DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207

Type DPR
Publication 2010-10-05
Ultimo aggiornamento 2019-04-18
State In force
Source Normattiva
articles 358
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Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia

1.Le imprese stabilite negli altri Stati di cui all'articolo 47, comma 1, del codice, presentano la documentazione, richiesta per la qualificazione ai sensi del presente titolo, ovvero per la qualificazione alla singola gara ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del codice, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformita' al testo originale in lingua madre. ((16))

Art. 63

Sistema di qualita' aziendale (art. 4, d.P.R. n. 34/2000)

1.Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprese devono possedere il sistema di qualita' aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II.

2.La certificazione del sistema di qualita' aziendale e' riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalita' delle categorie e classifiche.

3.Il possesso della certificazione di qualita' aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, e' attestato dalle SOA.

4.Gli organismi di cui al comma 3 hanno l'obbligo di comunicare all'Autorita', entro cinque giorni, l'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualita' ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione e' inviata alle SOA, che avvia il procedimento di cui all'articolo 70, comma 7.

5.La regolarita' dei certificati di qualita' deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA). ((16))

Art. 64

Requisiti generali e di indipendenza delle SOA (art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, d.P.R. n. 34/2000)

1.Le Societa' Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle societa' per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione "organismi di attestazione"((...)).

2.Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. Il patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio depositato, deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere certificato dalle societa' di revisione, iscritte nell'apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3.Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attivita' di attestazione secondo le norme del presente titolo e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonche' sulla loro capacita' operativa ed economico - finanziaria. E' fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell'autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura ad operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di societa' collegate o di societa' in virtu' di rapporti contrattuali.

4.La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.

5.Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza.

Art. 65

Controlli sulle SOA (art. 7, commi 6 e 8, d.P.R. n. 34/2000)

1.Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito dell'indipendenza e l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 64, comma 6, l'Autorita' puo' richiedere, indicando il termine per la risposta non superiore a dieci giorni, alle stesse SOA e alle societa' ed enti che partecipano al relativo capitale azionario ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.

2.Le SOA comunicano all'Autorita', entro quindici giorni dal loro verificarsi, l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui all'articolo 64, comma 6. ((16))

Art. 66

Partecipazioni azionarie (art. 8, d.P.R. n. 34/2000)

1.I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e ff), i soggetti indicati agli articoli 34, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, e 90, comma 1, del codice, nonche' le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA.

2.Le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto, e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del venti per cento del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del dieci per cento. Al fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle predette associazioni di categoria e' ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.

3.Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve manifestare tale intenzione alla SOA stessa, allegando la documentazione richiesta al fine del rilascio del nulla osta da parte dell'Autorita'. La SOA, valutata l'esistenza dei presupposti di legittimita' dell'operazione di cessione azionaria, invia all'Autorita' la richiesta di nulla osta al trasferimento azionario. La richiesta di nulla osta e' necessaria anche per i trasferimenti azionari all'interno della compagine sociale esistente. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, societa' fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.

4.L'Autorita', entro sessanta giorni dalla comunicazione, puo' vietare il trasferimento della partecipazione quando essa puo' influire sulla correttezza della gestione della SOA o puo' compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 64, comma 4; il decorso del termine senza che l'Autorita' adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta all'operazione. In caso di richieste istruttorie il termine rimane sospeso per una sola volta fino al relativo adempimento. Il nulla osta si considera decaduto se le SOA non trasmettono copia del libro soci aggiornato ovvero la richiesta avanzata dal socio acquirente o alienante dell'iscrizione nel libro soci dell'avvenuta cessione di azioni, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta ovvero, in caso di mancanza di nulla osta espresso, decorrenti dalla data di formazione del silenzio-assenso.

5.Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, e' comunicato all'Autorita' e alla SOA entro quindici giorni.

6.L'Autorita' puo' negare l'autorizzazione alla partecipazione azionaria della SOA, nei confronti dei soggetti diversi dal comma 1, allorche' il soggetto titolare della partecipazione possa influire sulla corretta gestione delle SOA o compromettere il requisito di indipendenza. ((16))

Art. 67

Requisiti tecnici delle SOA (art. 9, d.P.R. n. 34/2000)

2.Il personale delle SOA nonche' i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA, nonche' i soggetti che svolgono attivita' in maniera diretta o indiretta in nome e per conto delle SOA, devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 64, comma 6.

3.Il venire meno dei requisiti di cui all'articolo 64, comma 6, determina la decadenza dalla carica per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA; essa e' dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto; la SOA, nei successivi quindici giorni dalla dichiarazione di decadenza, informa l'Autorita'.

4.Il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 64, comma 6, per il personale di cui al comma 2, determina l'avvio delle procedure di legge per la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato. La SOA nei quindici giorni dall'avvio della procedura di risoluzione informa l'Autorita'.

5.Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio conforme al tipo definito dall'Autorita'. ((16))

Art. 68

Rilascio della autorizzazione (art. 10, commi 1, 2, 3, e 4 d.P.R. n. 34/2000)

1.Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attivita' di attestazione della qualificazione ai sensi del presente titolo e' subordinato alla autorizzazione dell'Autorita'.

3.L'Autorita' ai fini istruttori puo' chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario all'Autorita' per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.

4.Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza. ((16))

Art. 69

Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate (art. 11, d.P.R. n. 34/2000)

1.L'Autorita' iscrive in apposito elenco le societa' autorizzate a svolgere l'attivita' di attestazione e ne assicura la pubblicita' per il tramite dell'Osservatorio.

2.L'Autorita', sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 70, comma 6, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi delle imprese che hanno conseguito la qualificazione ai sensi dell'articolo 40 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 50 del codice. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l'Osservatorio. ((16))

Art. 70

Attivita' di qualificazione e organizzazione delle SOA -Tariffe (art. 12, d.P.R. n. 34/2000)

2.Nello svolgimento della propria attivita' di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonche' le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica delle imprese, anche dalla banca dati della camera di commercio, industria e artigianato.

3.Per l'espletamento delle loro attivita' istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale. Le SOA sono comunque responsabili di ogni attivita' espletata in maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse.

4.Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonche' tutte le attivita' integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato C - parte I. Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivita' e' ridotto del cinquanta per cento; per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivita' e' ridotto del venti per cento.

5.Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non puo' essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario e' nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo.

6.Le SOA trasmettono all'Autorita', entro quindici giorni dal loro rilascio, le attestazioni secondo le modalita' previste dall'articolo 8, comma 7.

7.Le SOA comunicano all'Autorita', entro il termine di dieci giorni, l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonche' il relativo esito, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-ter, del codice. ((16))

Art. 71

Vigilanza dell'Autorita' (artt. 14 e 16 d.P.R. n. 34/2000)

2.I poteri di vigilanza e di controllo dell'Autorita', ai fini di quanto previsto dal comma 1, sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Sull'istanza di verifica l'Autorita', disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l'impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dal comma 3.

3.L'Autorita', sentiti la SOA e l'impresa della cui attestazione si tratta, nonche' il soggetto richiedente di cui al comma 2, in caso di istanza di verifica, acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni ad indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato, ovvero a chiedere alla SOA di sospendere o annullare l'attestazione, assegnando alla SOA un termine congruo, non inferiore a quindici giorni. L'inadempienza da parte della SOA alle indicazioni dell'Autorita' costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 73, comma 4, lettera a). Ove la SOA non provveda alla sospensione o all'annullamento dell'attestazione nel termine assegnato, l'Autorita', previo avviso di avvio del procedimento alla SOA e all'impresa interessata ove non ostino ragioni di urgenza, provvede di ufficio alla sospensione o all'annullamento, dandone tempestiva comunicazione alla SOA e all'impresa interessata.

4.L'Autorita' provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa Autorita'.

5.L'Autorita' controlla le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere l'attestazione qualora le imprese interessate ne facciano richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza delle determinazioni stesse. ((16))

Art. 72

(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti) ((16))

Art. 73

Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione (art. 7, comma 9, art. 10, commi 5, 6, 8, 9, e 10, d.P.R. n. 34/2000)

5.Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e quello di decadenza di cui al comma 4, e' iniziato d'ufficio dall'Autorita', quando viene a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4. A tal fine l'Autorita' contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi novanta giorni.

6.L'Autorita' puo' disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni e documenti; il termine per le pronuncia da parte dell'Autorita' rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell'istruttoria.

7.Nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, ovvero di fallimento o di cessazione della attivita' di una SOA, le attestazioni rilasciate ad imprese restano valide a tutti gli effetti.

8.La SOA e' tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione, il fallimento e la cessazione della attivita', alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi. Nell'ipotesi di sospensione dell'autorizzazione, le imprese possono indicare un'altra SOA cui va trasferita la documentazione. Nel caso di decadenza dell'autorizzazione, fallimento, cessazione dell'attivita', le imprese devono indicare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, la SOA cui trasferire la documentazione. Se l'impresa non provvede, l'Autorita' nei successivi quarantacinque giorni designa la nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata. Le SOA sono tenute a trasferire la documentazione alla SOA indicata dall'impresa o, in caso di inerzia, dall'Autorita' entro sessanta giorni dalla data di indicazione. Il contratto per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione, sottoscritto dalla SOA e dall'impresa, prevede, in caso di sospensione dell'autorizzazione della SOA all'esercizio dell'attivita' di attestazione, la possibilita' di risolvere detto contratto, su richiesta dell'impresa.

9.In caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, l'Autorita' non concede il nulla osta ad operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA. ((16))

Art. 74

Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione

1.La mancata risposta da parte delle imprese alle richieste dell'Autorita', ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del codice, nel termine di trenta giorni, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.

2.Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando l'inadempimento, l'Autorita' provvede a sospendere l'attestazione per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l'impresa continui ad essere inadempiente, l'Autorita' dispone la decadenza dell'attestazione.

3.L'Autorita' revoca la sospensione di cui al comma 2, qualora l'impresa abbia adempiuto a quanto richiesto dall'Autorita'; resta in ogni caso l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.

4.Per le finalita' previste dall'articolo 70, comma 1, lettera f), l'impresa adempie alle richieste della SOA attestante, nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora l'impresa sia inadempiente, la SOA informa l'Autorita' entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine; l'Autorita' avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2.

5.Qualora l'impresa sia stata sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di 51.545 euro, per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l'Autorita' informa la SOA, che procede ad accertare che l'attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dall'articolo 78 e 79; si applicano gli articoli 6, comma 7, lettera m), e 40, comma 9-ter, del codice.

6.La mancata comunicazione da parte delle imprese all'Osservatorio delle variazioni di cui all'articolo 8, comma 5, nel termine ivi indicato, nonche' delle variazioni di cui all'articolo 87, comma 6, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822. ((16))

Art. 75

Attivita' delle SOA

1.Ai sensi dell'articolo 40, comma 3, quarto periodo, del codice, la SOA, relativamente alle imprese alle quali ha precedentemente rilasciato l'attestazione ovvero per le quali ha sottoscritto un contratto per la qualificazione, qualora ritenga che altre SOA abbiano rilasciato alle medesime imprese attestazioni in modo non conforme alle disposizioni del presente titolo, richiede alle predette SOA, previo nulla osta dell'Autorita', la documentazione e gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79.

2.Acquisiti la documentazione e gli atti richiesti, la SOA, effettuate le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti utilizzati per conseguire l'attestazione, ne informa l'Autorita' ove riscontri il mancato rispetto delle disposizioni del presente titolo.

3.L'Autorita', entro sessanta giorni, sentiti la SOA richiedente, nonche' la SOA e l'impresa della cui attestazione si tratta, valutato quanto rappresentato dalla SOA richiedente, sanziona, ai sensi dell'articolo 73, la SOA che ha rilasciato l'attestazione in carenza dei requisiti prescritti e dispone l'annullamento dell'attestazione dell'impresa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera m), del codice.

4.Qualora l'impresa non risponda alle richieste della SOA di cui al comma 1, la stessa informa l'Autorita' che procede ai sensi dell'articolo 74, commi 1, 2 e 3. ((16))

Art. 76

Domanda di qualificazione (art. 15, d.P.R. n. 34/2000)

1.Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere i requisiti stabiliti dal presente capo. Ad esclusione delle classifiche I e II, le imprese devono altresi' possedere la certificazione del sistema di qualita' di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice.

2.L'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della camera di commercio, industria e artigianato, completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le attivita' riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste.

3.La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante, e compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura puo' essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA e' tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa.

4.Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'Autorita' nei successivi trenta giorni.

5.L'efficacia dell'attestazione e' pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonche' dei requisiti di capacita' strutturale di cui all'articolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attivita' di attestazione.

6.Il rinnovo dell'attestazione puo' essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria.

7.Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalita' previste per il rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.

8.Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette a procedure accelerate e semplificate nonche' a tariffa ridotta secondo i criteri fissati dall'Autorita'.

9.In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto puo' avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l'affittuario puo' avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.

10.Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l'attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.

11.Ai fini dell'attestazione di un nuovo soggetto, nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi l'istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all'articolo 79 sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione. Nel caso in cui l'impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa puo' richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo.

12.Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta giorni, presso l'Autorita' e la camera di commercio, industria e artigianato per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2556 del codice civile. ((16))

Art. 77

Verifica triennale (art. 15-bis, d.P.R. n. 34/2000)

1.In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validita' dell'attestazione, la stessa non puo' partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

2.Nel caso in cui l'Autorita' abbia disposto nei confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione, l'impresa puo' sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA. La SOA che ha rilasciato l'attestazione originaria ha l'obbligo di trasferire la documentazione relativa all'impresa alla nuova SOA entro quindici giorni.

3.La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. La procedura puo' essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a quarantacinque giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA e' tenuta a dichiarare l'esito della procedura secondo le modalita' di cui al comma 7.

4.I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 78.

5.I requisiti di capacita' strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 63 e dall'articolo 79, comma 2, lettere a) e c), comma 5, lettera a), e commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

6.La verifica di congruita' tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 79, comma 15, e' effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 79, comma 15, con una tolleranza del venticinque per cento. La cifra di affari e' ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al venticinque per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa in sede di contratto di verifica triennale.

7.Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa l'impresa e l'Autorita', inviando all'Osservatorio entro il termine di cui al comma 3, con le modalita' previste dall'articolo 8, comma 7, l'attestato revisionato o comunicando all'impresa e all'Autorita' l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato decade dalla data indicata nella comunicazione, comunque non successiva alla data di scadenza del triennio dal rilascio dell'attestazione. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica. ((16))

Art. 78

Requisiti d'ordine generale (art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

1.I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli previsti dagli articoli 38, comma 1, e 39, commi 1 e 2, del codice.

2.L'Autorita' stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di cio' e' fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa.

3.Per la qualificazione delle societa' commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del codice, si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di societa' in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di societa' in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di societa' o di consorzio.

4.Le SOA nell'espletamento della propria attivita' richiedono il certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonche' il documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 6.

5.Le SOA non rilasciano l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine generale di cui al comma 1; le SOA ne danno segnalazione all'Autorita' che ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 8, ai fini dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsita' della documentazione sia rilevata in corso di validita' dell'attestazione di qualificazione, essa comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa da parte della SOA che ne da' comunicazione all'Autorita', ovvero da parte dell'Autorita' in caso di inerzia della SOA; l'Autorita' ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 8, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia. ((16))

Art. 79

Requisiti di ordine speciale (art. 18, d.P.R. n. 34/2000)

3.La cifra di affari in lavori relativa all'attivita' diretta e' comprovata: da parte delle ditte individuali, delle societa' di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle societa' di capitale con i bilanci riclassificati in conformita' delle direttive europee e con le relative note di deposito.

4.La cifra di affari in lavori relativa alla attivita' indiretta e' attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e) ed f), del codice, e alle societa' fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita' indiretta e' comprovata con i bilanci riclassificati in conformita' delle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.

6.L'esecuzione dei lavori e' documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 83, comma 4, e 84 indicati dall'impresa e acquisiti dalla SOA ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, nonche' secondo quanto previsto dall'articolo 86.

7.Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice ovvero in concessione, e' necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall'articolo 92, comma 6, il requisito dell'idoneita' tecnica e' altresi' dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui e' prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la meta' laureati, e' stabilito in due per le imprese qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.

8.L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprieta' o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al due per cento, della predetta cifra di affari, costituito per almeno il quaranta per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale e' terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla meta' della sua durata. L'ammortamento figurativo e' calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

9.L'ammortamento e' comprovato: da parte delle ditte individuali e delle societa' di persone, con la dichiarazione dei redditi e con le relative ricevute di presentazione, nonche' con il libro dei cespiti, corredate da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle societa' di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformita' delle direttive europee, e con le relative note di deposito nonche' con il libro dei cespiti.

10.L'adeguato organico medio annuo e' dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo puo' essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al dieci per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le societa' di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci e' pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

11.Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, e' documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformita' delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonche' da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

12.Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle societa' di cui al comma 4.

13.I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

14.Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta e' stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facolta' puo' essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese gia' iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero gia' qualificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 o qualificate ai sensi del presente titolo, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione e' dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici e' stato responsabile. La valutazione dei lavori e' effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000 euro. Un direttore tecnico non puo' dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.

15.Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra di affari stessa e' figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari cosi' figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b). Qualora la non congruita' della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.

16.Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all'allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta: - categoria OS 3: 40 % - categoria OS 28: 70 % - categoria OS 30: 70 % L'impresa qualificata nella categoria OG 11 puo' eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni e' definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, cosi' individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11: - categoria OS 3: 10 % - categoria OS 28: 25 % - categoria OS 30: 25 %

17.Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l'esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.

18.Le SOA non rilasciano l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo anche nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta; le SOA ne danno segnalazione all'Autorita' che ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 8, ai fini dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsita' della documentazione sia rilevata in corso di validita' dell'attestazione di qualificazione, essa, anche nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta, comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa da parte della SOA che ne da' comunicazione all'Autorita', ovvero da parte dell'Autorita' in caso di inerzia della SOA; l'Autorita' ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 8, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia.

19.Per la qualificazione nelle categorie specializzate di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), relativamente alla I classifica di importo di cui all'articolo 61, comma 4, l'impresa deve dimostrare, con l'estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai e' incrementato di una unita' rispetto alla precedente; dalla VI classifica e' incrementato di due unita' rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato.

20.Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, l'impresa deve altresi' dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.

21.(comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti) ((16))

Art. 80

Incremento convenzionale premiante (art. 19, d.P.R. n. 34/2000)

2.Per le ditte individuali e le societa' di persone, i requisiti di cui al comma 1 sono dimostrati mediante il libro degli inventari o il bilancio di verifica riclassificato e vidimato da un professionista abilitato. 3 Qualora l'impresa, oltre al possesso del sistema di qualita' di cui all'articolo 59, presenti un patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al dieci per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), nonche' i requisiti e gli indici economico finanziari di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del presente articolo, ottiene, anziche' l'incremento figurativo di cui al comma 1, un incremento figurativo dei valori degli importi dei cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), e comma 5, lettere b) e c), in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall'allegato D, sostituendo nelle formule C1 e C2 il valore trenta con il valore trentanove. Gli importi cosi' figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell'articolo 79. 4. L'incremento convenzionale premiante si applica anche nel caso di cessione o conferimento dell'intera azienda nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 76, comma 10. ((16))

Art. 81

Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili (art. 20, d.P.R. n. 34/2000)

1.I requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti dall'articolo 36, comma 7, del codice. ((16))

Art. 82

Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti (art. 21, d.P.R. n. 34/2000)

1.Gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie individuate dalla tabella di cui all'allegato A, vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della documentazione attestante l'esecuzione parziale dei lavori, e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.

2.Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonche' gli importi dei lavori eseguiti di cui all'articolo 86, commi 2 e 3, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, che deve riportare la data di ultimazione dei lavori. ((16))

Art. 83

Determinazione del periodo di attivita' documentabile e dei relativi importi e certificati (art. 22, d.P.R. n. 34/2000)

1.La cifra di affari in lavori di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), e gli importi dei lavori previsti dall'articolo 79, comma 5, lettere b) e c), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

2.I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui ai precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.

3.L'importo dei lavori e' costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventualmente aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, ed incrementato dall'eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'esecutore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel quadro 6.1 dell'allegato B.

4.I certificati di esecuzione dei lavori, sono redatti in conformita' dello schema di cui all'allegato B e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. La certificazione per i lavori relativi alla categoria OG 13, deve contenere l'attestato rilasciato dalle autorita' eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

5.I certificati rilasciati all'esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), all'Osservatorio con le modalita' previste dall'articolo 8, comma 7.

6.Le SOA trasmettono all'Osservatorio, secondo le modalita' stabilite dall'Autorita', entro quindici giorni dal rilascio delle attestazioni, i certificati e la documentazione a corredo di cui all'articolo 86, presentati dalle imprese per essere qualificate, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto alla applicazione del codice e del presente regolamento, o eseguiti in proprio. L'Autorita' provvede ai necessari riscontri a campione.

7.Qualora le SOA nella attivita' di attestazione, di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, rilevano l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui all'articolo 8, provvedono a darne comunicazione ai soggetti interessati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e all'Autorita' per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del codice. Ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo

8.8. La documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice non e' utilizzabile dalle SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione contabile non e' altresi' utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso. ((16))

Art. 84

(Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero)

1.Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.

2.La certificazione e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato; da essa risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonche' la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione e' rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'Autorita', sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e' soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorita' consolari italiane all'estero.

3.Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato puo' essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.

4.La certificazione e' prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, e' corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, con le modalita' stabilite dall'Autorita' secondo i modelli semplificati sopra citati.

5.Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga piu' di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficolta' nel medesimo Paese, puo' fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri. ((16))

Art. 85

Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale (art. 24, d.P.R. n. 34/2000)

2.La SOA, nella attivita' di attestazione, e' tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori, redatto secondo l'allegato B, non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui all'allegato A non previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonche' nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione e' richiesta dalla SOA al soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA e' tenuta a segnalare all'Autorita' eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera f).

3.In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.

4.Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell'articolo 176, comma 7, del codice, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dall'articolo 40 del codice e dal presente capo, per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all'articolo 83, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all'affidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all'Osservatorio con le modalita' previste dall'articolo 8, comma 7. ((16))

Art. 86

Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi (art. 25, d.P.R. n. 34/2000)

1.L'attribuzione, nel certificato lavori, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), delle categorie di qualificazione, individuate dalla tabella di cui all'allegato A, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, nonche' con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo l'allegato B. Qualora il responsabile del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 51.545.

2.Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice e del presente regolamento, le categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti dalle SOA secondo le corrispondenti categorie individuate dalle tabelle di cui all'allegato A e in base all'importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto d'appalto o documento di analoga natura.

3.Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo e' valutato nella misura del cento per cento.

4.Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (C.T.N.), costituito dal costo a metro quadro, cosi' come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del venticinque per cento.

6.Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate dalla documentazione di cui al comma 5, lettere a) e d), nonche' dalle fatture o da diversa documentazione corrispondenti all'acquisto di materiali e di servizi e ad eventuali subappalti.

7.Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, nel caso indicato al comma 2 l'impresa deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresi' presentare la documentazione prevista al comma 5, lettera b). Nel caso indicato al comma 3, la certificazione e' rilasciata direttamente dal direttore lavori.

8.Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile e' attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali previste dall'articolo 85, comma 1, lettera b). Ai fini della qualificazione del consorzio o del consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione consortile in cui sia precisato se il relativo importo sia da attribuire completamente al consorzio ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure di cui al precedente periodo. ((16))

Art. 87

Direzione tecnica (art. 26, d.P.R. n. 34/2000)

1.La direzione tecnica e' l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica puo' essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da piu' soggetti.

2.I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori e' ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

3.I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicita' di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

4.La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 79, comma 14, e' collegata al direttore tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione puo' essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneita'.

6.In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l'ha qualificata e all'Osservatorio entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione. ((16))

Art. 88

Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento

2.Per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 50 del codice, l'impresa ausiliata, presenta alla SOA la dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria assume l'obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validita' della attestazione SOA rilasciata mediante avvalimento.

3.Per le finalita' di cui al comma 2, l'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliata hanno l'obbligo di documentare alla SOA il rapporto di controllo tra le imprese sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e di comunicare alla SOA e all'Autorita' entro quindici giorni il venire meno di tale rapporto di controllo, ovvero le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse di cui al comma 2.

4.Entro il successivo termine di quindici giorni, la SOA provvede a comunicare all'Autorita' le informazioni di cui al comma 3 e dispone la decadenza, entro lo stesso termine, dell'attestazione dell'impresa ausiliata.

6.L'impresa ausiliata e' sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, secondo le disposizioni del presente titolo III.

7.Le SOA attestano le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione predisposto e approvato dall'Autorita' che richiama espressamente l'avvalimento ai sensi dell'articolo 50 del codice. ((16))

Art. 89

Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA

1.L'Autorita' provvede ad individuare, conformemente a quanto stabilito dal presente titolo, le informazioni che debbono essere riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all'articolo 78 e ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 79.

2.Le attestazioni devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio delle stesse. ((16))

Art. 90

Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150. 000 euro (art. 28, d.P.R. n. 34/2000)

2.Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto al comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell'avviso o della lettera di invito, di lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorita' eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

3.I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza e' accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia. ((16))

Art. 91

Decadenza dell'attestazione di qualificazione

1.Qualora la SOA o l'Autorita' dispongano la decadenza dell'attestazione di qualificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 40 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 50 del codice, l'Autorita', direttamente o previa segnalazione da parte della SOA, provvede a darne pubblicita' nel casellario informatico di cui all'articolo 8.

2.Durante l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 8, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 135, comma 1-bis, del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8. ((16))

Art. 92

Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti (art. 95, d.P.R. n. 554/1999)

1.Il concorrente singolo puo' partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

2.Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facolta' di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilita' con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. (12)

3.Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

4.Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f-bis), del codice, si applicano i commi 1, 2 e 3 rispettivamente nel caso di concorrente singolo, di raggruppamento di tipo orizzontale e di raggruppamento di tipo verticale.

5.Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

7.In riferimento all'articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all'articolo 107, comma 2, per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all'articolo 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il limite massimo di subappaltabilita' nella misura del trenta per cento fissata dall'articolo 170, comma 1, per ciascuna categoria specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito. Il bando di gara, l'avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o piu' categorie di cui all'articolo 107, comma 2, di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 90.

8.Le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, della certificazione del sistema di qualita' aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori. ((16))

Art. 93

Societa' tra concorrenti riuniti o consorziati (art. 96, d.P.R. n. 554/1999)

1.I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una societa' anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2.La societa' subentra, senza che cio' costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessita' di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilita' dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.

3.Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della societa' nel registro delle imprese.

4.Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della societa' nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento. 5 La societa' costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non puo' conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la societa' puo' essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale. 6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla societa' sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla societa' stessa. 7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla societa' sono attribuiti secondo le disposizioni dell'articolo 86, comma 8. ((16))

Art. 94

Consorzi stabili (art. 97, d.P.R. n. 554/1999)

1.I consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c), e 36 del codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che cio' costituisca subappalto, ferma la responsabilita' solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

2.I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.

3.Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile.

4.In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente. ((16))

Art. 95

Requisiti del concessionario (art. 98, d.P.R. n. 554/1999)

2.In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario puo' incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), puo' essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

3.Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

4.Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

5.Qualora, ai sensi dell'articolo 153 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto. ((16))

Art. 96

Requisiti del proponente e attivita' di asseverazione (art. 99, d.P.R. n. 554/1999)

1.Possono presentare le proposte di cui all'articolo 153, commi 19 e 20, del codice, oltre ai soggetti elencati negli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), del codice, i soggetti che svolgono in via professionale attivita' finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilita' e dei servizi alla collettivita', che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.

2.Possono presentare proposte anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalita' stabiliti nel comma 1.

3.Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il proponente, al momento dell'indizione delle procedure di gara di cui all'articolo 153 del codice, deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall'articolo 95.

4.L'asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal concorrente ai sensi dell'articolo 153 del codice consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacita' del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione.

TITOLO IV - MODALITA' TECNICHE E PROCEDURALI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI ((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 97

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 98

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 99

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 100

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 101

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 102

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 103

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 104

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE ((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 105

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 106

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 107

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 108

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 109

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 110

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 111

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 112

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 113

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 114

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 115

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 116

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 117

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 118

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 119

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 120

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 121

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 122

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

TITOLO VI - GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE ((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 123

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 124

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 125

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 126

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 127

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 128

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 129

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 130

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 131

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 132

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 133

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 134

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 135

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 136

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

TITOLO VII - IL CONTRATTO ((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 137

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 138

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 139

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 140

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 141

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 142

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 143

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 144

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 145

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 146

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

TITOLO VIII - ESECUZIONE DEI LAVORI ((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 147

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 148

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 149

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 150

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Art. 151

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 152

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 153

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 154

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Art. 155

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 156

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Art. 157

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Art. 158

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Art. 159

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Art. 160

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Art. 161

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Art. 162

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Art. 163

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