DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207

Type DPR
Publication 2010-10-05
Ultimo aggiornamento 2019-04-18
State In force
Source Normattiva
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Art. 164

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 165

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 166

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 167

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 168

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 169

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 170

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 171

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 172

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 173

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 174

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 175

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 176

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 177

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

TITOLO IX - CONTABILITA' DEI LAVORI CAPO I - Scopo e forma della contabilita'

Art. 178

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 179

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 180

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 181

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 182

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 183

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 184

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 185

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 186

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 187

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 188

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 189

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 190

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 191

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 192

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 193

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 194

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 195

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 196

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 197

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 198

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 199

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 200

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 201

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 202

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 203

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 204

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 205

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 206

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 207

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 208

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 209

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

Art. 210

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))

CAPO III - Norme generali per la tenuta della contabilita' ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 211

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 212

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 213

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 214

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

TITOLO X - COLLAUDO DEI LAVORI CAPO I - Disposizioni preliminari

Art. 215

Oggetto del collaudo (art. 187, d.P.R. n. 554/1999)

1.Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonche' le eventuali perizie di variante, in conformita' del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresi' lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita' finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita', ma anche per qualita' dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresi' tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2.Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelle visite sopralluogo disposte dall'organo di collaudo possono non comprendere tutti quelli previsti dal comma precedente; tali accertamenti e verifiche, in ogni caso, al termine delle operazioni, debbono risultare nel certificato di collaudo da inviare alla stazione appaltante.

3.Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia' intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita' e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 216

Nomina del collaudatore (art. 188, d.P.R. n. 554/1999)

1.Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del codice. (9)

2.Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di piu' professionalita' diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo puo' essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.

3.Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo l'essere laureato in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, l'essere laureato in geologia, scienze agrarie e forestali; e', inoltre, necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione nonche', ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

4.Possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.

5.L'incarico di collaudo puo' essere conferito anche a soggetti muniti di laurea breve o diploma universitario, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attivita' attribuite a ciascuna professione, abilitati all'esercizio della professione e, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

6.Il collaudo di lavori di manutenzione puo' essere affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad un tecnico diplomato, geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attivita' attribuite a ciascuna professione iscritto da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza.

8.Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo e' affidato anche il collaudo statico, purche' essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo e' esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche.

10.Il soggetto esterno che e' stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non puo' essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto e' stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa e' articolata su basi locali, il divieto e' limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti. ((16))

Art. 217

Documenti da fornirsi al collaudatore (art. 190, d.P.R. n. 554/1999)

2.E' facolta' dell'organo di collaudo chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico.

3.In caso di incarico di collaudo in corso d'opera, il responsabile del procedimento trasmette sollecitamente all'organo di collaudo la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), integrandola successivamente con gli altri atti.

4.Ferma la responsabilita' dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarla ed a custodirne copia conforme. ((16))

Art. 218

Avviso ai creditori (art. 189, d.P.R. n. 554/1999)

1.All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento da' avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento e' stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

2.Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

3.Il responsabile del procedimento invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni. ((16))

Art. 219

Estensione delle verifiche di collaudo (art. 192, d.P.R. n. 554/1999)

1.L'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del procedimento del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di cui all'articolo 141, comma 1, del codice e delle relative cause con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilita' dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza. (9)

2.La verifica della buona esecuzione di un lavoro e' effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'esecutore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento.

3.La stazione appaltante puo' richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto. ((16))

Art. 220

Commissioni collaudatrici (art. 206, d.P.R. n. 554/1999)

1.Quando il collaudo e' affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente.

2.I verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione.

3.Se vi e' dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo. ((16))

Art. 221

Visite in corso d'opera (art. 194, comma 3, d.P.R. n. 554/1999)

1.Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare e' necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.

2.E' necessario un sopralluogo di verifica anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

3.Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, e' redatto apposito verbale con le modalita' indicate nell'articolo 223.

4.I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che cio' comporti diminuzione delle responsabilita' dell'esecutore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza. ((16))

Art. 222

Visita definitiva e relativi avvisi (art. 191, d.P.R. n. 554/1999)

1.Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne da' tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilita' dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinche' intervengano alle visite di collaudo.

2.Eguale avviso e' dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

3.Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa e' posta a carico dell'esecutore.

4.Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.

5.Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo. ((16))

Art. 223

Processo verbale di visita (art. 194, commi 1, 2, 4, 5, d.P.R. n. 554/1999)

2.Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondita' dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

3.I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonche' dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza e' invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

4.Quando per lavori di notevole importanza e' fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze e' fatta espressa menzione nel verbale di visita. ((16))

Art. 224

Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo (art. 193, d.P.R. n. 554/1999 e art. 37, comma 2, d.m. n. 145/2000)

1.L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

2.Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

3.Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto dall'articolo 125, comma 5, del codice.

4.Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore. ((16))

Art. 225

Valutazioni dell'organo di collaudo (art. 195, d.P.R. n. 554/1999)

2.Ai fini di quanto prescritto dal codice e dal presente regolamento in materia di qualificazione, l'organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalita' di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore.

3.Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia' intervenuta una risoluzione definitiva. ((16))

Art. 226

Discordanza fra la contabilita' e l'esecuzione (art. 196, d.P.R. n. 554/1999)

1.In caso di discordanza fra la contabilita' e lo stato di fatto, le verifiche sono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.

2.In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo. ((16))

Art. 227

Difetti e mancanze nell'esecuzione (art. 197, d.P.R. n. 554/1999)

1.Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 232.

2.Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non e' rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facolta' dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224, comma 3.

3.Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilita' dell'opera e la regolarita' del servizio cui l'intervento e' strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore. ((16))

Art. 228

Eccedenza su quanto e' stato autorizzato ed approvato (art. 198, d.P.R. n. 554/1999)

1.Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilita', previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.

2.L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilita' che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire. ((16))

Art. 229

Certificato di collaudo (art. 199, d.P.R. n. 554/1999)

3.Qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvedera' a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporra' alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore e' tenuto alla garanzia per le difformita' e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. ((16))

Art. 230

Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata (art. 200, d.P.R. n. 554/1999)

2.A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonche' ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

3.La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilita' dell'esecutore. ((16))

Art. 231

Obblighi per determinati risultati (art. 201, d.P.R. n. 554/1999)

1.Il collaudo puo' avere luogo anche nel caso in cui l'esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non e' diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'esecutore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento. ((16))

Art. 232

Lavori non collaudabili (art. 202, d.P.R. n. 554/1999)

1.Nel caso in cui l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonche' una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 225. ((16))

Art. 233

Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo (art. 203, d.P.R. n. 554/1999)

1.Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli puo' aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

2.Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

3.L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire. ((16))

Art. 234

Ulteriori provvedimenti amministrativi (artt. 204 e 209, d.P.R. n. 554/1999)

2.La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificita' dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame - effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilita' del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 240, comma 12, del codice. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.

3.Finche' non e' intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facolta' di procedere ad un nuovo collaudo.

4.L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al responsabile del procedimento la relazione generale acclarante la totalita' delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo, definendo altresi' i rapporti tra ente finanziatore ed ente beneficiario ove necessario.

5.Le relazioni riservate di cui all'articolo 200, comma 2, lettera f), all'articolo 202, comma 2, e al presente articolo, comma 1, lettera d), sono sottratte all'accesso. ((16))

Art. 235

Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo (art. 205, d.P.R. n. 554/1999 e art. 37, co. 1, d.m. n. 145/2000)

1.Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento.

2.Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

3.Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilita' eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1. ((16))

Art. 236

Collaudo dei lavori di particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza economica (art. 207, d.P.R. n. 554/1999)

2.Per i lavori di cui al comma 1 il collaudo e' effettuato sulla base della certificazione di qualita' dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento. ((16))

Art. 237

Certificato di regolare esecuzione (art. 208, d.P.R. n. 554/1999)

1.Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si da' luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.

2.Il certificato di regolare esecuzione e' emesso dal direttore dei lavori ed e' confermato dal responsabile del procedimento.

3.Il certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 229.

4.Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235. ((16))

Art. 238

Compenso spettante ai collaudatori (art. 210, d.P.R. n. 554/1999)

1.Per gli incarichi affidati a soggetti (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) , ai fini della determinazione del compenso spettante a ciascun collaudatore per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti o della categoria professionale del tecnico diplomato eventualmente incaricato del collaudo di lavori di manutenzione.

2.L'importo da prendere a base del compenso e' quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'esecutore.

3.Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra e' aumentato del venti per cento.

4.Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale puo' essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del trenta per cento del compenso previsto da detta tariffa. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale puo' essere elevata fino al sessanta per cento.

5.Per la determinazione del compenso per la redazione del verbale di accertamento di cui all'articolo 138, comma 2, del codice, puo' essere utilizzato come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenuto adeguato, l'onorario a vacazione previsto dalle tariffe professionali di cui al comma 1.

6.Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento. ((16))

TITOLO XI - LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE CAPO I - Beni del patrimonio culturale

Art. 239

Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 211, d.P.R. n. 554/1999)

1.Le disposizioni del presente titolo si applicano ai beni del patrimonio culturale indicati nell'articolo 198 del codice.

2.Per quanto non disposto dal presente titolo, ai contratti relativi ai beni del patrimonio culturale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento in quanto compatibili con le specifiche disposizioni della parte II, titolo IV, capo II, del codice (contratti relativi ai beni culturali) e con le altre disposizioni richiamate dall'articolo 197 del codice. (16) ((19))

Art. 240

Scavo archeologico, restauro e manutenzione (art. 212, d.P.R. n. 554/1999)

2.Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonche' dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresi' la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell'uomo.

3.I contenuti qualificanti e le finalita' della manutenzione e del restauro sono definiti all'articolo 29, commi 3 e 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4.Gli interventi sui beni del patrimonio culturale sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici e sono eseguiti secondo i tempi, le priorita' e le altre indicazioni derivanti dall'applicazione del metodo della conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono il documento preliminare sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo conto della pericolosita' territoriale e della vulnerabilita', delle risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attivita' di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per il patrimonio archeologico il documento preliminare illustra anche i risultati delle indagini diagnostiche. (16) ((19))

Art. 241

Attivita' di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 213, d.P.R. n. 554/1999)

1.I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 242, 243, 244 e 245, i cui contenuti, laddove non diversamente disposto, sono quelli previsti dalla parte II, titolo II, capo I, del presente regolamento.

2.La scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice descrive gli aspetti di criticita' della conservazione del bene culturale e prospetta gli interventi opportuni.

3.In caso di scavi archeologici si applica l'articolo 105.

4.Qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 252, comma 3, i membri della commissione giudicatrice diversi dal presidente, possono essere scelti, ai sensi dell'articolo 84, comma 8, del codice, tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del citato comma 8. (16) ((19))

Art. 242

Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 214, d.P.R. n. 554/1999)

1.Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonche' dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze e' la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.

3.Il progetto preliminare comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonche' per la stima del costo dell'intervento medesimo.

5.In ragione della complessita' dell'intervento in relazione allo stato di conservazione ed ai caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare puo' limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento.

6.Qualora ne sia prevista la redazione, le schede tecniche di cui all'articolo 202, comma 1, del codice, costituiscono la base per la predisposizione del progetto preliminare. Esse descrivono esattamente le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei manufatti su cui si interviene, nonche' eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo delle caratteristiche del bene, e forniscono inoltre indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare.

7.Nel caso di contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice e di concessioni, ivi comprese quelle affidate secondo le procedure previste dall'articolo 153 del codice in attuazione dell'articolo 197, comma 3, del codice, il progetto preliminare comprende necessariamente le indagini finalizzate alla corretta comprensione dell'intervento in tutte le sue componenti, nonche' una relazione, corredata dei pertinenti elaborati grafici, che illustrino l'incidenza dell'intervento stesso sul bene tutelato, con particolare riferimento alla localizzazione degli impianti ed alle soluzioni tecniche adottate per la realizzazione, ed e' integrato dal capitolato speciale prestazionale e dallo schema di contratto.

8.Alle concessioni, ivi comprese quelle affidate secondo le procedure previste dall'articolo 153 del codice in attuazione dell'articolo 197, comma 3, del codice, si applica l'articolo 17, comma 4, del presente regolamento. (16) ((19))

Art. 243

Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 215, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 244

Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 216, d.P.R. n. 554/1999)

2.Il progetto esecutivo, se posto a base di gara, e' redatto secondo quanto indicato al comma 1, e comprende, oltre ai documenti ivi elencati, anche lo schema di contratto. (16) ((19))

Art. 245

Progettazione dello scavo archeologico (art. 217, d.P.R. n. 554/1999)

1.Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorita' degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attivita' di scavo, nonche' i tipi e i metodi di intervento. Il progetto preliminare e' costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici.

2.La relazione di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed e' redatta da soggetti con qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerenti con l'intervento.

3.Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.

5.Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto preliminare, comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantita' e la durata di esse.

7.Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a ditte in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice.

8.Le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 7 si applicano anche alla seconda fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 96, comma 1, lettera b), del codice.

9.In caso di scavi archeologici con finalita' di archeologia preventiva, la Soprintendenza archeologica territorialmente competente puo' proporre al responsabile del procedimento la riduzione dei livelli e dei contenuti della progettazione, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 96, comma 3, del codice. (16) ((19))

Art. 246

Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 218, d.P.R. n. 554/1999)

1.I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento, prevedono l'impiego delle tecnologie piu' idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e ad offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuita' del servizio. (16) ((19))

Art. 247

Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

1.Per i progetti relativi ai lavori di cui al presente titolo, si applicano le disposizioni contenute nella parte II, titolo II, capo II, in quanto compatibili con le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.

3.Alle procedure di affidamento dell'attivita' di verifica possono partecipare anche i soggetti di cui all'articolo 202, comma 3, del codice. Detti soggetti, con esperienza professionale di almeno cinque anni, possono, altresi', assumere l'incarico di coordinatore del gruppo di lavoro di verifica di cui all'articolo 50, comma 2.

4.Il responsabile del procedimento puo' disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori. (16) ((19))

Art. 248

Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

1.In relazione all'articolo 79, per i lavori relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, con il decreto di cui all'articolo 201, comma 3, del codice, sono disciplinate forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.

2.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 83, ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25 eseguiti per conto dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonche' di committenti privati o in proprio, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti.

3.In deroga a quanto disposto dall'articolo 85, comma 1, lettera b), i lavori di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall'impresa che li ha effettivamente eseguiti, sia essa affidataria o subappaltatrice.

4.Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro relativi a lavori di cui al presente titolo, compresi gli scavi archeologici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 90, commi 1 e 3, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorita' eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

5.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 87, commi 1 e da 3 a 7, la direzione tecnica per i lavori di cui al presente titolo e' affidata, relativamente alla categoria OG 2, a soggetti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura, relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, ai restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 95, comma 2, del codice. (16) ((19))

CAPO III - Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

Art. 249

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 250

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 251

Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 224, d.P.R. n. 554/1999)

1.Per opere e lavori relativi a beni di cui al presente titolo e' obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

2.Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

3.Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonche' uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerente con l'intervento.

4.Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l'organo di collaudo comprende anche un tecnico con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerenti con l'intervento nonche' un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

5.Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente ad un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati ed inquadrati con qualifiche di storico dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici. (16) ((19))

PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 252

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 253

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 254

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 2 DICEMBRE 2016, N. 263))

Art. 255

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 2 DICEMBRE 2016, N. 263))

Art. 256

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 2 DICEMBRE 2016, N. 263))

Art. 257

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 258

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 259

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 260

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 261

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 262

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 263

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 264

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 265

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 266

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 267

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 268

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 269

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 270

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

PARTE IV - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI ((PARTE ABROGATA DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 271

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 272

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 273

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 274

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 275

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 276

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 277

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 278

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 279

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 280

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 281

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 282

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 283

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 284

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 285

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 286

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 287

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 288

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 289

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 290

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 291

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 292

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 293

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 294

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 295

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 296

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 297

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 298

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 299

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 300

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 301

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 302

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 303

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 304

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 305

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 306

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 307

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 308

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 309

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 310

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 311

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 312

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 313

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 314

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 315

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 316

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 317

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 318

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 319

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 320

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 321

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 322

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 323

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 324

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 325

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 326

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 327

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 328

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 329

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 330

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 331

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 332

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 333

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 334

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 335

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 336

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 337

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 338

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

PARTE V - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI ((PARTE ABROGATA DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 339

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 340

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 341

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 342

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

PARTE VI - CONTRATTI ESEGUITI ALL'ESTERO TITOLO I - CONTRATTI NELL'AMBITO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 febbraio 1987, N. 49

Art. 343

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))

Art. 344

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))

Art. 345

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))

Art. 346

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))

Art. 347

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))

Art. 348

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))

Art. 349

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))

Art. 350

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))

TITOLO II - LAVORI SU IMMOBILI ALL'ESTERO AD USO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 351

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))

Art. 352

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))

Art. 353

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))

Art. 354

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))

Art. 355

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))

Art. 356

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))

PARTE VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI ((PARTE ABROGATA DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 357

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 358

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 359

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Bondi, Ministro per i beni e le attivita' culturali

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2010

Ufficio controllo infrastrutture e territorio, registro n. 10, foglio n. 6 La sezione del controllo nell'adunanza del 29 novembre 2010 ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione: dell'art. 72;

dell'art. 79, comma 21;

all'art. 238, comma 1 della frase:

«o a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, svolti

singolarmente o in commissione, ovvero per gli incarichi affidati a commissioni costituite da membri dipendenti della stazione appaltante e da soggetti esterni o dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici»

dell'art. 327, comma 2;

dell'art. 357, commi 12, 13, 16, 17 con riferimento alle categorie seguenti: OG 12; OS 3; OS 4; OS 5; OS 11; OS 13; OS 14; OS 22; OS 25; OS 27; OS 28; OS 29; OS 30; OS 34; comma 22 della frase:

«In relazione all'articolo 79, comma 21, fino alla data di entrata in

vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ivi

previsto, ai fini del rilascio da parte delle SOA dell'attestazione

di qualificazione nelle categorie di cui all'articolo 107, comma 2, per i requisiti di specializzazione richiesti per l'esecuzione dei lavori relativi alle medesime categorie si applica l'articolo 79»

Allegato A

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