LEGGE 13 agosto 2010, n. 151
ARTICOLO 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunita' o in Serbia, si puo' sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o piu' certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunita' o in Serbia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Protocollo 3 - art. 21
ARTICOLO 21 Contabilita' separata 1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficolta' pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorita' doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta "separazione contabile". 2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati "originari" coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte. 3. Le autorita' doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate. 4. Il metodo e' registrato e applicato conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto e' stato fabbricato. 5. Il beneficiario di questa agevolazione puo' emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorita' doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti. 6. Le autorita' doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.
Protocollo 3 - art. 22
ARTICOLO 22 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura 1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), puo' essere compilata: a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 o b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o piu' colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 euro. 2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovra' essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. 4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate con l'inchiostro e in stampatello. 5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non e' tenuto a firmare tali dichiarazioni, purche' egli consegni all'autorita' doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilita' di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. 6. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purche' sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.
Protocollo 3 - art. 23
ARTICOLO 23 Esportatore autorizzato 1. Le autorita' doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso "esportatore autorizzato") che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorita' doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Le autorita' doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate. 3. Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura. 4. Le autorita' doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. 5. Le autorita' doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre piu' le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa piu' le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.
Protocollo 3 - art. 24
ARTICOLO 24 Validita' della prova dell'origine 1. La prova dell'origine ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorita' doganali del paese d'importazione. 2. Le prove dell'origine presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a circostanze eccezionali. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorita' doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Protocollo 3 - art. 25
ARTICOLO 25 Presentazione della prova dell'origine Le prove dell'origine sono presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.
Protocollo 3 - art. 26
ARTICOLO 26 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorita' doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Protocollo 3 - art. 27
ARTICOLO 27 Esonero dalla prova dell'origine 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicita' di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato. 2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 euro se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Protocollo 3 - art. 28
ARTICOLO 28 Documenti giustificativi I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunita', della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in: a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilita' interna; b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Serbia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunita' o in Serbia, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Serbia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Serbia in conformita' del presente protocollo, o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo; e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunita' o della Serbia in applicazione dell'articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.
Protocollo 3 - art. 29
ARTICOLO 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3. 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3. 3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2. 4. Le autorita' doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
Protocollo 3 - art. 30
ARTICOLO 30 Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione dei prodotti non comporta di per se' l'invalidita' della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Protocollo 3 - art. 31
ARTICOLO 31 Importi espressi in euro 1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunita', della Serbia o degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati. 2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3 in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato. 3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati. 4. Un paese puo' arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non puo' differire di piu' del 5% dal risultato della conversione. Un paese puo' lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15% del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale puo' restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso. 5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato di associazione su richiesta della Comunita' o della Serbia. Nel procedere a detta revisione, il consiglio di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunita' di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso puo' decidere di modificare gli importi espressi in euro.
Protocollo 3 - art. 32
ARTICOLO 32 Assistenza reciproca 1. Le autorita' doganali degli Stati membri della Comunita' e della Serbia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura. 2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunita' e la Serbia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Protocollo 3 - art. 33
ARTICOLO 33 Verifica delle prove dell'origine 1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine e' effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorita' doganali del paese di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticita' dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. 2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorita' doganali del paese importatore rispediscono alle autorita' doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se e' stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. 4. Qualora le autorita' doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilita' di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo sono comunicati al piu' presto alle autorita' doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticita' del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorita' doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
Protocollo 3 - art. 34
ARTICOLO 34 Composizione delle controversie Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33 che non sia possibile dirimere tra le autorita' doganali che richiedono il controllo e le autorita' doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di stabilizzazione e di associazione. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali del paese d'importazione e' comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.
Protocollo 3 - art. 35
ARTICOLO 35 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verita' allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti e' assoggettato a sanzioni.
Protocollo 3 - art. 36
ARTICOLO 36 Zone franche 1. La Comunita' e la Serbia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunita' o della Serbia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle disposizioni del presente protocollo.
Protocollo 3 - art. 37
ARTICOLO 37 Attuazione del presente protocollo 1. L'espressione "la Comunita'" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla. 2. I prodotti originari della Serbia importati a Ceuta e a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita', ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee. La Serbia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunita' e originari della Comunita'. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38.
Protocollo 3 - art. 38
ARTICOLO 38 Condizioni speciali 1. Purche' siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano: 1.1. prodotti originari di Ceuta e Melilla: a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione: i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 oppure ii) che tali prodotti siano originari della Serbia o della Comunita' e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7; 1.2. prodotti originari della Serbia: a) i prodotti interamente ottenuti in Serbia; b) i prodotti ottenuti in Serbia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che: i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 oppure ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunita' e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7. 2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Serbia" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura. 4. Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
Protocollo 3 - art. 39
ARTICOLO 39 Modifiche del presente protocollo Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Protocollo 3 - Allegato I
ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO 3 NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II Nota 1 L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinche' si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo 3.. Nota 2 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna e' preceduta da "ex"; cio' significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2. 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono piu' voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 e' espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. 2.3. Quando nell'elenco compaiono piu' regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4. 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore puo' scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non e' riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3. Nota 3 3.1. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo 3 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte contraente. Ad esempio: Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224. Se la forgiatura e' stata effettuata nella Comunita' a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha gia' ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si puo' considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunita'. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario. 3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non puo' conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti e' autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo e'. 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco. 3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto puo' essere fabbricato a partire da piu' materiali, cio' significa che e' ammesso l'uso di uno o piu' materiali. Ovviamente, cio' non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente. Ad esempio: La regola per i tessuti di cui alle voci SA 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonche' tra l'altro, di sostanze chimiche. Cio' non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensi' che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre. 3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili). Ad esempio: La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Tuttavia, cio' non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente. Ad esempio: Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato e' il filato, non e' permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioe' allo stadio di fibra. 3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non puo' mai superare la percentuale piu' elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono. Nota 4 4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. 4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. 4.3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. 4.4. Nell'elenco, per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507. Nota 5 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non piu' del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4). 5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o piu' materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: - seta; - lana; - peli grossolani di animali; - peli fini di animali; - crine di cavallo; - cotone; - materiali per la produzione della carta e carta; - lino; - canapa; - iuta ed altre fibre tessili liberiane; - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; - cocco, abaca, ramie' ed altre fibre tessili vegetali; - filamenti sintetici; - filamenti artificiali; - filamenti conduttori elettrici; - fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; - fibre sintetiche in fiocco di poliestere; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; - fibre sintetiche in fiocco di poliimmide; - fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; - fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene; - fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile; - altre fibre sintetiche in fiocco; - fibre artificiali in fiocco di viscosa; - altre fibre artificiali in fiocco; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica; - altri prodotti di cui alla voce 5605. Ad esempio: Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 e' un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato. Ad esempio: Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 e' un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purche' il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto. Ad esempio: Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 e' un prodotto misto solo se il tessuto di cotone e' a sua volta un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti. Ad esempio: Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiche' si tratta di due materiali tessili di base diversi. 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza e' del 20% per tali filati. 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale nastro e' del 30%. Nota 6 6.1. Quando, nell'elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purche' siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto. 6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili. Ad esempio: Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, cio' non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiche' questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo, cio' non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili. 6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63. Nota 7 7.1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione. 7.2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione; j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione; l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250°C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilita' (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione); m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purche' tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86; n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza; o) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75% di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata. 7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
Protocollo 3 - Allegato II
ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO 3 Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 3 - Allegato III
ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO 3 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 3 - Allegato IV
ALLEGATO IV DEL PROTOCOLLO 3 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 3 - Allegato V
ALLEGATO V DEL PROTOCOLLO 3 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 3 - Dichiarazioni
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA Parte di provvedimento in formato grafico DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 4 - art. 1
PROTOCOLLO 4 IN MATERIA DI TRASPORTI TERRESTRI ARTICOLO 1 Scopo Il presente protocollo intende promuovere la cooperazione fra le Parti nel settore dei trasporti terrestri, segnatamente il traffico di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle Parti mediante l'applicazione integrale e interdipendente di tutte le sue disposizioni.
Protocollo 4 - art. 2
ARTICOLO 2 Ambito di applicazione 1. La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terrestri, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture. 2. A tale riguardo, il presente protocollo riguarda, in particolare: - le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra Parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del presente protocollo; - l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale; - gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica; - la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali; - gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle Parti in materia di trasporti, segnatamente per quanto riguarda le infrastrutture.
Protocollo 4 - art. 3
ARTICOLO 3 Definizioni Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni: a) traffico comunitario di transito: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Serbia, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunita', effettuato da un vettore stabilito nella Comunita'; b) traffico di transito della Serbia: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunita', in partenza dalla Serbia e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione della Serbia, effettuato da un vettore stabilito in Serbia; c) trasporto combinato: trasporto di merci nel quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorche' questa parte del viaggio supera i 100 km in linea d'aria, ed effettuano il tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada: - fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico piu' vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico piu' vicina per il tragitto terminale, oppure - in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.
Protocollo 4 - art. 4
ARTICOLO 4 Disposizione generale Le Parti convengono di adottare misure coordinate per sviluppare una rete di infrastrutture di trasporto multimodale, strumento fondamentale per risolvere i problemi attinenti al trasporto delle merci attraverso la Serbia, segnatamente lungo i corridoi paneuropei VII e X e il collegamento ferroviario da Belgrado a Vrbnica (frontiera con il Montenegro), che fanno parte della rete principale di trasporto regionale.
Protocollo 4 - art. 5
ARTICOLO 5 Pianificazione Lo sviluppo sul territorio serbo di una rete regionale di trasporto multimodale che soddisfi le necessita' della Serbia e della regione dell'Europa sudorientale coprendo le principali strade e ferrovie, vie di navigazione interna, porti fluviali e marittimi, aeroporti ed altre installazioni attinenti alla rete e' di particolare interesse per la Comunita' e per la Serbia. Questa rete e' stata definita in un memorandum d'intesa per lo sviluppo di una Rete di base di infrastrutture di trasporto in Europa sudorientale firmato da ministri della regione e dalla Commissione europea nel giugno 2004. Un comitato direttivo composto da rappresentanti di ogni firmatario si occupera' dello sviluppo della rete e della selezione delle priorita'.
Protocollo 4 - art. 6
ARTICOLO 6 Aspetti finanziari 1. La Comunita' puo' contribuire finanziariamente, ai sensi dell'articolo 116 del presente accordo, alle necessarie opere infrastrutturali di cui all'articolo 5 mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento che possano procurare risorse supplementari. 2. Per accelerare i lavori, la Commissione europea incoraggera' per quanto possibile l'uso di risorse supplementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure mediante fondi pubblici o privati.
Protocollo 4 - art. 7
ARTICOLO 7 Disposizione generale Le Parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinche', in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso la Serbia avvenga in condizioni piu' rispettose dell'ambiente.
Protocollo 4 - art. 8
ARTICOLO 8 Aspetti particolari in materia di infrastrutture Nell'ambito dell'ammodernamento delle ferrovie serbe, si eseguiranno i lavori necessari per adeguare il sistema alla tecnica del trasporto combinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo o la costruzione di terminali, le sagome delle gallerie e le capacita', che richiedono notevoli investimenti.
Protocollo 4 - art. 9
ARTICOLO 9 Misure di sostegno Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato. Dette misure mirano a: - incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato; - rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunita' o della Serbia nell'ambito delle rispettive legislazioni; - incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere; - migliorare la rapidita' e l'affidabilita' del trasporto combinato e in particolare: - aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti, - ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttivita'; - eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato; - armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, segnatamente per garantire l'indispensabile compatibilita' delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico; - prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso.
Protocollo 4 - art. 10
ARTICOLO 10 Ruolo delle ferrovie Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le Parti raccomandano alle rispettive amministrazioni ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, di: - intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale, multilaterale o nell'ambito delle organizzazioni ferroviarie internazionali, cercando segnatamente di migliorare la qualita' e la sicurezza dei servizi di trasporto; - creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia anziche' il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno spirito di leale concorrenza e rispettando la liberta' di scelta dell'utente; - preparare la partecipazione della Serbia all'attuazione e alla futura evoluzione dell'acquis comunitario sullo sviluppo delle ferrovie.
Protocollo 4 - art. 11
ARTICOLO 11 Disposizioni generali 1. Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le Parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali o da altri strumenti internazionali bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunita' e la Serbia oppure, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del 1991. Tuttavia, nell'attesa che siano conclusi accordi tra la Comunita' e la Serbia sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all'articolo 12, e sui pedaggi, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2, la Serbia collabora con gli Stati membri della Comunita' per apportare a detti accordi bilaterali le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente protocollo. 2. Le Parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso la Serbia e al traffico di transito serbo attraverso la Comunita'. 3. Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunita' aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi di cui all'articolo 5 e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunita' vicino alle frontiere con la Serbia, la questione viene sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 121 del presente accordo. Le Parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi. 4. Qualora la Comunita' fissi norme volte a ridurre l'inquinamento provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell'Unione europea e a migliorare la sicurezza del traffico, norme equivalenti si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in Serbia che vogliano circolare sul territorio comunitario. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalita' necessarie. 5. Le Parti evitano di prendere misure unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunita' e della Serbia. Ciascuna Parte contraente prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra Parte contraente.
Protocollo 4 - art. 12
ARTICOLO 12 Accesso al mercato Le Parti si impegnano, in via prioritaria, a cercare insieme, nel rispetto delle loro regole interne: - soluzioni tali da favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto consono alle esigenze di entrambe e compatibile sia con il completamento del mercato interno comunitario e con l'attuazione della politica comune dei trasporti sia con la politica economica e dei trasporti della Serbia; - un sistema che disciplini definitivamente il futuro accesso al mercato dei trasporti stradali tra le Parti su basi di reciprocita'.
Protocollo 4 - art. 13
ARTICOLO 13 Imposte, pedaggi ed altri oneri 1. Le Parti riconoscono che le imposte, i pedaggi e gli altri oneri applicati ai rispettivi veicoli stradali devono essere non discriminatori. 2. Le Parti avviano negoziati onde raggiungere quanto prima un accordo sull'imposizione del traffico stradale in base alle norme adottate dalla Comunita' in materia. Il presente accordo sara' inteso, in particolare, a garantire il libero scorrimento del traffico transfrontaliero, ad eliminare progressivamente le divergenze tra i sistemi di imposizione del traffico stradale applicati dalle Parti e ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono. 3. In attesa della conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le Parti eliminano le discriminazioni tra gli autotrasportatori della Comunita' e della Serbia per quanto riguarda le imposte e gli altri oneri sulla circolazione e/o sul possesso di veicoli commerciali pesanti nonche' quelli sulle operazioni di trasporto nei loro territori. La Serbia si impegna a notificare alla Commissione europea, su richiesta, l'importo di imposte, pedaggi ed altri oneri da essa applicati, nonche' il relativo metodo di calcolo. 4. Fintantoche' non sara' stato concluso l'accordo di cui al paragrafo 2 e all'articolo 12, tutte le modifiche relative a imposte, pedaggi ed altri oneri, compresi i sistemi utilizzati per la loro riscossione, applicati al traffico comunitario in transito attraverso la Serbia, proposte dopo l'entrata in vigore del presente accordo saranno soggette ad una procedura di consultazione preventiva.
Protocollo 4 - art. 14
ARTICOLO 14 Pesi e dimensioni 1. La Serbia accetta che i veicoli stradali conformi alle norme comunitarie in materia di pesi e dimensioni circolino liberamente e senza restrizioni sulle strade di cui all'articolo 5. Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, i veicoli stradali non conformi alle norme vigenti in Serbia possono essere soggetti ad un onere speciale non discriminatorio commisurato al danno provocato dal peso supplementare per asse. 2. La Serbia cerchera' di armonizzare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le sue normative in materia di costruzione stradale con la legislazione in vigore nella Comunita' e fara' quanto in suo potere per migliorare le strade esistenti di cui all'articolo 5 adeguandole entro il termine proposto e compatibilmente con le sue disponibilita' finanziarie, alle nuove normative.
Protocollo 4 - art. 15
1251515 ARTICOLO 15 Ambiente 1. Per tutelare l'ambiente, le Parti cercheranno di introdurre per i veicoli commerciali pesanti norme sulle emissioni di gas e di particolati e sul livello delle emissioni sonore tali da garantire un alto livello di protezione. 2. Nell'intento di fornire all'industria informazioni chiare e di favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, si evitera' di introdurre norme nazionali derogatorie in questo settore. 3. I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l'ambiente possono circolare sul territorio delle Parti senza ulteriori restrizioni. 4. Per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, le Parti collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi.
Protocollo 4 - art. 16
ARTICOLO 16 Aspetti sociali 1. La Serbia armonizza con le norme comunitarie la propria legislazione sulla formazione del personale addetto ai trasporti stradali, segnatamente per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose. 2. La Serbia, quale Parte contraente dell'Accordo europeo sulle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), e la Comunita' coordinano il piu' possibile le rispettive politiche relative ai tempi di guida, alle pause e al riposo dei conducenti e alla composizione degli equipaggi, nel quadro dell'evoluzione della normativa sociale nel settore. 3. Le Parti collaborano per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione sociale in materia di trasporto stradale. 4. Le Parti provvedono a rendere equivalenti le rispettive disposizioni sull'accesso alla professione di trasportatore su strada ai fini del reciproco riconoscimento.
Protocollo 4 - art. 17
ARTICOLO 17 Disposizioni relative al traffico 1. Le Parti mettono in comune le rispettive esperienze e cercano di armonizzare le loro legislazioni onde garantire una maggiore fluidita' del traffico durante i periodi di punta (fine settimana, feste nazionali, stagione turistica). 2. In generale, le Parti favoriscono l'introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di un sistema d'informazione sul traffico stradale. 3. Esse cercano di armonizzare le disposizioni relative al trasporto di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose. 4. Le Parti cercano inoltre di armonizzare l'assistenza tecnica ai conducenti, la diffusione delle informazioni fondamentali sul traffico e di altre indicazioni di grande utilita' per i turisti, nonche' i servizi di emergenza, compresi i servizi di ambulanza.
Protocollo 4 - art. 18
ARTICOLO 18 Sicurezza stradale 1. La Serbia armonizza, entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la propria legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose, con quella della Comunita'. 2. La Serbia, quale Parte contraente dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), e la Comunita' coordinano il piu' possibile le rispettive politiche relative al trasporto di merci pericolose. 3. Le Parti collaborano all'attuazione e al rispetto della legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le patenti e le misure per ridurre gli incidenti stradali.
Protocollo 4 - art. 19
ARTICOLO 19 Semplificazione delle formalita' 1. Le Parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito. 2. Le Parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalita' relativi al trasporto delle merci. 3. Le Parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.
Protocollo 4 - art. 20
ARTICOLO 20 Estensione dell'ambito di applicazione Se, in base all'esperienza acquisita durante l'applicazione del presente protocollo, una delle Parti giunge alla conclusione che altre misure, non comprese nell'ambito di applicazione del presente protocollo, possono favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti, contribuendo in particolare a risolvere il problema del traffico di transito, essa presenta proposte in tal senso all'altra Parte.
Protocollo 4 - art. 21
ARTICOLO 21 Attuazione 1. La cooperazione tra le Parti si svolge nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformita' dell'articolo 123 del presente accordo. 2. In particolare, il sottocomitato: a) elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente; b) analizza l'applicazione delle decisioni previste dal presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi; c) procede, due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il miglioramento delle infrastrutture e le implicazioni della liberta' di transito; d) coordina le attivita' di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente al traffico di transito.
Protocollo 4 - Dichiarazioni
DICHIARAZIONE COMUNE Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 5
PROTOCOLLO 5 SUGLI AIUTI DI STATO ALL'INDUSTRIA SIDERURGICA 1. Le Parti riconoscono che la Serbia deve affrontare urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitivita' globale della sua industria. 2. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 73, paragrafo 1, punto iii), del presente accordo, la compatibilita' degli aiuti di Stato all'industria siderurgica, secondo la definizione di cui all'allegato I degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013, e' valutata in base ai criteri derivanti dall'applicazione all'industria siderurgica dell'articolo 87 del trattato CE, compreso il diritto derivato. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 73, paragrafo 1, punto iii), del presente accordo relativamente all'industria siderurgica, la Comunita' riconosce che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, la Serbia puo' concedere in via eccezionale, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione ad acciaierie in difficolta', a condizione che: a) gli aiuti contribuiscano a rendere vitali a lungo termine le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione, b) il loro importo e la loro intensita' siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalita' e vengano progressivamente ridotti, ove opportuno, e c) la Serbia presenti programmi di ristrutturazione legati a una razionalizzazione globale che comprenda la chiusura degli impianti inefficienti. Ciascuna delle acciaierie beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione deve prendere, per quanto possibile, misure che compensino la distorsione della concorrenza causata dagli aiuti. 4. La Serbia presenta alla Commissione europea, a fini di valutazione, un programma di ristrutturazione nazionale e singoli piani aziendali per ciascuna delle imprese beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione tali da dimostrare la conformita' con le condizioni suddette. I singoli piani aziendali devono essere stati esaminati e approvati dall'autorita' serba per il controllo degli aiuti di Stato ai fini della loro conformita' con il paragrafo 3 del presente protocollo. La Commissione europea conferma che il programma di ristrutturazione nazionale e' conforme ai requisiti del paragrafo 3. 5. La Commissione europea sorveglia l'attuazione dei piani in stretta collaborazione con le autorita' nazionali competenti, in particolare l'autorita' serba per il controllo degli aiuti di Stato. Qualora dalla verifica risulti che dopo la data di firma del presente accordo sono stati concessi aiuti a beneficiari non approvati nel programma di ristrutturazione nazionale o aiuti per la ristrutturazione di acciaierie non individuate in tale programma, l'autorita' serba per il controllo degli aiuti di Stato provvede affinche' gli aiuti in questione siano restituiti. 6. Su richiesta, la Comunita' fornisce assistenza tecnica alla Serbia per l'elaborazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali. 7. Ciascuna Parte garantisce un'assoluta trasparenza in materia di aiuti di Stato. E' previsto, in particolare, uno scambio totale e costante di informazioni sugli aiuti di Stato per la produzione di acciaio in Serbia e sull'attuazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali. 8. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' adottare a tal fine le opportune norme di applicazione. 9. Qualora una delle Parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente protocollo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa puo' adottare misure opportune previa consultazione del sottocomitato che si occupa di concorrenza o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.
Protocollo 6 - art. 1
PROTOCOLLO 6 SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo: a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo; c) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo; d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile; e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.
Protocollo 6 - art. 2
ARTICOLO 2 Ambito di applicazione 1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione. 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorita'. 3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.
Protocollo 6 - art. 3
ARTICOLO 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica: a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci; b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende, in conformita' delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale; b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale; c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.
Protocollo 6 - art. 4
ARTICOLO 4 Assistenza spontanea Le Parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti: a) attivita' che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte; b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale; c) merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale; d) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale; e) mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Protocollo 6 - art. 5
ARTICOLO 5 Consegna/Notifica Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per: a) consegnare tutti i documenti o b) notificare tutte le decisioni, provenienti dall'autorita' richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio. Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.
Protocollo 6 - art. 6
ARTICOLO 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni: a) l'autorita' richiedente; b) la misura richiesta; c) oggetto e ragione della domanda; d) le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione; e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini gia' svolte. 3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al paragrafo 1. 4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, si puo' chiedere che essa venga corretta o completata; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.
Protocollo 6 - art. 7
ARTICOLO 7 Espletamento delle domande 1. Per evadere le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte, fornendo le informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorita' alle quali la domanda e' stata indirizzata dall'autorita' interpellata qualora questa non possa agire autonomamente. 2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorita' interpellata o di qualsiasi altra autorita' interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attivita' che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte interessata possono, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
Protocollo 6 - art. 8
ARTICOLO 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorita' interpellata trasmette i risultati delle indagini all'autorita' richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente. 2. Tale informazione puo' essere computerizzata. 3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.
Protocollo 6 - art. 9
ARTICOLO 9 Deroghe all'obbligo di prestare assistenza 1. L'assistenza puo' essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo: a) possa pregiudicare la sovranita' della Serbia o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. L'assistenza puo' essere rinviata dall'autorita' interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorita' interpellata consulta l'autorita' richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita' interpellata potrebbe esigere. 3. Se l'autorita' richiedente domanda un'assistenza che essa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda. 4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorita' interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorita' richiedente.
Protocollo 6 - art. 10
ARTICOLO 10 Scambio di informazioni e riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni similari dalle pertinenti leggi della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie. 2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte che li fornisce. A tal fine, le Parti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunita'. 3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtu' del presente protocollo e' considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorita' competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso. 4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorita' che le ha fornite. Tale utilizzazione e' quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorita'.
Protocollo 6 - art. 11
ARTICOLO 11 Periti e testimoni Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorita' giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonche' per quale causa e a quale titolo sara' ascoltato.
Protocollo 6 - art. 12
ARTICOLO 12 Spese di assistenza Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Protocollo 6 - art. 13
ARTICOLO 13 Attuazione 1. L'attuazione del presente protocollo e' affidata, da una parte, alle autorita' doganali della Serbia e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione europea ed eventualmente alle autorita' doganali degli Stati membri. Esse decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalita' di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Protocollo 6 - art. 14
ARTICOLO 14 Altri accordi 1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo: a) non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali; b) sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e la Serbia; e c) non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorita' doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunita'. 2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Serbia, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo. 3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilita' del presente protocollo, le Parti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 119 del presente accordo.
Protocollo 7 - art. 1
PROTOCOLLO 7 COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE ARTICOLO 1 Obiettivo L'obiettivo del presente protocollo e' evitare e risolvere le controversie tra le Parti onde trovare soluzioni reciprocamente accettabili.
Protocollo 7 - art. 2
ARTICOLO 2 Ambito di applicazione Le disposizioni del presente protocollo si applicano esclusivamente alle eventuali divergenze di interpretazione e applicazione delle disposizioni seguenti, compresi i casi in cui una Parte ritenga che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione degli obblighi derivanti da tali disposizioni: a) Titolo IV (Libera circolazione delle merci), tranne gli articoli 33, 40 e 41, paragrafi 1, 4 e 5 (nella misura in cui questi riguardino misure adottate a norma dell'articolo 41, paragrafo 1), e l'articolo 47; b) Titolo V (Circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali): - Capitolo II Stabilimento (articoli 52-56 e 58) - Capitolo III Prestazione di servizi (articoli 59, 60 e 61, paragrafi 2 e 3) - Capitolo IV Pagamenti correnti e movimenti di capitali (articolo 62 e articolo 63, tranne il paragrafo 3, seconda frase) - Capitolo V Disposizioni generali (articoli 65-71); c) Titolo VI Ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza: - Articoli 75, paragrafo 2 (proprieta' intellettuale, industriale e commerciale), e 76, paragrafo 1, paragrafo 2, primo comma, e 3-6 (appalti pubblici).
Protocollo 7 - art. 3
ARTICOLO 3 Avvio della procedura di arbitrato 1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia, la Parte ricorrente puo' presentare, conformemente all'articolo 130 del presente accordo, una richiesta scritta di costituzione di un panel arbitrale alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione. 2. Nella richiesta della Parte ricorrente vengono indicati l'oggetto della controversia e, a seconda dei casi, la misura adottata dall'altra Parte o l'inazione considerate non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 2.
Protocollo 7 - art. 4
ARTICOLO 4 Composizione del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale e' composto da tre arbitri. 2. Entro dieci giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale al comitato di stabilizzazione e di associazione, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio stesso. 3. Qualora le Parti non raggiungano un accordo circa la composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse puo' chiedere al presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o al suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 15 nel modo seguente: uno tra i nominativi proposti dalla Parte ricorrente, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno fra gli arbitri selezionati dalle Parti per fungere da presidente. Qualora le Parti giungano a un accordo su uno o piu' membri del collegio arbitrale, i membri rimanenti vengono nominati secondo la stessa procedura. 4. Il presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o il suo delegato, procede alla selezione degli arbitri in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte. 5. La data di costituzione del collegio arbitrale e' quella in cui il presidente del collegio viene informato della nomina, concordata fra le Parti, dei tre arbitri oppure, a seconda dei casi, quella della loro selezione a norma del paragrafo 3. 6. Se una Parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, le Parti si consultano e sostituiscono, di comune accordo, l'arbitro in questione con uno scelto a norma del paragrafo 7. Qualora le Parti non concordino sulla necessita' di sostituire un arbitro, la questione viene sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione e' definitiva. Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, la questione viene sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di arbitri selezionati per fungere da presidente, il cui nome viene sorteggiato dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o dal suo delegato, in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte, a meno che le Parti non decidano di procedere diversamente. 7. In caso di impedimento, ritiro o sostituzione di un arbitro a norma del paragrafo 6, viene designato un sostituto entro cinque giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua selezione. In tal caso, i lavori del collegio vengono sospesi per tutta la durata di questa procedura.
Protocollo 7 - art. 5
ARTICOLO 5 Lodo del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 90 giorni dalla sua costituzione. Se non ritiene possibile rispettare questa scadenza, il presidente del collegio deve informarne per iscritto le Parti e il comitato di stabilizzazione e di associazione, indicando i motivi del ritardo. Il lodo deve comunque essere emesso entro e non oltre 120 giorni dalla costituzione del collegio. 2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 45 giorni dalla data di costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro e non oltre 100 giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale puo' decidere in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso. 3. Il lodo indica le conclusioni fattuali, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti del presente accordo e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. Il lodo puo' contenere raccomandazioni sulle misure da adottare per conformarvisi. 4. La Parte ricorrente puo' ritirare la sua denuncia in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al presidente del collegio arbitrale, alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione, prima che il lodo venga notificato alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, senza che cio' pregiudichi il suo diritto di presentare successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione. 5. Su richiesta di entrambe le Parti, il collegio arbitrale puo' sospendere i lavori in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Una volta scaduti i 12 mesi, decade la facolta' di costituire il collegio, fermo restando il diritto per la Parte ricorrente di chiedere successivamente la costituzione di un collegio per la stessa misura.
Protocollo 7 - art. 6
ARTICOLO 6 Applicazione del lodo del collegio arbitrale Le Parti prendono le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e cercano di raggiungere un accordo sul ragionevole periodo di tempo necessario.
Protocollo 7 - art. 7
ARTICOLO 7 Periodo di tempo ragionevole necessario per l'applicazione del lodo 1. La Parte convenuta notifica alla Parte ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione del lodo del collegio arbitrale alle Parti, il periodo di tempo necessario (in appresso "periodo di tempo ragionevole") per applicarlo. Le Parti cercano di giungere a un accordo sul periodo di tempo ragionevole. 2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per applicare il lodo del collegio arbitrale, la Parte ricorrente puo' chiedere al comitato di stabilizzazione e di associazione, entro 20 giorni dalla notifica ai sensi del paragrafo 1, di riunire nuovamente il collegio arbitrale originale per stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Il collegio arbitrale si pronuncia entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta. 3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 20 giorni dalla costituzione del collegio.
Protocollo 7 - art. 8
ARTICOLO 8 Esame delle misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale 1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale. 2. In caso di disaccordo tra le Parti sulla compatibilita' delle misure notificate a norma del paragrafo 1 del presente articolo con le disposizioni di cui all'articolo 2, la Parte ricorrente puo' chiedere al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito, spiegando perche' la misura non e' conforme al presente accordo. Il collegio riconvocato si pronuncia entro 45 giorni dalla data della sua ricostituzione. 3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.
Protocollo 7 - art. 9
ARTICOLO 9 Provvedimenti temporanei in caso di non conformita' 1. Se la Parte convenuta non notifica le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale prima dello scadere del periodo di tempo ragionevole, o se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, non e' conforme agli obblighi della Parte a norma del presente accordo, la Parte convenuta presenta, su richiesta della Parte ricorrente, un'offerta di compensazione temporanea. 2. Se non si giunge a un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole, o dal lodo del collegio arbitrale a norma dell'articolo 8, che stabilisce la non conformita' con il presente accordo di una misura presa per applicare tale decisione, la Parte ricorrente ha il diritto di sospendere, previa notifica all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione, l'applicazione dei benefici concessi a norma dell'articolo 2 del presente protocollo in misura equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione. La Parte ricorrente puo' applicare la sospensione dopo dieci giorni dalla data della notifica, a meno che la Parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3. 3. Se la Parte convenuta ritiene che il livello della sospensione non sia equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione, puo' chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale, prima che scadano i dieci giorni di cui al paragrafo 2, di ricostituire il collegio arbitrale originale. La decisione del collegio arbitrale sulla sospensione dei benefici viene notificata alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. I benefici non possono essere sospesi fintanto che il collegio arbitrale non si e' pronunciato. Le sospensioni, inoltre, devono essere coerenti con la decisione del collegio arbitrale. 4. La sospensione dei benefici e' temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con il presente accordo non viene ritirata o modificata per renderla conforme con il presente accordo o qualora le Parti giungano a un accordo sulla composizione della controversia.
Protocollo 7 - art. 10
ARTICOLO 10 Esame delle misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale dopo la sospensione dei benefici 1. La Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale e della sua richiesta di porre fine alla sospensione dei benefici applicata dalla Parte ricorrente. 2. Se le Parti non giungono a un accordo sulla compatibilita' della misura notificata con il presente accordo entro 30 giorni dalla presentazione della notifica, la Parte ricorrente puo' chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione. Il lodo del collegio arbitrale viene notificato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora decida che una misura non e' conforme al presente accordo, il collegio arbitrale stabilisce se la Parte ricorrente puo' mantenere la sospensione dei benefici al livello originale o a un altro livello. Se il collegio arbitrale decide che una misura e' conforme al presente accordo, la sospensione dei benefici cessa. 3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.
Protocollo 7 - art. 11
ARTICOLO 11 Pubbliche udienze Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18, a meno che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su richiesta delle Parti.
Protocollo 7 - art. 12
ARTICOLO 12 Informazioni e consulenza tecnica Su richiesta di una Parte o di sua iniziativa, il collegio puo' ottenere informazioni da qualunque fonte giudichi utile per i suoi lavori. Se lo ritiene opportuno, inoltre, il collegio ha il diritto di consultare esperti. Tutte le informazioni ottenute in tal modo devono essere comunicate a entrambe le Parti e possono essere oggetto di osservazioni. Le parti interessate sono autorizzate a presentare comunicazioni amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18.
Protocollo 7 - art. 13
ARTICOLO 13 Principi di interpretazione I collegi arbitrali applicano e interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le consuete regole d'interpretazione del diritto pubblico internazionale, compresa la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I collegi arbitrali non interpretano l'acquis comunitario. Il fatto che una disposizione sia identica nella sostanza ad una disposizione del trattato che istituisce la Comunita' europea non e' determinante per la sua interpretazione.
Protocollo 7 - art. 14
ARTICOLO 14 Lodi e decisioni del collegio arbitrale 1. Tutte le decisioni del collegio arbitrale, compresa l'adozione dei lodi, vengono prese a maggioranza. 2. Tutti i lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e vengono notificati alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, che li mette a disposizione del pubblico, a meno che non decida all'unanimita' di non divulgarli.
Protocollo 7 - art. 15
ARTICOLO 15 Elenco di arbitri 1. Il comitato di stabilizzazione e di associazione compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di quindici persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri. Ciascuna delle Parti designa cinque arbitri. Le Parti selezionano inoltre cinque persone che fungeranno da presidenti di collegi arbitrali. Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi. 2. Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi. Gli arbitri devono possedere competenze o esperienza specifica in materia di diritto, diritto internazionale, diritto comunitario e/o commercio internazionale, essere indipendenti e operare a titolo personale, non essere associati a organizzazioni o governi ne' ricevere istruzioni da organizzazioni o governi e rispettare il codice di condotta di cui all'articolo 18.
Protocollo 7 - art. 16
ARTICOLO 16 Nesso con gli obblighi OMC In caso di adesione della Serbia all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si applicheranno le seguenti disposizioni: a) i collegi arbitrali costituiti nell'ambito del presente protocollo non si occupano delle controversie riguardanti i diritti e gli obblighi delle Parti a norma dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. b) Il diritto delle Parti di ricorrere alle disposizioni del presente protocollo sulla composizione delle controversie non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, anche nello stesso settore. Se tuttavia una Parte ha avviato, per una misura specifica, una procedura di composizione delle controversie a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del presente protocollo o dell'accordo OMC, non puo' avviare nell'altra sede una procedura per la stessa questione fintanto che la prima procedura non e' conclusa. Ai fini del presente paragrafo, si considera che le procedure di composizione delle controversie a norma dell'accordo OMC siano avviate quando una Parte chiede la costituzione di un collegio ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie. c) Nessuna disposizione del presente protocollo impedisce ad una Parte di applicare la sospensione dei benefici autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC.
Protocollo 7 - art. 17
ARTICOLO 17 Termini 1. Tutti i termini fissati a norma del presente protocollo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto a cui si riferiscono. 2. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono essere prorogati di comune accordo fra le Parti. 3. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono inoltre essere prorogati dal presidente del collegio arbitrale, su richiesta motivata di una delle Parti o di propria iniziativa.
Protocollo 7 - art. 18
ARTICOLO 18 Regolamento interno, codice di condotta e modifica del presente protocollo 1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un regolamento interno per gestire i lavori del collegio arbitrale. 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione completa il regolamento interno con un codice di condotta che garantisca l'indipendenza e l'imparzialita' degli arbitri. 3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di modificare il presente protocollo, tranne l'articolo 2.
Protocollo 7 - Atto finale
ATTO FINALE I plenipotenziari: DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA CECA, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELL'IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DI MALTA, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA ROMANIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DEL REGNO DI SVEZIA, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "gli Stati membri", e la COMUNITA' EUROPEA e la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate "la Comunita'", da una parte, e i plenipotenziari della REPUBBLICA DI SERBIA, in appresso denominata "la Serbia", dall'altra, riuniti a Lussemburgo il ventinove aprile duemilaotto per la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Serbia, dall'altra, in appresso denominato "il presente accordo", hanno adottato i testi seguenti: il presente accordo e i suoi allegati da I a VII, ossia: Allegato I (art. 21) - Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunita' Allegato II (art. 26) - Definizione dei prodotti "baby beef" Allegato III (art. 27) - Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli della Comunita' Allegato IV (art. 29) - Concessioni accordate dalla Comunita' ai prodotti della pesca serbi Allegato V (art. 30) - Concessioni accordate dalla Serbia ai prodotti della pesca della Comunita' Allegato VI (art. 52) - Stabilimento: "servizi finanziari" Allegato VII (art. 75) - Diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale ed i seguenti protocolli: Protocollo 1 (art. 25) - Scambi di prodotti agricoli trasformati Protocollo 2 (art. 28) - Vino e bevande spiritose Protocollo 3 (art. 44) - Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa Protocollo 4 (art. 61) - In materia di trasporti terrestri Protocollo 5 (art. 73) - Aiuti di Stato all'industria siderurgica Protocollo 6 (art. 99) - Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale Protocollo 7 (art. 129) - Composizione delle controversie I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari della Serbia hanno adottato i testi della dichiarazione comune riportata in appresso ed allegata al presente atto finale: Dichiarazione comune relativa all'articolo 3 Dichiarazione comune relativa all'articolo 32 Dichiarazione comune relativa all'articolo 75 I plenipotenziari della Serbia hanno preso atto della dichiarazione riportata in appresso ed allegata al presente atto finale: Dichiarazione della Comunita' e dei suoi Stati membri
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)