Art. 1
Presso le Corti di cassazione, di appello, i tribunali civili e penali, gli uffici del Pubblico Ministero e le preture, che saranno indicate in apposita tabella da approvarsi con decreto Reale, prestano servizio gli uscieri.
Presso le Corti di cassazione, di appello, i tribunali civili e penali, gli uffici del Pubblico Ministero e le preture, che saranno indicate in apposita tabella da approvarsi con decreto Reale, prestano servizio gli uscieri.