LEGGE 13 agosto 2010, n. 151
ARTICOLO 4 Composizione del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale e' composto da tre arbitri. 2. Entro dieci giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale al comitato di stabilizzazione e di associazione, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio stesso. 3. Qualora le Parti non raggiungano un accordo circa la composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse puo' chiedere al presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o al suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 15 nel modo seguente: uno tra i nominativi proposti dalla Parte ricorrente, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno fra gli arbitri selezionati dalle Parti per fungere da presidente. Qualora le Parti giungano a un accordo su uno o piu' membri del collegio arbitrale, i membri rimanenti vengono nominati secondo la stessa procedura. 4. Il presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o il suo delegato, procede alla selezione degli arbitri in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte. 5. La data di costituzione del collegio arbitrale e' quella in cui il presidente del collegio viene informato della nomina, concordata fra le Parti, dei tre arbitri oppure, a seconda dei casi, quella della loro selezione a norma del paragrafo 3. 6. Se una Parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, le Parti si consultano e sostituiscono, di comune accordo, l'arbitro in questione con uno scelto a norma del paragrafo 7. Qualora le Parti non concordino sulla necessita' di sostituire un arbitro, la questione viene sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione e' definitiva. Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, la questione viene sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di arbitri selezionati per fungere da presidente, il cui nome viene sorteggiato dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o dal suo delegato, in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte, a meno che le Parti non decidano di procedere diversamente. 7. In caso di impedimento, ritiro o sostituzione di un arbitro a norma del paragrafo 6, viene designato un sostituto entro cinque giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua selezione. In tal caso, i lavori del collegio vengono sospesi per tutta la durata di questa procedura.
Protocollo 7 - art. 5
ARTICOLO 5 Lodo del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 90 giorni dalla sua costituzione. Se non ritiene possibile rispettare questa scadenza, il presidente del collegio deve informarne per iscritto le Parti e il comitato di stabilizzazione e di associazione, indicando i motivi del ritardo. Il lodo deve comunque essere emesso entro e non oltre 120 giorni dalla costituzione del collegio. 2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 45 giorni dalla data di costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro e non oltre 100 giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale puo' decidere in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso. 3. Il lodo indica le conclusioni fattuali, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti del presente accordo e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. Il lodo puo' contenere raccomandazioni sulle misure da adottare per conformarvisi. 4. La Parte ricorrente puo' ritirare la sua denuncia in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al presidente del collegio arbitrale, alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione, prima che il lodo venga notificato alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, senza che cio' pregiudichi il suo diritto di presentare successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione. 5. Su richiesta di entrambe le Parti, il collegio arbitrale puo' sospendere i lavori in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Una volta scaduti i 12 mesi, decade la facolta' di costituire il collegio, fermo restando il diritto per la Parte ricorrente di chiedere successivamente la costituzione di un collegio per la stessa misura.
Protocollo 7 - art. 6
ARTICOLO 6 Applicazione del lodo del collegio arbitrale Le Parti prendono le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e cercano di raggiungere un accordo sul ragionevole periodo di tempo necessario.
Protocollo 7 - art. 7
ARTICOLO 7 Periodo di tempo ragionevole necessario per l'applicazione del lodo 1. La Parte convenuta notifica alla Parte ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione del lodo del collegio arbitrale alle Parti, il periodo di tempo necessario (in appresso "periodo di tempo ragionevole") per applicarlo. Le Parti cercano di giungere a un accordo sul periodo di tempo ragionevole. 2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per applicare il lodo del collegio arbitrale, la Parte ricorrente puo' chiedere al comitato di stabilizzazione e di associazione, entro 20 giorni dalla notifica ai sensi del paragrafo 1, di riunire nuovamente il collegio arbitrale originale per stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Il collegio arbitrale si pronuncia entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta. 3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 20 giorni dalla costituzione del collegio.
Protocollo 7 - art. 8
ARTICOLO 8 Esame delle misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale 1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale. 2. In caso di disaccordo tra le Parti sulla compatibilita' delle misure notificate a norma del paragrafo 1 del presente articolo con le disposizioni di cui all'articolo 2, la Parte ricorrente puo' chiedere al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito, spiegando perche' la misura non e' conforme al presente accordo. Il collegio riconvocato si pronuncia entro 45 giorni dalla data della sua ricostituzione. 3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.
Protocollo 7 - art. 9
ARTICOLO 9 Provvedimenti temporanei in caso di non conformita' 1. Se la Parte convenuta non notifica le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale prima dello scadere del periodo di tempo ragionevole, o se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, non e' conforme agli obblighi della Parte a norma del presente accordo, la Parte convenuta presenta, su richiesta della Parte ricorrente, un'offerta di compensazione temporanea. 2. Se non si giunge a un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole, o dal lodo del collegio arbitrale a norma dell'articolo 8, che stabilisce la non conformita' con il presente accordo di una misura presa per applicare tale decisione, la Parte ricorrente ha il diritto di sospendere, previa notifica all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione, l'applicazione dei benefici concessi a norma dell'articolo 2 del presente protocollo in misura equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione. La Parte ricorrente puo' applicare la sospensione dopo dieci giorni dalla data della notifica, a meno che la Parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3. 3. Se la Parte convenuta ritiene che il livello della sospensione non sia equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione, puo' chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale, prima che scadano i dieci giorni di cui al paragrafo 2, di ricostituire il collegio arbitrale originale. La decisione del collegio arbitrale sulla sospensione dei benefici viene notificata alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. I benefici non possono essere sospesi fintanto che il collegio arbitrale non si e' pronunciato. Le sospensioni, inoltre, devono essere coerenti con la decisione del collegio arbitrale. 4. La sospensione dei benefici e' temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con il presente accordo non viene ritirata o modificata per renderla conforme con il presente accordo o qualora le Parti giungano a un accordo sulla composizione della controversia.
Protocollo 7 - art. 10
ARTICOLO 10 Esame delle misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale dopo la sospensione dei benefici 1. La Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale e della sua richiesta di porre fine alla sospensione dei benefici applicata dalla Parte ricorrente. 2. Se le Parti non giungono a un accordo sulla compatibilita' della misura notificata con il presente accordo entro 30 giorni dalla presentazione della notifica, la Parte ricorrente puo' chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione. Il lodo del collegio arbitrale viene notificato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora decida che una misura non e' conforme al presente accordo, il collegio arbitrale stabilisce se la Parte ricorrente puo' mantenere la sospensione dei benefici al livello originale o a un altro livello. Se il collegio arbitrale decide che una misura e' conforme al presente accordo, la sospensione dei benefici cessa. 3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.
Protocollo 7 - art. 11
ARTICOLO 11 Pubbliche udienze Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18, a meno che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su richiesta delle Parti.
Protocollo 7 - art. 12
ARTICOLO 12 Informazioni e consulenza tecnica Su richiesta di una Parte o di sua iniziativa, il collegio puo' ottenere informazioni da qualunque fonte giudichi utile per i suoi lavori. Se lo ritiene opportuno, inoltre, il collegio ha il diritto di consultare esperti. Tutte le informazioni ottenute in tal modo devono essere comunicate a entrambe le Parti e possono essere oggetto di osservazioni. Le parti interessate sono autorizzate a presentare comunicazioni amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18.
Protocollo 7 - art. 13
ARTICOLO 13 Principi di interpretazione I collegi arbitrali applicano e interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le consuete regole d'interpretazione del diritto pubblico internazionale, compresa la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I collegi arbitrali non interpretano l'acquis comunitario. Il fatto che una disposizione sia identica nella sostanza ad una disposizione del trattato che istituisce la Comunita' europea non e' determinante per la sua interpretazione.
Protocollo 7 - art. 14
ARTICOLO 14 Lodi e decisioni del collegio arbitrale 1. Tutte le decisioni del collegio arbitrale, compresa l'adozione dei lodi, vengono prese a maggioranza. 2. Tutti i lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e vengono notificati alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, che li mette a disposizione del pubblico, a meno che non decida all'unanimita' di non divulgarli.
Protocollo 7 - art. 15
ARTICOLO 15 Elenco di arbitri 1. Il comitato di stabilizzazione e di associazione compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di quindici persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri. Ciascuna delle Parti designa cinque arbitri. Le Parti selezionano inoltre cinque persone che fungeranno da presidenti di collegi arbitrali. Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi. 2. Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi. Gli arbitri devono possedere competenze o esperienza specifica in materia di diritto, diritto internazionale, diritto comunitario e/o commercio internazionale, essere indipendenti e operare a titolo personale, non essere associati a organizzazioni o governi ne' ricevere istruzioni da organizzazioni o governi e rispettare il codice di condotta di cui all'articolo 18.
Protocollo 7 - art. 16
ARTICOLO 16 Nesso con gli obblighi OMC In caso di adesione della Serbia all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si applicheranno le seguenti disposizioni: a) i collegi arbitrali costituiti nell'ambito del presente protocollo non si occupano delle controversie riguardanti i diritti e gli obblighi delle Parti a norma dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. b) Il diritto delle Parti di ricorrere alle disposizioni del presente protocollo sulla composizione delle controversie non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, anche nello stesso settore. Se tuttavia una Parte ha avviato, per una misura specifica, una procedura di composizione delle controversie a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del presente protocollo o dell'accordo OMC, non puo' avviare nell'altra sede una procedura per la stessa questione fintanto che la prima procedura non e' conclusa. Ai fini del presente paragrafo, si considera che le procedure di composizione delle controversie a norma dell'accordo OMC siano avviate quando una Parte chiede la costituzione di un collegio ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie. c) Nessuna disposizione del presente protocollo impedisce ad una Parte di applicare la sospensione dei benefici autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC.
Protocollo 7 - art. 17
ARTICOLO 17 Termini 1. Tutti i termini fissati a norma del presente protocollo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto a cui si riferiscono. 2. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono essere prorogati di comune accordo fra le Parti. 3. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono inoltre essere prorogati dal presidente del collegio arbitrale, su richiesta motivata di una delle Parti o di propria iniziativa.
Protocollo 7 - art. 18
ARTICOLO 18 Regolamento interno, codice di condotta e modifica del presente protocollo 1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un regolamento interno per gestire i lavori del collegio arbitrale. 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione completa il regolamento interno con un codice di condotta che garantisca l'indipendenza e l'imparzialita' degli arbitri. 3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di modificare il presente protocollo, tranne l'articolo 2.
Protocollo 7 - Atto finale
ATTO FINALE I plenipotenziari: DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA CECA, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELL'IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DI MALTA, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA ROMANIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DEL REGNO DI SVEZIA, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "gli Stati membri", e la COMUNITA' EUROPEA e la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate "la Comunita'", da una parte, e i plenipotenziari della REPUBBLICA DI SERBIA, in appresso denominata "la Serbia", dall'altra, riuniti a Lussemburgo il ventinove aprile duemilaotto per la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Serbia, dall'altra, in appresso denominato "il presente accordo", hanno adottato i testi seguenti: il presente accordo e i suoi allegati da I a VII, ossia: Allegato I (art. 21) - Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunita' Allegato II (art. 26) - Definizione dei prodotti "baby beef" Allegato III (art. 27) - Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli della Comunita' Allegato IV (art. 29) - Concessioni accordate dalla Comunita' ai prodotti della pesca serbi Allegato V (art. 30) - Concessioni accordate dalla Serbia ai prodotti della pesca della Comunita' Allegato VI (art. 52) - Stabilimento: "servizi finanziari" Allegato VII (art. 75) - Diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale ed i seguenti protocolli: Protocollo 1 (art. 25) - Scambi di prodotti agricoli trasformati Protocollo 2 (art. 28) - Vino e bevande spiritose Protocollo 3 (art. 44) - Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa Protocollo 4 (art. 61) - In materia di trasporti terrestri Protocollo 5 (art. 73) - Aiuti di Stato all'industria siderurgica Protocollo 6 (art. 99) - Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale Protocollo 7 (art. 129) - Composizione delle controversie I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari della Serbia hanno adottato i testi della dichiarazione comune riportata in appresso ed allegata al presente atto finale: Dichiarazione comune relativa all'articolo 3 Dichiarazione comune relativa all'articolo 32 Dichiarazione comune relativa all'articolo 75 I plenipotenziari della Serbia hanno preso atto della dichiarazione riportata in appresso ed allegata al presente atto finale: Dichiarazione della Comunita' e dei suoi Stati membri
Protocollo 7 - Dichiarazioni
DICHIARAZIONI COMUNI Dichiarazione comune relativa all'articolo 3 Le Parti del presente accordo di stabilizzazione e di associazione, le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori, a livello di attori statali e non statali, rappresenti una delle piu' serie minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali, come ribadito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 1540. La non proliferazione delle armi di distruzione di massa e' quindi una preoccupazione comune delle Comunita' europee, dei loro Stati membri e della Serbia. La lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori rappresenta inoltre un elemento fondamentale per l'Unione europea ove debba decidere di concludere un accordo con un paese terzo. Il 17 novembre 2003, pertanto, il Consiglio ha decretato l'inserimento di una clausola di non proliferazione nei nuovi accordi con paesi terzi e ha stabilito il testo di una clausola standard (vedi documento del Consiglio 14997/03). Da allora, tale clausola e' stata inserita negli accordi tra l'Unione europea e quasi cento paesi. Come membri responsabili della comunita' internazionale, l'Unione europea e la Repubblica di Serbia ribadiscono il loro totale impegno ad applicare il principio di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori e a rispettare integralmente i loro obblighi internazionali derivanti dagli strumenti internazionali cui aderiscono. In questo spirito, e in linea con il suddetto impegno della politica generale dell'UE e della Serbia nei confronti del principio di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori, le Parti hanno deciso di inserire nell'articolo 3 del presente accordo la clausola sulle armi di distruzione di massa stabilita dal Consiglio dell'Unione europea. Dichiarazione comune relativa all'articolo 32 Scopo delle misure di cui all'articolo 32 e' monitorare gli scambi di prodotti a elevato tenore di zucchero che potrebbero essere destinati a un'ulteriore trasformazione e impedire l'eventuale distorsione degli scambi di zucchero e di prodotti che non hanno caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle dello zucchero. Tale articolo deve essere interpretato in modo da non perturbare, o da perturbare il meno possibile, gli scambi di prodotti destinati al consumo finale. Dichiarazione comune relativa all'articolo 75 Le Parti convengono che, ai fini del presente accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a banche dati, brevetti, compresi i certificati di protezione supplementari, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, e la privativa comunitaria per ritrovati vegetali. La tutela dei diritti di proprieta' commerciale comprende, in particolare, la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e la protezione delle informazioni riservate di cui all'articolo 39 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS). Le Parti convengono inoltre che il livello di protezione di cui all'articolo 75, paragrafo 3, del presente accordo comprende la disponibilita' delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale 1). Dichiarazione della Comunita' e dei suoi Stati membri Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000, la Comunita' concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa la Serbia, la Comunita' e i suoi Stati membri dichiarano quanto segue: - in applicazione dell'articolo 35 del presente accordo, finche' sara' di applicazione il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea 2), si applicheranno, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunita' nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome piu' favorevoli; - in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, la riduzione si applica anche al dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 26, paragrafo 2. Parte di provvedimento in formato grafico -------------- 1) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45. Versione rettificata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16. 2) GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 530/2007 del Consiglio (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 1).
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