LEGGE 4 giugno 2010, n. 91
PROTOCOLLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E GLI STATI MEMBRI CE, DA UNA PARTE E LA REPUBBLICA DI BULGARIA, DALL'ALTRA Articolo 1 Periodo transitorio 1) Il periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Repubblica di Bulgaria, di seguito "Bulgaria", avra' soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2 del presente protocollo, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea e al piu' tardi con l'adesione della Bulgaria all'Unione europea. 2) I riferimenti al "secondo periodo transitorio" fatti nel presente accordo o nei suoi allegati vanno intesi, nei confronti della Bulgaria, come periodo transitorio di cui al paragrafo 1.
Protocollo III - art. 2
Articolo 2 Condizioni relative al periodo di transizione Entro la fine del periodo transitorio la Bulgaria applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I, in conformita' dell'articolo 3 dell'accordo di base.
Protocollo III - art. 3
Articolo 3 Disposizioni transitorie 1) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di base, nel corso del periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bulgaria sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato in Bulgaria e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE; ii) i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati in Bulgaria e nelle altre Parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE; iii) i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bulgaria sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in Bulgaria. 2) Ai fini del presente articolo si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda. 3) Gli articoli 7 e 8 dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete alla Bulgaria e alla Comunita' di rilasciare, a partire dall'inizio del periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Bulgaria o da suoi cittadini.
Protocollo III - art. 4
Articolo 4 Sicurezza aerea 1) Al termine del periodo transitorio il Comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste della partecipazione della Bulgaria nell'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 2) Fino alla fine del periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Bulgaria di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.
Protocollo III - art. 5
Articolo 5 Protezione della navigazione aerea Fino alla fine del periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata a un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Bulgaria di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.
Protocollo IV - art. 1
PROTOCOLLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E GLI STATI MEMBRI CE, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI CROAZIA, DALL'ALTRA Articolo 1 Periodi transitori 1) Il primo periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Repubblica di Croazia, di seguito "Croazia", avra' soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea. 2) Il secondo periodo transitorio decorre dalla fine del primo periodo transitorio e termina quando la Croazia avra' soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea.
Protocollo IV - art. 2
Articolo 2 Condizioni relative al periodo di transizione 1) Entro la fine del primo periodo transitorio la Croazia i) diventa membro a pieno titolo delle Autorita' aeronautiche comuni e si adopera al fine di attuare tutta la legislazione in materia di sicurezza aerea menzionata nell'allegato I; ii) applica il documento 30 dell'ECAC e provvede ad attuare tutta la legislazione in materia di protezione della navigazione aerea menzionata nell'allegato I; iii) applica il regolamento (CEE) n. 3925/91 (relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalita' applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati), il regolamento (CEE) n. 2409/92 (sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci), la direttiva 94/56/CE (relativa alle inchieste sugli incidenti), la direttiva 96/67/CE (relativa ai servizi di assistenza a terra), il regolamento (CE) n. 2027/97 (relativo alla responsabilita' dei vettori aerei in caso di incidente), la direttiva 2003/42/CE (relativa alla segnalazione di taluni eventi), il regolamento (CE) n. 261/2004 (relativo ai casi di negato imbarco), la direttiva 2000/79/CE (sull'organizzazione dell'orario di lavoro nell'aviazione civile) e la direttiva 2003/88/CE (relativa all'orario di lavoro) come disposto nell'allegato I; iv) separa il prestatore dei servizi di gestione del traffico aereo dall'autorita' di regolamentazione nazionale, istituisce un organismo nazionale di vigilanza dei servizi di traffico aereo, intraprende la riorganizzazione del suo spazio aereo in uno o piu' blocchi funzionali, e applica una gestione flessibile del suo spazio aereo; v) ratifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal); vi) ha fatto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contenute, secondo il caso, in un accordo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, o nell'allegato III del presente accordo. 2) Entro la fine del secondo periodo transitorio la Croazia applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I.
Protocollo IV - art. 3
Articolo 3 Disposizioni transitorie 1) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di base, a) nel corso del primo e secondo periodo transitorio i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Croazia sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato in Croazia e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE. b) Nel corso del secondo periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Croazia sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a); ii) i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati in Croazia e nelle altre Parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE; iii) i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Croazia sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in Croazia. c) Fino alla fine del secondo periodo transitorio i vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo della Croazia o dei cittadini di detto Stato e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dalla Croazia non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE ne' dei loro cittadini. 2) Ai fini del presente articolo si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda. 3) Gli articoli 7 e 8 dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete alla Croazia e alla Comunita' di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Croazia o da suoi cittadini.
Protocollo IV - art. 4
Articolo 4 Sicurezza aerea 1) All'inizio del primo periodo transitorio la Croazia partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 2) Al termine del secondo periodo transitorio il Comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste della partecipazione della Croazia nell'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 3) Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Croazia di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.
Protocollo IV - art. 5
Articolo 5 Protezione della navigazione aerea 1) All'inizio del secondo periodo transitorio la parte riservata della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea prevista nell'allegato I e' messa a disposizione dell'autorita' competente della Croazia. 2) Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata a un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Croazia di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.
Protocollo V - art. 1
PROTOCOLLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E GLI STATI MEMBRI CE, DA UNA PARTE, E L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA, DALL'ALTRA Articolo 1 Periodi transitori 1) Il primo periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia avra' soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea. 2) Il secondo periodo transitorio decorre dalla fine del primo periodo transitorio e termina quando l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia avra' soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea.
Protocollo V - art. 2
Articolo 2 Condizioni relative al periodo di transizione 1) Entro la fine del primo periodo transitorio l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia i) diventa membro a pieno titolo delle Autorita' aeronautiche comuni e si adopera al fine di attuare tutta la legislazione in materia di sicurezza aerea menzionata nell'allegato I; ii) applica il documento 30 dell'ECAC e provvede ad attuare tutta la legislazione in materia di protezione della navigazione aerea menzionata nell'allegato I; iii) applica il regolamento (CEE) n. 3925/91 (relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalita' applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati), il regolamento (CEE) n. 2409/92 (sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci), la direttiva 94/56/CE (relativa alle inchieste sugli incidenti), la direttiva 96/67/CE (relativa ai servizi di assistenza a terra), la direttiva 2003/42/CE (relativa alla segnalazione di taluni eventi), la direttiva 2000/79/CE (sull'organizzazione dell'orario di lavoro nell'aviazione civile) e la direttiva 2003/88/CE (relativa all'orario di lavoro) come disposto nell'allegato I; iv) separa il prestatore dei servizi di gestione del traffico aereo dall'autorita' di regolamentazione nazionale, istituisce un organismo nazionale di vigilanza dei servizi di traffico aereo, intraprende la riorganizzazione del suo spazio aereo in uno o piu' blocchi funzionali, e applica una gestione flessibile del suo spazio aereo; v) ratifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal); vi) ha fatto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contenute, secondo il caso, in un accordo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo di base o nell'allegato III del presente accordo. 2) Entro la fine del secondo periodo transitorio l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I.
Protocollo V - art. 3
Articolo 3 Disposizioni transitorie 1) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di base, a) nel corso del primo periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE. ii) I vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o dei cittadini di detto Stato e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE ne' dei loro cittadini. b) Nel corso del secondo periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a), punto i; ii) i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e nelle altre Parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE; iii) i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. 2) Ai fini del presente articolo si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda. 3) Gli articoli 7 e 8 dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alla Comunita' di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri della CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o da suoi cittadini.
Protocollo V - art. 4
Articolo 4 Applicazione di alcune disposizioni legislative da parte dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia In deroga all'articolo 2 del presente protocollo, all'entrata in vigore del presente accordo, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia i) applica nella pratica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal); ii) impone ai vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di conformarsi al regolamento (CE) n. 261/2004; iii) mette fine o rende conforme alla normativa comunitaria il contratto stipulato tra il governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Macedonian Airlines (MAT) .
Protocollo V - art. 5
Articolo 5 Sicurezza aerea 1) All'inizio del primo periodo transitorio, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 2) Al termine del secondo periodo transitorio, il Comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste per la partecipazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia all'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 3) Fino alla fine del secondo periodo transitorio, la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.
Protocollo V - art. 6
Articolo 6 Protezione della navigazione aerea 1) All'inizio del secondo periodo transitorio la parte riservata della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea prevista nell'allegato I dell'accordo di base e' messa a disposizione dell'autorita' competente dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. 2) Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.
Protocollo VI - art. 1
PROTOCOLLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E GLI STATI MEMBRI CE DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SERBIA, DALL'ALTRA Articolo 1 Periodi transitori 1) Il primo periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo saranno state soddisfatte dalla Repubblica di Serbia, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea. 2) Il secondo periodo transitorio decorre dalla fine del primo periodo transitorio e termina quando tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo saranno state soddisfatte dalla Repubblica di Serbia, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea.
Protocollo VI - art. 2
Articolo 2 Condizioni relative al periodo di transizione 1) Entro la fine del primo periodo transitorio, la Repubblica di Serbia, i) diventa membro a pieno titolo delle Autorita' aeronautiche comuni e si adopera al fine di attuare tutta la legislazione in materia di sicurezza aerea menzionata nell'allegato I; ii) applica il documento 30 dell'ECAC e provvede ad attuare tutta la legislazione in materia di protezione della navigazione aerea menzionata nell'allegato I; iii) applica il regolamento (CEE) n. 3925/91 (relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalita' applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati), il regolamento (CEE) n. 2409/92 (sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci), la direttiva 94/56/CE (relativa alle inchieste sugli incidenti), la direttiva 96/67/CE (relativa ai servizi di assistenza a terra), il regolamento (CE) n. 2027/97 (relativo alla responsabilita' dei vettori aerei in caso di incidente), la direttiva 2003/42/CE (relativa alla segnalazione di taluni eventi), il regolamento (CE) n. 261/2004 (relativo ai casi di negato imbarco), la direttiva 2000/79/CE (sull'organizzazione dell'orario di lavoro nell'aviazione civile) e la direttiva 2003/88/CE (relativa all'orario di lavoro) come disposto nell'allegato I; iv) separa il prestatore dei servizi di gestione del traffico aereo dall'autorita' di regolamentazione per la Repubblica di Serbia, istituisce un organismo di vigilanza dei servizi di traffico aereo per la Repubblica di Serbia, intraprende la riorganizzazione dello spazio aereo della Repubblica di Serbia in uno o piu' blocchi funzionali, e applica una gestione flessibile del suo spazio aereo; v) ratifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal); vi) ha fatto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza previsti, secondo il caso, in un accordo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo di base o nell'allegato III del presente accordo. 2) Entro la fine del secondo periodo transitorio, la Repubblica di Serbia applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I.
Protocollo VI - art. 3
Articolo 3 Disposizioni transitorie 1) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di base, a) nel corso del primo periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Serbia sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato nella Repubblica di Serbia e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE; ii) i vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo della Repubblica di Serbia o dei cittadini di detto Stato e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dalla Repubblica di Serbia non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE ne' dei loro cittadini. b) Nel corso del secondo periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Serbia sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a), punto i; ii) i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati nella Repubblica di Serbia e nelle altre parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE; iii) i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Serbia sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato nella Repubblica di Serbia. 2) Ai fini del presente articolo, si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda. 3) Gli articoli 7 e 8 dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete alla Repubblica di Serbia e alla Comunita' di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri della CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Repubblica di Serbia o da suoi cittadini.
Protocollo VI - art. 4
Articolo 4 Sicurezza aerea 1) All'inizio del primo periodo transitorio la Repubblica di Serbia partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 2) Al termine del secondo periodo transitorio il Comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste per la partecipazione della Repubblica di Serbia all'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 3) Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Serbia di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.
Protocollo VI - art. 5
Articolo 5 Protezione della navigazione aerea 1) All'inizio del secondo periodo transitorio la parte riservata della legislazione in materia di protezione della sicurezza aerea prevista nell'allegato I e' messa a disposizione dell'autorita' competente della Repubblica di Serbia. 2) Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Serbia di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.
Protocollo VII - art. 1
PROTOCOLLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E GLI STATI MEMBRI CE DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI MONTENEGRO, DALL'ALTRA Articolo 1 Periodi transitori 1) Il primo periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo saranno state soddisfatte dalla Repubblica di Montenegro, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea. 2) Il secondo periodo transitorio decorre dalla fine del primo periodo transitorio e termina quando tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo saranno state soddisfatte dalla Repubblica di Montenegro, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea.
Protocollo VII - art. 2
Articolo 2 Condizioni relative al periodo di transizione 1) Entro la fine del primo periodo transitorio, la Repubblica di Montenegro, i) diventa membro a pieno titolo delle Autorita' aeronautiche comuni e si adopera al fine di attuare tutta la legislazione in materia di sicurezza aerea menzionata nell'allegato I; ii) applica il documento 30 dell'ECAC e provvede ad attuare tutta la legislazione in materia di protezione della navigazione aerea menzionata nell'allegato I; iii) applica il regolamento (CEE) n. 3925/91 (relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalita' applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati), il regolamento (CEE) n. 2409/92 (sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci), la direttiva 94/56/CE (relativa alle inchieste sugli incidenti), la direttiva 96/67/CE (relativa ai servizi di assistenza a terra), il regolamento (CE) n. 2027/97 (relativo alla responsabilita' dei vettori aerei in caso di incidente), la direttiva 2003/42/CE (relativa alla segnalazione di taluni eventi), il regolamento (CE) n. 261/2004 (relativo ai casi di negato imbarco), la direttiva 2000/79/CE (sull'organizzazione dell'orario di lavoro nell'aviazione civile) e la direttiva 2003/88/CE (relativa all'orario di lavoro) come disposto nell'allegato I; iv) separa il prestatore dei servizi di gestione del traffico aereo dall'autorita' di regolamentazione per la Repubblica di Montenegro, istituisce un organismo di vigilanza dei servizi di traffico aereo per la Repubblica di Montenegro, intraprende la riorganizzazione dello spazio aereo della Repubblica di Montenegro in uno o piu' blocchi funzionali, e applica una gestione flessibile del suo spazio aereo; v) ratifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal); vi) ha fatto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza previsti, secondo il caso, in un accordo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo di base o nell'allegato III del presente accordo. 2) Entro la fine del secondo periodo transitorio, la Repubblica di Montenegro applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I.
Protocollo VII - art. 3
Articolo 3 Disposizioni transitorie 1) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di base, a) nel corso del primo periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Montenegro sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato nella Repubblica di Montenegro e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE; ii) i vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo della Repubblica di Montenegro o dei cittadini di detto Stato e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dalla Repubblica di Montenegro non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE ne' dei loro cittadini. b) Nel corso del secondo periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Montenegro sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a), punto i; ii) i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati nella Repubblica di Montenegro e nelle altre parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE; iii) i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Montenegro sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato nella Repubblica di Montenegro. 2) Ai fini del presente articolo, si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda. 3) Gli articoli 7 e 8 dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete alla Repubblica di Montenegro e alla Comunita' di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri della CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Repubblica di Montenegro o da suoi cittadini.
Protocollo VII - art. 4
Articolo 4 Sicurezza aerea 1) All'inizio del primo periodo transitorio la Repubblica di Montenegro partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 2) Al termine del secondo periodo transitorio il Comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste per la partecipazione della Repubblica di Montenegro all'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 3) Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Montenegro di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.
Protocollo VII - art. 5
Articolo 5 Protezione della navigazione aerea 1) All'inizio del secondo periodo transitorio la parte riservata della legislazione in materia di protezione della sicurezza aerea prevista nell'allegato I e' messa a disposizione dell'autorita' competente della Repubblica di Montenegro. 2) Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Montenegro di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.
Protocollo VIII - art. 1
PROTOCOLLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E GLI STATI MEMBRI CE, DA UNA PARTE, E LA ROMANIA DALL'ALTRA Articolo 1 Periodo transitorio 1) Il periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Romania avra' soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, del presente protocollo, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea. 2) I riferimenti al "secondo periodo transitorio" fatti nel presente accordo o nei suoi allegati vanno intesi, nei confronti della Romania, come periodo transitorio di cui al paragrafo 1.
Protocollo VIII - art. 2
Articolo 2 Condizioni relative al periodo di transizione Entro la fine del periodo transitorio la Romania applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I.
Protocollo VIII - art. 3
Articolo 3 Disposizioni transitorie 1) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di base, durante il periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Romania sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato in Romania e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE. ii) i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati in Romania e nelle altre parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE; iii) i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Romania sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in Romania. 2) Ai fini del presente articolo si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda. 3) Gli articoli 7 e 8 dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete alla Romania e alla Comunita' di rilasciare, a partire dall'inizio del periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Romania o da suoi cittadini.
Protocollo VIII - art. 4
Articolo 4 Sicurezza aerea 1) Al termine del periodo transitorio il Comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste per la partecipazione della Romania all'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 2) Fino alla fine del periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Romania di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.
Protocollo VIII - art. 5
Articolo 5 Protezione della navigazione aerea Fino alla fine del periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata a un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Romania di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.
Protocollo IX - art. 1
PROTOCOLLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E GLI STATI MEMBRI CE, DA UNA PARTE, E LA MISSIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'AMMINISTRAZIONE AD INTERIM NEL KOSOVO, DALL'ALTRA Articolo 1 Competenze dell'UNMIK Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano le competenze della Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, di seguito "UNMIK", conformemente alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
Protocollo IX - art. 2
Articolo 2 Periodi transitori 1) Il primo periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando l'UNMIK avra' soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente protocollo, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea. 2) Il secondo periodo transitorio decorre dalla fine del primo periodo transitorio e termina quando l'UNMIK avra' soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente protocollo, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea.
Protocollo IX - art. 3
Articolo 3 Condizioni relative al periodo di transizione 1) Entro la fine del primo periodo transitorio, l'UNMIK i) fatto salvo il suo status speciale di diritto internazionale, da' attuazione ai codici JAR promulgati dalle autorita' aeronautiche comuni e si adopera per applicare tutta la legislazione in materia di sicurezza aerea citata all'allegato I; ii) applica il documento 30 dell'ECAC e provvede ad attuare tutta la legislazione in materia di protezione della navigazione aerea menzionata nell'allegato I; iii) applica il regolamento (CEE) n. 3925/91 (relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalita' applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati), il regolamento (CEE) n. 2409/92 (sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci), la direttiva 94/56/CE (relativa alle inchieste sugli incidenti), il regolamento (CE) n. 2027/97 (relativo alla responsabilita' dei vettori aerei in caso di incidente), la direttiva 2003/42/CE (relativa alla segnalazione di taluni eventi), il regolamento (CE) n. 261/2004 (relativo ai casi di negato imbarco), la direttiva 2000/79/CE (sull'organizzazione dell'orario di lavoro nell'aviazione civile) e la direttiva 2003/88/CE (relativa all'orario di lavoro) come disposto nell'allegato I; iv) separa il prestatore dei servizi di gestione del traffico aereo dall'autorita' di regolamentazione, istituisce o designa un organismo di vigilanza dei servizi di traffico aereo; v) applica effettivamente la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal); vi) ha fatto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza previsti, secondo il caso, in un accordo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo di base o nell'allegato III. 2) Entro la fine del secondo periodo transitorio, l'UNMLK applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I.
Protocollo IX - art. 4
Articolo 4 Disposizioni transitorie 1) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di base, a) nel corso del primo periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'UNMIK sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato nel Kosovo e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE; ii) i vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo dell'UNMIK o di residenti del Kosovo e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dalle autorita' dell'UNMIK non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE ne' dei loro cittadini. b) Nel corso del secondo periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'UNMIK sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a), punto i; ii) i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati nel Kosovo e nelle altre parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE; iii) i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'UNMIK sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato nel Kosovo. 2) Ai fini del presente articolo, si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda. 3) Gli articoli 7 e 8 dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete all'UNMIK e alla Comunita' di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dall'UNMIK o da residenti nel Kosovo.
Protocollo IX - art. 5
Articolo 5 Convenzioni e accordi internazionali Quando la legislazione citata all'allegato I prevede l'obbligo di diventare parte a convenzioni o accordi internazionali, si tiene conto dello status speciale dell'UNMIK ai sensi del diritto internazionale.
Protocollo IX - art. 6
Articolo 6 Sicurezza aerea 1) All'inizio del primo periodo transitorio l'UNMIK partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 2) Al termine del secondo periodo transitorio il Comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste per la partecipazione dell'UNMIK all'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 3) Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dall'IJNMIK di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.
Protocollo IX - art. 7
Articolo 7 Protezione della navigazione aerea 1) All'inizio del secondo periodo transitorio la parte riservata della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea prevista nell'allegato I e' messa a disposizione dell'autorita' competente dell'UNMIK. 2) Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata a un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dall'UNMIK di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico. Parte di provvedimento in formato grafico
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