LEGGE 13 agosto 2010, n. 151
ARTICOLO 129 1. Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo. 2. Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni. 3. Ciascuna delle Parti deferisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. In tal caso, si applica l'articolo 130 e, eventualmente, il protocollo 7. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione vincolante. 4. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'accordo, puo' adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se l'altra Parte lo chiede, sono oggetto di consultazioni nell'ambito di tale organismo, del comitato di stabilizzazione e di associazione o di qualsiasi altro organo istituito a norma degli articoli 123 o 124. 5. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 non incidono in alcun modo sugli articoli 32, 40, 41, 42 e 46 e sul protocollo 3 (Definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa) e non ne pregiudicano l'applicazione.
Accordo-art. 130
ARTICOLO 130 1. In caso di disaccordo fra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, una delle Parti presenta all'altra Parte e al consiglio di stabilizzazione e di associazione una richiesta formale affinche' la questione sia risolta. Se una Parte ritiene che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione dei suoi obblighi a norma del presente accordo, la richiesta formale di soluzione della controversia motiva questo parere e indica, a seconda dei casi, che la Parte puo' prendere misure a norma dell'articolo 129, paragrafo 4. 2. Le Parti cercano di risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione e degli altri organi di cui al paragrafo 3 onde trovare quanto prima una soluzione reciprocamente accettabile. 3. Le Parti forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione. Fintanto che la controversia non e' risolta, se ne discute a ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, a meno che non sia stata avviata la procedura di arbitrato di cui al protocollo 7. Una controversia e' considerata risolta quando il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta una decisione vincolante a norma dell'articolo 129, paragrafo 3, o quando ha dichiarato che la controversia non sussiste piu'. Possono inoltre tenersi consultazioni in merito a una controversia durante qualsiasi riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione o di tutti gli altri comitati o organi istituiti a norma degli articoli 123 o 124, per decisione comune delle Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate. 4. Per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo 7, una qualsiasi delle Parti puo' chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale protocollo quando le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia entro due mesi dall'avvio della procedura pertinente a norma del paragrafo 1.
Accordo-art. 131
ARTICOLO 131 Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non rechera' pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolino uno o piu' Stati membri, da un lato, e la Serbia, dall'altro.
Accordo-art. 132
ARTICOLO 132 Gli allegati da I a VII e i protocolli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono parte integrante del presente accordo. L'accordo quadro fra la Comunita' europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione della Serbia e Montenegro ai programmi comunitari, firmato il 21 novembre 2004, e il relativo allegato sono parte integrante del presente accordo. Al riesame di cui all'articolo 8 dell'accordo quadro si procede in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, che e' autorizzato a modificare, all'occorrenza, l'accordo quadro.
Accordo-art. 133
ARTICOLO 133 Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti puo' denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica. Ciascuna Parte puo' sospendere il presente accordo, con effetto immediato, qualora l'altra Parte venga meno a uno degli elementi essenziali dell'accordo.
Accordo-art. 134
ARTICOLO 134 Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Comunita' o i suoi Stati membri oppure la Comunita' e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Repubblica di Serbia, dall'altro.
Accordo-art. 135
ARTICOLO 135 Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio della Serbia. L'accordo non si applica nel Kosovo, posto attualmente sotto amministrazione internazionale ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999. Cio' non pregiudica ne' lo status attuale del Kosovo ne' la determinazione del suo status definitivo nel quadro di tale risoluzione.
Accordo-art. 136
ARTICOLO 136 Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' il depositario del presente accordo.
Accordo-art. 137
ARTICOLO 137 Il presente accordo e' redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nella lingua serba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Accordo-art. 138
ARTICOLO 138 Il presente accordo e' approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.
Accordo-art. 139
ARTICOLO 139 Accordo interinale Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunita' e la Serbia, per "data di entrata in vigore del presente accordo" s'intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 73, 74 e 75 del presente accordo, dei protocolli 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e delle disposizioni pertinenti del protocollo 4, la data di entrata in vigore del relativo accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.
Elenco Allegati e Protocolli
ELENCO DEGLI ALLEGATI E PROTOCOLLI ALLEGATI - Allegato I (art. 21) - Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunita' - Allegato II (art. 26) - Definizione dei prodotti "baby beef" - Allegato III (art. 27) - Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli della Comunita' - Allegato IV (art. 29) - Concessioni accordate dalla Comunita' ai prodotti della pesca serbi - Allegato V (art. 30) - Concessioni accordate dalla Serbia ai prodotti della pesca della Comunita' - Allegato VI (art. 52) - Stabilimento: "servizi finanziari" - Allegato VII (art. 75) - Diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale PROTOCOLLI PROTOCOLLI - Protocollo 1 (art. 25) - Sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunita' e la Serbia - Protocollo 2 (art. 28) - Vino e bevande spiritose - Protocollo 3 (art. 44) - Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa - Protocollo 4 (art. 61) - In materia di trasporti terrestri - Protocollo 5 (art. 73) - Sugli aiuti di Stato all'industria siderurgica - Protocollo 6 (art. 99) - Sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale - Protocollo 7 (art. 129) - Composizione delle controversie
Allegato I-Allegato I(a)
Allegato I(a) Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato I-Allegato I(b)
Allegato I(b) Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato I-Allegato I(c)
Allegato I(c) Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
Allegato II Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato III-Allegato III(a)
Allegato III(a) Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato III-Allegato III(b)
Allegato III(b) Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato III-Allegato III(c)
Allegato III(c) Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato III-Allegato III(d)
Allegato III(d) Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato IV
Allegato IV Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato V
Allegato V Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato VI
Allegato VI STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI di cui al titolo V, capo II) Servizi finanziari: definizioni Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle parti. Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attivita': A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni: 1. assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): i) ramo vita; ii) ramo danni; 2. riassicurazione e retrocessione; 3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia; 4. servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri; B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione): 1. raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili; 2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali; 3. leasing finanziario; 4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie; 5. garanzie e impegni; 6. operazioni per proprio conto o per conto della clientela, in borsa, in un mercato OTC (over the counter) o altrove, in: a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); b) cambi, c) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni, d) contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse, compresi "swaps" (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine, e) valori mobiliari, f) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti; 7. partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualita' di agente (in forma pubblica o privata) e fornitura di servizi connessi; 8. servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking; 9. gestione delle attivita' e passivita', ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria; 10. servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili; 11. disponibilita' e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software, da parte di fornitori di altri servizi finanziari; 12. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attivita' di cui ai punti da 1 a 11, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazione e strategie aziendali. Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attivita': a) attivita' svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi; b) attivita' svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attivita' possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici; c) attivita' che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attivita' possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.
Allegato VII
Allegato VII DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE di cui all'articolo 75 1. L'articolo 75, paragrafo 4 del presente accordo concerne le seguenti convenzioni multilaterali di cui gli Stati membri sono parti contraenti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri: - trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000); - convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (convenzione UPOV, Parigi, 1961, riveduta nel 1972, nel 1978 e nel 1991). 2. Le Parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: - convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI), Stoccolma, 1967, modificata nel 1979); - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971); - convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti (Bruxelles, 1974); - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (Budapest, 1977, modificato nel 1980); - accordo dell'Aia relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali (atto di Londra, 1934, e atto dell'Aia, 1960); - convenzione di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali (Locarno, 1968, modificata nel 1979); - accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979); - protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (protocollo di Madrid, 1989); - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, modificato nel 1979); - convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979); - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); - convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (convenzione sui fonogrammi, Ginevra, 1971); - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (convenzione di Roma, 1961); - accordo di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti (Strasburgo, 1971, modificato nel 1979); - trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994); - accordo di Vienna che istituisce una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi (Vienna 1973, modificato nel 1985); - trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996); - trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996); - convenzione sul brevetto europeo; - accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio.
Protocollo 1 - art. 1
PROTOCOLLO 1 SUGLI SCAMBI TRA LA COMUNITA' E LA SERBIA DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ARTICOLO 1 1. La Comunita' e la Serbia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di: a) ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo; b) modificare i dazi indicati negli allegati I e II; c) aumentare o abolire i contingenti tariffari. 3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunita' e della Serbia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.
Protocollo 1 - art. 2
ARTICOLO 2 I dazi applicati a norma dell'articolo 1 del presente protocollo possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione: a) quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunita' e la Serbia, oppure b) in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati. Le riduzioni di cui alla lettera a) sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.
Protocollo 1 - art. 3
ARTICOLO 3 La Comunita' e la Serbia si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni dovrebbero garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.
Protocollo 1 - Allegato I
Allegato I Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 1 - Allegato II
Allegato II Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 2
PROTOCOLLO 2 Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 3 - art. 1
PROTOCOLLO 3 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO TRA LA COMUNITA' E LA SERBIA INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 1 Definizioni TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" Articolo 2 Requisiti generali Articolo 3 Cumulo nella Comunita' Articolo 4 Cumulo in Serbia Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Articolo 8 Unita' da prendere in considerazione Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Articolo 10 Assortimenti Articolo 11 Elementi neutri TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI Articolo 12 Principio di territorialita' Articolo 13 Trasporto diretto Articolo 14 Esposizioni TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE Articolo 16 Requisiti generali Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 Articolo 18 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Articolo 21 Contabilita' separata Articolo 22 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura Articolo 23 Esportatore autorizzato Articolo 24 Validita' della prova dell'origine Articolo 25 Presentazione della prova dell'origine Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate Articolo 27 Esonero dalla prova dell'origine Articolo 28 Documenti giustificativi Articolo 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi Articolo 30 Discordanze ed errori formali Articolo 31 Importi espressi in euro TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 32 Assistenza reciproca Articolo 33 Verifica delle prove dell'origine Articolo 34 Composizione delle controversie Articolo 35 Sanzioni Articolo 36 Zone franche TITOLO VII CEUTA E MELILLA Articolo 37 Attuazione del presente protocollo Articolo 38 Condizioni speciali TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 39 Modifiche del presente protocollo Elenco degli Allegati Allegato I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinche' il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario Allegato III: Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1 Allegato IV: Testo della dichiarazione su fattura Allegato V: Prodotti esclusi dal cumulo di cui agli articoli 3 e 4 DICHIARAZIONI COMUNI Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo: a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche; b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso e' destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti; e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana); f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunita' o in Serbia - nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o in Serbia; h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g); i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 oppure, se il valore in dogana non e' noto o non puo' essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunita' o in Serbia; j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA"; k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura; m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali.
Protocollo 3 - art. 2
ARTICOLO 2 Requisiti generali 1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunita': a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 5; b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6; 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Serbia: a) i prodotti interamente ottenuti in Serbia ai sensi dell'articolo 5; b) i prodotti ottenuti in Serbia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Serbia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.
Protocollo 3 - art. 3
ARTICOLO 3 Cumulo nella Comunita' 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunita' i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Serbia, della Comunita' o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea 1), o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 2), a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7, all'interno della Comunita'. Non e' necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunita' non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto e' considerato originario della Comunita' soltanto se il valore aggiunto e' superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto e' considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunita'. 3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunita' conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori. 4. Il cumulo di cui al presente articolo puo' essere applicato soltanto a condizione che: a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione; b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste da l presente protocollo; e c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Serbia, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo. Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C). La Comunita' fornisce alla Serbia, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1. I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo. -------------- 1) Come definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali. 2) La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica a prodotti diversi dai prodotti agricoli quali definiti nell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia e diversi dai prodotti di carbone e di acciaio quali definiti nell'accordo tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Protocollo 3 - art. 4
ARTICOLO 4 Cumulo in Serbia 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari della Serbia i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Comunita', della Serbia o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea 1) o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 2), a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7, all'interno della Serbia. Non e' necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Serbia non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto e' considerato originario della Serbia soltanto se il valore aggiunto e' superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto e' considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Serbia. 3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Serbia conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori. 4. Il cumulo di cui al presente articolo puo' essere applicato soltanto a condizione che: a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione; b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo; e c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Serbia, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo. Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C). La Serbia fornisce alla Comunita', per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1. I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo. --------------- 1) Come definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali. 2) La decisione 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica a prodotti diversi dai prodotti agricoli quali definiti nell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia e diversi dai prodotti di carbone e di acciaio quali definiti nell'accordo tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Protocollo 3 - art. 5
ARTICOLO 5 Prodotti interamente ottenuti 1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunita' o in Serbia: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunita' o della Serbia, con le loro navi; g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purche' esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a) -j). 2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina: a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunita' o in Serbia, b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' o della Serbia, c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati membri della Comunita' o della Serbia, o ad una societa' la cui sede principale e' situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunita' o della Serbia e di cui, inoltre, per quanto riguarda le societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno meta' del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati; d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunita' o della Serbia; e e) il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75%, di cittadini di uno Stato membro della Comunita' o della Serbia.
Protocollo 3 - art. 6
ARTICOLO 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco e' impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. 2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto; b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.
Protocollo 3 - art. 7
ARTICOLO 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; b) la scomposizione e composizione di confezioni; c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; e) semplici operazioni di pittura e lucidatura; f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso; g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio; j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli); k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento; l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza; n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; o) il cumulo di due o piu' operazioni di cui alle lettere a)-n); p) la macellazione degli animali. 2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' o in Serbia su quel prodotto.
Protocollo 3 - art. 8
ARTICOLO 8 Unita' da prendere in considerazione 1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e' lo specifico prodotto adottato come unita' di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere in considerazione; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo. 2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
Protocollo 3 - art. 9
ARTICOLO 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Protocollo 3 - art. 10
ARTICOLO 10 Assortimenti Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Protocollo 3 - art. 11
ARTICOLO 11 Elementi neutri Per determinare se un prodotto e' originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.
Protocollo 3 - art. 12
ARTICOLO 12 Principio di territorialita' 1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Serbia, fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo. 2. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunita' o dalla Serbia verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunita' o in Serbia sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione. 3. 3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non e' condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunita' o della Serbia sui materiali esportati dalla Comunita' o dalla Serbia e successivamente reimportati, purche': a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunita' o in Serbia o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che va oltre le operazioni di cui all'articolo 7, prima della loro esportazione; e b) si possa dimostrare alle autorita' doganali che: i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati; e ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunita' o della Serbia non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale e' addotto il carattere originario. 4. Ai fini del paragrafo 3, le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunita' o della Serbia. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunita' o della Serbia con l'applicazione del presente articolo non devono superare la percentuale indicata. 5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunita' o della Serbia, compreso il valore dei materiali aggiunti. 6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale dell'articolo 6, paragrafo 2. 7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato. 8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunita' o della Serbia sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.
Protocollo 3 - art. 13
ARTICOLO 13 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunita' e la Serbia direttamente o attraverso i territori degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o della Serbia. 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando: a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; o b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente: i) un'esatta descrizione dei prodotti; ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; o c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.
Protocollo 3 - art. 14
ARTICOLO 14 Esposizioni 1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunita' o in Serbia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita' o dalla Serbia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunita' o in Serbia; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. 2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V. Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
Protocollo 3 - art. 15
ARTICOLO 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi 1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunita', della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunita' o in Serbia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunita' o in Serbia ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno. 3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non e' stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica il presente accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni del presente accordo.
Protocollo 3 - art. 16
ARTICOLO 16 Requisiti generali 1. I prodotti originari della Comunita' importati in Serbia e i prodotti originari della Serbia importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione: a) di un certificato di circolazione EUR. 1, il cui modello figura nell'allegato III; o b) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV. 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
Protocollo 3 - art. 17
ARTICOLO 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilita' di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui facsimile figurano nell'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui e' redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorita' doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR. 1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. 4. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro della Comunita' o della Serbia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 5. Le autorita' doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato. 7. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.
Protocollo 3 - art. 18
ARTICOLO 18 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; o b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 e' stato rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR. 1, nonche' i motivi della sua richiesta. 3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: "ISSUED RETROSPECTIVELY", 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR. 1.
Protocollo 3 - art. 19
ARTICOLO 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR. 1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati cosi' rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese: "DUPLICATE". 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR. 1. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da tale data.
Protocollo 3 - art. 20
ARTICOLO 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunita' o in Serbia, si puo' sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o piu' certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunita' o in Serbia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Protocollo 3 - art. 21
ARTICOLO 21 Contabilita' separata 1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficolta' pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorita' doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta "separazione contabile". 2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati "originari" coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte. 3. Le autorita' doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate. 4. Il metodo e' registrato e applicato conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto e' stato fabbricato. 5. Il beneficiario di questa agevolazione puo' emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorita' doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti. 6. Le autorita' doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.
Protocollo 3 - art. 22
ARTICOLO 22 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura 1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), puo' essere compilata: a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 o b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o piu' colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 euro. 2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovra' essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. 4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate con l'inchiostro e in stampatello. 5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non e' tenuto a firmare tali dichiarazioni, purche' egli consegni all'autorita' doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilita' di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. 6. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purche' sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.
Protocollo 3 - art. 23
ARTICOLO 23 Esportatore autorizzato 1. Le autorita' doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso "esportatore autorizzato") che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorita' doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Le autorita' doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate. 3. Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura. 4. Le autorita' doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. 5. Le autorita' doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre piu' le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa piu' le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.
Protocollo 3 - art. 24
ARTICOLO 24 Validita' della prova dell'origine 1. La prova dell'origine ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorita' doganali del paese d'importazione. 2. Le prove dell'origine presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a circostanze eccezionali. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorita' doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Protocollo 3 - art. 25
ARTICOLO 25 Presentazione della prova dell'origine Le prove dell'origine sono presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.
Protocollo 3 - art. 26
ARTICOLO 26 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorita' doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Protocollo 3 - art. 27
ARTICOLO 27 Esonero dalla prova dell'origine 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicita' di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato. 2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 euro se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Protocollo 3 - art. 28
ARTICOLO 28 Documenti giustificativi I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunita', della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in: a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilita' interna; b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Serbia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunita' o in Serbia, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Serbia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Serbia in conformita' del presente protocollo, o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo; e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunita' o della Serbia in applicazione dell'articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.
Protocollo 3 - art. 29
ARTICOLO 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3. 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3. 3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2. 4. Le autorita' doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
Protocollo 3 - art. 30
ARTICOLO 30 Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione dei prodotti non comporta di per se' l'invalidita' della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Protocollo 3 - art. 31
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