DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90
Note all'art. 406: - Per gli artt. 143 e 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si vedano le note all'articolo 401. - Il testo dell'art. 128 del citato d. lgs. n. 163 del 2006 e' il seguente: «Art. 128 (Programmazione dei lavori pubblici). - 1. L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, gia' previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. 2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilita' e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilita' ambientale, socio - economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita' i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante. 3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorita'. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia' iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli interventi per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento con capitale privato maggioritario. 4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale. 6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e' subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e' sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali e' sufficiente lo studio di fattibilita'. 7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalita', fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto. 8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. 11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio. 12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresi' trasmessi al CIPE, entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita' con i documenti programmatori vigenti.». - Per il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005 n. 170, si vedano le note all'articolo 401. - Il testo del comma 3 dell'art. 25 del citato d.P.R. n. 170 del 2005 e' il seguente: «3. Per ogni intervento inserito nel programma, di importo superiore a 100.000 euro, e' redatto uno studio di fattibilita' in cui sono definite: a) la localizzazione e l'esigenza; b) la motivazione dell'esigenza militare e la priorita'; c) la valutazione sulla fattibilita' tecnica, tenendo conto anche dell'impatto ambientale e delle azioni e soluzioni atte a superare eventuali limitazioni; d) la stima sommaria dei tempi di realizzazione e del costo complessivo; e) l'eventuale identificazione dei beni immobili da cedere in proprieta', in sostituzione totale o parziale del corrispettivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-ter, della legge; f) l'eventuale necessita' di realizzazione in lotti e di finanziamento pluriennale.».
Art. 407
Accordi di programma
1.Al fine di realizzare gli alloggi di servizio mediante concessione di lavori pubblici, di cui agli articoli 153 e seguenti del codice degli appalti, il Ministero della difesa, anche avvalendosi dell'Agenzia del demanio secondo le modalita' individuate dalle convenzioni di cui all'articolo 398, comma 4, relativamente a ogni singolo procedimento per la realizzazione di alloggi di servizio, puo' richiedere agli enti territoriali interessati di promuovere un accordo di programma da stipulare, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione di altri enti pubblici eventualmente coinvolti.
Note all'art. 407: - Per il testo dell'art. 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si vedano le note all'articolo 401. - Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 227, e' il seguente: «Art. 34 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. 7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. 8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.».
SEZIONE IV PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO A RISCATTO
Art. 408
Modalita' per l'individuazione degli assegnatari degli alloggi a riscatto
1.Il Ministero della difesa, in relazione alla programmazione di cui all'articolo 400, emana appositi avvisi.
3.Al termine dell'indagine di cui ai commi 1 e 2, e' stilata la graduatoria delle adesioni, la quale non e' vincolante per il Ministero della difesa. La graduatoria e' calcolata tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 409, ed e' predisposta collocando i concorrenti in ordine crescente di punteggio espresso con due cifre decimali. I redditi base a calcolo sono conteggiati in migliaia di euro.
Art. 409
Calcolo della graduatoria
1.Il Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 408, adotta la seguente formula per il calcolo della graduatoria: [R1+R2+R3-(Ds+Dm)]: F 1) Dove: a. R1= reddito annuo lordo del richiedente; b. R2= reddito annuo lordo del coniuge convivente; c. R3= reddito annuo lordo di altri familiari conviventi; d. Ds= coefficiente per sfratto esecutivo da alloggio non di servizio: R1x0,10; e. Dm= coefficiente degli oneri per situazione di handicap grave ai sensi della legge n.104 del 5 febbraio 1992: R1x0,10; 2) F = coefficiente relativo alla composizione del nucleo familiare convivente e in particolare: a. 4 per il capo famiglia; b. 4 per il coniuge convivente; c. 8 per il capo famiglia vedovo o divorziato o legalmente separato con figli conviventi e fiscalmente a carico; d. 3 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico superiore ad anni 14; e. 2 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico inferiore ad anni 14.
2.Ai fini della redazione della graduatoria, sono valutate le posizioni del personale avente priorita' ai sensi dell'articolo 408, comma 2, lettera a) e, successivamente, se residuano ulteriori alloggi, le posizioni del restante personale interessato all'assegnazione.
3.In base alle risultanze delle indagini preliminari di cui all'articolo 408, unitamente agli altri elementi previsti dallo studio di fattibilita', il Ministero della difesa procede secondo le modalita' di cui all'articolo 402, comma 8, ovvero avvia le procedure concorsuali di cui all'articolo 144 del codice degli appalti, volte alla individuazione del concessionario.
4.Nell'ipotesi in cui si proceda ai sensi dell'articolo 144 del codice degli appalti, prima della stipula del contratto di concessione con l'appaltatore individuato, il Ministero della difesa effettua la ricognizione delle adesioni degli utenti, applicando la graduatoria di cui al comma 1, fino all'esaurimento delle disponibilita' alloggiative, fornendo ai concorrenti le indicazioni relative al valore dei canoni mensili, alla durata della concessione e al prezzo di riscatto, derivanti dall'offerta.
5.Al termine della ricognizione, di cui al comma 3, con gli utenti individuati e' stipulato un atto compromissorio con versamento di caparra confirmatoria pari a un anno di affitto.
6.L'atto compromissorio, di cui al comma 5, vincola il richiedente sino alla realizzazione dell'alloggio e alla successiva assegnazione, e ha per oggetto l'opzione dell'alloggio da realizzare, che e' scelto sulla base della planimetria, secondo l'ordine di graduatoria.
7.Se il richiedente, per qualsiasi motivo, recede dal vincolo di cui al comma 5, prima dell'assegnazione dell'alloggio, la relativa caparra confirmatoria e' introitata al bilancio della Difesa. La presente disposizione non trova applicazione nel caso di trasferimento d'autorita' dell'utente che abbia stipulato l'atto compromissorio.
8.Nell'ipotesi di cui di comma 7, il Ministero della difesa stipula un successivo atto compromissorio procedendo con il personale posto in graduatoria con ordine decrescente fino a esaurimento.
9.Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, la concessione per la realizzazione degli alloggi di servizio, di cui agli articoli 153 e seguenti del codice degli appalti, non venga conclusa, le caparre confirmatorie sono restituite ai singoli richiedenti, senza null'altro a pretendere da parte di quest'ultimi, e l'atto compromissorio si intende annullato.
Note all'art. 409: - Per il testo dell'art. 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si vedano le note all'articolo 401. - Il testo dell'art. 144 del citato d. lgs. n. 163 del 2006 e' il seguente: «Art. 144 (Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici). - 1. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un bando in cui rendono nota l'intenzione di affidare la concessione. 3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX B e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformita' alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18. 4. Alla pubblicita' dei bandi si applica l'articolo 66 ovvero l'articolo 122.».
Art. 410
Modalita' di assegnazione degli alloggi realizzati
1.Gli alloggi realizzati sono assegnati secondo l'opzione di cui all'articolo 409, mediante la stipula di un apposito contratto di locazione con il concessionario.
Art. 411
Programmazione della spesa
1.Per le spese relative alla stima degli immobili, alla vendita e alla realizzazione delle infrastrutture di cui al programma pluriennale, si provvede nell'ambito delle dotazioni previsionali di bilancio, tenuto anche conto dei proventi di cui all'articolo 306, comma 3, del codice.
TITOLO IV ACCESSO DI PARLAMENTARI A STRUTTURE MILITARI
Art. 412
Visite fuori dal territorio dello Stato e in aree riservate
1.Le visite dei parlamentari ai reparti impegnati in missioni internazionali e alle strutture militari dislocate al di fuori del territorio nazionale, ove gli stessi sono accasermati, devono comunque essere annunciate con preavviso di ventiquattro ore al Ministro della difesa, che puo' procrastinarle, se sussistono controindicazioni, indicando una data alternativa per il relativo svolgimento.
2.Si intende per area riservata qualunque struttura, fissa o mobile, formalmente predeterminata e visibilmente indicata, dove sono gestite o custodite informazioni classificate, sotto qualunque forma espresse, e il cui accesso e' controllato e consentito solo a persone adeguatamente abilitate o specificatamente autorizzate. Le visite nelle aree riservate, escluse quelle previste dal comma 4 devono essere autorizzate dal Ministro della difesa.
3.Nel corso delle visite nelle aree riservate non possono essere introdotte apparecchiature elettroniche, cinematografiche, teletrasmittenti. Possono accedere alle aree riservate solo le persone elencate nell'autorizzazione; le stesse devono essere accompagnate dal responsabile dell'ente o del comando interessato o da persona da questi espressamente autorizzata.
4.Sono escluse dalle visite le aree riservate di pertinenza degli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, anche se ubicate in infrastrutture, comprensori e installazioni militari, fisse o mobili, in territorio nazionale o estero.
Note all'art. 412: - La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2007, n. 187.
Art. 413
Visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano
1.Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano sono autorizzate, entro venti giorni dalla richiesta, dal Ministro della difesa sentito il Ministro degli affari esteri e si svolgono secondo le modalita' previste dalle convenzioni stipulate tra le parti interessate e comunicate prima della visita.
Art. 414
Contenuto del preavviso e generalita' dell'accompagnatore - Provvedimenti del Ministro
2.Il Ministro della difesa, ricevuto il preavviso di visita, trasmette le conseguenti disposizioni al comando dell'ente o reparto interessato, comunicando le eventuali autorizzazioni concesse.
Art. 415
Ricevimento del parlamentare, modalita' delle visite e degli incontri
1.Il parlamentare e l'eventuale accompagnatore sono ricevuti dal comandante, o da altro ufficiale da lui delegato, che provvede a illustrare le attivita' dell'ente o reparto, a fornire ogni utile chiarimento sulle attivita' svolte, sulle infrastrutture, sulla vita di caserma, a eccezione delle questioni di carattere classificato, e ad accompagnare gli ospiti nella visita alla struttura.
2.Durante le visite devono essere rispettate tutte le norme concernenti le misure di sicurezza relative alle strutture militari.
3.Durante gli incontri con il personale militare e civile, in servizio presso la struttura militare visitata, possono essere trattati esclusivamente argomenti di natura non classificata.
4.Gli incontri di cui al comma 3 possono aver luogo, a richiesta dei parlamentari, senza la presenza del comandante.
Art. 416
Visite agli stabilimenti militari di pena
1.Le visite dei parlamentari agli stabilimenti militari di pena si svolgono secondo le modalita' stabilite con il presente titolo.
2.Gli incontri con i detenuti hanno luogo secondo le norme fissate dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e dal relativo regolamento di esecuzione.
Note all'art. 416: - La legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta') e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1975, n. 212.
TITOLO V DISMISSIONI DI BENI MOBILI
Art. 417
Dichiarazione di fuori servizio dei materiali
1.Gli organismi che hanno la gestione logistica dei materiali, se il fuori servizio degli stessi non e' disposto dall'organo centrale, anche ai fini dell'eventuale permuta, formulano proposta di dismissione o radiazione per i complessi, le parti o i singoli oggetti, ancorche' efficienti, da porre fuori servizio.
2.La proposta e' inoltrata alla competente autorita' logistica centrale corredata da un parere motivato reso da una commissione tecnica all'uopo nominata ovvero, nei casi previsti dai regolamenti vigenti per gli speciali servizi o dalle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4, da apposito organo tecnico.
4.Le operazioni contabili conseguenti alla distruzione dei materiali dismessi o radiati sono certificate da apposito verbale nel quale e' indicato anche il valore commerciale dei materiali eventualmente ricavati.
Art. 418
Dichiarazione di fuori uso dei materiali
1.La dichiarazione di fuori uso di materiali inefficienti o ritenuti non piu' idonei a ulteriore servizio, in dipendenza della loro vetusta' o usura, e' proposta da chi ha in consegna i materiali per l'uso.
2.L'autorita' da cui dipende il proponente trasmette la proposta a una apposita commissione tecnica di accertamento, costituita in via permanente o nominata di volta in volta.
3.Le istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4, indicano l'autorita' cui spetta la nomina della commissione, il numero e i requisiti dei componenti, nonche' le modalita' per l'assolvimento dei compiti a essa demandati.
5.Il materiale inefficiente dichiarato fuori uso per vetusta' o per usura, se non diversamente disposto, e' sottoposto a demolizione ovvero a disfacimento con provvedimento dell'autorita' di cui all'articolo 453. Per tale materiale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 417, comma 4. Se non sono realizzabili con mezzi o attrezzature dell'amministrazione, tali operazioni sono affidate a terzi durante l'alienazione.
6.Le dichiarazioni di fuori uso e i verbali di disfacimento o di demolizione del materiale costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico dei materiale dichiarato fuori uso e di carico di quello recuperato. Il materiale proveniente dalla demolizione o dal disfacimento, che risulti di nessun valore commerciale non e' assunto in carico ed e' eliminato ovvero distrutto.
Art. 419
Vendita dei materiali fuori servizio o fuori uso
1.I materiali dichiarati fuori servizio o fuori uso, non destinati alla permuta, per i quali sia stata stabilita la vendita da parte dell'autorita' logistica centrale, possono essere venduti sul posto da parte dell'organismo che ha l'utenza del materiale. Il prezzo di vendita e' fissato tenendo conto di quello di mercato. Il corrispettivo costituisce provento riassegnabile nel caso di vendita di materiale fuori servizio o di vendita di residui di vestiario.
2.Nel caso di permuta o di vendita, il valore dei materiali o mezzi ceduti o venduti e' rispettivamente portato a scomputo del prezzo del bene o del servizio da acquisire ovvero costituisce provento riassegnabile.
4.Se l'alienazione di materiale fuori uso deve essere preceduta dalla demolizione o dal disfacimento dei materiali a carico di terzi, o se sussistono particolari esigenze connesse alla sicurezza o all'igiene ambientale, l'amministrazione puo' prevedere un unico procedimento nel quale l'eventuale costo delle operazioni di demolizione o di disfacimento e' decurtato dall'importo di aggiudicazione finale.
Art. 420
Cessione dei materiali
1.I materiali possono essere ceduti a pagamento, previa autorizzazione della competente autorita' logistica centrale in cui sono determinate le modalita' dei prezzi di cessione, tenendo conto dei prezzi di mercato, nonche' delle speciali norme vigenti in materia per quanto concerne le armi. Il pagamento ha luogo per contanti all'atto del prelevamento.
2.La cessione di materiali ad altre amministrazioni dello Stato e' consentita solo se, per ragioni di urgenza o per altre motivate esigenze, tali amministrazioni non possano provvedere direttamente.
3.La cessione ad altre amministrazioni pubbliche, anche estere, e a privati e' consentita per ragioni urgenti di interesse pubblico di natura militare o in occasione di operazioni di soccorso per pubbliche calamita' o per ragioni di politica internazionale; in tali casi, lo scarico contabile dei materiali avviene immediatamente, indipendentemente dal pagamento. La cessione gratuita dei materiali puo' essere autorizzata secondo le disposizioni vigenti in materia.
4.La cessione e', altresi', consentita allorche' ricorra un interesse tecnico, scientifico o industriale, anche indiretto, per le Forze armate. In tali casi lo scarico dei materiali avviene secondo le istruzioni emanate dalla competente autorita' logistica centrale.
5.Le cessioni tra i diversi servizi delle Forze armate sono regolarizzate con passaggio di carico e, se cio' non risulta possibile, pareggiate attraverso compensazioni finanziarie interforze che costituiscono titolo per lo scarico contabile da parte del consegnatario cedente.
6.Le somme riscosse in conseguenza delle cessioni a pagamento costituiscono proventi riassegnabili.
Art. 421
Alienazioni in economia
2.La procedura di alienazione e' effettuata con l'acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte e in seconda istanza di almeno un'offerta, che consiste anche nel solo sgombero a titolo non oneroso.
3.Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 1, tenuto conto all'entita' del materiale da alienare, si fa riferimento alle stime effettuate da apposite commissioni che tengono conto dei prezzi di mercato.
4.L'acquirente e' tenuto a versare all'amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali alienati.
5.Nel caso di infruttuosita' delle trattative negoziali, l'alienazione del materiale ha luogo a titolo oneroso, con imputazione della spesa sui medesimi capitoli a carico dei quali il materiale stesso e' stato a suo tempo acquistato, fatte salve, se si tratta di prodotti tossici o nocivi, le particolari procedure previste dalle vigenti norme in materia.
Art. 422
Individuazione dei materiali eccedenti le esigenze delle Forze armate e procedimento di alienazione
1.I materiali e i mezzi che l'amministrazione della difesa puo' alienare, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono ricompresi nell'articolo 424.
2.Le modificazioni all'elenco di cui all'articolo 424 sono effettuate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3.Il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, determina nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 424, i mezzi e i materiali esuberanti o, comunque non piu' rispondenti alle esigenze della difesa e stabilisce, per ciascuna tipologia, le quantita' da alienare. La determinazione quantitativa del Capo di stato maggiore della Difesa tiene luogo della dichiarazione di fuori uso per qualsiasi causa e di ogni atto o procedimento propedeutico o successivo a essa connesso.
4.All'alienazione dei mezzi e dei materiali di cui al comma 1, provvedono le direzioni generali competenti per materia, nel rispetto, per i materiali d'armamento, della legge 9 luglio 1990, n. 185.
5.Tenuto conto dei programmi di ammodernamento in atto o in via di definizione, le Direzioni generali ovvero gli organi logistici di vertice delle Forze armate o il Comando generale dell'Arma dei carabinieri verificano la possibilita' di alienare il materiale ai sensi dell'articolo 310, comma 2, del codice, sulla base di prezzi concordati, considerando lo stato di usura dei mezzi e materiali medesimi e delle risorse necessarie per rendere gli stessi rispondenti alle attuali esigenze operative. Le risorse derivanti dalle alienazioni di cui al presente comma possono essere utilizzate a scomputo del prezzo dovuto dall'amministrazione della difesa in relazione a contratti da stipulare ovvero, ove possibile, a contratti gia' stipulati con le imprese acquirenti.
6.Salvo il caso di cui al comma 5, ai fini del contenimento della spesa relativa al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo delle Forze armate, i proventi derivanti dalle alienazioni sono versati in entrata del bilancio dello Stato.
7.In deroga alle norme vigenti sulla contabilita' generale dello Stato, i mezzi e i materiali possono essere alienati mediante licitazione privata nello stato in cui si trovano o previa rottamazione. Nell'ipotesi in cui due gare successive siano andate deserte, ovvero si abbiano fondati motivi di ritenere che se fossero esperite andrebbero deserte o nell'ipotesi in cui l'amministrazione applichi la procedura di cui al comma 5, le alienazioni sono effettuate a trattativa privata o in economia senza limiti di spesa.
8.L'alienazione in economia ha luogo previa acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte e in seconda istanza di almeno una offerta consistente anche nel mero sgombero a titolo non oneroso. L'acquirente e' tenuto a versare all'amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali alienati. Se l'alienazione consiste nel mero sgombero dei materiali a titolo non oneroso, la cessione dei citati materiali, limitatamente a quelli non d'armamento, deve essere prioritariamente accordata, da parte degli organi logistici di vertice delle Forze armate e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, a organismi di protezione civile, di volontariato e ad altre amministrazioni pubbliche, che ne fanno esplicita richiesta. In caso di infruttuosita' delle trattative, allo sgombero del materiale provvede l'amministrazione imputandone la spesa alla pertinente unita' previsionale di base.
9.Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 423 si applicano anche ai materiali e mezzi che, alla data di entrata in vigore del presente articolo e dell'articolo 423, siano gia' stati dichiarati fuori uso per cause tecniche o per normale usura. Per la loro alienazione, si tiene conto di eventuali precedenti esperimenti di vendita che si siano conclusi infruttuosamente.
10.I mezzi e i materiali di cui al comma 1, utilizzati a supporto dell'attivita' operativa di unita' militari all'estero, se ne risulta non conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere alienati nelle localita' in cui si trovano, su disposizione degli ispettorati/comandi logistici di Forza armata. A seguito di un secondo negativo esperimento di vendita, i predetti materiali possono essere ceduti a titolo gratuito a Forze armate estere, ad autorita' locali, a organizzazioni internazionali non governative o a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti.
11.In tutte le procedure di cui al presente articolo nella fissazione del prezzo di vendita si tiene conto dei prezzi di mercato, ove esistenti. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 422: - La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1990, n. 163. - Il testo del comma 4 dell'art. 49 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302, e' il seguente: «4. Le alienazioni di cui al comma 2 possono avere luogo anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti.».
Art. 423
Cessione a musei
1.La cessione a musei pubblici o privati aperti al pubblico, dei mezzi e materiali ricompresi nell'articolo 424 e' consentita per un limitato numero di esemplari e a titolo gratuito. All'atto della cessione, i materiali d'armamento sono demilitarizzati pur conservando le configurazioni originali. Il trasferimento dei beni e' fatto constare da apposito verbale, sottoscritto dalle parti, che costituisce documento giustificativo per lo scarico contabile.
Art. 424
Elenco dei beni eccedenti le esigenze delle Forze armate
2.
3.
4.
Art. 425
Modalita' attuative delle cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito di missioni internazionali
1.Il presente articolo si applica alle cessioni dirette e a titolo gratuito, nelle localita' in cui si trovano, dei mezzi e dei materiali utilizzati a supporto dell'attivita' operativa di unita' militari all'estero, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, ai sensi dell'articolo 312 del codice.
2.Nell'ambio dei piani di rientro o di riarticolazione dei contingenti militari all'estero, il comandante del contingente militare predispone gli elenchi analitici per qualita', quantita', denominazione, stato d'uso e valore inventariale dei mezzi e dei materiali utilizzati a supporto dell'attivita' operativa, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge n. 185 del 1990, indicando per ciascuno di essi i soggetti che, in quanto appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 312 del codice, hanno presentato formale richiesta di cessione diretta a titolo gratuito corredata di idonea documentazione.
3.Gli ispettorati ovvero i comandi logistici di Forza armata individuano, nell'ambito degli elenchi di cui al comma 2, i mezzi e i materiali per i quali, anche in relazione alle esigenze future di riutilizzo e di disponibilita', non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto.
4.I Capi di Stato maggiore di Forza armata, ovvero del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sottopongono al Capo di stato maggiore della difesa l'elenco dei mezzi e dei materiali individuati ai sensi del comma 3, per l'adozione del provvedimento che ne autorizza la cessione diretta e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano.
5.Con il provvedimento di cui al comma 4 il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, determina i soggetti che possono beneficiare delle cessioni stabilendone l'eventuale ordine di priorita'.
6.I mezzi e i materiali per i quali e' autorizzata la cessione sono dichiarati dagli ispettorati ovvero dai comandi logistici di Forza armata cedibili direttamente e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano. La dichiarazione di cedibilita' tiene luogo della dichiarazione di fuori uso.
7.All'atto della cessione e' redatto apposito verbale di consegna, sottoscritto dal comandante del contingente e dal cessionario.
8.La dichiarazione di cedibilita' di cui al comma 6 e il verbale di consegna di cui al comma 7 costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico dei mezzi e dei materiali ceduti.
Note all'art. 425: - Per la legge 9 luglio 1990, n. 185, si vedano le note all'articolo 422.
Art. 426
Prestito di materiali a terzi
1.Il prestito di materiali ad altre amministrazioni dello Stato, a enti pubblici, e a privati e' subordinato all'autorizzazione dell'autorita' logistica centrale competente.
2.Nei casi di missioni e operazioni in Italia o all'estero, di pubbliche calamita', di incendi, di naufragi e di ogni evento che comporti pericolo per la vita umana, il prestito e' autorizzato dal comandante dell'organismo interessato all'immediato intervento, che informa tempestivamente l'autorita' logistica centrale.
3.Il prestito di materiali e' effettuato a pagamento, tenendo conto dei prezzi di mercato. Il prestito di materiali e' concesso con provvedimento motivato per un periodo di tempo determinato in relazione ai lavori o ai bisogni per i quali e' stato richiesto; il periodo puo' essere prorogato. La durata del prestito dei materiali, per i casi di cui al comma 2, e' commisurata al soddisfacimento dell'esigenza. Il prestito gratuito dei materiali puo' essere autorizzato secondo le disposizioni vigenti in materia.
Art. 427
Cessioni e prestiti a Forze armate estere
1.Le cessioni e i prestiti di materiali nonche' le prestazioni tecnico-logistiche a favore di Forze armate estere o per conto delle stesse sono disciplinate dagli accordi e dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati.
TITOLO VI LIMITAZIONI A BENI E ATTIVITA' ALTRUI NELL'INTERESSE DELLA DIFESA
Art. 428
Definizioni
1.Nel presente titolo l'espressione «il Comitato» si intende riferita al Comitato misto paritetico, previsto dall'articolo 322 del codice, della regione o provincia il cui territorio e' interessato alle opere e attivita' militari, l'espressione «il comandante territoriale» al comandante militare territoriale di regione, al comandante in capo di dipartimento militare marittimo o al comandante di regione aerea, territorialmente competenti, a secondo che si tratti di questione interessante rispettivamente l'Esercito italiano o di carattere interforze, la Marina militare o l'Aeronautica militare, le espressioni «la regione», il «consiglio regionale», «il presidente della giunta regionale» si intendono, per il Trentino-Alto Adige, riferite alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale.
Art. 429
Procedimento per la riunione del Comitato
1.Al fine di realizzare l'armonizzazione prevista dall'articolo 322 del codice, sono sottoposti all'esame del Comitato i piani di assetto territoriale della regione e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.
2.I programmi di opere militari che comportano limitazioni interessanti il demanio marittimo, il mare territoriale e il demanio idrico, prima di essere sottoposti all'esame del Comitato, sono comunicati per eventuali osservazioni alle competenti autorita' territoriali.
3.La richiesta di riunione del Comitato, contenente l'indicazione sommaria degli argomenti oggetto delle consultazioni nonche' la data e la sede della riunione stessa, e' comunicata con almeno quindici giorni di anticipo dal comandante territoriale al presidente della giunta regionale o da questi al comandante territoriale. Le comunicazioni del presidente della giunta regionale relative al Comitato sono inviate al comandante territoriale competente indicato dal Ministero della difesa.
4.Il comandante territoriale da' avviso della riunione ai rappresentanti militari e a quello del Ministero dell'economia e delle finanze in seno al Comitato e il Presidente della giunta regionale ai rappresentanti della regione.
5.L'autorita' che indice la riunione informa il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie nelle Regioni a statuto ordinario, il Commissario del Governo e i corrispondenti rappresentanti dello Stato nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 430
Quorum per la validita' delle riunioni del Comitato
1.Per la validita' delle riunioni del Comitato e' necessaria la presenza di almeno sette dei suoi componenti, salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.
2.Se nel giorno stabilito per la riunione la consultazione non puo' avere luogo per mancanza del numero di membri richiesto, il presidente del Comitato, constatata l'invalidita' della seduta, fissa la data di una seconda riunione da tenere dopo non meno di quindici giorni e non piu' di venti giorni dalla data della prima, dandone notizia al comandante territoriale e al presidente della giunta regionale i quali provvedono alle comunicazioni di cui al comma 4 dell'articolo 429.
3.Se nella seconda riunione non e' presente il numero di membri richiesto, il Presidente del Comitato fissa la data di una terza riunione con le modalita' di cui al comma 2. La terza riunione e' valida con la presenza della meta' dei membri del Comitato.
4.Se nell'ambito di una sola seduta non sono esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno la prosecuzione della seduta e' valida anche con la presenza della meta' dei componenti.
5.Il verbale delle riunioni, sottoscritto dal presidente e dal segretario del Comitato, e' trasmesso a cura del Presidente medesimo al Comandante territoriale che ne curera' la raccolta cronologica, rubricazione e la conservazione.
6.Copia del verbale, autenticata dal presidente del comitato, e' trasmessa al Presidente della giunta regionale, al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie nelle Regioni a statuto ordinario, al Commissario del Governo e ai corrispondenti rappresentanti dello Stato nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, ai prefetti delle province interessate nonche' all'autorita' marittima competente per le parti di suo interesse.
Art. 431
Decisione del Ministro della difesa
1.Copia del verbale della riunione del Comitato e' trasmessa dal comandante territoriale al Ministero della difesa - ((Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 112-bis)).
2.Se dal verbale risulta che in seno al comitato non e' stata raggiunta l'unanimita' e sono state formulate proposte alternative circa i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni oggetto delle consultazioni, i programmi stessi o le parti di essi oggetto delle proposte alternative sono sottoposti al Ministro della difesa per le definitive decisioni, unitamente al verbale della riunione del Comitato e a una relazione ((del direttore dell'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio)).
3.Le definitive decisioni adottate dal Ministro della difesa sono comunicate al Presidente della giunta regionale, al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie nelle Regioni a statuto ordinario, al Commissario del Governo e ai corrispondenti rappresentanti dello Stato nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, ai prefetti delle province interessate nonche' all'autorita' marittima competente nei casi di suo interesse.
Art. 432
Programmi delle esercitazioni sottoposti al Comitato
1.Ai fini di quanto previsto dall'articolo 322, comma 5, del codice, il comandante territoriale sottopone alla consultazione del Comitato i programmi delle esercitazioni annualmente pianificate a livello di Stato maggiore che si prevede debbano interessare aree delle quali il Ministero della difesa non abbia la disponibilita'.
3.I programmi delle esercitazioni di cui al presente articolo sono comunicati dal comandante territoriale alla competente prefettura.
Art. 433
Contenuto delle limitazioni
1.Le limitazioni relative alle piantagioni e alle operazioni campestri di cui all'articolo 321, comma 1, del codice consistono nel divieto di piantare alberi, fare coltivazioni erbacee o arbustive, effettuare connesse operazioni campestri.
2.Le limitazioni da imporre per il tipo di opere e installazioni di difesa, di cui agli articoli 320 e 321 del codice, e al comma 1, sono definite dalle norme tecniche di carattere riservato, approvate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno.
3.Le norme tecniche stabiliscono le limitazioni al diritto di proprieta' da imporre nella misura direttamente e strettamente necessaria in relazione al tipo di opera o di installazione di difesa.
Art. 434
Adempimenti pubblicitari
1.Il Comandante territoriale trasmette ai comuni interessati due copie autentiche del decreto e relativi allegati, unitamente a un congruo numero di copie dei manifesti da affiggere, per l'espletamento da parte dei comuni delle formalita' previste dall'articolo 324 del codice.
2.Una copia del decreto con la dichiarazione di avvenuto deposito, dell'avvenuta affissione di manifesti e' trasmesso a cura del segretario comunale al comando territoriale. L'altro esemplare del decreto, completato come il precedente, e' custodito nell'archivio del comune.
Art. 435
Adempimenti esecutivi
1.Gli uffici tecnici militari, decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nell'ufficio comunale del decreto impositivo, provvedono, nel piu' breve tempo possibile, al collocamento sul terreno di segnali eventualmente indicati dalla mappa allegata al decreto.
2.I segnali sono costituiti da pali di ferro o di altro idoneo materiale di altezza adeguata e muniti in sommita' di targa di analogo materiale recante ben visibile la dicitura «Comune di ...............Zona soggetta a vincolo militare». In luogo dei pali-segnali possono all'occorrenza collocarsi termini lapidei, recanti la stessa dicitura in modo abbreviato.
3.Spetta agli uffici tecnici militari curare la manutenzione dei pali-segnali e dei termini lapidei.
4.I lavori per le modificazioni di cui all'articolo 327 del codice, sono eseguiti o direttamente dal proprietario interessato nel termine assegnatogli dall'ufficio tecnico militare o dagli uffici tecnici militari i quali provvedono nelle forme previste per i lavori a economia.
5.Il comandante territoriale, su istanza dell'interessato, ha facolta' di accordare una proroga ai termini stabiliti per l'effettuazione dei lavori di modificazione.
Art. 436
Procedimento per l'indennizzo
1.La domanda di indennizzo e' presentata al comandante territoriale ed e' redatta secondo apposito modello predisposto dal Ministero della difesa.
2.Al pagamento degli indennizzi di importo annuo superiore a euro 258,00 si provvede previo accertamento della proprieta' dell'immobile. Il richiedente l'indennizzo deve, a tal fine, esibire idonea documentazione.
Art. 437
Procedimento per l'autorizzazione di opere in deroga
1.La domanda di autorizzazione a eseguire opere in deroga alle limitazioni imposte ai sensi dell'articolo 328 del codice va presentata al comandante territoriale ed eventualmente completata secondo le indicazioni che, caso per caso, da' lo stesso comandante contemperando le esigenze istruttorie con il minor possibile aggravio del richiedente.
2.Se l'autorizzazione e' subordinata a speciali condizioni o importa una riduzione dell'indennizzo, e' redatto apposito atto conforme al modello predisposto dal Ministero della difesa. Le condizioni devono mirare unicamente e direttamente a tutelare il rispetto delle esigenze militari con il minor possibile aggravio della proprieta' privata e a evitare oneri dello Stato.
3.Tutte le autorizzazioni sono registrate dall'ufficio tecnico militare su apposite rubriche.
Art. 438
Procedimento in caso di limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni militari
1.I provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 332 del codice necessari per la tutela della pubblica incolumita' nel corso delle esercitazioni militari e dei corpi civili dello Stato militarmente addestrati, sono adottati dal comandante territoriale con propria ordinanza.
2.Detta ordinanza e' comunicata alle autorita' indicate dall'articolo 332 del codice e ai membri del comitato entro i termini previsti nel medesimo articolo.
3.Se lo richiedono necessita' urgenti di tutela della pubblica incolumita', i provvedimenti adottati al riguardo dai Comandanti di corpo sono immediatamente comunicati anche al Comandante territoriale.
5.L'ordinanza affissa all'albo comunale e' corredata di carta in scala non inferiore a 1: 50.000 su cui sono riportati i limiti dell'area interessata all'esercitazione.
6.L'affissione all'albo si protrae per la durata dell'esercitazione.
7.I manifesti riproducenti l'ordinanza sono approntati dal comando militare e affissi a cura dell'apposito servizio comunale.
8.Il segretario comunale da' assicurazione scritta all'autorita' militare dell'eseguita pubblicazione.
9.Se le esercitazioni si svolgono in aree soggette a pericolo di incendio, il comandante territoriale assicura, anche in conformita' alla legislazione statale e regionale vigente in materia, la predisposizione di idonee misure di prevenzione e di pronto intervento nei confronti degli incendi innescabili dal tiro delle armi e dalla presenza dei reparti militari.
10.Gli sgomberi e le occupazioni degli immobili disposti per le esercitazioni non possono essere revocati se sull'area interessata o su parte di essa rimangono non rinvenuti proiettili inesplosi.
11.In tal caso, il comandante territoriale ne informa immediatamente il sindaco. Il pericolo deve essere segnalato con idonei cartelli e la zona pericolosa e' vigilata a cura dei reparti militari.
12.Per tutto il tempo necessario alle relative operazioni di bonifica competono ai proprietari della zona pericolosa gli indennizzi e gli eventuali risarcimenti di danni previsti dal comma 5 dell'articolo 332 del codice.
13.Prima dell'inizio delle esercitazioni e al termine delle stesse a cura dell'amministrazione militare, in contraddittorio del proprietario, dell'affittuario e dei loro rappresentanti e in mancanza di questi, possibilmente, alla presenza di due testimoni, e' redatto verbale constatante lo stato di consistenza dei luoghi e delle cose interessate alle esercitazioni.
14.Gli indennizzi per danni patrimoniali o pregiudizi economici dipendenti dalle esercitazioni sono richiesti dagli aventi diritto con istanza diretta al comandante militare, conforme ad apposito modello predisposto dal Ministero della difesa.
15.Tali istanze sono presentate ai comuni nel cui territorio sono situati i beni danneggiati o i fondi sgomberati, possibilmente entro il quindicesimo giorno dal termine delle esercitazioni. Le domande possono contenere riserva di presentare perizia di parte.
16.I moduli per inoltrare la richiesta degli indennizzi o dei risarcimenti di danni sono reperibili presso gli uffici comunali e le locali stazioni dei carabinieri.
17.Entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione delle domande, il comune provvede al loro inoltro all'ufficio tecnico militare competente.
18.I danni denunciati che non risultano accertati o che sono dichiarati di entita' diversa sono immediatamente controllati sul posto e per essi e' redatto verbale in contraddittorio con gli interessati. E' verbalizzato con l'intervento di testimoni l'eventuale rifiuto all'accertamento opposto dagli interessati.
Art. 439
Procedimento per l'autorizzazione dell'autorita' militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole
1.L'autorizzazione del comandante territoriale per l'uso di grotte, gallerie e cavita' sotterranee, prevista dall'articolo 333, commi 1 e 3 del codice, e' richiesta allorche' le grotte, gallerie e cavita' sotterranee siano ubicate in aree soggette a limitazioni militari o abbiano uno sviluppo o tracciato che interferisce con immobili militari. L'autorizzazione stessa e', inoltre, richiesta quando l'uso delle grotte, gallerie e cavita' sotterranee comporta modifiche allo stato dei luoghi.
2.L'autorizzazione del comandante territoriale per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere, prevista dall'articolo 333, comma 2 del codice, e' richiesta allorche' trattasi di lavori eccedenti la semplice manutenzione o riparazione.
3.Il parere del Comandante territoriale reso in relazione alla previsione di cui all'articolo 333, comma 4 del codice e' espresso nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione dei piani urbanistici; decorso tale termine, la mancata pronuncia equivale alla espressione del parere favorevole.
4.Se le esigenze della Difesa lo consentono, il Comandante territoriale, ogni tre anni, indica ai competenti organi comunali quali aree, di quelle comprese nei comuni elencati nel comma 7 dell'articolo 333 del codice, possono essere dichiarate non di effettiva importanza militare e quindi non soggette al regime di cui al comma 1 dell'articolo 333 del codice. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 440
Esplicazione di nozioni di cui all'articolo 334 del codice
1.Ai fini del parere previsto dall'articolo 334 del codice, si considera variante strutturale significativa di strade statali, autostrade e ferrovie ogni variante di sviluppo superiore a cinque chilometri. Ai fini del parere medesimo si considerano: impianti minerari marittimi, quelli fissi per la produzione degli idrocarburi localizzati in mare o ubicati a terra entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare; grandi stabilimenti industriali, quelli che impiegano oltre 1.000 persone ovvero occupano un'area coperta uguale o superiore a 100.000 mq; impianti elettrici ad altissimo potenziale, quelli di produzione, trasporto e distribuzione oltre i 150.000 volts; grandi depositi di olii minerali, i depositi con serbatoi fuori terra (o interrati) aventi capacita' totale superiore a 3.500 mc (benzina) e i depositi con serbatoi fuori terra (o interrati) o magazzini di merce imballata aventi capacita' totale superiore a 1.000 mc (olii combustibili); oleodotti, quelli con diametro uguale o superiore a 26 pollici e una portata superiore a 2.500 tonnellate/ora; metanodotti, quelli con diametro uguale o superiore a 30 pollici e con massima pressione di esercizio di 24 kg/cm².
2.Non e' richiesto il parere del comandante territoriale per i lavori di semplice manutenzione o riparazione interessanti le opere indicate dall'articolo 334 del codice.
Art. 441
Autorita' competenti
1.Nei comuni indicati nel comma 7 dell'articolo 333 del codice, le istanze per ottenere l'autorizzazione di cui al medesimo articolo sono rivolte al comandante militare territoriale di regione. Nei comuni e nelle zone costiere indicati nei commi 8 e 9 dell'articolo 333 del codice, le istanze stesse sono rivolte al comandante in capo di dipartimento militare marittimo.
2.Il parere dell'autorita' militare, previsto dall'articolo 334 del codice, e' richiesto al competente comandante militare territoriale di regione. 3.Le istanze e le richieste di cui ai commi 1 e 2, redatte in carta libera, sono corredate da un progetto di massima idoneo a fornire una adeguata nozione dell'opera o attivita' progettate. 4. L'inizio delle opere o attivita' e' subordinato al rilascio del parere del comandante territoriale competente ai sensi dell'articolo 334 del codice. 5. Ai fini della redazione della carta nazionale dei siti suscettibili di insediamento di centrali e di impianti nucleari di cui all'art. 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393, e dell'insediamento di grandi impianti del ciclo del combustibile nucleare, nonche' in ogni caso in cui le opere o le attivita' siano deliberate da parte di autorita' ministeriali, il parere va richiesto al Ministero della difesa, il quale esprime il proprio avviso nei termini di cui all'articolo 334, comma 2 del codice. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 442
Contenuto formale delle autorizzazioni
1.Le autorizzazioni sono rilasciate dai competenti comandanti territoriali.
2.Esse devono contenere la citazione della domanda a cui si riferiscono.
3.Le autorizzazioni concesse dopo accordi con altre autorita' contengono l'indicazione dell'adesione delle autorita' cointeressate.
Art. 443
Elenco delle zone di importanza militare cui si applica l'articolo 335 del codice
1.Le disposizioni dell'articolo 335 del codice si applicano nelle seguenti isole del territorio nazionale, che sono dichiarate di importanza militare: Arcipelago toscano; Pontine; Flegree; Capri; Tremiti; Eolie; Ustica; Egadi; Pantelleria; Pelagie; Arcipelago della Maddalena; Asinara; Tavolara; San Pietro; Sant'Antioco.
Art. 444
Alienazioni in favore di cittadini stranieri
1.Ai fini dell'articolo 335 del codice, per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili a soggetti che non siano cittadini italiani, le parti contraenti presentano domanda in carta libera al prefetto della provincia ove si trova l'immobile. Se l'immobile e' situato nel territorio di piu' province, la domanda e' presentata al prefetto della provincia in cui si trova la maggiore estensione di esso.
Art. 445
Accertamento delle violazioni
1.Il personale dell'amministrazione militare, a conoscenza di presunte violazioni al titolo VI del libro II del codice o ai singoli decreti di imposizione, ha l'obbligo di informare il comando militare locale per la successiva segnalazione al comandante territoriale.
2.L'accertamento delle violazioni spetta agli ufficiali e ai funzionari tecnici dell'amministrazione militare i quali, se possibile, devono contestare immediatamente la violazione.
3.Il comandante territoriale, riconosciuto trattarsi realmente di violazione, diffida il trasgressore a far cessare la violazione stessa in tempo determinato con la comminatoria della sanzione amministrativa in caso di mancato adempimento.
4.Il comandante territoriale puo' dare al trasgressore l'ordine di ripristino fissando il termine di adempimento. Detto termine non puo' essere inferiore a sessanta giorni, salva la possibilita' dell'autorita' militare di assegnare un termine piu' breve in relazione a particolari circostanze.
5.Trascorsi inutilmente i predetti termini, o in caso di assoluta urgenza, il comandante territoriale incarica l'ufficio tecnico militare competente di procedere d'ufficio.
6.Gli uffici tecnici militari provvedono con la procedura fissata per i lavori a economia.
7.L'inizio dei lavori e' fatto constatare con verbale da un ufficiale o da un funzionario di cui al comma 2.
8.Gli uffici tecnici militari provvedono ai lavori imputando le relative spese sui capitoli ordinari di bilancio. Copia del conto delle spese, corredata dalla copia dei titoli giustificativi, e' trasmessa alla competente agenzia fiscale per l'esame e la dichiarazione di esecutorieta', indicando il capitolo del bilancio d'entrata di cui al comma 10.
9.L'agenzia suddetta comunica all'ufficio del registro competente, con apposito elenco di carico, le generalita' del trasgressore, con gli atti relativi alla partita da riscuotere, affinche' l'ufficio medesimo, dopo averne preso nota al campione di IV categoria, provveda alla riscossione delle somme dovute all'erario.
10.Le somme riscosse sono dall'agenzia fiscale versate in tesoreria a favore dei capitoli del bilancio d'entrata che consentono il reintegro ai bilanci militari. La quietanza di versamento e' trasmessa all'ufficio tecnico militare il quale a sua volta trasmette all'ufficio tecnico militare il quale a sua volta trasmette l'originale alla ragioneria del Ministero competente e una copia all'ufficio ministeriale che amministra il capitolo su cui gravano le spese di ripristino.
LIBRO TERZO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' TITOLO I DISCIPLINA DELL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEGLI ORGANISMI DELLA DIFESA CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 446
Ambito di applicazione e rinvio
1.All'amministrazione e contabilita' della Difesa si applicano le norme regolamentari vigenti per la generalita' delle amministrazioni statali, in quanto non ne sia esclusa l'applicazione al Ministero della difesa, e in quanto non derogate dal presente regolamento.
3.Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 451 per gli organi della gestione amministrativa, il presente titolo non si applica ai lavori concernenti il genio militare.
4.Con decreto del Ministro della difesa possono essere emanate le istruzioni di natura tecnico-applicativa in relazione ai titoli I e IV del presente libro e al titolo V del libro II; gli ispettorati e comandi logistici di Forza armata possono adottare le norme interne applicative per gli enti di cui al comma 2, lettera d).
Art. 447
Definizioni
Art. 448
Principi
1.L'ordinamento degli organismi preposti a svolgere funzioni amministrative e' definito dal Capo di stato maggiore della difesa, dal Segretario generale della difesa ((, dal Direttore nazionale degli armamenti)), dai Capi di stato maggiore di Forza armata, nonche' dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
2.Ai fini della interoperabilita' delle Forze armate nazionali con quelle di altri Paesi attraverso la costituzione di unita' a composizione militare mista, le funzioni amministrative e di gestione possono essere disciplinate, anche nel rispetto del principio di reciprocita', dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati.
3.I limiti di somma ancorati a soglie comunitarie sono aggiornati, con decreto ministeriale, sulla base delle variazioni di valore di dette soglie.
CAPO II ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E DEL DISTACCAMENTO
Art. 449
Competenze del comandante
1.Il comandante indirizza le attivita' dell'organismo cui e' preposto per il conseguimento dei fini istituzionali e lo rappresenta all'esterno nella sua unita'. Individua gli obiettivi da raggiungere, fissa le relative priorita' e ne verifica il grado di realizzazione.
2.Il comandante, con grado dirigenziale e dotato di autonomia amministrativa, se non e' supportato da uno degli organismi logistico-amministrativi di cui all'articolo 447, comma 1, lettera i), esercita i poteri di spesa, nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma e, se di grado non dirigenziale, secondo i limiti di valore allo scopo previsti nel titolo IV.
3.Il comandante puo' intervenire negli atti relativi alla gestione amministrativa dell'organismo e adotta, ove occorre, sotto la sua responsabilita', i provvedimenti necessari, dandone immediata comunicazione all'autorita' competente.
4.Nei casi di particolare gravita' e urgenza, il comandante puo' adottare provvedimenti di competenza di organi superiori, dandone immediata comunicazione agli stessi per la ratifica.
Art. 450
Competenze del direttore della direzione di intendenza o del centro di intendenza
1.Il direttore della direzione di intendenza o del centro di intendenza, con grado o qualifica dirigenziale, dirige e coordina, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dal comandante da cui dipende, le attivita' logistico-amministrative dell'unita' organica o del complesso di unita' organiche alle quali la direzione o il centro di intendenza sono di supporto. Esercita i poteri di spesa nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma ed espleta le funzioni di comandante dell'organismo logistico-amministrativo diretto.((Le competenze del direttore possono essere attribuite al Capo ufficio amministrazione, con qualifica o grado dirigenziale, quando previsto dagli ordinamenti di Forza armata.))
Art. 451
Organi della gestione amministrativa e competenze
2.Il capo del servizio amministrativo esercita sui materiali i previsti controlli e coordina la gestione logistica secondo le disposizioni della Forza armata; e' responsabile, in applicazione delle vigenti disposizioni, unitamente al capo della gestione finanziaria e al cassiere, dei fondi e dei valori depositati nella cassa di riserva.
4.Gli organi della gestione amministrativa sono nominati dal comandante, fatta eccezione per il capo del servizio amministrativo e per il consegnatario del materiale con debito di custodia, alle cui nomine provvedono le autorita' individuate ai sensi delle norme vigenti.
5.La carica di comandante e' incompatibile con quella di capo del servizio amministrativo, fatti salvi i casi in cui, non prevedendo gli ordinamenti la carica di capo del servizio amministrativo, le relative funzioni spettino al comandante. Se non e' prevista la carica di cassiere, il comandante puo' incaricare dell'esecuzione dei singoli pagamenti un ufficiale o un sottufficiale i quali assumono la responsabilita' prevista per i cassieri.
6.Nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, le cariche di capo del servizio amministrativo e di capo della gestione finanziaria sono ricoperte da ufficiali dei rispettivi corpi di commissariato. La carica di capo della gestione patrimoniale e', di norma, ricoperta da ufficiali appartenenti ai medesimi corpi. Le funzioni di capo della gestione patrimoniale possono essere svolte anche da ufficiali non appartenenti ai predetti corpi ovvero da personale civile di adeguato livello e profilo professionale; la carica di cassiere e' ricoperta da ufficiali di qualsiasi arma, corpo o servizio, da marescialli in servizio permanente o da personale civile di adeguato livello e profilo professionale, idonei allo specifico incarico. Alle relative nomine provvede il comandante, salvo quanto disposto al comma 4.
7.Nell'Arma dei carabinieri le cariche di capo del servizio amministrativo, di capo della gestione finanziaria e di capo della gestione patrimoniale sono ricoperte da ufficiali ((dell'Arma stessa)).
8.Nel caso di temporanea assenza, il capo del servizio amministrativo e' sostituito dall'ufficiale dipendente piu' elevato in grado o piu' anziano dello stesso corpo o arma, le cui funzioni sono devolute ad altro dipendente.
9.Gli incarichi di cui al comma 6 sono ricoperti da personale civile, se previsto dall'ordinamento dei competenti organismi dell'amministrazione della Difesa.
CAPO III RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 452
Accertamento del danno
1.Allorche' si verifichino mancanze, deterioramenti e diminuzioni di denaro e di materiali o comunque danni all'amministrazione o a terzi, chi e' tenuto a rispondere predispone immediatamente apposito rapporto e lo trasmette per via gerarchica al comandante dell'organismo, il quale, con immediatezza, procede alla denuncia del fatto alla Procura regionale presso la Corte dei conti.
2.Il comandante, effettuata la denuncia di cui al comma 1, dispone un'inchiesta amministrativa volta ad accertare le cause dell'evento dannoso, l'entita' del danno e le eventuali responsabilita'.
4.L'inquirente o la commissione di inchiesta, acquisito, ove necessario, il parere degli organi tecnici competenti, esaminano le cause e le circostanze inerenti all'evento dannoso, determinano l'entita' dei danni, muovono le opportune contestazioni scritte ai presunti responsabili, acquisiscono agli atti di inchiesta le relative risposte e redigono, in duplice esemplare, apposita relazione, contenente le proprie conclusioni per il successivo inoltro al comandante dell'organismo.
5.Il comandante dell'organismo, al termine dell'inchiesta amministrativa, costituisce in mora i responsabili e, se il danno accertato supera euro 50.000,00, trasmette un esemplare della relazione di cui al comma 4, munita del proprio parere, all'autorita' superiore competente a determinare in via amministrativa la responsabilita' e gli addebiti relativi al danno accertato, ai sensi dell'articolo 453.
6.Se la responsabilita' puo' estendersi al comandante, oppure non e' possibile costituire la commissione, gli atti relativi sono trasmessi all'autorita' gerarchicamente sovraordinata, ovvero ad altra autorita' individuata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, informando la Procura regionale presso la Corte dei conti. Se emerge la possibilita' di un coinvolgimento anche di tali autorita', gli atti relativi all'inchiesta sono trasmessi all'autorita' gerarchicamente sovraordinata. L'autorita' alla quale sono stati trasmessi gli atti procede alla denuncia di cui al comma 1, se non vi ha provveduto il comandante.
7.Se nel corso degli accertamenti emergono ipotesi di reato, le autorita' di cui all'articolo 453 provvedono a informare, senza ritardo, l'autorita' giudiziaria.
9.L'autorita' competente ai sensi dell'articolo 453, nei casi di cui alle lettere a), b) e c), dispone, se ne ricorrono i presupposti, gli addebiti a carico dei responsabili, dandone comunicazione alla Procura regionale presso la Corte dei conti se i responsabili resistono all'addebito. Nel caso di cui alla lettera d), il comandante emette decreto di scarico.
Art. 453
Autorita' competenti per la determinazione della responsabilita'
Note all'art. 453: - Il testo dell'articolo 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e' il seguente: «Art. 194 - 1. Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, ne' per negligenza, ne' per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna. 2. Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarita' o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili. 3. Quando viene accordato il discarico, questo deve risultare da un decreto del ministro da cui l'agente dipende. 4. Tale decreto, pero', vale a porre in regola la gestione del contabile nei rapporti amministrativi, ma non produce alcuno effetto di legale liberazione, rimanendo integro e non pregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilita' dell'agente. 5. I decreti ministeriali di discarico non sono sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti».
Art. 454
Criteri per l'addebito del danno
1.L'addebito per la perdita di materiali e' commisurato, per i materiali assunti in carico, al prezzo risultante dalle scritture contabili e, per i materiali non ancora assunti in carico, al prezzo di acquisto. L'addebito puo' essere ridotto o aumentato quando il valore effettivo dei materiali risulta inferiore o superiore a quello di carico o di acquisto. L'addebito per deterioramento di materiali e' commisurato alla spesa di ripristino in perfetta efficienza. Per i materiali che dopo la riparazione risultino deprezzati e' addebitata anche la differenza di valore. Se i materiali deteriorati sono dichiarati fuori uso, il prezzo ricavato dalla vendita e' portato in diminuzione dall'addebito.
CAPO IV AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Art. 455
Forza amministrata
2.I compensi e le indennita' particolari dovuti al personale dei contingenti o delle unita' assimilabili per il servizio prestato in zona di operazioni sono pagati agli aventi diritto dal contingente o dall'unita' assimilabile, ovvero dalla direzione o centro di intendenza del contingente stesso, anche se il personale medesimo continui a far parte, per ogni altro effetto, della forza amministrata dall'organismo di provenienza o a far parte di quella di altro organismo designato dagli ordinamenti di Forza armata o interforze.
Art. 456
Situazioni e variazioni della forza
1.Gli organismi tengono in evidenza le situazioni della forza amministrata in relazione alle diverse configurazioni di Forza armata. I reparti e gli uffici compilano giornalmente la situazione dimostrativa dello stato della forza e la trasmettono, corredata dei documenti giustificativi, all'ufficio designato nell'ambito del comando dell'organismo del quale fanno parte, anche ai fini della determinazione delle utenze logistiche dovute e del conseguente scarico dei materiali oggetto delle utenze stesse, nonche' dell'aggiornamento dei documenti matricolari.
2.Le variazioni riguardanti la forza amministrata sono pubblicate nell'ordine del giorno dell'organismo, con effetto costitutivo.
Art. 457
Liquidazione e pagamento delle competenze e delle indennita'
1.Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati sono amministrati e ricevono le competenze fisse e le indennita' continuative ed eventuali, compreso il rimborso delle spese per i trasferimenti e per le trasferte non continuative anche all'estero, dall'organismo provvisto di autonomia amministrativa presso il quale e' in forza o dall'organismo a questo fine designato dagli ordinamenti di Forza armata o interforze ovvero, se costituiti, dai centri stipendiali di cui all'articolo 447, comma 1, lettera g).
2.La liquidazione e il pagamento dello stipendio e delle indennita' a carattere continuativo sono effettuate con le modalita' e le cadenze temporali stabilite dalle norme vigenti in materia di pagamento delle competenze dei pubblici dipendenti. Al personale che si assenta per motivi di servizio nel periodo fissato per il pagamento delle competenze mensili puo' essere corrisposto un acconto sulle competenze maturate fino al giorno della partenza. Le indennita' eventuali sono pagate a fine mese o a servizio ultimato.
Art. 458
Personale trasferito
2.L'organismo di destinazione rimborsa a carico del proprio fondo scorta l'ammontare dei debiti risultanti da anticipazioni corrisposte dall'organismo originario e procede ai relativi recuperi.
3.Se non e' possibile recuperare sugli assegni di attivita' spettanti o sul trattamento di quiescenza quanto dovuto dal personale all'Amministrazione, l'organismo ne da' comunicazione alla direzione generale competente, affinche' attivi le procedure stabilite per il recupero dei crediti dello Stato.
Art. 459
Paga e indennita' dei militari di truppa
1.Ai militari di truppa, la paga e le altre indennita' sono corrisposte entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello cui si riferiscono, a cura dei reparti di appartenenza, se il pagamento non e' accentrato presso l'ufficio cassa dell'organismo provvisto di autonomia amministrativa. Per il computo degli assegni giornalieri, i mesi sono calcolati per il numero dei giorni di cui effettivamente si compongono e conseguentemente gli assegni sono corrisposti fino al giorno fissato per il congedamento. ((La paga e gli altri emolumenti comunque denominati possono essere corrisposti con le modalita' e le cadenze temporali di cui all'articolo 457.))
2.Le spese di viaggio e le indennita' dovute per i trasferimenti, nonche' per il rinvio o il rientro al corpo, sono anticipate dall'organismo originario e liquidate e pagate da quello di destinazione.
3.Le spese di viaggio, comprese quelle per l'invio in licenza, le indennita' di missione, se poste a carico dell'Amministrazione, sono corrisposte in via anticipata salvo conguaglio.
4.Le spese di viaggio e le indennita' di missione dovute per l'invio in congedo o in licenza di convalescenza sono integralmente pagate prima della partenza.
Art. 460
Valore in denaro della razione viveri
1.Il valore in denaro della razione viveri spettante ai militari di cui all'articolo 459, esentati dal partecipare alla mensa, e' corrisposto a periodi decadali anticipati. Il valore in denaro della razione viveri e' corrisposto, prima dell'inizio del servizio, ai militari comandati occasionalmente a servizi per il cui espletamento non possono partecipare alla mensa.
Art. 461
Morte o scomparsa del militare
1.In caso di morte o di scomparsa di un militare, si procede alla ricognizione e all'inventario dei beni del defunto o dello scomparso rimasti in possesso dell'Amministrazione che provvede a prendere contatti con gli eredi o i presunti successori legittimi dello scomparso.
2.Trascorsi sei mesi dalla data della morte o della scomparsa legalmente accertata, se gli eredi o i presunti successori legittimi siano rimasti ignoti o incerti, o non abbiano prodotto i documenti prescritti per provare la loro qualita', l'Amministrazione richiede all'autorita' giudiziaria territorialmente competente l'autorizzazione a vendere i beni di cui al comma 1 con le modalita' e le cautele fissate dall'autorita' medesima. La somma ricavata e' versata su libretti postali di risparmio ed e' conteggiata a credito della successione.
Art. 462
Modalita' di liquidazione delle indennita' di impiego operativo ai militari delle Capitanerie di porto
1.Gli assegni e indennita' di imbarco spettanti agli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto sono a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre quelli relativi al personale del Corpo equipaggi militari marittimi sono a carico del Ministero della difesa.
2.Competenti a liquidare gli emolumenti sopra indicati sono gli enti della Marina militare che amministrano il personale imbarcato sulle unita' navali assegnate alle Capitanerie di porto.
CAPO V SERVIZI DI CARATTERE GENERALE SEZIONE I ASSISTENZA MORALE, BENESSERE E PROTEZIONE SOCIALE
Art. 463
Definizioni ai fini dell'assistenza morale, benessere e protezione sociale
Art. 464
Assistenza morale, benessere e protezione sociale
1.Gli interventi di protezione sociale di cui al libro VI, titolo VI, capo II del codice, si inseriscono istituzionalmente nell'attivita' funzionale delle Forze armate allo scopo di favorire il mantenimento della efficienza psico-fisica del personale militare, conservare l'aggregazione sociale dei dipendenti e delle loro famiglie, il loro arricchimento culturale nonche' di conseguire proficui rapporti di democratica interazione con la collettivita' esterna, per il pieno sviluppo della persona umana dedicata al bene comune della difesa della Patria.
2.A tal fine e' consentito al personale militare e civile delle Forze armate, in servizio e non, nonche' ai loro familiari, di utilizzare apprestamenti logistici, sportivi, culturali, ricreativi e per il tempo libero, senza finalita' di lucro qualora direttamente gestiti e all'uopo predisposti dall'amministrazione anche al di fuori delle strutture militari.
5.Ferma restando la fruizione gratuita dei beni demaniali concessi in uso, in quanto utilizzati in via diretta per fini di pubblico interesse, l'Amministrazione ha la facolta' di determinare quote ricognitorie a titolo di ammortamento degli oneri da essa sostenuti, la cui entita' e' determinata in relazione alle finalita' e ai concreti apporti di protezione sociale recati al personale.
Art. 465
Classificazione e modalita' di gestione degli organismi di protezione sociale
1.Gli interventi di protezione sociale sono esercitati da organismi all'uopo costituiti nell'ambito dell'amministrazione presso enti, distaccamenti delle Forze armate, in rapporto alla presenza di personale in servizio e cessato dal servizio nonche' in altre localita' che per peculiari caratteristiche ambientali consentano di perseguire la prevista finalita'.
3.La gestione dei citati organismi puo' essere affidata in concessione a organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ovvero a enti o terzi.
4.Per esigenze operative o per assicurare la continuita' degli interventi, tenuto conto del preminente interesse istituzionale e funzionale di tali organismi, l'Amministrazione puo' provvedere all'esercizio diretto delle attivita' di protezione sociale mediante organi interni di gestione ed esecuzione presso i comandi, enti, reparti o unita' operative, e dell'Arma dei carabinieri, nonche' presso i reparti operativi degli Stati maggiori, le unita' navali e le accademie/scuole militari. Gli enti che attuano la gestione diretta imputano ai competenti capitoli di bilancio gli oneri relativi all'acquisizione dei beni o servizi, rispettivamente, ceduti o resi agli utenti degli organismi amministrati e, conseguentemente, recuperano dagli utenti stessi i costi vivi dei beni o servizi e, ove previsto, le quote ricognitorie di maggiorazione per il concorso di personale e servizi generali di cui all'articolo 466, commi 1 e 2, lettera c). Gli stessi enti, alla fine di ogni mese, versano in tesoreria le somme recuperate imputando, secondo la procedura di rito, a «proventi riassegnabili» gli importi corrispondenti ai suddetti costi vivi e a «proventi non riassegnabili» quelli relativi alle anzidette quote ricognitorie.
5.La stessa procedura della gestione diretta e' attuata anche nel caso di motivata o dimostrata impossibilita' di affidamento ovvero per interruzione o per inadempienza dell'affidatario stesso, presso qualsiasi organismo di protezione sociale.
6.La costituzione o la soppressione degli organismi e' determinata dai Capi di stato maggiore, dal Segretario generale ((, dal Direttore nazionale degli armamenti)), dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione alla collocazione ordinativa degli enti interessati.
Art. 466
Determinazione degli apporti a carico dell'Amministrazione
1.Per l'organizzazione di ciascuno degli organismi di cui all'articolo 465, l'Amministrazione rende disponibili idonei locali, mezzi, strutture, servizi e impianti in adeguate condizioni d'uso.
3.Sono, altresi', messe a disposizione degli organismi di protezione sociale, fatte salve le esigenze militari, strutture gia' in uso all'Amministrazione finalizzate per l'esercizio di attivita' sportive, ricreative, culturali, alloggiative e di recupero psico-fisico.
4.Le consistenze e il valore degli apporti di cui ai commi 1, 2 e 3, determinati con criteri di funzionalita' ed economicita', sono riportati in apposite schede redatte per ciascun organismo all'atto della sua costituzione.
5.Il Ministero della difesa dispone, nei limiti dei pertinenti capitoli di bilancio, aperture di credito commutabili in quietanze di entrata a favore della contabilita' speciale intestata al direttore di amministrazione per le spese di funzionamento di cui al comma 2.
Art. 467
Norme d'uso dei materiali costituenti apporti dell'Amministrazione
1.I materiali conferiti dall'Amministrazione agli organismi di cui all'articolo 465 continuano a rimanere nel carico contabile del consegnatario per debito di vigilanza degli enti/distaccamenti in cui gli stessi sono inseriti. Nello stesso carico confluiscono i materiali comunque pervenuti nel tempo agli organismi stessi.
2.Ciascun organismo e' dotato di un registro in cui sono elencati i materiali costituenti apporti dell'Amministrazione.
3.Gli organismi di protezione sociale sono autorizzati a ricevere in comodato d'uso con il vincolo della destinazione specifica, da soggetti giuridici diversi dall'Amministrazione, beni mobili adeguati alle proprie esigenze mediante apposito atto negoziale. Tali materiali sono iscritti in un registro e sono tenuti distinti per soggetto giuridico proprietario. Le spese di conservazione, manutenzione e riparazione del predetto materiale sono assunte a carico dell'amministrazione.
4.Se la gestione e' affidata in concessione, la consegna dei materiali, costituenti apporti dell'Amministrazione o ricevuti in comodato d'uso, deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal consegnatario, per l'amministrazione, e dall'affidatario o da un suo rappresentante.
5.Il concessionario assume l'obbligo della restituzione, in qualsiasi momento di tutto il materiale ricevuto nella stessa condizione d'uso originaria rimanendo a proprio carico eventuali spese per la rimessa in pristino. La riconsegna dei materiali deve risultare da apposito verbale.
Art. 468
Ammissione del personale
1.Alle attivita' degli organismi di cui all'articolo 465 ha titolo a partecipare prioritariamente il personale militare e civile comunque dipendente dal Ministero della difesa nonche' il personale militare cessato dal servizio.
Art. 469
Contribuzioni
1.Gli oneri derivanti dalla gestione diretta, connessi con la fruizione dei servizi resi dagli organismi di protezione sociale, fatti salvi gli apporti di cui all'articolo 466, sono a totale carico degli utenti e devono essere corrisposti di volta in volta a fronte del servizio reso. Tali oneri costituiscono contribuzioni da riassegnare ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, soggette a periodico adeguamento in base alle risultanze di un'apposita contabilita' istituita per le spese anticipate dall'Amministrazione.
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Normattiva
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