LEGGE 4 giugno 2010, n. 96

Type Legge
Publication 2010-06-04
Ultimo aggiornamento 2021-03-26
State In force
Source Normattiva
articles 55
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Note all'art. 45. - Il regolamento (CE) 273/2004 e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 febbraio 2004, n. L 47. - Il regolamento (CE) 111/2005 e' pubblicato nella G.U.U.E 26 gennaio 2005, n. L 22. - Il regolamento (CE) 1277/2005 e' pubblicato nella G.U.U.E 3 agosto 2005, n. L 202. - Il regolamento (CE) 297/2009 e' pubblicato nella G.U.U.E 9 aprile 2009, n. L 95. - Si riporta il testo degli articoli 70, 73, comma 2-bis, 74 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza): «Art. 70 (Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope quelle individuate e classificate come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nell'allegato I. 2. I soggetti definiti nell'allegato II, di seguito denominati gli "operatori", i quali intendono effettuare per taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 1, dell'allegato I, una delle attivita' indicate nella citata definizione devono munirsi dell'autorizzazione ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 17. Si applicano altresi' le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 17 nonche', in quanto compatibili, gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' agli operatori che intendono effettuare attivita' di importazione, esportazione e transito ad eccezione degli spedizionieri doganali, dei depositari e dei vettori che agiscono unicamente in tale qualita'. 3. Gli operatori che intervengono nella fabbricazione e nell'immissione in commercio di taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 2 dell'allegato I, sono tenuti a comunicare al Ministero della sanita' gli indirizzi dei locali in cui producono dette sostanze o da cui le inviano per la commercializzazione, e ad indicare tempestivamente eventuali variazioni. Allo stesso obbligo sono tenuti gli operatori di cui all'art. 2-bis, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3677/90 nei limiti ivi indicati. 4. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I e' subordinata al previo rilascio del permesso all'esportazione da parte del Ministero della sanita' in conformita' e nei limiti di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis del regolamento CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990. Egualmente, l'importazione e il transito delle sostanze di cui alla categoria 1 dell'allegato I da parte di chi e' munito dell'autorizzazione di cui al comma 2, sono subordinati alla concessione del permesso rilasciato dal Ministero della sanita'. Si applicano altresi' le disposizioni di cui al titolo V. 5. All'interno del territorio dell'Unione europea, le sostanze appartenenti alla categoria 1 dell'allegato I possono essere fornite unicamente alle persone autorizzate, ai sensi del comma 2 ovvero dalle competenti autorita' di altro Stato membro. 6. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I, secondo le modalita' indicate nell'allegato III. 7. Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al piu' tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze da essi trattate, secondo le modalita' e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'interno sentiti i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo obbligo si applica altresi' agli operatori che svolgono attivita' di importazione, esportazione e transito. 8. Gli operatori sono altresi' tenuti a collaborare in ogni altro modo con la Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, nonche' segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entita', natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell'attivita' esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Al medesimo obbligo sono sottoposti gli operatori che svolgono attivita' di importazione, esportazione e transito. 9. Per la vigilanza ed il controllo sulle attivita' di cui al comma 2 e sull'esattezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, con esclusione del comma 3, e agli articoli 7 e 8. Ai fini della vigilanza relativa agli altri obblighi si applicano le disposizioni dell'art. 35, comma 3. 10. Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda euro 258 a euro 2.582. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo' disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attivita' di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Puo' essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 3 per un periodo non superiore ad un anno. 11. Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli obblighi di informazione e di segnalazione di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 2.582. Puo' essere adottato il provvedimento della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti delle violazioni di cui ai commi 3 e 6. 12. Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di importazione, esportazione o transito relativamente a sostanze inserite nella categoria 1 dell'allegato I senza la prescritta autorizzazione, o le esporta in assenza del permesso di cui al comma 4, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 10.329 a euro 103.291. Alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione, nonche' il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna il giudice puo' altresi' disporre la sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. 13. Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al comma 4, sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 258 a euro 2.582. Con la sentenza di condanna il giudice puo' disporre la sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Puo' essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno. 14. La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 e' punita con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 258 a euro 2.582. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo' disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attivita' di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. 15. Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con decreto del Ministero della sanita', in conformita' a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria». «2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, e' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. 2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'art. 14». «Art. 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2). - 1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80. 6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo». «Art. 98 (Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro - Collaborazione internazionale). (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1). - 1. L'autorita' giudiziaria puo', con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 73 e 74. 2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unita' specializzate antidroga, nonche' le autorita' doganali, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorita' giudiziaria, che puo' disporre diversamente, ed al Servizio centrale antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale. L'autorita' procedente trasmette motivato rapporto all'autorita' giudiziaria entro quarantotto ore. 3. L'autorita' giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attivita' criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'art. 70. 4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.».

Art. 46

(Attuazione della direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo)

Note all'art. 46. - Si riporta il testo degli articoli 13 e17 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 (Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi) come modificati dalla presente legge: «Art. 13 (Utilizzazione dei dati in possesso del Ministero della sanita' a beneficio di altri richiedenti). - 1. Il Ministero della sanita' non puo' utilizzare le informazioni di cui all'art. 9, relative ad un principio attivo, a beneficio di un secondo o di altri richiedenti a meno che non ricorra una delle seguenti condizioni: a) il secondo o gli altri richiedenti dispongono di una lettera di accesso che autorizza l'uso delle informazioni; b) nel caso di un principio attivo che non sia gia' sul mercato alla data del 14 maggio 2000, per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data in cui il principio e' iscritto per la prima volta negli elenchi comunitari; c) nel caso di un principio attivo presente in commercio alla data del 14 maggio 2000: 1) per un periodo di quattordici anni dalla predetta data per le informazioni presentate ai fini dell'applicazione del presente decreto; 2) per un periodo di dieci anni dall'iscrizione di un principio attivo per quanto concerne le informazioni presentate per la prima volta a sostegno della prima iscrizione del principio stesso o di un altro tipo di prodotto per quel principio attivo; d) nel caso di informazioni supplementari presentate per la prima volta, per mutamento dei requisiti di iscrizione o per mantenimento dell'iscrizione, per un periodo di cinque anni dalla data della decisione dopo il ricevimento delle informazioni supplementari, a meno che il periodo di cinque anni non scada prima del periodo di cui al comma 1, lettere b) e c); in tal caso, il termine di cinque anni e' prolungato fino alla scadenza dei periodi summenzionati. 2. Il Ministero della sanita' non puo' utilizzare le informazioni di cui all'art. 9, relative ad un biocida e ad un biocida a basso rischio, a beneficio di un secondo o di altri richiedenti a meno che non ricorra una delle seguenti condizioni: a) il secondo o gli altri richiedenti dispongono di una lettera di accesso che autorizza l'uso delle informazioni; b) nel caso di un biocida o di un biocida a basso rischio contenente un principio attivo che non sia gia' sul mercato alla data del 14 maggio 2000, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui e' stata concessa la prima autorizzazione; c) nel caso di un biocida o di un biocida a basso rischio contenente un principio attivo presente in commercio alla data del 14 maggio 2000: 1) per un periodo di quattordici anni dalla predetta data per le informazioni presentate ai fini dell'applicazione del presente decreto; 2) per un periodo di dieci anni dall'iscrizione di un principio attivo negli elenchi dei biocidi di cui all'art. 11 per quanto concerne le informazioni presentate per la prima volta a sostegno della prima iscrizione del principio stesso o di un altro tipo di prodotto per quel principio attivo; d) nel caso di informazioni presentate per la prima volta, per mutamento delle condizioni di autorizzazione o di registrazione di un biocida o per mantenimento dell'iscrizione, per un periodo di cinque anni dalla data della decisione dopo il ricevimento delle informazioni supplementari, a meno che il periodo di cinque anni non scada prima del periodo di cui alle lettere b) e c); in tal caso, il termine di cinque anni e' prolungato fino alla scadenza dei periodi summenzionati. 3. Le informazioni indicate ai commi 1 e 2 possono essere utilizzate dal Ministero della sanita' nell'ambito della procedura finalizzata all'adozione della decisione di cui all'art. 12, comma 8.». «Art. 17 (Misure transitorie). - 1. In ulteriore deroga agli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, 7, comma 1, e 9, commi 2 e 4 e fatte salve le disposizioni del comma 2, il Ministero della sanita', per un periodo di quattordici anni decorrente dal 14 maggio 2000, puo' applicare la normativa in materia di immissione di biocidi sul mercato recata dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392. In particolare il Ministero della sanita' puo' autorizzare, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 392 del 1998, l'immissione sul mercato di biocidi contenenti principi attivi non compresi negli elenchi dei biocidi di cui all'art. 11, che si trovano sul mercato alla predetta data quali principi attivi di un biocida per scopi diversi da quelli della ricerca e sviluppo scientifici e di processo come definiti dall'art. 2, comma 1, lettere f) e g) del decreto legislativo n. 52 del 1997, e successive modificazioni. 2. In seguito alla decisione, adottata in sede comunitaria secondo le procedure degli articoli 16, paragrafi 3 e 4, 28, paragrafo 3, e 34, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, di includere o non includere un principio attivo negli elenchi dei biocidi e delle sostanze note o di limitarne l'immissione sul mercato o l'uso, il Ministero della sanita' revoca o modifica, a seconda dei casi, le autorizzazioni o le registrazioni. 3. Nel periodo transitorio di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998.».

Art. 47

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2015, N. 115))

Art. 48

(Riconoscimento delle navi officina e navi frigorifero nonche' modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194)

((1. Il Ministero della salute riconosce, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le navi officina, le navi frigorifero e le navi reefer ed effettua sulle stesse i controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) n. 2017/625. Laddove le navi operano in acque non territoriali i controlli ufficiali, su richiesta dell'operatore ed a sue spese, possono essere fatti in acque internazionali))

2.Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui al comma 1 sono a carico degli operatori e sono quantificati sulla base delle tariffe di cui all'allegato A, sezione 7, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.

3.Sono altresi' a carico degli operatori tutti gli oneri derivanti dalla esigenza dei medesimi di far effettuare verifiche ispettive su navi che si trovano in acque internazionali, sia nel caso di ispezioni finalizzate al riconoscimento delle stesse, sia nel caso di attivita' di verifica ispettiva di monitoraggio.

4.Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per le attivita' di cui al comma 3 e le relative modalita' di versamento.

5.Al fine di dare corretta applicazione alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e prevenire disparita' di trattamento sul territorio nazionale, all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile».

Art. 49

(Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della foca)

Note all'art. 49. - Si riporta il testo dell'art. 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate9, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca). - 1. E' vietato utilizzare cani (Canis lupus familiaris) e gatti (Felis silvestrin) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonche' commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale. 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro. 2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'art. 3 del regolamento (CE) n.1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro. 3. Alla condanna, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui ai commi 1 e 2-bis. 3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa. 3-ter. Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a cura del cancelliere, all'autorita' amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.».

Art. 50

(Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009)

1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, designando la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) quale autorita' competente ai fini del regolamento, attribuendo alla stessa i poteri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato regolamento, e individuando le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni del medesimo, estendendo all'uopo le previsioni di cui all'articolo 193 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 50. - Il regolamento (CE) 1060/2009 e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 novembre 2009, n. L 302. - Il testo dell'art. 193 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 cosi' recita: «Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle societa' di revisione legale). - 1. Nei confronti di societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis e 154-ter o soggetti agli obblighi di cui all'art. 115-bis e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. 1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le societa' e gli enti che svolgono le attivita' indicate all'art. 114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'art. 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonche' di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB. 1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 114, commi 8 e 11, nonche' di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della persona fisica che svolge le attivita' indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'art. 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attivita' di giornalista. 1-quater. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate. 2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonche' la violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'art. 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila. 3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica: a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarita' nell'adempimento dei doveri previsti dall'art. 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'art. 149, comma 3; b). 3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'art. 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale e' stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio e' dichiarata altresi' la decadenza dall'incarico.».

Art. 51

(Disposizioni relative all'Amministrazione degli affari esteri)

2.Nel quadro delle attivita' dell'Istituto diplomatico possono essere previsti corsi di formazione a titolo oneroso, comunque rientranti nei fini istituzionali del Ministero degli affari esteri, la partecipazione ai quali e' aperta a soggetti estranei alla pubblica amministrazione italiana, anche di nazionalita' straniera.

3.I proventi di cui al comma 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri destinati alla formazione.

4.L'Istituto diplomatico puo' avvalersi, per il programma di attivita', dell'accesso a fondi nazionali comunitari ed internazionali ulteriori e diversi da quelli previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

5.Le quote di partecipazione ai corsi sono determinate in modo da coprire, comunque, i costi sostenuti per la loro realizzazione. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Note all'art. 51. - Si riporta il testo degli articoli 102, 106-bis, 107, 108,109, 109-bis e 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), come modificati dalla presente legge: «Art. 102 (Formazione e aggiornamento professionale). - L'amministrazione degli affari esteri provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale diplomatico nel corso dell'intera carriera. In particolare, essa organizza per il personale in servizio a Roma i seguenti corsi collegati alla progressione in carriera: a) corso di formazione professionale per i funzionari diplomatici in prova, della durata di nove mesi, coincidente con il periodo di prova; b) corso di aggiornamento per i consiglieri di legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi; c). L'amministrazione degli affari esteri puo' inoltre organizzare un corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi. I corsi previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo si svolgono a cura dell'istituto diplomatico, in eventuale collaborazione con la scuola superiore della pubblica amministrazione nonche' con altre strutture per la loro esecuzione. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i contenuti e le modalita' di svolgimento di tali corsi miranti ad assicurare l'aggiornamento dei funzionari diplomatici ai diversi livelli in relazione agli argomenti ritenuti prioritari dall'amministrazione, tramite approfondimenti di natura teorica, nonche' contatti con istituzioni, enti locali, settore privato ed imprenditoriale e mezzi di informazione. Durante lo svolgimento dei corsi il personale e' esentato dal servizio negli uffici dell'amministrazione. L'amministrazione provvede ad organizzare per il personale diplomatico destinato ad una sede estera adeguate attivita' di preparazione ed informazione, di una durata complessiva non superiore a due mesi. Tale personale e' autorizzato ad assentarsi dalla sede estera senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i contenuti e le modalita' di svolgimento delle attivita' previste nel presente comma con la previsione in particolare di un periodo di approfondimento tematico presso la direzione generale competente per il Paese o l'organizzazione internazionale di destinazione, nonche' di contatti con istituzioni, enti o centri di ricerca che trattano questioni rilevanti per i rapporti fra l'Italia e il Paese o l'organizzazione internazionale di destinazione. Per il personale diplomatico che viene richiamato a Roma dal servizio all'estero sono previste apposite attivita' di aggiornamento, a cura dell'istituto diplomatico, sulla evoluzione legislativa, politica, economica e culturale in Italia, con particolare riferimento agli specifici compiti che il funzionario e' chiamato a svolgere presso l'amministrazione centrale. L'amministrazione puo' inviare, con trattamento di missione, funzionari diplomatici a seguire studi in materie particolari in Italia o all'estero per la durata massima di un anno. Possono essere destinati a seguire i predetti studi non piu' di dieci funzionari contemporaneamente. L'Amministrazione puo' autorizzare i funzionari diplomatici, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, studi in materie di interesse per l'Amministrazione stessa. Durante tale periodo ai funzionari diplomatici cosi' autorizzati non viene corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo viene considerato utile ai fini dell'anzianita' di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. Il funzionario e' tenuto a versare all'Amministrazione l'importo dei contributi e delle ritenute a suo carico, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettantegli. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non piu' di dieci funzionari contemporaneamente.». «Art. 106-bis (Valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere di ambasciata e ministro plenipotenziario). - Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere d'ambasciata e di ministro plenipotenziario viene redatta, rispettivamente ogni due e tre anni, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi indicati rispettivamente nel secondo comma dell'art. 109 e nel secondo comma dell'art. 109-bis del presente decreto. Per i funzionari con grado di consigliere d'ambasciata la suddetta relazione viene redatta a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello della promozione nel grado. Per i funzionari con il grado di ministro plenipotenziario, la prima relazione successiva alla nomina nel grado viene redatta allo scadere di tre anni dalla data di redazione dell'ultima relazione biennale. Nella relazione si tiene conto di un rapporto, che rimane allegato alla relazione stessa, presentato dall'interessato sulle attivita' da lui svolte nel periodo in esame e sulle iniziative poste in essere nell'interesse del servizio. La relazione prevista nel precedente comma e' redatta: a) per i funzionari in servizio presso l'amministrazione centrale, dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale in cui il servizio e' prestato; b) per i funzionari in servizio presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari, dal capo della competente rappresentanza diplomatica; c) per i funzionari che prestano servizio fuori ruolo in una organizzazione internazionale, dal capo della rappresentanza diplomatica presso l'organizzazione stessa; d) per i funzionari che prestano servizio in posizione di fuori ruolo o di comando presso gli organi costituzionali o le amministrazioni pubbliche, dal funzionario diplomatico dal quale eventualmente dipendano, ovvero dal segretario generale sulla base degli elementi forniti dall'organo o amministrazione nel cui ambito il servizio e' prestato. Per i funzionari preposti a direzioni generali o uffici equiparati presso l'amministrazione centrale, la relazione e' redatta dal segretario generale. Per i capi di rappresentanza diplomatica la relazione e' redatta dal segretario generale, anche sulla base di un apposito rapporto compilato dal funzionario preposto alla direzione generale geografica competente per il Paese in cui il servizio e' svolto, oppure, qualora si tratti di capo di rappresentanza presso un'organizzazione internazionale, di un apposito rapporto compilato dal funzionario preposto alla direzione generale che cura i rapporti con l'organizzazione stessa. La relazione illustra gli elementi che hanno caratterizzato la qualita' dell'azione svolta dal funzionario e contiene un giudizio globale circa il modo in cui ha assolto le responsabilita' affidategli con specifico riferimento ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, nonche' sulla sua idoneita' ad assolvere le alte responsabilita' connesse al grado superiore.». «Art. 107 (Promozione a consigliere di legazione). - Le promozioni al grado di consigliere di legazione sono effettuate fra i segretari di legazione che abbiano compiuto un periodo complessivo di dieci anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica, nel corso del quale: a) (abrogata); b) abbiano prestato servizio, fatta eccezione per i funzionari indicati nella lettera c), per almeno quattro anni negli uffici all'estero o nelle delegazioni diplomatiche speciali o, previa autorizzazione dell'Amministrazione, in organizzazioni internazionali o presso Stati esteri, di cui almeno due nell'esercizio di funzioni della specializzazione per quelli specializzati; c) abbiano prestato servizio, se specializzati per aree geografiche, per almeno quattro anni in Paesi situati nell'area di specializzazione; d) abbiano prestato servizio per almeno un anno e mezzo presso il Ministero degli affari esteri, gli organi costituzionali o le amministrazioni centrali dello Stato; e) abbiano prestato servizio per almeno due anni in sedi individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri previsto dal quinto comma dell'art. 101 del presente decreto. La valutazione dei segretari di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo e' effettuata dalla Commissione prevista dall'art. 105-bis, primo comma, lettera a) del presente decreto, tenendo conto in particolare di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui all'art. 106 del presente decreto, mediante l'attribuzione di punteggi numerici stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, sulla base dei seguenti elementi: a) le attitudini e le capacita' professionali, anche alla luce dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati; b) la rilevanza delle posizioni ricoperte e le circostanze politico-ambientali, nonche' le altre condizioni qualificanti in cui la prestazione del servizio ha avuto luogo, quali l'assolvimento di compiti di particolare responsabilita' presso l'amministrazione centrale, la titolarita' di uffici consolari, lo svolgimento di funzioni vicarie presso uffici all'estero, la permanenza in sedi disagiate e particolarmente disagiate; c) la valutazione finale ottenuta a conclusione del corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b) dell'art. 102 del presente decreto; d) altri titoli attinenti alla formazione, qualificazione, cultura professionale e conoscenze linguistiche; e) ogni altro eventuale elemento utile ai fini della valutazione del candidato. Nei limiti dei posti disponibili a norma dell'art. 105 del presente decreto, conseguono la promozione al grado superiore i candidati a cui la Commissione abbia attribuito un punteggio non inferiore a quello minimo determinato con il decreto di cui al secondo comma del presente articolo.». «Art. 108 (Promozione al grado di consigliere di ambasciata). - Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio e che abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 102 del presente decreto. La valutazione dei consiglieri di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo e' effettuata dalla Commissione prevista dall'art. 105-bis, primo comma, lettera b) del presente decreto, ed e' espressa in forma sintetica e senza applicazione di coefficienti numerici. Essa tiene conto, alla luce in particolare di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui all'art. 106 del presente decreto, della qualita' del servizio prestato, degli incarichi svolti, dell'eventuale responsabilita' di uffici al Ministero o reggenza di uffici all'estero, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, delle condizioni politico-ambientali in cui il servizio e' stato svolto, della cultura, nonche' della personalita' del funzionario e della sua attitudine a ricoprire le funzioni del grado superiore.». «Art. 109 (Nomina al grado di ministro plenipotenziario). - Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di ambasciata che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio: a) abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio; b); c) abbiano svolto per un periodo complessivo di almeno due anni una o piu' delle seguenti funzioni: vice direttore generale, vice capo servizio, vice direttore dell'Istituto diplomatico, capo ufficio presso l'Amministrazione centrale o altre Amministrazioni pubbliche, capo di consolato generale, ministro consigliere o primo consigliere presso una rappresentanza diplomatica, capo di rappresentanza diplomatica ai sensi del sesto comma dell'art. 101. Ai fini del calcolo del biennio, i periodi svolti nelle predette funzioni sono cumulabili fra loro. Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Le proposte devono tener conto di tutti gli elementi di valutazione di cui l'amministrazione dispone in merito ai singoli funzionari, ed in particolare dei seguenti elementi: l'importanza e il modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell'intera carriera, e soprattutto nel grado rivestito, con particolare riferimento alla titolarita' degli uffici al Ministero o all'estero e ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonche' a sedi, uffici e circostanze che richiedano particolare impegno e responsabilita'; la qualita' del servizio prestato, la cultura e la personalita' mostrate nel corso della carriera; l'attitudine ad assolvere le alte funzioni corrispondenti al grado superiore; la durata complessiva e lo svolgimento della carriera; l'anzianita' nel grado anche quale espressione dell'esperienza maturata. Questi elementi sono presi in considerazione per valutare unitariamente l'eminente idoneita' alle nuove funzioni di ogni candidato. Per formulare le proposte di cui al secondo comma del presente articolo il Ministro degli affari esteri si avvale della Commissione consultiva prevista dal primo comma, lettera c) dell'art. 105-bis del presente decreto. A tale fine la direzione generale del personale trasmette alla predetta Commissione gli elementi informativi e valutativi disponibili in relazione a tutti i funzionari in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, incluse le relazioni biennali di cui all'art. 106-bis del presente decreto. La commissione a sua volta trasmette al Ministro degli affari esteri gli elementi significativi e rilevanti della carriera di detti funzionari, con riferimento ai criteri di valutazione di cui al secondo comma del presente articolo, e indica i funzionari che essa considera i piu' meritevoli di essere nominati al grado di ministro plenipotenziario, fino ad un numero massimo due volte superiore rispetto ai posti disponibili. Il Ministro degli affari esteri sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra tutti i funzionari indicati dalla commissione.». «Art. 109-bis (Nomina al grado di ambasciatore). - Le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i ministri plenipotenziari che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel loro grado. Le nomine al grado di ambasciatore sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Le proposte devono tener conto di tutti gli elementi di valutazione di cui l'amministrazione dispone in merito ai singoli funzionari, ed in particolare dei seguenti elementi: l'importanza e il modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell'intera carriera, e soprattutto nel grado rivestito, con particolare riferimento alla titolarita' degli uffici al Ministero o all'estero e ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, nonche' a sedi, uffici e circostanze che richiedano particolare impegno e responsabilita'; la qualita' del servizio prestato, la cultura e la personalita' mostrate nel corso della carriera; l'attitudine ad assolvere le alte funzioni corrispondenti al grado superiore; la durata complessiva e lo svolgimento della carriera; l'anzianita' nel grado anche quale espressione dell'esperienza maturata. Questi elementi sono presi in considerazione per valutare unitariamente l'eminente idoneita' alle nuove funzioni di ogni candidato. Al fine della formulazione delle proposte di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministro degli affari esteri acquisisce gli elementi informativi e valutativi di cui l'amministrazione dispone, incluse le relazioni triennali di cui all'art. 106-bis del presente decreto in relazione a tutti i funzionari in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo.». «Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango. Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza professionale. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra i trenta e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste. Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Gli incarichi di cui al presente art. sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu' incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali, non possono superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro unita' fissate dall'art. 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo. Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unita' riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita' organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtu' di altre disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione temporanea.».

CAPO III DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Art. 52

(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro)

2.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

4.Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

5.Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

6.Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

7.Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Note all'art. 52. - La decisione quadro 2001/220/GAI e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 marzo 2001, n. L 82. - La decisione quadro 2001/413/GAI e' pubblicata nella G.U.C.E. e' pubblicata nella G.U.C.E. 2 giugno 2001, n. L 149. - La decisione quadro 2002/946/GAI e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 dicembre 2002, n. L 328. - La decisione quadro 2004/757/GAI e' pubblicata nella G.U.C.E 11 novembre 2004, n. L 335. - Per l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si vedano le note all'art. 1. - Per la sezione III del Capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 si vedano le note all'art. 19. - Per l'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 si vedano le note all'art. 1.

Art. 53

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale)

Art. 54

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti)

1.Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e h), e dall'articolo 52, comma 3, della presente legge nonche' nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e sulla base del seguente principio e criterio direttivo, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: introdurre nel titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007, nonche' una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1.000 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a se' o ad altri un indebito vantaggio economico, mediante l'introduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati elettronici, in particolare di dati personali, oppure mediante un'interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.

Note all'art. 54. - Si riporta il testo dell'art. 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione): «Art. 55 (Sanzioni penali). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di identificazione, e' punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalita' del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro. 4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all'art. 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto e' punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro. 5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all'art. 52, comma 2, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro. 6. Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 e' raddoppiata. 7. Qualora i soggetti di cui all'art. 11, commi 1, lettera h), e 3, lettere c) e d), omettano di eseguire la comunicazione prevista dall'art. 36, comma 4, o la eseguano tardivamente o in maniera incompleta, si applica la sanzione di cui al comma 4. 8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, e' punito con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro. 9. Chiunque, al fine di trarne profitto per se' o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti con essi.».

Art. 55

(Modifiche all'articolo 52 della legge 7 luglio 2009, n. 88)

NAPOLITANO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

RONCHI, Ministro per le politiche europee Visto il Guardasigilli ALFANO

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