DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90

Type DPR
Publication 2010-03-15
Ultimo aggiornamento 2026-02-25
State In force
Source Normattiva
articles 1156
Reform history JSON API

SEZIONE IV CESSAZIONE, DECADENZA E REVOCA DELLE CONCESSIONI, PROROGHE E RECUPERO DEGLI ALLOGGI

Art. 329

Cessazione della concessione

1.La concessione di qualsiasi tipo di alloggio cessa con la perdita del titolo in forza del quale la stessa abbia avuto luogo.

2.Il concessionario deve lasciare l'alloggio libero da persone e cose entro novanta giorni dalla data di perdita del titolo, fatta salva la concessione di proroga.

3.Il comando competente a disporre la concessione notifica all'utente, secondo il modello in allegato I di cui all'articolo 353, l'avviso di rilascio, entro trenta giorni precedenti la scadenza, con le modalita' di cui all'articolo 341. La mancata notifica non costituisce titolo per il mantenimento dell'alloggio.

6.Nei casi di cui al comma 4, lettera f) e al comma 5, lettere a), b) e c), per stabilire la perdita del titolo alla concessione e' preventivamente acquisito il parere tecnico della competente commissione di controllo per gli alloggi.

7.Il titolo alla concessione e' annualmente comprovato mediante atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, dal quale risulti il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare convivente dell'assegnatario nell'anno precedente e l'eventuale acquisizione di alloggio di proprieta'.

Art. 330

Decadenza dalla concessione

2.Il comando competente, in caso di decadenza dalla concessione, notifica il provvedimento al concessionario con atto formale, redatto secondo il modello riportato nell'allegato L di cui all'articolo 354, nel quale la data di rilascio dell'alloggio e' fissata non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento stesso.

Art. 331

Revoca anticipata della concessione

1.Per inderogabili esigenze di servizio, per motivi eccezionali o per causa di forza maggiore, previa autorizzazione dello Stato maggiore della rispettiva Forza armata, il comando competente puo' disporre la revoca della concessione di qualsiasi tipo di alloggio. In tal caso all'utente e' assegnato, in via prioritaria, altro alloggio idoneo con spese di trasferimento a carico dell'Amministrazione della difesa. Sono, altresi', a carico dell'Amministrazione della difesa le spese di trasloco se, a causa dell'indisponibilita' di alloggi idonei, l'utente, al quale e' stata revocata la concessione, passa nell'ambito dello stesso presidio o circoscrizione alloggiativa a unita' abitativa privata.

2.L'alloggio, nel caso di revoca della concessione, e' reso libero entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Art. 332

Proroghe per il rilascio

((

))

3.Le proroghe di cui al comma 2, lettere b) e c) possono essere rinnovate oltre la durata massima prevista, se non vi sono richieste di alloggi.

5.L'istanza di proroga e' inoltrata agli organi di cui al comma 4, secondo la rispettiva competenza, almeno due mesi prima della data in cui deve aver luogo il rilascio dell'alloggio. In caso di decesso del concessionario, l'istanza e' inoltrata dagli aventi titolo entro due mesi da tale evento. Non sono prese in considerazione le domande presentate oltre i suddetti termini.

6.Le determinazioni dell'amministrazione in ordine alle istanze di proroga sono comunicate agli interessati entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze stesse. Il silenzio oltre tale termine non costituisce accoglimento dell'istanza.

((

6-bis.Ai concessionari degli alloggi di cui al comma 1, trasferiti d'autorita', il canone di cui all'articolo 286, comma 3-bis, del codice, si applica dalla data stabilita per il rilascio del medesimo alloggio, compresa entro il novantesimo giorno dalla data di cessazione o di revoca della concessione ai sensi degli articoli 329 e 331.

))

Art. 333

Recupero degli alloggi

1.Se l'alloggio non e' lasciato libero nel termine fissato, il comando competente per il rilascio della concessione emette ordinanza di recupero coattivo, con le modalita' riportate nel modello dell'allegato M, di cui all'articolo 355, da notificare all'interessato.

2.Il comando competente fissa la data del recupero coattivo dell'alloggio tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione e di eventuali situazioni eccezionali rappresentate dall'utente. La data e' comunque posteriore al novantesimo giorno dalla data di cessazione o revoca della concessione e al trentesimo giorno dalla data di decadenza della concessione.

3.L'esecuzione del recupero coattivo e' effettuata alla data stabilita, anche in pendenza di ricorso, in presenza di negata sospensiva dell'esecuzione del provvedimento amministrativo, da un rappresentante dell'Amministrazione militare, assistito da personale dell'Arma dei carabinieri e da un medico militare, appositamente designati dal competente comando, che li richiede preventivamente agli enti di appartenenza con le modalita' riportate negli allegati N e O, di cui agli articoli 356 e 357.

4.Se l'alloggio e' chiuso o l'utente si rende irreperibile o non consente l'ingresso, si procede all'accesso forzoso secondo le vigenti disposizione di legge, compilando inventario particolareggiato di quanto rinvenuto nell'alloggio.

5.Per l'imballaggio, il facchinaggio, il trasporto, l'immagazzinamento, l'assicurazione dei mobili e delle masserizie e' incaricata una ditta. Le relative spese, anticipate dall'Amministrazione militare, con imputazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, sono a carico dell'utente e, se necessario, recuperate a norma di legge.

6.Ferma restando la cessazione della concessione, in caso di recupero di alloggi, gli atti esecutivi sono differiti al momento in cui insorga in altro personale titolo a usufruire dell'alloggio.

SEZIONE V CANONI E ONERI

Art. 334

Onerosita' delle concessioni

1.Gli alloggi sono concessi a pagamento, fatta eccezione per gli alloggi ASGC per i quali nessun corrispettivo e' dovuto limitatamente all'unita' immobiliare che costituisce il nucleo abitativo e relative pertinenze. Gli oneri della registrazione degli atti di concessione sono a carico degli utenti secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 335

Determinazione del canone per gli alloggi AST

1.Per gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST), l'ammontare del canone mensile di concessione amministrativa e' calcolato moltiplicando il valore del metro quadrato di superficie, determinato su base nazionale e pari a euro 1,95, per la superficie convenzionale dell'alloggio e per i coefficienti relativi al livello del piano, a vetusta' e allo stato di conservazione e manutenzione. Se il canone cosi' calcolato risulta superiore a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone, al concessionario dell'alloggio e' applicato quest'ultimo.

2.La superficie convenzionale e i coefficienti correttivi relativi al livello di piano, vetusta' e dello stato di manutenzione e conservazione sono quelli previsti negli articoli 13, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3.Se si e' proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro, l'anno di costruzione e' quello in cui detti lavori sono stati ultimati. Gli organi tecnici del comando militare territoriale nella cui circoscrizione ricadono gli alloggi individuano l'anno di costruzione, di ristrutturazione o di restauro cui fare riferimento.

Note all'art. 335: - Il testo degli artt. 13, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1978, n. 211, e' il seguente: «Art. 13 (Superficie convenzionale). - La superficie convenzionale e' data dalla somma dei seguenti elementi: a) l'intera superficie dell'unita' immobiliare; b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole; c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili; e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore; f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unita' immobiliare. E' detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1.70. Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a). Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,00 per l'unita' immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70; b) 1,10 per l'unita' immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70; c) 1,20 per l'unita' immobiliare inferiore a metri quadrati 46. I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione e' scadente ai sensi dell'articolo 21.». «Art. 19 (Livello di piano). - In relazione al livello di piano, limitatamente alle unita' immobiliari situate in immobili costituiti da almeno tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti: a) 0,80 per le abitazioni situate al piano seminterrato; b) 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno; c) 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all'ultimo piano; d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico. Per le abitazioni situate al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti alle lettere c) e d) del comma precedente sono rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10.». «Art. 20 (Vetusta'). - In relazione alla vetusta' si applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente: a) 1 per cento per i successivi quindici anni; b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni. Se si e' proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell'unita' immobiliare, anno di costruzione e' quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato.». «Art. 21 (Stato di conservazione e manutenzione). - In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,00 se lo stato e' normale; b) 0,80 se lo stato e' mediocre; c) 0,60 se lo stato e' scadente. Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell'unita' immobiliare: 1) pavimenti; 2) pareti e soffitti; 3) infissi; 4) impianto elettrico; 5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari; 6) impianto di riscaldamento; nonche' dei seguenti elementi comuni: 1) accessi, scale e ascensore; 2) facciate, coperture e parti comuni in genere. Lo stato dell'immobile si considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui sopra, dei quali due devono essere propri dell'unita' immobiliare. Lo stato dell'immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri dell'unita' immobiliare. Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni caso se l'unita' immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a piu' unita' immobiliari. Il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, indichera' analiticamente gli elementi di valutazione fissati nei commi precedenti.».

Art. 336

Determinazione del canone per gli alloggi ASIR-ASI

1.L'ammontare del canone mensile di concessione degli alloggi ASIR-ASI, e' calcolato moltiplicando il valore del metro quadrato di superficie, pari a euro 1,60, per la superficie convenzionale dell'alloggio (fino a un massimo di 120 mq) e per i coefficienti relativi al livello del piano, alla vetusta' e allo stato di conservazione e manutenzione.

2.Se il canone cosi' calcolato risulta superiore a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone, al concessionario dell'alloggio e' applicato quest'ultimo.

3.Nessun canone e' dovuto per i locali di rappresentanza degli alloggi ASIR, la cui identificazione e' determinata con atto formale del comando competente alla concessione dell'alloggio. Tali locali rimangono nella disponibilita' dell'Amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese.

Art. 337

Rette

l. Gli utenti di alloggi APP e SLI sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata al costo dei servizi, inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia e altri servizi comuni connessi con il normale uso dell'alloggio. 2. Gli utenti di alloggi ASC sono tenuti al pagamento di una quota forfetaria giornaliera, definita con decreto del Ministro della difesa, quale corrispettivo dei servizi collegati al normale uso dell'alloggio.

Art. 338

Norme per la riscossione

1.Le norme e le modalita' per la riscossione delle somme dovute per canoni, rette e quote forfetarie, sono contenute nell'allegato P, di cui all'articolo 358.

Art. 339

Spese e modalita' di gestione

l. I concessionari degli alloggi, ai sensi dell'articolo 288 del codice, sono tenuti: a) al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni; b) a effettuare i lavori di minuto mantenimento ordinario, con esclusione degli utenti degli alloggi APP, SLI e ASC; c) al rimborso delle spese per la riparazione dei danni causati per colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio o del materiale ivi esistente. 2. Gli enti gestori sono direttamente responsabili delle modalita' di gestione e delle varie incombenze connesse con l'uso e con la conduzione degli alloggi di servizio. 3. Le spese e gli oneri relativi al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'alloggio da parte del precedente utente e quella di consegna dell'alloggio medesimo al successivo concessionario, stabilite dal competente comando, sono a carico dell'Amministrazione militare che provvede con i fondi destinati alla manutenzione straordinaria.

Art. 340

Oneri a carico dell'Amministrazione militare

l. Sono a carico dell'Amministrazione militare le spese connesse con: a) il soddisfacimento di esigenze di interesse specifico della stessa, elencate nell'allegato Q, di cui all'articolo 359; b) la particolare funzione assolta dagli alloggi ASGC e ASIR, di cui all'allegato R, di cui all'articolo 360; c) l'effettuazione, sugli immobili, di lavori concernenti la stabilita', la straordinaria manutenzione e l'ordinario mantenimento, di cui all'allegato S, di cui all'articolo 361. 2. In caso di assegnazione e di rilascio di alloggio ASGC e ASIR, connessi con l'assunzione o la cessazione dell'incarico, l'Amministrazione militare provvede al trasferimento delle masserizie direttamente ovvero con trasportatori privati o convenzionati.

SEZIONE VI COMUNICAZIONI

Art. 341

Formalita' per le comunicazioni

1.Le comunicazioni riguardanti gli atti formali dei comandi competenti e quelle inoltrate dal concessionario sono notificate a norma di legge. Le comunicazioni da parte dei concessionari possono essere presentate a mano ai competenti comandi, i quali sono tenuti a rilasciare apposita ricevuta completa della data di ricezione. ((I modelli delle comunicazioni e degli atti formali, comunque denominati, relativi alla concessione di alloggi di servizio, sono individuati agli articoli da 345 a 349, da 352 a 357 e da 384 a 386, e sono aggiornati, nelle rispettive partizioni e voci, con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare.))

SEZIONE VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 342

Disciplina delle concessioni antecedenti

l. Le concessioni rilasciate prima del 3 aprile 2004 sono sottoposte, a cura dei comandi indicati nell'articolo 315, a controllo di compatibilita' con le norme del presente capo. Per le concessioni che risultano incompatibili, i comandi competenti procedono ai relativi adeguamenti che, comunque, non comportano la proroga dei termini delle concessioni originarie.

Art. 343

Procedimento per l'individuazione e variazioni degli incarichi che danno titolo all'attribuzione degli alloggi di servizio classificati ASGC, ASIR e ASI

1.In funzione delle diverse tipologie di alloggi di servizio, lo Stato maggiore della difesa determina gli incarichi in ordine agli alloggi per le esigenze dell'area interforze e NATO, nonche' individua i criteri generali per l'assegnazione degli alloggi. Gli Stati maggiori di Forza armata per l'Area tecnico-operativa ((, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti per le aree tecnico-amministrativa e tecnico industriale,)) definiscono gli elenchi degli incarichi per l'assegnazione degli alloggi.

SEZIONE VIII ALLEGATI

Art. 344

Allegato A Composizione, compiti e funzionamento delle commissioni di controllo degli alloggi

2.I «sostituti» subentrano di volta in volta a quei componenti titolari trasferiti o indisponibili.

5.Il voto e' un diritto del presidente e dei membri, e' espresso palesemente iniziando dal meno anziano ed e' obbligatorio. Fa eccezione il caso in cui il presidente e i membri titolari siano chiamati a decidere su argomenti posti all'ordine del giorno che riguardino se stessi o altro personale legato ai medesimi da vincoli di parentela entro il terzo grado. In detti casi subentrano i sostituti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza e sono riportate a verbale, sottoscritto da tutti i componenti delle commissioni di controllo degli alloggi intervenuti.

6.I presidenti delle commissioni di controllo degli alloggi, per quanto attiene alla materia di rispettiva competenza, possono, all'occorrenza, riferire direttamente al titolare del Comando che ha nominato la commissione o ad altro ufficiale espressamente delegato.

Art. 345

Allegato B Modulo di domanda per l'assegnazione di alloggi ASGC e ASIR

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 346

Allegato C Modello dell'atto di concessione di alloggio di servizio

Parte di provvedimento in formato grafico

Note all'art. 346: - Il testo del secondo comma dell'art. 823 e del secondo comma dell'art. 828 del codice civile, e' il seguente: «Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprieta' e del possesso regolati dal presente codice.». «I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.».

Art. 347

Allegato D Modello di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze della concessione di ASGC

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 348

Allegato E-1 Domanda di assegnazione alloggio ASI

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 349

Allegato E-2 Domanda di assegnazione alloggio AST

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 350

Allegato F Formazione delle graduatorie ASI

1.Le graduatorie, calcolate in base alla formula che segue, sono formate disponendo i concorrenti in ordine decrescente di punteggio espresso con una cifra decimale.

3.A parita' di punteggio ha la precedenza il concorrente con reddito lordo complessivo inferiore.

4.In caso di ulteriore parita' di punteggio ha la precedenza il concorrente di superiore anzianita' di servizio.

Art. 351

Allegato G Formazione delle graduatorie AST

2.L'elenco dei concorrenti, in ordine di graduatoria e con il relativo punteggio conseguito, e' esposto per tutto il periodo di validita' della graduatoria in luoghi che consentano la massima diffusione.

3.Tale elenco e' notificato a tutti i concorrenti.

5.La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato.

8.La graduatoria, calcolata in base alla formula di cui al comma 10, e' formata disponendo i concorrenti in ordine crescente di punteggio espresso con due cifre decimali. I redditi base a calcolo sono conteggiati in migliaia di euro.

9.A parita' di punteggio, ha precedenza nella collocazione in graduatoria il concorrente con maggior numero di familiari a carico; in caso di ulteriore parita', la commissione di controllo alloggi determina la precedenza mediante sorteggio.

Art. 352

Allegato H Modello di dichiarazione di accettazione delle condizioni di gestione, uso e manutenzione dell'alloggio SLI

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 353

Allegato I Modello di avviso di rilascio dell'alloggio di servizio

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 354

Allegato L Modello di dichiarazione di decadenza della concessione di alloggio di servizio

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 355

Allegato M Modello di ordine di recupero coattivo

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 356

Allegato N Modello di comunicazione ai comandi ed enti incaricati per l'effettuazione dello sgombero dell'alloggio di servizio

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 357

Allegato O Modello di comunicazione ai comandi competenti per l'assegnazione di un ufficiale delegato all'effettuazione dello sgombero di alloggio di servizio

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 358

Allegato P Modalita' per la riscossione delle somme dovute dagli utenti per canone e spese comuni alloggi ASIR, ASI e AST; retta alloggi APP E SLI; quota forfetaria giornaliera alloggi ASC

1.La riscossione delle somme in argomento e' regolata dal presente articolo.

4.Quanto alla riscossione dei canoni, gli organismi percettori dei canoni devono semestralmente comunicare l'entita' del canone pagato dai singoli utenti agli enti preposti alla gestione degli alloggi demaniali. Questi ultimi, sulla base delle segnalazioni pervenute, verificano se i fruitori degli alloggi versano correttamente i canoni dovuti in ragione dell'alloggio occupato da ciascuno.

Art. 359

Allegato Q Oneri particolari di gestione a carico dell'Amministrazione militare

Art. 360

Allegato R Oneri di gestione relativi agli alloggi ASGC e ASIR a carico dell'Amministrazione militare

1.L'amministrazione militare provvede alle spese relative agli oneri di gestione elencati nel presente articolo.

4.Le modalita' della ripartizione delle spese tra l'amministrazione e il concessionario sono indicate ((dall'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 112-bis)).

Art. 361

Allegato S Lavori di stabilita', di straordinaria manutenzione e di ordinario mantenimento

1.L'amministrazione militare provvede direttamente per mezzo dei propri organi tecnici, in aderenza alla normativa vigente per i lavori del genio militare, all'effettuazione di tutti i lavori concernenti la stabilita' e la straordinaria manutenzione, nonche' di quelli di ordinario mantenimento da effettuarsi in occasione del cambio di utenza.

3.I lavori di ordinario mantenimento per cambio utenza sono quelli che si rendono necessari per mantenere l'alloggio in buono stato di servibilita', in dipendenza dell'uso fattone da parte del concessionario cedente al quale, in ogni caso, fanno carico i ripristini derivanti da anormale uso. Comprendono anche le piccole trasformazioni e i miglioramenti di lieve entita', strettamente legati all'esigenza del buono stato di servibilita' dell'alloggio.

CAPO II DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER GLI ALLOGGI DI SERVIZIO DELL'ARMA DEI CARABINIERI SEZIONE I CLASSIFICAZIONE

Art. 362

Classificazione degli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri

2.Il Comandante generale con propria determinazione provvede a ripartire il numero degli alloggi di servizio nelle categorie indicate al comma 1, per ciascuna sede.

SEZIONE II ALLOGGI DI SERVIZIO GRATUITI CONNESSI ALL'INCARICO

Art. 363

Assegnazione degli alloggi di servizio gratuiti e decadenza dall'assegnazione

1.Gli incarichi per i quali spettano gli alloggi di servizio di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 362 sono ((individuati con determinazione del Comandante Generale)).

2.L'assegnazione degli alloggi - ove esistenti - ai titolari degli incarichi, al fine di assicurare la loro costante e immediata disponibilita', nonche' l'efficienza dei servizi e la sicurezza delle caserme, e' disposta con determinazione del Comandante generale con facolta' di delega.

3.La cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo fa decadere dal diritto all'alloggio di servizio assegnato e del fatto va data notizia all'Agenzia del demanio.

Art. 364

Assegnazione degli alloggi in temporanea concessione

1.Gli alloggi di servizio in temporanea concessione di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 362 sono ripartiti con determinazione del Comandante generale tra gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri.

Art. 365

Assegnazioni temporanee

1.L'alloggio di servizio gratuito, non occupato dal titolare della carica, puo' essere assegnato temporaneamente ad altro militare indicato nell'allegato A di cui all'articolo 383, previa autorizzazione del Comando generale.

2.Esso deve essere rilasciato a richiesta dell'amministrazione con le modalita' indicate dall'articolo 368 in deroga a qualsiasi altra disposizione ed entro il termine di venti giorni.

3.A motivata richiesta dell'interessato e solo per comprovate esigenze, il Comandante generale puo' concedere una ulteriore proroga fino a tre mesi.

Art. 366

Caratteristiche degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico

2.E' fatto divieto agli assegnatari di ASGI di occupare altri locali dell'amministrazione.

Art. 367

Oneri a carico degli utenti e dell'amministrazione

1.Sono a carico degli utenti gli oneri per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del gas, nonche' le spese per i danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio.

Art. 368

Recupero degli alloggi

1.Nel caso che l'utente non lasci l'alloggio di servizio gratuito connesso all'incarico nei termini prescritti, il Comando generale dell'Arma per gli ufficiali sino al grado di colonnello compreso e i competenti comandi di corpo per gli altri militari devono emettere formale ordinanza di recupero coatto, indicando la data di esecuzione, che non puo' superare il termine massimo di sessanta giorni.

2.Il recupero coatto e' eseguito da un ufficiale superiore, assistito da altro personale dell'Arma e da un medico militare, appositamente designati, e ha luogo anche in caso di pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.

3.Se l'alloggio da recuperare e' chiuso o l'utente non consente l'ingresso, si procede all'accesso forzoso a termine di legge, compilando l'inventario particolareggiato di quanto in esso rinvenuto.

4.Le operazioni di imballaggio, di facchinaggio, di trasporto e di deposito sono affidate a ditta civile e le relative mese, comprese quelle di assicurazione delle masserizie, sono poste a carico dell'utente e recuperate dall'amministrazione secondo le leggi vigenti.

5.All'atto della perdita del titolo in forza del quale ha avuto luogo l'assegnazione, il comando competente ne da' comunicazione all'Agenzia del demanio, per i provvedimenti di competenza.

SEZIONE III ALLOGGI DI SERVIZIO IN TEMPORANEA CONCESSIONE

Art. 369

Personale ammesso alla concessione e ripartizione degli ASTC

1.Gli ASTC sono assegnati mediante concessione amministrativa.

Art. 370

Esclusione della concessione

Art. 371

Durata della concessione

1.La concessione dura otto anni, ed e' rinnovabile per una sola volta.

2.In caso di trasferimento in comune non limitrofo al comune di sede dell'alloggio, la concessione cessa al termine del novantesimo giorno dalla data di effettuazione del movimento del militare, o dalla data in cui avrebbe dovuto effettuarsi.

3.In caso di trasferimento del concessionario con figli a carico aventi obblighi di studio, la cessazione della concessione e' prorogata fino al termine dell'anno scolastico in corso.

Art. 372

Commissione per gli alloggi

((

))

4.Il mandato conferito ai componenti ((di ogni commission)) ha durata biennale e non e' immediatamente rinnovabile, a eccezione dei Presidenti e del Comandante del Reparto autonomo.

5.Per ciascun membro delle suindicate commissioni, che non partecipa a esse di diritto, e' designato il sostituto, che subentra nei casi di assenza del titolare.

((

5-bis.Per l'attivita' della commissione di cui sono membri, i militari designati dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari ai sensi dei commi 1, lettera c), 2, lettera c), e 3, lettera c), esprimono ciascuno un voto calcolato proporzionalmente in ragione della percentuale di rappresentativita' dell'associazione di appartenenza, riconosciuta ai sensi dell'articolo 1478 del codice, applicando il medesimo criterio utilizzato nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione per la ripartizione dei distacchi e dei permessi ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del codice.

))

6.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140)).

7.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140)).

Art. 373

Compiti delle Commissioni alloggi

1.Le Commissioni alloggi, distinte per categoria, sono convocate dal Comandante di corpo - che le presiede - ogni qualvolta occorre deliberare sulla materia di competenza.

2.I componenti della Commissione hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni, in quanto l'attivita' svolta dalle commissioni e' attivita' di servizio.

4.Le deliberazioni adottate dalle commissioni sono approvate a maggioranza. Il Presidente e ogni singolo membro hanno diritto al voto, che e' obbligatorio ed e' espresso in forma palese, iniziando dal meno anziano. Devono astenersi dal voto, facendo riportare la motivazione nel verbale, i membri che siano direttamente interessati alla questione in trattazione oppure la votazione verta su situazioni riguardanti altri concorrenti legati da vincoli di parentela.

5.Il verbale, redatto al termine di ciascuna riunione, e' sottoscritto da tutti i componenti della commissione deliberante.

Art. 374

Assegnazione di alloggi

1.L'assegnazione degli ASTC avviene mediante concorso indetto dagli enti competenti, che provvedono a informare i Comandi interessati nonche' quelli presso i quali presta servizio il personale, trasferito e non ancora giunto alla sede.

3.L'assegnazione dell'ASTC avviene in base all'ordine della graduatoria approvata dalla Commissione da affiggere agli albi dei relativi comandi per 15 giorni.

4.La domanda di assegnazione, uniforme al modello riportato nell'allegato B di cui all'articolo 384, deve essere inoltrata all'Ente competente alla concessione entro il termine da fissare almeno 30 giorni dopo la comunicazione di concorso.

5.La presentazione dolosa di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta la permanente esclusione del concorrente dalla assegnazione di qualsiasi ASTC in ambito nazionale, da annotare nella documentazione matricolare dell'interessato.

6.La Commissione alloggi, se in sede di esame preliminare riscontra che la domanda presentata sia incompleta o mancante di dati ne informa il concorrente, accordandogli venti giorni per la sua regolarizzazione. Trascorso tale periodo senza giustificato motivo determinato da causa di forza maggiore, la commissione archivia l'istanza, dandone comunicazione scritta all'interessato.

7.Sulla base delle domande accolte, la commissione alloggi competente procede alla formazione e alla pubblicazione della graduatoria distinta per ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri.

8.Contro l'ordine delle graduatorie e' ammesso ricorso, entra trenta giorni dalla loro pubblicazione da presentarsi direttamente alla commissione alloggi unica nazionale.

9.Il concorrente, che abbia presentato domanda prima di avere raggiunto la nuova sede di servizio, e' incluso nella graduatoria ma la concessione dell'alloggio avviene all'atto dell'effettivo trasferimento.

10.Gli alloggi disponibili sono assegnati secondo l'ordine delle graduatorie e, in caso di rinuncia, al concorrente che segue il rinunciatario nella stessa graduatoria.

11.Il concorrente e' tenuto a rispondere - entro il ventesimo giorno dalla data di notifica - all'offerta di alloggio. In caso di mancata risposta, e' considerato rinunciatario.

12.Il Comandante di corpo competente provvede all'assegnazione degli alloggi con l'emanazione dell'atto formale di concessione, redatto in conformita' al modello riportato nell'allegato C di cui all'articolo 385, e firmato per accettazione dal concessionario.

13.L'atto formale di concessione e' assunto a repertorio dell'ente ed e' registrato ai sensi delle vigenti norme fiscali, con onere a carico dell'utente.

14.I comandi competenti alla concessione, entro quarantotto ore dalla data della consegna dell'alloggio, ottemperano a quanto disposto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191 e dall'articolo 1, comma 344, legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Note all'art. 374: - Per il testo dell'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59, si vedano le note all'articolo 327. - Per il testo del comma 344 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, si vedano le note all'articolo 327.

Art. 375

Criteri di attribuzione del punteggio

4.In caso di ulteriore parita' l'ordine in graduatoria sara' determinato dalla data di minore permanenza nella sede.

Art. 376

Cessazione e decadenza della concessione

1.La concessione di ASTC cessa con la perdita del titolo in virtu' del quale la stessa ha avuto luogo.

2.Il concessionario deve lasciare l'alloggio libero da persone e cose, entro tre mesi dalla data di notifica della revoca.

3.Il Comando, che ha provveduto alla concessione, notifica all'utente l'avviso di revoca.

5.Nel caso di cui al comma 3, lettera c) il termine del rilascio dell'alloggio e' prorogato a un anno dal decesso.

7.Il Comando che ha rilasciato la concessione, notifica il provvedimento di decadenza al concessionario, specificandone i motivi e la data di rilascio dell'alloggio, non oltre il sessantesimo giorno dalla notifica.

Art. 377

Revoca anticipata della concessione

1.Per motivi eccezionali o per causa di forza maggiore connessi alla stabilita' e abitabilita' degli immobili in cui hanno sito e previa autorizzazione del Comando generale, il Comando che ha rilasciato la concessione, puo' disporne la revoca.

2.In tal caso, all'utente e' assegnato, per la rimanente durata della concessione, il primo alloggio idoneo disponibile e le spese di trasferimento sono a carico dell'amministrazione.

3.Il Comando competente notifica il provvedimento di revoca al concessionario, precisandogli i motivi e la data di rilascio dell'alloggio, che e' fissata in relazione ai motivi stessi che determinano la revoca.

Art. 378

Ricorsi avverso la revoca anticipata

1.Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca anticipata della concessione, l'interessato ha facolta' di inoltrare motivato e documentato ricorso alla commissione alloggi unica nazionale.

Art. 379

Recupero coattivo

1.Il Comando che ha rilasciato la concessione, in caso di mancato rilascio dell'ASTC nel termine fissato, emette, entro i successivi trenta giorni, formale ordinanza di recupero coattivo, secondo il modello riportato nell'allegato D di cui all'articolo 386, da notificare al concessionario.

2.Il Comando competente fissa la data del recupero coattivo dell'alloggio, entro il termine dei successivi trenta giorni.

3.L'esecuzione del recupero coattivo e' effettuata alla data stabilita, anche se pendente ricorso amministrativo o giurisdizionale, da un ufficiale, assistito da personale dell'Arma e da un medico militare, appositamente designati.

4.Nel caso che l'alloggio sia chiuso, o l'utente si renda irreperibile o non consenta l'ingresso, si procede all'accesso forzoso a termini di legge compilando l'inventario particolareggiato di quanto rinvenuto nell'alloggio.

5.Per l'imballaggio, il facchinaggio, il trasporto, l'immagazzinamento, l'assicurazione dei mobili e delle masserizie, sara' incaricata ditta civile.

6.Le relative spese sono poste a carico dell'utente e, se non ottempera al pagamento, recuperate a norma di legge.

Art. 380

Gestione degli alloggi

Art. 381

Canone di concessione

1.Il canone di concessione si determina ai sensi dell'articolo 335.

Art. 382

Spese di gestione

1.I concessionari di ASTC sono tenuti al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni, di quelle per piccole riparazioni, nonche' al rimborso delle spese per la riparazione dei danni prodotti o causati per colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio o del materiale ivi esistente.

2.Le spese e gli oneri relativi al periodo intercorso tra la data di rilascio dell'alloggio da parte del precedente utente e quella di consegna dell'alloggio medesimo al successivo concessionario sono a carico dell'amministrazione.

SEZIONE IV ALLEGATI

Art. 383

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2026, N. 23))

Art. 384

Allegato B Modello della domanda di assegnazione di ASTC

OGGETTO: Domanda di assegnazione di alloggio di servizio in temporanea concessione. AL (a) (b) Il sottoscritto (c).................................. in servizio presso (d)............................................................. chiede l'assegnazione dell'alloggio (e) .................................. ................................................................. Dichiara altresi' di aver preso visione del "Regolamento sugli alloggi di servizio in temporanea concessione", di essere a conoscenza delle norme in esso contenute e particolarmente di quelle riguardanti l'assegnazione e concessione di utenza di alloggio, la decadenza della stessa, gli obblighi connessi con la utenza. All'uopo fornisce le seguenti notizie: 1. Composizione della famiglia: Coniuge (f): (g) ........................................... (h) ........................................... Figli: ------------------------------------------------------------- N.O. NOME DATA DI A CARICO CONVIV. SE STUDENTE NASSCITA (SI o NO) (SI o NO) (CORSO O SCUOLA FREQUENTATA) ------------------------------------------------------------- 1 ------------------------------------------------------------- 2 ------------------------------------------------------------- 3 ------------------------------------------------------------- - altre persone conviventi (i) (1) 2. Reddito di lavoro annuo come da mod. 101(m): proprio......................................... della moglie..................................... dei figli......................................... degli altri componenti il nucleo familiare.......................... 3. Altri proventi, della famiglia, dei figli e degli altri componenti il nucleo familiare, quali proprietari, usufruttuari di beni, legatari ecc. (n). 4. Il richiedente, o altro componente del nucleo familiare, non e' proprietario -nel territorio del comune o comuni limitrofi- di alloggio privato e non e' assegnatario di altro alloggio di cooperativa o di altro ente dell'edilizia pubblica agevolata. 5. Malattia sofferta negli ultimi 6 mesi (o in corso) (p)................................................ ................................................................. 6. Trasferimenti d'autorita' effettuati negli ultimi 10 anni:................................................ ................................................................. 7. Utenza alloggi - alloggi "privilegiati" (servizio, IACP, ex INCIS) dei quali si e' fruito negli ultimi 10 anni (q)................................................ ................................................................. 8. Varie (r)....................................... ................................................................. Allegati: stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva; dichiarazione dell'Ufficio Distrettuale delle imposte o dichiarazione sostitutiva dei certificati tributari; dimostrazione degli assegni percepiti nell'anno (mod. 101 per tutti i componenti del nucleo familiare); certificato della Conservatoria dei Registri immobiliari della sede; altri eventuali. Data....................................... Il....................................... NOTA: (a) Comando o Ente competente alla ricezione della domanda. (b) localita' sede del Comando o Ente; (c) grado o qualifica, nome e cognome, localita' e data di nascita del richiedente: (d) Ente o Comando presso il quale e' effettivo il richiedente: (e) indicare il numero della nota con cui viene messo a concorso l'alloggio; (f) nome e cognome del coniuge; (g) indicare, se convivente, separata, divorziata o deceduta; (h) data di matrimonio; (i) indicare nome e cognome, relazione di parentela, se forniti di proventi (di quale natura ed importo), se a carico; (1) per i separati legalmente a divorziati con figli a carico indicare se ricevono o sono costretti a passare gli alimenti all'altro coniuge; (m) indicare nei vari alinea l'entita' dei redditi: - per il richiedente, fotocopia del mod. 101 o fotocopia della dichiarazione annuale dei redditi; - per la moglie, i tigli e altri familiari, un documento amministrativo dell'Ente dal quale percepiscono gli, emolumenti; - indicare e documentare, con dichiarazione dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte a con dichiarazione sostitutiva della certificazione tributaria, i relativi redditi annui percepiti o presunti in caso di diretto godimento di beni; - presentare una dichiarazione sostitutiva della certificazione tributaria dalla quale risulti la situazione patrimoniale di tutti i componenti del nucleo familiare nella sede in cui presta servizio; - indicare soltanto le malattie lunghe ed onerose sofferte negli ultimi sei mesi (o in corso) dal richiedente o dalle persone a suo carico, allegando documentazione probatoria; - indicare localita' data di assegnazione e di rilascio, specificando se demaniale o IACP/militari (ex INCIS) ecc.: (n) aggiungere ogni ulteriore notizia per meglio illustrare la situazione dell'interessato. Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 385

Allegato C Modello dell'atto di concessione di ASTC

ATTO DI CONCESSIONE DI ALLOGGIO DI SERVIZIO L'anno duemila(...), il giorno (...) del mese di (...); con il presente atto, il (...) (1), Comandante del (...) (2) da' in concessione al sig. (...)(3), in servizio presso (...) (4) in qualita' di (...) (5) per uso esclusivo di abitazione propria e delle persone costituenti il suo nucleo familiare, nominativamente menzionate nello stato di famiglia, l'alloggio n. (...) esistente nel fabbricato di proprieta' e in uso all'Amministrazione sito in (...) alla via (...), n. civico (...), piano (...), scala (...). interno (...). La concessione viene accordata sotto l'osservanza delle seguenti clausole e condizioni: A. DURATA DEL CANONE DI CONCESSIONE Art. 1 La concessione avra' la durata di anni otto a decorrere dal (...)e avra' termine il giorno (...) . Art. 2 Il canone relativo alla presente concessione e' stabilito in annui euro da pagarsi in rate mensili anticipate, ciascuna di euro (...) B. DELEGAZIONE Dl PAGAMENTO Art. 3 Il concessionario delega l'amministrazione dalla quale dipende, in futuro, a trattenere, per tutta la durata della concessione, e anche oltre finche' duri l'occupazione, la quota mensile di euro (…) in pagamento del canone. La predetta delega ha effetto anche quando risultasse che il concessionario abbia gia' ceduto il quinto o il doppio quinto del suo stipendio, e anche quando lo stipendio stesso venisse comunque ridotto o decurtato da altre ritenute. La delega stessa avra' effetto fino alla estinzione di qualsiasi altro debito verso l'amministrazione concedente, comunque nascente dal presente atto (forniture, lavori, danni, ecc.) e sara' sospesa soltanto previo nulla asta della suddetta amministrazione. Art. 4 In caso di sospensione totale o parziale, dello stipendio o degli assegni mensili, sui quali e' rilasciata la presente delega, e in qualsiasi evenienza che renda, in tutto in parte, inefficace la delega stessa, il concessionario si obbliga a versare direttamente, per intero o per la differenza, il canone convenuto, a rate mensili anticipate, all'Ente che gli verra' indicato. C. REVOCA DELLA CONCESSIONE Art. 5 La concessione sara' revocata qualora il concessionario: - impieghi l'abitazione per fini non conformi alla sua specifica funzione; - ceda in uso a terzi l'abitazione; - non osservi in maniera rigorosa e continua le condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione; - si sia reso moroso nel pagamento del canone o delle spese di riscaldamento, dei servizi e accessori a suo carico; - non occupi stabilmente l'abitazione con il proprio nucleo familiare, entro tre mesi dalla data di consegna dell'alloggio stesso; - sia trasferito ad altra sede; - deceda; - acquisisca, sotto forma di proprieta' o usufrutto, un'abitazione ubicata nell'ambito del comune ove presta servizio o limitrofo; - rinunzi. Art. 6 La revoca della concessione sara' comunicata al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora si debba procedere al rilascio coattivo dell'alloggio, in seguito a revoca della concessione, il comando della (...) (2) procedera' allo sfratto in via amministrativa ai sensi dell'articolo 823, comma 2 del codice civile. Art. 7 I locali si intendono concessi nello stato in cui si trova attualmente, cioe' muniti di tutti i serramenti, chiavi, vetri, e altri infissi occorrenti all'uso cui i locali stessi sono destinati. Il concessionario dichiara di aver visitato i locali e di averli trovati in ottimo stato di manutenzione e con tutti gli impianti efficienti. Si obbliga, pertanto, a riconsegnarli nelle stesse condizioni, alla cessazione della concessione. D. MIGLIORIE E DANNEGGIAMENTI Art. 8 E' fatto espresso divieto al concessionario di far eseguire nell'alloggio assegnatogli, senza preventivo consenso scritto dall'amministrazione concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite all'Amministrazione, senza che il concessionario passa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta, pero', salvo il diritto dell'amministrazione concedente di chiedere, ove lo creda, che il concessionario rimetta le cose in pristino a proprie spese. In ogni caso di inadempimento vi provvedera' direttamente l'Amministrazione concedente, addebitando la spesa al concessionario. Durante la concessione l'Amministrazione concedente ha diritto di fare accedere nell'alloggio - preventivamente avvertendo l'interessato - propri dipendenti per quelle verifiche e quei lavori ritenuti necessari. E. AZIONE DI DANNI Art. 9 Il concessionario esonera l'Amministrazione da ogni responsabilita' per eventuali danni alle persone o alle cose, derivanti da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa, nessuna esclusa o eccettuata, nonche' da fatti di altri concessionari a conduttori, o di terzi. Art. 10 Il concessionario riconosce all'Amministrazione il diritto di eseguire, nell'alloggio assegnato, senza indennita' o compenso o riduzione di canone, qualsiasi lavoro, riparazione o innovazione ritenga opportuno, a suo giudizio insindacabile, anche se comporti limitazioni o temporanea cessazione del godimento dell'alloggio. Art. 11 Il concessionario e' tenuto al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni, sulla base di tabelle millesimali calcolate - in conformita' alle disposizioni di legge vigenti in materia - a cura del Comando di Corpo competente. In particolare, sono ripartite fra gli utenti le spese per: - gestione degli impianti centralizzati di riscaldamento e di condizionamento ivi compresa la pulizia a fine stagione invernale delle caldaie e canne fumarie, dei bruciatori e serbatoi; - gestione degli impianti, ascensori e montacarichi, ivi comprese le tasse di esercizio e l'ordinaria manutenzione (lubrificazione, ingrassaggio, visite tecniche periodiche, sostituzione lampadine e spie); - gestione di altri eventuali impianti centralizzati; - pulizia delle scale e delle aree dei locali comuni, relativa illuminazione, eventuale portierato e custodia, giardinaggio e, in genere, ordinaria cura dei servizi posti a disposizione comune dall'Amministrazione concedente; - pagamento delle tasse di nettezza urbana, qualora l'utente non sia gia' sottoposto a tassazione individuale. Nel caso di servizi che interessano piu' immobili, le spese e gli oneri di cui sopra vanno preventivamente e proporzionalmente ripartiti fra gli immobili interessati. Il concessionario provvede in proprio, durante tutta la durata della concessione, alle spese relative ai lavori di minuto mantenimento, legati al normale uso dell'alloggio (articolo 1609 cod. civ.). Tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio e del materiale ivi esistente verranno addebitate al concessionario all'atto della cessazione dell'utenza. La constatazione dei danni sara' verbalizzata in contraddittorio all'atto della riconsegna o recupero dell'alloggio, in raffronto al verbale di consegna. Il recupero delle somme addebitate avverra' con le medesime modalita' per la riscossione di canoni, rette e quote forfetarie. Art. 12 A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il concessionario elegge domicilio nell'alloggio. Art. 13 L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilita' circa il funzionamento durante la concessione dei servizi pubblici (fornitura di gas. acqua, energia elettrica, ecc.). Art. 14 La concessione s'intende fatta unicamente per la parte interna dell'appartamento, e quindi l'Amministrazione si riserva la libera disponibilita' dei muri esterni, senza che i concessionari possano avanzare pretese di sorta o, comunque, opporre eccezioni di qualsiasi natura. Art. 15 Il concessionario si intende soggetto per cio' che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza e quindi si obbliga espressamente di rilevare indenne l'Amministrazione concedente da ogni conseguenza per la inosservanza di essi. Art. 16 Il presente atto e' soggetto alla prescritta approvazione. Esso e' vincolante per il concessionario fin da questo giorno, mentre lo sara' per l'Amministrazione dopo l'approvazione. Art. 17 Per l'inosservanza di tutte le obbligazioni assunte il concessionario obbliga se stesso, in ogni piu' ampia forma di legge. Art. 18 Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme regolamentari per gli alloggi di servizio in temporanea concessione al personale dell'Arma dei carabinieri, che costituisce parte integrante dell'atto medesimo. Letto, approvato, sottoscritto. Il Comandante del (2) (...) Il concessionario NOTE: (1) Grado, cognome e nome del Comandante del Corpo; (2) Ente competente alla concessione; (3) Grado, cognome e nome del concessionario; (4) Ente presso il quale presta servizio il concessionario; (5) Incarico del concessionario.

Note all'art. 385: - Per il testo del comma secondo dell'art. 823 del codice civile, si vedano le note all'articolo 346. - Il testo dell'art. 1609 del codice civile, e' il seguente: «Art. 1609 (Piccole riparazioni a carico dell'inquilino). - Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'articolo 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetusta' o da caso fortuito. Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.».

Art. 386

Allegato D Modello dell'ordinanza di recupero coattivo

Parte di provvedimento in formato grafico

CAPO III DISCIPLINA ATTUATIVA DEL FONDO - CASA

Art. 387

Finalita' del fondo-casa

1.Il fondo-casa, di cui all'articolo 287, comma 2, del codice, e' volto a consentire la concessione di mutui agevolati al personale del Ministero della difesa che ne abbia i requisiti, con esclusione del personale dell'Arma dei carabinieri, per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprieta', ovvero la concessione di un mutuo agevolato per l'estinzione di mutui ipotecari gia' accesi con istituti di credito per l'acquisto della prima casa e in corso di ammortamento.

Art. 388

Modalita' di finanziamento del fondo-casa

1.Il fondo-casa e' alimentato dalle risorse derivanti dagli introiti dei canoni degli alloggi di servizio in uso al Ministero della difesa, pari al quindici per cento della quota parte destinata al bilancio dell'amministrazione medesima.

Art. 389

Gestione del fondo-casa e gestione dei mutui

1.Gli introiti che alimentano il fondo-casa sono versati presso la competente sezione della tesoreria provinciale la quale provvede alla loro riassegnazione sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero della difesa per la concessione dei mutui.

2.Detti introiti sono allocati sul pertinente capitolo gestito dalla ((Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa)).

3.La Direzione di amministrazione interforze, concede i mutui e trasferisce i relativi fondi all'istituto di credito di cui al comma 4.

4.Il Ministero della difesa, per la gestione delle attivita' connesse ai mutui concessi dalla Direzione di amministrazione interforze, si avvale di un istituto di credito, individuato in esito a una procedura a evidenza pubblica, con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti.

5.I rapporti con l'istituto di credito sono regolati con apposito contratto di servizio da stipulare senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6.I contenuti generali di tale contratto di servizio sono definiti dal Segretariato. L'istituto, in apposita clausola del contratto, si impegna a restituire all'amministrazione i ratei di ammortamento anche se non riscossi. Le eventuali spese relative alla gestione affidata all'istituto bancario sono indicate nel contratto di servizio e sono poste interamente a carico dei mutuatari.

7.L'istituto di credito, con riferimento all'intero territorio nazionale, riscuote le rate di ammortamento dei mutui erogati che sono versate su apposita contabilita' speciale istituita presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, la quale restituisce le rate di ammortamento al Ministero della difesa per la rialimentazione del fondo sul capitolo di spesa di cui al comma 1.

Art. 390

Organi di gestione e funzioni

2.Gli Stati maggiori di Forza armata formano distinte graduatorie, per gli ufficiali, per i sottufficiali, per i volontari e per il personale civile, ai fini della concessione dei mutui, nei limiti delle disponibilita' derivate dalla percentuale degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti da ciascuna Forza armata e dalle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al proprio personale. Per la formazione delle graduatorie del personale civile, gli Stati maggiori di Forza armata acquisiscono il preventivo parere della Direzione generale per il personale civile del Ministero della difesa.

3.La ((Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa)) provvede alla gestione dei fondi, nell'ambito delle direttive del Segretariato.

5.L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, provvede annualmente alla ripartizione dell'ammontare complessivo del fondo per ciascuna Forza armata, in proporzione alla quota degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti e alle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al rispettivo personale.

Art. 391

Concessione dei mutui al personale

2.All'istituzione e al funzionamento della commissione, di cui all'allegato A, di cui all'articolo 396 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione all'attivita' della commissione non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

3.La domanda di concessione del mutuo, conforme al modello in allegato B, di cui all'articolo 397 e' presentata dagli interessati secondo le modalita' indicate nell'allegato A, di cui all'articolo 396 che costituisce con 1'allegato B, di cui all'articolo 397 parte integrante del presente capo.

4.Gli aventi diritto di cui al comma 1, lettera b), presentano la domanda di concessione del mutuo entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del congiunto.

5.La priorita' di accesso al mutuo e' determinata dalle graduatorie di cui al comma 1.

6.I mutui garantiti da ipoteca sono concessi dall'Amministrazione della difesa esclusivamente per le finalita' di cui all'articolo 387 con riferimento ad alloggi che rientrano nella proprieta' dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), fatta salva l'eventuale comunione dei beni tra i coniugi.

7.L'allegato B, di cui all'articolo 397, puo' essere modificato con provvedimento del Ministero della difesa.

Art. 392

Limite delle somme erogabili

1.L'importo massimo erogabile per ogni mutuo e' fissato in euro 150.000,00. In ogni caso la somma massima mutuabile agli aventi diritto non puo' superare il novanta per cento del valore della casa in costruzione, determinato dal contratto stipulato con la ditta costruttrice, comprensivo del costo del terreno da edificare o il settantacinque per cento del valore dell'immobile da acquistare, ovvero dell'importo occorrente per estinguere i mutui ipotecari gia' accesi per l'acquisizione della prima casa e in corso di ammortamento.

2.Con provvedimento del Segretario generale, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, con le modalita' di cui all'articolo 390, comma 2, sentito lo Stato maggiore della difesa, possono essere concessi al personale mutui in deroga ai limiti di cui al comma 1, in relazione alla disponibilita' del fondo-casa e all'andamento del tasso di inflazione, nonche' a situazioni di particolare carico urbanistico di alcune aree metropolitane che creano un contesto di obiettivo innalzamento dei costi di acquisto delle abitazioni.

Art. 393

Esclusione dalla concessione del mutuo

Art. 394

Obblighi dei mutuatari

1.Non e' consentita la costituzione, da parte dei mutuatari, di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione in favore di terzi sull'immobile per il quale e' stato concesso il mutuo, fino al totale ammortamento dello stesso.

2.La violazione di tale divieto costituisce causa di risoluzione espressa del contratto di mutuo agevolato, fatto salvo il recupero del capitale residuo.

Art. 395

Ammortamento dei mutui

1.Le rate di ammortamento dei mutui hanno cadenza mensile e il loro valore e' costante. Dette rate sono corrisposte dai mutuatari all'istituto di credito di cui all'articolo 389.

2.La rata mensile di ammortamento da porre a carico dei mutuatari e' determinata sulla base del tasso fisso d'interesse annuo a scalare di tipo agevolato. Il tasso d'interesse e' fissato con provvedimento del Segretariato ed e' variato in relazione all'andamento del tasso di inflazione, secondo i dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

3.Il mutuo puo' essere estinto anticipatamente ed e' esclusa l'applicazione di penalita' a carico del mutuatario.

Art. 396

Allegato A Modalita' per l'assegnazione dei mutui

3.Un membro titolare svolge le funzioni di segretario. Dei componenti del personale militare, due devono ((essere designati dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice. A tal fine : a) entro il 15 ottobre di ogni anno le associazioni rappresentative comunicano allo Stato maggiore della Forza armata di riferimento il nominativo di due militari per ogni categoria; b) entro il 31 dicembre successivo gli Stati maggiori di Forza armata individuano due membri militari di cui al comma 2, lettera b), e relativi sostituti, tra quelli segnalati ai sensi della lettera a) del presente comma. In caso di mancata indicazione dei militari da parte delle associazioni rappresentative nel termine previsto dalla lettera a), gli Stati maggiori di Forza armata procedono alla nomina di tutti i membri di cui al comma 2, lettera b), individuali fra coloro che ne riuniscono i requisiti.))

4.Il presidente e i membri sostituti subentrano di volta in volta ai titolari, se questi sono temporaneamente indisponibili.

5.Ai componenti delle commissioni non e' consentita la possibilita' di presentare la domanda per l'assegnazione dei mutui.

8.Le graduatorie cosi' formate, approvate all'unanimita' e riportate a verbale sottoscritto dalla commissione, sono inviate ai rispettivi sottocapi di Stato maggiore per l'approvazione e la successiva comunicazione da parte degli Stati maggiori di Forza armata agli organi ed enti interessati alla gestione ed erogazione dei mutui, nonche' agli alti Comandi periferici per la diffusione tra il personale.

9.Le graduatorie approvate sono conservate dagli Stati maggiori di Forza armata. La posizione in graduatoria o l'esclusione dalla stessa, nonche' l'eventuale concessione del mutuo, sono comunicate dagli Stati maggiori a ciascun richiedente.

11.La presentazione di documentazione, ovvero il rilascio di dichiarazioni non conformi al vero, ferma restando ogni possibile conseguenza di carattere penale, comporta l'esclusione permanente dalla facolta' di chiedere la concessione dei mutui agevolati.

15.Le commissioni, sentito il parere degli ufficiali medici designati e acquisito ogni altro possibile elemento di giudizio, deliberano circa l'applicazione del coefficiente H per i soggetti con invalidita' non inferiore al 75%. Esso e' pari a 0,8 per ogni invalido, ed e' pari a 1 in ogni altra ipotesi.

17.Le risorse che alimentano il fondo-casa, e cioe' la quota parte dei canoni di locazione degli alloggi di servizio e le rate di ammortamento dei mutui, sono riassegnate sul pertinente capitolo di spesa del Ministero della difesa finalizzato alla concessione dei mutui del fondo-casa.

18.L'ammontare del fondo e' ogni anno ripartito dall'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari per ciascuna Forza armata, in proporzione alla quota degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti e alle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al proprio personale. La ripartizione in ambito Forza armata per ciascuna categoria di personale al quale si riferiscono le graduatorie e' effettuata in proporzione alla effettiva consistenza numerica del personale utilizzatore degli alloggi di servizio. In entrambi i casi si assumono a base dei calcoli i dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente.

19.Se nella formazione delle singole graduatorie per il secondo semestre non risultano assegnatari in numero sufficiente a esaurire i fondi rispettivamente disponibili, i residui saranno ripartiti, in misura proporzionale, per soddisfare il personale iscritto nelle altre graduatorie.

22.L'istituto convenzionato puo' erogare mutui integrativi applicando il tasso di mercato.

Art. 397

Allegato B Modello di domanda

Parte di provvedimento in formato grafico

CAPO IV DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER GLI ALLOGGI DI SERVIZIO CONNESSI AL NUOVO MODELLO DELLE FORZE ARMATE SEZIONE I REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INFRASTRUTTURALE PLURIENNALE PER GLI ALLOGGI DI SERVIZIO DELLE FORZE ARMATE

Art. 398

Oggetto e finalita'

3.Per l'Arma dei carabinieri, ferma restando la speciale disciplina in materia di alloggi di servizio prevista dalla Sezione II del Capo II del presente Titolo, il presente capo si applica con esclusivo riferimento agli interventi previsti per la pianificazione, la realizzazione e l'assegnazione degli alloggi con possibilita' di opzione mediante riscatto, di cui all'articolo 297, comma 2, lettera c), del codice, nella presente sezione denominati «alloggi a riscatto», nonche' alla vendita con il sistema d'asta, regolata dall'articolo 405.

4.Il Ministero della difesa puo' stipulare apposite convenzioni con l'Agenzia del demanio relativamente alle attivita' disciplinate dagli articoli 402, comma 11, 403, comma 5, 404, commi 18 e 21, 405, comma 3, e 407, al fine di regolamentare i tempi, le modalita' e i termini di attuazione delle attivita' medesime. Il Ministero della difesa puo' stipulare altresi' apposite convenzioni con l'Agenzia del territorio relativamente alle attivita' di supervisione e consulenza sulle procedure di accatastamento di cui all'articolo 404, comma 18.

Note all'art. 398: - Per il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si vedano le note all'articolo 22.

Art. 399

Categorie di alloggi di servizio

2.Gli alloggi realizzati o acquisiti nell'ambito del programma pluriennale di cui all'articolo 398, comma 1, insistenti su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti a loro diretto e funzionale servizio, sono considerati in applicazione dell'articolo 231, comma 4, del codice, infrastrutture militari e come tali opere destinate alla difesa nazionale.

3.I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono determinati con decreti del Ministro della difesa adottati di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli alloggi condotti, anche in regime di proroga, da utenti che hanno perso il titolo alla concessione, lo stesso canone, nelle more del rilascio anche a seguito di provvedimento di recupero forzoso, e' determinato con decreto del Ministero della difesa adottato di intesa con l'Agenzia del demanio sulla base dei prezzi di libero mercato, tenuto conto dell'ubicazione, della tipologia e della vetusta' dell'alloggio.

Art. 400

Programmazione degli interventi

1.Gli Stati maggiori delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri per gli alloggi a riscatto, sulla scorta del quadro dei bisogni e delle esigenze, individuate nell'ambito del programma pluriennale, elaborano la programmazione degli interventi, con il supporto di studi di fattibilita' redatti dagli organi tecnici di Forza armata.

Art. 401

Alloggi assegnati al personale che svolge particolari incarichi di servizio e alloggi assegnati per una durata determinata rinnovabile, in ragione delle esigenze di mobilita' e abitative

2.Il Ministero della difesa, ai fini di cui al comma 1, lettera f), puo' altresi' procedere alla stipula di atti negoziali con soggetti pubblici o privati che si impegnano a realizzare, a proprie spese e senza oneri per l'Amministrazione, su aree a essi appartenenti e contestualmente cedute in proprieta' all'Amministrazione, alloggi da alienare, unitamente al diritto di superficie, al personale dipendente dal Ministero della difesa e da questi individuato, con vincolo di destinazione ad alloggio di servizio da trascrivere ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile, per la durata massima di novanta anni, al termine dei quali gli alloggi confluiscono nella piena proprieta' e disponibilita' dell'Amministrazione. L'atto negoziale comprende un disciplinare contenente le seguenti previsioni minime: condizioni e modalita' di acquisto, locazione e vendita successiva dell'alloggio, previo assenso dell'Amministrazione della difesa; criteri per la formazione della graduatoria di individuazione degli assegnatari degli alloggi, in caso di domande eccedenti le unita' abitative realizzate; criteri di determinazione del prezzo di acquisto, vendita successiva e locazione delle unita' abitative; divieto di vendita e locazione degli alloggi prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto e, comunque, a soggetti diversi dal personale in servizio nell'Amministrazione della difesa. Gli obblighi e i divieti posti a carico dell'acquirente operano anche nei confronti del coniuge o convivente superstite, dei figli e degli eredi dell'acquirente stesso.

Art. 402

Realizzazione degli alloggi con possibilita' di acquisto mediante riscatto

1.Al fine di contemperare le esigenze di operativita' dello strumento militare con le esigenze alloggiative del personale militare e civile, il Ministero della difesa realizza alloggi di servizio con possibilita' di acquisto da parte dei propri dipendenti di cui all'articolo 398, comma 2, lettere a) e b), mediante riscatto.

3.Al fine di realizzare il programma e per consentire il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice degli appalti, il Ministero della difesa puo' utilizzare aree in proprio uso in favore dei concessionari gestori, previa verifica dei vincoli posti a salvaguardia dell'ambiente ovvero previsti da leggi speciali a tutela del demanio storico archeologico e artistico.

4.I canoni degli alloggi di servizio, realizzati mediante concessione di lavori pubblici in attuazione del comma 2, lettera b), comprendono la quota di ammortamento e sono determinati in funzione dei costi di realizzazione e degli oneri relativi alle prestazioni gestionali e di manutenzione sostenuti dal concessionario per la durata del contratto di concessione.

5.I canoni introitati dal concessionario sono destinati integralmente al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice degli appalti, secondo un piano pluriennale di ammortamento.

6.Al termine della concessione, il concessionario, raggiunto l'equilibrio economico-finanziario, consegna gli alloggi di servizio a riscatto al Ministero della difesa che provvede al perfezionamento della vendita in favore degli utenti aventi diritto, assegnatari dei singoli alloggi, che hanno corrisposto l'importo del canone per l'intera durata della concessione.

7.Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, provvedono a individuare e porre in graduatoria i potenziali assegnatari degli alloggi a riscatto, secondo le modalita' di cui all'articolo 408, e possono consentire al personale individuato di associarsi in cooperative da costituire per tale finalita' o gia' esistenti.

8.Il Ministero della difesa puo' emanare atto di concessione per la costituzione in favore delle cooperative del diritto di superficie sul terreno demaniale per la realizzazione delle unita' abitative da assegnare ai soci secondo le priorita' indicate dalle Forze armate.

9.Il provvedimento di concessione e' disciplinato da una convenzione che regola la progettazione e la realizzazione delle unita' abitative unitamente alle modalita' per l'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto.

10.La convenzione di cui al comma 9 puo' definire una percentuale di unita' abitative appartenenti alla prima e seconda categoria di cui all'articolo 399, comma 1, lettere a) e b), da utilizzare quale corrispettivo per la concessione del diritto di superficie sull'area edificabile, gli eventuali elaborati tecnici, ovvero, gli ulteriori servizi conferiti dal Ministero della difesa.

Note all'art. 402: - Per il testo degli gli artt. 143 e 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si vedano le note all'articolo 401.

SEZIONE II PROCEDURE PER L'ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO NON PIU' FUNZIONALI AI FINI ISTITUZIONALI DELLE FORZE ARMATE

Art. 403

Individuazione degli alloggi da alienare

1.In attuazione dell'articolo 306, comma 3, del codice, gli Stati maggiori delle Forze armate individuano, con metodologie informatiche unificate, gli alloggi non piu' funzionali alle esigenze istituzionali, compresi in interi stabili o comprensori abitativi da alienare.

2.L'elenco degli alloggi di cui al comma 1 e' proposto per il coordinamento allo Stato maggiore della difesa, che lo trasmette ((all'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio)), nella presente sezione ((denominato «Ufficio centrale»)), per le verifiche tecniche e amministrative finalizzate a consentire l'alienazione degli alloggi in esso contenuti.

3.Terminati gli adempimenti di cui al comma 2, ((l'Ufficio centrale)) ne riferisce al Ministro della difesa, ai fini della verifica della coerenza delle attivita' rispetto agli indirizzi politico-amministrativi e, ottenuto il relativo assenso, approva l'elenco degli alloggi, non piu' funzionali alle esigenze istituzionali, da alienare. ((L'Ufficio centrale)), sulla base del citato elenco, adotta il decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi da alienare e avvia il procedimento di alienazione della proprieta', dell'usufrutto e della nuda proprieta' degli alloggi risultati alienabili, assicurando l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 404, commi 1 e 7. Nel caso di mancato esercizio dei diritti di cui all'articolo 404, commi 1 e 7, si procede all'alienazione degli alloggi in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 405.

4.In sede di prima applicazione, le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate dallo Stato maggiore della difesa entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento e ((dall'Ufficio centrale)) entro i novanta giorni successivi.

5.((L'Ufficio centrale)) determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale, entro i termini stabiliti nelle convenzioni di cui all'articolo 398, comma 4, il prezzo di vendita. Il valore dell'usufrutto e' determinato in base al canone di conduzione e alla aspettativa di vita dei conduttori acquirenti, mentre il valore della nuda proprieta' da offrire come prezzo a base d'asta per le attivita' di cui all'articolo 405 e' determinato dal valore di mercato, individuato ai sensi del periodo precedente, detratto del valore dell'usufrutto.

6.Il Ministero della difesa, al fine di agevolare le attivita' di compravendita degli alloggi, puo' stipulare apposite convenzioni con primari istituti di credito finalizzate alla concessione di mutui con tassi convenzionati e al rilascio di garanzie fideiussorie.

7.Per la stipula dei contratti di alienazione, ((l'Ufficio centrale)) predispone la dichiarazione sostitutiva, di cui all'articolo 308 del codice, da approvare con successivo decreto dirigenziale.

Art. 404

Criteri di vendita

1.Gli alloggi di servizio di cui all'articolo 403, comma 1, tranne quelli dichiarati di particolare pregio ai sensi del successivo comma 7, sono alienati, con diritto di prelazione per il conduttore come individuato dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia.

3.Fatto salvo quanto previsto all'articolo 405, comma 13, la comunicazione di cui al comma 2 costituisce preavviso di decadenza dal titolo concessorio.

7.I conduttori, come individuati ai sensi del comma 1, delle unita' immobiliari qualificate di particolare pregio ((dall'Ufficio centrale)), possono esercitare il diritto di prelazione all'acquisto al prezzo derivante dall'esperimento delle procedure d'asta di cui all'articolo 405, diminuito delle riduzioni di cui al comma 6, con le stesse modalita' di cui al comma 5.

9.Ai fini del computo effettivo dello sconto, si definisce reddito di riferimento quello ottenuto dalla somma dei redditi annui lordi di tutti i componenti il nucleo familiare convivente come desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della notifica dell'offerta all'acquisto di cui al comma 2, lettera a), e all'articolo 405, comma 8.

12.Per vendita in blocco si intende quella avente per oggetto l'intero stabile o comprensorio abitativo e cioe' la totalita' delle unita' immobiliari esistenti.

15.Il conduttore e' tenuto a corrispondere il canone in vigore al momento della vendita, aggiornato sulla base degli indici ISTAT annuali previsti per i canoni di locazione.

16.Entro centoventi giorni dalla ricezione dell'atto di esercizio del diritto all'acquisto di cui al comma 5, nell'interesse del Ministero della difesa, pena decadenza dal diritto all'acquisto, sono stipulati i contratti di compravendita.

17.L'Amministrazione della difesa provvede mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a convocare l'avente diritto per la stipula del contratto. Il conduttore presenta la documentazione richiesta ai fini della verifica dei requisiti posseduti e della determinazione del prezzo finale di vendita.

18.I contratti sono stipulati in forma pubblica, ricevuti dall'ufficiale rogante dell'Amministrazione della difesa, ovvero da professionista esterno abilitato e individuato dall'organismo di categoria nell'ambito di apposita convenzione con il Ministero della difesa, e approvati con decreto dirigenziale. Le spese di stipula e di registrazione dei contratti, nonche' quelle relative alle procedure d'asta e di eventuale accatastamento degli immobili sono a carico degli acquirenti. Per le eventuali procedure di accatastamento degli alloggi da alienare, il Ministero della difesa conferisce l'incarico a professionista abilitato, individuato sulla base di apposite convenzioni stipulate con organismi tecnici di categoria, secondo le vigenti disposizioni di legge. Nel contratto di usufrutto sono altresi' fissate le modalita' di rateizzazione del corrispettivo, qualora richiesta.

20.Il comando competente, di cui all'articolo 312, comma 2, emette ordinanza di recupero forzoso in data immediatamente successiva a quella in cui sorge l'obbligo di rilascio dell'alloggio. Lo stesso comando dispone l'esecuzione dello sfratto anche in pendenza di ricorso, nell'ipotesi in cui non sia stata concessa la sospensione dell'esecuzione del provvedimento amministrativo di sfratto, adottato con le modalita' di cui all'articolo 333.

21.Sugli alloggi trasferiti con l'applicazione degli sconti di cui al comma 6 gli acquirenti non possono porre in atto atti di disposizione prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. Tale vincolo deve essere riportato in apposita clausola del contratto di acquisto. In caso di violazione, il Ministero della difesa applichera' al soggetto, con possibilita' di rivalsa sul soggetto acquirente, una penale pari alla differenza tra il prezzo pagato e la valutazione dell'alloggio come determinata ((dall'Ufficio centrale)) d'intesa con l'Agenzia del demanio. Il vincolo e la determinazione della penale saranno riportati in apposita clausola nel contratto di compravendita. I proventi derivanti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 306, comma 3, del codice.

Art. 405

Vendita con il sistema d'asta

1.L'Ufficio centrale pubblica, sul proprio sito internet, con bando d'asta a rialzo, riservata al personale militare e civile della Difesa di cui all'articolo 398, comma 2, l'elenco degli alloggi liberi, quello per i quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di cui all'articolo 404, comma 1, e quello degli alloggi di cui all'articolo 404, comma 7. Le modalita' di svolgimento e di partecipazione all'asta sono regolamentate, oltre che dall'avviso d'asta, dal disciplinare d'asta e dai suoi allegati.

2.L'elenco di cui al comma 1, e' trasmesso in copia agli Stati maggiori delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, al Segretariato generale della difesa e alla Direzione nazionale degli armamenti, ((alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice)) e alle organizzazioni sindacali dei dipendenti civili del Ministero della difesa.

3.Ogni alloggio inserito nell'elenco costituisce lotto a se' stante, e' ordinato per ente gestore e nell'elenco e' indicato l'oggetto della vendita costituente la proprieta' o la nuda proprieta' dell'alloggio, comprensiva di eventuali pertinenze e accessori, con indicazione dei prezzi base determinati d'intesa con l'Agenzia del demanio, nonche' del nominativo del professionista esterno abilitato eventualmente incaricato.

4.Nell'ipotesi in cui l'alloggio posto in vendita sia condotto da un utente rientrante nelle previsioni di cui all'articolo 404, comma 14, nel bando d'asta e' specificato anche il canone mensile da corrispondere e la data di scadenza del contratto di locazione che decorre dalla data di adozione del decreto di trasferimento di cui all'articolo 403, comma 3.

5.Gli Stati maggiori assicurano la visibilita' degli elenchi sui propri siti internet.

6.I comandi gestori, individuati nel bando d'asta, per un periodo di sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso bando, disciplinano l'eventuale visita agli alloggi di competenza da parte dei dipendenti del Ministero della difesa che ne facciano richiesta.(13)

7.Il personale in servizio del Ministero della difesa, di cui all'articolo 398, comma 2, interessato all'acquisto, deve far pervenire all'Ufficio centrale ovvero al professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, nei giorni indicati nell'avviso d'asta, un'offerta segreta di acquisto corredata della documentazione richiesta dall'amministrazione e da un deposito cauzionale pari al 5 per cento del prezzo base di vendita, rilasciato nelle forme previste dal disciplinare d'asta.

10.Entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione di cui al comma 8, l'aggiudicatario dell'asta invia all'Ufficio centrale ovvero al professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'accettazione del prezzo di acquisto, allegando assegno circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti abilitati a norma della legge n. 348 del 1982 e successive modificazioni, intestati al Ministero della difesa, a titolo di caparra confirmatoria pari al 5 per cento del prezzo richiesto per l'alienazione.(13)

11.La mancata accettazione di acquisto da parte dell'avente diritto unitamente al mancato versamento della caparra confirmatoria, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 8, costituisce rinuncia all'acquisto dell'alloggio e perdita del deposito cauzionale, fatto salvo il caso di comprovata causa di forza maggiore. In quest'ultima ipotesi l'amministrazione fissa un nuovo termine.

12.L'Ufficio centrale ovvero il professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, nel caso di cui al comma 11, aggiudica alla valida offerta piu' alta successiva, presentata nell'asta e assicura l'alienazione con le modalita' di cui ai commi da 8 a 10, procedendo, se necessario, fino a esaurimento di tutte le offerte pervenute.

13.Per gli alloggi rimasti invenduti, si provvede, previa pubblicazione dell'avviso d'asta, all'alienazione con asta pubblica estesa a terzi della proprieta' o della nuda proprieta' di tutti gli alloggi per i quali siano andate deserte le aste o le stesse non siano state aggiudicate al termine delle procedure di cui al comma 12. Se, a seguito di asta deserta, e' fissato un nuovo prezzo base piu' basso di quello comunicato al conduttore nell'offerta di cui all'articolo 404, comma 2, lettera a), o di cui al comma 8, lettera a), e' riconosciuto in favore del medesimo conduttore il diritto di prelazione, da esercitarsi secondo le modalita' indicate all'articolo 404, comma 5.

SEZIONE III REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO MEDIANTE CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 406

Studio di fattibilita'

1.I soggetti di cui all'articolo 153 del codice degli appalti possono presentare al Ministero della difesa proposte relative alla realizzazione di alloggi di servizio inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 del codice degli appalti, ovvero negli strumenti di programmazione approvati dallo Stato maggiore della difesa, in applicazione della normativa vigente, tramite contratti di concessione attinenti alla progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva, alla esecuzione dei lavori e alla gestione funzionale ed economica degli alloggi, di cui all'articolo 143 del medesimo codice, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi.

2.Al fine di realizzare gli alloggi di servizio mediante concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del codice degli appalti, lo studio di fattibilita' di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005, deve recare i contenuti minimi degli studi di fattibilita' approvati dal Ministero della difesa.

3.Lo studio di fattibilita', di cui al comma 1, deve essere allegato al bando di gara, ai sensi dell'articolo 153 del codice degli appalti.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)