DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 2009, n. 36
Nota all'art. 30: - Si riporta il testo degli articoli 2424 e 2425 del codice civile: «Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al seguente schema. Attivo: A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte gia' richiamata. B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Totale. II - Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) altre imprese; 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri; 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. Totale. Totale immobilizzazioni (B); C) Attivo circolante: I - Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale. II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate; 5) verso altri. Totale. III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli. Totale. IV - Disponibilita' liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. Totale. Totale attivo circolante (C). D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. Passivo: A) Patrimonio netto: I - Capitale. II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserve statutarie. VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. Totale. B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, anche differite; 3) altri. Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso soci per finanziamenti; 4) debiti verso banche; 5) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti; 7) debiti verso fornitori; 8) debiti rappresentati da titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate; 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti; 12) debiti tributari; 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14) altri debiti. Totale. E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale e' iscritto. In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonche' di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis.». «Art. 2425 (Contenuto del conto economico). - Il conto economico deve essere redatto in conformita' al seguente schema: A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. Totale. B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi; 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide; 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione. Totale. Differenza tra valore e costi della produzione (A - B). C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate; 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti; 17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis). D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 19) svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche (18 - 19). E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E); 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 23) utile (perdite) dell'esercizio.».
Art. 31
Relazione sulla gestione
1.Il conto consuntivo e' accompagnato da una relazione amministrativa predisposta dal direttore sull'andamento della gestione nel suo complesso, recante l'indicazione dei costi sostenuti ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi del documento programmatico (budget), nonche' notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio.
Art. 32
Situazione amministrativa
CAPO V Servizio di cassa
Art. 33
Affidamento del servizio di cassa
2.La convenzione di cui al comma 1 contiene anche la disciplina delle modalita' per l'autonomo espletamento del servizio di cassa degli uffici dell'Agenzia dotati di autonomia amministrativa, senza alcun pregiudizio per l'unitarieta' del servizio e delle condizioni pattuite.
3.Il cassiere risponde con tutte le proprie attivita' e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'Agenzia o a terzi ed e' responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.
4.Il servizio di cassa, in coerenza con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi, e' gestito con metodologie ed evidenze informatiche al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio, ove consentito dall'organizzazione dell'Agenzia e del cassiere. L'Agenzia e' inserita nella tabella A allegata alla predetta legge n. 720 del 1984.
Nota all'art. 33: - La legge 29 ottobre 1984, n. 720 (in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 29 ottobre 1984), reca: «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici».
Art. 34
Anticipazioni di tesoreria
1.Il cassiere, su richiesta dell'Agenzia corredata della deliberazione del direttore, concede alla stessa anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'esercizio precedente.
2.Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle stesse con le modalita' previste dalla convenzione di cui all'articolo 33.
Art. 35
Servizio di cassa economale
1.L'economo, nominato dal direttore tra i dipendenti dell'Agenzia, provvede al pagamento delle piccole spese che non possono farsi se non per contanti entro il limite, per ciascuna spesa, di euro 1.500. A tale scopo possono essere effettuate a suo favore aperture di credito, ciascuna fino al massimo di euro 20.000, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese. L'economo provvede anche alla riscossione dei proventi derivanti dalla vendita di materiali fuori uso o di modico valore.
2.Presso gli uffici dotati di autonomia amministrativa possono essere istituiti appositi servizi di cassa economale per provvedere al pagamento in contanti delle spese minute ed urgenti, ciascuna di importo non superiore ad euro 500.
4.L'economo non puo' usare le somme riscosse per il pagamento delle spese. Le somme riscosse sono versate senza indugio al cassiere e copia delle riversali e' consegnata all'ufficio della ragioneria e contabilita'.
CAPO VI Gestione patrimoniale
Art. 36
Classificazione dei beni
1.I beni si distinguono in immobili e mobili ai sensi degli articoli 812, e seguenti, del codice civile.
4.I beni mobili sono inventariati al costo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se pervenuti per altra causa.
5.Non sono inventariati i beni di facile consumo (materiale di cancelleria, materiale per il funzionamento dei servizi generali, componentistica elettrica, elettronica e meccanica, minuterie metalliche e tutto il materiale che faccia parte di cicli produttivi) ed i beni di modico valore.
Nota all'art. 36: - Si riporta il testo dell'articolo 812 del codice civile: «Art. 812 (Distinzione dei beni). - Sono beni immobili [c.c. 819, 2746] il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto cio' che naturalmente o artificialmente e' incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione [c.c. 1350, 2643, 2810]. Sono mobili tutti gli altri beni [c.c. 814, 815, 816, 923, 1766, 2784].».
Art. 37
Consegnatario dei beni mobili
1.I beni mobili sono assunti in carico da un dipendente nominato consegnatario con provvedimento del direttore. Per ognuna delle sedi dell'Agenzia puo' essere nominato un consegnatario.
2.Il consegnatario ha l'obbligo di custodia dei beni mobili, che si estrinseca nella diligente adozione di tutte le misure idonee alla conservazione dei beni nelle condizioni e per l'uso cui sono destinati nonche' nella tempestiva segnalazione di eventuali perdite o deterioramenti.
3.Il consegnatario tiene le scritture per i servizi da lui espletati come individuate dal direttore che, con proprie disposizioni, regolamenta il servizio per quanto non previsto dal presente regolamento.
Art. 38
Gestione dei beni mobili
1.I beni mobili acquistati sono immediatamente inventariati a cura del consegnatario; la relativa cancellazione e' disposta con provvedimento del dirigente amministrativo su proposta del consegnatario.
2.L'inventario dei beni mobili riporta, per ogni bene, la denominazione e descrizione secondo la natura e la specie, il luogo in cui si trova, la quantita' ed il numero, la classificazione in nuovo, usato e fuori uso, il valore e il titolo di appartenenza.
3.Con provvedimento del dirigente amministrativo su proposta del consegnatario e' disposto l'obbligo di reintegro o di risarcimento a carico dei responsabili per gli eventuali danni provocati.
4.I beni fuori uso sono cancellati dagli inventari e sono dati in permuta per nuove acquisizioni ovvero posti in vendita mediante pubblico incanto o con affidamento in concessione. E' consentito il ricorso alla trattativa privata se dai beni da alienare, anche per lotti, e' stimato un ricavo inferiore a euro 20.000. Se l'alienazione dei beni fuori uso e' stata infruttuosa ovvero e' previsto uno scarso profitto a causa del modesto valore dei beni, e' possibile procedere al conferimento gratuito a favore di organismi pubblici e privati operanti nel settore dell'assistenza e della beneficenza con rilascio di apposita ricevuta.
5.I beni sono valutati secondo le norme del codice civile e conformemente ai criteri di cui all'allegato 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
6.Il consegnatario procede almeno ogni cinque anni alla ricognizione dei beni mobili ed almeno ogni dieci anni al rinnovo e rivalutazione degli inventari, sentito il Collegio dei revisori dei conti.
Nota all'art. 38: - L'allegato 14 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 recante il «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103, supplemento ordinario del 6 maggio 2003.
Art. 39
Chiusura annuale degli inventari e ricognizione dei beni
1.Ai fini della redazione del bilancio d'esercizio, i consegnatari, al termine di ogni esercizio finanziario e comunque entro i successivi trenta giorni, comunicano all'ufficio della ragioneria e contabilita' le risultanze finanziarie degli inventari.
2.Il consegnatario risponde per la gestione ad esso affidata direttamente al dirigente amministrativo che vigila sulla corretta tenuta degli inventari anche disponendo periodici controlli ed accertamenti.
3.Le scritture patrimoniali danno conto del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno, nonche' della consistenza del. patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
CAPO VII Attivita' negoziale
Art. 40
Normativa
1.Per gli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture si applicano le disposizioni contenute nel codice dei contratti.
2.L'Agenzia puo' stipulare convenzioni con enti pubblici e organismi di diritto pubblico senza ricorrere a gara, in conformita' a quanto previsto all'articolo 19, comma 2, del codice dei contratti.
Nota all'art. 40: - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). «2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purche' tali disposizioni siano compatibili con il trattato.».
Art. 41
Deliberazione a contrarre e responsabile del procedimento
1.Il direttore nel rispetto del documento programmatico (budget) delibera, su proposta del dirigente amministrativo, un piano dettagliato degli interventi da realizzare nell'anno finanziario di riferimento relativamente a lavori, forniture e servizi. Il dirigente amministrativo adotta la determinazione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2.Con l'atto di impegno della spesa e' individuato il responsabile unico del procedimento (RUP) per tutte le fasi dell'intervento da realizzare, nella persona del responsabile dell'ufficio competente per materia ovvero del dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento finale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 5, del codice dei contratti. Nel caso in cui l'organico dell'Agenzia presenta carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalita' richiesta, si applica il comma 7 dell'articolo 10 del codice dei contratti.
Nota all'art. 41: - Si riporta il testo dell'articolo 10, commi 5 e 7, del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): «5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui e' nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalita' adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.». «7. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalita' necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attivita' del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.».
Art. 42
Acquisto di beni e fornitura di servizi
1.Per gli acquisti di beni e la fornitura di servizi di rilevanza non comunitaria l'Agenzia puo' fare ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A., ovvero utilizzarne i parametri qualita-prezzo ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
2.Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale comuni a piu' servizi puo' essere affidata, con delibera del direttore e sentito il dirigente amministrativo, ad un unico ufficio dell'Agenzia.
3.Agli acquisti di beni e servizi in economia si applicano le disposizioni contenute al capo VIII, qualora norme primarie non dispongono diversamente.
Nota all'art. 42: - Si riporta il testo dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000): «Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruita' economica. 2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge. 3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3. 4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalita' di attuazione del presente articolo nonche' i risultati conseguiti.».
Art. 43
Congruita' tecnico economica delle acquisizioni
1.Nei casi di procedura negoziata l'accertamento sulla congruita' dei prezzi praticati dalle ditte fornitici e' effettuato dal RUP, attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi correnti di mercato risultanti anche dalle indagini di mercato.
2.Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complessi, puo' essere nominata un'apposita commissione, formata da personale anche esterno all'Agenzia nell'ipotesi di carenza di personale interno dotato di specifica professionalita' per l'accertamento della congruita' dei prezzi.
Art. 44
Aggiudicazione
1.In caso di selezione da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa si applica l'articolo 84 del codice dei contratti. La commissione giudicatrice e' nominata dal dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
2.Al termine della procedura la commissione giudicatrice propone al dirigente competente l'aggiudicazione provvisoria che provvede, previa verifica ed approvazione, all'aggiudicazione definitiva. E' fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.
Nota all'art. 44: - Si riporta il testo dell'articolo 84 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): «Art. 84 (Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa). - 1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, la valutazione e' demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento. 2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, e' composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. 3. La commissione e' presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente. 4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. 6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'art. 51 cod. proc. civ. 8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalita', nonche' negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facolta' di appartenenza. 9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale. 10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. 12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, e' riconvocata la medesima commissione.».
Art. 45
Stipulazione ed approvazione dei contratti
1.Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che lo segue in graduatoria e a tutti coloro che hanno partecipato alla selezione, ivi compresi coloro che siano stati esclusi e che abbiano impugnato l'esclusione ovvero siano ancor in termini per impugnarla, verificato il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti richiesti, il dirigente ovvero il funzionario autorizzato procede alla stipulazione del contratto mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante individuato ai sensi dell'articolo 47 ovvero mediante scrittura privata.
2.I dirigenti e i funzionari autorizzati alla stipula dei contratti sono individuati dal direttore con specifico provvedimento. Il contratto stipulato e' soggetto all'approvazione del dirigente amministrativo e al controllo dell'ufficio della ragioneria e contabilita'.
Art. 46
Ufficiale rogante
1.Il direttore designa con proprio provvedimento il funzionario dell'Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale rogante.
2.L'Ufficiale rogante agisce nel rispetto delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili e verifica l'identita', la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, nonche' tiene un registro/repertorio in ordine cronologico e rilascia copie autentiche degli atti ricevuti.
Art. 47
Verifica delle prestazioni per acquisizione di beni e per la fornitura di servizi
1.Il collaudo relativo alle procedure di acquisizione di beni e' effettuato, in forma individuale o collegiale, dal personale in servizio presso l'Agenzia in possesso della competenza necessaria. Il collaudatore o la commissione di collaudo sono nominati dal dirigente amministrativo.
2.Per le forniture di beni aventi importo inferiore a euro 50.000 al netto dell'IVA, il certificato di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione della fornitura rilasciato dal RUP e approvato dal dirigente amministrativo.
3.Per le forniture di beni aventi importo compreso tra euro 50.000 al netto dell'IVA e l'importo di soglia comunitaria, il collaudo e' eseguito da un funzionario tecnico nominato dal dirigente amministrativo. Le operazioni di collaudo sono descritte in un processo verbale sottoscritto dal collaudatore, dal fornitore e dal RUP ove intervenuto. A conclusione delle predette operazioni il collaudatore emette il certificato di collaudo e lo trasmette, previa sottoscrizione per accettazione del fornitore e unitamente a tutti gli atti inerenti la procedura di collaudo, al RUP che verificata la regolarita' della procedura, lo trasmette al dirigente amministrativo per l'approvazione.
4.Per le forniture di beni aventi importo superiore a quello di soglia comunitaria, il collaudo e' eseguito da una commissione nominata dal dirigente amministrativo e composta da tre componenti. Le operazioni di collaudo sono descritte in un processo verbale sottoscritto da ciascun componente, dal forniture e dal RUP ove intervenuto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 relativamente alle successive fasi della procedura.
5.Il RUP effettua la verifica dell'esecuzione delle prestazioni relative a contratti per la fornitura dei servizi e redige il certificato di regolare esecuzione e lo trasmette al dirigente amministrativo ai fini dell'approvazione.
6.Per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, il RUP puo' nominare un funzionario incaricato di procedere alle verifiche periodiche sulla regolarita' dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
7.Il certificato di collaudo dei beni e di regolare esecuzione dei servizi sono emessi entro 30 giorni dall'acquisizione dei beni e dalla fornitura dei servizi.
Art. 48
Singole figure contrattuali
1.L'Agenzia, nell'esercizio dei compiti istituzionali, puo' erogare servizi per conto terzi nonche' alienare i beni prodotti nell'ambito delle medesime competenze istituzionali, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore approvato dal comitato direttivo.
2.L'Agenzia, nell'espletamento dei fini istituzionali, puo' concedere in uso gratuito beni mobili e programmi software di cui sia licenziataria con autorizzazione alle cessione d'uso. La concessione in uso non puo' determinare assunzione di oneri a qualsiasi titolo per l'Agenzia, e' sempre revocabile e non puo' estendersi oltre periodi di tempo predeterminati.
3.L'Agenzia puo' concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.
4.Spetta all'Agenzia il diritto di autore sulle opere di ingegno prodotte nello svolgimento delle attivita' istituzionali. Lo sfruttamento delle opere di ingegno e' stabilito dal direttore previo parere del comitato direttivo. E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternita' dell'opera.
CAPO VIII Procedure in economia
Art. 49
Norme generali
1.Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, possono essere effettuate, entro i limiti di importo e ai sensi dell'articolo 125 del codice dei contratti, mediante amministrazione diretta ovvero cottimo fiduciario.
2.Le spese effettuate mediante il ricorso alla procedura in economia sono pagate, previa presentazione di regolare fattura, entro trenta giorni dalla data dell'attestazione della regolare esecuzione della commessa.
3.Nessuna acquisizione di beni, servizi, lavori puo' essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina contenuta nel presente capo.
Nota all'art. 49: - Si riporta il testo dell'articolo 125 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): «Art. 125 (Lavori, servizi e forniture in economia). - 1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate: a) mediante amministrazione diretta; b) mediante procedura di cottimo fiduciario. 2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10. 3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. 4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. 5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro. 6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali: a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122; b) manutenzione di opere o di impianti; c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti; f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessita' e urgenza di completare i lavori. 7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori e' corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali e' possibile formulare una previsione, ancorche' sommaria. 8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248. 10. L'acquisizione in economia di beni e servizi e' ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia e' altresi' consentito nelle seguenti ipotesi: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) necessita' di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. 11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita' morale, capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. 13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, puo' essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia. 14. I procedimenti di acqusizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonche' dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.».
Art. 50
Svolgimento della procedura
1.Per lo svolgimento della procedura di cottimo fiduciario, il RUP richiede almeno cinque preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2.E' consentita l'aggiudicazione nel caso di un unico preventivo se ritenuto opportuno sulla base di adeguate motivazioni e a fronte di una pluralita' di inviti ed inserimento di tale clausola nella lettera d'invito.
4.La scelta del contraente avviene al prezzo piu' basso ovvero in base all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previo accertamento della congruita' dei prezzi, ai sensi dell'articolo 43. Nel secondo caso la lettera di invito o il bando di gara informale indica gli elementi ed i parametri di giudizio utili per la valutazione della maggiore vantaggiosita' dell'offerta presentata.
5.Nel cottimo fiduciario i rapporti tra le parti sono disciplinati da scrittura privata ovvero da lettera con la quale il RUP dispone l'ordinazione delle forniture o dei servizi, sottoscritta per accettazione dal rappresentante legale dell'impresa.
6.L'ordinazione contiene la previsione delle penali per ritardata consegna e la prestazione di idonea garanzia (fideiussione o deposito cauzionale). E' ammesso l'esonero dalla garanzia solo in caso di notoria affidabilita' della ditta e previo sconto alternativo sul prezzo di aggiudicazione nella misura dell'1,5 per cento. L'ordinazione e' immediatamente esecutiva.
CAPO IX Scritture contabili
Art. 51
Sistemi di gestione delle procedure e di elaborazione delle informazioni
1.Il processo di automazione dell'Agenzia risponde alle finalita', ai criteri ed ai vincoli procedurali indicati nel decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
2.Ai fini della semplificazione delle procedure l'Agenzia puo' avvalersi, per la predisposizione e la tenuta delle scritture finanziarie ed economico-patrimoniali, di appositi servizi di supporto tecnico-amministrativo e di sistemi di elaborazione automatica delle informazioni rispondenti alle disposizioni contabili contenute nel presente regolamento.
Nota all'art. 51: - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1993
Art. 52
Rilevazioni finanziarie
Art. 53
Rilevazioni economiche
1.L'Agenzia, al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotti, avvia un sistema di contabilita' economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, al fine di orientare le decisioni aziendali secondo criteri di convenienza economica, assicurando l'impegno delle risorse in maniera efficiente ed efficace per il raggiungimento di fini istituzionali dell'ente, anche attraverso l'analisi degli scostamenti tra obiettivi individuati in sede di programmazione e risultati conseguiti.
2.Con delibera direttoriale e' adottato il Piano dei conti che l'Agenzia ritiene piu' confacente agli obbiettivi strategici ed economici esistenti.
3.La contabilita' analitica e' finalizzata all'esecuzione del controllo di gestione che e' svolto in riferimento ai singoli uffici e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e, per ciascun ufficio e settore, i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
Art. 54
Rilevazioni patrimoniali
1.Le scritture patrimoniali sono redatte in modo da consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
2.L'inventario dei beni immobili e quello dei beni mobili sono redatti ai sensi dell'articolo 36.
CAPO X Ulteriori disposizioni e norme finali
Art. 55
Collegio dei revisori dei conti
1.Il Collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi, verifica la regolarita' della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilita' e fiscali, ed esplica tutti gli altri compiti indicati nello statuto dell'Agenzia o richiamati espressamente nel testo del presente regolamento. Al predetto Collegio e' attribuito anche il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile.
Nota all'art. 55: - Si riporta il testo dell'articolo 2403 del codice civile: «Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale vigila sull'Osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione [c.c. 2623, n. 3] ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile [c.c. 2423, 2432] adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.». - Si riporta il testo dell'articolo 2409-bis del codice civile: «Art. 2409-bis (Controllo contabile). - Il controllo contabile sulla societa' e' esercitato da un revisore contabile o da una societa' di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile e' esercitato da una societa' di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, e' soggetta alla disciplina dell'attivita' di revisione prevista per le societa' con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.».
Art. 56
Ufficio di controllo interno
1.Al fine dell'espletamento dei controlli interni elencati alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e' istituito l'Ufficio di controllo interno, alle dirette dipendenze del direttore dell'Agenzia ed in posizione di autonomia funzionale.
2.L'Ufficio predispone a cadenza annuale un rapporto di controllo strategico di valutazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 286 del 1999 da presentare al direttore dell'Agenzia. Predispone, inoltre, a cadenza semestrale, un rapporto di controllo di gestione e, a cadenza annuale, un rapporto di valutazione dei dirigenti, da presentare al direttore ed al dirigente amministrativo.
3.L'Ufficio, a cui e' preposto un dirigente dell'Agenzia nominato dal direttore con proprio provvedimento, e' composto di almeno due unita' di personale individuate con provvedimento del direttore.
Nota all'art. 56: - Per il testo dell'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) si veda nelle note all'articolo 1.
Art. 57
Rinvio
1.L'attivita' amministrativo-contabile, per quanto non previsto dal presente regolamento, si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilita' pubblica, delle norme del codice civile, ove compatibili, e delle nome vigenti in materia fiscale.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 2, foglio n. 261
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