Act 010U0204

Type Regio Decreto
Publication 1910-04-28
Ultimo aggiornamento 2014-01-30
State In force
Source Normattiva
articles 146
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Art. 78. ([Art. 16, legge 7 luglio 1905, n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;349~art16)). Le norme per l'esecuzione delle disposizioni della [legge 7 luglio 1905, n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;349), relative alla trasformazione dei mutui, sono stabilite con apposito regolamento (1). Per l'applicazione delle altre disposizioni della legge stessa valgono le discipline contenute nel [regolamento 1° febbraio 1891, n. 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:1891-02-01;66). --------------- (1) Regolamento approvato con [R. decreto 19 novembre 1905 n. 547](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1905-11-19;547).

Testo unico-art. 79

Art. 79. ([Art. 1, legge 7 luglio 1905, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350~art1)). Pel Credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli e' ridotto, a partire dal 1° gennaio 1906, al 3.75 per cento dei mutui, salvo l'obbligo del contribuito di cui all'art. 95. E' data facolta' di chiedere ed accordare il prolungamento dell'ammortizzazione in un periodo di tempo non superiore ad anni 50 dalla data dei nuovi contratti, con i benefizi e le norme della presente legge, salvo sempre l'obbligo dei mutuatari al pagamento del contributo di cui all'art. 95, e ferme rimanendo le disposizioni in vigore sull'interesse, sull'ammortizzazione delle cartelle fondiarie e sulle relative garanzie. In nessun caso l'estinzione dei mutui potra' essere protratta oltre il 1960. Le ipoteche gia' inscritte a garanzia dei mutui conservano la loro validita' ed il loro grado, senza bisogno di espressa riserva, a garantire il capitale, gl'interessi e gli accessori dei mutui sostituiti, insieme ai contributi di cui all'art. 95. E' in facolta' del credito fondiario di annotare gli atti di trasformazione al margine delle iscrizioni ipotecarie rimaste intatte a garanzia dei mutui.

Testo unico-art. 80

Art. 80. (Art. 1, allegato B alla [legge 17 gennaio 1897, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9) - [Legge 2 luglio 1908, n. 320](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-07-02;320)). A deroga dell'[art. 6, comma 5°, della legge 22 febbraio 1885, numero 2922](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1885-02-22;2922~art6-com5), le cartelle emesse dal Credito fondiario del Banco di Napoli, a cominciare dal 1° gennaio 1897, sono produttive dell'interesse annuo di 3.50 per cento, esente da qualsiasi imposta e tassa presente e futura. Le vecchie cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, fruttanti l'interesse lordo del 5 per cento, debbono essere ritirate e annullate, e in cambio di esse sono emesse nuove cartelle di eguale valore nominale, produttive dell'interesse annuo di 3.50 per cento, esente da ogni imposta e tassa presente e futura, pagabile semestralmente alle scadenze 1° aprile e 1° ottobre di ciascun anno. Le vecchie cartelle, non presentate al cambio in cartelle di nuovo tipo entro il 31 luglio 1910, s'intenderanno prescritte, e il valore di esse andra' a profitto del Credito fondiario. Il servizio degli interessi e dell'ammortizzazione delle nuove cartelle e' garantito dallo Stato.

Testo unico-art. 81

Art. 81. (Art. 2, allegato B alla [legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9~art1), [legge 7 luglio 1905, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350)). Il debito rappresentato dalle cartelle del Credito fondiario del Banco, in circolazione al 1° gennaio 1897, sara' ammortizzato nel periodo di 50 anni, a partire dalla data stessa, mediante una annualita' costante, comprensiva dell'interesse netto di 3.50 per cento, pagabile in due rate semestrali di L. 1.75 ciascuna, e della quota di ammortizzazione (1). Il rimborso delle cartelle e' fatto mediante sorteggi semestrali, da eseguirsi al 1° febbraio e 1° agosto di ciascun anno. Se il prezzo delle cartelle e' inferiore alla pari, il Banco ha facolta' di sostituire meta' del rimborso per sorteggio con acquisti diretti di cartelle sul mercato. I mutui fatti dall'Istituto dovranno estinguersi alle condizioni determinate all'atto della rispettiva concessione, colle modificazioni apportatevi per effetto dell'art. 79 del presente testo unico. --------------- (1) La tabella di ammortamento e' stata approvata con decreto Ministeriale del 30 aprile 1898, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 luglio 1898, n. 155

Testo unico-art. 82

Art. 82. (Art. 3, allegato B alla [legge 17 gennaio 1897, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9)). A deroga dell'art. 8, comma nono, della legge ([testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1885-02-22;2922) sul Credito fondiario, le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli sono accettate in rimborso dei mutui al valore che e' determinato per ciascun trimestre, prendendo per base i prezzi medi del titolo nel trimestre precedente e nelle principali Borse del Regno, accresciuto di L. 50. Se il valore medio accertato da applicarsi sia superiore a L. 450, le cartelle sono accettate nei rimborsi dei mutui alla pari.

Testo unico-art. 83

Art. 83. ([Art. 14, legge 7 luglio 1905, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350~art14)). Tutti i titoli di proprieta' del Credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli, i quali abbiano origine, sia da somme entrate ed impiegate in conto capitale, sia da somme accertate e impiegate come avanzi delle gestioni annuali, costituiscono un unico fondo, gli interessi del quale fanno parte dell'entrata ordinaria di bilancio e sono a libera disposizione del Credito fondiario.

Testo unico-art. 84

Art. 84. ([Art. 15, legge 7 luglio 1905, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350~art15)). Tutte le somme, comunque riscosse in conto capitale per ogni semestre, sopravanzate dalle ammortizzazioni obbligatorie semestrali delle cartelle e tutte quelle per avanzi di gestione accertati alla fine di ogni esercizio, dovranno essere impiegate in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, da comprendersi nel fondo unico, di cui nell'articolo precedente, rispettivamente, in conto capitale e in conto avanzi delle gestioni annuali.

Testo unico-art. 85

Art. 85. ([Art. 16, legge 7 luglio 1905, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350~art16)). Quando gli impieghi ed i reimpieghi in titoli prescritti nell'articolo precedente, tenuto conto del corso di essi, del loro rendimento netto o dell'onere annuo dipendente dalle cartelle fondiarie in circolazione, risultino meno vantaggiosi al Credito fondiario, saranno sospesi, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, e sostituiti col ritiro dalla circolazione e con l'annullamento delle cartelle medesime. Il ritiro delle cartelle dalla circolazione sara' fatto mediante acquisto diretto, se quotate al disotto della pari, ovvero mediante il rimborso di esse per sorteggio, in aumento degli ammortamenti obbligatori semestrali, se quotate alla pari o al di sopra della pari.

Testo unico-art. 86

Art. 86. ([Art. 17, legge 7 luglio 1905, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350~art17)). Quando risulti che anche per i titoli gia' facenti parte del fondo unico, di cui nell'art. 83, in confronto agli oneri dipendenti dalle cartelle circolanti, torni piu' vantaggioso per il Credito fondiario anticiparne la realizzazione, affrettando in proporziono il ritiro delle cartelle, i titoli stessi, in seguito ad autorizzazione del Ministero del tesoro, potranno essere gradatamente realizzati, e l'importo di essi sara' applicato o ad aumento degli acquisti diretti delle cartelle o ad aumento dei sorteggi di esse, come all'articolo precedente.

Testo unico-art. 87

Art. 87. ([Art. 12, legge 7 luglio 1905, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350~art12)). Il Banco di Napoli provvedera' all'incremento del fondo di quindici milioni di cui all'[art. 12 della legge 7 luglio 1905, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350~art12), con i rinvestimenti semestrali e trimestrali degli interessi a moltiplico, sino a raggiungere l'integrale rimborso della somma risultante dal conto corrente col suo Credito fondiario, chiuso il 31 dicembre 1896.

Testo unico-art. 88

Art. 88. ([Art. 8, legge 17 gennaio 1897, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9~art8) - [Art. 13, legge 7 luglio 1905, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350~art13)). L'imposta di ricchezza mobile e la tassa di circolazione sulle cartelle del Credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli sono, rispettivamente, di L. 15 per cento e di L. 1.80 per mille e sono dallo Stato abbonate al Credito fondiario medesimo. A favore di questo sara' pure devoluta la quota in qualunque misura compresa nell'annualita' dovuta dai mutuatari per abbonamento ai diritti erariali.

Testo unico-art. 89

Art. 89. (Art. 5, allegato B alla [legge 17 gennaio 1897, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9)). Il Banco di Napoli fa il servizio di cassa per conto del suo Credito fondiario. A tale effetto, in caso di bisogno, il Banco puo' concedere anticipazioni sopra depositi di titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, di proprieta' del Credito fondiario, a una ragione d'interesse di favore, purche' non inferiore a L. 3.50 per cento l'anno. Per queste operazioni interne di anticipazione il Banco non e' soggetto a tassa.

Testo unico-art. 90

Art. 90. ([Art. 18, legge 7 luglio 1905, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350~art18)). Le eventuali deficienze annuali della liquidazione saranno a carico del Credito fondiario. Esaurite tutte le attivita' in titoli, immobili e crediti ordinari del Credito fondiario, le dette deficienze faranno carico al bilancio del corrispondente esercizio del Banco. Le attivita' di qualsiasi specie del Credito fondiario, che rimarranno disponibili dopo la estinzione delle cartelle, passeranno a beneficio del Banco.

Testo unico-art. 91

Art. 91. ([Art. 20, legge 7 luglio 1905, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350~art20)). Le norme per l'esecuzione della [legge 7 luglio 1905, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350) sono' stabilite con regolamento approvato con R. decreto (1). ------------------- (1) [R. decreto 19 novembre 1905, n. 553](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1905-11-19;553).

Testo unico-art. 92

Art. 92. ([Art. 3, legge 7 luglio 1905, n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;349~art3) - [Art. 2, legge 7 luglio 1905, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350~art2)). Non sara' di ostacolo alla trasformazione degli attuali mutui, in conformita' alle disposizioni dei due capi precedenti, l'esistenza di un debito a carico dei mutuatari per semestralita' arretrate, interessi di mora, spese giudiziarie ed altri accessori. Per la sistemazione e per il pagamento di tale debito e della somma anticipata in conformita' dell'art. 71, i Crediti fondiari stabiliranno le cautele che, nel loro interesse, dovranno essere osservate, e potranno anche richiedere un'ipoteca a maggiore garanzia. L'ipoteca a maggiore garanzia, che verra' consentita dal mutuatario, dovra' avere grado immediatamente posteriore all'ipoteca originaria od almeno un grado utile a giudizio del Credito fondiario.

Testo unico-art. 93

Art. 93. ([Art. 4, legge 7 luglio 1905, n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;349~art4) - [Art. 3, legge 7 luglio 1905, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350~art3)). L'ammontare del debito dipendente dalle semestralita' arretrate, degli interessi di mora, dalle spese giudiziarie ed altri accessori, dalle somme che potranno essere anticipate in conformita' dell'articolo 71 e dalla imposta di ricchezza mobile per il Credito fondiario del Banco di Napoli, costituira' un capitale a parte, da estinguersi in un periodo di tempo non superiore a quello di ammortizzazione del mutuo trasformato, indipendentemente dal capitale residuo del mutuo stesso e con una ragione d'interesse non superiore a quella stabilita per il mutuo trasformato, oltre la relativa imposta di ricchezza mobile.

Testo unico-art. 94

Art. 94. ([Art. 5, legge 7 luglio 1905, n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;349~art5) - [Art. 4, legge 7 luglio 1905, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350~art4)). Nessuna tassa sara' dovuta all'Erario per gli atti e per i contratti di trasformazione dei mutui attuali, pei relativi annotamenti ipotecari, per gli atti e per i contratti di sistemazione del debito, e per l'ipoteca a maggior garanzia di cui nei due articoli precedenti. I crediti fondiari degli Istituti di emissione non percepiranno in verun caso i compensi stabiliti nell'[art. 3 della legge 4 giugno 1896, n. 183](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1896-06-04;183~art3) (1), per effetto della trasformazione del mutuo antico. Parimente, in applicazione dell'art. 3, ultimo capoverso, della stessa legge 4 giugno 1896, nessun diritto sara' dovuto all'erario. ------------------- (1) Modificato dall'[art. 4 della legge 22 dicembre 1905, n. 592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-12-22;592~art4).

Testo unico-art. 95

Art. 95. ([Art. 6, legge 7 luglio 1905, n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;349~art6) - [Art. 5, legge 7 luglio 1905, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350~art5)). Per i mutui che saranno trasformati in conformita' alle disposizioni dei due capi precedenti, i mutuatari dovranno pagare ai Crediti fondiari, affinche' questi ne soddisfacciano l'Erario dello Stato, salvo per il Credito fondiario del Banco di Napoli il disposto dell'art. 88, i seguenti contributi annui a titolo d'imposta di ricchezza mobile e di abbonamento per le tasse di qualunque specie, che possono spettare alle finanze dello Stato per il contratto di mutuo, per emissione e la circolazione delle cartelle fondiarie e per tutti indistintamente gli atti e le formalita' enunciati nell'[art. 1 della legge 4 giugno 1898, n. 183](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1898-06-04;183~art1). Pagheranno cioe' per l'imposta di ricchezza mobile un contributo di L. 10 ogni 100 lire d'interessi da corrispondersi per i mutui non superiori a 10,000 lire, e L. 12 analogamente per i mutui superiori a tale somma. Pagheranno inoltre a titolo d'abbonamento, per le tasse come sopra, 8 centesimi per 100 lire dei mutui non eccedenti le 10,000 lire, e 10 centesimi per 100 lire per gli altri. Il secondo di questi contributi sara' riversato dai Crediti fondiari della cessata Banca Nazionale nel Regno e del Banco di Sicilia ai competenti uffici del registro, o l'altro nelle tesorerie dello Stato, secondo l'art. 22 della legge predetta. Quando il mutuo, per l'ammortizzazione, o per restituzioni anticipate, sia ridotto alla meta', il contributo in abbonamento alle tasse sara' successivamente ridotto alla meta' ed applicato alla somma capitale ancora dovuta.

Testo unico-art. 96

Art. 96. ([Art. 7, legge 7 luglio 1905, n. 319](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;319~art7) - [Art. 6, legge 7 luglio 1905, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350~art6)). A modificazione dell'[art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1896-06-04;186~art3) ([secondo comma) della legge 4 giugno 1896, n. 186](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1896-06-04;186~com2), (1) in caso di anticipata restituzione totale o parziale del debito dipendente dal mutuo trasformato, i Crediti fondiari degli Istituti di emissione avranno facolta' di percepire, con patto speciale e uniforme per tutti i mutui, il diritto di commissione fino a cinque volte sopra ogni 100 lire della somma restituita prima del termine fissato col contratto nuovo. ------------------- (1) Modificato dall'[art. 4 della legge 22 dicembre 1905, n. 592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-12-22;592~art4).

Testo unico-art. 97

Art. 97. ([Art. 8, Legge 7 luglio 1905, n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;349~art8) - [Art. 7, legge 7 luglio 1905, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350~art7)). Per i mutui da trasformare non superiori a L. 20,000, s'intenderanno compresi nell'abbonamento indicato nell'art. 95 del presente testo unico tutte le tasse di bollo dovute per i certificati delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni e relative domande, ed in generale per tutti gli atti e documenti che, sopra diretta richiesta dei Crediti fondiari, siano, con le norme e cautele da stabilirsi nel regolamento, rilasciati dai competenti uffici pubblici e da notai, con lo scopo di istruire e documentare le domande per la trasformazione dei mutui stessi.

Testo unico-art. 98

Art. 98. ([Art. 9, legge 7 luglio 1905, n. 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;34~art9)) - [Art. 8, legge 7 luglio 1905, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350~art8)). La facolta' di scrivere su carta bollata da centesimi 50 gli atti per il procedimento di esecuzione indicati nell'[articolo 21 nella legge 4 giugno 1896, n. 183](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1896-06-04;183~art21), e' estesa a tutti gli atti di procedura posti in essere dai Crediti fondiari, compresi gli atti dei giudizi incidentali, ancorche' riguardino questioni di merito, in tutti i gradi di giurisdizione e dei giudizi di graduazione e di liquidazione ed i relativi incidenti, come pure agli atti d'immissione in possesso di stabili aggiudicati ai detti Crediti fondiari in seguito a subaste promosse, sia dai medesimi, sia da terzi.

Testo unico-art. 99

Art. 99. ([Art. 10, legge 7 luglio 1905, n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;349~art10) - [Art. 9, legge 7 luglio 1905, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350~art9)). Sono ridotti della meta' gli onorari stabiliti dalle vigenti tariffe notarili per la stipulazione dei contratti di trasformazione di mutui in conformita' delle disposizioni dei seguenti capi.

Testo unico-art. 100

Art. 100. ([Art. 11, legge 7 luglio 1905, n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;349~art11) - [Art. 10, legge 7 luglio 1905, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350~art10). E' data facolta' ai delegati dei Crediti fondiari degli Istituti di emissione, che si presentino con certificato catastale storico, riguardante determinati fondi, di fare ricerche sui registri catastali o di ricavare senza spesa le memorie e gli appunti necessari al disimpegno dell'incarico loro affidato.

Testo unico-art. 101

Art. 101. ([Art. 12, legge 7 luglio 1905, n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;349~art12) - [Art. 11, legge 7 luglio 1905, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350~art11)). E' prorogato fino al 31 dicembre 1916 il termine stabilito dall'[articolo 31 della legge 4 giugno 1896, n. 183](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1896-06-04;183~art31), per godere il beneficio della riduzione ad un quarto delle tasse di registro per gli atti di trapasso e di cessione ivi contemplati che, in dipendenza dei mutui stipulati sino al 31 dicembre 1895, si faranno dai Crediti fondiari.

Testo unico-art. 102

Art. 102. (Art. 2, allegato S alla [legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486)). Gli Istituti di credito fondiario degli Istituti di emissione hanno la facolta' di cedere i propri crediti ad altri Istituti di Credito fondiario ordinari, o a privati, alle condizioni che reputeranno piu' convenienti, estinguendo integralmente il rispettivo credito nei modi di legge.

Testo unico-art. 103

Art. 103. (Art. 3, allegato S alla [legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486)). Nessun diritto o compenso e' dovuto all'Erario nel caso di restituzione anticipata di mutuo fondiario fatta mediante stipulazione d'un nuovo mutuo ipotecario con altri Istituti, purche' la somma e la durata del nuovo mutuo non siano inferiori al capitale ancora dovuto ed agli anni che rimangono a decorrere.

Testo unico-art. 104

Art. 104. (Art. 4, allegato S alla [legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486)). Quando il Credito fondiario di un Istituto di emissione divenga deliberatario degli stabili ipotecati, potra' differire il rimborso del rispettivo mutuo residuo, con l'obbligo di continuare l'ammortamento semestrale per la durata del mutuo originario. Nel caso di rivendita il prezzo dovra' essere impiegato nella estinzione del debito residuo e nell'ammortamento di un corrispondente numero di cartelle. Quando il prezzo stesso non sia sufficiente, l'Istituto avra' l'obbligo di supplire alla differenza. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Credito fondiario del banco di Napoli, il servizio delle cui cartelle e' regolato dagli articoli 80, 81, 82, 85 e 86.

Testo unico-art. 105

Art. 105. (Art. 5, allegato S alla [legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486)). La facolta' attribuita al deliberatario dall'[art. 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6955~art36), potra' essere esercitata anche dal compratore dell'immobile aggiudicato al Credito fondiario di un Istituto di emissione. Il termine di 15 giorni, indicato dal detto articolo 36, e' esteso a 30 giorni a favore del deliberatario che intenda di profittare del mutuo fondiario concesso al debitore espropriato.

Testo unico-art. 106

Art. 106. (Art. 6, allegato S alla [legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486)). Dopo il terzo esperimento d'asta gli Istituti di Credito fondiario degli Istituti di emissione possono chiedere al tribunale civile, in Camera di consiglio, l'autorizzazione di vendere a trattativa privata i beni sottoposti ad espropriazione e ad essi ipotecati, per un prezzo non minore di quello in base al quale fu bandita l'ultima gara. Il relativo provvedimento non potra' essere impugnato se non per nullita' di forma, e la impugnazione non sospendera' la vendita. Il prezzo sara' versato all'Istituto, il quale prelevera' l'importo del suo credito in conformita' all'articolo 23, lettera f, del testo unico delle leggi sul Credito fondiario, approvato col [R. decreto 22 febbraio 1885, n. 2922](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1885-02-22;2922), tenendo in deposito la somma residuale agli effetti del giudizio di graduazione.

Testo unico-art. 107

Art. 107. (Art. 7, allegato S alla [legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486)). Per la nomina, la revoca e la surrogazione del sequestratario, di cui alla lettera b dell'articolo 23 del citato testo unico delle leggi sul Credito fondiario, e per la cauzione che possa da lui venire richiesta, il presidente del tribunale dovra' conformarsi alle proposte degli Istituti di Credito fondiario degli Istituti di emissione.

Testo unico-art. 108

Art. 108. ([Art. 15, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art15) - [Art. 26](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486~art26) e [27, legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486~art27) - Art. 1, allegato P alla [legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486~art12), allegato T alla legge suddetta.) La vigilanza sugli Istituti di emissione, sui Crediti fondiari annessi, sulla Cassa di risparmio del Banco di Napoli e sulla liquidazione della Banca romana spetta al Ministero del tesoro.

Testo unico-art. 109

Art. 109. (Art. 4, allegato P alla [legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486)). Le spese occorrenti per la vigilanza sugli Istituti di emissione sono sostenute dagli Istituti medesimi.

Testo unico-art. 110

Art. 110. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;262)))

Testo unico-art. 111

Art. 111. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-10;43) (26)((27))

Testo unico-art. 112

Art. 112. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;262)))

Testo unico-art. 113

Art. 113. ([Legge 31 dicembre 1907, n. 804](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1907-12-31;804)). La vigilanza permanente diretta sugli Istituti di emissione e su tutte le annesse gestioni e' esercitata dal ministro del tesoro pei mezzi di un ufficio di ispettorato generale.

Testo unico-art. 114

Art. 114. ((1. La Banca d'Italia deve informare volta per volta, e in tempo utile, il Ministro dell'Economia e delle Finanze del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale dei partecipanti e per le adunanze del Consiglio superiore, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi. 2. Alle sedute dell'assemblea e del Consiglio superiore assiste un rappresentante del Governo, o, in sua vece, un funzionario a cio' delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze)).

Testo unico-art. 115

Art. 115. ((ARICOLO ABROGATO DAL [D.L. 30 NOVEMBRE 2013, N. 133](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-11-30;133), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 29 GENNAIO 2014, N. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-01-29;5)))

Testo unico-art. 116

Art. 116. (Art. 10, allegato P alla [legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486)). L'ispettore o il delegato, di cui agli articoli precedenti, deve trasmettere, entro due giorni, al ministro del tesoro un rapporto sugli affari discussi e sulle deliberazioni prese nell'adunanza alla quale egli abbia assistito. Entro lo stesso termine la direzione generale dell'Istituto deve comunicare un sunto delle accennate deliberazioni, salvo a spedire il verbale per esteso dopo che sia stato approvato.

Testo unico-art. 117

Art. 117. (Art. 11, allegato P alla [legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486)). L'Ispettorato generale e' tenuto ad esaminare i bilanci annuali degli Istituti di emissione e, ove lo reputi necessario, ad accertarne la corrispondenza con le scritture degli Istituti medesimi. A questo fine gli Istituti devono comunicare in tempo all'Ispettorato stesso i bilanci ed i conti profitti e perdite, e devono fornirgli tutte quelle informazioni che all'uopo fossero ad essi richieste, salvo per quanto riguarda il Banco di Napoli e il suo Credito fondiario il disposto dell'art. 135.

Testo unico-art. 118

Testo unico-art. 118 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43 (26)((27))

Testo unico-art. 119

Testo unico-art. 119 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43 (26)((27))

Testo unico-art. 120

Art. 120. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-10;43) (26)((27))

Testo unico-art. 121

Testo unico-art. 121 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43 (26)((27))

Testo unico-art. 122

Art. 122. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-10;43) (26)((27))

Testo unico-art. 123

Art. 123. ([Art. 15, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art15) - Art. 17, allegato P alla [legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 36](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486~art36), legge stessa). Alla fine di ciascun triennio il ministro del tesoro ordinera' una ispezione straordinaria degli Istituti di emissione, a mezzo di ufficiali dallo Stato, che non abbiano preso parte a precedenti ispezioni sull'Istituto, intorno al quale debbono riferire. Le relazioni sopra tali ispezioni saranno presentate al Parlamento entro tre mesi.

Testo unico-art. 124

Art. 124. (Art. 18, allegato P alla [legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486)). Queste ispezioni hanno per oggetto: LETTERA ABROGATA DAL [D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-10;43);(26)((27)) LETTERA ABROGATA DAL [D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-10;43);(26)((27)) LETTERA ABROGATA DAL [D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-10;43);(26)((27)) d) di accertare l'esatta corrispondenza delle scritture esistenti nei libri dell'Istituto colle situazioni, con i resoconti e i prospetti trasmessi al Governo; LETTERA ABROGATA DAL [D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-10;43);(26)((27)) f) di accertare l'osservanza, da parte della Banca d'Italia, delle prescrizioni del Codice di commercio, particolarmente di quelle recate dagli articoli 146, 176 e 181, e l'esistenza reale del patrimonio proprio rispetto ai Banchi di Napoli e di Sicilia; LETTERA ABROGATA DAL [D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-10;43);(26)((27)) h) di esaminare ogni altra condizione diretta ad assicurare la esatta e completa esecuzione della legge; LETTERA ABROGATA DAL [D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-10;43).(26)((27)) --------------- (1) Data dell'applicazione della [legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449).

Testo unico-art. 125

Testo unico-art. 125 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43 (26)((27))

Testo unico-art. 126

Art. 126. (Art. 21, allegato P alla [legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486)). I pubblici ufficiali incaricati delle ispezioni straordinarie di che all'art. 123, devono presentare, entro un mese dal compimento della ispezione, al ministro del tesoro una relazione particolareggiata intorno ai risultati dell'ispezione stessa. Nel caso che l'ispezione accerti fatti gravi, deve esserne data notizia sommaria immediatamente al ministro stesso.

Testo unico-art. 127

Art. 127. (Art. 22, allegato P alla [legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486)). Il ministro del tesoro puo' fare eseguire in qualunque tempo ispezioni straordinarie, generali e speciali, agli Istituti di emissione.

Testo unico-art. 128

Testo unico-art. 128 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43 (26)((27))

Testo unico-art. 129

Art. 129. (Art. 24, allegato P alla [legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486)). Egualmente il ministro del tesoro, accertati i fatti di che agli articoli 138, 139 e 140, ne fa regolare denunzia all'autorita' giudiziaria per l'applicazione delle pene con quegli articoli comminate.

Testo unico-art. 130

Art. 130. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-10;43) (26)((27))

Testo unico-art. 131

Testo unico-art. 131 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43 (26)((27))

Testo unico-art. 132

Art. 132. ([Art. 17, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art17)). I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli Istituti d'emissione. ((24))

Testo unico-art. 133

Art. 133. ([Art. 1, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art1)). Lo statuto della Banca d'Italia e' approvato con decreto Reale. Tale approvazione e l'inserzione dello statuto stesso nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno tengono luogo delle pubblicazioni e trascrizioni prescritte nel Codice di commercio per le Societa' anonime.

Testo unico-art. 134

Art. 134. ([Art. 15, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art15) - Art. 9, allegato T alla [legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486)). La nomina del direttore generale della Banca d'Italia deve essere approvata dal Governo. Il direttore generale del Banco di Napoli e quello del Banco di Sicilia sono nominati con R. decreto, sulla proposta del ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Testo unico-art. 135

Art. 135. (Art. 18, allegato B alla [legge 17 gennaio 1897, n. 9, e art. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9~art10) della legge medesima). Le norme per l'esecuzione degli articoli 12, 15, 80 a 82, 84, 87 e 89, intese ad assicurare la piu' rigorosa gestione amministrativa del Banco di Napoli e del suo Credito fondiario, a disciplinarne il riscontro dei bilanci e a sancire l'obbligo di non aprire fidi che agli inscritti negli appositi elenchi denominati castelletti, e per somme non superiori a quelle prefisse negli elenchi medesimi, sono stabilite con regolamento approvato con R. decreto (1). Con tale decreto e' anche provveduto all'istituzione di un ispettore permanente del Ministero del tesoro, per la liquidazione del Credito fondiario e per la rigorosa osservanza di tutte le discipline emanate a garantire i provvedimenti relativi al Credito fondiario medesimo. Con altro decreto Reale (2) sono fissate le norme per accordi fra il Banco di Napoli e gli altri Istituti di emissione, per lo scambio reciproco delle notizie riguardanti i fidi conceduti ad una stessa ditta. Il regolamento del Banco di Napoli (3) nella parte riguardante il personale, determina la responsabilita' dei funzionari di ogni grado e le relative sanzioni, all'infuori dei casi contemplati dagli articoli 138, 139 e 140. -------------------- (1) [R. decreto 22 aprile 1897, n. 141](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-22;141), modificato con [R. decreto 19 novembre 1905, n. 553](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1905-11-19;553). (2) [R. decreto 1° giugno 1897, n. 172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1897-06-01;172). (3) Approvato con [R. decreto 2 agosto 1903, n. 529](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1903-08-02;529).

Testo unico-art. 136

Art. 136. ([Art. 22, legge 7 aprile 1881, n. 133](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1881-04-07;133~art22) - [Art. 4, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art4) - Art. 10, allegato D alla [legge 17 gennaio 1897, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9)) Nelle stanze di compensazione instituite in virtu' del [R. decreto 19 maggio 1881, n. 220](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1881-05-19;220), o che venissero instituite in seguito, sono ammessi un rappresentante del tesoro dello Stato ed un rappresentante delle sedi e delle succursali degli Istituti d'emissione, delle Casse di risparmio, delle Banche di sconto e popolari e dei principali banchieri, per la riscontrata dei biglietti pagabili a vista e al portatore e per le compensazioni degli altri titoli di credito. L'esercizio delle stanze di compensazione, ove proceda direttamente dalle Camere di commercio, puo' da queste venire affidato, col consenso del Governo e sotto la loro vigilanza e responsabilita', anche a un solo Istituto di emissione, se questo ne abbia gia' l'esercizio. L'esercizio delle stanze di compensazione, che si istituissero in citta' nelle quali esistano sedi o succursali di tutti gli Istituti di emissione, puo' essere affidato dalla locale Camera di commercio a quello o a quegli Istituti di emissione, riuniti in consorzio, che abbiano sedi o succursali nel luogo medesimo.

Testo unico-art. 137

Art. 137. ([Art. 16, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art16)). Con decreto Reale, sopra proposta del ministro del tesoro, udito il Consiglio dei ministri, potra' essere sospesa o revocata la facolta' dell'emissione all'Istituto il quale contravvenga alle disposizioni di legge od a quelle dei propri statuti. Gli amministratori degli Istituti di emissione, eccettuato il caso previsto nell'articolo 149 del Codice di commercio, sono responsabili in solido verso i soci, verso il pubblico stabilimento di credito e verso i terzi dell'inadempimento delle disposizioni della presente legge, dei relativi statuti e regolamenti, salve sempre le azioni civili e penali nascenti da altre leggi. L'azione contro gli amministratori della Banca d'Italia puo' esser promossa da uno o da piu' azionisti, purche' posseggano almeno mille azioni.

Testo unico-art. 138

Art. 138. ([Art. 20, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art20)). Nel caso di contravvenzione alle disposizioni della presente legge, chiunque investito di funzioni negli Istituti di emissione afferma il falso o nasconde il vero, traendo in inganno coloro che esercitano le funzioni di vigilanza o di ispezione, allo scopo di celare le condizioni anormali dei detti Istituti, od operazioni proibite od atti che importino responsabilita' altrui, e' punito con la reclusione da tre mesi a quattro anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Testo unico-art. 139

Art. 139. ([Art. 20, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art20)). Chiunque nell'esercizio delle funzioni di vigilanza o di ispezione degli Istituti di emissione affermi il falso o nasconda il vero, allo scopo indicato nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Testo unico-art. 140

Art. 140. ([Art. 29, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art29)). Chiunque effettua l'emissione di biglietti di Banca, che non siano fabbricati e somministrati secondo le norme dell'art. 4, o rimette in circolazione biglietti di Banca, che si sarebbero dovuti annullare o bruciare, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Testo unico-art. 141

Art. 141. ([Art. 30, legge 30 aprile 1874, n. 1920](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1874-04-30;1920~art30)). Gli enti morali e le Associazioni non compresi in questa legge, e gli individui che emettessero biglietti od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore a vista, saranno soggetti ad una multa in somma eguale all'ammontare dei biglietti od altri titoli emessi.

Testo unico-art. 142

Art. 142. ([Art. 30, legge 30 aprile 1874, n. 1920](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1874-04-30;1920~art30) - [Legge 5 luglio 1908, n. 388](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-07-05;388)) E' proibita la fabbricazione, l'emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di biglietti o stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, nel recto o nel verso, i biglietti di Banca, o qualunque altro titolo rappresentante valori di Banca, sotto comminatoria di una multa da L. 50 a L. 500 a carico di coloro che li fabbricassero o li ponessero in vendita. Gli stampati e le lastre relative saranno sempre confiscati, a chiunque appartengano, e dovranno essere distrutti. I commi precedenti non si applicano nei casi consentiti dalle disposizioni comunitarie o dalla BCE con riferimento alle banconote in Euro.(26)((27))

Testo unico-art. 143

Art. 143. ([Art. 13, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art13) - [Art. 6, legge 7 luglio 1902, n. 290](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1902-07-07;290~art6) - [Art. 4, legge 7 luglio 1902, n. 318](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1902-07-07;318~art4) - [Art. 2, legge 5 luglio 1908, n. 351](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-07-05;351~art2)). I crediti degli Istituti di emissione, gia' compresi nella categoria delle immobilizzazioni, e che per contratti anteriori al 30 giugno 1893 ed aventi data certa, o che per disposizioni di legge non poterono essere liquidati entro 31 dicembre 1908, saranno liquidati tosto che, a norma dei singoli contratti o di legge, diventeranno esigibili.

Testo unico-art. 144

Art. 144. ([Art. 5, legge 7 luglio 1902, n. 290](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1902-07-07;290~art5)). La Banca d'Italia ed il Banco di Napoli sono autorizzati a consentire alla Societa' pel risanamento di Napoli anticipazioni temporanee garantite a norma di legge, fruttifere dell'interesse di 3.50 per cento, sino a concorrenza di una somma complessiva non eccedente il valore realizzabile dei reliquati provenienti dall'esecuzione dell'opera pubblica e destinati a contribuire per 7 milioni al compimento dell'opera stessa.

Testo unico-art. 145

Art. 145. ([Art. 7, legge 7 luglio 1902, n. 290](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1902-07-07;290~art7) - [Art. 16, legge 17 gennaio 1897, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9~art16)). La Banca d'Italia e il Banco di Napoli, agli effetti della liquidazione e della mobilizzazione dei loro crediti verso la Societa' per il risanamento di Napoli, godranno, sino a tutto l'anno 1913, della riduzione di tre quarti della tassa di registro per gli atti di vendita, acquisti di immobili o cessioni di crediti, e delle altre agevolezze fiscali di cui all'[art. 2 della legge 26 dicembre 1901, n. 516](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1901-12-26;516~art2), senza riguardo alla data delle rispettive iscrizioni ipotecarie. Gli stessi Istituti godranno inoltre, sino alla stessa data della riduzione alla meta' delle tasse di registro e di bollo dovute per gli atti processuali e le sentenze per la riscossione dei loro crediti predetti. Visto, d'ordine di Sua Maesta': Il ministro segretario di Stato per il tesoro TEDESCO.

Allegato I-art. 1

Allegato I. R. decreto 10 ottobre 1895, n. 627, che stabilisce i requisiti delle cambiali sull'estero e dei crediti in conto corrente all'estero ammessi a far parte della riserva degli Istituti di emissione. (Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno del 24 ottobre 1895, n. 251). UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Veduti l'art. 6 e l'art. 11 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per il riordinamento degli Istituti di emissione; Veduto l'art. 31 della legge 8 agosto 1893, n. 486, per i provvedimenti di finanza e del tesoro; Veduto il testo unico del regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, costituente l'allegato P approvato con l'art. 26 della citata legge 8 agosto 1895; Sentiti gli Istituti di emissione; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 (1). Le cambiali sull'estero che, ai termini e nei limiti indicati negli articoli 6 e 11 della legge 10 agosto 1893, n. 449, possono essere comprese nella riserva utile per la circolazione, devono presentare una disponibilita' all'estero per il giorno della scadenza in specie d'oro o in monete a pieno titolo dell'Unione monetaria latina. Queste cambiali, debitamente accettata dal trattario all'estero, devono portare una scadenza non maggiore di tre mesi dalla data nella quale entrano a far parte del portafoglio per la riserva degli Istituti di emissione, e devono essere munite di almeno due firme di prim'ordine. --------------- (1) Al riferimento agli articoli 6 e 11 della legge 10 agosto 1893, n. 449, deve ritenersi sostituito quello agli articoli 11 e 19 del nuovo testo unico di legge.

Allegato I-art. 2

Art. 2. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto e successivamente, ad ogni fine di semestre, gli Istituti di emissione trasmetteranno al Ministero del tesoro l'elenco degli Istituti e delle ditte bancarie, le cui firme, oltre quelle dei corrispondenti diretti del tesoro, essi considerano di primo ordine, agli effetti di che all'articolo precedente. Il ministro del tesoro avra' sempre la facolta' di ordinare la eliminazione di uno o piu' nomi d'Istituti o ditte dal detto elenco.

Allegato I-art. 3

Art. 3. A far parte della quota di riserva, nei limiti indicati all'art. 1 del presente decreto, sono ammessi i buoni del tesoro britannico e, in generale, i buoni del tesoro di Stati forestieri, purche' pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione latina, e purche' fra la data dell'acquisto da parte degli Istituti di emissione e quella della scadenza dei buoni medesimi non interceda un periodo di tempo superiore ai tre mesi.

Allegato I-art. 4

Art. 4. Sono ammessi a far parte della riserva utile per la circolazione degli Istituti di emissione, nei limiti indicati nell'art. 1, i crediti in conto corrente e perfettamente disponibili, in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione latina, a vista o a termine non eccedente i quindici giorni, che gli Istituti di emissione abbiano all'estero presso le grandi Banche di emissione o le Banche e i banchieri corrispondenti diretti del tesoro. Gli Istituti di emissione che intendono valersi di questa disposizione, devono trasmettere al Ministero del tesoro, insieme ad ogni situazione, i certificati comprovanti l'esistenza effettiva dei detti crediti, rilasciati dagli Istituti o dai banchieri debitori con riferimento alla sera del 10, del 20 e dell'ultimo giorno di ciascun mese.

Allegato I-art. 5

Art. 5. I detti certificati devono portare: l'indicazione del credito effettivo dell'Istituto di emissione italiano alla sera del 10, del 20 e dell'ultimo giorno di ciascun mese; la qualita' delle specie nelle quali il credito e' esigibile; la dichiarazione che il credito stesso e' pagabile interamente a vista o non a piu' di quindici giorni dal preavviso per il rimborso; la firma di chi legalmente e' autorizzato a rappresentare presso i terzi l'Istituto o la ditta emittente il certificato. Gli Istituti di emissione, che abbiano disposto mediante assegni o in altro modo del credito in conto corrente all'estero, senza che i rispettivi corrispondenti abbiano potuto averne notizia nel momento del rilascio del certificato, debbono farne speciale annotazione sul certificato medesimo, per la determinazione precisa delle somme in conto corrente perfettamente disponibili ai termini dell'articolo precedente.

Allegato I-art. 6

Art. 6. Il ragguaglio delle valute forestiere colle specie d'oro e di argento a pieno titolo di conio italiano sara' fissato d'accordo fra il Ministero del tesoro e gli Istituti d'emissione.

Allegato I-art. 7

Art. 7 (1). L'Ufficio centrale d'ispezione per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione riscontrera', a brevi intervalli, se siano rigorosamente osservate le disposizioni contenute negli articoli precedenti, e potra' esaminare i registri e la corrispondenza degli Istituti per appurare l'esistenza reale dei depositi attivi all'estero risultanti dai certificati di' cui agli articoli 4 e 5. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addi' 10 ottobre 1895. UMBERTO. Sidney Sonnino. Visto, Il guardasigilli: V. Calenda Di Tavani. -------------- (1) In relazione all'art. 113 del nuovo testo unico di legge alle parole «Ufficio centrale d'ispezione» devono ritenersi sostituite le altre «Ispettorato generale».

Allegato II-art. 1

Allegato II. R. decreto 25 ottobre 1895, n. 639, che autorizza gli Istituti di emissione a concedere sconti di effetti cambiari, con firme di primo ordine, ad una ragione inferiore alla normale. (Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno del 6 novembre 1805, n. 261). UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Veduto l'articolo 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per il riordinamento degli Istituti di emissione; Veduto l'articolo 35 della legge 8 agosto 1895, n. 486, per i provvedimenti di finanza e di tesoro; Veduto l'articolo 26 dell'allegato P approvato coll'articolo 26 della citata legge 8 agosto 1895; Sulla proposta del ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 (2). Gli Istituti di emissione, tenuto conto delle rispettive disponibilita' di fondi e delle condizioni del mercato, e purche' l'ammontare della circolazione del biglietti rispettiva non ecceda i limiti normali segnati dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sono autorizzati a scontare ad una ragione inferiore alla normale - da determinarsi ogni tre mesi con decreto Ministeriale, intesi gli Istituti di emissione, ma che non potra' in nessun caso essere inferiore al tre e mezzo per cento - cambiali presentate e garantite da firme commerciali e bancarie di primo ordine, aventi una scadenza non superiore a tre mesi dalla data dello sconto. ---------------- (2) Al riferimento all'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, deve ritenersi sostituito quello all'art. 6 del nuovo testo unico di legge. Vedasi quanto alla determinazione del saggio ridotto l'art. 28 del testo precitato.

Allegato II-art. 2

Art. 2. Sono assolutamente escluse dalla concessione, di che all'articolo precedente, le cambiali rinnovate in tutto o soltanto in parte, per prorogare interamente o parzialmente il pagamento del debito, e quelle cambiali che risultino create per l'estinzione del debito in corso.

Allegato II-art. 3

Art. 3. Le deliberazioni della Commissione di sconto, riguardanti le operazioni considerate nel presente decreto, debbono essere registrate in verbali separati, e debbono essere prese con un numero di voti favorevoli non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti la Commissione medesima. Il direttore della sede o della succursale ha facolta' di sospendere la deliberazione di cui al comma precedente, riferendone senza indugio alla Direzione generale per la decisione definitiva.

Allegato II-art. 4

Art. 4 (1). Il portafoglio delle cambiali scontate, in conformita' all'art. 1, deve essere tenuto separato e distinto sia dal portafoglio ordinario, sia da quello per le operazioni di sconto contemplate dal [terzo comma dell'art. 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art4-com3). -------------- (1) Al riferimento al [terzo comma dell'art. 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art4-com3) deve ritenersi sostituito quello all'art. 28 (terzo e quarto comma) del nuovo testo unico di legge.

Allegato II-art. 5

Art. 5 (2). Il portafoglio delle cambiali scontate ai termini del presente decreto sara' soggetto a verifiche dell'Ufficio centrale di ispezione istituito presso il Ministero del tesoro. Gli ufficiali incaricati delle verifiche potranno esaminare il registro speciale delle deliberazioni delle Commissioni di sconto, per accertarsi della loro regolarita' e per porlo a riscontro con le situazioni del portafoglio speciale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addi' 25 ottobre 1893. UMBERTO. Sidney Sonnino. Visto, Il guardasigilli: V. Calenda Di Tavani. --------------- (2) In relazione all'art. 113 del nuovo testo unico di legge, alle parole «Ufficio centrale d'ispezione» devono ritenersi sostituite le altre «Ispettorato generale».

Allegato III-art. 1

Allegato III. R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62, che regola lo sconto presso gli Istituti di emissione degli effetti rifasciati dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia. (Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dal Regno del 29 febbraio 1908, n. 50). VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Visto l'art. 13 della legge 31 dicembre 1907, n. 804; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per l'agricoltura, industria e commercio e per il tesoro, d'accordo col ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Il Consorzio obbligatorio zolfifero siciliano potra' rilasciare, a favore della Banca autonoma di credito minerario, effetti cambiari in base e non oltre l'ammontare dei tre quarti delle somme di cui sia creditore per regolare contratto verso terzi, per vendite a termine di zolfo. Sui detti effetti cambiari dovra' essere indicata la data e la registrazione dei contratti, nonche' la quantita' di zolfo venduto.

Allegato III-art. 2

Art. 2. L'importo degli effetti cambiari di cui al precedente articolo sara' dalla Banca autonoma di credito minerario versato al Banco di Sicilia, quale cassiere del Consorzio zolfifero, ed imputato dallo stesso Banco al conto corrente di cui all'art. 12, capoverso secondo, del [R. decreto 22 luglio 1906, n. 378](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1906-07-22;378), per essere distribuito ai produttori consorziati ed agli altri enti interessati, secondo le norme vigenti.

Allegato III-art. 3

Art. 3. Gli Istituti di emissione sono autorizzati a scontare a saggio di favore i detti effetti cambiari, che abbiano una scadenza non superiore ai quattro mesi. Sopra il prezzo che, a termini del contratto, sara' pagato dal compratore alla consegna del minerale, l'Istituto possessore degli effetti cambiari ha diritto di prelazione sino a concorrenza del credito risultante dalle cambiali stesse. Per l'esercizio di tale diritto, la parte di prezzo, corrispondente a quella gia' anticipata al Consorzio dagli Istituti, deve essere versata un conto corrente speciale che il Banco di Sicilia, come cassiere del Consorzio, terra' a disposizione degli Istituti sovventori, previa, occorrendo, regolare notifica del loro credito da farsi al Banco stesso nell'anzidetta sua qualita'.

Allegato III-art. 4

Art. 4. Gli Istituti di emissione sono parimente autorizzati a scontare a saggio di favore gli effetti cambiari a scadenza non superiore a quattro mesi, emessi dalla Banca autonoma di credito minerario, a condizione che siano regolarmente cedute in garanzia fedi di deposito e note di pegno su zolfo, per un importo pari agli effetti da scontarsi. La Banca di credito minerario e il Banco di Sicilia, quale cassiere del Consorzio zolfifero, stabiliranno d'accordo le norme per regolare la eventuale sostituzione delle fedi di deposito e delle note di pegno che prima della scadenza degli effetti scontati fossero estinte e per assicurare il pagamento degli effetti medesimi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 febbraio 1908. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Carcano - Cocco-Ortu - Lacava. Visto, Il guardasigilli: Orlando.

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