LEGGE 3 agosto 2009, n. 116

Type Legge
Publication 2009-08-03
Ultimo aggiornamento 2011-08-16
State In force
Source Normattiva
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Articolo 44 Estradizione 1. Il presente articolo si applica ai reati previsti dalla presente Convenzione dove la persona oggetto della richiesta di estradizione e' presente nel territorio dello Stato Parte richiesto, a condizione che il reato per il quale si richiede l'estradizione sia punibile ai sensi della legge interna sia dello Stato Parte richiedente che dello Stato Parte richiesto. 2. Nonostante le disposizioni del punto 1 del presente articolo, uno Stato Parte il cui ordinamento lo consenta puo' concedere l'estradizione di una persona per uno qualsiasi dei reati previsti dalla presente Convenzione che non sia punibile ai sensi della proprio ordinamento interno. 3. Se la richiesta di estradizione riguarda diversi singoli reati, di cui almeno uno da luogo a estradizione ai sensi del presente articolo e di cui alcuni non danno luogo a estradizione per il loro periodo di reclusione ma sono relativi a reati previsti dalla presente Convenzione, lo Stato Parte richiesto puo' applicare il presente articolo anche in relazione a detti reati. 4. I reati contemplati dal presente articolo devono essere considerati come reati per i quali si puo' chiedere l'estradizione ai sensi dei trattati di estradizione vigenti tra gli Stati Parte. Gli Stati Parte si impegnano ad inserire tali reati come reati per i quali si puo' chiedere l'estradizione in tutti i trattati di estradizione che dovessero essere conclusi tra loro. Lo Stato Parte le cui leggi lo consentano, in caso ricorra a questa Convenzione quale fondamento per l'estradizione, non considera alcun reato, determinato ai sensi di questa Convenzione, essere reato politico. 5. Se uno Stato Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non esiste alcun trattato di estradizione, esso puo' considerare la presente Convenzione quale fondamento giuridico per l'estradizione in relazione ai reati previsti dal presente articolo. 6. Lo Stato Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato deve: a) al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione o adesione alla stessa, informare il Segretario Generale delle Nazioni Unite circa la disponibilita' ad accettare la Convenzione come fondamento giuridico per la cooperazione in materia di estradizione con altri Stati Parte della Convenzione; e b) nel caso in cui non accetti la Convenzione come fondamento giuridico per la cooperazione in materia di estradizione, tentare, eventualmente, di concludere trattati in materia di estradizione con altri Stati Parte della Convenzione ai fini dell'attuazione del presente articolo. 7. Gli Stati Parte che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato devono riconoscere i reati previsti dal presente articolo come reati reciprocamente estradabili. 8. L'estradizione e' soggetta alle condizioni previste dalla legge interna dello Stato Parte richiesto o dai trattati di estradizione applicabili, che comprendono, tra l'altro, le condizioni relative ai requisiti minimi di pena previsti per l'estradizione e i motivi sulla base dei quali lo Stato Parte richiesto puo' rifiutare l'estradizione. 9. Gli Stati Parte si adoperano, salvo quanto previsto dalle proprie leggi interne, per accelerare le procedure di estradizione e semplificare i relativi requisiti probatori per i reati cui si applica il presente articolo. 10. Salvo quanto previsto dalle rispettive interne e dai rispettivi trattati di estradizione, lo Stato Parte richiesto puo', a condizione che le circostanze lo richiedano e ve ne sia l'urgenza, nonche' su richiesta dello Stato Parte richiedente, porre in stato di custodia la persona di cui si richiede l'estradizione e che si trova sul proprio territorio, oppure adottare altre misure idonee ad assicurare la sua presenza durante il procedimento di estradizione. 11. Uno Stato Parte sul cui territorio viene scoperto un presunto colpevole, nel caso in cui non proceda all'estradizione per un reato previsto dal presente articolo solo per il motivo che detta persona e' un suo cittadino, e' obbligato, su richiesta dello Stato Parte che richiede l'estradizione, a trasmettere senza indugio il caso alle proprie autorita' competenti per procedere penalmente. Dette autorita'. dovranno decidere e condurre il procedimento con le stesse modalita' con cui viene trattato qualsiasi altro grave reato dalla legge interna dello Stato Parte. Gli Stati Parte in questione collaborano, in particolare per cio' che riguarda gli aspetti procedurali e probatori, al fine di assicurare l'efficienza dell'azione penale. 12. Quando uno Stato Parte e' autorizzato, ai sensi della propria legge, ad estradare o altrimenti consegnare un proprio cittadino solamente a condizione, che esso venga restituito allo Stato Parte per scontare l'eventuale condanna inflitta a seguito di un processo o procedimento per il quale e' stata richiesta l'estradizione o la consegna della persona, e detto Stato Parte e lo Stato Parte che richiede l'estradizione della persona in questione concordano con questa opzione e con gli altri termini che essi riterranno opportuni, tale estradizione o consegna condizionata e' sufficiente a liberare dall'obbligo previsto dal punto 10 del presente articolo. 13. Qualora l'estradizione, richiesta per l'esecuzione di una condanna, venisse rifiutata perche' la persona interessata e' cittadino dello Stato Parte richiesto, lo Stato Parte richiesto puo', nel caso in cui il proprio ordinamento lo preveda e in conformita' ai requisiti di detto ordinamento, su richiesta della Parte richiedente, prendere in considerazione l'esecuzione della condanna, o il residuo della stessa, imposta ai sensi dell'ordinamento dello Stato Parte richiedente. 14. Alla persona contro la quale si procede penalmente per i reati previsti dal presente articolo e' garantito un giusto trattamento durante tutte le fasi del procedimento, ivi compreso il godimento di tutti i diritti e delle garanzie previste dall'ordinamento dello Stato Parte nel cui territorio si trovi detta persona. 15. Nulla della presente Convenzione deve essere interpretato come imposizione dell'obbligo di estradare se lo Stato Parte richiesto ha fondati motivi di ritenere che la richiesta sia stata fatta al fine di perseguire o punire una persona a causa del suo sesso, razza, religione, nazionalita', origine etnica o idee politiche o che l'accettazione della richiesta possa essere pregiudizievole alla posizione di detta persona a causa di uno qualunque dei motivi specificati. 16. Gli Stati Parte non possono rifiutare una richiesta di estradizione esclusivamente in considerazione del fatto che il reato implichi anche questioni di materia fiscale. 17. Prima di rifiutare una richiesta di estradizione, lo Stato Parte richiesto, se opportuno, si consulta con lo Stato Parte richiedente in modo da fornirgli ogni possibilita' di presentare le proprie opinioni e di fornire le informazioni relative alle sue affermazioni. 18. Gli Stati Parte devono cercare di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali allo scopo di accrescere l'efficacia dell'estradizione.

Convenzione- art. 45

Articolo 45 Trasferimento delle persone condannate Gli Stati Parte possono prendere in considerazione la stipula di accordi o di intese bilaterali o multilaterali sul trasferimento nel loro territorio delle persone condannate alla reclusione o ad altre forme di privazione della liberta' personale per i reati stabiliti ai sensi della presente Convenzione, allo scopo di permettere a queste persone di scontarvi il residuo della pena.

Convenzione- art. 46

Articolo 46 Assistenza giudiziaria reciproca 1. Gli Stati Parte si concedono reciprocamente la piu' ampia assistenza giudiziaria in materia di indagini, azione penale e procedimenti giudiziari per i reati di cui alla presente Convenzione. 2. L'assistenza giudiziaria reciproca e' concessa nel modo piu' ampio possibile in base alle relative leggi, ai relativi trattati, accordi e intese dello Stato Parte richiesto in relazione alle indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari per i reati di cui si possa ritenere responsabile una persona giuridica secondo quanto previsto dall'articolo 26 della presente Convenzione nello Stato Parte richiedente. 3. L'assistenza giudiziaria reciproca che deve essere concessa conformemente al presente articolo puo' essere richiesta per i seguenti motivi: a) acquisire prove o dichiarazioni di persone; b) notificare documenti di natura giudiziaria; c) eseguire perquisizioni e sequestri, nonche' congelare; d) esaminare oggetti e luoghi; e) fornire informazioni, prove documentali e perizie tecniche; f) fornire originali o copie conformi dei relativi documenti e verbali, compresi i verbali governativi, bancari, finanziari, societari o aziendali; g) identificare o rintracciare proventi di reato, proprieta', strumenti o altro, ai fini probatori; h) agevolare la comparsa volontaria di persone nello Stato Parte richiedente; i) ogni altro tipo di assistenza prevista dalla legge dello Stato Parte richiesto; j) identificare, congelare e rintracciare proventi del crimine conformemente alle disposizioni del titolo V della presente Convenzione; k) il recupero di beni, conformemente alle disposizioni del Titolo V della presente Convenzione. 4. Senza pregiudizio al proprio diritto interno, le competenti autorita' dello Stato Parte possono, senza una precedente richiesta, trasmettere informazioni in materia penale ad una autorita' competente di un altro Stato Parte qualora ritengano che dette informazioni possano essere utili all'autorita' ad intraprendere o a concludere con successo inchieste e procedimenti penali o possano dar luogo ad una richiesta formulata dal secondo Stato Parte ai sensi della presente Convenzione. 5. La trasmissione di informazioni ai sensi del punto 4 del presente articolo deve essere effettuata senza recare pregiudizio alle indagini e ai procedimenti penali nello Stato delle autorita' competenti che forniscono le informazioni. Le autorita' competenti che ricevono le informazioni si conformano alla richiesta che dette informazioni restino riservate, anche se temporaneamente, o con limitazioni sul loro utilizzo. Tuttavia, cio' non preclude allo Stato Parte ricevente di divulgare, nel corso di un procedimento, le informazioni che possano discolpare un accusato. In tal caso, lo Stato Parte ricevente notifica lo Stato Parte trasmittente prima della loro divulgazione e, se richiesto, si consulta con lo Stato Parte trasmittente. Nel caso in cui non fosse possibile, eccezionalmente, notificarlo in anticipo, lo Stato Parte ricevente comunica immediatamente allo Stato Parte trasmittente la divulgazione delle informazioni. 6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli obblighi previsti da altri trattati bilaterali o multilaterali che regolano o regoleranno, in tutto o in parte, l'assistenza giudiziaria reciproca. 7. I punti 9-29 del presente articolo si applicano alle richieste presentate ai sensi del presente articolo se i relativi Stati Parte non sono vincolati da un trattato di assistenza giudiziaria reciproca. Nel caso in cui detti Stati Parte siano vincolati da un tale trattato, si applicano le disposizioni corrispondenti di detto trattato a meno che gli Stati Parte non accettino di applicare i punti 9-29 del presente articolo in luogo di dette disposizioni. Si incoraggiano fortemente gli Stati Parte ad applicare questi punti nel caso in cui facilitino la cooperazione. 8. Gli Stati Parte non possono rifiutarsi di fornire l'assistenza giudiziaria reciproca prevista dal presente articolo sulla base del segreto bancario. 9. (a) Uno Stato Parte, nel rispondere ad una richiesta di assistenza prevista dal presente articolo in assenza della doppia incriminazione, tiene conto dei fini della presente Convenzione, come esposti in articolo 1; (b) Gli Stati Parte possono rifiutare di fornire l'assistenza prevista dal presente articolo in base all'assenza della doppia incriminazione. Tuttavia, uno Stato Parte richiesto, ove cio' sia compatibile con i concetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico, fornisce l'assistenza, che non comporta azioni coercitive. Tale assistenza puo' essere rifiutata quando le richieste comportano questioni da minimo oppure questioni per le quali la cooperazione o l'assistenza richiesta e' disponibile ai sensi di altre disposizioni della presente Convenzione; c) Ogni Stato Parte puo' prendere in considerazione l'adozione di misure che possono essere necessarie per consentirgli di fornire il piu' ampio campo di applicazione dell'assistenza ai sensi del presente articolo in assenza di doppia incriminazione. 10. Una persona che si trovi in stato detentivo o che stia scontando una condanna nel territorio di uno Stato Parte, la cui presenza e' richiesta in un altro Stato Parte per motivi di identificazione, testimonianza o per fornire assistenza nell'acquisizione di prove necessarie a indagini, azioni penali o procedimenti penali per reati previsti dalla presente Convenzione puo' essere trasferita qualora sussistano le seguenti condizioni: a) la persona concede liberamente il proprio consenso informato; b) le autorita' competenti di entrambi gli Stati Parte sono d'accordo, in base alle condizioni che gli Stati Parte ritengano appropriate. 11. Ai fini del punto 10 del presente articolo: a) lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona ha l'autorita' e l'obbligo di tenere la persona trasferita in stato di custodia, salvo diversamente richiesto o autorizzato dallo Stato Parte dal quale la persona e' stata trasferita; b) lo Stato Parte, presso il quale viene trasferita la persona, deve attuare senza indugio l'obbligo di riconsegnare la persona alla custodia dello Stato Parte dal quale e' stata trasferita cosi' come concordato precedentemente, o come altrimenti concordato, dalle autorita' competenti di entrambi gli Stati Parte; c) lo Stato Parte, presso il quale viene trasferita la persona, non deve esigere dallo Stato Parte dal quale e' stata trasferita la persona di avviare la procedura di estradizione per la riconsegna della persona in questione; d) la persona trasferita ha diritto al conteggio della parte di pena espiata nello Stato dal quale e' stata trasferita e per il tempo trascorso in stato di custodia nello Stato Parte nel quale e' stata trasferita. 12. A meno che lo Stato Parte dal quale la persona deve essere trasferita ai sensi dei punti 10 e 11 del presente articolo acconsenta, detta persona, qualunque sia la sua nazionalita', non puo' essere incriminata, detenuta, punita o sottoposta a nessun'altra restrizione della liberta' personale nel territorio dello Stato nel quale la persona e' trasferita per atti, omissioni o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato dal quale detta persona e' stata trasferita. 13. Ciascuno Stato Parte designa un'autorita' centrale con il compito e la facolta' di ricevere le richieste di assistenza giudiziaria ed eseguirle o trasmetterle alle autorita' competenti per l'esecuzione. Laddove in uno Stato Parte vi sia un territorio o una regione a statuto speciale con un sistema distinto per l'assistenza giudiziaria, puo' designare una autorita' centrale distinta con le medesime funzioni per quella regione o territorio. Le autorita' centrali garantiscono l'esecuzione o la trasmissione rapida e corretta delle richieste ricevute Allorche' l'autorita' centrale trasmette per esecuzione la richiesta all'autorita' competente, sollecita la rapida e corretta esecuzione della stessa da parte di detta autorita' competente. Al Segretario Generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione dell'autorita' centrale designata al suddetto scopo nel momento in cui gli Stati Parte depositano il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione. Le richieste di assistenza giudiziaria reciproca e le comunicazioni ad esse relative vanno trasmesse alle autorita' centrali designate dagli Stati Parte. Questa condizione non pregiudica il diritto degli Stati Parte di chiedere che tali richieste e comunicazioni siano loro indirizzate per mezzo di canali diplomatici e, in casi urgenti e su accordo degli Stati Parte, se possibile, attraverso l'Organizzazione di Polizia Criminale Internazionale. 14. Le richieste vanno formulate per scritto o, laddove possibile, .con un mezzo atto a produrle una trascrizione scritta in una lingua accettata dallo Stato Parte richiesto, con modalita' tali da permettere a detto Stato Parte di accertarne l'autenticita'. Al Segretario Generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione della lingua o lingue accettate da ciascuno Stato Parte al momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione. In casi urgenti e su accordo degli Stati Parte, le richieste possono essere formulate verbalmente ma debbono essere immediatamente confermate per scritto. 15. La richiesta di reciproca assistenza giudiziaria deve contenere: a) l'identita' dell'autorita' che formula la richiesta; b) l'oggetto e la natura delle indagini, dell'azione penale o del procedimento giudiziario cui la richiesta si riferisce e il nome e le funzioni dell'autorita' che conduce tali indagini, azione penale o procedimento giudiziario; c) una breve esposizione dei fatti rilevanti, tranne che nelle richieste che hanno come scopo la notifica di atti giudiziari; d) una descrizione del tipo di assistenza richiesta e specificazioni di eventuali particolari procedure che lo Stato Parte richiedente desidera siano seguite. e) laddove possibile, l'identita' delle persone coinvolte, il luogo in cui si trovano e la loro nazionalita'; f) lo scopo per cui si richiedono le prove, le informazioni o le azioni. 16. Lo Stato Parte richiesto puo' chiedere informazioni supplementari quando cio' sembri necessario per l'esecuzione della richiesta conformemente al diritto interno o possa agevolare tale esecuzione. 17. La richiesta viene eseguita conformemente al diritto interno dello Stato Parte richiesto, e nella misura in cui non e' contraria al diritto interno dello Stato Parte richiesto e, laddove possibile, conformemente alle procedure specificate nella richiesta. 18. Ogni qual volta cio' e' possibile e compatibile coi principi fondamentali del diritto interno, quando un individuo si trova nel territorio di uno Stato Parte e deve essere ascoltato in qualita' di testimone od esperto dalle autorita' giudiziarie di un altro Stato Parte, il primo Stato Parte puo', su richiesta del secondo, consentire che tale audizione avvenga per mezzo di una video-conferenza se non e' possibile o auspicabile per l'individuo in questione comparire di persona nel territorio dello Stato Parte richiedente. Gli Stati Parte possono accordarsi perche' l'audizione sia condotta da un'autorita' giudiziaria dello Stato Parte richiedente alla presenza di un'autorita' giudiziaria dello Stato Parte richiesto. 19. Lo Stato Parte richiedente non trasmette o utilizza informazioni o prove fornite dallo Stato Parte richiesto per indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari diversi da quelli indicati nella richiesta senza il consenso preventivo dello Stato Parte richiesto. Questo punto non vieta in alcun modo allo Stato Parte richiedente di rivelare in un proprio procedimento informazioni o prove che discolpano un accusato. In tale caso, lo Stato Parte richiedente, prima della rivelazione, informa lo Stato Parte richiesto e, se richiesto, si consulta con questo ultimo. Se, in casi eccezionali, e' impossibile dare comunicazione anticipata, lo Stato Parte richiedente informa senza indugio lo Stato Parte richiesto della rivelazione. 20. Lo Stato Parte richiedente puo' chiedere allo Stato Parte richiesto di serbare la riservatezza sui fatti e sulla materia della richiesta, salvo' quanto necessario all'esecuzione della medesima. Se lo Stato Parte richiesto non puo' ottemperare alla richiesta di riservatezza ne informa prontamente lo Stato Parte richiedente. 21. L'assistenza giudiziaria reciproca puo' essere rifiutata se: a) la richiesta non e' formulata conformemente alle disposizioni del presente articolo; b) lo Stato Parte richiesto valuta che l'esecuzione della richiesta puo' recare pregiudizio alla propria sovranita', sicurezza, ordine pubblico o altri interessi fondamentali; c) in relazione a reati similari, il diritto interno vieta alle autorita' dello Stato Parte richiesto di eseguire le azioni richieste qualora tali reati siano oggetto di indagini, azioni penale o procedimenti giudiziari nell'ambito delle competenze di tali autorita'; d) accogliere della richiesta fosse contrario all'ordinamento giuridico relativo all'assistenza giudiziaria reciproca dello Stato Parte richiesto. 22. Gli Stati Parte non possono respingere una richiesta di assistenza giudiziaria reciproca solo a motivo del fatto che si ritiene che il reato riguardi anche questioni fiscali. 23. Il rifiuto di prestare assistenza giudiziaria reciproca deve essere motivato. 24. Lo Stato Parte richiesto da' esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria reciproca non appena possibile e tiene nel massimo conto possibile le eventuali scadenze proposte dallo Stato Parte richiedente, delle quali da' ragione, preferibilmente nella richiesta. Lo Stato Parte richiedente puo' fare ragionevoli richieste di informazioni sullo stato e sui progressi delle misure adottate dallo Stato Parte richiesto per adempiere alla richiesta. Lo Stato Parte richiesto risponde alle ragionevoli richieste di informazioni dello Stato Parte richiedente sullo stato e sui progressi della propria richiesta. Lo Stato Parte richiedente informa prontamente lo Stato Parte richiesto quando l'assistenza non e' piu' necessaria. 25. L'assistenza giudiziaria reciproca puo' essere differiti dallo Stato Parte richiesto a motivo del fatto che interferirebbe con un'indagine, azione penale o procedimento giudiziario in corso. 26. Prima di respingere una richiesta ai sensi del punto 21 del presente articolo o di differirne l'esecuzione ai sensi del punto 25 del presente articolo, lo Stato Parte richiesto si consulta con lo Stato Parte richiedente per valutare se l'assistenza puo' essere concessa nei termini e alle condizioni ritenute necessarie. Se lo Stato Parte richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, e' tenuto ad ottemperarvi. 27. Senza pregiudizio all'applicazione del punto 12 del presente articolo, il testimone, l'esperto o altra persona i quali, su richiesta dello Stato Parte richiedente, acconsentono a fornire prove in un procedimento o a collaborare ad un'indagine, azione penale o procedimento giudiziario nel territorio dello Stato Parte richiedente non possono essere perseguiti, detenuti, puniti, ne' sottoposti a qualsiasi altra restrizione della propria liberta' personale in quel territorio per fatti, omissioni o condanne antecedenti alla partenza dal territorio dello Stato Parte richiesto. Tale salvacondotto spira quando il testimone, l'esperto o altra persona, avendo avuto la possibilita' di andarsene per un periodo di quindici giorni consecutivi o per un periodo concordato tra gli Stati Parte a decorrere dalla data in cui e' stato ufficialmente informato che la sua presenza non e' piu' richiesta dalle autorita' giudiziarie, malgrado cio' rimane volontariamente nel territorio dello Stato Parte richiedente o vi ritorna di sua libera volonta' dopo averlo lasciato. 28. Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta sono a carico dello Stato Parte richiesto salvo diverso accordo tra gli Stati Parti in questione. Se, per soddisfare la richiesta, e' o sara' necessario sostenere spese considerevoli o straordinarie, gli Stati Parte si consultano per decidere i termini e le condizioni di esecuzione della richiesta nonche' il modo in cui la spesa verra' sostenuta. 29. Lo Stato Parte richiesto: a) fornisce allo Stato Parte richiedente copie di atti pubblici, documenti o informazioni in proprio possesso che secondo il diritto interno sono a disposizione del pubblico in generale; b) puo', a discrezione, fornire allo Stato Parte richiedente in tutto, in parte o alle condizioni ritenute opportune, copie di atti pubblici, documenti o informazioni in proprio possesso che secondo il diritto interno non sono a disposizione del pubblico in generale. 30. Gli Stati Parte, laddove necessario, valutano l'eventualita' di stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali atti a dare seguito pratico o maggiore efficacia alle disposizioni del presente articolo.

Convenzione- art. 47

Articolo 47 Trasferimento dei procedimenti penali Ciascuno Stato Parte valuta la possibilita' di trasferire ad un altro i procedimenti relativi al perseguimento di reati previsti conformemente alla presente Convenzione nei casi in cui tale trasferimento e' ritenuto nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia, in particolare nei casi in cui sono coinvolte piu' giurisdizioni, al fine di concentrare l'esercizio dell'azione penale.

Convenzione- art. 48

Articolo 48 Cooperazione tra i serviti di individuazione e repressione della criminalita' 1. Gli Stati Parte collaborano strettamente tra di loro, coerentemente con i rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi nazionali, per rafforzare l'efficacia dell'azione delle strutture preposte all'individuazione e repressione dei reati di cui alla presente Convenzione. Ciascuno Stato Parte adotta, in particolare, misure efficaci a: a) rafforzare e, laddove necessario, istituire canali di comunicazione tra le rispettive autorita', istituzioni e servizi competenti, al fine di rendere piu' semplice il sicuro e rapido scambio di informazioni riguardanti tutti gli aspetti dei reati di cui alla presente Convenzione, compresi, se gli Stati Parte lo ritengono opportuno, i collegamenti con altre attivita' criminali; b) cooperare con altri Stati Parte nella conduzione di indagini relative ai reati trattati dalla presente Convenzione riguardanti: i) l'identita', la collocazione e le attivita' di persone sospette di partecipazione in detti reati o la collocazione di altre persone coinvolte; ii) i movimenti di proventi del reato o beni derivanti dalla commissione di tali reati; iii) i movimenti di beni, attrezzature o altri strumenti utilizzati o che si intenda utilizzare per la commissione di tali reati; c) fornire, ove opportuno, i necessari strumenti o quantitativi di sostanze per fini investigativi o di analisi; d) scambiare, ove opportuno, informazioni con altri Stati Parte sui specifici mezzi e i metodi usati per la commissione dei reati di cui alla presente Convenzione, compresi l'utilizzo di false identita', di documenti falsi, contraffatti o alterati e di altri mezzi atti a nascondere la natura delle attivita'; e) facilitare l'effettivo coordinamento tra le proprie autorita', istituzioni e servizi competenti e promuovere lo scambio di personale e di altri esperti, compreso, nel rispetto delle intese e degli accordi bilaterali tra gli Stati Parte interessati, il dislocamento di ufficiali di collegamento; f) scambiare le informazioni e coordinare le misure amministrative e d'altro genere adottate opportunamente allo scopo di individuare precocemente i reati di cui alla presente Convenzione. 2. Allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione, gli Stati Parte valutano l'opportunita' di concludere intese o accordi bilaterali o multilaterali per la diretta collaborazione tra i propri servizi di individuazione e repressione del crimine e, laddove tali intese o accordi siano gia' esistenti, l'opportunita' di emendarli. In mancanza di tali accordi o intese tra gli Stati Parte interessati, gli Stati Parte possono considerare la presente Convenzione come base per la reciproca collaborazione di polizia in relazione ai reati trattati dalla Convenzione stessa. Qualora opportuno, gli Stati Parte utilizzano pienamente gli accordi e le intese, comprese le organizzazioni regionali o internazionali, per incrementare la cooperazione tra i propri servizi di individuazione e repressione. 3. Gli Stati Parte si sforzano di cooperare con i propri mezzi per fronteggiare i reati trattati dalla presente Convenzione perpetrati attraverso l'uso della moderna tecnologia.

Convenzione- art. 49

Articolo 49 Indagini comuni Gli Stati Parte valutano l'opportunita' di stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali per mezzo dei quali, rispetto a questioni oggetto di indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari in uno o piu' Stati, le autorita' competenti interessate possono creare organi investigativi comuni. In mancanza di tali accordi o intese, si possono intraprendere indagini comuni sulla base di accordi caso per caso. Gli Stati Parte coinvolti assicurano il pieno rispetto della sovranita' dello Stato Parte nel cui territorio tale indagine deve aver luogo.

Convenzione- art. 50

Articolo 50 Tecniche speciali di investigazione 1. Per combattete efficacemente la corruzione, ciascuno Stato, nei limiti consentiti dai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico interno, e conformemente alle condizioni stabilite dal proprio diritto interno, adotta le misure necessarie, con i propri mezzi, a consentire l'appropriato impiego da parte delle autorita' competenti della consegna controllata e, laddove ritenuto opportuno, di altre tecniche speciali di investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura, entro il suo territorio, e a consentire l'ammissibilita' in tribunale della prova cosi' ottenuta. 2. Allo scopo di indagare i reati di cui alla presente Convenzione, si incoraggiano gli Stati Parte a stringere, laddove necessario, gli opportuni accordi o intese bilaterali o multilaterali per l'impiego di dette tecniche speciali di investigazione nel contesto della cooperazione internazionale. Tali accordi o intese vengono conclusi e attuati in piena ottemperanza del principio della sovrana eguaglianza degli Stati e vengono attuati in stretta conformita' ai termini di tali accordi o intese. 3. In mancanza degli accordi o intese di cui al punto 2 del presente articolo, le decisioni sull'impiego di tecniche speciali di investigazione a livello internazionale vengono prese caso per caso e, se necessario, possono tenere in considerazione le disposizioni e le intese di carattere economico riguardanti l'esercizio della giurisdizione da parte degli Stati Parte interessati. 4. Le decisioni di impiegare la consegna controllata a livello internazionale, su consenso degli Stati Parte interessati, possono includere metodi quali l'intercettazione delle merce o dei fondi e metodi che permettono alle merci e ai fondi di proseguire integri oppure di essere asportati o sostituiti in tutto o in parte.

Convenzione- art. 51

Articolo 51 Norma generale La restituzione di beni conformemente al presente titolo costituisce un principio fondamentale della presente Convenzione e gli Stati Parte dovranno prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione ed assistenza a tal riguardo.

Convenzione- art. 52

Articolo 52 Prevenzione e individuazione di trasferimenti di proventi di reato 1. Fatto salvo l'Articolo 14 della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte adottera' le misure necessarie, in conformita' con il proprio diritto interno, per richiedere alle istituzioni finanziarie soggette alla propria giurisdizione di verificare l'identita' dei clienti, adottare provvedimenti ragionevoli per determinare l'identita' degli aventi diritto ai fondi depositati su conti di cospicuo valore e condurre un attento esame dei conti richiesti o mantenuti da o per conto di persone che esercitino o abbiano esercitato funzioni pubbliche prominenti e loro familiari e collaboratori stretti. Tale attento esame dovra' essere ragionevolmente strutturato per individuare le transazioni sospette, al fine di informarne le autorita' competenti e non deve essere concepito come deterrente o impedimento per le istituzioni finanziarie nell'intrattenere rapporti d'affari con clienti legittimi. 2. Al fine di agevolare l'applicazione delle misure previste nel punto 1 del presente articolo, ciascuno Stato Parte, in conformita' con il proprio diritto interno ed ispirandosi alle pertinenti iniziative di organizzazioni regionali, interregionali e multilaterali per la lotta contro i riciclaggio di destero', dovra': a) impartire direttive riguardo ai tipi di persone fisiche o giuridiche sui conti delle quali le istituzioni finanziarie soggette alla propria giurisdizione dovranno condurre attento esame, ai tipi di conti e transazioni cui dovranno prestare particolare attenzione, nonche' relativamente alle modalita' appropriate di apertura di conti, tenuta degli stessi e registrazione delle operazioni, da applicare a tali conti; e b) se del caso, notificare alle istituzioni finanziarie soggette alla propria giurisdizione, su richiesta di un altro Stato Parte o su propria iniziativa, l'identita' delle persone fisiche o giuridiche sui conti delle quali dovra' condurre attento esame, oltre a quelle che le istituzioni finanziarie possono identificare con altre modalita'. 3. Nel contesto del punto 2 (a) del presente articolo, ciascuno Stato Parte attuera' misure per garantire che le proprie istituzioni finanziarie mantengano le adeguate registrazioni, per un congruo periodo di tempo, dei conti e delle transazioni relativi alle persone menzionate nel punto 1 del presente articolo, che dovrebbero contenere, come minimo, informazioni concernenti l'identita' del cliente, oltre che, nei limiti del possibile, dell'avente diritto. 4. Al fine di impedire ed individuare i trasferimenti di proventi del crimine previsti dalla presente Convenzione, ciascuno Stato Parte applichera' misure appropriate ed efficaci, per impedire, con l'ausilio dei propri organismi di regolamentazione e supervisione, l'istituzione di banche che non abbiano una presenza fisica e che non siano affiliate ad alcun gruppo finanziario regolamentato. Inoltre, gli Stati Parte potranno considerare la possibilita' di esigere dalle proprie istituzioni finanziarie di rifiutare di avviare o continuare ad intrattenere rapporti con tali istituzioni, in qualita' di banche corrispondenti e di astenersi dallo stabilire rapporti con istituzioni finanziarie straniere che consentano l'utilizzo dei propri conti da parte di banche che non hanno una presenza fisica e che non siano affiliate ad alcun gruppo finanziario regolamentato. 5. Ciascuno Stato Parte considerera' la possibilita' di predisporre, in conformita' con il proprio diritto interno, efficaci sistemi di divulgazione delle informazioni finanziarie per i pubblici ufficiali appropriati e stabilire adeguate sanzioni in caso di mancato adempimento. Ciascuno Stato Parte prendera' altresi' in considerazione la possibilita' di adottare le misure necessarie per consentire alle proprie autorita' competenti di condividere tali informazioni con le autorita' competenti di altri Stati Parte, qualora si renda necessario effettuare indagini sui proventi del crimine previsti nella presente Convenzione, ovvero di richiedere o recuperare gli stessi. 6. Ciascuno Stato Parte prendera' in considerazione la possibilita' di adottare le necessarie misure, in conformita' con il proprio diritto interno, per richiedere agli appropriati pubblici ufficiali, aventi un diritto o una delega di firma ovvero un qualsiasi altro potere su un conto finanziario in un paese straniero, di segnalare tale rapporto alle autorita' competenti e di mantenere le opportune registrazioni relative a tali conti. Tali misure dovranno altresi' includere le opportune sanzioni in caso di mancato adempimento.

Convenzione- art. 53

Articolo 53 Misuro per il recupero diretto di beni Ciascuno Stato Parte, in conformita' con il proprio diritto interno: a) adottera' le misure necessarie per consentire ad un altro Stato Parte di avviare un'azione civile dinanzi ai propri tribunali, volta a stabilire la titolarita' o la proprieta' di beni acquisiti mediante la commissione di un reato previsto dalla presente Convenzione; b) adottera' le misure necessarie per consentire ai propri tribunali di ordinare agli autori di reati previsti dalla presente Convenzione di pagare un indennizzo o corrispondere un risarcimento danni ad un altro Stato Parte che abbia subito un pregiudizio da tali reati; e c) adottera' le misure necessarie per consentire ai propri tribunali o alle autorita' competenti, qualora essi debbano adottare decisioni in merito alla confisca, di riconoscere il legittimo diritto di proprieta' di un altro Stato Parte sui beni acquisiti mediante la commissione di un reato previsto dalla presente Convenzione.

Convenzione- art. 54

Articolo 54 Meccanismi di recupero di beni mediante la cooperazione internazionale ai fini della confisca 1. Ciascuno Stato Parte, al fine di prestare reciproca assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 della presente Convenzione, concernente i beni acquisiti mediante commissione di un reato previsto dalla presente Convenzione, ovvero utilizzati per la commissione di tale reato, in conformita' con il proprio diritto interno: a) adottera' le misure necessarie per consentire alle proprie autorita' competenti di dare efficacia ad un'ordinanza di confisca emessa da un tribunale di un altro Stato Parte; b) adottera' le misure necessarie per consentire alle proprie autorita' competenti, nei casi in cui esse abbiano giurisdizione, di ordinare la confisca di tali beni di origine estera nell'ambito di una decisione relativa ad un reato di riciclaggio di denaro o qualsiasi altro reato soggetto alla propria giurisdizione, ovvero mediante altri procedimenti autorizzati in conformita' con il proprio diritto interno; e c) considerera' la possibilita' di adottare le misure necessarie per consentire la confisca di tale bene in assenza di condanna penale nei casi in cui l'autore del reato non possa essere penalmente perseguito per morte, fuga o assenza ovvero in altri casi opportuni. 2. Ciascuno Stato Parte, al fine di prestare la reciproca assistenza giudiziaria a seguito di richiesta formulata ai sensi del punto 2 dell'articolo 55 della presente Convenzione, in conformita' con il proprio diritto interno: a) adottera' le misure necessarie per consentire alle proprie autorita' competenti di congelare o sequestrare i beni, in esecuzione di un'ordinanza di congelamento o sequestro emessa da un tribunale o autorita' competente di uno Stato Parte richiedente, che possa costituire per lo Stato richiesto una ragionevole base per ritenere che sussistano motivi sufficienti per adottare tali misure e che i beni possano eventualmente essere oggetto di un'ordinanza di confisca ai fini del punto 1 (a) del presente articolo; b) adottera' le misure necessarie per consentire alle proprie autorita' competenti di congelare o sequestrare beni, in esecuzione di una richiesta che possa costituire per lo Stato richiesto una base ragionevole per ritenere che sussistano motivi sufficienti per adottare tali misure e che i beni possano eventualmente essere oggetto di un'ordinanza di confisca ai fini del punto 1 (a) del presente articolo; e c) considerera' la possibilita' di adottare ulteriori misure per consentire alle proprie autorita' competenti di preservare i beni ai fini della confisca, ad esempio sulla base di un mandato di arresto all'estero o di un'imputazione penale conseguente all'acquisizione di tale bene.

Convenzione- art. 55

Articolo 55 Cooperazione internazionale ai fini della confisca 1. Uno Stato Parte che abbia ricevuto una richiesta da un altro Stato Parte, avente giurisdizione su un reato previsto dalla presente Convenzione, di confisca di proventi di reato, beni, attrezzature ovvero altri strumenti previsti dall'articolo 31, punto 1, della presente Convenzione, che si trovano nel suo territorio, dovra', nella maggior misura possibile consentita dal proprio diritto interno: a) trasmettere la richiesta alle proprie autorita' competenti al fine di ottenere l'emissione di un'ordinanza di confisca e, qualora essa sia emessa, di dare esecuzione alla medesima; ovvero b) trasmettere alle proprie autorita' competenti, affinche' ne diano esecuzione nella misura richiesta, un'ordinanza di confisca emessa da un tribunale nel territorio dello Stato Parte richiedente, in conformita' con gli articoli 31, punto 1, e 54, punto 1 (a); della presente Convenzione, nella misura in cui essa sia relativa a proventi di reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 31, punto 1, che si trovino nel territorio dello Stato Parte richiesto. 2. Facendo seguito ad una richiesta presentata da un altro Stato Parte avente giurisdizione su un reato previsto dalla presente Convenzione, lo Stato Parte richiesto puo' adottare misure volte ad identificare, rintracciare, congelare e sequestrare proventi di reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 31, punto 1, della presente Convenzione, ai fini di un'eventuale confisca che dovra' essere ordinata o dallo Stato Parte richiedente, ovvero, conformemente ad una richiesta di cui il punto l del presente articolo, dallo Stato Parte richiesto. 3. Le disposizioni contenute nell'articolo 46 della presente Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente articolo. In aggiunta alle informazioni specificate nell'articolo 46, punto 15, le richieste presentate in conformita' del presente articolo dovranno contenere: a) in caso di richiesta relativa al punto 1 (a) del presente articolo, una descrizione del bene da sottoporre a confisca, cosi' come, nella misura del possibile, l'ubicazione e, laddove pertinente, l'indicazione del valore estimativo del bene ed una esposizione dei fatti su cui si basa lo Stato Parte richiedente, sufficienti a consentire allo Stato Parte richiesto di richiedere l'ordinanza in conformita' con il proprio diritto interno; b) nel caso di una richiesta riferita al punto 1 (b) del presente articolo, una copia legalmente accettabile di ordinanza di confisca, su cui si basa la richiesta, emessa dallo Stato Parte richiedente, un'esposizione dei fatti ed informazioni circa la misura in cui e' richiesta l'esecuzione dell'ordinanza, una dichiarazione in cui siano specificate le misure adottate dallo Stato Parte richiedente per dare adeguata notifica a terze parti in buona fede e garantire una procedura regolare, nonche' una dichiarazione secondo cui l'ordinanza di confisca e' definitiva; c) nel caso di una richiesta riferita al punto 2 del presente articolo, un'esposizione dei fatti su cui si basa lo Stato Parte richiedente ed una descrizione delle misure 'richieste e, laddove disponibile, una copia legalmente accettabile di un'ordinanza su cui si basa la richiesta. 4. Le decisioni o le misure previste ai punti l e 2 del presente articolo saranno adottate dallo Stato Parte richiesto in conformita' con il proprio diritto interno ed in assoggettamento alle norme procedurali ovvero in conformita' di accordi o intese bilaterali o multilaterali ai quali puo' essere vincolato rispetto allo Stato Parte richiedente. 5. Ciascuno Stato Parte fornira' al Segretario Generale delle Nazioni Unite una copia delle proprie leggi e regolamenti che danno applicazione al presente articolo e di qualsiasi successiva modifica di tali leggi e regolamenti o una descrizione della stessa. 6. Se uno Stato Parte decide di subordinare l'adozione delle misure previste nei punti l e 2 del presente articolo, all'esistenza di un trattato pertinente, tale Stato Parte dovra' considerare la presente Convenzione come base convenzionale necessaria e sufficiente. 7. La cooperazione ai sensi del presente articolo potra' altresi' essere rifiutata o le misure cautelati revocate se lo Stato Parte richiesto non riceve tempestivamente prove sufficienti ovvero se il bene e' di valore minimo. 8. Prima di revocare qualsiasi misura cautelare adottata in conformita' con il presente articolo, lo Stato Parte richiesto dovra', se possibile, dare allo Stato Parte richiedente la possibilita' di presentare i propri argomenti in favore del mantenimento della misura. 9. Le disposizioni del presente articolo non dovranno essere interpretate come pregiudizievoli dei diritti delle terze parti in buona fede.

Convenzione- art. 56

Articolo 56 Cooperazione speciale Fatto salvo il proprio diritto interno, ciascuno Stato Parte si adoperera' per adottare le misure che gli permettano di trasmettere ad un altro Stato Parte, che non abbia precedentemente presentato richiesta, senza pregiudizio per le proprie indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari, le informazioni relative ai proventi del crimine previsti dalla presente Convenzione, qualora esso ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare lo Stato Parte destinatario ad avviare o dare luogo a indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari ovvero indurre detto Stato Parte a formulare una richiesta in conformita' con il presente titolo della Convenzione.

Convenzione- art. 57

Articolo 57 Restituzione e disposizione dai beni 1. Ciascuno Stato Parte disporra' dei beni confiscati in conformita' con gli articoli 31 o 55 della presente Convenzione, ivi inclusa la restituzione ai legittimi proprietari precedenti, in conformita' con il punto 3 del presente articolo, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione e del proprio diritto interno. 2. Ciascuno Stato Parte adottera', in conformita' con i principi fondamentali del proprio diritto interno, le misure legislative o di altra natura necessarie a consentire alle proprie autorita' competenti di procedere alla restituzione dei beni oggetto di confisca, nel dar seguito ad una richiesta presentata da un altro Stato Parte, conformemente alla presente Convenzione, tenendo conto dei diritti delle terze parti in buona fede. 3. In. conformita' con gli articoli 46 e 55 della presente Convenzione e con i punti 1 e 2 del presente articolo, lo Stato Parte richiesto dovra': a) in caso di sottrazione di fondi pubblici ovvero di riciclaggio di fondi pubblici sottratti, come previsto dagli articoli 17 e 23 della presente Convenzione, laddove la confisca sia stata eseguita in conformita' con l'articolo 55 e sulla base di una sentenza definitiva nello Stato Parte richiedente, requisito al quale lo Stato Parte richiesto potra' rinunciare, restituire il bene oggetto di confisca allo Stato Parte richiedente; b) nel caso di proventi relativi a qualsiasi altro reato compreso nella presente Convenzione, laddove la confisca sia stata eseguita in conformita' con l'articolo 55 della presente Convenzione e sulla base di una sentenza definitiva nello Stato Parte richiedente, requisito al quale lo Stato Parte richiesto potra' rinunciare, restituire il bene oggetto di confisca allo Stato Parte richiedente, qualora lo Stato Parte richiedente fornisca allo Stato Parte richiesto prove ragionevoli del proprio diritto di proprieta' anteriore sui beni confiscati ovvero lo Stato Parte richiesto riconosca i darmi procurati allo Stato Parte richiedente come base per la restituzione del bene oggetto di confisca; c) in tutti gli altri casi, dare considerazione prioritaria alla restituzione di beni confiscati allo Stato Parte richiedente, mediante restituzione di tali beni ai legittimi proprietari precedenti o indennizzo in favore delle vittime del reato. 4. Laddove opportuno, a meno che gli Stati Parte non decidano diversamente, lo Stato Parte richiesto puo' dedurre le spese ragionevoli sostenute per le indagini, l'azione penale o i procedimenti giudiziari che abbiano reso possibile la restituzione o la disposizione dei beni oggetti a confisca ai sensi del presente articolo. 5. Laddove opportuno, gli Stati Parte potranno altresi' prevedere in particolare di concludere, sulla base del singolo caso, accordi o intese mutualmente accettabili, finalizzati alla disposizione definitiva dei beni soggetti a confisca.

Convenzione- art. 58

Articolo 58 Unita' di intelligence finanziaria Gli Stati Parte coopereranno tra loro al fine di impedire e combattere il trasferimento di proventi relativi ai reati previsti in conformita' con la presente Convenzione e di promuovere modalita' e misure di recupero di tali proventi e, a tal fine, considereranno la possibilita' di istituire un'unita' di intelligence finanziaria responsabile della ricezione, analisi e diffusione tra le autorita' competenti di informazioni relative a transazioni finanziarie sospette.

Convenzione- art. 59

Articolo 59 Accordi ed intese bilaterali e multilaterali Gli Stati Parte prenderanno in considerazione la possibilita' di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali finalizzati ad accrescere l'efficacia della cooperazione internazionale prestata conformemente al presente titolo della Convenzione.

Convenzione- art. 60

Articolo 60 Formazione ed assistenza tecnica 1. Ciascuno Stato Parte, nei limiti delle proprie esigenze, formulera', sviluppera' o perfezionera' programmi di formazione specifici per il proprio personale responsabile della prevenzione e della lotta contro la corruzione. Tali programmi di formazione possono riguardare, tra le altre cose: a) misure 'efficaci di prevenzione, individuazione, indagine, repressione e lotta coatto la corruzione, incluso l'uso di metodi di raccolta delle prove e d'indagine; b) accrescimento della capacita' di sviluppo e pianificazione di una politica strategica contro la corruzione; c) formazione di autorita' competenti nella formulazione di richieste di assistenza giudiziaria reciproca che soddisfino i requisiti della presente Convenzione; d) valutazione e rafforzamento delle istituzioni, della gestione del servizio pubblico e la gestione di finanze pubbliche, inclusi gli appalti pubblici ed il settore privato; e) prevenzione e lotta al trasferimento di proventi di reati previsti dalla presente Convenzione e recupero di tali proventi; f) individuazione e congelamento del trasferimento di proventi di reati previsti dalla presente Convenzione; g) sorveglianza dei movimenti di proventi del crimine previsti dalla presente Convenzione e dei metodi impiegati per il trasferimento, l'occultamento o la dissimulazione di detti proventi; h) meccanismi e metodi giuridici ed amministrativi adeguati ed efficaci per agevolare la restituzione dei proventi del crimine previsti in conformita' con la presente Convenzione; i) metodi impiegati per la protezione delle vittime e dei testimoni che collaborano con le autorita' giudiziarie; e j) formazione in materia di regolamenti nazionali ed internazionali e di lingue. 2. Gli Stati Parte, nei limiti delle proprie capacita', considereranno la possibilita' di prestarsi la piu' ampia assistenza tecnica, in particolare in favore dei paesi in via di sviluppo, nei rispettivi piani e programmi di lotta contro la corruzione, incluso il supporto materiale e la formazione negli ambiti di cui al punto 1 del presente articolo, nonche' la formazione e l'assistenza e lo scambio reciproco di esperienze pertinenti e di conoscenze specializzate, che agevoleranno la cooperazione internazionale tra gli Stati Parte negli ambiti dell'estradizione e dell'assistenza giudiziaria reciproca. 3. Gli Stati Parte intensificheranno, nei limiti delle proprie esigenze, gli sforzi compiuti per ottimizzare le attivita' operative e di formazione all'interno di organizzazioni internazionali e regionali e nel quadro di pertinenti accordi o intese bilaterali o multilaterali. 4. Gli Stati Parte considereranno, su richiesta, la possibilita' di assistersi reciprocamente nella realizzazione di valutazioni, studi e indagini in relazione alle tipologie, alle cause, agli effetti ed ai costi della corruzione nei rispettivi paesi, al fine di elaborare, con la partecipazione delle autorita' competenti e della societa', strategie e piani di azione per la lotta contro la corruzione. 5. Al fine di agevolare il recupero dei proventi del crimine previsti in conformita' con la presente Convenzione, gli Stati Parte potranno cooperare fornendosi reciprocamente i nominativi degli esperti che potrebbero prestare assistenza nel raggiungimento di tale obiettivo. 6. Gli Stati Parte considereranno la possibilita' di ricorrere all'organizzazione di conferenze internazionali e seminari subregionali, regionali ed internazionali, per promuovere la cooperazione e l'assistenza tecnica e per stimolare il dibattito su problemi di interesse reciproco, inclusi i problemi e le esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo e dei paesi ad economia in transizione. 7. Gli Stati Parte considereranno la possibilita' di istituire meccanismi volontari finalizzati a contribuire finanziariamente agli sforzi compiuti dai paesi in via di sviluppo e dai paesi ad economia in transizione per l'applicazione della presente Convenzione attraverso programmi e progetti di assistenza tecnica. 8. Ciascuno Stato Parte considerera' la possibilita' di versare contributi volontari all'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine, al fine di dare impulso, attraverso l'Ufficio, a programmi e progetti nei paesi in via di sviluppo per l'applicazione della presente Convenzione.

Convenzione- art. 61

Articolo 61 Raccolta, scambio ed analisi delle informazioni sulla corruzione 1. Ciascuno Stato Parte considerera' la possibilita' di analizzare, in consultazione con esperti, le tendenze della corruzione nel proprio territorio, nonche' le circostanze in cui sono commessi i reati di corruzione. 2. Gli Stati Parte considereranno la possibilita' di sviluppare e condividere tra loro ed attraverso organizzazioni internazionali e regionali, statistiche, esperienza analitica riguardante la corruzione ed informazioni finalizzate ad elaborare, nei limiti del possibile, definizioni, norme e metodologie comuni, cosi' come informazioni sulle pratiche migliori per prevenire e combattere la corruzione. 3. Ciascuno Stato Parte considerera' la possibilita' di monitorare le proprie politiche e le attuali misure per combattere la corruzione e di valutare l'efficacia e l'efficienza delle stesse.

Convenzione- art. 62

Articolo 62 Altre misure: applicazione della Convezione mediante lo sviluppo economico e l'assistenza tecnica 1. Gli Stati Parte adotteranno, nella misura del possibile, le misure appropriate all'applicazione della presente Convenzione, mediante la cooperazione internazionale, tenendo conto degli effetti negativi della corruzione sulla societa' in generale e sullo sviluppo sostenibile in particolare. 2. Gli Stati Parte compiranno sforzi concreti nella misura del possibile ed in coordinamento tra loro e con organizzazioni internazionali e regionali, al fine di: a) intensificare la propria cooperazione a vari livelli con i paesi in via di sviluppo, al fine di rafforzare la capacita' di questi ultimi nella prevenzione e nella lotta contro la corruzione; b) intensificare l'assistenza finanziaria e materiale a sostegno degli sforzi compiuti dai paesi in via di sviluppo per prevenire e combattere efficacemente la corruzione ed aiutare questi ultimi ad applicare la presente Convenzione con successo; c) fornire assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo e ad economia in transizione al fine di aiutarli a soddisfare le proprie necessita' ai fini' dell'applicazione della presente Convenzione. A tal fine, gli Stati Parte si impegneranno a versare volontariamente contributi adeguati e regolari su un conto specificamente designato all'uopo, nell'ambito di un meccanismo di finanziamento delle Nazioni Unite. Gli Stati Parte potranno altresi' prevedere, in particolare, in conformita' con il proprio diritto interno e con le disposizioni della presente Convenzione, di contribuire a tale conto con una percentuale del denaro o del corrispondente valore dei proventi del crimine ovvero dei beni confiscati in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione; d) per incoraggiare e indurre altri Stati ed istituzioni finanziarie, laddove opportuno, ad unirsi agli sforzi compiuti in conformita' con il presente articolo, in particolare prevedendo un maggior numero di programmi di formazione ed attrezzature moderne a beneficio dei paesi in via di sviluppo, al fine di assisterli nel raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione. 3. Nella piu' ampia misura possibile, tali misure saranno adottate fatti salvi gli esistenti impegni in materia di assistenza esterna o altri accordi di cooperazione finanziaria, a livello bilaterale, regionale o internazionale. 4. Gli Stati Parte possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali di assistenza materiale e logistica, tenendo conto degli accordi finanziari necessari per rendere efficaci le misure di cooperazione internazionale previste nella presente Convenzione e per la prevenzione, individuazione e lotta alla corruzione.

Convenzione- art. 63

Articolo 63 Conferenza degli Stati Parte della Convenzione 1. E' istituita una Conferenza degli Stati Parte della Convenzione per migliorare la capacita' degli Stati Parte e la cooperazione tra loro, al fine di raggiungere gli obiettivi enunciati nella presente Convenzione e di promuovere e' esaminare la sua applicazione. 2. Il Segretario-Generale delle Nazioni Unite convochera' la Conferenza degli Stati Parte non piu' tardi di un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito, saranno tenute riunioni regolari della Conferenza degli Stati Parte in conformita' con il regolamento interno da essa adottato. 3. La Conferenza degli Stati Parte adotta il regolamento interno e le norme che regolano il funzionamento delle attivita' enunciate nel presente articolo, comprese le norme relative all'ammissione e dalla partecipazione di osservatori ed al pagamento delle spese occasionate dallo svolgimento di tali attivita'. 4. La Conferenza degli Stati Parte concerta le attivita', le procedure ed i metodi di lavoro per conseguire gli obiettivi enunciati al punto 1 del presente articolo, in particolare: a) agevolando le attivita' condotte dagli Stati Parte ai sensi degli articoli 60 e 62 e dei titoli da II a V della. presente Convenzione, anche incoraggiando l'apporta di contributi volontari; b) agevolando lo scambio di informazioni tra gli Stati Parte sui modelli e le tendenze della corruzione e sulle pratiche efficaci per prevenirla e combatterla e per restituire i proventi del crimine attraverso, tra l'altro, la pubblicazione delle informazioni pertinenti indicate nel presente articolo; c) cooperando con le organizzazioni ed i meccanismi internazionali e regionali e con le organizzazioni non-governative competenti; d) utilizzando adeguatamente le informazioni pertinenti prodotte da altri meccanismi internazionali e regionali per la lotta e la prevenzione della corruzione al fine di evitare inutili duplicazioni delle attivita'; e) riesaminando periodicamente l'attuazione della presente Convenzione da parte dei suoi Stati Parte; f) formulando raccomandazioni per migliorare la presente Convezione e la sua applicazione; g) prendendo nota delle necessita' di assistenza tecnica degli Stati Parte relativamente all'applicazione della presente Convenzione e raccomandando al riguardo le eventuali misure che ritenga necessarie. 5. Ai fini del punto 4 del presente articolo, la Conferenza degli Stati Parte acquisisce la necessaria conoscenza in merito alle misure adottate e le difficolta' incontrate dagli Stati Parte nell'attuazione della presente Convenzione attraverso le informazioni da questi fornite e attraverso i meccanismi complementari di esame da essa eventualmente istituiti. 6. Ciascuno Stato Parte fornisce alla Conferenza degli Stati Parte, secondo quanto richiesto dalla stessa, le informazioni sui suoi programmi, piani e pratiche e altresi' sulle misure legislative ed amministrative per attuare la presente Convenzione. La Conferenza degli Stati Parte esamina il mezzo piu' efficace per ricevere e dar seguito alle informazioni, comprese in particolare le informazioni ricevute dagli Stati Parte e dalle organizzazioni internazionali competenti. I contributi ricevuti da organizzazioni non-governative pertinenti debitamente accreditate in conformita' con le procedure che saranno decise dalla Conferenza degli Stati Parte, possono altresi' essere considerati. 7. Conformemente ai punti da 4 a 6 del presente articolo, la Conferenza degli Stati Parte istituisce, se lo ritiene necessario, eventuali meccanismi o organi adeguati ad agevolare l'effettiva attuazione della Convenzione.

Convenzione- art. 64

Articolo 64 Segreteria 1. Il Segretario-Generale delle Nazioni Unite fornisce i necessari servizi di segreteria alla Conferenza degli Stati Parte della Convenzione. 2. La segreteria: a) assiste la Conferenza degli Stati Parte nello svolgimento delle attivita' enunciate all'articolo 63, punti 5 e 6, della presente Convenzione e organizza e fornisce i necessari servizi per le sezioni della Conferenza degli Stati Parte; h) su richiesta, assiste gli Stati Parte nel fornire le informazioni alla Conferenza degli Stati Parte, secondo quanto previsto dall'articolo 63, punti 5 e 6, della presente Convenzione; e c) assicura il necessario coordinamento con le segreterie delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.

Convenzione- art. 65

Articolo 65 Attuazione della Convenzione 1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie, comprese misure legislative ed amministrative, in conformita' con i principi fondamentali del suo ditino interno, per assicurare l'esecuzione dei suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione. 2. Ciascuno Stato Parte puo' adottare misure piu' strette o severi di quelle previste dalla presente Convenzione al fine di prevenire e combattere la corruzione.

Convenzione- art. 66

Articolo 66 Composizione delle controversie 1. Gli Stati Parte si adoperano per risolvere le controversie relative all'interpretazione o applicazione della presente Convenzione mediante negoziazione. 2. Ogni controversia tra due, o piu' Stati Parte relativa all'interpretazione o applicazione della presente Convenzione che non possa essere risolta mediante negoziazione entro un termine ragionevole e', su richiesta di una di tali Stati Parte, sottomessa ad arbitrato. Se,. Decorsi sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato, gli Stati Parte non sono in grado di convenire sull'organizzazione dell'arbitrato, uno qualsiasi di tali Stati Parte potra' riferire la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia presentando una richiesta in conformita' con lo Statuto della Corte. 3. Ciascuno Stato Parte puo', al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione della Convenzione o adesione alla stessa, dichiarare che non si considera vincolato dal punto 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal punto 2 del presente articolo rispetto allo Stato Parte che abbia formulato una tale riserva. 4. Ogni Stato Parte che abbia formulato una riserva in conformita' con il punto 3 del presente articolo puo' in ogni momento ritirare tale riserva mediante notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Convenzione- art. 67

Articolo 67 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione 1. La presente Convenzione sara' aperta alla firma di tutti gli Stati dal 9 all'11 dicembre 2003, a Merida (Messico), e successivamente alla Sede delle Nazioni Unite a New York, fino al 9 dicembre 2005. 2. La presente Convenzione e' ugualmente aperta alla firma da parte delle organizzazioni regionali d'integrazione economica a condizione che almeno uno Stato membro di tale organizzazione abbia firmato la presente Convenzione in conformita' con il punto 1 del presente articolo. 3. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica puo' depositare il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri abbia fatto altrettanto. In tale strumento di ratifica, accettazione o approvazione, tale organizzazione dichiara la misura della sua competenza rispetto alle questioni regolate dalla presente Convenzione. Tale organizzazione informa altresi' il depositario su ogni modifica pertinente della misura della sua competenza. 4. La presente Convenzione e' aperta all'adesione di ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno Stato membro sia Parte della presente Convenzione. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Al momento dell'adesione, l'organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara la misura della sua competenza rispetto alle questioni regolate dalla presente Convenzione. Tale organizzazione informa altresi' il depositario su ogni modifica pertinente della misura della sua competenza.

Convenzione- art. 68

Articolo 68 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione. Ai fini del presente punto, gli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica non saranno valutati aggiuntivi a quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione. 2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratifica, accetta, approva o accede alla presente Convenzione successivamente al deposito del trentesimo strumento relativo, la presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito da parte di tale Stato o organizzazione del relativo strumento o alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore conformemente al punto 1 del presente articolo, se questa e' posteriore.

Convenzione- art. 69

Articolo 69 Emendamento 1 .Allo scadere di cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, uno Stato Parte puo' proporre un emendamento e trasmetterlo al segretario Generale delle Nazioni Unite che a sua volta comunichera' l'emendamento proposto agli Stati Parte ed alla Conferenza degli Stati Parte della Convenzione al fine di valutare e decidere in merito alla proposta. La Conferenza degli Stati Parte compie ogni sforzo volto a raggiungere un consenso su ciascun emendamento. Se tutti gli sforzi tesi al consenso sono stati esperiti e noti e' stato raggiunto un accordo, in ultima istanza, l'emendamento per essere adottato necessitera' di una maggioranza di due terzi dei voti degli Stati Parte presenti e votanti alla riunione della Conferenza degli Stati Parte. 2. Le organizzazioni regionali d'integrazione economica, nelle questioni che rientrano nella loro competenza, eserciteranno il loro diritto di voto ai sensi del presente articolo con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parte della presente Convenzione. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il loro e viceversa. 3. Un emendamento adottato in conformita' con il punto 1 del presente articolo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati Parte. 4 . Un emendamento adottato in conformita' con il punto 1 del presente articolo entra in vigore per uno Stato Parte novanta giorni dopo la data di deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale emendamento. 5. Quando un emendamento entra in vigore e' vincolante per gli Stati Parte che hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dallo stesso. Gli altri Stati Parti restano vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione ed ad ogni altro precedente emendamento che essi hanno ratificato, accettato o accettato.

Convenzione- art. 70

Articolo 70 Denuncia 1. Uno Stato Parte puo' denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia diviene effettiva un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale. 2. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di essere Parte della presente Convenzione quando tutti i suoi Stati membri la hanno denunciata.

Convenzione- art. 71

Articolo 71 Depositario e lingue 1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite e' designato quale depositario della presente Convenzione. 2. L'originale della presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, e' depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

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