DECRETO 29 luglio 2008, n. 146
5.L'accertamento puo' essere effettuato dai medici di cui al comma 4 anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi indicati oppure anche in posizione di quiescenza o di congedo, purche' in possesso del codice di identificazione per il rilascio del certificato di idoneita' fisica e psichica necessario al conseguimento o al rinnovo della patente di guida ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011.
6.Gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica nella quale il medico presta servizio oppure presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche o dei consorzi per l'attivita' di scuola nautica, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilita', a condizione che le visite siano svolte dai medici di cui ai commi 4 e 5 in possesso del codice di identificazione previsto dal richiamato decreto ministeriale 31 gennaio 2011. Nel caso in cui la visita di accertamento si svolga in un gabinetto medico allestito presso scuole nautiche o consorzi tra scuole nautiche, il certificato di idoneita' reca l'indicazione dell'esercizio presso il quale il gabinetto medico e' allestito oltre al codice identificativo del medico.
7.Per i cittadini italiani residenti all'estero il giudizio di idoneita' psichica e fisica puo' essere espresso anche da un medico, di qualsiasi cittadinanza, riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza.
9.La commissione medica locale, composta da medici di cui ai commi 4 e 5, comunica, nel rispetto delle norme unionali e nazionali in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il giudizio di temporanea o permanente inidoneita' alla convalida della patente nautica all'autorita' marittima o all'UMC competente, che adotta il provvedimento di sospensione o di revoca ai sensi, rispettivamente, degli articoli 40 e 41 e lo trasmette all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche.
10.In caso di disabilita' o di patologie o di minorazioni anatomiche, funzionali, psichiche o sensoriali, che hanno certificazione di patologia stabilizzata, non suscettibile di aggravamento ne' di modifica delle limitazioni o delle prescrizioni annotate sulla patente nautica, i successivi accertamenti medici per la convalida della patente nautica sono effettuati da uno dei medici accertatori di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Il candidato presenta la certificazione di patologia stabilizzata in originale al medico accertatore, che la riporta nello spazio del certificato medico dedicato alle note, specificando la tipologia. L'originale della certificazione di patologia stabilizzata, previa acquisizione di copia agli atti dal medico accertatore, e' restituita al candidato.
11.I soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento presentano al medico accertatore monocratico, anche in copia, la diagnosi di DSA di cui all'articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che non ha scadenza di validita'. Il medico accertatore riporta la diagnosi di DSA nello spazio del certificato medico dedicato alle note, specificando la tipologia. La diagnosi di DSA, previa copia acquisita agli atti dal medico accertatore, e' restituita al candidato.
12.Avverso il giudizio di idoneita' psicofisica e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che decide avvalendosi del parere di una struttura sanitaria della Direzione sanita' di Rete ferroviaria italiana. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decide anche sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione, di revisione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici o psichici.
13.Il certificato medico rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione agli esami, conserva la sua validita' per l'intera durata del procedimento amministrativo di rilascio della patente nautica e puo' essere utilizzato per un'ulteriore domanda di ammissione agli esami, se e' ancora in corso di validita' ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il certificato medico e' conforme al modello contenuto nell'allegato I, annesso 1, ed e' soggetto a imposta di bollo. La dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico, di cui all'allegato I, annesso 2, e' consegnata alle strutture e ai medici di cui ai commi 4 e 5 che la conservano, unitamente alla certificazione sanitaria e alla relativa documentazione, per dieci anni.
14.Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati.
Art. 37
(( (Requisiti morali per il conseguimento e la convalida delle patenti nautiche).))
((
1.Non possono conseguire la patente nautica, ne' la sua convalida, coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' coloro che sono stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
2.Non possono conseguire la patente nautica per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa e per il comando di navi da diporto, ne' la loro convalida, coloro che hanno riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, o dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, oppure per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
3.Avverso i provvedimenti di diniego di rilascio o di convalida, nonche' di revoca della patente nautica per difetto dei requisiti morali di cui ai commi 1 e 2, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
4.Per i cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini appartenenti allo Spazio economico europeo, l'autorita' marittima o l'UMC accerta il possesso dei requisiti morali dell'interessato richiedendo il certificato selettivo del casellario giudiziale di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 oppure, per le persone non in possesso della cittadinanza italiana, una dichiarazione sostitutiva dell'autorita' consolare o di altra autorita' competente dello Stato di cittadinanza. Per i cittadini di Stati terzi il certificato del casellario giudiziale e' sostituito da una dichiarazione dell'autorita' consolare o di altra autorita' competente dello Stato di cittadinanza legalizzata e tradotta conformemente all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
))
Capo III Convalida, revisione, sospensione e revoca delle patenti
Art. 38
Termine di validita' delle patenti
1.La patente nautica ha validita' di dieci anni dalla data di rilascio o di convalida. La durata e' ridotta a cinque anni per coloro che al momento del rilascio o della convalida hanno compiuto il sessantesimo anno di eta'.
((
1-bis.In sede di primo rilascio o di convalida della patente nautica si applica il disposto di cui all'articolo 7 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
))
2.La validita' delle patenti di categoria C ((o di categoria D, tipo D2,)) e' limitata ad un periodo piu' breve conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato ((dal medico accertatore o)) dalla commissione medica locale.
3.La richiesta di convalida della patente puo' essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal caso il termine di validita' decorre dalla data di convalida.
((
4.In caso di deterioramento o di illeggibilita', il titolare chiede all'autorita' marittima o all'UMC, ove ha conseguito la patente nautica, la sua sostituzione.
))
Art. 39
Revisione delle patenti nautiche
1.L'autorita' che ha rilasciato la patente puo' disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 36 i titolari di patenti nautiche, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dell'idoneita' fisica e psichica prescritta per il tipo di patente posseduta. L'esito della visita medica e' comunicato all'autorita' marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha rilasciato la patente per gli eventuali provvedimenti di sospensione, di revoca o per l'annotazione sul documento di eventuali limitazioni o prescrizioni ((nonche' per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche)).
2.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' disporre la revisione straordinaria delle patenti nautiche per determinate categorie o per patenti rilasciate in determinati periodi ((o su disposizione dell'autorita' giudiziaria)).
Art. 40
Sospensione delle patenti nautiche
1.La patente nautica e' sospesa dall'autorita' che ha provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita dell'idoneita' fisica e psichica di cui all'articolo 36. In tal caso la patente e' sospesa fino a quando l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero della idoneita' psicofisica.
((
2.Oltre che nei casi di cui agli articoli 53, commi 6 e 9, 53-bis, comma 2, 53-ter, comma 5, 53-quater, commi 1 e 10 e 55, comma 3 del codice, la patente nautica e' sospesa fino a un massimo di tre mesi dall'autorita' marittima o dall'UMC del luogo dove il fatto e' stato commesso, quando l'abilitato commette atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumita' pubblica o da produrre gravi danni.
))
((
3.Per motivi di pubblica sicurezza, la patente nautica e' sospesa dall'autorita' che ha provveduto al rilascio su richiesta del prefetto, che indica la durata della sospensione, comunque non superiore a sei mesi.
))
4.La patente nautica e' inoltre sospesa quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando delle unita' da diporto e delle navi o per i delitti contro l'incolumita' pubblica previsti dal libro II, titolo VI, del codice penale o per i delitti previsti dalla parte terza del codice della navigazione.
5.Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale di Polizia giudiziaria che ha accertato la violazione trasmette, entro dieci giorni e tramite il proprio comando o ufficio, copia della comunicazione della notizia di reato, all'autorita' marittima del luogo dove il fatto e' stato commesso ovvero ((all'UMC)) se il fatto e' avvenuto nelle acque interne. Le predette autorita' dispongono, ove sussistano fondati elementi di responsabilita', la sospensione provvisoria della patente fino ad un massimo di un anno e ordinano all'interessato di consegnarla entro cinque giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza.
6.Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna per lesioni personali colpose, la sentenza dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. La sospensione della patente e' da un mese a sei mesi quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione della patente e' disposta per un periodo da due mesi ad un anno. Copia della sentenza, passata in giudicato, e' trasmessa dalla cancelleria del giudice che l'ha emessa, nel termine di quindici giorni, all'ufficio che ha provveduto al rilascio della patente.
((
7.Avverso i provvedimenti di sospensione della patente nautica di cui ai commi 1, 2 e 3 e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
))
((
8.I provvedimenti di sospensione sono comunicati all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e, fino alla sua attuazione, all'autorita' marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio della patente, ai fini dell'annotazione nel registro delle patenti nautiche di cui all'articolo 46, comma 1.
))
Art. 41
(( (Revoca delle patenti nautiche).))
((
1.La patente nautica e' revocata dall'autorita' marittima o dall'UMC che ha provveduto al rilascio se il titolare non e' piu' in possesso, con carattere permanente, dell'idoneita' fisica e psichica alla convalida ai sensi dell'articolo 36.
2.Se a seguito della visita medica di idoneita' viene accertato che il titolare di patente nautica di categoria A o B e' affetto dalle patologie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 3, puo' essere chiesto all'autorita' marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio, il conseguimento senza esami della patente di categoria C. Se ricorrono le condizioni di cui all'allegato I, paragrafo 4, puo' essere chiesto il conseguimento senza esami della patente di categoria D, tipo D2.
3.Se il titolare non e' piu' in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 37, la patente nautica e' revocata dall'autorita' marittima o dall'UMC che ha provveduto al rilascio. L'interessato puo' conseguire nuovamente la patente nautica senza esami a seguito di estinzione del reato o di provvedimento di riabilitazione.
4.Avverso il provvedimento di revoca della patente nautica e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
5.I provvedimenti di revoca sono comunicati all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e, fino alla sua attuazione, all'autorita' marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio, ai fini dell'annotazione nel registro delle patenti nautiche di cui all'articolo 46, comma 1.
))
Capo IV Scuole nautiche ed associazioni nautiche a livello nazionale
Art. 42
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229))
Art. 43
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 17 SETTEMBRE 2024, N. 133))
Art. 44
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229))
Capo V Disposizioni complementari
Art. 45
(( (Unificazione di patenti nautiche).))
((
1.Coloro che sono in possesso di piu' patenti nautiche ne richiedono, in occasione della convalida, l'unificazione all'autorita' marittima o all'UMC che ha rilasciato la patente nautica piu' recente.
))
Art. 46
(( (Registro delle patenti nautiche).))
((
1.Fino all'attuazione dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, le autorita' marittime e gli UMC annotano i dati di cui all'articolo 39-bis del codice in un registro conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
))
Art. 47
Modalita' di rilascio e convalida delle patenti nautiche
1.Le procedure di rilascio e di convalida delle patenti nautiche sono contenute nell'allegato II al presente regolamento.
Art. 47-bis
(( (Distruzione delle patenti nautiche).))
((
1.Il periodo massimo di giacenza presso l'autorita' marittima o l'UMC delle patenti nautiche rilasciate o convalidate, nonche' degli stampati ritirati e sostituiti perche' non piu' in vigore o deteriorati o illeggibili, oppure delle patenti nautiche rinvenute a seguito di furto o di smarrimento, e' fissato in un anno. Allo scadere di detto periodo, l'ufficio marittimo o l'UMC comunica al titolare l'avvio del procedimento amministrativo di distruzione della patente nautica, che ha luogo a partire dal trentesimo giorno dalla data di invio della comunicazione e non oltre il quarantacinquesimo giorno, computati ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile. Le comunicazioni non sono necessarie per i modelli di stampato non piu' in vigore o deteriorati o illeggibili, ritirati e sostituiti.
2.Della distruzione delle patenti nautiche di cui al comma 1 e' redatto verbale di distruzione, che e' conservato agli atti dell'ufficio competente per cinque anni e inviato in copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.
))
TITOLO III Sicurezza della navigazione da diporto Capo I Norme di sicurezza per la navigazione da diporto Sezione I Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto
Art. 48
Finalita' e campo di applicazione
1.La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonche' le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle unita' da diporto di cui al comma 2 in relazione alla navigazione effettivamente svolta. E' responsabilita' del comandante dotare l'unita' degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende intraprendere ((, anche avvalendosi delle dotazioni raccomandate di cui all'allegato V-bis)).
3.Per i natanti da diporto ((e le moto d'acqua)), le disposizioni della presente sezione si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone trasportabili, per il motore ausiliario, nonche' per l'identificativo di cui all'articolo 49 ((e per la sostituzione dei tubolari delle unita' pneumatiche)).
Art. 49
Identificativo SAR per i natanti da diporto
1.Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere il natante da diporto con un numero identificativo preceduto dalla sigla «ITA», assegnato, su domanda, dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
2.L'acquirente di un natante da diporto con numero identificativo gia' assegnato segnala al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera le proprie generalita' e le eventuali variazioni delle caratteristiche dello scafo e del motore dell'unita'.
3.Il numero assegnato di cui al comma 1 identifica il natante da diporto ai soli fini della ricerca e del soccorso in mare e non determina alcuna certificazione della proprieta'.
4.Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disciplina, secondo criteri di semplificazione, le caratteristiche, le modalita' di richiesta e di assegnazione, la gestione informatizzata dei numeri identificativi dei natanti da diporto, nonche' le comunicazioni di cui al comma 2.
Art. 50
Certificato di sicurezza
1.Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato IV al presente regolamento, e' il documento che attesta la rispondenza dell'unita' da diporto alle disposizioni della presente sezione.
3.Per le unita' usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del presente regolamento, il certificato di sicurezza e' rilasciato sulla base della documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione ((nell'ATCN)) ed in tal caso il certificato di sicurezza ha validita' limitata al periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo 51 del presente regolamento. Per le unita' usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, provenienti da Paesi dell'Unione europea ((o dello Spazio economico europeo)), la documentazione tecnica e' valida solo se equivalente a quella nazionale.
((
4.Gli estremi del certificato di sicurezza o del suo rinnovo, previa presentazione della DCI aggiornata, sono presentati dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria a uno STED, che provvede all'aggiornamento dell'ATCN e all'annotazione sulla licenza di navigazione, a seguito di convalida dell'UCON.
))
5.Il certificato di sicurezza si rinnova di diritto ogni cinque anni, a seguito di rilascio di un'attestazione di idoneita' da parte di un organismo tecnico ((autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, scelto dal proprietario dell'unita' o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria)). Detti organismi provvedono alla visita per il rinnovo osservando le formalita' di cui all'articolo 57, commi 3 e 4, del presente regolamento.
((
6.Alla convalida del certificato di sicurezza provvede uno STED oppure, per le unita' da diporto che si trovano in un porto estero, anche l'autorita' consolare, sulla base di un'attestazione di idoneita' rilasciata, ai fini e con le modalita' di cui all'articolo 57, da uno degli organismi tecnici di cui al comma 5, previa presentazione della DCI aggiornata e a seguito di convalida dell'UCON.
))
Art. 51
Validita' del certificato di sicurezza
2.In caso di rinnovo, la validita' del certificato di sicurezza decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneita'.
3.((In caso di gravi avarie o di perdita di uno dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del codice o di modifica rilevante del motore o di trasformazione rilevante dell'unita' da diporto o di mutamenti alle caratteristiche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza e' sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 50, comma 6)). Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unita' siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validita' e il proprietario ((o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria)) ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.
((
3-bis.Alle unita' da diporto non marcate CE di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998, non si applica la valutazione di post costruzione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. In caso di gravi avarie o di perdita dello stato di navigabilita' o di modifica rilevante del motore o di trasformazione rilevante dell'unita' da diporto o di mutamenti delle caratteristiche di costruzione essenziali, e' rilasciato un nuovo certificato di sicurezza di cui all'articolo 51, comma 3, sulla base di un'attestazione di idoneita' rilasciata, in conformita' alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un organismo tecnico notificato o autorizzato, scelto dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria dell'unita'.
))
4.Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, il certificato di sicurezza puo' avere una validita' inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, del presente articolo, in conformita' a quanto prescritto dall'organismo tecnico.
5.L'autorita' marittima o della navigazione interna, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, dispone che l'unita' sia sottoposta alla procedura di convalida di cui all'articolo 50, comma 6, del presente regolamento ((e, se l'organismo tecnico lo ritiene necessario, che sull'unita' venga eseguita un'ispezione a secco della carena)).
Art. 52
Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza
1.Il proprietario ((o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria)) mantiene l'unita' in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonche' alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. ((Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.))
Art. 53
Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza
1.I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unita' da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' dall'Unione europea o previsti da convenzioni internazionali.
((
1-bis.Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN dell'unita' da diporto della quale costituiscono dotazione.
))
2.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' in ogni momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti piu' idonei, che i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle predette prescrizioni ministeriali ((, anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis del codice)).
Art. 54
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1.Le unita' da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta. ((Le unita' che navigano oltre dodici miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell'area di ricerca e soccorso nazionale, se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le dodici miglia di distanza dalla costa.)) I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.
((
2.Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa puo' essere sostituito da un battello pneumatico munito di marcatura CE e conforme agli standard UNI EN ISO 6185, purche' sia un'unita' pronta all'uso, munita di dispositivo di risalita a bordo e del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio e sia in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo compreso l'equipaggio.
))
((
2-bis.Le unita' pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, sono esentate dall'obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile di cui all'allegato V, in caso di navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, se munite del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio.
))
3.I conduttori di tavole a vela, ((moto d'acqua)) e unita' similari, nonche' le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge.
4.I mezzi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita' durante la navigazione.
Art. 55
Navigazione occasionale e di prova
1.La capitaneria di porto o l'ufficio circondariale marittimo o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente autorizza le unita' da diporto, munite di certificazione scaduta nella validita', ad effettuare la navigazione di trasferimento per un singolo viaggio. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata del viaggio, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
2.La capitaneria di porto o l'ufficio circondariale marittimo o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente autorizza prove di navigazione con unita' da diporto di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche non provviste dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31 del codice. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
Nota all'art. 55: - L'art. 31 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «Art. 31 (Navigazione temporanea). - 1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata alla scopo di: a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori; b) presentare imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto; c) trasferire imbarcazioni o navi da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a saloni nautici internazionali. 2. Il capo del circondario marittimo o il capo dell'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi da diporto, il capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa ha sede principale o secondaria, rilasciano ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unita' da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza. 3. La navigazione temporanea e' effettuata sotto la responsabilita' del titolare dell'autorizzazione. 4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unita' da diporto. 5. L'unita' da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unita'. 6. Le unita' che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilita' del soggetto intestatario dell'autorizzazione.».
Art. 56
Navigazione con battelli al servizio delle unita' da diporto
1.I battelli di servizio ((rientranti nella categoria dei natanti o delle moto d'acqua, individuati con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN)) dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti, quando sono utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa ovvero dall'unita', ovunque si trovi, non hanno l'obbligo delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio previsti dalla presente sezione, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali.
Art. 57
Modalita' di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza.
1.Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), l'attestazione di idoneita' e' rilasciata ai fini dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa ispezione dell'unita', con riferimento allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione antincendio; a tali fini, si applicano le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico prescelto.
2.Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), il certificato di sicurezza e' convalidato sulla base di un'attestazione di idoneita' comprovante la permanenza ((dello stato di navigabilita' in base al quale)) il certificato di sicurezza e' stato rilasciato.
((
3.Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria presenta allo STED l'attestazione di idoneita' rilasciata dall'organismo tecnico notificato o autorizzato comprovante la permanenza dello stato di navigabilita' in base al quale il certificato di sicurezza e' stato rilasciato, per l'aggiornamento dell'ATCN e della licenza di navigazione a seguito di convalida dell'UCON. In caso di visita periodica di rinnovo eseguita all'estero, il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria puo' presentare la medesima documentazione all'autorita' consolare.
))
((
3-bis.In caso di sostituzione dei tubolari delle unita' pneumatiche non effettuata dal fabbricante o da un centro di assistenza autorizzato dal fabbricante, si applica l'articolo 51, comma 3 per le unita' marcate CE e l'articolo 51, comma 3-bis per le unita' non marcate CE, costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998.
3-ter.Qualora nel corso della visita di rinnovo si rilevino deficienze o inconvenienti temporaneamente tollerabili, l'organismo notificato o autorizzato rilascia l'attestazione di idoneita' e dispone, sulla base del proprio regolamento tecnico, il termine entro il quale il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria deve eliminare le deficienze o gli inconvenienti rilevati, decorso inutilmente il quale decade la validita' dell'attestazione di idoneita' rilasciata. Le prescrizioni sono annotate dall'organismo tecnico notificato o autorizzato sull'attestazione d'idoneita' e dallo STED sul certificato di sicurezza per l'aggiornamento dell'ATCN e della licenza di navigazione, a seguito di convalida dell'UCON, con l'avvertenza che in caso di inottemperanza entro il termine fissato il certificato di sicurezza perde di validita'.
))
4.Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, l'organismo tecnico comunica, con almeno 48 ore di anticipo, all'autorita' marittima o consolare avente giurisdizione sul luogo della visita, il calendario delle visite periodiche da effettuare, contenente gli elementi di identificazione delle unita' interessate, il relativo luogo di ormeggio e l'orario previsto per le rispettive visite. L'autorita' marittima o consolare puo' intervenire, tramite proprio rappresentante, all'esecuzione della visita ovvero puo' verificarne l'esecuzione al termine della stessa.
Art. 58
Motore ausiliario
1.Il motore ausiliario di emergenza e' impiegato in caso di avaria del motore principale.
2.Il motore ausiliario e' di tipo amovibile, sistemato su autonomo supporto dello specchio poppiero, con potenza non superiore al 20% di quella del motore principale e munito di certificato d'uso ovvero di dichiarazione di potenza.
Art. 59
Unita' impiegate in gare e manifestazioni sportive
1.Le unita' da diporto di cui all'articolo 30, comma 1, del codice, ammesse a partecipare alle manifestazioni sportive indette dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, sono esentate dall'applicazione della presente sezione durante le gare, i trasferimenti e le prove.
2.A dette unita' si applicano le norme ed i regolamenti specifici adottati dalle federazioni o dagli organismi di cui al comma 1 del presente articolo.
3.Le unita' di cui al comma 1 del presente articolo sono dotate dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.
Nota all'art. 59: - Il comma 1 dell'art. 30 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorita' competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nei registri di cui all'art. 15, ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.».
Art. 60
Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati
2.Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili e' determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformita', e' ((tenuta)) a bordo quando il numero delle persone imbarcate e' superiore a quello indicato al comma 1.
3.Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili e' ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.
Art. 60-bis
(( (Istruzioni essenziali per il comando di natanti da diporto concessi in locazione a locatari sprovvisti di patente nautica).))
((
1.Le istruzioni di cui dell'articolo 27, comma 8, del codice, sono redatte in lingua italiana e inglese secondo lo schema in allegato 2 al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2022, n. 11.
))
Sezione II Norme di sicurezza per le navi da diporto
Art. 61
Finalita' e campo di applicazione
1.La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonche' le dotazioni di sicurezza che devono essere tenute a bordo delle navi da diporto.
2.La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle navi da diporto.
Art. 62
(( (Tipi di visite).))
((
2.Le visite sono disposte dall'autorita' marittima o della navigazione interna, nella cui giurisdizione l'unita' da diporto si trova, su richiesta presentata dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria tramite uno STED.
3.Lo STED, a seguito di convalida dell'UCON, rilascia il certificato di sicurezza sulla base della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e sulla base dell'attestazione di eseguita visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio rilasciata dall'autorita' marittima o della navigazione interna. Lo STED aggiorna l'ATCN con i dati del certificato di sicurezza e, in caso di rinnovo, rilascia il tagliando di aggiornamento della licenza di navigazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, previa presentazione della DCI aggiornata.
4.Qualora l'unita' si trovi in un porto estero, le visite di sicurezza sono richieste all'autorita' consolare che, previa presentazione della DCI aggiornata e a seguito di visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio, provvede al rilascio del certificato di sicurezza o al suo rinnovo o alla sua convalida sulla base della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
5.L'autorita' consolare trasmette all'UCON, per la convalida e l'aggiornamento dell'ATCN, copia del certificato di sicurezza, l'attestazione di eseguita visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio e la dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza.
))
Art. 63
Visita iniziale
1.La visita iniziale e' effettuata prima che la nave entri in esercizio e comprende un'ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale d'armamento ((, un'ispezione a secco della carena e una prova di stabilita' in acqua)).
((
1-bis.Una nave da diporto di nuova costruzione puo' essere dispensata dalla prova di stabilita', qualora l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, accerti le condizioni di gemellarita' con un'altra unita' costruita dal medesimo cantiere, sulla base dei propri regolamenti tecnici, anche formulando istruzioni obbligatorie, a condizione che i dati fondamentali, quali il dislocamento e la posizione longitudinale del centro di gravita` della nave gemella, siano ottenuti attraverso una prova di pesata o altro metodo equivalente approvato e che i suddetti dati fondamentali risultino invariati.
))
2.La visita accerta che le installazioni elettriche, i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antin-cendio, i mezzi di segnalazione siano conformi alle prescrizioni della presente sezione.
3.Le disposizioni relative alle sistemazioni, alle caratteristiche dei materiali, ai dimensionamenti delle strutture nonche' alla compartimentazione, alla stabilita', all'armamento ed alla lavorazione di tutte le parti della nave sono contenute nei regolamenti tecnici degli ((organismi autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104)).
Art. 64
Visite periodiche
1.Le navi sono sottoposte a visite periodiche allo scopo di accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.
2.Tali visite sono effettuate alle scadenze previste dall'articolo 71.
Art. 65
Visite occasionali
1.Nel caso in cui una nave abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validita' ed il proprietario ((o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, previa comunicazione al proprietario,)) sottopone la nave a visita occasionale.
2.La visita occasionale e', inoltre, disposta dall'autorita' marittima ((o della navigazione interna)) allorche' sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza. L'autorita' comunica la data della visita ed i motivi per cui viene disposta.
3.Nel caso in cui il proprietario ((o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria)) della nave non provveda a sottoporre l'unita' alla visita occasionale disposta dall'autorita' marittima ((o della navigazione interna)), il certificato di sicurezza perde di validita'.
((
3-bis.Per l'aggiornamento dell'ATCN, anche nei casi di perdita di validita' del certificato di sicurezza, si applica la procedura di cui all'articolo 62, comma 3.
))
Art. 66
Visite dopo un periodo di disarmo
1.Dopo un periodo di disarmo di durata superiore ad un anno, le navi sono sottoposte ad una visita per accertare il mantenimento delle condizioni attestate dalla certificazione di sicurezza in vigore.
Art. 67
Organi di esecuzione delle visite
1.Alle visite di sicurezza provvede il capo del circondario marittimo ((nella cui giurisdizione si trova l'unita' da diporto o un suo delegato, per la parte concernente le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio, nonche' l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 4 e 5,)) per le unita' che si trovino in porti esteri.
Art. 68
Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili
1.Qualora nel corso della visita vengano riscontrate inosservanze relative alle disposizioni di cui agli articoli 72,73,74,75 e 76, il certificato di sicurezza non puo' essere rilasciato, rinnovato o convalidato.
2.((Qualora nel corso delle visite si rilevino deficienze o inconvenienti diversi da quelli di cui al comma 1, che possono essere temporaneamente tollerati, l'autorita' marittima fissa il termine entro il quale il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria deve eliminare le deficienze o gli inconvenienti rilevati. Tale prescrizione e' annotata, secondo le rispettive competenze, dall'organismo tecnico autorizzato o dall'autorita' marittima sull'attestazione d'idoneita' e, tramite l'autorita' marittima, e' trasmessa allo STED che provvede, a seguito di convalida dell'UCON, all'aggiornamento del certificato di sicurezza, dell'ATCN e della licenza di navigazione, con l'avvertenza sul certificato di sicurezza che in caso di inottemperanza entro il termine fissato lo stesso certificato perde di validita'.))
3.Il certificato di sicurezza perde di validita' se le deficienze o gli inconvenienti riscontrati non sono stati eliminati entro il termine indicato sullo stesso.
Art. 69
Mantenimento delle condizioni dopo le visite
1.Il proprietario ((o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria,)) mantiene la nave in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonche' alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. ((Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.))
Art. 70
Certificato di sicurezza per navi da diporto
1.Il certificato di sicurezza, i cui estremi vengono annotati sulla licenza di navigazione ((dallo STED che lo ha rilasciato, rinnovato o convalidato a seguito di validazione dell'UCON)), attesta la corrispondenza della nave alle norme della presente sezione.
Art. 71
Validita' del certificato di sicurezza
2.Nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza e' sottoposto a convalida previa visita occasionale di cui all'articolo 65. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche della nave siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validita' e il proprietario ((o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, previa comunicazione al proprietario,)) ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.
Art. 72
Apparato motore, impianti ed allestimento
1.Gli apparati motori sono sottoposti a prova di funzionamento per accertarne la sicura sistemazione e l'efficienza secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico ((autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104)).
2.I macchinari ausiliari e gli impianti esaurimento sentine ed elettrico sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico ((autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104)).
3.Sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie sono sistemati corrimani, parapetti ovvero altri adeguati mezzi di appiglio per le persone.
4.Le navi con un solo motore e le navi a vela sono provviste di un sistema di emergenza che consente di manovrare l'unita' a velocita' ridotta, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico ((autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104)).
5.Le navi hanno, allo stato integro, caratteristiche di stabilita' adeguate, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico ((autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104)).
6.((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 17 SETTEMBRE 2024, N. 133)).
Art. 73
Protezione contro gli incendi
1.I serbatoi e l'impianto per il combustibile sono realizzati e sistemati in conformita' alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico ((autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104)).
2.I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi sono provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica, se e' previsto l'uso di combustibile avente punto di infiammabilita' minore o uguale a 55 C°. Qualora esista un impianto fisso di estinzione incendi, deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.
3.Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per gli altri impianti ausiliari sono sistemate in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico ((autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104)).
4.I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori alimentati con combustibile avente punto di infiammabilita' minore o uguale a 55 C° o a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW, sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo il regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato. ((4))
5.Le navi da diporto sono dotate di una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con relative manichette ed accessori.
6.Le navi da diporto sono equipaggiate con estintori portatili, di capacita' estinguente nel numero richiesto dall'articolo 75, comma 1, lettera p), sistemati in posizione facilmente accessibile. Le loro caratteristiche sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato. ((4))
Art. 74
Mezzi di salvataggio
1.Le navi sono equipaggiate con almeno due zattere di salvataggio, anche di tipo autogonfiabile, sufficienti per il numero massimo di persone che l'unita' e' abilitata a trasportare, compreso l'equipaggio.
2.Le navi sono dotate di una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo e di due salvagenti, uno per lato, muniti di cima lunga 30 metri, con boetta luminosa, ad attivazione automatica, collegata.
3.I mezzi di salvataggio sono sistemati in posizione facilmente accessibile per una pronta utilizzazione.
4.I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita' durante la navigazione.
((
4-bis.Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o l'armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN della nave da diporto della quale costituiscono dotazione.
))
Art. 75
Dotazioni di sicurezza
2.In sostituzione delle dotazioni di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo, e' consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.
((
2-bis.Le navi da diporto che navigano entro l'area di ricerca e soccorso nazionale possono sostituire la dotazione di cui al comma 1, lettera s), con un telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, rispondente comunque alla norma EN 60945.
))
Art. 76
Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio, dei segnali di soccorso e delle bussole
2.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti piu' idonei, che i mezzi di salvataggio, i segnali di soccorso e le bussole commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle prescrizioni ministeriali di cui al comma 1 ((, anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis, del codice)).
Art. 77
Trasferimento per lavori e navigazione di prova
1.L'autorita' marittima ((nella cui giurisdizione la nave da diporto si trova)), previa visita dell'organismo tecnico ((autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104)), autorizza, stabilendone le condizioni, il trasferimento della nave da diporto con certificato di sicurezza scaduto dalla localita' in cui si trova a quella in cui devono essere eseguiti lavori di manutenzione, riparazione o trasformazione.
2.L'autorita' marittima ((nella cui giurisdizione la nave da diporto si trova)), sentito l'organismo tecnico ((autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104)), autorizza prove di navigazione con navi da diporto((non provviste di autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31 del codice)) di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
Capo II Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio ((e per le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172))
Art. 78
Campo di applicazione
1.Le disposizioni del presente capo si applicano alle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio nelle acque marittime ed in quelle interne, salvo quelle a remi, che trasportino fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio ((, nonche' alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferme restando le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95)).
2.((Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 89-ter, alle unita')) da diporto impiegate in attivita' di noleggio che trasportino piu' di dodici passeggeri, escluso l'equipaggio, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modificazioni, se in navigazione nazionale, oppure le pertinenti norme per navi da passeggeri dettate dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 1° novembre 1974, e successivi emendamenti, se in navigazione internazionale.
Art. 79
Tipi di navigazione
1.Ai fini dell'applicazione del presente capo, i tipi di navigazione delle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio sono quelli previsti dagli articoli 22 e 27 del codice.
Note all'art. 79: - L'art. 22 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «Art. 22 (Documenti di navigazione e tipi di navigazione). - 1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono: a) la licenza di navigazione, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite; b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilita'. 2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono: a) la licenza di navigazione che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unita', indicate nella dichiarazione di conformita', rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ovvero da attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'art. 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilita'. 3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione: a) imbarcazioni senza marcatura CE: 1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne; 2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne; b) imbarcazioni con marcatura CE: 1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II; 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II; 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II; 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II.». - Per l'art. 27 del Dlgs n. 171 del 2005, si veda nelle note all'art. 34.
Art. 80
Tipi di visite
((
2.Le visite sono richieste dal proprietario, dall'armatore o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria dell'unita'. Il soggetto che richiede le visite sceglie l'organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, al quale affidarne l'esecuzione.
))
Art. 81
Dichiarazione di idoneita'
1.A seguito dell'esito positivo delle visite, gli organismi tecnici notificati ((di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 oppure autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104,)) rilasciano una dichiarazione di idoneita' conforme al modello indicato nell'allegato VI.
2.La dichiarazione di idoneita' per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e' rilasciata esclusivamente da un organismo tecnico ((autorizzato)).
Art. 82
Certificato di idoneita'
2.Il certificato fa parte dei documenti di bordo dell'unita' e sostituisce il certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice.
3.Ove si tratti di prima immissione in servizio, il certificato e' rilasciato sulla base della sola documentazione tecnica prevista ai fini dell'iscrizione ((nell'ATCN)).
4.Qualora l'unita' adibita al noleggio cessi dall'esercizio dell'attivita', il certificato di cui al comma 1 del presente articolo e' valido sino alla sua scadenza in sostituzione del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice.
((
5.Lo STED rilascia un tagliando di aggiornamento con gli estremi del certificato di idoneita' da apporre sulla licenza di navigazione e aggiorna l'ATCN, a seguito di convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto l'autorita' marittima o della navigazione interna conserva copia del certificato di idoneita'.
))
((
6.Per le imbarcazioni e le navi da diporto, il certificato di idoneita' al noleggio e' rinnovato o convalidato dallo STED, previa presentazione della DCI aggiornata, sulla base della dichiarazione di idoneita' rilasciata dagli organismi tecnici di cui all'articolo 81, a seguito di convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto l'autorita' marittima o della navigazione interna del luogo in cui si trova il natante rinnova o convalida il certificato di idoneita' sulla base della dichiarazione di idoneita'. Copia del certificato e' inviata all'autorita' marittima o della navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona.
))
7.Per le unita' che si trovano in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneita' provvede l'autorita' consolare con le modalita' indicate nel presente capo. Copia del certificato ((di idoneita' rinnovato o convalidato e' inviata all'UCON per il tramite di uno STED per l'aggiornamento dell'ATCN)) ovvero, per i natanti da diporto, ((all'autorita' marittima o della navigazione interna)) avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona.
8.Le unita' da diporto battenti bandiera ((straniera)), di cui all'articolo 2, comma 3, del codice, qualora sprovviste di specifica certificazione di sicurezza che garantisca un livello di protezione equivalente a quello perseguito dalle disposizioni del presente capo in materia di sicurezza della vita umana in mare, sono sottoposte agli accertamenti di cui all'articolo 80 del presente regolamento.
Art. 83
Validita' del certificato di idoneita'
1.Il certificato di idoneita' e' rinnovato ogni tre anni e la sua validita' decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di idoneita'.
2.Il certificato di idoneita' e' sottoposto a convalida nei casi previsti dall'articolo 87.
Art. 84
Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di idoneita'
1.L'armatore o, in mancanza, il proprietario mantiene l'unita' adibita a noleggio in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonche' alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. ((Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.))
Art. 85
Visita iniziale
1.((Salvo quanto previsto dall'articolo 82, comma 3, la visita iniziale)) delle imbarcazioni e dei natanti da diporto muniti di marcatura CE accerta che gli stessi abbiano i requisiti essenziali di sicurezza in relazione ai tipi di navigazione cui l'unita' e' abilitata ed alla specifica destinazione cui e' adibita.
2.La visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti non muniti di marcatura CE e delle navi da diporto accerta che l'unita' soddisfi le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico in relazione ai tipi di navigazione cui l'unita' e' abilitata ed alla specifica destinazione cui e' adibita.
3.La visita e' effettuata prima che l'unita' sia impiegata nell'attivita' di noleggio e comprende un'ispezione completa della struttura, dell'apparato motore, del materiale d'armamento, delle installazioni elettriche, dei dispositivi antincendio e dei mezzi di segnalazione nonche' un'ispezione a secco della carena.
Art. 86
Visite periodiche
1.Le unita' da diporto adibite a noleggio sono sottoposte a visita periodica alla scadenza del certificato di idoneita' per accertare che persistano le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.
Art. 87
Visite occasionali
((
1.Per le imbarcazioni e i natanti da diporto muniti di marcatura CE, in caso di gravi avarie, o di perdita anche di uno solo dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del codice, o di modifica rilevante del motore, o di trasformazione rilevante dell'unita' da diporto come definita dal decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o di mutamenti alle caratteristiche di costruzione essenziali, il certificato di idoneita' perde di validita' e l'armatore o, in mancanza, il proprietario, sottopone l'unita' a visita occasionale per la sua convalida. Nel caso di imbarcazioni e di natanti da diporto non marcati CE, si applicano le procedure di cui all'articolo 51, comma 3-bis.
))
((
1-bis.Per le navi da diporto, il certificato di idoneita' perde di validita' nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano stati apportati notevoli mutamenti, per cui sono venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato. In tal caso l'armatore o, in mancanza, il proprietario sottopone la nave a visita occasionale per la convalida del certificato.
))
2.La visita occasionale di un'unita' da diporto e' inoltre disposta dall'autorita' marittima o della navigazione interna allorche' sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di idoneita'. ((L'autorita' marittima o della navigazione interna comunica all'armatore o, in mancanza, al proprietario dell'unita',)) i motivi per cui viene disposta la visita occasionale, annotandone l'obbligo sul certificato.
Art. 88
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
((
1.Le unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio e le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, hanno a bordo i mezzi di salvataggio, individuali e collettivi, e le dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato VIII. E' responsabilita' del comandante dotare le imbarcazioni e i natanti da diporto adibiti al noleggio degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende intraprendere, anche avvalendosi delle dotazioni raccomandate di cui all'allegato VIII-bis.
))
((
2.I proprietari o gli armatori di imbarcazioni e natanti da diporto adibiti a noleggio possono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti per la navigazione in acque interne o in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia di distanza dalla costa, se dichiarano di effettuare la navigazione entro tali limiti. La dichiarazione di autolimitazione, redatta in carta semplice, e' annotata sul certificato di idoneita' a cura di uno STED, per le imbarcazioni, e a cura dell'autorita' marittima o della navigazione interna che ha rilasciato il certificato di idoneita', per i natanti.
))
3.I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita' durante la navigazione.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)