DECRETO 4 agosto 2011, n. 156

Type Decreto
Publication 2011-08-04
Ultimo aggiornamento 2011-09-23
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge n. 580 del 1993: «Art. 13 (Requisiti per la nomina e cause ostative). - 1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore eta' e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di societa', esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'art. 12, comma 3, e che esercitino la loro attivita' nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della comunita' economica europea in possesso dei suddetti requisiti. 2. Non possono far parte del consiglio: a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti; b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa; c) i dipendenti della camera di commercio; d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a un anno e superiore, nel massimo, a cinque anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalita' organizzata; e) coloro che, per fatti compiuti in qualita' di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito; f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne. 3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza e' adottato dall'autorita' competente per la nomina. 4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.». - Per il testo dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, vedere nelle note all'art. 2. - Per il comma 6 dell'art. 12 della citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 16 della citata legge n. 580 del 1993: «Art. 16 (Presidente). - 1. Il presidente e' eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione e' richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi. 2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui all'art. 4. In tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva. 3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e puo' essere rieletto due sole volte.». - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 580 del 1993: «2. Lo statuto stabilisce, altresi', anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto di cui all'art. 10, comma 3, norme per assicurare condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonche' degli enti e aziende da esse dipendenti.».

Art. 11

Sostituzione dei consiglieri

1.In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere, la camera di commercio ne da' immediato avviso al Presidente della giunta regionale che provvede, entro trenta giorni dalla comunicazione, sulla base delle indicazioni fornite, entro quindici giorni dalla relativa richiesta, dall'organizzazione imprenditoriale o sindacale o dell'associazione dei consumatori che aveva designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto, ovvero direttamente se il componente deceduto, dimissionario o decaduto era stato designato ai sensi del comma 6, secondo periodo dell'articolo 12 della legge. Il relativo decreto di nomina e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

2.In caso di decesso, dimissioni o decadenza del rappresentante designato dalla consulta di cui all'articolo 8, la camera di commercio ne da' immediato avviso al Presidente della giunta regionale e al Presidente della consulta stessa, il quale convoca, entro dieci giorni da tale comunicazione, la consulta stessa ai fini della designazione del nuovo consigliere.

3.Qualora la consulta di cui all'articolo 8 non designi, entro dieci giorni dalla convocazione, il proprio rappresentante, il Presidente della stessa informa il Presidente della giunta regionale, il quale provvede ai sensi dell'articolo 12, comma 6, secondo periodo, della legge.

4.L'organizzazione imprenditoriale o sindacale o l'associazione dei consumatori che non provvedono, entro il termine di cui al comma 1, ad indicare il nominativo del sostituto, vengono escluse dal procedimento e il Presidente della giunta regionale provvede ai sensi del comma 6, dell'articolo 12 della legge.

Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse.

Art. 12

Composizione ed elezione dei membri della giunta

1.Il numero dei membri di giunta e' determinato dallo statuto in relazione ai componenti del consiglio, tenendo conto delle disposizioni legislative applicabili agli organi collegiali. Le disposizioni del presente articolo si applicano per le sostituzioni dei componenti della giunta in carica e per la ricostituzione delle giunte stesse, compatibilmente con il numero dei componenti di giunta ed i relativi settori previsti dallo statuto.

2.Il numero di preferenze che ciascun consigliere puo' esprimere nell'elezione dei membri di giunta e' pari ad un terzo dei membri della giunta medesima con arrotondamento all'unita' inferiore.

3.Il consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, alla elezione dei componenti della giunta nella riunione immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso.

4.In caso di parita' di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del consiglio dispone comunque di un solo voto.

5.Dei componenti di giunta, quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Per ciascuno dei quattro settori, entra prioritariamente a far parte della giunta il rappresentante del settore che ha ottenuto il maggior numero di voti; qualora nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato voti, il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio, fra i rappresentanti del settore; in tale ballottaggio ogni membro del consiglio dispone di un solo voto. Gli altri posti eventualmente disponibili nella giunta sono assegnati ai consiglieri che nella graduatoria generale hanno ottenuto il maggior numero di voti indipendentemente dal settore di appartenenza.

6.Il Presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta.

Art. 13

Decorrenza dell'applicazione

1.Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, le disposizioni del presente regolamento si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del regolamento stesso e, ai fini delle procedure di rinnovo dei consigli camerali, limitatamente a quelle avviate successivamente a tale termine.

2.In sede di prima applicazione le organizzazioni sindacali sono esonerate dall'obbligo di deposito degli elenchi cui all'articolo 3, comma 2, per le eventuali procedure avviate fra la data di applicazione di cui al comma 1 del presente articolo ed il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento.

Il Ministro: Romani

Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,

registro n. 7, foglio n. 95

Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 3, commi 1 e 5, del citato decreto legislativo n. 23 del 2010: «Art. 3 (Disposizioni transitorie). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge. Alla successiva scadenza degli organi gli enti di cui al comma 3 avviano le procedure per la costituzione degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati dal presente decreto legislativo. 2.- 4. (Omissis). 5. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in corso alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, primo periodo, vengono completate secondo la disciplina vigente al momento del loro avvio. Le gestioni commissariali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino all'esaurimento del relativo mandato.».

Allegato A

Allegato A (articolo 2, comma 2) ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Allegato B (articolo 2, comma 3) ELENCO IMPRESE ASSOCIATE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C

Allegato C (articolo 3, comma 1) ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato D

Allegato D (articolo 3, comma 2) ELENCO ISCRITTI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato E

Allegato E (articolo 4) DICHIARAZIONE DI APPARENTAMENTO Parte di provvedimento in formato grafico

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