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LEGGE 29 dicembre 1910, n. 887

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Presso le Corti di cassazione, di appello, i tribunali civili e penali, gli uffici del Pubblico Ministero e le preture, che saranno indicate in apposita tabella da approvarsi con decreto Reale, prestano servizio gli uscieri.