LEGGE 4 giugno 2010, n. 96
Note all'art. 55. - Si riporta il testo dell'art. 52 della citata legge 7 luglio 2009, n. 88, come modificato dalla presente legge: «Art. 52 (Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 49, comma 1, lettera c) il Governo segue i principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 49, nonche' i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) introdurre una o piu' disposizioni in base alle quali e' consentito all'autorita' giudiziaria italiana, anche su richiesta della persona condannata ovvero dello Stato di esecuzione, che abbia emesso una sentenza penale di condanna definitiva, di trasmetterla, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro e con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticita', all'autorita' competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in quello Stato, alle seguenti condizioni: 1) che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata; 2) che la persona condannata si trovi sul territorio dello Stato italiano o in quello dello Stato di esecuzione; 3) che la persona condannata, debitamente informata in una lingua che essa comprende, abbia prestato, in forme idonee a rendere certa la manifestazione di volonta', il proprio consenso al trasferimento, salvi i casi nei quali il consenso non e' richiesto ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, della decisione quadro; 4) che il reato per il quale la persona e' stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, o con una misura di sicurezza privativa della liberta' personale della medesima durata; 5) che lo Stato di esecuzione rientri tra quelli verso i quali, alla data di emissione della sentenza, la decisione quadro consente il trasferimento ai sensi dell'art. 6 della decisione quadro; b) introdurre una o piu' disposizioni in base alle quali prevedere la possibilita' per l'autorita' giudiziaria italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di condanna trasmessa, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, dall'autorita' competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, alle seguenti condizioni: 1) che il reato per il quale la persona e' stata condannata sia punito nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate nell'art. 7 della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione; 2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell'art. 7 della decisione quadro, il fatto per il quale la persona e' stata condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica; 3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilita' di suo adattamento nei limiti stabiliti dall'art. 8 della decisione quadro; c) prevedere i motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della sentenza di condanna definitiva trasmessa da un altro Stato membro ai sensi della lettera b), individuando i motivi tra quelli indicati all'art. 9 della decisione quadro e con le procedure ivi descritte, ferma la possibilita' di dare riconoscimento ed esecuzione parziali alla sentenza trasmessa, nonche' di acconsentire a una nuova trasmissione della sentenza, in caso di incompletezza del certificato o di sua manifesta difformita' rispetto alla sentenza, ai sensi degli articoli 10 e 11 della decisione quadro; d) introdurre una o piu' disposizioni relative al procedimento di riconoscimento di cui alla lettera b), con riferimento all'autorita' giudiziaria competente, ai termini e alle forme da osservare, nel rispetto dei principi del giusto processo; e) prevedere che, a meno che non esista un motivo di rinvio a norma dell'art. 11 o dell'art. 23, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione definitiva sul riconoscimento della sentenza e sull'esecuzione della pena sia comunque presa entro novanta giorni dal ricevimento della sentenza e del certificato; f) prevedere che nel procedimento di riconoscimento di cui alla lettera b), su richiesta dello Stato di emissione, l'autorita' giudiziaria italiana possa adottare nei confronti della persona condannata che si trovi sul territorio dello Stato misure cautelari provvisorie, anche a seguito dell'arresto di cui alla lettera i), allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro; g) prevedere, in relazione alle misure cautelari provvisorie di cui alla lettera f): 1) che esse possano essere adottate alle condizioni previste dalla legislazione italiana vigente per l'applicazione delle misure cautelari e che la loro durata non possa superare i limiti previsti dalla medesima legislazione; 2) che il periodo di detenzione per tale motivo non possa determinare un aumento della pena inflitta dallo Stato di emissione; 3) che esse perdano efficacia in caso di mancato riconoscimento della sentenza trasmessa dallo Stato di emissione e in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla loro esecuzione, salva la possibilita' di prorogare il termine di trenta giorni in caso di forza maggiore; h) prevedere che la polizia giudiziaria possa procedere all'arresto provvisorio della persona condannata per la quale vi sia una richiesta di riconoscimento ai sensi della lettera b), allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro; i) prevedere, in caso di arresto provvisorio, che la persona arrestata sia messa immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione dell'autorita' giudiziaria, che questa proceda al giudizio di convalida entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale d'arresto e che, in caso di mancata convalida, la persona arrestata sia immediatamente posta in liberta'; l) introdurre una o piu' disposizioni relative al trasferimento e alla presa in consegna della persona condannata a seguito del riconoscimento, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b); m) introdurre una o piu' disposizioni relative al procedimento di esecuzione della pena a seguito del riconoscimento di cui alla lettera b), anche con riferimento all'ipotesi di mancata o parziale esecuzione e ai benefici di cui la persona condannata puo' godere in base alla legislazione italiana, nel rispetto degli obblighi di consultazione e informazione di cui agli articoli 17, 20 e 21 della decisione quadro; n) introdurre una o piu' disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per la concessione della liberazione anticipata o condizionale, dell'amnistia, della grazia o della revisione della sentenza, ai sensi degli articoli 17 e 19 della decisione quadro; o) introdurre una o piu' disposizioni relative all'applicazione del principio di specialita', in base alle quali la persona trasferita in Italia per l'esecuzione della pena non puo' essere perseguita, condannata o altrimenti privata della liberta' personale per un reato commesso in data anteriore al trasferimento di cui alla lettera b), diverso da quello per cui ha avuto luogo il trasferimento, facendo espressamente salve le ipotesi previste dall'art. 18, paragrafo 2, della decisione quadro;" p) introdurre una o piu' disposizioni relative al transito sul territorio italiano della persona condannata in uno Stato membro, in vista dell'esecuzione della pena in un altro Stato membro, nel rispetto dei criteri di rapidita', sicurezza e tracciabilita' del transito, con facolta' di trattenere in custodia la persona condannata per il tempo strettamente necessario al transito medesimo e nel rispetto di quanto previsto alle lettere g), h), i) ed l); q) introdurre una o piu' disposizioni relative al tipo e alle modalita' di trasmissione delle informazioni che devono essere fornite dall'autorita' giudiziaria italiana nel procedimento di trasferimento attivo e passivo. 2. I compiti e le attivita' previsti dalla decisione quadro di cui al comma 1 in relazione ai rapporti con autorita' straniere sono svolti da organi di autorita' amministrative e giudiziarie esistenti, nei limiti delle risorse di cui le stesse gia' dispongono, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.».
Allegato A
ALLEGATO A (Articolo 1, commi 1 e 3) 2007/33/CE del Consiglio, dell' 11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CE; 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata); 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione); 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata); 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata); 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (Versione codificata); 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime (rifusione); 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di' microrganismi geneticamente modificati (rifusione); 2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio; 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' vegetali tradizionalmente coltivati in particolari localita' e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonche' di varieta' vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali eco-tipi e varieta'.
Allegato B
ALLEGATO B (Articolo 1, commi I e 3) 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita'; 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari; 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione); 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata); 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali; 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente; 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attivita' di' trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra; 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale; 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessita' di migliorarne la protezione; 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta', dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di' lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio; 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio; 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 1l marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE; 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso; 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione); 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di' un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione; 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera; 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti; 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di' comunicazione a carico delle societa' di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati; 2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali; 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali; 2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione; 2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE; 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di' forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque; 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle societa' a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi; 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa', relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un unico socio (Versione codificata); 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo; 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi; 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi; 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni; 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione); 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (solvibilita' II) (rifusione); 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata); 2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti; 2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE.
Allegato 1
Allegato 1 (articolo 20, comma 2) «ALLEGATO III-bis (articolo 3, comma 1, lettera c)) CRITERI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE INERTI 1. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i seguenti criteri: a) i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l'ambiente o danni alla salute umana; b) i rifiuti possiedono un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari allo 0,1 per cento oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all'1 per cento se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, e' maggiore di 3; c) i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili; d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o per la salute, in particolare As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn, e' sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l'ambiente. Per essere considerato sufficientemente basso da non comportare rischi significativi per le persone e per l'ambiente, il tenore di tali sostanze non deve superare i valori limite fissati dall'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la relativa destinazione d'uso, o i livelli di fondo naturali dell'area; e) i rifiuti sono sostanzialmente privi di prodotti utilizzati nell'estrazione o nel processo di lavorazione che potrebbero nuocere all'ambiente o alla salute umana. 2. I rifiuti di estrazione possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se puo' essere dimostrato all'autorita' competente che i criteri di cui al punto 1 sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi. 3. La valutazione della natura inerte dei rifiuti di estrazione e' effettuata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), e si basa sulle stesse fonti d'informazione».
Allegato 2
ALLEGATO 2 (art. 51, comma 1, lettera h)) «TABELLA 1 (di cui al terzo comma, lettera b), dell'art. 101) Corrispondenza fra i gradi della carriera diplomatica e le funzioni all'estero ===================================================================== Gradi Funzioni ===================================================================== Ambasciatore Capo di rappresentanza diplomatica --------------------------------------------------------------------- Ministro plenipotenziario Capo di rappresentanza diplomatica Ministro presso rappresentanza diplomatica Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica () Capo di consolato generale di 1a classe Capo di consolato generale () --------------------------------------------------------------------- Consigliere di ambasciata Primo consigliere presso rappresentanza diplomatica () Capo di consolato generale Console generale aggiunto presso consolato generale di 1a classe () --------------------------------------------------------------------- Consigliere di legazione Consigliere presso rappresentanza diplomatica () Console presso consolato generale di 1a classe () Capo di consolato di 1a classe () --------------------------------------------------------------------- Segretario di legazione Primo segretario presso con quattro anni di anzianita' rappresentanza diplomatica () nel grado o Capo di consolato Segretario di legazione con meno di quattro anni di Console aggiunto presso consolato anzianita' nel grado generale di 1a classe Console presso consolato generale () Secondo segretario presso rappresentanza diplomatica () Capo di vice consolato Vice console presso consolato generale di 1a classe, consolato generale o consolato () ===================================================================== () Anche per i settori economico e commerciale, sociale e dell'emigrazione, informazione e stampa. In tal caso la qualifica delle funzioni e' integrata con l'indicazione del settore di impiego. (**) Limitatamente a dodici consolati generali da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, per i quali viene corrisposta l'indennita' base prevista per il posto funzione di Capo di Consolato Generale prevista dalla tabella A di cui all'articolo 171, comma 2. () Limitatamente a venti consolati da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze». =====================================================================
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