova pratica per il conseguimento della patente di cui all'art. 3, lettera a), e' svolta su unita' da diporto a vela con motore ausiliario, o a motore nel caso di patente limitata ai sensi dell'art. 3, comma 3, riconosciuta idonea dalla commissione esaminatrice; la prova pratica per il conseguimento della patente di cui all'art. 3, lettera b), e' effettuata su unita' da diporto a vela con motore ausiliario, o a motore nel caso di patente limitata ai sensi dell'art. 3, comma 3, iscritte nei registri e appartenenti alla categoria per la quale si richiede l'abilitazione. 5. La prova pratica per il conseguimento della patente di cui all'art. 4, e' svolta su nave da diporto ovvero, in caso di indisponibilita', su unita' avente lunghezza fuori tutto non inferiore a metri venti. 6. L'unita' da diporto impiegata nella prova pratica deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi. Durante la prova pratica deve trovarsi a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unita' da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame. 7. L'esame si intende concluso con esito favorevole qualora il candidato abbia superato entrambe le prove. 8. I candidati dichiarati non idonei alla prova teorica possono ripetere la prova una sola volta, dopo un mese dalla data di esame, presso la stessa sede e con le modalita' previste dal comma 2, dell'art. 14. 9. Qualora il candidato abbia superato la prova teorica e non quella pratica, puo' sostenere nuovamente solo la prova pratica, dopo un mese, presso lo stesso ufficio e con le medesime modalita' di cui all'art. 14, comma 2. 10. I candidati agli esami che ripetono la prova teorica o quella pratica non devono assolvere ad ulteriori pagamenti di tasse o tributi.». - L'art. 16 del d.P.R. n. 431 del 1997 e' il seguente: «Art. 16 (Verbali di esame per patenti nautiche). - 1. Per ciascuna seduta di esame e' redatto a cura del segretario apposito verbale, firmato dall'esaminatore unico, da tutti i membri della commissione e dal segretario medesimo, nel quale sono riportati i nominativi dei candidati e l'esito finale delle prove dell'esame. Per la prova di carteggio nautico, il tema assegnato ed il compito svolto sono acquisiti al fascicolo del candidato. 2. I verbali di esame alla fine di ogni anno sono raccolti in ordine cronologico dal competente ufficio marittimo o della M.C.T.C.». - L'allegato D al d.P.R. n. 431 del 1997 e' il seguente: «Allegato D Programma d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta delle unita' a motore nonche' delle unita' a vela con o senza motore ausiliario e motovelieri per la navigazione entro dodici miglia dalla costa Prova teorica 1. a) Elementi di teoria della nave, limitatamente alle strutture principali dello scafo. Elica - Timone. Effetti dell'elica sul timone; b) teoria della vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela). c) attrezzatura e manovre delle imbarcazioni a vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela). L'esame teorico sulla vela di cui alle precedenti lettere b) e c) e' svolto contemporaneamente alla prova pratica. 2. Funzionamento dei motori a scoppio e diesel. Irregolarita' e piccole avarie che possono verificarsi durante il loro funzionamento e modo di rimediarvi. Calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantita' residua di carburante. 3. Regolamento di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza in relazione alla navigazione effettivamente svolta - Tipi di visite e loro periodicita'. Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio - collisione - falla - incaglio - uomo in mare). Provvedimenti da adottare per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro e di abbandono dell'imbarcazione. Precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo. Assistenza e soccorso: segnali di salvataggio e loro significato. 4. Regolamenti per evitare gli abbordi in mare e norme di circolazione nelle acque interne. Precauzioni in prossimita' della costa o su specchi acquei ove si svolgono altre attivita' nautiche (nuoto - sci nautico - pesca subacquea, ecc.). 5. Bollettini meteorologici per la navigazione marittima. - Strumenti meteorologici e loro impiego. 6. Coordinate geografiche. Carte nautiche. Proiezione di Mercatore. Orientamento e rosa dei venti. Bussole magnetiche. Elementi di navigazione stimata: tempo, spazio e velocita'. Elementi di navigazione costiera: concetto di luogo di posizione (con esclusione del carteggio). Prora e rotta: effetto del vento e della corrente sul moto della nave (deriva e scarroccio). Solcometri e scandagli. Portolano, elenco dei fari e segnali da nebbia. 7. a) Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diport. - Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto con particolare riferimento a: obblighi, poteri e doveri del comandante; attribuzioni dell'Autorita' marittima e della navigazione interna; ordinanze delle autorita' marittime locali; documenti da tenere a bordo; b) norme che regolano lo sci nautico. Prova pratica La prova pratica puo' essere effettuata in mare, nei laghi o, per l'abilitazione a motore, nei fiumi. Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unita' alle diverse andature, effettuando con prontezza d'azione e capacita', le manovre necessarie, l'ormeggio e il disormeggio dell'unita', il recupero di uomo in mare, i preparativi per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle dotazioni di sicurezza, dei mezzi antincendio e di salvataggio.». - L'allegato E al d.P.R. n. 431 del 1997 e' il seguente: «Allegato E Programma d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta di unita' da diporto a motore nonche' delle unita' a vela con o senza motore ausiliario e motovelieri, per la navigazione senza alcun limite dalla costa Prova teorica 1. a) Elementi di teoria della nave, limitatamente alle strutture principali dello scafo; b) teoria della vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela); c) attrezzatura e manovra delle unita' a vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela); L'esame teorico di cui alle precedenti lettere b) e c) e' svolto contemporaneamente alla prova pratica. d) tipi di elica e di timone e loro effetti; e) cenni sul galleggiamento e sulla stabilita' Centri di spinta e di gravita' delle unita' da diporto. 2. a) Funzionamento dei motori a scoppio e diesel; b) irregolarita' e piccole avarie che possono verificarsi durante il loro funzionamento e il modo di rimediarvi; c) calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantita' residua di carburante. 3. a) Regolamento di sicurezza con particolare riferimento a: 1) tipo di visite e loro periodicita'; 2) mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza, in relazione alla distanza dalla costa; 3) prevenzione incendi ed esplosioni - Conoscenza dei sistemi antincendio; b) provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio - falla - collisione - incaglio - uomo in mare); c) provvedimenti per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro marittimo e di abbandono di nave; d) precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo; e) assistenza e soccorso - Cassetta medicinale di pronto soccorso - Segnali di salvataggio e loro significato; 4. a) Regolamento per evitare gli abbordi in mare e norme di circolazione nelle acque interne; b) precauzioni in prossimita' della costa o di specchi acquei dove si svolgono altre attivita' nautiche (nuoto - sci nautico - pesca subacquea, ecc.); 5. a) Cenni sulla meteorologia in generale Atmosfera: pressione, temperatura, umidita' e strumenti di misurazione - Venti - Correnti - Lettura della carta del tempo; b) bollettini meteorologici per la navigazione marittima - Previsioni meteorologiche locali; 6. a) Coordinate geografiche: differenza di latitudine e di longitudine - latitudini crescenti; b) orientamento e rosa dei venti; c) elementi di magnetismo terrestre e navale; d) bussole magnetiche: compensazione e tabella delle deviazioni residue; e) prora - rotta - correzione e conversione - Effetto del vento e della corrente; f) concetto di ortodromia e lossodromia; g) cenni di astronomia: riconoscimento della stella polare - Cenni sulla misurazione dell'altezza degli astri e degli angoli con l'uso del sestante e con l'impiego delle effemeridi nautiche; h) navigazione stimata: tempo - spazio - velocita'. i) navigazione costiera: risoluzione dei relativi problemi anche in presenza di vento e corrente; m) cenni sugli apparecchi radioelettrici di bordo e loro impiego; n) radionavigazione - sistemi di navigazione iperbolica e satellitare; o) fusi orari: calcolo dell'ora locale; p) carte nautiche, varie rappresentazioni e impiego - Pubblicazioni nautiche; r) comunicazioni radiotelefoniche e relative procedure. 7. La prova teorica deve essere completata da una prova di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera. 8. a) Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diport. - Codice della navigazione per quanto attinente alla navigazione da diporto con particolare riferimento a: 1) il comandante della nave: doveri e responsabilita'; 2) attribuzioni dell'autorita' marittima e della navigazione interna - potere di ordinanza; 3) documenti da tenere a bordo delle unita' da diporto; b) disciplina dello sci nautico. c) cenni sulla locazione e noleggio delle unita' da diporto. Prova pratica La prova pratica deve essere effettuata in mare. Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unita' alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacita' d'azione le manovre necessarie, l'ormeggio ed il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi necessari per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e antincendio.» L'allegato F al d.P.R. n. 431 del 1997 e' il seguente: «Allegato F Programma d'esame per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi da diporto Prova teorica 1° Gruppo: 1. Principio di Archimede applicato alla nave: galleggiamento, centro di carena, centro di gravita', riserva di spinta, altezza metacentrica. Stabilita' e compartimentazione. Nomenclatura generale delle navi a propulsione meccanica ed a vela e dei loro organi principali. Nozioni sull'attrezzatura e manovra delle navi - Elica, timone e loro effetti. Navigazione con tempo cattivo - Manovre corrette per l'ormeggio, il disormeggio, l'ancoraggio e per il recupero di uomo in mare. 2. Apparati di propulsione della nave. Principi di funzionamento degli impianti di propulsione navale; macchinari ausiliari delle navi da diporto. 2° Gruppo: 1. I corpi celesti, le costellazioni, la stella polare, i pianeti. Sistema solare, fasi lunari, le maree. La terra: configurazione e movimenti. 2. Magnetismo, poli magnetici e geografici, magnetismo terrestre, declinazione magnetica, bussola marina, descrizione dei tipi di bussola piu' in uso, apparecchi da rilevamento. Magnetismo di bordo. Compensazione delle bussole e tabella delle deviazioni residue. 3. Coordinate geografiche, equatore, meridiani e paralleli; differenza di latitudine e di longitudine. Rosa dei venti. Prore e rotte. Navigazione stimata e costiera. Correzione e conversione della rotta. Strumenti per la misurazione della velocita' della nave. 4. Carte nautiche: proiezione di Mercatore e altri tipi di proiezione. Impiego delle carte nautiche per la risoluzione dei problemi della navigazione costiera. Pubblicazioni nautiche: portolani e elenco dei fari e segnali da nebbia. 5. Navigazione lossodromica ed ortodromica. Sestante. Misurazione dell'altezza degli astri e degli angoli e impiego delle effemeridi nautiche. Sistemi di radionavigazione. Determinazione del punto nave in navigazione costiera e in navigazione astronomica con l'ausilio delle apparecchiature elettroniche. Cenni sul radar, sul radiogoniometro e sul loro impiego pratico. Navigazione in prossimita' della costa ed in acque ristrette. Scandaglio, vari tipi di scandagli. Risoluzione pratica di problemi di cinematica navale. 6. La prova teorica deve essere completata da una prova di carteggio e di calcolo di navigazione astronomica. 3° Gruppo: 1. Elementi di meteorologia. Circolazione generale dell'atmosfera. Elementi che caratterizzano il tempo: pressione, temperatura, umidita'. Strumenti meteorologici. Formazione delle nubi e loro caratteristiche, i fronti, il vento, il mare le correnti e le maree. Le scale di Beaufort e di Douglas - Pubblicazioni nautiche delle maree e delle correnti. 2. Analisi e interpretazione delle carte meteorologiche - Previsioni meteo locali. 4° Gruppo: 1. Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Norme di circolazione sulle acque interne. Precauzioni da adottare sugli specchi acquei ove si svolgono altre attivita' nautiche: nuoto, pesca subacquea, sci nautico, ecc. 2. Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto. Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto con particolare riferimento a: a) poteri, doveri e responsabilita' del comandante prima della partenza della nave, durante la navigazione e all'arrivo in porto; b) attribuzioni dell'autorita' marittima e consolare; c) documenti da tenere a bordo delle navi da diport. - Cenni sulla locazione e noleggio delle navi da diporto; d) disciplina dello sci nautico; e) equipaggio della nave: arruolamento, disciplina, previdenza e assistenza della gente di mare. 3. Regolamento di sicurezza con particolare riferimento a: a) certificazioni di sicurezza - visite e loro periodicita'; b) mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza in relazione alla distanza dalla costa; c) cassetta medicinali di pronto soccorso; d) prevenzione degli incendi e impianti per la lotta antincendio; e) provvedimenti da adottare in caso di sinistri marittimi (incendio, falla, collisione, incaglio, avaria ai mezzi di governo, fuoriuscita di liquidi inquinanti, uomo in mare); f) assistenza e salvataggio: obblighi e responsabilita' - segnali di soccorso e di salvataggio. 4. Gli apparati radioelettrici di bordo delle navi da diport. - Comunicazioni e relative procedure. Cenni sul Codice internazionale dei segnali. Prova pratica La prova pratica deve essere effettuata in mare. Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper comandare e condurre la nave alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacita' d'azione le manovre necessarie, l'ormeggio, il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi per affrontare il cattivo tempo, l'impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e antincendio.»
Art. 94
Disposizioni finali
1.Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo svolgimento delle attivita' previste agli articoli 20, 21, 23, 45, 46, 49 e 50 si provvede con le attuali risorse umane, strumentali e finanziarie.
2.Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Alfano, Ministro della giustizia
La Russa, Ministro della difesa
Scajola,Ministro dello sviluppo economico
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 8, foglio n. 353
Allegato I
((Allegato I (articolo 36) REQUISITI DI IDONEITA' PARAGRAFO I MALATTIE INVALIDANTI E CONDIZIONI DI COMPATIBILITA' PER IL RILASCIO O LA CONVALIDA DELLE PATENTI NAUTICHE DI CATEGORIA A, B, D TIPO D1 1. Possono conseguire le patenti nautiche di categoria A, B e D, tipo D1, e la loro convalida coloro che sono affetti dalle seguenti patologie e minorazioni, purche' le condizioni presentate siano compatibili con la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare. A. Affezioni cardiovascolari La patente nautica puo' essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da un'affezione cardiovascolare, purche' risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi ovvero da apposito dispositivo medicale di supporto impiantato (pacemaker, defibrillatore), il giudizio di idoneita' e' espresso dalla commissione medica locale, che puo' avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale tiene nel debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o per navi da diporto. Si puo' procedere al rilascio dell'idoneita' in sede monocratica per quelle affezioni ritenute stabilizzate dal medico specialista di struttura pubblica che ha in cura il paziente, con certificazione conforme al modello in annesso 3 limitatamente a: . ipertensione arteriosa: considerare compatibile il rilascio o la convalida in sede monocratica, se i valori pressori sono nei limiti di normalita' e stabili a 6 (sei) mesi dall'inizio del trattamento comportamentale o farmacologico; . patologia ischemica del miocardio: considerare compatibile il rilascio o la convalida in sede monocratica in caso di infarto miocardico o di cardiopatia ischemica cronica non infartuale, passato almeno un anno da efficace trattamento di rivascolarizzazione coronarica percutanea (PCI) o chirurgica (BPAC), che presenti le seguenti caratteristiche: a) assenza di sintomatologia aritmica maggiore o sintomatologia anginosa residua sia a riposo che sotto sforzo (classe CCS 1), dimostrata con test ergometrico; b) normale funzione contrattile ventricolare sinistra intesa come FE≥52% nel sesso maschile e ≥54% nel sesso femminile, dimostrata con ecocardiogramma o altra metodica di imaging (ad es. risonanza magnetica) ed assenza di sintomi compatibili con insufficienza cardiaca (classe NYHA I) . pregresso intervento cardiochirurgico: considerare compatibile il rilascio o la convalida in sede monocratica in caso di: a) riparazione chirurgica della valvola mitralica con buon esito dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall'intervento); la sostituzione valvolare con protesi NON rientra in questa categoria; b) riparazione chirurgica di difetto interatriale (DIA) o difetto interventricolare (DIV) con buon esito dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall'intervento); c) riparazione chirurgica o percutanea di forame ovale pervio (PFO) con buon esito dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall'intervento); d) efficace asportazione di mixoma atriale con buon esito dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall'intervento). . aritmie: considerare compatibile il rilascio o la convalida in sede monocratica in caso di: a) aritmia sopraventricolare (ad es. extrasistolia sopraventricolare, fibrillazione atriale, flutter atriale e tachicardie sopraventricolari come TRNAV, TRAV/WPW, ecc.) in assenza di sincope e di cardiopatia strutturale confermata da metodica di imaging (ecocardiogramma o risonanza magnetica cardiaca) ed in controllo farmacologico (ad almeno sei mesi dall'inizio della terapia) o se trattata in maniera definitiva con efficace procedura ablativa (ad almeno sei mesi dall'intervento; obbligatoria in caso di WPW); b) pacemaker ("loop recorder" e defibrillatori impiantabili o ICD/CRTD NON rientrano in questa categoria) con le seguenti caratteristiche: 1. almeno 3 (tre) mesi dall'impianto; 2. eta' del paziente maggiore di 50 anni; 3. corretto funzionamento del dispositivo; 4. adesione ai controlli periodici del dispositivo; 5. stima della durata residua della batteria superiore alla validita' prevista da legge della nuova idoneita'; 6. elettrocateteri in sede da meno di 10 anni (cut-off per possibili malfunzionamenti degli elettrocateteri). B. Malattie respiratorie La patente nautica puo' essere rilasciata o convalidata ai soggetti colpiti da malattie respiratorie con insufficienza funzionale, purche' risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi, ossia quando sussistono patologie dell'apparato respiratorio quali asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica, enfisema polmonare, broncopatia cronico ostruttiva - BPCO, il giudizio di idoneita' e' espresso dalla commissione medica locale, che puo' avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. Nel caso di soggetto affetto da OSAS, per i soggetti con un profilo di basso livello di rischio, l'accertamento puo' essere effettuato da un medico monocratico; nei casi di rischio medio ed alto il giudizio e' demandato alla commissione medica locale. La modulistica da utilizzare e' conforme al modello in annesso 4. C. Diabete In presenza di complicanze diabetiche croniche visive, neurologiche, cardiovascolari e renali, tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione, in quanto il rischio e' da considerarsi elevato, la patente nautica non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti diabetici. Per i soggetti diabetici che presentano complicanze diabetiche e/o un controllo glicemico non adeguato e/o una frequenza e una capacita' di gestione delle ipoglicemia accettabile o scarsa, con un giudizio in relazione al rischio per la sicurezza alla conduzione di livello medio, ritenute dalla commissione medica locale, sulla base di documentazione specialistica, compatibili con la sicurezza della navigazione, la validita' della patente non puo' superare quanto proposto dall'attestazione dello specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche, conforme al modello in annesso 5, che e' conservata agli atti. Per i soggetti diabetici con adeguato controllo glicemico della malattia, con un giudizio complessivo circa la frequenza e la capacita' di gestione delle ipoglicemie buono e un giudizio in relazione al rischio per la sicurezza alla conduzione di livello basso, la validita' della patente nautica puo' essere confermata o ridotta da parte dei medici individuati dall'articolo 36, commi 4 e 5, del presente regolamento, sulla base di un'attestazione di specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche, che e' conservata agli atti. In caso di dubbio sulla sussistenza di condizioni di idoneita' compatibili con la sicurezza della navigazione, il giudizio e' demandato alla commissione medica locale. D. Malattie endocrine In caso di patologie endocrine gravi, diverse dal diabete, in forme di entita' tale da non compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche sono rilasciate o convalidate secondo il giudizio della commissione medica locale. E. Epilessia La patente nautica per la navigazione entro le dodici miglia di distanza dalla costa e' rilasciata o convalidata ai soggetti epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche. Tale condizione e' verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta da uno specialista appartenente a strutture pubbliche, conforme al modello in annesso 6. La validita' della patente nautica non puo' superare i due anni. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o per navi da diporto non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di manifestazioni epilettiche ripetute. F. Malattie psichiche Salvo i casi che la commissione medica locale valuti compatibili con la sicurezza della navigazione, avvalendosi della consulenza specialistica presso strutture pubbliche, la patente nautica non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti che siano affetti da disturbi psichici primitivi o secondari in atto. La commissione medica locale tiene in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o per navi da diporto. La validita' della patente non puo' essere superiore a due anni. G. Sostanze psicoattive La patente nautica non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti che si trovano in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope, ne' a persone che comunque consumino abitualmente, ancorche' in modo saltuario, sostanze capaci di compromettere la loro idoneita' al comando e alla conduzione di unita' da diporto. Nel caso in cui tale dipendenza o uso sia passata e non piu' attuale, la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva dell'interessato, avvalendosi eventualmente della consulenza di uno specialista del settore appartenente a struttura pubblica, puo' esprimere parere favorevole al rilascio o alla convalida della patente nautica. La commissione medica locale valuta con particolare attenzione i rischi addizionali connessi con il rilascio o la convalida di patente nautica per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o per navi da diporto. La validita' della patente non puo' essere superiore a 2 anni. H. Malattie del sangue In caso di gravi malattie del sangue di entita' tale da compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche non sono rilasciate ne' convalidate, salvo diverso avviso della commissione medica locale, la quale puo' avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche. Si demanda al giudizio della commissione medica locale qualunque tipo di affezione quale: . malattie linfoproliferative acute e croniche: quali leucemie acute e croniche, linfomi (m. di Hodgkin, linfomi non-Hodgkin), gammopatie monoclonali (mieloma multiplo, plasmocitoma, macroglobulinemia di Waldenstrom, crioglobulinemie, amiloidosi, malattia delle catene pesanti), istiocitosi. Solo nel caso di gammopatia monoclonale benigna (MGUS), la validita' della patente puo' essere confermata da parte dei medici individuati dall'articolo 36, comma 3, del regolamento, sulla base di un'attestazione di specialista ematologo operante presso strutture private o pubbliche, che e' conservata agli atti. . sindromi mieloproliferative acute e croniche: leucemia mieloide acuta e cronica, sindromi mielodisplastiche, mielofibrosi primaria, sindromi ipereosinofile, mastocitosi. Solo nei casi di policitemia vera e trombocitemia essenziale, la validita' della patente puo' essere confermata da parte dei medici individuati dall'articolo 36, commi 4 e 5, del regolamento, sulla base di un'attestazione di specialista ematologo operante presso strutture private o pubbliche, che e' conservata agli atti. . coagulopatie ereditarie e acquisite: incluse le assunzioni di anticoagulanti a scopo profilattico e terapeutico. I. Malattie dell'apparato urogenitale La patente nautica non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, la patente nautica puo' essere rilasciata o convalidata, quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico. La certificazione relativa e' rilasciata dalla commissione medica locale. La validita' della patente non puo' essere superiore a due anni. Il rilascio della patente nautica a soggetti trapiantati di organo, ovvero la prima convalida della patente nautica successiva al trapianto di organo, sono subordinati ad accertamento dei requisiti di idoneita' psicofisica svolto dalla commissione medica locale. Se, all'esito della visita, la commissione medica locale certifica che il conduttore trapiantato presenta una condizione non suscettibile di aggravamento, la patente nautica puo' essere rilasciata per il periodo ordinariamente previsto dall'articolo 38 del regolamento e le successive convalide sono subordinate ad accertamento delle condizioni di idoneita' psicofisica svolta da uno dei medici di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, del regolamento, salvo che questi ritenga necessaria una nuova visita collegiale, qualora l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi circa l'idoneita' alla conduzione. PARAGRAFO II REQUISITI VISIVI ED UDITIVI A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato possiede un campo visivo normale, una sensibilita' cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu) e un'acuita' visiva crepuscolare di almeno 1/10. Inoltre possiede una sensibilita' tale da raggiungere una soglia di contrasto spaziale del 3%. Tali condizioni devono essere opportunamente verificate. Per i soggetti diabetici, o affetti da glaucoma o da neuro- otticopatie, o da cheratopatie, o da malattie degenerative corio-retiniche, e' accertata la sensibilita' al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6%. B. In caso di visione binoculare, l'interessato possiede un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 7/10, con visus nell'occhio peggiore non inferiore a 2/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate. Il campo visivo orizzontale binoculare posseduto e' di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l'alto e 30 verso il basso. Sono assenti binocularmente difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale. C. In caso di necessita' di correzione ottica, gli occhiali utilizzati sono dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, sono utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre, parimenti dotati dei dispositivi di cui al primo periodo. D. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari, fachiche o pseudofachiche, e' considerato in sede di visita come visus naturale. La validita' della patente nautica non puo' eccedere i cinque anni. E. Le patenti nautiche non sono rilasciate ne' convalidate se l'interessato, con visione binoculare o monoculare, possiede un campo visivo ridotto o presenta uno scotoma centrale o paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico. Il candidato al rilascio o alla convalida della patente nautica monocolo, organico o funzionale, possiede un'acutezza visiva di non meno 0,8, raggiungibile anche con lente correttiva, se ben tollerata. Il medico monocratico certifica che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire l'adattamento del soggetto e che il campo visivo consente una visione in orizzontale di almeno 120 gradi e di non meno di 60 gradi verso destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l'alto e 30 gradi verso il basso. Sono assenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale. Il campo visivo e' allegato al certificato medico su modello in annesso 7, rilasciato da oculista di struttura pubblica, privata convenzionato o dal privato che ha in cura il paziente. Le patenti nautiche non sono rilasciate ne' convalidate se l'interessato e' colpito da diplopia. F. In caso di trapianto corneale, la validita' della patente non eccede i cinque anni. G. Nel caso in cui e' accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di indurre od aggravare danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, puo' limitare la validita' della patente a due anni. H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno. Le caratteristiche tecniche delle protesi e la loro efficienza devono essere attestate dal costruttore con certificazione, rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire all'organo medico che procede all'accertamento dell'idoneita' fisica. PARAGRAFO III IDONEITA' AL CONSEGUIMENTO O ALLA CONVALIDA DELLA PATENTE NAUTICA DI CATEGORIA C (DIREZIONE NAUTICA) 1. Fatto salvo il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui ai paragrafi I e II, coloro che sono affetti dalle patologie di seguito indicate possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C, abilitante alla sola direzione nautica di natanti o imbarcazioni da diporto. A. coloro che presentano, in uno o piu' arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C. Sono invalidanti le alterazioni anatomiche o motorie, considerate singolarmente e nel loro insieme, che risultino tali da menomare la forza o la rapidita' dei movimenti necessari per eseguire tutte le manovre inerenti al comando e alla conduzione di quelle tipologie di unita' (vela o motore), alle quali la patente abilita. In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore, se la relativa funzione e' vicariata con l'adozione di adeguati mezzi protesici che assicurino, per l'arto superiore, funzioni di presa sufficiente, ovvero, per l'arto inferiore, un soddisfacente funzionamento, l'interessato puo' conseguire o ottenere la convalida delle patenti di categoria A, B o D, tipo D1. L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire alla commissione che procede all'accertamento. B. Possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C, se giudicati idonei dalla commissione medica locale, eventualmente a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, i soggetti colpiti da: . encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici; . malattie del sistema nervoso periferico; . postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico. 2. Ove le suddette malattie non siano in stato avanzato e la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione, a giudizio della commissione medica locale e a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, se ritenuta necessaria, possono essere rilasciate o convalidate le patenti nautiche di categoria A, B, o D, tipo D1 con validita' non superiore a due anni. PARAGRAFO IV IDONEITA' AL CONSEGUIMENTO O ALLA CONVALIDA DELLE PATENTI NAUTICHE DI CATEGORIA D, TIPO D2 1. I soggetti che non possiedono i requisiti per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche di categoria A, B, D, tipo D1, possono conseguire la patente nautica di categoria D, tipo D2, o riclassificare la patente nautica posseduta nella categoria D, tipo D2, qualora, le condizioni presentate siano compatibili con la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare. 2. A tal fine gli organi sanitari, anche avvalendosi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche, possono condizionare l'idoneita' al conseguimento, alla convalida o alla riclassificazione della patente nautica ad una o piu' delle seguenti limitazioni o prescrizioni: . avvalimento di assistenti e mediatori linguistici maggiorenni in grado di compensare i deficit uditivi del titolare di patente nautica; . navigazione in orario esclusivamente diurno; . navigazione con condizioni meteorologiche esclusivamente favorevoli; . limitazione a una determinata tipologia di unita' da diporto; . navigazione limitata a specifiche distanze dalla costa; . limitazioni alla potenza dei motori installati a bordo; . utilizzo di specifici adattamenti o dispositivi installati a bordo; . durata inferiore della validita' della patente nautica; . altre limitazioni o prescrizioni ritenute opportune dagli organi sanitari. PARAGRAFO V DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA) 1. Fatto salvo il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui ai paragrafi I e II, i soggetti con DSA possono conseguire tutte le categorie di patenti nautiche. 2. La diagnosi di DSA, in particolare quella rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, da struttura pubblica o privata convenzionata oppure da specialisti in servizio presso le strutture accreditate al rilascio ai sensi del medesimo articolo 3, non ha scadenza di validita'. 3. Il medico accertatore riporta la diagnosi di DSA nello spazio del certificato medico dedicato alle note.)) ((Parte di provvedimento in formato grafico))
Allegato II
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