Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2011
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados il 15 ottobre 2008.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 243 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Palma
Accordo - Art. 1
Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO TRA GLI STATI DEL CARIFORUM, DA UNA PARTE, E LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA ANTIGUA E BARBUDA, IL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS, LE BARBADOS, IL BELIZE, IL COMMONWEALTH DI DOMINICA, LA REPUBBLICA DOMINICANA, GRENADA, LA REPUBBLICA DELLA GUYANA, LA REPUBBLICA DI HAITI, LA GIAMAICA, SAINT CHRISTOPHER E NEVIS, SAINT LUCIA, SAINT VINCENT E GRENADINE, LA REPUBBLICA DI SURINAME, LA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO, di seguito denominati "gli Stati del CARIFORUM", da una parte, e IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, di seguito denominati gli "Stati membri dell'Unione europea", e la COMUNITA' EUROPEA, dall'altra, VISTO il trattato modificato di Chaguaramas che istituisce la Comunita' caraibica e il mercato e l'economia unici della CARICOM, il trattato di Basseterre che istituisce l'Organizzazione degli Stati dei Caraibi orientali e l'accordo che istituisce una zona di libero scambio tra la Comunita' caraibica e la Repubblica dominicana, da un lato, e il trattato che istituisce la Comunita' europea, dall'altra, VISTO l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e modificato il 25 giugno 2005, di seguito denominato l'"accordo di Cotonou", RIAFFERMANDO il proprio impegno nei confronti del rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto, elementi essenziali dell'accordo di Cotonou, e nei confronti del buon governo, elemento fondamentale dell'accordo di Cotonou, CONSIDERANDO la necessita' di promuovere e accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale degli Stati del CARIFORUM al fine di contribuire alla pace e alla sicurezza e favorire un contesto politico stabile e democratico, CONSIDERANDO l'importanza che essi attribuiscono agli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e agli obiettivi di sviluppo del millennio stabiliti dalle Nazioni Unite, CONSIDERANDO la necessita' di promuovere il progresso socioeconomico dei loro cittadini in forme compatibili con lo sviluppo sostenibile rispettando i diritti fondamentali dei lavoratori coerentemente con gli impegni da essi assunti in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro e tutelando l'ambiente conformemente alla dichiarazione di Johannesburg del 2002, RIAFFERMANDO il loro impegno a cooperare per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Cotonou, tra cui l'eliminazione della poverta', lo sviluppo sostenibile e la graduale integrazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) nell'economia mondiale, DESIDEROSI di agevolare la realizzazione della visione dello sviluppo della CARICOM, CONSIDERANDO il loro impegno nei confronti dei principi e delle norme che disciplinano il commercio internazionale, in particolare quelli contenuti nell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), CONSIDERANDO il diverso livello di sviluppo socioeconomico degli Stati del CARIFORUM, da un lato, e della Comunita' europea e dei suoi Stati membri, dall'altro, CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti, in particolare degli stretti legami storici, politici ed economici che li uniscono, CONSIDERANDO che essi intendono rafforzare tali legami e instaurare relazioni durature, fondate sul partenariato e sulla reciprocita' di diritti e di obblighi e sostenute da un dialogo regolare con l'obiettivo di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche, DESIDEROSI di rafforzare il quadro dei loro rapporti economici e commerciali mediante un accordo di partenariato economico che possa fungere da strumento di sviluppo per gli Stati del CARIFORUM, DESIDEROSI di rafforzare i loro rapporti economici, in particolare i flussi commerciali e di investimento, partendo dalle attuali condizioni di accesso preferenziale al mercato applicate dalla Comunita' europea agli Stati del CARIFORUM e migliorandole, RIAFFERMANDO il loro impegno a sostegno del processo di integrazione regionale degli Stati del CARIFORUM, in particolare a favore dell'integrazione economica regionale quale strumento fondamentale per facilitare la loro integrazione nell'economia mondiale e aiutarli a sostenere le sfide della globalizzazione e a realizzare una crescita economica e un progresso sociale compatibili con lo sviluppo sostenibile cui essi aspirano, CONSAPEVOLI del fatto che occorre sviluppare le capacita' e intervenire sui vincoli che ostacolano la crescita dell'offerta negli Stati del CARIFORUM per poter sfruttare pienamente le maggiori opportunita' commerciali e ottimizzare i benefici delle riforme del commercio, e RIAFFERMANDO il ruolo essenziale che l'assistenza allo sviluppo, compresa quella commerciale, puo' svolgere a sostegno dell'attuazione e di un proficuo utilizzo del presente accordo da parte degli Stati del CARIFORUM, RICORDANDO che l'Unione europea (UE) e' impegnata a intensificare gli aiuti allo sviluppo, compresi quelli al commercio, e a destinare una quota considerevole degli impegni della Comunita' europea e degli Stati membri dell'UE ai paesi ACP, DETERMINATI a far si' che la cooperazione allo sviluppo della Comunita' europea a favore della cooperazione e integrazione economica regionale, di cui all'accordo di Cotonou, venga attuata in modo da ottimizzare i previsti vantaggi del presente accordo, IMPEGNATI a cooperare, in coerenza con la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, il consenso europeo per lo sviluppo e il partenariato UE-Caraibi per la crescita, la stabilita' e lo sviluppo, in modo da agevolare il contributo degli Stati membri dell'UE e la partecipazione di altri donatori a sostegno degli sforzi degli Stati del CARIFORUM finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del presente accordo, CONVINTI che l'accordo di partenariato economico creera' un nuovo contesto piu' favorevole alle loro relazioni nei settori del commercio e degli investimenti e aprira' nuove occasioni dinamiche di crescita e di sviluppo, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Obiettivi Il presente accordo persegue i seguenti obiettivi: a) contribuire alla riduzione e in prospettiva all'eliminazione della poverta' mediante l'istituzione di un partenariato commerciale coerente con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, con gli obiettivi di sviluppo del millennio e con l'accordo di Cotonou; b) promuovere l'integrazione regionale, la cooperazione economica e il buon governo cosi' da istituire e attuare un quadro di regolamentazione efficace, prevedibile e trasparente in materia di scambi commerciali e investimenti tra le parti e nella regione del CARIFORUM; c) promuovere la graduale integrazione degli Stati del CARIFORUM nell'economia mondiale, conformemente alle loro scelte politiche e alle loro priorita' di sviluppo; d) migliorare la capacita' degli Stati del CARIFORUM in materia di politica commerciale e di questioni connesse agli scambi; e) favorire le condizioni per stimolare gli investimenti e l'iniziativa del settore privato e rafforzare la capacita' di offerta, la competitivita' e la crescita economica nella regione del CARIFORUM; f) rafforzare le relazioni esistenti tra le parti su basi di solidarieta' e di interesse reciproco. A tal fine l'accordo, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e nel rispetto degli obblighi derivanti dall'OMC, intensifica le relazioni economiche e commerciali, sostiene una nuova dinamica commerciale tra le parti mediante una progressiva liberalizzazione asimmetrica degli scambi reciproci, e rafforza, amplia e approfondisce la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio e agli investimenti.
Accordo - Art. 2
ARTICOLO 2 Principi 1. Il presente accordo si basa sui principi fondamentali, nonche' sugli elementi essenziali e sull'elemento fondamentale di cui rispettivamente agli articoli 2 e 9 dell'accordo di Cotonou. Si fonda sulle disposizioni dell'accordo di Cotonou e sui precedenti accordi di partenariato ACP-CE in materia di cooperazione e integrazione regionale e di cooperazione economica e commerciale. 2. Le parti convengono di applicare in modo complementare e sinergico l'accordo di Cotonou e il presente accordo.
Accordo - Art. 3
ARTICOLO 3 Sviluppo sostenibile 1. Le parti ribadiscono che l'obiettivo dello sviluppo sostenibile deve essere perseguito e integrato a ogni livello del loro partenariato economico, in attuazione degli impegni fondamentali di cui agli articoli 1, 2 e 9 dell'accordo di Cotonou, in particolare dell'impegno generale di riduzione e in prospettiva di eliminazione della poverta' in forme coerenti con gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile. 2. In relazione al presente accordo di partenariato economico le parti intendono il suddetto obiettivo come un impegno a che: a) l'applicazione del presente accordo tenga pienamente conto degli interessi umani, culturali, economici, sociali, sanitari e ambientali dei rispettivi popoli e delle future generazioni; b) i metodi decisionali poggino sui principi fondamentali dell'appropriazione (ownership), della partecipazione e del dialogo. 3. Le parti convengono pertanto di collaborare alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile incentrato sull'essere umano, principale beneficiario dello sviluppo.
Accordo - Art. 4
ARTICOLO 4 Integrazione regionale 1. Le parti riconoscono che l'integrazione regionale costituisce un elemento integrante del loro partenariato e uno strumento efficace per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo. 2. Le parti riconoscono e ribadiscono l'importanza dell'integrazione regionale tra gli Stati del CARIFORUM quale strumento in grado di promuovere maggiori opportunita' economiche per questi paesi, una maggiore stabilita' politica e la loro effettiva integrazione nell'economia mondiale. 3. Le parti riconoscono gli sforzi degli Stati del CARIFORUM volti a promuovere l'integrazione regionale e subregionale tra loro mediante il trattato modificato di Chaguaramas che istituisce la Comunita' caraibica e il mercato e l'economia unici della CARICOM, il trattato di Basseterre che istituisce l'Organizzazione degli Stati dei Caraibi orientali e l'accordo che istituisce una zona di libero scambio tra la Comunita' caraibica e la Repubblica dominicana. 4. Fatti salvi gli impegni assunti con il presente accordo, le parti riconoscono altresi' che il ritmo e i contenuti dell'integrazione regionale devono essere decisi esclusivamente dagli Stati del CARIFORUM nell'esercizio della loro sovranita', tenuto conto anche delle loro ambizioni politiche attuali e future. 5. Le parti, nel convenire che il loro partenariato si fonda sull'integrazione regionale e ha come obiettivo il suo approfondimento, si impegnano a cooperare al suo ulteriore rafforzamento, tenuto conto dei livelli di sviluppo, delle esigenze, della realta' geografica e delle strategie di sviluppo sostenibile di entrambe le parti, nonche' delle priorita' che gli Stati del CARIFORUM si sono date e degli obblighi contemplati dai vigenti accordi di integrazione regionale di cui al paragrafo 3. 6. Le parti si impegnano a cooperare in modo da agevolare l'attuazione del presente accordo e sostenere l'integrazione regionale del CARIFORUM.
Accordo - Art. 5
ARTICOLO 5 Monitoraggio Le parti si impegnano a sottoporre a una verifica permanente il funzionamento dell'accordo mediante i rispettivi processi partecipativi e le rispettive istituzioni, nonche' mediante quelli istituiti a norma del presente accordo, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'accordo, una sua adeguata attuazione e la massimizzazione dei vantaggi che il partenariato comporta per uomini, donne, giovani e bambini. Le parti si impegnano inoltre a consultarsi tempestivamente su qualsiasi problema dovesse insorgere.
Accordo - Art. 6
ARTICOLO 6 Cooperazione nelle sedi internazionali Le parti si adoperano per cooperare in tutte le sedi internazionali nelle quali vengano discussi temi attinenti al presente partenariato.
Accordo - Art. 7
ARTICOLO 7 Cooperazione allo sviluppo 1. Le parti riconoscono che la cooperazione allo sviluppo costituisce un elemento determinante del loro partenariato e un fattore essenziale per la realizzazione degli obiettivi del presente accordo stabiliti all'articolo 1. Tale cooperazione puo' assumere forme finanziarie e non finanziarie. 2. La cooperazione allo sviluppo a favore della cooperazione e integrazione economica regionale, prevista dall'accordo di Cotonou, e' attuata in modo da ottimizzare i vantaggi previsti del presente accordo. I settori di cooperazione e assistenza tecnica sono, se del caso, indicati nei singoli capi del presente accordo. La cooperazione e' realizzata secondo le modalita' previste dal presente , e' oggetto di una costante verifica e viene, se necessario, rivista secondo quanto previsto dall'articolo 246 del presente accordo. 3. I finanziamenti della Comunita' europea a favore della cooperazione allo sviluppo tra il CARIFORUM e la Comunita' europea, destinati a sostenere l'attuazione del presente accordo, sono effettuati nel rispetto delle norme e delle pertinenti procedure previste dall'accordo di Cotonou, in particolare delle procedure di programmazione del Fondo europeo di sviluppo (FES), e attraverso gli appropriati strumenti finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea. In tale contesto il sostegno all'attuazione del presente accordo costituisce una delle priorita'. 4. La Comunita' europea e gli Stati del CARIFORUM firmatari, in funzione dei rispettivi ruoli e delle rispettive responsabilita', prendono tutte le misure necessarie a garantire che le risorse destinate ad agevolare le attivita' di cooperazione allo sviluppo di cui al presente accordo vengano mobilitate, erogate e utilizzate efficacemente. 5. Mediante le rispettive politiche e i rispettivi strumenti per lo sviluppo, gli Stati membri dell'Unione europea assumono collettivamente l'impegno di sostenere le attivita' di cooperazione allo sviluppo a favore della cooperazione e integrazione economica regionale e dell'attuazione del presente accordo negli Stati del CARIFORUM e a livello regionale, nel rispetto dei principi di complementarita' e di efficacia degli aiuti. 6. Le parti cooperano al fine di agevolare la partecipazione di altri donatori disposti a sostenere le attivita' di cooperazione di cui al paragrafo 5 e gli sforzi degli Stati del CARIFORUM volti al raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.
Accordo - Art. 8
ARTICOLO 8 Priorita' di cooperazione 1. La cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 7 si concentra principalmente nei settori di seguito elencati e ulteriormente precisati nei singoli capi del presente accordo: i) la prestazione di assistenza tecnica per lo sviluppo di capacita' umane, giuridiche e istituzionali negli Stati del CARIFORUM in modo che questi ultimi possano piu' facilmente adempiere agli impegni stabiliti dal presente accordo; ii) la prestazione di assistenza per lo sviluppo di capacita' e di strutture istituzionali nel settore della riforma fiscale in modo da rafforzare l'amministrazione tributaria e aumentare il gettito fiscale nella prospettiva di superare la dipendenza dalle tariffe e da altri dazi e oneri, passando ad altre forme di imposizione indiretta; iii) la messa a punto di misure di sostegno volte a promuovere lo sviluppo del settore privato e delle imprese, in particolare dei piccoli operatori economici, e a promuovere la competitivita' internazionale delle aziende del CARIFORUM e la diversificazione delle loro economie; iv) la diversificazione delle esportazioni di beni e servizi del CARIFORUM mediante nuovi investimenti e lo sviluppo di nuovi settori; v) il potenziamento delle capacita' tecnologiche e di ricerca degli Stati del CARIFORUM, cosi' da agevolare l'elaborazione e il rispetto di misure sanitarie e fitosanitarie, norme tecniche e norme del lavoro e di tutela dell'ambiente riconosciute a livello internazionale; vi) lo sviluppo di sistemi di innovazione nell'ambito del CARIFORUM, compreso lo sviluppo di capacita' tecnologiche; vii) il sostegno allo sviluppo delle infrastrutture necessarie al commercio negli Stati del CARIFORUM. 2. Le priorita' della cooperazione allo sviluppo, cosi' come delineate per linee generali al paragrafo 1 e ulteriormente precisate nei singoli capi del presente accordo, sono realizzate secondo le modalita' previste dall'articolo 7. 3. Le parti concordano sui vantaggi derivanti da un fondo di sviluppo regionale, in cui siano rappresentati gli interessi di tutti gli Stati del CARIFORUM, quale strumento per mobilitare e far affluire le risorse per lo sviluppo erogate dal FES e da altri potenziali donatori nel quadro dell'accordo di partenariato economico. A tale proposito gli Stati del CARIFORUM si adoperano per l'istituzione di tale fondo entro due anni dalla firma del presente accordo.
Accordo - Art. 9
ARTICOLO 9 Ambito di applicazione Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le merci originarie della parte CE e di ogni Stato del CARIFORUM(1). --------- (1) Salvo quanto altrimenti espressamente disposto, i termini "merci" e "prodotto" hanno lo stesso significato
Accordo - Art. 10
ARTICOLO 10 Norme di origine Ai fini del presente capo, per "originario" si intende conforme alle norme di origine di cui al protocollo I. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo le parti riesaminano le disposizioni del protocollo I al fine di semplificare ulteriormente i concetti e i metodi impiegati per la determinazione dell'origine in base alle esigenze di sviluppo degli Stati del CARIFORUM. Nel corso di tale riesame le parti prendono in considerazione l'evoluzione delle tecnologie, dei processi di produzione e di tutti gli altri fattori che possono rendere necessaria una modifica delle disposizioni del protocollo I. Le eventuali modifiche sono introdotte mediante decisione del Consiglio congiunto CARIFORUM-CE.
Accordo - Art. 11
ARTICOLO 11 Dazio doganale Nei dazi doganali rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato all'importazione o all'esportazione di merci, comprese tutte le forme di sovrattassa, ad eccezione: a) delle imposte interne o degli altri oneri interni istituiti a norma dell'articolo 27; b) delle misure antidumping, compensative o di salvaguardia applicate a norma del capo 2 del presente titolo; c) dei diritti o degli altri oneri istituiti a norma dell'articolo 13.
Accordo - Art. 12
ARTICOLO 12 Classificazione delle merci Alle merci oggetto del presente accordo si applica la classificazione di cui al sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci ("SA"), secondo le norme di classificazione ad esse applicabili. Il comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi previsto dall'articolo 36 tratta le questioni inerenti alla classificazione delle merci che insorgono nel corso dell'applicazione del presente accordo.
Accordo - Art. 13
ARTICOLO 13 Diritti e altri oneri I diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 11 sono limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non devono costituire ne' una protezione indiretta a favore dei prodotti nazionali ne' una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a scopi fiscali. Essi non devono superare il valore reale del servizio prestato. Non vengono imposti diritti e oneri per i servizi consolari.
Accordo - Art. 14
ARTICOLO 14 Abolizione dei dazi doganali sulle esportazioni originarie 1. I dazi doganali sulle esportazioni non si applicano alle merci originarie degli Stati del CARIFORUM e importate nella parte CE e viceversa. 2. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati del CARIFORUM firmatari compresi nell'allegato I aboliscono i dazi doganali sulle esportazioni di cui in detto allegato entro tre anni dalla firma del presente accordo.
Accordo - Art. 15
ARTICOLO 15 Dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari degli Stati del CARIFORUM Fatta eccezione per i prodotti indicati nell'allegato II e alle condizioni ivi definite, i prodotti originari degli Stati del CARIFORUM sono ammessi all'importazione nella parte CE in esenzione da dazi doganali.
Accordo - Art. 16
ARTICOLO 16 Dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari della parte CE 1. All'importazione negli Stati del CARIFORUM, i prodotti originari della parte CE non sono soggetti a dazi doganali superiori a quelli indicati nell'allegato III. 2. All'importazione negli Stati del CARIFORUM, i prodotti originari della parte CE sono esenti dai dazi doganali intesi ai sensi dell'articolo 11 che non siano quelli elencati nell'allegato III. 3. Per un periodo di dieci anni dalla firma del presente accordo, gli Stati del CARIFORUM possono continuare ad applicare a qualsiasi prodotto importato originario della parte CE i dazi doganali intesi ai sensi dell'articolo 11 che non siano quelli elencati nell'allegato III, purche' detti dazi fossero applicabili a tali prodotti alla data della firma del presente accordo e purche' gli stessi dazi siano applicati ai prodotti simili importati da ogni altro paese. 4. Nei primi sette anni successivi alla firma del presente accordo gli Stati del CARIFORUM firmatari non sono tenuti ad avviare l'eliminazione progressiva dei dazi doganali che non siano quelli elencati nell'allegato III e richiamati al paragrafo 2. Tale processo e' accompagnato dal sostegno alle necessarie riforme fiscali secondo quanto previsto dall'articolo 22. 5. A fini di trasparenza, tali dazi sono notificati al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo entro sei mesi dalla data della firma del presente accordo. Anche la loro abolizione e' tempestivamente notificata al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. 6. In caso di gravi difficolta' riguardanti le importazioni di un dato prodotto, il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo puo' di comune accordo riesaminare ed eventualmente modificare il calendario delle riduzioni e dell'abolizione dei dazi doganali. Tali modifiche non determinano per il prodotto in esame una proroga - oltre il periodo transitorio massimo stabilito nell'allegato III per la riduzione o l'eliminazione dei dazi su quel prodotto - dei periodi fissati nel calendario del quale e' stato chiesto il riesame. Se il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo non prende alcuna decisione entro trenta giorni dalla richiesta di riesame del calendario, gli Stati del CARIFORUM possono sospendere provvisoriamente il calendario per un periodo non superiore a un anno.
Accordo - Art. 17
ARTICOLO 17 Modifica degli impegni tariffari Tenuto conto delle particolari esigenze di sviluppo di Antigua e Barbuda, del Belize, del Commonwealth di Dominica, di Grenada, della Repubblica della Guyana, della Repubblica di Haiti, di Saint Christopher e Nevis, di Saint Lucia e di Saint Vincent e Grenadine, le parti possono - in sede di comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo - decidere di modificare il livello dei dazi doganali di cui all'allegato III applicabili ai prodotti originari della parte CE all'atto dell'importazione negli Stati del CARIFORUM. Le parti garantiscono che queste eventuali modifiche non determinino un'incompatibilita' del presente accordo con quanto prescritto dall' XXIV del GATT 1994. Se del caso, le parti possono anche decidere di adeguare contemporaneamente gli impegni sui dazi doganali contenuti nell'allegato III relativamente ad altri prodotti d'importazione originari della parte CE.
Accordo - Art. 18
ARTICOLO 18 Circolazione delle merci Le parti riconoscono che l'obiettivo e' un'unica riscossione dei dazi doganali sulle merci originarie importate nella parte CE o negli Stati del CARIFORUM firmatari. In attesa dell'istituzione dei meccanismi necessari al raggiungimento di questo obiettivo, gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano al massimo in questa direzione. La parte CE fornisce l'assistenza tecnica necessaria al raggiungimento dell'obiettivo.
Accordo - Art. 19
ARTICOLO 19 Trattamento piu' favorevole derivante da accordi di libero scambio 1. In relazione alle materie disciplinate dal presente capo, la parte CE accorda agli Stati del CARIFORUM qualsiasi trattamento piu' favorevole applicabile in virtu' del fatto che successivamente alla firma del presente accordo essa sia divenuta parte di un accordo di libero scambio con paesi terzi. 2. In relazione alle materie disciplinate dal presente capo, gli Stati del CARIFORUM o un qualsiasi Stato del CARIFORUM firmatario accordano alla parte CE qualsiasi trattamento piu' favorevole applicabile in virtu' del fatto che successivamente alla firma del presente accordo gli Stati del CARIFORUM o un qualsiasi Stato del CARIFORUM firmatario siano divenuti parte di un accordo di libero scambio con una grande economia commerciale. 3. Le disposizioni del presente capo non implicano l'obbligo per la parte CE o uno Stato del CARIFORUM firmatario di estendere reciprocamente qualsiasi trattamento preferenziale applicabile in virtu' del fatto che la parte CE o lo Stato del CARIFORUM firmatario fossero parti di un accordo di libero scambio con paesi terzi alla data della firma del presente accordo. 4. Ai fini del presente, per "grande economia commerciale" si intende un paese sviluppato oppure un paese o un territorio che l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio di cui al paragrafo 2 rappresentava una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1%, oppure un gruppo di paesi, agenti singolarmente, collettivamente o nell'ambito di un accordo di libero scambio, che nel suo insieme rappresentava l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio di cui al paragrafo 2 una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1,5%(1). 5. Qualora uno Stato del CARIFORUM firmatario diventi parte di un accordo di libero scambio con un paese terzo di cui al paragrafo 2, le parti avviano consultazioni nel caso in cui tale accordo preveda per tale paese terzo un trattamento piu' favorevole di quello concesso a norma del presente accordo dallo Stato del CARIFORUM firmatario alla parte CE. Le parti possono decidere se lo Stato del CARIFORUM firmatario interessato abbia il diritto di negare alla parte CE il trattamento piu' favorevole previsto dall'accordo di libero scambio. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE puo' adottare le misure necessarie all'adeguamento delle disposizioni del presente accordo. --------- (1) Ai fini di questo calcolo si fa ricorso ai dati ufficiali dell'OMC sui principali esportatori nel commercio internazionale di merci (escludendo gli scambi intracomunitari).
Accordo - Art. 20
ARTICOLO 20 Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa 1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa e' indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale riconosciuto a norma del presente titolo, le parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarita' e le frodi nel settore doganale e in campi connessi. 2. La parte o lo Stato del CARIFORUM firmatario che, in base a dati oggettivi, constati la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi, puo' - conformemente a quanto disposto dal presente articolo - procedere alla sospensione temporanea del trattamento preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati. 3. Ai fini del presente articolo, per mancata prestazione di cooperazione amministrativa si intende tra l'altro: a) una reiterata inosservanza degli obblighi di verificare il carattere originario dei prodotti interessati; b) un reiterato rifiuto o un ritardo ingiustificato nel procedere al controllo a posteriori della prova dell'origine e/o nel comunicarne i risultati; c) un reiterato rifiuto o un ritardo ingiustificato nell'ottenere l'autorizzazione a effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticita' di documenti o l'esattezza di informazioni importanti per la concessione del trattamento preferenziale in questione. Ai fini del presente articolo, una constatazione di irregolarita' o frode puo' aversi, tra l'altro, quando si osservi un rapido aumento delle importazioni di una merce al di sopra del normale livello di produzione e della capacita' di esportazione dell'altra parte - aumento che non trovi spiegazione soddisfacente e sia collegato a dati oggettivi relativi a irregolarita' o frodi. 4. L'applicazione di una sospensione temporanea e' subordinata alle seguenti condizioni: a) la parte o lo Stato del CARIFORUM firmatario che abbia constatato, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi notifica senza indugio quanto constatato e i dati oggettivi al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo e avvia consultazioni in seno a detto comitato in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde pervenire a una soluzione accettabile per entrambe le parti; b) qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo senza pervenire a una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata o lo Stato del CARIFORUM firmatario di cui trattasi puo' procedere alla sospensione temporanea del trattamento preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati. La sospensione temporanea e' notificata senza indugio al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo; c) le sospensioni temporanee previste dal presente sono limitate a quanto necessario ai fini della tutela degli interessi finanziari della parte interessata o dello Stato del CARIFORUM firmatario di cui trattasi. La loro durata e' limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo subito dopo l'adozione. Sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, in particolare nella prospettiva di una loro revoca non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione. 5. Parallelamente alla notifica al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo prevista dal paragrafo 4, lettera a), la parte interessata o lo Stato del CARIFORUM firmatario interessato pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori il quale dovrebbe precisare che per il prodotto in esame si sono constatate, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi.
Accordo - Art. 20 bis
ARTICOLO 20 bis A sostegno degli sforzi delle parti per pervenire a una soluzione accettabile delle questioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, la parte o lo Stato del CARIFORUM firmatario che sia stato oggetto di una constatazione notificata al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo puo' chiedere anche l'intervento di un mediatore, secondo quanto previsto dall'articolo 205, paragrafi da 2 a 5. Il parere del mediatore e' notificato entro i tre mesi di cui all'articolo 20, paragrafo 4, lettera b).
Accordo - Art. 21
ARTICOLO 21 Trattamento degli errori amministrativi Qualora le autorita' competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo I, un errore che comporti conseguenze in termini di dazi all'importazione, la parte che subisce dette conseguenze puo' chiedere al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo di vagliare la possibilita' di prendere tutte le misure del caso per risolvere la situazione.
Accordo - Art. 22
ARTICOLO 22 Cooperazione 1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione per il rafforzamento dell'amministrazione tributaria e l'aumento del gettito fiscale. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) l'assistenza tecnica nel campo della riforma fiscale nella prospettiva di superare la dipendenza dalle tariffe e da altri dazi e oneri, passando ad altre forme di imposizione indiretta; b) lo sviluppo di capacita' e di strutture istituzionali in relazione alle misure di cui alla lettera a).
Accordo - Art. 23
ARTICOLO 23 Misure antidumping e compensative 1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente accordo osta a che la parte CE o gli Stati del CARIFORUM firmatari adottino, singolarmente o collettivamente, misure antidumping o compensative nel rispetto dei pertinenti accordi dell'OMC. Ai fini del presente articolo l'origine e' determinata secondo le norme di origine non preferenziali delle parti o degli Stati del CARIFORUM firmatari. 2. La parte CE, prima di istituire dazi antidumping o compensativi su prodotti d'importazione originari degli Stati del CARIFORUM, esamina le possibilita' di soluzioni costruttive previste dai pertinenti accordi OMC. 3. Qualora una misura antidumping o compensativa sia stata istituita da un'autorita' regionale o subregionale per conto di due o piu' Stati del CARIFORUM firmatari, l'istanza di tutela giurisdizionale e' unica anche in sede di appello. 4. Uno Stato del CARIFORUM firmatario non applica una misura antidumping o compensativa su un prodotto che rientri nell'ambito di applicazione di una misura regionale o subregionale istituita sullo stesso prodotto. Analogamente gli Stati del CARIFORUM garantiscono che una misura regionale o subregionale istituita su un prodotto non si applichi in quegli Stati del CARIFORUM firmatari che applicano una misura di analoga natura sullo stesso prodotto. 5. Prima di avviare qualsiasi inchiesta, la parte CE notifica agli Stati del CARIFORUM firmatari di esportazione di aver ricevuto una denuncia adeguatamente documentata. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le inchieste avviate successivamente all'entrata in vigore del presente accordo. 7. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non si applicano a quanto disciplinato dal presente articolo.
Accordo - Art. 24
ARTICOLO 24 Misure di salvaguardia multilaterali 1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente accordo osta a che gli Stati del CARIFORUM firmatari e la parte CE adottino misure conformi all' XIX dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, all'accordo sulle misure di salvaguardia e all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura allegato all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. Ai fini del presente articolo l'origine e' determinata secondo le norme di origine non preferenziali delle parti o degli Stati del CARIFORUM firmatari. 2. Nonostante il paragrafo 1, la parte CE, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo complessivi del presente accordo e delle ridotte dimensioni delle economie degli Stati del CARIFORUM, esclude le importazioni originarie degli Stati del CARIFORUM dalle misure adottate a norma dell' XIX del GATT 1994, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia e dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Al piu' tardi centoventi giorni prima della scadenza di tale periodo, il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE procede all'esame del funzionamento delle disposizioni di cui sopra alla luce delle esigenze di sviluppo degli Stati del CARIFORUM, al fine di stabilire se prorogarne l'applicazione per un ulteriore periodo. 4. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non si applicano a quanto disciplinato dal paragrafo 1.
Accordo - Art. 25
ARTICOLO 25 Clausola di salvaguardia 1. Nonostante quanto disposto dall'articolo 24, dopo avere esaminato le soluzioni alternative, una parte puo' applicare, alle condizioni e nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo, misure di salvaguardia di durata limitata che deroghino, a seconda dei casi, all'articolo 15 o 16. 2. Le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 possono essere adottate ove un prodotto originario di una delle parti venga importato nel territorio dell'altra parte in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: a) un grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della parte importatrice, oppure b) perturbazioni di un settore economico, in particolare ove queste perturbazioni determinino problemi sociali rilevanti o difficolta' che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica della parte importatrice, oppure c) perturbazioni dei mercati dei prodotti agricoli simili o direttamente concorrenti1 o dei meccanismi che regolano tali mercati. 3. Le misure di salvaguardia di cui al presente non vanno al di la' di quanto necessario per prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni definiti al paragrafo 2 o per porvi rimedio. Le misure di salvaguardia della parte importatrice possono consistere solo in una o piu' tra le misure elencate di seguito: a) sospensione dell'ulteriore riduzione - prevista dal presente accordo - dell'aliquota del dazio all'importazione applicato al prodotto interessato; b) aumento del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore a quello del dazio doganale applicato ad altri membri dell'OMC; c) introduzione di contingenti tariffari per il prodotto interessato. 4. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi da 1 a 3, ove un prodotto originario di uno o piu' Stati del CARIFORUM firmatari venga importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2, lettere a), b) e c), in una o piu' regioni ultraperiferiche della parte CE, la parte CE puo' adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente alla regione o alle regioni interessate secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9. 5. a) Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi da 1 a 3, ove un prodotto originario della parte CE venga importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2, lettere a), b) e c), in uno Stato del CARIFORUM firmatario, detto Stato del CARIFORUM firmatario puo' adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente al proprio territorio secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9. b) Uno Stato del CARIFORUM firmatario puo' adottare misure di salvaguardia qualora un prodotto originario della parte CE sia importato nel suo territorio in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare perturbazioni a un'industria nascente che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti. La disposizione e' applicabile soltanto per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Le misure devono essere adottate secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9. 6. a) Le misure di salvaguardia di cui al presente sono mantenute in vigore unicamente per il tempo necessario a prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni definiti ai paragrafi 2, 4 e 5 o a porvi rimedio. b) Le misure di salvaguardia di cui al presente non sono applicate per un periodo superiore a due anni. Dette misure possono essere prorogate per un ulteriore periodo non superiore a due anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione. Gli Stati del CARIFORUM o uno Stato del CARIFORUM firmatario che applichino una misura di salvaguardia oppure la parte CE che applichi una misura limitatamente al territorio di una o piu' delle sue regioni ultraperiferiche possono comunque applicare tali misure per un periodo non superiore a quattro anni, prorogabile per altri quattro anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione. c) Le misure di salvaguardia di cui al presente di durata superiore a un anno contengono elementi che ne prevedono esplicitamente la progressiva abolizione entro la fine del periodo stabilito. d) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non possono essere applicate alle importazioni di un prodotto gia' assoggettate a misure di questo tipo prima che sia trascorso almeno un anno dalla loro scadenza. 7. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi da 1 a 6, si applicano le seguenti disposizioni: a) la parte che ritenga sussistere una delle situazioni descritte ai paragrafi 2, 4 e/o 5 sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo; b) il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo puo' formulare le raccomandazioni eventualmente necessarie per porre rimedio alle situazioni che si siano manifestate. Se il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo non formula raccomandazioni per porre rimedio alle situazioni che si sono manifestate oppure non si perviene ad alcun'altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni dalla data in cui la questione e' stata sottoposta al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, la parte importatrice e' autorizzata ad adottare le misure idonee a risolvere la situazione secondo quanto disposto dal presente articolo; c) prima dell'adozione delle misure previste dal presente oppure non appena possibile ove si applichi il paragrafo 8, la parte interessata o lo Stato del CARIFORUM firmatario di cui trattasi forniscono al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo tutte le informazioni necessarie a un esame approfondito della situazione perche' si possa pervenire a una soluzione accettabile per le parti interessate; d) nella scelta delle misure di salvaguardia a norma del presente, si devono privilegiare quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo; e) le misure di salvaguardia adottate a norma del presente vengono immediatamente notificate al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di stabilire un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano. 8. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la parte importatrice interessata, che si tratti della parte CE, degli Stati del CARIFORUM ovvero di uno Stato del CARIFORUM firmatario, puo' adottare a titolo provvisorio le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e/o 5 senza rispettare quanto prescritto dal paragrafo 7. Questi interventi possono essere adottati per un periodo massimo di centottanta giorni nel caso di misure prese dalla parte CE e di duecento giorni nel caso di misure prese dagli Stati del CARIFORUM o da uno Stato del CARIFORUM firmatario o di misure prese dalla parte CE la cui applicazione sia limitata al territorio di una o piu' delle sue regioni ultraperiferiche. La durata della misura provvisoria e' calcolata come parte del periodo iniziale e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 6. Nell'adozione delle misure provvisorie si tiene conto dell'interesse di tutte le parti coinvolte. La parte importatrice interessata informa l'altra parte interessata e sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. 9. Se una parte importatrice assoggetta le importazioni di un prodotto a una procedura amministrativa finalizzata a fornire rapidamente informazioni sull'andamento dei flussi commerciali che possono dar origine ai problemi descritti nel presente articolo, essa ne informa senza indugio il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. 10. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie previste dall'OMC non si applicano alle misure di salvaguardia adottate a norma del presente. ---------- (1) Ai fini del presente , per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti di cui all'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura.
Accordo - Art. 26
ARTICOLO 26 Divieto delle restrizioni quantitative A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non sono mantenuti in vigore divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione di merci originarie, fatta eccezione per i dazi e le tasse doganali, i diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 13, siano detti divieti o restrizioni applicati mediante contingenti, licenze di importazione o di esportazione o altre misure. Non vengono introdotte nuove misure di questo tipo. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato quanto disposto dagli articoli 23 e 24.
Accordo - Art. 27
ARTICOLO 27 Trattamento nazionale in relazione alle imposizioni e alle normative interne 1. Alle importazioni originarie non si applicano, ne' direttamente ne' indirettamente, imposte interne o altri oneri interni superiori a quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti nazionali simili. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari non applicano neppure altre forme di imposte interne o di altri oneri interni per proteggere prodotti nazionali simili. 2. Sotto il profilo delle disposizioni legislative e regolamentari e delle condizioni che incidono sulla vendita interna, sulla messa in vendita, sull'acquisto, sul trasporto, sulla distribuzione o sull'uso, le importazioni originarie beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti nazionali simili. Le disposizioni del presente paragrafo non ostano all'applicazione di oneri di trasporto interno differenziati determinati esclusivamente dalla gestione economica del mezzo di trasporto e non dalla nazionalita' del prodotto. 3. Nessuna parte o Stato del CARIFORUM firmatario adotta o mantiene in vigore eventuali regolamenti quantitativi interni riguardanti la miscela, la trasformazione o l'uso dei prodotti in quantita' o proporzioni specificate, che impongano, direttamente o indirettamente, il ricorso a fonti nazionali per quantita' o proporzioni specificate dei prodotti oggetto dei suddetti regolamenti. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari non applicano neppure altre forme di regolamenti quantitativi interni per proteggere prodotti nazionali simili. 4. Le disposizioni del presente articolo non ostano al versamento di sovvenzioni riservate esclusivamente ai produttori nazionali: tra queste figurano i pagamenti ai produttori nazionali derivanti dagli introiti di imposte interne o oneri interni applicati in conformita' al presente articolo e le sovvenzioni erogate attraverso l'acquisto di prodotti nazionali da parte dello Stato. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle leggi, ai regolamenti, alle procedure o alle prassi che disciplinano gli appalti pubblici, i quali restano soggetti esclusivamente alle disposizioni del titolo IV, capo 3. 6. Le disposizioni del presente lasciano impregiudicato quanto disposto dall'articolo 23.
Accordo - Art. 28
ARTICOLO 28 Sovvenzioni alle esportazioni agricole 1. Nessuna parte o Stato del CARIFORUM firmatario puo' introdurre nuovi programmi di sovvenzioni all'esportazione ne' aumentare le sovvenzioni esistenti sui prodotti agricoli destinati al territorio dell'altra parte(1). 2. Per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 3 per i quali gli Stati del CARIFORUM si siano impegnati ad abolire i dazi doganali, la parte CE si impegna alla progressiva eliminazione di tutte le sovvenzioni esistenti concesse all'esportazione di quei prodotti nel territorio degli Stati del CARIFORUM. Le modalita' di questa progressiva eliminazione sono decise dal comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. 3. Il presente articolo si applica ai prodotti di cui all'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura. 4. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione da parte degli Stati del CARIFORUM dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo OMC sull'agricoltura e dell'articolo 27 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. ---------- (1) Ai fini del paragrafo 1, le modifiche delle sovvenzioni previste da programmi esistenti non sono considerate un nuovo programma di sovvenzioni ne' un aumento delle medesime laddove esse siano determinate da variazioni delle condizioni di mercato.
Accordo - Art. 29
ARTICOLO 29 Obiettivi 1. Le parti riconoscono l'importanza che le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali rivestono nell'evoluzione del contesto commerciale globale e nello sviluppo degli scambi all'interno del CARIFORUM e tra le parti. 2. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore cosi' da garantire che la legislazione e le procedure pertinenti e la capacita' amministrativa delle amministrazioni competenti consentano di raggiungere gli obiettivi di un controllo efficace e della facilitazione degli scambi e contribuiscano alla promozione dello sviluppo e dell'integrazione regionale degli Stati del CARIFORUM. 3. Le parti riconoscono che nel dare attuazione al presente capo non devono essere in alcun modo compromessi i legittimi obiettivi di ordine pubblico, compresi quelli connessi alla sicurezza e alla prevenzione delle frodi.
Accordo - Art. 30
ARTICOLO 30 Cooperazione doganale e amministrativa 1. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente titolo e dare efficace attuazione agli obiettivi di cui all'articolo 29, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari: a) si scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali; b) adottano iniziative congiunte in settori concordati; c) definiscono, per quanto possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di dogane, quali l'OMC e l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD); d) promuovono il coordinamento tra agenzie collegate. 2. Le parti si forniscono reciproca assistenza amministrativa in materia doganale, conformemente alle disposizioni del protocollo II.
Accordo - Art. 31
ARTICOLO 31 Legislazione e procedure doganali 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono che la loro legislazione, le loro disposizioni e procedure in materia doganale e di scambi si ispirino agli strumenti e alle norme internazionali applicabili nel settore delle dogane e del commercio, tra cui gli elementi sostanziali della convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e sull'armonizzazione dei regimi doganali, il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) approvato dall'OMD, il set di dati OMD e la convenzione sul sistema armonizzato (SA). 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono che la loro legislazione, le loro disposizioni e procedure in materia doganale e di scambi si fondino: a) sulla necessita' di proteggere e facilitare gli scambi attraverso l'applicazione e il rispetto delle prescrizioni legislative e sulla necessita' di facilitare ulteriormente gli scambi degli operatori commerciali che dimostrino un elevato livello di conformita'; b) sulla necessita' di garantire che gli obblighi imposti agli operatori economici siano ragionevoli, non discriminatori, tutelino dalle frodi e non determinino l'applicazione di sanzioni eccessive per lievi violazioni della regolamentazione doganale o degli obblighi procedurali; c) sulla necessita' di adottare un unico documento amministrativo o un suo equivalente elettronico rispettivamente nella parte CE e nel CARIFORUM. Gli Stati del CARIFORUM sono chiamati a proseguire gli sforzi in questa direzione al fine di introdurlo entro breve termine dopo l'entrata in vigore del presente accordo. La situazione e' oggetto di un riesame congiunto dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo; d) sulla necessita' di applicare tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, procedure semplificate all'importazione e all'esportazione, controlli a posteriori e procedure obiettive per gli operatori autorizzati. Le procedure dovrebbero essere trasparenti, efficienti e semplificate, onde ridurre i costi e migliorare la prevedibilita' a vantaggio degli operatori economici; e) sulla necessita' di non discriminazione per quanto attiene alle prescrizioni e alle procedure applicabili all'importazione, all'esportazione e alle merci in transito, anche se e' ammesso che le spedizioni possano essere trattate in modo diverso in base a criteri oggettivi di valutazione del rischio; f) sulla necessita' di trasparenza. A tal fine le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari concordano di istituire un sistema di pronunce vincolanti in materia doganale, in particolare sulla classificazione tariffaria e sulle norme di origine, nel rispetto delle norme previste dalla loro rispettiva legislazione; g) sulla necessita' di sviluppare progressivamente sistemi, basati anche sulle tecnologie dell'informazione, che agevolino lo scambio elettronico di dati tra gli operatori, le amministrazioni doganali e le agenzie collegate; h) sulla necessita' di agevolare le operazioni di transito; i) su norme trasparenti e non discriminatorie per quanto concerne il rilascio della licenza agli agenti doganali e sull'esenzione dal ricorso obbligatorio ad agenti doganali indipendenti; j) sulla necessita' di evitare il ricorso obbligatorio a ispezioni preimbarco o formalita' equivalenti, senza che cio' pregiudichi i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo OMC sulle ispezioni preimbarco. Le parti esaminano la questione in sede di comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo e possono successivamente decidere di rinunciare ad avvalersi delle ispezioni preimbarco obbligatorie o di formalita' equivalenti. 3. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, la correttezza e la responsabilita' delle operazioni, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari: a) intraprendono ulteriori iniziative finalizzate alla riduzione, alla semplificazione e alla standardizzazione dei dati e della documentazione; b) semplificano, ove possibile, le prescrizioni e le formalita' per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci; c) instaurano procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili che consentano di presentare ricorso contro le misure amministrative, le pronunce e le decisioni delle autorita' doganali che incidano sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci. Gli eventuali oneri sono proporzionati al costo delle procedure di ricorso; d) assicurano il mantenimento dei piu' elevati standard di integrita' mediante l'applicazione di misure imperniate sui principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti.
Accordo - Art. 32
ARTICOLO 32 Rapporti con gli operatori economici La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari concordano: a) di adoperarsi affinche' tutta la legislazione, tutte le procedure, tutti i diritti e gli oneri, e ove possibile le spiegazioni pertinenti, siano resi noti al pubblico, possibilmente attraverso mezzi elettronici; b) sulla necessita' di un dialogo costante e tempestivo con gli operatori economici in merito alle proposte legislative concernenti le procedure doganali e commerciali; c) che in occasione dell'introduzione o modifica di norme legislative e procedure le informazioni vengano, ove possibile, messe preventivamente a disposizione degli operatori economici. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari rendono note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle agenzie e le procedure di entrata, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi doganali e i punti di contatto per chiedere informazioni, cosi' da agevolare il rispetto da parte degli operatori economici degli obblighi doganali e la rapida circolazione delle merci; d) di favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti e di promuovere una leale concorrenza tra gli operatori commerciali mediante il ricorso a procedure non arbitrarie e accessibili a tutti, quali i memorandum d'intesa, utilizzando opportunamente quelli dettati dall'OMD; e) che questa cooperazione debba essere anche finalizzata alla lotta alle pratiche illecite e alla tutela della sicurezza dei cittadini, oltre che alla riscossione di entrate fiscali; f) di garantire che le loro rispettive dogane, nonche' le procedure e gli obblighi correlati siano conformi alle migliori pratiche e abbiano gli effetti meno restrittivi possibile sugli scambi.
Accordo - Art. 33
ARTICOLO 33 Valutazione in dogana 1. Le norme per la valutazione in dogana applicate agli scambi tra le parti si basano sull'accordo relativo all'attuazione dell' VII del GATT (1994). 2. Le parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana.
Accordo - Art. 34
ARTICOLO 34 Integrazione regionale 1. Le parti promuovono quanto piu' possibile l'integrazione regionale nel campo delle dogane e collaborano all'elaborazione a livello regionale di legislazione, procedure e condizioni doganali conformi alle pertinenti norme internazionali. 2. Il comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi previsto dall'articolo 36 effettua un monitoraggio costante dell'attuazione del presente .
Accordo - Art. 35
ARTICOLO 35 Cooperazione 1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di dogane e di misure per la facilitazione degli scambi al fine del conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, soprattutto per quanto riguarda: a) l'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, pronunce preventive (advance ruling) vincolanti, procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, controlli a posteriori e metodi di verifica contabile delle societa'; b) l'introduzione di procedure e pratiche che si ispirino, per quanto possibile, agli strumenti e alle norme internazionali applicabili in materia di dogane e di commercio, tra cui la disciplina dell'OMC e gli strumenti e le norme dell'OMD, compresi tra l'altro la convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e sull'armonizzazione dei regimi doganali e il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade approvato dall'OMD; c) l'automazione delle procedure doganali e di altre procedure commerciali.
Accordo - Art. 36
ARTICOLO 36 Comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi 1. Le parti concordano di istituire un comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi composto di rappresentanti delle parti. La data e l'ordine del giorno delle riunioni del comitato vengono preventivamente concordati tra le parti, che esercitano la presidenza secondo una rotazione annuale. Il comitato riferisce al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. 2. Il comitato e' incaricato di: a) sorvegliare l'attuazione e l'amministrazione delle disposizioni del presente capo; b) svolgere i compiti e le funzioni di cui al protocollo I; c) agire quale sede di consultazione tra le parti in relazione agli obblighi previsti dal protocollo II; d) rafforzare la cooperazione e il dialogo tra le parti in materia di tariffe, legislazione e procedure doganali, assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, norme di origine e cooperazione amministrativa; e) discutere temi connessi alle attivita' di assistenza tecnica.
Accordo - Art. 37
ARTICOLO 37 Obiettivi 1. Le parti convengono che l'obiettivo fondamentale del presente accordo e' rappresentato dallo sviluppo sostenibile e dall'eliminazione della poverta' negli Stati del CARIFORUM, come pure dalla graduale e armoniosa integrazione delle loro economie nell'economia mondiale. Nei settori dell'agricoltura e della pesca il presente accordo dovrebbe contribuire a rendere piu' competitivi la produzione, la trasformazione e gli scambi tra le parti dei prodotti agricoli e della pesca tradizionali e no, nel rispetto del principio di una gestione sostenibile delle risorse naturali. 2. Le parti riconoscono l'importanza socioeconomica delle attivita' connesse alla pesca e all'utilizzo delle risorse biologiche marine degli Stati del CARIFORUM, nonche' l'esigenza di ottimizzarne i benefici in rapporto a fattori quali la sicurezza alimentare, l'occupazione, la lotta alla poverta', le entrate in valuta estera e la stabilita' sociale delle comunita' dei pescatori. 3. Le parti riconoscono la complessita', la biodiversita' e la fragilita' degli ecosistemi marini e delle risorse ittiche degli Stati del CARIFORUM e la necessita' che lo sfruttamento tenga conto di questi fattori con una conservazione e una gestione efficaci delle risorse della pesca e degli ecosistemi collegati, che si fondino su valide informazioni scientifiche e sul principio di precauzione, cosi' come definiti nel codice di condotta della FAO per una pesca responsabile. 4. Le parti riconoscono che la garanzia della sicurezza alimentare e il miglioramento delle condizioni economiche delle comunita' rurali e di pescatori sono elementi essenziali ai fini dell'eliminazione della poverta' e della realizzazione dello sviluppo sostenibile. Riconoscono pertanto l'esigenza di evitare gravi perturbazioni dei mercati dei prodotti agricoli, alimentari e ittici negli Stati del CARIFORUM. 5. Le parti convengono di prendere in piena considerazione la diversita' delle caratteristiche e delle esigenze socioeconomiche e ambientali degli Stati del CARIFORUM e delle loro strategie di sviluppo.
Accordo - Art. 38
ARTICOLO 38 Integrazione regionale Le parti riconoscono che l'integrazione dei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca tra tutti gli Stati del CARIFORUM contribuira', mediante la progressiva eliminazione degli ostacoli ancora esistenti e lo sviluppo di un adeguato quadro di regolamentazione, all'approfondimento del processo di integrazione regionale e alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente capo.
Accordo - Art. 39
ARTICOLO 39 Politiche di sostegno Gli Stati del CARIFORUM si impegnano ad adottare e attuare politiche e riforme istituzionali che rendano possibile e agevolino il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente capo.
Accordo - Art. 40
ARTICOLO 40 Sicurezza alimentare 1. Le parti, riconoscendo che l'eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali tra loro secondo quanto disposto dal presente accordo puo' comportare notevoli difficolta' per i produttori dei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca e per i consumatori degli Stati del CARIFORUM, convengono di consultarsi su questi temi. 2. Qualora il rispetto delle disposizioni del presente accordo determini problemi di disponibilita' dei prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali alla sicurezza alimentare di uno Stato del CARIFORUM firmatario o problemi di accesso a tali prodotti e qualora detta situazione provochi o rischi di provocare gravi difficolta' a tale Stato, lo Stato del CARIFORUM firmatario puo' adottare le misure del caso secondo le procedure di cui all'articolo 25, paragrafo 7, lettere da b) a d), e all'articolo 25, paragrafi 8 e 9.
Accordo - Art. 41
ARTICOLO 41 Scambio di informazioni e consultazioni 1. Le parti convengono di scambiarsi esperienze, informazioni e migliori pratiche e di consultarsi in merito a tutti i temi connessi al perseguimento degli obiettivi di cui al presente capo e importanti per gli scambi commerciali tra le parti. 2. Le parti concordano sulla particolare utilita' del dialogo per quanto riguarda: a) lo scambio di informazioni sulla produzione, sui consumi e sugli scambi di prodotti agricoli e sull'evoluzione dei rispettivi mercati dei prodotti agricoli e della pesca; b) la promozione degli investimenti nei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca nel CARIFORUM, anche a livello di attivita' su piccola scala; c) lo scambio di informazioni sulle politiche e sulle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca; d) la discussione dei cambiamenti politici e istituzionali necessari a sostenere la trasformazione dei settori agricolo e della pesca, nonche' l'elaborazione e l'attuazione di politiche regionali in materia di agricoltura, produzione alimentare, sviluppo rurale e pesca, nella prospettiva dell'integrazione regionale; e) lo scambio di opinioni sulle nuove tecnologie e sulle politiche e misure riguardanti la qualita'.
Accordo - Art. 42
ARTICOLO 42 Prodotti agricoli tradizionali 1. Le parti si impegnano a consultarsi preventivamente sugli sviluppi della politica commerciale che potrebbero incidere sulla concorrenzialita' di prodotti agricoli tradizionali, quali le banane, il rum, il riso e lo zucchero, sul mercato della parte CE. 2. La parte CE si adopera per mantenere il piu' a lungo possibile a favore di questi prodotti originari degli Stati del CARIFORUM un significativo accesso preferenziale nell'ambito del sistema multilaterale degli scambi e per fare in modo che ogni riduzione inevitabile della preferenza avvenga gradualmente lungo un arco di tempo il piu' lungo possibile.
Accordo - Art. 43
ARTICOLO 43 Cooperazione 1. Le parti riconoscono l'importanza dei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca per le economie degli Stati del CARIFORUM e della cooperazione per promuovere la trasformazione di questi settori con l'obiettivo di accrescerne la competitivita', svilupparne la capacita' di accesso a mercati di qualita', tenendo conto anche del contributo che questi settori possono offrire allo sviluppo sostenibile degli Stati del CARIFORUM. Riconoscono che occorre facilitare l'adeguamento dei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca e dell'economia rurale alle trasformazioni indotte progressivamente dal presente accordo, prestando nel contempo particolare attenzione alle attivita' su piccola scala. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) il miglioramento della competitivita' della produzione agricola e della pesca potenzialmente redditizia, intendendo con cio' anche la trasformazione a valle, nei settori di esportazione tradizionali e no - e cio' attraverso l'innovazione, la formazione, la promozione di contatti e altre attivita' di sostegno; b) lo sviluppo di capacita' di marketing all'esportazione, comprese ricerche di mercato, per quanto concerne sia gli scambi tra Stati del CARIFORUM sia gli scambi tra le parti, nonche' l'individuazione delle alternative per migliorare le infrastrutture di commercializzazione e i trasporti e delle opzioni finanziarie e di cooperazione a disposizione dei produttori e degli operatori commerciali; c) l'adozione e il rispetto di norme di qualita' in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari, comprese norme riguardanti le pratiche agricole socio- ed ecocompatibili, e gli alimenti biologici e non geneticamente modificati; d) la promozione degli investimenti privati e di partnership pubblico-privato nei settori di produzione potenzialmente redditizi; e) il miglioramento della capacita' degli operatori del CARIFORUM di rispettare le norme tecniche, sanitarie e di qualita' di livello nazionale, regionale e internazionale relative ai pesci e ai prodotti ittici; f) lo sviluppo o il potenziamento a livello regionale delle capacita' scientifiche e tecniche, umane e istituzionali per il commercio sostenibile dei prodotti della pesca, compresi quelli dell'acquacoltura; g) il processo di dialogo di cui all'articolo 41.
Accordo - Art. 44
ARTICOLO 44 Obblighi multilaterali Le parti dichiarano l'impegno a rispettare i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (di seguito l'"accordo TBT dell'OMC").
Accordo - Art. 45
ARTICOLO 45 Obiettivi Gli obiettivi del presente capo sono: a) agevolare gli scambi di merci tra le parti, salvaguardando e accrescendo nel contempo la capacita' delle parti di proteggere la salute, la sicurezza, i consumatori e l'ambiente; b) migliorare la capacita' delle parti di individuare, prevenire ed eliminare gli inutili ostacoli agli scambi reciproci dovuti a regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformita' applicate da una delle parti; c) accrescere la capacita' delle parti di garantire il rispetto delle norme internazionali e delle loro reciproche norme e regolamentazioni tecniche.
Accordo - Art. 46
ARTICOLO 46 Ambito di applicazione e definizioni 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle regolamentazioni tecniche, alle norme e alle procedure di valutazione della conformita' definite nell'accordo TBT dell'OMC se e in quanto queste ultime incidano sugli scambi commerciali tra le parti. 2. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui all'accordo TBT dell'OMC.
Accordo - Art. 47
ARTICOLO 47 Collaborazione e integrazione regionali Le parti concordano sull'importanza della collaborazione tra le autorita' nazionali e regionali competenti in materia di normazione, accreditamento e altri ostacoli tecnici agli scambi per agevolare gli scambi intraregionali e quelli tra le parti e facilitare il processo complessivo di integrazione regionale del CARIFORUM, e si impegnano a cooperare a tal fine.
Accordo - Art. 48
ARTICOLO 48 Trasparenza Le parti confermano l'impegno a dare attuazione alle disposizioni in materia di trasparenza contenute nell'accordo TBT dell'OMC. Esse si adoperano inoltre per informarsi reciprocamente e sollecitamente in merito alle proposte volte a modificare o introdurre regolamentazioni tecniche e norme di specifica rilevanza per gli scambi tra le parti.
Accordo - Art. 49
ARTICOLO 49 Scambio di informazioni e consultazioni 1. Le parti convengono di designare, all'atto dell'applicazione provvisoria del presente accordo, punti di contatto per gli scambi di informazioni previsti dal presente capo. Le parti convengono di scambiarsi le informazioni quanto piu' possibile attraverso i punti di contatto regionali. 2. Le parti convengono di potenziare la comunicazione e lo scambio di informazioni sulle materie che rientrano nel presente capo, in particolare sulle modalita' per agevolare il rispetto delle reciproche regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformita' e per eliminare gli ostacoli inutili ai loro reciproci scambi di merci. 3. Le parti, laddove insorga un problema specifico inerente alle regolamentazioni tecniche, norme o procedure di valutazione della conformita' tale da incidere sui loro scambi reciproci, si informano e si consultano quanto prima con l'obiettivo di pervenire a una soluzione concordata. 4. Le parti convengono di informarsi, per iscritto e non appena possibile dopo l'assunzione della decisione, in merito alle misure adottate o da adottare per vietare l'importazione di una merce nel caso in cui essa presenti rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente. 5. Le parti convengono di individuare i prodotti sui quali scambiarsi informazioni per una collaborazione volta a far si' che tali prodotti soddisfino le regolamentazioni tecniche e le norme per l'accesso reciproco ai mercati delle due parti. Le informazioni possono comprendere l'individuazione dei bisogni in termini di capacita' e proposte per soddisfare questi bisogni.
Accordo - Art. 50
ARTICOLO 50 Cooperazione negli organismi internazionali Le parti convengono di cooperare negli organismi internazionali di normazione, anche agevolando la partecipazione di rappresentanti degli Stati del CARIFORUM alle riunioni e ai lavori di questi organismi.
Accordo - Art. 51
ARTICOLO 51 Cooperazione 1. Le parti riconoscono l'importanza di cooperare nel settore delle regolamentazioni tecniche, delle norme e della valutazione della conformita' per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) l'istituzione degli opportuni dispositivi per la condivisione delle competenze, compresa un'adeguata formazione volta ad assicurare un'idonea e duratura competenza tecnica degli organismi di normazione, metrologia, accreditamento, vigilanza del mercato e valutazione della conformita' interessati, soprattutto nella regione del CARIFORUM; b) lo sviluppo all'interno del CARIFORUM di centri di competenza per la valutazione delle merci in vista del loro accesso al mercato della CE; c) lo sviluppo della capacita' delle imprese, in particolare quelle del CARIFORUM, di soddisfare i requisiti regolamentari e di mercato; d) lo sviluppo e l'adozione di regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformita' armonizzate, fondate sulle pertinenti norme internazionali.
Accordo - Art. 52
ARTICOLO 52 Obblighi multilaterali Le parti dichiarano l'impegno a rispettare i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito l'"accordo SPS dell'OMC"). Le parti riaffermano inoltre i propri diritti e obblighi stabiliti dalla convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC), dal CODEX Alimentarius e dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).
Accordo - Art. 53
ARTICOLO 53 Obiettivi Gli obiettivi del presente capo sono: a) agevolare gli scambi commerciali tra le parti, mantenendo e accrescendo allo stesso tempo la capacita' delle parti di tutelare la salute pubblica, degli animali e delle piante; b) migliorare la capacita' delle parti di individuare, prevenire e ridurre al minimo le perturbazioni o gli ostacoli involontari ai loro reciproci scambi che derivano dalle misure necessarie alla tutela della salute pubblica, degli animali e delle piante nel loro territorio; c) assistere gli Stati del CARIFORUM nell'istituzione di misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito "SPS") intraregionali armonizzate anche al fine di agevolare il riconoscimento dell'equivalenza di tali misure con quelle in vigore nella parte CE; d) coadiuvare gli Stati del CARIFORUM nell'assicurare il rispetto delle misure SPS della parte CE.
Accordo - Art. 54
ARTICOLO 54 Ambito di applicazione e definizioni 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle misure SPS definite nell'accordo SPS dell'OMC se e in quanto esse incidano sugli scambi tra le parti. 2. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui all'accordo SPS dell'OMC.
Accordo - Art. 55
ARTICOLO 55 Autorita' competenti 1. Le parti convengono di designare, all'atto dell'applicazione provvisoria del presente accordo, autorita' competenti con il compito di attuare le misure di cui al presente capo. Esse si informano tempestivamente in merito a ogni modifica significativa della struttura, della natura, dell'organizzazione e delle attribuzioni delle rispettive autorita' competenti. 2. Le parti convengono di scambiarsi, nella massima misura possibile attraverso un organismo regionale che rappresenti le autorita' competenti, le informazioni relative all'attuazione delle misure di cui al presente capo.
Accordo - Art. 56
ARTICOLO 56 Collaborazione e integrazione regionali 1. Le parti concordano sull'importanza della collaborazione tra le autorita' nazionali e regionali che si occupano delle questioni sanitarie e fitosanitarie, ivi comprese le autorita' competenti, per agevolare gli scambi commerciali intraregionali e tra le parti e facilitare il processo complessivo di integrazione regionale del CARIFORUM. 2. A tale proposito le parti concordano sull'importanza di istituire misure SPS armonizzate sia nella parte CE sia tra gli Stati del CARIFORUM e si impegnano a cooperare in tal senso. Le parti convengono inoltre di consultarsi al fine di pervenire a intese bilaterali sul riconoscimento dell'equivalenza di specifiche misure SPS. 3. Le parti, in assenza di misure SPS armonizzate o del riconoscimento dell'equivalenza, convengono di consultarsi su come facilitare gli scambi commerciali e ridurre gli obblighi amministrativi inutili.
Accordo - Art. 57
ARTICOLO 57 Trasparenza Le parti confermano l'impegno a dare attuazione alle disposizioni in materia di trasparenza contenute nell'allegato B dell'accordo SPS dell'OMC. Esse si adoperano inoltre per informarsi reciprocamente e sollecitamente in merito alle proposte volte a modificare o introdurre regolamentazioni o misure SPS di specifica rilevanza per gli scambi commerciali tra le parti.
Accordo - Art. 58
ARTICOLO 58 Scambio di informazioni e consultazioni 1. Le parti convengono di potenziare la comunicazione e lo scambio di informazioni sulle materie rientranti nel presente capo che possono incidere sui loro scambi commerciali reciproci. 2. Le autorita' competenti delle parti, laddove in materia di SPS insorga un problema specifico potenzialmente in grado di incidere sugli scambi commerciali reciproci, si informano e si consultano quanto prima con l'obiettivo di pervenire a una soluzione concordata.
Accordo - Art. 59
ARTICOLO 59 Cooperazione 1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) il rafforzamento dell'integrazione regionale e il miglioramento del monitoraggio, dell'attuazione e dell'applicazione di misure SPS coerenti con l'articolo 56, comprese attivita' di informazione e formazione per il personale con compiti di regolamentazione. Per il conseguimento di questi obiettivi puo' essere accordato un sostegno a partnership tra il settore pubblico e quello privato; b) l'istituzione di opportuni meccanismi per la condivisione delle competenze, in modo da affrontare questioni riguardanti la salute pubblica, degli animali e delle piante, nonche' attivita' di informazione e formazione per il personale con compiti di regolamentazione; c) lo sviluppo della capacita' delle imprese, in particolare di quelle del CARIFORUM, di soddisfare i requisiti regolamentari e di mercato; d) la cooperazione negli organismi internazionali di cui all'articolo 52, compresa l'agevolazione della partecipazione dei rappresentanti degli Stati del CARIFORUM alle riunioni di questi organismi.
Accordo - Art. 60
ARTICOLO 60 Obiettivo, ambito di applicazione e settori interessati 1. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari, nel riaffermare gli impegni assunti in forza dell'accordo OMC e al fine di agevolare l'integrazione regionale e lo sviluppo sostenibile degli Stati del CARIFORUM firmatari e la loro graduale e armoniosa integrazione nell'economia mondiale, fissano le disposizioni necessarie per la progressiva liberalizzazione reciproca e asimmetrica degli investimenti e degli scambi dei servizi e per la cooperazione in materia di commercio elettronico. 2. Nessuna disposizione del presente titolo implica la privatizzazione di imprese pubbliche od obblighi in materia di appalti pubblici. 3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle parti o dagli Stati del CARIFORUM firmatari. 4. In conformita' alle disposizioni del presente titolo, le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari conservano il diritto di legiferare e di emanare disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di legittimi obiettivi politici. 5. Il presente titolo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari, ne' alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che le parti o gli Stati del CARIFORUM firmatari applichino misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrita' dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purche' tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti a una delle parti dalle condizioni e modalita' di un impegno specifico.
Accordo - Art. 61
ARTICOLO 61 Definizioni Ai fini del presente titolo si intende per: a) "misura": qualsiasi misura adottata dalle parti o dagli Stati del CARIFORUM firmatari, sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsivoglia altra forma; b) "misure adottate o mantenute in vigore dalle parti o dagli Stati del CARIFORUM firmatari": le misure prese da: i) governi e autorita' centrali, regionali o locali; ii) organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati dai governi o dalle autorita' centrali, regionali o locali; c) "persona fisica della parte CE" o "persona fisica degli Stati del CARIFORUM firmatari": un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea o degli Stati del CARIFORUM firmatari secondo i rispettivi ordinamenti; d) "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprieta' di privati o dello Stato, ivi comprese societa' per azioni, trust, societa' di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; e) "persona giuridica di una parte": una persona giuridica della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario, costituita rispettivamente a norma delle leggi di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato del CARIFORUM firmatario, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea o nel territorio di uno Stato del CARIFORUM firmatario. La persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea o nel territorio di uno Stato del CARIFORUM firmatario viene considerata una persona giuridica rispettivamente della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario solo se svolge un'attivita' commerciale sostanziale(1) nel territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea o nel territorio di uno Stato del CARIFORUM firmatario; Nonostante il paragrafo che precede, beneficiano delle disposizioni del presente accordo anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori della parte CE o degli Stati del CARIFORUM e controllate da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato del CARIFORUM firmatario, a condizione che le loro navi siano registrate in detto Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato del CARIFORUM firmatario in conformita' alla rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato del CARIFORUM firmatario; f) "accordo di integrazione economica": un accordo che liberalizza in misura sostanziale gli scambi di servizi e gli investimenti in conformita' alle norme dell'OMC. --------- (1) La parte CE, conformemente alla notifica del trattato CE all'OMC (doc. WT/REG39/1), ritiene la nozione di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno degli Stati membri, sancita dall' 48 del trattato CE, equivalente alla nozione di "attivita' commerciale sostanziale" di cui all' V, paragrafo 6, del GATS, e al presente accordo.
Accordo - Art. 62
ARTICOLO 62 Futura liberalizzazione Nel perseguimento degli obiettivi del presente titolo le parti partecipano a ulteriori negoziati sugli investimenti e sugli scambi di servizi entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, con l'obiettivo di promuovere gli impegni generali assunti a norma del presente titolo.
Accordo - Art. 63
ARTICOLO 63 Applicazione al Commonwealth delle Bahamas e alla Repubblica di Haiti Al fine di includere nell'allegato IV gli impegni del Commonwealth delle Bahamas e della Repubblica di Haiti che devono essere compatibili con le pertinenti prescrizioni dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (di seguito il "GATS"), le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari modificano tale allegato con decisione del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo entro sei mesi dalla firma del presente accordo. In attesa dell'adozione di tale decisione, il trattamento preferenziale concesso dalla parte CE a norma del presente titolo non si applica al Commonwealth delle Bahamas e alla Repubblica di Haiti.
Accordo - Art. 64
ARTICOLO 64 Integrazione regionale del CARIFORUM 1. Le parti riconoscono che l'integrazione economica tra gli Stati del CARIFORUM contribuira', mediante la progressiva eliminazione degli ostacoli ancora esistenti e lo sviluppo di un adeguato quadro di regolamentazione per gli scambi di servizi e gli investimenti, all'approfondimento del processo di integrazione regionale e alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo. 2. Le parti riconoscono inoltre che i principi enunciati nel capo 5 del presente titolo, volti a sostenere la progressiva liberalizzazione degli investimenti e degli scambi di servizi tra le parti, costituiscono un quadro utile per tale ulteriore liberalizzazione tra gli Stati del CARIFORUM nel quadro della loro integrazione regionale.
Accordo - Art. 65
ARTICOLO 65 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: a) "presenza commerciale": qualsiasi tipo di organizzazione commerciale o professionale implicante: i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica(1), oppure ii) la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza nel territorio della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari ai fini dello svolgimento di un'attivita' economica; b) "investitore": qualsiasi persona fisica o giuridica che svolga un'attivita' economica per mezzo di una presenza commerciale; c) "investitore di una parte": una persona fisica o giuridica della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario che svolge un'attivita' economica per mezzo di una presenza commerciale; d) "attivita' economica": attivita' diverse da quelle svolte nell'esercizio di poteri pubblici, intendendosi con queste ultime quelle che non sono svolte su base commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' operatori economici; e) "controllata" di una persona giuridica: una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica(2); f) "succursale" di una persona giuridica: sede di attivita' priva di personalita' giuridica che presenta un carattere di stabilita', quale la sede secondaria di una societa' madre, dispone di una propria gestione e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicche' questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sara' un rapporto giuridico con la societa' madre la cui sede sociale e' all'estero, non devono trattare direttamente con detta societa' madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attivita' che ne costituisce la sede secondaria. --------- (1) I termini "costituzione" e "acquisizione" di una persona giuridica vanno intesi come comprendenti la partecipazione al capitale di una persona giuridica nella prospettiva di stabilire o mantenere legami economici durevoli. Nel caso di una persona giuridica avente lo status di societa' per azioni, sussiste un legame economico durevole quando il pacchetto azionario detenuto consente all'azionista, in virtu' delle leggi nazionali applicabili alle societa' per azioni o di altre disposizioni, l'effettiva partecipazione alla gestione o al controllo della societa'. Per prestiti a lungo termine aventi il carattere di partecipazione si intendono i prestiti aventi durata superiore a cinque anni, destinati a stabilire o a mantenere legami economici durevoli. Gli esempi principali che si possono citare in proposito sono i prestiti concessi da una societa' alle sue controllate oppure alle societa' da essa partecipate, nonche' i prestiti che diano luogo a una partecipazione agli utili. (2) Una persona giuridica e' controllata da un'altra persona giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato.
Accordo - Art. 66
ARTICOLO 66 Settori interessati Il presente capo si applica alle misure adottate dalle parti o dagli Stati del CARIFORUM firmatari, aventi incidenza sulla presenza commerciale(1) in tutti i settori di attivita' economica tranne: a) l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione di materie nucleari; b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico; c) i servizi audiovisivi; d) il cabotaggio marittimo nazionale(2); e) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e no, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi: i) i servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili che ne comportano il ritiro dal servizio; ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo, iii) i sistemi telematici di prenotazione (CRS); iv) altri servizi ausiliari che agevolano l'attivita' dei vettori aerei, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi di gestione aeroportuale. --------- (1) Non sono considerate misure che incidono sulla presenza commerciale le misure in materia di espropriazione e risoluzione delle controversie tra investitori e lo Stato, quali quelle contemplate da trattati bilaterali di investimento. (2) Il cabotaggio marittimo nazionale comprende i servizi di trasporto all'interno di uno Stato del CARIFORUM firmatario o di uno Stato membro dell'Unione europea riguardanti il trasporto di passeggeri o di merci in partenza da e in arrivo in quello Stato del CARIFORUM firmatario o quello Stato membro dell'Unione europea.
Accordo - Art. 67
ARTICOLO 67 Accesso al mercato 1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la presenza commerciale, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari accordano alle presenze commerciali e agli investitori dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto dagli impegni specifici di cui all'allegato IV. 2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure, salvo quanto diversamente specificato nell'allegato IV: a) limitazioni al numero delle presenze commerciali, siano esse sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o altre prescrizioni, quali la verifica della necessita' economica; b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o dell'attivo sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica; c) limitazioni al numero complessivo di operazioni o alla produzione totale espresse in termini di unita' numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessita' economica(1); d) limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni stranieri o di valore totale degli investimenti stranieri, singoli o complessivi; e) misure che limitano o impongono la presenza commerciale in forme specifiche (controllata, succursale, ufficio di rappresentanza)(2) o la costituzione di joint venture per l'esercizio di un'attivita' economica da parte di un investitore dell'altra parte. --------- (1) Il paragrafo 2, lettere a), b) e c), non riguarda le misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo. (2) Ciascuna parte o ciascuno Stato del CARIFORUM firmatario puo' imporre agli investitori l'assunzione di una specifica forma giuridica all'atto della costituzione di una persona giuridica in base al proprio ordinamento. La parte interessata che mantenga in vigore o adotti questo obbligo non e' tenuta a precisarlo nel proprio elenco di impegni, nella misura in cui tale obbligo venga applicato in modo non discriminatorio.
Accordo - Art. 68
ARTICOLO 68 Trattamento nazionale 1. Nei settori per i quali l'allegato IV contiene impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le qualifiche in esso precisate, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari accordano alle presenze commerciali e agli investitori dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in termini di misure che incidono sulla presenza commerciale, alle loro presenze commerciali e ai loro investitori simili. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando alle presenze commerciali dell'altra parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso rispetto a quello accordato alle loro presenze commerciali e ai loro investitori simili. 3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso e' considerato meno favorevole qualora esso modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio delle presenze commerciali e degli investitori della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari rispetto al trattamento riconosciuto alle presenze commerciali e agli investitori simili dell'altra parte. 4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente non implicano l'obbligo per la parte CE o per gli Stati del CARIFORUM firmatari di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero delle presenze commerciali e degli investitori di cui trattasi.
Accordo - Art. 69
ARTICOLO 69 Elenchi degli impegni Gli elenchi degli impegni di cui all'allegato IV contengono i settori liberalizzati dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari a norma del presente capo, nonche' le limitazioni all'accesso al mercato e al trattamento nazionale applicabili in questi settori, a seguito della formulazione di riserve, alle presenze commerciali e agli investitori dell'altra parte.
Accordo - Art. 70
ARTICOLO 70 Trattamento della nazione piu' favorita 1. Per quanto concerne le misure che incidono sulla presenza commerciale disciplinata dal presente capo: a) la parte CE accorda alle presenze commerciali e agli investitori degli Stati del CARIFORUM firmatari un trattamento non meno favorevole del trattamento piu' favorevole applicabile alle presenze commerciali e agli investitori simili di un qualsiasi paese terzo con il quale essa concluda un accordo di integrazione economica successivamente alla firma del presente accordo; b) gli Stati del CARIFORUM firmatari accordano alle presenze commerciali e agli investitori della parte CE un trattamento non meno favorevole del trattamento piu' favorevole applicabile alle presenze commerciali e agli investitori simili di una qualsiasi grande economia commerciale con la quale essi concludano un accordo di integrazione economica successivamente alla firma del presente accordo. 2. Qualora una parte o uno Stato del CARIFORUM firmatario concluda un accordo di integrazione economica regionale che istituisca un mercato interno o imponga alle parti del suddetto accordo un ravvicinamento significativo delle legislazioni in vista dell'eliminazione degli ostacoli non discriminatori alle presenze commerciali e agli scambi di servizi, non rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1(1) il trattamento che tale parte o Stato del CARIFORUM firmatario accorda alle presenze commerciali e agli investitori di paesi terzi nei settori interessati dal mercato interno o dal ravvicinamento significativo delle legislazioni. 3. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano al trattamento concesso: a) in base a misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche, licenze o a misure prudenziali a norma dell' VII del GATS o al suo allegato sui servizi finanziari; b) in base a un accordo o un'intesa internazionali riguardanti in tutto o in parte l'imposizione fiscale; oppure c) in base a misure rientranti nella clausola di esonero dal trattamento della nazione piu' favorita (NPF), elencate conformemente a quanto prescrive l' II, paragrafo 2, del GATS. 4. Ai fini della presente disposizione, per "grande economia commerciale" si intende un paese sviluppato oppure un paese che l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di integrazione economica di cui al paragrafo 1 rappresentava una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1%, oppure un gruppo di paesi, agenti singolarmente, collettivamente o nell'ambito di un accordo di integrazione economica, che nel suo insieme rappresentava, l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di integrazione economica di cui al paragrafo 1, una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1,5%(2). 5. Le parti avviano consultazioni qualora uno Stato del CARIFORUM firmatario diventi parte di un accordo di integrazione economica con un soggetto terzo di cui al paragrafo 1, lettera b), e tale accordo preveda per tale soggetto terzo un trattamento piu' favorevole di quello concesso a norma del presente accordo dallo Stato del CARIFORUM firmatario alla parte CE. Le parti possono decidere se lo Stato del CARIFORUM firmatario abbia il diritto di negare alla parte CE il trattamento piu' favorevole previsto dall'accordo di integrazione economica. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE puo' adottare le misure necessarie all'adeguamento delle disposizioni del presente accordo. ---------- (1) Al momento della firma del presente accordo si considerano pienamente rientranti in questa eccezione lo Spazio economico europeo, gli accordi di preadesione all'Unione europea, il mercato e l'economia unici della CARICOM, l'accordo di libero scambio tra la CARICOM e la Repubblica dominicana. (2) Ai fini di questo calcolo si fa ricorso ai dati ufficiali dell'OMC sui principali esportatori nel commercio internazionale di merci (escludendo gli scambi intracomunitari).
Accordo - Art. 71
ARTICOLO 71 Altri accordi Nessuna disposizione del presente titolo va interpretata come limitativa dei diritti degli investitori delle parti di usufruire del trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato del CARIFORUM firmatario.
Accordo - Art. 72
ARTICOLO 72 Comportamento degli investitori La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari collaborano e, ciascuno nel proprio territorio, prendono le misure eventualmente necessarie, anche per mezzo di disposizioni legislative nazionali, affinche': a) siano vietate e penalmente perseguibili l'offerta, la promessa o la dazione, diretta o tramite intermediari, da parte degli investitori di un indebito vantaggio pecuniario o di altra natura a un funzionario pubblico o a un componente della sua famiglia o a suoi collaboratori o ad altre persone a lui vicine, a beneficio dei suddetti soggetti o di un terzo, aventi come scopo quello di indurre il funzionario o il terzo a compiere o ad astenersi dal compiere atti connessi all'espletamento dei doveri d'ufficio o di ottenere favori in relazione a una proposta di investimento oppure a licenze, permessi, appalti o altri diritti connessi a un investimento; b) gli investitori agiscano nel rispetto delle norme fondamentali del lavoro enunciate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1998 sui principi e diritti fondamentali nel lavoro, sottoscritta dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari(1); c) gli investitori non gestiscano ne' conducano gli investimenti in modo da eludere gli obblighi internazionali in materia di ambiente o lavoro derivanti da accordi di cui la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari sono parti; d) gli investitori istituiscano e mantengano - laddove opportuno - meccanismi di collegamento con le comunita' locali, soprattutto nel caso di progetti i quali comportino ampie attivita' basate sulle risorse naturali, purche' tali meccanismi non vanifichino o compromettano i vantaggi derivanti all'altra parte dalle condizioni e modalita' di un impegno specifico. ---------- (1) Queste norme fondamentali del lavoro sono ulteriormente elaborate, conformemente alla dichiarazione, nelle convenzioni dell'OIL riguardanti la liberta' di associazione, l'abolizione del lavoro forzato, l'abolizione del lavoro minorile e l'eliminazione della discriminazione sul luogo di lavoro.
Accordo - Art. 73
ARTICOLO 73 Mantenimento delle norme La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si impegnano a non favorire gli investimenti diretti esteri rendendo meno severe la legislazione e le norme nazionali in materia di ambiente, lavoro, salute e sicurezza sul lavoro o meno rigide le norme fondamentali del lavoro o le leggi finalizzate alla tutela e alla promozione della diversita' culturale.
Accordo - Art. 74
ARTICOLO 74 Riesame In vista della progressiva liberalizzazione degli investimenti, le parti riesaminano, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente con cadenza periodica, il quadro giuridico per gli investimenti, il contesto degli investimenti e il flusso degli investimenti reciproci coerentemente con gli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali.
Accordo - Art. 75
ARTICOLO 75 Settori interessati e definizioni 1. Il presente capo si applica alle misure, adottate dalle parti o dagli Stati del CARIFORUM firmatari, aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di tutti i servizi tranne: a) i servizi audiovisivi; b) il cabotaggio marittimo nazionale(1); c) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e no, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi: i) i servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili che ne comportano il ritiro dal servizio; ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; iii) i sistemi telematici di prenotazione (CRS); iv) altri servizi ausiliari che agevolano l'attivita' dei vettori aerei, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi di gestione aeroportuale. 2. Ai fini del presente capo si intende per: a) "prestazione transfrontaliera di servizi": la prestazione di un servizio: i) fornita a partire dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte (modalita 1); ii) fornita nel territorio di una parte a favore di un utente dell'altra parte (modalita 2); b) "servizi": qualunque servizio prestato in qualsivoglia settore, eccezion fatta per i servizi prestati nell'esercizio di poteri pubblici; c) "servizio prestato nell'esercizio di poteri pubblici": un servizio che non viene prestato su base commerciale, ne' in concorrenza con uno o piu' prestatori di servizi; d) "prestatore di servizi": qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda prestare o presti un servizio; e) "prestatore di servizi di una parte": una persona fisica o giuridica della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario che intende prestare o presta un servizio; f) "prestazione di un servizio": la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di un servizio. ---------- (1) Il cabotaggio marittimo nazionale comprende i servizi di trasporto all'interno di uno Stato del CARIFORUM firmatario o di uno Stato membro dell'Unione europea riguardanti il trasporto di passeggeri o di merci in partenza da e in arrivo presso quello Stato del CARIFORUM o quello Stato membro dell'Unione europea.
Accordo - Art. 76
ARTICOLO 76 Accesso al mercato 1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari accordano ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto dagli impegni specifici di cui all'allegato IV. 2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure, salvo quanto diversamente specificato nell'allegato IV: a) limitazioni al numero di prestatori di servizi, siano esse sotto forma di contingenti numerici, monopoli, riconoscimento di prestatori esclusivi o l'imposizione di una verifica della necessita' economica; b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o delle attivita' patrimoniali, sotto forma di contingenti numerici o mediante l'imposizione di una verifica della necessita' economica; c) limitazioni al numero complessivo di imprese di servizi o alla produzione totale di servizi, espresse in termini di unita' numeriche definite sotto forma di contingenti o mediante l'imposizione di una verifica della necessita' economica.
Accordo - Art. 77
ARTICOLO 77 Trattamento nazionale 1. Nei settori per i quali l'allegato IV contiene impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le qualifiche in esso precisate, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari accordano ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in termini di misure che incidono sulla prestazione transfrontaliera di servizi, ai loro servizi e prestatori di servizi simili. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso rispetto a quello accordato ai loro servizi e prestatori di servizi simili. 3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso e' considerato meno favorevole qualora esso modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei prestatori di servizi della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari rispetto al trattamento riconosciuto ai servizi o ai prestatori di servizi simili dell'altra parte. 4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non implicano l'obbligo per la parte CE o per gli Stati del CARIFORUM firmatari di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi di cui trattasi.
Accordo - Art. 78
ARTICOLO 78 Elenchi degli impegni Gli elenchi degli impegni di cui all'allegato IV contengono i settori liberalizzati dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari a norma del presente capo, nonche' le limitazioni all'accesso al mercato e al trattamento nazionale applicabili in questi settori, a seguito della formulazione di riserve, ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte.
Accordo - Art. 79
ARTICOLO 79 Trattamento della nazione piu' favorita 1. Per quanto attiene alle misure che incidono sulla prestazione transfrontaliera di servizi disciplinata dal presente capo: a) la parte CE accorda ai servizi e ai prestatori di servizi degli Stati del CARIFORUM firmatari un trattamento non meno favorevole del trattamento piu' favorevole applicabile ai servizi e ai prestatori di servizi simili di un qualsiasi paese terzo con il quale essa concluda un accordo di integrazione economica successivamente alla firma del presente accordo; b) gli Stati del CARIFORUM firmatari accordano ai servizi e ai prestatori di servizi della parte CE un trattamento non meno favorevole del trattamento piu' favorevole applicabile ai servizi e ai prestatori di servizi simili di una qualsiasi grande economia commerciale con la quale essi concludano un accordo di integrazione economica successivamente alla firma del presente accordo. 2. Qualora una parte o uno Stato del CARIFORUM firmatario concluda un accordo di integrazione economica regionale che istituisca un mercato interno o imponga alle parti del suddetto accordo un ravvicinamento significativo delle legislazioni in vista dell'eliminazione degli ostacoli non discriminatori agli scambi di servizi, non rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1(1) il trattamento che tale parte o Stato del CARIFORUM firmatario accorda ai servizi e ai prestatori di servizi di paesi terzi nei settori interessati dal mercato interno o dal ravvicinamento significativo delle legislazioni. 3. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano al trattamento concesso: a) in base a misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche, licenze o a misure prudenziali conformi all' VII del GATS o al suo allegato sui servizi finanziari; b) in base a un accordo o un'intesa internazionali riguardanti in tutto o in parte l'imposizione fiscale; oppure c) in base a misure rientranti nella clausola di esonero dal trattamento della nazione piu' favorita (NPF), elencate conformemente a quanto prescrive l'articolo II, paragrafo 2, del GATS. 4. Ai fini della presente disposizione, per "grande economia commerciale" si intende un paese sviluppato oppure un paese che l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di integrazione economica di cui al paragrafo 1 rappresentava una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1%, oppure un gruppo di paesi, agenti singolarmente, collettivamente o nell'ambito di un accordo di integrazione economica, che nel suo insieme rappresentava, l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di integrazione economica di cui al paragrafo 1, una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1,5%(2). 5. Le parti avviano consultazioni qualora uno Stato del CARIFORUM firmatario diventi parte di un accordo di integrazione economica con un soggetto terzo di cui al paragrafo 1, lettera b), e tale accordo preveda per tale soggetto terzo un trattamento piu' favorevole di quello concesso a norma del presente accordo dallo Stato del CARIFORUM firmatario alla parte CE. Le parti possono decidere se lo Stato del CARIFORUM firmatario abbia il diritto di negare alla parte CE il trattamento piu' favorevole previsto dall'accordo di integrazione economica. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE puo' adottare le misure necessarie all'adeguamento delle disposizioni del presente accordo. ---------- (1) Al momento della firma del presente accordo si considerano pienamente rientranti in questa eccezione lo Spazio economico europeo, gli accordi di preadesione all'Unione europea, il mercato e l'economia unici della CARICOM, l'accordo di libero scambio tra la CARICOM e la Repubblica dominicana. (2) Ai fini di questo calcolo si fa ricorso ai dati ufficiali dell'OMC sui principali esportatori nel commercio internazionale di merci (escludendo gli scambi intracomunitari).
Accordo - Art. 80
ARTICOLO 80 Settori interessati e definizioni 1. Il presente capo si applica alle misure adottate a norma dell'articolo 60, paragrafo 5, dalle parti o dagli Stati del CARIFORUM firmatari in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel loro territorio di personale chiave, laureati in tirocinio, venditori di servizi alle imprese, prestatori di servizi contrattuali, professionisti indipendenti e visitatori di breve durata per motivi professionali. 2. Ai fini del presente capo si intende per: a) "personale chiave": le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari che non sia un'organizzazione senza fine di lucro, responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di una presenza commerciale. Il "personale chiave" comprende i "visitatori per motivi professionali" responsabili della creazione di una presenza commerciale e il "personale trasferito all'interno di una societa'". Per "visitatori per motivi professionali" si intendono persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di una presenza commerciale. Essi non effettuano transazioni dirette con il pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate rispettivamente nella parte CE o nello Stato del CARIFORUM firmatario ospitanti. Per "personale trasferito all'interno di una societa'" si intendono persone fisiche della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari che sono alle dipendenze di una persona giuridica o socie della medesima da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso una presenza commerciale nel territorio dell'altra parte. La persona fisica interessata deve appartenere a una delle seguenti categorie. 1) dirigenti: persone che svolgono funzioni superiori all'interno di una persona giuridica, prevalentemente con compiti di gestione della presenza commerciale sotto la supervisione generale o la direzione, in particolare, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o di soggetti ad essi equiparabili, compresi coloro che: i) dirigono la presenza commerciale oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa; ii) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attivita' di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; iii) hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altri interventi relativi al personale; 2) personale specializzato: dipendenti di una persona giuridica in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecniche o alla gestione della presenza commerciale. Nella valutazione di tali conoscenze si terra' conto non solo delle conoscenze relative specificamente alla presenza commerciale, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attivita' che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale; b) "laureati in tirocinio": persone fisiche della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari che sono alle dipendenze di una persona giuridica della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso una presenza commerciale o la societa' madre della persona giuridica in questione nel territorio dell'altra parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa(1); c) "venditori di servizi alle imprese": persone fisiche della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari che rappresentano un prestatore di servizi della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato e che chiedono l'ingresso temporaneo nel territorio dell'altra parte per trattare la vendita di servizi o concludere accordi sulla vendita di servizi per conto di tale prestatore di servizi. Essi non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate rispettivamente nella parte CE o nello Stato del CARIFORUM firmatario ospitanti; d) "prestatori di servizi contrattuali": persone fisiche della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari che sono alle dipendenze di una persona giuridica della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato la quale non dispone di presenza commerciale nel territorio dell'altra parte e ha concluso un contratto in buona fede (non tramite agenzia secondo la definizione del codice CPC 872) con un consumatore finale di quest'ultima parte per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi; e) "professionisti indipendenti": persone fisiche della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari che prestano un servizio e sono stabilite in qualita' di lavoratori autonomi nel territorio della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato, non dispongono di presenza commerciale nel territorio dell'altra parte e hanno concluso un contratto in buona fede (non tramite agenzia secondo la definizione CPC 872) con un consumatore finale di quest'ultima parte per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea nel territorio di tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi(2); f) "qualifiche": diplomi, certificati e altri titoli, rilasciati da un'autorita' designata in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, i quali certificano il completamento di una formazione per l'esercizio di una professione. --------- (1) Alla presenza commerciale ospitante puo' essere imposta la presentazione, per approvazione preventiva, di un programma di formazione della durata del soggiorno che dimostri la finalita' formativa del soggiorno. Per quanto concerne Spagna, Francia, Germania, Austria e Ungheria, la formazione deve essere collegata al titolo di studio universitario di cui l'interessato e' titolare. (2) Il contratto per la prestazione di servizi di cui alle lettere d) ed e) deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della parte o degli Stati del CARIFORUM firmatari in cui il contratto viene eseguito.
Accordo - Art. 81
ARTICOLO 81 Personale chiave e laureati in tirocinio 1. Nei settori liberalizzati a norma del capo 2 del presente titolo e fatte salve le riserve di cui all'allegato IV, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari consentono agli investitori dell'altra parte di assumere alle dipendenze di loro presenze commerciali persone fisiche dell'altra parte, purche' tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio ai sensi dell'articolo 80. L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una societa', novanta giorni nell'arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali e dodici mesi per i laureati in tirocinio. 2. Nei settori liberalizzati a norma del capo 2 del presente titolo, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio, salvo quanto diversamente specificato nell'allegato IV, misure che limitano - sotto forma di contingenti numerici o mediante l'imposizione di una verifica della necessita' economica - il numero totale di persone fisiche che un investitore puo' assumere come personale chiave e laureati in tirocinio in un determinato settore e misure che costituiscono limitazioni discriminatorie.
Accordo - Art. 82
ARTICOLO 82 Venditori di servizi alle imprese Nei settori liberalizzati a norma del capo 2 o 3 del presente titolo e fatte salve le riserve di cui all'allegato IV, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari consentono l'ingresso e il soggiorno temporanei dei venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.
Accordo - Art. 83
ARTICOLO 83 Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari confermano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti. 2. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, nei sottosettori elencati di seguito la parte CE autorizza i prestatori di servizi contrattuali degli Stati del CARIFORUM a prestare servizi nel territorio dei propri Stati membri mediante la presenza di persone fisiche, alle condizioni indicate di seguito e nell'allegato IV: 1) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ovvero diritto non comunitario) 2) servizi di contabilita' e tenuta dei libri contabili 3) servizi di consulenza fiscale 4) servizi di architettura 5) servizi urbanistici e di architettura del paesaggio 6) servizi di ingegneria 7) servizi integrati di ingegneria 8) servizi medici e dentistici 9) servizi veterinari 10) servizi ostetrici 11) servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico 12) servizi informatici e servizi correlati 13) servizi di ricerca e sviluppo 14) servizi pubblicitari 15) ricerche di mercato e sondaggi di opinione 16) servizi di consulenza gestionale 17) servizi connessi alla consulenza gestionale 18) servizi tecnici di prova e analisi 19) servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica 20) manutenzione e riparazione di attrezzature, comprese quelle da trasporto, in particolare nel quadro di contratti di servizi post-vendita o post-locazione 21) servizi di capocuoco 22) servizi di modelle 23) servizi di traduzione e interpretariato 24) servizi di ricognizione sul campo 25) servizi di istruzione superiore (solo servizi finanziati con fondi privati) 26) servizi ambientali 27) servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici 28) servizi delle guide turistiche 29) servizi di intrattenimento esclusi quelli audiovisivi. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, gli Stati del CARIFORUM firmatari autorizzano i prestatori di servizi contrattuali della parte CE a prestare servizi nel loro territorio mediante la presenza di persone fisiche, alle condizioni indicate di seguito e nell'allegato IV. Gli impegni assunti dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari sono soggetti alle seguenti condizioni. a) Le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualita' di dipendenti di una persona giuridica che si e' aggiudicata un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi. b) Le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono avere gia' offerto tali servizi, in qualita' di dipendenti della persona giuridica che li presta, almeno nel corso dell'anno immediatamente precedente la presentazione della domanda di ingresso nell'altra parte. Inoltre alla data di presentazione di tale domanda le persone fisiche in questione devono possedere un'esperienza professionale almeno triennale(1) nel settore di attivita' oggetto del contratto. c) Fatta eccezione per i servizi di modelle, i servizi di capocuoco e i servizi di intrattenimento esclusi quelli audiovisivi, le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono possedere: i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente(2) e ii) le qualifiche professionali eventualmente previste per l'esercizio di un'attivita' a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o delle condizioni della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario applicabili nel luogo della prestazione del servizio. d) Durante il soggiorno nel territorio dell'altra parte le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi, compensi diversi da quelli loro erogati dal prestatore di servizi contrattuali. e) L'ingresso e il soggiorno temporanei delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi - venticinque settimane nel caso del Lussemburgo - nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore. f) L'accesso concesso a norma del presente riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio e' prestato. g) Il numero delle persone previste dal contratto di servizi non deve superare quello necessario all'esecuzione del contratto, determinato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della parte in cui il servizio viene prestato. h) Altre limitazioni discriminatorie, riguardanti anche il numero delle persone fisiche sotto forma di verifica della necessita' economica, sono specificate nell'allegato IV. 3. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, nei sottosettori elencati di seguito la parte CE autorizza i professionisti indipendenti degli Stati del CARIFORUM firmatari a prestare servizi nel territorio dei suoi Stati membri alle condizioni indicate di seguito e nell'allegato IV: 1) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ovvero diritto non comunitario) 2) servizi di architettura 3) servizi urbanistici e di architettura del paesaggio 4) servizi di ingegneria 5) servizi integrati di ingegneria 6) servizi informatici e servizi correlati 7) servizi di ricerca e sviluppo 8) ricerche di mercato e sondaggi di opinione 9) servizi di consulenza gestionale 10) servizi connessi alla consulenza gestionale 11) servizi di traduzione e interpretariato. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, gli Stati del CARIFORUM firmatari autorizzano i professionisti indipendenti della CE a prestare servizi nel loro territorio alle condizioni indicate di seguito e nell'allegato IV. Gli impegni assunti dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari sono soggetti alle seguenti condizioni. a) Le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualita' di lavoratori autonomi stabiliti nell'altra parte e devono essersi aggiudicate un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi. b) Alla data di presentazione della domanda di ingresso nell'altra parte le persone fisiche interessate devono possedere un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attivita' oggetto del contratto. c) Le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono possedere: i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente(3) e ii) le qualifiche professionali eventualmente previste per l'esercizio di un'attivita' a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o delle condizioni della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario applicabili nel luogo della prestazione del servizio. d) L'ingresso e il soggiorno temporanei delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi - venticinque settimane nel caso del Lussemburgo - nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore. e) L'accesso concesso a norma del presente riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio e' prestato. f) Altre limitazioni discriminatorie, riguardanti anche il numero delle persone fisiche sotto forma di verifica della necessita' economica, sono specificate nell'allegato IV. --------- (1) Conseguita dopo il raggiungimento della maggiore eta'. (2) Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facolta' di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio. (3) Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facolta' di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario prescritto nel suo territorio.
Accordo - Art. 84
ARTICOLO 84 Visitatori di breve durata per motivi professionali 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano per agevolare, nel rispetto della rispettiva legislazione, l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel loro territorio di visitatori di breve durata per motivi professionali provenienti dalla parte CE o dagli Stati del CARIFORUM firmatari, secondo il caso, chiamati a svolgere le seguenti attivita': a) ricerca e progettazione: ricercatori tecnici, scientifici e statistici per conto di una societa' stabilita nel territorio dell'altra parte; b) ricerche di mercato: personale che svolge analisi o ricerche, anche di mercato, per conto di una societa' stabilita nel territorio dell'altra parte; c) seminari di formazione: personale di una societa' della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari che entra nel territorio dell'altra parte per ricevere una formazione sulle tecniche e sulle pratiche di lavoro utilizzate da societa' o da organizzazioni di quella parte, purche' la formazione ricevuta si limiti unicamente all'osservazione, ad attivita' di familiarizzazione e di apprendimento in classe; d) fiere ed esposizioni: personale che partecipa a una fiera per la promozione della societa' per cui lavora o dei suoi prodotti o servizi; e) vendite: agenti e rappresentanti di commercio, che acquisiscono ordinativi o trattano contratti di fornitura merci per conto di una societa' ubicata nel territorio dell'altra parte, ma non consegnano fisicamente le merci; f) acquisti: incaricati degli acquisti per conto di una societa' oppure personale con mansioni gestionali e ispettive che partecipano a una transazione commerciale effettuata nel territorio dell'altra parte; g) personale turistico (rappresentanti di alberghi, agenti e organizzatori di viaggi, guide turistiche od operatori turistici) che assiste o partecipa a convegni o saloni turistici, purche' non procedano alla vendita delle loro merci o dei loro servizi al pubblico, non forniscano direttamente le loro merci o i loro servizi, non ricevano per se' compensi da una fonte situata nella parte CE o nello Stato del CARIFORUM firmatario in cui soggiornano temporaneamente, e non forniscano servizi nel quadro di un contratto concluso tra un consumatore della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario e una persona giuridica che non dispone di presenza commerciale nella parte CE o nello Stato del CARIFORUM in cui i visitatori di breve durata per motivi professionali soggiornano temporaneamente. 2. In questo caso l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel loro territorio hanno, ove consentiti, una durata massima di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.
Accordo - Art. 85
ARTICOLO 85 Mutuo riconoscimento 1. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari facciano obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista - nel territorio in cui il servizio viene prestato - nel settore di attivita' interessato. 2. Le Parti incoraggiano gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori a elaborare congiuntamente raccomandazioni sul mutuo riconoscimento e a presentarle al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, onde consentire agli investitori e ai prestatori di servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari in materia di autorizzazione, concessione di licenze, attivita' e certificazione degli investitori e dei prestatori di servizi, in particolare nel settore dei servizi professionali. 3. Le parti incoraggiano, in particolare, gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori ad avviare negoziati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo per l'elaborazione congiunta e la presentazione di tali raccomandazioni sul mutuo riconoscimento, tra l'altro nei seguenti settori: servizi di contabilita', architettura, ingegneria e turismo. 4. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, non appena ricevuta una raccomandazione di cui al paragrafo precedente, la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilita' con il presente accordo. 5. Qualora una raccomandazione di cui al paragrafo 2 - secondo la procedura di cui al medesimo paragrafo - sia stata giudicata compatibile con il presente accordo e il livello di corrispondenza tra le disposizioni regolamentari pertinenti delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari risulti sufficiente, le parti negoziano, tramite le autorita' competenti, un accordo di mutuo riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze e di altre disposizioni regolamentari al fine di dare attuazione alla raccomandazione. 6. Gli accordi di questo tipo devono essere conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC, in particolare all' VII del GATS. 7. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo riesamina con cadenza biennale i progressi compiuti in materia di mutuo riconoscimento.
Accordo - Art. 86
ARTICOLO 86 Trasparenza Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 235, paragrafo 3, le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari rispondono tempestivamente a tutte le richieste di informazioni specifiche dell'altra parte relative a loro disposizioni di applicazione generale o ad accordi internazionali che riguardano il presente accordo o che incidono sul medesimo. Le parti provvedono inoltre a istituire uno o piu' centri di informazione in grado di fornire risposte specifiche alle richieste degli investitori e dei prestatori di servizi dell'altra parte su tutte queste questioni. I centri di informazione, elencati nell'allegato V, non sono necessariamente depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.
Accordo - Art. 87
ARTICOLO 87 Procedure 1. Qualora sia necessaria un'autorizzazione per la prestazione di un servizio o per l'istituzione della presenza commerciale per cui sia stato assunto un impegno specifico, le autorita' competenti delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari provvedono, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa a norma delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, a informare il richiedente in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta del richiedente, le autorita' competenti delle parti o degli Stati del CARIFORUM firmatari, secondo il caso, forniscono senza indugio le informazioni concernenti lo stato della pratica. 2. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari mantengono o istituiscono procedure o istanze giurisdizionali, arbitrali o amministrative che su richiesta dell'investitore o del prestatore di servizi interessato provvedono al tempestivo riesame delle decisioni amministrative concernenti la presenza commerciale, la prestazione transfrontaliera di servizi o la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportuni rimedi. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'ente preposto ad assumere le decisioni amministrative in questione, le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.
Accordo - Art. 88
ARTICOLO 88 Intesa sui servizi informatici 1. Se e in quanto gli scambi dei servizi informatici siano liberalizzati a norma del presente titolo, capi 2, 3 e 4, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si conformano all'intesa definita ai paragrafi 2, 3 e 4. 2. Il codice CPC 84, codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, copre le funzioni di base relative alla prestazione dei servizi informatici e dei servizi correlati: i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer (compresi il loro sviluppo e la loro implementazione), l'elaborazione e la memorizzazione dei dati, nonche' i servizi correlati quali i servizi di consulenza e formazione del personale dei clienti. Grazie all'evoluzione tecnologica e' aumentata l'offerta di questi servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di queste funzioni di base o la loro totalita'. I servizi di web hosting o di domain hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad esempio, sono una combinazione delle funzioni di base dei servizi informatici. 3. I servizi informatici e i servizi correlati, indipendentemente dal fatto che la loro erogazione avvenga tramite una rete come ad esempio Internet, comprendono ogni servizio in materia di: a) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer e sistemi informatici; oppure b) programmi informatici (in se') definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer, oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici; oppure c) elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi di basi dati; oppure d) manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer, oppure e) formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove. 4. I servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (ad esempio bancari) mediante mezzi elettronici e no. Esiste tuttavia una differenza di rilievo tra il servizio abilitante (ad esempio il web-hosting o l'hosting di applicazioni) e il servizio essenziale o di contenuti (ad esempio quello bancario) fornito per via elettronica. In questi casi il servizio essenziale o di contenuti non e' compreso nel codice CPC 84.
Accordo - Art. 89
ARTICOLO 89 Ambito di applicazione e definizioni 1. La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi di corriere liberalizzati a norma del presente titolo, capi 2, 3 e 4. 2. Ai fini della presente sezione e del presente titolo, capi 2, 3 e 4, si intende per: a) "servizio universale": l'offerta di servizi postali di qualita' determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari, a prezzi accessibili a tutti gli utenti; b) "licenza individuale": l'autorizzazione concessa da un'autorita' di regolamentazione a un singolo fornitore, prescritta per iniziare a prestare un determinato servizio.
Accordo - Art. 90
ARTICOLO 90 Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore dei servizi di corriere Conformemente a quanto disposto dal titolo IV, capo 1, la parte CE o gli Stati del CARIFORUM firmatari mantengono in vigore o introducono misure appropriate volte a impedire che vengano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da quei fornitori che, sfruttando la loro posizione sul mercato, sono in grado, da soli o congiuntamente, di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalita' di partecipazione al mercato dei servizi di corriere.
Accordo - Art. 91
ARTICOLO 91 Servizio universale La parte CE o qualsiasi Stato del CARIFORUM firmatario ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. Tali obblighi non vanno di per se' considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano piu' gravosi del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari.
Accordo - Art. 92
ARTICOLO 92 Licenze individuali 1. Una licenza individuale puo' essere prescritta solo per i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale. 2. Ove sia prevista una licenza individuale, vengono resi noti al pubblico: a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza; b) i termini e le condizioni applicabili alle licenze individuali. 3. Previa richiesta, i motivi del diniego del rilascio di una licenza individuale vengono comunicati al richiedente e viene istituita una procedura di ricorso dinanzi a un organismo indipendente a livello della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari. Tale procedura e' trasparente, non discriminatoria e si basa su criteri oggettivi.
Accordo - Art. 93
ARTICOLO 93 Indipendenza degli organismi di regolamentazione Gli organismi di regolamentazione sono giuridicamente distinti dai fornitori di servizi di corriere, ai quali non devono rispondere del loro operato. Le decisioni e le procedure adottate dagli organismi di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
Accordo - Art. 94
ARTICOLO 94 Definizioni e ambito di applicazione 1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) "servizi di telecomunicazione": tutti i servizi relativi alla trasmissione e ricezione di segnali elettromagnetici, escluse le attivita' economiche di fornitura dei contenuti la cui distribuzione richieda servizi di telecomunicazione; b) "autorita' di regolamentazione" del settore delle telecomunicazioni: l'organismo o gli organismi con compiti di regolamentazione delle telecomunicazioni indicati nel presente capo; c) "infrastrutture di telecomunicazione essenziali": le infrastrutture di una rete e di un servizio pubblici di telecomunicazione che: i) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori, e ii) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della fornitura del servizio; d) "fornitore principale" del settore delle telecomunicazioni: un fornitore in grado di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalita' di partecipazione al mercato dei servizi di telecomunicazione interessato per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione sul mercato; e) "interconnessione": il collegamento a fornitori che forniscono reti o servizi pubblici di telecomunicazione per consentire agli utilizzatori di un fornitore di comunicare con gli utilizzatori di un altro fornitore e di accedere ai servizi forniti da un altro fornitore; f) "servizio universale": insieme di servizi di qualita' determinata, che deve essere messo a disposizione di tutti gli utilizzatori nel territorio della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari indipendentemente dal luogo geografico in cui essi si trovano e a prezzi accessibili. L'ambito di applicazione e l'attuazione del servizio universale sono decisi dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari. 2. La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile ai seguenti servizi di telecomunicazione, diversi dalla radiotelediffusione, liberalizzati a norma del presente titolo, capi 2, 3 e 4: servizi di telefonia vocale, servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, servizi di trasmissione dati a commutazione di circuito, servizi di telex, servizi telegrafici, servizi di fax, servizi relativi ai circuiti privati affittati e i servizi e sistemi di comunicazione mobile e personale.
Accordo - Art. 95
ARICOLO 95 Autorita' di regolamentazione 1. Le autorita' di regolamentazione nel settore dei servizi di telecomunicazione sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di servizi di telecomunicazione. 2. Esse dispongono di poteri sufficienti per la regolamentazione del settore. Le funzioni affidate a un'autorita' di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a piu' organismi. 3. Le decisioni e le procedure adottate dalle autorita' di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato. 4. Un fornitore interessato dalla decisione di un'autorita' di regolamentazione ha diritto di ricorrere avverso detta decisione dinanzi ad un organo competente a conoscere dei ricorsi, indipendente dalle parti coinvolte. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono comunque sempre motivate per iscritto e sono altresi' impugnabili dinanzi a un'autorita' giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi sono portate a esecuzione.
Accordo - Art. 96
ARTICOLO 96 Autorizzazione a fornire servizi di telecomunicazione 1. La prestazione dei servizi e', per quanto possibile, autorizzata a seguito di semplice notifica. 2. Puo' essere prescritta una licenza per far fronte a problemi di attribuzione di frequenze e numeri. I termini e le condizioni applicabili a queste licenze sono resi noti al pubblico. 3. Ove sia prevista una licenza: a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito alla richiesta di licenza sono resi noti al pubblico; b) i motivi del diniego del rilascio della licenza vengono comunicati per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta; c) il richiedente cui sia stato illegittimamente negato il rilascio della licenza, deve avere diritto di ricorrere dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi; d) i diritti di licenza imposti dalla parte CE o dagli Stati del CARIFORUM firmatari per il rilascio di una licenza non superano i costi amministrativi normalmente sostenuti nella gestione, nel controllo e nell'applicazione delle licenze di cui trattasi.
Accordo - Art. 97
ARTICOLO 97 Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali Conformemente a quanto disposto dal titolo IV, capo 1, la parte CE o gli Stati del CARIFORUM firmatari mantengono in vigore o introducono misure appropriate volte a impedire che vengano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da quei fornitori che, da soli o congiuntamente, rappresentano un fornitore principale. Tali pratiche anticoncorrenziali consistono in particolare: a) in sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali; b) nell'utilizzare con esiti anticoncorrenziali informazioni ottenute dai concorrenti; c) nel non mettere tempestivamente a disposizione di altri fornitori di servizi informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale, necessarie a detti fornitori ai fini della prestazione dei servizi.
Accordo - Art. 98
ARTICOLO 98 Interconnessione 1. Ogni fornitore autorizzato a fornire servizi di telecomunicazione ha il diritto di negoziare l'interconnessione ad altri fornitori di reti e di servizi pubblici di comunicazione. L'interconnessione dovrebbe, in linea di principio, essere definita di concerto tra le imprese interessate nell'ambito di una trattativa commerciale. 2. Le autorita' di regolamentazione garantiscono che i fornitori utilizzino le informazioni ottenute da un'altra impresa nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate. 3. L'interconnessione a un fornitore principale, garantita in corrispondenza di ogni punto della rete ove sia tecnicamente praticabile, e' fornita: a) secondo modalita', condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe non discriminatorie e con un livello di qualita' non inferiore a quello che il fornitore principale medesimo assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di fornitori di servizi da esso non controllati o per le proprie societa' controllate o altre societa' controllate; b) tempestivamente, secondo modalita', condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe(1) trasparenti, ragionevoli, tenuto conto della fattibilita' economica, e sufficientemente disaggregate, cosi' da consentire al fornitore di non dovere alcun corrispettivo per componenti o infrastrutture di rete di cui non ha bisogno per il servizio che deve essere prestato; c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utilizzatori, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie. 4. Le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale sono rese note al pubblico. 5. I fornitori principali rendono noti al pubblico i propri accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento. 6. Il fornitore di servizi che richieda l'interconnessione a un fornitore principale puo' rivolgersi, in qualsiasi momento o dopo un periodo di tempo ragionevole noto al pubblico, a un organismo nazionale indipendente, che puo' essere un organismo di regolamentazione di cui all'articolo 95, per la risoluzione delle controversie concernenti le modalita', le condizioni e le tariffe di interconnessione opportune. ---------- (1) Le tariffe sono orientate ai costi nella parte CE e basate sui costi negli Stati del CARIFORUM firmatari.
Accordo - Art. 99
ARTICOLO 99 Risorse limitate Tutte le procedure per l'attribuzione e l'impiego di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, sono espletate in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. Le informazioni circa l'attuale situazione delle bande di frequenza assegnate sono rese note al pubblico, ma non e' obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.
Accordo - Art. 100
ARTICOLO 100 Servizio universale 1. La parte CE o qualsiasi Stato del CARIFORUM firmatario ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. 2. Tali obblighi non vanno di per se' considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi deve anche risultare neutrale in termini di concorrenza e non essere piu' gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari. 3. Tutti i fornitori dovrebbero avere il diritto di garantire il servizio universale. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio. Se necessario, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari valutano se la prestazione del servizio universale rappresenti un onere eccessivo a carico della o delle organizzazioni chiamate a fornire tale servizio. Qualora il calcolo di cui sopra lo giustifichi, tenuto conto anche degli eventuali vantaggi di mercato che un'organizzazione trae dall'offerta del servizio universale, le autorita' di regolamentazione nazionali stabiliscono se occorra prevedere un meccanismo di indennizzo del o dei fornitori interessati o di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale. 4. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che: a) gli elenchi di tutti gli abbonati siano accessibili agli utenti in una forma - cartacea, elettronica o in entrambe le forme - approvata dall'autorita' di regolamentazione nazionale, e siano aggiornati regolarmente, almeno una volta l'anno; b) le organizzazioni che prestano i servizi di cui alla lettera a) applichino il principio della non discriminazione nel trattamento delle informazioni ad essi comunicate da altre organizzazioni.
Accordo - Art. 101
ARTICOLO 101 Riservatezza delle informazioni La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate tramite una rete pubblica di telecomunicazione e i servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, nonche' dei relativi dati sul traffico, senza con cio' determinare effetti restrittivi sugli scambi di servizi.
Accordo - Art. 102
ARTICOLO 102 Controversie tra fornitori 1. Qualora fra i fornitori delle reti o dei servizi di telecomunicazione insorga una controversia in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente capo, la competente autorita' di regolamentazione nazionale - su richiesta di una delle parti della controversia - emette nel piu' breve tempo possibile una decisione vincolante per risolvere la controversia. 2. Qualora la controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le competenti autorita' di regolamentazione nazionali coordinano i loro sforzi per risolvere la controversia.
Accordo - Art. 103
ARTICOLO 103 Ambito di applicazione e definizioni 1. La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi finanziari liberalizzati a norma del presente titolo, capi 2, 3 e 4. 2. Ai fini del presente capo e dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo si intende per: a) "servizio finanziario": un qualsiasi servizio di natura finanziaria offerto da un prestatore di servizi finanziari della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari. I servizi finanziari comprendono le seguenti attivita': A. servizi assicurativi e connessi 1) assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione): i) ramo vita; ii) ramo danni; 2) riassicurazione e retrocessione; 3) intermediazione assicurativa (ad esempio attivita' di broker e agenzie); 4) servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri; B. servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione): 1) raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili tra il pubblico; 2) prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali; 3) leasing finanziario; 4) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, ivi comprese carte di credito e di addebito, traveller's cheques e bonifici bancari; 5) garanzie e impegni; 6) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, di: i) strumenti del mercato monetario (ivi compresi assegni, cambiali, certificati di deposito); ii) valuta estera; iii) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e a premio; iv) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements); v) titoli trasferibili; vi) altri strumenti negoziabili e attivita' finanziarie, ivi compresi i lingotti; 7) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualita' di agente (in forma pubblica o privata) nonche' prestazione di servizi collegati; 8) intermediazione sul mercato monetario; 9) gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria; 10) servizi di liquidazione e compensazione relativi a attivita' finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili; 11) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonche' elaborazione di dati finanziari e relativo software; 12) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attivita' elencate ai precedenti punti da 1 a 11, ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali; b) "prestatore di servizi finanziari": qualsiasi persona fisica o giuridica della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari che intenda prestare o presti servizi finanziari. Il termine "prestatore di servizi finanziari" non comprende pero' i soggetti pubblici; c) "soggetto pubblico": 1) un'amministrazione pubblica, una banca centrale o un'autorita' monetaria della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario, o un soggetto di proprieta' della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario o dai medesimi controllato, che svolga principalmente funzioni pubbliche o attivita' a fini pubblici, ad esclusione quindi di soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; oppure 2) un soggetto privato che svolga funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un'autorita' monetaria, nell'esercizio di tali funzioni; d) "nuovo servizio finanziario": un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalita' di erogazione del prodotto, che non e' fornito da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari, ma che e' fornito sul territorio dell'altra parte.
Accordo - Art. 104
ARTICOLO 104 Misure prudenziali 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali, quali: a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; b) la salvaguardia dell'integrita' e della stabilita' del proprio sistema finanziario. 2. Nessuna disposizione del presente accordo implica l'obbligo per la parte CE o gli Stati del CARIFORUM firmatari di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.
Accordo - Art. 105
ARTICOLO 105 Regolamentazione efficace e trasparente 1. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano per comunicare preventivamente a tutti gli interessati le disposizioni di applicazione generale che la parte CE o gli Stati del CARIFORUM firmatari intendono adottare, onde dare a tali soggetti la possibilita' di formulare osservazioni. La comunicazione e' effettuata mediante: a) pubblicazione ufficiale oppure b) altra forma scritta o elettronica. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari rendono noti agli interessati i requisiti necessari per presentare le domande di prestazione di servizi finanziari. La parte CE interessata o lo Stato del CARIFORUM firmatario di cui trattasi forniscono al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della domanda presentata. La parte CE interessata o lo Stato del CARIFORUM firmatario di cui trattasi, qualora abbiano bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne danno senza indugio comunicazione all'interessato. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano per agevolare l'attuazione e l'applicazione sul loro territorio delle norme concordate a livello internazionale per la regolamentazione e la sorveglianza del settore dei servizi finanziari.
Accordo - Art. 106
ARTICOLO 106 Nuovi servizi finanziari(1) La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari autorizzano i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a prestare qualsiasi nuovo servizio finanziario analogo a quelli di cui essi autorizzano la prestazione da parte di loro prestatori di servizi finanziari a norma della legislazione nazionale in circostanze analoghe. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio e assoggettare tale prestazione ad autorizzazione. Ove sia prescritta l'autorizzazione, la decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione puo' essere negata solo per motivi prudenziali. ---------- (1) Il presente articolo si applica esclusivamente alle attivita' di servizi finanziari contemplate dall'articolo 103 e liberalizzate a norma del presente titolo.
Accordo - Art. 107
ARTICOLO 107 Trattamento dei dati 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari autorizzano i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, all'interno o al di fuori del loro territorio, ai fini del loro trattamento se esso e' necessario per il normale esercizio dell'attivita' di detti prestatori. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari adottano le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e della liberta' individuale, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.
Accordo - Art. 108
ARTICOLO 108 Eccezioni specifiche 1. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari, ivi compresi loro soggetti pubblici, svolgano o forniscano in via esclusiva, sul loro territorio, attivita' o servizi che facciano parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di sicurezza sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attivita' che possono essere svolte da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private secondo quanto previsto dalla regolamentazione interna della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato. 2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attivita' svolte da una banca centrale o da un'autorita' monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio. 3. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari, ivi compresi loro soggetti pubblici, svolgano o forniscano in via esclusiva, sul loro territorio, attivita' o servizi per conto o con la garanzia o utilizzando le risorse finanziarie della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato o di loro soggetti pubblici.
Accordo - Art. 109
ARTICOLO 109 Ambito di applicazione, definizioni e principi 1. La presente sezione stabilisce i principi della liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo. 2. Ai fini della presente sezione e dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo, si intende per: a) "trasporto marittimo internazionale": i trasporti multimodali porta a porta, ossia i trasporti di merci mediante piu' di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un unico titolo di trasporto e implicanti percio' il diritto di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di trasporto; b) "servizi di movimentazione di carichi marittimi": le attivita' svolte dalle societa' che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse pero' le attivita' dirette dei lavoratori portuali laddove questo personale sia organizzato indipendentemente dalle societa' che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attivita' contemplate comprendono l'organizzazione e la direzione delle operazioni di: i) carico e scarico delle navi; ii) rizzaggio/derizzaggio del carico; iii) ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco; c) "servizi di sdoganamento" (in alternativa "servizi di spedizionieri doganali"): l'espletamento per conto terzi delle formalita' doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attivita' principale del prestatore del servizio o di una sua consueta attivita' complementare; d) "servizi di stazionamento e deposito di container": lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni; e) "servizi di agenzia marittima": le attivita' che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o piu' linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi: i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dalla quotazione alla fatturazione, nonche' emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali; ii) rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo o, se necessario, nella presa in carico delle merci; f) "servizi di spedizione merci": l'attivita' che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali. 3. Considerato il grado di liberalizzazione esistente tra le parti nel trasporto marittimo internazionale: a) la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari applicano effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie; b) la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari accordano alle navi battenti bandiera dell'altra parte o di uno Stato del CARIFORUM firmatario o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle loro navi per quanto attiene tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico. 4. Nell'applicare questi principi la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari: a) evitano di introdurre clausole in materia di ripartizione dei carichi in futuri accordi bilaterali con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un periodo di tempo ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi bilaterali; b) dall'entrata in vigore del presente accordo aboliscono ed evitano di introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale. 5. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari autorizzano i prestatori di servizi marittimi internazionali dell'altra parte ad avere una presenza commerciale nel loro territorio applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attivita', condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai loro prestatori di servizi o, se migliori, ai prestatori di servizi di un qualsiasi paese terzo. 6. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari mettono a disposizione dei fornitori del servizio di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte i seguenti servizi in ambito portuale secondo modalita' e condizioni ragionevoli e non discriminatorie: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, capitaneria di porto, ausili alla navigazione, servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, come le comunicazioni, la fornitura di acqua e di elettricita', le infrastrutture per riparazioni di emergenza, i servizi di ancoraggio e ormeggio.
Accordo - Art. 110
ARTICOLO 110 Ambito di applicazione La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi turistici liberalizzati a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo.
Accordo - Art. 111
ARTICOLO 111 Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali Conformemente a quanto disposto dal titolo IV, capo 1, la parte CE o gli Stati del CARIFORUM firmatari mantengono in vigore o introducono misure appropriate volte a impedire che i fornitori, soprattutto nel quadro delle reti di distribuzione turistica(1), possano influire sostanzialmente sulle condizioni di partecipazione al mercato dei servizi turistici ponendo o mantenendo in essere pratiche anticoncorrenziali quali, tra l'altro, l'abuso di posizione dominante mediante l'imposizione di prezzi non equi, le clausole di esclusiva, il rifiuto di negoziare, le vendite vincolate, le restrizioni quantitative o l'integrazione verticale. --------- (1) Ai fini della presente sezione, per "reti di distribuzione turistica" si intendono gli operatori turistici e altri grossisti del turismo (in partenza e in arrivo), i sistemi telematici di prenotazione e i sistemi di distribuzione globale (anche non collegati a compagnie aeree o forniti via Internet), le agenzie di viaggio e altri distributori di servizi turistici.
Accordo - Art. 112
ARTICOLO 112 Accesso alla tecnologia La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano per agevolare il trasferimento tecnologico, su basi commerciali, alle presenze commerciali negli Stati del CARIFORUM firmatari.
Accordo - Art. 113
ARTICOLO 113 Piccole e medie imprese La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano per agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese al settore dei servizi turistici.
Accordo - Art. 114
ARTICOLO 114 Mutuo riconoscimento Le parti cooperano al mutuo riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze o di altre disposizioni regolamentari a norma dell'articolo 85.
Accordo - Art. 115
ARTICOLO 115 Potenziamento dell'impatto del turismo sullo sviluppo sostenibile Le parti incoraggiano la partecipazione dei prestatori di servizi del CARIFORUM ai programmi di finanziamento internazionale, regionale, subregionale, bilaterale e privato a sostegno dello sviluppo sostenibile del turismo.
Accordo - Art. 116
ARTICOLO 116 Norme ambientali e di qualita' Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari promuovono il rispetto delle norme ambientali e di qualita' applicabili ai servizi del turismo secondo modalita' ragionevoli e oggettive senza creare inutili ostacoli agli scambi e si adoperano per agevolare la partecipazione degli Stati del CARIFORUM firmatari alle competenti organizzazioni internazionali che fissano le norme ambientali e di qualita' applicabili ai servizi del turismo.
Accordo - Art. 117
ARTICOLO 117 Cooperazione allo sviluppo e assistenza tecnica 1. Le parti cooperano alla promozione del settore del turismo negli Stati del CARIFORUM firmatari, tenuto conto delle asimmetrie inerenti al rispettivo grado di sviluppo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) l'adeguamento dei sistemi di contabilita' nazionale al fine di facilitare l'introduzione dei conti satellite del turismo (CST) a livello regionale e locale; b) il rafforzamento, a livello regionale e locale, delle capacita' di gestione ambientale nelle zone turistiche; c) lo sviluppo di strategie di marketing via Internet per le piccole e medie imprese del settore dei servizi turistici; d) meccanismi in grado di assicurare l'efficace partecipazione degli Stati del CARIFORUM firmatari agli organismi internazionali di normazione che si occupano della definizione di norme sul turismo sostenibile; programmi finalizzati a raggiungere e garantire l'equivalenza tra le norme in materia di turismo sostenibile di livello nazionale/regionale e quelle di livello internazionale; programmi volti a innalzare il livello di rispetto delle norme sul turismo sostenibile da parte dei fornitori regionali di servizi turistici; e) programmi di scambio e formazione nel settore turistico, compresa la formazione linguistica, per i fornitori di servizi turistici.
Accordo - Art. 118
ARTICOLO 118 Scambio di informazioni e consultazioni 1. Le parti convengono di scambiarsi esperienze, informazioni e migliori pratiche e di consultarsi sulle questioni oggetto della presente sezione e pertinenti agli scambi commerciali tra le parti. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo mette a punto le modalita' per un dialogo costante sui temi di cui alla presente sezione. 2. Le parti invitano i privati e gli altri soggetti interessati a partecipare, se d'accordo e ove opportuno, a questo dialogo. 3. Le parti convengono inoltre che sarebbe utile un dialogo regolare sulla pubblicazione di consigli di viaggio.
Accordo - Art. 119
ARTICOLO 119 Obiettivo e principi 1. Le parti, riconoscendo che il commercio elettronico migliora le possibilita' di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, collaborando in particolare per quanto riguarda i problemi posti dalle disposizioni del presente titolo. 2. Le parti convengono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere pienamente compatibile con le piu' rigorose norme internazionali di protezione dei dati, in modo che sia garantita la fiducia degli utenti in questa modalita' di commercio. 3. Le parti convengono che la consegna per via elettronica e' considerata prestazione di servizi ai sensi del capo 3 del presente titolo, non assoggettabile a dazi doganali.
Accordo - Art. 120
ARTICOLO 120 Aspetti normativi del commercio elettronico 1. Sulle questioni normative sollevate dal commercio elettronico le parti instaurano un dialogo che riguardera' tra l'altro i seguenti temi: a) il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione; b) la responsabilita' dei prestatori intermediari per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione dei dati; c) la disciplina delle comunicazioni elettroniche non sollecitate; d) la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico; e) qualsiasi altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio elettronico. 2. La cooperazione puo' avvenire attraverso lo scambio di informazioni sulla legislazione delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari relativa ai suddetti temi e sull'applicazione di tale legislazione.
Accordo - Art. 121
ARTICOLO 121 Cooperazione 1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica per completare la liberalizzazione dei servizi e degli investimenti, sostenere gli sforzi degli Stati del CARIFORUM firmatari volti al rafforzamento della loro capacita' di prestazione di servizi, agevolare l'attuazione degli impegni previsti dal presente titolo e conseguire gli obiettivi del presente accordo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche predisponendo un sostegno per l'assistenza tecnica, la formazione e il rafforzamento delle capacita', per quanto riguarda: a) il miglioramento della capacita' dei prestatori di servizi degli Stati del CARIFORUM firmatari di raccogliere informazioni sulle disposizioni regolamentari e sulle norme della parte CE a livello comunitario, nazionale e subnazionale e di conformarsi a tali disposizioni e norme; b) il miglioramento della capacita' di esportazione dei prestatori di servizi degli Stati del CARIFORUM firmatari, per quanto concerne in particolare la commercializzazione dei servizi turistici e culturali, le esigenze delle piccole e medie imprese, il franchising e la negoziazione di accordi di mutuo riconoscimento; c) la facilitazione del dialogo e dell'interazione tra i prestatori di servizi della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari; d) la soddisfazione dei bisogni di qualita' e norme in quei settori nei quali gli Stati del CARIFORUM firmatari hanno assunto impegni a norma del presente accordo, tenendo conto dei mercati nazionali e regionali e degli scambi commerciali tra le parti, anche al fine di garantire la partecipazione all'elaborazione e all'adozione di norme sul turismo sostenibile; e) l'elaborazione e l'attuazione di regimi normativi applicabili a livello regionale del CARIFORUM a settori di servizi specifici, e negli Stati del CARIFORUM firmatari a quei settori nei quali essi abbiano assunto impegni a norma del presente accordo; f) l'istituzione di meccanismi per la promozione degli investimenti e delle joint venture tra prestatori di servizi della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari, nonche' il rafforzamento delle capacita' delle agenzie di promozione degli investimenti negli Stati del CARIFORUM firmatari.
Accordo - Art. 122
ARTICOLO 122 Pagamenti correnti Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 124, gli Stati del CARIFORUM firmatari e la parte CE si impegnano a non imporre alcuna restrizione e a consentire che tutti i pagamenti relativi a operazioni correnti tra residenti della parte CE e degli Stati del CARIFORUM vengano effettuati in una valuta liberamente convertibile.
Accordo - Art. 123
ARTICOLO 123 Movimenti di capitali 1. Per quanto attiene alle transazioni riguardanti il conto capitale della bilancia dei pagamenti, gli Stati del CARIFORUM firmatari e la parte CE si impegnano a non imporre alcuna restrizione alla libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti effettuati a norma della legislazione del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformita' al titolo II, e alla liquidazione e al rimpatrio di detti capitali e di ogni utile che ne derivi. 2. Le parti si consultano onde agevolare la circolazione dei capitali tra loro cosi' da promuovere gli obiettivi del presente accordo.
Accordo - Art. 124
ARTICOLO 124 Misure di salvaguardia 1. Qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitali tra le parti causino o rischino di causare serie difficolta' al funzionamento della politica monetaria o di cambio di uno o piu' Stati del CARIFORUM o di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, la parte CE o lo Stato o gli Stati del CARIFORUM firmatari interessati possono applicare ai movimenti di capitali le misure di salvaguardia strettamente necessarie per un periodo non superiore a sei mesi. 2. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e' immediatamente informato in merito all'adozione delle misure di salvaguardia e, non appena possibile, in merito a un calendario per la loro soppressione.
Accordo - Art. 125
ARTICOLO 125 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: 1) "autorita' garante della concorrenza": la "Commissione europea" per la parte CE; e una o piu' delle seguenti autorita' garanti della concorrenza, a seconda dei casi, per gli Stati del CARIFORUM: la CARICOM Competition Commission e la Comision Nacional de Defensa de la Competencia della Repubblica dominicana; 2) "procedimento a tutela della concorrenza": un procedimento instaurato dalla competente autorita' garante della concorrenza di una parte nei confronti di una o piu' imprese per accertare eventuali condotte anticoncorrenziali e porvi rimedio; 3) "diritto della concorrenza": a) gli articoli 81, 82 e 86 del trattato che istituisce la Comunita' europea e i relativi regolamenti di attuazione o le relative modifiche, per la parte CE; b) il capo 8 del trattato modificato di Chaguaramas, del 5 luglio 2001, le norme nazionali in materia di concorrenza conformi al trattato modificato di Chaguaramas e le norme nazionali in materia di concorrenza delle Bahamas e della Repubblica dominicana, per gli Stati del CARIFORUM. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo l'approvazione di siffatte norme e' comunicata alla parte CE attraverso il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo.
Accordo - Art. 126
ARTICOLO 126 Principi Le parti riconoscono l'importanza di un sistema di libera concorrenza senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e in genere compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi. Convengono pertanto che sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo le pratiche restrittive della concorrenza di seguito elencate, se e in quanto esse incidano sugli scambi tra le parti: a) gli accordi e le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire o di ridurre notevolmente la concorrenza nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio della parte CE o degli Stati del CARIFORUM; b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante sul mercato nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio della parte CE o degli Stati del CARIFORUM.
Accordo - Art. 127
ARTICOLO 127 Attuazione 1. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo disporranno di leggi applicabili alle restrizioni della concorrenza di loro competenza e degli organismi di cui all'articolo 125, paragrafo 1. 2. Dall'entrata in vigore delle leggi di cui al paragrafo 1 e dall'istituzione degli organismi di cui al medesimo paragrafo, le parti applicano il disposto dell'articolo 128. Esse convengono altresi' di riesaminare il funzionamento del presente capo decorso un periodo di sei anni dall'applicazione dell'articolo 128 destinato al rafforzamento della fiducia tra le rispettive autorita' garanti della concorrenza.
Accordo - Art. 128
ARTICOLO 128 Scambio di informazioni e cooperazione in materia di tutela della concorrenza 1. Ciascuna autorita' garante della concorrenza puo' comunicare alle altre autorita' garanti della concorrenza la propria disponibilita' a cooperare in materia di attivita' a tutela della concorrenza. Cio' non impedisce alle parti o agli Stati del CARIFORUM firmatari di assumere decisioni autonome. 2. Le autorita' garanti della concorrenza possono scambiarsi informazioni non riservate per agevolare l'efficace applicazione del rispettivo diritto della concorrenza. Gli scambi di informazioni sono soggetti alle norme di riservatezza che si applicano in ciascuna delle parti e negli Stati del CARIFORUM firmatari. 3. Ogni autorita' garante della concorrenza puo' comunicare alle altre autorita' garanti della concorrenza le informazioni in suo possesso dalle quali risulti che nel territorio dell'altra parte sono poste in essere pratiche commerciali anticoncorrenziali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo. L'autorita' garante della concorrenza di ciascuna parte decide quale sia la forma di scambio di informazioni in base alle proprie migliori pratiche. Inoltre ciascuna autorita' garante della concorrenza puo' - nei seguenti casi - informare le altre autorita' garanti della concorrenza in merito ai procedimenti da essa promossi a tutela della concorrenza: i) l'attivita' oggetto di accertamenti si svolge interamente o prevalentemente nella giurisdizione di competenza di una delle altre autorita' garanti della concorrenza; ii) il provvedimento di cui e' probabile l'adozione imporrebbe il divieto di una determinata condotta nel territorio dell'altra parte o degli Stati del CARIFORUM firmatari; iii) l'attivita' oggetto di accertamenti riguarda una condotta che si ritiene sia stata imposta, favorita o approvata dall'altra parte o dagli Stati del CARIFORUM firmatari.
Accordo - Art. 129
ARTICOLO 129 Imprese pubbliche e imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi, compresi i monopoli riconosciuti 1. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte o uno Stato del CARIFORUM firmatario riconosca o mantenga monopoli pubblici o privati conformemente alla propria legislazione. 2. Per quanto concerne le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, non vengano adottate ne' mantenute in vigore misure atte a falsare gli scambi di beni o di servizi tra le parti in misura contraria agli interessi delle parti medesime, e che dette imprese siano soggette alle norme in materia di concorrenza se e in quanto l'applicazione di tali norme non ostacoli, de jure o de facto, lo svolgimento dei compiti specifici ad esse assegnati. 3. In deroga al paragrafo 2, le parti convengono che le imprese pubbliche degli Stati del CARIFORUM firmatari, ove soggette a norme settoriali specifiche previste dal quadro di regolamentazione ad esse applicabile, non siano vincolate ne' disciplinate dal presente . 4. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari procedono, fatti salvi gli obblighi che ad essi incombono in forza dell'accordo OMC, al progressivo riordino degli eventuali monopoli nazionali di natura o carattere commerciale, in modo da garantire che, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, sia esclusa qualsiasi discriminazione - relativamente alle condizioni di vendita e di acquisto - tra le merci e i servizi originari della parte CE e quelli originari degli Stati del CARIFORUM o tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e quelli degli Stati del CARIFORUM, salvo laddove tale discriminazione sia intrinseca all'esistenza del monopolio di cui trattasi. 5. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo viene informato in merito all'approvazione delle norme settoriali di cui al paragrafo 3 e alle misure adottate in attuazione del paragrafo 4.
Accordo - Art. 130
ARTICOLO 130 Cooperazione 1. Le parti convengono sull'importanza dell'assistenza tecnica e dello sviluppo di capacita' per agevolare l'attuazione degli impegni e conseguire gli obiettivi di cui al presente capo, in particolare per garantire l'efficacia e la correttezza delle politiche della concorrenza e dell'applicazione delle norme, soprattutto nel corso del periodo destinato al rafforzamento della fiducia di cui all'articolo 127. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) il funzionamento efficiente delle autorita' garanti della concorrenza del CARIFORUM; b) l'assistenza nell'elaborazione di orientamenti, manuali e, se necessario, di disposizioni legislative; c) la messa a disposizione di esperti indipendenti; d) l'erogazione di formazione a favore di personale chiave incaricato dell'attuazione e dell'applicazione della politica della concorrenza.
Accordo - Art. 131
ARTICOLO 131 Contesto 1. Le parti convengono che l'impulso all'innovazione e alla creativita' migliora la competitivita' e costituisce un elemento essenziale del loro partenariato economico per conseguire uno sviluppo sostenibile, promuovere gli scambi reciproci e garantire la graduale integrazione degli Stati del CARIFORUM nell'economia mondiale. 2. Le parti riconoscono inoltre che la tutela e il rispetto della proprieta' intellettuale hanno un ruolo centrale nella promozione della creativita', dell'innovazione e della competitivita' e sono decise a garantire livelli di tutela crescente in linea con il loro livello di sviluppo.
Accordo - Art. 132
ARTICOLO 132 Obiettivi Gli obiettivi del presente capo sono: a) promuovere il processo di innovazione, ivi compresa l'ecoinnovazione, delle imprese ubicate nelle parti; b) dare impulso alla competitivita' delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese delle parti; c) agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le parti; d) conseguire un opportuno ed efficace livello di tutela e rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale; e) contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica e al trasferimento e alla diffusione delle tecnologie e del know-how; f) incoraggiare, sviluppare e agevolare le attivita' di ricerca e sviluppo in cooperazione tra le parti nei settori scientifici e tecnologici, oltre che sviluppare relazioni durature tra gli ambienti scientifici delle parti; g) incoraggiare, sviluppare e agevolare le attivita' di produzione e sviluppo in cooperazione tra le parti nel settore delle industrie creative, oltre che sviluppare relazioni durature tra le comunita' creative delle parti; h) promuovere e rafforzare le attivita' di cooperazione regionale che interessano le regioni ultraperiferiche della Comunita' europea, cosi' da consentire a queste regioni e agli Stati del CARIFORUM di trarre reciproco vantaggio dalla loro prossimita' e vicinanza mediante lo sviluppo di uno spazio regionale innovativo e competitivo.
Accordo - Art. 133
ARTICOLO 133 Integrazione regionale Le parti riconoscono che, al fine di raggiungere appieno gli obiettivi della presente sezione, sono necessarie misure e politiche da adottare a livello regionale. Gli Stati del CARIFORUM convengono di accrescere gli interventi a livello regionale in modo che le imprese dispongano di un quadro politico e di regolamentazione atto a promuovere la competitivita' attraverso l'innovazione e la creativita'.
Accordo - Art. 134
ARTICOLO 134 Partecipazione a programmi quadro 1. E' agevolata e promossa la partecipazione delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari agli attuali e ai futuri programmi quadro, ai programmi specifici e alle altre attivita' dell'altra parte, se e in quanto cio' sia ammesso dalle norme interne di ciascuna parte che disciplinano l'accesso ai programmi e alle attivita' in questione. 2. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo puo' formulare raccomandazioni per agevolare la partecipazione delle istituzioni e delle imprese del CARIFORUM ai programmi di cui al paragrafo 1 e riesamina periodicamente tale partecipazione.
Accordo - Art. 135
ARTICOLO 135 Cooperazione in materia di competitivita' e innovazione 1. Le parti riconoscono che la promozione della creativita' e dell'innovazione e' essenziale ai fini dello sviluppo dell'imprenditorialita' e della competitivita' e del raggiungimento degli obiettivi generali del presente accordo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 7 e 134, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) promozione dell'innovazione, della diversificazione, della modernizzazione, dello sviluppo e della qualita' dei prodotti e dei processi nelle imprese; b) promozione della creativita' e del design, soprattutto a livello di micro, piccole e medie imprese, e scambi tra reti di centri di design ubicati nella parte CE e negli Stati del CARIFORUM; c) promozione del dialogo e degli scambi di esperienze e informazioni tra le reti degli operatori economici; d) assistenza tecnica, conferenze, seminari, visite di scambio, ricerca di opportunita' industriali e tecniche, partecipazione a tavole rotonde e a fiere generaliste e di settore; e) promozione dei contatti e della cooperazione industriale tra gli operatori economici, impulso agli investimenti congiunti, alle joint venture e alle reti mediante i programmi attuali e futuri, f) promozione di partenariati per attivita' di ricerca e sviluppo negli Stati del CARIFORUM cosi' da promuovere i loro sistemi di innovazione; g) intensificazione delle attivita' volte a promuovere i contatti, l'innovazione e il trasferimento tecnologico tra partner del CARIFORUM e della Comunita' europea.
Accordo - Art. 136
ARTICOLO 136 Cooperazione scientifica e tecnologica 1. Le parti promuovono la partecipazione dei loro organismi di ricerca e sviluppo tecnologico alle attivita' di cooperazione nel rispetto delle loro norme interne. Le attivita' di cooperazione possono assumere le seguenti forme: a) iniziative congiunte di sensibilizzazione riguardanti i programmi della Comunita' europea per il potenziamento delle capacita' scientifiche e tecnologiche, anche in merito alla dimensione internazionale del settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (7PQ) e, se del caso, in merito ai possibili programmi che gli succederanno; b) reti comuni di ricerca in settori di interesse condiviso; c) scambi di ricercatori e di esperti al fine di promuovere la preparazione di progetti e la partecipazione al 7PQ e ad altri programmi di ricerca della Comunita' europea; d) riunioni comuni su temi scientifici per favorire gli scambi di informazioni e l'interazione e individuare ambiti di ricerca comune; e) la promozione di studi scientifici e tecnologici avanzati che contribuiscano allo sviluppo sostenibile a lungo termine di entrambe le parti; f) lo sviluppo di contatti tra i settori pubblico e privato; g) la valutazione delle iniziative comuni e la diffusione dei risultati; h) il dialogo politico, scambi di informazioni e di esperienze scientifiche e tecnologiche a livello regionale; i) lo scambio di informazioni a livello regionale su programmi scientifici e tecnologici regionali; j) la partecipazione alle comunita' della conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia. 2. Un'attenzione particolare sara' rivolta al rafforzamento del potenziale umano quale base durevole dell'eccellenza scientifica e tecnologica e all'instaurazione di legami sostenibili tra gli ambienti scientifici e tecnologici delle parti a livello nazionale e regionale. 3. Sono se del caso associati alla cooperazione i centri di ricerca, gli istituti di istruzione superiore e altre parti interessate, comprese le micro, piccole e medie imprese, ubicate nelle parti. 4. Le parti promuovono la partecipazione dei propri rispettivi organismi ai programmi scientifici e tecnologici dell'altra parte per raggiungere un'eccellenza scientifica reciprocamente vantaggiosa nel rispetto delle rispettive disposizioni che disciplinano la partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi.
Accordo - Art. 137
ARTICOLO 137 Cooperazione in materia di societa' dell'informazione e di tecnologie dell'informazione e della comunicazione 1. Le parti riconoscono che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) costituiscono un settore chiave della societa' moderna e sono di vitale importanza ai fini della promozione della creativita', dell'innovazione e della competitivita' e ai fini del passaggio armonioso alla societa' dell'informazione. 2. Nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 7 e 134, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) il dialogo sui diversi profili politici della promozione e del monitoraggio della societa' dell'informazione; b) lo scambio di informazioni su questioni inerenti alla regolamentazione; c) lo scambio di informazione sulle norme e sulle questioni connesse all'interoperabilita'; d) la promozione della cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo delle TIC e delle infrastrutture di ricerca basate sulle TIC; e) lo sviluppo di contenuti non commerciali e di applicazioni pilota in ambiti ad alto impatto sociale; f) il rafforzamento delle capacita' nel settore delle TIC, associato in particolare alla promozione delle reti, agli scambi e alla formazione di specialisti, soprattutto nel settore della regolamentazione.
Accordo - Art. 138
ARTICOLO 138 Cooperazione in materia di ecoinnovazione e di energia rinnovabile 1. Le parti riconoscono l'importanza di favorire forme di innovazione rispettose dell'ambiente in tutti i settori delle loro economie con l'obiettivo di realizzare uno sviluppo sostenibile e massimizzare l'impatto ambientale positivo del presente accordo evitando eventuali effetti negativi sull'ambiente. Tra tali forme di ecoinnovazione figurano l'efficienza energetica e le fonti energetiche rinnovabili. 2. Nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 7 e 134, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) progetti riguardanti prodotti, tecnologie, processi produttivi, servizi, metodi imprenditoriali e gestionali ecologici, ivi compresi progetti per il risparmio idrico e su idonee applicazioni del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM - clean development mechanism); b) progetti riguardanti l'efficienza energetica e le energie rinnovabili; c) la promozione di reti e cluster sull'ecoinnovazione, anche mediante partenariati pubblico-privato; d) scambi di informazioni, di know-how e di esperti; e) attivita' di sensibilizzazione e formazione; f) elaborazione di studi e prestazione di assistenza tecnica; g) collaborazione nel campo della ricerca e dello sviluppo; h) progetti pilota e dimostrativi.
Accordo - Art. 139
ARTICOLO 139 Natura degli obblighi e loro ambito di applicazione 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono l'adeguata ed efficace attuazione dei trattati internazionali in materia di proprieta' intellettuale da essi sottoscritti e dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato IC dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito l'"accordo TRIPS"). 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari concordano sull'applicazione alla presente sezione dei principi stabiliti dall'articolo 8 dell'accordo TRIPS. Le parti concordano inoltre che il rispetto efficace e appropriato dei diritti di proprieta' intellettuale debba tenere conto delle esigenze di sviluppo degli Stati del CARIFORUM, garantire un equilibrio di diritti e obblighi tra titolari dei diritti e utenti e consentire alla parte CE e agli Stati del CARIFORUM firmatari di tutelare la salute pubblica e l'alimentazione. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come inibitoria della capacita' delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari di promuovere l'accesso ai medicinali. 3. Ai fini del presente accordo, i diritti di proprieta' intellettuale comprendono il diritto d'autore (compreso il diritto d'autore sui programmi informatici e i diritti affini), i modelli di utilita', i brevetti, compresi quelli relativi alle invenzioni biotecnologiche, la protezione delle varieta' vegetali, i modelli, le topografie dei circuiti integrati, le indicazioni geografiche, i marchi di beni o servizi, la protezione delle basi di dati, la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi sulla protezione della proprieta' industriale, e la protezione di informazioni riservate sul know-how. 4. Inoltre, fatti salvi i loro obblighi internazionali presenti e futuri, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari applicano quanto previsto dalla presente sezione e ne garantiscono l'adeguata ed efficace attuazione entro il 1º gennaio 2014, salvo diversa decisione del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo alla luce delle priorita' e del livello di sviluppo degli Stati del CARIFORUM firmatari. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari hanno la facolta' di determinare le opportune modalita' di attuazione delle disposizioni della presente sezione nel quadro dei rispettivi ordinamenti e delle rispettive procedure. 5. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari hanno la facolta', ma non l'obbligo, di attuare nella loro legislazione una protezione piu' ampia di quella prevista dalla presente sezione, purche' non in contrasto con la medesima.
Accordo - Art. 140
ARTICOLO 140 Paesi meno sviluppati Nonostante quanto disposto dall'articolo 139, paragrafi 1 e 4, i paesi meno sviluppati che sono parti del presente accordo sono tenuti a dare applicazione alle sottoelencate disposizioni unicamente secondo quanto di seguito precisato: a) obblighi derivanti dall'accordo TRIPS: allo stesso ritmo che puo' essere loro imposto per l'applicazione dell'accordo TRIPS in base alle decisioni pertinenti del Consiglio TRIPS o ad altre decisioni applicabili del Consiglio generale dell'OMC; b) obblighi di cui alla presente sezione, sottosezioni 2 e 3: entro il 1º gennaio 2021, salvo diversa decisione del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo alla luce delle decisioni pertinenti di cui alla lettera a).
Accordo - Art. 141
ARTICOLO 141 Integrazione regionale 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si impegnano a proseguire l'esame di ulteriori iniziative volte a una maggiore integrazione delle loro regioni nel settore dei diritti di proprieta' intellettuale. Questo processo riguarda un'ulteriore armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di proprieta' intellettuali, ulteriori progressi verso la gestione e il rispetto a livello regionale dei diritti nazionali di proprieta' intellettuale e, se del caso, l'introduzione e la gestione di diritti regionali di proprieta' intellettuale. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si impegnano a conseguire un livello armonizzato di protezione della proprieta' intellettuale nelle loro rispettive regioni.
Accordo - Art. 142
ARTICOLO 142 Trasferimento di tecnologie 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono di procedere a scambi di opinioni e informazioni sulle loro pratiche e politiche che incidono sul trasferimento di tecnologie, sia all'interno delle loro rispettive regioni sia con paesi terzi. Cio' comporta, in particolare, misure volte ad agevolare il flusso di informazioni, le partnership tra imprese, la concessione di licenze e il subappalto. Particolare attenzione e' riservata alle condizioni necessarie a creare un contesto idoneo e favorevole al trasferimento di tecnologie nei paesi ospitanti, attraverso tra l'altro lo sviluppo del capitale umano e di un quadro giuridico. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari adottano le misure opportune per prevenire o controllare le modalita' o le condizioni per la concessione di licenze sui diritti di proprieta' intellettuale che potrebbero incidere negativamente sul trasferimento internazionale di tecnologie e che costituiscono un abuso dei diritti di proprieta' intellettuale da parte dei titolari o un abuso di un'asimmetria evidente dell'informazione nel corso della negoziazione delle licenze. 3. La parte CE facilita e promuove la concessione di incentivi alle istituzioni e alle imprese ubicate sul suo territorio per il trasferimento di tecnologie a istituzioni e imprese degli Stati del CARIFORUM cosi' da consentire a detti Stati di dotarsi di una base tecnologica solida. La parte CE si adopera per sottoporre alla discussione e all'esame del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo le eventuali misure di cui e' a conoscenza.
Accordo - Art. 143
ARTICOLO 143 Diritto d'autore e diritti connessi A. - Accordi internazionali 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari rispettano: a) il trattato dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI) sui diritti d'autore (Ginevra, 1996); b) il trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (Ginevra, 1996). 2. Gli Stati del CARIFORUM firmatari si impegnano ad aderire alla convenzione di Roma relativa alla protezione degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (1961). B. - Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari agevolano la conclusione di intese tra le loro rispettive societa' di gestione collettiva dei diritti al fine di garantire che l'accesso alle licenze e la loro concessione per l'uso di contenuti a livello regionale nel territorio della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari siano reciprocamente piu' agevoli in modo che i titolari dei diritti ottengano un'idonea remunerazione in relazione all'uso di tali contenuti.
Accordo - Art. 144
ARTICOLO 144 Marchi A. - Procedura di registrazione La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari predispongono un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione finale dell'ufficio marchi competente sia motivata e redatta per iscritto. Il richiedente ha la possibilita' di contestare il provvedimento di diniego della registrazione del marchio e ricorrere contro il provvedimento di diniego definitivo in sede giurisdizionale. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari introducono anche la possibilita' di opporsi alla registrazione dei marchi successivamente alla pubblicazione delle relative domande. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari istituiscono basi dati elettroniche, accessibili al pubblico, delle domande e delle registrazioni dei marchi. B. - Marchi notori La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari ricordano l'obbligo, derivante dall'accordo TRIPS, di applicare la nozione di marchio notorio ai marchi di servizi. Per stabilire se un marchio sia notorio, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano in modo da applicare la raccomandazione congiunta adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e dall'Assemblea generale dell'OMPI in occasione della trentaquattresima serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI svoltasi dal 20 al 29 settembre 1999. C. - Uso di Internet La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari riconoscono l'esigenza di un quadro giuridico chiaro per i titolari dei marchi che intendano utilizzarli su Internet e partecipare allo sviluppo del commercio elettronico; cio' comporta tra l'altro la definizione di disposizioni che chiariscano se l'uso di un segno distintivo su Internet abbia contribuito all'acquisizione o alla violazione di un marchio, se tale uso costituisca un atto di concorrenza sleale, e la definizione di rimedi. A tale proposito la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano per dare applicazione alla raccomandazione congiunta relativa alla protezione su Internet dei marchi e di altri diritti di proprieta' intellettuale su segni distintivi, adottata in occasione della trentaseiesima serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI svoltasi dal 24 settembre al 3 ottobre 2001. D. - Licenze di marchio La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si impegnano a dare applicazione alle raccomandazioni congiunte sulle licenze di marchio adottate dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e dall'Assemblea generale dell'OMPI in occasione della trentacinquesima serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI svoltasi dal 25 settembre al 3 ottobre 2000. E. - Accordi internazionali La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si impegnano ad aderire al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (1989) e al trattato modificato sul diritto dei marchi (2006). F. - Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari prevedono nell'uso leale di termini descrittivi, comprese le indicazioni geografiche, una limitata eccezione ai diritti conferiti da un marchio. Tale eccezione limitata tiene conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.
Accordo - Art. 145
ARTICOLO 145 Indicazioni geografiche A. - Protezione nel paese di origine 1. Nessuna disposizione del presente accordo impone alla parte CE e agli Stati del CARIFORUM firmatari di proteggere nel loro territorio indicazioni geografiche non protette nel paese di origine. 2. Gli Stati del CARIFORUM firmatari istituiscono, ciascuno nel proprio territorio, un sistema di protezione delle indicazioni geografiche entro il 1º gennaio 2014. Le parti cooperano, in sede di comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo e secondo quanto stabilito dall'articolo 164, paragrafo 2, lettera c), allo sviluppo delle indicazioni geografiche nel territorio degli Stati del CARIFORUM. A tal fine ed entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, gli Stati del CARIFORUM sottopongono all'esame del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo un elenco di future indicazioni geografiche originarie degli Stati del CARIFORUM da discutere e sul quale formulare osservazioni. 3. Le parti discutono in sede di comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo in merito all'attuazione efficace del presente articolo e si scambiano informazioni sull'evoluzione normativa e politica che interessa le indicazioni geografiche. B. - Durata della protezione 1. La protezione riconosciuta alle indicazioni geografiche nella parte CE e negli Stati del CARIFORUM firmatari e' conforme all'ordinamento e alle prassi rispettivamente della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato ed e' accordata a tempo indeterminato(1). 2. La protezione garantisce che l'uso di indicazioni geografiche protette a norma del paragrafo 1 sia riservata nella parte CE e negli Stati del CARIFORUM firmatari esclusivamente ai prodotti originari dell'area geografica interessata e fabbricati secondo le specifiche di prodotto pertinenti. 3. Per quanto attiene alla protezione delle indicazioni geografiche, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari vietano e impediscono, d'ufficio o su istanza di una parte interessata: a) l'uso - nel loro territorio ed indipendentemente dalla classe di prodotti interessata - nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione e' originario di un'area geografica diversa dal vero luogo di origine tanto da ingannare il pubblico sull'origine geografica del prodotto, oppure qualsiasi altro uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell' 10 bis della convenzione di Parigi; b) qualsiasi uso di denominazioni protette per prodotti appartenenti alla stessa classe di prodotti dell'indicazione geografica, ma non originari dell'area geografica indicata, e cio' anche nel caso in cui: i) venga indicata la vera origine del prodotto; ii) l'indicazione geografica in questione sia utilizzata in una traduzione; iii) tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o simili. 4. La registrazione di un'indicazione geografica puo' essere annullata. La relativa procedura deve consentire la partecipazione di qualsiasi persona fisica o giuridica portatrice di un legittimo interesse. C. - Denominazioni generiche, varieta' vegetali, razze animali 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari non sono tenuti ad applicare la protezione descritta per le indicazioni geografiche alla sezione B ai prodotti per i quali la relativa indicazione sia identica al termine correntemente usato come denominazione comune per tali prodotti nel loro rispettivo territorio. 2. Nessuna disposizione della presente sezione impone alla parte CE e agli Stati del CARIFORUM firmatari di applicare la protezione descritta per le indicazioni geografiche alla sezione B ai prodotti della vite, alle piante o agli animali per i quali la relativa indicazione sia identica alla denominazione di una varieta' d'uva, di una varieta' vegetale o di una razza animale esistenti nel territorio nel territorio della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato alla data di entrata in vigore del presente accordo. 3. Le indicazioni geografiche omonime sono protette dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari purche' esista nella pratica una sufficiente differenziazione tra l'indicazione geografica protetta per prima e quella omonima protetta successivamente, tenuto conto della necessita' di garantire un trattamento equo tra i produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori. Non e' protetta dalla parte CE ne' dagli Stati del CARIFORUM firmatari la denominazione omonima che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti sono originari di un altro territorio. 4. Se un'indicazione geografica della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario e' omonima rispetto a un'indicazione geografica di un paese terzo, si applica mutatis mutandis l'articolo 23, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS. D. - Rapporto tra le indicazioni geografiche e i marchi 1. Un'indicazione geografica non e' registrata nella parte CE o negli Stati del CARIFORUM firmatari qualora, tenuto conto della fama di un marchio, della notorieta' e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione sia tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identita' del prodotto. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la registrazione di un marchio identico o simile a un'indicazione geografica protetta a norma della sezione B nella parte CE o negli Stati del CARIFORUM firmatari e relativa alla stessa classe di prodotti o la registrazione di un marchio contenente una siffatta indicazione geografica e' rifiutata nella parte CE o negli Stati del CARIFORUM firmatari. Inoltre, in questi casi, la registrazione di un marchio e' rifiutata, rispettivamente nella parte CE o negli Stati del CARIFORUM firmatari, se la domanda di registrazione del marchio e' stata presentata posteriormente alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica nel territorio interessato e l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione. 3. E' dichiarata l'invalidita' dei marchi registrati in violazione del paragrafo precedente. 4. Nel rispetto di quanto disposto dalla sezione D, paragrafi 1, 2 e 3, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che, ove l'uso configuri una delle situazioni di cui alla sezione B, paragrafo 3, il marchio depositato, registrato o - nei casi in cui cio' sia previsto dalla normativa pertinente - acquisito con l'uso in buona fede nel territorio della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario anteriormente alla data di applicazione degli obblighi derivanti dall'OMC nella parte CE o in uno Stato del CARIFORUM firmatario o anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica nei rispettivi territori, puo' continuare a essere utilizzato nonostante la registrazione di un'indicazione geografica, purche' non sussistano i motivi di invalidita' o decadenza previsti dalla legislazione della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato. In tal caso l'uso dell'indicazione geografica e' consentito parallelamente a quello del marchio corrispondente. E. - Futuro accordo in materia di protezione Entro il 1º gennaio 2014 la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari avviano i negoziati per un accordo in materia di protezione delle indicazioni geografiche nei rispettivi territori, che non pregiudica le singole richieste di protezione eventualmente depositate direttamente. F. - Uso di Internet La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari riconoscono l'esigenza di un quadro giuridico chiaro per i titolari delle indicazioni geografiche che intendono utilizzarle su Internet e partecipare allo sviluppo del commercio elettronico; cio' comporta tra l'altro la definizione di disposizioni che chiariscano se l'uso di un segno distintivo su Internet abbia contribuito all'usurpazione, all'evocazione e acquisizione in buona fede dell'indicazione geografica o alla sua violazione o se tale uso costituisca un atto di concorrenza sleale, nonche' la definizione di rimedi quali l'eventuale trasferimento del nome di dominio o la sua cancellazione. A tale proposito la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano per dare applicazione alla raccomandazione congiunta relativa alla protezione su Internet dei marchi e di altri diritti di proprieta' intellettuale su segni distintivi, adottata in occasione della trentaseiesima serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI svoltasi dal 24 settembre al 3 ottobre 2001. ---------- (1) Ai fini del presente articolo, viene considerato "a tempo indeterminato" l'uso di un numero illimitato di periodi rinnovabili di durata non inferiore a dieci anni.
Accordo - Art. 146
ARTICOLO 146 Disegni e modelli industriali A. - Accordi internazionali La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si impegnano ad aderire all'accordo dell'Aia relativo alla registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (1999). B. - Requisiti per la protezione 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano la protezione dei disegni e modelli industriali creati indipendentemente, che siano nuovi o originali e presentino un carattere individuale. 2. Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico. 3. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico. 4. La protezione, fornita attraverso la registrazione, conferisce ai titolari diritti esclusivi secondo quanto disposto dal presente articolo. I disegni e modelli non registrati conferiscono gli stessi diritti esclusivi soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copia del disegno o modello protetto. I disegni e modelli non registrati e i disegni e modelli tessili possono essere protetti mediante il diritto sui disegni e modelli o il diritto d'autore. C. - Eccezioni 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e modelli industriali, purche' tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e modelli industriali protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi. 2. La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o i modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. 3. Non e' protetto un disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume. D. - Diritti conferiti 1. Il titolare di un disegno o modello industriale protetto ha il diritto di impedire ai terzi, salvo proprio consenso, di produrre, offrire, vendere, importare, stoccare o utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto, qualora tali operazioni siano intraprese a fini commerciali o compromettano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello o non siano compatibili con pratiche commerciali leali. 2. Nel caso dei disegni e modelli non registrati, l'utilizzazione contestata non e' considerata derivante dalla copia di un disegno o modello protetto se e' il risultato di un'opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si puo' ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato al pubblico dal titolare. E. - Durata della protezione 1. La durata iniziale della protezione accordata nella parte CE e negli Stati del CARIFORUM firmatari a seguito della registrazione e' di cinque anni. Su richiesta del titolare del diritto, la registrazione e' rinnovata per uno o piu' periodi di cinque anni ciascuno fino ad un massimo di venticinque anni dalla data del deposito, purche' sia stata versata la tassa di rinnovo. 2. La durata minima della protezione accordata nella parte CE e negli Stati del CARIFORUM firmatari ai disegni e modelli non registrati e' di tre anni dalla data di divulgazione al pubblico del disegno o modello in questione nel loro rispettivo territorio. F. - Rapporto con il diritto d'autore I disegni e modelli protetti a norma del presente articolo come disegni o modelli registrati in una delle parti o in uno Stato del CARIFORUM firmatario sono ammessi a beneficiare altresi' della protezione prevista dalla legge sul diritto d'autore vigente in quella parte o in quello Stato del CARIFORUM firmatari a decorrere dalla data in cui il disegno o modello e' stato creato o stabilito in una qualsiasi forma.
Accordo - Art. 147
ARTICOLO 147 Brevetti A. - Accordi internazionali 1. La parte CE rispetta: a) il trattato di cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, modificato da ultimo nel 1984); b) il trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000); c) il trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (1977, modificato nel 1980). 2. Gli Stati del CARIFORUM firmatari aderiscono al: a) trattato di cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, modificato da ultimo nel 1984); b) trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (1977, modificato nel 1980). 3. Gli Stati del CARIFORUM firmatari si impegnano ad aderire al trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000). B. - Brevetti e salute pubblica La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari riconoscono l'importanza della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC e della decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della citata dichiarazione di Doha e convengono di adottare le iniziative necessarie all'accettazione del protocollo che modifica l'accordo TRIPS, fatto a Ginevra il 6 dicembre 2005.
Accordo - Art. 148
ARTICOLO 148 Modelli di utilita' A. - Requisiti per la protezione 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono accordare una protezione a qualsiasi prodotto o processo in qualsiasi campo della tecnologia, purche' essi presentino un carattere di novita', comportino un'attivita' inventiva e siano atti ad avere un'applicazione industriale. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono escludere dalla protezione tutti quei prodotti e processi il cui sfruttamento commerciale nel loro territorio deve essere impedito per motivi di ordine pubblico o di moralita' pubblica, nonche' per proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali, purche' l'esclusione non sia dettata unicamente dal fatto che lo sfruttamento e' vietato dalla loro legislazione. 3. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono altresi' escludere dalla protezione: a) i metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per la cura dell'uomo o degli animali; b) i vegetali e gli animali, tranne i microorganismi, e i processi essenzialmente biologici di produzione di vegetali o animali, tranne i processi non biologici e microbiologici, e cio' nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 150. 4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicata la legislazione vigente nella parte CE o negli Stati del CARIFORUM firmatari. B. - Durata della protezione La durata della protezione accordata non e' inferiore a cinque anni ne' superiore a dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda o, qualora si rivendichi la priorita', dalla data di priorita' della domanda. C. - Rapporto con i brevetti 1. Ai modelli di utilita' si applicano, mutatis mutandis, tutte le altre condizioni e i margini di flessibilita' previsti per i brevetti dalla sezione 5 dell'accordo TRIPS, in particolare quelli eventualmente necessari a garantire la salute pubblica. 2. La domanda di rilascio di un brevetto puo' essere trasformata in domanda di protezione giuridica di un modello di utilita', purche' la domanda di trasformazione sia presentata prima del rilascio del brevetto.
Accordo - Art. 149
ARTICOLO 149 Varieta' vegetali 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari hanno il diritto di stabilire eccezioni ai diritti esclusivi riconosciuti ai costitutori di varieta' in modo da consentire agli agricoltori di conservare, utilizzare e scambiare sementi o altri materiali di moltiplicazione prodotti in azienda. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano la protezione delle varieta' vegetali secondo l'accordo TRIPS. A tale proposito essi prendono in considerazione l'adesione alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali - UPOV (atto del 1991).
Accordo - Art. 150
ARTICOLO 150 Risorse genetiche, sapere tradizionale e folklore 1. Fatta salva la loro legislazione nazionale, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari rispettano, salvaguardano e conservano il sapere, le innovazioni e le pratiche delle comunita' indigene e locali che incarnino stili di vita tradizionali, utili per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversita'; promuovono inoltre una loro piu' diffusa applicazione con il coinvolgimento e l'approvazione dei relativi titolari e incoraggiano un'equa condivisione dei vantaggi derivanti dall'uso di questo sapere e di queste innovazioni e pratiche. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari riconoscono l'importanza di adottare misure idonee volte a preservare il sapere tradizionale nel rispetto della legislazione nazionale e convengono di continuare a lavorare all'elaborazione di modelli sui generis internazionalmente concordati per la tutela giuridica del sapere tradizionale. 3. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari concordano su un'attuazione sinergica delle disposizioni in materia di brevetti della presente sottosezione e della convenzione sulla biodiversita'. 4. Tra i requisiti amministrativi di una domanda di brevetto relativa a un'invenzione che usi materiale biologico come componente necessaria dell'invenzione, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono stabilire che il richiedente identifichi le fonti del materiale biologico da lui utilizzato e descritto come parte dell'invenzione. 5. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono di procedere a scambi regolari di opinioni e informazioni nel quadro dei dibattiti multilaterali riguardanti: a) in sede OMPI i temi discussi nel quadro del comitato intergovernativo su risorse genetiche, sapere tradizionale e folklore; b) in sede OMC i temi concernenti il rapporto tra l'accordo TRIPS, la convenzione sulla biodiversita' e la protezione del sapere tradizionale e del folklore. 6. Al termine dei dibattiti multilaterali sui temi di cui al paragrafo 5 e tenuto conto degli esiti di tali dibattiti, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono di rivedere il presente articolo in sede di Consiglio congiunto CARIFORUM-CE, su richiesta della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario.
Accordo - Art. 151
ARTICOLO 151 Obblighi generali 1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi che discendono dall'accordo TRIPS, in particolare dalla sua parte III, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari stabiliscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari a garantire il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale contemplati dalla presente sezione. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli ne' ritardi ingiustificati. 2. Le misure e i mezzi ricorso sono efficaci, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.
Accordo - Art. 152
ARTICOLO 152 Soggetti dotati di legittimazione attiva La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS: a) ai titolari dei diritti di proprieta' intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile; b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze, ove cio' sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni; c) agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprieta' intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facolta' di rappresentare i titolari dei diritti di proprieta' intellettuale, ove cio' sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni; d) agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facolta' di rappresentare i titolari dei diritti di proprieta' intellettuale, ove cio' sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni.
Accordo - Art. 153
ARTICOLO 153 Elementi di prova In caso di violazione di un diritto di proprieta' intellettuale commessa su scala commerciale, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari adottano le misure necessarie a consentire alle autorita' giudiziarie competenti di ordinare, se del caso e previa richiesta in tal senso, l'acquisizione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
Accordo - Art. 154
ARTICOLO 154 Misure di salvaguardia delle prove Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che l'autorita' giudiziaria competente, su richiesta di un soggetto che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprieta' intellettuale sia stato violato o stia per esserlo, disponga celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le pertinenti prove dell'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci controverse e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti.
Accordo - Art. 155
ARTICOLO 155 Diritto d'informazione 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprieta' intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che: a) sia stata trovata in possesso, su scala commerciale, di merci oggetto di violazione di un diritto; b) sia stata sorpresa a utilizzare, su scala commerciale, servizi oggetto di violazione di un diritto; c) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attivita' di violazione di un diritto; oppure d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue: a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti; b) informazioni sulle quantita' prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonche' sul prezzo spuntato per i prodotti o i servizi in questione. 3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le altre disposizioni di legge che: a) accordano al titolare diritti d'informazione piu' ampi; b) disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente ; c) disciplinano la responsabilita' per abuso del diritto d'informazione; d) accordano la possibilita' di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprieta' intellettuale; oppure e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.
Accordo - Art. 156
ARTICOLO 156 Misure provvisorie e cautelari 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che le autorita' giudiziarie possano, su richiesta del ricorrente, emettere un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprieta' intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove cio' sia previsto dalla legislazione nazionale, il proseguimento delle presunte violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare in caso di accertamento della violazione. Un'ingiunzione interlocutoria puo' inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprieta' intellettuale. 2. Un'ingiunzione interlocutoria puo' inoltre essere emessa per disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di ledere un diritto di proprieta' intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali. 3. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che, qualora il ricorrente faccia valere l'esistenza di circostanze tali da pregiudicare il pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento, l'autorita' giudiziaria possa disporre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine l'autorita' competente puo' disporre l'acquisizione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale o l'appropriato accesso alle informazioni pertinenti.
Accordo - Art. 157
ARTICOLO 157 Misure correttive 1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare, su richiesta del ricorrente e senza indennizzo di alcun tipo, il ritiro e l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali o la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo che non vi si oppongano motivi particolari.
Accordo - Art. 158
ARTICOLO 158 Ingiunzioni La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale, le autorita' giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Ove cio' sia previsto dalla legislazione nazionale, il mancato rispetto di un'ingiunzione e' soggetto, se del caso, al pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l'esecuzione. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano inoltre che i titolari del diritto possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprieta' intellettuale.
Accordo - Art. 159
ARTICOLO 159 Misure alternative La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui alla parte III dell'accordo TRIPS e al presente capo, l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure di cui alla parte III dell'accordo TRIPS o al presente capo qualora tale soggetto abbia agito in modo non intenzionale e senza negligenza, qualora l'esecuzione di tali misure gli causasse un danno sproporzionato e qualora l'indennizzo pecuniario alla parte lesa sembri ragionevolmente soddisfacente.
Accordo - Art. 160
ARTICOLO 160 Risarcimento del danno 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che l'autorita' giudiziaria, nel fissare il risarcimento del danno: a) tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici; b) oppure in alternativa alla lettera a) possa fissare, nei casi opportuni, una somma forfettaria in base ad elementi quali, perlomeno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere corrisposti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprieta' intellettuale in questione. 2. Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attivita' di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono prevedere la possibilita' che l'autorita' giudiziaria disponga il recupero degli utili o il pagamento di un risarcimento che puo' essere predeterminato.
Accordo - Art. 161
ARTICOLO 161 Spese in giudizio La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che il loro diritto interno preveda misure in materia di ripartizione delle spese in giudizio che di norma devono essere a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equita' non imponga una loro diversa ripartizione.
Accordo - Art. 162
ARTICOLO 162 Pubblicazione delle decisioni giudiziarie La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che, nell'ambito dei procedimenti giudiziari intentati per violazione dei diritti di proprieta' intellettuale, l'autorita' giudiziaria possa ordinare, su richiesta del ricorrente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, comprese la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono prevedere ulteriori misure di pubblicita', appropriate alle circostanze particolari, compresa la pubblicita' a grande diffusione.
Accordo - Art. 163
ARTICOLO 163 Misure alle frontiere 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente sezione, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari adottano procedure(1) intese a consentire al titolare di un diritto, che abbia valide ragioni per sospettare che possano verificarsi l'importazione, l'esportazione, la riesportazione, l'ingresso nel territorio doganale o l'uscita dal medesimo, il vincolo a un regime sospensivo o il collocamento in zona franca o in deposito franco(2) di merci che violano un diritto d'autore, di presentare alle autorita' competenti, siano esse amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta affinche' le autorita' doganali sospendano l'immissione in libera pratica o procedano al sequestro delle merci in questione. 2. Sono applicabili le disposizioni degli articoli da 52 a 60 dell'accordo TRIPS. I diritti o gli obblighi dell'importatore stabiliti da tali disposizioni si applicano anche all'esportatore o al detentore delle merci. ---------- (1) E' inteso che non vi e' alcun obbligo di applicare queste procedure alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese dal titolare del diritto o con il suo consenso. (2) Ai fini della presente sezione, per "merci che violano un diritto d'autore" si intendono: a) le "merci contraffatte", vale a dire: i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio che e' identico al marchio validamente registrato per lo stesso tipo di merci o che non puo' essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione; ii) qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, manuale di istruzioni o documento di garanzia), anche presentato separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i); iii) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i); b) le "merci usurpative", vale a dire le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno a norma del diritto nazionale, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione; c) le merci che, secondo la normativa della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario in cui e' presentata la domanda per l'intervento delle autorita' doganali, ledono i diritti relativi a: i) un disegno o modello; ii) un'indicazione geografica. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari decidono di collaborare per ampliare il campo di applicazione di questa definizione in modo che comprenda le merci che violano qualsiasi diritto di proprieta' intellettuale.
Accordo - Art. 164
ARTICOLO 164 Cooperazione 1. La cooperazione intende sostenere l'attuazione degli impegni e obblighi assunti a norma della presente sezione. Le parti convengono sulla particolare importanza delle attivita' di cooperazione nel corso del periodo transitorio di cui agli articoli 139 e 140. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) il rafforzamento delle iniziative, degli organismi e degli uffici regionali operanti nel campo dei diritti di proprieta' intellettuale, anche attraverso la formazione del personale e lo sviluppo di basi dati aperte al pubblico, con l'obiettivo di migliorare la capacita' di regolamentazione, le disposizioni legislative e regolamentari e l'attuazione a livello regionale relativamente agli impegni assunti a norma della presente sezione nel campo della proprieta' intellettuale, anche sotto il profilo del rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale. Cio' comporta, in particolare, un sostegno ai paesi che non aderiscono a iniziative regionali ma intendono divenirne parti, come pure la gestione regionale dei diritti d'autore e dei diritti connessi; b) un sostegno all'elaborazione di disposizioni legislative e regolamentari nazionali riguardanti la protezione e il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale, all'istituzione e al rafforzamento di uffici nazionali e altre agenzie operanti nel campo dei diritti di proprieta' intellettuale, anche attraverso la formazione del personale sul tema del rispetto di questi diritti. Il sostegno riguardera' anche la creazione di strumenti di collaborazione tra le agenzie delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari, in modo che gli Stati del CARIFORUM firmatari possano piu' agevolmente aderire ai trattati e alle convenzioni citati nella presente sezione e rispettarli; c) l'individuazione dei prodotti che potrebbero essere protetti come indicazioni geografiche e ogni altro intervento volto a tutelare questi prodotti attraverso le indicazioni geografiche. A questo proposito la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si preoccupano in particolare di promuovere e salvaguardare il sapere tradizionale locale e la biodiversita' mediante l'attribuzione di indicazioni geografiche; d) l'elaborazione da parte delle associazioni o degli organismi professionali o di categoria, di concerto con le autorita' competenti delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari, di codici di condotta che contribuiscano a garantire il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.
Accordo - Art. 165
ARTICOLO 165 Obiettivo generale Le parti riconoscono l'importanza di procedure di gara trasparenti ai fini dello sviluppo economico, nel rispetto della particolare situazione delle economie degli Stati del CARIFORUM.
Accordo - Art. 166
ARTICOLO 166 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: 1) "appalto pubblico": salvo quanto diversamente disposto, ogni tipo di appalto per l'acquisizione di beni, servizi o di entrambi, lavori compresi, da parte dei soggetti appaltanti di cui all'allegato VI a scopi pubblici e non a fini di rivendita commerciale ne' di uso nella produzione di beni o nella prestazione di servizi destinati alla vendita commerciale. Il termine comprende qualsiasi contratto di acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto; 2) "soggetti appaltanti": i soggetti degli Stati del CARIFORUM firmatari e della parte CE elencati nell'allegato VI che effettuano appalti secondo le norme del presente capo; 3) "fornitori": qualsiasi persona fisica o giuridica, organismo pubblico o gruppo di tali persone o organismi di uno Stato del CARIFORUM firmatario o della parte CE in grado di fornire beni, servizi, o eseguire lavori. La definizione si applica indistintamente ai fornitori di beni, ai prestatori di servizi o agli imprenditori; 4) "fornitore qualificato": un fornitore che il soggetto appaltante riconosce come in possesso dei requisiti per partecipare; 5) "fornitore ammesso": fornitore cui e' consentito partecipare alle gare per appalti pubblici di una parte o di uno Stato del CARIFORUM firmatario secondo la normativa nazionale e fatte salve le disposizioni del presente capo; 6) "elenco a uso ripetuto": un elenco di fornitori che il soggetto appaltante ha riconosciuto in possesso dei requisiti per l'inserimento nell'elenco che il soggetto appaltante intende utilizzare piu' di una volta; 7) "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprieta' di privati o dello Stato, comprese societa' per azioni, trust, societa' di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; 8) "persona giuridica di una parte": una persona giuridica debitamente costituita o comunque organizzata a norma delle leggi della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari. Qualora detta persona giuridica abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio degli Stati del CARIFORUM firmatari o della parte CE essa viene considerata una persona giuridica di una parte solo se svolge un'attivita' commerciale sostanziale in tale territorio; 9) "persona fisica": un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato del CARIFORUM firmatario secondo i rispettivi ordinamenti; 10) "servizi": anche i servizi edilizi, salvo quanto altrimenti disposto; 11) "per iscritto": le informazioni espresse con parole, numeri o altri simboli, anche in formato elettronico, che possono essere lette, riprodotte e archiviate; 12) "avviso di gara": avviso pubblicato da un soggetto appaltante con il quale i fornitori interessati sono invitati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe; 13) "procedura di gara aperta": le procedure in base alle quali ogni fornitore interessato puo' presentare un'offerta; 14) "procedura di gara mediante preselezione": le procedure che, nel rispetto delle disposizioni pertinenti del presente capo, consentono solo ai fornitori qualificati, invitati dal soggetto appaltante, di presentare un'offerta; 15) "procedura di gara a trattativa privata": le procedure in base alle quali i soggetti appaltanti possono consultare i fornitori da loro scelti e negoziare con uno o piu' di essi le condizioni dell'appalto; 16) "specifiche tecniche": le specifiche definiscono le caratteristiche dei prodotti o dei servizi oggetto dell'appalto, come la qualita', le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, i simboli, la terminologia, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, o i processi e i metodi di produzione e i requisiti riguardanti le procedure di valutazione della conformita' imposti dai soggetti appaltanti di cui al presente capo; 17) "compensazioni": in materia di appalti pubblici, le condizioni o gli impegni che favoriscono lo sviluppo locale o migliorano i conti della bilancia dei pagamenti, come l'uso di contenuto di origine locale, il rilascio di licenze tecnologiche, gli investimenti, il counter trade (forniture compensate per contratto) e interventi analoghi.
Accordo - Art. 167
ARTICOLO 167 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano solo ai soggetti appaltanti di cui all'allegato VI e agli appalti che superano le soglie indicate nel medesimo allegato. 2. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che gli appalti dei loro soggetti appaltanti disciplinati dal presente capo si svolgano in modo trasparente nel rispetto di quanto disposto dal presente capo e dai relativi allegati, assicurando parita' di trattamento a tutti i fornitori ammessi degli Stati del CARIFORUM firmatari o della parte CE nel rispetto del principio di una concorrenza aperta ed effettiva. A. - Sostegno alla creazione di mercati regionali degli appalti 1. Le parti riconoscono l'importanza economica di istituire mercati regionali degli appalti che siano competitivi. 2. a) Per quanto concerne le misure riguardanti gli appalti oggetto della presente disciplina, ciascuno Stato del CARIFORUM firmatario, compresi i suoi soggetti appaltanti, si adopera affinche' a un fornitore stabilito in qualsiasi Stato del CARIFORUM non sia riservato un trattamento meno favorevole di quello accordato a un fornitore stabilito in loco. b) Per quanto concerne le misure riguardanti gli appalti oggetto della presente disciplina, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari, compresi i loro soggetti appaltanti: i) si impegnano a non operare, nei confronti di un fornitore stabilito in una delle parti, discriminazioni basate sul fatto che i beni o i servizi offerti da tale fornitore per un particolare appalto sono beni o servizi di una delle parti; ii) non riservano a un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore anch'egli stabilito in loco basandosi sul grado di partecipazione o controllo proprietario esercitato sul medesimo da operatori o cittadini di qualsivoglia Stato del CARIFORUM firmatario o della parte CE. 3. Nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 4 della presente sezione A, per quanto concerne le misure riguardanti gli appalti oggetto della presente disciplina ciascuna parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, riserva alle merci e ai servizi dell'altra parte e ai fornitori dell'altra parte che offrono beni o servizi di qualsivoglia parte un trattamento non meno favorevole di quello che essa, compresi i suoi soggetti appaltanti, riserva alle merci, ai servizi e ai fornitori nazionali. 4. Le parti non sono tenute ad accordare il trattamento previsto dal paragrafo 3 della presente sezione A salvo decisione in tal senso del Consiglio congiunto CARIFORUM-CE. La decisione puo' precisare a quali appalti di ciascuna delle parti si applichi il trattamento previsto dalla sezione A, paragrafo 3, e a quali condizioni. B. - Regole di determinazione del valore I soggetti appaltanti non possono scegliere un metodo di determinazione del valore o suddividere un appalto con l'intento di eludere l'applicazione del presente capo. La determinazione del valore tiene conto di ogni forma di remunerazione, compresi premi, onorari, commissioni e interessi. C. - Eccezioni 1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che uno Stato del CARIFORUM firmatario o la parte CE imponga o applichi misure riguardanti beni o servizi forniti da disabili, da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario. 2. Il presente capo non si applica: a) all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri immobili o ai diritti ad essi inerenti; b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza che una parte o uno Stato del CARIFORUM firmatario fornisce, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, conferimenti di capitale, garanzie, incentivi fiscali; c) alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione per istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi relativi alle operazioni di vendita, rimborso e distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi prestiti e titoli di stato, certificati di credito e altri titoli; d) all'acquisizione, allo sviluppo, alla produzione o alla coproduzione di materiale per programmi destinato alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e ai contratti concernenti i tempi di trasmissione; e) ai servizi di arbitrato e di conciliazione; f) ai contratti di pubblico impiego; g) ai servizi di ricerca e sviluppo; h) alla fornitura di prodotti agricoli nel quadro di programmi di sostegno all'agricoltura e di programmi alimentari, compresi gli aiuti alimentari; i) alle forniture all'interno delle amministrazioni pubbliche; j) agli appalti effettuati: i) con lo scopo diretto di prestare assistenza internazionale, compresi gli aiuti allo sviluppo; ii) in base a una procedura o una condizione particolare di un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o relativo all'attuazione comune di un progetto ad opera di una parte o di uno Stato del CARIFORUM firmatario e di un soggetto terzo; iii) a sostegno di forze militari di stanza al di fuori del territorio della parte o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato; iv) in base a una procedura o una condizione particolare di un'organizzazione internazionale oppure finanziati mediante sovvenzioni internazionali, prestiti o altre forme di assistenza qualora la procedura o condizione applicabile sia incompatibile con il presente capo.
Accordo - Art. 168
ARTICOLO 168 Trasparenza degli appalti pubblici 1. Nel rispetto da quanto previsto dall'articolo 180, paragrafo 4, ciascuna parte o ciascuno Stato del CARIFORUM firmatario pubblica tempestivamente le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale e le procedure riguardanti gli appalti disciplinati dal presente capo e le singole opportunita' di appalto nelle pubblicazioni di cui all'allegato VII, che comprendono anche i mezzi di comunicazione elettronici ufficialmente designati. Ciascuna parte o ciascuno Stato del CARIFORUM firmatario pubblica tempestivamente, e con le stesse modalita', le modifiche di tali misure e ne da' comunicazione agli altri. 2. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che i loro soggetti appaltanti diano effettiva pubblicita' alle gare d'appalto indette all'interno del sistema pubblico, comunicando ai fornitori ammessi tutte le informazioni necessarie per partecipare all'appalto. Ciascuna parte istituisce e gestisce un idoneo strumento on line per promuovere l'effettiva pubblicita' delle gare di appalto. a) Il fascicolo di gara messo a disposizione dei fornitori contiene tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione di offerte adeguate. b) I soggetti appaltanti che non offrano un libero accesso diretto per via elettronica all'intero fascicolo di gara e ai documenti integrativi, provvedono a metterlo tempestivamente a disposizione di qualsiasi fornitore ammesso delle parti che ne faccia richiesta. 3. Per tutti gli appalti disciplinati dal presente capo i soggetti appaltanti pubblicano preventivamente l'avviso di gara, salvo diversa disposizione. Gli avvisi sono accessibili per l'intero periodo stabilito per la presentazione delle offerte relative all'appalto in questione. 4. Fra le informazioni contenute in ciascun avviso di gara devono figurare almeno: a) il nome, l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo elettronico (ove disponibile) del soggetto appaltante, e, se diverso, l'indirizzo al quale richiedere tutti i documenti relativi all'appalto; b) la procedura di gara scelta e la forma del contratto; c) una descrizione dell'appalto da aggiudicare e i principali obblighi contrattuali da adempiere; d) le condizioni che i fornitori devono soddisfare per partecipare all'appalto; e) i termini per la presentazione delle offerte e, ove previsti, i termini per la presentazione delle richieste di partecipazione all'appalto; f) tutti i criteri di aggiudicazione del contratto; g) possibilmente le modalita' di pagamento e le altre condizioni. 5. I soggetti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima nel corso di ogni esercizio finanziario comunicazioni sui loro futuri programmi di appalto, riguardanti l'oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dei relativi avvisi. 6. Per i soggetti appaltanti che operano nel settore dei servizi pubblici le comunicazioni sui futuri programmi di appalto possono fungere da avviso di gara, purche' comprendano tutte le informazioni disponibili tra quelle di cui al paragrafo 4 e un invito ai fornitori affinche' manifestino il proprio interesse a partecipare al soggetto appaltante.
Accordo - Art. 169
ARTICOLO 169 Metodi di gara 1. Fatto salvo il metodo di gara impiegato per ogni specifico appalto, i soggetti appaltanti garantiscono che tali metodi siano indicati nell'avviso di gara o nel fascicolo di gara. 2. Le parti o gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che le loro disposizioni legislative e regolamentari stabiliscano chiaramente le condizioni che consentono ai soggetti appaltanti di ricorrere alle procedure di gara a trattativa privata. I soggetti appaltanti non ricorrono a questi metodi con l'obiettivo di limitare, in modo non trasparente, la partecipazione alle procedure di appalto. 3. Qualora l'appalto venga effettuato con mezzi elettronici, il soggetto appaltante: a) garantisce che l'appalto venga effettuato utilizzando prodotti delle tecnologie dell'informazione e software comunemente disponibili e interoperabili, compresi quelli di autenticazione e crittografia; b) dispongano di meccanismi che garantiscano l'integrita' delle richieste di partecipazione e delle offerte e impediscano un indebito accesso alle medesime.
Accordo - Art. 170
ARTICOLO 170 Procedura di gara mediante preselezione 1. Ogniqualvolta vengano impiegate procedure di gara mediante preselezione, i soggetti appaltanti: a) pubblicano un avviso di gara; b) invitano, mediante l'avviso, i fornitori ammessi a presentare una domanda di partecipazione; c) scelgono con equita' i fornitori che parteciperanno alla procedura di gara mediante preselezione; d) indicano i termini per la presentazione delle domande di partecipazione. 2. Il soggetto appaltante riconosce come fornitori qualificati tutti i fornitori che soddisfano i requisiti per partecipare a un determinato appalto, a meno che non specifichi nell'avviso o nel fascicolo si gara, ove questo sia accessibile al pubblico, eventuali limiti al numero di fornitori cui sara' consentito presentare un'offerta e i criteri obiettivi di questi limiti. 3. Qualora il fascicolo di gara non sia accessibile al pubblico a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 1, i soggetti appaltanti garantiscono che tale documentazione venga messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati.
Accordo - Art. 171
ARTICOLO 171 Procedure di gara a trattativa privata 1. Il soggetto appaltante, laddove ricorra alla procedura di gara a trattativa privata, puo' scegliere di non applicare l'articolo 168, l'articolo 169, paragrafi 1 e 3, l' 170, l' 173, paragrafo 1, gli articoli 174, 175, 176 e 178. 2. I soggetti appaltanti possono aggiudicare gli appalti pubblici mediante procedura di gara a trattativa privata nei seguenti casi: a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta idonea in esito all'esperimento delle procedure di gara aperta o mediante preselezione, purche' le condizioni della gara iniziale non siano sostanzialmente modificate; b) qualora, per motivi tecnici o artistici o per ragioni connesse alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere eseguito solo da un determinato fornitore, e non esistano sostituti o alternative ragionevoli; c) qualora, per motivi di estrema urgenza dovuti a eventi non previsti dal soggetto appaltante, non sia possibile ottenere in tempo i prodotti o i servizi ricorrendo alle procedure di gara aperta o mediante preselezione; d) nei casi di ulteriori forniture di beni o di servizi da parte del fornitore iniziale, qualora un cambiamento di fornitore obblighi il soggetto appaltante a procurarsi attrezzature o servizi non intercambiabili con le attrezzature o i servizi oggetto della fornitura iniziale e cio' comporti inconvenienti notevoli o un'evidente duplicazione dei costi per il soggetto appaltante; e) qualora un soggetto appaltante si procuri prototipi o un primo prodotto o servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di uno specifico contratto di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale; f) qualora, a seguito di circostanze impreviste, i servizi descritti nel contratto iniziale debbano essere integrati da ulteriori servizi che non vi figuravano, ma erano comunque rientranti negli obiettivi del fascicolo di gara iniziale. Il valore totale dei contratti aggiudicati per gli ulteriori servizi non puo' tuttavia superare il 50% dell'importo del contratto iniziale; g) nei casi di nuovi servizi che consistano nella replica di servizi simili rispondenti a un progetto di base - cio' ove il primo appalto sia stato aggiudicato con procedure di gara aperta o mediante preselezione e ove il soggetto appaltante abbia previsto nell'avviso di gara il possibile ricorso a procedure di gara a trattativa privata per l'aggiudicazione degli appalti relativi a questi nuovi servizi; h) nei casi di prodotti acquistati presso una borsa di materie prime; i) nei casi di contratti aggiudicati al vincitore di un concorso di progettazione. In presenza di piu' vincitori, vengono tutti invitati a partecipare alla trattativa secondo quanto precisato nell'avviso di gara o nel fascicolo di gara; j) nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, a procedure concorsuali o fallimentari, e non nei casi di normali acquisti da fornitori regolari.
Accordo - Art. 172
ARTICOLO 172 Norme di origine Ai fini del presente capo, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari non applicano alle importazioni o alle forniture di merci o servizi originarie, a seconda dei casi, della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari norme d'origine diverse da quelle contemporaneamente applicabili alle importazioni o alle forniture delle stesse merci o degli stessi servizi originari del medesimo Stato del CARIFORUM firmatario o della parte CE nell'ambito delle normali operazioni commerciali.
Accordo - Art. 173
ARTICOLO 173 Specifiche tecniche 1. Nel rispetto degli obiettivi di cui al presente capo, i soggetti appaltanti garantiscono che le specifiche tecniche applicate o destinate ad essere applicate agli appalti disciplinati dal presente capo vengano precisate negli avvisi di gara e/o nei fascicoli di gara. 2. I soggetti appaltanti non sollecitano ne' accettano da un soggetto che possa avere un interesse commerciale a partecipare all'appalto consulenze utilizzabili nell'elaborazione o nell'adozione di una determinata specifica tecnica per un dato appalto qualora la forma della consulenza abbia l'effetto di impedire la concorrenza. 3. Se del caso, nello stabilire le specifiche tecniche dei beni o servizi oggetto dell'appalto, il soggetto appaltante: a) stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziche' in termini di norme di progettazione o descrittive; b) determina le specifiche tecniche sulla base di norme internazionali, laddove esistenti, o altrimenti di regolamenti tecnici nazionali, di norme nazionali riconosciute o di codici delle costruzioni. 4. Qualora nelle specifiche tecniche vengano impiegate caratteristiche descrittive o di progettazione, esse sono accompagnate, se del caso, dalla dicitura "o equivalente" e il soggetto appaltante prende in considerazione le offerte che dimostrano di rispettare le caratteristiche descrittive o di progettazione prescritte e risultano idonee allo scopo previsto. 5. Il soggetto appaltante non puo' stabilire specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o fornitore particolare salvo nel caso in cui non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto, e cio' purche' nel fascicolo di gara figuri la dicitura "o equivalente".
Accordo - Art. 174
ARTICOLO 174 Qualifica dei fornitori 1. Per quanto attiene agli appalti disciplinati dal presente capo, i soggetti appaltanti garantiscono che le condizioni e i criteri di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici vengano preventivamente rese note negli avvisi di gara o nei fascicoli di gara. Queste condizioni e questi criteri di partecipazione si limitano a quelli indispensabili a garantire che il potenziale fornitore sia in grado di eseguire il contratto in questione. 2. Gli Stati del CARIFORUM firmatari e la parte CE non possono stabilire, come condizione, che la partecipazione a un appalto sia riservata ai fornitori cui siano stati in precedenza aggiudicati uno o piu' contratti da un soggetto di tale parte o Stato o ai fornitori che abbiano gia' un'esperienza lavorativa nel territorio interessato. Il presente paragrafo non si applica agli appalti riguardanti analisi e studi sull'impatto sociale. 3. Il soggetto appaltante valuta le capacita' finanziarie, commerciali e tecniche del fornitore sulla base delle condizioni preventivamente specificate nell'avviso di appalto o nella documentazione di gara. 4. Nessuna disposizione del presente osta all'esclusione di un fornitore per motivi quali il fallimento oppure false dichiarazioni o condanne per reati gravi. 5. I soggetti appaltanti possono tenere un elenco ad uso ripetuto purche' un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per essere inseriti in tale elenco: a) sia pubblicato una volta l'anno e b) nel caso di pubblicazione elettronica sia sempre accessibile su uno dei pertinenti mezzi di comunicazione elettronici di cui all'allegato VII. 6. I soggetti appaltanti garantiscono che i fornitori possano fare domanda per ottenere lo status di fornitore qualificato ogniqualvolta venga pubblicato un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per l'inserimento nell'elenco. L'invito deve contenere: a) una descrizione dei beni e servizi o delle loro categorie per cui l'elenco e' utilizzabile; b) i requisiti per partecipare che i fornitori devono soddisfare e i metodi che il soggetto appaltante impieghera' per verificare il possesso di detti requisiti da parte dei fornitori; c) il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante e altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere la documentazione pertinente relativa all'elenco; d) il periodo di validita' dell'elenco e le modalita' di rinnovo o chiusura dello stesso oppure, nel caso in cui la durata della validita' non sia precisata, un'indicazione di come verra' data comunicazione della cessazione dell'uso dell'elenco. I soggetti appaltanti procedono a iscrivere i fornitori qualificati nell'elenco entro un periodo di tempo ragionevole. 7. Qualora la richiesta di partecipazione e tutta la relativa documentazione vengano presentate entro i termini da un fornitore non qualificato, il soggetto appaltante, indipendentemente dal fatto che si avvalga o no di un elenco ad uso ripetuto, esamina e accetta la richiesta di partecipazione del fornitore, salvo nel caso in cui non sia in grado di esaminare la richiesta a causa della complessita' dell'appalto. I soggetti appaltanti garantiscono inoltre che i fornitori che abbiano chiesto di essere inclusi nell'elenco vengano informati tempestivamente della relativa decisione. 8. Per i soggetti appaltanti che operano nel settore dei servizi pubblici, l'avviso con cui i fornitori sono invitati a presentare domanda di inserimento nell'elenco ad uso ripetuto puo' fungere da avviso di gara; detti soggetti appaltanti possono escludere le richieste di partecipazione di fornitori non ancora qualificati per la partecipazione a un determinato appalto motivando la decisione con il fatto di non disporre di tempo sufficiente per l'esame della domanda.
Accordo - Art. 175
ARTICOLO 175 Trattative 1. Gli Stati del CARIFORUM firmatari e la parte CE possono stabilire che i loro soggetti appaltanti svolgano trattative: a) quando abbiano espresso tale intenzione nell'avviso di gara oppure b) quando dalla valutazione emerga che nessuna offerta e' palesemente la piu' vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell'avviso di gara o nel fascicolo di gara. 2. I soggetti appaltanti: a) assicurano che l'eventuale eliminazione di un fornitore dalle trattative avvenga secondo i criteri indicati nell'avviso di gara o nel fascicolo di gara; b) una volta concluse le trattative, stabiliscono una scadenza comune per la presentazione delle offerte, nuove o modificate, da parte dei fornitori rimasti.
Accordo - Art. 176
ARTICOLO 176 Apertura delle offerte e aggiudicazione degli appalti 1. Le offerte sollecitate dai soggetti appaltanti nel quadro di procedure di gara aperta o mediante preselezione sono ricevute e aperte secondo procedure e condizioni che garantiscano trasparenza ed equita'. 2. Il soggetto appaltante, tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non sia nell'interesse pubblico, lo aggiudica al fornitore che, in base alle informazioni presentate, sia risultato pienamente capace di eseguire il contratto e la cui offerta sia quella al prezzo piu' basso o sia ritenuta la piu' vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell'avviso di appalto o nel fascicolo di gara. Le aggiudicazioni vengono effettuate secondo i criteri e i requisiti essenziali indicati nell'avviso di gara o nel fascicolo di gara.
Accordo - Art. 177
ARTICOLO 177 Informazioni sull'aggiudicazione degli appalti 1. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che i loro soggetti appaltanti diano effettiva pubblicita' ai risultati delle gare d'appalto pubbliche. 2. I soggetti appaltanti informano tempestivamente i fornitori in merito alle decisioni di aggiudicazione dell'appalto e, se richiesto, la comunicazione viene data per iscritto. I soggetti appaltanti informano il fornitore escluso che lo richieda dei motivi del rifiuto della sua offerta e dei vantaggi relativi dell'offerta selezionata. 3. I soggetti appaltanti possono decidere di non comunicare determinate informazioni sull'aggiudicazione dell'appalto qualora la divulgazione di tali informazioni ostacoli l'applicazione della legge o sia comunque contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali dei fornitori oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra loro. 4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180, paragrafo 4, entro settantadue giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto disciplinato dal presente capo, il soggetto appaltante pubblica un avviso sul mezzo di comunicazione cartaceo o elettronico appropriato di cui all'elenco dell'allegato VII. Nel caso in cui la comunicazione avvenga unicamente mediante mezzo elettronico, le informazioni restano facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso comprende perlomeno le seguenti informazioni: a) una descrizione dei beni o servizi oggetto della fornitura; b) il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante; c) il nome e l'indirizzo del fornitore aggiudicatario; d) il valore dell'offerta aggiudicataria oppure dell'offerta piu' alta e dell'offerta piu' bassa prese in considerazione nell'aggiudicazione dell'appalto; e) la data dell'aggiudicazione; f) il tipo di procedura di gara utilizzato e, nel caso di ricorso alla procedura di gara a trattativa privata, una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.
Accordo - Art. 178
ARTICOLO 178 Termini 1. Nel fissare i termini da applicare agli appalti disciplinati dal presente capo, i soggetti appaltanti tengono conto, compatibilmente con le loro ragionevoli esigenze, di fattori quali la complessita' dell'appalto da aggiudicare e il tempo normalmente richiesto per la trasmissione delle offerte. 2. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che i loro soggetti appaltanti tengano debitamente conto dei tempi di pubblicazione nel fissare la data limite per il ricevimento delle offerte o delle richieste di partecipazione o di inserimento nell'elenco dei fornitori. I termini e le eventuali proroghe sono gli stessi per tutti i fornitori interessati o che partecipano alla gara. 3. I soggetti appaltanti precisano chiaramente i termini applicabili a ogni specifico appalto nell'avviso di gara e/o nel fascicolo di gara.
Accordo - Art. 179
ARTICOLO 179 Impugnative nelle gare di appalto 1. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari definiscono procedure trasparenti, rapide, imparziali ed efficaci che consentano ai fornitori di impugnare i provvedimenti nazionali adottati in attuazione del presente capo nel quadro di gare d'appalto per cui detti fornitori abbiano o abbiano avuto un legittimo interesse commerciale. A tal fine ciascuna parte o ciascuno Stato del CARIFORUM firmatario istituisce, individua o designa almeno un'autorita' amministrativa o giurisdizionale indipendente dai propri soggetti appaltanti, competente a ricevere e esaminare l'impugnativa presentata da un fornitore nel quadro di un appalto oggetto della presente disciplina. 2. A ogni fornitore e' concesso un periodo di tempo sufficiente per la preparazione e la presentazione dell'impugnativa: il termine decorre dal momento in cui il fornitore abbia avuto conoscenza degli elementi alla base dell'impugnativa o dal momento in cui avrebbe ragionevolmente dovuto prenderne conoscenza. Il presente paragrafo non osta a che le parti o gli Stati del CARIFORUM firmatari stabiliscano a carico dei ricorrenti l'obbligo di presentare il ricorso entro un termine ragionevole purche' la durata di tale periodo sia resa preventivamente nota. 3. I soggetti appaltanti, al fine di poter trattare le richieste di riesame, conservano idonea documentazione di ogni appalto disciplinato dal presente capo. 4. Le procedure di impugnativa prevedono efficaci e tempestive misure provvisorie atte a porre rimedio alle violazioni dei provvedimenti nazionali di attuazione del presente capo.
Accordo - Art. 180
ARTICOLO 180 Periodo di attuazione 1. Gli Stati del CARIFORUM firmatari dispongono di un periodo di attuazione di due anni dall'entrata in vigore del presente accordo per rendere le loro misure conformi agli specifici obblighi procedurali previsti dal presente capo. 2. Se, al termine del periodo di attuazione, l'esame da parte del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo dovesse rivelare che uno o piu' Stati del CARIFORUM firmatari hanno bisogno di un ulteriore anno per rendere le loro misure conformi agli obblighi previsti dal presente capo, il comitato stesso puo' prorogare di un ulteriore anno il periodo di attuazione di cui al paragrafo 1 per i singoli Stati del CARIFORUM firmatari interessati. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, Antigua e Barbuda, il Belize, il Commonwealth di Dominica, Grenada, la Repubblica di Haiti, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine beneficiano di un periodo di attuazione di cinque anni. 4. Quanto disposto dall'articolo 168, paragrafo 1, dall'articolo 168, paragrafo 2, ultima frase, dall'articolo 170, paragrafo 1, lettera a) e dall'articolo 177, paragrafo 4, ha effetto per gli Stati del CARIFORUM firmatari solo una volta che essi avranno sviluppato le capacita' necessarie in tal senso, ma comunque non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Accordo - Art. 181
ARTICOLO 181 Clausola di revisione Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo riesamina il funzionamento del presente capo ogni tre anni, anche per quanto riguarda eventuali modifiche dell'ambito di applicazione e puo', se del caso, formulare le opportune raccomandazioni in tal senso al Consiglio congiunto CARIFORUM-CE. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 182, il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, nello svolgimento di questo compito, puo' anche formulare le opportune raccomandazioni riguardanti un'ulteriore cooperazione delle parti in materia di appalti e di attuazione del presente capo.
Accordo - Art. 182
ARTICOLO 182 Cooperazione 1. Le parti riconoscono l'importanza di cooperare in modo da agevolare l'attuazione degli impegni e conseguire gli obiettivi di cui al presente capo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno e l'istituzione di idonei punti di contatto, per quanto riguarda: a) lo scambio di esperienze e di informazioni sulle migliori pratiche e sulle normative; b) l'istituzione e il mantenimento di sistemi e meccanismi adeguati che agevolino il rispetto degli obblighi del presente capo; c) la creazione di uno strumento on line a livello regionale per dare effettiva pubblicita' alle informazioni sulle opportunita' d'appalto, in modo da sensibilizzare tutte le imprese in merito a tali procedure.
Accordo - Art. 183
ARTICOLO 183 Obiettivi e contesto dello sviluppo sostenibile 1. Le parti ribadiscono che i principi della gestione sostenibile delle risorse naturali e dell'ambiente devono essere applicati e integrati a ogni livello del partenariato, trattandosi di una componente del loro impegno prioritario per uno sviluppo sostenibile, cosi' come contemplato dagli articoli 1 e 2 dell'accordo di Cotonou. 2. Le parti ricordano che l'articolo 32 dell'accordo di Cotonou pone l'ambiente e le risorse naturali tra le questioni tematiche e trasversali e che quindi sono particolarmente pertinenti i principi fondamentali della responsabilita' delle strategie di sviluppo, della partecipazione, del dialogo e della differenziazione enunciati all'articolo 2 dell'accordo di Cotonou. 3. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari sono decisi a preservare, tutelare e migliorare l'ambiente, anche mediante gli accordi multilaterali e regionali in materia di ambiente da essi sottoscritti. 4. Le parti riaffermano il proprio impegno per la promozione dello sviluppo degli scambi internazionali in forme che consentano una gestione sana e sostenibile dell'ambiente, nel rispetto degli impegni sottoscritti in questo campo, ivi comprese le convenzioni internazionali cui hanno aderito, e tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo. 5. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari sono decisi a impegnarsi per facilitare gli scambi di beni e servizi che essi ritengono proficui per l'ambiente. Tra questi prodotti figurano, ad esempio, le tecnologie ambientali, i beni e i servizi rinnovabili ed efficienti dal punto di vista energetico e i prodotti con un marchio di qualita' ecologica.
Accordo - Art. 184
ARTICOLO 184 Livelli di protezione e diritto di legiferare 1. Riconoscendo il diritto delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari di legiferare al fine di raggiungere il livello voluto di tutela regionale dell'ambiente e della salute pubblica e gli obiettivi prioritari perseguiti in materia di sviluppo sostenibile e di adottare o modificare in tal senso le loro leggi e politiche ambientali, ciascuna delle parti e ciascuno degli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano affinche' le proprie leggi e politiche in materia di salute pubblica e di ambiente prevedano e favoriscano livelli elevati di tutela e per migliorare costantemente queste leggi e politiche. 2. Le parti convengono che si tenga conto dei bisogni e delle esigenze particolari degli Stati del CARIFORUM all'atto dell'elaborazione e dell'attuazione delle misure di tutela dell'ambiente e della salute pubblica che incidono sugli scambi tra le parti. 3. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari adottino o mantengano in vigore le misure, connesse alla conservazione delle risorse naturali o alla protezione dell'ambiente, necessarie alla tutela della vita o della salute dell'uomo, degli animali o delle piante, purche' tali misure non vengano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti o una restrizione dissimulata al commercio tra le medesime.
Accordo - Art. 185
ARTICOLO 185 Integrazione regionale e applicazione delle norme ambientali internazionali Tenuto conto delle sfide ambientali che le rispettive regioni devono affrontare, le parti riconoscono l'importanza di introdurre strategie e misure efficaci a livello regionale in modo da promuovere lo sviluppo degli scambi internazionali in forme che garantiscano una gestione sana e sostenibile dell'ambiente. In assenza di norme ambientali pertinenti nella legislazione nazionale o regionale, le parti convengono che si adopereranno per adottare e attuare le norme, gli orientamenti o le raccomandazioni internazionali pertinenti, ove cio' sia fattibile e opportuno.
Accordo - Art. 186
ARTICOLO 186 Informazioni scientifiche Le parti riconoscono che nel corso dell'elaborazione e dell'attuazione delle misure di tutela dell'ambiente e della salute pubblica che incidono sugli scambi tra le parti e' importante tener conto delle informazioni scientifiche e tecniche, del principio di precauzione e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni internazionali pertinenti.
Accordo - Art. 187
ARTICOLO 187 Trasparenza Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari si impegnano a elaborare, introdurre e attuare le misure di tutela dell'ambiente e della salute pubblica che incidono sugli scambi tra le parti in modo trasparente, con debito preavviso, con pubbliche e reciproche consultazioni, provvedendo a consultare e a informare tempestivamente e nelle forme appropriate i protagonisti non pubblici, compreso il settore privato. Le parti convengono che l'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza di cui al titolo I, capi 6 e 7, e' considerata anche osservanza di quanto disposto dal presente.
Accordo - Art. 188
ARTICOLO 188 Mantenimento dei livelli di tutela 1. Nel rispetto da quanto previsto dall'articolo 184, paragrafo 1, le parti convengono di non favorire gli scambi o gli investimenti diretti esteri tendenti a conservare o accrescere un vantaggio competitivo mediante: a) un abbassamento del livello di tutela previsto dalla legislazione nazionale in materia di ambiente e di salute pubblica; b) una deroga a tale legislazione o la sua non applicazione. 2. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari si impegnano a non adottare e a non applicare disposizioni legislative nazionali o regionali in materia di scambi o di investimenti o eventuali altre misure amministrative correlate in forme tali da vanificare le misure a favore dell'ambiente o delle risorse naturali, della loro tutela o conservazione o gli interventi a tutela della salute pubblica.
Accordo - Art. 189
ARTICOLO 189 Processo di consultazione e monitoraggio 1. Le parti riconoscono l'importanza di monitorare e valutare - mediante le rispettive istituzioni e i rispettivi processi partecipativi, nonche' mediante quelli istituiti a norma del presente accordo - gli effetti dell'attuazione dell'accordo sullo sviluppo sostenibile. 2. Le parti possono consultarsi reciprocamente e consultare il comitato consultivo CARIFORUM-CE sulle questioni ambientali disciplinate dagli articoli da 183 a 188. I membri del comitato consultivo CARIFORUM-CE possono presentare alle parti raccomandazioni scritte e orali concernenti la diffusione e la condivisione delle migliori pratiche nelle materie disciplinate dal presente capo. 3. Per quanto concerne le materie disciplinate dagli articoli da 183 a 188, le parti possono concordare di rivolgersi agli organismi internazionali competenti per avere consulenza sulle migliori pratiche, sull'uso di strumenti strategici efficaci per affrontare le sfide ambientali legate al commercio, e sull'individuazione degli ostacoli che possono impedire un'efficace attuazione delle norme ambientali previste dai pertinenti accordi multilaterali in materia di ambiente. 4. Una parte puo' chiedere di consultare l'altra parte su questioni riguardanti l'interpretazione e l'applicazione degli articoli da 183 a 188. La durata delle consultazioni non supera i tre mesi. Nel quadro di tale procedura ciascuna parte puo' autonomamente consultare gli organismi internazionali competenti. In questo caso il termine per le consultazioni e' prorogato di altri tre mesi. 5. Qualora le consultazioni tra le parti a norma del paragrafo 3 non portino a una soluzione soddisfacente, ciascuna parte puo' chiedere che si riunisca un comitato di esperti con il compito di esaminare la questione. 6. Il comitato di esperti e' composto di tre membri in possesso di competenze specifiche nelle materie disciplinate dal presente capo. Il presidente non e' cittadino di nessuna delle due parti. Entro tre mesi dalla sua istituzione il comitato di esperti presenta alle parti una relazione che e' messa a disposizione del comitato consultivo CARIFORUM-CE.
Accordo - Art. 190
ARTICOLO 190 Cooperazione 1. Le parti riconoscono l'importanza di cooperare sulle tematiche ambientali ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) assistenza tecnica ai produttori per quanto riguarda il rispetto delle pertinenti norme di prodotto e delle altre norme applicabili sui mercati della parte CE; b) promozione e agevolazione di sistemi volontari, pubblici e privati, ispirati ai principi dell'economia di mercato, riguardanti tra l'altro l'etichettatura e l'accreditamento; c) assistenza tecnica e sviluppo di capacita', soprattutto nel settore pubblico, per quanto concerne l'attuazione e l'applicazione degli accordi multilaterali sull'ambiente, compresi i loro profili connessi agli scambi; d) facilitazione degli scambi tra le parti di risorse naturali, compresi il legname e i prodotti del legno, di provenienza lecita e sostenibile; e) assistenza ai produttori nello sviluppo e/o nel miglioramento della produzione di beni e servizi che le parti ritengono utili per l'ambiente; e f) promozione della sensibilizzazione dei cittadini e dei programmi educativi in materia di beni e servizi ambientali in modo da favorire gli scambi di tali prodotti tra le parti.
Accordo - Art. 191
ARTICOLO 191 Obiettivi e impegni multilaterali 1. Le parti riaffermano il loro impegno nei confronti delle norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, cosi' come definite nelle pertinenti convenzioni dell'OIL, in particolare nei confronti della liberta' di associazione e del diritto di contrattazione collettiva, dell'abolizione del lavoro forzato, dell'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile e del principio di non discriminazione nel lavoro. Le parti riaffermano altresi' i loro obblighi quali membri dell'OIL e i loro impegni derivanti dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro e i suoi seguiti del 1998. 2. Le parti confermano il loro impegno nei confronti della dichiarazione ministeriale sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso adottata nel 2006 dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni unite, che intende promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in una forma che contribuisca alla piena e produttiva occupazione e a dare a tutti, uomini, donne e giovani, un lavoro dignitoso. 3. Le parti, nel riconoscere il ruolo positivo che le norme fondamentali del lavoro e il lavoro dignitoso possono avere sull'efficienza economica, sull'innovazione e sulla produttivita', sottolineano il valore di una maggiore coerenza tra le politiche commerciali da un lato e le politiche sociali e dell'occupazione dall'altro. 4. Le parti convengono che le norme del lavoro non devono essere utilizzate a scopi di protezionismo commerciale. 5. Le parti riconoscono i benefici del commercio di prodotti del circuito equo ed etico e l'importanza di agevolare questo tipo di scambi tra loro.
Accordo - Art. 192
ARTICOLO 192 Livelli di protezione e diritto di legiferare Riconoscendo il diritto delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari di legiferare per definire una propria normativa sociale e proprie norme del lavoro compatibili con le proprie priorita' di sviluppo sociale e di adottare o modificare in tal senso le leggi e le politiche pertinenti, ciascuna delle parti e ciascuno degli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano affinche' le proprie disposizioni regolamentari e le proprie politiche in materia sociale e del lavoro prevedano e favoriscano norme sociali e del lavoro di livello elevato, coerenti con i diritti riconosciuti a livello internazionale di cui all'articolo 191 e per migliorare costantemente queste leggi e politiche.
Accordo - Art. 193
ARTICOLO 193 Mantenimento dei livelli di tutela Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 192, le parti convengono di non favorire gli scambi o gli investimenti diretti esteri tendenti a conservare o accrescere un vantaggio competitivo mediante: a) un abbassamento del livello di tutela previsto dalla legislazione nazionale in materia sociale e del lavoro; b) una deroga a tale legislazione e a tali norme o la loro non applicazione.
Accordo - Art. 194
ARTICOLO 194 Integrazione regionale Tenuto conto delle sfide sociali che le rispettive regioni devono affrontare, le parti riconoscono l'importanza di introdurre, a livello regionale, politiche di coesione sociale e misure volte a promuovere il lavoro dignitoso in modo da promuovere lo sviluppo sostenibile del commercio internazionale.
Accordo - Art. 195
ARTICOLO 195 Processo di consultazione e monitoraggio 1. Conformemente all'articolo 191 le parti riconoscono l'importanza di monitorare e valutare - mediante le rispettive istituzioni e i rispettivi processi partecipativi, nonche' mediante quelli istituiti a norma del presente accordo - gli effetti del presente accordo sul lavoro dignitoso e su altri aspetti dello sviluppo sostenibile. 2. Le parti possono consultarsi reciprocamente e consultare il comitato consultivo CARIFORUM-CE sulle questioni sociali disciplinate dagli articoli da 191 a 194. I membri del comitato consultivo CARIFORUM-CE possono presentare raccomandazioni scritte e orali alle parti concernenti la diffusione e la condivisione delle migliori pratiche nelle materie disciplinate dal presente capo. 3. Per quanto concerne le materie disciplinate dagli articoli da 191 a 194, le parti possono concordare di consultare l'OIL sulle migliori pratiche, sull'uso di strumenti strategici efficaci per affrontare le sfide sociali legate al commercio, quali l'adeguamento del mercato del lavoro, e sull'individuazione degli ostacoli che possono impedire un'efficace attuazione delle norme fondamentali del lavoro. 4. Una parte puo' chiedere di consultare l'altra parte su questioni riguardanti l'interpretazione e l'applicazione degli articoli da 191 a 194. La durata delle consultazioni non supera i tre mesi. Nel quadro di tale procedura ciascuna parte puo' autonomamente consultare l'OIL. In questo caso il termine per le consultazioni e' prorogato di altri tre mesi. 5. Qualora le consultazioni tra le parti a norma del paragrafo 3 non portino a una soluzione soddisfacente, ciascuna parte puo' chiedere che si riunisca un comitato di esperti con il compito di esaminare la questione. 6. Il comitato di esperti e' composto di tre membri in possesso di competenze specifiche nelle materie disciplinate dal presente capo. Il presidente non e' cittadino di nessuna delle due parti. Entro tre mesi dalla sua istituzione il comitato di esperti presenta alle parti una relazione che e' messa a disposizione del comitato consultivo CARIFORUM-CE.
Accordo - Art. 196
ARTICOLO 196 Cooperazione 1. Le parti riconoscono l'importanza di cooperare sulle tematiche sociali e del lavoro ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) lo scambio di informazioni sulla rispettiva legislazione sociale e del lavoro, nonche' sulle politiche, sulla regolamentazione e sulle altre misure correlate; b) l'elaborazione di legislazione sociale e del lavoro a livello nazionale e il rafforzamento delle disposizioni legislative vigenti, come pure dei meccanismi di dialogo sociale, quali le misure volte alla promozione dell'agenda per il lavoro dignitoso messa a punto dall'OIL; c) i programmi educativi e di sensibilizzazione, comprendenti la formazione professionale e politiche per l'adeguamento del mercato del lavoro, come pure la sensibilizzazione circa le responsabilita' in tema di salute e sicurezza, i diritti dei lavoratori e le responsabilita' dei datori di lavoro; e d) l'effettiva applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari del lavoro nazionali, comprese iniziative di formazione e potenziamento delle capacita' degli ispettori del lavoro, e promozione della responsabilita' sociale delle imprese mediante l'informazione del pubblico e la rendicontazione (reporting).
Accordo - Art. 197
ARTICOLO 197 Obiettivo generale 1. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari, nel riconoscere: a) il loro comune interesse per la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, b) l'importanza di disporre di sistemi efficaci di protezione dei dati quale strumento per tutelare gli interessi dei consumatori, promuovere la fiducia degli investitori e facilitare i flussi transfrontalieri di dati personali, c) che la raccolta e il trattamento dei dati personali devono essere effettuati in modo equo e trasparente, nel rispetto della persona interessata, concordano nel predisporre un adeguato quadro giuridico e regolamentare e un'adeguata capacita' amministrativa di attuazione, comprendente autorita' di vigilanza indipendenti, al fine di garantire un idoneo livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in linea con gli elevati standard internazionali vigenti(1). 2. Gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano affinche' le disposizioni di cui al paragrafo 1 vengano attuate quanto prima e comunque non oltre sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo. ---------- (1) Questi standard sono compresi nei seguenti strumenti internazionali: i) orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali, modificati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1990; ii) raccomandazione del Consiglio dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico, del 23 settembre 1980, sugli orientamenti per la tutela della vita privata e i flussi transfrontalieri di dati personali.
Accordo - Art. 198
ARTICOLO 198 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: a) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("persona interessata"); b) "trattamento di dati personali": qualsiasi operazione o insieme di operazioni applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione, l'interconnessione, il congelamento, la cancellazione o la distruzione, e il trasferimento dei dati personali oltre i confini nazionali; c) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorita' o qualsiasi altro organismo che determini le finalita' e gli strumenti del trattamento dei dati personali.
Accordo - Art. 199
ARTICOLO 199 Principi e norme generali Le parti convengono che il quadro giuridico e regolamentare e la capacita' amministrativa da predisporre si fondano, come minimo, sui principi sostanziali e sui meccanismi di garanzia seguenti: a) Principi sostanziali i) principio di limitazione a una determinata finalita': i dati devono essere trattati per una finalita' specifica e successivamente impiegati o ulteriormente comunicati solo se e in quanto cio' non sia incompatibile con la finalita' del trasferimento. Le uniche deroghe a tale norma sono quelle previste per legge e necessarie in una societa' democratica a salvaguardia di importanti interessi pubblici; ii) principio della qualita' e della proporzionalita' dei dati: i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati. I dati devono essere adeguati, pertinenti e non andare al di la' delle finalita' per le quali sono trasferiti o ulteriormente trattati; iii) principio di trasparenza: le persone fisiche devono ricevere informazioni riguardanti la finalita' del trattamento e l'identita' del responsabile del trattamento nel paese terzo, nonche' qualunque altra informazione necessaria ad assicurare una procedura equa. Le uniche deroghe consentite sono quelle previste per legge e necessarie in una societa' democratica a salvaguardia di importanti interessi pubblici; iv) principio di sicurezza: il responsabile del trattamento dei dati deve adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative commisurate ai rischi che il trattamento comporta. Chiunque agisca sotto l'autorita' del responsabile del trattamento, compreso l'incaricato del trattamento, non deve effettuare operazioni di trattamento dei dati se non su disposizione del responsabile del trattamento stesso; v) diritti di accesso, rettifica e opposizione: la persona interessata ha il diritto di ottenere una copia di tutti i dati trattati che la riguardano, come pure il diritto di far rettificare i dati che risultino inesatti. In determinate situazioni la persona interessata deve anche potersi opporre al trattamento di dati che la riguardano. Le uniche deroghe ai suddetti diritti sono quelle previste per legge e necessarie in una societa' democratica a salvaguardia di importanti interessi pubblici; vi) restrizioni ai trasferimenti successivi: in linea di principio ulteriori trasferimenti dei dati personali da parte del destinatario del primo trasferimento devono essere consentiti soltanto quando anche il secondo destinatario (ossia il destinatario del trasferimento successivo) e' soggetto a norme che garantiscano un livello adeguato di tutela; vii) dati sensibili: per quanto concerne particolari categorie di dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche oppure l'appartenenza a sindacati, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale, e i dati relativi a reati, condanne penali o misure di sicurezza, il loro trattamento non e' ammesso salvo nel caso in cui l'ordinamento nazionale preveda ulteriori garanzie. b) Meccanismi di garanzia Vengono istituiti meccanismi idonei atti ad assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi: i) un buon livello di rispetto delle norme, compreso un grado elevato di consapevolezza - rispettivamente tra i responsabili del trattamento e le persone interessate - degli obblighi che incombono ai primi e dei diritti e dei mezzi per esercitarli riconosciuti ai secondi; l'esistenza di sanzioni efficaci e dissuasive; sistemi di verifica diretta da parte di autorita', revisori o addetti indipendenti alla protezione dei dati; ii) aiuto e sostegno alle persone interessate per l'esercizio dei loro diritti. Ogni persona deve essere in grado di far rispettare i propri diritti in modo rapido ed efficace, a un costo non proibitivo, anche attraverso idonei meccanismi istituzionali che consentano l'espletamento di un'indagine indipendente in caso di denuncia; iii) adeguati strumenti di tutela della parte lesa in caso di violazione delle norme, prevedendo - se del caso - il pagamento di un risarcimento e l'imposizione di sanzioni in conformita' alle norme nazionali applicabili.
Accordo - Art. 200
ARTICOLO 200 Coerenza con gli impegni internazionali 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si informano reciprocamente attraverso il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo in merito agli impegni o alle intese internazionali da essi eventualmente sottoscritti con paesi terzi o in merito agli eventuali obblighi ad essi incombenti, eventualmente rilevanti ai fini dell'attuazione del presente capo. L'informazione reciproca riguarda, in particolare, eventuali intese sul trattamento dei dati personali, concernenti ad esempio la raccolta, la conservazione, l'accesso a dati personali da parte di terzi o il loro trasferimento a terzi. 2. A questo proposito, su istanza della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari avviano consultazioni per affrontare eventuali questioni che dovessero emergere.
Accordo - Art. 201
ARTICOLO 201 Cooperazione 1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione per agevolare l'elaborazione di quadri legislativi, giurisdizionali e istituzionali appropriati e il conseguimento di un adeguato livello di protezione dei dati personali, coerentemente con gli obiettivi e i principi di cui al presente capo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) scambio di informazioni e competenze; b) assistenza nell'elaborazione di disposizioni legislative, orientamenti e manuali; c) erogazione di formazione a favore di personale chiave; d) assistenza nella definizione e nel funzionamento dei relativi quadri istituzionali; e) assistenza nell'elaborazione e nell'attuazione di iniziative, rivolte agli operatori economici e ai consumatori, per il rispetto delle norme e finalizzate a stimolare la fiducia degli investitori e dei cittadini.
Accordo - Art. 202
ARTICOLO 202 Finalita' L'obiettivo della presente parte e' prevenire e risolvere le controversie tra le parti onde pervenire a soluzioni concordate.
Accordo - Art. 203
ARTICOLO 203 Ambito di applicazione 1. La presente parte si applica alle controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo. 2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, nei casi di controversie relative alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo contemplata dall'accordo di Cotonou si applica la procedura di cui all'articolo 98 dell'accordo di Cotonou.
Accordo - Art. 204
ARTICOLO 204 Consultazioni 1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 203 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata. 2. Una parte chiede per iscritto all'altra parte, con copia al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, l'avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni dell'accordo alle quali, a suo parere, la misura non sarebbe conforme. 3. Le consultazioni, che si tengono entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, si considerano concluse entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a meno che le parti non decidano di proseguirle. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate. 4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta e si considerano concluse entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. 5. Qualora le consultazioni non si tengano entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o 4 oppure si siano concluse senza una soluzione concordata, la parte attrice puo' richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 206. 6. In materia di interpretazione e applicazione del titolo IV, capi 4 e 5, le parti non possono avviare un contenzioso a norma della presente parte, salvo nel caso in cui ci sia avvalsi delle procedure di cui rispettivamente all'articolo 189, paragrafi, 3, 4 e 5 e all'articolo 195, paragrafi 3, 4 e 5 e la questione non sia stata soddisfacentemente risolta entro nove mesi dall'avvio delle consultazioni. Le consultazioni disciplinate dalle suddette disposizioni sostituiscono quelle altrimenti previste dal presente.
Accordo - Art. 205
ARTICOLO 205 Mediazione 1. Se le consultazioni non consentono di pervenire a una soluzione concordata, le parti possono chiedere, di comune accordo, l'intervento di un mediatore. Salvo diverso accordo tra le parti, il mandato di mediazione riguarda la questione oggetto della richiesta di consultazioni. 2. A meno che le parti non trovino l'accordo sulla scelta di un mediatore entro quindici giorni dalla data in cui e' stato concordato il ricorso a una mediazione, il presidente del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo o un suo delegato designa un mediatore, estratto a sorte tra le persone figuranti nell'elenco di cui all'articolo 221, che non sia cittadino ne' dell'una ne' dell'altra parte. La selezione viene effettuata entro venticinque giorni dalla data in cui e' stato concordato il ricorso a una mediazione, alla presenza di un rappresentante di ciascuna parte. Il mediatore convoca una riunione delle parti entro trenta giorni dalla sua selezione. Il mediatore riceve le conclusioni delle parti almeno quindici giorni prima della riunione e notifica un parere entro quarantacinque giorni dalla sua selezione. 3. Il parere del mediatore, che puo' comprendere una raccomandazione su come risolvere la controversia conformemente a quanto disposto dal presente accordo, non e' vincolante. 4. Le parti possono decidere di modificare i termini di cui al paragrafo 2. Anche il mediatore puo' decidere di modificare i termini su istanza di una delle parti o d'ufficio, tenuto conto delle particolari difficolta' incontrate dalla parte interessata o della complessita' del caso. 5. Gli atti relativi alla mediazione, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso del procedimento, rimangono riservate.
Accordo - Art. 206
ARTICOLO 206 Avvio della procedura di arbitrato 1. Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all'articolo 204 oppure alla mediazione di cui all'articolo 205, la parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale. 2. La richiesta di costituzione del collegio arbitrale e' comunicata per iscritto alla parte convenuta e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. La parte attrice precisa nella sua richiesta quali siano le specifiche misure contestate e spiega come tali misure costituiscano una violazione delle disposizioni del presente accordo.
Accordo - Art. 207
ARTICOLO 207 Costituzione del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale e' composto di tre arbitri. 2. Entro dieci giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale presentata al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio. 3. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse puo' chiedere al presidente del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo o a un suo delegato di sorteggiare i tre membri tra i nominativi inseriti nell'elenco compilato a norma dell'articolo 221 scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla parte convenuta e uno tra i nominativi selezionati dalle parti per fungere da presidente. Qualora le parti concordino sulla designazione di uno o piu' membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti secondo la medesima procedura. 4. In caso di controversia riguardante l'interpretazione e l'applicazione del titolo IV, capi 4 e 5, il collegio arbitrale comprende almeno due membri in possesso di competenze specifiche nelle materie disciplinate da tale capo, i cui nominativi vengono estratti tra quelli delle quindici persone che figurano nell'elenco compilato dal comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, secondo quanto previsto dall'articolo 221. 5. Il presidente del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo o un suo delegato sceglie gli arbitri alla presenza di un rappresentante di ciascuna delle parti, entro cinque giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 3, presentata da una delle due parti. 6. La data di costituzione del collegio arbitrale e' quella in cui vengono scelti i tre arbitri.
Accordo - Art. 208
ARTICOLO 208 Relazione interinale del collegio arbitrale Di norma il collegio arbitrale notifica alle parti una relazione interinale contenente una sezione descrittiva, le risultanze e le conclusioni entro centoventi giorni dalla sua costituzione. Le parti possono presentare al collegio arbitrale osservazioni scritte su profili specifici della relazione interinale entro quindici giorni dalla data della sua notifica.
Accordo - Art. 209
ARTICOLO 209 Lodo del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo entro centocinquanta giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne da' notifica per iscritto alle parti e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Il lodo deve comunque essere notificato entro centottanta giorni dalla costituzione del collegio arbitrale. 2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare il proprio lodo entro settantacinque giorni dalla data della sua costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro novanta giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale puo' pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso. 3. Ciascuna parte puo' richiedere al collegio arbitrale di formulare una raccomandazione su come la parte convenuta possa rendersi adempiente. In caso di controversia riguardante l'interpretazione e l'applicazione del titolo IV, capi 4 o 5, il collegio arbitrale formula anche una raccomandazione su come garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni di tali capi.
Accordo - Art. 210
ARTICOLO 210 Esecuzione del lodo del collegio arbitrale Le parti prendono le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il periodo di tempo per dare esecuzione al lodo arbitrale.
Accordo - Art. 211
ARTICOLO 211 Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione 1. Entro trenta giorni dalla notifica del lodo del collegio arbitrale alle parti, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo il periodo di tempo ad essa necessario ("periodo di tempo ragionevole") per l'esecuzione. 2. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale, entro venti giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra parte e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle parti e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. 3 Nel determinare la durata del periodo di tempo ragionevole, il collegio arbitrale tiene conto dei tempi normalmente necessari alla parte convenuta per adottare misure legislative o amministrative corrispondenti a quelle che secondo la parte stessa sono necessarie per l'esecuzione del lodo. Il collegio arbitrale prende in considerazione anche i vincoli dimostrabili in termini di capacita' che possono condizionare l'adozione delle misure necessarie da parte della parte convenuta. 4. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, lo stesso collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 207. Il termine per la notifica della decisione e' di quarantacinque giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2. 5. Il periodo di tempo ragionevole puo' essere prorogato previo accordo delle parti.
Accordo - Art. 212
ARTICOLO 212 Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale 1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica all'altra parte e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo le misure da essa prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale. 2. Qualora le parti non concordino sulla compatibilita' tra le misure notificate a norma del paragrafo 1 e le disposizioni del presente accordo, la parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito. La richiesta indica quale sia la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilita' con le disposizioni del presente accordo. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di carattere stagionale, il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. 3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, lo stesso collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 207. Il termine per la notifica della decisione e' di centocinque giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2.
Accordo - Art. 213
ARTICOLO 213 Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione 1. Se prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole la parte convenuta non notifica alcuna misura presa per eseguire il lodo del collegio arbitrale oppure se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 212, paragrafo 1, non e' compatibile con gli obblighi della parte a norma del presente accordo, la parte convenuta presenta, previa eventuale richiesta della parte attrice, un'offerta di indennizzo. Nessuna disposizione del presente accordo impone alla parte convenuta di offrire un indennizzo in denaro. 2. Se non si perviene a un accordo sull'indennizzo entro trenta giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla pronuncia a norma dell'articolo 212 con la quale il collegio arbitrale ha stabilito la non compatibilita' con il presente accordo di una misura presa per dare esecuzione al lodo, la parte attrice e' autorizzata ad adottare le misure opportune previa notifica all'altra parte. Nell'adottare tali misure la parte attrice cerca di scegliere le misure che meno incidono sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e tiene conto del loro effetto sull'economia della parte convenuta e sui singoli Stati del CARIFORUM. Inoltre, ove sia la parte CE ad essersi vista riconosciuto il diritto di adottare tali misure, essa sceglie quelle intese specificamente a ottenere che si rendano adempienti lo Stato o gli Stati del CARIFORUM le cui misure sono risultate in contrasto con il presente accordo. Gli altri Stati del CARIFORUM agevolano l'adozione di misure volte ad assicurare l'esecuzione del lodo arbitrale da parte dello Stato o degli Stati del CARIFORUM inadempienti. Qualora si tratti di una controversia riguardante il titolo IV, capi 4 e 5, le misure opportune non comprendono la sospensione delle concessioni commerciali contemplate dal presente accordo. La parte attrice puo' adottare le misure opportune entro dieci giorni dalla data della notifica. 3. La parte CE da' prova di moderazione nel richiedere l'indennizzo o nell'adottare le misure opportune a norma del paragrafo 1 o 2. 4. L'indennizzo o le misure opportune sono temporanee e si applicano solo fino a quando la misura giudicata in contrasto con le disposizioni del presente accordo non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a quanto previsto dalle disposizioni stesse o fino a quando le parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.
Accordo - Art. 214
ARTICOLO 214 Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure opportune 1. La parte convenuta notifica all'altra parte e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo tutte le misure da essa prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale come pure la sua richiesta affinche' la parte attrice ponga fine all'applicazione delle misure opportune. 2. Se entro trenta giorni dalla notifica le parti non giungono a un accordo sulla compatibilita' della misura notificata con il presente accordo, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata all'altra parte e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle parti e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. Il collegio arbitrale, qualora stabilisca la non conformita' di una misura di esecuzione con le disposizioni del presente accordo, decide se la parte attrice possa continuare ad applicare le misure opportune. Se il collegio arbitrale decide che una misura di esecuzione e' conforme al presente accordo, le misure opportune sono revocate. 3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 207. Il termine per la notifica della decisione e' di sessanta giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2.
Accordo - Art. 215
ARTICOLO 215 Soluzione concordata Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata che ponga fine a una controversia cui si applicano le disposizioni della presente parte. Esse notificano tale soluzione al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. Il procedimento e' chiuso all'atto dell'adozione della soluzione concordata.
Accordo - Art. 216
ARTICOLO 216 Regolamento di procedura 1. Le procedure di risoluzione delle controversie di cui al capo 2 della presente parte sono disciplinate dal regolamento di procedura che il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE adotta entro tre mesi dall'applicazione provvisoria del presente accordo. 2. Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento di procedura, salvo che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su istanza delle parti.
Accordo - Art. 217
ARTICOLO 217 Informazioni e consulenza tecnica Su istanza di una parte o d'ufficio, il collegio arbitrale puo' acquisire informazioni da qualunque fonte, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia, essa ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento arbitrale. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche il diritto ad acquisire il parere di esperti. Le parti interessate sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento di procedura. Le informazioni cosi' ottenute devono essere comunicate a entrambe le parti affinche' possano formulare osservazioni.
Accordo - Art. 218
ARTICOLO 218 Lingua delle conclusioni 1. Le conclusioni scritte e orali delle parti vengono formulate in una delle lingue ufficiali delle parti. 2. Le parti si adoperano per concordare l'uso di una lingua di lavoro comune per ogni procedimento cui si applicano le disposizioni della presente parte. Se le parti non riescono ad accordarsi sull'uso di una lingua di lavoro comune, ciascuna delle parti provvede, sostenendone i relativi costi, alla traduzione delle sue conclusioni scritte e all'interpretazione in sede di udienza nella lingua scelta dalla parte convenuta, a meno che quest'ultima lingua non sia una lingua ufficiale della parte convenuta(1). ---------- (1) Ai fini del presente le lingue ufficiali degli Stati del CARIFORUM sono le lingue francese, inglese, olandese e spagnola, mentre le lingue ufficiali della parte CE sono quelle indicate all'articolo 249.
Accordo - Art. 219
ARTICOLO 219 Norme di interpretazione I collegi arbitrali interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare ne' ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni del presente accordo.
Accordo - Art. 220
ARTICOLO 220 Lodi del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare le decisioni all'unanimita'. Qualora risulti pero' impossibile adottare una decisione all'unanimita', si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non e' comunque pubblicato. 2. Il lodo espone le conclusioni di fatto, l'applicabilita' delle pertinenti disposizioni del presente accordo e le motivazioni in fatto e in diritto. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo rende pubblici i lodi del collegio arbitrale, salvo sua diversa decisione.
Accordo - Art. 221
ARTICOLO 221 Elenco degli arbitri 1. Entro tre mesi dall'applicazione provvisoria del presente accordo il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo compila un elenco di quindici persone disposti a esercitare la funzione di arbitro e in possesso dei requisiti per farlo. Ciascuna delle Parti indica cinque arbitri. Le due parti indicano anche di comune accordo cinque persone che non siano cittadini ne' dell'una ne' dell'altra parte cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo assicura che l'elenco contenga sempre quindici nominativi. 2. Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienza specifiche in materia di diritto e commercio internazionale, essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo ne' essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta allegato al regolamento di procedura. 3. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo puo' compilare un ulteriore elenco di quindici persone in possesso di competenze settoriali in materie specifiche disciplinate dal presente accordo. Ai fini della procedura di selezione di cui all'articolo 207, il presidente del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo puo' avvalersi di questo elenco settoriale previo accordo di entrambe le parti. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo compila un ulteriore elenco di quindici persone in possesso di competenze nelle materie specifiche disciplinate dal titolo IV, capi 4 e 5.
Accordo - Art. 222
ARTICOLO 222 Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC 1. I collegi arbitrali istituiti a norma del presente accordo non si pronunciano su controversie riguardanti i diritti e gli obblighi di ciascuna delle parti o degli Stati del CARIFORUM firmatari derivanti dall'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. 2. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie. La parte o lo Stato del CARIFORUM firmatario che per una misura specifica abbia avviato un procedimento di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 206, paragrafo 1, della presente parte o a norma dell'accordo OMC, non puo' tuttavia avviare nell'altra sede un procedimento relativo alla stessa misura fintanto che il primo procedimento non si sia concluso. Ai fini del presente paragrafo, il procedimento di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considera avviato quando una parte o uno Stato del CARIFORUM firmatario abbia chiesto la costituzione di un collegio (panel) ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie. 3. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte o a uno Stato del CARIFORUM firmatario proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. Nessuna disposizione dell'Accordo OMC osta a che le parti sospendano i benefici previsti dal presente accordo.
Accordo - Art. 223
ARTICOLO 223 Termini 1. Tutti i termini fissati nella presente parte, compresi quelli per la notifica dei lodi arbitrali da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono. 2. I termini citati nella presente parte possono essere prorogati previo accordo fra le parti.
Accordo - Art. 224
ARTICOLO 224 Clausola relativa alle eccezioni generali 1. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti quando sussistano simili condizioni, ovvero una restrizione dissimulata agli scambi di beni e servizi o allo stabilimento, nessuna disposizione del presente accordo osta a che la parte CE, gli Stati del CARIFORUM o uno Stato del CARIFORUM firmatario adottino o applichino provvedimenti: a) necessari per tutelare la morale pubblica e la pubblica sicurezza(1) o mantenere l'ordine pubblico; b) necessari per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante; c) necessari a garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, ivi compresi quelli relativi: i) alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un'inadempienza contrattuale; ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonche' alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche; iii) alla sicurezza; iv) all'applicazione della normativa doganale, oppure v) alla tutela dei diritti di proprieta' intellettuale; d) connessi all'importazione o all'esportazione di oro o argento; e) necessari alla tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico; f) connessi alla salvaguardia delle risorse naturali non rinnovabili, qualora detti provvedimenti siano accompagnati da restrizioni della produzione o del consumo nazionali di beni, della prestazione o della fruizione nazionale di servizi e da restrizioni applicate nei confronti degli investitori nazionali; g) connessi ai prodotti del lavoro carcerario, oppure h) incompatibili con gli articoli 68 e 77, purche' il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attivita' economiche, di investitori o di prestatori di servizi della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario(2). 2. Le disposizioni del titolo II e dell'allegato IV non si applicano ai regimi di sicurezza sociale della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari ne' alle attivita' svolte nel territorio di ciascuna parte e che partecipano, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri. ---------- (1) Le parti convengono che i provvedimenti necessari alla lotta al lavoro minorile si intendono compresi nelle misure necessarie a tutelare la morale pubblica o nelle misure per la protezione della salute ai sensi del titolo IV, capo 5. (2) I provvedimenti finalizzati a garantire l'imposizione o riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono i provvedimenti, adottati dalla parte CE o da uno Stato del CARIFORUM firmatario a norma del suo sistema fiscale, i quali: i) si applicano agli investitori e ai prestatori di servizi non residenti, alla luce del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili provenienti dal territorio della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario o ubicati nello stesso; oppure ii) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte nel territorio della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario; oppure iii) si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi compresi i provvedimenti per garantire l'osservanza degli obblighi; oppure iv) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio dell'altra parte o a partire da tale territorio, in modo da garantire l'imposizione o la riscossione di imposte su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario; oppure v) operano una distinzione tra investitori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e prestatori di servizi, alla luce della differenza nella natura della loro base imponibile; oppure vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario. I termini o i concetti di natura fiscale contenuti alla lettera h) del presente e in questa nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, di cui alla legislazione interna della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario che adotta il provvedimento.
Accordo - Art. 225
ARTICOLO 225 Eccezioni in materia di sicurezza 1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso che: a) imponga alla parte CE o a uno Stato del CARIFORUM firmatario di fornire informazioni la cui divulgazione detta parte o Stato ritenga contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) impedisca alla parte CE o a uno Stato del CARIFORUM firmatario di intraprendere qualsiasi azione da essi ritenuta necessaria ai fini della tutela dei propri interessi essenziali in materia di sicurezza: i) nell'ambito dei materiali fissili e da fusione o dei materiali da essi derivati; ii) nell'ambito delle attivita' economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un'installazione militare; iii) nell'ambito della produzione o del commercio di armi, munizioni e materiale bellico; iv) nell'ambito di appalti pubblici indispensabili per scopi di sicurezza nazionale o di difesa nazionale; oppure v) in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; oppure c) impedisca alla parte CE o a uno Stato del CARIFORUM firmatario di intraprendere qualsiasi azione per far fronte agli impegni da essi assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. 2. Il Comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo e' informato nella piu' ampia misura possibile delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), e della loro revoca.
Accordo - Art. 226
ARTICOLO 226 Fiscalita' 1. Nessuna disposizione del presente accordo ne' di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo osta a che la parte CE o uno Stato del CARIFORUM firmatario, nell'applicare le pertinenti disposizioni della propria legislazione fiscale, distingua tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione in particolare sotto il profilo del luogo di residenza o del luogo di investimento dei capitali. 2. Nessuna disposizione del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo osta all'adozione o all'applicazione di misure volte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali di accordi tendenti a evitare la doppia imposizione o di altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario derivanti da qualsivoglia convenzione fiscale. In caso di contrasto tra il presente accordo e una siffatta convenzione, quest'ultima prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili. PARTE V DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Accordo - Art. 227
ARTICOLO 227 Consiglio congiunto CARIFORUM-CE 1. E' istituito un consiglio congiunto CARIFORUM-CE incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE si riunisce periodicamente a livello ministeriale, a intervalli non superiori a due anni, ed anche in seduta straordinaria, con l'accordo di entrambe le parti, ogniqualvolta le circostanze lo richiedano. 2. Fatte salve le funzioni del Consiglio dei ministri cosi' come definite dall'articolo 15 dell'accordo di Cotonou, il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE ha la responsabilita' generale del funzionamento e dell'attuazione del presente accordo e controlla la realizzazione dei suoi obiettivi. Esamina anche le questioni di rilievo inerenti al presente accordo, nonche' le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse e che incidono sugli scambi tra le parti. 3. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE esamina altresi' le proposte e le raccomandazioni delle parti relative al riesame del presente accordo.
Accordo - Art. 228
ARTICOLO 228 Composizione e regolamento interno 1. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e' composto di membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea da un lato e di rappresentanti dei governi degli Stati del CARIFORUM firmatari dall'altra. 2. Gli Stati del CARIFORUM incaricano uno dei loro rappresentanti di agire per loro conto in tutte le materie disciplinate dal presente accordo nelle quali hanno deciso di agire collettivamente. 3. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e' presieduto a rotazione da un rappresentante della parte CE e da un rappresentante del CARIFORUM secondo quanto stabilito dal regolamento interno. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE presenta periodicamente al Consiglio dei Ministri istituito a norma dell'articolo 15 dell'accordo di Cotonou relazioni sul funzionamento del presente accordo. 5. I membri del Consiglio congiunto CARIFORUM-CE possono farsi rappresentare alle condizioni stabilite nel regolamento interno.
Accordo - Art. 229
ARTICOLO 229 Poteri e procedure decisionali 1. Per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE ha il potere di prendere decisioni in tutte le materie disciplinate dall'accordo medesimo. 2. Le decisioni sono vincolanti per le parti e per gli Stati del CARIFORUM firmatari, che prendono tutte le misure necessarie per dare ad esse attuazione conformemente alle rispettive norme interne. 3. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE puo' anche formulare le opportune raccomandazioni. 4. Nelle materie nelle quali gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono di agire collettivamente, le decisioni e le raccomandazioni sono adottate dal Consiglio congiunto CARIFORUM-CE di comune accordo tra le parti. Nelle materie nelle quali gli Stati del CARIFORUM firmatari non hanno convenuto di agire collettivamente, l'adozione delle decisioni richiede l'accordo dello Stato o degli Stati del CARIFORUM firmatari interessati.
Accordo - Art. 230
ARTICOLO 230 Comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e' assistito dal comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, composto di rappresentanti di entrambe le parti, di norma alti funzionari. Gli Stati del CARIFORUM incaricano uno dei loro rappresentanti di agire per loro conto in tutte le materie disciplinate dal presente accordo nelle quali hanno deciso di agire collettivamente. Ciascuna parte o ciascuno Stato del CARIFORUM firmatario puo' sottoporre all'attenzione del comitato qualsiasi questione connessa all'applicazione dell'accordo o al raggiungimento dei suoi obiettivi. 2. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE stabilisce il regolamento interno del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, che e' presieduto a rotazione, per un periodo di un anno, da un rappresentante di ciascuna delle parti. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo presenta ogni anno una relazione al Consiglio congiunto CARIFORUM-CE. 3. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo svolge in particolare le seguente funzioni: a) in materia di scambi: i) ha la competenza ed esercita la vigilanza per quanto attiene all'attuazione e all'adeguata applicazione delle disposizioni del presente accordo; discute e raccomanda le priorita' di cooperazione in questo ambito; ii) sovrintende all'ulteriore elaborazione delle disposizioni del presente accordo e valuta i risultati della sua applicazione; iii) interviene, conformemente a quanto previsto dalla parte III, per prevenire e risolvere le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo; iv) assiste il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE nell'esercizio delle sue funzioni; v) segue l'evoluzione dell'integrazione regionale e delle relazioni economiche e commerciali tra le parti; vi) effettua il monitoraggio e la valutazione dell'incidenza che l'attuazione del presente accordo ha sullo sviluppo sostenibile delle parti; vii) discute e interviene per facilitare gli scambi, gli investimenti e le opportunita' imprenditoriali tra le parti; viii) discute qualsiasi materia attinente al presente accordo e qualsiasi questione che possa condizionare il raggiungimento dei suoi obiettivi; b) in materia di sviluppo: i) assiste il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE nell'esercizio delle sue funzioni per quanto attiene alle questioni di cooperazione allo sviluppo contemplate dal presente accordo; ii) segue l'attuazione delle disposizioni del presente accordo relative alla cooperazione e coordina tale attivita' con donatori terzi; iii) formula raccomandazioni sulla cooperazione commerciale tra le parti; iv) riesamina periodicamente le priorita' di cooperazione contemplate dal presente accordo e se del caso formula raccomandazioni relative a nuove priorita' da includere; v) esamina e discute gli aspetti della cooperazione inerenti all'integrazione regionale e all'attuazione del presente accordo. 4. Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo puo': a) istituire e dirigere comitati o organismi speciali chiamati a trattare questioni di sua competenza, e determinarne la composizione, i compiti e il regolamento interno; b) riunirsi in qualsiasi momento previo accordo fra le parti; c) esaminare qualsiasi questione rientrante nel presente accordo e adottare gli interventi del caso nell'esercizio delle sue funzioni; d) adottare decisioni o formulare raccomandazioni nei casi previsti dal presente accordo oppure nei casi in cui il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE gli abbia delegato le competenze di esecuzione. In tali casi il comitato adotta le decisioni o formula le raccomandazioni nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 229, paragrafo 4. 5. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente nella parte CE e in uno Stato del CARIFORUM, per un esame globale dell'attuazione del presente accordo. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono preventivamente concordati tra le parti. Il comitato organizza sessioni di lavoro specifiche per lo svolgimento delle funzioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).
Accordo - Art. 231
ARTICOLO 231 Comitato parlamentare CARIFORUM-CE 1. E' istituito un comitato parlamentare CARIFORUM-CE, che riunisce membri del Parlamento europeo e delle assemblee legislative degli Stati del CARIFORUM, consentendo loro uno scambio di opinioni. Il comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni. Esso coopera con l'assemblea parlamentare paritetica di cui all'articolo 17 dell'accordo di Cotonou. 2. Il comitato parlamentare CARIFORUM-CE e' composto di membri del Parlamento europeo da un lato e da membri delle assemblee legislative degli Stati del CARIFORUM dall'altra. Rappresentanti delle parti possono partecipare alle riunioni del comitato parlamentare CARIFORUM-CE. 3. Il comitato parlamentare CARIFORUM-CE adotta il proprio regolamento interno e ne da' comunicazione al Consiglio congiunto CARIFORUM-CE. 4. Il comitato parlamentare CARIFORUM-CE e' presieduto, a rotazione, da un rappresentante del Parlamento europeo e da un rappresentante di un'assemblea legislativa di uno Stato del CARIFORUM secondo quanto stabilito dal regolamento interno. 5. Il comitato parlamentare CARIFORUM-CE puo' chiedere le pertinenti informazioni in merito all'attuazione del presente accordo al Consiglio congiunto CARIFORUM-CE, che fornisce le informazioni richieste. 6. Il comitato parlamentare CARIFORUM-CE e' informato delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio congiunto CARIFORUM-CE. 7. Il comitato parlamentare CARIFORUM-CE puo' rivolgere raccomandazioni al Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo.
Accordo - Art. 232
ARTICOLO 232 Comitato consultivo CARIFORUM-CE 1. E' istituito un comitato consultivo CARIFORUM-CE incaricato di assistere il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE nella promozione del dialogo e della cooperazione tra i rappresentanti delle organizzazioni della societa' civile, compresi gli ambienti accademici e le parti economiche e sociali. Il dialogo e la cooperazione riguardano tutti gli aspetti socioeconomici e ambientali delle relazioni tra la parte CE e gli Stati del CARIFORUM che si manifesteranno nel corso dell'attuazione del presente accordo. 2. La partecipazione al comitato consultivo CARIFORUM-CE e' decisa dal Consiglio congiunto CARIFORUM-CE in modo da garantire un'ampia rappresentanza di tutte le parti interessate. 3. Il comitato consultivo CARIFORUM-CE svolge la sua attivita' consultiva su richiesta del Consiglio congiunto CARIFORUM-CE oppure di propria iniziativa e rivolge raccomandazioni al Consiglio congiunto CARIFORUM-CE. Rappresentanti delle parti partecipano alle riunioni del comitato consultivo CARIFORUM-CE. 4. Il comitato consultivo CARIFORUM-CE adotta il proprio regolamento interno di comune accordo con il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE. 5. Il comitato consultivo CARIFORUM-CE puo' rivolgere raccomandazioni al Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo.
Accordo - Art. 233
ARTICOLO 233 Definizione delle parti e adempimento degli obblighi 1. Le parti contraenti del presente accordo sono: Antigua e Barbuda, il Commonwealth delle Bahamas, le Barbados, il Belize, il Commonwealth di Dominica, la Repubblica dominicana, Grenada, la Repubblica della Guyana, la Repubblica di Haiti, la Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, la Repubblica di Suriname, e la Repubblica di Trinidad e Tobago, di seguito denominati "gli Stati del CARIFORUM", da una parte, e la Comunita' europea o i suoi Stati membri oppure la Comunita' europea e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze definite dal trattato che istituisce la Comunita' europea, di seguito denominati "la parte CE", dall'altra. 2. Ai fini del presente accordo gli Stati del CARIFORUM convengono di agire collettivamente. 3. Ai fini del presente accordo per "parte" si intendono, a seconda dei casi, gli Stati del CARIFORUM che agiscono collettivamente o la parte CE. Per "parti" si intendono gli Stati del CARIFORUM che agiscono collettivamente e la parte CE. 4. Qualora per l'esercizio di diritti o il rispetto di obblighi derivanti dal presente accordo sia prevista o prescritta un'azione individuale, viene fatto riferimento agli "Stati del CARIFORUM firmatari". 5. Le parti o gli Stati del CARIFORUM firmatari, a seconda dei casi, adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e si impegnano ad attenersi agli obiettivi da esso previsti.
Accordo - Art. 234
ARTICOLO 234 Coordinatori e scambio di informazioni 1. Al fine di agevolare la comunicazione e garantire l'efficace attuazione dell'accordo, la parte CE, gli Stati del CARIFORUM collettivamente e ciascuno degli Stati del CARIFORUM firmatari designano un coordinatore all'atto dell'applicazione provvisoria dell'accordo medesimo. La designazione dei coordinatori non pregiudica la designazione delle autorita' competenti prevista da specifiche disposizioni del presente accordo. 2. Su istanza di una delle parti, il coordinatore dell'altra parte o di uno Stato del CARIFORUM firmatario indica l'ufficio o il funzionario responsabile di qualsiasi questione inerente all'attuazione del presente accordo e fornisce l'assistenza necessaria ad agevolare le comunicazioni con la parte richiedente. 3. Su istanza di una delle parti e nella misura in cui cio' sia giuridicamente possibile, ciascuna parte e gli Stati del CARIFORUM firmatari - attraverso i loro coordinatori - forniscono le informazioni e rispondono tempestivamente alle domande riguardanti una misura in vigore o proposta che potrebbe incidere sugli scambi tra le parti. Le parti convengono di scambiarsi quanto piu' possibile le informazioni attraverso il coordinatore del CARIFORUM.
Accordo - Art. 235
ARTICOLO 235 Trasparenza 1. Ciascuna parte e ciascuno Stato del CARIFORUM firmatario provvede a pubblicare tempestivamente o a rendere noti al pubblico e a segnalare all'altra parte le sue disposizioni legislative e regolamentari, le sue procedure e decisioni amministrative di applicazione generale nonche' gli impegni internazionali riguardanti qualsiasi questione commerciale disciplinata dal presente accordo. 2. Senza pregiudizio delle specifiche disposizioni del presente accordo in materia di trasparenza, le informazioni di cui al presente si presumono fornite quando siano state rese disponibili mediante debita notifica all'OMC o siano state rese consultabili gratuitamente da tutti sul sito web ufficiale della parte o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessati. 3. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle parti o agli Stati del CARIFORUM firmatari di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo nella misura in cui la divulgazione sia necessaria nel quadro di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma della parte III del presente accordo. Qualora la divulgazione venga ritenuta necessaria da un collegio istituito a norma dell'articolo 207, detto collegio garantisce la massima tutela della riservatezza.
Accordo - Art. 236
ARTICOLO 236 Dialogo sui temi finanziari Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono di promuovere il dialogo e la trasparenza e di condividere le migliori pratiche nel settore della politica e dell'amministrazione tributarie.
Accordo - Art. 237
ARTICOLO 237 Collaborazione nella lotta alle attivita' finanziarie illecite La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari sono impegnati a prevenire e combattere le attivita' illecite, la frode, la corruzione, il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e adottano le misure legislative e amministrative necessarie per conformarsi alle norme internazionali, comprese quelle stabilite dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale e dai suoi protocolli e dalla convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono di scambiarsi informazioni e di cooperare in questi settori.
Accordo - Art. 238
ARTICOLO 238 Preferenza regionale 1. Nessuna disposizione del presente accordo impone a una parte di riconoscere all'altra parte del presente accordo l'eventuale trattamento piu' favorevole applicato all'interno di ciascuna delle parti nel quadro del rispettivo processo di integrazione regionale. 2. Qualsiasi trattamento piu' favorevole e qualsiasi vantaggio eventualmente concesso a norma del presente accordo da uno Stato del CARIFORUM firmatario alla parte CE e' esteso a ogni Stato del CARIFORUM firmatario. 3. Nonostante quanto disposto dal paragrafo 2: i) qualsiasi trattamento piu' favorevole e qualsiasi vantaggio si applica immediatamente all'atto della firma del presente accordo relativamente a tutti i prodotti che beneficiano di un dazio nullo secondo quanto precisato nell'allegato III; ii) qualsiasi trattamento piu' favorevole e qualsiasi vantaggio si applica decorso un anno dalla firma del presente accordo tra gli Stati del CARIFORUM comprendenti i "paesi piu' sviluppati" della Comunita' caraibica (Commonwealth delle Bahamas, Barbados, Repubblica della Guyana, Giamaica, Repubblica di Suriname e Repubblica di Trinidad e Tobago) e la Repubblica dominicana, relativamente a tutti gli altri prodotti indicati nell'allegato III e secondo quanto disposto dall'allegato IV. iii) qualsiasi trattamento piu' favorevole e qualsiasi vantaggio si applica decorsi due anni dalla firma del presente accordo tra gli Stati del CARIFORUM comprendenti i "paesi meno sviluppati" della Comunita' caraibica (Antigua e Barbuda, Belize, Commonwealth di Dominica, Grenada, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine) e la Repubblica dominicana, relativamente a tutti gli altri prodotti indicati nell'allegato III e secondo quanto disposto dall'allegato IV. La Repubblica di Haiti non e' tenuta a riconoscere alcun trattamento piu' favorevole e alcun vantaggio di questo tipo alla Repubblica dominicana prima di cinque anni dalla firma del presente accordo.
Accordo - Art. 239
ARTICOLO 239 Regioni ultraperiferiche della Comunita' europea 1. Tenuto conto della vicinanza geografica tra le regioni ultraperiferiche della Comunita' europea e gli Stati del CARIFORUM e al fine di rafforzare i legami socioeconomici tra queste regioni e gli Stati del CARIFORUM, le parti si adoperano in particolare per facilitare la cooperazione in tutti i settori oggetto del presente accordo, agevolare gli scambi di beni e servizi, promuovere gli investimenti e favorire i collegamenti di trasporto e comunicazione tra le regioni ultraperiferiche e gli Stati del CARIFORUM. 2. Ogniqualvolta cio' sia possibile, gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono perseguiti anche incoraggiando la partecipazione congiunta degli Stati del CARIFORUM e delle regioni periferiche a programmi quadro e a programmi specifici della Comunita' europea riguardanti settori oggetto del presente accordo. 3. La parte CE si adopera per garantire il coordinamento tra i diversi strumenti finanziari delle politiche di coesione e di sviluppo della Comunita' europea al fine di promuovere la cooperazione tra gli Stati del CARIFORUM e le regioni ultraperiferiche della Comunita' europea nei settori oggetto del presente accordo. 4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che la parte CE applichi le misure esistenti volte a far fronte alla situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche a norma dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunita' europea.
Accordo - Art. 240
ARTICOLO 240 Difficolta' della bilancia dei pagamenti 1. Qualsiasi Stato del CARIFORUM firmatario o la parte CE che conosca o rischi di conoscere gravi difficolta' a livello della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna puo' adottare o mantenere in vigore misure restrittive degli scambi di beni e servizi e dello stabilimento. 2. Gli Stati del CARIFORUM firmatari e la parte CE si adoperano per evitare l'applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 1. 3. Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente devono essere non discriminatorie, avere una durata limitata e non andare al di la' di quanto necessario per ovviare alle difficolta' a livello della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna. Tali misure devono inoltre essere conformi alle condizioni stabilite negli accordi OMC e compatibili con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, laddove applicabili. 4. Gli Stati del CARIFORUM firmatari o la parte CE che mantengano in vigore o abbiano adottato misure restrittive o loro eventuali modifiche le notificano tempestivamente all'altra parte e presentano, non appena possibile, un calendario della loro soppressione. 5. Sono avviate tempestive consultazioni nell'ambito del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. Esse servono a valutare la situazione della bilancia dei pagamenti degli Stati del CARIFORUM firmatari o della parte CE nonche' le restrizioni adottate o mantenute in vigore a norma del presente , tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali: a) la natura e la portata delle difficolta' a livello della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna; b) l'ambiente economico e commerciale esterno; c) eventuali misure correttive alternative a disposizione. Nelle consultazioni viene esaminata la conformita' delle misure restrittive ai paragrafi 3 e 4. Vengono accettati tutti i dati statistici e di altra natura presentati dal Fondo monetario internazionale in materia di cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti e le conclusioni si basano sulla valutazione che il Fondo da' della situazione della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna dello Stato del CARIFORUM interessato o della parte CE.
Accordo - Art. 241
ARTICOLO 241 Rapporti con l'accordo di Cotonou 1. Fatta eccezione per le disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo di cui alla parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, in caso di contrasto tra le disposizioni del presente accordo e quelle della parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, prevalgono le disposizioni del presente accordo. 2. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che la parte CE o uno Stato del CARIFORUM firmatario adotti le misure, comprese quelle di natura commerciale previste dal presente accordo, ritenute necessarie secondo quanto contemplato dall'articolo 11 ter, e dagli articoli 96 e 97 dell'accordo di Cotonou e nel rispetto delle procedure stabilite da tali articoli.
Accordo - Art. 242
ARTICOLO 242 Rapporti con l'accordo che istituisce l'OMC Le parti convengono che nessuna disposizione del presente accordo impone loro o agli Stati del CARIFORUM firmatari di agire in modo incompatibile con gli obblighi derivanti dall'OMC.
Accordo - Art. 243
ARTICOLO 243 Entrata in vigore 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. 2. Le notifiche sono trasmesse al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente accordo. 3. In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, la Comunita' europea e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono di applicare a titolo provvisorio, in tutto o in parte, l'accordo. Cio' puo' avvenire mediante l'applicazione provvisoria secondo l'ordinamento di un firmatario o mediante la ratifica dell'accordo. L'applicazione provvisoria e' notificata al depositario. L'accordo e' applicato a titolo provvisorio trascorsi dieci giorni dal ricevimento dell'ultima notifica di applicazione provvisoria, in ordine di tempo, inviata dalla Comunita' europea o da tutti gli Stati del CARIFORUM firmatari. L'applicazione provvisoria inizia quanto prima e comunque non oltre il 31 ottobre 2008. 4. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 3, la Comunita' europea e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono adottare iniziative per applicare l'accordo, per quanto possibile, prima della sua applicazione provvisoria.
Accordo - Art. 244
ARTICOLO 244 Durata 1. Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. 2. Ciascuna parte o Stato del CARIFORUM firmatario puo' notificare per iscritto alle controparti la sua intenzione di denunciare il presente accordo. 3. La denuncia ha effetto trascorsi sei mesi dalla notifica.
Accordo - Art. 245
ARTICOLO 245 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea alle condizioni stabilite da quest'ultimo e, dall'altra, ai territori degli Stati del CARIFORUM firmatari. I riferimenti al termine "territorio" contenuti nel presente accordo vanno interpretati in questo senso.
Accordo - Art. 246
ARTICOLO 246 Clausola di revisione 1. Le parti convengono di considerare l'ampliamento del presente accordo al fine di estenderne e integrarne l'ambito di applicazione in conformita' alla rispettiva legislazione, mediante una modifica del medesimo o la conclusione di accordi relativi ad attivita' o settori specifici alla luce dell'esperienza acquisita in sede di attuazione. Le parti possono anche considerare una revisione del presente accordo per far rientrare nel suo ambito di applicazione i paesi e i territori d'oltremare associati alla Comunita' europea. 2. In relazione all'attuazione dell'accordo, ciascuna parte puo' formulare suggerimenti volti a mettere a punto la cooperazione commerciale in base all'esperienza acquisita in sede di attuazione. 3. Le parti convengono che il presente accordo puo' richiedere una revisione tenuto conto della scadenza dell'accordo di Cotonou.
Accordo - Art. 247
ARTICOLO 247 Adesione di nuovi Stati membri all'UE 1. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e' informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato terzo all'Unione europea (UE). Nel corso dei negoziati tra l'UE e lo Stato candidato, la parte CE fornisce ogni informazione utile agli Stati del CARIFORUM che, a loro volta, indicano alla parte CE le loro preoccupazioni affinche' quest'ultima possa prenderle in piena considerazione. La parte CE notifica agli Stati del CARIFORUM ogni nuova adesione all'UE. 2. Ogni nuovo Stato membro dell'Unione europea diviene parte contraente del presente accordo dalla data di adesione all'UE mediante una clausola inserita a tal fine nell'atto di adesione. Se l'atto di adesione all'UE non prevede una siffatta adesione automatica al presente accordo dello Stato membro dell'UE, quest'ultimo aderisce depositando un atto di adesione presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette una copia autenticata agli Stati del CARIFORUM. 3. Le parti esaminano gli effetti prodotti sul presente accordo dall'adesione all'UE di nuovi Stati membri. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE puo' decidere le misure transitorie o di modifica eventualmente necessarie.
Accordo - Art. 248
ARTICOLO 248 Adesione 1. Qualsiasi Stato caraibico puo' aderire al presente accordo alle condizioni eventualmente concordate tra tale paese e la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari, previa approvazione secondo le procedure di legge applicabili della parte CE, degli Stati del CARIFORUM firmatari e del paese che aderisce. 2. Lo strumento di adesione e' depositato presso il depositario.
Accordo - Art. 249
ARTICOLO 249 Testi facenti fede Il presente accordo e' redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Accordo - Art. 250
ARTICOLO 250 Allegati Gli allegati, i protocolli e le note costituiscono parte integrante del presente accordo. L'appendice 1 dell'allegato III e' redatta unicamente in lingua inglese. Parte di provvedimento in formato grafico