LEGGE 13 agosto 2010, n. 151

Type Legge
Publication 2010-08-13
Ultimo aggiornamento 2010-09-11
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 79 Condizioni di lavoro e pari opportunita' La Serbia adegua progressivamente la sua legislazione a quella comunitaria in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunita'.

Accordo-art. 80

ARTICOLO 80 Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto Nella loro cooperazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza, le Parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia. La cooperazione nel settore della giustizia mira in particolare a rafforzare l'indipendenza e a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, a migliorare il funzionamento della polizia e degli altri organi incaricati di applicare la legge, a impartire una formazione adeguata e a combattere la corruzione e la criminalita' organizzata.

Accordo-art. 81

ARTICOLO 81 Protezione dei dati personali A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia adegua progressivamente la sua legislazione in materia di protezione dei dati personali alla legislazione comunitaria e alle altre legislazioni sulla tutela della vita privata vigenti a livello europeo e internazionale. La Serbia istituisce uno o piu' organi di controllo indipendenti che dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire un controllo efficace e garantire l'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. Le Parti collaborano per conseguire questo obiettivo.

Accordo-art. 82

ARTICOLO 82 Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione Le Parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiscono un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati. La cooperazione nei settori di cui sopra, basata su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, dovrebbe comprendere un'assistenza tecnica e amministrativa che consenta: a) lo scambio di statistiche e informazioni in merito a legislazione e pratiche; b) la redazione di testi legislativi; c) una maggiore capacita' ed efficienza delle istituzioni; d) la formazione del personale; e) la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi; f) la gestione delle frontiere. La cooperazione si concentra in particolare: a) nel settore dell'asilo, sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati e del protocollo relativo allo status dei rifugiati adottato a New York il 31 gennaio 1967 e garantire cosi' il rispetto del principio di "non respingimento" e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati; b) nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nel loro territorio e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi paragonabili a quelli dei cittadini nazionali.

Accordo-art. 83

ARTICOLO 83 Prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina; riammissione 1. Le Parti collaborano per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine, la Serbia e gli Stati membri accettano di riammettere i loro cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori e decidono di applicare integralmente l'accordo di riammissione tra la Comunita' e la Serbia e gli accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Serbia nella misura in cui le disposizioni di questi accordi bilaterali sono compatibili con quelle dell'accordo di riammissione tra la Comunita' e la Serbia, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi. Gli Stati membri e la Serbia forniscono ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d'identita' e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative necessarie. Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini nazionali, dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi sono stabilite nel quadro dell'accordo di riammissione tra la Comunita' europea e la Serbia e degli accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Serbia nella misura in cui le disposizioni di questi accordi bilaterali sono compatibili con quelle dell'accordo di riammissione tra la Comunita' europea e la Serbia. 2. La Serbia e' disposta a concludere accordi di riammissione con i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un'attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente articolo. 3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani e le reti di immigrazione illegale.

Accordo-art. 84

ARTICOLO 84 Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo 1. Le Parti collaborano onde evitare che i loro sistemi finanziari e i settori non finanziari pertinenti siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo. 2. La cooperazione nel settore puo' comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

Accordo-art. 85

ARTICOLO 85 Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite 1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a rafforzare le strutture impegnate nella lotta contro gli stupefacenti, a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania e a garantire un controllo piu' efficace dei precursori. 2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di droga.

Accordo-art. 86

ARTICOLO 86 Lotta alla criminalita' organizzata e alle altre attivita' illecite e azioni di prevenzione Le Parti collaborano per combattere e prevenire le attivita' criminali e illegali, organizzate o meno, quali: a) il traffico e la tratta di esseri umani; b) le attivita' economiche illecite, segnatamente la falsificazione dei mezzi di pagamento, sia in contanti che diversi dai contanti, le transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e le transazioni relative a prodotti illegali, contraffatti o usurpativi; c) la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti; d) la frode fiscale; e) l'usurpazione di identita'; f) il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope; g) il traffico illecito di armi; h) la falsificazione di documenti; i) il contrabbando e il traffico illecito di merci, comprese le automobili; j) la cibercriminalita'. Nella lotta contro la criminalita' organizzata sono promosse la cooperazione regionale e l'osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.

Accordo-art. 87

ARTICOLO 87 Lotta al terrorismo Le Parti convengono di cooperare, in conformita' delle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terroristici e del relativo finanziamento: a) attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali; b) attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale; c) attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalita' di lotta al terrorismo, nonche' nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.

Accordo-art. 88

ARTICOLO 88 1. La Comunita' e la Serbia instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Serbia. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti sulla piu' ampia base possibile, a vantaggio di entrambe le Parti. 2. Sono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile della Serbia. L'elaborazione di tali politiche dovrebbe tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilita' con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso. 3. Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Serbia e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilita' regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce priorita' tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste, in linea con il partenariato europeo.

Accordo-art. 89

ARTICOLO 89 Politica economica e commerciale La Comunita' e la Serbia agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie, nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tal fine, la Comunita' e la Serbia collaborano per procedere a: a) scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonche' sulle strategie di sviluppo; b) un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione; e c) promozione di una cooperazione di piu' ampio respiro al fine di accelerare il flusso di competenze e l'accesso a nuove tecnologie. La Serbia si sforza di instaurare un'economia di mercato funzionante e di avvicinare progressivamente le sue politiche a quelle dell'unione economica e monetaria, imperniate sulla stabilita'. Su richiesta delle autorita' serbe, la Comunita' puo' fornire assistenza per il conseguimento di tali obiettivi. La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all'attivita' commerciale. La cooperazione in quest'ambito comprende anche lo scambio di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'unione economica e monetaria europea.

Accordo-art. 90

ARTICOLO 90 Cooperazione nel settore statistico La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore statistico. Essa mira in particolare a sviluppare sistemi statistici efficienti e sostenibili in grado di fornire i dati attendibili, obiettivi e accurati necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma della Serbia. La cooperazione dovrebbe inoltre consentire all'Ufficio statistico della Serbia di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti nel paese, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico dovrebbe rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU, il codice europeo della prassi statistica e le disposizioni della normativa statistica europea e avvicinarsi all'acquis comunitario. Le Parti collaborano in particolare per garantire la riservatezza dei dati individuali, potenziare progressivamente la raccolta di dati e la loro trasmissione al sistema statistico europeo e scambiare informazioni sui metodi, sul trasferimento di know-how e sulla formazione.

Accordo-art. 91

ARTICOLO 91 Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari La cooperazione tra la Serbia e la Comunita' si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di banche, assicurazioni e servizi finanziari. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Serbia che si basi su pratiche eque in materia di concorrenza e garantisca la necessaria parita' di condizioni.

Accordo-art. 92

ARTICOLO 92 Cooperazione in materia di controllo interno e di revisione contabile esterna La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di controllo interno delle finanze pubbliche (PIFC) e di revisione contabile esterna. Le Parti, in particolare, collaborano - mediante l'elaborazione e l'adozione della normativa pertinente - per creare un PIFC trasparente, efficace ed economico (comprendente una gestione e un controllo finanziari nonche' una revisione contabile interna funzionalmente indipendente) e sistemi indipendenti di revisione contabile esterna in Serbia, secondo norme e metodologie riconosciute a livello internazionale e in conformita' delle migliori prassi dell'Unione europea. La cooperazione mira inoltre a potenziare le capacita' dell'organo supremo di revisione contabile della Serbia. Per adempiere i compiti di coordinamento e di armonizzazione che derivano dalle suddette disposizioni, la cooperazione dovrebbe concentrarsi altresi' sulla creazione e sul potenziamento di unita' di armonizzazione centrali per la gestione e il controllo finanziari e per la revisione contabile interna.

Accordo-art. 93

ARTICOLO 93 Promozione e tutela degli investimenti La cooperazione tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati nazionali e stranieri, strumenti indispensabili per il risanamento economico e industriale della Serbia. In particolare, per la Serbia la cooperazione ha lo scopo di migliorare il contesto giuridico affinche' favorisca e tuteli gli investimenti.

Accordo-art. 94

ARTICOLO 94 Cooperazione industriale La cooperazione punta a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria in generale e dei singoli settori in Serbia, nonche' la cooperazione industriale fra operatori economici, con l'obiettivo di potenziare il settore privato a condizioni atte a garantire la protezione dell'ambiente. Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorita' stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, i partenariati transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonche' l'ambiente delle imprese. E' rivolta particolare attenzione alla realizzazione in Serbia di azioni efficaci volte a favorire le esportazioni. La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario nell'ambito della politica industriale.

Accordo-art. 95

ARTICOLO 95 Piccole e medie imprese Le Parti collaborano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, creare nuove imprese in zone che presentano un potenziale di crescita e favorire la cooperazione tra PMI della Comunita' e della Serbia. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di PMI e dei dieci orientamenti sanciti dalla Carta europea delle piccole imprese.

Accordo-art. 96

ARTICOLO 96 Turismo La cooperazione tra le Parti in campo turistico mira ad intensificare gli scambi di informazioni (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.) e a promuovere lo sviluppo di infrastrutture favorevoli agli investimenti nel settore del turismo, la partecipazione della Serbia ad importanti organizzazioni turistiche europee, l'esame della possibilita' di realizzare operazioni comuni, lo sviluppo della cooperazione fra imprese turistiche, esperti, governi e organi competenti in materia di turismo e il trasferimento di know-how (attraverso formazione, scambi e seminari). La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario pertinente. La cooperazione potra' essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.

Accordo-art. 97

ARTICOLO 97 Agricoltura e settore agroindustriale La cooperazione tra le Parti riguarda tutti i settori prioritari connessi all'acquis comunitario nei settori agricolo, veterinario e fitosanitario. La cooperazione punta principalmente a modernizzare e ristrutturare l'agricoltura e il settore agroindustriale, aiutando in particolare la Serbia a soddisfare i requisiti sanitari della Comunita', migliorare la gestione delle risorse idriche, promuovere lo sviluppo rurale, sviluppare il settore forestale e avvicinare progressivamente la legislazione e le prassi nazionali alle norme e agli standard comunitari.

Accordo-art. 98

ARTICOLO 98 Pesca Le Parti valutano la possibilita' di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.

Accordo-art. 99

ARTICOLO 99 Dogane Le Parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che devono essere adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale della Serbia a quello comunitario, il che contribuira' a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale serba all'acquis. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di dogane. Le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le Parti in materia doganale sono stabilite nel protocollo 6.

Accordo-art. 100

ARTICOLO 100 Fiscalita' Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale che comprende misure finalizzate all'ulteriore riforma del sistema fiscale e alla ristrutturazione dell'amministrazione fiscale della Serbia per assicurare una riscossione efficace delle imposte e la lotta contro le frodi fiscali. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. Quest'ultima dovrebbe essere messa in atto conformemente ai principi sanciti dal codice di condotta per la tassazione delle imprese adottato dal Consiglio il 1º dicembre 1997. La cooperazione punta altresi' a migliorare la trasparenza e la lotta alla corruzione, promuovendo lo scambio di informazioni tra gli Stati membri onde agevolare l'attuazione delle misure di lotta contro la frode e l'evasione fiscale. La Serbia completa inoltre la rete degli accordi bilaterali con gli Stati membri, in linea con l'ultimo aggiornamento del modello di convenzione OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e sulla base del modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, nella misura in cui lo Stato membro richiedente vi aderisce.

Accordo-art. 101

ARTICOLO 101 Cooperazione nel settore sociale In materia di occupazione, le Parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di orientamento professionale, prendendo misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro. Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, il distacco di esperti, azioni informative e programmi di formazione. Le Parti collaborano per agevolare la riforma della politica occupazionale della Serbia nel contesto di una riforma e di un'integrazione economica rafforzate. La cooperazione cerca inoltre di favorire l'adeguamento del regime previdenziale serbo alle nuove esigenze economiche e sociali e la revisione della legislazione della Serbia per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunita' tra uomini e donne, per le persone con disabilita' e per le persone appartenenti a minoranze e altre fasce vulnerabili, nonche' il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori basandosi sul livello esistente nella Comunita'. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in tale materia.

Accordo-art. 102

ARTICOLO 102 Istruzione e formazione Le Parti cooperano al fine di elevare il livello generale dell'istruzione, della formazione professionale e della formazione permanente in Serbia, nonche' delle politiche e iniziative a favore dei giovani, compresa l'istruzione non formale. Il conseguimento degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna nell'ambito del relativo processo intergovernativo costituisce una priorita' per i sistemi di istruzione superiore. Le Parti collaborano inoltre al fine di garantire il libero accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in Serbia, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica o religione. I pertinenti programmi e strumenti comunitari contribuiscono al miglioramento delle strutture e delle attivita' nel settore dell'istruzione e della formazione in Serbia. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in tale materia.

Accordo-art. 103

ARTICOLO 103 Cooperazione culturale Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche fra individui, comunita' e popoli. Le Parti si impegnano altresi' a collaborare per promuovere la diversita' culturale, segnatamente nell'ambito della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali.

Accordo-art. 104

ARTICOLO 104 Cooperazione nel settore audiovisivo Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo. La cooperazione potrebbe vertere, tra l'altro, su programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e di altri professionisti dell'informazione, nonche' su un'assistenza tecnica volta a rafforzare l'indipendenza e la professionalita' dei media pubblici e privati e a stabilire piu' stretti legami con i media europei. La Serbia allinea con le politiche della CE le sue politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e armonizza la propria legislazione con l'acquis dell'UE. Il paese rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprieta' intellettuale per i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo.

Accordo-art. 105

ARTICOLO 105 Societa' dell'informazione Rientrano nella cooperazione tutti i settori connessi all'acquis comunitario riguardante la societa' dell'informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo allineamento delle politiche e della legislazione della Serbia con quelle della Comunita'. Le Parti cooperano inoltre per sviluppare ulteriormente la societa' dell'informazione in Serbia, con l'obiettivo globale di preparare la societa' all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilita' di reti e servizi.

Accordo-art. 106

ARTICOLO 106 Reti e servizi di comunicazione elettronici La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo campo. Le Parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire alla Serbia di recepire l'acquis comunitario in questi settori dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Accordo-art. 107

ARTICOLO 107 Informazione e comunicazione La Comunita' e la Serbia prendono le misure necessarie per favorire il reciproco scambio di informazioni. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita', nonche' a fornire agli ambienti professionali della Serbia informazioni piu' specialistiche.

Accordo-art. 108

ARTICOLO 108 Trasporti La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel campo dei trasporti. La cooperazione puo' puntare in particolare a ristrutturare e modernizzare i modi di trasporto della Serbia, migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci e agevolare l'accesso al mercato dei trasporti e alle infrastrutture di trasporto, compresi porti e aeroporti. La cooperazione puo' inoltre favorire lo sviluppo di infrastrutture multimodali connesse alle principali reti transeuropee, specie per rafforzare i collegamenti regionali nell'Europa sudorientale in linea con il memorandum d'intesa sullo sviluppo della rete principale di trasporto regionale. Scopo della cooperazione dovrebbe essere raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunita', creare in Serbia un sistema di trasporti compatibile con quello comunitario e ad esso simile e migliorare la tutela dell'ambiente nel settore dei trasporti.

Accordo-art. 109

ARTICOLO 109 Energia La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di energia, si basa sul trattato che istituisce la Comunita' dell'energia ed e' sviluppata in vista di un'integrazione graduale della Serbia nei mercati energetici europei. La cooperazione comprende i seguenti aspetti: a) formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi l'ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento e un migliore accesso al mercato energetico, compresa l'agevolazione del transito, della trasmissione e della distribuzione e il ripristino delle interconnessioni di energia con i paesi limitrofi, importanti a livello regionale; b) promozione del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili; esame dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia; c) definizione di un contesto per la ristrutturazione delle societa' energetiche e cooperazione tra imprese del settore.

Accordo-art. 110

ARTICOLO 110 Sicurezza nucleare Le Parti cooperano nel settore della sicurezza nucleare e dei controlli di sicurezza. La cooperazione potrebbe riguardare: a) il miglioramento delle leggi e delle normative delle Parti in materia di protezione contro le radiazioni, sicurezza nucleare e contabilita' e controllo delle materie nucleari, oltre al potenziamento delle autorita' di vigilanza e delle loro risorse; b) la promozione degli accordi tra gli Stati membri o la Comunita' europea dell'energia atomica e la Serbia in merito alla notifica e allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari, alla preparazione alle emergenze nonche', all'occorrenza, su questioni di sicurezza nucleare in generale; c) la responsabilita' di terzi nel settore dell'energia nucleare.

Accordo-art. 111

ARTICOLO 111 Ambiente Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nel campo ambientale con l'impegno fondamentale di arrestare il degrado ambientale e di cominciare a migliorare la situazione ai fini dello sviluppo sostenibile. Le Parti collaborano, in particolare, per rafforzare le strutture e le procedure amministrative onde assicurare una pianificazione strategica delle questioni ambientali e il coordinamento fra le parti interessate, concentrandosi inoltre sull'allineamento della legislazione serba con l'acquis comunitario. La cooperazione potrebbe vertere anche sulla definizione di strategie volte a ridurre in modo sostanziale l'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transfrontaliero, a istituire un quadro di produzione e consumo di energia razionale, pulito, sostenibile e rinnovabile e a eseguire valutazioni di impatto ambientale e valutazioni strategiche ambientali. Si riserva un'attenzione particolare alla ratifica e all'attuazione del protocollo di Kyoto.

Accordo-art. 112

ARTICOLO 112 Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (DPI). La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.

Accordo-art. 113

ARTICOLO 113 Sviluppo regionale e locale Le Parti cercano di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. E' rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di sviluppo regionale.

Accordo-art. 114

ARTICOLO 114 Pubblica amministrazione La cooperazione mira a favorire lo sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile in Serbia, segnatamente per promuovere lo Stato di diritto, il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche a vantaggio dell'intera popolazione serba e lo sviluppo armonioso delle relazioni tra l'UE e la Serbia. La cooperazione in questo campo verte in particolare sullo sviluppo delle istituzioni, segnatamente sull'elaborazione e sull'attuazione di procedure di assunzione trasparenti ed imparziali, sulla gestione delle risorse umane e sullo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, sulla formazione permanente e sulla promozione dell'etica nella pubblica amministrazione. La cooperazione si esplica a tutti i livelli della pubblica amministrazione, compresa l'amministrazione locale.

Accordo-art. 115

ARTICOLO 115 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 5, 116 e 118, la Serbia puo' beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L'erogazione dell'aiuto comunitario e' subordinata al compimento di ulteriori progressi verso la conformita' con i criteri politici di Copenaghen e, in particolare, verso il conseguimento delle specifiche priorita' del partenariato europeo. Si tiene conto anche dei risultati delle analisi annuali dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali, e delle altre conclusioni del Consiglio, segnatamente il rispetto dei programmi di adeguamento. L'aiuto concesso alla Serbia e' modulato in funzione del fabbisogno constatato, delle priorita' concordate, della capacita' di assorbimento e di rimborso nonche' dei provvedimenti volti a riformare e a ristrutturare l'economia.

Accordo-art. 116

ARTICOLO 116 L'assistenza finanziaria, erogata sotto forma di sovvenzioni, e' disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un documento di programmazione indicativa pluriennale con riesami annuali, elaborato dalla Comunita' in seguito a consultazioni con la Serbia. L'assistenza finanziaria puo' riguardare qualsiasi settore della cooperazione, segnatamente la giustizia, liberta' e sicurezza, il ravvicinamento delle legislazioni, lo sviluppo sostenibile, la riduzione della poverta' e la tutela ambientale.

Accordo-art. 117

ARTICOLO 117 Su richiesta della Serbia e in casi eccezionali, la Comunita' potrebbe valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilita' di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l'erogazione dell'assistenza sarebbe subordinata al rispetto di condizioni stabilite nel quadro di un programma convenuto tra la Serbia e il Fondo monetario internazionale.

Accordo-art. 118

ARTICOLO 118 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali. A tal fine, le Parti procedono a uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

Accordo-art. 119

ARTICOLO 119 E' istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'esecuzione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno, a intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Accordo-art. 120

ARTICOLO 120 1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea e, dall'altro, da membri del governo della Serbia. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno. 4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un rappresentante della Serbia, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 5. Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Accordo-art. 121

ARTICOLO 121 Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni nell'ambito di applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare inoltre opportune raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.

Accordo-art. 122

ARTICOLO 122 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti del governo della Serbia. 2. Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalita' di funzionamento del comitato. 3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' delegare determinati poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le proprie decisioni alle condizioni di cui all'articolo 121.

Accordo-art. 123

ARTICOLO 123 Il comitato di stabilizzazione e di associazione puo' creare sottocomitati. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione del presente accordo. E' creato un sottocomitato per le questioni inerenti alle migrazioni.

Accordo-art. 124

ARTICOLO 124 Il consiglio di associazione puo' decidere di istituire qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonche' le modalita' del loro funzionamento.

Accordo-art. 125

ARTICOLO 125 E' istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, sede di incontri e scambi di opinioni fra membri del Parlamento serbo e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' composto da membri del Parlamento europeo e da membri del Parlamento serbo. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro del Parlamento serbo, secondo disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Accordo-art. 126

ARTICOLO 126 Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta'.

Accordo-art. 127

ARTICOLO 127 Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza in relazione a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Accordo-art. 128

ARTICOLO 128 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: a) il regime applicato dalla Serbia nei confronti della Comunita' non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro societa' o imprese; b) il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della Serbia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini e societa' o imprese della Serbia. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Accordo-art. 129

ARTICOLO 129 1. Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo. 2. Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni. 3. Ciascuna delle Parti deferisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. In tal caso, si applica l'articolo 130 e, eventualmente, il protocollo 7. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione vincolante. 4. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'accordo, puo' adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se l'altra Parte lo chiede, sono oggetto di consultazioni nell'ambito di tale organismo, del comitato di stabilizzazione e di associazione o di qualsiasi altro organo istituito a norma degli articoli 123 o 124. 5. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 non incidono in alcun modo sugli articoli 32, 40, 41, 42 e 46 e sul protocollo 3 (Definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa) e non ne pregiudicano l'applicazione.

Accordo-art. 130

ARTICOLO 130 1. In caso di disaccordo fra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, una delle Parti presenta all'altra Parte e al consiglio di stabilizzazione e di associazione una richiesta formale affinche' la questione sia risolta. Se una Parte ritiene che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione dei suoi obblighi a norma del presente accordo, la richiesta formale di soluzione della controversia motiva questo parere e indica, a seconda dei casi, che la Parte puo' prendere misure a norma dell'articolo 129, paragrafo 4. 2. Le Parti cercano di risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione e degli altri organi di cui al paragrafo 3 onde trovare quanto prima una soluzione reciprocamente accettabile. 3. Le Parti forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione. Fintanto che la controversia non e' risolta, se ne discute a ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, a meno che non sia stata avviata la procedura di arbitrato di cui al protocollo 7. Una controversia e' considerata risolta quando il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta una decisione vincolante a norma dell'articolo 129, paragrafo 3, o quando ha dichiarato che la controversia non sussiste piu'. Possono inoltre tenersi consultazioni in merito a una controversia durante qualsiasi riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione o di tutti gli altri comitati o organi istituiti a norma degli articoli 123 o 124, per decisione comune delle Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate. 4. Per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo 7, una qualsiasi delle Parti puo' chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale protocollo quando le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia entro due mesi dall'avvio della procedura pertinente a norma del paragrafo 1.

Accordo-art. 131

ARTICOLO 131 Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non rechera' pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolino uno o piu' Stati membri, da un lato, e la Serbia, dall'altro.

Accordo-art. 132

ARTICOLO 132 Gli allegati da I a VII e i protocolli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono parte integrante del presente accordo. L'accordo quadro fra la Comunita' europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione della Serbia e Montenegro ai programmi comunitari, firmato il 21 novembre 2004, e il relativo allegato sono parte integrante del presente accordo. Al riesame di cui all'articolo 8 dell'accordo quadro si procede in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, che e' autorizzato a modificare, all'occorrenza, l'accordo quadro.

Accordo-art. 133

ARTICOLO 133 Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti puo' denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica. Ciascuna Parte puo' sospendere il presente accordo, con effetto immediato, qualora l'altra Parte venga meno a uno degli elementi essenziali dell'accordo.

Accordo-art. 134

ARTICOLO 134 Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Comunita' o i suoi Stati membri oppure la Comunita' e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Repubblica di Serbia, dall'altro.

Accordo-art. 135

ARTICOLO 135 Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio della Serbia. L'accordo non si applica nel Kosovo, posto attualmente sotto amministrazione internazionale ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999. Cio' non pregiudica ne' lo status attuale del Kosovo ne' la determinazione del suo status definitivo nel quadro di tale risoluzione.

Accordo-art. 136

ARTICOLO 136 Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' il depositario del presente accordo.

Accordo-art. 137

ARTICOLO 137 Il presente accordo e' redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nella lingua serba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Accordo-art. 138

ARTICOLO 138 Il presente accordo e' approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

Accordo-art. 139

ARTICOLO 139 Accordo interinale Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunita' e la Serbia, per "data di entrata in vigore del presente accordo" s'intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 73, 74 e 75 del presente accordo, dei protocolli 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e delle disposizioni pertinenti del protocollo 4, la data di entrata in vigore del relativo accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.

Elenco Allegati e Protocolli

ELENCO DEGLI ALLEGATI E PROTOCOLLI ALLEGATI - Allegato I (art. 21) - Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunita' - Allegato II (art. 26) - Definizione dei prodotti "baby beef" - Allegato III (art. 27) - Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli della Comunita' - Allegato IV (art. 29) - Concessioni accordate dalla Comunita' ai prodotti della pesca serbi - Allegato V (art. 30) - Concessioni accordate dalla Serbia ai prodotti della pesca della Comunita' - Allegato VI (art. 52) - Stabilimento: "servizi finanziari" - Allegato VII (art. 75) - Diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale PROTOCOLLI PROTOCOLLI - Protocollo 1 (art. 25) - Sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunita' e la Serbia - Protocollo 2 (art. 28) - Vino e bevande spiritose - Protocollo 3 (art. 44) - Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa - Protocollo 4 (art. 61) - In materia di trasporti terrestri - Protocollo 5 (art. 73) - Sugli aiuti di Stato all'industria siderurgica - Protocollo 6 (art. 99) - Sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale - Protocollo 7 (art. 129) - Composizione delle controversie

Allegato I-Allegato I(a)

Allegato I(a) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato I-Allegato I(b)

Allegato I(b) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato I-Allegato I(c)

Allegato I(c) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

Allegato II Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III-Allegato III(a)

Allegato III(a) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III-Allegato III(b)

Allegato III(b) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III-Allegato III(c)

Allegato III(c) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III-Allegato III(d)

Allegato III(d) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IV

Allegato IV Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato V

Allegato V Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato VI

Allegato VI STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI di cui al titolo V, capo II) Servizi finanziari: definizioni Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle parti. Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attivita': A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni: 1. assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): i) ramo vita; ii) ramo danni; 2. riassicurazione e retrocessione; 3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia; 4. servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri; B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione): 1. raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili; 2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali; 3. leasing finanziario; 4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie; 5. garanzie e impegni; 6. operazioni per proprio conto o per conto della clientela, in borsa, in un mercato OTC (over the counter) o altrove, in: a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); b) cambi, c) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni, d) contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse, compresi "swaps" (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine, e) valori mobiliari, f) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti; 7. partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualita' di agente (in forma pubblica o privata) e fornitura di servizi connessi; 8. servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking; 9. gestione delle attivita' e passivita', ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria; 10. servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili; 11. disponibilita' e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software, da parte di fornitori di altri servizi finanziari; 12. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attivita' di cui ai punti da 1 a 11, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazione e strategie aziendali. Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attivita': a) attivita' svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi; b) attivita' svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attivita' possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici; c) attivita' che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attivita' possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

Allegato VII

Allegato VII DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE di cui all'articolo 75 1. L'articolo 75, paragrafo 4 del presente accordo concerne le seguenti convenzioni multilaterali di cui gli Stati membri sono parti contraenti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri: - trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000); - convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (convenzione UPOV, Parigi, 1961, riveduta nel 1972, nel 1978 e nel 1991). 2. Le Parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: - convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI), Stoccolma, 1967, modificata nel 1979); - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971); - convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti (Bruxelles, 1974); - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (Budapest, 1977, modificato nel 1980); - accordo dell'Aia relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali (atto di Londra, 1934, e atto dell'Aia, 1960); - convenzione di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali (Locarno, 1968, modificata nel 1979); - accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979); - protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (protocollo di Madrid, 1989); - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, modificato nel 1979); - convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979); - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); - convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (convenzione sui fonogrammi, Ginevra, 1971); - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (convenzione di Roma, 1961); - accordo di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti (Strasburgo, 1971, modificato nel 1979); - trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994); - accordo di Vienna che istituisce una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi (Vienna 1973, modificato nel 1985); - trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996); - trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996); - convenzione sul brevetto europeo; - accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio.

Protocollo 1 - art. 1

PROTOCOLLO 1 SUGLI SCAMBI TRA LA COMUNITA' E LA SERBIA DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ARTICOLO 1 1. La Comunita' e la Serbia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di: a) ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo; b) modificare i dazi indicati negli allegati I e II; c) aumentare o abolire i contingenti tariffari. 3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunita' e della Serbia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.

Protocollo 1 - art. 2

ARTICOLO 2 I dazi applicati a norma dell'articolo 1 del presente protocollo possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione: a) quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunita' e la Serbia, oppure b) in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati. Le riduzioni di cui alla lettera a) sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.

Protocollo 1 - art. 3

ARTICOLO 3 La Comunita' e la Serbia si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni dovrebbero garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

Protocollo 1 - Allegato I

Allegato I Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 1 - Allegato II

Allegato II Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 2

PROTOCOLLO 2 Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 3 - art. 1

PROTOCOLLO 3 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO TRA LA COMUNITA' E LA SERBIA INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 1 Definizioni TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" Articolo 2 Requisiti generali Articolo 3 Cumulo nella Comunita' Articolo 4 Cumulo in Serbia Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Articolo 8 Unita' da prendere in considerazione Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Articolo 10 Assortimenti Articolo 11 Elementi neutri TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI Articolo 12 Principio di territorialita' Articolo 13 Trasporto diretto Articolo 14 Esposizioni TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE Articolo 16 Requisiti generali Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 Articolo 18 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Articolo 21 Contabilita' separata Articolo 22 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura Articolo 23 Esportatore autorizzato Articolo 24 Validita' della prova dell'origine Articolo 25 Presentazione della prova dell'origine Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate Articolo 27 Esonero dalla prova dell'origine Articolo 28 Documenti giustificativi Articolo 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi Articolo 30 Discordanze ed errori formali Articolo 31 Importi espressi in euro TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 32 Assistenza reciproca Articolo 33 Verifica delle prove dell'origine Articolo 34 Composizione delle controversie Articolo 35 Sanzioni Articolo 36 Zone franche TITOLO VII CEUTA E MELILLA Articolo 37 Attuazione del presente protocollo Articolo 38 Condizioni speciali TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 39 Modifiche del presente protocollo Elenco degli Allegati Allegato I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinche' il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario Allegato III: Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1 Allegato IV: Testo della dichiarazione su fattura Allegato V: Prodotti esclusi dal cumulo di cui agli articoli 3 e 4 DICHIARAZIONI COMUNI Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo: a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche; b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso e' destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti; e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana); f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunita' o in Serbia - nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o in Serbia; h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g); i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 oppure, se il valore in dogana non e' noto o non puo' essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunita' o in Serbia; j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA"; k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura; m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali.

Protocollo 3 - art. 2

ARTICOLO 2 Requisiti generali 1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunita': a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 5; b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6; 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Serbia: a) i prodotti interamente ottenuti in Serbia ai sensi dell'articolo 5; b) i prodotti ottenuti in Serbia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Serbia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

Protocollo 3 - art. 3

ARTICOLO 3 Cumulo nella Comunita' 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunita' i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Serbia, della Comunita' o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea 1), o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 2), a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7, all'interno della Comunita'. Non e' necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunita' non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto e' considerato originario della Comunita' soltanto se il valore aggiunto e' superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto e' considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunita'. 3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunita' conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori. 4. Il cumulo di cui al presente articolo puo' essere applicato soltanto a condizione che: a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione; b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste da l presente protocollo; e c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Serbia, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo. Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C). La Comunita' fornisce alla Serbia, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1. I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo. -------------- 1) Come definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali. 2) La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica a prodotti diversi dai prodotti agricoli quali definiti nell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia e diversi dai prodotti di carbone e di acciaio quali definiti nell'accordo tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.

Protocollo 3 - art. 4

ARTICOLO 4 Cumulo in Serbia 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari della Serbia i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Comunita', della Serbia o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea 1) o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 2), a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7, all'interno della Serbia. Non e' necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Serbia non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto e' considerato originario della Serbia soltanto se il valore aggiunto e' superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto e' considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Serbia. 3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Serbia conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori. 4. Il cumulo di cui al presente articolo puo' essere applicato soltanto a condizione che: a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione; b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo; e c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Serbia, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo. Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C). La Serbia fornisce alla Comunita', per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1. I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo. --------------- 1) Come definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali. 2) La decisione 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica a prodotti diversi dai prodotti agricoli quali definiti nell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia e diversi dai prodotti di carbone e di acciaio quali definiti nell'accordo tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.

Protocollo 3 - art. 5

ARTICOLO 5 Prodotti interamente ottenuti 1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunita' o in Serbia: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunita' o della Serbia, con le loro navi; g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purche' esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a) -j). 2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina: a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunita' o in Serbia, b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' o della Serbia, c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati membri della Comunita' o della Serbia, o ad una societa' la cui sede principale e' situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunita' o della Serbia e di cui, inoltre, per quanto riguarda le societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno meta' del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati; d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunita' o della Serbia; e e) il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75%, di cittadini di uno Stato membro della Comunita' o della Serbia.

Protocollo 3 - art. 6

ARTICOLO 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco e' impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. 2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto; b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

Protocollo 3 - art. 7

ARTICOLO 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; b) la scomposizione e composizione di confezioni; c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; e) semplici operazioni di pittura e lucidatura; f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso; g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio; j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli); k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento; l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza; n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; o) il cumulo di due o piu' operazioni di cui alle lettere a)-n); p) la macellazione degli animali. 2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' o in Serbia su quel prodotto.

Protocollo 3 - art. 8

ARTICOLO 8 Unita' da prendere in considerazione 1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e' lo specifico prodotto adottato come unita' di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere in considerazione; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo. 2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Protocollo 3 - art. 9

ARTICOLO 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Protocollo 3 - art. 10

ARTICOLO 10 Assortimenti Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Protocollo 3 - art. 11

ARTICOLO 11 Elementi neutri Per determinare se un prodotto e' originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

Protocollo 3 - art. 12

ARTICOLO 12 Principio di territorialita' 1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Serbia, fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo. 2. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunita' o dalla Serbia verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunita' o in Serbia sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione. 3. 3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non e' condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunita' o della Serbia sui materiali esportati dalla Comunita' o dalla Serbia e successivamente reimportati, purche': a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunita' o in Serbia o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che va oltre le operazioni di cui all'articolo 7, prima della loro esportazione; e b) si possa dimostrare alle autorita' doganali che: i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati; e ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunita' o della Serbia non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale e' addotto il carattere originario. 4. Ai fini del paragrafo 3, le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunita' o della Serbia. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunita' o della Serbia con l'applicazione del presente articolo non devono superare la percentuale indicata. 5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunita' o della Serbia, compreso il valore dei materiali aggiunti. 6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale dell'articolo 6, paragrafo 2. 7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato. 8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunita' o della Serbia sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Protocollo 3 - art. 13

ARTICOLO 13 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunita' e la Serbia direttamente o attraverso i territori degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o della Serbia. 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando: a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; o b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente: i) un'esatta descrizione dei prodotti; ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; o c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.

Protocollo 3 - art. 14

ARTICOLO 14 Esposizioni 1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunita' o in Serbia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita' o dalla Serbia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunita' o in Serbia; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. 2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V. Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Protocollo 3 - art. 15

ARTICOLO 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi 1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunita', della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunita' o in Serbia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunita' o in Serbia ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno. 3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non e' stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica il presente accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni del presente accordo.

Protocollo 3 - art. 16

ARTICOLO 16 Requisiti generali 1. I prodotti originari della Comunita' importati in Serbia e i prodotti originari della Serbia importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione: a) di un certificato di circolazione EUR. 1, il cui modello figura nell'allegato III; o b) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV. 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Protocollo 3 - art. 17

ARTICOLO 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilita' di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui facsimile figurano nell'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui e' redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorita' doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR. 1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. 4. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro della Comunita' o della Serbia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', della Serbia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 5. Le autorita' doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato. 7. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.

Protocollo 3 - art. 18

ARTICOLO 18 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; o b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 e' stato rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR. 1, nonche' i motivi della sua richiesta. 3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: "ISSUED RETROSPECTIVELY", 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR. 1.

Protocollo 3 - art. 19

ARTICOLO 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR. 1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati cosi' rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese: "DUPLICATE". 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR. 1. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da tale data.

Protocollo 3 - art. 20

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