LEGGE 30 dicembre 2008, n. 218

Type Legge
Publication 2008-12-30
Ultimo aggiornamento 2009-01-27
State In force
Source Normattiva
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ALLEGATO II RISERVE COMUNITARIE A NORMA DELL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2 Settore minerario In alcuni Stati membri, puo' essere necessaria una concessione per consentire a societa' non controllate dalla Comunita' di acquisire i diritti minerari e di procedere alle attivita' estrattive. Pesca Salvo disposizioni contrarie, l'accesso alle risorse biologiche e alle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranita' o la giurisdizione degli Stati membri della Comunita' e il loro uso sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' e che sono registrati nel territorio comunitario. Acquisto di beni immobili In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili da parte di societa' non comunitarie e' soggetto a restrizioni. Servizi audiovisivi compresa la radio Puo' essere riservato il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, di opere audiovisive che rispondano a determinati criteri di origine; e' esclusa tuttavia l'infrastruttura di radiodiffusione per la trasmissione di siffatte opere audiovisive. Servizi professionali Questi servizi sono riservati alle persone fisiche degli Stati membri, che possono costituire societa' a determinate condizioni. Agricoltura Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionale alle societa' non controllate dalla Comunita' che intendono dedicarsi ad attivita' agricole. Per l'acquisto di vigneti, le societa' non controllate dalla Comunita' devono procedere ad una notifica o, a seconda dei casi, ottenere un'autorizzazione. Agenzie di stampa In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle societa' radiotelevisive e' limitata.

Allegato III

ALLEGATO III SERVIZI FINANZIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 3 Per servizio finanziario s'intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle Parti. Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attivita': A. Assicurazioni e servizi connessi 1. Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) i) sulla vita ii) generale. 2. Riassicurazione e retrocessione. 3. Intermediazione assicurativa, come i servizi di brokeraggio e di agenzia. 4. Servizi connessi alle assicurazioni quali le consulenze, i servizi attuariali, la valutazione dei rischi e la liquidazione dei risarcimenti. B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (escluse le assicurazioni) 1. Accettazione dei depositi e degli altri fondi rimborsabili da parte del pubblico. 2. Prestiti di tutti i tipi, compreso il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle transazioni commerciali. 3. Leasing finanziario. 4. Tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, i travellers' cheque e le tratte bancarie. 5. Fideiussioni e impegni. 6. Compravendita, per proprio conto o per conto di clienti, sul mercato valutario, sul mercato terziario o altrove, di: a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); b) valuta estera; c) operazioni derivate tra cui contratti a termine e a premio; d) strumenti relativi ai tassi di cambio e di interesse, compresi gli swap, gli accordi su quotazioni per operazioni a termine, ecc.; e) titoli trasferibili; f) altri strumenti e attivita' finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso. 7. Partecipazione all'emissione di tutti i tipi di titoli, compresa la sottoscrizione e il collocamento come agente (pubblicamente o privatamente) e la prestazione dei servizi connessi. 8. Intermediazione di credito. 9. Gestione delle attivita' finanziarie, come liquidita' e portafoglio, tutte le forme di gestione degli investimenti collettivi, gestione del fondo pensioni, depositi e fondi fiduciari. 10. Liquidazione e compensazione delle attivita' finanziarie tra cui i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili. 11. Consulenza e altri servizi finanziari connessi per tutte le attivita' elencate ai paragrafi 1-10, comprese le informazioni commerciali e le analisi dei crediti, la ricerca e la consulenza sugli investimenti e sulla gestione di portafoglio, le consulenze in materia di acquisti nonche' di ristrutturazione e strategia aziendale. 12. Comunicazione e trasferimento di tutte le informazioni finanziarie, elaborazione dei dati finanziari e fornitura del software corrispondente da parte degli operatori che prestano altri servizi finanziari. Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attivita': a) le attivita' svolte dalle banche centrali o da altri enti pubblici per attuare politiche monetarie o dei cambi; b) le attivita' svolte dalle banche centrali, dagli enti o dai dipartimenti governativi o da enti pubblici per conto o con la garanzia del governo, escluse quelle svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con detti enti pubblici; c) le attivita' che rientrano nel sistema ufficiale della previdenza sociale o nei programmi di pensionamento dello Stato, escluse le attivita' svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con enti pubblici o con istituzioni private.

Allegato IV

ALLEGATO IV CONVENZIONI SUI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 39 1. L'articolo 39, paragrafo 2 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali: - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); - Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989); - Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (Atto di Ginevra, 1991). 2. Il consiglio di cooperazione puo' raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo 39. In caso di problemi di proprieta' intellettuale, industriale o commerciale che abbiano un'incidenza sulle attivita' commerciali, su richiesta di una delle Parti si tengono tempestivamente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti. 3. Le Parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: - Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); - Convenzione riveduta di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886, modificata da ultimo nel 1979); - Trattato sul diritto dei marchi (Ginevra 1994). 4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Tagikistan concede alle societa' e ai cittadini della Comunita', per il riconoscimento e la tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali. 5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Repubblica di Tagikistan a un paese terzo, su base reciproca, o a un altro paese dell'ex URSS.

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti defmizioni: a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti; b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale; c) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile; e) "operazioni contrarie alla legislazione doganale": qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.

Protocollo - art. 2

ARTICOLO 2 Campo di applicazione 1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame di operazioni contrarie a tale normativa. 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorita'.

Protocollo - art. 3

ARTICOLO 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire il rispetto della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica: a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci; b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata adotta, in conformita' delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo speciale: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; b) i luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente supporre che tali merci siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale; c) le merci che sono o possono essere trasportate a condizioni tali da far ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Protocollo - art. 4

ARTICOLO 4 Assistenza spontanea Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa o conformemente alle loro disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici nazionali, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorche' ricevono informazioni riguardanti: - attivita' che sono o che sembrano contrarie alla normativa doganale e che possono interessare un'altra Parte contraente; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale; - merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale; - persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale; - mezzi di trasporto per i quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano, ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

Protocollo - art. 5

ARTICOLO 5 Consegna/Notifica Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari ad essa applicabili, prende tutte le misure necessarie per : - consegnare tutti i documenti - notificare tutte le decisioni provenienti dall'autorita' richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, alla richiesta si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

Protocollo - art. 6

ARTICOLO 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni: a) l'autorita' richiedente che presenta la domanda; b) la misura richiesta; c) l'oggetto e il motivo della domanda; d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per detta autorita'. 4. Se la domanda non soddisfa i requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Protocollo - art. 7

ARTICOLO 7 Espletamento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorita' della stessa Parte, fornendo informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. Questa disposizione si applica anche alle altre autorita' alle quali la domanda e' stata rivolta dall'autorita' interpellata in virtu' del presente protocollo, qualora quest'ultima non possa agire autonomamente. 2. Le domande di assistenza sono espletate conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte contraente interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita', della quale l'autorita' interpellata e' responsabile, le informazioni sulle operazioni che costituiscono o che possono costituire un'infrazione della legislazione doganale, che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari di una Parte possono essere presenti, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini svolte nel territorio di quest'ultima.

Protocollo - art. 8

ARTICOLO 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. La presentazione di documenti di cui al paragrafo 1 puo' essere sostituita dalla comunicazione di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini. 3. Fascicoli e documenti originali vengono richiesti soltanto qualora le copie autenticate risultino insufficienti. Gli originali inviati saranno restituiti quanto prima.

Protocollo - art. 9

ARTICOLO 9 Deroghe all'obbligo di fornire assistenza 1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora cio' possa: a) pregiudicare la sovranita' della Repubblica di Tagikistan o di uno Stato membro a cui e' stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; b) pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. L'assistenza puo' essere rinviata dall'autorita' interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorita' interpellata consulta l'autorita' richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita' interpellata potrebbe esigere. 3. Qualora l'autorita' richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 4. Se l'assistenza e' rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.

Protocollo - art. 10

ARTICOLO 10 Scambi di informazioni e riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le istituzioni comunitarie. 2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte che li fornisce. 3. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere destinate ad altri scopi da una delle Parti solo previa autorizzazione scritta dell'autorita' che le ha fornite. Tale impiego e' soggetto a tutte le restrizioni stabilite da detta autorita'. 4. Il paragrafo 3 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorita' competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso. 5. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Protocollo - art. 11

ARTICOLO 11 Esperti e testimoni 1. Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato. 2. Il funzionario gode, sul territorio dell'autorita' richiedente, della tutela garantita ai funzionari di questa dalla legislazione vigente.

Protocollo - art. 12

ARTICOLO 12 Spese di assistenza Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Protocollo - art. 13

ARTICOLO 13 Esecuzione 1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata alle autorita' doganali centrali della Repubblica di Tagikistan, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e, se del caso, alle autorita' doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure e alle disposizioni pratiche necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati, e possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Protocollo - art. 14

ARTICOLO 14 Altri accordi 1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo: - non pregiudicano gli obblighi imposti alle Parti contraenti da altri accordi o convenzioni internazionali; - sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Repubblica di Tagikistan; - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione e le autorita' doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute nel quadro del presente accordo che possano interessare la Comunita'. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo hanno la precedenza su quelle degli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Repubblica di Tagikistan, qualora le disposizioni di questi ultimi fossero incompatibili con quelle del presente protocollo. 3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilita' del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione nell'ambito del comitato di cooperazione istituito all'articolo 79 del presente accordo. D'ORDINE DEL MINISTRO Il Capo dell'Ufficio Legislativo Cons. di Stato Marco Lipari (firma) Parte di provvedimento in formato grafico

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