LEGGE 13 agosto 2010, n. 151

Type Legge
Publication 2010-08-13
Ultimo aggiornamento 2010-09-11
State In force
Source Normattiva
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Protocollo 7 - Dichiarazioni

DICHIARAZIONI COMUNI Dichiarazione comune relativa all'articolo 3 Le Parti del presente accordo di stabilizzazione e di associazione, le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori, a livello di attori statali e non statali, rappresenti una delle piu' serie minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali, come ribadito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 1540. La non proliferazione delle armi di distruzione di massa e' quindi una preoccupazione comune delle Comunita' europee, dei loro Stati membri e della Serbia. La lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori rappresenta inoltre un elemento fondamentale per l'Unione europea ove debba decidere di concludere un accordo con un paese terzo. Il 17 novembre 2003, pertanto, il Consiglio ha decretato l'inserimento di una clausola di non proliferazione nei nuovi accordi con paesi terzi e ha stabilito il testo di una clausola standard (vedi documento del Consiglio 14997/03). Da allora, tale clausola e' stata inserita negli accordi tra l'Unione europea e quasi cento paesi. Come membri responsabili della comunita' internazionale, l'Unione europea e la Repubblica di Serbia ribadiscono il loro totale impegno ad applicare il principio di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori e a rispettare integralmente i loro obblighi internazionali derivanti dagli strumenti internazionali cui aderiscono. In questo spirito, e in linea con il suddetto impegno della politica generale dell'UE e della Serbia nei confronti del principio di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori, le Parti hanno deciso di inserire nell'articolo 3 del presente accordo la clausola sulle armi di distruzione di massa stabilita dal Consiglio dell'Unione europea. Dichiarazione comune relativa all'articolo 32 Scopo delle misure di cui all'articolo 32 e' monitorare gli scambi di prodotti a elevato tenore di zucchero che potrebbero essere destinati a un'ulteriore trasformazione e impedire l'eventuale distorsione degli scambi di zucchero e di prodotti che non hanno caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle dello zucchero. Tale articolo deve essere interpretato in modo da non perturbare, o da perturbare il meno possibile, gli scambi di prodotti destinati al consumo finale. Dichiarazione comune relativa all'articolo 75 Le Parti convengono che, ai fini del presente accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a banche dati, brevetti, compresi i certificati di protezione supplementari, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, e la privativa comunitaria per ritrovati vegetali. La tutela dei diritti di proprieta' commerciale comprende, in particolare, la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e la protezione delle informazioni riservate di cui all'articolo 39 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS). Le Parti convengono inoltre che il livello di protezione di cui all'articolo 75, paragrafo 3, del presente accordo comprende la disponibilita' delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale 1). Dichiarazione della Comunita' e dei suoi Stati membri Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000, la Comunita' concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa la Serbia, la Comunita' e i suoi Stati membri dichiarano quanto segue: - in applicazione dell'articolo 35 del presente accordo, finche' sara' di applicazione il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea 2), si applicheranno, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunita' nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome piu' favorevoli; - in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, la riduzione si applica anche al dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 26, paragrafo 2. Parte di provvedimento in formato grafico -------------- 1) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45. Versione rettificata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16. 2) GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 530/2007 del Consiglio (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 1).

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