LEGGE 30 dicembre 2008, n. 218
ARTICOLO 62 Tutela dei consumatori Le Parti collaborano strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. Tale cooperazione puo' comprendere scambi di informazioni sull'elaborazione delle leggi e sulla riforma istituzionale, la creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, il miglioramento dell'informazione fornita ai consumatori, in particolare per quanto riguarda i prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, lo sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, una maggiore compatibilita' delle politiche di tutela dei consumatori, l'organizzazione di seminari e cicli di formazione.
Accordo - art. 63
ARTICOLO 63 Dogane 1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealta' delle prassi commerciali, nonche' a ravvicinare il sistema doganale della Repubblica di Tagikistan a quello della Comunita'. 2. La cooperazione comprende in particolare: - gli scambi di informazioni; - il miglioramento dei metodi di lavoro; - l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico; - la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto delle merci; - il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane; - l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione. Si fornira' all'occorrenza l'assistenza tecnica necessaria. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare al Titolo VIII, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti per le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.
Accordo - art. 64
ARTICOLO 64 Cooperazione statistica La cooperazione nel settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma socioeconomica e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nella Repubblica di Tagikistan. In particolare, le Parti cooperano al fine di: - adeguare il sistema statistico tagiko ai metodi, alle norme e alle classificazioni internazionali; - scambiare informazioni statistiche; - fornire le informazioni statistiche macro e microeconomiche necessarie per attuare e gestire le riforme economiche. A tal fine, la Comunita' fornisce alla Repubblica di Tagikistan l'assistenza tecnica necessaria.
Accordo - art. 65
ARTICOLO 65 Economia Le Parti agevolano il processo di riforma socioeconomica e il coordinamento delle politiche economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie, nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tal fine, esse si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici. La Comunita' fornisce assistenza tecnica per: - aiutare la Repubblica di Tagikistan ad attuare le riforme economiche, anche offrendo consulenze specialistiche e assistenza tecnica; - favorire la cooperazione tra gli economisti onde accelerare il trasferimento del know-how necessario per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere ad una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia; - migliorare la capacita' della Repubblica di Tagikistan di elaborare modelli economici.
Accordo - art. 66
ARTICOLO 66 Le Parti collaborano in merito a tutte le questioni connesse all'insediamento o al potenziamento delle istituzioni democratiche, comprese quelle necessarie per consolidare lo Stato di diritto, nonche' alla tutela dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali secondo i principi del diritto internazionale e dell'OSCE. La cooperazione in questo settore comprende programmi di assistenza tecnica per l'elaborazione delle leggi e normative pertinenti; l'applicazione di dette leggi e normative; il funzionamento del sistema giudiziario; il ruolo dello Stato nelle questioni giudiziarie; il funzionamento del sistema elettorale, nonche', se del caso, la formazione in materia. Le Parti favoriscono contatti e scambi tra le rispettive autorita' nazionali, regionali e giudiziarie, tra i rispettivi parlamentari e tra le rispettive organizzazioni non governative.
Accordo - art. 67
ARTICOLO 67 Le Parti collaborano al fine di prevenire le attivita' illegali quali: - le attivita' illegali nel settore economico, compresa la corruzione; - le operazioni illegali riguardanti merci varie, compresi rifiuti industriali, e il traffico illecito di armi; - le contraffazioni. La cooperazione nei suddetti settori avviene mediante consultazioni e una stretta interazione; e' prevista inoltre un'assistenza tecnica e amministrativa, anche nei seguenti settori: - elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attivita' illecite; - creazione di centri d'informazione; - migliore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attivita' illecite; - formazione del personale e sviluppo delle infrastrutture per la ricerca; - elaborazione di misure reciprocamente accettabili per impedire le attivita' illecite.
Accordo - art. 68
ARTICOLO 68 Riciclaggio del denaro 1. Le Parti riconoscono la necessita' di adoperarsi e di collaborare onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attivita' illecite in generale e del traffico di stupefacenti in particolare. 2. La cooperazione in questo settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione finanziaria (FATF).
Accordo - art. 69
ARTICOLO 69 Lotta contro la droga Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti cooperano per garantire l'effettiva applicazione e aumentare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso il dirottamento dei precursori verso usi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. Per quanto riguarda il controllo dei precursori chimici e di altre sostanze di base impiegate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, la cooperazione si basa sulle norme adottate dalla Comunita' e dalle autorita' internazionali interessate quali, ad esempio, quelle della CATF (Chemical Action Task Force). La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative da avviare nei diversi settori connessi alla droga.
Accordo - art. 70
ARTICOLO 70 Cooperazione in materia di immigrazione 1. Le Parti ribadiscono l'importanza annessa alla gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. Per consolidare tale cooperazione, esse organizzeranno un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi l'immigrazione clandestina, la tratta degli esseri umani, nonche' l'integrazione di tale problematica nelle strategie nazionali di sviluppo socioeconomico dei paesi di origine dei migranti. 2. La cooperazione si basera' su una valutazione delle esigenze specifiche, realizzata in consultazione reciproca tra le parti, e verra' attuata conformemente alla legislazione comunitaria e nazionale in vigore. Essa affrontera' in particolare i seguenti aspetti: a) le cause di fondo delle migrazioni; b) l'elaborazione e l'attuazione di norme e procedure nazionali in materia di protezione internazionale in un'ottica di rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 e di altri strumenti regionali e internazionali, allo scopo di garantire il rispetto del principio di "non respingimento"; c) le norme di ammissione e i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equita' di trattamento, le politiche di integrazione nella societa' per gli stranieri legalmente residenti, l'istruzione e la formazione degli immigrati legali e le misure contro il razzismo e la xenofobia; d) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione clandestina e della tratta di persone, compresa l'elaborazione di misure di lotta contro le reti e le organizzazioni criminali di passatori e trafficanti e di protezione delle vittime di tali traffici; e) il rimpatrio e la promozione del loro ritorno volontario, in condizioni di rispetto della dignita' umana, delle persone che risiedono illegalmente sul territorio di un paese e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3; f) l'ambito dei visti, per quanto riguarda gli aspetti di interesse reciproco; g) l'ambito dei controlli alle frontiere, affrontando aspetti quali l'organizzazione, la formazione, le migliori prassi ed altre misure operative sul campo e, all'occorrenza, la fornitura di attrezzature, nella consapevolezza del potenziale duplice uso di tali attrezzature. 3. Nel quadro della cooperazione intesa a evitare e controllare l'immigrazione illegale, le Parti decidono inoltre di riammettere i propri immigrati clandestini. A tal fine: - la Repubblica di Tagikistan accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalita'; - ogni Stato membro dell'Unione europea accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della Repubblica di Tagikistan, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalita'. Gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Tagikistan forniranno ai propri cittadini documenti d'identita' appropriati a tal fine. Le Parti decidono di concludere, su richiesta e quanto prima, un accordo che disciplini gli obblighi specifici della Repubblica di Tagikistan e degli Stati membri della Comunita' europea in materia di riammissione. Tale accordo comportera' inoltre un obbligo di riammissione di cittadini di altri paesi e di apolidi. A tal fine, con il termine "Parti" si intenderanno la Comunita' europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Repubblica di Tagikistan.
Accordo - art. 71
ARTICOLO 71 Lotta al terrorismo Le parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo e, conformemente alle convenzioni internazionali e alle rispettive legislazioni e normative, cooperano per la prevenzione e l'eliminazione degli atti terroristici. Esse opereranno in particolare: - nel quadro della piena applicazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e delle altre risoluzioni ONU, delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti; - con uno scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle reti di supporto, conformemente alla legislazione internazionale e nazionale; - con uno scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche sotto il profilo tecnico e della formazione, e con uno scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.
Accordo - art. 72
ARTICOLO 72 Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere inclusi nella cooperazione i programmi di cooperazione culturale della Comunita' o di uno o piu' Stati membri e potranno essere sviluppate altre attivita' di reciproco interesse.
Accordo - art. 73
ARTICOLO 73 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e a norma degli articoli 74, 75 e 76, la Repubblica di Tagikistan beneficia di assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunita' sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica.
Accordo - art. 74
ARTICOLO 74 Detta assistenza finanziaria e' disciplinata dalle disposizioni del programma Tacis e del relativo regolamento del Consiglio. La Repubblica di Tagikistan puo' beneficiare altresi' di altri tipi di assistenza comunitaria in funzione delle esigenze del paese. Verra' rivolta particolare attenzione alla concentrazione dell'aiuto, al coordinamento degli strumenti di assistenza e al collegamento tra i vari tipi di aiuto comunitario, di riabilitazione e allo sviluppo. La lotta contro la poverta' sara' integrata nei programmi comunitari.
Accordo - art. 75
ARTICOLO 75 Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorita' concordate tra la Comunita' e la Repubblica di Tagikistan in funzione delle esigenze di quest'ultima, della capacita' di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le Parti ne informano il consiglio di cooperazione.
Accordo - art. 76
ARTICOLO 76 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari per l'assistenza siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, altri paesi e organizzazioni internazionali tra cui la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
Accordo - art. 77
ARTICOLO 77 E' istituito un consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il consiglio di cooperazione si riunisce regolarmente a livello ministeriale, stabilendo la frequenza delle riunioni. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Il consiglio di cooperazione puo' formulare altresi' opportune raccomandazioni con l'accordo delle Parti.
Accordo - art. 78
ARTICOLO 78 1. Il consiglio di cooperazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da membri del governo della Repubblica di Tagikistan dall'altro. 2. Il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il consiglio di cooperazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un membro del governo della Repubblica di Tagikistan.
Accordo - art. 79
ARTICOLO 79 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di cooperazione e' assistito da un comitato di cooperazione composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da rappresentanti del governo della Repubblica di Tagikistan, normalmente alti funzionari, dall'altro. Il comitato di cooperazione e' presieduto a turno dalla Comunita' e dalla Repubblica di Tagikistan. Il regolamento interno del consiglio di cooperazione stabilisce i compiti del comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del consiglio di cooperazione, e le modalita' del suo funzionamento. 2. Il consiglio di cooperazione puo' delegare i suoi poteri al comitato di cooperazione, che assicura la continuita' tra le riunioni del consiglio di cooperazione.
Accordo - art. 80
ARTICOLO 80 Il consiglio di cooperazione puo' decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalita' di funzionamento.
Accordo - art. 81
ARTICOLO 81 Nell'esaminare le questioni sollevate nell'ambito del presente accordo in relazione ad una disposizione che si riferisca ad un articolo di uno degli accordi che costituiscono l'OMC, il consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo dai membri dell'OMC.
Accordo - art. 82
ARTICOLO 82 E' istituito un comitato parlamentare di cooperazione che riunisce membri del Parlamento tagiko e del Parlamento europeo e consente scambi di opinioni tra di essi, anche su questioni relative al dialogo politico a livello parlamentare. Tale comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.
Accordo - art. 83
ARTICOLO 83 1. Il comitato parlamentare di cooperazione e' composto da membri dei Parlamenti europeo e tagiko. 2. Il comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il comitato parlamentare di cooperazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento tagiko, conformemente al regolamento interno.
Accordo - art. 84
ARTICOLO 84 Il comitato parlamentare di cooperazione puo' chiedere tutte le informazioni utili per quanto riguarda l'esecuzione del presente accordo al consiglio di cooperazione, che gli fornisce dette informazioni. Il comitato parlamentare di cooperazione e' informato delle raccomandazioni del consiglio di cooperazione. Il comitato parlamentare di cooperazione puo' presentare raccomandazioni al consiglio di cooperazione.
Accordo - art. 85
ARTICOLO 85 1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giudiziari e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta', inclusi quelli riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. 2. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti: - incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie che possono derivare da operazioni commerciali e di cooperazione tra operatori economici della Comunita' e della Repubblica di Tagikistan; - convengono che, se una vertenza e' sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle Parti puo' scegliere liberamente il proprio arbitro, indipendentemente dalla nazionalita', salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle Parti, e che il terzo arbitro o l'arbitro unico puo' essere cittadino di un paese terzo; - raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti; - incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere firmata il 10 giugno 1958 a New York.
Accordo - art. 86
ARTICOLO 86 Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una delle Parti di prendere, entro i limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le misure: a) che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza; b) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purche' tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari; c) che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legalita' e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano minacciare lo scoppio di una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale; d) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo dei prodotti e delle tecnologie industriali a duplice uso.
Accordo - art. 87
ARTICOLO 87 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - le misure applicate dalla Repubblica di Tagikistan nei confronti della Comunita' non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa' o imprese; - le misure applicate dalla Comunita' nei confronti della Repubblica di Tagikistan non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini tagiki o tra societa' o imprese tagike. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Accordo - art. 88
ARTICOLO 88 1. Ciascuna Parte puo' adire il consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il consiglio di cooperazione puo' comporre la vertenza mediante una raccomandazione. 3. Qualora non sia possibile comporre la vertenza conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna Parte puo' notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra Parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunita' e gli Stati membri vengono considerati un'unica Parte in causa. Il consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore. Le raccomandazioni dei conciliatori vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le Parti.
Accordo - art. 89
ARTICOLO 89 Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti pertinenti delle loro relazioni. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 12, 88 e 94. Il Consiglio di cooperazione puo' stabilire norme procedurali per la composizione delle controversie.
Accordo - art. 90
ARTICOLO 90 Il trattamento riservato alla Repubblica di Tagikistan a norma del presente accordo non puo' comunque essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.
Accordo - art. 91
ARTICOLO 91 Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Repubblica di Tagikistan, da un lato, e la Comunita', gli Stati membri o la Comunita' e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro.
Accordo - art. 92
ARTICOLO 92 Fintantoche' le questioni contemplate dal presente accordo rientrano nel trattato e nei protocolli della Carta europea dell'energia, a decorrere dalla sua entrata in vigore i suddetti trattato e protocolli si applicano, se ivi previsto, a tali questioni.
Accordo - art. 93
ARTICOLO 93 Il presente accordo e' concluso per un periodo iniziale di dieci anni, dopo di che potra' essere automaticamente rinnovato di anno in anno a condizione che nessuna delle Parti lo denunci dandone notifica per iscritto all'altra Parte sei mesi prima della scadenza.
Accordo - art. 94
ARTICOLO 94 1. Le Parti adottano tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi. 2. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia venuta meno ad uno degli obblighi previsti dall'accordo puo' adottare le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento dell'accordo. Se l'altra Parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al consiglio di cooperazione.
Accordo - art. 95
ARTICOLO 95 Gli allegati I, II, III e IV e il protocollo costituiscono parte integrante del presente accordo.
Accordo - art. 96
ARTICOLO 96 Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, esso non pregiudichera' i diritti loro garantiti dagli accordi in vigore tra uno o piu' Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e fermi restando gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza.
Accordo - art. 97
ARTICOLO 97 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Tagikistan.
Accordo - art. 98
ARTICOLO 98 Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente accordo.
Accordo - art. 99
ARTICOLO 99 L'originale del presente accordo, le cui versioni nelle lingue ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e tagika fanno ugualmente fede, e' depositato presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.
Accordo - art. 100
ARTICOLO 100 Il presente accordo e' approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti notificano al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma. A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra la Repubblica di Tagikistan e la Comunita', l'accordo tra la Comunita' economica europea e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles.
Accordo - art. 101
ARTICOLO 101 Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sue parti siano applicate mediante un accordo interinale tra la Comunita' e la Repubblica di Tagikistan, le Parti convengono che, nella fattispecie, per "data di entrata in vigore dell'accordo" s'intende la data di entrata in vigore dell'accordo interinale. Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato I
ELENCO DEGLI ALLEGATI Allegato I Elenco indicativo dei vantaggi concessi dalla Repubblica di Tagikistan agli Stati indipendenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 Allegato II Riserve comunitarie a norma dell'articolo 21, paragrafo 2 Allegato III Servizi finanziari di cui all'articolo 23, paragrafo 3 Allegato IV Convenzioni sulla proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 39 Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale ALLEGATO I ELENCO INDICATIVO DEI VANTAGGI CONCESSI DALLA REPUBBLICA DI TAGIKISTAN AGLI STATI INDIPENDENTI A NORMA DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3 1. Repubblica di Bielorussia, Repubblica di Kazakistan, Repubblica di Kirghizistan, Federazione russa: non si applicano dazi doganali. 2. Le merci trasportate in conformita' di accordi in materia di cooperazione industriale con i paesi della CSI non sono tassabili. 3. Il certificato di conformita' per la produzione in serie, sulla base del quale viene rilasciato il certificato nazionale di conformita', e' riconosciuto in tutti i paesi della CSI. 4. Esiste uno speciale sistema di pagamenti correnti con tutti i paesi della CSI. 5. Vigono speciali condizioni in materia di transito per tutti i paesi della CSI.
Allegato II
ALLEGATO II RISERVE COMUNITARIE A NORMA DELL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2 Settore minerario In alcuni Stati membri, puo' essere necessaria una concessione per consentire a societa' non controllate dalla Comunita' di acquisire i diritti minerari e di procedere alle attivita' estrattive. Pesca Salvo disposizioni contrarie, l'accesso alle risorse biologiche e alle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranita' o la giurisdizione degli Stati membri della Comunita' e il loro uso sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' e che sono registrati nel territorio comunitario. Acquisto di beni immobili In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili da parte di societa' non comunitarie e' soggetto a restrizioni. Servizi audiovisivi compresa la radio Puo' essere riservato il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, di opere audiovisive che rispondano a determinati criteri di origine; e' esclusa tuttavia l'infrastruttura di radiodiffusione per la trasmissione di siffatte opere audiovisive. Servizi professionali Questi servizi sono riservati alle persone fisiche degli Stati membri, che possono costituire societa' a determinate condizioni. Agricoltura Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionale alle societa' non controllate dalla Comunita' che intendono dedicarsi ad attivita' agricole. Per l'acquisto di vigneti, le societa' non controllate dalla Comunita' devono procedere ad una notifica o, a seconda dei casi, ottenere un'autorizzazione. Agenzie di stampa In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle societa' radiotelevisive e' limitata.
Allegato III
ALLEGATO III SERVIZI FINANZIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 3 Per servizio finanziario s'intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle Parti. Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attivita': A. Assicurazioni e servizi connessi 1. Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) i) sulla vita ii) generale. 2. Riassicurazione e retrocessione. 3. Intermediazione assicurativa, come i servizi di brokeraggio e di agenzia. 4. Servizi connessi alle assicurazioni quali le consulenze, i servizi attuariali, la valutazione dei rischi e la liquidazione dei risarcimenti. B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (escluse le assicurazioni) 1. Accettazione dei depositi e degli altri fondi rimborsabili da parte del pubblico. 2. Prestiti di tutti i tipi, compreso il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle transazioni commerciali. 3. Leasing finanziario. 4. Tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, i travellers' cheque e le tratte bancarie. 5. Fideiussioni e impegni. 6. Compravendita, per proprio conto o per conto di clienti, sul mercato valutario, sul mercato terziario o altrove, di: a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); b) valuta estera; c) operazioni derivate tra cui contratti a termine e a premio; d) strumenti relativi ai tassi di cambio e di interesse, compresi gli swap, gli accordi su quotazioni per operazioni a termine, ecc.; e) titoli trasferibili; f) altri strumenti e attivita' finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso. 7. Partecipazione all'emissione di tutti i tipi di titoli, compresa la sottoscrizione e il collocamento come agente (pubblicamente o privatamente) e la prestazione dei servizi connessi. 8. Intermediazione di credito. 9. Gestione delle attivita' finanziarie, come liquidita' e portafoglio, tutte le forme di gestione degli investimenti collettivi, gestione del fondo pensioni, depositi e fondi fiduciari. 10. Liquidazione e compensazione delle attivita' finanziarie tra cui i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili. 11. Consulenza e altri servizi finanziari connessi per tutte le attivita' elencate ai paragrafi 1-10, comprese le informazioni commerciali e le analisi dei crediti, la ricerca e la consulenza sugli investimenti e sulla gestione di portafoglio, le consulenze in materia di acquisti nonche' di ristrutturazione e strategia aziendale. 12. Comunicazione e trasferimento di tutte le informazioni finanziarie, elaborazione dei dati finanziari e fornitura del software corrispondente da parte degli operatori che prestano altri servizi finanziari. Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attivita': a) le attivita' svolte dalle banche centrali o da altri enti pubblici per attuare politiche monetarie o dei cambi; b) le attivita' svolte dalle banche centrali, dagli enti o dai dipartimenti governativi o da enti pubblici per conto o con la garanzia del governo, escluse quelle svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con detti enti pubblici; c) le attivita' che rientrano nel sistema ufficiale della previdenza sociale o nei programmi di pensionamento dello Stato, escluse le attivita' svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con enti pubblici o con istituzioni private.
Allegato IV
ALLEGATO IV CONVENZIONI SUI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 39 1. L'articolo 39, paragrafo 2 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali: - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); - Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989); - Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (Atto di Ginevra, 1991). 2. Il consiglio di cooperazione puo' raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo 39. In caso di problemi di proprieta' intellettuale, industriale o commerciale che abbiano un'incidenza sulle attivita' commerciali, su richiesta di una delle Parti si tengono tempestivamente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti. 3. Le Parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: - Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); - Convenzione riveduta di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886, modificata da ultimo nel 1979); - Trattato sul diritto dei marchi (Ginevra 1994). 4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Tagikistan concede alle societa' e ai cittadini della Comunita', per il riconoscimento e la tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali. 5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Repubblica di Tagikistan a un paese terzo, su base reciproca, o a un altro paese dell'ex URSS.
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti defmizioni: a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti; b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale; c) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile; e) "operazioni contrarie alla legislazione doganale": qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.
Protocollo - art. 2
ARTICOLO 2 Campo di applicazione 1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame di operazioni contrarie a tale normativa. 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorita'.
Protocollo - art. 3
ARTICOLO 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire il rispetto della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica: a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci; b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata adotta, in conformita' delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo speciale: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; b) i luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente supporre che tali merci siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale; c) le merci che sono o possono essere trasportate a condizioni tali da far ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Protocollo - art. 4
ARTICOLO 4 Assistenza spontanea Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa o conformemente alle loro disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici nazionali, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorche' ricevono informazioni riguardanti: - attivita' che sono o che sembrano contrarie alla normativa doganale e che possono interessare un'altra Parte contraente; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale; - merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale; - persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale; - mezzi di trasporto per i quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano, ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.
Protocollo - art. 5
ARTICOLO 5 Consegna/Notifica Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari ad essa applicabili, prende tutte le misure necessarie per : - consegnare tutti i documenti - notificare tutte le decisioni provenienti dall'autorita' richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, alla richiesta si applica l'articolo 6, paragrafo 3.
Protocollo - art. 6
ARTICOLO 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni: a) l'autorita' richiedente che presenta la domanda; b) la misura richiesta; c) l'oggetto e il motivo della domanda; d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per detta autorita'. 4. Se la domanda non soddisfa i requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.
Protocollo - art. 7
ARTICOLO 7 Espletamento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorita' della stessa Parte, fornendo informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. Questa disposizione si applica anche alle altre autorita' alle quali la domanda e' stata rivolta dall'autorita' interpellata in virtu' del presente protocollo, qualora quest'ultima non possa agire autonomamente. 2. Le domande di assistenza sono espletate conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte contraente interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita', della quale l'autorita' interpellata e' responsabile, le informazioni sulle operazioni che costituiscono o che possono costituire un'infrazione della legislazione doganale, che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari di una Parte possono essere presenti, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini svolte nel territorio di quest'ultima.
Protocollo - art. 8
ARTICOLO 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. La presentazione di documenti di cui al paragrafo 1 puo' essere sostituita dalla comunicazione di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini. 3. Fascicoli e documenti originali vengono richiesti soltanto qualora le copie autenticate risultino insufficienti. Gli originali inviati saranno restituiti quanto prima.
Protocollo - art. 9
ARTICOLO 9 Deroghe all'obbligo di fornire assistenza 1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora cio' possa: a) pregiudicare la sovranita' della Repubblica di Tagikistan o di uno Stato membro a cui e' stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; b) pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. L'assistenza puo' essere rinviata dall'autorita' interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorita' interpellata consulta l'autorita' richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita' interpellata potrebbe esigere. 3. Qualora l'autorita' richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 4. Se l'assistenza e' rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.
Protocollo - art. 10
ARTICOLO 10 Scambi di informazioni e riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le istituzioni comunitarie. 2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte che li fornisce. 3. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere destinate ad altri scopi da una delle Parti solo previa autorizzazione scritta dell'autorita' che le ha fornite. Tale impiego e' soggetto a tutte le restrizioni stabilite da detta autorita'. 4. Il paragrafo 3 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorita' competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso. 5. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Protocollo - art. 11
ARTICOLO 11 Esperti e testimoni 1. Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato. 2. Il funzionario gode, sul territorio dell'autorita' richiedente, della tutela garantita ai funzionari di questa dalla legislazione vigente.
Protocollo - art. 12
ARTICOLO 12 Spese di assistenza Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Protocollo - art. 13
ARTICOLO 13 Esecuzione 1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata alle autorita' doganali centrali della Repubblica di Tagikistan, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e, se del caso, alle autorita' doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure e alle disposizioni pratiche necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati, e possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Protocollo - art. 14
ARTICOLO 14 Altri accordi 1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo: - non pregiudicano gli obblighi imposti alle Parti contraenti da altri accordi o convenzioni internazionali; - sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Repubblica di Tagikistan; - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione e le autorita' doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute nel quadro del presente accordo che possano interessare la Comunita'. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo hanno la precedenza su quelle degli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Repubblica di Tagikistan, qualora le disposizioni di questi ultimi fossero incompatibili con quelle del presente protocollo. 3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilita' del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione nell'ambito del comitato di cooperazione istituito all'articolo 79 del presente accordo. D'ORDINE DEL MINISTRO Il Capo dell'Ufficio Legislativo Cons. di Stato Marco Lipari (firma) Parte di provvedimento in formato grafico
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Normattiva
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