LEGGE 13 agosto 2010, n. 151
ARTICOLO 58 1. Una societa' comunitaria stabilita nel territorio della Serbia o una societa' serba stabilita nella Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel territorio ospitante di stabilimento, rispettivamente nel territorio della Repubblica di Serbia e della Comunita', lavoratori che sono rispettivamente cittadini degli Stati membri o della Serbia, purche' si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da societa', consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. 2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle categorie sottoindicate, purche' l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento: a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti; in particolare, essi: i) dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa; ii) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attivita' di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive; iii) hanno facolta' di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale; b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, le attrezzature di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze puo' riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attivita' che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale; c) per "persona trasferita all'interno della societa'" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione nel territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attivita' economiche svolte nel territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale nel territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione che svolga effettivamente attivita' economiche simili nel territorio dell'altra Parte. 3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunita' o della Serbia rispettivamente di cittadini serbi o comunitari sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una societa' e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale comunitaria di una societa' serba oppure una consociata o una filiale serba di una societa' comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o nella Repubblica di Serbia, a condizione che: a) detti rappresentanti non procedano a vendite dirette, non forniscano servizi e non siano retribuiti da una fonte situata nel territorio ospitante di stabilimento; b) la sede principale della societa' si trovi rispettivamente al di fuori della Comunita' e della Serbia e non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della societa' rispettivamente nello Stato membro o in Serbia.
Accordo-art. 59
ARTICOLO 59 1. La Comunita' e la Serbia si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di societa' o di cittadini comunitari o serbi stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati. 2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la circolazione temporanea delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono alle dipendenze del prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 58, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una societa' o di un cittadino della Comunita' o della Serbia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di prestare essi stessi servizi. 3. Dopo quattro anni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prendera' le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si terra' conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.
Accordo-art. 60
ARTICOLO 60 1. Le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da rendere le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o societa' della Comunita' e della Serbia stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede l'entrata in vigore del presente accordo. 2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente piu' restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, puo' chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.
Accordo-art. 61
ARTICOLO 61 Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunita' e la Serbia, si applicano le disposizioni seguenti: 1. nel settore dei trasporti terrestri, il protocollo 4 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso la Serbia e la Comunita' intesa globalmente, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa serba in materia di trasporti con quella della Comunita'. 2. Nel settore dei trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, nonche' a rispettare gli obblighi internazionali ed europei in materia di sicurezza e di ambiente. Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza quale elemento chiave del trasporto marittimo internazionale. 3. Nell'applicare i principi del paragrafo 2, le Parti: a) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi; b) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali; c) ciascuna Parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonche' per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico. 4. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono disciplinate dall'ECAA. 5. Prima della conclusione dell'ECAA, le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da creare una situazione piu' restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo. 6. La Serbia adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei, marittimi, fluviali e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci. 7. A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo, terrestre e fluviale.
Accordo-art. 62
ARTICOLO 62 Le Parti si impegnano ad autorizzare, in conformita' delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico in moneta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunita' e la Serbia.
Accordo-art. 63
ARTICOLO 63 1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti diretti effettuati in societa' costituite in base alle leggi del paese ospitante e a investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti. 2. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, nonche' ai prestiti e crediti finanziari con scadenza superiore a un anno. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente delle procedure esistenti, l'acquisto di beni immobili in Serbia da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai cittadini serbi. 4. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Serbia garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti e crediti finanziari con scadenza inferiore a un anno. 5. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della Serbia e di rendere piu' restrittivi i regimi esistenti. 6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 62 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunita' e la Serbia causano, o minacciano di causare, serie difficolta' al funzionamento della politica di cambio o della politica monetaria della Comunita' o della Serbia, la Comunita' e la Serbia, rispettivamente, possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunita' e la Serbia, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi. 7. Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti contraenti del presente accordo. 8. Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e la Serbia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.
Accordo-art. 64
ARTICOLO 64 1. Durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Serbia prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali. 2. Entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalita' per la completa applicazione in Serbia delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.
Accordo-art. 65
ARTICOLO 65 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanita' pubblica. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita', svolte nel territorio di una delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potesta' pubbliche.
Accordo-art. 66
ARTICOLO 66 Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonche' di prestazione dei servizi, specie per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di un permesso di soggiorno, a condizione che, cosi' facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione del presente accordo. Questa disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 65.
Accordo-art. 67
ARTICOLO 67 Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle societa' controllate da e di proprieta' esclusiva congiunta di societa' o cittadini serbi e societa' o cittadini comunitari.
Accordo-art. 68
ARTICOLO 68 1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali gia' concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale. 2. Nessuna disposizione del presente titolo e' interpretata in modo da vietare alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessuna disposizione del presente titolo e' interpretata in modo da vietare agli Stati membri o alla Serbia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non e' identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
Accordo-art. 69
ARTICOLO 69 1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'adozione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione. 2. Qualora uno o piu' Stati membri o la Serbia abbiano o rischino di avere gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o la Serbia, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e di portata non superiore a quanto strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunita' e la Serbia informano senza indugio l'altra Parte. 3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.
Accordo-art. 70
ARTICOLO 70 Le disposizioni del presente titolo vengono progressivamente adeguate tenendo conto, in particolare, del disposto dell'articolo V del GATS.
Accordo-art. 71
ARTICOLO 71 Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.
Accordo-art. 72
ARTICOLO 72 1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione attuale della Serbia a quella della Comunita', nonche' della sua effettiva applicazione. La Serbia si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l'acquis comunitario. La Serbia garantisce la corretta applicazione della sua legislazione attuale e futura. 2. Il ravvicinamento ha inizio con la firma del presente accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 8 dello stesso. 3. In un primo tempo, il ravvicinamento riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali dell'acquis sul mercato interno, la legislazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza e le norme sugli aspetti connessi al commercio. Successivamente, la Serbia si concentra sulle altre parti dell'acquis. Il ravvicinamento avviene secondo un programma concordato tra la Commissione europea e la Serbia. 4. La Serbia definisce inoltre, di concerto con la Commissione europea, le modalita' per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento legislativo e le misure da adottare per l'applicazione delle leggi.
Accordo-art. 73
ARTICOLO 73 Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunita' e la Serbia: i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza; ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o della Serbia, o in una sua parte sostanziale; iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza. 2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunita', in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato CE e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie. 3. Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un'autorita' indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) e ii), del presente articolo per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali. 4. La Serbia istituisce un'autorita' indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorita' puo' autorizzare, tra l'altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformita' del paragrafo 2, nonche' ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente. 5. La Comunita', da una parte, e la Serbia, dall'altra, garantiscono la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato presentando in particolare alle altre Parti una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e l'impostazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico. 6. La Serbia compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorita' di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo. 7. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dalla Serbia venga valutato tenendo conto del fatto che la Serbia e' assimilata alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. b) Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia presenta alla Commissione europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorita' di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilita' delle regioni della Serbia e le corrispondenti intensita' massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalita' regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia. 8. Se del caso, il protocollo 5 definisce le norme sugli aiuti di Stato nel settore siderurgico, applicabili qualora vengano concessi aiuti per la ristrutturazione. Il protocollo sottolineera' il carattere eccezionale degli aiuti, che avrebbero durata limitata e sarebbero collegati a riduzioni degli impianti nell'ambito di programmi di fattibilita'. 9. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV: a) il paragrafo 1, punto iii), non si applica; b) le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i), sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' a norma degli articoli 36 e 37 del trattato CE e degli strumenti comunitari specifici adottati su tale base. 10. Qualora ritenga che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, una Parte puo' prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera della Comunita' o della Serbia, di misure compensative conformemente al GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.
Accordo-art. 74
ARTICOLO 74 Imprese pubbliche Entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato CE, con particolare riguardo all'articolo 86. I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilita' di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunita' in Serbia.
Accordo-art. 75
ARTICOLO 75 Proprieta' intellettuale, industriale e commerciale 1. A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. 2. Dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono a imprese e cittadini dell'altra Parte, relativamente al riconoscimento e alla tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali. 3. La Serbia prende le misure necessarie per garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunita', ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti. 4. La Serbia s'impegna ad aderire, entro il termine di cui sopra, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato VII. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di obbligare la Serbia ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore. 5. Qualora nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Accordo-art. 76
ARTICOLO 76 Appalti pubblici 1. La Comunita' e la Serbia sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocita', con particolare attenzione alle norme dell'OMC. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' serbe, stabilite o meno nella Comunita', hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunita' in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' comunitarie. Le precedenti disposizioni si applicheranno altresi' ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilita' non appena il governo della Serbia avra' adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunita' esamina periodicamente se la Serbia abbia effettivamente introdotto tale normativa. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie stabilite in Serbia a norma del capitolo II del titolo V hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Serbia beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' serbe. 4. Al piu' tardi dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie non stabilite in Serbia hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Serbia, ai sensi della legge serba sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' serbe. All'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia converte tutte le preferenze di cui godono le entita' economiche nazionali in preferenze di prezzo. Nell'arco di un periodo di cinque anni, la Serbia riduce progressivamente le preferenze di prezzo secondo il seguente calendario: - le preferenze devono essere limitate al 15% per la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo; - le preferenze devono essere limitate al 10% per la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo; - le preferenze devono essere limitate al 5% per la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo; e - le preferenze devono essere integralmente abolite entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo. 5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilita' per la Serbia di garantire a tutte le societa' comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese. La Serbia riferisce ogni anno al consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito alle misure adottate per migliorare la trasparenza e consentire un efficace controllo giurisdizionale delle decisioni adottate in materia di appalti pubblici. 6. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attivita' e la prestazione di servizi tra la Comunita' e la Serbia, nonche' l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 49 a 64.
Accordo-art. 77
ARTICOLO 77 Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita' 1. La Serbia adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformita' della sua legislazione con le normative tecniche comunitarie e con le procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita'. 2. A tale scopo, le Parti si adoperano per: a) promuovere l'uso dei regolamenti tecnici comunitari, nonche' delle norme e procedure europee di valutazione della conformita'; b) fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualita': standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita'; c) incoraggiare la partecipazione della Serbia ai lavori delle organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformita', metrologia e funzioni analoghe (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) 1); d) se del caso, concludere un accordo sulla valutazione della conformita' e l'accettazione dei prodotti industriali una volta che la Serbia abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure con quelli della Comunita' e disponga delle competenze necessarie. 1) Comitato europeo di normalizzazione, Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica, Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, Cooperazione europea per l'accreditamento, Comitato di cooperazione europea di metrologia legale, Organizzazione europea di metrologia.
Accordo-art. 78
ARTICOLO 78 Tutela dei consumatori Le Parti collaborano per allineare le norme della Serbia in materia di tutela dei consumatori con quelle della Comunita'. Un'efficace tutela dei consumatori e' indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipendera' dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo. A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti garantiscono: a) una politica attiva di tutela dei consumatori conforme alla normativa comunitaria, lo sviluppo dell'informazione e la creazione di organizzazioni indipendenti; b) l'armonizzazione della legislazione della Serbia in materia di tutela dei consumatori con quella vigente nella Comunita'; c) un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati; d) un controllo delle norme da parte di organismi competenti e l'accesso alle istanze giudiziarie in caso di controversia; e) scambi di informazioni sui prodotti pericolosi.
Accordo-art. 79
ARTICOLO 79 Condizioni di lavoro e pari opportunita' La Serbia adegua progressivamente la sua legislazione a quella comunitaria in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunita'.
Accordo-art. 80
ARTICOLO 80 Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto Nella loro cooperazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza, le Parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia. La cooperazione nel settore della giustizia mira in particolare a rafforzare l'indipendenza e a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, a migliorare il funzionamento della polizia e degli altri organi incaricati di applicare la legge, a impartire una formazione adeguata e a combattere la corruzione e la criminalita' organizzata.
Accordo-art. 81
ARTICOLO 81 Protezione dei dati personali A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia adegua progressivamente la sua legislazione in materia di protezione dei dati personali alla legislazione comunitaria e alle altre legislazioni sulla tutela della vita privata vigenti a livello europeo e internazionale. La Serbia istituisce uno o piu' organi di controllo indipendenti che dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire un controllo efficace e garantire l'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. Le Parti collaborano per conseguire questo obiettivo.
Accordo-art. 82
ARTICOLO 82 Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione Le Parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiscono un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati. La cooperazione nei settori di cui sopra, basata su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, dovrebbe comprendere un'assistenza tecnica e amministrativa che consenta: a) lo scambio di statistiche e informazioni in merito a legislazione e pratiche; b) la redazione di testi legislativi; c) una maggiore capacita' ed efficienza delle istituzioni; d) la formazione del personale; e) la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi; f) la gestione delle frontiere. La cooperazione si concentra in particolare: a) nel settore dell'asilo, sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati e del protocollo relativo allo status dei rifugiati adottato a New York il 31 gennaio 1967 e garantire cosi' il rispetto del principio di "non respingimento" e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati; b) nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nel loro territorio e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi paragonabili a quelli dei cittadini nazionali.
Accordo-art. 83
ARTICOLO 83 Prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina; riammissione 1. Le Parti collaborano per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine, la Serbia e gli Stati membri accettano di riammettere i loro cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori e decidono di applicare integralmente l'accordo di riammissione tra la Comunita' e la Serbia e gli accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Serbia nella misura in cui le disposizioni di questi accordi bilaterali sono compatibili con quelle dell'accordo di riammissione tra la Comunita' e la Serbia, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi. Gli Stati membri e la Serbia forniscono ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d'identita' e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative necessarie. Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini nazionali, dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi sono stabilite nel quadro dell'accordo di riammissione tra la Comunita' europea e la Serbia e degli accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Serbia nella misura in cui le disposizioni di questi accordi bilaterali sono compatibili con quelle dell'accordo di riammissione tra la Comunita' europea e la Serbia. 2. La Serbia e' disposta a concludere accordi di riammissione con i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un'attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente articolo. 3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani e le reti di immigrazione illegale.
Accordo-art. 84
ARTICOLO 84 Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo 1. Le Parti collaborano onde evitare che i loro sistemi finanziari e i settori non finanziari pertinenti siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo. 2. La cooperazione nel settore puo' comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
Accordo-art. 85
ARTICOLO 85 Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite 1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a rafforzare le strutture impegnate nella lotta contro gli stupefacenti, a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania e a garantire un controllo piu' efficace dei precursori. 2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di droga.
Accordo-art. 86
ARTICOLO 86 Lotta alla criminalita' organizzata e alle altre attivita' illecite e azioni di prevenzione Le Parti collaborano per combattere e prevenire le attivita' criminali e illegali, organizzate o meno, quali: a) il traffico e la tratta di esseri umani; b) le attivita' economiche illecite, segnatamente la falsificazione dei mezzi di pagamento, sia in contanti che diversi dai contanti, le transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e le transazioni relative a prodotti illegali, contraffatti o usurpativi; c) la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti; d) la frode fiscale; e) l'usurpazione di identita'; f) il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope; g) il traffico illecito di armi; h) la falsificazione di documenti; i) il contrabbando e il traffico illecito di merci, comprese le automobili; j) la cibercriminalita'. Nella lotta contro la criminalita' organizzata sono promosse la cooperazione regionale e l'osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.
Accordo-art. 87
ARTICOLO 87 Lotta al terrorismo Le Parti convengono di cooperare, in conformita' delle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terroristici e del relativo finanziamento: a) attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali; b) attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale; c) attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalita' di lotta al terrorismo, nonche' nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.
Accordo-art. 88
ARTICOLO 88 1. La Comunita' e la Serbia instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Serbia. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti sulla piu' ampia base possibile, a vantaggio di entrambe le Parti. 2. Sono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile della Serbia. L'elaborazione di tali politiche dovrebbe tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilita' con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso. 3. Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Serbia e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilita' regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce priorita' tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste, in linea con il partenariato europeo.
Accordo-art. 89
ARTICOLO 89 Politica economica e commerciale La Comunita' e la Serbia agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie, nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tal fine, la Comunita' e la Serbia collaborano per procedere a: a) scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonche' sulle strategie di sviluppo; b) un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione; e c) promozione di una cooperazione di piu' ampio respiro al fine di accelerare il flusso di competenze e l'accesso a nuove tecnologie. La Serbia si sforza di instaurare un'economia di mercato funzionante e di avvicinare progressivamente le sue politiche a quelle dell'unione economica e monetaria, imperniate sulla stabilita'. Su richiesta delle autorita' serbe, la Comunita' puo' fornire assistenza per il conseguimento di tali obiettivi. La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all'attivita' commerciale. La cooperazione in quest'ambito comprende anche lo scambio di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'unione economica e monetaria europea.
Accordo-art. 90
ARTICOLO 90 Cooperazione nel settore statistico La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore statistico. Essa mira in particolare a sviluppare sistemi statistici efficienti e sostenibili in grado di fornire i dati attendibili, obiettivi e accurati necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma della Serbia. La cooperazione dovrebbe inoltre consentire all'Ufficio statistico della Serbia di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti nel paese, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico dovrebbe rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU, il codice europeo della prassi statistica e le disposizioni della normativa statistica europea e avvicinarsi all'acquis comunitario. Le Parti collaborano in particolare per garantire la riservatezza dei dati individuali, potenziare progressivamente la raccolta di dati e la loro trasmissione al sistema statistico europeo e scambiare informazioni sui metodi, sul trasferimento di know-how e sulla formazione.
Accordo-art. 91
ARTICOLO 91 Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari La cooperazione tra la Serbia e la Comunita' si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di banche, assicurazioni e servizi finanziari. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Serbia che si basi su pratiche eque in materia di concorrenza e garantisca la necessaria parita' di condizioni.
Accordo-art. 92
ARTICOLO 92 Cooperazione in materia di controllo interno e di revisione contabile esterna La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di controllo interno delle finanze pubbliche (PIFC) e di revisione contabile esterna. Le Parti, in particolare, collaborano - mediante l'elaborazione e l'adozione della normativa pertinente - per creare un PIFC trasparente, efficace ed economico (comprendente una gestione e un controllo finanziari nonche' una revisione contabile interna funzionalmente indipendente) e sistemi indipendenti di revisione contabile esterna in Serbia, secondo norme e metodologie riconosciute a livello internazionale e in conformita' delle migliori prassi dell'Unione europea. La cooperazione mira inoltre a potenziare le capacita' dell'organo supremo di revisione contabile della Serbia. Per adempiere i compiti di coordinamento e di armonizzazione che derivano dalle suddette disposizioni, la cooperazione dovrebbe concentrarsi altresi' sulla creazione e sul potenziamento di unita' di armonizzazione centrali per la gestione e il controllo finanziari e per la revisione contabile interna.
Accordo-art. 93
ARTICOLO 93 Promozione e tutela degli investimenti La cooperazione tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati nazionali e stranieri, strumenti indispensabili per il risanamento economico e industriale della Serbia. In particolare, per la Serbia la cooperazione ha lo scopo di migliorare il contesto giuridico affinche' favorisca e tuteli gli investimenti.
Accordo-art. 94
ARTICOLO 94 Cooperazione industriale La cooperazione punta a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria in generale e dei singoli settori in Serbia, nonche' la cooperazione industriale fra operatori economici, con l'obiettivo di potenziare il settore privato a condizioni atte a garantire la protezione dell'ambiente. Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorita' stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, i partenariati transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonche' l'ambiente delle imprese. E' rivolta particolare attenzione alla realizzazione in Serbia di azioni efficaci volte a favorire le esportazioni. La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario nell'ambito della politica industriale.
Accordo-art. 95
ARTICOLO 95 Piccole e medie imprese Le Parti collaborano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, creare nuove imprese in zone che presentano un potenziale di crescita e favorire la cooperazione tra PMI della Comunita' e della Serbia. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di PMI e dei dieci orientamenti sanciti dalla Carta europea delle piccole imprese.
Accordo-art. 96
ARTICOLO 96 Turismo La cooperazione tra le Parti in campo turistico mira ad intensificare gli scambi di informazioni (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.) e a promuovere lo sviluppo di infrastrutture favorevoli agli investimenti nel settore del turismo, la partecipazione della Serbia ad importanti organizzazioni turistiche europee, l'esame della possibilita' di realizzare operazioni comuni, lo sviluppo della cooperazione fra imprese turistiche, esperti, governi e organi competenti in materia di turismo e il trasferimento di know-how (attraverso formazione, scambi e seminari). La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario pertinente. La cooperazione potra' essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.
Accordo-art. 97
ARTICOLO 97 Agricoltura e settore agroindustriale La cooperazione tra le Parti riguarda tutti i settori prioritari connessi all'acquis comunitario nei settori agricolo, veterinario e fitosanitario. La cooperazione punta principalmente a modernizzare e ristrutturare l'agricoltura e il settore agroindustriale, aiutando in particolare la Serbia a soddisfare i requisiti sanitari della Comunita', migliorare la gestione delle risorse idriche, promuovere lo sviluppo rurale, sviluppare il settore forestale e avvicinare progressivamente la legislazione e le prassi nazionali alle norme e agli standard comunitari.
Accordo-art. 98
ARTICOLO 98 Pesca Le Parti valutano la possibilita' di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.
Accordo-art. 99
ARTICOLO 99 Dogane Le Parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che devono essere adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale della Serbia a quello comunitario, il che contribuira' a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale serba all'acquis. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di dogane. Le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le Parti in materia doganale sono stabilite nel protocollo 6.
Accordo-art. 100
ARTICOLO 100 Fiscalita' Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale che comprende misure finalizzate all'ulteriore riforma del sistema fiscale e alla ristrutturazione dell'amministrazione fiscale della Serbia per assicurare una riscossione efficace delle imposte e la lotta contro le frodi fiscali. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. Quest'ultima dovrebbe essere messa in atto conformemente ai principi sanciti dal codice di condotta per la tassazione delle imprese adottato dal Consiglio il 1º dicembre 1997. La cooperazione punta altresi' a migliorare la trasparenza e la lotta alla corruzione, promuovendo lo scambio di informazioni tra gli Stati membri onde agevolare l'attuazione delle misure di lotta contro la frode e l'evasione fiscale. La Serbia completa inoltre la rete degli accordi bilaterali con gli Stati membri, in linea con l'ultimo aggiornamento del modello di convenzione OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e sulla base del modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, nella misura in cui lo Stato membro richiedente vi aderisce.
Accordo-art. 101
ARTICOLO 101 Cooperazione nel settore sociale In materia di occupazione, le Parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di orientamento professionale, prendendo misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro. Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, il distacco di esperti, azioni informative e programmi di formazione. Le Parti collaborano per agevolare la riforma della politica occupazionale della Serbia nel contesto di una riforma e di un'integrazione economica rafforzate. La cooperazione cerca inoltre di favorire l'adeguamento del regime previdenziale serbo alle nuove esigenze economiche e sociali e la revisione della legislazione della Serbia per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunita' tra uomini e donne, per le persone con disabilita' e per le persone appartenenti a minoranze e altre fasce vulnerabili, nonche' il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori basandosi sul livello esistente nella Comunita'. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in tale materia.
Accordo-art. 102
ARTICOLO 102 Istruzione e formazione Le Parti cooperano al fine di elevare il livello generale dell'istruzione, della formazione professionale e della formazione permanente in Serbia, nonche' delle politiche e iniziative a favore dei giovani, compresa l'istruzione non formale. Il conseguimento degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna nell'ambito del relativo processo intergovernativo costituisce una priorita' per i sistemi di istruzione superiore. Le Parti collaborano inoltre al fine di garantire il libero accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in Serbia, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica o religione. I pertinenti programmi e strumenti comunitari contribuiscono al miglioramento delle strutture e delle attivita' nel settore dell'istruzione e della formazione in Serbia. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in tale materia.
Accordo-art. 103
ARTICOLO 103 Cooperazione culturale Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche fra individui, comunita' e popoli. Le Parti si impegnano altresi' a collaborare per promuovere la diversita' culturale, segnatamente nell'ambito della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali.
Accordo-art. 104
ARTICOLO 104 Cooperazione nel settore audiovisivo Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo. La cooperazione potrebbe vertere, tra l'altro, su programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e di altri professionisti dell'informazione, nonche' su un'assistenza tecnica volta a rafforzare l'indipendenza e la professionalita' dei media pubblici e privati e a stabilire piu' stretti legami con i media europei. La Serbia allinea con le politiche della CE le sue politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e armonizza la propria legislazione con l'acquis dell'UE. Il paese rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprieta' intellettuale per i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo.
Accordo-art. 105
ARTICOLO 105 Societa' dell'informazione Rientrano nella cooperazione tutti i settori connessi all'acquis comunitario riguardante la societa' dell'informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo allineamento delle politiche e della legislazione della Serbia con quelle della Comunita'. Le Parti cooperano inoltre per sviluppare ulteriormente la societa' dell'informazione in Serbia, con l'obiettivo globale di preparare la societa' all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilita' di reti e servizi.
Accordo-art. 106
ARTICOLO 106 Reti e servizi di comunicazione elettronici La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo campo. Le Parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire alla Serbia di recepire l'acquis comunitario in questi settori dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Accordo-art. 107
ARTICOLO 107 Informazione e comunicazione La Comunita' e la Serbia prendono le misure necessarie per favorire il reciproco scambio di informazioni. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita', nonche' a fornire agli ambienti professionali della Serbia informazioni piu' specialistiche.
Accordo-art. 108
ARTICOLO 108 Trasporti La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel campo dei trasporti. La cooperazione puo' puntare in particolare a ristrutturare e modernizzare i modi di trasporto della Serbia, migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci e agevolare l'accesso al mercato dei trasporti e alle infrastrutture di trasporto, compresi porti e aeroporti. La cooperazione puo' inoltre favorire lo sviluppo di infrastrutture multimodali connesse alle principali reti transeuropee, specie per rafforzare i collegamenti regionali nell'Europa sudorientale in linea con il memorandum d'intesa sullo sviluppo della rete principale di trasporto regionale. Scopo della cooperazione dovrebbe essere raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunita', creare in Serbia un sistema di trasporti compatibile con quello comunitario e ad esso simile e migliorare la tutela dell'ambiente nel settore dei trasporti.
Accordo-art. 109
ARTICOLO 109 Energia La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di energia, si basa sul trattato che istituisce la Comunita' dell'energia ed e' sviluppata in vista di un'integrazione graduale della Serbia nei mercati energetici europei. La cooperazione comprende i seguenti aspetti: a) formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi l'ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento e un migliore accesso al mercato energetico, compresa l'agevolazione del transito, della trasmissione e della distribuzione e il ripristino delle interconnessioni di energia con i paesi limitrofi, importanti a livello regionale; b) promozione del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili; esame dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia; c) definizione di un contesto per la ristrutturazione delle societa' energetiche e cooperazione tra imprese del settore.
Accordo-art. 110
ARTICOLO 110 Sicurezza nucleare Le Parti cooperano nel settore della sicurezza nucleare e dei controlli di sicurezza. La cooperazione potrebbe riguardare: a) il miglioramento delle leggi e delle normative delle Parti in materia di protezione contro le radiazioni, sicurezza nucleare e contabilita' e controllo delle materie nucleari, oltre al potenziamento delle autorita' di vigilanza e delle loro risorse; b) la promozione degli accordi tra gli Stati membri o la Comunita' europea dell'energia atomica e la Serbia in merito alla notifica e allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari, alla preparazione alle emergenze nonche', all'occorrenza, su questioni di sicurezza nucleare in generale; c) la responsabilita' di terzi nel settore dell'energia nucleare.
Accordo-art. 111
ARTICOLO 111 Ambiente Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nel campo ambientale con l'impegno fondamentale di arrestare il degrado ambientale e di cominciare a migliorare la situazione ai fini dello sviluppo sostenibile. Le Parti collaborano, in particolare, per rafforzare le strutture e le procedure amministrative onde assicurare una pianificazione strategica delle questioni ambientali e il coordinamento fra le parti interessate, concentrandosi inoltre sull'allineamento della legislazione serba con l'acquis comunitario. La cooperazione potrebbe vertere anche sulla definizione di strategie volte a ridurre in modo sostanziale l'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transfrontaliero, a istituire un quadro di produzione e consumo di energia razionale, pulito, sostenibile e rinnovabile e a eseguire valutazioni di impatto ambientale e valutazioni strategiche ambientali. Si riserva un'attenzione particolare alla ratifica e all'attuazione del protocollo di Kyoto.
Accordo-art. 112
ARTICOLO 112 Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (DPI). La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.
Accordo-art. 113
ARTICOLO 113 Sviluppo regionale e locale Le Parti cercano di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. E' rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di sviluppo regionale.
Accordo-art. 114
ARTICOLO 114 Pubblica amministrazione La cooperazione mira a favorire lo sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile in Serbia, segnatamente per promuovere lo Stato di diritto, il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche a vantaggio dell'intera popolazione serba e lo sviluppo armonioso delle relazioni tra l'UE e la Serbia. La cooperazione in questo campo verte in particolare sullo sviluppo delle istituzioni, segnatamente sull'elaborazione e sull'attuazione di procedure di assunzione trasparenti ed imparziali, sulla gestione delle risorse umane e sullo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, sulla formazione permanente e sulla promozione dell'etica nella pubblica amministrazione. La cooperazione si esplica a tutti i livelli della pubblica amministrazione, compresa l'amministrazione locale.
Accordo-art. 115
ARTICOLO 115 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 5, 116 e 118, la Serbia puo' beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L'erogazione dell'aiuto comunitario e' subordinata al compimento di ulteriori progressi verso la conformita' con i criteri politici di Copenaghen e, in particolare, verso il conseguimento delle specifiche priorita' del partenariato europeo. Si tiene conto anche dei risultati delle analisi annuali dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali, e delle altre conclusioni del Consiglio, segnatamente il rispetto dei programmi di adeguamento. L'aiuto concesso alla Serbia e' modulato in funzione del fabbisogno constatato, delle priorita' concordate, della capacita' di assorbimento e di rimborso nonche' dei provvedimenti volti a riformare e a ristrutturare l'economia.
Accordo-art. 116
ARTICOLO 116 L'assistenza finanziaria, erogata sotto forma di sovvenzioni, e' disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un documento di programmazione indicativa pluriennale con riesami annuali, elaborato dalla Comunita' in seguito a consultazioni con la Serbia. L'assistenza finanziaria puo' riguardare qualsiasi settore della cooperazione, segnatamente la giustizia, liberta' e sicurezza, il ravvicinamento delle legislazioni, lo sviluppo sostenibile, la riduzione della poverta' e la tutela ambientale.
Accordo-art. 117
ARTICOLO 117 Su richiesta della Serbia e in casi eccezionali, la Comunita' potrebbe valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilita' di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l'erogazione dell'assistenza sarebbe subordinata al rispetto di condizioni stabilite nel quadro di un programma convenuto tra la Serbia e il Fondo monetario internazionale.
Accordo-art. 118
ARTICOLO 118 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali. A tal fine, le Parti procedono a uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.
Accordo-art. 119
ARTICOLO 119 E' istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'esecuzione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno, a intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Accordo-art. 120
ARTICOLO 120 1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea e, dall'altro, da membri del governo della Serbia. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno. 4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un rappresentante della Serbia, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 5. Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.
Accordo-art. 121
ARTICOLO 121 Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni nell'ambito di applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare inoltre opportune raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.
Accordo-art. 122
ARTICOLO 122 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti del governo della Serbia. 2. Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalita' di funzionamento del comitato. 3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' delegare determinati poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le proprie decisioni alle condizioni di cui all'articolo 121.
Accordo-art. 123
ARTICOLO 123 Il comitato di stabilizzazione e di associazione puo' creare sottocomitati. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione del presente accordo. E' creato un sottocomitato per le questioni inerenti alle migrazioni.
Accordo-art. 124
ARTICOLO 124 Il consiglio di associazione puo' decidere di istituire qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonche' le modalita' del loro funzionamento.
Accordo-art. 125
ARTICOLO 125 E' istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, sede di incontri e scambi di opinioni fra membri del Parlamento serbo e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' composto da membri del Parlamento europeo e da membri del Parlamento serbo. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro del Parlamento serbo, secondo disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.
Accordo-art. 126
ARTICOLO 126 Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta'.
Accordo-art. 127
ARTICOLO 127 Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza in relazione a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Accordo-art. 128
ARTICOLO 128 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: a) il regime applicato dalla Serbia nei confronti della Comunita' non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro societa' o imprese; b) il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della Serbia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini e societa' o imprese della Serbia. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Accordo-art. 129
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