DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 2009, n. 36
Entrata in vigore del provvedimento: 6/5/2009
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, ed in particolare gli articoli 4, comma 6, lettera e), e 26;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visti lo statuto ed il regolamento di organizzazione dell'Agenzia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 gennaio 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Emana
il seguente regolamento:
CAPO I Disposizioni generali
Art. 1
Definizioni e denominazioni
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note al titolo: - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6, lettera e), del decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie): «6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche, si provvede alla: e) adozione del regolamento di amministrazione e contabilita' ispirato ai principi della contabilita' pubblica.». Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica «il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti». - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. 2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. 3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento; b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della gestione, nonche' della responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite; d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2: d1) l'approvazione dei programmi di attivita' dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia; d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da intraprendere; e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita' di verifica dei risultati di gestione; delle modalita' necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l); g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente; h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalita'; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro; i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita' professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni; m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilita' ispirati, ove richiesto dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.». «Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziari). - 1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine: a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente articolo 8, comma 1; b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento. 2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. 3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia. 4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti: a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2; b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione; c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196, supplemento ordinario del 9 maggio 2001. - Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante: «Attuazione della direttiva 2001 dicembre CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170, supplemento ordinario del 24 luglio 2003. - Per il testo dell'articolo 4, comma 6, lettera e), del decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie) si veda nelle note al titolo. - Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie). «Art. 26 (Risorse dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - Copertura finanziaria). - 1. Al funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 4 si provvede nei limiti delle seguenti risorse: a) istituzione di un apposito fondo che viene alimentato, nei limiti della somma di 11.900.000 euro annui, con corrispondente riduzione delle somme di previsto trasferimento da parte dello Stato e destinate all'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto attualmente svolti da parte del gruppo F.S. S.p.A. Conseguentemente e' ridotta l'autorizzazione di spesa dallo stato di previsione della spesa del Ministro dell'economia e delle finanze: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo di 11.900.000 euro; b) le entrate proprie dell'Agenzia, costituite dai proventi, derivanti dall'esercizio delle attivita' dirette di servizio riservate all'agenzia dall'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/49/CE, e dagli introiti previsti nel proprio regolamento dall'Agenzia. Tali entrate sono direttamente riscosse dall'Agenzia con destinazione all'implementazione delle attivita' e delle dotazioni istituzionali; c) l'incremento dell'I per cento, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie a RFI S.p.A. L'importo corrispondente all'incremento viene incassato da RFI e corrisposto all'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie.». - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008), reca: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. - Lo statuto e il regolamento di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie sono stati approvati con decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2009, supplemento ordinario n. 56/L). Nota all'art. 1: - Il decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 recante: «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234, supplemento ordinario dell'8 ottobre 2007. - Il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100, supplemento ordinario del 2 maggio 2006. - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie): «5. Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato direttivo ed il collegio dei revisori dei conti. Il direttore e' scelto fra personalita' con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore. Il comitato direttivo e' composto dal direttore, che lo presiede, e da quattro dirigenti dei principali settori di attivita' dell'Agenzia. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e dura in carica tre anni. I membri del comitato direttivo durano in carica tre anni, vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito dal Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e che sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti, su designazione, quanto al Presidente, del Ministro dell'economia e delle finanze.». - Si riporta il testo dell'articolo, 1, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione); c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza); d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).».
Art. 2
Autonomia finanziaria
1.L'attivita' finanziaria, amministrativa e contabile dell'Agenzia e' informata a criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza.
2.L'Agenzia e' dotata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo, di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria.
3.La struttura organizzativa contabile si basa su un unico centro di responsabilita' amministrativa, che fa capo al direttore dell'Agenzia e da centri di costo corrispondenti ai settori di attivita' dell'Agenzia. L'imputazione dei costi e' aggregata per missioni istituzionali.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie): «3. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal presente decreto, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' dotata di personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, ed opera anche svolgendo i compiti di regolamentazione tecnica di cui all'articolo 16, comma 2, lettera f), della direttiva 2004/49/CE.».
Art. 3
Documento programmatico (budget)
1.Le previsioni di spesa contenute nel documento programmatico (budget) hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna dell'Agenzia e del monitoraggio del relativo andamento.
3.Il documento programmatico (budget) e' assegnato ai dirigenti dal direttore e definisce obiettivi, risorse e stanziamenti coerenti con l'esercizio delle funzioni e con i risultati da conseguire.
Art. 4
Principi informatori per la gestione e la formazione del bilancio di previsione
1.L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre.
2.La gestione finanziaria e' unica e si svolge in base al bilancio di previsione formulato in termini di competenza e di cassa.
3.Le entrate e le uscite sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative uscite o entrate.
4.Le previsioni sono articolate, per l'entrata e per l'uscita, in unita' previsionali di base (UPB) in relazione alla programmazione delle attivita' e sulla base dell'aggregazione delle attivita' stesse secondo aree omogenee. L'unita' elementare e' costituita dal capitolo.
5.Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento previsionale.
6.Per ogni UPB il bilancio indica l'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare degli stanziamenti delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, nonche' l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui. Sono considerate incassate le somme versate al cassiere e pagate le somme erogate dal cassiere.
7.Nel bilancio di previsione e' iscritta come posta a se stante, rispettivamente dell'entrata e della uscita, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; e' iscritto, altresi', tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
8.Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilita', mentre quelli relativi all'uscita sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacita' operative dell'Agenzia.
9.Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio che puo' essere conseguito anche attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalita'.
10.Sono vietate gestioni di fondi al di fuori del bilancio ed, ove autorizzate e svolte per conto dello Stato e di altri organismi pubblici o privati, sono ricondotte al bilancio con informativa in apposito allegato al bilancio stesso.
CAPO II Documenti previsionali
Art. 5
Bilancio di previsione
1.Il bilancio di previsione e' predisposto dal direttore e deliberato dal comitato direttivo entro il 31 ottobre dell'anno precedente cui il bilancio stesso si riferisce. Il bilancio di previsione, almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo di vertice, e' sottoposto al Collegio dei revisori dei conti che a conclusione del proprio esame redige apposita relazione proponendone l'approvazione o meno. La relazione contiene le considerazioni e valutazioni sull'attendibilita' delle entrate previste sulla base della documentazione e degli elementi contenuti nella relazione programmatica, nonche' sulla congruita' delle spese, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate negli esercizi precedenti, le variazioni apportate e gli stanziamenti proposti.
4.Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa.
Art. 6
Formazione del bilancio di previsione
1.I responsabili di settore comunicano entro il 31 luglio all'ufficio della ragioneria e contabilita' gli obiettivi elaborati secondo i programmi e gli indirizzi stabiliti dal direttore, articolati per progetti e funzioni, il quadro delle necessarie risorse finanziarie e la valutazione di massima sull'attendibilita' delle stesse.
3.Il bilancio di previsione, deliberato dal comitato direttivo, e' trasmesso al Ministero dell'economia ed, ai fini dell'approvazione, al Ministero vigilante.
Art. 7
Struttura del bilancio di previsione
1.Ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, il bilancio di previsione si distingue in decisionale e gestionale ed e' formulato in termini di competenza e di cassa.
2.Il bilancio di previsione decisionale si articola, per le entrate e per le uscite, in U.P.B., suddivise sia per le entrate sia per le uscite in titoli, parte corrente e parte capitale, categorie e capitoli, individuate con provvedimento del direttore con le procedure di cui all'articolo 9, comma 4, dello statuto dell'Agenzia.
4.Il bilancio di previsione gestionale individua, per le entrate e le uscite, i capitoli quali unita' elementari, ai fini della gestione dei programmi, progetti ed attivita' dei settori e per la successiva rendicontazione.
5.Il bilancio di previsione e' illustrato da una nota preliminare ed integrato da un allegato tecnico in cui sono descritti i programmi, i progetti e le attivita' da realizzare nell'esercizio ed i criteri adottati per la formulazione delle valutazioni finanziarie ed economiche.
7.Gli obiettivi ed i programmi contenuti nella nota preliminare devono provenire da un analitico e diffuso processo di programmazione esercitato da tutti i responsabili dei settori.
9.Il bilancio di previsione e' corredato della pianta organica del personale nonche', ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di allegati recanti la rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni.
10.A soli fini comparativi, il preventivo finanziario decisionale riporta anche i dati previsionali dell'anno precedente. Tali previsioni sono quelle definitive, ossia quelle contenute nel preventivo finanziario approvato all'inizio dell'anno precedente modificate dalle variazioni intervenute nel corso dell'anno finanziario.
11.Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che l'Agenzia effettua in qualita' di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Agenzia, nonche' le somme somministrate al cassiere e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70): «Art. 11 (Il preventivo finanziario). - 1. Il preventivo finanziario si distingue in «decisionale» e «gestionale» ed e' formulato in termini di competenza e di cassa. Esso si articola, per le entrate e per le uscite, in centri di responsabilita' di 1° livello, stabiliti in modo che a ciascun centro corrisponda un unico responsabile con incarico dirigenziale, o funzionario, cui e' affidata la relativa gestione. 2. I centri di responsabilita' di 1° livello sono determinati con riferimento ad aree omogenee di attivita', anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun ente. 3. Il preventivo finanziario decisionale e' deliberato dal competente organo di vertice. 4. Il preventivo finanziario e' illustrato da una nota preliminare ed integrato da un allegato tecnico in cui sono descritti i programmi, i progetti e le attivita' da realizzare nell'esercizio ed i criteri adottati per la formulazione delle valutazioni finanziarie ed economiche. 5. In particolare, nella nota preliminare sono indicati: - gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attivita' che i centri di responsabilita' intendono conseguire ed attuare in termini di servizi e prestazioni; - il collegamento fra questi obiettivi e programmi e le linee strategiche descritte nella relazione programmatica del presidente o dell'organo di vertice; - gli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati; - i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito del bilancio; - i criteri di massima cui i titolari dei centri di responsabilita' di livello inferiore debbono conformare la loro gestione. 6. Gli obiettivi ed i programmi contenuti nella nota preliminare devono provenire da un analitico e diffuso processo di programmazione esercitato da tutti i responsabili della struttura amministrativa subordinati allo stesso centro di responsabilita'. 7. Nell'allegato tecnico al preventivo finanziario decisionale sono definiti: - il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa con rinvio alle relative disposizioni normative; - i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale; - le previsioni sull'andamento delle entrate e delle uscite per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale; - le modalita' con le quali i titolari dei centri di responsabilita' di livello inferiore esercitano le competenze di cui all'art. 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 8. Se il centro di responsabilita' di 1° livello si suddivide in centri di responsabilita' di livello inferiore, i relativi programmi, progetti e piani operativi che sono descritti nella nota preliminare, sono definiti poi nell'allegato tecnico che riporta anche i criteri con cui sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e materiali a tali centri di responsabilita'. 9. Il preventivo finanziario decisionale e' corredato della pianta organica del personale nonche' degli allegati di cui all'articolo 60, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 10. Per ogni centro di responsabilita' di 1° livello devono essere indicati gli elementi descritti nell'art. 2, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.». «Art. 12 (Classificazione delle entrate e delle uscite del preventivo finanziario). - 1. Il preventivo finanziario decisionale e' ripartito, per l'entrata e per l'uscita, in UPB che formano oggetto di deliberazione da parte degli organi competenti. Le unita' previsionali di base costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilita' amministrativa. Nel preventivo finanziario decisionale esse si sviluppano su quattro livelli (categoria). Il livello di responsabilita' amministrativa, in relazione al quale sono determinate le UPB di 1° livello, e' individuato in modo da assicurare il costante adeguamento della struttura del preventivo finanziario agli ordinamenti legislativi ed alle altre normative di organizzazione dello specifico ente. Le modificazioni delle UPB di 1° livello eventualmente intervenute rispetto all'anno precedente sono illustrate nella relazione programmatica. 2. L'articolazione delle entrate e delle uscite nel momento in cui evidenzia come unita' elementare di classificazione il capitolo, da' origine al preventivo finanziario gestionale necessario per la gestione dei programmi, progetti ed attivita' e per la successiva rendicontazione. 3. Le UPB di 1° livello delle entrate sono ripartite in: - titoli (UP di 2° livello) a seconda che il gettito derivi dalla gestione corrente (titolo 1°: entrate correnti), in conto capitale (titolo 2°: entrate in conto capitale) o dalle partite di giro (titolo 3°: entrate per partite di giro); - unita' previsionali di 3° livello, ai fini del conseguente accertamento dei cespiti, sono suddivise: nella parte corrente, in base alla natura contributiva o impositiva, in trasferimenti correnti ed in entrate diverse; nella parte in conto capitale, entrate che derivano dall'alienazione dei beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti, da trasferimenti in conto capitale o dall'accensione di prestiti; - categorie (UP di 4° livello) secondo la specifica natura dei cespiti; - capitoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione. 4. Le UPB di 1° livello delle uscite sono ripartite in: - funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche di settore e' di misurare il prodotto delle attivita' amministrative anche in termini di servizi e prestazioni resi ai cittadini; tale classificazione, presente solo qualora le funzioni-obiettivo dell'ente siano piu' di una, e' riportata in un quadro contabile allegato al preventivo finanziario decisionale; - titoli (UP di 2° livello) a seconda che l'uscita afferisca alla gestione corrente (titolo 1°: uscite correnti), in conto capitale (titolo 2°: uscite in conto capitale) o delle partite di giro (titolo 3°: uscite per partite di giro); - unita' previsionali di 3° livello dove le uscite correnti sono suddivise in unita' relative alle spese di funzionamento, unita' per interventi, unita' per oneri comuni, per trattamenti di quiescenza e simili e per eventuali accantonamenti a fondi rischi ed oneri. Le uscite in conto capitale, invece, comprendono le unita' per investimenti, gli oneri comuni, eventuali accantonamenti per spese future e ripristino investimenti, ed in via residuale le altre uscite; - categorie (UP di 4° livello) secondo la specifica natura economica; - capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione, secondo l'oggetto ed il contenuto economico e funzionale della spesa. 5. Le entrate e le uscite descritte nei commi 3 e 4 sono rappresentate secondo gli schemi di cui agli allegati nn. 2 e 3 al presente regolamento. Gli schemi sono vincolanti fino alla ripartizione di 3° livello, mentre hanno valore indicativo ed esemplificativo per la specificazione nei livelli inferiori. Il numero e la descrizione delle categorie e dei capitoli possono essere modificati in relazione alle peculiari esigenze delle singole gestioni, ma comunque debbono continuare a rappresentare valori omogenei e chiaramente definiti.». - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 4, dello statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009: «4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste nel comma 2, lettere b), c) e d), l'Agenzia trasmette periodicamente al Ministero vigilante i dati relativi alle iniziative intraprese e agli obiettivi conseguiti, nonche' gli atti regolamentari interni che si intendono approvati decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni.». - Si riporta il testo dell'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica elabora, altresi', un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.».
Art. 8
Fondo di riserva per le spese impreviste
1.Nel bilancio di previsione di competenza e di cassa e' iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste nonche' per le maggiori spese che si verificano nel corso dell'esercizio, il cui ammontare non puo' essere superiore al tre per cento e inferiore all'uno per cento del totale delle uscite correnti. Non e' consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul predetto fondo.
2.I prelievi dal fondo di riserva sono effettuati con provvedimento del dirigente amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno.
Art. 9
Quadro generale riassuntivo
1.Il bilancio di previsione si conclude con un quadro riepilogativo in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa.
Art. 10
Bilancio pluriennale
1.Il bilancio pluriennale e' redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio e descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'Agenzia e non ha valore autorizzativo.
2.Il bilancio pluriennale e' annualmente aggiornato in occasione della presentazione del bilancio di previsione. Le eventuali variazioni apportate al bilancio pluriennale dai bilanci di previsione successivi sono motivate in sede di approvazione annuale.
Art. 11
Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
1.Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, recante la dimostrazione del processo di stima e degli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.
2.L'avanzo di amministrazione presunto puo' essere utilizzato qualora ne sia dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato.
3.Il disavanzo di amministrazione presunto e' considerato all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del relativo assorbimento e il direttore illustra, nella relativa deliberazione, i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.
4.Nel caso di peggioramento del risultato di amministrazione rispetto a quello presunto, accertato in sede di consuntivo, il comitato direttivo dell'Agenzia deve informare, con sollecitudine, l'amministrazione vigilante, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti, deliberando i necessari provvedimenti volti ad eliminare gli effetti di tale scostamento.
Art. 12
Assestamento, variazioni e storni al bilancio
1.Le variazioni al bilancio di previsione, da adottare in corso di gestione, comprese quelle per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, sono deliberate dal comitato direttivo entro il 30 novembre con le procedure di cui all'articolo 6. I relativi provvedimenti si concludono con un sintetico quadro riepilogativo delle variazioni disposte.
2.Con provvedimento del direttore del'Agenzia possono essere disposte variazioni compensative nell'ambito della stessa U.P.B. Con le stesse modalita' si provvede all'utilizzo delle risorse finanziarie accantonate nell'avanzo di amministrazione per specifiche finalita'. Le variazioni per nuove o maggiori spese sono proposte se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria.
3.Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra la gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.
4.Non e' consentita l'adozione di provvedimenti di variazione di bilancio nel corso dell'ultimo mese dell'esercizio finanziario, salvo casi eccezionali da motivare.
Art. 13
Esercizio provvisorio
1.Il Ministero vigilante puo' autorizzare, a seguito della richiesta del direttore dell'Agenzia, per un periodo non superiore a quattro mesi l'esercizio provvisorio, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi, qualora l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce.
2.In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato, e' consentita la gestione provvisoria e si applica la disciplina di cui al comma 1, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.
CAPO III Gestione economico-finanziaria
Art. 14
Assegnazione delle risorse
1.A seguito dell'approvazione del bilancio le risorse sono assegnate dal direttore ai responsabili di settore ed ai responsabili di ufficio, anche ai fini della gestione interna di cui all'articolo 3.
2.La gestione di talune spese a carattere strumentale comuni a piu' settori o uffici puo' essere affidata ad un'unica struttura, al fine di realizzare economie di scala e di evitare duplicazioni di strutture.
Art. 15
Gestione delle entrate
1.La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.
2.Il dirigente amministrativo vigila sulla pronta ed integrale esecuzione dell'accertamento, della riscossione e del versamento delle entrate.
Art. 16
Accertamento
1.L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui il funzionario competente, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza.
4.Il funzionario competente trasmette all'ufficio della ragioneria e contabilita' la documentazione di cui al comma 1 ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili.
Art. 17
Riscossione
1.La riscossione consiste nel materiale introito da parte del cassiere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'Agenzia.
2.La riscossione e' disposta tramite ordinativo di incasso fatto pervenire al cassiere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 33.
4.Il cassiere accetta, senza pregiudizio per i diritti dell'Agenzia, la riscossione di ogni somma versata a suo favore, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il cassiere da' immediata comunicazione all'Agenzia richiedendone la regolarizzazione.
5.Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.
6.Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal cassiere all'Agenzia per la riscossione in conto residui.
7.Gli uffici a cui sia attribuita autonomia amministrativa possono emettere ordinativi di incasso; tali ordinativi, da registrare su apposito libro preventivamente numerato e timbrato in ogni pagina e recante all'ultimo foglio la dichiarazione del responsabile dell'ufficio della ragioneria e contabilita', attestante il numero delle pagine di cui il libro stesso si compone, sono firmati dal responsabile dell'ufficio e dall'incaricato con funzioni contabili, ovvero dai loro rispettivi sostituti.
8.Le entrate accertate e non riscosse costituiscono i residui attivi da iscrivere tra le attivita' dello stato patrimoniale e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
Nota all'art. 17: - Si riporta il testo dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003): «Art. 28 (Acquisizione di informazioni). - 1. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica. 2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante in seno al collegio dei revisori o dei sindaci, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' acquisire le suddette informazioni avvalendosi, in caso di mancato o tempestivo riscontro, anche del collegio dei revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. 4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita. 6. …. 7. Il decreto previsto dal comma 6 e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
Art. 18
Versamento
1.Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'Agenzia.
2.Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al cassiere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e dagli accordi convenzionali.
Art. 19
Gestione delle uscite
1.La gestione delle uscite si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
Art. 20
Impegno di spesa
1.L'impegno costituisce autorizzazione ad impiegare risorse finanziare con cui, a seguito di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, e' determinata la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione. Gli impegni di spesa sono assunti dal direttore e, nei limiti delle rispettive competenze, dai responsabili di settore e dai responsabili di ufficio, in conformita' alle disposizioni del documento programmatico (budget) ed in relazione alle risorse finanziarie ad essi assegnate.
3.Costituiscono economie di bilancio le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
4.Gli impegni di spesa sono trasmessi in copia all'ufficio della ragioneria e contabilita', unitamente ai provvedimenti che autorizzano l'impiego delle risorse, che provvede alla registrazione dell'impegno, previa verifica della regolarita' della documentazione e dell'esistenza dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio.
Art. 21
Liquidazione della spesa
1.La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti ed ai titoli che comprovano il diritto del creditore, e' determinata la somma da pagare nei limiti dell'ammontare del relativo impegno di spesa.
2.La liquidazione compete all'ufficio o al settore che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed e' disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
3.L'atto di liquidazione, sottoscritto dal funzionario competente con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, e' trasmesso all'ufficio della ragioneria e contabilita' per i conseguenti adempimenti.
Art. 22
Ordinazione della spesa
1.Il pagamento delle spese e' ordinato entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.
3.Il cassiere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro dieci giorni e comunque non oltre il termine del mese successivo a quello in corso l'Agenzia emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.
4.Gli uffici dotati di autonomia amministrativa possono emettere mandati di pagamento; tali mandati, da registrare su apposito libro preventivamente numerato e timbrato in ogni pagina e recante all'ultimo foglio la dichiarazione del responsabile dell'ufficio della ragioneria e contabilita' attestante il numero delle pagine di cui il libro stesso si compone, sono firmati dal responsabile dell'ufficio e dall'incaricato di funzioni contabili ovvero dai loro rispettivi sostituti.
5.I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal cassiere all'Agenzia per il pagamento in conto residui.
6.Le uscite impegnate e non ordinate e quelle ordinate e non pagate costituiscono i residui passivi da iscriversi tra le passivita' dello stato patrimoniale e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
7.Ogni mandato di pagamento e' corredato, a seconda dei casi, di documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dei buoni di carico, quando si tratta di magazzino, della copia degli atti d'impegno o dell'annotazione degli estremi dell'atto di impegno, delle note di liquidazione e di ogni altro documento che giustifichi la spesa. La documentazione della spesa e' allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed e' conservata agli atti per non meno di dieci anni.
8.L'Agenzia puo' provvedere ai pagamenti mediante mandati informatici, da effettuarsi nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni.
Nota all'art. 22: - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante: «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili». E' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136, supplemento ordinario del 13 giugno 1994.
Art. 23
Modalita' di estinzione dei titoli di pagamento
2.Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che costituiscono la quietanza del creditore, risultano da annotazione sul mandato di pagamento recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro del cassiere.
Art. 24
Carte di credito
1.L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, puo' avvalersi, in quanto applicabili, delle procedure di pagamento previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701.
Nota all'art. 24: - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): «53. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi della procedura di pagamento prevista dai commi da 47 a 52 del presente articolo.». - Il decreto del Ministro del tesoro del 9 febbraio 1996, n. 701, recante: «Regolamento recante norme per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549». E' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997.
Art. 25
Spese di rappresentanza
1.Sono spese di rappresentanza quelle fondate sull'esigenza dell'Agenzia di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad essa estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Le predette spese sono finalizzate, nella vita di relazione dell'Agenzia, all'intento di suscitare su di essa, sulla sua attivita' e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, al fine di ottenere il vantaggio di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettivita'.
Art. 26
Gestione dei residui
1.La gestione dei residui e' separata da quella della competenza. I residui attivi e passivi sono riportati nelle scritture distintamente per esercizio di provenienza e sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.
2.La gestione delle somme residue e' effettuata mediante apposito capitolo istituito con provvedimento adottato con le procedure previste per la formazione e le variazioni di bilancio, qualora il capitolo che ha dato origine al residuo e' stato eliminato nel nuovo bilancio.
3.Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'Agenzia creditore della correlativa entrata.
4.E' vietata l'iscrizione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 20.
CAPO IV Le risultanze della gestione
Art. 27
Conto consuntivo
3.Lo schema di conto consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, e' sottoposto a cura del direttore all'esame del Collegio dei revisori dei conti, almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 4.
4.Il conto consuntivo e' deliberato dal comitato direttivo, su proposta del direttore, entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed e' trasmesso per l'approvazione, entro dieci giorni dalla deliberazione, al Ministero vigilante e al Ministero dell'economia e finanze, corredato dei relativi allegati e della relazione predisposta dal Collegio dei revisori dei conti.
Art. 28
Riaccertamento dei residui e inesigibilita' dei crediti
1.L'ufficio della ragioneria e contabilita' predispone annualmente alla chiusura dell'esercizio finanziario una relazione sull'ammontare dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. La relazione indica la consistenza al 1° gennaio delle somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, di quelle eliminate perche' non piu' realizzabili o dovute, nonche' di quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
2.I residui attivi possono essere ridotti od eliminati dopo esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.
3.Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilita' dei crediti formano oggetto di apposita e motivata determinazione del dirigente amministrativo che, previo parere del Collegio dei revisori dei conti, ne sottopone il riaccertamento all'approvazione del direttore.
Art. 29
Rendiconto finanziario
Nota all'art. 29: - Si riporta il testo dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70): «Art. 39 (Il conto del bilancio). - 1. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del preventivo finanziario, evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e si articola in due parti: a) il rendiconto finanziario decisionale (Allegato n. 9); b) il rendiconto finanziario gestionale (Allegato n. 10). 2. Il rendiconto finanziario decisionale si articola in UPB di 1° livello, come il preventivo finanziario decisionale; analogamente il rendiconto finanziario gestionale si articola in capitoli, come il preventivo finanziario gestionale, evidenziando: - le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; - le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; - la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti; - le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui; - il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo. 3. Se le funzioni-obiettivo dell'ente sono piu' di una, al rendiconto finanziario per UPB e' allegata una tabella articolata secondo le diverse funzioni-obiettivo.».
Art. 30
Stato patrimoniale e conto economico
1.Lo stato patrimoniale, redatto secondo le disposizioni di cui all'articolo 2424 del codice civile, per quanto applicabili, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi al termine dell'esercizio, raffrontata con quella dell'anno precedente.
2.Il conto economico, redatto secondo le disposizioni dell'articolo 2425 del codice civile, per quanto applicabili, fornisce la dimostrazione del risultato economico conseguito nell'esercizio.
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